Questa è, senza esagerazione, la domanda che ci viene posta con più urgenza da imprenditori che hanno un’asta già fissata e pochi giorni davanti. Arriva sempre nella stessa forma: “ho letto che se pubblico l’istanza nel registro delle imprese i pignoramenti si fermano — è vero?”. La risposta esiste, è precisa, ed è più articolata di quanto la domanda lasci immaginare: la protezione del patrimonio nella composizione negoziata nasce dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive prevista dall’art. 18 del Codice della crisi, ma vive — o muore — nel procedimento davanti al tribunale disciplinato dall’art. 19, con termini che si contano in giorni, non in settimane. Ed è proprio in quello scarto tra i due articoli che si perdono più protezioni.
Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo più spesso su questo tema, con risposte complete, aggiornate al terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024) e alle pronunce più recenti di Cassazione e tribunali. Nessun linguaggio da manuale: le domande sono quelle che ci vengono fatte davvero, comprese quelle scomode.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché qui convergono le due competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè della normativa che ha introdotto la composizione negoziata e le sue misure protettive, oggi trasfusa negli artt. 17-25 del Codice della crisi; ed è avvocato cassazionista, quindi in grado di seguire il fronte esecutivo — sospensioni, opposizioni, reclami — fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore. Questo tema, letteralmente, vive sul confine tra crisi d’impresa ed esecuzione forzata: servono entrambe le competenze contemporaneamente, e servono nello stesso studio.
📩 Se un’asta è già fissata o un pignoramento è in corso, il tempo qui lavora contro di te ogni singolo giorno: scrivici adesso e mettiamo subito mano al calendario dei termini — tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo li trovi in fondo a questa pagina.
Ma insomma: se pubblico l’istanza nel registro delle imprese, il pignoramento si ferma o no?
Sì, si ferma — ma “si ferma” non significa “si cancella”, e la protezione non è definitiva né automatica per sempre.
Il meccanismo è questo. L’imprenditore che accede alla composizione negoziata può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio. Quella richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto nominato, e dal giorno della pubblicazione i creditori interessati non possono più acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare, né proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa.
Notare la doppia formula: “iniziare o proseguire”. Non è solo uno scudo contro i pignoramenti futuri; incide anche su quelli già pendenti. Un’esecuzione immobiliare avviata due anni prima, con perizia depositata e asta già calendarizzata, si arresta anch’essa.
Ma cosa significa tecnicamente “si arresta”? Non estinzione. Il processo esecutivo entra in una condizione che la giurisprudenza descrive come quiescenza: gli atti già compiuti restano validi, il pignoramento conserva i suoi effetti conservativi, la custodia prosegue, e semplicemente la macchina non avanza più verso la vendita. Il giudice dell’esecuzione ne prende atto con un provvedimento ricognitivo, inquadrato nella sospensione ex art. 623 c.p.c.
Questa è la differenza che vale la casa o il capannone: la protezione blocca il futuro dell’espropriazione, non ne riavvolge il passato. Ecco, in sintesi, cosa cade sotto l’ombrello e cosa no:
| Cosa si ferma | Cosa NON si ferma |
|---|---|
| Nuovi pignoramenti su patrimonio e beni aziendali | Le cause di cognizione e i decreti ingiuntivi: il creditore può munirsi del titolo |
| La prosecuzione delle esecuzioni pendenti (asta, aggiudicazione, distribuzione) | Gli effetti degli atti esecutivi già perfezionati (aggiudicazione, assegnazione) |
| L’acquisizione di diritti di prelazione non concordati | I diritti di credito dei lavoratori, esclusi per legge |
| Le azioni cautelari (sequestri) sui beni protetti | Le azioni esecutive contro fideiussori e terzi garanti, salvo casi limitati |
| Il pignoramento presso terzi in corso, che entra in quiescenza | La restituzione delle somme già pignorate o assegnate |
Chi legge solo la prima colonna esce dall’articolo convinto di essere salvo. Chi legge anche la seconda capisce perché la tempestività, qui, non è un dettaglio: è tutto.
Che differenza c’è tra l’istanza dell’art. 18 e il ricorso dell’art. 19? In rete trovo citati entrambi
Sono due atti diversi, in due sedi diverse, con due funzioni diverse — e sopravvivono solo insieme.
Spiego con la sequenza reale, perché è qui che nasce la confusione del titolo di questo articolo.
L’art. 18 del Codice della crisi disciplina le misure protettive: è la norma che consente all’imprenditore commerciale o agricolo di chiedere — contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto oppure con istanza successiva — che il suo patrimonio venga protetto. Quella istanza si pubblica nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, e la pubblicazione produce l’effetto inibitorio in via automatica, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice. Nessun decreto, nessuna udienza preventiva.
L’art. 19, invece, disciplina il procedimento: obbliga l’imprenditore a presentare al tribunale competente, entro il giorno successivo alla pubblicazione, un ricorso con cui chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, se serve, provvedimenti cautelari ulteriori. È il momento del controllo giudiziale.
Quindi, per rispondere con precisione alla domanda che dà il titolo a questa guida: quello che blocca l’espropriazione è la pubblicazione dell’istanza ex art. 18. Il ricorso ex art. 19 non crea il blocco — lo conserva. È l’atto che evita che l’ombrello si chiuda dopo poche ore.
Molti operatori chiamano “istanza ex art. 19” l’intero pacchetto, perché nella pratica i due atti viaggiano insieme e il fascicolo che finisce sul tavolo del giudice è quello dell’art. 19. Non è un errore grave nel linguaggio corrente, ma diventa un errore fatale nel calendario: chi pensa che tutto si esaurisca con la pubblicazione perde la protezione senza nemmeno accorgersene.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’ombrello si apre solo con la pubblicazione congiunta di istanza e accettazione dell’esperto: fino a quando l’esperto non ha assunto l’incarico, il percorso non può dirsi avviato e l’effetto protettivo non si produce (Trib. Brescia, 2 dicembre 2021). Il che ha una conseguenza pratica brutale, di cui parlo più avanti: nei giorni che intercorrono tra il deposito dell’istanza in piattaforma e l’accettazione dell’esperto, l’asta è ancora perfettamente in calendario.
Chi può usare questo strumento? Vale anche per una ditta individuale?
Vale per l’imprenditore, commerciale o agricolo, iscritto nel registro delle imprese — quindi sì, anche per la ditta individuale, ma non per chi non è imprenditore.
La composizione negoziata è un percorso pensato per l’impresa, non per il privato. Le dimensioni non escludono: vi accedono s.r.l. strutturate e ditte individuali, imprese sopra soglia e imprese minori, imprese agricole comprese. Il presupposto non è formale ma sostanziale: uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, unito alla ragionevole perseguibilità del risanamento.
Chi resta fuori? Il consumatore, il professionista non imprenditore, il socio che risponde solo con il proprio patrimonio personale per debiti non d’impresa. E qui va detta una cosa che spesso non viene detta: chi resta fuori non resta senza strumenti. Il Codice della crisi mette a disposizione dei soggetti sovraindebitati percorsi diversi — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata — che hanno logiche e misure protettive proprie, ma che non passano dall’art. 18. Confondere i due binari è uno degli errori più frequenti, e costa mesi.
Attenzione anche a un secondo requisito, che il correttivo ter ha rafforzato: la trasparenza. Nell’istanza va caricata in piattaforma una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari già in corso, oltre all’aggiornamento sui ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale eventualmente pendenti. Non è un adempimento burocratico neutro: serve a mettere esperto e tribunale nelle condizioni di sapere esattamente quali fronti sono aperti, e a prevenire accessi reticenti. Chi omette un pignoramento in corso non guadagna tempo — offre al creditore l’argomento migliore per chiedere la revoca.
Da quale momento esatto scatta la protezione? Dal giorno del deposito o dopo?
Dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese. Non dal deposito in piattaforma, non dalla nomina dell’esperto, non dal provvedimento del giudice.
È una risposta secca perché la norma è secca, e perché il punto è stato messo alla prova più volte davanti ai tribunali. La decorrenza degli effetti resta ancorata alla pubblicazione dell’istanza, non al decreto del tribunale che poi la confermerà: è un principio ribadito anche di recente in sede di conferma delle misure, quando i creditori hanno provato a sostenere che nulla potesse considerarsi bloccato prima dell’ordinanza.
Perché conta tanto? Perché in mezzo ci sono giorni, e in quei giorni un’asta può celebrarsi.
Il calendario reale è questo: si deposita l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale; la commissione presso la Camera di commercio nomina l’esperto; l’esperto accetta; a quel punto si pubblica. Tra il primo e l’ultimo passaggio possono passare diversi giorni, e in quell’intervallo non esiste nessuno scudo. Un imprenditore che deposita l’istanza il 20 del mese con l’asta fissata al 25 non è protetto il 25 per il solo fatto di aver depositato.
Cosa si può fare in quella finestra? Non molto sul piano automatico. Si può portare al giudice dell’esecuzione la documentazione dell’accesso alla composizione negoziata e chiedere un rinvio dell’esperimento di vendita, ma è una richiesta rimessa alla valutazione del giudice, non un diritto. Ed è per questo che, in questo tema, il momento in cui si decide di muoversi conta più della qualità di qualunque difesa successiva. Chi arriva con tre settimane di margine ha uno strumento potente. Chi arriva con tre giorni ha una scommessa.
Cosa devo fare esattamente il giorno dopo la pubblicazione? Ho letto di un termine di un giorno: possibile?
Sì, è possibile, e non è un errore di stampa: il ricorso ex art. 19 va presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
È il termine più stretto di tutto il Codice della crisi, e la ragione è coerente: se la protezione scatta senza controllo giudiziale, il controllo deve arrivare immediatamente dopo. Il ricorso si presenta al tribunale competente individuato secondo l’art. 27 — quello del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali dell’impresa, non quello dove pende l’esecuzione — e il tribunale provvede in composizione monocratica, con le forme del rito cautelare uniforme in quanto compatibili.
Cosa deve contenere il ricorso, in concreto? L’indicazione delle misure di cui si chiede la conferma; la descrizione della situazione di crisi e delle prospettive di risanamento; l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti; l’illustrazione delle iniziative esecutive e cautelari in corso; e l’individuazione dei soggetti che le misure andrebbero a colpire. Su questo ultimo punto la giurisprudenza si è divisa a lungo: alcuni tribunali hanno ritenuto inammissibile la richiesta generica rivolta indistintamente a tutta la massa, esigendo l’indicazione puntuale dei destinatari (Trib. Roma, 3 febbraio 2022; Trib. Milano, 24 febbraio 2022); altri hanno ammesso la richiesta erga omnes, imponendo però la notifica del ricorso a tutto il ceto creditorio inserito nell’elenco (Trib. Bergamo, 5 aprile 2022; Trib. Parma, 10 luglio 2022; Trib. Padova, 25 febbraio 2022; Trib. Ivrea, 7 settembre 2022).
Il secondo orientamento è oggi prevalente, ma la conseguenza operativa resta pesante: se si chiede una protezione generalizzata, va organizzata una notifica massiva in tempi brevissimi. Nella pratica significa che l’elenco dei creditori, gli indirizzi PEC e la struttura del ricorso vanno preparati prima di pubblicare l’istanza, non dopo. Chi pubblica e poi comincia a cercare i dati ha già perso il vantaggio del calendario.
Un dettaglio finale che pochi considerano: non si conti sulla sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto per i termini processuali ordinari. Qui siamo in materia cautelare e urgente, i termini corrono compressi, e in ogni caso il registro delle imprese, la piattaforma e i calendari delle aste non vanno in vacanza.
E se non deposito il ricorso in tempo? Perdo tutto?
Sì. E dopo il correttivo ter lo perdi in modo più rapido e più visibile di prima.
L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è espressamente causa di inefficacia delle misure protettive ottenute con la pubblicazione dell’istanza. Il terzo decreto correttivo ha aggiunto un passaggio che vale la pena conoscere: se il ricorso non viene depositato nel termine, il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure con decreto motivato, senza nemmeno fissare l’udienza. Non c’è contraddittorio, non c’è recupero: c’è un provvedimento che certifica la caduta dello scudo.
C’è poi un secondo termine, meno noto e altrettanto letale. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza — termine ridotto dal correttivo ter, che prima erano trenta — l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. È l’adempimento che rende conoscibile ai creditori quale giudice sta esaminando la conferma. Anche la sua inosservanza incide sull’efficacia della protezione.
Tradotto in pratica: la protezione dell’art. 18 ha una vita di poche ore se non viene immediatamente agganciata al procedimento dell’art. 19, e di poche settimane se non viene resa pubblicamente tracciabile.
Il rovescio della medaglia riguarda i creditori, e va detto perché molti imprenditori non lo mettono in conto. Il creditore che ha un’asta in calendario e vede pubblicata un’istanza di misure protettive ha un interesse immediatissimo a verificare due cose: se il ricorso è stato depositato nel termine e se il numero di ruolo è stato pubblicato. Se la risposta è no, il difensore del creditore si presenta al giudice dell’esecuzione con la prova che l’ombrello non esiste più, e la vendita riprende. Sono controlli che si fanno in mezz’ora sul registro delle imprese.
Come faccio a fermare l’asta che è già fissata? Devo dirlo al giudice dell’esecuzione?
Sì, va detto — e va detto subito, per iscritto, con la documentazione in mano. La protezione opera per legge, ma il fascicolo dell’esecuzione non si aggiorna da solo.
Questo è il punto in cui la teoria si scontra con la realtà degli uffici. Le misure protettive nascono nel registro delle imprese e nel fascicolo del tribunale della crisi; il giudice dell’esecuzione, che magari siede in un altro circondario, non ne ha notizia. Se nessuno gli porta l’estratto del registro delle imprese, l’esperimento di vendita si celebra regolarmente.
Serve quindi un’istanza al giudice dell’esecuzione, depositata dal debitore esecutato, con allegate la visura o la certificazione della pubblicazione, l’accettazione dell’esperto e — appena disponibile — l’ordinanza di conferma. Il giudice dell’esecuzione, a quel punto, non svolge alcuna valutazione sul merito della crisi: quella spetta in via esclusiva al giudice della conferma. Si limita a prendere atto dell’arresto temporaneo del processo, e lo fa già dal momento in cui la misura produce effetti, dunque anche prima del provvedimento di conferma.
Sul piano tecnico il provvedimento del giudice dell’esecuzione è una presa d’atto, inquadrabile nella sospensione ex art. 623 c.p.c.: non presuppone i gravi motivi dell’art. 624 c.p.c., non è reclamabile e non può evolvere in estinzione. In una vicenda nota il giudice dell’esecuzione, preso atto della conferma e della durata concessa, ha dichiarato la sospensione del processo fissando direttamente una nuova udienza in data successiva alla scadenza delle misure, per verificare se nel frattempo fossero state prorogate: è la soluzione più ordinata, perché mette in calendario il momento della verifica anziché lasciarlo all’iniziativa delle parti.
Ecco la sequenza completa, con i termini e la sede di ciascun passaggio:
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso | Istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive | Nessun termine di legge: conta il calendario dell’asta | Piattaforma telematica nazionale / Commissione presso la CCIAA |
| Apertura dello scudo | Pubblicazione dell’istanza unitamente all’accettazione dell’esperto | Effetti dal giorno della pubblicazione | Registro delle imprese |
| Conferma | Ricorso ex art. 19, comma 1 | Entro il giorno successivo alla pubblicazione | Tribunale competente ex art. 27, in composizione monocratica |
| Tracciabilità | Richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale | Entro 20 giorni dalla pubblicazione | Registro delle imprese |
| Arresto dell’esecuzione | Istanza di presa d’atto e sospensione | Appena efficaci le misure, prima dell’esperimento di vendita | Giudice dell’esecuzione |
| Udienza | Comparizione delle parti e parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure | Data fissata dal tribunale, in tempi rapidi | Tribunale monocratico |
| Decisione | Ordinanza di conferma, modifica o revoca, con durata da 30 a 120 giorni | Comunicata al registro delle imprese entro il giorno successivo | Tribunale |
| Proroga | Istanza di proroga con parere dell’esperto | Prima della scadenza, entro il tetto complessivo di 240 giorni | Stesso giudice |
| Impugnazione | Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. | 15 giorni | Collegio |
| Ripresa | Riassunzione dell’esecuzione sospesa | 3 mesi dalla cessazione della causa sospensiva, secondo l’orientamento prevalente (art. 297 c.p.c.) | Giudice dell’esecuzione |
Quanto dura la protezione? Ho letto 120 giorni, ma anche 240
Entrambi i numeri sono corretti: 120 giorni è il tetto della prima concessione, 240 giorni è il tetto complessivo comprensivo delle proroghe.
L’ordinanza con cui il tribunale conferma le misure ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi. Su istanza delle parti, acquisito il parere dell’esperto, il giudice può prorogarla per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni.
Due precisazioni che cambiano la strategia.
La prima: i giorni consumati nella composizione negoziata non sono un bonus a fondo perduto. Se dopo la composizione l’impresa accede a uno strumento di regolazione della crisi, il tempo già fruito si deduce dal tetto massimo complessivo di dodici mesi previsto dall’art. 8 del Codice. Bruciare 240 giorni di protezione in una negoziazione avviata senza un piano credibile significa presentarsi alla fase successiva con la riserva quasi esaurita.
La seconda: al giorno 241 le esecuzioni sospese possono essere riassunte e ne possono essere avviate di nuove, anche se le trattative sono ancora in corso. Alcuni tribunali hanno però ammesso che, esaurito il termine massimo, si possano concedere misure cautelari atipiche con contenuto analogo a quello delle protettive — per esempio l’inibitoria alla messa in esecuzione di titoli di creditori singolarmente individuati — a condizioni severe: che l’esigenza sia sopravvenuta, che la misura serva a salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive di successo e che i diritti dei creditori colpiti non siano gravemente pregiudicati (Trib. Milano, 4 luglio 2025; Trib. Padova, 12 settembre 2025).
È una valvola di sicurezza, non un rinnovo automatico. Progettare la protezione come se durasse otto mesi è realistico; progettarla come se fosse rinnovabile a piacere è il modo più rapido per trovarsi senza scudo con l’asta riaperta.
Il giudice può dirmi no? E cosa guarda per decidere?
Sì, può dire no, e succede più spesso di quanto si immagini. Guarda due cose: se la protezione serve davvero al risanamento e quanto costa ai creditori.
Il controllo del tribunale in sede di conferma non è un timbro. Il giudice sente le parti, chiama l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative, sente i terzi se le misure incidono sui loro diritti, può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco e, se occorre, nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c.
I criteri emersi dalla giurisprudenza sono sostanzialmente tre.
Funzionalità al risanamento. Le misure si confermano se sono strumentali a un percorso di risanamento concretamente perseguibile, desumibile dal progetto presentato e dall’effettività delle trattative in corso (Trib. Monza, in tema di conferma ex artt. 18 e 19 CCII).
Proporzionalità. Il sacrificio imposto ai creditori bloccati non deve essere sproporzionato rispetto al beneficio atteso. Un creditore ipotecario a un passo dall’aggiudicazione, con un bene che si deprezza se la vendita slitta di otto mesi, ha argomenti concreti da opporre.
Presupposti cautelari. Diversi uffici richiedono il riscontro di fumus boni iuris e periculum in mora, coerentemente con la natura cautelare del procedimento (Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025).
E poi c’è il filtro dell’abuso, che è il vero discrimine. Quando l’istanza non serve a risanare ma a guadagnare tempo, i tribunali lo dicono senza giri di parole: è stata dichiarata inammissibile la richiesta di accesso — e inaccoglibile quella di misure protettive — presentata con finalità meramente liquidatoria dei beni e con lo scopo di eludere le iniziative esecutive già intraprese dai creditori (Trib. Milano, 14 dicembre 2025). Sul fronte opposto, l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per difetto di buona fede nella conduzione delle trattative preclude al tribunale di pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma (Trib. Milano, ordinanza 19 febbraio 2025), e la mancata conferma apre la strada alle iniziative dei creditori, fino all’apertura della liquidazione giudiziale (Trib. Mantova, sentenza 13 febbraio 2025).
La conclusione operativa è una sola: il ricorso ex art. 19 non è un adempimento formale, è la sede in cui si dimostra che l’impresa ha un progetto — e senza progetto la protezione cade.
Il mio immobile è già stato aggiudicato all’asta la settimana scorsa. Posso ancora salvarlo?
Onestamente: no. E questa è la risposta più importante di tutta la guida, perché è quella che determina se ha senso muoversi oggi o se era necessario muoversi tre settimane fa.
Le misure protettive operano ex nunc, cioè dal momento in cui diventano efficaci. Non hanno effetto retroattivo e non travolgono gli atti esecutivi già compiuti. Il principio è stato affermato in modo netto in tema di sospensione dell’esecuzione: la sospensione opera per il futuro e non può operare retroattivamente (Cass. civ., 30 marzo 2023, n. 8998), e su questo presupposto sono state respinte le richieste di liberazione delle somme già pignorate e delle somme accantonate in procedure espropriative in corso (Trib. Milano, 4 luglio 2025).
Sul piano immobiliare la conseguenza è netta: se l’aggiudicazione o l’assegnazione è già intervenuta, il decreto di trasferimento deve essere emesso, restando salvi a beneficio dell’aggiudicatario o dell’assegnatario gli effetti degli atti esecutivi compiuti, secondo il meccanismo dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. L’acquirente ha diritto a ottenere la consegna o il rilascio del bene. Quello che resta bloccato è il passaggio successivo: la distribuzione del prezzo incassato, che non viene ripartita tra i creditori mentre la protezione è in piedi.
Esiste un margine? Uno soltanto, e non è un margine di merito: la verifica della regolarità degli atti dell’espropriazione — notifica del titolo esecutivo e del precetto, validità del pignoramento, rispetto delle forme della vendita, correttezza della pubblicità. Sono verifiche che si fanno sul fascicolo dell’esecuzione, con i rimedi propri di quel processo, e che nulla hanno a che vedere con la composizione negoziata. È esattamente il tipo di attività in cui il fronte esecutivo e il fronte della crisi devono parlarsi: chiedere le misure protettive quando l’unica strada residua era l’opposizione agli atti esecutivi significa avere aperto la porta sbagliata.
Il messaggio, per chi legge in tempo: finché l’esecuzione è pendente la protezione ha qualcosa da proteggere; una volta che l’espropriazione si è conclusa, gli effetti degli atti compiuti si consolidano e non c’è istanza che li rimuova.
Mi hanno pignorato il conto e i crediti verso i clienti: le somme già bloccate me le restituiscono?
No. Le somme restano vincolate. La protezione impedisce che vengano assegnate ai creditori, non le libera a favore dell’impresa.
È probabilmente il fraintendimento più diffuso, e il più costoso in termini di aspettative. Molti imprenditori accedono alla composizione negoziata convinti che l’ombrello protettivo restituisca liquidità immediata. Non funziona così.
Nel pignoramento presso terzi il vincolo colpisce l’importo precettato aumentato della metà, e quel vincolo sopravvive alla sospensione: le somme non tornano nella disponibilità del debitore, il terzo pignorato resta soggetto ai propri obblighi di custodia e la procedura non si estingue. Un tribunale lo ha detto in modo esplicito già nella prima stagione applicativa dell’istituto: il provvedimento sospensivo conseguente a una misura inibitoria disposta nella composizione negoziata non potrebbe mai privare di efficacia un pignoramento già perfettamente compiuto, e la richiesta del debitore di ottenere la liberazione delle somme già pignorate non può trovare seguito, anche perché l’esperto non è assimilabile né a un commissario giudiziale, né a un liquidatore, né a un curatore (Trib. Milano, 26 gennaio 2022). Nello stesso senso vanno i rigetti delle istanze di liberazione delle somme accantonate, fondati sull’efficacia non retroattiva della sospensione ex art. 626 c.p.c. (Trib. Milano, 4 luglio 2025).
C’è poi la questione dell’ordinanza di assegnazione, che nel pignoramento presso terzi è la linea di non ritorno. L’ordinanza emessa in presenza di dichiarazione positiva del terzo ha natura liquidativa e satisfattiva e segna l’atto conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (Cass. civ., 29 ottobre 2003, n. 16232). Se è già stata emessa, il creditore incassa dal debitor debitoris con effetto liberatorio, e le somme non rientrano; e la Cassazione ha precisato che l’opposizione all’esecuzione non è più proponibile dopo l’ordinanza di assegnazione (Cass. civ., 21 aprile 2022, n. 12690), sicché l’istanza sospensiva va formulata prima. Analogamente, il pagamento eseguito dal terzo non è ripetibile quando il debitore, pur avendone la possibilità, non ha chiesto la sospensione lasciando che il provvedimento diventasse definitivo (Cass. civ., 15 febbraio 2021, n. 3850) — pronuncia che, tra l’altro, conferma che la legittimazione a opporsi spetta al debitore e non al terzo pignorato.
Quindi, per essere chiari su cosa si guadagna davvero: nel pignoramento presso terzi la protezione compra tempo e impedisce che il credito venga trasferito ai creditori, ma non riporta un euro in cassa. Chi costruisce il piano di risanamento contando su quelle somme sta costruendo su un presupposto sbagliato.
Le misure proteggono anche me come fideiussore? E mia moglie che ha firmato la garanzia?
Di regola no. E questa è la falla più grave nella percezione che gli imprenditori hanno dello strumento.
Le misure protettive dell’art. 18 riguardano il patrimonio dell’imprenditore e i beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Il patrimonio personale del fideiussore è cosa diversa: la garanzia personale non può essere equiparata a un bene strumentale al complesso produttivo aziendale, e perciò esula dal perimetro applicativo della protezione (Trib. Avellino, ordinanza 5 dicembre 2022). Del resto la Direttiva europea sui quadri di ristrutturazione preventiva lasciava agli Stati la facoltà di estendere la sospensione ai terzi garanti, e il legislatore italiano non l’ha esercitata.
Significa che la banca, mentre l’impresa negozia protetta, può escutere il fideiussore, iscrivere ipoteca giudiziale sulla sua casa e pignorarla. Succede regolarmente.
Le eccezioni sono strette. L’estensione è stata ammessa quando i fideiussori rivestivano anche la qualità di soci illimitatamente responsabili (Trib. Venezia, 6 febbraio 2023), posizione che non è di terzietà rispetto alla società. Ed è stata ammessa la protezione di specifici beni di proprietà di terzi quando quei beni — non l’intero patrimonio del garante — svolgono una funzione strumentale all’esercizio dell’impresa: l’immobile dove si svolge l’attività, per esempio, intestato a un socio.
Per il garante che resta fuori, la strada non è la composizione negoziata: sono gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento riservati alle persone fisiche, con logiche, tempi e protezioni diverse. E questo è precisamente il punto in cui i due fronti vanno aperti insieme, non uno dopo l’altro.
Nello Studio Monardo questo doppio binario è gestito dallo stesso professionista: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e, al tempo stesso, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC — le due qualifiche che servono, rispettivamente, per l’impresa protetta e per il garante persona fisica che protetto non è.
Vale anche contro i dipendenti che mi hanno fatto causa e contro il locatore che vuole sfrattarmi?
Contro i dipendenti no: i crediti dei lavoratori sono esclusi per legge. Contro il locatore, in parte sì, e per una ragione diversa da quella che si immagina.
Sui crediti dei lavoratori la norma è esplicita: le misure protettive non possono in alcun caso riguardarli. Il dipendente con un decreto ingiuntivo per differenze retributive può pignorare, e il fatto che l’impresa sia in composizione negoziata non gli è opponibile. La ratio è di tutela sociale e non ammette letture creative. Chi costruisce il piano ipotizzando di congelare anche i debiti da lavoro sta pianificando su una base che non esiste.
Sul locatore il discorso è più articolato. L’inibitoria delle azioni esecutive copre anche i beni e i diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa, quindi anche beni non di proprietà dell’imprenditore ma funzionali all’azienda. Ma la protezione più efficace, in questo caso, arriva da un’altra previsione dell’art. 18: i creditori interessati dalle misure non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti né provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Su questa base è stata riconosciuta, tra le misure ottenibili nella composizione negoziata, l’inibitoria rivolta al locatore dell’immobile in cui si esercita l’attività a non proseguire l’intimazione di sfratto per morosità già notificata (Trib. Padova, 20 luglio 2022).
Attenzione però al limite: se il locatore ha già ottenuto un titolo giudiziale — un’ordinanza di convalida di sfratto divenuta esecutiva — l’orientamento più solido è che non si possa opporre il divieto di azioni esecutive in forma specifica a chi chiede la restituzione di un bene detenuto senza titolo, perché ciò imporrebbe al proprietario nuove prestazioni senza adeguato indennizzo.
Un’ultima precisazione, perché torna spesso: la protezione riguarda le azioni esecutive, non l’accertamento del credito. Il creditore può liberamente proseguire la causa di merito e munirsi di un titolo esecutivo, perché l’effetto inibitorio conseguente alla pubblicazione dell’istanza colpisce i procedimenti esecutivi e cautelari, non il diritto di ottenere il titolo (Trib. Pavia, 29 maggio 2025). Chi si aspetta un blocco generalizzato del contenzioso resterà sorpreso dalla quantità di atti che continueranno ad arrivare.
Se chiedo le misure protettive, i creditori vengono a sapere tutto? È pubblico?
Sì, ed è una scelta consapevole del legislatore: la protezione si compra con la pubblicità.
L’accesso alla composizione negoziata, in sé, non è pubblico. La richiesta di misure protettive lo è: l’istanza si pubblica nel registro delle imprese, il numero di ruolo del procedimento di conferma si pubblica nel registro delle imprese, l’ordinanza del tribunale viene comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Chiunque, banche comprese, può vederlo.
Questa è una variabile da mettere sul tavolo prima di decidere, non dopo. Sul piatto negativo: la visibilità può irrigidire i fornitori, far scattare valutazioni interne negli istituti di credito, complicare le gare. Sul piatto positivo: c’è una previsione, spesso sottovalutata, secondo cui dal momento della conferma delle misure protettive le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e cessionari nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, salvo dimostrino che la sospensione dipende dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto, di per sé, non è motivo di responsabilità per l’intermediario.
È un punto di forza reale: significa che l’impresa protetta non deve subire il congelamento automatico degli affidamenti, e che l’onere di giustificare il blocco ricade sull’intermediario. Farlo valere, però, richiede di saper leggere le ragioni prudenziali che la banca invocherà — terreno in cui la lettura giuridica da sola non basta e serve competenza tecnica sui rapporti bancari.
C’è infine un effetto ulteriore, più difensivo: dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure protettive. È lo scudo che tiene lontana l’ipotesi peggiore mentre si negozia.
Rischio che mi dichiarino in liquidazione giudiziale mentre sono protetto?
Finché le misure sono in piedi, no. Nel momento in cui vengono revocate o cessano, il rischio torna immediatamente — e i tempi del tribunale non ti aspettano.
Il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è collegato alla pubblicazione dell’istanza di misure protettive, non alla conferma: opera dunque anche nella fase provvisoria. Ma è un divieto condizionato: cade se il tribunale dispone la revoca delle misure.
Ed è qui che la Cassazione ha messo alcuni punti fermi che conviene conoscere, perché smontano aspettative diffuse.
La pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, e la violazione del diritto di difesa si configura solo in presenza di un pregiudizio concreto e attuale, non di un impedimento astratto (Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634). Nella stessa direzione, la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di apertura della liquidazione dopo il diniego della conferma non inibisce al debitore alcuna attività difensiva ulteriore, compreso il reclamo: ma il reclamo va proposto nel termine di quindici giorni richiamato dall’art. 19 attraverso il rinvio all’art. 669-terdecies c.p.c., e se quel termine è spirato non c’è rinvio che tenga (Cass. civ., Sez. I, n. 241/2026). Sempre in tema di rimedi, il ricorso straordinario per cassazione contro il mancato riconoscimento delle misure protettive e il rigetto del successivo reclamo è stato dichiarato inammissibile, in ragione della natura cautelare del provvedimento (Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500).
Traducendo: la protezione tiene finché tiene, e quando cade non esiste una seconda protezione automatica. Il reclamo al collegio va deciso e depositato in quindici giorni, con la difesa già pronta. Questo è precisamente il tipo di sequenza in cui avere accanto un difensore abilitato al giudizio di legittimità non è un lusso: è ciò che evita di scoprire, all’ultimo grado, che il rimedio giusto era un altro e che il termine era ieri.
Se le misure non vengono confermate o scadono, i creditori ripartono da zero o riprendono da dove erano?
Riprendono da dove erano. Ed è questa la notizia peggiore per chi ha usato la protezione solo per prendere tempo.
Il pignoramento non è stato cancellato: non si applica il meccanismo dell’estinzione dell’art. 632 c.p.c., il giudice dell’esecuzione non ordina la cancellazione della trascrizione, gli effetti conservativi restano. Restano inopponibili al creditore procedente e agli intervenuti gli atti di disposizione del bene pignorato; la custodia prosegue; i frutti civili maturati continuano a essere acquisiti alla procedura ai sensi dell’art. 2912 c.c. La perizia resta agli atti, il prezzo base resta quello, l’esperimento di vendita si rimette in calendario.
Il principio di riferimento è consolidato da tempo: la domanda che apre la protezione concorsuale determina non l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni perdono provvisoriamente la destinazione liquidatoria progettata col pignoramento (Cass. civ., n. 25802/2015). Provvisoriamente: non definitivamente.
Sulla riassunzione, l’orientamento prevalente esclude che si applichi il termine perentorio dell’art. 624 c.p.c. previsto per la sospensione per gravi motivi e ritiene applicabile il termine generale di tre mesi dell’art. 297 c.p.c., decorrente dalla cessazione della causa sospensiva. Per l’imprenditore questo significa una cosa molto concreta: nei tre mesi successivi alla scadenza delle misure la vendita può essere riattivata, e se in quella finestra non c’è un accordo firmato o uno strumento di regolazione della crisi già depositato, l’ombrello si è chiuso a vuoto.
Attenzione anche al fronte opposto: se un creditore ha agito in violazione dell’inibitoria — notificando un pignoramento mentre la protezione era efficace — il rimedio è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non l’opposizione agli atti, perché si contesta la temporanea inidoneità del titolo a sostenere l’espropriazione; e la legittimazione spetta al debitore, che conserva la piena capacità di stare in giudizio. Non essere soggetta al termine di decadenza dei venti giorni è, in questi casi, un vantaggio prezioso.
Onestamente: quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?
Il tuo termine reale non è nessuno di quelli che hai letto finora. È la data dell’esperimento di vendita, meno il tempo necessario a far accettare l’esperto e pubblicare l’istanza.
Nessuna delle scadenze del Codice della crisi ti dice quando è troppo tardi. Te lo dice il calendario dell’asta. Perché il punto di non ritorno è l’aggiudicazione: dopo, come detto sopra, il decreto di trasferimento va emesso e gli effetti degli atti compiuti restano salvi.
Facciamo il conto a rovescio, che è l’unico che conta. Serve: preparare l’istanza e la documentazione per la piattaforma; ottenere la nomina dell’esperto dalla commissione; attendere l’accettazione dell’esperto, senza la quale la pubblicazione non produce effetti; pubblicare; depositare il ricorso ex art. 19 il giorno successivo; portare l’estratto al giudice dell’esecuzione perché sospenda. Ognuno di questi passaggi ha tempi tecnici non comprimibili a zero, e l’unico su cui hai controllo pieno è il primo.
Ci sono poi due limiti onesti da mettere in chiaro, perché nessuno vada via con l’idea sbagliata.
Primo limite: questo strumento non è un modo per non pagare. Serve a creare la finestra dentro cui costruire un accordo con i creditori. Se alla fine della finestra non c’è accordo, i creditori riprendono e la posizione è peggiorata dai mesi trascorsi.
Secondo limite: la protezione non arriva se il piano non regge. I tribunali revocano e negano quando l’istanza serve a bloccare le esecuzioni anziché a risanare, e lo dicono con motivazioni esplicite.
Il che porta alla vera risposta alla domanda: il tempo che hai davvero è il tempo che ti serve per arrivare davanti al giudice con numeri credibili. Se quei numeri non esistono ancora, il problema non è il calendario — è il piano.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri, due — costruiti come esercizi dimostrativi, con importi e date realistici, per far vedere dove si guadagna e dove si perde. Non sono casi dello Studio: sono simulazioni.
Prima simulazione — esecuzione immobiliare con asta in calendario.
S.r.l. metalmeccanica. Debito complessivo 612.400 €, di cui 268.900 € verso la banca ipotecaria, 214.700 € verso fornitori, il resto tra contributi e altri creditori. Sul capannone, pignoramento trascritto due anni prima; terzo esperimento di vendita fissato per il 9 aprile, prezzo base ribassato a 341.500 € contro un valore di perizia iniziale di 468.000 €.
Sviluppo. 24 febbraio: deposito dell’istanza di nomina dell’esperto in piattaforma, con contestuale richiesta di misure protettive e dichiarazione delle esecuzioni in corso. 4 marzo: l’esperto accetta; nello stesso giorno istanza e accettazione vengono pubblicate nel registro delle imprese → gli effetti protettivi decorrono dal 4 marzo, non dal 24 febbraio. 5 marzo: deposito del ricorso ex art. 19 al tribunale competente, entro il giorno successivo. 6 marzo: istanza al giudice dell’esecuzione con visura del registro delle imprese e accettazione dell’esperto. 12 marzo: il giudice dell’esecuzione prende atto, sospende e revoca l’esperimento del 9 aprile. Entro il 24 marzo: pubblicazione del numero di ruolo generale (20 giorni dal 4 marzo). 21 marzo: ordinanza di conferma con durata di 120 giorni, fino al 2 luglio. Proroga concessa: il tetto complessivo di 240 giorni scade il 30 ottobre.
Esito. Nei 240 giorni si negozia la rimodulazione del debito ipotecario e un saldo con i fornitori maggiori. Se l’accordo si chiude e la banca rinuncia agli atti, l’esecuzione si chiude; se il 30 ottobre non c’è nulla di firmato, il creditore può riassumere entro tre mesi e l’asta riparte dal prezzo base del terzo esperimento, non da quello di perizia. Il costo dell’attesa, in questa ipotesi, è misurabile: sono i 126.500 € di scarto tra perizia e prezzo base già consumato.
Contro-ipotesi decisiva: se lo stesso imprenditore avesse depositato l’istanza il 2 aprile, con l’asta il 9, l’esperto avrebbe accettato dopo l’aggiudicazione. Risultato: nessuna protezione utile sul bene, decreto di trasferimento emesso, e come unico effetto residuo il blocco della distribuzione del prezzo.
Seconda simulazione — pignoramento presso terzi e ordinanza di assegnazione.
Impresa edile. Un fornitore procede con pignoramento presso terzi per un precetto di 87.300 €: il vincolo colpisce l’importo precettato aumentato della metà, quindi 130.950 €, tra saldo del conto e crediti verso due committenti. Un secondo creditore, per 12.850 €, è più avanti: il giudice dell’esecuzione ha emesso ordinanza di assegnazione il 6 maggio.
Sviluppo. 12 maggio: pubblicazione dell’istanza di misure protettive con l’accettazione dell’esperto. 13 maggio: ricorso ex art. 19. Entro il 1° giugno: pubblicazione del numero di ruolo. Effetti: la procedura del fornitore entra in quiescenza, le somme restano vincolate ma non vengono assegnate, il terzo pignorato resta custode e i committenti non pagano nelle mani dell’impresa. L’assegnazione del 6 maggio, invece, è intangibile: 12.850 € sono usciti e non rientrano.
Esito. L’impresa ottiene 120 giorni per negoziare, e nel frattempo non perde i 130.950 €, che restano vincolati in attesa dell’esito. Ma — punto da capire bene — quei 130.950 € non sono liquidità disponibile per pagare i fornitori strategici durante le trattative. Se il piano di risanamento presentato all’esperto li conteggia come risorsa immediata, il piano è già sbagliato, e in sede di conferma il difetto emerge.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Su cento richieste di chiarimento su questo tema, novantanove riguardano i termini e le date. Quella che dovrebbe venire prima non arriva quasi mai, e suona così:
“Il mio piano di risanamento regge il confronto con l’alternativa liquidatoria, agli occhi dei creditori che sto per bloccare?”
Non è una domanda filosofica: è il criterio con cui il tribunale decide se confermare le misure e con cui i creditori decidono se opporsi. Il giudizio di conferma non verifica se hai rispettato i termini — quello è il presupposto minimo. Verifica se la protezione è funzionale al risanamento e se il sacrificio imposto ai creditori è proporzionato.
Cosa significa concretamente. Il creditore ipotecario che vede sospesa un’asta al terzo esperimento farà due calcoli: quanto incasserebbe oggi dalla vendita e quanto incasserebbe dalla proposta che l’impresa sta costruendo. Se il secondo numero non è almeno comparabile al primo, quel creditore ha ogni interesse a chiedere la revoca, e argomenti solidi per ottenerla — a partire dal deprezzamento del bene, che è un pregiudizio concreto e documentabile. La giurisprudenza ha valorizzato esattamente questo profilo, negando la protezione quando l’accesso appariva finalizzato a eludere le esecuzioni in corso in un contesto puramente liquidatorio.
C’è poi il ruolo dell’esperto, che molti sottovalutano. All’udienza il tribunale lo chiama a esprimere il parere sulla funzionalità delle misure. Un esperto che riferisce di trattative inesistenti, documentazione incompleta o comportamenti non trasparenti chiude la partita meglio di qualunque difesa avversaria. E l’esperto che archivia per difetto di buona fede nella conduzione delle trattative preclude al tribunale ogni successiva pronuncia sulla conferma.
Quindi la domanda giusta da porsi non è “riesco a fermare l’asta?”, ma: “ho un progetto che rende razionale, per il mio creditore, aspettare?” Se la risposta è sì, le misure protettive sono lo strumento adatto e la partita si gioca sui termini. Se è no, chiedere la protezione significa consumare 240 giorni di riserva, esporsi alla pubblicità nel registro delle imprese, dare ai creditori la mappa completa della propria situazione — e ritrovarsi al punto di partenza con meno margini e con l’ipotesi della liquidazione giudiziale molto più vicina.
Ma i giudici cosa dicono?
Qui la risposta è documentale. Ho selezionato i riferimenti che contano davvero su questo tema specifico, ciascuno col principio riformulato e con la ragione per cui è rilevante.
Cass. civ., n. 25802/2015. La domanda che attiva la protezione concorsuale non estingue il processo esecutivo: lo rende improseguibile, facendolo entrare in quiescenza perché i beni pignorati perdono provvisoriamente la destinazione liquidatoria; correttamente il giudice dell’esecuzione sospende la vendita già fissata. Rilevanza: è la pronuncia che spiega perché il pignoramento non si cancella e perché l’esecuzione può ripartire.
Cass. civ., 30 marzo 2023, n. 8998. La sospensione dell’esecuzione opera dal momento in cui è disposta e non retroagisce sugli atti già compiuti. Rilevanza: è il fondamento del rigetto di ogni richiesta di liberazione di somme pignorate o accantonate prima dello scudo protettivo.
Cass. civ., 29 ottobre 2003, n. 16232. L’ordinanza di assegnazione emessa in presenza di dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, è l’atto conclusivo dell’espropriazione presso terzi. Rilevanza: individua il punto oltre il quale nel pignoramento presso terzi non c’è più nulla da proteggere.
Cass. civ., 15 febbraio 2021, n. 3850. Il pagamento eseguito dal terzo in forza di un’assegnazione divenuta definitiva non è ripetibile se il debitore non ha chiesto la sospensione; la legittimazione a opporsi spetta al debitore, non al terzo pignorato. Rilevanza: chiarisce che l’inerzia difensiva produce effetti definitivi e chi deve muoversi.
Cass. civ., 21 aprile 2022, n. 12690. L’opposizione all’esecuzione non è più proponibile una volta emessa l’ordinanza di assegnazione. Rilevanza: fissa la scadenza operativa dell’istanza sospensiva nel pignoramento presso terzi.
Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza; la lesione del diritto di difesa richiede un pregiudizio concreto e attuale. Rilevanza: smonta l’idea che l’accesso alla composizione negoziata sospenda di per sé l’istruttoria prefallimentare.
Cass. civ., Sez. I, n. 241/2026. Negata la conferma delle misure protettive, il debitore conserva ogni attività difensiva ulteriore, compreso il reclamo, ma nel termine di quindici giorni richiamato dall’art. 19 tramite il rinvio all’art. 669-terdecies c.p.c.; scaduto quel termine non spetta alcun rinvio dell’istruttoria. Rilevanza: individua il termine da presidiare quando la protezione cade.
Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500. Data la natura cautelare delle misure protettive, il ricorso straordinario per cassazione contro il diniego e il rigetto del reclamo è inammissibile. Rilevanza: chiude una via di impugnazione e conferma che la partita si gioca in sede di conferma e di reclamo.
Trib. Brescia, 2 dicembre 2021. Gli effetti protettivi si producono solo dal momento della pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, perché il percorso può dirsi avviato solo quando l’esperto ha assunto l’ufficio. Rilevanza: è la pronuncia da conoscere per calcolare a rovescio i giorni rispetto alla data dell’asta.
Trib. Milano, 26 gennaio 2022. La sospensione conseguente alla misura inibitoria non priva di efficacia un pignoramento già perfezionato; le somme pignorate non vengono liberate, anche perché l’esperto non è un commissario, un liquidatore o un curatore. Rilevanza: è la risposta giudiziale all’aspettativa di liquidità immediata.
Trib. Roma, 3 febbraio 2022 e Trib. Milano, 24 febbraio 2022. Inammissibile la richiesta di misure protettive rivolta genericamente a tutti i creditori: i destinatari vanno individuati tra chi ha assunto o sta assumendo iniziative esecutive. Rilevanza: rappresenta l’orientamento restrittivo sulla determinatezza della domanda.
Trib. Bergamo, 5 aprile 2022; Trib. Parma, 10 luglio 2022; Trib. Padova, 25 febbraio 2022; Trib. Ivrea, 7 settembre 2022. È ammissibile la richiesta erga omnes, con il correttivo della notifica del ricorso a tutti i creditori inseriti nell’elenco. Rilevanza: è l’orientamento oggi prevalente, e detta il lavoro preparatorio da svolgere prima di pubblicare.
Trib. Padova, 20 luglio 2022. Tra le misure ottenibili rientra l’inibitoria al locatore dell’immobile aziendale a non proseguire lo sfratto per morosità già intimato, come conseguenza del divieto di provocare la risoluzione dei contratti pendenti. Rilevanza: estende la protezione oltre il perimetro puramente espropriativo.
Trib. Avellino, ordinanza 5 dicembre 2022. Il patrimonio dei terzi fideiussori resta fuori dalle misure protettive: la garanzia personale non è equiparabile a un bene strumentale al complesso aziendale. Rilevanza: è il precedente che spiega perché la banca può escutere il garante mentre l’impresa negozia.
Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Ammessa l’estensione della protezione al patrimonio dei fideiussori, ma soltanto perché rivestivano anche la qualità di soci illimitatamente responsabili. Rilevanza: definisce l’unica eccezione consolidata al principio precedente.
Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023. Disposto il divieto temporaneo di iniziare o proseguire azioni esecutive, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono provvedere al regolare pagamento dei loro debiti verso l’impresa in composizione negoziata, non operando in quel periodo il meccanismo di verifica dell’art. 48-bis d.P.R. 602/1973. Rilevanza: è uno dei pochi effetti che generano liquidità reale in favore dell’impresa protetta.
Trib. Pavia, 29 maggio 2025. L’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari non impedisce ai creditori di agire per munirsi di un titolo esecutivo, e opera solo nei confronti del soggetto beneficiario delle misure. Rilevanza: delimita l’oggetto del divieto e spiega perché il contenzioso di cognizione continua.
Trib. Milano, 4 luglio 2025. Scaduto il tetto di 240 giorni dell’art. 19, comma 5, sono ammissibili misure cautelari che inibiscano la messa in esecuzione di titoli di creditori individuati, purché l’esigenza sia sopravvenuta, la misura serva a trattative con apprezzabili prospettive e i creditori non siano gravemente pregiudicati; restano inammissibili le tutele con effetto retroattivo sulle esecuzioni in corso, la liberazione delle somme pignorate o accantonate (art. 626 c.p.c.) e la cancellazione di ipoteche già iscritte (art. 2884 c.c.). Rilevanza: è la pronuncia più utile per capire cosa si può ancora ottenere al giorno 241 e cosa non si otterrà mai.
Trib. Padova, 12 settembre 2025. Le misure cautelari atipiche dell’art. 19 possono avere contenuto analogo alle protettive e operare anche oltre il termine massimo. Rilevanza: conferma l’esistenza della valvola di sicurezza, senza trasformarla in proroga automatica.
Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025. La conferma delle misure richiede il riscontro di fumus boni iuris e periculum in mora. Rilevanza: traduce il giudizio di conferma in categorie cautelari verificabili.
Trib. Milano, 14 dicembre 2025. Inammissibile la richiesta di accesso, e non accoglibile quella di misure protettive, quando manca la ragionevole perseguibilità del risanamento, lo scopo è meramente liquidatorio e le misure servono a eludere le iniziative esecutive già intraprese. Rilevanza: è la fotografia dell’abuso, ed è la pronuncia che i creditori citeranno per prime.
Trib. Milano, ordinanza 19 febbraio 2025 e Trib. Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. L’archiviazione disposta dall’esperto per difetto di buona fede nelle trattative preclude la pronuncia sulla conferma; la mancata conferma, unita all’assenza di prospettive di risanamento, apre la strada all’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Rilevanza: mostra la conseguenza estrema di una protezione chiesta senza sostanza.
Trib. Monza, in tema di conferma ex artt. 18 e 19 CCII. Le misure si confermano quando risultano concretamente funzionali al risanamento e non impongono un sacrificio sproporzionato ai creditori, rilevando il progetto di risanamento, l’effettività delle trattative e l’assenza di opposizioni; la decorrenza resta ancorata alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, non al decreto del tribunale. Rilevanza: riassume in un’unica motivazione i due criteri di merito e il principio di decorrenza.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco l’elenco delle attività che svolgiamo su questo tipo di posizione. Sono azioni, non intenzioni.
- Ricostruiamo il calendario a rovescio partendo dalla data dell’esperimento di vendita, verificando sul fascicolo dell’esecuzione lo stato della procedura, e stabiliamo se esiste ancora una finestra utile prima dell’aggiudicazione.
- Esaminiamo il fascicolo dell’espropriazione atto per atto — notifica del titolo esecutivo e del precetto, relate, validità e trascrizione del pignoramento, forme e pubblicità della vendita — perché in diversi casi il rimedio corretto è l’opposizione, non la composizione negoziata.
- Prepariamo l’istanza per la piattaforma con la dichiarazione completa delle misure esecutive e cautelari in corso, così che nessun creditore possa eccepire reticenze in sede di conferma.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso ex art. 19 entro il giorno successivo alla pubblicazione, con l’elenco dei creditori, gli indirizzi PEC e le notifiche già organizzate prima della pubblicazione stessa.
- Presidiamo il termine di venti giorni per la pubblicazione del numero di ruolo generale, l’adempimento la cui omissione fa cadere la protezione senza che nessuno avvisi.
- Depositiamo l’istanza di presa d’atto al giudice dell’esecuzione allegando la documentazione della pubblicazione, e chiediamo la revoca dell’esperimento di vendita già calendarizzato.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello Studio, il confronto numerico tra la proposta ai creditori e l’alternativa liquidatoria, che è il documento su cui si decide la conferma e si reggono le trattative.
- Contestiamo la sospensione delle linee di credito quando l’intermediario non dimostra che dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale, facendo valere la previsione dell’art. 18 che opera dal momento della conferma.
- Apriamo in parallelo la posizione dei garanti persone fisiche, che le misure protettive non coprono, individuando lo strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento adeguato alla loro esposizione.
- Gestiamo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. nei quindici giorni in caso di diniego o revoca, e la difesa nell’eventuale istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano soprattutto due di queste abilitazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi la conduce: sapere quali informazioni l’esperto chiederà, quale documentazione rende credibile un piano al suo esame, quale parere renderà all’udienza di conferma — e progettare l’istanza di conseguenza, invece di scoprirlo in corsa. La qualifica di cassazionista significa che il fronte esecutivo e impugnatorio resta nelle stesse mani fino all’ultimo grado: presa d’atto davanti al giudice dell’esecuzione, opposizione ex art. 615 c.p.c., reclamo al collegio nei quindici giorni, eventuale giudizio di legittimità.
Questa è la ragione della continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la linea difensiva impostata leggendo il fascicolo dell’esecuzione è la stessa che verrà sostenuta in sede di conferma, di reclamo e, se serve, davanti alla Corte — senza il passaggio di consegne che in materie a termini così brevi è il primo motivo di errore.
Sul piano tecnico lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: il confronto tra proposta ai creditori e alternativa liquidatoria, la sostenibilità dei flussi durante i 240 giorni e la lettura delle ragioni prudenziali invocate dalle banche non sono lavoro puramente giuridico, e vanno costruiti insieme.
In sintesi: le tre cose da portarsi via
Primo. La pubblicazione nel registro delle imprese blocca davvero l’espropriazione, ma il blocco nasce dall’istanza di misure protettive dell’art. 18, si conserva solo con il ricorso ex art. 19 depositato entro il giorno successivo, e opera dal giorno della pubblicazione congiunta con l’accettazione dell’esperto — non un giorno prima.
Secondo. Il blocco è temporaneo e guarda avanti: 120 giorni prorogabili fino a 240, senza effetto retroattivo. Gli atti esecutivi già compiuti restano salvi, le somme pignorate non tornano in cassa, l’aggiudicazione già avvenuta non si annulla, e i garanti non sono protetti.
Terzo. La protezione si ottiene e si conserva solo se il progetto di risanamento è credibile e proporzionato al sacrificio dei creditori. Usata per prendere tempo, consuma riserva, produce pubblicità e avvicina la liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio di materie perché possiede le due abilitazioni che servono contemporaneamente: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la disciplina dentro cui vivono le misure protettive dell’art. 18 e il procedimento dell’art. 19, e quella di avvocato cassazionista, che consente di presidiare il fronte dell’esecuzione forzata — sospensioni, opposizioni, reclami — fino all’ultimo grado di giudizio. Accanto, un Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per la posizione dei garanti persone fisiche, e uno staff nazionale di avvocati e commercialisti in materia bancaria per il confronto con gli istituti di credito. Non promettiamo esiti: analizziamo il fascicolo, verifichiamo i margini reali e costruiamo la strategia sui termini che restano.
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