Come Gestire Situazioni Di Fallimento Impresa, Proteggendo Gli Interessi Dei Soci

L’impresa sta andando a fondo: conviene tentare il risanamento o chiudere subito, e in quale dei due scenari i soci rischiano di meno?

È la domanda che si presenta identica in centinaia di studi ogni anno, ed è anche la domanda a cui è più difficile rispondere con una formula. Perché la scelta tra tenere in vita l’impresa dentro un percorso di regolazione della crisi e accompagnarla verso la liquidazione non produce mai gli stessi effetti su due compagini sociali diverse: il socio di una S.r.l. senza garanzie personali e il socio accomandatario di una S.a.s. affrontano lo stesso dissesto con esposizioni patrimoniali che non hanno nulla in comune. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: chi promette una soluzione unica sta descrivendo la propria abitudine, non la situazione dell’impresa. Quello che segue è un confronto tra le strade realmente percorribili quando l’insolvenza è già arrivata o è alle porte, letto dal punto di vista di chi nella società ha investito capitale, ha firmato fideiussioni o ha versato finanziamenti.

Su questa materia lo Studio Monardo opera con un titolo che non è generico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a sedere dal lato del professionista indipendente che conduce le trattative nella composizione negoziata, e conosce quindi dall’interno i criteri con cui quel percorso viene valutato e archiviato. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che è esattamente l’ambito in cui finisce il socio quando la società chiude e restano da regolare i debiti personali e le garanzie escusse. Sono le due estremità dello stesso problema: l’impresa da un lato, il patrimonio dei soci dall’altro.

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Il quadro di partenza: che cosa è cambiato, e perché la posizione dei soci non è più un dettaglio

Il primo chiarimento riguarda il lessico. Il fallimento, come istituto, non esiste più: il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 — il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022 e poi rimaneggiato dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter), lo ha sostituito con la liquidazione giudiziale. Non si tratta di un cambio di etichetta a costo zero: intorno alla liquidazione giudiziale è stato costruito un sistema di strumenti alternativi che il vecchio impianto del 1942 non conosceva, e la valutazione di convenienza tra questi strumenti è oggi il vero terreno di lavoro.

Il secondo chiarimento riguarda i soci, ed è quello che di solito viene trascurato fino a quando non è tardi. Nel senso comune la responsabilità limitata funziona come uno scudo automatico: la società ha i suoi debiti, i soci rispondono solo del conferimento. La formula è corretta come regola generale e diventa fragile in almeno cinque punti, tutti ricorrenti nella pratica.

Il primo punto sono le garanzie personali. Fideiussioni bancarie, lettere di patronage forti, avalli su effetti: quando la società non paga, il creditore garantito si rivolge al garante, e il patrimonio personale del socio entra nel perimetro. La responsabilità limitata non viene toccata da questo, semplicemente viene aggirata per via contrattuale.

Il secondo punto sono i finanziamenti soci. L’art. 2467 c.c. dispone che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto agli altri creditori; e se il rimborso è avvenuto nell’anno anteriore all’apertura della procedura, la somma va restituita. Il socio che ha sostenuto l’impresa con liquidità propria e se l’è ripresa poco prima della fine si trova quindi nella posizione paradossale di essere l’unico creditore che deve ridare indietro.

Il terzo punto è la responsabilità gestoria del socio. L’art. 2476, comma 8, c.c. rende il socio di S.r.l. solidalmente responsabile con gli amministratori per gli atti dannosi che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato. È una norma che per anni ha avuto applicazione modesta e che la giurisprudenza di legittimità più recente ha riacceso, estendendola a condotte non formalizzate in delibere.

Il quarto punto riguarda le società di persone. Qui non c’è nessuno scudo da aggirare: l’art. 256 CCII prevede che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale nei confronti di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche. Il comma 2 fissa l’unico argine: la procedura non può essere aperta nei confronti del socio decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, purché siano state osservate le formalità per rendere l’evento noto ai terzi.

Il quinto punto è dimensionale. Non tutte le imprese sono assoggettabili a liquidazione giudiziale: l’impresa che non supera nessuna delle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII — attivo patrimoniale fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro — è impresa minore, e il suo percorso passa per gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Lo stesso vale per il socio persona fisica considerato in sé, che imprenditore commerciale non è.

Su questo terreno si innesta la novità che riguarda più da vicino il tema di questa guida: il Codice ha spostato sugli amministratori la competenza a decidere l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. L’art. 120-bis CCII attribuisce agli amministratori la decisione sull’accesso e sul contenuto della proposta, sottraendola all’assemblea, e riconosce ai soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale la legittimazione a presentare proposte concorrenti. L’art. 120-quater, a sua volta, detta le condizioni alle quali il concordato in continuità può essere omologato quando una parte del valore risultante dalla ristrutturazione viene attribuita ai soci preesistenti. Il messaggio del legislatore è nitido: i soci non sono più i padroni assoluti della decisione, ma non sono nemmeno spettatori, e il valore che possono trattenere è una grandezza che va misurata, non presunta. Il Ministero della Giustizia, con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, ha aggiornato i documenti tecnici della composizione negoziata introducendo una Sezione II-bis dedicata proprio ai contenuti dei piani e alla distribuzione del valore tra creditori e soci: segno che il tema è passato dalla teoria alla modulistica operativa.

Da qui in avanti il confronto. Le strade realmente percorribili, quando l’impresa è in crisi conclamata o già insolvente, sono tre, e vanno soppesate una accanto all’altra.


Opzione 1 — La composizione negoziata: negoziare mantenendo la guida dell’impresa

In cosa consiste

La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII, dopo essere stata introdotta dal D.L. 118/2021 e poi assorbita nel Codice. È un percorso volontario, riservato e stragiudiziale: l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza presenta istanza sulla piattaforma telematica nazionale, e la commissione competente nomina un esperto indipendente. Non ci sono soglie dimensionali di accesso. Il punto qualificante è che la procedura resta aperta anche all’impresa già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile e il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile: è questa la differenza di fondo rispetto agli istituti liquidatori.

L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria (art. 21 CCII), con l’obbligo di non pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Può chiedere le misure protettive dell’art. 18, che sospendono le azioni esecutive e cautelari; devono essere confermate dal tribunale nel procedimento dell’art. 19, e possono operare erga omnes oppure in modo selettivo verso singoli creditori o categorie omogenee. Può chiedere al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22: contrarre finanziamenti prededucibili, trasferire l’azienda o rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. L’art. 23 elenca gli esiti possibili, dal contratto con uno o più creditori all’accordo sottoscritto anche dall’esperto, fino allo sbocco negli strumenti di regolazione della crisi. L’art. 25-bis prevede misure premiali di natura fiscale, e l’art. 25-sexies apre — in caso di trattative condotte correttamente ma senza esito — la porta del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, l’unico strumento del Codice che consente l’omologazione senza il voto dei creditori.

Quando ha senso

Tre scenari, tutti concreti. Il primo: l’impresa ha perso marginalità ma conserva un portafoglio ordini e un know-how che valgono qualcosa, e la crisi nasce da uno squilibrio finanziario — scadenze concentrate, capitale circolante mal dimensionato — più che da un prodotto fuori mercato. Il secondo: l’esposizione è concentrata su pochi creditori, tipicamente due o tre banche e un fornitore strategico, e con loro esiste ancora un canale di interlocuzione. Il terzo: esiste un terzo interessato all’azienda o a un ramo, e serve una cornice protetta e autorizzata per condurre la cessione senza trascinarsi dietro il passivo pregresso.

Come si esegue, in sintesi

Istanza sulla piattaforma con la documentazione richiesta, nomina dell’esperto, primo incontro, verifica della perseguibilità del risanamento. Se servono, istanza di misure protettive con pubblicazione nel registro delle imprese e ricorso al tribunale per la conferma, con udienza fissata a breve termine; la conferma copre un arco iniziale non superiore a centoventi giorni, prorogabile su istanza entro un limite complessivo di duecentoquaranta. Le trattative si svolgono sotto la conduzione dell’esperto, che al termine redige una relazione finale destinata a pesare in modo determinante su tutto ciò che verrà dopo.

I vantaggi, motivati

Per i soci il vantaggio principale è di natura organizzativa prima ancora che giuridica: la governance resta dove si trova. Non c’è commissario giudiziale, non c’è spossessamento, non c’è un curatore che entra in azienda. Le decisioni continuano a essere prese dagli organi sociali, sotto la vigilanza di un professionista terzo che facilita ma non sostituisce.

Il secondo vantaggio è la riservatezza. Fino a quando non vengono richieste misure protettive, il percorso non è pubblico. Per un’impresa che vive di fornitura continuativa e di affidamenti bancari, questa differenza incide direttamente sulla probabilità di riuscita.

Il terzo vantaggio riguarda specificamente i soci garanti, ed è quello meno conosciuto. La giurisprudenza di merito ha ammesso che le misure protettive e cautelari possano essere estese ai garanti della società, quando questi si rendano parte attiva nella soluzione della crisi mettendo i propri beni a disposizione del ceto creditorio: è la linea del Tribunale di Venezia del 6 febbraio 2023. Significa che il socio fideiussore può, a certe condizioni, guadagnare tempo insieme all’impresa invece di essere aggredito mentre l’impresa negozia.

Il quarto vantaggio è la conservazione del valore. Se il risanamento riesce, i soci conservano la partecipazione in una società risanata; e anche se il percorso approda a una cessione d’azienda autorizzata, il ricavato entra nel perimetro della trattativa invece di essere realizzato in sede liquidatoria.

I rischi e gli svantaggi, senza sconti

Il rovescio della medaglia è che la composizione negoziata non produce alcun effetto automatico. Nessun creditore è obbligato ad aderire, nessun accordo è imposto: se le banche non concedono la moratoria, il percorso si chiude senza risultato e nel frattempo il tempo è passato. L’esperto ha il dovere di archiviare quando il risanamento non risulta perseguibile, e la sua relazione finale negativa pesa sulle valutazioni successive.

Il secondo limite riguarda le misure protettive verso i garanti, che non sono affatto scontate. Il provvedimento del Tribunale di Milano dell’8 febbraio 2025 ha ricordato che il divieto di escussione può essere concesso solo se non determina un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale a danno del creditore: la protezione del socio fideiussore esiste, ma è calibrata, temporanea e tutt’altro che generalizzata.

Il terzo limite è che la protezione non ferma tutto. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive non impedisce ai creditori di attivarsi per munirsi di un titolo esecutivo, come ha precisato il Tribunale di Pavia: il fronte giudiziale continua a muoversi mentre si tratta. Va aggiunto un dato di calendario che genera equivoci ricorrenti: la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, non è stata ritenuta scomputabile dalla durata delle misure protettive, proprio perché si tratta di misure che sacrificano posizioni sostanziali dei creditori.

Il quarto limite riguarda la gestione. Conservare i poteri gestori in pendenza di trattative significa conservare anche la responsabilità per come si esercitano. Ogni pagamento preferenziale, ogni operazione straordinaria non autorizzata, ogni ulteriore indebitamento assunto in una fase in cui il dissesto era conoscibile costruisce materiale per le azioni che il curatore promuoverà, se il percorso dovesse fallire.

Il profilo ideale per questa strada è l’impresa la cui insolvenza è ancora reversibile, con un nucleo di creditori limitato e dialogante, soci disponibili ad apportare risorse o garanzie, e un management che ha reagito presto: la composizione negoziata premia chi arriva con qualche mese di anticipo e penalizza chi arriva quando la cassa è già a zero.


Opzione 2 — Gli strumenti di regolazione della crisi: ristrutturare sotto il controllo del tribunale

In cosa consiste

Sotto questa etichetta il Codice raccoglie percorsi diversi che condividono una caratteristica: producono effetti vincolanti anche verso i creditori che non hanno aderito, in cambio di un controllo giudiziale sulla proposta. I principali sono il concordato preventivo, in continuità aziendale (diretta o indiretta) o liquidatorio, disciplinato dagli artt. 84 e seguenti; gli accordi di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57 e seguenti, nelle varianti agevolata e a efficacia estesa; il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis, che consente una distribuzione del valore in deroga alle regole ordinarie purché tutte le classi approvino.

A questi si affianca il concordato semplificato dell’art. 25-sexies, che però ha un presupposto rigido: è accessibile solo dopo una composizione negoziata condotta correttamente e conclusasi senza esito. Non è una scorciatoia disponibile a chiunque.

Quando ha senso

Primo scenario: l’azienda ha un valore di funzionamento nettamente superiore al valore di liquidazione — perché ha commesse pluriennali, autorizzazioni, un marchio, una rete commerciale — e questo differenziale può essere offerto ai creditori. Secondo scenario: esiste un investitore o un assuntore disposto a immettere risorse esterne, ma pretende una cornice omologata che metta al riparo l’operazione dalle azioni revocatorie e dalle contestazioni successive. Terzo scenario: il passivo è frammentato tra molti creditori, e serve un meccanismo di maggioranza perché la trattativa individuale con ciascuno è impraticabile.

Come si esegue, in sintesi

Domanda di accesso ai sensi dell’art. 40 CCII, eventualmente con riserva; misure protettive; nomina del commissario giudiziale; deposito del piano e dell’attestazione del professionista indipendente; formazione delle classi; voto secondo le regole dell’art. 109; giudizio di omologazione ai sensi dell’art. 112. Negli accordi di ristrutturazione il passaggio del voto è sostituito dalle percentuali di adesione, con l’eventuale estensione ai non aderenti nei casi previsti.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è l’effetto vincolante. Ciò che nella composizione negoziata dipende dal consenso di ciascuno, qui si ottiene con le maggioranze e con l’omologazione. Il correttivo-ter ha inoltre esteso espressamente l’omologazione forzosa del trattamento dei crediti fiscali e contributivi al concordato in continuità, con il nuovo comma 4 dell’art. 88: una modifica che ha chiuso un contrasto interpretativo di rilievo pratico enorme, perché il dissenso dell’ente pubblico era spesso l’ostacolo insuperabile di piani per il resto sostenibili.

Il secondo vantaggio riguarda i soci in modo diretto. Nel concordato in continuità, l’art. 120-quater consente che una parte del valore risultante dalla ristrutturazione — cioè il plusvalore generato dalla prosecuzione dell’attività, oltre il valore di liquidazione — sia attribuita ai soci preesistenti, a condizioni determinate. È l’unico contesto in cui il socio di un’impresa in crisi può legittimamente trattenere qualcosa mentre i creditori vengono soddisfatti solo in parte. Nella liquidazione, per definizione, quel valore non esiste.

Il terzo vantaggio è la sopravvivenza dell’organizzazione, con quanto ne consegue in termini di rapporti di lavoro, contratti pubblici e continuità delle relazioni commerciali.

Il quarto vantaggio, di cui si parla poco, è che l’esito omologato riduce l’area delle azioni recuperatorie successive: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato omologato non sono soggetti alle revocatorie che invece colpiscono l’area anteriore alla liquidazione giudiziale.

I rischi e gli svantaggi, senza sconti

A fronte di questi vantaggi va messo in conto un costo di controllo. La riservatezza finisce: la domanda è pubblica, il commissario entra, gli atti di straordinaria amministrazione passano per l’autorizzazione. E la governance può cambiare mano: l’art. 120-bis riserva agli amministratori la decisione sull’accesso, ma prevede anche che, dopo il deposito della domanda, la revoca degli amministratori sia efficace solo se ricorre una giusta causa che non può consistere nell’aver presentato la domanda stessa. Il socio di maggioranza che pensasse di poter sostituire l’organo amministrativo sgradito a piano depositato scopre che il perimetro dei suoi poteri si è ristretto.

Il secondo rischio è il voto. Il piano può non raccogliere le maggioranze, e a quel punto la domanda si chiude e il creditore che aveva depositato l’istanza di liquidazione giudiziale riprende il suo corso. La Corte di cassazione, con la sentenza del 25 novembre 2025 n. 30903, ha tracciato un confine netto tra la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale: sono binari distinti, e l’esito negativo del primo non protegge dal secondo.

Il terzo rischio è di tenuta del piano davanti al giudice. Un concordato non è un condono: la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 48/2025, ha respinto un piano eccessivamente sbilanciato a favore del debitore, e la Cassazione ha ripetutamente affermato che il surplus generato dalla continuità va distribuito nel rispetto delle cause di prelazione, non liberamente allocato. Anche nel concordato minore — lo strumento dei debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, quindi tipicamente del socio — la Corte, con la pronuncia n. 28574/2025, ha ritenuto inammissibile la proposta che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione.

Il quarto rischio è temporale e riguarda le procedure avviate sotto la disciplina anteriore al correttivo. Con l’ordinanza n. 19790 depositata il 14 giugno 2026, la Prima Sezione civile ha stabilito che l’omologazione forzosa fiscale e contributiva non è utilizzabile nei concordati in continuità retti dall’art. 88, comma 2-bis, nella formulazione previgente: chi ha impostato il piano confidando in un’estensione interpretativa si trova senza rete. Prima di quella pronuncia la giurisprudenza di merito era divisa, con il Tribunale di Pavia del 13 febbraio 2025 favorevole all’estensione e il Tribunale di Spoleto del 17 aprile 2025 contrario.

Il quinto rischio riguarda il concordato semplificato, che molti guardano come alla via d’uscita comoda. La Cassazione ha chiarito che il controllo del tribunale non è affatto formale: con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 ha esteso la verifica di ammissibilità alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità della proposta, e con l’ordinanza n. 503 del 9 gennaio 2026 ha confermato che il giudice può sindacare la ragionevolezza delle attestazioni dell’esperto e la buona fede del debitore. Con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 ha inoltre escluso la ricorribilità per cassazione del decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità: la porta, quando si chiude, si chiude presto.

Il profilo ideale per questa strada è l’impresa che dispone di un valore di continuità dimostrabile con numeri, di un attestatore in grado di sostenerlo e di risorse — interne o esterne — sufficienti a rendere la proposta più conveniente della liquidazione: chi non riesce a costruire quel differenziale sta solo spostando in avanti la data della liquidazione, aggiungendo un grado di giudizio.


Opzione 3 — La liquidazione giudiziale, anche su domanda propria, e i percorsi personali dei soci

In cosa consiste

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale liquidatoria: presupposto oggettivo l’insolvenza, presupposto soggettivo la qualità di imprenditore commerciale non minore. Può essere aperta su ricorso di un creditore, del debitore stesso, degli organi di controllo o del pubblico ministero. Con la sentenza di apertura il debitore è spossessato, subentra il curatore, si forma lo stato passivo, l’attivo viene liquidato secondo un programma e ripartito secondo le cause di prelazione. L’art. 150 CCII blocca le azioni esecutive e cautelari individuali.

Accanto a questa, e spesso in parallelo, corrono i percorsi personali dei soci: la liquidazione controllata degli artt. 268 e seguenti e il concordato minore degli artt. 74 e seguenti, riservati ai debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283, beneficio eccezionale fruibile una sola volta.

Quando ha senso

Primo scenario: l’attività non ha più mercato, l’EBITDA è strutturalmente negativo, e ogni mese di prosecuzione aggrava il passivo. In questo caso resistere non protegge nessuno, e il ritardo diventa esso stesso una fonte di responsabilità. Secondo scenario: l’imprenditore vuole chiudere il capitolo per accedere all’esdebitazione, che è il vero istituto di ripartenza del sistema. Terzo scenario: i rapporti con i creditori sono compromessi al punto che nessun percorso negoziale è realisticamente praticabile, e allora tanto vale scegliere il momento e le modalità dell’ingresso in procedura invece di subirli.

Come si esegue, in sintesi

Ricorso al tribunale del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali, corredato della documentazione dell’art. 39; istruttoria prefallimentare; sentenza di apertura; nomina di giudice delegato e curatore; verifica del passivo; programma di liquidazione; riparti; chiusura. Per la persona fisica, l’esdebitazione: l’art. 282 CCII prevede che operi di diritto a seguito del provvedimento di chiusura e comunque non oltre tre anni dall’apertura, a condizione che il debitore non abbia determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode. Il Codice ha esteso l’esdebitazione anche alle società, ai sensi dell’art. 278, comma 3.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la certezza. La liquidazione giudiziale cristallizza il passivo alla data di apertura: gli interessi si sospendono secondo le regole concorsuali, le azioni individuali si fermano, la corsa dei creditori più aggressivi si arresta. Per il socio di S.r.l. senza garanzie, questo significa che l’esposizione si arresta a ciò che ha già investito.

Il secondo vantaggio è l’esdebitazione, che nel nuovo sistema è diventata la regola e non il premio: per il debitore persona fisica opera di diritto entro tre anni. La Corte costituzionale, sul termine triennale dell’art. 282, ha affermato che esso vale anche come durata minima della procedura, e il correttivo-ter è intervenuto sull’art. 272 in coerenza con quella lettura. Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità dell’art. 281 nella parte in cui impone che l’istanza sia decisa contestualmente alla chiusura: il quadro è in movimento, ma la direzione è quella della liberazione tempestiva dal debito residuo.

Il terzo vantaggio è che si interrompe l’accumulo di responsabilità. Ogni mese di gestione in perdita dopo il verificarsi di una causa di scioglimento genera danno risarcibile: fermarsi significa fermare anche il contatore.

I rischi e gli svantaggi, senza sconti

Il primo rischio, e il più pesante per i soci, sono le azioni del curatore. Il curatore esercita le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e — quando ne ricorrono i presupposti — contro i soci; agisce per la restituzione dei finanziamenti soci rimborsati nell’anno anteriore; promuove le revocatorie; contesta i pagamenti preferenziali. La quantificazione del danno gode oggi del criterio presuntivo dell’art. 2486, comma 3, c.c.: differenza tra i patrimoni netti, e in mancanza o irregolarità delle scritture contabili, differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. La Cassazione, con la sentenza n. 5254/2023, ha chiarito che quel criterio si applica anche ai giudizi pendenti quando non emergano elementi che giustifichino un criterio diverso.

Il secondo rischio riguarda i soci illimitatamente responsabili, per i quali l’apertura è automatica ai sensi dell’art. 256, comma 1, e riguarda anche il socio persona giuridica. Il termine annuale del comma 2 protegge solo chi ha sciolto il rapporto e ne ha dato pubblicità nelle forme dovute; e la Corte, con la sentenza n. 482 del 9 gennaio 2026, ha ribadito che l’estensione può colpire anche la società di fatto di cui la persona fisica abbia fatto parte. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2 ottobre 2025, si è pronunciato sui presupposti dell’estensione ai soci illimitatamente responsabili di una società di fatto, in una linea che valorizza la sostanza dei rapporti sopra le forme.

Il terzo rischio è l’escussione delle garanzie personali, che nella liquidazione giudiziale non incontra più alcun argine: le misure protettive non esistono più, e il garante viene aggredito per l’intero. Va aggiunto che, per il socio garante, la strada del piano di ristrutturazione del consumatore è normalmente preclusa: con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 la Cassazione ha escluso la qualifica di consumatore in capo al fideiussore che detenga una partecipazione non trascurabile al capitale della società garantita e abbia ricoperto cariche sociali.

Il quarto rischio è la perdita integrale del valore residuo. Nella liquidazione i soci sono ultimi in ordine di soddisfazione, e nella quasi totalità dei casi non ricevono nulla.

Il profilo ideale per questa strada è l’impresa la cui attività non è più sostenibile e i cui soci non hanno esposizioni personali significative, oppure hanno esposizioni tali da rendere l’esdebitazione più preziosa di qualunque tentativo di conservazione: qui il valore non sta nel salvare l’azienda, ma nel chiudere in modo ordinato e ripartire con un patrimonio liberato dal debito residuo.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade vanno viste applicate agli stessi dati, altrimenti il confronto resta astratto. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su valori realistici: servono a mostrare come si muovono le variabili, non descrivono vicende reali.

Prima ipotesi: la S.r.l. manifatturiera con soci fideiussori

Situazione di partenza. S.r.l. con due soci al 60% e 40%, entrambi amministratori. Passivo complessivo 1.847.000 euro, così composto: banche 638.000 euro, assistite da fideiussioni personali dei due soci rispettivamente per 350.000 e 210.000 euro; fornitori 512.400 euro; debiti tributari e contributivi 421.300 euro; dipendenti 84.200 euro; finanziamento soci 145.000 euro erogato nel marzo 2024, quando il patrimonio netto era già negativo, e rimborsato per 62.000 euro nel settembre 2025. Attivo: immobile strumentale stimato 720.000 euro, magazzino 268.500 euro, crediti verso clienti 193.700 euro di cui 41.000 di dubbia esigibilità. EBITDA 2025 negativo per 76.400 euro. Un fornitore deposita istanza di liquidazione giudiziale il 14 aprile.

Percorso composizione negoziata. Istanza depositata il 5 maggio, esperto nominato il 12 maggio, misure protettive pubblicate il 13 maggio e confermate all’udienza del 26 maggio per centoventi giorni. Nei quattro mesi successivi le banche accettano una moratoria e un rientro su 48 mesi, un concorrente acquista il ramo produttivo per 610.000 euro con autorizzazione ex art. 22, e i fornitori accettano un saldo al 42% pagato in dodici mesi. I soci apportano 120.000 euro di finanza esterna. Esito per i soci: le fideiussioni non vengono escusse perché il debito bancario viene servito; il finanziamento soci resta postergato e non viene rimborsato; la partecipazione conserva un valore residuo legato alla società che prosegue con il ramo non ceduto. Costo del percorso in termini di rischio: se le banche avessero rifiutato la moratoria, i quattro mesi trascorsi avrebbero aggravato il passivo di circa 25.000 euro tra interessi e costi correnti.

Percorso concordato in continuità. Domanda con riserva il 5 maggio, piano depositato il 30 luglio, classi formate su cinque categorie, voto positivo di quattro classi su cinque, omologazione con ristrutturazione trasversale. Ai chirografari viene offerto il 38%, ai privilegiati l’integrale con dilazione, ai crediti fiscali il 44% con omologazione forzosa. Esito per i soci: le fideiussioni restano teoricamente escutibili per la parte non soddisfatta, perché il concordato non libera i coobbligati salvo diversa previsione espressa; l’art. 120-quater consente di riconoscere ai soci una quota del valore di ristrutturazione solo se il piano supera il test di convenienza rispetto alla liquidazione, e nel caso il differenziale calcolato è di 74.000 euro. Tempo stimato dall’accesso all’omologazione: tra dieci e quattordici mesi.

Percorso liquidazione giudiziale in proprio. Ricorso depositato il 5 maggio, sentenza di apertura il 3 giugno. Realizzo stimato: immobile 540.000 euro in sede di vendita competitiva, magazzino 96.000 euro, crediti incassati 128.000 euro, per un attivo di 764.000 euro a fronte di costi della procedura e prededuzioni. Soddisfazione dei chirografari stimata attorno all’11%. Il curatore agisce per la restituzione dei 62.000 euro rimborsati sul finanziamento soci, essendo il pagamento avvenuto nell’anno anteriore, e valuta l’azione ex art. 2486 c.c. sulla gestione successiva alla perdita del capitale. Le banche escutono integralmente le fideiussioni per 560.000 euro. Esito per i soci: perdita della partecipazione, escussione delle garanzie, restituzione del rimborso, ed eventuale esposizione risarcitoria; in compenso, apertura del percorso personale di sovraindebitamento con esdebitazione a tre anni.

Il confronto mostra che l’elemento dirimente, in questa ipotesi, non è il valore dell’attivo ma la presenza delle fideiussioni: sono loro a spostare di quasi seicentomila euro l’esito personale dei soci tra il primo e il terzo percorso.

Seconda ipotesi: la S.a.s. e il socio accomandatario che è uscito

Situazione di partenza. S.a.s. con un socio accomandatario e due accomandanti. Passivo 386.700 euro. L’accomandatario cede la propria quota il 18 marzo 2025, con atto iscritto nel registro delle imprese il 27 marzo 2025. La società viene ammessa alla liquidazione giudiziale con sentenza pubblicata il 9 febbraio 2026.

Sviluppo. L’art. 256, comma 2, impedisce l’apertura della procedura nei confronti del socio decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, purché siano state osservate le formalità di pubblicità. Alla data della sentenza sono trascorsi meno di undici mesi dall’iscrizione: l’ex accomandatario rientra ancora nel perimetro. Se la stessa cessione fosse stata iscritta il 27 gennaio 2025, alla data della sentenza l’anno sarebbe decorso e la protezione avrebbe operato. Trentanove giorni di differenza nella data di iscrizione spostano l’intero patrimonio personale dentro o fuori dalla procedura.

Variante. Se il curatore individua il socio solo in un secondo momento, la questione diventa quella dei rapporti tra la sentenza di apertura verso la società e la successiva pronuncia in estensione: sul punto la Cassazione, con la pronuncia n. 24247/2025, ha affrontato il tema del regime applicabile quando la procedura verso la società è stata aperta sotto la legge fallimentare e la domanda di estensione è successiva all’entrata in vigore del Codice.

Terza ipotesi: il socio finanziatore che si è rimborsato

Situazione di partenza. Socio al 45% di una S.r.l. che nel giugno 2023 versa 180.000 euro a titolo di finanziamento, con patrimonio netto della società pari a 34.000 euro a fronte di debiti per 1.260.000 euro. Nel novembre 2024 la società gli restituisce 95.000 euro. Liquidazione giudiziale aperta il 6 maggio 2025.

Sviluppo. Il rimborso è avvenuto nell’anno anteriore all’apertura: il curatore agisce per la restituzione. La difesa del socio deve muoversi sul terreno indicato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025, che richiede un duplice accertamento: la situazione di squilibrio deve sussistere sia al momento dell’erogazione sia al momento della restituzione. Se il socio riesce a dimostrare che nel novembre 2024 lo squilibrio era stato superato — per esempio a seguito di un aumento di capitale eseguito e di un ritorno a marginalità positiva — la restituzione può resistere. Se non ci riesce, i 95.000 euro tornano alla massa, e il residuo credito di 85.000 euro resta postergato, cioè in pratica insoddisfatto.

Esito comparato. Nella composizione negoziata e nel concordato quel rimborso resta esposto alle stesse contestazioni solo in caso di successiva liquidazione: la scelta di un percorso conservativo, se riesce, sterilizza il problema; se fallisce, lo ripropone identico un anno dopo, con un anno in più di interessi.


Il confronto in tabella

Messe una accanto all’altra, le tre strade si differenziano su sei variabili che nella pratica decidono quasi tutto: quanto tempo richiedono, quanto sono complesse da gestire, che cosa succede se falliscono, che effetto producono sulle azioni esecutive già in corso, quanto sono reversibili, e come collocano i soci. La riga sui costi merita una precisazione: nel confronto entrano soltanto gli oneri di giustizia previsti dalla legge, cioè il contributo unificato e gli oneri della procedura posti a carico dell’attivo, perché sono gli unici quantificabili in astratto e uguali per tutti.

VariabileComposizione negoziataStrumenti di regolazione (concordato, ADR, PRO)Liquidazione giudiziale
Tempi indicativi3-8 mesi, con misure protettive fino a 120 giorni prorogabili entro il limite complessivo di 24010-18 mesi dall’accesso all’omologazione, più l’esecuzione del piano3-6 anni fino alla chiusura; esdebitazione della persona fisica entro 3 anni dall’apertura
Complessità di gestioneMedia: nessun organo si sostituisce all’imprenditore, ma l’esperto va alimentato di informazioni attendibiliAlta: piano, attestazione, classi, voto, commissario, giudizio di omologazioneAlta ma passiva: la gestione passa al curatore, il debitore collabora e non decide
Cosa accade se va maleArchiviazione con relazione finale dell’esperto; resta aperta la via del concordato semplificato se le trattative sono state condotte correttamenteRigetto o mancata omologazione, con ripresa dell’istanza di liquidazione giudiziale pendenteNessun “male” ulteriore in senso proprio: è già l’esito terminale; il rischio si sposta sulle azioni recuperatorie
Effetti sulle azioni esecutiveSospensione solo se le misure protettive sono richieste e confermate; possibile estensione selettiva e, a condizioni rigorose, ai garantiSospensione a seguito delle misure protettive richieste con la domanda di accessoDivieto generalizzato di azioni individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII
ReversibilitàAlta: si può abbandonare in ogni momento e transitare verso altri strumentiMedia: fino al deposito del piano c’è margine, dopo l’omologazione l’assetto è vincolanteNulla: l’apertura è irreversibile, salvo chiusura per integrale soddisfazione o concordato nella liquidazione giudiziale
Posizione dei sociConservano governance e partecipazione; possono apportare risorse e negoziare la sorte delle garanzieDecisione sull’accesso agli amministratori (art. 120-bis); soci al 10% legittimati a proposte concorrenti; valore attribuibile ai soci solo alle condizioni dell’art. 120-quaterUltimi nell’ordine di soddisfazione; esposti alle azioni del curatore; nelle società di persone, coinvolti per estensione ex art. 256
Oneri di giustiziaNessun contributo unificato per l’istanza sulla piattaforma; contributo dovuto per il ricorso sulle misure protettiveContributo unificato per la domanda di accesso e per gli eventuali reclamiContributo unificato per il ricorso; spese e compensi degli organi gravano sull’attivo in prededuzione

La tabella rende evidente una cosa che nelle conversazioni si perde: le tre opzioni non sono ordinate dalla migliore alla peggiore, ma dalla più reversibile alla meno reversibile. E poiché la reversibilità ha un prezzo — tempo, e tempo in crisi significa passivo che cresce — la scelta è quasi sempre un arbitraggio tra la libertà di cambiare idea e la certezza di un esito.


I criteri per scegliere

Non esiste un algoritmo, ma esistono cinque criteri che nella pratica orientano la valutazione più di qualunque altro elemento. Vanno applicati insieme, perché presi singolarmente producono risposte parziali.

Primo criterio: la forma societaria e l’esposizione personale effettiva. È il criterio gerarchicamente superiore. Se la struttura è una società di persone, o se i soci di capitali hanno rilasciato fideiussioni di importo significativo, la domanda “conviene salvare l’impresa?” va riformulata in “conviene salvare l’impresa per proteggere i soci?”, e la risposta cambia. Se invece i soci sono estranei alla gestione, senza garanzie e senza finanziamenti rimborsati di recente, la loro esposizione è già limitata al conferimento perduto, e l’unico interesse residuo è che la procedura si chiuda in tempi ragionevoli.

Secondo criterio: la reversibilità dell’insolvenza, misurata sui flussi e non sulle intenzioni. Se la gestione caratteristica genera cassa positiva al lordo del servizio del debito, l’impresa ha un problema finanziario e la ristrutturazione ha senso. Se il margine operativo è negativo e lo è per ragioni strutturali — prezzi, mercato, obsolescenza — nessun accordo sui debiti risolve, perché il buco si riforma. Questo è l’accertamento che l’esperto compie per primo nella composizione negoziata, ed è anche il primo che un giudice compie leggendo un piano.

Terzo criterio: il peso e la struttura delle garanzie personali. Non conta solo l’importo, conta a chi sono state rilasciate e con quali clausole. Una fideiussione a prima richiesta verso un istituto bancario, con rinuncia preventiva ai termini dell’art. 1957 c.c., si comporta in modo molto diverso da una garanzia verso un fornitore. E conta la posizione del garante: la Cassazione ha escluso che il socio con partecipazione non trascurabile e cariche sociali possa qualificarsi consumatore, il che chiude una delle vie di regolazione del debito personale che molti danno per acquisita.

Quarto criterio: il tempo residuo, misurato sulle istanze già pendenti. Un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata non impedisce l’accesso alla composizione negoziata, ma comprime i margini. La sequenza degli atti diventa allora determinante: le misure protettive vanno richieste prima che l’istruttoria prefallimentare arrivi a maturazione, non dopo. Chi lavora sul dossier con quattro mesi di anticipo ha tre opzioni; chi si muove a istruttoria avanzata ne ha una e mezzo.

Quinto criterio: la qualità delle scritture contabili. È il criterio più sottovalutato e quello che pesa di più sul dopo. Se le scritture sono regolari, il danno nelle azioni di responsabilità si quantifica con il criterio dei netti patrimoniali; se mancano o sono irregolari, si applica il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo, che è quasi sempre più severo. La stessa contabilità decide se un finanziamento soci è documentabile come tale, se un rimborso è collocabile nel tempo, se una fornitura infragruppo è qualificabile come apporto o come credito.

Su questi passaggi la scelta del difensore non è indifferente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso negoziale dal lato di chi lo conduce e la fase contenziosa dal lato di chi la porta fino all’ultimo grado. È una combinazione che conta, perché il criterio con cui l’esperto valuta la perseguibilità del risanamento e il criterio con cui il giudice valuterà la condotta dei soci due anni dopo sono lo stesso criterio letto in due momenti diversi.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e questa è una delle ragioni per cui la composizione negoziata viene spesso preferita come primo passo: è concepita per sfociare in altro. Dalla negoziazione si può transitare verso un accordo di ristrutturazione, verso un concordato preventivo o — se le trattative sono state condotte correttamente senza esito — verso il concordato semplificato. Il passaggio inverso non esiste: da una liquidazione giudiziale aperta non si torna indietro se non attraverso il concordato nella liquidazione giudiziale, che è uno strumento diverso e presuppone un assuntore. Va soppesato anche il costo del transito: ogni cambio di percorso consuma mesi, e i mesi in crisi hanno un prezzo misurabile in interessi e in erosione del valore aziendale.

E se scelgo quella sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Sbagliare per eccesso di ottimismo — tentare il risanamento di un’impresa che non era risanabile — costa tempo, costa l’aggravamento del passivo e, se la gestione è proseguita dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, costa esposizione risarcitoria per amministratori e, nei casi previsti, per i soci che quella prosecuzione hanno voluto. Sbagliare per eccesso di prudenza — liquidare un’impresa che si sarebbe potuta salvare — costa la distruzione di un valore che nessuno recupererà, ma non genera responsabilità. Il sistema, in altre parole, punisce l’attesa più della rinuncia: è un’asimmetria di cui tenere conto.

Il socio può muoversi per conto proprio mentre la società fa altro? Sì, e in molti casi è la mossa più razionale, perché il debito della società e il debito personale del socio garante viaggiano su binari giuridici distinti. Il socio non assoggettabile a liquidazione giudiziale può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata, e alcuni tribunali hanno riconosciuto questa possibilità anche in presenza di una posizione debitoria mista, derivante in parte dall’attività d’impresa cessata. Il coordinamento tra i due piani, però, non è banale: una proposta personale che pretenda di regolare debiti per i quali il socio risponde illimitatamente insieme alla società può essere dichiarata inammissibile, come ha ritenuto il Tribunale di Verona in una decisione dell’agosto 2025.

Cosa succede alle fideiussioni in ciascuno scenario? È la domanda che andrebbe fatta per prima. Nella composizione negoziata le garanzie possono essere temporaneamente protette, a condizioni rigorose, se il garante partecipa attivamente alla soluzione. Nel concordato preventivo il principio generale è che l’omologazione non libera i coobbligati e i fideiussori del debitore, salvo che il piano non disponga diversamente e i creditori garantiti lo accettino: chi conta di uscirne per via concordataria deve negoziarlo espressamente. Nella liquidazione giudiziale la protezione non esiste, e l’escussione avviene per l’intero.

Quanto pesa aver rimborsato un finanziamento soci? Pesa in proporzione a due variabili: la data e lo stato patrimoniale. Se il rimborso è avvenuto nell’anno anteriore all’apertura della procedura, la somma va restituita alla massa. Ma la postergazione non opera in automatico per il solo fatto che chi ha prestato è socio: va verificato che la situazione di squilibrio esistesse sia quando il denaro è entrato sia quando è uscito. È un accertamento tecnico, e si vince o si perde sui documenti contabili di quei due momenti.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione su cui incidono. I principi sono riformulati in sintesi; per ciascuno è indicata la ragione di rilevanza rispetto al tema della tutela dei soci.

Pronunce che illuminano la strada negoziale

Corte di cassazione, Sez. I civ., 4 dicembre 2025, n. 31641. In sede di accesso al concordato semplificato il vaglio del tribunale non si esaurisce nella ritualità formale della domanda: si estende alle condizioni di ammissibilità, alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità della proposta, comprese le attestazioni rese dall’esperto. Rilevanza: chi guarda al concordato semplificato come esito automatico di una composizione negoziata fallita sta sopravvalutando le proprie probabilità.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 9 gennaio 2026, n. 503. Il controllo giudiziale in fase di ammissibilità non è meramente formale e può investire la ragionevolezza delle attestazioni dell’esperto e la buona fede del debitore; nella vicenda decisa, la proposta è stata giudicata impraticabile fin dall’origine per l’impossibilità di ridurre un rilevante debito fiscale. Rilevanza: la qualità della relazione finale dell’esperto è un asset processuale, non un adempimento.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2026, n. 620 e n. 623. Il decreto con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione, difettando del carattere della decisorietà in senso tecnico. Rilevanza: la fase di scrutinio preliminare va giocata bene la prima volta, perché i gradi successivi sono più stretti di quanto si immagini.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato non sono contraddittori necessari né l’ausiliario nominato dal tribunale né il commissario liquidatore. Rilevanza: profilo processuale che incide sulla corretta instaurazione dell’impugnazione, e quindi sulla sua sopravvivenza.

Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023. Le misure protettive richieste nella composizione negoziata possono operare anche a favore dei garanti della società che si siano resi parte attiva nella soluzione della crisi mettendo i propri beni a disposizione del ceto creditorio. Rilevanza: è il precedente su cui si costruisce la protezione temporanea del socio fideiussore.

Tribunale di Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non determina un deterioramento del patrimonio del garante idoneo ad alterare l’equilibrio contrattuale e la parità negoziale del creditore. Rilevanza: fissa il limite dell’orientamento precedente, e va conosciuto prima di formulare l’istanza.

Tribunale di Como, 10 luglio 2025. Nella valutazione delle misure protettive il tribunale deve verificare in via principale che la finalità del percorso sia effettivamente il risanamento dell’impresa. Rilevanza: la composizione negoziata usata come strumento puramente dilatorio viene intercettata in sede di conferma.

Pronunce che illuminano gli strumenti di regolazione della crisi

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790. L’omologazione forzosa del trattamento dei crediti fiscali e contributivi non è utilizzabile nel concordato in continuità retto dall’art. 88, comma 2-bis, CCII nella formulazione anteriore alla riforma del 2024. Rilevanza: determina la sorte dei piani costruiti su procedure pendenti e impone una gestione negoziale, e non giudiziale, del rapporto con i creditori pubblici in quei casi.

Corte di cassazione, 25 novembre 2025, n. 30903. È stato tracciato il confine tra la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che restano procedimenti distinti. Rilevanza: chiarisce che il deposito di una domanda di accesso non neutralizza l’iniziativa del creditore, ma la interseca secondo regole proprie.

Corte di cassazione, 28 e 29 novembre 2025, nn. 31176 e 31177. La prima esclude la ricorribilità straordinaria per cassazione di talune decisioni della corte d’appello in materia di concordato preventivo; la seconda si occupa del termine per eccepire o rilevare l’incompetenza territoriale nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e della necessità che l’eventuale domanda di concordato sia proposta davanti allo stesso tribunale. Rilevanza: sono errori di impostazione processuale che costano l’intera strategia.

Corte di cassazione, n. 28574/2025. È inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: riguarda direttamente lo strumento con cui il socio non fallibile regola il proprio debito personale.

Corte di cassazione, 11 aprile 2025, n. 9549. Ha fornito indicazioni sulla moratoria prevista dall’art. 67, comma 4, CCII nel quadro risultante dal correttivo-ter. Rilevanza: incide sulla costruzione delle proposte di ristrutturazione dei debiti della persona fisica.

Tribunale di Pavia, 13 febbraio 2025, e Tribunale di Spoleto, 17 aprile 2025. Sul medesimo problema — l’estensibilità dell’omologazione forzosa fiscale al concordato in continuità nella disciplina anteriore al correttivo — i due tribunali sono giunti a conclusioni opposte. Rilevanza: documenta l’incertezza in cui si è operato fino alla pronuncia di legittimità del giugno 2026, e spiega perché piani analoghi abbiano avuto sorti diverse.

Corte d’appello di Genova, sentenza n. 48/2025. È stato respinto un piano concordatario troppo sbilanciato a favore del debitore, in quanto il concordato non può risolversi in una forma di condono. Rilevanza: fissa il limite oltre il quale l’aggressività della proposta si ritorce contro chi la formula.

Tribunale di Firenze, 8 gennaio 2025. Nel raffronto tra proposta concordataria e alternativa liquidatoria, ai fini della valutazione di convenienza, occorre tenere conto anche delle azioni di responsabilità esperibili nella liquidazione giudiziale. Rilevanza: è il precedente che rende il tema delle azioni contro amministratori e soci una variabile del confronto economico, non un rischio eventuale successivo.

Pronunce che illuminano la liquidazione giudiziale e la posizione personale dei soci

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 1° agosto 2025, n. 22169. Ai fini dell’art. 2476, comma 8, c.c. la responsabilità del socio può derivare anche da manifestazioni di volontà non formalizzate, purché idonee a orientare gli amministratori verso l’atto pregiudizievole; non occorre l’intenzione di produrre il danno, ma la consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto deciso o autorizzato; rilevano anche condotte relative ad ambiti di competenza assembleare quando abbiano determinato i conseguenti atti gestori. Rilevanza: è la pronuncia più importante degli ultimi anni per il socio di S.r.l., perché estende l’area del rischio dalle delibere ai comportamenti.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 8 luglio 2025, n. 18680. La postergazione del finanziamento soci presuppone un duplice accertamento: la situazione di squilibrio deve sussistere sia al momento dell’erogazione sia al momento in cui il rimborso è richiesto o deciso; si tratta di fatto impeditivo rilevabile d’ufficio. Rilevanza: individua con precisione il terreno probatorio su cui il socio finanziatore può difendersi.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 31 luglio 2025, n. 22166. La postergazione opera anche quando il finanziamento è stato effettuato in forme diverse dal contratto di credito, e vale anche per i finanziamenti provenienti da chi esercita direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-quinquies c.c. Rilevanza: chiude la strada alle riqualificazioni formali dell’apporto.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 4 agosto 2025, n. 22410. La fornitura reiterata di beni dalla controllante alla controllata in crisi, senza recupero dei crediti pregressi, può essere qualificata come finanziamento soggetto a postergazione. Rilevanza: nei gruppi familiari, sostenere la società con forniture non pagate produce lo stesso effetto di un prestito.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 4 agosto 2025, n. 22403. La postergazione, appartenendo alla disciplina tipica delle società di capitali, non si estende al finanziamento erogato da un ente pubblico a una fondazione da esso costituita, pur in presenza di un ruolo dominante nella designazione degli organi. Rilevanza: delimita l’ambito soggettivo dell’istituto e vale come argomento difensivo nei casi di confine.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2023, n. 4784. Per configurare una supersocietà di fatto occorre un comune intento sociale tra le entità associate, distinto da quello che fonda una holding di fatto, con effetti diversi che ne conseguono. Rilevanza: è la difesa principale contro l’estensione della procedura a soggetti collegati.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 9 gennaio 2026, n. 482. L’estensione della procedura può essere pronunciata nei confronti della società di fatto di cui la persona fisica abbia fatto parte, anche quando l’attività commerciale risulti indicata solo implicitamente. Rilevanza: conferma che la sostanza dei rapporti prevale sulle qualificazioni formali.

Corte di cassazione, n. 24247/2025. Quando la procedura verso la società è stata aperta sotto la legge fallimentare, la domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili proposta dopo l’entrata in vigore del Codice resta regolata dalla disciplina previgente. Rilevanza: incide sul termine e sulle difese opponibili dal socio.

Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’impresa, 2 ottobre 2025. Si è pronunciato sui presupposti per l’assoggettamento in estensione dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto. Rilevanza: precedente di merito recente su una fattispecie che nella pratica ricorre più di quanto si creda.

Corte di cassazione, n. 5254/2023. Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, il criterio della differenza dei netti patrimoniali introdotto nell’art. 2486 c.c. si applica anche ai giudizi pendenti, salvo emergano elementi che giustifichino un criterio diverso. Rilevanza: rende prevedibile l’ordine di grandezza dell’esposizione risarcitoria, e quindi calcolabile nel confronto tra le opzioni.

Corte di cassazione, n. 24006/2025. Nell’azione di responsabilità proposta contro l’amministratore poi deceduto, la costituzione in giudizio dei chiamati all’eredità integra accettazione implicita della qualità di eredi. Rilevanza: il rischio non si estingue con la persona, e va considerato anche in prospettiva familiare.

Corte di cassazione, 20 novembre 2025, n. 30533. In tema di art. 2476, comma 3, c.c., la revoca dell’amministratore di S.r.l. è stata ritenuta ammissibile anche al di fuori della fase cautelare. Rilevanza: riguarda la dinamica interna tra soci e organo amministrativo nella fase in cui la crisi si manifesta.

Corte di cassazione, 11 novembre 2025, n. 29746. È esclusa la qualifica di consumatore in capo al fideiussore che detenga una partecipazione non trascurabile al capitale della società garantita e abbia ricoperto cariche sociali, in coerenza con la giurisprudenza europea che ha superato ogni automatismo tra qualifica del garantito e qualifica del garante. Rilevanza: chiude al socio-garante la via del piano di ristrutturazione del consumatore e lo indirizza verso il concordato minore o la liquidazione controllata.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 3 giugno 2025, n. 14835. Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022, la domanda di esdebitazione proposta successivamente resta regolata dalla disciplina anteriore. Rilevanza: definisce quali condizioni si applicano a chi chiude oggi una procedura iniziata anni fa.

Tribunale di Arezzo, ordinanza 25 giugno 2025. È stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 281, comma 1, CCII nella parte in cui impone che l’istanza di esdebitazione sia decisa contestualmente alla chiusura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: il quadro dell’esdebitazione è ancora in assestamento, e conviene monitorarlo prima di programmare la ripartenza personale.

Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025. Anche il soggetto con posizione debitoria mista, già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, può accedere al concordato minore. Rilevanza: apre lo strumento a chi porta con sé debiti d’impresa e debiti personali insieme, situazione tipica del socio dopo la chiusura della società.

Corte d’appello di Firenze, 15 ottobre 2024, n. 1729. È esclusa l’esperibilità dell’ordinaria azione di ripetizione per i rimborsi di finanziamenti soci effettuati in violazione della postergazione, restando la tutela quella tipica prevista dalla disciplina di settore, fermo il possibile profilo di responsabilità degli amministratori che il pagamento hanno eseguito. Rilevanza: definisce lo strumento con cui la somma viene recuperata, e i soggetti che ne rispondono.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un bivio di questa natura l’attività difensiva non consiste nel raccomandare una soluzione, ma nel costruire i dati che rendono la scelta sostenibile davanti a un esperto, a un commissario o a un giudice. Ecco che cosa facciamo, in concreto.

  1. Ricostruiamo la posizione patrimoniale personale di ciascun socio prima ancora di quella della società: censiamo fideiussioni, avalli, lettere di patronage, pegni su quote e ipoteche concesse a garanzia di debiti sociali, e ne verifichiamo importo massimo garantito, clausole di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e regime di escussione.
  2. Ricostruiamo i flussi dei finanziamenti soci movimento per movimento, con la data di erogazione, la causale, l’appostazione a bilancio e la data di ogni rimborso, e li confrontiamo con la situazione patrimoniale dei due momenti rilevanti, perché è su quel doppio accertamento che si decide se la somma va restituita alla massa.
  3. Datiamo l’insorgenza della causa di scioglimento e ricostruiamo la gestione successiva, per quantificare in anticipo l’esposizione risarcitoria secondo il criterio dei netti patrimoniali e verificare se le scritture reggono l’alternativa al criterio residuale.
  4. Verifichiamo la posizione dei soci illimitatamente responsabili e degli ex soci: data dello scioglimento del rapporto, data di iscrizione nel registro delle imprese, completezza delle formalità di pubblicità, e calcolo esatto del termine annuale dell’art. 256, comma 2, CCII.
  5. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con la documentazione richiesta dalla piattaforma e redigiamo il progetto di piano secondo la check-list ministeriale aggiornata, curando in particolare la sezione sulla distribuzione del valore tra creditori e soci.
  6. Depositiamo e discutiamo il ricorso per le misure protettive e cautelari, calibrando la richiesta — erga omnes o selettiva — e formulando, quando i presupposti esistono, l’istanza di estensione ai garanti che mettano beni propri a disposizione della soluzione.
  7. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso concreto, costruendo il raffronto tra proposta e alternativa liquidatoria con i numeri della procedura, incluse le azioni di responsabilità esperibili dal curatore, che di quel confronto sono parte a pieno titolo.
  8. Costruiamo la difesa del socio nelle azioni promosse dal curatore: azione ex art. 2476, comma 8, c.c., azione per la restituzione dei rimborsi postergati, revocatorie e contestazioni di pagamenti preferenziali, lavorando sulla documentazione contabile e sulla ricostruzione temporale dello squilibrio.
  9. Impostiamo il percorso personale del socio dopo o accanto a quello della società: concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione, con la verifica preliminare dei requisiti soggettivi e della sostenibilità della proposta rispetto alla graduazione delle cause di prelazione.
  10. Seguiamo reclami, appelli e ricorsi per cassazione contro i provvedimenti che incidono sulla posizione dei soci, mantenendo la stessa linea difensiva impostata nella prima fase.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita su un bivio, l’abilitazione che pesa di più è la possibilità di difendere fino in Cassazione la scelta compiuta oggi. Un’opzione selezionata a maggio va sostenuta davanti all’esperto in estate, davanti al tribunale in sede di conferma delle misure protettive o di omologazione, davanti alla corte d’appello in sede di reclamo e, quando la questione è di diritto, davanti alla Corte di cassazione due o tre anni dopo: la qualifica di cassazionista consente di impostare fin dal primo atto una linea che non dovrà essere riscritta da un altro difensore nel grado più delicato, e questo conta in modo particolare quando la giurisprudenza di legittimità è in movimento, come dimostrano le pronunce del 2025 e del 2026 su concordato semplificato, omologazione forzosa ed estensione ai soci.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, è la condizione operativa perché tutto questo funzioni: la ricostruzione dei netti patrimoniali, la qualificazione dei finanziamenti soci e il test di convenienza rispetto alla liquidazione non sono operazioni giuridiche o contabili, sono operazioni che richiedono le due competenze contemporaneamente e sullo stesso tavolo.


In conclusione

Il confronto tra le tre strade non produce un vincitore. Produce un metodo: si parte dalla posizione personale dei soci, si misura la reversibilità dell’insolvenza sui flussi, si pesano le garanzie, si calcola il tempo residuo e si verifica che cosa dicono le scritture contabili. Solo a quel punto una delle tre opzioni emerge come la più difendibile — e “difendibile” è la parola giusta, perché ogni scelta dovrà essere sostenuta davanti a qualcuno che la valuterà a posteriori, con i numeri in mano. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto denaro: costa tempo che non si recupera e diritti che, una volta maturati i termini, non si riaprono.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che le corrispondono esattamente: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il versante dell’impresa e del percorso negoziale, quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC per il versante personale dei soci, dei garanti e dei soci illimitatamente responsabili, e quella di avvocato cassazionista per la fase in cui la scelta va difesa nei gradi di impugnazione. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i termini e costruiamo la strategia più solida tra quelle disponibili nel caso specifico.

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