Come Scegliere Un Avvocato Specializzato In Crisi D’impresa E Fallimenti

Non scegli un difensore leggendo un curriculum: lo scegli guardando le mosse che stanno per arrivare

Quasi tutti affrontano questa scelta nel modo sbagliato. Guardano il sito, il numero di anni di attività, la sede, la simpatia al telefono. È il modo in cui si sceglie un fornitore, non un difensore. Un’impresa in difficoltà non ha davanti a sé un “problema legale” generico: ha davanti a sé una sequenza di mosse che una pluralità di soggetti — la banca, i fornitori strategici, il Fisco, l’INPS, il factor, il socio finanziatore, domani il curatore e in certi casi il Pubblico Ministero — sta per compiere secondo logiche perfettamente razionali e in gran parte prevedibili. Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia a giocare d’anticipo: e il criterio per scegliere l’avvocato non è quanto sa in astratto, ma quante di quelle mosse sa vedere arrivare e neutralizzare prima che si compiano.

Ribaltiamo quindi la prospettiva. Questa guida non elenca i titoli che un buon professionista dovrebbe avere. Ricostruisce, una per una, le mosse del fronte creditorio contro un’impresa in crisi: perché le fanno, quando conviene loro farle, quali limiti invalicabili la legge impone, quali vizi commettono più spesso. E per ciascuna mossa indica la contromossa e — di conseguenza — la competenza concreta che devi pretendere da chi ti difende. Se al termine della lettura saprai formulare a un avvocato sei domande precise su sei mosse precise, avrai in mano lo strumento di selezione più affidabile che esista.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno perché le abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con le fasi della partita: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la procedura di composizione negoziata che è oggi la prima trincea difensiva dell’impresa in difficoltà; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che copre il fronte dei soci, dei garanti e degli imprenditori non fallibili travolti dal dissesto; è avvocato cassazionista, e la partita concorsuale si decide molto spesso in sede di reclamo e di legittimità; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due materie da cui provengono le due mosse più pesanti contro un’impresa in crisi.

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Chi hai di fronte: il fronte creditorio non è un blocco unico

Il primo errore strategico è pensare “i creditori” come un soggetto solo. Non lo sono. Sono attori economici diversi, con convenienze diverse, tempi diversi e soglie di tolleranza diverse. Chi ti difende deve saper distinguere, perché la difesa contro l’uno è spesso incompatibile con la trattativa con l’altro.

La banca ragiona per classificazione del credito. Il suo problema non è il tuo debito in sé: è come quel debito viene classificato nei suoi bilanci e quanto accantonamento le costa. Dal suo punto di vista, un’esposizione che scivola da bonis a past due, poi a unlikely to pay, poi a sofferenza produce costi crescenti. Questo spiega due comportamenti apparentemente contraddittori: da un lato la rapidità con cui revoca gli affidamenti quando i segnali si accumulano, dall’altro la disponibilità a strutturare un piano di rientro pur di evitare il passaggio di classificazione. La banca preferisce quasi sempre una ristrutturazione ordinata a una liquidazione giudiziale, dove recupererebbe poco e tardi. Ma decide su base statistica, non emotiva: se il piano che le presenti non è numericamente credibile, la sua convenienza si sposta immediatamente sull’escussione delle garanzie personali.

I fornitori hanno una logica ancora diversa. Il fornitore strategico — quello senza il cui prodotto la tua produzione si ferma — ha un interesse fortissimo alla tua sopravvivenza, perché perderti significa perdere un cliente e un credito. È il creditore più disponibile a dilazionare, purché veda continuità. Il fornitore marginale, invece, non ha nulla da perdere: agisce subito, chiede decreto ingiuntivo, iscrive ipoteca giudiziale, e in molti casi è il primo a depositare l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, spesso non perché speri di recuperare dal concorso, ma perché l’istanza è la leva negoziale più economica di cui dispone.

I creditori pubblici — Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL — non hanno discrezionalità commerciale. Non possono “fare uno sconto” per simpatia: possono aderire a una proposta solo dentro i binari normativi della transazione sui crediti tributari e contributivi, e solo se la proposta è, per loro, oggettivamente più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Questo li rende paradossalmente più prevedibili degli altri: dove la banca valuta il rischio, il creditore pubblico valuta un confronto numerico. Chi sa costruire quel confronto ha molte più possibilità di chi si limita a chiedere clemenza.

Il curatore entra in scena solo dopo, ma è l’avversario che va anticipato di più. Non è un creditore: è un organo della procedura che ha il dovere di ricostruire il passato e di recuperare risorse per la massa. Le sue armi — azioni revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori e organi di controllo, segnalazioni — colpiscono operazioni compiute anni prima. La convenienza del curatore è opposta alla tua: ogni euro che riesce a far rientrare aumenta l’attivo. Ed è questo il punto che quasi nessuno considera al momento di scegliere un difensore: le decisioni che prendi oggi, mentre cerchi di salvare l’impresa, saranno lette domani da un curatore che avrà il compito professionale di trovarvi un vizio.

Il Pubblico Ministero, infine, non è un creditore ma è un attore della partita. Il Codice della crisi ha ampliato il perimetro della sua iniziativa: la Cassazione ha chiarito che ogni notizia dell’insolvenza, comunque acquisita, può legittimare la sua richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di un procedimento penale pendente e in piena autonomia rispetto all’iniziativa dei creditori privati.

Da questa mappa discende il primo criterio di selezione. Un avvocato che tratta il fronte creditorio come un blocco indistinto ti farà perdere la sola risorsa che conta davvero in una crisi: la possibilità di dividere gli avversari e trattare con quelli che hanno interesse a trattare.


Mossa 1 — Il monitoraggio e la segnalazione: l’attacco comincia prima che tu te ne accorga

La mossa

La prima mossa del fronte creditorio non è un atto giudiziario. È una lettura di dati. Le banche monitorano in continuo la Centrale Rischi e i propri indicatori interni: sconfinamenti, insoluti su effetti presentati allo sconto, utilizzi costantemente al limite, ritardi nei rimborsi. I creditori pubblici, dal canto loro, hanno un obbligo legale di segnalazione: l’art. 25-novies del Codice della crisi impone a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione di comunicare all’imprenditore e all’organo di controllo, con PEC o raccomandata, il superamento di determinate soglie di debito scaduto, invitandolo a valutare l’accesso alla composizione negoziata.

Le soglie sono note in linea generale — ritardi ultratrimestrali nei contributi previdenziali oltre determinati importi e percentuali, debito IVA scaduto risultante dalle comunicazioni periodiche oltre una soglia contenuta, crediti affidati alla riscossione scaduti da oltre novanta giorni oltre importi differenziati per forma giuridica — ma vanno verificate caso per caso nel testo vigente, perché i correttivi le hanno ritoccate. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha ricostruito in modo organico la disciplina, confermando che la segnalazione ha funzione di allerta preventiva e non impone automaticamente l’accesso alla composizione negoziata.

Perché la fanno (e quando preferiscono non farla)

Per il creditore pubblico è un obbligo, non una scelta. Per la banca, invece, il monitoraggio serve a decidere quando muoversi. Dal suo punto di vista conviene agire nel momento in cui il deterioramento è già visibile nei dati ma il patrimonio aziendale è ancora aggredibile: troppo presto significa perdere un cliente ancora sano, troppo tardi significa arrivare su un patrimonio già eroso o già protetto. È esattamente questa finestra che il debitore informato può chiudere per primo.

I suoi limiti

La segnalazione dei creditori pubblici non è una sanzione né un atto impositivo: è un onere informativo unilaterale, privo di conseguenze dirette per l’inerzia del debitore. Non produce decadenze, non attiva automaticamente alcuna procedura, non ti obbliga a nulla. E soprattutto: non è riservata. Arriva anche all’organo di controllo, e da quel momento incide sul parametro di diligenza richiesto a sindaci e revisori, che non possono più dire di non sapere.

Sul fronte bancario, il limite è di segno opposto: la banca può monitorare, ma la classificazione e le sue conseguenze devono restare ancorate a dati oggettivi e alla corretta valutazione del merito creditizio. Non a caso la giurisprudenza di merito ha cominciato a colpire i finanziamenti erogati in violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio anche in sede concorsuale — il Tribunale di Reggio Emilia, in una pronuncia del 2026 in tema di liquidazione giudiziale, ha affrontato la nullità del contratto di finanziamento concesso a fronte di un’errata valutazione del merito creditizio.

La tua contromossa

Il Codice della crisi non si limita a punire chi arriva tardi: costruisce un dovere positivo di arrivare presto. L’art. 2086, secondo comma, del codice civile impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 del Codice specifica i segnali da monitorare: ritardi significativi nel pagamento delle retribuzioni, debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinanti da più di sessanta giorni oltre una soglia percentuale del totale, ed esposizioni verso i creditori pubblici qualificati.

La contromossa vera è trasformare l’allerta da accusa in prova a tuo favore: un sistema di monitoraggio documentato dimostra che hai rilevato la crisi e reagito, e quel documento è la prima linea di difesa in un futuro processo di responsabilità.

Come si vede l’avvocato giusto su questa mossa

Chiedigli: “Se domani ricevo una segnalazione ex art. 25-novies, cosa facciamo nei sette giorni successivi?” Se la risposta è “vediamo il da farsi”, non è il difensore che ti serve. La risposta corretta è operativa: ricostruzione immediata della posizione debitoria complessiva distinta per categoria di creditore, verifica dei segnali dell’art. 3 CCII, valutazione documentata dell’accesso alla composizione negoziata, formalizzazione della delibera dell’organo amministrativo. E poiché metà di questo lavoro è contabile e metà è giuridico, l’avvocato che opera da solo, senza un commercialista al proprio fianco sullo stesso fascicolo, parte già in svantaggio.


Mossa 2 — La revoca degli affidamenti e l’aggressione delle garanzie personali

La mossa

È la mossa che, nella pratica, uccide più imprese di qualunque pignoramento. La banca comunica la revoca degli affidamenti, chiede il rientro immediato dell’esposizione, blocca l’anticipo fatture. Contemporaneamente — ed è la parte che sorprende quasi sempre l’imprenditore — attiva le garanzie personali: fideiussioni dei soci, dell’amministratore, spesso del coniuge. In poche settimane la crisi d’impresa diventa anche crisi patrimoniale personale della famiglia.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista della banca il ragionamento è lineare: la garanzia personale esiste precisamente per essere escussa quando il debitore principale è in difficoltà, e attendere significa vedere il patrimonio del garante assottigliarsi o essere trasferito. Ma la banca ha anche un interesse contrario: l’escussione della fideiussione contro il socio-amministratore fa saltare il tavolo, spinge l’impresa verso il concorso e trasforma un credito ristrutturabile in un credito chirografario dentro una procedura. Per questo, nella grande maggioranza dei casi, la revoca formale precede di qualche settimana l’escussione effettiva. Quella finestra è la tua.

I suoi limiti

Qui il margine del creditore si restringe parecchio, e per ragioni di legge. Nella composizione negoziata, le banche e gli intermediari finanziari non possono sospendere né revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla procedura: è la regola posta dall’art. 16, comma 5, del Codice della crisi, e vale a prescindere da qualsiasi provvedimento del giudice. È un limite spesso ignorato dagli stessi uffici bancari periferici, e farlo valere per iscritto, con richiamo normativo puntuale, produce nella pratica un effetto immediato.

Un secondo limite arriva dalle misure protettive: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa; e non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.

Il terzo limite è più sottile ma sempre più praticato: la validità stessa del rapporto. Le contestazioni su anatocismo, usura sopravvenuta, indeterminatezza del tasso, nullità di clausole fideiussorie conformi a schemi anticoncorrenziali non sono argomenti “di contorno”: incidono sulla quantificazione del credito e quindi sul potere negoziale della banca al tavolo.

La tua contromossa

La contromossa decisiva è arrivare all’istanza di misure protettive con un progetto di piano già in mano, perché il giudice non protegge un’impresa che chiede tempo: protegge trattative che hanno una prospettiva concreta di risanamento. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 25 giugno 2025, ha affermato che il giudice può decidere sulla conferma delle misure protettive solo se il ricorrente ha predisposto quantomeno un progetto di piano, presupposto indefettibile perché l’esperto possa avviare trattative concrete. Sulla stessa linea, la giurisprudenza delle imprese richiede che le misure siano strumentali a trattative effettivamente in corso, orientate a un risanamento che non appaia, a un esame obiettivo, manifestamente implausibile.

E il rovescio della medaglia va detto con chiarezza, perché è il punto su cui molte imprese si bruciano: le misure protettive non si ottengono per coprire una liquidazione mascherata. Il Tribunale di Milano, il 6 febbraio 2026, ha negato la conferma delle misure a fronte di un progetto fin dall’origine meramente liquidatorio, fondato sulla dismissione dell’unico asset societario in assenza di un programma complessivo di continuità.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure protettive tipiche valorizzando i criteri di ammissibilità e proporzionalità alla luce del progetto di risanamento e del parere dell’esperto, escludendo però le richieste sproporzionate come l’inibizione delle segnalazioni in Centrale Rischi: un segnale prezioso, perché indica dove passa il confine tra protezione e privilegio. Il Tribunale di Vicenza, l’11 gennaio 2026, ha ribadito l’efficacia erga omnes delle misure protettive e la loro inconciliabilità con la prosecuzione di una procedura esecutiva già avviata. Il Tribunale di Mantova ha chiarito che per la proroga delle misure non è necessaria la convocazione dei creditori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 500 del 9 gennaio 2026, ha invece precisato il perimetro delle impugnazioni: contro il diniego di misure protettive non è ammesso ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti interinali e cautelari, inidonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi.

Come si vede l’avvocato giusto su questa mossa

Domanda di selezione: “Quando depositiamo l’istanza di misure protettive, cosa depositiamo insieme?” Se la risposta non contiene le parole “progetto di piano”, stai parlando con qualcuno che rischia di farti perdere la protezione all’udienza di conferma. Seconda domanda: “Chi si occupa delle mie fideiussioni personali?” Se il difensore dell’impresa non ha una linea sul fronte personale dei garanti — dove entrano in gioco strumenti diversi, dal sovraindebitamento alle contestazioni sulla validità delle garanzie — la famiglia resta scoperta mentre l’azienda si difende.


Mossa 3 — Decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti: l’aggressione individuale

La mossa

Mentre la banca ragiona, i creditori più piccoli agiscono. Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, precetto, pignoramento presso terzi sui conti correnti e sui crediti verso i clienti. È la mossa più rapida e, per l’impresa, la più letale: il pignoramento dei crediti verso i clienti non toglie solo liquidità, distrugge la reputazione commerciale, perché il cliente riceve un atto giudiziario e capisce.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il calcolo del creditore individuale è semplice: agire per primo significa arrivare per primo sul poco che c’è. Nel concorso incasserebbe una percentuale modesta e dopo anni; con un pignoramento presso terzi tempestivo può incassare integralmente. Non è cattiveria: è la logica della corsa individuale che il diritto concorsuale esiste per neutralizzare. Il creditore preferisce non agire quando percepisce che l’azione sarà travolta da una procedura concorsuale imminente — perché in quel caso avrebbe sostenuto costi per nulla.

I suoi limiti

Il limite più forte è la data di pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese: da quel momento le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa non possono essere iniziate né proseguite, e l’effetto opera verso tutti i creditori, non solo verso quelli citati nell’istanza. Le esecuzioni già pendenti diventano incompatibili con la protezione, come ha affermato il Tribunale di Vicenza nella già citata pronuncia dell’11 gennaio 2026.

Secondo limite: le misure protettive hanno una durata iniziale non superiore a quattro mesi, prorogabile fino a un massimo complessivo di dodici mesi. Non sono uno scudo permanente, e il giudice le revoca se le trattative non progrediscono. Chi le usa per prendere tempo senza costruire nulla si trova, alla scadenza, con i creditori tutti sulla linea di partenza e un patrimonio ancora più eroso.

Terzo limite, spesso decisivo nella pratica: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, e non copre i procedimenti relativi all’apertura delle procedure concorsuali. Chi conta sull’agosto per “guadagnare tempo” sul fronte prefallimentare fa un errore di calendario che può costare la procedura.

La tua contromossa

La contromossa non è opporsi a ciascun atto uno per uno: è cambiare il piano di gioco. Portare la partita dal terreno dell’esecuzione individuale — dove ogni creditore ha un vantaggio strutturale — al terreno concorsuale o negoziale, dove vige la parità di trattamento e dove il tuo margine di manovra si moltiplica. Il Tribunale può inoltre concedere, accanto alle misure protettive tipiche, misure cautelari atipiche modellate sul caso concreto: il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025, ha indicato i criteri che devono orientare il giudice sia nella conferma delle misure protettive sia nel riconoscimento di misure cautelari atipiche, e il Tribunale di Forlì, il 19 marzo 2026, ha ammesso che, decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, possano essere riconosciute misure cautelari di contenuto analogo ma rivolte verso specifici creditori.

Resta poi il lavoro classico sull’atto: verifica della notifica del titolo, del contenuto del precetto, della corrispondenza tra somma precettata e titolo, della competenza, dell’esistenza di vizi dell’atto di pignoramento presso terzi. Non è lavoro minore: un’opposizione fondata con istanza di sospensione ferma la mossa e sposta il tavolo.

Come si vede l’avvocato giusto su questa mossa

Questa mossa è il test più chiaro di tutti, perché richiede due competenze che raramente convivono: l’esecuzione civile e il diritto concorsuale. L’avvocato che sa solo di procedure concorsuali subisce i pignoramenti nell’attesa che la procedura parta; l’avvocato che sa solo di esecuzioni combatte trenta battaglie individuali mentre l’impresa muore. Chiedi esplicitamente: “Chi segue le opposizioni all’esecuzione mentre lei costruisce il piano?” La risposta giusta è “lo stesso studio, con la stessa strategia”.


Mossa 4 — L’istanza di apertura della liquidazione giudiziale usata come leva

La mossa

Il creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Molto spesso non lo fa perché confidi nel riparto concorsuale: lo fa perché sa che l’udienza costringerà l’imprenditore a scoprire le carte e perché la sola pendenza del procedimento produce un effetto reputazionale devastante su banche, fornitori e clienti. È, nella pratica, lo strumento negoziale più aggressivo e meno costoso che un creditore abbia.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La convenienza è asimmetrica: al creditore l’istanza costa poco, all’impresa costa moltissimo. Ma il calcolo cambia se l’imprenditore reagisce con uno strumento di regolazione della crisi, perché a quel punto il creditore istante rischia di trovarsi dentro un percorso in cui la sua istanza viene esaminata dopo — e magari assorbita da — la domanda del debitore. Il creditore desiste con frequenza sorprendente quando percepisce che la sua leva non funziona più.

I suoi limiti

Primo limite, tassativo: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta inferiore a 30.000 euro, secondo l’ultimo comma dell’art. 49 CCII. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1441 del 21 gennaio 2025, ha precisato che la verifica della soglia va condotta sugli atti dell’istruttoria prefallimentare, senza che in sede di reclamo possano essere prodotti documenti mai sottoposti a quell’istruttoria, salvo casi eccezionali.

Secondo limite: il debitore che dimostra il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’impresa minore previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. È un onere probatorio che grava sul debitore, e va preparato prima dell’udienza, non improvvisato durante.

Terzo limite: l’insolvenza va accertata, non presunta. La Cassazione, con la sentenza n. 31086 del 27 novembre 2025, si è occupata dei criteri per riscontrare lo stato di insolvenza di una società già in liquidazione, chiarendo che in quel contesto può risultare corretto non attribuire valore neppure alle immobilizzazioni materiali e immateriali; e ha ribadito che il reclamo contro la sentenza di apertura segue il rito camerale, con il potere-dovere del giudice di decidere anche in caso di inerzia o mancata comparizione delle parti, non applicandosi l’estinzione per inattività dell’art. 181 c.p.c.

Va però detto anche ciò che non limita l’avversario, perché la difesa peggiore è quella costruita su un’illusione. L’iniziativa del Pubblico Ministero è autonoma: la Cassazione, con l’ordinanza n. 30904 del 25 novembre 2025, ha affermato che l’iniziativa del P.M. che segua quella di un creditore poi desistito conserva natura autonoma; e con l’ordinanza n. 31638 del 4 dicembre 2025 ha letto in senso ampio l’art. 38 CCII, ritenendo sufficiente qualunque notizia dell’insolvenza comunque acquisita. Tradotto: pagare il creditore istante per farlo desistere non chiude necessariamente la partita.

La tua contromossa

La contromossa è il procedimento unitario. Il Codice della crisi prevede la trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi e delle domande di apertura della liquidazione giudiziale, con esame prioritario della domanda del debitore quando questa non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inidoneo. La domanda di accesso con riserva consente di guadagnare il termine necessario a costruire proposta e piano, mantenendo il controllo del tavolo.

Attenzione a una precisazione di legittimità utile in società: la Cassazione, con l’ordinanza n. 30903 del 25 novembre 2025, ha escluso l’applicabilità dell’art. 120-bis CCII all’istanza di liquidazione giudiziale proposta dall’amministratore — una distinzione tecnica che nella pratica decide chi, dentro la società, ha il potere di fare cosa.

Come si vede l’avvocato giusto su questa mossa

Il tempo qui è tutto: tra la notifica del ricorso e l’udienza passano giorni, non mesi. Chiedi: “Quanto tempo le serve, da oggi, per depositare una domanda di accesso con riserva?” e “Ha già gestito un’udienza in cui la mia domanda e l’istanza del creditore vengono trattate insieme?” Un difensore che deve “studiare la materia” mentre l’udienza corre non è il difensore adatto. Ed è il momento in cui la presenza di commercialisti nello stesso team smette di essere un plus e diventa un requisito: il bilancio, la situazione patrimoniale aggiornata e i dati sui requisiti dimensionali si producono in giorni solo se qualcuno li sa costruire.


Mossa 5 — Il Fisco che non aderisce: il diniego come arma di pressione

La mossa

Hai costruito un piano credibile, i creditori privati sono orientati positivamente, ma la parte pubblica del debito — imposte, IVA, contributi — pesa per la metà o più del passivo. L’ente non aderisce alla proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, o resta semplicemente silente. Per anni questa è stata la mossa che affondava più risanamenti: senza l’adesione della parte pubblica, il piano non raggiungeva le maggioranze e la procedura si chiudeva in liquidazione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

L’ente pubblico non ha discrezionalità negoziale come un privato. I suoi funzionari valutano dentro un perimetro normativo, e in caso di dubbio la non adesione è la scelta professionalmente più sicura. La sua convenienza a trattare emerge solo quando il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria è documentato, attestato e verificabile: allora il diniego diventa una scelta difficilmente sostenibile.

I suoi limiti

Ed è qui che il margine dell’avversario si è ristretto in modo decisivo. Il meccanismo del cram down fiscale consente al tribunale di omologare anche in assenza di adesione dei creditori pubblici, quando la proposta risulta per essi più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Il D.Lgs. 136/2024 — il cosiddetto Correttivo-ter — ha allineato la disciplina del concordato preventivo a quella degli accordi di ristrutturazione su questo punto, e la Cassazione ne ha progressivamente definito i confini.

Il limite più importante che il Fisco incontra oggi è questo: ciò che conta è la convenienza economica, non la condotta pregressa del debitore. Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Corte ha stabilito che nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la meritevolezza del debitore: nel caso deciso, la sistematica violazione degli obblighi tributari da parte dei soci non è stata ritenuta di per sé preclusiva.

Il limite ha però un rovescio che va conosciuto per non abusarne. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, la Cassazione ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down avanzata in assenza di un numero congruo di creditori aderenti: serve un contesto autenticamente concorsuale, non un accordo costruito sul solo creditore erariale. Nella stessa direzione, la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 aveva già affermato che l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente all’Erario non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 la Corte è tornata sui presupposti dell’omologazione forzosa nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024, richiedendo che fosse comunque intervenuto un accordo — pur percentualmente insufficiente — con creditori diversi da quelli pubblici; e con l’ordinanza n. 5309 del 9 marzo 2026 ha precisato i presupposti applicativi della soglia minima di pagamento richiesta nelle transazioni fiscali dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023.

Sul piano sistematico resta il punto fermo delle Sezioni Unite n. 8504 del 2021, che ha attribuito al giudice concorsuale la cognizione sul diniego di transazione fiscale: il “no” dell’ente non è insindacabile.

La tua contromossa

La contromossa non è giuridica prima che contabile: è la costruzione rigorosa del valore di liquidazione, perché è quello il numero che rende il diniego del Fisco insostenibile davanti al tribunale. Il Tribunale di Verona, il 7 agosto 2025, ha omologato un concordato in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, applicando il cram down anche ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie alla ristrutturazione trasversale. E il Tribunale di Piacenza ha affermato che l’omologazione del concordato con transazione fiscale cristallizza il debito tributario, che non può essere rivisto in corso di procedura dall’ente impositore.

È il punto della partita in cui l’assetto professionale di chi ti difende conta più della bravura individuale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la combinazione serve esattamente qui, dove la difesa deve reggere insieme il calcolo del valore di liquidazione, il confronto con la posizione dell’ente e la tenuta dell’impianto fino all’omologazione e oltre.

Come si vede l’avvocato giusto su questa mossa

Domanda secca: “Come costruiamo il confronto tra la mia proposta e lo scenario di liquidazione giudiziale?” Se ottieni una risposta qualitativa — “dimostreremo che conviene” — manca l’essenziale. Se ottieni una risposta che parla di stima dell’attivo realizzabile, tempi di realizzo, costi della procedura, ordine delle prelazioni e attestazione, sei davanti a qualcuno che ha già giocato questa partita.


Mossa 6 — Dopo l’apertura: il curatore che riscrive il tuo passato

La mossa

Se la liquidazione giudiziale si apre, cambia l’avversario. Il curatore non chiede: agisce. Le sue mosse tipiche sono tre. Le azioni revocatorie, per far dichiarare inefficaci pagamenti e atti compiuti nel periodo sospetto. Le azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori e organi di controllo. E le segnalazioni alla Procura, quando dalla ricostruzione emergono condotte penalmente rilevanti.

Perché le fa (e quando preferisce non farle)

Il curatore è vincolato al programma di liquidazione: deve massimizzare l’attivo. Un’azione revocatoria contro una banca solvibile o un’azione di responsabilità coperta da polizza sono, dal suo punto di vista, tra le poste più promettenti dell’attivo. Preferisce non agire quando la prova è debole e il rischio di soccombenza alto: e questo è esattamente lo spazio in cui una documentazione ordinata e coerente, costruita prima, sposta l’esito.

I suoi limiti

Il primo limite del curatore è l’onere della prova, ed è un limite serio. Nell’azione revocatoria fallimentare la prova della scientia decoctionis — la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto — grava sul curatore: la Cassazione, con l’ordinanza n. 101 del 2 gennaio 2026, ha ribadito che può essere fornita anche per presunzioni, ma con un apprezzamento riservato ai giudici di merito; e con l’ordinanza n. 27214 dell’11 ottobre 2025 ha precisato i requisiti di gravità e precisione che quelle presunzioni devono possedere. La stessa pronuncia del 2 gennaio 2026 ha valorizzato due esimenti pratiche di grande peso: la predisposizione di un piano di rientro può escludere la consapevolezza dell’insolvenza, e i pagamenti eseguiti nei termini d’uso restano esenti quando gli accordi tra le parti siano riferibili all’attività esercitata dal debitore.

Sulle rimesse bancarie, la Cassazione ha riaffermato con la sentenza n. 5848 del 15 marzo 2026 il criterio della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, definendo l’onere probatorio della curatela; e con la sentenza n. 5847 della stessa data ha ricordato che la non consistenza e non durevolezza della riduzione dell’esposizione impedisce la revocabilità dei pagamenti solutori eseguiti nel periodo sospetto.

Nella revocatoria ordinaria esercitata dal curatore i limiti sono ancora più stringenti: con l’ordinanza n. 11296 del 2025 la Corte ha indicato le tre circostanze che il curatore deve provare per l’eventus damni — consistenza dei crediti ammessi al passivo, preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all’atto, mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio — precisando che solo dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre gli elementi può emergere una difficoltà di esazione eccedente la fisiologica esposizione dell’imprenditore. Con l’ordinanza n. 412 dell’8 gennaio 2026 ha stabilito che l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va valutata al momento in cui il credito è sorto; e con la sentenza n. 6596 del 2026, in tema di revocatoria “a cascata”, ha posto a carico del curatore la prova della conoscenza, da parte del subacquirente a titolo oneroso che abbia trascritto prima, della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale.

Sull’azione di responsabilità, il quadro è più severo. La quantificazione del danno per prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento segue oggi il criterio presuntivo dei netti patrimoniali fissato dall’art. 2486 c.c., con il ricorso in via residuale alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. La Cassazione, con la sentenza n. 36365/2021, aveva già affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale; e il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha applicato il parametro degli adeguati assetti come criterio di accountability sostanziale, non meramente formale.

La tua contromossa

La contromossa a questa mossa si gioca due anni prima che la mossa arrivi. Ogni pagamento eseguito in fase di crisi va documentato nella sua ragione economica e nella sua coerenza con l’attività d’impresa, perché è quella documentazione — non la memoria dell’amministratore — a reggere l’esimente in un giudizio revocatorio che arriverà anni dopo. Allo stesso modo, la tracciabilità delle valutazioni dell’organo amministrativo sulla continuità aziendale è la difesa principale contro l’azione ex art. 2486 c.c.

E c’è un’ultima contromossa, che riguarda l’imprenditore persona fisica: l’esdebitazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1469 del 22 gennaio 2026, si è occupata dell’ultrattività della disciplina previgente per le istanze proposte da soggetti dichiarati falliti dopo il 15 luglio 2022, e della compatibilità con il diritto UE del termine annuale per la proposizione dell’istanza; con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha escluso l’applicabilità dell’esdebitazione del debitore incapiente al soggetto già dichiarato fallito sotto la legge fallimentare; e con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 ha chiarito che gli artt. 278 e seguenti del Codice presuppongono lo svolgimento della procedura secondo il nuovo sistema. Il Tribunale di Verona, il 12 gennaio 2026, ha affermato che la domanda di esdebitazione dell’incapiente può essere presentata personalmente dal debitore, con necessaria instaurazione preventiva del contraddittorio con i creditori.

Come si vede l’avvocato giusto su questa mossa

Questa è la domanda che separa i professionisti: “Se tra due anni un curatore leggesse quello che stiamo facendo oggi, cosa contesterebbe?” Un difensore che non si pone questa domanda ti fa vincere la battaglia di questo mese e perdere la guerra. Ed è anche la ragione per cui la continuità del difensore conta: chi ha costruito la strategia iniziale è l’unico che può difenderla in modo credibile quando verrà messa sotto processo.


La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non sono casi seguiti dallo Studio e non hanno valore predittivo: servono a mostrare come la sequenza delle mosse produca esiti diversi a seconda del momento in cui il debitore interviene.

Simulazione 1 — La finestra che si chiude

S.r.l. metalmeccanica, ricavi 4,7 milioni. Debito complessivo 2.380.000 €, di cui 940.000 € verso banche (di cui 610.000 € assistiti da fideiussione dei due soci), 720.000 € verso fornitori, 610.000 € tra IVA e contributi, 110.000 € verso il leasing.

Scenario A — reazione tardiva. Il 14 gennaio arriva la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate per IVA scaduta. L’imprenditore la archivia. Il 3 marzo la banca principale revoca gli affidamenti per 380.000 €. Il 21 marzo un fornitore ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 96.400 € e il 12 aprile pignora i crediti verso tre clienti. Il 6 maggio la banca escute la fideiussione dei soci. Il 19 maggio un secondo fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale: i debiti scaduti superano ampiamente la soglia dei 30.000 €. All’udienza l’impresa non ha né piano né proposta. Esito: apertura della procedura, spossessamento, e a distanza di tempo un curatore che valuta la revocabilità dei pagamenti eseguiti tra gennaio e maggio.

Scenario B — reazione nella finestra. Stessa data di partenza. Il 21 gennaio l’organo amministrativo delibera la ricognizione della posizione debitoria; il 4 febbraio viene presentata istanza di nomina dell’esperto con contestuale richiesta di misure protettive, accompagnata da un progetto di piano. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese le azioni esecutive non possono essere iniziate né proseguite, e la banca non può revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso. Il fornitore che avrebbe pignorato ad aprile trova la strada chiusa; il tribunale conferma le misure per quattro mesi, poi le proroga. Dal punto di vista dei due fornitori principali, a quel punto, la convenienza si sposta: dentro una continuità che li mantiene fornitori recuperano più che dentro un concorso.

Simulazione 2 — La convenienza del Fisco messa nero su bianco

S.r.l. di servizi. Passivo 1.860.000 €, di cui 1.140.000 € tra tributi e contributi. Proposta di concordato in continuità: pagamento del 34% dei crediti privilegiati erariali e del 9% dei chirografari, in 5 anni, con apporto di finanza esterna per 180.000 €. L’ente non aderisce.

Il difensore fa costruire dall’attestatore il confronto con lo scenario liquidatorio: valore di realizzo dell’attivo stimato in 690.000 €, tempi di realizzo 4 anni, costi della procedura e crediti prededucibili stimati in 165.000 €, con soddisfazione dell’Erario intorno al 19% e nulla per i chirografari. La proposta è quindi più conveniente per la parte pubblica dell’alternativa liquidatoria. Su quel confronto — e non sulla condotta pregressa dell’impresa — il tribunale può esercitare il potere di omologazione anche in assenza di adesione. Se invece il confronto restasse qualitativo (“il concordato conviene a tutti”), il diniego dell’ente resterebbe difficilmente superabile.

Simulazione 3 — Il pagamento che torna indietro

Impresa individuale, poi assoggettata a liquidazione giudiziale. Nei sei mesi precedenti l’apertura ha eseguito due pagamenti: 47.200 € a un fornitore storico, secondo le condizioni contrattuali applicate da anni e documentate in contratto quadro; e 128.500 € a un creditore che, tre settimane prima, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e minacciato il pignoramento.

Il curatore agisce per la revoca di entrambi. Sul primo pagamento la difesa oppone l’esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso, provata dalla continuità documentata del rapporto: la posizione è difendibile. Sul secondo, la sequenza — decreto ingiuntivo, minaccia di esecuzione, pagamento integrale in tempi anomali rispetto alla prassi del rapporto — costituisce materiale presuntivo che il curatore utilizzerà per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, e la difesa è strutturalmente più fragile. La lezione operativa: due pagamenti dello stesso periodo possono avere destini opposti, e la differenza la fa la documentazione costruita al momento del pagamento, non l’argomento trovato in giudizio anni dopo.


Quando all’avversario conviene trattare

C’è un errore che ricorre in quasi tutte le crisi mal gestite: chiedere l’accordo nel momento sbagliato. La disponibilità del creditore non è una costante caratteriale, è una funzione della sua convenienza in quel preciso momento della partita. Conoscere le finestre significa presentarsi al tavolo quando la risposta ha probabilità di essere sì.

La banca è più disponibile prima del passaggio di classificazione, non dopo. Finché l’esposizione può essere gestita come credito in via di normalizzazione, un piano di rientro sostenibile le evita costi. Una volta che il credito è passato a sofferenza ed è entrato nei perimetri di cessione, l’interlocutore cambia — spesso diventa una società cessionaria — e cambia radicalmente la logica: chi ha acquistato il credito a una frazione del nominale ha convenienza a chiudere in tempi rapidi anche a percentuali che la banca originaria non avrebbe mai accettato. Sono due finestre diverse, e vanno colte con due strategie diverse.

Il fornitore strategico è più disponibile quando vede continuità documentata. Non gli serve una promessa: gli serve capire che continuerà a fatturare. Una convenzione di moratoria costruita dentro la composizione negoziata, che congela il pregresso e garantisce la regolarità del corrente, è per lui spesso più conveniente di un decreto ingiuntivo che gli farebbe perdere il cliente e recuperare poco.

Il creditore pubblico è più disponibile quando il confronto con l’alternativa liquidatoria è già stato costruito e attestato. Non ha margini per valutazioni di opportunità; ha margini per prendere atto di un calcolo. È il motivo per cui la proposta al Fisco non si “negozia”: si dimostra.

Il creditore che ha già depositato l’istanza di liquidazione giudiziale è più disponibile subito dopo il deposito della tua domanda di accesso, perché in quel momento la sua leva perde efficacia: la prospettiva di vedere la propria istanza assorbita nella trattazione unitaria e di finire in un concorso a percentuale rende la desistenza a fronte di un accordo un esito razionale. Va però ricordato — è la lezione delle pronunce sull’iniziativa autonoma del P.M. — che far desistere il creditore istante non chiude sempre la partita.

Il momento peggiore per trattare è quello in cui non hai né protezione né piano. Un debitore che chiede tempo senza offrire uno scenario è, per qualunque controparte razionale, un debitore che sta consumando patrimonio. Ed è la ragione per cui la scelta del difensore incide sull’esito della trattativa molto prima che la trattativa cominci: il potere negoziale non nasce dalla capacità dialettica di chi parla, ma dalla struttura giuridica che sostiene la proposta.


La partita in tabella

La tabella che segue è lo schema riassuntivo della partita: per ciascuna mossa del fronte creditorio, il vincolo che la legge impone a chi la compie, la contromossa del debitore e la finestra temporale in cui quella contromossa è ancora giocabile. Il valore pratico sta nell’ultima colonna: quasi tutte le contromosse perdono efficacia se giocate fuori tempo, e il compito principale del difensore è impedire che una finestra si chiuda mentre si discute.

Mossa del fronte creditorioVincolo o condizione che lo limitaContromossa del debitoreFinestra utile per giocarla
Segnalazione ex art. 25-novies CCIIOnere informativo unilaterale, privo di sanzione diretta per l’inerzia del debitoreRicognizione della posizione debitoria e valutazione documentata dell’accesso alla composizione negoziataDai giorni immediatamente successivi alla ricezione; il valore probatorio della reazione decresce col tempo
Revoca degli affidamenti bancariDivieto di revoca per il solo accesso alla composizione negoziata (art. 16, co. 5, CCII)Contestazione scritta con richiamo normativo puntuale e attivazione della proceduraPrima che la revoca sia seguita dall’escussione delle garanzie
Escussione delle fideiussioni dei sociVerifica di validità delle clausole e della corretta quantificazione del creditoDifesa autonoma del fronte personale; strumenti di sovraindebitamento per i garantiDal primo sollecito, non dal pignoramento
Decreto ingiuntivo e pignoramentoEffetto delle misure protettive dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle impreseIstanza di misure protettive con progetto di piano; opposizione con istanza di sospensionePrima della distribuzione; le misure non retroagiscono su ciò che è già stato assegnato
Istanza di apertura della liquidazione giudizialeSoglia di 30.000 € di debiti scaduti (art. 49, ult. co., CCII); requisiti dell’impresa minoreDomanda di accesso a uno strumento di regolazione e trattazione unitariaTra la notifica del ricorso e l’udienza: giorni, non mesi
Diniego della parte pubblica sulla propostaSindacato del giudice concorsuale e omologazione in base alla convenienza rispetto alla liquidazioneCostruzione attestata del valore di liquidazione e del confronto tra scenariPrima del deposito della proposta, non dopo il diniego
Azione revocatoria del curatoreOnere della prova della conoscenza dell’insolvenza a carico del curatore; esenzioni per termini d’uso e piani di rientroDocumentazione contestuale della ragione economica di ogni pagamentoNel momento del pagamento; in giudizio si difende solo ciò che è già documentato
Azione di responsabilità ex art. 2486 c.c.Criteri legali di quantificazione del danno; valutazione ex ante dell’adeguatezza degli assettiTracciabilità delle valutazioni dell’organo amministrativo sulla continuitàDal primo segnale di crisi, non dall’apertura della procedura

Le domande di chi è sotto attacco

“Se accedo alla composizione negoziata, la banca può togliermi i fidi?” No, non per il solo fatto dell’accesso. L’art. 16, comma 5, CCII vieta a banche e intermediari finanziari di sospendere o revocare gli affidamenti per la sola circostanza dell’accesso alla composizione negoziata. Restano ovviamente possibili revoche fondate su ragioni diverse e autonome, ed è per questo che la comunicazione formale all’istituto va fatta subito e per iscritto.

“Le misure protettive fermano davvero tutti i creditori o solo quelli indicati nell’istanza?” Producono effetto verso la generalità dei creditori, salvo che l’imprenditore ne limiti espressamente la portata. Il Tribunale di Vicenza, l’11 gennaio 2026, ne ha ribadito l’efficacia erga omnes e l’incompatibilità con la prosecuzione di procedure esecutive già avviate. Non sono però illimitate nel tempo: durata iniziale non superiore a quattro mesi, prorogabile fino a un massimo complessivo di dodici.

“Ho debiti per 26.000 euro scaduti: possono aprire la liquidazione giudiziale?” No. L’ultimo comma dell’art. 49 CCII esclude l’apertura quando l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 30.000 euro. Attenzione però: la soglia si calcola sul complesso dei debiti scaduti risultanti dall’istruttoria, non sul solo credito del ricorrente, e la Cassazione con l’ordinanza n. 1441/2025 ha ribadito che in sede di reclamo non si possono introdurre documenti mai sottoposti a quell’istruttoria.

“Se pago il creditore che ha depositato l’istanza, la procedura si chiude?” Non necessariamente. La desistenza del creditore non esaurisce la partita: la Cassazione, con le ordinanze n. 30904 del 25 novembre 2025 e n. 31638 del 4 dicembre 2025, ha affermato l’autonomia dell’iniziativa del Pubblico Ministero e la sufficienza di qualunque notizia dell’insolvenza comunque acquisita. Pagare un creditore preferendolo agli altri, per giunta, espone al rischio revocatorio.

“Il Fisco può bloccare da solo il mio concordato?” Oggi molto meno di ieri. In presenza dei presupposti, il tribunale può omologare anche senza adesione della parte pubblica se la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria: la Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha chiarito che rileva la convenienza economica e non la meritevolezza del debitore. Ma l’istituto non copre gli usi distorti: l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha escluso il cram down richiesto in assenza di un contesto autenticamente concorsuale.

“Rischio di dover rispondere personalmente anche se la società è a responsabilità limitata?” Sì, su due fronti distinti. Il primo è quello delle garanzie personali prestate alle banche. Il secondo è quello dell’azione di responsabilità che il curatore può promuovere per la prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, con la quantificazione del danno secondo i criteri dell’art. 2486 c.c., e per l’omessa predisposizione di assetti adeguati ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. Sono fronti che vanno presidiati insieme, non in sequenza.

“Ad agosto i termini si fermano, posso rimandare?” No, non su questo terreno. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e non copre i procedimenti relativi all’apertura delle procedure concorsuali. Contare sull’agosto per guadagnare tempo davanti a un’istanza di liquidazione giudiziale è un errore di calendario che può costare la procedura.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, organizzati per mossa del fronte creditorio che ciascuno limita o sanziona. I principi sono riformulati in sintesi.

Sulle misure protettive e la difesa del patrimonio in composizione negoziata

Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500 — Contro il provvedimento che nega il riconoscimento delle misure protettive nella composizione negoziata non è ammesso ricorso straordinario per cassazione: si tratta di provvedimenti interinali e cautelari, non idonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. Rilevanza: definisce dove finisce la strada delle impugnazioni e impone di giocare bene la partita nella fase di merito, perché non c’è una rete di sicurezza in legittimità.

Trib. Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025 — Il giudice può pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive solo se il ricorrente ha predisposto almeno un progetto di piano, presupposto indefettibile per l’avvio di trattative concrete da parte dell’esperto. Rilevanza: è il criterio che separa l’istanza che regge da quella che viene revocata dopo poche settimane.

Trib. Milano, 6 febbraio 2026 — La conferma delle misure protettive è incompatibile con un progetto fin dall’origine meramente liquidatorio, fondato sulla dismissione dell’unico asset societario in assenza di un programma di continuità. Rilevanza: delimita l’uso legittimo dello strumento e avverte contro le protezioni chieste per finalità diverse dal risanamento.

Trib. Nola, Sez. II civ., decreto 15 maggio 2025 — Confermate le misure protettive tipiche secondo criteri di ammissibilità e proporzionalità alla luce del progetto di risanamento e del parere dell’esperto, con esclusione delle richieste sproporzionate, come l’inibizione delle segnalazioni in Centrale Rischi. Rilevanza: mostra fin dove arriva la protezione e cosa non è ottenibile, evitando istanze che indeboliscono la credibilità complessiva.

Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026 — Le misure protettive nella composizione negoziata operano erga omnes e sono inconciliabili con la prosecuzione di una procedura esecutiva già avviata. Rilevanza: è l’argomento diretto per fermare i pignoramenti già pendenti.

Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 — Individua i criteri che orientano il giudice nella conferma delle misure protettive e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche. Rilevanza: apre lo spazio delle misure modellate sul caso concreto, oltre il catalogo tipico.

Trib. Forlì, 19 marzo 2026 — Decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, possono essere riconosciute misure cautelari di contenuto analogo ma rivolte verso specifici creditori. Rilevanza: indica una via quando la finestra dei dodici mesi si è chiusa.

Trib. Mantova — Per la proroga delle misure protettive non è necessaria la convocazione dei creditori. Rilevanza: riduce i tempi e i rischi della fase di proroga.

Sull’istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2025, n. 1441 — La verifica della soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti va condotta sugli atti dell’istruttoria prefallimentare; in sede di reclamo non sono producibili documenti mai sottoposti a quell’istruttoria, salvo casi eccezionali. Rilevanza: impone di costruire la difesa documentale prima dell’udienza, perché dopo può essere tardi.

Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086 — Criteri per riscontrare l’insolvenza di una società già in liquidazione, con possibilità di non attribuire valore neppure alle immobilizzazioni materiali e immateriali; al reclamo contro l’apertura si applica la disciplina camerale, con potere-dovere del giudice di decidere anche in caso di inerzia o mancata comparizione delle parti e inapplicabilità dell’art. 181 c.p.c. Rilevanza: chiarisce che il reclamo non si “lascia morire” e va presidiato attivamente.

Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30904 — L’iniziativa del Pubblico Ministero che segua quella di un creditore poi desistito ha natura autonoma. Rilevanza: smonta l’illusione che tacitare il creditore istante chiuda sempre la partita.

Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638 — Lettura estensiva dell’art. 38 CCII: qualunque notizia dell’insolvenza comunque acquisita può legittimare l’iniziativa del P.M. per l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: impone di considerare il fronte pubblico fin dall’inizio della strategia.

Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 — All’istanza di liquidazione giudiziale proposta dall’amministratore non si applica l’art. 120-bis CCII. Rilevanza: incide sulla legittimazione interna alla società e sulla validità delle iniziative assunte dagli organi.

Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482 — Anche in presenza di indicazione solo implicita dell’attività commerciale svolta, resta possibile l’estensione della procedura alla società di fatto di cui la persona fisica abbia fatto parte. Rilevanza: segnala un rischio spesso sottovalutato nelle imprese familiari e nelle compagini informali.

Cass. civ., Sez. I, ord. 23 gennaio 2025, n. 1679 — Il giudice concorsuale è chiamato a valutare con pienezza le domande, comprese quelle restitutorie o rivendicatorie, i cui effetti possono non restare confinati al contesto concorsuale. Rilevanza: valorizza la fase di accertamento del passivo, spesso trascurata e invece decisiva.

Sul trattamento dei crediti tributari e contributivi

Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: è il principio che rende superabile il diniego dell’ente fondato sulla condotta pregressa.

Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365 — Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, la richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: fissa il confine oltre il quale la strategia si ritorce contro chi la propone.

Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918 — Nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa degli accordi presupponeva che fosse intervenuto un accordo, seppure percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: decisiva per individuare la disciplina applicabile a procedure aperte in tempi diversi.

Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 — Presupposti applicativi della soglia minima di pagamento richiesta nelle transazioni fiscali dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023. Rilevanza: incide direttamente sulla costruzione delle percentuali della proposta.

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 — Legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa. Rilevanza: definisce chi può ancora attaccare l’accordo dopo l’omologazione.

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 — L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: esclude le operazioni costruite sul solo Fisco.

Cass., Sez. Un., n. 8504/2021 — Spetta al giudice concorsuale la cognizione sul diniego di transazione fiscale. Rilevanza: è il fondamento sistematico dell’intera strategia contro il “no” dell’ente.

Trib. Verona, 7 agosto 2025 — Omologato un concordato in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, con applicazione del cram down anche ai fini del raggiungimento delle maggioranze per la ristrutturazione trasversale. Rilevanza: precedente di merito che mostra l’istituto in azione.

Trib. Piacenza — L’omologazione del concordato con transazione fiscale cristallizza il debito tributario, che non può essere rivisto in corso di procedura dall’ente impositore. Rilevanza: protegge la stabilità del piano dopo l’omologazione.

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 — Nel concordato minore l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina specifica dell’omologazione forzosa, che esclude il richiamo a quella del concordato preventivo. Rilevanza: importante per i soci, i garanti e le realtà minori coinvolte nel dissesto.

Sulle azioni del curatore

Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2026, n. 101 — La scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni, con apprezzamento riservato al merito; la predisposizione di un piano di rientro può escluderne la ricorrenza e l’esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso opera in presenza di accordi riferibili all’attività esercitata dal debitore. Rilevanza: è la pronuncia che indica cosa documentare oggi per difendersi domani.

Cass. civ., Sez. I, 11 ottobre 2025, n. 27214 — Le presunzioni volte a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza devono possedere i requisiti di gravità e precisione. Rilevanza: alza l’asticella probatoria a carico del curatore.

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5848 — Nella revocatoria delle rimesse affluite su conto corrente resta centrale la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, con il relativo onere probatorio della curatela. Rilevanza: è il terreno tecnico su cui si decidono le revocatorie bancarie.

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847 — La non consistenza e non durevolezza della riduzione dell’esposizione impedisce la revocabilità dei pagamenti solutori eseguiti nel periodo sospetto. Rilevanza: fornisce una difesa quantitativa, non solo argomentativa.

Cass. civ., Sez. I, n. 11296/2025 — Nella revocatoria ordinaria promossa dal curatore, l’eventus damni richiede la prova di tre circostanze concorrenti: consistenza dei crediti ammessi al passivo, preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all’atto, mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio. Rilevanza: è la struttura della difesa contro le revocatorie ordinarie.

Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2026, n. 412 — L’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va riferita al momento in cui il credito è sorto. Rilevanza: sposta il baricentro temporale della verifica.

Cass. civ., Sez. I, n. 6596/2026 — Nella revocatoria “a cascata” verso il subacquirente a titolo oneroso che abbia trascritto prima, il curatore deve provare la conoscenza, in capo a costui, della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale. Rilevanza: protegge le operazioni immobiliari a valle.

Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2026, n. 4231 — Ai fini della revocatoria verso una banca, non esclude la conoscenza dello stato di insolvenza la convinzione dell’istituto che quella situazione potesse essere superata. Rilevanza: mostra il rovescio del quadro e la necessità di difese basate su fatti, non su intenzioni.

Cass. civ., Sez. I, 26 ottobre 2025, n. 28352 — Il mutuo fondiario concluso per ripianare pregresse esposizioni della beneficiaria poi fallita non è per ciò solo nullo o simulato, ma resta revocabile. Rilevanza: opera su una delle operazioni più frequenti nelle crisi bancarie d’impresa.

Su assetti, responsabilità degli organi ed esdebitazione

Cass. civ., n. 36365/2021 — Grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. Rilevanza: è il fondamento della responsabilità per assetti inadeguati.

Trib. Bari, sentenza 23 gennaio 2026 — Il parametro degli adeguati assetti è utilizzato come criterio di accountability sostanziale e non meramente formale, con impatto sulle strategie probatorie e sulle linee difensive di ente e amministratori. Rilevanza: segnala l’innalzamento dello standard richiesto agli organi sociali.

Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025 — In presenza di carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi per chiedere la nomina di un ispettore. Rilevanza: aggiunge un fronte interno di rischio, spesso ignorato.

Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469 — Ultrattività della disciplina previgente per le istanze di esdebitazione proposte da soggetti falliti dopo il 15 luglio 2022 e compatibilità con la normativa UE del termine annuale per la proposizione dell’istanza. Rilevanza: determina quale disciplina si applica al tuo caso e quali termini rispettare.

Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108 — Al soggetto già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione secondo la legge fallimentare non si applica l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII. Rilevanza: delimita l’accesso allo strumento più favorevole.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 — Gli artt. 278 e seguenti del Codice presuppongono lo svolgimento della procedura secondo il nuovo sistema e non si applicano a situazioni regolate dalla legge fallimentare. Rilevanza: conferma la netta separazione tra i due regimi.

Trib. Verona, Sez. II civ., 12 gennaio 2026 — La domanda di esdebitazione dell’incapiente può essere presentata personalmente dal debitore, con necessaria preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori. Rilevanza: chiarisce forma e presupposti procedurali dell’accesso.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo non “assiste” l’impresa in crisi: gioca la partita al posto suo, sulle mosse che il fronte creditorio ha già fatto e su quelle che sta per fare. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa completa del fronte creditorio, distinguendo banche, fornitori strategici e marginali, creditori pubblici, factor e leasing, con l’esposizione esatta di ciascuno, le garanzie che li assistono e il grado di privilegio: è il documento da cui discende ogni scelta successiva.
  2. Verifichiamo le segnalazioni ricevute e i segnali dell’art. 3 CCII, confrontando i dati contabili con le soglie di legge e formalizzando per iscritto la reazione dell’organo amministrativo, così che quella reazione sia documentata e opponibile.
  3. Depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto e la richiesta di misure protettive accompagnata da un progetto di piano, perché — come la giurisprudenza milanese ha chiarito — senza progetto di piano la protezione non regge all’udienza di conferma.
  4. Contestiamo per iscritto agli istituti di credito le revoche di affidamento adottate in violazione dell’art. 16, comma 5, CCII, con richiamo normativo puntuale e riserva di ogni azione.
  5. Presidiamo le scadenze che il creditore deve rispettare — durata e proroga delle misure protettive, termini del procedimento unitario, termini di reclamo — e costruiamo il calendario difensivo a ritroso dalla data dell’udienza.
  6. Opponiamo decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti con istanza di sospensione, verificando notifiche, titoli, quantificazioni e vizi degli atti, mantenendo la linea coerente con la strategia concorsuale in corso.
  7. Costruiamo, insieme ai commercialisti dello Studio, il confronto attestato tra la proposta e lo scenario di liquidazione giudiziale, che è il documento su cui si gioca la superabilità del diniego della parte pubblica.
  8. Difendiamo separatamente il fronte personale di soci, amministratori e garanti, valutando la validità delle garanzie prestate e, dove ne ricorrono i presupposti, gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
  9. Prepariamo oggi la difesa contro le azioni che il curatore potrebbe promuovere domani, documentando la ragione economica dei pagamenti in fase di crisi e tracciando le valutazioni dell’organo amministrativo sulla continuità aziendale.
  10. Portiamo la linea difensiva fino in Cassazione senza cambiare difensore né impostazione, perché nel contenzioso concorsuale il reclamo e il giudizio di legittimità non sono un’appendice: sono spesso il luogo in cui la partita si decide davvero.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno la logica con cui la composizione negoziata viene condotta e valutata: quali progetti di piano reggono davanti al giudice della conferma, quali richieste di protezione risultano sproporzionate, quando le trattative sono considerate condotte con correttezza e buona fede. La qualifica di avvocato cassazionista assicura invece la continuità della difesa dal primo atto fino all’ultimo grado: la stessa persona che ha impostato la strategia in fase di allerta è quella che la difende in reclamo e, se serve, in sede di legittimità, senza il salto di impostazione che si produce quando il fascicolo passa di mano al momento più delicato.

A questo si aggiunge lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso. Non è una formula organizzativa: è una necessità tecnica. La convenienza del creditore — quanto recupererebbe in liquidazione, in quanto tempo, con quali costi — è materia da commercialista tanto quanto da avvocato, e un piano che non regge sui numeri non regge nemmeno in diritto.


Chiusura

Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Le mosse del fronte creditorio sono in larga parte prevedibili, i limiti che la legge impone a chi le compie sono precisi e le finestre per giocare le contromosse sono strette: la differenza tra un’impresa che si risana e una che finisce liquidata sta quasi sempre nelle settimane in cui qualcuno ha visto arrivare la mossa successiva.

Ecco perché la scelta del difensore va fatta con lo stesso criterio con cui si sceglie chi giocherà per te: non i titoli in astratto, ma la corrispondenza tra le sue competenze e le fasi della partita. Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono l’intero arco del percorso: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase negoziale e le misure protettive; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per il fronte dei soci, dei garanti e dei soggetti non fallibili travolti dal dissesto; coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per le due mosse più pesanti, quella della banca e quella del Fisco; avvocato cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo gli atti già compiuti dal fronte creditorio, presidiamo i termini e costruiamo la strategia che ha le migliori possibilità di reggere.

📩 Se stai valutando a chi affidare la difesa della tua impresa, non farlo quando la prossima mossa sarà già stata giocata: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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