Nella crisi d’impresa esiste una convinzione che costa più di qualsiasi altro errore: quella secondo cui il creditore “deciderà” cosa fare, e all’imprenditore non resta che aspettare la decisione. È il contrario. Il creditore — la banca, il fornitore strategico, la società di leasing, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, il factor che ha comprato il portafoglio — non improvvisa. Segue una sequenza. Ha budget di recupero, tempi interni, soglie di svalutazione, obblighi di vigilanza prudenziale, un ufficio legale che valuta la convenienza di ogni azione prima di avviarla. Ogni mossa che compie ha un costo, un termine e un limite scritto nella legge.
Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle: nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione, ma chi arriva prima sul punto in cui l’altro è vincolato. È una partita a informazione quasi completa, purché si sappia dove guardare: il Codice della crisi scandisce con precisione cosa il creditore può fare, quando, entro quale termine, e cosa gli è precluso nel momento in cui l’impresa attiva uno degli strumenti di regolazione.
Su questa materia lo Studio Monardo lavora con una qualificazione che è esattamente quella che il tema richiede. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa che conosce la composizione negoziata dall’interno del ruolo che il legislatore ha costruito per governarla, e non solo dal lato di chi la subisce. È inoltre coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è precisamente il perimetro in cui si collocano i due creditori che in quasi ogni crisi d’impresa fanno la differenza — le banche e il Fisco. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di impostare la difesa dal primo atto sapendo già come reggerà nell’ultimo grado di giudizio.
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Chi hai di fronte: il creditore non è un nemico, è un calcolatore
La prima correzione da fare riguarda la rappresentazione dell’avversario. Il creditore che agisce contro un’impresa in difficoltà non è mosso da ostilità: è mosso da un conto economico. Ogni azione che avvia gli costa denaro, tempo e capitale immobilizzato. La sua domanda non è mai “come faccio male a questa azienda”, ma “quanto recupero, in quanto tempo, con quale probabilità, e quanto mi costa provarci”.
Cambia molto a seconda di chi hai davanti.
La banca ragiona per classificazioni. Un credito che scivola da performing a unlikely to pay e poi a sofferenza le impone accantonamenti crescenti, e questo è il vero motore delle sue decisioni: spesso agisce non perché voglia il tuo patrimonio, ma perché la regolamentazione prudenziale le impone di riconoscere la perdita. Da qui deriva un dato controintuitivo ma decisivo: alla banca conviene quasi sempre una ristrutturazione credibile e documentata rispetto a un’esecuzione individuale, perché il recupero coattivo su un’impresa in crisi ha tempi lunghi e tassi di realizzo bassi. Il problema è che una ristrutturazione la può valutare solo se qualcuno gliela presenta in una forma che il suo comitato crediti possa istruire. Se non riceve nulla, procede per automatismo.
Il fornitore strategico ha una posizione asimmetrica e lo sa. Se sei dipendente dalla sua fornitura, la sua leva non è il decreto ingiuntivo: è la minaccia di interrompere le consegne. Dal suo punto di vista conviene sospendere, perché la sospensione costringe l’impresa a pagare lui per primo, in deroga alla par condicio di fatto. È esattamente il comportamento che il Codice della crisi ha voluto disinnescare con la disciplina dei contratti essenziali.
La società di leasing e il noleggiatore hanno un’ottica ancora diversa: a loro interessa il bene, non il credito. Sanno che il macchinario o il capannone tornerà nella loro disponibilità e che il valore residuo copre spesso una quota rilevante dell’esposizione. Per questo sono i creditori più rapidi a risolvere il contratto e i più difficili da trattenere senza un provvedimento del tribunale.
Il creditore pubblico — Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, INPS, INAIL — non ha discrezionalità piena. Agisce per soglie, obblighi di segnalazione e procedure standardizzate. Questo lo rende prevedibile: le sue mosse sono scandite da parametri normativi che chiunque può leggere in anticipo.
Il cessionario di crediti deteriorati (fondi, servicer, società di gestione crediti) è il più freddo di tutti, e per questo il più trattabile: ha acquistato il credito a una frazione del nominale e il suo obiettivo è massimizzare il recupero rispetto a quel prezzo di carico, non rispetto al valore facciale. È il creditore con cui una proposta seria di definizione trova più spesso ascolto, purché arrivi con numeri verificabili.
La conclusione operativa è una sola: la convenienza economica dell’avversario è la chiave di lettura dell’intera partita, e ogni contromossa efficace consiste nel modificare quella convenienza, non nell’implorare clemenza.
Mossa 1 — La segnalazione, il declassamento e la stretta sul credito
La mossa
Prima di qualunque atto giudiziario, la crisi viene certificata. E a certificarla, molto spesso, sono i creditori stessi.
I creditori pubblici qualificati hanno un obbligo di segnalazione disciplinato dall’art. 25-novies CCII. INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione devono comunicare all’imprenditore — e, se esiste, all’organo di controllo — l’esistenza di debiti che superano soglie determinate, invitandolo a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Le soglie sono note: per l’INPS, ritardo superiore a novanta giorni nel versamento di contributi per un importo superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque oltre 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati, oltre 5.000 euro per quelle senza; per l’INAIL, debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e superiore a 5.000 euro; per l’Agenzia delle entrate, il debito IVA risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; per l’Agente della riscossione, i carichi affidati e non pagati oltre determinate soglie e oltre determinati termini. L’Agenzia delle entrate ne ha ricostruito il quadro sistematico nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026.
Parallelamente, la banca legge gli stessi segnali sui propri sistemi: sconfinamenti continuativi, rientri non rispettati, insoluti su portafoglio salvo buon fine, tensione sugli incassi. Il declassamento interno del rapporto precede sempre di diverse settimane la comunicazione formale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore pubblico segnala perché deve: è un obbligo di legge, non una scelta strategica. La banca declassa perché il declassamento è la premessa contabile della sua tutela. Nessuno dei due, in questa fase, ha ancora deciso di aggredire: entrambi stanno costruendo il presupposto per farlo.
C’è però un elemento che raramente viene colto: in questa fase il creditore preferisce non agire, perché agire significa cristallizzare una perdita che ancora spera di evitare. È la finestra in cui il margine negoziale dell’impresa è più ampio, e paradossalmente è la finestra che quasi tutti sprecano, perché “non è ancora successo niente”.
I suoi limiti
Qui la legge disegna paletti precisi. La segnalazione dei creditori pubblici qualificati ha funzione di allerta e non impone all’imprenditore alcun accesso automatico alla composizione negoziata: non è un atto impositivo, non produce decadenze, non anticipa alcuna azione esecutiva. E soprattutto: l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito.
La banca può sospendere o revocare gli affidamenti soltanto se ciò è richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, e deve darne conto con una comunicazione che espliciti le ragioni della decisione. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024, ha chiarito che quella comunicazione va resa per iscritto e deve indicare le ragioni specifiche: il mancato rispetto di questa modalità è di per sé sufficiente a rendere illegittima l’iniziativa della banca e a giustificare l’ordine del giudice di dare esecuzione ai contratti pendenti, con fissazione di un’indennità per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare. La Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2025 sul correttivo-ter conferma la stessa lettura: nessun automatismo tra accesso alla procedura e ritiro del sostegno finanziario.
La tua contromossa
La contromossa a questa prima mossa non è difensiva ma preventiva: consiste nel presentarsi al creditore con la crisi già misurata, prima che sia lui a misurarla. In concreto significa tre cose.
Primo: costruire e documentare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati richiesti dall’art. 2086, comma 2, c.c., con un monitoraggio che intercetti gli indicatori dell’art. 3 CCII. Non è un adempimento formale: è la prova documentale che l’organo amministrativo si è accorto in tempo, e sarà il primo documento a essere esaminato se un domani qualcuno proporrà un’azione di responsabilità.
Secondo: se la banca ha già sospeso o revocato, pretendere la comunicazione scritta delle ragioni prudenziali. In assenza, l’iniziativa è contestabile in sede cautelare.
Terzo: valutare immediatamente l’accesso alla composizione negoziata ex art. 17 CCII, che si attiva con istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale presso la Camera di commercio. L’accesso apre anche la porta alle misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che sul versante dei debiti tributari prevedono la riduzione degli interessi al tasso legale, la riduzione delle sanzioni e, nei limiti stabiliti dalla norma, piani di dilazione particolarmente lunghi.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre al provvedimento veronese, si è consolidato nella giurisprudenza di merito il principio per cui banche e intermediari devono mantenere gli affidamenti salvo giusta causa e requisiti di vigilanza, e non possono utilizzare l’accesso alla procedura come pretesto per una revoca improvvisa. Sul fronte degli assetti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36365/2021, ha affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, in coerenza con l’art. 2086, comma 2, c.c. e con l’art. 41 Cost. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha aggiunto un tassello significativo: quando emergono carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può chiedere al tribunale la nomina di un ispettore.
Mossa 2 — Il decreto ingiuntivo e il precetto: la costruzione del titolo
La mossa
Quando la fase di monitoraggio si chiude, il creditore costruisce il titolo esecutivo. Lo strumento ordinario è il ricorso per decreto ingiuntivo, chiesto quasi sempre con clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. quando il credito è fondato su cambiale, assegno, atto ricevuto da notaio o su prova scritta particolarmente solida. La banca ha una corsia privilegiata: l’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. le consente di ottenere il decreto con relativa rapidità.
Ottenuto il titolo, il passo successivo è il precetto ex art. 480 c.p.c.: l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il decreto ingiuntivo serve al creditore per due scopi distinti, e il secondo conta più del primo. Il primo è ovvio: procurarsi il titolo. Il secondo è che un titolo esecutivo in mano cambia il suo posizionamento in qualunque futura trattativa: chi ha il titolo negozia da una posizione diversa da chi deve ancora procurarselo, e questo vale anche — soprattutto — dentro una composizione negoziata.
Quando preferisce non farlo? Quando sa che il credito è contestabile. Un’azienda che ha già formalizzato eccezioni documentate su anatocismo, usura, mancata pattuizione di condizioni, difetto di merito creditizio o vizi delle fideiussioni induce l’ufficio legale della controparte a un calcolo diverso: il rischio di un’opposizione fondata, con relative spese e allungamento dei tempi, riduce il valore atteso dell’azione.
I suoi limiti
Il precetto perde efficacia se entro novanta giorni dalla notificazione non è iniziata l’esecuzione (art. 481 c.p.c.): è un termine perentorio, e la sua scadenza obbliga il creditore a ricominciare. L’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.); l’opposizione all’esecuzione si propone ex art. 615 c.p.c., quella agli atti esecutivi nel termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. Su tutti questi termini opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, e su nessun altro periodo dell’anno: è un dato banale che genera ogni anno un numero considerevole di decadenze evitabili, in entrambe le direzioni.
Ulteriore limite, spesso sottovalutato: il titolo va notificato correttamente. Le relate di notifica di titolo e precetto sono il primo documento che un difensore esperto esamina, perché un vizio a monte travolge tutto ciò che segue.
La tua contromossa
La contromossa non è opporsi a tutto: è scegliere quali opposizioni valgono davvero e usare quelle come leva negoziale, non come fine a sé stesse. Un’opposizione fondata su un’eccezione documentata sposta il valore atteso del credito nella contabilità dell’avversario, e questo — non l’appello alla comprensione — è ciò che apre un tavolo.
Contemporaneamente va valutato se l’aggressione individuale possa essere neutralizzata a monte con le misure protettive: l’art. 18 CCII consente all’imprenditore che accede alla composizione negoziata di chiedere che i creditori non acquisiscano diritti di prelazione non concordati e non inizino o proseguano azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività. Le misure vanno confermate dal tribunale e, ai sensi dell’art. 19 CCII, la loro durata complessiva non può superare i 240 giorni.
Le pronunce che ti proteggono
La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 2223 del 30 gennaio 2025, ha stabilito che la contestazione sulla ricorrenza della condizione di procedibilità legata alla soglia dei debiti scaduti non può essere proposta per la prima volta in sede di reclamo: un principio che vale in entrambe le direzioni e che impone di collocare ogni eccezione nel grado giusto. Sul versante della competenza, la Cassazione, Sez. I, n. 31177 del 29 novembre 2025, ha precisato il termine entro cui va eccepita o rilevata l’incompetenza territoriale del tribunale adito nella procedura prefallimentare, e la necessità che l’eventuale domanda di concordato sia proposta davanti allo stesso tribunale.
Mossa 3 — Il pignoramento presso terzi: l’attacco alla cassa
La mossa
È la mossa che più di ogni altra uccide le imprese ancora salvabili, e non per l’importo che sottrae ma per il momento in cui lo sottrae. Il creditore notifica un atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. al debitore e ai terzi: la banca depositaria dei conti correnti e, sempre più spesso, i clienti dell’azienda.
Il colpo è duplice. Sul conto corrente si blocca la liquidità operativa. Sui crediti verso clienti si blocca l’incasso e — questo è il vero danno — si comunica al mercato che l’azienda è in difficoltà. Un pignoramento notificato ai tre principali clienti produce sulla reputazione commerciale un effetto sproporzionato rispetto al credito azionato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il pignoramento presso terzi è, dal punto di vista del creditore, lo strumento con il miglior rapporto tra costo e probabilità di risultato: non richiede stime, non richiede aste, non richiede custodi. Se c’è liquidità, la intercetta.
E la ragione per cui viene usato anche quando il credito è modesto è che funziona più come strumento di pressione che come strumento di recupero: il creditore sa che l’impresa, per riottenere l’operatività dei conti, è disposta a definire rapidamente. Preferisce non usarlo quando l’esposizione è tale che il blocco della liquidità determinerebbe con certezza l’interruzione dell’attività, perché in quel caso l’esito prevedibile è una procedura concorsuale in cui il suo credito chirografario vale una frazione del nominale.
I suoi limiti
Il creditore procedente deve notificare al debitore l’avviso previsto dall’art. 543, comma 5, c.p.c. entro il termine di legge e depositarne prova, a pena di inefficacia del pignoramento: è un adempimento formale che viene disatteso con una frequenza sorprendente. La dichiarazione del terzo è disciplinata dagli artt. 547 e 548 c.p.c. e la sua omissione ha conseguenze precise, che non coincidono con l’automatica soccombenza del debitore.
Ma il limite più rilevante è un altro: le somme e i beni oggetto di misure protettive confermate dal tribunale escono dal campo di gioco delle azioni esecutive individuali. E, all’apertura di una procedura concorsuale, le azioni esecutive individuali non possono più essere iniziate né proseguite.
La tua contromossa
La contromossa decisiva è temporale: le misure protettive e cautelari vanno chieste prima che il pignoramento sia notificato, non dopo. L’art. 18 CCII protegge il patrimonio dell’impresa dalle azioni esecutive dei creditori anteriori; l’art. 19 CCII consente al tribunale di adottare i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 21 febbraio 2025, ha definito con precisione i presupposti: per ottenere misure protettive e cautelari nella composizione negoziata l’impresa deve fornire elementi idonei a dimostrare la prospettiva di risanamento, la necessità delle misure per il buon esito delle trattative e l’esistenza di un piano finanziario coerente con la continuità aziendale; le misure protettive si applicano ai crediti sorti prima della pubblicazione dell’istanza, mentre quelle cautelari possono incidere su crediti successivi solo se strumentali alla continuità e alla tutela del patrimonio aziendale. Nel caso deciso, il tribunale ha concesso misure per 120 giorni dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.
Il messaggio pratico è netto: le misure protettive non si ottengono chiedendole, si ottengono documentandole. Un’istanza che non dimostri con numeri la ragionevole perseguibilità del risanamento viene respinta — e il rigetto peggiora la posizione dell’impresa, perché segnala ai creditori che nemmeno il tribunale ha visto prospettive.
Su questo passaggio lo Studio Monardo lavora con la qualificazione più pertinente al tema: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che costruisce l’istanza di misure protettive con il piano finanziario già allegato, non con la promessa di produrlo.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha affermato che il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e compromettere la parità negoziale: un principio di bilanciamento che vale anche a favore dell’impresa, perché fissa il criterio con cui il giudice decide. La giurisprudenza di merito ha progressivamente ampliato il catalogo delle misure cautelari concedibili, arrivando a comprendere la sospensione di contratti di leasing, il differimento di segnalazioni alla Centrale dei rischi e la richiesta di rilascio del DURC in deroga a inadempienze pregresse, quando funzionali alla prosecuzione dell’attività.
Mossa 4 — L’escussione delle garanzie personali: l’attacco al patrimonio di chi decide
La mossa
Quando l’aggressione al patrimonio sociale non promette recuperi, il creditore si sposta su chi ha firmato: fideiussioni omnibus dei soci, garanzie personali degli amministratori, pegni su quote, ipoteche su immobili personali, cambiali di garanzia. È la mossa che trasforma una crisi d’impresa in una crisi familiare, ed è deliberata: la banca sa che il patrimonio personale del garante è più liquido e più facilmente aggredibile di quello aziendale.
Nelle strutture più articolate, la mossa si estende alle società collegate: escussione di garanzie incrociate, azioni verso la controllante, contestazione di operazioni infragruppo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La convenienza è evidente: l’immobile del socio non ha dipendenti, non ha continuità aziendale da tutelare, non genera opposizione sociale. Il tasso di realizzo atteso è più alto e i tempi più brevi.
Preferisce non farla in un caso preciso: quando il garante è anche la persona che dovrebbe apportare nuova finanza al risanamento. Escutere il socio che sta per immettere capitale nell’impresa significa distruggere la fonte del proprio recupero, e i creditori professionali lo sanno. È esattamente su questa consapevolezza che si costruisce la contromossa.
I suoi limiti
Le fideiussioni bancarie redatte su schemi uniformi hanno una storia giudiziale nota e tuttora produttiva di contenzioso: le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. sono state ripetutamente scrutinate sotto il profilo antitrust, con esiti che incidono sulla sorte parziale del contratto. Ogni fideiussione va letta clausola per clausola, con l’estratto della modulistica utilizzata: è una delle poche aree in cui un’analisi documentale accurata produce risultati misurabili sul piano difensivo.
Limite ulteriore, e specifico della crisi: il tribunale può inibire l’escussione delle garanzie con misura cautelare, quando l’escussione comprometterebbe il risanamento — nei limiti di bilanciamento fissati dal provvedimento milanese dell’8 febbraio 2025 sopra richiamato.
La tua contromossa
La contromossa consiste nel rendere il garante parte della soluzione anziché bersaglio della liquidazione. Un piano che prevede l’apporto di finanza esterna da parte dei soci, con la contestuale definizione delle posizioni di garanzia, sposta la convenienza del creditore: incassare oggi una somma certa da un soggetto solvibile è preferibile a un’esecuzione immobiliare dall’esito e dai tempi incerti.
Sul piano tecnico, va sempre verificato: la validità e l’estensione della garanzia; l’esistenza di eccezioni opponibili derivanti dal rapporto principale; la corretta quantificazione del debito garantito; l’eventuale liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art. 1955 c.c.; il rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. quando applicabile.
Le pronunce che ti proteggono
Sul fronte delle garanzie costituite in prossimità dell’insolvenza, la Corte di Cassazione, Sez. I, n. 7027 del 16 marzo 2025, ha affermato che i contratti di pegno stipulati dal soggetto poi fallito nel periodo sospetto sono revocabili anche quando l’escussione della garanzia sia avvenuta dopo l’apertura della procedura. E la Cassazione, Sez. I, n. 3450 dell’11 febbraio 2025, ha stabilito che il debito inadempiuto per il cui soddisfacimento sia stato pattuito un piano di rateizzazione a fronte del rilascio di una garanzia ipotecaria deve considerarsi scaduto ai fini dell’applicazione della disciplina revocatoria delle garanzie: un principio che colpisce direttamente la prassi delle banche di “consolidare” le posizioni deteriorate chiedendo ipoteche in cambio di dilazioni.
Mossa 5 — L’istanza di liquidazione giudiziale: l’arma che vale più della sua esecuzione
La mossa
È la mossa più temuta e, statisticamente, quella meno spesso portata fino in fondo. Il creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 40 e 121 CCII, deducendo lo stato di insolvenza dell’impresa e il superamento delle soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro, ricavi lordi superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti superiori a 500.000 euro. È sufficiente il superamento di una sola di queste soglie.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Qui il calcolo dell’avversario è più sofisticato di quanto appaia. In liquidazione giudiziale, un creditore chirografario recupera in genere una frazione modesta del proprio credito, dopo anni. Sul piano puramente economico, l’istanza è quasi sempre una scelta perdente per chi la propone.
Ma non viene proposta per vincere in quella sede: viene proposta perché è la sola mossa che costringe l’imprenditore a decidere entro un termine certo. L’istanza di liquidazione giudiziale è la leva negoziale più potente dell’arsenale del creditore, e nella maggioranza dei casi il suo obiettivo reale è provocare una definizione prima dell’udienza.
Preferisce non farla quando: il credito è contestato (perché il tribunale deve comunque verificarne l’esistenza); quando esiste un piano credibile già depositato; quando l’impresa ha attivi il cui valore in continuità è manifestamente superiore a quello di liquidazione, perché in quel caso anche gli altri creditori si opporranno.
I suoi limiti
Sono numerosi e precisi, e vale la pena elencarli perché costituiscono la mappa della difesa.
Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro (art. 49 CCII). Non basta però pagare selettivamente per scendere sotto soglia: la Cassazione, Sez. I, n. 4201 del 18 febbraio 2025, ha affermato che i debiti scaduti verso l’Agenzia delle entrate superiori alla soglia restano computabili nella misura complessiva inizialmente accertata anche quando sia stata successivamente accolta un’istanza di rateizzazione.
Il tribunale deve inoltre verificare, sia pure in via incidentale, l’esistenza del credito di chi propone l’istanza: lo ha ribadito la Cassazione, Sez. I, n. 26370/2025. E l’insolvenza va accertata con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura, come precisato dalla Cassazione, Sez. I, n. 30903 del 25 novembre 2025. Sull’onere probatorio, il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 2 ottobre 2025, ha distribuito con nettezza prova e controprova tra creditore ricorrente e impresa debitrice.
Un limite che invece non esiste, e che è bene conoscere per non costruirci sopra una difesa: la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della procedura. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. Il Codice consente la coesistenza tra il percorso negoziale e il procedimento aperto su istanza dei creditori: la composizione negoziata non è uno scudo automatico, è un percorso che va reso credibile.
La tua contromossa
La contromossa vincente non è resistere all’istanza: è arrivare all’udienza con uno strumento di regolazione già attivato e documentato. Il ventaglio è ampio e va scelto sui numeri:
- il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII, quando l’esposizione è concentrata su pochi creditori disponibili;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. CCII, con la transazione fiscale dell’art. 63 CCII quando il debito erariale è rilevante;
- il concordato preventivo in continuità ex artt. 84 e ss. CCII, quando l’azienda ha un valore prospettico superiore a quello di liquidazione;
- la composizione negoziata ex artt. 12 e ss. CCII, con eventuale sbocco nel concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII se le trattative non riescono;
- per le imprese sotto soglia, il concordato minore e la liquidazione controllata, con la ristrutturazione dei debiti del consumatore per le posizioni personali dei soci.
Va aggiunto un dato che molti amministratori ignorano: la decisione di accedere agli strumenti di regolazione della crisi spetta agli amministratori e va assunta con verbale redatto da notaio ai sensi dell’art. 120-bis CCII. La Cassazione, Sez. I, n. 30903 del 25 novembre 2025, ha però precisato che questa forma non è richiesta per la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dall’amministratore.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, offre la lezione più utile in negativo: ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa che si era vista negare la conferma delle misure protettive, proprio in ragione dell’assenza di prospettive di risanamento. Nella stessa direzione, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Sul versante dell’iniziativa pubblica, la Cassazione, Sez. I, n. 30904 del 25 novembre 2025, ha escluso ogni automatismo tra la segnalazione relativa a un’istanza dei creditori poi archiviata e la successiva iniziativa del Pubblico Ministero, che resta autonoma; e la Cassazione, Sez. I, n. 31638 del 4 dicembre 2025, ha riconosciuto che i finanziamenti dei soci possono essere qualificati come debiti della società ai fini del riscontro dello stato di insolvenza.
Mossa 6 — Il contrattacco dopo la caduta: revocatorie e azioni di responsabilità
La mossa
C’è una mossa che quasi nessuno considera finché non è troppo tardi, ed è quella che il ceto creditorio gioca dopo l’apertura della procedura, attraverso il curatore. Due strumenti, entrambi devastanti sul piano personale.
Il primo è l’azione revocatoria ex art. 166 CCII: il curatore chiede che siano dichiarati inefficaci pagamenti, garanzie e atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto. Colpisce i fornitori che sono stati pagati, le banche che hanno ottenuto ipoteche, i soggetti che hanno acquistato beni aziendali.
Il secondo è l’azione di responsabilità verso amministratori, liquidatori e organi di controllo, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 255 CCII, fondata sulla violazione del dovere di gestione conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (artt. 2485 e 2486 c.c.) e, per le s.r.l., sull’art. 2476, comma 6, c.c.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Entrambe le azioni sono, per la procedura, investimenti a rendimento potenzialmente elevato: l’attivo recuperato va a beneficio della massa. L’azione di responsabilità è particolarmente appetibile quando esiste una copertura assicurativa o un patrimonio personale aggredibile.
La procedura preferisce non agire quando la documentazione contabile dimostra che gli atti compiuti avevano finalità conservativa e non hanno introdotto nuovo rischio d’impresa — che è esattamente ciò che una gestione assistita produce e che una gestione improvvisata non è in grado di dimostrare.
I suoi limiti
Le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII): sono termini di decadenza, non prorogabili. Il periodo sospetto è di un anno per gli atti “anormali” e di sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, per i quali grava sul curatore la prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
E l’art. 166 CCII contiene esenzioni pesanti: non sono revocabili, tra gli altri, i pagamenti effettuati nei termini d’uso, gli atti e i pagamenti posti in essere in esecuzione di un piano attestato o di uno strumento di regolazione della crisi, i pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro. È la ragione per cui, quando la crisi è già in corso, ogni pagamento fatto dentro un percorso regolato vale giuridicamente più dello stesso pagamento fatto fuori.
La tua contromossa
La contromossa qui si gioca mesi o anni prima: consiste nel far transitare gli atti della fase critica dentro un percorso protetto e documentato, in modo che l’esenzione da revocatoria e la prova della finalità conservativa esistano già quando serviranno.
Sul piano della responsabilità gestoria, tre presidi sono decisivi: la corretta e tempestiva rilevazione della causa di scioglimento ex art. 2485 c.c.; la tracciabilità di ogni operazione compiuta dopo quel momento, con la dimostrazione della sua natura conservativa; il rispetto del criterio di gestione dell’art. 21 CCII, secondo cui in stato di crisi l’imprenditore gestisce evitando pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, mentre in stato di insolvenza gestisce nel prevalente interesse dei creditori.
Le pronunce che ti proteggono
Sull’elemento soggettivo della revocatoria, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 101/2026, ha chiarito che la conoscenza dello stato di insolvenza deve sussistere al momento dell’atto e che gli indizi da cui desumerla devono necessariamente precederlo, restando la relativa valutazione riservata al giudice di merito se congruamente motivata; nello stesso solco si colloca la Cassazione n. 11145/2025 sulla prova indiziaria. La Cassazione, Sez. I, n. 11224 del 29 aprile 2025, ha affrontato il termine triennale per l’esercizio dell’azione, le esenzioni e la presunzione di pregiudizio per la massa; la Cassazione, Sez. I, n. 11225 del 29 aprile 2025, ha fissato la decorrenza del periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure concorsuali. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5098/2025, hanno distinto la competenza per la revocatoria ordinaria della scissione promossa dal singolo creditore da quella promossa dal curatore, che rientra nel circuito concorsuale.
Sul fronte della responsabilità, la Cassazione, Sez. I, n. 20150 del 18 luglio 2025, ha affermato che il danno può essere determinato anche in base ai debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l’accesso alla procedura avrebbe dovuto essere richiesto e quello dell’apertura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. La Cassazione n. 8069 del 25 marzo 2024 ha ribadito che spetta agli amministratori dimostrare che gli atti compiuti dopo il verificarsi della causa di scioglimento avessero finalità meramente conservativa e non abbiano comportato nuovo rischio d’impresa. Per gli organi di controllo, la Cassazione, Sez. I, n. 1390/2026 ha escluso l’applicazione retroattiva, ai fini della quantificazione del danno, del limite introdotto nell’art. 2407, comma 2, c.c.
La partita giocata: tre sequenze mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come si sposta la convenienza dell’avversario quando la difesa arriva nel momento giusto.
Ipotesi A — La stretta creditizia anticipata
Impresa metalmeccanica, ricavi 3.184.000 €, esposizione complessiva 1.276.400 € così composta: 418.300 € verso tre istituti di credito, 312.700 € verso fornitori, 431.600 € tra Agenzia delle entrate-Riscossione e INPS, 113.800 € di canoni di leasing scaduti.
Il 6 marzo l’INPS invia la segnalazione ex art. 25-novies CCII: i contributi non versati superano le soglie di legge. Il 21 marzo il primo istituto comunica la revoca degli affidamenti per 180.000 €.
Se l’impresa non reagisce: entro sessanta giorni gli altri due istituti si allineano, il fido di cassa evapora, i fornitori passano al pagamento anticipato, il fatturato del trimestre successivo scende. A quel punto la liquidazione giudiziale non è più una minaccia ma una previsione.
Se l’impresa reagisce: il 27 marzo deposita istanza di nomina dell’esperto e chiede le misure protettive, allegando piano finanziario a diciotto mesi e situazione contabile aggiornata. Contesta la revoca del fido chiedendo la comunicazione scritta delle ragioni prudenziali ex art. 16, comma 5, CCII. Il 10 aprile il tribunale conferma le misure per 120 giorni. Da quel momento la convenienza degli istituti si capovolge: non possono aggredire, il credito non può essere riclassificato per il solo fatto dell’accesso, e l’unico modo per ottenere qualcosa è sedersi al tavolo.
Ipotesi B — Il pignoramento presso i clienti
Impresa di servizi, credito azionato 187.400 € da una società cessionaria di crediti deteriorati. Il 7 maggio viene notificato il precetto. Il 19 maggio l’atto di pignoramento presso terzi raggiunge la banca e due clienti che rappresentano il 46% del fatturato.
Se l’impresa attende l’udienza: i crediti verso i due clienti restano vincolati per mesi, il rapporto commerciale si deteriora, il danno reputazionale supera l’importo pignorato.
Se l’impresa gioca d’anticipo: verifica immediatamente la regolarità dell’avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. e delle relate; deposita ricorso per misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, chiedendo che sia inibita la prosecuzione dell’esecuzione sui crediti verso clienti in quanto beni con cui è esercitata l’attività. Documenta che l’incasso di quei crediti è la fonte del piano. Se il tribunale conferma, il cessionario si trova con un credito congelato e con un piano che gli offre un recupero superiore a quello atteso da un’esecuzione: a quel punto la trattativa non è più una concessione, è la sua opzione migliore.
Ipotesi C — L’istanza di liquidazione giudiziale come leva
Impresa commerciale, debiti scaduti complessivi 642.900 €. Un fornitore con credito di 62.700 € deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 4 febbraio; l’udienza è fissata al 25 marzo.
Prima ipotesi difensiva: si contesta il solo credito del ricorrente. Anche se la contestazione fosse fondata, il tribunale valuta l’insolvenza sulla base degli atti dell’istruttoria e il quadro complessivo resta immutato.
Seconda ipotesi difensiva: entro il 25 marzo l’impresa deposita domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, con verbale notarile ex art. 120-bis CCII, documentazione dell’art. 39 CCII e richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII; contemporaneamente contesta il credito del ricorrente per far verificare al tribunale, in via incidentale, la legittimazione. A quel punto il fornitore ricorrente si trova davanti a un calcolo diverso: proseguire significa spese di lite e recupero chirografario dilazionato; aderire a una proposta che gli riconosca una percentuale certa in tempi definiti vale, sul suo conto economico, più della vittoria in aula.
Quando all’avversario conviene trattare
Questa è la sezione che quasi nessun contenuto sulla crisi d’impresa affronta, e che vale più di tutte le altre messe insieme. Il creditore non tratta quando glielo si chiede: tratta quando la matematica gli dice che trattare è meglio. Esistono finestre precise in cui questo accade.
La prima finestra si apre subito dopo la segnalazione dei creditori pubblici o la prima revoca di fido. È il momento in cui la perdita non è ancora stata contabilizzata, l’azienda è ancora operativa e il creditore ha davanti un interlocutore che ha ancora qualcosa da offrire. Le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, con riduzione degli interessi al tasso legale e delle sanzioni, rendono il debito erariale sostenibile proprio in questa fase e non dopo.
La seconda finestra si apre nel momento in cui il tribunale conferma le misure protettive. È il passaggio che modifica strutturalmente la posizione negoziale, perché sottrae al creditore l’alternativa dell’azione individuale. Da quel momento la sua scelta non è più “trattare o aggredire” ma “trattare o attendere”, e l’attesa ha un costo.
La terza finestra si apre quando la transazione fiscale entra nel perimetro della trattativa. È forse la novità più rilevante degli ultimi anni: l’art. 23, comma 2-bis, CCII, inserito dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024 ed efficace dal 28 settembre 2024), consente per la prima volta di presentare una proposta di accordo transattivo sui debiti tributari già durante la composizione negoziata, con pagamento parziale o dilazionato non solo di interessi e sanzioni ma anche dell’imposta. Prima era necessario transitare per un accordo di ristrutturazione o per un concordato. La novità si applica alle procedure avviate con istanza di nomina dell’esperto presentata dal 28 settembre 2024, ed è stata estesa anche alle imprese minori. Va segnalato, per correttezza, che in questa sede la proposta non è assistita dal meccanismo di omologazione forzosa: il consenso dell’amministrazione finanziaria resta necessario, e questo rende la qualità tecnica della proposta l’unico vero fattore che ne determina l’esito.
La quarta finestra si apre quando il creditore pubblico capisce che il cram down è possibile. Negli strumenti concorsuali, l’omologazione può intervenire anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, alle condizioni di legge. Il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 13 febbraio 2025, ha ritenuto il cram down fiscale compatibile anche con il concordato in continuità e non solo con quello liquidatorio, alla luce del combinato disposto degli artt. 88, 109 e 112 CCII come modificati dal correttivo-ter. La prospettiva di un’omologazione senza il proprio voto modifica radicalmente l’incentivo del creditore pubblico a esprimere un diniego meramente difensivo.
La quinta finestra si apre quando il creditore vede il numero della liquidazione. Ogni proposta seria deve contenere il confronto tra ciò che il creditore ottiene aderendo e ciò che otterrebbe nella liquidazione giudiziale, calcolato con criteri di realizzo e non con valori contabili. È il documento che il comitato crediti di una banca o l’ufficio di un servicer legge per primo. Senza quel confronto, ogni proposta viene archiviata come richiesta di sconto.
La partita in tabella
Lo schema che segue riassume la sequenza tipica: cosa fa il creditore, quale vincolo di legge lo limita, come si risponde e — soprattutto — in quale finestra temporale la risposta è ancora efficace. La colonna di destra è la più importante: quasi tutte le contromosse perdono valore se giocate tardi.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa dell’impresa | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Segnalazione ex art. 25-novies CCII (INPS, INAIL, AdE, AdER) | Soglie e termini tipizzati; funzione di allerta, non impositiva | Attivazione composizione negoziata ex art. 17 CCII e misure premiali art. 25-bis | Entro poche settimane dalla segnalazione |
| Revoca o sospensione degli affidamenti bancari | Ammessa solo se richiesta dalla vigilanza prudenziale, con comunicazione scritta motivata (art. 16, c. 5, CCII) | Richiesta formale delle ragioni; ricorso cautelare ex art. 19 CCII | Immediata, prima che si allineino gli altri istituti |
| Decreto ingiuntivo | Opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.) | Opposizione selettiva su eccezioni documentate; verifica del titolo | Entro i 40 giorni, sospensione feriale 1-31 agosto |
| Atto di precetto | Efficacia 90 giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.); termine minimo 10 giorni ad adempiere | Verifica relate e titolo; opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. | 20 giorni per i vizi formali |
| Pignoramento presso terzi | Avviso ex art. 543, c. 5, c.p.c. a pena di inefficacia; dichiarazione del terzo artt. 547-548 c.p.c. | Misure protettive e cautelari ex artt. 18-19 CCII; contestazione dei vizi | Prima della notifica, o immediatamente dopo |
| Escussione di fideiussioni e garanzie personali | Eccezioni dal rapporto principale; artt. 1955 e 1957 c.c.; possibile inibitoria cautelare | Analisi clausole; inserimento del garante nel piano come apportante | Prima del decreto ingiuntivo verso il garante |
| Istanza di liquidazione giudiziale | Soglia debiti scaduti 30.000 € (art. 49 CCII); soglie dimensionali art. 2, c. 1, lett. d); verifica incidentale del credito | Accesso a uno strumento di regolazione con verbale notarile ex art. 120-bis CCII e misure ex art. 54 CCII | Entro l’udienza fissata dal tribunale |
| Revocatoria del curatore | 3 anni dall’apertura, 5 dal compimento dell’atto (art. 170 CCII); esenzioni art. 166 CCII | Far transitare gli atti dentro un percorso attestato o regolato | Nei mesi precedenti la procedura |
| Azione di responsabilità ex art. 255 CCII | Prova a carico degli amministratori sulla natura conservativa degli atti | Rilevazione tempestiva della causa di scioglimento; tracciabilità ex art. 21 CCII | Dal primo segnale di squilibrio |
Le domande di chi è sotto attacco
«La banca può revocarmi i fidi solo perché ho aperto la composizione negoziata?» No. L’art. 16, comma 5, CCII lo esclude espressamente: né la notizia dell’accesso né il coinvolgimento nelle trattative costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di diversa classificazione del credito. La banca può farlo solo se lo impone la disciplina di vigilanza prudenziale, e deve comunicartelo per iscritto indicando le ragioni. Se la comunicazione manca o è generica, l’iniziativa è contestabile davanti al giudice.
«Se ho chiesto le misure protettive, il tribunale deve rinviare l’udienza sull’istanza di liquidazione giudiziale?» No, e chi ti dice il contrario ti sta esponendo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza. La composizione negoziata non è uno scudo: è un percorso che va reso credibile con documenti.
«Sotto quale importo non possono chiedere la liquidazione giudiziale?» Sotto 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria (art. 49 CCII). Attenzione però: non basta pagare qualcuno per scendere sotto soglia. La Cassazione n. 4201 del 18 febbraio 2025 ha ritenuto computabili nella misura inizialmente accertata anche i debiti per i quali sia stata successivamente accolta un’istanza di rateizzazione.
«Rischio personalmente, o rischia solo la società?» Rischi personalmente in tre modi distinti, e vanno tenuti separati: come garante, se hai firmato fideiussioni; come amministratore, per l’azione di responsabilità del curatore fondata sugli artt. 2485 e 2486 c.c. e, per le s.r.l., sull’art. 2476, comma 6, c.c.; e sul piano penale, per le fattispecie di bancarotta, se emergono distrazioni od operazioni dolose. Il terzo profilo è quello su cui l’assistenza tempestiva incide di più, perché quasi sempre riguarda condotte tenute prima che qualcuno chiedesse un parere.
«Quanto tempo ho davvero, da quando arriva il primo atto?» Meno di quanto pensi, ma più di quanto temi. Quaranta giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo; venti per i vizi formali degli atti esecutivi; il tempo che intercorre tra il deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e l’udienza — di norma alcune settimane — per attivare uno strumento di regolazione. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e in nessun altro periodo dell’anno.
«Posso ancora pagare i fornitori strategici mentre sono in crisi?» Sì, ma il come cambia tutto. Un pagamento fatto fuori da un percorso regolato è potenzialmente revocabile ai sensi dell’art. 166 CCII e può essere valutato come atto non conservativo in sede di responsabilità. Lo stesso pagamento, eseguito in attuazione di un piano attestato o di uno strumento di regolazione, gode delle esenzioni previste dalla legge. È la differenza tra un atto di gestione e un atto che ti verrà contestato tra due anni.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, organizzati per la mossa del creditore che ciascuno limita o disciplina. I principi sono riformulati in sintesi.
Sulla stretta creditizia e sugli affidamenti
Tribunale di Verona, provvedimento 22 gennaio 2024 — La sospensione o revoca degli affidamenti nella composizione negoziata richiede una comunicazione scritta che espliciti le ragioni prudenziali della decisione; l’omissione di questa modalità rende di per sé illegittima l’iniziativa della banca e giustifica l’ordine giudiziale di dare esecuzione ai contratti pendenti, con indennità per ogni giorno di ritardo. Rilevanza: è il precedente operativo con cui si contesta la revoca del fido nella fase iniziale della crisi.
Corte di Cassazione n. 36365/2021 — Grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, in coerenza con l’art. 2086, comma 2, c.c. e con l’art. 41 Cost. Rilevanza: fonda l’obbligo di assetti adeguati che oggi rappresenta insieme il primo presidio difensivo e la prima area di contestazione.
Tribunale di Venezia, decreto 26 agosto 2025 — In presenza di carenze organizzative che espongano l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può chiedere al tribunale la nomina di un ispettore incaricato di esaminare la situazione societaria e riferire sulle eventuali irregolarità. Rilevanza: mostra che la pressione sull’organo amministrativo può arrivare anche dall’interno della compagine, non solo dai creditori.
Sulle misure protettive e cautelari
Tribunale di Catania, provvedimento 21 febbraio 2025 — Per ottenere misure protettive e cautelari occorre dimostrare la prospettiva di risanamento, la necessità delle misure per il buon esito delle trattative e un piano finanziario coerente con la continuità; le protettive riguardano i crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza, le cautelari possono incidere su crediti successivi solo se strumentali alla continuità. Rilevanza: è la griglia con cui va costruita l’istanza.
Tribunale di Milano, provvedimento 8 febbraio 2025 — Il divieto di escussione delle garanzie è concedibile solo se non determina un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e la parità negoziale. Rilevanza: fissa il criterio di bilanciamento nelle inibitorie sulle fideiussioni.
Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025 — Dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è precluso pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevanza: dimostra che la condotta tenuta nelle trattative produce effetti processuali diretti.
Sull’istanza di liquidazione giudiziale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 — La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della procedura. Rilevanza: smonta l’idea della composizione negoziata come scudo automatico.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 4201 del 18 febbraio 2025 — I debiti scaduti verso l’Agenzia delle entrate superiori alla soglia di rilevanza restano computabili nella misura complessivamente accertata anche in caso di successivo accoglimento di un’istanza di rateizzazione. Rilevanza: chiude la strada alle strategie di rientro sotto soglia costruite in extremis.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 2223 del 30 gennaio 2025 — La contestazione sulla ricorrenza della condizione di procedibilità legata ai debiti scaduti non è proponibile per la prima volta in sede di reclamo. Rilevanza: impone di collocare le eccezioni nel grado corretto.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 26370/2025 — Sull’istanza del creditore il giudice deve svolgere una verifica incidentale sull’esistenza del credito azionato. Rilevanza: la contestazione del credito del ricorrente è una difesa tecnicamente praticabile.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 30903 del 25 novembre 2025 — Lo stato di insolvenza va accertato con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura; la domanda di apertura proposta dall’amministratore non richiede la forma del verbale notarile prevista dall’art. 120-bis CCII per l’accesso agli strumenti di regolazione. Rilevanza: definisce il momento di valutazione e distingue i regimi formali.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 30904 del 25 novembre 2025 — L’iniziativa del Pubblico Ministero è autonoma rispetto a quella dei creditori, anche quando segua una segnalazione relativa a un’istanza poi archiviata o oggetto di desistenza. Rilevanza: la desistenza del creditore non chiude necessariamente il rischio.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 31638 del 4 dicembre 2025 — I finanziamenti dei soci possono essere qualificati come debiti della società ai fini del riscontro dello stato di insolvenza. Rilevanza: incide sulla ricostruzione dell’esposizione nei gruppi familiari.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 31177 del 29 novembre 2025 — Precisa il termine entro cui va eccepita o rilevata l’incompetenza territoriale nel procedimento per l’apertura della procedura e la necessità che l’eventuale domanda di concordato sia proposta davanti al medesimo tribunale. Rilevanza: evita che l’eccezione di competenza venga giocata fuori tempo.
Tribunale di Reggio Emilia, provvedimento 2 ottobre 2025 — Sull’istanza del creditore, prova e controprova gravano rispettivamente sul ricorrente e sull’impresa debitrice. Rilevanza: definisce cosa l’impresa deve effettivamente dimostrare in udienza.
Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025 — Aperta la liquidazione giudiziale su istanza del creditore nei confronti dell’impresa cui era stata negata la conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: il diniego delle misure protettive è un fattore che pesa nel giudizio successivo.
Su revocatorie, garanzie e responsabilità
Corte di Cassazione n. 101/2026 — La conoscenza dello stato di insolvenza deve sussistere al momento dell’atto revocando e gli indizi da cui desumerla devono precederlo; la valutazione è riservata al giudice di merito se congruamente motivata. Rilevanza: delimita l’onere probatorio del curatore.
Corte di Cassazione n. 11145/2025 — Conferma l’ammissibilità della prova indiziaria della conoscenza dello stato di insolvenza. Rilevanza: misura quanto è concreto il rischio revocatorio sui pagamenti della fase critica.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 11224 del 29 aprile 2025 — Interviene sul termine triennale per l’esercizio dell’azione revocatoria, sulle esenzioni e sulla presunzione di pregiudizio per la massa. Rilevanza: fissa i confini temporali della minaccia.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 11225 del 29 aprile 2025 — Determina la decorrenza del periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure concorsuali. Rilevanza: incide su tutti i casi in cui a un tentativo di regolazione segua la liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 7027 del 16 marzo 2025 — I pegni costituiti nel periodo sospetto sono revocabili anche se l’escussione della garanzia avviene dopo l’apertura della procedura. Rilevanza: colpisce le garanzie acquisite tardivamente dai creditori più attrezzati.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 3450 dell’11 febbraio 2025 — Il debito per il cui soddisfacimento sia pattuito un piano di rateizzazione a fronte di garanzia ipotecaria va considerato scaduto ai fini della disciplina revocatoria delle garanzie. Rilevanza: mette in discussione la prassi del consolidamento delle posizioni deteriorate.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5098/2025 — Distingue la competenza per la revocatoria ordinaria della scissione promossa dal creditore particolare da quella promossa dal curatore, che rientra nel circuito concorsuale. Rilevanza: rileva nelle crisi di gruppo con operazioni straordinarie recenti.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 20150 del 18 luglio 2025 — Il danno da violazione del dovere di gestione conservativa può essere determinato in base ai debiti assunti indebitamente nel periodo tra il momento in cui l’accesso alla procedura avrebbe dovuto essere richiesto e l’apertura, a prescindere dall’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali. Rilevanza: amplia il perimetro del rischio personale dell’amministratore che rinvia.
Corte di Cassazione n. 8069 del 25 marzo 2024 — Spetta agli amministratori dimostrare che gli atti compiuti dopo il verificarsi della causa di scioglimento avessero finalità conservativa e non abbiano comportato nuovo rischio d’impresa. Rilevanza: inverte l’onere e rende decisiva la tracciabilità documentale.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 1390/2026 — Esclude l’applicazione retroattiva, ai fini della quantificazione del danno risarcibile nell’azione verso i sindaci, del limite introdotto nell’art. 2407, comma 2, c.c. Rilevanza: riguarda direttamente gli organi di controllo delle società in crisi.
Su concordato e sbocchi della composizione negoziata
Tribunale di Pavia, provvedimento 13 febbraio 2025 — Il cram down fiscale e previdenziale è compatibile anche con il concordato in continuità e non soltanto con quello liquidatorio, alla luce del combinato disposto degli artt. 88, 109 e 112 CCII. Rilevanza: rende trattabile il debito pubblico anche nei piani in continuità.
Corte di Cassazione n. 7663 del 30 marzo 2026 — Nel concordato in continuità l’omologazione può intervenire anche in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, quando la proposta sia approvata da almeno una classe qualificata: l’espressione «in mancanza» dell’art. 112 CCII va riferita al difetto di maggioranza. Rilevanza: riduce drasticamente il potere di veto del singolo creditore forte.
Corte di Cassazione n. 31958 del 9 dicembre 2025 — Il concordato può essere revocato per l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. Rilevanza: la disclosure incompleta è il modo più rapido di perdere una procedura già avviata.
Corte di Cassazione n. 624/2026 — Nel concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore non può consistere nella semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, perché ciò non integra alcun vantaggio per i chirografari cui non sia prevista alcuna forma di soddisfazione. Rilevanza: alza l’asticella dello sbocco liquidatorio della composizione negoziata.
Corte di Cassazione n. 31641/2025 — Il giudice valuta anche se le attestazioni dell’esperto sull’inattuabilità delle soluzioni di risanamento siano documentate e coerenti. Rilevanza: il parere finale dell’esperto è oggetto di sindacato, non un lasciapassare.
Tribunale di Piacenza, provvedimento 3 luglio 2025 — Ai fini dell’omologazione del concordato semplificato il tribunale verifica fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria e utilità per i creditori, in sostituzione della valutazione dei creditori privi del diritto di voto. Rilevanza: descrive il controllo effettivo cui la proposta viene sottoposta.
Tribunale di Cuneo, provvedimento 15 luglio 2025 e Tribunale di Bologna, decreto 18 marzo 2025 — Definiscono, rispettivamente, le verifiche da compiere in sede di omologazione del concordato semplificato e il contenuto dei doveri di buona fede e correttezza richiesti al debitore, a partire da una disclosure completa sulla situazione di crisi e sulle risorse disponibili. Rilevanza: la trasparenza nella fase negoziale è un requisito di ammissibilità, non una virtù.
Tribunale di Brindisi, decreto 3 luglio 2025 e Corte d’Appello di Milano, provvedimento 3 luglio 2025 — Il primo sui presupposti dell’omologazione in presenza di classi dissenzienti ex art. 112, comma 2, CCII; il secondo sull’ammissibilità della domanda di concordato semplificato presentata prima del 28 settembre 2024 in pendenza di un procedimento di regolazione della crisi. Rilevanza: delimitano il campo applicativo delle regole introdotte dal correttivo-ter.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo non commenta la partita: la gioca. Ecco, in concreto, gli strumenti che mette in campo quando un’impresa è sotto pressione.
- Ricostruiamo l’intera esposizione e la mappa dei creditori, distinguendo banche, fornitori strategici, leasing, creditori pubblici e cessionari di crediti deteriorati, e calcoliamo per ciascuno la convenienza economica dell’azione che sta valutando.
- Analizziamo gli atti già notificati — decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, revoche di fido — verificando titoli, relate di notifica, avvisi ex art. 543, comma 5, c.p.c. e termini di efficacia, per individuare i vizi che riducono la forza della controparte.
- Verifichiamo la legittimità della revoca degli affidamenti ai sensi dell’art. 16, comma 5, CCII, pretendendo dall’istituto la comunicazione scritta delle ragioni prudenziali e contestandola quando manca o è generica.
- Costruiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con il piano finanziario, la situazione contabile aggiornata e la documentazione della ragionevole perseguibilità del risanamento, e chiediamo misure protettive e cautelari ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII.
- Formuliamo la proposta di transazione fiscale nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, oppure negli accordi di ristrutturazione e nel concordato quando lo strumento è più adatto ai numeri del caso.
- Selezioniamo lo strumento di regolazione — piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato in continuità, concordato semplificato, concordato minore o liquidazione controllata per le imprese sotto soglia — sulla base del confronto tra valore in continuità e valore di liquidazione.
- Presidiamo il procedimento aperto su istanza dei creditori, contestando in via incidentale il credito del ricorrente, i presupposti dimensionali e la soglia dell’art. 49 CCII, e depositando la domanda di accesso allo strumento prescelto entro l’udienza.
- Difendiamo amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità e nelle revocatorie, documentando la finalità conservativa degli atti compiuti e la tempestività della rilevazione della causa di scioglimento.
- Proteggiamo il patrimonio personale di soci e garanti, analizzando fideiussioni e garanzie reali clausola per clausola e chiedendo, quando ne ricorrono i presupposti, l’inibitoria dell’escussione.
- Portiamo la strategia fino all’ultimo grado, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo atto stragiudiziale fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa la qualificazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 pesa in modo particolare: significa conoscere la composizione negoziata dal punto di osservazione di chi è chiamato a condurla, e quindi sapere in anticipo quali elementi il tribunale cerca nell’istanza di misure protettive e quali condotte l’esperto valuta come contrarie a buona fede. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia fino in Cassazione: la difesa non cambia mano tra un grado e l’altro, e ogni eccezione viene collocata fin dall’inizio nel grado in cui potrà essere fatta valere — un punto che le pronunce sopra richiamate mostrano essere decisivo. Per le posizioni personali di soci e amministratori non fallibili, o per le imprese sotto le soglie dell’art. 2 CCII, entrano in gioco le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC, che consentono di trattare in modo coordinato il debito della società e quello delle persone che l’hanno garantita.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — è ciò che rende possibile il passaggio più difficile: leggere la crisi anche sul piano economico. Calcolare la convenienza del creditore, costruire il confronto con l’alternativa liquidatoria, verificare la sostenibilità del piano finanziario sono operazioni che richiedono competenze contabili quanto giuridiche. Su una crisi d’impresa, un avvocato senza numeri e un commercialista senza strumenti processuali sono ugualmente disarmati.
Chiusura
Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Ogni mossa del creditore ha un limite scritto: una soglia, un termine, un onere probatorio, un obbligo di motivazione. Ogni limite è una contromossa disponibile, ma solo dentro una finestra temporale che si chiude. Il fattore che separa le imprese che si salvano da quelle che non si salvano non è quasi mai la dimensione del debito: è il numero di settimane trascorse tra il primo segnale e la prima decisione.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché le qualificazioni dell’Avvocato coincidono con le tre direttrici della crisi d’impresa: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il percorso di risanamento e le trattative; coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per i due creditori — banche e Fisco — che nella quasi totalità dei casi determinano l’esito; avvocato cassazionista per tenere la stessa linea difensiva dal primo atto fino all’ultimo grado. A queste si affiancano, per le posizioni sotto soglia e per il patrimonio personale di soci e garanti, le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo ogni atto della controparte e costruiamo la strategia sui margini che la legge mette a disposizione.
📩 Se la tua azienda è sotto pressione — fidi revocati, pignoramenti sui conti, garanzie escusse, un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata — scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.
