Quando si può dire che un’impresa è in crisi? È la domanda che un imprenditore si pone di solito troppo tardi, quando i fornitori hanno già iniziato a chiedere il pagamento anticipato e la banca ha smesso di rispondere alle richieste di rinnovo dell’affidamento. Eppure è una domanda tecnica, non emotiva: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato dal correttivo-ter D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) contiene una definizione precisa di “crisi”, una diversa di “insolvenza” e una terza, ancora più anticipata, di “squilibrio”. A ciascuna di queste tre qualificazioni corrisponde un ventaglio di strade percorribili diverso. Non esiste una risposta valida per tutti — e non esiste nemmeno una sola soglia oltre la quale scatta l’allarme: esistono tre stati giuridici distinti e tre porte che si aprono e si chiudono in tempi diversi, ed è proprio questo il punto. Chi si limita a chiedersi “sono in crisi sì o no?” sta ponendo la domanda sbagliata; la domanda utile è “in quale dei tre stati mi trovo oggi, e quale strada quello stato mi lascia ancora aperta domani”.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a ricoprire il ruolo che il legislatore ha costruito proprio per verificare, in concreto, se un’impresa sia in crisi e se il suo risanamento sia ragionevolmente perseguibile — la stessa verifica che sta al centro di questo articolo. A questa si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC, decisive quando l’impresa si colloca sotto le soglie dimensionali dell’art. 2, lett. d), CCII e non può accedere agli strumenti riservati alle imprese maggiori. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale composto da avvocati e commercialisti completa il quadro, perché la qualificazione dello stato di crisi è per metà una lettura di flussi di cassa e per metà una lettura di norme.
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Il quadro di partenza: tre stati diversi, non un unico interruttore
Prima di confrontare le strade percorribili occorre fissare il vocabolario, perché nel Codice della crisi le parole hanno un contenuto tecnico che non coincide con quello del linguaggio comune.
La “crisi” secondo l’art. 2, lett. a), CCII
Il Codice definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Vanno soppesati due elementi di questa formulazione, entrambi decisivi.
Il primo è la parola prospettici: la crisi non si misura sui debiti già scaduti, ma sulla capacità di generare cassa nei dodici mesi a venire. Un’impresa può avere il conto in ordine oggi, nessun protesto, nessun decreto ingiuntivo, e trovarsi comunque in stato di crisi perché il budget di tesoreria a dodici mesi mostra che alla scadenza del bond o della rata del leasing la liquidità non ci sarà. Il secondo elemento è la parola probabile: non serve la certezza dell’insolvenza, basta che l’insolvenza sia l’esito più ragionevolmente atteso.
Il rovescio della medaglia di questa impostazione prognostica è che la crisi, a differenza dell’insolvenza, non si “vede” dall’esterno. Non lascia tracce nei registri, non produce protesti, non genera istanze di creditori. La conseguenza pratica è che la crisi la rileva chi guarda i numeri prospettici dell’impresa — cioè l’imprenditore, l’organo di controllo e il revisore — mentre l’insolvenza la rileva chiunque, a partire dal creditore insoddisfatto.
L'”insolvenza” secondo l’art. 2, lett. b), CCII
L’insolvenza è invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Qui il baricentro si sposta dal futuro al presente e dalla prognosi ai fatti esteriori.
La giurisprudenza di legittimità è netta nel tenere separate le due nozioni. Con l’ordinanza n. 10964 del 24 aprile 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione ha ribadito che ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale occorre una situazione di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata e dall’esistenza di poste attive la cui monetizzazione sia futura e incerta; e ha precisato che a quel fine non è pertinente il richiamo alla nozione di crisi dell’art. 2, lett. a), che attiene a una situazione meramente prognostica di possibile futura insolvenza. La distinzione, dunque, non è accademica: la crisi è la porta d’ingresso agli strumenti di risanamento, l’insolvenza è la porta d’ingresso alla liquidazione giudiziale.
Lo “squilibrio”: lo stadio ancora precedente
Il correttivo-ter ha chiarito che alla composizione negoziata si può accedere non solo quando l’impresa è in crisi o già insolvente, ma anche quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza. La Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sul correttivo ha confermato questa lettura, sottolineando che l’accesso alla composizione negoziata è possibile indifferentemente in stato di crisi, in stato di insolvenza o anche soltanto in condizioni di squilibrio — a differenza degli strumenti di regolazione della crisi, che richiedono almeno la crisi.
A fronte di questo, si delinea una gerarchia di stati: squilibrio, crisi, insolvenza. Più ci si muove verso destra, più le opzioni si riducono e più aumentano i costi, la pubblicità e l’intervento del tribunale.
Gli assetti adeguati e i segnali dell’art. 3 CCII
L’art. 3 CCII impone all’imprenditore individuale di adottare misure idonee e all’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Tali misure e assetti devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, e di ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, comma 2.
Il comma 4 dell’art. 3 elenca poi quattro segnali che, anche prima dell’emersione della crisi, agevolano la previsione:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni nei confronti di banche e altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1.
Va soppesato con attenzione il valore di questo elenco: non sono presunzioni di crisi, sono indicatori che impongono di guardare meglio. Il superamento di una soglia non produce automaticamente lo stato di crisi, così come il mancato superamento non lo esclude, se i flussi prospettici a dodici mesi raccontano un’altra storia.
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies)
L’art. 25-novies CCII obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, il superamento di soglie determinate, con invito a presentare l’istanza di composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti. Le soglie sono:
| Ente | Presupposto della segnalazione |
|---|---|
| INPS | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 € (imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati); superiori a 5.000 € (imprese senza tali lavoratori) |
| INAIL | Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore a 5.000 € |
| Agenzia delle entrate | Debito IVA scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 € e non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente; la segnalazione è comunque inviata se il debito supera 20.000 € |
| Agenzia delle entrate-Riscossione | Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100.000 € (imprese individuali), 200.000 € (società di persone), 500.000 € (altre società) |
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha ricostruito organicamente questa disciplina, confermandone la natura di allerta preventiva e non coercitiva: la segnalazione è un avviso, non impone di per sé l’accesso alla composizione negoziata né determina alcun obbligo immediato di pagamento. La stessa circolare evidenzia il collegamento sistematico fra queste soglie e i segnali dell’art. 3, comma 4, che gli assetti adeguati devono essere in grado di intercettare.
La segnalazione interna dell’art. 25-octies
Sul fronte interno, l’art. 25-octies CCII — riscritto dal correttivo-ter — prevede che l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalino per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e fissa un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. La segnalazione è considerata tempestiva se interviene entro sessanta giorni dalla conoscenza — che non sussiste in caso di colpevole ignoranza — delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a); e la tempestività, insieme alla vigilanza sull’andamento delle trattative, rileva ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità ex art. 2407 c.c. o ex art. 15 del D.Lgs. 39/2010.
Con questo quadro in mano si può passare al confronto vero e proprio. Le strade realmente percorribili, per un’impresa che si riconosca in uno dei tre stati descritti, sono sostanzialmente tre.
Prima strada: la composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-quinquies CCII. Non è una procedura concorsuale e non è un giudizio: è un percorso di trattativa assistita, gestito su una piattaforma telematica nazionale, nel quale un esperto indipendente — iscritto in appositi elenchi e nominato da una commissione — affianca l’imprenditore nella ricerca di una soluzione con i creditori. Rilevano in particolare l’art. 12 su presupposti e funzione, l’art. 13 sulla piattaforma e sulla nomina dell’esperto, l’art. 16 sui requisiti di indipendenza e sui doveri delle parti, l’art. 17 su accesso e funzionamento, gli artt. 18 e 19 sulle misure protettive e cautelari, l’art. 21 sulla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative, l’art. 22 sulle autorizzazioni del tribunale, l’art. 23 sugli esiti, l’art. 25-bis sulle misure premiali e l’art. 25-quinquies sui limiti di accesso.
L’incarico dell’esperto si sviluppa di regola in centottanta giorni, prorogabili quando le parti lo richiedano o quando la prosecuzione sia resa necessaria dalle autorizzazioni richieste al tribunale. Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le istruzioni operative con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, intervenendo tra l’altro sul test pratico, sulla lista di controllo e sulla gestione dei gruppi di imprese, dove l’esperto è chiamato a individuare la società con la maggiore esposizione debitoria per determinare il tribunale competente sulle misure protettive.
Quando ha senso
Tre scenari concreti in cui questa strada mostra i suoi punti di forza:
- L’impresa è in squilibrio ma non ancora in crisi conclamata. È l’unico strumento accessibile a monte della crisi, e quindi l’unico che consente di muoversi quando il margine di manovra è ancora ampio.
- Il valore dell’impresa è nell’attività, non nei beni. Se il patrimonio è modesto ma il portafoglio ordini è solido, la trattativa riservata protegge il rapporto con clienti e fornitori mentre si riscadenza il debito.
- La crisi è concentrata su pochi interlocutori. Quando l’esposizione è per due terzi bancaria e per un terzo erariale, un tavolo con quattro controparti è più governabile di un’assemblea di centocinquanta chirografari.
Come si esegue in sintesi
L’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica, allegando la documentazione contabile e il piano di risanamento in bozza. La commissione individua l’esperto, che accetta l’incarico dopo aver verificato la propria indipendenza e convoca l’imprenditore. Se sono necessarie misure protettive, l’istanza ne dà atto e la pubblicazione nel registro delle imprese produce l’effetto immediato di paralizzare le azioni esecutive e cautelari; il ricorso di conferma va però depositato al tribunale senza indugio, a pena di inefficacia delle misure. Il tribunale, sentite le parti, conferma o revoca, con una durata inizialmente compresa fra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni.
Vantaggi motivati
La riservatezza è il vantaggio più rilevante: l’accesso non è pubblicato salvo che si chiedano le misure protettive, e questo consente di non innescare la reazione a catena di revoche di fido e sospensioni di fornitura che una procedura concorsuale produce quasi automaticamente. Segue la flessibilità: non esistono percentuali minime da garantire ai creditori, non esistono classi, non esiste voto. Vi sono poi le misure premiali dell’art. 25-bis e, dopo il correttivo-ter, la possibilità di concludere un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria nell’ambito del percorso — istituto sul quale il Tribunale di Milano, con provvedimento del 21 maggio 2026, si è soffermato precisando la natura della verifica demandata al tribunale e la necessaria indipendenza dell’attestatore. Infine, l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa: non c’è spossessamento, non c’è curatore.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che la composizione negoziata non vincola nessuno: i creditori non sono obbligati a sedersi al tavolo e, se si siedono, non sono obbligati ad accettare. Chi arriva con una posizione negoziale debole rischia di spendere mesi per ottenere un nulla di fatto.
Il secondo limite è la selettività dell’accesso quando si chiedono le misure protettive. La giurisprudenza di merito è ferma nel richiedere una ragionevole perseguibilità del risanamento come finalità necessaria del percorso: il Tribunale di Milano, con pronuncia del 14 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di accesso e non accoglibile quella di riconoscimento delle misure protettive in un caso in cui il progetto aveva scopo meramente liquidatorio dei beni e le misure apparivano funzionali a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori. In termini analoghi si era espresso il Tribunale di Como il 10 luglio 2025, di fronte a una proposta puramente liquidatoria priva di ogni prospettiva di risanamento.
Il terzo profilo riguarda la tutela processuale: la Cassazione, Sez. I civ., 19 gennaio 2026, n. 500, ha qualificato le misure protettive come provvedimenti di natura cautelare, con la conseguenza che il diniego non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Chi conta di rimettere in discussione davanti alla Suprema Corte un rigetto deve sapere che quella porta è chiusa.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa che ha ancora cassa per qualche mese, un’attività che genera valore, un numero contenuto di interlocutori rilevanti e la volontà di non finire nel registro delle imprese con una procedura concorsuale a proprio carico.
Seconda strada: piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione
In cosa consistono
Sotto questa etichetta si raccolgono due strumenti distinti ma accomunati da una logica: il consenso si costruisce fuori dal tribunale, e il tribunale interviene — quando interviene — solo alla fine.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è un piano che l’imprenditore predispone, che un professionista indipendente attesta quanto a veridicità dei dati aziendali e fattibilità, e che è idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria. Non richiede omologazione. La sua funzione essenziale è mettere al riparo dall’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII) richiedono invece l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e l’omologazione del tribunale, con integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Il Codice ne prevede varianti: gli accordi agevolati, con soglia ridotta alla metà a fronte della rinuncia a moratorie e misure protettive, e gli accordi a efficacia estesa, che consentono di vincolare i creditori non aderenti appartenenti a una categoria omogenea al ricorrere di presupposti stringenti.
Quando hanno senso
- Il debito è concentrato nel ceto bancario. Se quattro istituti rappresentano da soli oltre il sessanta per cento dell’esposizione, la soglia dell’accordo di ristrutturazione è raggiungibile senza coinvolgere la platea dei piccoli fornitori, che continuano a essere pagati regolarmente.
- L’impresa ha bisogno di finanza nuova. L’attestazione e, nel caso degli accordi, l’omologazione offrono al finanziatore un quadro di prededucibilità e di stabilità degli atti che nessun accordo puramente privato può dare.
- Serve protezione dalla revocatoria senza pubblicità della crisi. Il piano attestato è lo strumento più discreto fra quelli tipizzati: la pubblicazione nel registro delle imprese è rimessa alla scelta dell’imprenditore.
Come si eseguono in sintesi
Il percorso è speculare a quello descritto per la composizione negoziata quanto alla fase istruttoria — ricostruzione dei debiti, budget di tesoreria, individuazione delle controparti — ma cambia radicalmente nella fase finale. Nel piano attestato, l’attestazione chiude il percorso e l’esecuzione è affidata al rapporto contrattuale con i singoli creditori. Negli accordi di ristrutturazione si passa dal deposito della domanda, eventualmente con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, alla pubblicazione nel registro delle imprese, alle eventuali opposizioni dei creditori, fino al decreto di omologazione.
Vantaggi motivati
Il vantaggio dirimente è che non esiste il voto: non serve convincere la maggioranza dei creditori, serve convincerne una quota qualificata, e gli altri restano estranei e vanno pagati per intero. Per l’impresa che ha un nucleo ristretto di creditori rilevanti e una lunga coda di piccoli fornitori, questo assetto è spesso più governabile del concordato. Vi si aggiungono tempi mediamente più contenuti rispetto al concordato preventivo e un impatto reputazionale inferiore.
Rischi e svantaggi onesti
Il primo rischio è aritmetico: se la soglia del sessanta per cento non è raggiungibile, l’accordo non esiste, e il lavoro istruttorio è comunque stato sostenuto. Il secondo è finanziario: i creditori estranei vanno pagati integralmente, e questo assorbe cassa proprio quando la cassa scarseggia.
Il terzo profilo riguarda il controllo giudiziale in sede di omologazione, che non è una formalità. La Cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2026, n. 2817, in tema di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, ha valorizzato il ruolo del commissario giudiziale, chiamato a riferire su ogni aspetto rilevante senza che le attestazioni del professionista indipendente precludano l’esame, e ha sottolineato la rilevanza del suo parere ai fini delle decisioni che il giudice deve assumere in fase di omologazione. In altri termini: l’attestazione non è uno scudo, è un punto di partenza.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con esposizione concentrata su pochi creditori professionali, capacità di pagare integralmente la coda dei piccoli fornitori e un piano industriale che regge la verifica di un attestatore indipendente.
Terza strada: concordato preventivo e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
In cosa consistono
Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) è la procedura concorsuale di regolazione della crisi per eccellenza. Può essere in continuità aziendale — diretta o indiretta — oppure liquidatorio. Nel concordato liquidatorio la legge richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al venti per cento. Il concordato prevede la suddivisione in classi, il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) è la variante che consente di distribuire il valore in deroga alle regole di graduazione, a condizione che tutte le classi approvino: maggiore libertà distributiva, minore margine di errore sul consenso.
Quando hanno senso
- Il consenso non è raggiungibile per via negoziale ma è raggiungibile per via maggioritaria. Quando esiste una minoranza ostruzionistica, il meccanismo del voto per classi consente di superarla.
- Serve una protezione forte e prolungata. Le misure protettive collegate all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi hanno un’ampiezza che la trattativa privata non può garantire.
- La continuità richiede la ristrutturazione di rapporti pendenti. Solo in sede concorsuale si dispone degli strumenti per gestire contratti in corso, appalti e rapporti di durata in modo organico.
Come si esegue in sintesi
Il percorso muove dal ricorso, eventualmente con riserva ex art. 44 CCII, passa per l’apertura, la nomina del commissario giudiziale, il voto e si chiude con l’omologazione. La struttura è nota; il punto che merita attenzione è la severità crescente del controllo giudiziale sul contenuto informativo della proposta: il Tribunale di Civitavecchia, con pronuncia del 9 febbraio 2026, ha ribadito la necessità che la proposta di concordato in continuità contenga un’informativa completa, veritiera e trasparente — con doverosa indicazione del valore di liquidazione — allo scopo di consentire un consenso informato dei creditori.
Vantaggi motivati
Il vantaggio strutturale è la vincolatività: una volta omologato, il concordato vincola anche i creditori dissenzienti, ed è questo il solo strumento che consente di chiudere la partita senza l’adesione di tutti. Il secondo vantaggio è la stabilità dell’esito. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22229/2026 (RG 5710/2025, Sez. I civ.), ha chiarito che il concordato in continuità, una volta omologato, esce dalla disponibilità del debitore, che non può più modificarne unilateralmente la proposta: una limitazione per il proponente, ma anche una garanzia di certezza per tutti gli interessati.
Rischi e svantaggi onesti
Il rischio principale è la pubblicità: dall’apertura in poi la crisi è di dominio pubblico, con effetti sui rapporti commerciali che vanno messi in conto. Il secondo è la perdita di flessibilità gestionale, con il commissario giudiziale che vigila e con l’esigenza di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione — la Cassazione n. 14638/2026 ha chiarito, ad esempio, che nel concordato con riserva la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto che, come atto di straordinaria amministrazione, richiede specifica autorizzazione del tribunale.
Il terzo rischio riguarda la tenuta del risultato in sede di impugnazione. Con la sentenza n. 10271 del 20 aprile 2026 la Prima Sezione civile ha delimitato l’ambito applicativo dell’art. 53, comma 5-bis, CCII, precisando che la conferma dell’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo presuppone la richiesta del proponente ed è esperibile solo quando il reclamo contesti la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non quando sia accertato un diverso vizio di illegittimità della proposta. Con la sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026, in tema di ristrutturazione trasversale nel regime anteriore al correttivo-ter, la Corte ha poi definito con precisione i requisiti della classe che sostiene il concordato ai fini dell’omologazione senza il consenso della maggioranza delle classi. Sono pronunce che segnalano quanto il terreno dell’omologazione sia tecnico e quanto poco spazio lasci all’improvvisazione.
Va infine considerato un profilo processuale spesso sottovalutato: la Cassazione n. 4127/2026 ha confermato che il provvedimento che dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato o ne revoca l’ammissione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che venga pronunciata contestualmente la liquidazione giudiziale sia che ciò non avvenga.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con una platea ampia e frammentata di creditori, un valore aziendale che giustifica la continuità e la necessità di imporre una soluzione anche a chi non la condivide.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade si valutano meglio applicandole agli stessi dati di partenza. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su valori realistici, non casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 — La qualificazione dello stato
Alfa S.r.l., manifattura, 14 dipendenti, ricavi dell’ultimo esercizio 4.183.000 €. Situazione al 28 febbraio:
- monte retribuzioni mensile 128.600 €; retribuzioni scadute da 38 giorni per 71.300 €. Soglia dell’art. 3, comma 4, lett. a): metà del monte mensile, cioè 64.300 € → segnale attivo;
- debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni 388.900 €, debiti non scaduti 214.700 € → segnale attivo;
- esposizioni verso banche e intermediari 1.962.000 €, di cui 143.400 € in sconfinamento da 74 giorni → incidenza 7,3%, superiore al 5% → segnale attivo;
- debito IVA da liquidazioni periodiche 26.800 €: superiore a 20.000 €, dunque segnalazione dell’Agenzia delle entrate comunque dovuta, anche se il 10% del volume d’affari (418.300 €) non è raggiunto;
- contributi INPS in ritardo di 112 giorni per 41.500 €, a fronte di 268.000 € dovuti nell’anno precedente. Il 30% è pari a 80.400 €: poiché i due requisiti (30% e 15.000 €) devono concorrere, la soglia non è superata e la segnalazione INPS non scatta;
- carichi affidati all’agente della riscossione scaduti da oltre 90 giorni per 318.700 €: essendo Alfa una S.r.l., la soglia è 500.000 € → nessuna segnalazione;
- flussi di cassa prospettici a dodici mesi 1.276.000 € a fronte di obbligazioni pianificate per 1.523.000 € → deficit prospettico di 247.000 €.
Esito della qualificazione: nessun protesto, nessuna istanza di liquidazione giudiziale, pagamenti che proseguono seppure in ritardo. Non vi sono gli inadempimenti e i fatti esteriori che l’art. 2, lett. b), richiede per l’insolvenza; vi è però l’inadeguatezza dei flussi prospettici a dodici mesi che l’art. 2, lett. a), richiede per la crisi. Alfa è in crisi, non è insolvente: tutte e tre le strade sono ancora aperte.
Ipotesi 2 — Le stesse cifre, tre percorsi diversi
Debito complessivo di Alfa: 3.023.900 € (fornitori 603.600; banche 1.962.000; erario 345.500; INPS 41.500; retribuzioni 71.300).
Con la prima strada. Segnalazione dell’Agenzia delle entrate ricevuta il 9 marzo; l’organo di controllo segnala il 16 marzo assegnando trenta giorni; l’organo amministrativo riferisce il 14 aprile e deposita istanza di composizione negoziata il 22 aprile, chiedendo misure protettive. La pubblicazione nel registro delle imprese blocca le azioni esecutive; il tribunale conferma le misure per 120 giorni, poi prorogate. Nei 180 giorni di incarico dell’esperto si costruisce un riscadenzamento del debito bancario su 72 mesi e un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria. Nessun creditore vota, nessuna percentuale minima è dovuta. Se però anche solo due dei quattro istituti si sfilano, l’accordo non regge e il percorso si chiude con la relazione finale dell’esperto; da quel momento decorrono sessanta giorni per l’eventuale proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII.
Con la seconda strada. La soglia del 60% richiesta dagli accordi di ristrutturazione è pari a 1.814.340 €. Il solo ceto bancario, con 1.962.000 €, rappresenta il 64,9% del passivo: la soglia è raggiungibile senza coinvolgere né fornitori né dipendenti, che restano estranei e vanno pagati integralmente. A fronte di questo vantaggio va soppesato l’assorbimento di cassa: pagare per intero 603.600 € di fornitori e 71.300 € di retribuzioni nei termini di legge richiede una liquidità che il deficit prospettico di 247.000 € rende problematica senza finanza nuova.
Con la terza strada. Il concordato in continuità consente di trattare anche fornitori ed erario in modo dilatorio e falcidiato, superando l’ostacolo di cassa. Il prezzo è la pubblicità dell’apertura, il voto per classi, il commissario giudiziale e un orizzonte temporale che va misurato in trimestri, non in settimane.
L’elemento dirimente, in questa ipotesi, non è quale strada sia migliore in astratto, ma se i quattro istituti bancari siano disponibili a un riscadenzamento: se lo sono, la prima o la seconda strada arrivano prima e costano meno in termini reputazionali; se non lo sono, solo la terza consente di imporre la soluzione.
Ipotesi 3 — Quando l’impresa è sotto le soglie
Beta s.n.c., commercio al dettaglio: attivo patrimoniale 268.000 €, ricavi 187.000 €, debiti complessivi anche non scaduti 412.000 €. Tutti e tre i parametri restano sotto le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII (rispettivamente 300.000 €, 200.000 € e 500.000 €): Beta è impresa minore e non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
La conseguenza non è che Beta non possa essere in crisi — lo è, se i flussi prospettici lo dicono — ma che il ventaglio delle strade cambia: restano accessibili la composizione negoziata e, sul versante del sovraindebitamento, il concordato minore e la liquidazione controllata, che passano per un Organismo di Composizione della Crisi. La prova di questi requisiti dimensionali grava peraltro sul debitore: con l’ordinanza n. 18407, pubblicata l’8 giugno 2026, la Cassazione è intervenuta proprio sull’onere probatorio relativo alla non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e sull’ampiezza dei poteri-doveri di valutazione del giudice di merito di fronte a una documentazione contabile non formalmente perfetta.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che, nell’esperienza applicativa, pesano di più nella decisione. Quanto ai costi, sono indicati soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge: contributo unificato dovuto per i procedimenti giudiziali, spese di pubblicazione nel registro delle imprese e compensi degli organi nominati dall’autorità, liquidati secondo i parametri normativi. Le voci vanno lette come indicazioni di ordine di grandezza, non come regole rigide: ogni parametro si sposta in funzione della struttura del passivo.
| Parametro | Composizione negoziata | Piano attestato / Accordi di ristrutturazione | Concordato preventivo / PRO |
|---|---|---|---|
| Presupposto oggettivo | Squilibrio, crisi o insolvenza | Crisi o insolvenza | Crisi o insolvenza |
| Chi decide l’esito | Le parti, con l’ausilio dell’esperto | I creditori aderenti (60%, o 30% negli accordi agevolati) | Le classi di creditori, con voto; il tribunale in omologazione |
| Riservatezza | Alta, salvo richiesta di misure protettive | Alta per il piano attestato, media per gli accordi | Nulla: pubblicità dall’apertura |
| Effetti sulle azioni esecutive | Blocco solo con misure protettive confermate | Nessuno per il piano attestato; misure protettive richiedibili con gli accordi | Protezione ampia collegata all’accesso |
| Consenso richiesto | Volontario, nessuna soglia | Soglia di legge sui crediti | Maggioranza per classi; unanimità delle classi nel PRO |
| Tempi indicativi | 180 giorni prorogabili | Da alcuni mesi a un anno | Da diversi mesi a oltre un anno |
| Reversibilità | Alta: si può abbandonare senza conseguenze concorsuali dirette | Media: il piano non omologato resta un fatto privato | Bassa: l’inammissibilità o la revoca possono aprire la liquidazione giudiziale |
| Rischio in caso di esito negativo | Chiusura con relazione finale; apertura della finestra per il concordato semplificato | Perdita del lavoro istruttorio; possibile aggravamento della posizione | Liquidazione giudiziale, con effetti su atti e responsabilità |
| Costi di giustizia | Contributo unificato solo per i procedimenti su misure protettive e autorizzazioni; compenso dell’esperto secondo i parametri di legge | Contributo unificato per l’omologazione degli accordi; spese di pubblicazione | Contributo unificato, spese di pubblicazione, compensi degli organi nominati |
I criteri per scegliere
Non esiste una regola che valga per tutte le imprese, ma esistono criteri che, applicati alla situazione concreta, restringono progressivamente il campo.
Primo criterio: la distanza dall’insolvenza. Se la situazione presenta soltanto uno squilibrio prospettico, senza inadempimenti significativi, generalmente la composizione negoziata è l’unica porta aperta ed è anche quella che costa meno in termini di reputazione. Se invece sono già presenti fatti esteriori qualificabili come inadempimento strutturale, il tempo utile per la trattativa riservata si è ridotto e il baricentro si sposta verso gli strumenti che offrono protezione immediata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19591 del 15 luglio 2025, ha attribuito peso specifico ai crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato come indicatori nell’accertamento dello stato di insolvenza: quando le retribuzioni non vengono pagate, la distanza dall’insolvenza si accorcia più rapidamente di quanto l’imprenditore percepisca.
Secondo criterio: la concentrazione del passivo. Se due o tre creditori rappresentano da soli oltre il sessanta per cento dell’esposizione, la strada negoziale — composizione negoziata o accordi di ristrutturazione — ha probabilità di successo sensibilmente maggiori. Se il passivo è frammentato su decine o centinaia di posizioni, il meccanismo maggioritario del concordato diventa l’unico realmente praticabile.
Terzo criterio: la sostenibilità della continuità. Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, richiamato dall’art. 13, comma 2, CCII e aggiornato dal decreto ministeriale del 23 aprile 2026, misura il rapporto fra il debito da ristrutturare e i flussi liberi al servizio del debito. Se il risultato indica che il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, insistere sulla prima strada espone al rigetto delle misure protettive, come le pronunce dei Tribunali di Milano e di Como hanno mostrato.
Quarto criterio: la tolleranza alla pubblicità. Va soppesato con onestà quanto il mercato di riferimento reagisca alla notizia di una procedura concorsuale. In settori dove le forniture sono garantite da rapporti fiduciari di lungo periodo, la pubblicità di un concordato può distruggere più valore di quanto la falcidia ne recuperi.
Quinto criterio: la disponibilità di finanza esterna. Se esiste un investitore o un socio disponibile ad apportare risorse, si aprono soluzioni precluse a chi non le ha — dal concordato liquidatorio con apporto di risorse esterne alla distribuzione più libera consentita dal piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Sul punto la Cassazione, nella già citata sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026, ha riconosciuto che nel concordato in continuità l’apporto di finanza esterna, non essendo generato dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile in deroga alle regole ordinarie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa valutazione come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come avvocato cassazionista: tre punti di osservazione che coprono l’intero arco della decisione, dalla diagnosi iniziale alla difesa dell’esito nell’ultimo grado di giudizio.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì, ed è uno degli aspetti meno noti del sistema. La composizione negoziata è concepita come antecedente possibile di altri percorsi: l’art. 23 CCII disciplina gli esiti, fra cui l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e l’esito negativo delle trattative apre la finestra per il concordato semplificato ex art. 25-sexies. Il passaggio non è però automatico né gratuito in termini di tempo: il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha affrontato il caso di una società che, dopo aver beneficiato di misure protettive in composizione negoziata per la durata massima di duecentoquaranta giorni, ne chiedeva di ulteriori in sede di concordato con riserva, richiedendo che fosse quantomeno delineato un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.
E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Abbandonare una composizione negoziata senza esito lascia una relazione finale dell’esperto e nessuna procedura concorsuale a carico dell’impresa. Vedersi dichiarare inammissibile un concordato è più oneroso, perché può aprire la strada alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero — legittimazione che la Cassazione, Sez. I civ., con la pronuncia n. 31638 del 4 dicembre 2025, ha confermato sussistere in presenza delle condizioni di legge, nella stessa occasione riconoscendo che i finanziamenti dei soci possono essere considerati debiti della società ai fini del riscontro dello stato di insolvenza.
Se non faccio nulla, cosa rischio davvero? Il rischio non riguarda solo l’impresa ma gli amministratori. L’omessa istituzione di assetti adeguati non è un’irregolarità formale: il Tribunale di Bari, con sentenza del 23 gennaio 2026, ha affrontato la responsabilità di amministratori e organi di controllo per violazione dell’obbligo di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086, comma 2, c.c., nel suo rapporto con la business judgment rule e con la prova del nesso causale. Sul versante della legittimità, la Cassazione con la pronuncia n. 36365 del 23 novembre 2021 aveva già affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale. E la reazione può arrivare anche dall’interno della compagine sociale: il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha ammesso che di fronte a carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali anche il socio possa chiedere la nomina di un ispettore.
Le segnalazioni dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS mi obbligano ad aprire una procedura? No. La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 è esplicita nel qualificare la segnalazione dell’art. 25-novies come allerta preventiva e non coercitiva: contiene un invito a presentare l’istanza di composizione negoziata “se ne ricorrono i presupposti”, e la verifica di quei presupposti resta affidata all’imprenditore e ai suoi consulenti. Ignorare la segnalazione, però, significa rinunciare a un’informazione che il tribunale, in un eventuale giudizio di responsabilità, considererà nota all’organo amministrativo.
Quanto tempo ho, concretamente? Dipende da quale orologio si guarda. L’orologio interno è quello dei trenta giorni che l’organo di controllo assegna all’organo amministrativo per riferire ex art. 25-octies, e dei sessanta giorni entro i quali la segnalazione dell’organo di controllo si considera tempestiva. L’orologio esterno è quello dei creditori, che non ha termini prestabiliti: un’istanza di liquidazione giudiziale può essere depositata in qualunque momento, e da quel momento le opzioni si riducono drasticamente.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base alla strada che ciascuno illumina.
Sulla qualificazione dello stato di crisi e di insolvenza
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10964 del 24 aprile 2026. Per l’apertura della liquidazione giudiziale occorre un’impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, indipendentemente dalle cause e dall’esistenza di poste attive di incerta e futura monetizzazione; la nozione di crisi dell’art. 2, lett. a), CCII, avendo carattere prognostico, non è pertinente a quel fine. È la pronuncia che separa con maggiore nettezza i due presupposti, e quindi le due famiglie di rimedi.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19591 del 15 luglio 2025. Attribuisce un peso specifico particolare ai crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dell’accertamento dello stato di insolvenza. Rilevante perché individua nel mancato pagamento delle retribuzioni non un indizio fra gli altri, ma un indicatore privilegiato: lo stesso dato che l’art. 3, comma 4, lett. a), CCII colloca al primo posto fra i segnali.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6666 del 24 febbraio 2026 (pubblicata il 20 marzo 2026). Interviene sui presupposti dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in liquidazione volontaria, precisando i limiti del criterio dell’insolvenza cosiddetta statica e affermando che lo scioglimento può essere validamente deliberato anche in pendenza del procedimento diretto all’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevante per chi valuta la messa in liquidazione come alternativa alle tre strade qui esaminate.
Cassazione civile, ordinanza n. 18407, pubblicata l’8 giugno 2026. Si occupa della prova dei requisiti dimensionali che escludono l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, dell’onere probatorio gravante sul debitore e dei poteri di valutazione del giudice di merito di fronte a documentazione contabile non formalmente perfetta. Decisiva per l’impresa che si ritenga “minore” ai sensi dell’art. 2, lett. d), CCII.
Cassazione civile, Sez. I, n. 31638 del 4 dicembre 2025. Conferma le condizioni della legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e riconosce che ai fini del riscontro dello stato di insolvenza i finanziamenti dei soci possono essere considerati debiti della società. Rilevante perché smonta una convinzione diffusa, quella secondo cui l’apporto dei soci non “conta” nel passivo.
Sulla prima strada: composizione negoziata e misure protettive
Cassazione civile, Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500. Qualifica come cautelari le misure protettive della composizione negoziata, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il diniego. Rilevante per calibrare le aspettative: la partita sulle misure protettive si gioca davanti al tribunale e in sede di reclamo, non oltre.
Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’impresa, 14 dicembre 2025. Dichiara inammissibile la richiesta di accesso e non accoglibile quella di riconoscimento delle misure protettive in presenza di un progetto a scopo meramente liquidatorio e di misure funzionali a eludere iniziative esecutive già intraprese. Rilevante perché individua il confine fra uso e abuso dello strumento.
Tribunale di Como, Sez. I civile, 10 luglio 2025. In linea analoga, valuta negativamente la proposta puramente liquidatoria priva di prospettiva di risanamento. Conferma che la ragionevole perseguibilità del risanamento non è una formula di stile ma un requisito verificato in concreto.
Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023. Individua il fumus nelle prospettive di risanamento o comunque di superamento dello stato di crisi realizzabili attraverso la negoziazione, e il periculum nel rischio che le aggressioni patrimoniali dei singoli creditori compromettano l’esito delle trattative. Utile per comprendere che cosa il tribunale si aspetti di leggere nel ricorso.
Tribunale di Genova, Sez. VII, 17 febbraio 2025. Di fronte ad allegazioni vaghe e ipotetiche, rinvia a udienza successiva per consentire integrazioni anziché rigettare. Rilevante perché mostra il margine, non illimitato, che il giudice concede a un ricorso incompleto.
Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. Affronta la richiesta di ulteriori misure protettive in sede di concordato con riserva da parte di società che aveva già beneficiato delle misure per la durata massima di duecentoquaranta giorni in composizione negoziata, richiedendo che sia quantomeno delineato un piano di risanamento aggiornato e non implausibile.
Tribunale di Milano, 21 maggio 2026. Si pronuncia sull’accordo transattivo concluso con l’amministrazione finanziaria nell’ambito della composizione negoziata, precisando la natura della verifica demandata al tribunale e la necessaria indipendenza dell’attestatore.
Sulla seconda strada: accordi di ristrutturazione
Cassazione civile, Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817. In tema di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, valorizza il compito del commissario giudiziale di riferire su ogni aspetto rilevante, escludendo che le attestazioni del professionista indipendente precludano l’esame e sottolineando il peso del suo parere nelle decisioni assunte in fase di omologazione.
Sulla terza strada: concordato preventivo e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10271 del 20 aprile 2026. Delimita l’applicazione dell’art. 53, comma 5-bis, CCII: la conferma dell’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo presuppone la richiesta del proponente, non richiede l’adesione delle altre parti né del reclamante, ed è esperibile solo quando il reclamo riguardi la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, precisa i requisiti della classe che sostiene il concordato ai fini dell’omologazione senza l’approvazione della maggioranza delle classi e afferma la libera distribuibilità della finanza esterna, in quanto non generata dalla prosecuzione dell’attività d’impresa.
Cassazione civile, ordinanza n. 22229/2026 (RG 5710/2025, Sez. I civile). Il concordato in continuità, una volta omologato, non è più nella disponibilità del debitore: la facoltà di modificare la proposta non sopravvive al provvedimento di omologazione.
Cassazione civile, n. 4127/2026. Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo o ne revoca l’ammissione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che venga pronunciata contestualmente l’apertura della liquidazione giudiziale sia che ciò non avvenga.
Cassazione civile, n. 14638/2026. Nel concordato con riserva, la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto e, quale atto di straordinaria amministrazione, richiede specifica autorizzazione del tribunale.
Cassazione civile, n. 14555/2026. In tema di concordato minore, la disciplina specifica dell’art. 80, comma 3, CCII sull’omologazione forzosa esclude il richiamo a quella dettata per il concordato preventivo. Rilevante per le imprese sotto soglia, che si muovono su un binario autonomo.
Tribunale di Civitavecchia, Sez. Fallimentare, 9 febbraio 2026. Richiede che la proposta di concordato in continuità contenga un’informativa completa, veritiera e trasparente, con doverosa indicazione del valore di liquidazione, per consentire un consenso informato dei creditori.
Sugli assetti adeguati e la responsabilità degli organi
Tribunale di Bari, sentenza del 23 gennaio 2026. Affronta la responsabilità di amministratori e organi di controllo per violazione dell’obbligo di predisporre assetti adeguati ex art. 2086, comma 2, c.c., nel rapporto con la business judgment rule e con la prova del nesso causale.
Cassazione civile, n. 36365 del 23 novembre 2021. Afferma che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, con conseguente restringimento dell’operatività della business judgment rule in caso di totale assenza di assetti.
Tribunale di Venezia, decreto del 26 agosto 2025. Ammette che, in presenza di carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio possa chiedere la nomina di un ispettore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un bivio come quello descritto, l’apporto professionale si misura in attività verificabili. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio:
- Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva incrociando estratti conto, situazione contabile aggiornata, estratto di ruolo e posizioni contributive, per stabilire l’esatto ammontare e la scadenza di ciascuna esposizione.
- Applichiamo uno per uno i quattro segnali dell’art. 3, comma 4, CCII e le quattro soglie dell’art. 25-novies, documentando quali scattano e quali no, con i calcoli a supporto.
- Costruiamo il budget di tesoreria a dodici mesi che l’art. 2, lett. a), CCII pone alla base della qualificazione dello stato di crisi, e ne verifichiamo la tenuta con analisi di sensitività sulle variabili critiche.
- Eseguiamo il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e compiliamo la lista di controllo particolareggiata richiamata dall’art. 13, comma 2, CCII, secondo le istruzioni ministeriali aggiornate.
- Valutiamo quale delle strade regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, misurando la proposta contro gli orientamenti dei tribunali sulle misure protettive e sull’omologazione, anziché contro la sua astratta praticabilità.
- Redigiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per le misure protettive, curando l’allegazione di fumus e periculum nei termini che la giurisprudenza di merito richiede.
- Predisponiamo la proposta di accordo di ristrutturazione o il ricorso per l’accesso al concordato, con la classificazione dei creditori, il calcolo delle soglie e il raccordo con l’attestazione del professionista indipendente.
- Assistiamo l’organo amministrativo nella risposta alla segnalazione dell’organo di controllo ex art. 25-octies, documentando le iniziative intraprese entro il termine assegnato.
- Verifichiamo la posizione personale di amministratori e sindaci rispetto agli obblighi dell’art. 2086, comma 2, c.c., ricostruendo che cosa sia stato deliberato e quando.
- Difendiamo l’esito raggiunto nelle fasi di reclamo e di legittimità, mantenendo la stessa linea difensiva impostata nella fase diagnostica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia decisionale come questa la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare: la scelta compiuta oggi — accedere alla composizione negoziata anziché all’accordo di ristrutturazione, proporre un concordato in continuità anziché liquidatorio — è la stessa che, due o tre anni dopo, andrà difesa in sede di reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione. Lo Studio garantisce la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, nessun passaggio di mano nel momento in cui la posizione va sostenuta davanti al giudice di legittimità. Le pronunce del 2026 in materia di omologazione e di ristrutturazione trasversale mostrano quanto il terreno sia tecnico e quanto conti che chi ha impostato il piano sia lo stesso che ne argomenta la legittimità.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — risponde a una necessità strutturale di questa materia: la qualificazione dello stato di crisi nasce da flussi di cassa prospettici e da indici contabili, mentre le conseguenze si giocano su norme processuali e concorsuali. Tenere separati i due piani, affidandoli a professionisti che non si parlano, è il modo più rapido per costruire un piano contabilmente ineccepibile e giuridicamente inammissibile.
In sintesi: la qualificazione precede la scelta
Alla domanda da cui siamo partiti — quando si può dire che un’impresa è in crisi — la risposta tecnica è: quando i flussi di cassa prospettici sono inadeguati a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi, e ciò rende probabile l’insolvenza. Ma la risposta utile è un’altra: il momento in cui si è in crisi non coincide con il momento in cui lo si scopre, e la distanza fra i due momenti è esattamente lo spazio in cui le strade percorribili si riducono da tre a una. Squilibrio, crisi e insolvenza non sono sinonimi: sono tre stati giuridici che aprono porte diverse, e sbagliare la qualificazione significa perdere tempo, opzioni e diritti — a partire da quelli degli amministratori, la cui posizione personale si aggrava con il passare dei mesi di inerzia.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questo passaggio. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il metodo con cui si verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento — il test che decide se la prima strada è aperta o chiusa. Le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC coprono il versante delle imprese sotto le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII, che seguono un binario autonomo. La qualifica di avvocato cassazionista assicura che la scelta impostata oggi possa essere difesa fino all’ultimo grado senza cambiare mani. Nessuna di queste competenze promette un esito: promettono un metodo, una diagnosi verificabile e una strategia costruita sui numeri reali dell’impresa.
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