Si Può Rinunciare Al Pre-concordato In Bianco Per Presentare Un Accordo Art. 57?

Nella quasi totalità dei casi la risposta corretta è che non serve rinunciare a nulla: chi rinuncia alla domanda con riserva per “ripartire” con un accordo di ristrutturazione compie, il più delle volte, un errore che non era obbligato a commettere e che gli costa la protezione del patrimonio, la retrodatazione degli effetti e, non di rado, la liquidazione giudiziale. L’articolo 44, comma 1, lettera a) del Codice della crisi consente infatti al debitore che ha depositato la domanda prenotativa di scegliere, entro il termine assegnato dal tribunale e all’interno dello stesso procedimento, se depositare una proposta di concordato preventivo con il piano oppure chiedere l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57. È una facoltà, non un ripiego: la fase della riserva nasce proprio per essere neutra rispetto allo strumento finale.

L’esperienza insegna che qui si concentra un numero sorprendente di passi falsi. Non perché manchino le ragioni sostanziali — spesso l’impresa ha davvero i numeri per un accordo — ma perché la strada dal pre-concordato all’accordo viene percorsa con le mosse sbagliate, nell’ordine sbagliato, nei tempi sbagliati. Questi sono i sei errori che vediamo ricorrere con maggiore frequenza:

  1. Rinunciare alla domanda con riserva per depositarne una nuova, invece di depositare l’accordo dentro il procedimento già aperto.
  2. Calcolare male il termine e trascurare gli adempimenti pubblicitari, arrivando alla scadenza con un accordo perfetto ma inammissibile.
  3. Aver chiesto le misure protettive senza sapere che così si preclude l’accordo agevolato al trenta per cento dell’articolo 60.
  4. Presentarsi senza il progetto di regolazione della crisi, e quindi senza proroga e senza il regime giuridico che si credeva di avere.
  5. Gestire l’impresa durante la riserva ignorando i limiti dell’articolo 46, compiendo atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.
  6. Costruire l’accordo su percentuali e su un trattamento dei crediti pubblici che non reggono al vaglio dell’omologazione.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dall’interno del sistema che la governa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: si tratta dell’abilitazione che presuppone la conoscenza operativa dei percorsi di ristrutturazione, del rapporto tra riserva, misure protettive e strumenti di regolazione, e del passaggio dall’una all’altro. A questa competenza si affianca quella di avvocato cassazionista, decisiva quando il decreto di concessione dei termini viene revocato o la domanda dichiarata inammissibile e la difesa deve proseguire nei gradi di impugnazione fino alla Corte di legittimità, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile perché un accordo ex articolo 57 vive di due componenti inscindibili: la tenuta giuridica e la tenuta dei numeri.

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Errore n. 1 — Rinunciare alla domanda con riserva per “ripartire” con l’accordo

L’errore

L’impresa deposita la domanda di accesso con riserva. Passano cinque settimane, il quadro si chiarisce: le banche e i primi fornitori si dicono disponibili a un accordo, il concordato non serve più. A quel punto qualcuno suggerisce la mossa che sembra logica: si rinuncia alla domanda pendente, si chiude quel procedimento e se ne apre uno nuovo con il ricorso per l’omologazione dell’accordo. Sembra un ripristino pulito. È, quasi sempre, un autogol.

Perché è un errore

Perché la legge non chiede nulla del genere. L’articolo 44, comma 1, lettera a), del Codice della crisi, nel testo risultante dal decreto correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, stabilisce che il tribunale fissa un termine «entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure l’omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64 bis».

La disgiunzione è esplicita. La domanda prenotativa non è una domanda di concordato: è una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi ancora da individuare, e la scelta si compie alla fine, non all’inizio. Il correttivo del 2024 ha reso questa neutralità un principio strutturale, inserendo nell’articolo 44 i commi 1 bis e 1 quater: durante la riserva si producono, come regime di base, i soli effetti dell’articolo 46, mentre il debitore può in qualsiasi momento depositare un progetto di regolazione della crisi e chiedere l’applicazione delle norme dello strumento che intende adottare. La giurisprudenza di merito lo aveva già colto sotto il testo previgente: il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 28 maggio 2024, ha precisato che nel ricorso cosiddetto in bianco non si deve indicare la forma di composizione della crisi verso cui ci si orienterà.

Rinunciare, dunque, significa distruggere volontariamente un contenitore processuale che era già idoneo ad accogliere l’accordo.

Le conseguenze

La prima è la perdita della protezione. Le misure protettive concesse o confermate sul procedimento rinunciato cadono con esso; nel vuoto che si apre tra l’estinzione e il nuovo deposito, i creditori possono iniziare o riprendere azioni esecutive e cautelari, iscrivere ipoteche giudiziali, aggredire i conti. Per un’impresa in continuità sono giorni che possono valere l’intera ristrutturazione.

La seconda riguarda la retrodatazione. La domanda di accesso ha effetti che si ancorano alla sua pubblicazione nel registro delle imprese — si pensi, per gli atti compiuti in precedenza, all’articolo 170 del Codice, che fa decorrere a ritroso da quella data i termini per le azioni revocatorie in caso di successiva liquidazione giudiziale. Estinguendo il procedimento, quell’ancoraggio si sposta in avanti.

La terza conseguenza è la più grave: la rinuncia seguita da un nuovo deposito è uno dei comportamenti che i tribunali qualificano più prontamente come abuso del processo, con l’effetto di travolgere anche la domanda successiva e di aprire la strada alla liquidazione giudiziale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6205/2025, ha confermato la declaratoria di insolvenza di una società che, in prossimità della scadenza del termine e a fronte dei rilievi del commissario giudiziale, aveva rinunciato alla domanda con riserva depositandone contestualmente una nuova, “piena”: la manovra è stata letta come un tentativo di azzerare l’attività di vigilanza già svolta. Sulla stessa linea, il Tribunale di Mantova, con decreto del 30 novembre 2023, ha ravvisato l’abuso nella riproposizione della domanda a poca distanza dall’estinzione della precedente, in assenza di mutamenti delle condizioni economiche della debitrice e in pendenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale. Il principio generale è quello fissato dalla Cassazione n. 13997/2023: la domanda presentata non per regolare la crisi ma con lo scopo di differire l’apertura della procedura maggiore è inammissibile, perché utilizza uno strumento processuale per una finalità deviata rispetto a quella per cui l’ordinamento lo ha previsto. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299/2025, hanno ribadito che il divieto di abuso è un postulato immanente all’intero ordinamento processuale, e non una regola di settore.

Cosa fare invece

La mossa corretta non è rinunciare, ma depositare, entro il termine già concesso e nello stesso fascicolo, la domanda di omologazione dell’accordo con la documentazione dell’articolo 39, comma 1, accompagnata dall’attestazione del professionista indipendente prevista dall’articolo 57, comma 4. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità: cambia lo strumento, non il contenitore.

Se il tempo residuo non basta, la strada non è la rinuncia ma l’istanza di proroga fino a ulteriori sessanta giorni, che l’articolo 44, comma 1, lettera a) subordina a giustificati motivi «comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza». È utile sapere che il correttivo del 2024 ha eliminato la preclusione che, nel testo previgente, impediva la proroga in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale: oggi la pendenza di un’istanza di un creditore non chiude automaticamente la porta all’allungamento del termine, purché il progetto ci sia e sia serio.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’articolo 54, comma 5, del Codice della crisi conserva gli effetti delle misure protettive anche quando, nel termine assegnato, il debitore deposita uno strumento di regolazione diverso da quello eventualmente indicato nella domanda presentata ai sensi dell’articolo 44. È la norma che chiude il cerchio: il legislatore ha previsto espressamente il cambio di rotta e ha protetto chi lo compie restando dentro il procedimento. Chi rinuncia rinuncia anche a questa tutela, e lo fa senza che nessuna norma glielo imponesse.

Va aggiunto un avvertimento sul contenuto della motivazione. Il mutamento di strumento non è libero nel senso di essere immotivato: la dottrina più attenta e la prassi dei tribunali richiedono che il passaggio sia giustificato da circostanze sopravvenute o non conoscibili al momento della scelta iniziale, proprio per non trasformare la neutralità della riserva in uno spazio di manovra dilatoria. Un accordo che si materializza perché le trattative con i creditori strategici sono maturate è una circostanza sopravvenuta; un accordo evocato genericamente per guadagnare sessanta giorni non lo è.


Errore n. 2 — Sbagliare il calcolo del termine e gli adempimenti pubblicitari

L’errore

Il decreto di concessione dei termini viene depositato il 4 marzo. L’impresa segna sul calendario sessanta giorni da quella data, prevede di depositare il ricorso per l’omologazione il 3 maggio e conta, se necessario, di “recuperare” ad agosto grazie alla sospensione feriale. Nessuno di questi tre passaggi è corretto.

Perché è un errore

Sul primo punto il correttivo ha messo la parola fine a un contrasto che aveva diviso i tribunali. Il termine dell’articolo 44, comma 1, lettera a) è oggi espressamente «decorrente dall’iscrizione di cui all’articolo 45, comma 2»: non dalla pronuncia del decreto, non dalla sua comunicazione, ma dall’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese. La differenza in giorni può essere modesta, ma quando il deposito avviene all’ultimo utile è esattamente la differenza tra tempestività e decadenza.

Sul secondo punto, l’articolo 44 esclude che ai termini fissati con il decreto si applichi la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che nel nostro ordinamento va dal 1° al 31 agosto. È una scelta coerente con la natura conservativa e urgente del procedimento: chi conta sull’agosto per completare l’accordo scopre di aver perso un mese che non esisteva.

Sul terzo punto — il più insidioso — occorre ricordare che l’accordo di ristrutturazione produce i suoi effetti in connessione con la pubblicità nel registro delle imprese, e che la sequenza tra pubblicazione e deposito non è una formalità burocratica ma un presupposto di ammissibilità. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11218 del 28 aprile 2025, ha affermato che l’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso deve precedere o quanto meno essere contestuale al deposito in tribunale e comunque intervenire, al più tardi, entro il termine concesso: nel caso deciso, l’omissione ha comportato l’inammissibilità dell’accordo e la conferma della sentenza dichiarativa di fallimento. Ancora più vicina al nostro tema è la Cassazione n. 34837 del 29 dicembre 2024, che ha affrontato proprio l’ipotesi del debitore il quale, muovendo da una domanda prenotativa, opta per l’accordo di ristrutturazione: l’iscrizione nel registro delle imprese deve avere luogo entro il termine fissato dal giudice. Nello stesso senso si è espressa la Cassazione n. 2534 del 3 febbraio 2025, secondo cui l’efficacia dell’accordo esige che il deposito del ricorso si accompagni alla pubblicazione.

Queste pronunce sono maturate sul testo della legge fallimentare, dove l’adempimento gravava interamente sul debitore; nel Codice della crisi la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese è affidata alla cancelleria nell’immediatezza del deposito, il che riduce il rischio ma non lo azzera, perché resta al debitore l’onere di depositare in tempo utile e di verificare che l’iscrizione sia effettivamente avvenuta. L’insegnamento resta intatto: un accordo che esiste ma non risulta dal registro delle imprese entro il termine è, per il tribunale, un accordo che non c’è.

Le conseguenze

La conseguenza tipica è la dichiarazione di inammissibilità della domanda per mancato deposito nel termine, con la caduta immediata delle misure protettive e, se pende un ricorso di un creditore o del pubblico ministero, l’apertura della liquidazione giudiziale. Non si tratta di un rischio teorico: nelle vicende decise dalla Cassazione con le ordinanze n. 11218/2025 e n. 34837/2024 l’esito finale è stato proprio la conferma della procedura maggiore.

C’è poi una conseguenza meno visibile e altrettanto pesante, che riguarda i professionisti che hanno lavorato al piano. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17962 del 1° luglio 2024, ha escluso la prededucibilità del credito del professionista incaricato dal debitore ai fini dell’accesso alla procedura minore quando questa non si sia mai aperta. Il termine mancato, quindi, non danneggia soltanto l’impresa.

Cosa fare invece

Il termine va calcolato a ritroso dalla data di iscrizione del decreto nel registro delle imprese, e la data obiettivo di deposito va fissata almeno cinque giorni prima della scadenza, non il giorno stesso. In quei cinque giorni va collocata la verifica dell’avvenuta iscrizione, che è l’unico modo per accorgersi in tempo di un intoppo camerale.

Occorre inoltre costruire fin da subito il fascicolo dell’accordo in parallelo a quello del concordato, senza attendere la decisione finale: gli atti di adesione dei creditori, la relazione di attestazione, la documentazione dell’articolo 39, comma 1, i dati per il calcolo delle percentuali. Se poi la scelta cadrà sul concordato, nulla è andato perduto; se cadrà sull’accordo, il deposito è già pronto.

Il dettaglio che pochi conoscono

Per l’accordo di ristrutturazione l’articolo 44 richiede la documentazione dell’articolo 39, comma 1, mentre per il concordato preventivo e per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione richiede quella dei commi 1 e 2. Il corredo documentale del passaggio all’accordo è quindi più leggero. Attenzione però: la domanda prenotativa deve comunque essere corredata fin dall’origine dalla documentazione dell’articolo 39, comma 3 — bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti — e su questo la giurisprudenza non concede sconti; il Tribunale di Torino, con provvedimento del 16 maggio 2025, ha ribadito che la documentazione va allegata da subito anche quando lo strumento non è ancora delineato.


Errore n. 3 — Chiedere le misure protettive senza sapere che precludono l’accordo agevolato

L’errore

Al momento del deposito della domanda con riserva si chiedono, per prudenza, le misure protettive: sospensione delle azioni esecutive e cautelari, blocco delle iscrizioni. Nessuno si pone il problema di quale accordo si vorrà proporre. Sei settimane dopo, quando emerge che le adesioni raggiungono il trentacinque per cento dei crediti e non arriveranno al sessanta, si scopre che la porta dell’accordo agevolato è già chiusa.

Perché è un errore

L’articolo 60 del Codice della crisi consente di dimezzare la soglia dell’articolo 57, portandola dal sessanta al trenta per cento dei crediti, ma a due condizioni cumulative: che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi e che non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive temporanee. La ratio è trasparente: la soglia ridotta è un premio per chi affronta la crisi in una fase in cui non ha bisogno di scudi processuali e può pagare i non aderenti alle scadenze naturali. Chi ha già chiesto le misure protettive nella fase prenotativa non soddisfa più il requisito della lettera b) dell’articolo 60, e l’accordo agevolato gli è precluso.

È l’esempio più netto di come una scelta compiuta all’inizio della riserva — quando ancora “non si è deciso nulla” — determini irreversibilmente le opzioni disponibili alla fine. La neutralità della fase prenotativa riguarda lo strumento, non gli effetti già prodotti.

Le conseguenze

La conseguenza immediata è aritmetica: l’accordo deve raggiungere il sessanta per cento dei crediti, non il trenta. Se le adesioni si fermano sotto quella soglia, l’accordo non è omologabile e il debitore, arrivato alla scadenza del termine, si trova senza strumento.

La seconda conseguenza riguarda i tempi. Le misure protettive non sono a tempo indeterminato: l’articolo 8 del Codice fissa in dodici mesi complessivi, inclusi rinnovi e proroghe e tenuto conto delle misure eventualmente ottenute in composizione negoziata, la durata massima della protezione fino all’omologazione. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 25 marzo 2025, si è pronunciato proprio sul limite massimo di durata previsto fino all’omologazione dello strumento di regolazione. Chi consuma mesi di protezione nella riserva ne ha meno per il giudizio di omologazione dell’accordo, che non è istantaneo.

C’è poi un profilo di merito. Le misure protettive vanno confermate dal tribunale all’esito del procedimento dell’articolo 55, e la conferma passa attraverso un vaglio, per quanto sommario, degli elementi del piano: chiederle senza avere nulla da mostrare significa esporsi a un diniego che pesa sulla credibilità dell’intero percorso. Il Tribunale di Trapani, con provvedimento del 26 novembre 2025, ha affrontato il tema della domanda prenotativa e della successiva conferma delle misure con efficacia erga omnes.

Cosa fare invece

La decisione sulle misure protettive va presa insieme alla decisione sulla soglia di adesione che si intende raggiungere, non prima e non separatamente. Se la mappa dei creditori mostra che il sessanta per cento è alla portata — tipicamente quando l’esposizione è concentrata su poche banche o su un gruppo ristretto di fornitori strategici — le misure protettive sono uno strumento prezioso e vanno chieste. Se invece il consenso raggiungibile si colloca tra il trenta e il sessanta per cento, e il patrimonio non è sotto attacco imminente, la rinuncia alle misure protettive apre la via dell’accordo agevolato e va valutata seriamente.

Questa valutazione richiede due cose fatte bene e fatte subito: una ricognizione analitica del passivo per titolo e importo, che consenta di calcolare le percentuali su basi certe, e una mappatura realistica delle adesioni ottenibili. È un lavoro che non si improvvisa alla scadenza del termine.

Il dettaglio che pochi conoscono

La condizione della lettera a) dell’articolo 60 riguarda la moratoria dei creditori estranei, cioè la dilazione fino a centoventi giorni che l’articolo 57 consente per il pagamento dei non aderenti. Non riguarda invece, secondo la lettura prevalente, la convenzione di moratoria dell’articolo 62, che è un istituto diverso: un debitore che abbia concluso una convenzione di moratoria con alcuni intermediari finanziari non perde per ciò solo l’accesso all’accordo agevolato, purché nell’accordo non proponga la dilazione ai creditori estranei e purché non abbia chiesto misure protettive. È una distinzione sottile che, nella pratica, ha salvato più di un percorso.

Va infine ricordato che l’accordo agevolato dell’articolo 60 e quello ad efficacia estesa dell’articolo 61 non sono alternativi in senso assoluto: l’articolo 61 richiama le percentuali degli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e consente di estendere gli effetti ai non aderenti appartenenti a una categoria omogenea quando all’interno di essa i consensi raggiungano il settantacinque per cento dei crediti. La combinazione dei due meccanismi è tecnicamente possibile e apre scenari che in molti non prendono nemmeno in considerazione.


Errore n. 4 — Presentarsi senza il progetto di regolazione della crisi

L’errore

Alla quarta settimana l’impresa si accorge che il termine non basterà e deposita un’istanza di proroga in cui spiega che le trattative con i creditori sono in corso e che occorre altro tempo. Contemporaneamente chiede al giudice l’autorizzazione a cedere un ramo d’azienda con procedura competitiva, invocando le norme del concordato preventivo. Entrambe le istanze vengono rigettate, e nessuno dei due rigetti dipende dal merito dell’operazione.

Perché è un errore

Il decreto correttivo ha costruito la fase della riserva come una fase deliberatamente aspecifica, e ha collegato a questa aspecificità due conseguenze precise.

La prima riguarda la proroga. L’articolo 44, comma 1, lettera a) non la subordina più a generici giustificati motivi, ma a giustificati motivi «comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza». Il progetto non è un’intenzione: è un documento. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 16 ottobre 2024, ha indicato che esso deve contenere quantomeno le indicazioni corrispondenti ai paragrafi relativi all’organizzazione dell’impresa, all’andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari, e all’individuazione delle strategie di intervento idonee a rimuovere le cause della crisi, secondo la check list approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2023 per la composizione negoziata. Senza quel contenuto, la proroga non si concede.

La seconda riguarda il regime applicabile. L’articolo 44, comma 1 bis, stabilisce che dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’articolo 46 — e soltanto quelli. Per giovarsi delle regole proprie di uno specifico strumento occorre attivare il comma 1 quater, depositando il progetto di regolazione e chiedendo contestualmente l’applicazione delle norme del concordato preventivo, dell’accordo di ristrutturazione o del piano dell’articolo 64 bis. Chi non deposita il progetto non ha il regime del concordato, ma non ha nemmeno quello dell’accordo: ha soltanto il regime minimo dell’articolo 46, che è il più rigido sul piano gestionale e il più povero sul piano delle opportunità.

Le conseguenze

La conseguenza pratica è che una serie di norme sulle quali l’impresa aveva contato semplicemente non si applicano. Il Tribunale di Ravenna, con provvedimento del 14 ottobre 2024, ha stabilito che in difetto del deposito di un progetto di regolazione di tipo concordatario al debitore è preclusa la facoltà di invocare la disciplina dell’assenso del tribunale alla vendita o all’affitto d’azienda e quella delle offerte concorrenti, restando applicabile la sola autorizzazione agli atti urgenti di straordinaria amministrazione prevista dall’articolo 46. Nello stesso provvedimento si è però indicata la via d’uscita: nulla impedisce al giudice di autorizzare l’atto gestorio urgente con modalità che massimizzino il risultato per i creditori, per esempio pianificando una gara aperta al mercato e riservando l’autorizzazione alla conclusione della selezione, sentito il commissario giudiziale. Va segnalato che il Tribunale di Modena, con provvedimento del 18 febbraio 2025, ha seguito una lettura più permissiva quanto alle offerte concorrenti: il quadro non è del tutto consolidato, e questo è già un motivo sufficiente per non affidarsi a un’interpretazione ottimistica.

La conseguenza più costosa, però, è la perdita del termine: senza proroga, l’impresa che stava chiudendo le adesioni al sessantadue per cento si trova con l’accordo pronto e il procedimento chiuso.

Cosa fare invece

Il progetto di regolazione va predisposto e depositato prima di averne bisogno, non quando serve la proroga. Nella prospettiva che qui interessa, va depositato indicando l’accordo di ristrutturazione come strumento prescelto e chiedendo espressamente, ai sensi dell’articolo 44, comma 1 quater, l’applicazione delle relative norme. L’effetto è duplice: si mette al riparo la proroga e si esce dal regime dell’articolo 46, recuperando quella libertà gestionale che è coerente con la natura negoziale dell’accordo e che il concordato non concede. Resta fermo, anche in questo caso, il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore, secondo quanto previsto dall’articolo 64 in tema di effetti degli accordi in presenza di misure protettive.

Questo è esattamente il terreno su cui si misura la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, affiancata dal coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: il progetto di regolazione non è un atto difensivo, è un documento economico-finanziario con effetti processuali, e va scritto da chi conosce entrambe le grammatiche.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’articolo 97, comma 7, del Codice stabilisce che, quando si applica la disciplina dell’articolo 44, comma 1 quater, la sospensione dei contratti pendenti non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale. È l’unica disposizione che richiama testualmente il comma 1 quater, e da essa la dottrina ricava la conferma che la scelta del regime durante la riserva è effettiva e produce conseguenze. Il rovescio della medaglia va conosciuto: se il debitore aveva optato per il regime concordatario e ottenuto la sospensione di un contratto, il passaggio al progetto di accordo fa cessare quella sospensione dalla data della variazione. Cambiare strumento non è indolore, e va fatto sapendo quali effetti si spengono nello stesso istante in cui altri si accendono.


Errore n. 5 — Gestire l’impresa durante la riserva ignorando i limiti dell’articolo 46

L’errore

Durante la riserva l’attività prosegue. Scade una fideiussione rilasciata anni prima a favore di una controllata e la banca chiede il rinnovo: l’amministratore firma, convinto che si tratti della prosecuzione di un impegno già assunto. Nello stesso periodo si concede una garanzia reale a un fornitore strategico e si salda una fattura anteriore particolarmente insistente. Nessuno di questi tre atti passa dal tribunale.

Perché è un errore

Perché durante la riserva si producono gli effetti dell’articolo 46, e quella norma consente al debitore di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione soltanto previa autorizzazione del tribunale, sanzionando con l’inefficacia gli atti compiuti senza. L’articolo 44, comma 1 ter, aggiunge la conseguenza processuale: il compimento di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato comporta la revoca del decreto di concessione dei termini. E l’articolo 44, comma 1, lettera b), prevede la nomina di un commissario giudiziale con l’incarico di riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda e su ogni condotta del debitore rilevante ai fini della revoca.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la qualificazione dell’atto non dipende dall’intenzione di chi lo compie né dalla sua apparente continuità con il passato. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14638 del 18 maggio 2026, ha affermato che nel concordato con riserva la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto e, in quanto atto di straordinaria amministrazione, richiede la specifica autorizzazione del tribunale. Non è il rinnovo di un impegno: è un impegno nuovo.

Le conseguenze

La revoca del decreto chiude il procedimento e, in presenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, apre la strada alla procedura maggiore. È l’esito che l’impresa stava cercando di evitare, raggiunto per una firma su un modulo bancario.

C’è poi una conseguenza che riguarda specificamente chi sta progettando il passaggio all’accordo, ed è la meno intuitiva. Il passaggio dal regime dell’articolo 46 a quello, più permissivo, dell’accordo di ristrutturazione non sana gli atti compiuti quando il regime precedente era in vigore: ciò che conta è la disciplina vigente nel momento in cui l’atto è stato posto in essere. Se dopo il deposito dell’accordo dovesse intervenire la liquidazione giudiziale — per mancato perfezionamento delle adesioni, per diniego di omologazione o per risoluzione — il curatore potrà far valere l’inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati e dei diritti di prelazione acquisiti in violazione del divieto. Chi ha “sforato” durante la riserva porta quel vizio con sé anche quando cambia strumento.

Va aggiunto che il commissario giudiziale non è un osservatore passivo. La Cassazione, con la sentenza n. 31958 del 9 dicembre 2025, ha confermato la revoca di una procedura per l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. L’omissione informativa pesa quanto l’atto non autorizzato.

Cosa fare invece

Serve un protocollo scritto, adottato il giorno stesso del deposito della domanda, che elenchi le operazioni soggette ad autorizzazione e imponga il passaggio preventivo dal tribunale. Il perimetro minimo comprende: rilascio o rinnovo di garanzie personali e reali, nuova finanza, transazioni, cessioni e affitti di rami d’azienda, pagamenti di crediti anteriori, assunzione di impegni pluriennali, atti dispositivi su beni strumentali.

Sul pagamento dei crediti anteriori occorre una precisazione tecnica di rilievo. Il correttivo ha modificato l’articolo 96 spostando alla data di presentazione della domanda piena, e non più a quella prenotativa, la decorrenza degli effetti tipici del concorso; ne discende che durante la riserva la cristallizzazione della massa non si è ancora prodotta e che, secondo la lettura oggi prevalente, l’autorizzazione prevista dall’articolo 100 per il pagamento dei crediti anteriori essenziali presuppone che il debitore si sia giovato del regime concordatario ai sensi del comma 1 quater. Il tema è delicato e le prassi dei tribunali non sono omogenee: la scelta prudente resta quella di chiedere comunque l’autorizzazione, perché il costo di un’istanza è incomparabilmente inferiore al costo di una revoca.

Il dettaglio che pochi conoscono

I crediti sorti durante la riserva per atti legalmente compiuti — quelli di ordinaria amministrazione inerenti all’attività d’impresa e quelli di straordinaria amministrazione autorizzati — sono prededucibili. Il Tribunale di Vasto, con provvedimento del 5 febbraio 2025, ha però precisato che gli atti di ordinaria amministrazione devono essere effettivamente attinenti all’attività svolta e non estranei ad essa: solo in questo caso si giustifica la prededuzione. E poiché durante la riserva il concorso non si è ancora prodotto, se il debitore si avvia verso l’accordo di ristrutturazione il criterio di adempimento delle obbligazioni resta quello cronologico tipico delle vicende non concorsuali. È un vantaggio competitivo notevole per chi sceglie l’accordo — e un vantaggio che si perde interamente se il decreto viene revocato.


Errore n. 6 — Costruire l’accordo su percentuali e su un trattamento dei crediti pubblici che non reggono

L’errore

Le adesioni ci sono: le due banche principali, il fornitore strategico, la società di leasing. Il conto fatto a mente dice “abbiamo con noi i creditori che contano, siamo ampiamente sopra il sessanta per cento”. Quando l’attestatore ricalcola sull’ammontare complessivo dei crediti, il dato scende al cinquantaquattro. E l’Agenzia delle Entrate, sulla cui adesione si contava per colmare il divario, non risponde.

Perché è un errore

L’articolo 57, comma 1, richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti: la base di calcolo è l’ammontare complessivo dell’esposizione, non il numero dei creditori né il peso di quelli “strategici”. Il comma 3 impone poi che gli accordi siano idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data, ed entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. Il comma 4 richiede l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo, con specifico riguardo proprio all’idoneità ad assicurare quel pagamento integrale nei termini.

Sul fronte dei crediti pubblici, l’articolo 63 è stato interamente riscritto dall’articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 136/2024. Due dati vanno tenuti fermi. Il primo è temporale: la nuova disciplina si applica alle proposte di transazione presentate a partire dal 28 settembre 2024, come ha chiarito il Tribunale di Vasto con la sentenza del 24 dicembre 2024, che ha applicato la disciplina previgente a una domanda depositata il 27 ottobre 2023. Il secondo è sostanziale: le condizioni per ottenere l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali sono oggi collocate nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 63, e le soglie minime di soddisfacimento dei crediti pubblici richieste per l’omologazione forzosa sono state innalzate rispetto a quelle della disciplina transitoria dell’articolo 1 bis del D.L. 69/2023. Chi progetta oggi un accordo contando su percentuali di stralcio del debito erariale calibrate sul regime precedente costruisce un piano che non passerà il vaglio dell’omologazione.

Le conseguenze

La prima conseguenza è il diniego di omologazione, con caduta di ogni protezione. La seconda riguarda la fase successiva all’omologazione: la transazione conclusa nell’ambito degli accordi è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali. Non serve un giudizio: l’effetto è automatico.

La terza conseguenza riguarda il contenzioso in omologa, dove chi ha sbagliato l’impostazione scopre di avere anche meno strumenti di reazione di quanti immaginasse. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 5310 del 9 marzo 2026 e n. 5828 del 15 marzo 2026, ha affermato che la legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza che pronuncia sull’omologazione degli accordi spetta soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte formale partecipando al giudizio di omologazione, e non a chi, non avendo proposto opposizione, sia stato comunque destinatario dell’omologazione forzosa. Nello stesso senso si è mossa la Cassazione con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, salva l’ipotesi in cui si deduca un vizio procedurale che abbia impedito la partecipazione. Anche la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo del creditore non aderente che non aveva proposto opposizione. Il termine per opporsi in sede di omologazione, previsto dall’articolo 48, comma 4, è la porta d’ingresso a tutte le impugnazioni successive: chi non la attraversa resta fuori per sempre.

Cosa fare invece

Il calcolo della percentuale va documentato, non stimato: elenco analitico dei crediti per titolo e importo, individuazione degli aderenti, computo su base certa, con evidenza delle poste controverse e del loro impatto sulla soglia. Il cronoprogramma dei centoventi giorni per i creditori estranei va costruito credito per credito, distinguendo quelli già scaduti da quelli a scadere, perché i due termini decorrono da momenti diversi.

Sul fronte pubblico, la proposta di transazione va calibrata sulle soglie e sulle condizioni oggi vigenti, e va depositata sapendo che l’omologazione in mancanza di adesione non è un automatismo ma un esito subordinato a presupposti stringenti. La Cassazione, con la sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026, si è pronunciata proprio sui presupposti di applicabilità della disciplina dell’articolo 1 bis del D.L. 69/2023 all’omologazione forzosa. E la Cassazione n. 10723 del 22 aprile 2026 ha chiarito, con riferimento al concordato in continuità con cram down fiscale, che il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore: il perimetro del giudizio è economico, e va alimentato con numeri comparativi, non con argomenti di equità.

Il dettaglio che pochi conoscono

Se dopo il deposito e prima dell’omologazione le condizioni mutano, l’articolo 58 consente la rinegoziazione degli accordi o la modifica del piano: non è necessario abbandonare il percorso e ricominciare. E sul piano economico va considerato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6763 del 20 marzo 2026, si è pronunciata sulla detassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitamento generate dall’accordo di ristrutturazione: un dato che incide direttamente sulla costruzione delle proiezioni del piano e che, se ignorato, può portare a sovrastimare il carico fiscale prospettico e quindi a sottodimensionare la proposta ai creditori.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a quantificare l’impatto degli errori descritti. Non riproducono vicende reali.

Prima ipotesi — il costo della rinuncia. Passivo complessivo 4.780.000 €. Decreto di concessione del termine iscritto nel registro delle imprese il 6 aprile, termine di sessanta giorni con scadenza il 5 giugno. Percorso corretto: il 3 giugno l’impresa deposita nello stesso procedimento la domanda di omologazione dell’accordo, con adesioni per 2.930.000 €, pari al 61,3% dei crediti; le misure protettive proseguono ai sensi dell’articolo 54, comma 5. Percorso errato: il 28 maggio l’impresa rinuncia alla domanda e deposita il nuovo ricorso il 12 giugno. Nei quindici giorni intermedi un creditore per 214.000 € iscrive ipoteca giudiziale su un capannone: non essendo più operativo il divieto collegato alla domanda estinta, l’iscrizione resta efficace. Nello stesso periodo un altro creditore riattiva un pignoramento presso terzi sui conti. Il nuovo ricorso viene poi dichiarato inammissibile per abuso, in presenza di un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente. Costo dell’errore: la protezione, la posizione paritaria di un credito da 214.000 € e la procedura stessa.

Seconda ipotesi — le misure protettive e la soglia. Passivo 2.340.000 €. Adesioni realisticamente ottenibili 843.000 €, pari al 36% dei crediti. Se all’atto della domanda prenotativa sono state chieste le misure protettive, l’accordo agevolato dell’articolo 60 è precluso e la soglia da raggiungere resta quella dell’articolo 57: 1.404.000 €, con un divario di 561.000 € che nessuna trattativa residua colma nel termine. Se invece le misure protettive non sono mai state richieste e vi si rinuncia espressamente, la soglia scende a 702.000 € e risulta superata di 141.000 €. Il prezzo di questa seconda strada è che i creditori estranei, per 1.497.000 €, vanno pagati integralmente e senza moratoria: la sostenibilità va verificata sui flussi prima di scegliere, non dopo.

Terza ipotesi — i centoventi giorni. Creditori estranei per 687.400 €, di cui 412.000 € già scaduti alla data dell’omologazione e 275.400 € con scadenza contrattuale a otto mesi da quella data. Omologazione il 14 ottobre. Il piano deve prevedere il pagamento integrale dei 412.000 € entro l’11 febbraio, e quello dei 275.400 € entro centoventi giorni dalla rispettiva scadenza naturale. Se il piano finanziario colloca l’intero pagamento a diciotto mesi dall’omologazione, l’attestatore non può rendere l’attestazione richiesta dall’articolo 57, comma 4, sull’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale degli estranei nei termini di legge: l’accordo, pur avendo raggiunto il sessantatré per cento di adesioni, non è omologabile. L’errore non sta nelle adesioni, sta nel calendario.


La mappa degli errori

Ogni errore ha un momento tipico in cui si commette, e da quel momento dipende quasi interamente la possibilità di rimediare. Gli errori che si consumano nella fase iniziale — la richiesta di misure protettive, l’omissione del progetto di regolazione — hanno margini di recupero ampi se intercettati per tempo. Quelli che maturano alla scadenza del termine sono i più difficili da correggere, perché la decadenza è per definizione irreversibile. La tabella che segue riassume il quadro.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza tipicaRimedio possibile
Rinuncia alla domanda per ridepositareUltime settimane del terminePerdita delle misure protettive; inammissibilità della nuova domanda per abusoNo, se la rinuncia è già efficace e pende istanza di liquidazione giudiziale
Calcolo del termine dalla data del decreto anziché dall’iscrizioneGiorno del decretoDeposito tardivo e inammissibilitàParziale: solo se ci si accorge prima della scadenza
Affidamento sulla sospensione ferialeLuglio-agostoPerdita di circa un mese di lavorazioneParziale: recuperabile solo con istanza di proroga tempestiva
Mancata o tardiva pubblicità dell’accordoDeposito della domanda di omologazioneInammissibilità dell’accessoSì, se si interviene entro il termine assegnato
Richiesta di misure protettive senza valutare l’articolo 60Deposito della domanda prenotativaPreclusione dell’accordo agevolato al 30%Parziale: si vira su accordo ordinario, efficacia estesa o altro strumento
Assenza del progetto di regolazioneDurante la riservaDiniego della proroga; regime giuridico minimoSì, il progetto può essere depositato in qualsiasi momento della riserva
Atto di straordinaria amministrazione non autorizzatoDurante la riservaInefficacia dell’atto e revoca del decretoNo per l’atto compiuto; sì, in parte, sulla tenuta del procedimento
Percentuale del 60% calcolata su base errataCostruzione dell’accordoDiniego di omologazioneSì, se rilevato prima del deposito
Piano incompatibile con i 120 giorni per gli estraneiCostruzione del piano finanziarioAttestazione non rendibile; diniego di omologazioneSì, con rimodulazione o ricorso all’articolo 58
Transazione fiscale calibrata sul regime previgenteProposta ai creditori pubbliciImpossibilità dell’omologazione in mancanza di adesioneSì, con nuova proposta nei termini
Mancata opposizione in omologazioneUdienza di omologazionePerdita della legittimazione al reclamoNo, salvo vizio procedurale impeditivo

La checklist preventiva

Prima di compiere qualsiasi mossa nel passaggio dalla riserva all’accordo, verifichi punto per punto:

  • [ ] Ho la data esatta di iscrizione del decreto nel registro delle imprese, e ho calcolato la scadenza da quella data e non da quella del provvedimento.
  • [ ] Ho fissato la data obiettivo di deposito almeno cinque giorni prima della scadenza, riservando quei giorni alla verifica degli adempimenti pubblicitari.
  • [ ] Ho verificato che nessun conteggio del mio calendario si appoggi alla sospensione feriale, che per questi termini non opera.
  • [ ] Ho depositato o predisposto il progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, con i contenuti minimi richiesti dalla prassi giudiziaria, e ho valutato se chiedere l’applicazione del regime dell’accordo ai sensi del comma 1 quater.
  • [ ] So se sono state chieste misure protettive e ho verificato l’effetto di questa scelta sull’accessibilità dell’accordo agevolato dell’articolo 60.
  • [ ] Ho l’elenco analitico dei crediti per titolo e importo e il calcolo documentato della percentuale di adesione sull’ammontare complessivo.
  • [ ] Ho distinto i creditori estranei già scaduti da quelli a scadere e costruito il cronoprogramma dei centoventi giorni per ciascuno.
  • [ ] Ho verificato che il piano finanziario regga il pagamento integrale degli estranei nei termini di legge, prima di chiedere l’attestazione.
  • [ ] Ho impostato la proposta di transazione fiscale e contributiva sulla disciplina vigente, verificando la data di presentazione rilevante ai fini del regime applicabile.
  • [ ] Ho l’elenco di tutti gli atti compiuti dal deposito della domanda a oggi, con l’indicazione di quali siano stati autorizzati e quali no.
  • [ ] Ho un protocollo scritto sulle operazioni soggette ad autorizzazione, condiviso con l’organo amministrativo e con l’organo di controllo.
  • [ ] Ho verificato se pendono ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, perché la loro presenza cambia il calcolo di ogni rischio.

E se l’errore l’ho già fatto?

La domanda che riceviamo più spesso non è “cosa devo fare”, ma “sono ancora in tempo”. La risposta dipende da quale errore si è consumato e da quanto è avanzato il procedimento. Alcune porte restano aperte più a lungo di quanto si creda.

Se ha depositato l’atto di rinuncia ma il tribunale non ha ancora dichiarato l’estinzione, esiste un margine di intervento. Le decisioni che hanno sanzionato l’abuso riguardano vicende in cui alla rinuncia era seguito il deposito di una nuova domanda; interloquire subito con il tribunale e con il commissario giudiziale, rappresentando che l’intenzione è di depositare l’accordo nel medesimo procedimento, è una mossa che vale la pena tentare prima che il quadro si cristallizzi.

Se il termine è scaduto senza deposito, la strada dentro quel procedimento è chiusa, ma non lo è ogni strada. In assenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, e a fronte di un mutamento effettivo e documentabile della situazione, una nuova domanda non è per definizione abusiva: l’abuso presuppone la finalità deviata, non il semplice fatto della reiterazione. Va però considerata seriamente l’alternativa della composizione negoziata, che offre un orizzonte temporale più ampio — centottanta giorni prorogabili di ulteriori centottanta in presenza di determinate condizioni — e che può sfociare proprio in un accordo di ristrutturazione.

Se ha chiesto le misure protettive e ha scoperto solo ora che l’accordo agevolato le è precluso, restano l’accordo ordinario al sessanta per cento, l’accordo ad efficacia estesa dell’articolo 61 — che consente di estendere gli effetti ai non aderenti di una categoria omogenea in cui i consensi raggiungano il settantacinque per cento — e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’articolo 64 bis. Nessuna di queste vie è preclusa da una richiesta di misure protettive.

Se ha compiuto un atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione, l’atto non si sana. Ma la revoca del decreto non è automatica nel senso di essere sottratta a ogni valutazione: rappresentare tempestivamente l’accaduto, quantificarne l’impatto sul patrimonio e sui creditori e, dove possibile, rimuoverne gli effetti è l’unico modo per incidere sulla decisione del tribunale. Il silenzio, in questa materia, viene letto come reticenza.

Se la domanda è stata dichiarata inammissibile o il decreto revocato, la partita si sposta sulle impugnazioni. Il reclamo previsto dall’articolo 51 e il successivo ricorso per cassazione sono strumenti effettivi, purché si rispettino i termini: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34378 del 24 dicembre 2024, ha ricordato che il termine di trenta giorni per il ricorso avverso il provvedimento della Corte d’appello sull’omologazione decorre dalla notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata a cura della cancelleria. È un termine che si consuma mentre si sta ancora discutendo se impugnare.

Se, infine, la transazione fiscale non ha ottenuto adesione, la mancata risposta dell’amministrazione non chiude necessariamente il percorso: l’omologazione in mancanza di adesione resta praticabile quando ricorrono i presupposti oggi previsti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 63. Va verificato subito se la proposta, per come è stata formulata, li integra o se occorre rimodularla nel tempo residuo.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho firmato la rinuncia ieri. È tutto finito?” No, non necessariamente. Ciò che rende la rinuncia pericolosa non è l’atto in sé ma la sequenza rinuncia-riproposizione letta in chiave dilatoria. Se non ha ancora depositato una nuova domanda, la prima cosa da fare è fermarsi e verificare se il procedimento originario sia ancora recuperabile.

“Il termine scade fra otto giorni e le adesioni sono al cinquantasette per cento. Meglio rinunciare e prendere tempo?” No. Otto giorni sono pochi ma non nulla, e la proroga fino a ulteriori sessanta giorni è possibile in presenza di giustificati motivi comprovati dal progetto di regolazione. La rinuncia, in quella posizione, è la mossa che espone di più.

“Ho chiesto le misure protettive tre mesi fa. Posso rinunciarci adesso e usare l’accordo agevolato?” La condizione dell’articolo 60 è formulata al passato e al futuro insieme: richiede che il debitore non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive. La lettura prevalente esclude che una rinuncia successiva possa cancellare una richiesta già avanzata. Prima di impostare l’intero accordo su quella soglia, il punto va verificato sulla sua situazione concreta e sull’orientamento del tribunale competente.

“Ho pagato un fornitore anteriore senza autorizzazione perché altrimenti si fermava la produzione. Rischio la revoca?” Il rischio esiste e non va minimizzato. Molto dipende dalla qualificazione dell’atto, dall’essenzialità documentata della fornitura e da come la vicenda viene rappresentata al commissario e al tribunale. Un pagamento essenziale spiegato subito è una cosa; lo stesso pagamento scoperto dal commissario è un’altra.

“L’accordo è depositato ma mi accorgo che le adesioni valgono il cinquantotto per cento. Posso ancora fare qualcosa?” Sì, se c’è tempo. L’articolo 58 consente la rinegoziazione degli accordi e le modifiche del piano; e la ricognizione del passivo va rifatta, perché non di rado il divario dipende da poste contestate o da duplicazioni nel computo, non da adesioni realmente mancanti.

“Non ho proposto opposizione in omologa perché il trattamento del mio credito mi sembrava sbagliato ma non volevo litigare. Posso reclamare adesso?” Con ogni probabilità no. La giurisprudenza di legittimità del 2026 è netta nel riservare la legittimazione al reclamo a chi abbia assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione. L’unica eccezione riguarda il vizio procedurale che abbia impedito la partecipazione.


Gli errori davanti ai giudici

Quanto segue raccoglie le pronunce che documentano, una per una, le conseguenze degli errori descritti. I principi sono riformulati in forma sintetica.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 6205/2025. Rinuncia alla domanda di concordato con riserva in prossimità della scadenza del termine, a fronte dei rilievi del commissario giudiziale, e contestuale deposito di una nuova domanda: la Corte ha confermato la valutazione di abuso e la conseguente dichiarazione di insolvenza. È il precedente che descrive esattamente la manovra che questo articolo sconsiglia.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 7299/2025. Il divieto di abuso del processo è un postulato immanente all’ordinamento processuale, non una regola settoriale. Rileva perché consente di applicare al Codice della crisi un orientamento formatosi sulla legge fallimentare.

Corte di Cassazione n. 13997/2023. La domanda presentata non per regolare la crisi ma per differire l’apertura della procedura maggiore è inammissibile: l’abuso ricorre quando strumenti processuali vengono utilizzati per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui sono previsti.

Corte di Cassazione, Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837. Debitore che, muovendo da una domanda prenotativa, opta per l’accordo di ristrutturazione: l’iscrizione nel registro delle imprese deve avere luogo entro il termine fissato dal giudice. È la pronuncia che si colloca più vicina al quesito da cui siamo partiti.

Corte di Cassazione, Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. L’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese deve precedere o essere contestuale al deposito in tribunale e comunque avvenire entro il termine concesso; la sua omissione determina l’inammissibilità dell’accesso, con conferma della procedura maggiore.

Corte di Cassazione, Sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2534. L’efficacia dell’accordo di ristrutturazione esige che il deposito del ricorso si accompagni alla pubblicazione: la pubblicità non è un adempimento successivo ed eventuale.

Corte di Cassazione, Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. Nel concordato con riserva la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto e, quale atto di straordinaria amministrazione, richiede la specifica autorizzazione del tribunale. Traccia il confine tra prosecuzione dell’ordinario e assunzione di un impegno nuovo.

Corte di Cassazione, Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. Revoca della procedura per l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. L’omissione informativa produce gli stessi effetti dell’atto non autorizzato.

Corte di Cassazione, Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17962. Il credito del professionista incaricato dal debitore ai fini dell’accesso alla procedura minore non è prededucibile se la procedura non si è aperta. Documenta che il termine mancato produce danni che escono dal perimetro dell’impresa.

Corte di Cassazione, Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817. Negli accordi ad efficacia estesa il tribunale che abbia nominato il commissario giudiziale può incaricarlo di riferire su ogni aspetto rilevante per la decisione sull’omologazione, senza che operino preclusioni per i profili coperti dall’attestazione del professionista indipendente, poiché il procedimento di omologazione impone di decidere sentito il commissario. Chi presenta un accordo confidando nell’intangibilità dell’attestazione parte da un presupposto errato.

Corte di Cassazione, Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310, e 15 marzo 2026, n. 5828. La legittimazione al reclamo contro la sentenza che pronuncia sull’omologazione degli accordi spetta solo a chi abbia partecipato al giudizio assumendo la qualità di parte formale, e non a chi, pur destinatario dell’omologazione forzosa, non abbia proposto opposizione.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948. Conferma il medesimo principio con riferimento al regime anteriore, salvo il caso in cui con il reclamo si deduca un vizio procedurale che abbia impedito la partecipazione al giudizio di omologazione.

Corte di Cassazione, Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Si pronuncia sui presupposti di applicabilità della disciplina transitoria dell’articolo 1 bis del D.L. 69/2023 all’omologazione forzosa degli accordi con transazione fiscale.

Corte di Cassazione n. 4365/2026. Configura come uso distorto dell’istituto il ricorso all’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale al di fuori della sua funzione. L’abuso, quindi, non riguarda solo la domanda prenotativa: può colpire anche l’approdo.

Corte di Cassazione n. 10723/2026. Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Indica quale sia il materiale che il giudice si aspetta di trovare nel fascicolo.

Corte di Cassazione, Sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763. Si pronuncia sulla detassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitamento generate dall’accordo di ristrutturazione, con effetti diretti sulla costruzione delle proiezioni di piano.

Corte di Cassazione, Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378. Il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello sul reclamo avverso l’omologazione decorre dalla notificazione a mezzo posta elettronica certificata a cura della cancelleria.

Tribunale di Ferrara, 28 maggio 2024. Nel ricorso cosiddetto in bianco non si deve indicare la forma di composizione della crisi verso cui il debitore si orienterà. È l’affermazione più chiara della neutralità della fase prenotativa.

Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024. Il progetto di regolazione della crisi richiesto ai fini della proroga deve contenere quantomeno le indicazioni relative all’organizzazione dell’impresa, all’andamento corrente e alle strategie di rimozione delle cause della crisi, secondo la check list ministeriale del 21 marzo 2023.

Tribunale di Ravenna, 14 ottobre 2024. In difetto di un progetto di regolazione di tipo concordatario non si applicano le norme su offerte concorrenti e su vendita o affitto d’azienda, ma solo quella sugli atti urgenti di straordinaria amministrazione; resta però possibile autorizzare l’atto con modalità competitive.

Tribunale di Vasto, 24 dicembre 2024. L’articolo 63 riscritto dal correttivo si applica alle proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024; alle domande anteriori si applica la disciplina previgente.

Tribunale di Vasto, 5 febbraio 2025. La prededuzione dei crediti sorti durante la fase prenotativa presuppone che gli atti di ordinaria amministrazione siano effettivamente attinenti all’attività d’impresa e non estranei ad essa.

Tribunale di Torino, 16 maggio 2025. Anche la domanda prenotativa diretta a uno strumento non ancora delineato deve essere corredata fin da subito dalla documentazione prescritta.

Tribunale di Mantova, 30 novembre 2023. Domanda con riserva rinunciata e riproposta a breve distanza, in assenza di mutamenti delle condizioni economiche e in pendenza di ricorso per la liquidazione giudiziale: abuso del processo.

Tribunale di Vicenza, 25 marzo 2025. Si pronuncia sul limite massimo di durata delle misure protettive previsto fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi.

Corte d’Appello di Milano, 25 maggio 2025. L’omologazione in mancanza di adesione dei creditori pubblici può trovare applicazione anche con riferimento a procedure aperte anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024.

Corte d’Appello di Firenze, 7 marzo 2025. È inammissibile il reclamo contro la sentenza di omologazione proposto dal creditore non aderente che non abbia proposto opposizione nel giudizio.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro intervento in questa materia ha un doppio taglio, coerente con la natura del problema: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto o l’atto già compiuto, verificare che cosa resti recuperabile.

  1. Ricostruiamo la cronologia esatta del procedimento: data di deposito della domanda, data di iscrizione del decreto nel registro delle imprese, scadenza effettiva del termine, finestra utile per l’istanza di proroga. Non stimiamo la scadenza: la documentiamo.
  2. Redigiamo il progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza con i contenuti che la prassi giudiziaria richiede, e depositiamo l’istanza ai sensi dell’articolo 44, comma 1 quater, per l’applicazione del regime dello strumento prescelto.
  3. Calcoliamo la percentuale di adesione sull’ammontare complessivo dei crediti, con elenco analitico per titolo e importo ed evidenza delle poste controverse che incidono sulla soglia.
  4. Costruiamo il cronoprogramma dei centoventi giorni per i creditori estranei, distinguendo crediti già scaduti e crediti a scadere, e verifichiamo la compatibilità con i flussi di piano prima di richiedere l’attestazione.
  5. Impostiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva sulla disciplina applicabile ratione temporis, verificando la sussistenza dei presupposti per l’omologazione in mancanza di adesione.
  6. Predisponiamo il protocollo degli atti soggetti ad autorizzazione e depositiamo le istanze al tribunale, interloquendo con il commissario giudiziale prima e non dopo il compimento dell’operazione.
  7. Verifichiamo l’avvenuta iscrizione degli atti nel registro delle imprese e la tenuta della sequenza pubblicitaria, che è uno dei punti su cui la Cassazione è più rigorosa.
  8. Quando l’errore è già stato commesso, analizziamo le vie residue: rinegoziazione ai sensi dell’articolo 58, passaggio a uno strumento diverso, composizione negoziata, opposizione e reclamo nei termini.
  9. Assumiamo la difesa nel giudizio di omologazione e nelle impugnazioni, dall’opposizione dei creditori fino ai gradi superiori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia in cui l’errore si paga con una declaratoria di inammissibilità o con la revoca del decreto, l’abilitazione di cassazionista assume un peso specifico: significa che la stessa persona che ha impostato la strategia davanti al tribunale la porta avanti in sede di reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di legittimità, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea difensiva nel momento peggiore. È la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa lettura dei fatti, stessa impostazione tecnica.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — è ciò che consente di trattare l’accordo di ristrutturazione per quello che è: un atto giuridico costruito su un piano economico-finanziario. Le percentuali, i flussi, il trattamento dei crediti pubblici e la sostenibilità del pagamento degli estranei non sono materia da delegare a valle: sono la sostanza stessa dell’omologabilità.


In conclusione

Torniamo alla domanda iniziale. Si può rinunciare al pre-concordato in bianco per presentare un accordo ai sensi dell’articolo 57? Si può, ma quasi mai si deve: la legge consente di depositare la domanda di omologazione dell’accordo dentro il procedimento già pendente, entro il termine già concesso, conservando gli effetti delle misure protettive. La rinuncia non è la via maestra verso l’accordo: è la deviazione che, nella maggior parte dei casi, porta fuori strada.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questo passaggio perché lo governa dall’interno delle abilitazioni che lo presuppongono: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce i percorsi di ristrutturazione e il rapporto tra riserva, misure protettive e strumenti di regolazione; l’avvocato cassazionista garantisce che la difesa non si interrompa quando la partita si sposta sul reclamo o in Cassazione; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario assicura che le percentuali dell’articolo 57, il trattamento dei crediti pubblici e la sostenibilità del piano siano verificati insieme al profilo giuridico e non dopo. Non le prometteremo un risultato: analizzeremo la sua posizione, verificheremo i termini e gli adempimenti già compiuti e costruiremo con lei la strategia tecnicamente più solida tra quelle ancora disponibili.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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