Un’impresa che accumula debiti scaduti, subisce la revoca degli affidamenti e vede arrivare i primi pignoramenti ha davanti una finestra temporale stretta. La composizione negoziata è il percorso che consente di congelare le azioni dei creditori e di trattare con banche, fornitori e Fisco mentre l’attività continua.
Il rischio principale non è il debito in sé: è arrivare tardi, quando lo squilibrio è diventato insolvenza conclamata e nessun piano di risanamento è più sostenibile. La disciplina prevede termini brevissimi, alcuni dei quali si misurano in un solo giorno: un errore di calendario in questa fase fa cadere le protezioni già ottenute.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con una qualificazione specifica e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia è iscritto tra i professionisti che il legislatore ha abilitato a condurre proprio questo tipo di trattative. Significa conoscere il percorso dal lato di chi lo governa: quali informazioni l’esperto pretende, come si costruisce un progetto di piano che regga la verifica di ragionevole perseguibilità del risanamento, quali comportamenti fanno concludere che le trattative non si sono svolte secondo correttezza. A questa abilitazione si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando l’esposizione è composta da mutui, leasing, garanzie MCC e debiti erariali.
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Che cos’è la composizione negoziata: inquadramento normativo
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è stata introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, ed è operativa dal 15 novembre 2021. Con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 la disciplina è confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), agli articoli da 12 a 25-quinquies, in vigore dal 15 luglio 2022.
Sul piano normativo la definizione è contenuta nell’art. 12, comma 1, CCII. Può accedere alla composizione negoziata l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento dell’impresa appare ragionevolmente perseguibile. Due elementi vanno letti insieme. Il primo è la soglia di accesso, volutamente anticipata: non occorre essere insolventi, basta lo squilibrio che rende probabile la crisi. Il secondo è il limite: se il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, il percorso non ha oggetto.
Va precisato che non si tratta di una procedura concorsuale. Non c’è spossessamento, non c’è un giudice che dirige il percorso, non c’è un voto dei creditori. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ai sensi dell’art. 21 CCII, con l’obbligo di non pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. L’esperto indipendente nominato ai sensi dell’art. 13 CCII non decide e non amministra: agevola le trattative, verifica la coerenza dei dati, esprime pareri quando la legge glielo richiede e chiude il percorso con una relazione finale.
La ratio della norma è duplice. Da un lato anticipare l’emersione della difficoltà, quando il valore dell’azienda è ancora recuperabile e i creditori hanno interesse a trattare. Dall’altro creare uno spazio riservato di negoziazione, sottratto alla pubblicità e alla rigidità del procedimento concorsuale, ma assistito da protezioni giudiziali attivabili su richiesta.
Le modifiche del correttivo-ter e l’aggiornamento operativo del 2026
La disciplina è stata modificata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024. Tre interventi contano più degli altri per chi assiste l’impresa.
Il primo è l’inserimento del comma 2-bis nell’art. 23 CCII: nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori. Prima del correttivo la falcidia del tributo era preclusa all’interno della composizione negoziata e l’unica via era transitare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato. Le nuove disposizioni si applicano ai percorsi avviati con istanza di nomina dell’esperto presentata dal 28 settembre 2024.
Il secondo riguarda gli effetti fiscali della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e degli accordi di cui all’art. 23 CCII: sono richiamati gli artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, TUIR e, in aggiunta, l’art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 633/1972. In termini operativi, le riduzioni di debito non generano sopravvenienze attive imponibili, le perdite su crediti restano deducibili e l’IVA versata sulla porzione di corrispettivo venuta meno è recuperabile.
Il terzo è la modifica dell’art. 25-quinquies CCII, diretta a escludere che la pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale impedisca di avviare la composizione negoziata.
Alla disciplina primaria si affianca la prassi. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero il 31 maggio 2026, ha aggiornato le istruzioni operative già approvate nel 2023, introducendo tra l’altro una Sezione II-bis dedicata ai contenuti dei piani e al valore riservato ai soci, e rivedendo test pratico, check list, protocollo dell’esperto e documentazione allegata.
Distinzione dagli istituti affini
La composizione negoziata non è un concordato preventivo. Nel concordato la domanda apre una procedura, il tribunale nomina un commissario, i creditori votano e l’omologazione vincola anche i dissenzienti. Nella composizione negoziata nessun creditore è vincolato contro la propria volontà: l’accordo produce effetti solo tra chi lo sottoscrive. L’unica compressione imposta ai creditori è temporanea e riguarda le azioni esecutive, quando siano state chieste e confermate le misure protettive.
Non coincide neppure con il piano attestato di risanamento dell’art. 56 CCII, che è un atto unilaterale del debitore accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente, privo di protezioni automatiche del patrimonio. Né con gli accordi di ristrutturazione degli artt. 57 e seguenti, che richiedono l’adesione di una percentuale qualificata di creditori e passano dall’omologazione del tribunale.
Un esempio chiarisce la differenza. Un’impresa edile con 2.340.000 euro di debiti, commesse in corso e un immobile non strumentale può usare la composizione negoziata per ottenere la sospensione dei pignoramenti, vendere l’immobile con autorizzazione del tribunale, chiudere un accordo a saldo e stralcio con tre banche e una transazione con l’Agenzia delle entrate, restando fuori da qualsiasi procedura concorsuale. Se invece i creditori estranei restano troppi e il debito residuo resta insostenibile, lo stesso percorso diventa la porta d’accesso a uno strumento di regolazione: accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o, in caso di esito negativo, concordato semplificato.
Requisiti di accesso e termini che non ammettono ritardo
La disciplina prevede condizioni di accesso poco selettive e termini processuali molto rigidi. È esattamente il contrario di quanto molti imprenditori si aspettano.
Legittimazione soggettiva. Possono accedere gli imprenditori commerciali e agricoli, di qualunque dimensione. Per l’imprenditore sotto soglia l’art. 25-quater CCII detta una disciplina adattata, con esiti che comprendono anche gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento. Le società di capitali costituiscono la quota largamente prevalente degli accessi.
Presupposto oggettivo. Squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza. Lo stato di insolvenza già in atto non preclude il percorso, purché sussistano concrete prospettive di risanamento: è la lettura consolidata dell’art. 21 CCII.
Perseguibilità del risanamento. È il vero filtro. Il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica non è un indicatore di crisi ma uno strumento prognostico: misura il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie. Le soglie orientative sono tre. Fino a 3, le difficoltà sono contenute e l’andamento corrente può bastare. Tra 3 e 5, il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali. Oltre 5, può rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di rami di essa.
Documentazione. All’istanza di nomina vanno allegati, tra gli altri, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere e delle garanzie, le certificazioni dei debiti tributari e contributivi, l’estratto delle informazioni della Centrale rischi e un progetto di piano di risanamento redatto secondo la check list ministeriale.
Un chiarimento su agosto. L’art. 9, comma 1, CCII stabilisce che la sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa disposizione. La sospensione feriale, dove opera, va dal 1° al 31 agosto. Nella composizione negoziata non opera: i termini corrono anche nel mese di agosto, comprese le scadenze delle misure protettive e il termine per il concordato semplificato.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso di conferma delle misure protettive (art. 19, co. 1, CCII) | Entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto | Perentorio | Il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure, senza fissare l’udienza; la domanda può essere riproposta |
| Fissazione dell’udienza con decreto (art. 19, co. 3, CCII) | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso | A pena di cessazione degli effetti | Cessano gli effetti protettivi prodotti dalla pubblicazione ex art. 18, co. 1 |
| Durata delle misure confermate (art. 19, co. 4, CCII) | Stabilita dall’ordinanza, tenuto conto delle misure già operanti | Non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni | Alla scadenza il patrimonio torna aggredibile dai creditori |
| Proroga delle misure (art. 19, co. 5, CCII) | Su istanza delle parti, acquisito il parere dell’esperto | Tetto complessivo di 240 giorni | Oltre il tetto nessuna ulteriore protezione tipica è concedibile |
| Primo incontro con l’esperto (art. 17 CCII) | Senza indugio dall’accettazione dell’incarico | Ordinatorio | Ritardo nella verifica di risanabilità e nell’avvio delle trattative |
| Durata dell’incarico dell’esperto (art. 17, co. 7, CCII) | Dall’accettazione | 180 giorni, con possibile prosecuzione | Conclusione dell’incarico e archiviazione se non è individuata una soluzione |
| Domanda di concordato semplificato (art. 25-sexies, co. 1, CCII) | Dalla comunicazione della relazione finale ex art. 17, co. 8 | Perentorio: 60 giorni | Decadenza dalla facoltà di proporre il concordato semplificato |
| Sospensione feriale (art. 9, co. 1, CCII) | 1°-31 agosto | Non applicabile ai procedimenti del Codice | I termini decorrono anche in agosto |
Il termine più critico è il primo: il ricorso di conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese. Non è un termine “di qualche giorno”. È un termine che si consuma nell’arco di ventiquattro ore e la cui violazione fa dichiarare inefficaci protezioni che l’impresa aveva già acquisito.
La procedura passo dopo passo
La sequenza che segue riflette l’ordine effettivo delle attività, non l’ordine degli articoli del Codice.
1. Diagnosi preliminare e test di perseguibilità. Prima di qualunque deposito si ricostruisce la posizione debitoria per categorie: banche e intermediari, fornitori strategici, fornitori ordinari, Erario, enti previdenziali, dipendenti, leasing. Si calcola il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui a regime. Un risultato oltre 5 non impedisce l’accesso, ma indica che il piano dovrà contemplare la cessione dell’azienda o di rami.
2. Predisposizione del progetto di piano. La giurisprudenza ha chiarito che senza un progetto di piano il tribunale non è in condizione di valutare la conferma delle misure. Il progetto deve indicare le iniziative industriali, la manovra finanziaria attesa, la finanza necessaria e i tempi.
3. Istanza di nomina dell’esperto. Si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere, accessibile dal sito della camera di commercio competente. La nomina è effettuata da un’apposita commissione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza. L’esperto verifica la propria indipendenza e accetta.
4. Primo incontro e verifica di risanabilità. L’esperto convoca l’imprenditore senza indugio. Se ritiene che non esistano concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia e il percorso si avvia all’archiviazione.
5. Richiesta delle misure protettive. È eventuale e va valutata: non tutte le imprese ne hanno bisogno, e chiederle espone a un contraddittorio anticipato con i creditori. Chi le chiede pubblica l’istanza nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto. Dalla pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui è esercitata l’attività. Il giorno successivo va depositato il ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, che entro dieci giorni fissa con decreto l’udienza, preferibilmente in videoconferenza. All’udienza il tribunale sente le parti, chiama l’esperto a esprimere il parere sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative, sente i terzi incisi e provvede con ordinanza, stabilendo una durata compresa tra trenta e centoventi giorni.
6. Misure cautelari. Sono cosa diversa dalle protettive. Le misure protettive sono tipiche e operano verso i creditori. Le misure cautelari sono atipiche, si chiedono nello stesso ricorso e possono incidere anche su terzi, che vanno sentiti. Servono, ad esempio, per inibire l’escussione di una garanzia o per destinare flussi futuri al piano.
7. Autorizzazioni del tribunale ex art. 22 CCII. Su richiesta dell’imprenditore, sentito l’esperto, il tribunale può autorizzare la contrazione di finanziamenti prededucibili, anche da parte di soci, e la cessione dell’azienda o di rami senza l’effetto dell’art. 2560, comma 2, c.c. sui debiti pregressi. Il giudice verifica la funzionalità dell’atto alla continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori e può imporre condizioni, come lo svolgimento di una procedura competitiva.
8. Trattative e rapporti con le banche. L’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti: la sospensione o la revoca non possono essere disposte per il solo fatto dell’accesso, fermi restando gli obblighi imposti dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Le trattative sono riservate e tutti i partecipanti sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite.
9. Proposta di transazione fiscale. Nel corso delle trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. La proposta va corredata dalla documentazione che ne dimostra la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Va precisato che questa transazione riguarda i debiti tributari e non i contributi previdenziali, e che non è previsto un meccanismo di omologazione forzosa in caso di mancata adesione.
10. Esiti delle trattative. L’art. 23 CCII elenca gli approdi possibili: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto che produce gli effetti dell’esenzione da revocatoria e consente l’applicazione delle misure premiali dell’art. 25-bis. In alternativa, il percorso può sfociare in un piano attestato, in un accordo di ristrutturazione, in un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o in un concordato preventivo.
11. Relazione finale e archiviazione. L’esperto redige la relazione finale, che viene comunicata all’imprenditore e, se sono state concesse misure protettive, al giudice. Se dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede senza esito positivo e che le soluzioni negoziali non sono praticabili, si apre il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII.
I punti dove si sbaglia più spesso
Il primo errore è depositare l’istanza senza un progetto di piano, contando di costruirlo dopo: il tribunale che deve confermare le misure non ha nulla da valutare. Il secondo è chiedere misure protettive a supporto di un piano dichiaratamente liquidatorio: la finalità di risanamento è presupposto della protezione, non un’etichetta. Il terzo è confondere le protettive con le cautelari e chiedere contro un fideiussore o una banca garante un effetto che le prime, per definizione, non producono. Il quarto, il più costoso, è sbagliare il calendario del ricorso di conferma: nessuna valutazione di merito sul risanamento salva un deposito tardivo.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come si combinano importi, date e termini di legge; non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Esempio 1 — Calendario delle misure protettive e test di risanabilità
Dati di partenza. Impresa metalmeccanica, società a responsabilità limitata, 34 dipendenti. Debito complessivo da ristrutturare 4.187.300 euro, così composto: 1.916.400 euro verso banche e società di leasing, 809.000 euro verso fornitori, 1.243.500 euro di debiti tributari, 218.400 euro di debiti contributivi. Flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie: 780.000 euro.
Test pratico. 4.187.300 diviso 780.000 dà 5,37. Il risultato supera la soglia di 5: il risanamento con la sola gestione corrente non è prospettabile e il piano deve prevedere una componente straordinaria, tipicamente la cessione di un ramo o la dismissione di asset non strumentali.
Sviluppo del calendario. Istanza di nomina depositata sulla piattaforma il 9 marzo 2026. Nomina della commissione e accettazione dell’esperto nei giorni seguenti. Pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive, unitamente all’accettazione, il 17 marzo 2026: da quel giorno i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Ricorso di conferma depositato il 18 marzo 2026, cioè entro il giorno successivo. Decreto di fissazione dell’udienza il 25 marzo 2026, entro i dieci giorni previsti. Udienza l’8 aprile 2026, con parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure. Ordinanza di conferma che stabilisce la durata massima di 120 giorni decorrenti dal 17 marzo: scadenza il 15 luglio 2026.
Proroga. Istanza di proroga depositata prima della scadenza, acquisito il parere dell’esperto. Il tetto complessivo di 240 giorni colloca il limite ultimo al 12 novembre 2026. Il mese di agosto non sospende nulla: i 240 giorni includono l’intero periodo estivo.
Variante negativa. Se il ricorso fosse stato depositato il 20 marzo anziché il 18, il tribunale avrebbe dichiarato con decreto motivato l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza. Gli effetti prodotti dal 17 marzo sarebbero caduti e i creditori avrebbero potuto riprendere immediatamente le azioni esecutive. La domanda resta riproponibile, ma nel frattempo il patrimonio è tornato aggredibile.
Esempio 2 — Proposta di transazione fiscale e verifica di convenienza
Dati di partenza. Stessa impresa. Debito tributario di 1.243.500 euro così articolato: IVA 486.200 euro, IRES 214.900 euro, ritenute operate e non versate 173.400 euro, sanzioni 231.700 euro, interessi 137.300 euro. Il tributo in senso stretto ammonta quindi a 874.500 euro; sanzioni e interessi a 369.000 euro.
Proposta formulata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Pagamento del 46 per cento del tributo, pari a 402.270 euro, con stralcio integrale di sanzioni e interessi, in 72 rate mensili da 5.587,08 euro, sostenute dai flussi del piano e dal ricavato della cessione del ramo non strategico.
Verifica di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Attivo realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale stimato in 1.847.000 euro. Spese di procedura e crediti prededucibili 296.000 euro. Crediti privilegiati anteriori di grado poziore 1.239.000 euro. Residuo destinabile ai crediti tributari privilegiati: 312.000 euro, pari al 35,7 per cento del tributo. La proposta al 46 per cento offre quindi un risultato superiore di circa 90.000 euro rispetto allo scenario liquidatorio: è questo il dato che l’attestazione del professionista indipendente deve dimostrare.
Effetto delle misure premiali. Dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione del percorso gli interessi sui debiti tributari maturano nella misura legale ai sensi dell’art. 25-bis CCII. La stessa norma consente all’Agenzia delle entrate di concedere una rateazione fino a 72 rate mensili, elevabili fino a 120 nei casi di comprovata e non transitoria situazione di obiettiva difficoltà, e prevede riduzioni di sanzioni e interessi collegate agli esiti pubblicati nel registro delle imprese.
Esito. Se le agenzie aderiscono, l’accordo transattivo si inserisce nella manovra complessiva. Se non aderiscono, il debito fiscale resta integro: non esiste, in questa sede, un meccanismo che imponga l’adesione. In quel caso la trattativa va riportata su uno strumento di regolazione che consenta il trattamento coattivo dei crediti tributari.
Casi particolari
La regola generale copre l’impresa singola, in continuità, che chiede protezioni ordinarie. La pratica presenta situazioni che se ne discostano.
Gruppi di imprese. L’art. 25 CCII consente l’istanza unitaria per più imprese appartenenti al medesimo gruppo, con nomina di un esperto unico. La competenza territoriale si sposta quando il gruppo ha rilevanti dimensioni: il combinato disposto degli artt. 25, comma 4, e 27, comma 1, CCII radica la fase giurisdizionale davanti al tribunale sede di sezione specializzata in materia di impresa. Il Tribunale di Lucca, con decreto del 18 giugno 2025, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze proprio applicando questo criterio a un gruppo attivo nell’e-commerce.
Ricorso per liquidazione giudiziale già pendente. La pendenza non preclude l’accesso alla composizione negoziata. Occorre però distinguere due piani. Finché le misure protettive sono efficaci, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata. La pendenza del percorso non obbliga tuttavia il giudice a rinviare l’udienza prefallimentare, e se la conferma delle misure viene negata il procedimento riprende il suo corso: il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore proprio dopo il diniego di conferma e in assenza di prospettive di risanamento.
Garanti, fideiussori e garanzie pubbliche. Le misure protettive tipiche operano nei confronti dei creditori dell’imprenditore e proteggono il suo patrimonio: non impediscono di per sé l’aggressione dei garanti. Per ottenere quell’effetto occorre una misura cautelare specifica, con contraddittorio nei confronti del terzo inciso. La giurisprudenza di merito l’ha concessa in più occasioni, anche per inibire temporaneamente l’escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, ma richiede un bilanciamento: la misura non deve deteriorare la posizione del garante fino ad alterare l’equilibrio negoziale del creditore.
Beni già sottoposti a pignoramento. La sospensione dell’esecuzione opera ex nunc, secondo la regola generale dell’art. 626 c.p.c.: le somme già vincolate prima delle misure non tornano automaticamente disponibili. Restano possibili misure cautelari atipiche mirate, come la destinazione su conto dedicato dei canoni di locazione futuri di immobili pignorati, purché funzionali al piano e temporanee.
Impresa sotto soglia. Per l’imprenditore che non supera i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, l’art. 25-quater prevede un percorso semplificato negli esiti, che comprende l’accesso agli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
In questa materia la qualificazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di impostare l’istanza e il progetto di piano sapendo già quali verifiche l’esperto e il tribunale svolgeranno, e di calibrare la richiesta di misure protettive e cautelari sul perimetro effettivamente concedibile.
Domande frequenti
La composizione negoziata blocca subito i pignoramenti? Il blocco non è automatico all’apertura del percorso. Occorre chiedere le misure protettive e pubblicare l’istanza nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. La protezione però decade se il ricorso di conferma non viene depositato entro il giorno successivo o se il tribunale non fissa l’udienza nei dieci giorni. Le esecuzioni già iniziate si sospendono per il futuro: le somme già vincolate non si liberano automaticamente.
I creditori scoprono che ho aperto la procedura? Il percorso è riservato e i partecipanti sono tenuti alla riservatezza. La riservatezza cade però se si chiedono le misure protettive, perché l’istanza e il decreto di fissazione dell’udienza vengono iscritti nel registro delle imprese. È una delle valutazioni preliminari più delicate: proteggere il patrimonio comporta rendere pubblico l’accesso.
Posso accedere se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale? Sì. La pendenza del ricorso non impedisce di avviare la composizione negoziata né rende di per sé inammissibile la richiesta di misure protettive. La valutazione del tribunale si concentra sulle concrete prospettive di risanamento. Va però considerato che il giudice non è tenuto a rinviare l’udienza già fissata e che, venute meno le misure, il procedimento prosegue.
La banca può revocare i fidi perché sono entrato in composizione negoziata? La sospensione o la revoca degli affidamenti non possono essere disposte per il solo fatto dell’accesso al percorso. Restano fermi gli obblighi derivanti dalla disciplina di vigilanza prudenziale, che possono imporre alla banca classificazioni e comportamenti indipendenti dalla volontà delle parti. In pratica la trattativa con gli istituti va impostata sulla sostenibilità del piano e sulla qualità delle informazioni fornite, non sull’invocazione della norma.
Posso ridurre il debito con l’Agenzia delle Entrate? Dal 28 settembre 2024 sì, entro certi limiti. L’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione un pagamento parziale o dilazionato del tributo e degli accessori. La proposta deve dimostrare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Non è previsto un meccanismo che imponga l’adesione in caso di rifiuto, e i debiti contributivi restano fuori dal perimetro di questa transazione.
Che cosa succede se l’esperto archivia il percorso mentre pende la mia istanza di conferma delle misure? È il caso limite che la giurisprudenza ha già affrontato. Se l’esperto dispone l’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, il tribunale può ritenersi precluso dal pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma: il presupposto della protezione, cioè la pendenza di trattative funzionali al risanamento, non esiste più. È la ragione per cui la trasparenza informativa verso l’esperto non è un adempimento formale ma una condizione di sopravvivenza del percorso.
Se le trattative falliscono, ho ancora strumenti? Sì. Quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni negoziali non sono praticabili, l’imprenditore ha sessanta giorni dalla comunicazione della relazione per proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII. Il termine è perentorio e non gode di sospensione feriale.
Il quadro giurisprudenziale
I riferimenti che seguono sono aggiornati alla data di pubblicazione. I principi sono riformulati in sintesi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 9 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Est. Fidanzia). I provvedimenti sulle misure protettive hanno natura interinale e cautelare e non sono idonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi: non sono quindi assimilabili alle decisioni rese in funzione giurisdizionale ai sensi dell’art. 111 Cost. e il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile. Rilevanza: definisce il perimetro delle impugnazioni. Chi si vede negare la conferma non ha una via verso la Suprema Corte; la partita si gioca tutta davanti al tribunale e in sede di reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice del procedimento per la dichiarazione di fallimento a rinviare l’udienza; la violazione del diritto di difesa richiede un pregiudizio concreto e attuale. Rilevanza: smentisce l’idea che l’accesso al percorso congeli automaticamente il procedimento avviato dai creditori.
Corte di Cassazione, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641. Ai fini dell’ammissibilità del concordato semplificato il controllo del tribunale ex art. 25-sexies, comma 3, CCII non si esaurisce nella verifica formale dell’esistenza delle dichiarazioni dell’esperto: investe la legalità sostanziale, cioè l’esaustività, l’attendibilità e la ragionevolezza della relazione finale, che se priva di reale motivazione rende la proposta irrituale. Rilevanza: la qualità della relazione finale condiziona lo sbocco liquidatorio; va costruita durante le trattative, non dopo.
Corte di Cassazione, 12 gennaio 2026, n. 620. È inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento reso in sede di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato, non trattandosi di provvedimento decisorio. Rilevanza: conferma la linea restrittiva sulle impugnazioni nella filiera della composizione negoziata.
Corte di Cassazione, 16 gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato non sono legittimati passivi necessari né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore. Rilevanza: incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio in fase di impugnazione.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., ordinanza 19 febbraio 2025. Disposta dall’esperto l’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, al tribunale è precluso pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevanza: la condotta del debitore verso l’esperto è essa stessa un presupposto della protezione.
Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Negata la conferma delle misure protettive e constatata l’assenza di prospettive di risanamento, è accoglibile l’istanza del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra la conseguenza immediata di una richiesta di protezione impostata male.
Tribunale di Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e la parità negoziale del creditore. Rilevanza: fissa il criterio di proporzionalità per le misure che incidono sui terzi.
Tribunale di Nola, Sez. II civ., decreto 15 maggio 2025 (Est. Paduano). Accolta parzialmente l’istanza di conferma, con delimitazione del perimetro delle misure concedibili; ai fini dell’efficacia verso tutti i creditori non è necessaria la vocatio in ius di ciascuno di essi, essendo sufficienti la pubblicazione nel registro delle imprese e la comunicazione individuale, salvo l’esercizio del diritto di opposizione. Rilevanza: chiarisce come si instaura correttamente il contraddittorio.
Tribunale di Pavia, Sez. III civ., 29 maggio 2025 (Giud. Forcina). L’inibitoria di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari non impedisce ai creditori di agire per munirsi di un titolo esecutivo. Rilevanza: la protezione riguarda l’esecuzione, non l’accertamento del credito; durante il percorso possono arrivare decreti ingiuntivi.
Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025 (Giud. Rossetti). Perché il tribunale possa decidere sulla conferma delle misure è necessario che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano, presupposto indefettibile per l’avvio di trattative concrete. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente sanziona l’accesso improvvisato.
Tribunale di Como, Sez. I civ., 10 luglio 2025 (Giud. Aliquò) e Tribunale di Roma, 23 settembre 2025 (Giud. Miccio). La finalità di risanamento è presupposto necessario: un piano o una proposta di contenuto puramente liquidatorio non giustificano la conferma delle misure protettive. Rilevanza: due uffici distinti convergono nell’escludere l’uso della protezione come schermo di una liquidazione.
Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 23 luglio 2025 (Giud. Limitone). È accoglibile l’istanza di misure cautelari con contenuto analogo a quello delle misure protettive tipiche quando sia indirizzata verso creditori specifici, ivi compreso il divieto temporaneo di attivazione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Rilevanza: apre uno spazio operativo quando la protezione generale non basta.
Tribunale di Pavia, Sez. I civ., 19 dicembre 2025 (Giud. Claris Appiani). Può essere accolta l’istanza volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia MCC. Rilevanza: conferma l’orientamento sulle garanzie pubbliche.
Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025 (Giud. Lorenzatti). In sede di conferma il tribunale deve riscontrare in concreto fumus boni iuris e periculum in mora, anche ai fini del riconoscimento di misure cautelari atipiche. Rilevanza: ribadisce che la conferma non è un passaggio automatico.
Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026. Effetti erga omnes delle misure protettive e inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata. Rilevanza: incide sul coordinamento con le esecuzioni pendenti.
Tribunale di Marsala, 23 gennaio 2026. A seguito di reclamo, il presidente del collegio può ripristinare misure protettive precedentemente revocate. Rilevanza: la revoca non è necessariamente definitiva.
Tribunale di Parma, Sez. II civ., 26 gennaio 2026 (Giud. Vernizzi). È riconoscibile, quale misura cautelare atipica, il versamento su conto dedicato all’ordine dell’esperto dei canoni di locazione futuri di immobili pignorati, se funzionale al piano, se il diniego comprometterebbe la continuità e se il sacrificio dei creditori è proporzionato e temporaneo, con retrocessione immediata delle somme in caso di revoca o archiviazione. Rilevanza: modello di misura mirata su flussi, alternativa alla protezione generalizzata.
Tribunale di Lecce, 29 gennaio 2026. La misura protettiva non comporta un’ablazione definitiva del potere di esecuzione individuale, ma una sospensione temporanea. Rilevanza: orienta l’aspettativa dell’impresa sulla natura della tutela ottenuta.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 30 ottobre 2025 (Pres. Vasile, Rel. Rossetti) e Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026. La buona fede nelle trattative svolte in composizione negoziata è presupposto di apertura del concordato semplificato e va verificata in concreto dal giudice. Rilevanza: conferma che il giudizio sulla condotta tenuta durante le trattative si riflette sullo sbocco finale.
Corte d’Appello di Firenze, 6 febbraio 2025 (Pres. Delle Vergini, Rel. Nicoletti). Il concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria: la continuità non può costituirne l’aspetto saliente, e il tribunale non può limitarsi a prendere atto della dichiarazione dell’esperto sulla correttezza delle trattative. Rilevanza: delimita l’uso dello sbocco liquidatorio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene sull’intero arco del percorso, dalla valutazione preliminare fino alle impugnazioni. In concreto:
- Ricostruiamo la posizione debitoria per categorie e per grado di privilegio, incrociando estratti conto, piani di ammortamento, cartelle, certificazioni dei debiti tributari e contributivi ed estratto della Centrale rischi.
- Eseguiamo il test di perseguibilità del risanamento e ne interpretiamo l’esito, indicando se il piano può reggersi sulla gestione corrente o se deve includere dismissioni o cessione di rami.
- Redigiamo il progetto di piano di risanamento secondo la check list ministeriale aggiornata, con la manovra finanziaria, il fabbisogno di finanza nuova e il cronoprogramma.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica, con la documentazione completa richiesta dall’art. 17 CCII.
- Redigiamo il ricorso per le misure protettive e cautelari e lo depositiamo entro il giorno successivo alla pubblicazione, individuando i creditori effettivamente controinteressati e i terzi da sentire.
- Difendiamo l’impresa all’udienza di conferma, replichiamo alle opposizioni dei creditori e gestiamo le istanze di proroga entro il tetto dei 240 giorni.
- Chiediamo le autorizzazioni ex art. 22 CCII: finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda o di rami senza l’effetto dell’art. 2560, comma 2, c.c., atti di straordinaria amministrazione.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII, con il confronto documentato tra soddisfazione offerta e alternativa liquidatoria.
- Conduciamo il negoziato con banche, intermediari, fornitori strategici ed enti, presidiando il flusso informativo verso l’esperto per prevenire contestazioni sulla correttezza delle trattative.
- Gestiamo lo sbocco del percorso: contratto, convenzione di moratoria, accordo ex art. 23, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o concordato semplificato entro i 60 giorni dalla relazione finale.
- Impugniamo e resistiamo alle impugnazioni in sede di reclamo, appello e Cassazione, quando il percorso genera contenzioso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualificazione che il legislatore ha creato proprio per la composizione negoziata e che consente di impostare istanza, progetto di piano e richiesta di misure conoscendo dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la risanabilità e con cui il tribunale decide sulla conferma. Conta poi la qualifica di avvocato cassazionista, perché il percorso può generare reclami, appelli e ricorsi: la strategia definita nella fase negoziale viene portata avanti dallo stesso difensore fino all’ultimo grado, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione difensiva. Quando l’esposizione comprende debiti fiscali e contributivi o quando lo sbocco tocca il sovraindebitamento dei garanti persone fisiche, entrano in gioco la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la composizione negoziata richiede in parallelo la costruzione tecnica del piano, la verifica delle poste bancarie e fiscali e la gestione processuale delle misure protettive. Lo Studio assume impegni di mezzi: analizziamo, verifichiamo, redigiamo, negoziamo e difendiamo, senza garantire esiti che dipendono dall’adesione dei creditori e dalla valutazione del tribunale.
In sintesi
La composizione negoziata è oggi lo strumento più utilizzato per affrontare la crisi d’impresa prima che diventi irreversibile, e i dati dell’Osservatorio Unioncamere confermano una crescita costante degli accessi e un raddoppio degli esiti positivi nell’arco di un anno. Funziona a tre condizioni: che si arrivi con uno squilibrio ancora reversibile, che il progetto di piano esista già al momento del deposito e che il calendario dei termini venga rispettato al giorno. Le protezioni del patrimonio non sono automatiche, durano al massimo 240 giorni complessivi e non si sospendono in agosto. L’esito, positivo o negativo, dipende in larga parte dalla qualità delle informazioni fornite all’esperto nelle prime settimane.
Su questa materia lo Studio Monardo opera con una qualificazione mirata: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente l’istituto oggetto di questa guida, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare simultaneamente banche, garanzie pubbliche ed Erario, e la qualifica di avvocato cassazionista assicura che la stessa linea difensiva regga anche quando la vicenda approda al reclamo e ai gradi superiori. È il profilo che serve quando le trattative e il contenzioso corrono insieme.
📩 Non aspettare che l’esperto archivi il percorso o che le misure protettive arrivino a scadenza: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo — ogni recapito utile per raggiungerci è indicato al termine di questa pagina.
