La maggior parte delle composizioni negoziate che si chiudono male non fallisce perché l’azienda era irrecuperabile, ma perché l’impresa è arrivata al tavolo con la squadra sbagliata, nel momento sbagliato, con i documenti sbagliati. È una frase dura, ma i numeri la sostengono: secondo l’Osservatorio semestrale di Unioncamere, dal 1° gennaio 2025 il tasso di successo medio della composizione negoziata si è attestato attorno al 22%, salendo al 25% nel terzo trimestre 2025, mentre le istanze sono cresciute da 499 nel 2022 a 1.735 nel 2025. Detto altrimenti: tre imprese su quattro escono dalla procedura senza risanamento. E la variabile che più spesso distingue chi ce la fa da chi non ce la fa non è la gravità del debito, ma la tempestività e la qualità della struttura professionale che accompagna l’imprenditore.
Chi cerca uno studio legale per la composizione negoziata, di solito, lo cerca in fretta. Un decreto ingiuntivo, una banca che revoca gli affidamenti, un fornitore strategico che minaccia la risoluzione, una cartella che diventa pignoramento presso terzi. In quel momento la scelta del professionista viene fatta con gli stessi criteri con cui si sceglie un idraulico alle due di notte: chi risponde per primo. Ed è esattamente lì che si consumano gli errori più costosi, perché la composizione negoziata è uno strumento che perdona pochissimo: ha termini brevissimi, presuppone documenti già pronti, viene giudicata a monte e a valle dal tribunale, e produce una relazione finale dell’esperto che condiziona tutto ciò che verrà dopo.
Questa guida elenca i sei errori che, nella prassi dei tribunali e nella giurisprudenza più recente, si vedono ripetersi con maggiore frequenza nella scelta e nella gestione dei consulenti legali per la composizione negoziata:
- Cercare lo studio legale quando la crisi è già insolvenza conclamata, e non quando è ancora “probabile”.
- Affidarsi a chi promette la cancellazione dei debiti invece che a chi valuta la percorribilità del risanamento.
- Confondere l’esperto indipendente con il proprio difensore, e restare senza difesa tecnica.
- Depositare l’istanza e chiedere le misure protettive senza un progetto di piano e senza rispettare i termini fulminei dell’art. 19 CCII.
- Separare il fronte legale da quello fiscale e bancario, perdendo la transazione fiscale e la trattativa con gli istituti di credito.
- Scegliere un professionista che presidia solo il tavolo negoziale, e non l’uscita: concordato semplificato, strumenti di regolazione, gradi di impugnazione.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la composizione negoziata è, prima di tutto, una procedura di crisi d’impresa condotta davanti a un esperto indipendente e sotto il controllo del tribunale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la procedura anche dal lato di chi è chiamato a condurla e a redigere la relazione finale, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che significa dimestichezza quotidiana con piani, attestazioni e trattative con il ceto creditorio. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è precisamente il terreno su cui la composizione negoziata si gioca: banche, garanzie, debiti erariali, transazione fiscale.
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Errore n. 1 — Cercare lo studio legale quando l’insolvenza è già conclamata
L’errore. L’imprenditore convive per mesi con lo sconfinamento di conto, i pagamenti ai fornitori spostati a 150 giorni, l’IVA non versata “che poi si rateizza”. Chiama il legale il giorno in cui la banca revoca il fido o il giorno in cui gli notificano un ricorso per liquidazione giudiziale. In quel momento chiede: “avvocato, mi metta in composizione negoziata così blocchiamo tutto”.
Perché è un errore. L’art. 12 CCII apre la composizione negoziata all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. Il presupposto è dunque prospettico: lo strumento è costruito per l’anticipazione, non per il salvataggio in extremis. A monte, l’art. 2086, comma 2, c.c. e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Arrivare tardi non è solo inefficiente: è, in sé, una condotta valutabile.
Le conseguenze. La prima è statistica e brutale. I dati Unioncamere mostrano che ha avuto esito favorevole il 30,5% delle imprese che erano in sofferenza soltanto dal mese precedente alla presentazione dell’istanza, contro l’11,5% di quelle che si trascinavano la difficoltà da cinque anni. La seconda è giuridica: quando l’impresa arriva alla composizione negoziata con un procedimento concorsuale già in moto, la porta può essere semplicemente chiusa. La Corte di Cassazione, con la sentenza 6 dicembre 2025 n. 31856, ha stabilito che il tribunale investito della domanda di liquidazione giudiziale può valutare incidentalmente l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata quando era ancora pendente una domanda di concordato, con la conseguenza che l’effetto impeditivo della dichiarazione di insolvenza non si produce affatto. La terza è patrimoniale e personale: più si ritarda, più si allunga la finestra temporale su cui il curatore, in caso di liquidazione giudiziale, potrà costruire l’azione di responsabilità per aggravamento del dissesto.
Cosa fare invece. Il momento giusto per selezionare lo studio legale non è quando arriva l’atto giudiziario, ma quando i primi indicatori interni segnalano che la continuità è a rischio nei dodici mesi successivi: DSCR sotto l’unità, esposizione erariale che supera le soglie di segnalazione, rate di finanziamento coperte solo attingendo al circolante. In concreto: si chiede al professionista una verifica preliminare sui presupposti dell’art. 12 CCII, si esegue il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma nazionale, si mappa la posizione debitoria distinguendo debiti fiscali, bancari, commerciali e da garanzie personali, e solo dopo si decide se la composizione negoziata è lo strumento adatto o se lo è un altro percorso.
Il dettaglio che pochi conoscono. La composizione negoziata non è preclusa dallo stato di insolvenza in quanto tale: ciò che conta è la ragionevole perseguibilità del risanamento. La Corte d’Appello di Milano, con la pronuncia del 3 luglio 2025, ha ritenuto ammissibile il percorso anche in presenza di uno stato di insolvenza, purché sia concretamente praticabile una strategia di soluzione dell’eccessivo indebitamento. Ciò che la preclude davvero è un’altra cosa: la pendenza di un procedimento di regolazione della crisi ai sensi dell’art. 25-quinquies CCII, nella formulazione introdotta dal correttivo-ter in vigore dal 28 settembre 2024. Un professionista che non verifica per prima cosa questo dato rischia di far pubblicare un’istanza inefficace.
Errore n. 2 — Affidarsi a chi promette la cancellazione dei debiti
L’errore. L’imprenditore riceve la telefonata o vede l’annuncio: “azzeriamo i debiti aziendali”, “blocchiamo pignoramenti e cartelle in 48 ore”, “il tuo debito con l’Agenzia si taglia del 90%”. Il preventivo è chiaro, il risultato è promesso, spesso il soggetto che propone non è né un avvocato né un commercialista ma una società di consulenza. L’imprenditore, allo stremo, firma.
Perché è un errore. La composizione negoziata non produce alcun effetto esdebitativo automatico. È un percorso di trattativa assistita: l’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili — contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure accesso agli strumenti di regolazione della crisi — e nessuno di essi consiste nella cancellazione unilaterale del passivo. Anche la transazione fiscale introdotta dal correttivo-ter nell’art. 23, comma 2-bis, CCII è una proposta rivolta alle agenzie fiscali, che possono accettarla o rifiutarla: nella composizione negoziata non è previsto il cram down, cioè non esiste un meccanismo di omologazione forzosa che superi il dissenso dell’Erario. Chi promette il risultato sta promettendo qualcosa che la legge non consente a nessuno di garantire.
Le conseguenze. L’art. 4 CCII impone a debitore e creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza; l’art. 16 CCII estende il dovere alle parti delle trattative. Una composizione negoziata impostata come manovra dilatoria non solo non porta al risanamento, ma brucia la strada verso il concordato semplificato, che l’art. 25-sexies CCII riserva ai casi in cui l’esperto attesti nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto che, una volta archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, non fosse più possibile pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente dall’impresa. Nella stessa direzione, il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 23 settembre 2025, e il Tribunale di Milano, con decisione del 30 ottobre 2025, hanno ribadito che la correttezza tenuta durante la composizione negoziata è presupposto verificabile in concreto per l’apertura del concordato semplificato. E la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, ha chiarito che il controllo del tribunale sulla proposta di concordato semplificato non è cartolare: il giudice deve apprezzare l’attendibilità della relazione dell’esperto e verificare che sussistessero fin dall’origine i presupposti per accedere alla composizione negoziata, inclusa la buona fede delle trattative verso l’intera platea dei creditori.
Cosa fare invece. Il criterio di selezione più affidabile è rovesciare la domanda: non “quanto mi tagli il debito”, ma “in quali scenari questo risanamento non è perseguibile e cosa facciamo in quel caso”. Uno studio legale attrezzato risponde con una valutazione di percorribilità, non con una percentuale di stralcio. In concreto: chiedere che venga esplicitata la fonte normativa di ogni effetto promesso; verificare che chi assiste sia un professionista abilitato, perché il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive è un atto giudiziale che richiede il patrocinio di un avvocato; diffidare di chiunque garantisca l’esito di una trattativa che, per definizione, dipende anche dalla volontà di banche, fornitori e agenzie fiscali.
Il dettaglio che pochi conoscono. L’imprenditore che accede alla composizione negoziata conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII), ma deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione; se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quel dissenso resta agli atti, è pubblico, e diventa un elemento di valutazione in ogni fase successiva. Nessuna “consulenza aggressiva” può cancellarlo.
Errore n. 3 — Confondere l’esperto indipendente con il proprio difensore
L’errore. L’istanza viene depositata sulla piattaforma telematica, la commissione nomina l’esperto, l’esperto convoca l’imprenditore. Da quel momento l’imprenditore inizia a rivolgersi all’esperto come se fosse il suo consulente: gli chiede come impostare il piano, gli sottopone la strategia con le banche, gli domanda se conviene cedere il ramo d’azienda. E non nomina alcun difensore, perché “tanto c’è l’esperto”.
Perché è un errore. L’esperto non è il difensore dell’impresa. È un terzo indipendente, iscritto in appositi elenchi, nominato da una commissione, con requisiti di indipendenza modellati sui parametri dell’art. 2399 c.c. e disciplinati dall’art. 16 CCII. Il suo compito è agevolare le trattative tra imprenditore e creditori, formulare le proprie valutazioni, e infine redigere una relazione finale destinata a essere letta dal tribunale e dai creditori. L’esperto non tutela l’interesse dell’impresa: tutela la correttezza del percorso. Chi si affida a lui come se fosse il proprio legale sta consegnando la propria strategia difensiva a chi, per legge, non può prenderne le parti.
Le conseguenze. La prima è che l’impresa arriva senza difesa tecnica ai momenti giudiziali della procedura, che pure esistono: il ricorso per la conferma delle misure protettive (art. 19 CCII), le istanze di autorizzazione al tribunale (art. 22 CCII), gli eventuali reclami. La seconda, più insidiosa, riguarda il peso della relazione finale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4 dicembre 2025 n. 31641, ha precisato che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII comporta una verifica della ritualità che si estende alle attestazioni dell’esperto: quel documento non è una formalità, è la porta d’ingresso di tutto ciò che viene dopo. Un’impresa che non ha avuto nessuno che, durante le trattative, dialogasse tecnicamente con l’esperto e documentasse la propria correttezza, si ritrova con una relazione finale scritta senza il suo contributo argomentativo.
Cosa fare invece. La struttura corretta prevede tre soggetti distinti e non sovrapponibili: l’esperto indipendente nominato dalla commissione, il professionista attestatore quando lo strumento di uscita lo richiede, e l’advisor legale dell’impresa, che è l’unico che difende l’imprenditore. In concreto: nominare il proprio legale prima di depositare l’istanza, non dopo la nomina dell’esperto; far predisporre a lui la documentazione da caricare in piattaforma; concordare con lui ogni comunicazione rilevante all’esperto; verificare che sia lui, e non l’esperto, a impostare la strategia sulle misure protettive.
Il dettaglio che pochi conoscono. Il correttivo-ter ha modificato l’art. 13 CCII chiedendo agli esperti di aggiornare il proprio curriculum indicando le composizioni negoziate seguite e il loro esito, e ha chiesto ai soggetti deputati alla nomina di tenere conto, nell’individuazione del profilo più adatto, anche degli esiti delle procedure precedentemente gestite. Significa che la piattaforma sta costruendo una memoria degli esperti. Un advisor che conosce questo meccanismo sa che la relazione finale non è solo un atto della procedura: è anche un documento che pesa nella reputazione professionale di chi lo firma, e che va quindi costruito con un dialogo tecnico serrato e documentato, non subìto.
Errore n. 4 — Depositare l’istanza e chiedere le protezioni senza un progetto di piano
L’errore. L’obiettivo dichiarato è uno solo: fermare le esecuzioni. Si deposita l’istanza sulla piattaforma con la documentazione minima, si spunta la casella delle misure protettive, e si conta sul fatto che dalla pubblicazione i creditori non potranno più aggredire il patrimonio. Il piano, si dice, “lo prepariamo mentre le protezioni corrono”.
Perché è un errore. L’effetto protettivo che discende dalla pubblicazione dell’istanza ai sensi dell’art. 18 CCII è provvisorio: entro il giorno successivo alla pubblicazione l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale per la conferma, il tribunale fissa l’udienza nei giorni immediatamente successivi, e in quella sede decide se confermare, modificare o revocare le misure. La verifica non è formale. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 31 maggio 2025, ha chiarito che le misure protettive possono essere confermate quando il tribunale si convinca dell’esistenza di una ragionevole probabilità di risanamento e ritenga che le misure, nella gradazione richiesta, siano funzionali a quel risultato. E, con la pronuncia del 25 giugno 2025, lo stesso tribunale ha affermato che il giudice può decidere sulla conferma solo se il ricorrente ha predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, presupposto indefettibile perché l’esperto possa avviare trattative concrete.
Le conseguenze. Senza materiale, le misure non vengono confermate, e la caduta della protezione è immediata e visibile a tutti: l’istanza e il provvedimento sono pubblicati nel registro delle imprese, i creditori leggono, e le azioni esecutive riprendono con la consapevolezza che l’impresa non ha un piano. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha accolto l’istanza di un creditore e aperto la liquidazione giudiziale nei confronti di un’impresa alla quale il tribunale aveva in precedenza negato la conferma delle misure protettive, in un contesto di accertata assenza di prospettive di risanamento. Il diniego, in altre parole, non riporta le parti al punto di partenza: le peggiora.
Cosa fare invece. Il ricorso per la conferma va costruito prima del deposito dell’istanza, non dopo, e deve contenere tre cose: il progetto di piano, la gradazione delle misure effettivamente necessarie, e la spiegazione del perché senza quelle misure il risanamento salterebbe. È qui che la differenza tra un legale generalista e uno studio strutturato in materia di crisi d’impresa si vede immediatamente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: conosce la composizione negoziata anche dalla prospettiva di chi la conduce, e questo consente di anticipare quali elementi il tribunale e l’esperto cercheranno nel fascicolo prima ancora che vengano richiesti. In concreto: chiedere misure calibrate anziché una protezione indiscriminata, perché le richieste sproporzionate vengono ridimensionate; allegare i dati di continuità; indicare i creditori strategici la cui azione comprometterebbe l’attività.
Il dettaglio che pochi conoscono. Non tutto ciò che si desidera bloccare è bloccabile. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure tipiche dell’art. 18 CCII ma ha escluso l’inibizione delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi, per difetto di periculum e per sproporzione rispetto agli interessi dei creditori. Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha ammesso il divieto di escussione delle garanzie solo entro il limite in cui non ne derivi un’alterazione dell’equilibrio contrattuale a danno del creditore. Chiedere l’impossibile in questa sede non è neutro: segnala al giudice che chi ha redatto il ricorso non padroneggia la materia.
Errore n. 5 — Separare il fronte legale da quello fiscale e bancario
L’errore. L’impresa affida la composizione negoziata a un avvocato, il debito tributario al commercialista storico, i rapporti con le banche al direttore finanziario. Ciascuno lavora bene nel proprio perimetro. Nessuno ha in mano il quadro complessivo. Quando l’esperto chiede una manovra finanziaria coerente, arrivano tre documenti che non parlano tra loro.
Perché è un errore. Dal 28 settembre 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, la composizione negoziata è diventata anche una sede fiscale. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 23 CCII consente all’imprenditore, avviate le trattative, di formulare alle agenzie fiscali una proposta di accordo transattivo sui tributi amministrati dalle agenzie fiscali, con il coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate-riscossione e con un controllo finale in sede giudiziale. Il comma 2-ter consente inoltre che lo strumento di regolazione della crisi contenente la transazione fiscale intervenga anche dopo la chiusura della composizione negoziata, con la sottoscrizione dell’esperto apponibile successivamente al deposito della relazione finale. Parallelamente, l’art. 25-bis CCII prevede misure premiali di natura fiscale collegate al percorso. Sul fronte bancario, l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti, e l’art. 4 CCII impone anche a banche e intermediari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Tutto questo significa che nella composizione negoziata il diritto della crisi, il diritto tributario e il diritto bancario non sono tre materie contigue: sono la stessa materia.
Le conseguenze. La più grave è la perdita secca di un’opportunità che oggi la legge concede e che fino al 2024 non esisteva. Se nessuno struttura la proposta transattiva nei tempi delle trattative, il debito erariale resta intatto e con esso, molto spesso, l’insostenibilità del piano: la nona edizione dell’Osservatorio Unioncamere ha dedicato per la prima volta una sezione specifica proprio agli accordi transattivi conclusi con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle entrate-riscossione, segno che questo è ormai un banco di prova centrale dell’istituto. La seconda conseguenza è più sottile: la Cassazione, con l’ordinanza n. 503 del 2026, si è confrontata con un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto la proposta irrealizzabile fin dall’inizio proprio in ragione del trattamento della pretesa tributaria. Un piano che ignora il fisco non è un piano ottimistico: è un piano che il tribunale può giudicare implausibile fin dall’origine.
Cosa fare invece. La squadra corretta è una sola squadra: avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, con un unico responsabile della strategia, e non tre consulenti che si scambiano allegati. In concreto: mappare fin dal primo giorno la composizione del passivo per natura (erariale, contributiva, bancaria, commerciale, da garanzie); verificare quali tributi rientrino nel perimetro dell’art. 23, comma 2-bis, CCII e quali no; costruire in parallelo la proposta ai creditori privati e quella alle agenzie fiscali, perché la sostenibilità dell’una dipende dall’altra; presidiare il rapporto con gli istituti di credito richiamando, quando necessario, i doveri di partecipazione attiva alle trattative.
Il dettaglio che pochi conoscono. La transazione introdotta nella composizione negoziata riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e non si estende ai crediti previdenziali e assicurativi. Questo non significa che il debito contributivo vada abbandonato: significa che va coltivato in vista dello strumento di regolazione della crisi che rappresenterà lo sbocco del percorso, dove le regole sul trattamento dei crediti pubblici e sulle condizioni di omologazione sono diverse. È una differenza tecnica che, se ignorata, rende il piano falso nei numeri.
Errore n. 6 — Scegliere chi presidia il tavolo, ma non l’uscita
L’errore. Il professionista incaricato è bravo nella trattativa, tiene i rapporti con i creditori, gestisce l’esperto. Ma quando le trattative non arrivano all’accordo e l’esperto deposita una relazione finale negativa, l’impresa scopre che nessuno aveva pensato al dopo. Restano sessanta giorni per una decisione che vale l’azienda, e nessuno ha preparato il terreno.
Perché è un errore. La composizione negoziata è, per struttura, un percorso a esiti multipli. L’art. 23 CCII disegna il ventaglio: contratto idoneo ad assicurare la continuità, convenzione di moratoria, accordo con effetti premiali sottoscritto anche dall’esperto, oppure accesso a un piano attestato di risanamento, a un accordo di ristrutturazione, a un concordato preventivo, o infine al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies CCII. La scelta dell’uscita non si improvvisa nell’ultima settimana: si progetta dal primo giorno, perché ciascuno degli sbocchi richiede documenti, maggioranze e condotte che vanno costruiti durante le trattative, non dopo.
Le conseguenze. La più immediata è la perdita del concordato semplificato, che l’art. 25-sexies CCII àncora a una finestra temporale ristretta e a condizioni sostanziali stringenti. La più definitiva riguarda le impugnazioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza 12 gennaio 2026 n. 620, ha affermato che il decreto della Corte d’Appello reso in sede di reclamo contro la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato semplificato adottata in limine dal tribunale non è ricorribile per cassazione: in altre parole, l’errore commesso a monte può non avere più un rimedio a valle. La Cassazione è tornata sul punto con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, pronunciandosi nell’interesse della legge, e con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 ha definito il perimetro soggettivo del reclamo contro l’omologazione. Il quadro che ne esce è chiaro: il sistema delle impugnazioni in questa materia è stretto, e chi non ha impostato correttamente la prima fase difficilmente potrà rimediare nella seconda.
Cosa fare invece. Chiedere allo studio, prima del conferimento dell’incarico, quale sia il piano B e chi lo gestirà: se la risposta è “ci penseremo se serve”, quello studio sta presidiando metà del problema. In concreto: definire fin dall’inizio gli scenari di uscita e le condizioni che li rendono praticabili; documentare nel corso delle trattative la correttezza della condotta e il reale coinvolgimento dell’intera platea dei creditori, perché è ciò che il tribunale verificherà; verificare che lo studio abbia continuità operativa fino alla Cassazione, perché i reclami e i ricorsi hanno termini brevi e non tollerano il passaggio di consegne a un difensore che arriva a fascicolo formato.
Il dettaglio che pochi conoscono. Il correttivo-ter ha ampliato la finestra di accesso ad alcune misure premiali, riconoscendole non solo quando l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, ma anche quando la domanda di omologazione viene proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale con cui la composizione negoziata viene archiviata. È un incentivo esplicito alla solerzia: il legislatore premia chi ha già pronto lo strumento successivo. Chi non lo ha, perde due volte — la trattativa e il beneficio.
L’altra faccia degli stessi errori: cosa sbaglia lo studio, non l’impresa
Fin qui la prospettiva è stata quella dell’imprenditore. Ma l’esperienza insegna che gli stessi sei errori hanno un gemello dal lato professionale, e riconoscerlo è utile proprio a chi deve scegliere: sono i segnali che, in un primo colloquio, distinguono uno studio attrezzato da uno che sta imparando sul fascicolo del cliente.
Il primo segnale è la fretta di depositare. Uno studio che, nel primo incontro, propone di pubblicare subito l’istanza per “bloccare i creditori” sta anteponendo l’effetto annuncio alla costruzione del presupposto. La sequenza corretta è inversa: prima si verifica l’assenza di preclusioni, poi si legge il test pratico, poi si abbozza il progetto di piano, poi si deposita. La pubblicazione dell’istanza è un atto irreversibile sul piano reputazionale: da quel momento fornitori, banche e clienti possono leggere nel registro delle imprese che l’azienda è in composizione negoziata, e quel dato non si cancella se poi il percorso si arresta. Chi propone di depositare prima di sapere se il risanamento è ragionevolmente perseguibile sta scommettendo con il patrimonio informativo del cliente.
Il secondo segnale è la richiesta protettiva formulata “a tappeto”. Un ricorso ex art. 19 CCII che chiede l’inibizione di ogni azione di ogni creditore, senza distinzione, senza gradazione e senza spiegare quali rapporti incidano davvero sulla continuità, è un ricorso scritto con un modello. La giurisprudenza milanese, napoletana e nolana del 2025 ha mostrato con chiarezza che il tribunale ragiona per proporzionalità: conferma ciò che serve, ridimensiona ciò che eccede, respinge ciò che comprime i creditori oltre il necessario. Il punto che sfugge quasi sempre è che una richiesta sovradimensionata non è neutra: consuma credibilità in un procedimento in cui la credibilità è la risorsa scarsa.
Il terzo segnale è l’assenza di un interlocutore per i numeri. La composizione negoziata è una procedura giuridica costruita su un impianto economico-finanziario: fabbisogno, flussi attesi, sostenibilità del debito residuo, confronto con l’alternativa liquidatoria. Uno studio che non ha, dentro o accanto a sé, chi legge e costruisce quei numeri consegnerà all’esperto un piano narrativo. È qui che molti compromettono la propria posizione senza accorgersene: non perché abbiano detto qualcosa di sbagliato, ma perché non hanno detto nulla di verificabile. Il confronto con l’alternativa liquidatoria, in particolare, è diventato un passaggio centrale nelle autorizzazioni ex art. 22 CCII, dove i tribunali chiedono un raffronto effettivo e non un’affermazione di principio.
Il quarto segnale è il silenzio sul fisco. Dopo il 28 settembre 2024, uno studio che non menziona spontaneamente l’art. 23, comma 2-bis, CCII in un colloquio su una crisi con debito erariale rilevante sta lavorando con una mappa vecchia di due anni. Non è una sottigliezza accademica: è la differenza tra un piano che regge e un piano che il tribunale può giudicare implausibile fin dall’origine.
Il quinto segnale è la vaghezza sull’uscita. La domanda da porre è semplice e la risposta è rivelatrice: “se fra quattro mesi le trattative non portano ad accordo, cosa facciamo il giorno dopo la relazione finale?”. Uno studio strutturato risponde nominando gli strumenti, i termini e le condizioni; uno studio impreparato risponde che si vedrà. Nella composizione negoziata il “si vedrà” costa sessanta giorni, che è esattamente la finestra dell’art. 25-sexies CCII per il concordato semplificato.
Il sesto segnale è la promessa. Vale la pena ripeterlo perché è il più frequente e il più seducente: nessun professionista può garantire l’esito di una trattativa che dipende dal consenso di banche, fornitori e agenzie fiscali. Chi promette non sta offrendo una competenza superiore: sta offrendo una rassicurazione che, nel momento in cui verrà smentita dai fatti, lascerà l’impresa senza tempo e senza alternative preparate.
Un ultimo elemento, spesso trascurato in fase di scelta, riguarda la continuità del difensore. La composizione negoziata genera, quasi sempre, un seguito: un’istanza di autorizzazione, un reclamo, un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore, un’impugnazione contro l’omologazione. Ciascuno di questi passaggi ha termini brevi e presuppone la conoscenza integrale di ciò che è accaduto durante le trattative: chi ha condotto il tavolo sa perché una certa proposta è stata rifiutata, quali comunicazioni sono state inviate all’esperto, quale documentazione è già agli atti. Affidare quei passaggi a un difensore che subentra a fascicolo formato significa chiedergli di ricostruire mesi di rapporti in poche settimane, con il rischio concreto che un profilo decisivo resti fuori dall’atto. La continuità difensiva, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, non è un servizio aggiuntivo: nella crisi d’impresa è un requisito tecnico.
Va aggiunto, per completezza, che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII ne limita l’operatività nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: confidare nella pausa estiva per guadagnare tempo è, in questa materia, un’altra delle assunzioni che si rivelano costose.
Gli errori in cifre: tre simulazioni sul costo della scelta sbagliata
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a rendere misurabile ciò che, altrimenti, resta un’impressione.
Simulazione 1 — Il costo del ritardo di sei mesi. Impresa manifatturiera, passivo complessivo 2.340.000 €, di cui 780.000 € erariali, 940.000 € bancari (di cui 420.000 € assistiti da garanzia personale del socio), 620.000 € verso fornitori. Scenario A: l’imprenditore attiva la composizione negoziata a gennaio, quando il DSCR previsionale scende sotto l’unità ma tutti gli affidamenti sono ancora operativi; l’esperto trova un tavolo con banche non ancora deteriorate e fornitori ancora forniti, e la manovra si costruisce su una proposta transattiva erariale ex art. 23, comma 2-bis, CCII più una moratoria di dodici mesi. Scenario B: lo stesso imprenditore attiva la procedura a luglio, dopo la revoca di due affidamenti e la classificazione a sofferenza; l’esposizione è identica, ma il circolante disponibile è sceso e due fornitori strategici hanno già sospeso le consegne. Il debito è lo stesso; ciò che è cambiato è il numero di interlocutori ancora disposti a sedersi al tavolo — e quello, a differenza del debito, non si recupera.
Simulazione 2 — Il costo della richiesta protettiva non istruita. Impresa di servizi, esposizione 1.180.000 €, tre pignoramenti presso terzi in corso su crediti verso committenti pubblici. Ipotesi A: viene depositata l’istanza il 4 del mese, il ricorso per la conferma delle misure protettive viene depositato il giorno successivo corredato di un progetto di piano che quantifica i flussi attesi e individua i tre creditori la cui azione bloccherebbe l’incasso delle commesse; il tribunale conferma le misure in forma calibrata. Ipotesi B: viene depositata l’istanza il 4, il ricorso viene predisposto in fretta senza progetto di piano e con una richiesta di protezione generalizzata verso tutti i creditori; all’udienza il tribunale non trova gli elementi per il giudizio di ragionevole probabilità di risanamento e non conferma. Nell’ipotesi B l’impresa non torna al punto di partenza: torna in una posizione peggiore, perché il diniego è pubblico nel registro delle imprese e i creditori riprendono le azioni sapendo che il tribunale non ha ravvisato prospettive.
Simulazione 3 — Il costo di ignorare il fronte fiscale. Impresa commerciale, passivo 1.960.000 €, di cui 1.120.000 € di debito tributario iscritto a ruolo. Ipotesi A: durante le trattative viene formulata alle agenzie fiscali una proposta transattiva ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, costruita in parallelo alla proposta ai fornitori, così che il piano regga anche nello scenario di dilazione più lunga. Ipotesi B: la trattativa viene condotta solo con banche e fornitori, nella convinzione che il debito fiscale “si rateizzerà dopo”. Al momento di chiudere, l’accordo con i privati esiste ma il fabbisogno finanziario complessivo resta scoperto per la quota erariale, e il piano non supera il vaglio di sostenibilità. La differenza tra le due ipotesi non sta nella bravura del negoziatore: sta nell’aver capito, o non aver capito, che dal 28 settembre 2024 il fisco è un interlocutore del tavolo e non una variabile da rinviare.
La mappa degli errori
Riassumendo: ciascuno degli errori descritti si commette in un momento preciso della sequenza, produce una conseguenza specifica ed è rimediabile in misura molto diversa. La tabella che segue serve proprio a capire, di fronte a una situazione già in corso, quanto margine resti.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Attivarsi quando l’insolvenza è conclamata | Prima del deposito dell’istanza | Perdita di interlocutori negoziali; rischio di preclusione per pendenza di altri procedimenti | Parziale — dipende dalla residua perseguibilità del risanamento |
| Affidarsi a chi promette la cancellazione dei debiti | Scelta del consulente | Trattative condotte in modo non idoneo; rischio archiviazione per difetto di buona fede | Parziale — solo se la condotta viene corretta prima della relazione finale |
| Confondere l’esperto con il proprio difensore | Dopo la nomina dell’esperto | Assenza di difesa tecnica nei passaggi giudiziali; relazione finale costruita senza contributo dell’impresa | Sì — nominando immediatamente l’advisor legale |
| Chiedere le misure protettive senza progetto di piano | Deposito istanza e ricorso ex art. 19 CCII | Mancata conferma delle misure, pubblicità del diniego, ripresa delle azioni esecutive | Parziale — possibile una nuova istruttoria, ma con credibilità ridotta |
| Separare fronte legale, fiscale e bancario | Durante le trattative | Perdita della transazione fiscale ex art. 23, co. 2-bis, CCII; piano insostenibile | Parziale — la proposta può essere coltivata nello strumento di uscita |
| Non progettare l’uscita | Ultime settimane delle trattative | Perdita del concordato semplificato; impugnazioni compresse | Raramente — i termini dell’art. 25-sexies CCII sono brevi e stringenti |
La checklist preventiva: cosa verificare prima di conferire l’incarico
Questa è la parte della guida da salvare e usare come griglia nel primo colloquio con qualsiasi studio legale. Nessuna delle verifiche richiede competenze tecniche: richiede solo di porre la domanda giusta e di ascoltare se la risposta è precisa o vaga.
- ☐ Verifica che lo studio abbia chiesto, prima di ogni altra cosa, se esistono procedimenti pendenti ai sensi degli artt. 40 e 25-quinquies CCII: è il primo sbarramento di ammissibilità.
- ☐ Verifica che sia stato eseguito o programmato il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma nazionale.
- ☐ Verifica che ti sia stata chiesta la posizione debitoria distinta per natura: erariale, contributiva, bancaria, commerciale, da garanzie personali dei soci.
- ☐ Verifica che il progetto di piano sia in lavorazione prima del deposito dell’istanza, non dopo la nomina dell’esperto.
- ☐ Verifica che sia stata pianificata la tempistica del ricorso ex art. 19 CCII, che va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza.
- ☐ Verifica che le misure protettive richieste siano calibrate su creditori e rapporti specifici, e non formulate in modo indiscriminato.
- ☐ Verifica che sia stato valutato il perimetro della transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII e la sorte separata dei crediti contributivi.
- ☐ Verifica che ci sia un interlocutore unico che coordina profilo legale, fiscale e bancario sullo stesso fascicolo.
- ☐ Verifica che sia stato definito chi dialoga con l’esperto e con quali documenti, e che non sia l’esperto a fare da consulente dell’impresa.
- ☐ Verifica che siano stati messi per iscritto gli scenari di uscita (accordo, strumento di regolazione, concordato semplificato) e le condizioni che li rendono praticabili.
- ☐ Verifica che lo studio segua il fascicolo anche nelle fasi di reclamo e impugnazione, senza passaggi di consegne a difensori esterni.
- ☐ Verifica che nessuno ti abbia garantito un risultato: nella composizione negoziata l’esito dipende anche da soggetti terzi, e chi lo promette sta descrivendo qualcosa che la legge non prevede.
E se l’errore l’ho già fatto?
Molte delle imprese che leggono una guida come questa non stanno scegliendo il consulente: ne hanno già uno, e stanno cominciando a dubitare. La domanda vera, allora, è un’altra: quanto è tardi?
Se l’istanza è già stata depositata senza progetto di piano ma il ricorso ex art. 19 CCII non è ancora stato discusso, il margine è ampio. Il progetto di piano può essere integrato prima dell’udienza, la richiesta di misure può essere ridimensionata su un perimetro sostenibile, e la posizione può essere documentata con i flussi attesi. In questa fase la partita è quasi interamente recuperabile, perché il giudizio del tribunale si forma sull’udienza e sul materiale che vi arriva.
Se le misure protettive sono state negate o revocate, la situazione è più delicata ma non chiusa. La giurisprudenza di merito conosce ipotesi di reintegrazione: il Tribunale di Marsala, con provvedimento del 23 gennaio 2026, ha ritenuto che il presidente del collegio, a seguito di reclamo, possa ripristinare misure protettive precedentemente revocate; il Tribunale di Parma, con provvedimento del 26 gennaio 2026, si è occupato di durata, proroga e revoca delle misure e ha riconosciuto una misura cautelare che destina alla procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati. La via d’uscita, in questi casi, passa dal reclamo e dalla riformulazione tecnica della richiesta, non dalla ripetizione della stessa istanza.
Se il termine massimo delle misure protettive è scaduto, esiste ancora spazio. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha ritenuto ammissibile, una volta scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII, la concessione di misure cautelari che inibiscano la messa in esecuzione di titoli esecutivi di creditori individuati, a tre condizioni: che l’esigenza sia sopravvenuta, che la misura serva a salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive di successo e che i creditori inibiti non subiscano un grave pregiudizio. Lo stesso provvedimento ha però escluso tutele cautelari che producano l’inefficacia retroattiva di procedimenti esecutivi in corso. La leva esiste, ma è chirurgica: va usata su singoli rapporti e con una motivazione sopravvenuta, non come proroga mascherata.
Se l’esperto ha già archiviato per difetto di buona fede, il margine si assottiglia drasticamente. È l’ipotesi affrontata dal Tribunale di Milano il 19 febbraio 2025, dove l’archiviazione ha precluso la successiva pronuncia sulle misure protettive. In questi casi il lavoro difensivo si sposta interamente sul terreno successivo: valutare gli strumenti di regolazione della crisi ancora accessibili, presidiare l’eventuale procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, verificare la posizione personale degli amministratori.
Se la composizione negoziata si è chiusa senza accordo e stai valutando il concordato semplificato, il tempo è la variabile critica: la finestra dell’art. 25-sexies CCII è di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. In quei sessanta giorni va costruito tutto, e la giurisprudenza di legittimità del 2025-2026 ha reso chiaro che il controllo del tribunale sarà penetrante: rivolgersi in quel momento a uno studio che non ha seguito le trattative significa chiedere a qualcuno di ricostruire da zero, in poche settimane, mesi di rapporti.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho già depositato l’istanza con un altro professionista: posso cambiare studio adesso?” Sì. Il conferimento e la revoca dell’incarico professionale restano nella disponibilità dell’imprenditore in ogni momento della procedura, e la sostituzione dell’advisor non incide sulla validità dell’istanza già pubblicata. Prima è meglio è: subentrare prima dell’udienza sulle misure protettive è molto diverso dal subentrare a relazione finale depositata.
“L’esperto mi ha detto che la mia posizione è difficile. Vuol dire che è finita?” No. L’esperto formula valutazioni, non decisioni. La sua relazione finale pesa, ed è precisamente per questo che le sue osservazioni vanno affrontate tecnicamente, con documenti e rielaborazioni del piano, nel tempo in cui le trattative sono ancora aperte. Il momento peggiore per reagire a una valutazione critica dell’esperto è dopo il deposito della relazione.
“Non ho depositato il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione. Ho perso tutto?” Hai perso l’effetto protettivo collegato a quella pubblicazione, che è un danno serio ma non necessariamente finale. La composizione negoziata prosegue anche senza misure protettive confermate, e le trattative restano possibili. Va però riprogettato il presidio sui creditori aggressivi, eventualmente per la via cautelare.
“La banca ha revocato gli affidamenti appena ha visto l’istanza pubblicata. È legittimo?” L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari, e l’art. 4 CCII impone alle parti, banche comprese, di comportarsi secondo buona fede e di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La revoca motivata soltanto dall’accesso alla procedura va quindi contestata, e nella giurisprudenza di merito il rapporto tra misure protettive e creditori bancari è stato oggetto di numerose pronunce, tra cui quella del Tribunale di Napoli del 1° dicembre 2025.
“Il mio consulente non ha mai parlato di transazione fiscale. Posso ancora farla?” Se le trattative sono ancora in corso, sì: la proposta ex art. 23, comma 2-bis, CCII si formula durante la composizione negoziata. Se la composizione si è già chiusa, l’art. 23, comma 2-ter, CCII consente che lo strumento di regolazione della crisi contenente la transazione fiscale intervenga anche successivamente, con la sottoscrizione dell’esperto apponibile dopo il deposito della relazione finale.
“Se la composizione negoziata fallisce, rischio personalmente come amministratore?” Il rischio non nasce dal fallimento della trattativa, ma dall’eventuale violazione dei doveri di cui all’art. 2086, comma 2, c.c. e all’art. 3 CCII, cioè dall’omessa istituzione di assetti adeguati e dalla mancata attivazione tempestiva. La giurisprudenza su questo fronte è in espansione: il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha affrontato in modo articolato la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo per la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti, nel rapporto con la business judgment rule e con la prova del nesso causale. Aver attivato la composizione negoziata per tempo, in questa prospettiva, è un elemento a favore, non contro.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida, riorganizzati per errore. I principi sono riformulati in sintesi; per l’analisi del caso concreto occorre sempre leggere il provvedimento integrale.
1. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D’Aquino). Spetta al tribunale investito della domanda per la dichiarazione di insolvenza valutare in via incidentale l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, quando essa sia stata depositata in pendenza di una domanda di concordato preventivo, anche con riserva; nel caso deciso, la rinuncia a una precedente domanda con riserva non è bastata, perché la procedura è stata ritenuta pendente fino alla pronuncia di improcedibilità. Rilevanza: chi arriva tardi non trova solo un tavolo più difficile, trova una porta che può essere dichiarata chiusa in un altro procedimento.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 dicembre 2025, n. 32256 (Pres. Di Marzio, Est. Fraulini). Sussiste il potere del giudice della crisi di compiere la valutazione di ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con applicazione delle misure protettive. Rilevanza: conferma che l’accesso non è un adempimento camerale sottratto a ogni sindacato giudiziale.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641 (Pres. Terrusi, Rel. Amatore). Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il giudizio di ammissibilità svolto dal tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII si estende alla verifica della ritualità della proposta, con particolare riguardo alle attestazioni dell’esperto. Rilevanza: la relazione finale dell’esperto è un atto che verrà scrutinato, non archiviato.
4. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 (Pres. Terrusi, Rel. Amatore). Il decreto della Corte d’Appello pronunciato sul reclamo contro la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato semplificato adottata in limine dal tribunale non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: il sistema delle impugnazioni è stretto; l’errore iniziale può restare senza rimedio.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Pronunciandosi anche nell’interesse della legge, la Corte ha chiarito che la verifica di ritualità ex art. 25-sexies, comma 3, CCII non è meramente cartolare: il tribunale deve apprezzare l’attendibilità e la congruità della relazione dell’esperto, la non manifesta implausibilità di proposta e piano e la sussistenza originaria dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, inclusi la correttezza e la buona fede delle trattative verso tutti i creditori e l’impraticabilità delle soluzioni alternative. Rilevanza: è la pronuncia che più chiaramente collega la qualità della condotta durante le trattative all’esito della fase giudiziale successiva.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 503/2026 (camera di consiglio 18 dicembre 2025). In un caso originato da un concordato semplificato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Pescara e da reclamo rigettato dalla Corte d’Appello dell’Aquila con sentenza n. 346/2024, la Corte si è confrontata con la valutazione di irrealizzabilità della proposta fin dall’origine, connessa al trattamento della pretesa tributaria. Rilevanza: un piano che non affronta il debito fiscale può essere ritenuto implausibile ab initio.
7. Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato non sono litisconsorti necessari passivi né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore. Rilevanza: precisa il perimetro soggettivo delle impugnazioni, terreno su cui gli errori di impostazione costano l’inammissibilità.
8. Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 31 maggio 2025 (Giud. Pipicelli). Le misure protettive vanno confermate quando il tribunale ravvisi una ragionevole probabilità di risanamento e ritenga che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a quel risultato, con bilanciamento tra interessi del debitore e dei creditori e rilievo centrale del ruolo dell’esperto. Rilevanza: definisce i due presupposti che il ricorso deve dimostrare.
9. Trib. Milano, Sez. crisi d’impresa, 25 giugno 2025 (Giud. Rossetti). Perché il giudice possa decidere sulla conferma delle misure protettive è necessario che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento. Rilevanza: è la pronuncia che smonta la prassi dell’istanza “vuota” depositata solo per bloccare i creditori.
10. Trib. Milano, 4 luglio 2025 (Est. De Simone). Scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni dell’art. 19, comma 5, CCII, resta ammissibile la concessione di misure cautelari che inibiscano l’esecuzione di titoli di creditori individuati, purché l’esigenza sia sopravvenuta, la misura serva a salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive e i creditori inibiti non siano gravemente pregiudicati; restano inammissibili le tutele con effetto retroattivo sui procedimenti esecutivi in corso. Rilevanza: è la via d’uscita tecnica quando la protezione ordinaria è esaurita.
11. Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, il tribunale ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente dall’impresa. Rilevanza: la condotta scorretta non produce solo un giudizio morale, produce una preclusione processuale.
12. Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025. È stata accolta l’istanza di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un’impresa alla quale era stata in precedenza negata la conferma delle misure protettive, in presenza di accertata assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: documenta che il diniego delle misure può essere l’anticamera della procedura liquidatoria.
13. Trib. Nola, Sez. II civ., decreto 15 maggio 2025 (Giud. Paduano), R.G. 877/2025. Confermate le misure tipiche dell’art. 18 CCII, ma escluse l’inibizione delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi per difetto di periculum e sproporzione rispetto agli interessi dei creditori, con valorizzazione del ruolo dell’esperto nella verifica di coerenza e sostenibilità del progetto. Rilevanza: insegna a calibrare la richiesta invece di chiedere tutto.
14. Trib. Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e la parità negoziale con il creditore. Rilevanza: la protezione dei garanti esiste, ma entro un test di equilibrio bilaterale.
15. Trib. Palermo, ord. 4 aprile 2025. Ammesse misure protettive e cautelari anche a favore del socio illimitatamente responsabile, in funzione della tutela delle trattative e della riuscita del piano di risanamento. Rilevanza: estende il perimetro protettivo oltre la sola società, se correttamente richiesto.
16. Trib. Vasto, 5 febbraio 2025 (Giud. Monteleone). Nella composizione negoziata l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII può riguardare anche finanziamenti erogati da terzi e non solo dai soci; il ricorso al finanziamento rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione con obbligo di preventiva informazione all’esperto, mentre la prededucibilità dei crediti restitutori richiede l’autorizzazione. Rilevanza: distingue ciò che l’imprenditore può fare da solo da ciò che richiede il passaggio in tribunale.
17. Trib. Brescia, 30 ottobre 2024 (Giud. Pernigotto). La verifica delle positive potenzialità del progetto di piano di risanamento costituisce requisito implicito per l’autorizzazione giudiziale degli atti indicati dall’art. 22 CCII. Rilevanza: senza progetto di piano non cadono solo le misure protettive, cadono anche le autorizzazioni.
18. Trib. Cuneo, Sez. civ., decreto 26 settembre 2025 (Giud. Bonaudi) e Trib. Alessandria, Sez. proc. concorsuali, ord. 6 ottobre 2025. Ai fini dell’autorizzazione alla cessione di azienda o di ramo ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII, il tribunale verifica in modo unitario la funzionalità dell’operazione alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, oltre al rispetto sostanziale del principio di competitività nella selezione dell’acquirente, con confronto effettivo rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: la cessione va preparata come un processo competitivo documentato, non come una trattativa privata.
19. Trib. Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 23 settembre 2025 (Pres. Liccardo, Rel. Mirabelli) e Trib. Milano, Sez. II civ., 30 ottobre 2025 (Pres. Vasile, Rel. Rossetti). L’accesso al concordato semplificato presuppone che nella precedente composizione negoziata le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, con verifica in concreto delle condotte tenute; nella stessa linea si colloca la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila del 22 aprile 2026. Rilevanza: la buona fede non è una clausola di stile, è un presupposto di accesso.
20. App. Milano, Sez. IV civ., 3 luglio 2025 (Pres. Monte, Rel. Del Vecchio). La preclusione introdotta nell’art. 25-quinquies CCII dal correttivo in vigore dal 28 settembre 2024 non si applica ai ricorsi presentati prima di quella data; la domanda di composizione negoziata e la successiva domanda di concordato semplificato restano ammissibili anche in presenza di uno stato di insolvenza, se è percorribile una strategia di soluzione dell’eccessivo indebitamento. Rilevanza: chiarisce il regime intertemporale e smentisce l’equazione “insolvenza uguale porta chiusa”.
21. Trib. Verona, 11 dicembre 2025 (Giud. Attanasio). Ammessa l’estensione delle misure protettive e cautelari anche a un socio della ricorrente in funzione della tutela delle trattative; dichiarata invece inammissibile la misura cautelare volta a incidere su una negoziazione in essere. Rilevanza: segna il confine tra protezione delle trattative e interferenza nell’autonomia negoziale altrui.
22. Trib. Marsala, 23 gennaio 2026 e Trib. Parma, 26 gennaio 2026. Il presidente del collegio, su reclamo, può ripristinare misure protettive precedentemente revocate; sono state affrontate durata, proroga e revoca delle misure, con riconoscimento di una misura cautelare che destina alla procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati. Rilevanza: dimostra che la revoca non è sempre l’ultima parola, se il reclamo è impostato bene.
23. Trib. Bari, 23 gennaio 2026, R.G. 12549/26. Pronuncia di ampio respiro sulla responsabilità di amministratori e organi di controllo per violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, comma 2, c.c., nel rapporto con la business judgment rule e con la prova del nesso causale. Rilevanza: è lo sfondo di responsabilità su cui si proietta il ritardo nell’attivazione degli strumenti di crisi.
Cosa può fare lo Studio Monardo per l’impresa che entra in composizione negoziata
Lo Studio interviene con un doppio taglio: prevenire l’errore prima che si consumi, quando c’è ancora tempo, e ripararlo quando è già stato commesso, verificando ciò che resta recuperabile.
- Verifichiamo l’ammissibilità prima del deposito: controlliamo la pendenza di procedimenti ai sensi degli artt. 40 e 25-quinquies CCII e i presupposti dell’art. 12 CCII, per evitare che l’istanza venga pubblicata senza produrre l’effetto atteso.
- Eseguiamo l’analisi di percorribilità del risanamento e la lettura del test pratico, ricostruendo il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dei flussi prima che l’esperto ce lo chieda.
- Predisponiamo il progetto di piano da allegare al ricorso ex art. 19 CCII, perché è il documento su cui il tribunale decide se confermare o revocare le misure protettive.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive nel termine del giorno successivo alla pubblicazione, calibrando le misure sui creditori e sui rapporti che incidono davvero sulla continuità.
- Costruiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per i finanziamenti prededucibili e per la cessione di azienda o di ramo, documentando funzionalità alla continuità, miglior soddisfazione dei creditori e competitività della selezione dell’acquirente.
- Strutturiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinandola con la manovra rivolta ai creditori privati e verificando la sorte separata dei crediti contributivi.
- Presidiamo il rapporto con banche e intermediari, contestando le revoche degli affidamenti motivate dal solo accesso alla procedura e richiamando i doveri di partecipazione attiva alle trattative.
- Documentiamo la correttezza e la buona fede delle trattative con verbali, comunicazioni e proposte tracciate, perché è ciò che il tribunale verificherà in caso di accesso al concordato semplificato.
- Progettiamo lo sbocco fin dall’inizio: contratto, convenzione di moratoria, accordo con effetti premiali, strumento di regolazione della crisi o concordato semplificato entro la finestra dell’art. 25-sexies CCII.
- Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo la via di reintegrazione: reclamo contro la revoca delle misure, misure cautelari sopravvenute dopo la scadenza dei duecentoquaranta giorni, riformulazione tecnica della richiesta respinta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ha un peso specifico in questa materia: significa conoscere la composizione negoziata anche dal punto di vista di chi è chiamato a condurla, a valutare la coerenza del progetto di piano e a redigere la relazione finale. Sapere in anticipo che cosa un esperto cerca in un fascicolo cambia il modo in cui quel fascicolo viene costruito. A questa si affianca l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, decisiva in una materia in cui, come mostrano le pronunce del dicembre 2025 e del gennaio 2026, il sistema delle impugnazioni è stretto e gli errori di impostazione della prima fase possono restare senza rimedio: seguire il caso dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva, evita che qualcuno debba ricostruire da zero, sotto termine, mesi di trattative che non ha vissuto.
Lo staff multidisciplinare che lo Studio coordina — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — è la risposta strutturale al quinto errore di questa guida: nella composizione negoziata il fronte legale, quello bancario e quello tributario non possono essere presidiati da consulenti che si scambiano documenti, perché la sostenibilità del piano dipende dalla loro integrazione. Nessun risultato può essere promesso, perché l’esito di una trattativa dipende anche dalla volontà di banche, fornitori e agenzie fiscali: ciò che possiamo assumere è un impegno di mezzi, cioè analizzare, verificare, costruire e difendere la posizione dell’impresa con gli strumenti che la legge mette a disposizione.
In chiusura
Scegliere lo studio legale per una composizione negoziata non è scegliere chi scriverà l’istanza: è scegliere chi deciderà, insieme all’imprenditore, quali interlocutori tenere al tavolo, quali protezioni chiedere e quali no, come trattare il debito fiscale e da quale porta uscire se le trattative non arrivano all’accordo. I sei errori descritti in questa guida hanno un tratto comune: si commettono tutti nelle prime settimane, e si pagano tutti nei mesi successivi.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la composizione negoziata sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la conduzione del percorso e la lettura del ruolo dell’esperto; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per la costruzione di piani e la trattativa con il ceto creditorio; coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per i due fronti su cui questi percorsi si decidono; abilitazione al patrocinio in Cassazione per garantire continuità difensiva fino all’ultimo grado.
📩 Non aspettare che l’esperto depositi la relazione finale o che scadano i termini delle misure protettive: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina. Nella crisi d’impresa il tempo non è una variabile tra le altre — è quella che determina quante strade restano aperte.
