SPA: il concordato preventivo, differenze rispetto alla SRL
Non esiste una risposta unica alla domanda “come funziona il concordato preventivo della mia società”: dipende da chi sei e, soprattutto, da che tipo di società rappresenti o di cui fai parte. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) detta una disciplina formalmente unitaria del concordato preventivo, ma le regole del diritto societario che si intrecciano con quella procedura cambiano in modo sostanziale a seconda che si tratti di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata. Chi amministra una SPA con obbligazioni in circolazione affronta vincoli di governance, classamento e informativa che un amministratore di SRL familiare non incontra mai. Chi è socio di controllo di una SPA gestisce logiche di categorie di azioni e diritto di opzione che nella SRL si traducono in meccanismi più snelli ma non meno delicati. Chi ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da una SPA in crisi si trova in una posizione giuridica che nella SRL, salvo eccezioni, semplicemente non esiste.
Questa guida distingue cinque profili concreti — l’amministratore di SPA, il socio di controllo, l’azionista di minoranza, l’obbligazionista, l’amministratore-socio di SRL — e per ciascuno spiega cosa cambia davvero quando la società entra in concordato preventivo, con numeri, rischi specifici e mosse operative. Ogni profilo affronta la stessa procedura, disciplinata dal Codice della Crisi, ma con leve, vincoli e margini di manovra diversi, perché il diritto societario ordinario — che regola la composizione del capitale, gli organi di controllo, i diritti di voto e di recesso — non viene mai completamente sostituito dalla disciplina della crisi: vi si combina, e il risultato di questa combinazione cambia a seconda che la società coinvolta sia una SPA o una SRL.
Lo Studio Monardo affronta questa materia attraverso una competenza specifica e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una qualifica che presuppone esattamente la capacità di leggere le differenze tra gli assetti organizzativi delle società di capitali e di tradurle in una strategia di ristrutturazione. A questo si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare che unisce competenze legali e contabili, indispensabile quando il concordato di una SPA o di una SRL richiede di ricostruire bilanci, piani industriali e operazioni straordinarie sul capitale.
📩 Se la tua società — SPA o SRL — sta valutando o affrontando un concordato preventivo, non aspettare che le decisioni vengano prese da altri: contattaci subito, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
Le regole comuni a tutti
Prima di entrare nei singoli profili, è necessario fissare la base normativa condivisa, perché SPA e SRL non seguono due procedure diverse: seguono la stessa procedura, disciplinata dagli articoli 84 e seguenti del Codice della Crisi, con innesti specifici per le società di capitali agli articoli 120-bis e seguenti. Le differenze nascono dal modo in cui il diritto societario ordinario (codice civile, libro V, titoli V e VI) si combina con queste regole comuni.
Il primo punto fermo, identico per SPA e SRL, riguarda chi decide di accedere alla procedura. L’art. 120-bis CCII stabilisce che la decisione di proporre la domanda di concordato preventivo, di modificarla nel corso della procedura e di rideterminarne i contenuti spetta in via esclusiva agli amministratori, senza necessità di alcuna delibera assembleare dei soci. Questa regola vale sia per la società per azioni sia per la società a responsabilità limitata, e rappresenta una scelta di sistema del legislatore della riforma: nel momento in cui la società entra in crisi, la competenza gestoria prevale su quella proprietaria, perché sono gli amministratori a rispondere della tempestività e dell’adeguatezza degli assetti organizzativi ai sensi dell’art. 2086 c.c.
Questo non significa che i soci restino privi di ogni voce: l’art. 120-ter CCII riconosce ai soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, nella SPA come nella SRL, il diritto di presentare una proposta di concordato concorrente rispetto a quella degli amministratori, quando il piano di questi ultimi preveda la soddisfazione dei creditori chirografari in misura inferiore al venti per cento del loro credito o, comunque, in presenza di determinate condizioni previste dalla norma. Cambia però il modo in cui quella soglia si calcola e si dimostra: nella SPA occorre fare i conti con eventuali categorie speciali di azioni e con la possibile dispersione del capitale tra il pubblico; nella SRL il calcolo è normalmente più diretto perché il libro soci coincide quasi sempre con l’intera compagine.
Restano identiche anche le regole sul procedimento vero e proprio: la domanda si presenta al tribunale competente per sede dell’impresa, si apre una fase di ammissione con nomina del commissario giudiziale, i creditori vengono suddivisi in classi quando la legge lo richiede o quando il proponente lo ritiene opportuno, si vota secondo le maggioranze previste dall’art. 109 CCII, e il tribunale procede infine all’omologazione, anche con il meccanismo del cosiddetto cram down interclassi quando ricorrono le condizioni dell’art. 112 CCII. Su questo impianto processuale, identico per le due forme societarie, si innestano poi le differenze strutturali di cui parliamo nei prossimi paragrafi: la composizione del capitale (azioni contro quote), l’eventuale presenza di titoli obbligazionari, l’organo di controllo, il regime del diritto di opzione e di recesso, e la governance interna durante la procedura.
Anche la distinzione tra concordato in continuità aziendale e concordato liquidatorio, pur essendo comune alle due forme societarie, produce effetti diversi a seconda della struttura interna della società. Nel concordato in continuità, disciplinato dall’art. 84, commi 2 e 3, CCII, l’impresa prosegue l’attività, direttamente o indirettamente, e il piano deve dimostrare la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa sufficienti a soddisfare i creditori in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Una condizione preliminare, comune a SPA e SRL ma verificata con maggiore rigore quando la struttura è più complessa, è che l’attività aziendale sia ancora effettivamente in corso al momento della domanda: se l’azienda ha già cessato ogni operatività, la causa tipica della continuità viene meno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente. Nel concordato liquidatorio, invece, l’art. 84, comma 4, CCII richiede un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria; anche in questo caso le modalità con cui reperire tali risorse — aumento di capitale, apporto di terzi, cessione di beni sociali — cambiano a seconda che si tratti di SPA, dove l’apertura del capitale a investitori esterni segue un percorso più strutturato, o di SRL, dove più spesso l’apporto proviene dagli stessi soci storici.
Un ulteriore punto fermo comune riguarda la durata complessiva della fase preparatoria: il tribunale, con il decreto di apertura, fissa il termine per il deposito della proposta definitiva e del piano quando la domanda è stata presentata con riserva, termine che può essere prorogato una sola volta in presenza di giustificati motivi, secondo l’art. 44 CCII; questo vincolo temporale opera nello stesso modo per SPA e SRL, ma nella pratica la SPA con struttura più articolata — più classi da costruire, eventuale coinvolgimento dell’assemblea degli obbligazionisti, necessità di coordinare organo di controllo e revisore — tende a utilizzare l’intero arco temporale concesso dalla legge, mentre la SRL a struttura semplice riesce spesso a depositare la proposta definitiva in tempi più contenuti.
Un ultimo elemento comune riguarda gli effetti protettivi della procedura: dal deposito della domanda, anche in bianco o con riserva, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 54 CCII), un effetto che si produce identicamente sia che il debitore sia una SPA sia una SRL. Ciò che cambia è la platea dei soggetti interessati da quell’effetto protettivo: nella SPA, oltre ai creditori sociali in senso stretto, rientrano tipicamente gli obbligazionisti, mentre restano fuori — salvo specifiche estensioni previste dal piano — i creditori personali dei singoli soci o amministratori, che restano liberi di agire sul patrimonio individuale di questi ultimi, comprese le garanzie personali eventualmente prestate.
Un ulteriore elemento comune, ma che nella pratica pesa in modo diverso, riguarda la finanza interinale e la finanza prededucibile funzionale al piano. L’art. 99 CCII consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti prededucibili necessari per l’esercizio dell’attività in pendenza della procedura, indipendentemente dalla forma societaria. Nella SPA, l’accesso a questa finanza interinale passa spesso attraverso il sistema bancario o attraverso operatori specializzati in finanza di ristrutturazione, con negoziazioni che coinvolgono direttamente il consiglio di amministrazione e, se presente, l’organo di controllo; nella SRL, specie a compagine familiare, la finanza interinale è più spesso fornita dagli stessi soci, con la conseguenza che occorre distinguere con attenzione tra il nuovo finanziamento prededucibile, autorizzato dal tribunale e sottratto alla postergazione ordinaria dell’art. 2467 c.c., e i vecchi finanziamenti soci erogati prima della domanda, che restano invece assoggettati alla postergazione legale.
Un’ultima regola comune, ma con applicazione pratica diversa, riguarda il ruolo del commissario giudiziale. Nominato dal tribunale con il decreto di apertura, il commissario giudiziale vigila sulla gestione dell’impresa nel corso della procedura, riferisce al tribunale su fatti rilevanti e redige la relazione particolareggiata che accompagna la proposta all’adunanza dei creditori. Nella SPA, il commissario giudiziale interagisce necessariamente anche con l’organo di controllo interno, quando esiste, creando un doppio livello di vigilanza — quella endosocietaria del collegio sindacale e quella esterna del commissario — che nella SRL priva di organo di controllo si riduce al solo controllo del commissario giudiziale, con conseguente maggiore rilevanza pratica della sua relazione ai fini della valutazione di correttezza gestionale operata dal tribunale in sede di omologazione.
L’amministratore di SPA
LA TUA SITUAZIONE. Sei amministratore, unico o membro del consiglio di amministrazione, di una società per azioni che sta valutando il concordato preventivo o vi si trova già dentro. Rispetto al collega che amministra una SRL, gestisci una struttura di governance più rigida: un organo amministrativo spesso collegiale, un organo di controllo obbligatorio nella maggior parte dei casi, possibili categorie di azioni con diritti diversi, e — se la società ha fatto ricorso al mercato del capitale di debito — anche un prestito obbligazionario con la sua assemblea dedicata.
COSA CAMBIA PER TE. La responsabilità di decidere l’accesso alla procedura è tua, in base all’art. 120-bis CCII, ma la devi esercitare all’interno di un organo collegiale che richiede una delibera consiliare regolarmente verbalizzata, spesso con il parere preventivo dell’organo di controllo. Nella SPA l’organo di controllo — collegio sindacale, sindaco unico o, nei modelli alternativi, comitato di controllo sulla gestione — è obbligatorio quando la società supera determinati parametri dimensionali o adotta forme di capitale diffuso, mentre nella SRL scatta solo al superamento delle soglie dell’art. 2477 c.c. o in presenza di specifiche condizioni. Questo significa che, come amministratore di SPA, nella maggior parte dei casi non decidi da solo: agisci sotto il controllo permanente di un organo che vigila sull’adeguatezza degli assetti e che può segnalare tempestivamente ritardi o omissioni. Devi inoltre tenere conto della possibile presenza di un revisore legale dei conti, distinto dall’organo di controllo, la cui relazione sul bilancio e sulla continuità aziendale diventa un documento centrale nella predisposizione del piano.
I NUMERI. Se la SPA ha un capitale sociale di 500.000 € suddiviso in 500.000 azioni da 1 € ciascuna, e il piano prevede un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per 300.000 € destinato a un nuovo investitore, la delibera consiliare che decide l’accesso al concordato deve essere seguita da una successiva delibera assembleare straordinaria per l’aumento — delibera che, nel concordato, può essere assunta anche in deroga alle maggioranze ordinarie quando lo prevede il piano omologato, secondo l’impianto degli artt. 120-bis e 120-ter CCII.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio più immediato è quello della tempestività: un ritardo nella rilevazione della crisi, in una struttura con organo di controllo, è più difficile da giustificare rispetto a una SRL priva di sindaci, perché il collegio sindacale ha l’obbligo di segnalare agli amministratori i fatti di gestione censurabili e, in caso di inerzia, può essere chiamato a risponderne insieme a loro. Un secondo rischio riguarda la gestione degli atti di straordinaria amministrazione nella fase che precede l’omologazione: nella SPA, con una compagine più ampia e spesso con interessi di categorie diverse di azionisti, ogni atto che eccede l’ordinaria amministrazione richiede un’autorizzazione del tribunale particolarmente motivata, perché gli effetti si riverberano su una platea più ampia di soggetti (azionisti di controllo, di minoranza, eventuali obbligazionisti).
LE MOSSE GIUSTE. Primo, verificare tempestivamente, insieme all’organo di controllo, l’adeguatezza degli assetti organizzativi ai sensi dell’art. 2086 c.c., documentando ogni valutazione. Secondo, predisporre un piano che tenga conto delle categorie di azioni esistenti e dell’eventuale prestito obbligazionario, evitando soluzioni che il tribunale possa ritenere lesive di una singola categoria senza adeguata classazione. Terzo, curare con particolare attenzione l’informativa preventiva all’organo di controllo e, se presente, al revisore legale, prima di ogni atto rilevante. Quarto, valutare se il piano richiede operazioni straordinarie sul capitale e, in tal caso, predisporre per tempo la relazione illustrativa richiesta dal codice civile. Quinto, coordinarsi con un difensore che segua la strategia dalla fase di allerta fino all’eventuale contenzioso sull’omologazione, perché nella SPA le opposizioni di singoli azionisti o di categorie di soci sono statisticamente più frequenti che nella SRL.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Sul tema della legittimazione a impugnare il decreto di omologazione, la Cassazione, con l’ordinanza n. 16932/2024, ha chiarito i confini di chi può proporre opposizione nel giudizio di omologazione e chi può impugnare il decreto che lo conclude, un principio che nella SPA assume rilievo pratico ogni volta che una categoria di azionisti ritenga pregiudicati i propri diritti dal piano approvato.
UN APPROFONDIMENTO SULLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI. Distinta dal collegio sindacale, la revisione legale dei conti — obbligatoria per le SPA quotate e, al ricorrere di determinate soglie, anche per le SPA non quotate — assume un ruolo particolare nel concordato preventivo, perché la relazione del revisore sulla continuità aziendale è spesso uno dei documenti che il tribunale valuta con maggiore attenzione nella fase di ammissione. Se sei amministratore di una SPA soggetta a revisione obbligatoria, la tua relazione sulla gestione e il bilancio d’esercizio predisposti in vista del piano devono essere pienamente coerenti con le risultanze della revisione, perché eventuali rilievi del revisore non adeguatamente affrontati nel piano possono essere utilizzati dai creditori dissenzienti come motivo di opposizione in sede di omologazione. Nella SRL, dove la revisione legale è più raramente obbligatoria, questo passaggio si presenta con minore frequenza, ma quando ricorre — tipicamente per superamento delle soglie dimensionali dell’art. 2477 c.c. — produce gli stessi effetti pratici.
UN APPROFONDIMENTO SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Quando la SPA adotta un consiglio di amministrazione pluripersonale, la decisione di accedere al concordato richiede una delibera collegiale regolarmente verbalizzata: il singolo amministratore che nutra dubbi sull’opportunità della scelta, o che ritenga il piano inadeguato, ha l’onere di farlo constare a verbale, perché in caso di successivo insuccesso della procedura quella dissociazione formale può risultare determinante ai fini della sua posizione. Se la SPA ha invece adottato un sistema dualistico o monistico, la competenza a decidere l’accesso resta comunque in capo all’organo di gestione — consiglio di gestione nel dualistico, consiglio di amministrazione con comitato di controllo nel monistico — mentre l’organo di sorveglianza o il comitato di controllo mantengono funzioni di vigilanza analoghe a quelle del collegio sindacale, con un flusso informativo che va organizzato per tempo e documentato in modo puntuale.
Il socio di controllo (maggioranza) della SPA
LA TUA SITUAZIONE. Detieni la maggioranza del capitale, o comunque una partecipazione di controllo, in una società per azioni che sta affrontando il concordato preventivo. A differenza di quanto accade nella SRL, dove spesso il socio di maggioranza coincide con l’amministratore stesso, nella SPA il ruolo di controllo può essere esercitato anche senza cariche gestorie dirette, attraverso il potere di nomina e revoca del consiglio di amministrazione in assemblea.
COSA CAMBIA PER TE. La prima cosa che devi sapere è che la tua posizione di controllo non ti dà voce in capitolo sulla decisione di accedere al concordato: quella decisione, come visto, spetta agli amministratori. La tua leva si sposta a valle, sulle delibere assembleari che il piano può richiedere — tipicamente un aumento di capitale, una trasformazione, una fusione o una modifica statutaria — e sulla possibilità di presentare, insieme ad altri soci, una proposta concorrente ai sensi dell’art. 120-ter CCII se possiedi almeno il 10% del capitale. Un aspetto che riguarda specificamente la SPA e che nella SRL si pone in termini più limitati è quello del voto in assemblea quando la società controllante di un gruppo si trova essa stessa in procedura concorsuale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 34807/2024, ha chiarito che l’esclusione dal voto prevista per la società controllante non si applica quando è la stessa controllante, nel momento in cui esercita il voto, ad essere assoggettata a una procedura concorsuale — un tema che nei gruppi organizzati in forma di SPA capogruppo con controllate è tutt’altro che teorico.
I NUMERI. Ipotesi: possiedi il 65% delle azioni di una SPA con capitale di 1.200.000 €. Il piano di concordato prevede un aumento di capitale riservato a un investitore per 800.000 €, con esclusione del diritto di opzione per gli attuali soci. Se l’operazione viene strutturata secondo lo schema validato dal Tribunale di Palermo con decreto del 5 febbraio 2025 — costituzione di una classe votante di soci, voto proporzionato alle quote possedute prima della domanda, nesso causale tra la modifica statutaria e la ristrutturazione — la tua partecipazione post-aumento si diluisce dal 65% a circa il 32,5%: perdi il controllo assoluto ma mantieni una posizione rilevante, mentre senza quell’aumento la società rischierebbe la liquidazione giudiziale e la tua partecipazione varrebbe, con ogni probabilità, zero.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio principale per il socio di controllo di SPA è la diluizione fino alla perdita del controllo, disposta anche contro la tua volontà, perché l’art. 120-quater CCII consente, in determinate condizioni, l’attribuzione forzosa di quote del capitale a nuovi soggetti o ai creditori come modalità di soddisfacimento nell’ambito del piano, con effetti che nella SRL si producono attraverso meccanismi analoghi ma su una compagine tipicamente più concentrata e quindi con dinamiche negoziali diverse. Un secondo rischio riguarda la responsabilità: se hai anche ricoperto un ruolo gestorio di fatto, la tua posizione di controllo può essere valutata dal commissario giudiziale o dal curatore, in caso di successiva conversione in liquidazione giudiziale, ai fini di un’eventuale azione di responsabilità.
LE MOSSE GIUSTE. Primo, valutare con attenzione, prima di opporti a un aumento di capitale con esclusione dell’opzione, se l’alternativa concreta sia realmente la conservazione del controllo o, più probabilmente, l’azzeramento del valore della partecipazione in una liquidazione giudiziale. Secondo, verificare che il piano rispetti i requisiti di proporzionalità e di classe votante richiamati dalla giurisprudenza di merito più recente. Terzo, valutare la presentazione di una proposta concorrente se ritieni che il piano degli amministratori non tuteli adeguatamente gli interessi della compagine sociale. Quarto, far analizzare da un professionista la compatibilità del piano con eventuali patti parasociali in essere, che nella SPA sono più frequenti che nella SRL. Quinto, monitorare con attenzione le comunicazioni agli altri soci, perché una carenza informativa può essere motivo di opposizione da parte di soci di minoranza.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Oltre alla già citata ordinanza n. 34807/2024 sul voto della controllante in crisi, rileva il decreto del Tribunale di Palermo, Sez. IV civile, 5 febbraio 2025, che ha fissato i quattro requisiti — classe votante, proporzionalità, nesso causale, informativa adeguata — per la legittimità dell’aumento di capitale con esclusione dell’opzione nel concordato, applicando gli artt. 120-bis e 120-ter CCII in luogo dell’art. 2441 c.c. ordinario.
UN APPROFONDIMENTO SULLE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI. Se la SPA ha emesso, oltre alle azioni ordinarie, categorie speciali — azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni con voto limitato o plurimo, azioni correlate a un determinato settore di attività ai sensi dell’art. 2350 c.c. — la costruzione del piano di concordato deve tenerne conto in modo puntuale, perché un’operazione che incide diversamente sulle diverse categorie può richiedere, oltre alla delibera dell’assemblea generale, anche l’approvazione della specifica assemblea speciale della categoria interessata, secondo l’art. 2376 c.c. Come socio di controllo, se detieni azioni ordinarie ma nella compagine esistono categorie speciali, devi verificare che il piano rispetti questo doppio livello di consenso, perché la sua omissione espone la delibera a impugnazione. Nella SRL questo problema si presenta in forma attenuata, perché, pur essendo possibili quote con diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., l’assemblea di categoria in senso tecnico non è replicata con la stessa rigidità formale prevista per la SPA.
UN APPROFONDIMENTO SUI PATTI PARASOCIALI. Nella SPA, a differenza della SRL dove le regole di governo societario possono essere in larga parte statutarie, i patti parasociali — sindacati di voto, di blocco, di concertazione — restano tipicamente esterni allo statuto e non vincolano la società né il tribunale nell’ambito del concordato. Questo significa che, come socio di controllo vincolato da un patto parasociale con altri azionisti, non puoi opporre quel patto per condizionare l’esito di una delibera richiesta dal piano di concordato: il patto regola i rapporti interni tra i paciscenti, ed eventuali inadempimenti si risolvono con i rimedi previsti dal patto stesso (penali, clausole di way out), non incidendo sulla validità delle delibere assunte in sede assembleare secondo le maggioranze di legge.
L’azionista di minoranza (o di risparmio)
LA TUA SITUAZIONE. Sei titolare di una partecipazione minoritaria in una società per azioni in concordato preventivo: puoi essere un socio storico rimasto con una quota ridotta, un investitore che ha acquistato azioni sul mercato, o un dipendente con azioni assegnate in passato. La tua posizione ha una particolarità che cambia tutto rispetto a un socio di minoranza in una SRL: nella SPA la legge tipizza in modo più rigido i tuoi strumenti di tutela, perché presuppone una compagine potenzialmente ampia e dispersa, mentre nella SRL la tutela del socio di minoranza passa più spesso da clausole statutarie personalizzate.
COSA CAMBIA PER TE. Le regole ti proteggono meno di quanto forse speri sul fronte della decisione di accedere al concordato — non hai voce, come nessun socio — ma ti proteggono più di quanto pensi sul fronte informativo e su quello del recesso in presenza di determinate operazioni straordinarie. La Cassazione, con l’ordinanza n. 32878/2026, ha ribadito quali informazioni il proponente è tenuto a fornire ai creditori nell’ambito della procedura, un principio che si estende, per coerenza sistematica, anche al flusso informativo dovuto ai soci quando il piano incide sulle loro posizioni attraverso operazioni sul capitale. Se il piano prevede una trasformazione societaria o una fusione come parte della ristrutturazione, e tu, come azionista, non hai concorso alla decisione perché estraneo alla delibera consiliare di accesso, potresti comunque maturare un diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c. per le operazioni che la norma tipizza espressamente — un elenco tassativo, a differenza della SRL dove l’art. 2473 c.c. consente allo statuto di prevedere ulteriori cause di recesso, con un margine di tutela statutaria che nella SPA non esiste allo stesso modo.
I NUMERI. Possiedi 15.000 azioni su un totale di 500.000, pari al 3% del capitale di una SPA con patrimonio netto ante-crisi di 2.000.000 €. Il piano di concordato prevede un aumento riservato che, a operazione conclusa, porterà il capitale a 2.000.000 di azioni: la tua quota, senza sottoscrizione, scenderebbe dal 3% allo 0,75%. Se rientri nei presupposti dell’art. 2437 c.c. per l’operazione specifica deliberata, hai diritto alla liquidazione della tua partecipazione al valore determinato secondo i criteri di legge; se invece l’operazione non rientra tra le cause tipizzate di recesso, la diluizione resta a tuo carico, salvo contestare in sede di omologazione la violazione dei requisiti di proporzionalità e di classe votante fissati dalla giurisprudenza di merito.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio più concreto per l’azionista di minoranza è restare fuori dalla classe votante quando il piano non la costituisce correttamente, perdendo così la possibilità di far pesare il proprio dissenso in modo organizzato; un rischio strutturalmente diverso da quello del socio di minoranza in SRL, dove il numero contenuto di soci rende più facile, in concreto, un dialogo diretto con la maggioranza. Un secondo rischio riguarda l’informazione: nella SPA, specie se la compagine è ampia, le comunicazioni ai soci minoritari possono essere meno mirate e più standardizzate rispetto a quanto avviene in una SRL a ristretta base sociale.
LE MOSSE GIUSTE. Primo, verificare tempestivamente se l’operazione societaria prevista dal piano rientra tra le cause tipizzate di recesso dell’art. 2437 c.c. Secondo, richiedere formalmente all’organo amministrativo l’informativa completa sul piano e sulle modalità di costituzione delle classi. Terzo, valutare, insieme ad altri soci di minoranza che raggiungano complessivamente il 10% del capitale, la possibilità di una proposta concorrente ex art. 120-ter CCII. Quarto, verificare la correttezza del criterio di proporzionalità del voto rispetto alle partecipazioni possedute prima della domanda. Quinto, non sottovalutare i termini per l’opposizione in sede di omologazione, che sono stretti e non recuperabili.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Rilevano l’ordinanza n. 16932/2024 sulla legittimazione all’opposizione e all’impugnazione, e l’ordinanza n. 32878/2026, che ha escluso la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di omologazione, definendo al contempo il perimetro delle informazioni dovute ai creditori — e, per estensione sistematica, ai soci coinvolti dal piano.
UN APPROFONDIMENTO SUL VOTO CONTESTATO. Se, in adunanza, la tua legittimazione al voto viene contestata da altri soggetti, o se contesti tu stesso la legittimazione di un altro votante, la Cassazione, con l’ordinanza n. 34372/2024, ha chiarito gli effetti di quella contestazione ai fini dell’ammissione al voto: la circostanza che il debitore o altri creditori concorrenti abbiano sollevato contestazione durante l’adunanza incide sul regime con cui il voto viene poi conteggiato e sull’eventuale possibilità di sollevarla nuovamente in sede di omologazione. Per l’azionista di minoranza, spesso meno strutturato nell’assistenza tecnica rispetto al socio di controllo, è importante sapere che il silenzio in adunanza su una contestazione altrui può precludere di sollevarla successivamente: un motivo in più per non affrontare da soli il passaggio del voto.
L’obbligazionista
LA TUA SITUAZIONE. Sei titolare di un prestito obbligazionario emesso da una società per azioni oggi in concordato preventivo. Questa è la posizione che più marca la differenza tra SPA e SRL: la società per azioni può emettere obbligazioni al portatore o nominative secondo la disciplina degli artt. 2410 e seguenti c.c., con un’assemblea degli obbligazionisti e un rappresentante comune che ne cura gli interessi collettivi (artt. 2415-2418 c.c.); la SRL, invece, non può emettere azioni né obbligazioni in senso proprio, ma solo titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 c.c., riservati per legge a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, con una platea di sottoscrittori quindi strutturalmente diversa e più ristretta.
COSA CAMBIA PER TE. Nel concordato preventivo della SPA, l’art. 240, comma 3, CCII impone il classamento obbligatorio dei portatori di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari emessi dalla società: non vieni trattato come un creditore chirografario indistinto, ma confluisci in una o più classi dedicate, con un voto che — salvo diversa disciplina statutaria del prestito — viene tipicamente esercitato dal rappresentante comune sulla base delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, oppure direttamente da te se il regolamento del prestito lo consente. Questo meccanismo di rappresentanza collettiva, tipico della SPA, non ha equivalente nella SRL, dove i titoli di debito, riservati a investitori professionali, seguono più spesso una negoziazione diretta e individuale con la società in crisi.
I NUMERI. Hai sottoscritto obbligazioni per un valore nominale di 45.000 € nell’ambito di un prestito obbligazionario complessivo da 3.000.000 €, emesso da una SPA che oggi propone un concordato in continuità con soddisfazione dei chirografari, classe obbligazionisti compresa, nella misura del 38% del credito, dilazionato in quattro anni. Il rappresentante comune, nominato secondo l’art. 2417 c.c., esprime il voto in assemblea degli obbligazionisti sulla base delle indicazioni ricevute; se l’assemblea approva a maggioranza, il voto vincola anche te come singolo obbligazionista dissenziente, salvi i rimedi previsti dalla legge per le minoranze qualificate.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio specifico dell’obbligazionista è quello di veder decisa la propria sorte da un’assemblea di categoria in cui il proprio voto individuale pesa poco, a differenza del creditore bancario che tratta direttamente con la società, o del sottoscrittore di titoli di debito di SRL che, essendo un investitore professionale, negozia condizioni personalizzate. Un secondo rischio riguarda il rango del credito: se il prestito obbligazionario presenta caratteristiche particolari — ad esempio se sottoscritto attraverso strumenti di garanzia pubblica o fondi dedicati — la qualificazione del credito ai fini del concordato può essere controversa, come dimostra la casistica più recente sui prestiti garantiti da fondi pubblici alle PMI.
LE MOSSE GIUSTE. Primo, verificare il regolamento del prestito obbligazionario per capire se prevede un voto individuale in casi specifici o solo l’espressione collettiva tramite rappresentante comune. Secondo, partecipare attivamente all’assemblea degli obbligazionisti, dove il tuo intervento può incidere sull’orientamento del rappresentante comune. Terzo, verificare la corretta collocazione in classe del credito obbligazionario e la sua non discriminazione rispetto ad altre categorie di chirografari con trattamento più favorevole. Quarto, far analizzare la natura e il rango del titolo da un professionista, specie se il prestito è assistito da garanzie particolari. Quinto, valutare tempestivamente, se il voto dell’assemblea ti risulta pregiudizievole, gli strumenti di tutela individuale previsti dal codice civile per l’obbligazionista dissenziente, nei limiti in cui la disciplina del concordato li consente.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20232/2026, si è pronunciata proprio sul rango del credito relativo a un prestito obbligazionario sottoscritto dal gestore del Fondo Patrimonio PMI ed emesso da un’impresa poi assoggettata, prima del termine previsto per la restituzione, a concordato preventivo — un precedente di riferimento diretto per chi si trova nella posizione di obbligazionista di una SPA in crisi.
UN APPROFONDIMENTO SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI. Oltre alle obbligazioni in senso stretto, la SPA può emettere, ai sensi dell’art. 2346, ultimo comma, c.c., strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto in assemblea generale. Se possiedi questo tipo di strumento, la sua collocazione nel concordato dipende dalla sua natura concreta: se ha causa assimilabile al capitale di rischio, la sua sorte segue quella della categoria di soci di riferimento; se ha causa assimilabile al credito, rientra tra gli strumenti finanziari soggetti a classamento ai sensi dell’art. 240, comma 3, CCII, al pari delle obbligazioni propriamente dette. È un’area in cui la qualificazione giuridica dello strumento sottoscritto va sempre verificata sul regolamento specifico, perché da essa dipende l’intero trattamento riservato nel piano.
L’amministratore-socio di SRL (in comparazione)
LA TUA SITUAZIONE. Sei allo stesso tempo amministratore e socio, spesso di maggioranza, di una società a responsabilità limitata che affronta il concordato preventivo. È il profilo più diffuso nella pratica italiana, dove la SRL a base familiare o comunque ristretta rappresenta la forma societaria più comune, e la coincidenza tra chi gestisce e chi possiede rende la tua posizione strutturalmente diversa da quella dei quattro profili precedenti, tutti tipici della SPA.
COSA CAMBIA PER TE. Anche per te vale la regola dell’art. 120-bis CCII: la decisione di accedere al concordato spetta all’organo amministrativo, non ai soci in quanto tali — ma nella SRL, quando amministratore e socio di controllo coincidono nella stessa persona, la distinzione tra le due vesti diventa più teorica che pratica. Ciò che cambia realmente rispetto alla SPA è l’assenza, nella maggior parte delle SRL, di un organo di controllo obbligatorio: l’art. 2477 c.c. impone la nomina di un sindaco o di un revisore solo al superamento di determinate soglie dimensionali (attivo di stato patrimoniale, ricavi, dipendenti) o in presenza di specifiche condizioni, come l’obbligo di redigere il bilancio consolidato o il controllo di una società soggetta a revisione obbligatoria. Se la tua SRL resta sotto quelle soglie, gestisci la crisi senza il filtro di un organo di controllo dedicato, con maggiore libertà ma anche minore “copertura” nella dimostrazione della tempestività delle tue scelte. Cambia inoltre il regime del recesso: mentre nella SPA le cause di recesso sono tassative (art. 2437 c.c.), nella SRL l’art. 2473 c.c. consente allo statuto di prevedere ulteriori ipotesi, così come consente ai soci di introdurre clausole personalizzate di way out proprio in vista di situazioni di crisi.
I NUMERI. Amministri e possiedi il 70% di una SRL con capitale sociale di 50.000 €, sotto le soglie dell’art. 2477 c.c. e quindi priva di organo di controllo. Hai inoltre erogato alla società, negli anni precedenti la crisi, finanziamenti soci per 180.000 €. Nel concordato, quei finanziamenti sono soggetti alla postergazione legale dell’art. 2467 c.c.: vengono soddisfatti solo dopo tutti gli altri creditori, e nella pratica, in un piano che destina ai chirografari il 30% del loro credito, il tuo credito da finanziamento soci — salvo diversa previsione del piano — rischia di non ricevere alcuna soddisfazione, un esito che nella SPA, dove i finanziamenti dei soci di controllo sono meno frequenti e più spesso sostituiti da aumenti di capitale o obbligazioni convertibili, si presenta con minore frequenza ma non è escluso quando ricorrano condizioni analoghe di sottocapitalizzazione.
I RISCHI SPECIFICI. Il rischio più tipico dell’amministratore-socio di SRL è la sovrapposizione di interessi: quando decidi, come amministratore, l’accesso al concordato e i contenuti del piano, e allo stesso tempo, come socio, sei il principale beneficiario o il principale sacrificato dalle scelte compiute, la tua posizione è più esposta a contestazioni di conflitto di interessi rispetto a un amministratore di SPA privo di partecipazioni rilevanti. Un secondo rischio riguarda proprio i finanziamenti soci: la postergazione ex art. 2467 c.c. si applica automaticamente, e un piano che tentasse di aggirarla trattando il tuo credito da finanziamento come chirografario ordinario sarebbe esposto a contestazioni da parte degli altri creditori.
LE MOSSE GIUSTE. Primo, far verificare da un professionista se la SRL abbia effettivamente superato le soglie dell’art. 2477 c.c. che imposero la nomina di un organo di controllo, e se quell’obbligo sia stato rispettato. Secondo, documentare con particolare cura, proprio per la coincidenza tra ruolo gestorio e proprietario, ogni valutazione sull’adeguatezza degli assetti organizzativi. Terzo, ricostruire con precisione la natura di ogni versamento fatto alla società negli anni precedenti, distinguendo finanziamenti soci soggetti a postergazione da eventuali versamenti in conto capitale. Quarto, valutare se lo statuto preveda clausole di recesso personalizzate utili in questa fase. Quinto, affidarsi a un professionista abilitato a gestire sia il profilo legale sia quello di ristrutturazione, perché nella SRL a base ristretta il confine tra strategia societaria e strategia personale del socio-amministratore è particolarmente sottile.
GIURISPRUDENZA DEDICATA. Rileva l’ordinanza della Cassazione n. 21864/2023, secondo cui non sussiste la causa tipica del concordato in continuità quando l’attività aziendale risulti già cessata al momento della domanda — un principio che riguarda in modo particolare le SRL di minori dimensioni, dove la cessazione di fatto dell’attività, magari per l’uscita anticipata del socio-amministratore, può precludere l’accesso alla continuità e imporre una diversa impostazione del piano.
UN APPROFONDIMENTO SULLE DECISIONI DEI SOCI SENZA ASSEMBLEA FORMALE. Una delle semplificazioni più rilevanti che la SRL offre rispetto alla SPA riguarda le modalità con cui i soci possono assumere decisioni: l’art. 2479 c.c. consente allo statuto di prevedere che le decisioni dei soci vengano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza necessità di una riunione assembleare formale con verbalizzazione notarile per le materie che non la richiedono per legge. Nella SPA, al contrario, l’assemblea resta il metodo tipico e in larga parte inderogabile di formazione della volontà sociale, con requisiti di convocazione, quorum e verbalizzazione più rigidi. Nel concordato preventivo, questa maggiore flessibilità della SRL può tradursi in tempi più rapidi per l’assunzione delle decisioni assembleari eventualmente richieste dal piano — ad esempio un aumento di capitale destinato a soci esistenti — mentre nella SPA gli stessi passaggi, specie se la compagine è ampia, richiedono una tempistica più articolata, con convocazioni formali e termini di preavviso che vanno pianificati per tempo per non compromettere la tenuta complessiva del piano.
UN APPROFONDIMENTO SULLA SRL UNIPERSONALE. Se la tua SRL ha un unico socio, che coincide con l’amministratore, valgono in aggiunta gli oneri pubblicitari previsti dall’art. 2470 c.c. per l’iscrizione della condizione di unipersonalità e dall’art. 2464 c.c. sull’integrale versamento dei conferimenti in denaro: la loro violazione fa venir meno il beneficio della responsabilità limitata rispetto alle obbligazioni sociali sorte nel periodo di mancato rispetto di quegli obblighi, un rischio che nel concordato preventivo si traduce nella possibilità che il commissario giudiziale, o successivamente il curatore in caso di conversione in liquidazione giudiziale, faccia valere la responsabilità illimitata del socio unico per specifiche obbligazioni. Verificare la correttezza formale di questi adempimenti, spesso trascurati nelle SRL a conduzione familiare, è un passaggio preliminare da non sottovalutare.
Tre imprese, tre concordati: simulazioni a confronto
Per capire davvero la differenza, è utile mettere a confronto tre situazioni realistiche, con numeri alla mano.
Prima di entrare nelle simulazioni, vale la pena richiamare il criterio con cui sono state costruite: ciascuna riproduce una combinazione realistica di capitale, debito e struttura di governo tipica, rispettivamente, della grande SPA industriale, della SPA a controllo familiare concentrato e della SRL a conduzione familiare, così da rendere immediatamente confrontabili gli effetti pratici delle differenze normative esaminate nei paragrafi precedenti.
Prima simulazione — SPA industriale con prestito obbligazionario. Capitale sociale 1.500.000 €, debiti verso banche per 4.200.000 €, prestito obbligazionario in circolazione per 2.800.000 €, debiti verso fornitori per 1.900.000 €. Il piano prevede continuità aziendale, classamento obbligatorio degli obbligazionisti ex art. 240, comma 3, CCII, e un aumento di capitale riservato a un fondo di investimento per 1.000.000 € con esclusione del diritto di opzione. Esito: la classe banche approva con l’85% dei voti, la classe obbligazionisti con il 61% tramite il rappresentante comune, la classe fornitori con il 72%; il tribunale omologa applicando, in assenza di unanimità delle classi, i principi sull’omologazione anche in presenza di dissenso di alcune classi purché rispettate le condizioni di legge, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di omologazione trasversale.
Seconda simulazione — SPA a capitale concentrato in un socio unico di controllo. Capitale sociale 800.000 €, socio di controllo al 92%, restante 8% diviso tra piccoli azionisti storici, nessuna obbligazione emessa. Il piano prevede la cessione di un ramo d’azienda e la soddisfazione dei chirografari al 40%. Non essendoci operazioni sul capitale, il socio di controllo mantiene la propria posizione, ma gli azionisti di minoranza, non avendo accesso a informazioni tempestive sulla trattativa di cessione, propongono opposizione in sede di omologazione lamentando la violazione degli obblighi informativi; il tribunale respinge l’opposizione ritenendo rispettati gli standard informativi minimi previsti dalla disciplina della procedura.
Terza simulazione — SRL familiare senza organo di controllo. Capitale sociale 30.000 €, socio-amministratore al 60%, coniuge socio al 40%, finanziamenti soci per 95.000 € versati negli anni precedenti, debiti verso banche per 350.000 € assistiti da garanzia personale del socio-amministratore. Il piano prevede continuità diretta con soddisfazione dei chirografari al 25%; i finanziamenti soci, postergati ex art. 2467 c.c., non ricevono alcuna soddisfazione nel piano; la garanzia personale prestata dal socio-amministratore resta in ogni caso valida ed escutibile dalla banca per la parte di debito non soddisfatta dal concordato, secondo la regola generale per cui l’omologazione produce effetti esdebitatori solo sulla società, non sui garanti personali.
Va precisato, per correttezza metodologica, che tutte e tre le simulazioni descritte sono ipotesi dimostrative costruite a fini illustrativi, con dati numerici scelti per rendere evidente il meccanismo applicativo delle norme richiamate, e non costituiscono casi reali seguiti dallo Studio Monardo: la loro funzione è mostrare, con numeri concreti, come le stesse regole del Codice della Crisi producano esiti diversi a seconda della struttura societaria e patrimoniale di partenza.
Le tre simulazioni mostrano lo stesso principio applicato a strutture diverse: la procedura è unica, ma il modo in cui capitale, titoli e organi di controllo sono organizzati cambia in modo decisivo gli attori coinvolti, le classi da costituire e i rischi residui per chi resta dopo l’omologazione.
Una quarta variabile, trasversale alle tre simulazioni, riguarda i tempi. Nella prima simulazione, la SPA con obbligazioni, il tempo necessario per convocare l’assemblea degli obbligazionisti, raccogliere il voto tramite rappresentante comune e attendere l’eventuale contestazione di singoli obbligazionisti dissenzienti allunga fisiologicamente l’istruttoria, con una procedura che nella prassi supera facilmente i dodici mesi dal deposito alla omologazione definitiva. Nella seconda simulazione, la SPA a capitale concentrato, i tempi si accorciano perché manca il passaggio della classe obbligazionaria, ma restano comunque condizionati dall’eventuale opposizione dei piccoli azionisti, che la legge consente di proporre entro termini stretti ma non elimina come possibilità. Nella terza simulazione, la SRL familiare, l’assenza di un organo di controllo e di una compagine allargata riduce ulteriormente i tempi tecnici, ma introduce il rischio, già segnalato, che la postergazione dei finanziamenti soci scateni un contenzioso con il socio-amministratore che si vede escluso da ogni riparto.
I casi misti
Non sempre la realtà si presenta con un profilo puro. Alcune situazioni frequenti meritano un chiarimento specifico.
Il socio che è anche amministratore e anche obbligazionista. Capita, soprattutto in SPA di dimensioni medie con base azionaria ristretta, che un socio di controllo abbia anche sottoscritto parte del prestito obbligazionario emesso dalla propria società, magari in una fase di sostegno finanziario precedente alla crisi conclamata. In questo caso il soggetto cumula tre vesti — amministratore, azionista, obbligazionista — con interessi potenzialmente confliggenti: come amministratore decide l’accesso al concordato, come azionista subisce l’eventuale diluizione, come obbligazionista partecipa al voto di classe. La prassi più prudente prevede che, in sede di predisposizione del piano, si documenti con particolare cura l’assenza di trattamenti di favore per il credito obbligazionario riconducibile al socio-amministratore rispetto agli altri obbligazionisti della medesima classe, proprio per evitare contestazioni di conflitto di interessi.
Il gruppo con capogruppo SPA e controllate SRL. Quando una SPA capogruppo e una o più controllate in forma di SRL affrontano contestualmente una crisi, il Codice della Crisi consente, agli artt. 284 e seguenti CCII, il concordato di gruppo, con possibilità di un piano unitario e di una gestione coordinata delle procedure, pur restando distinte le masse attive e passive di ciascuna società salvo consolidamento previsto dal piano stesso. In questi casi le regole di governance della SPA capogruppo — collegio sindacale, eventuale prestito obbligazionario, categorie di azionisti — convivono con quelle più snelle delle controllate SRL, e il coordinamento tra i diversi organi amministrativi e di controllo diventa un elemento critico per la tenuta del piano unitario.
Il socio di SRL che è anche garante personale delle obbligazioni bancarie della società. È la situazione più diffusa nella pratica delle SRL di piccole e medie dimensioni: il socio-amministratore, o comunque un socio significativo, ha prestato fideiussione personale a garanzia dei finanziamenti bancari della società. Il concordato preventivo, anche se omologato con successo, non estingue di per sé l’obbligazione del garante per la parte di debito non soddisfatta dal piano, salvo che la banca aderisca a un accordo separato di liberazione della garanzia: un aspetto che va sempre valutato prima di sottoscrivere o mantenere garanzie personali in vista di una procedura di concordato, sia che si tratti di socio di SRL sia di azionista di controllo di SPA.
L’imprenditore che è amministratore di una SPA e, allo stesso tempo, socio di una SRL collegata (non controllata) che fornisce servizi infragruppo. Non è infrequente, specie nelle realtà imprenditoriali di media dimensione, che lo stesso imprenditore amministri una SPA operativa e detenga contemporaneamente una partecipazione, magari non di controllo, in una SRL che eroga alla prima servizi logistici, immobiliari o amministrativi attraverso rapporti contrattuali infragruppo. Se la SPA entra in concordato, i crediti della SRL collegata verso la SPA per le prestazioni rese vanno gestiti con particolare cura: da un lato non possono essere trattati automaticamente come postergati, non trattandosi di finanziamenti soci in senso proprio; dall’altro, se i contratti infragruppo non sono stati regolati a condizioni di mercato, il commissario giudiziale può richiedere una verifica più approfondita della loro genuinità, con possibili riflessi sulla stessa fattibilità del piano.
La SPA che detiene una partecipazione di controllo in una SRL operativa. È il caso inverso rispetto al gruppo capogruppo-SPA/controllate-SRL già esaminato: una SPA holding, magari a compagine azionaria diffusa e con obbligazioni emesse, controlla una SRL operativa che gestisce concretamente l’attività d’impresa. Se la crisi origina nella SRL operativa, il concordato di quest’ultima, anche se non richiede il coinvolgimento diretto della SPA controllante, incide comunque sul valore della partecipazione detenuta da quest’ultima, con effetti a cascata sulla posizione degli azionisti e degli obbligazionisti della capogruppo, che si trovano esposti a una crisi maturata in una società della quale non hanno diretta voce in capitolo, salvo l’eventuale responsabilità della capogruppo stessa per abuso di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., qualora le scelte gestorie imposte alla controllata ne abbiano aggravato la crisi.
Il confronto tra profili
La tabella che segue riepilogo gli aspetti chiave che distinguono la SPA dalla SRL nel concordato preventivo, con effetto diretto sui profili trattati in questa guida. Va letta non come un semplice elenco di norme, ma come una mappa dei punti in cui, a parità di procedura concorsuale, la posizione concreta di chi amministra, possiede o vanta un credito verso la società cambia sostanzialmente a seconda della forma societaria adottata.
| Aspetto | Società per azioni (SPA) | Società a responsabilità limitata (SRL) |
|---|---|---|
| Chi decide l’accesso al concordato | Amministratori, in via esclusiva (art. 120-bis CCII), tipicamente con delibera consiliare collegiale | Amministratori, in via esclusiva (art. 120-bis CCII), spesso coincidenti con il socio di controllo |
| Struttura del capitale | Diviso in azioni, possibili categorie speciali con diritti differenziati | Diviso in quote, meno frequente la creazione di categorie con diritti particolari |
| Organo di controllo | Obbligatorio nella generalità dei casi (collegio sindacale, sindaco unico o sistemi alternativi) | Obbligatorio solo al superamento delle soglie dell’art. 2477 c.c. o in presenza di condizioni specifiche |
| Emissione di titoli di debito | Obbligazioni ex artt. 2410-2420 c.c., con assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune | Titoli di debito ex art. 2483 c.c., riservati a investitori professionali vigilati |
| Classamento nel concordato | Classe obbligatoria per obbligazionisti e strumenti finanziari (art. 240, comma 3, CCII) | Nessun classamento equivalente, salvo eccezioni per titoli di debito |
| Diritto di recesso dei soci | Tassativo, art. 2437 c.c. | Ampliabile per via statutaria, art. 2473 c.c. |
| Modifiche statutarie / aumento capitale con esclusione opzione | Possibile nel concordato con classe votante dedicata (artt. 120-bis, 120-ter CCII), in deroga all’art. 2441 c.c. | Analogo meccanismo, generalmente con dinamiche più dirette per la minore dispersione della compagine |
| Proposte concorrenti dei soci | Soglia 10% del capitale, calcolo su base azionaria eventualmente complessa per categorie | Soglia 10% del capitale, calcolo generalmente più diretto |
| Finanziamenti dei soci | Meno frequenti, spesso sostituiti da capitale di rischio o obbligazioni | Frequenti, soggetti a postergazione legale (art. 2467 c.c.) |
| Garanzie personali di soci/amministratori | Presenti ma meno diffuse per società a compagine ampia | Molto diffuse, specie nelle PMI a controllo familiare |
Un’ultima notazione riguarda la stabilità nel tempo di questo quadro comparativo: le regole societarie sul capitale, sull’organo di controllo e sul diritto di recesso sono disciplinate dal codice civile e cambiano raramente; le regole specifiche del concordato preventivo, invece, sono state oggetto di plurimi correttivi negli ultimi anni, e continuano a essere precisate dalla prassi applicativa dei tribunali. Chi si trova oggi a valutare uno dei profili descritti in questa guida deve quindi verificare non solo la disciplina di principio, ma anche il suo stato di applicazione più recente presso il tribunale territorialmente competente, perché prassi diverse su aspetti come la costituzione delle classi o la valutazione del nesso causale in un aumento di capitale possono ancora registrarsi tra un ufficio giudiziario e l’altro.
Come si nota, quasi ogni riga della tabella genera conseguenze pratiche diverse a seconda del profilo di riferimento: la riga sull’organo di controllo incide direttamente sul livello di responsabilità dell’amministratore, quella sul classamento obbligatorio incide sulla posizione dell’obbligazionista, quella sulla postergazione dei finanziamenti soci incide in modo quasi esclusivo sull’amministratore-socio di SRL. Nessuna riga, in altre parole, è neutra rispetto ai cinque profili descritti in questa guida.
Le domande trasversali
Conviene mai trasformare la SRL in SPA (o la SPA in SRL) proprio in vista del concordato? Non esiste una risposta valida in generale: trasformare una SRL in SPA prima di un concordato può avere senso quando il piano prevede l’ingresso di investitori istituzionali che richiedono la maggiore standardizzazione e negoziabilità offerta dalle azioni, o quando si prevede una futura quotazione; trasformare una SPA in SRL può avere senso quando la compagine si è ristretta nel tempo e i costi di governance della SPA — organo di controllo, revisione legale, maggiore rigidità assembleare — non sono più giustificati dalle dimensioni residue dell’attività. In entrambi i casi la trasformazione è un’operazione delicata da valutare con il commissario giudiziale prima di inserirla nel piano, perché comporta oneri e tempi che devono essere compatibili con il cronoprogramma della procedura.
Cosa succede se una SRL si trasforma in SPA (o viceversa) durante il concordato? La trasformazione è un’operazione straordinaria che può far parte del piano, ma richiede una relazione degli amministratori e, quando previsto dal codice civile, una perizia di stima; nel concordato, il tribunale valuta la compatibilità dell’operazione con la finalità di soddisfazione dei creditori e con la tutela dei soci dissenzienti, che nella trasformazione conservano tipicamente un diritto di recesso.
Il gruppo con capogruppo SPA e controllate SRL può presentare un concordato unico? Sì, attraverso il concordato di gruppo disciplinato dagli artt. 284 e seguenti CCII, con un piano unitario che deve comunque rispettare le regole proprie di ciascuna forma societaria coinvolta, comprese le regole di classamento specifiche della SPA quando questa abbia emesso obbligazioni.
Servirà mai il voto dei soci per aprire il concordato? No, né nella SPA né nella SRL: la decisione spetta esclusivamente agli amministratori ai sensi dell’art. 120-bis CCII. Il voto dei soci può però diventare necessario in un momento successivo, se il piano richiede operazioni straordinarie sul capitale che il codice civile riserva alla competenza assembleare.
Cosa succede ai soci se il concordato non va a buon fine e la società viene dichiarata in liquidazione giudiziale? In entrambe le forme societarie, la responsabilità limitata dei soci resta di regola ferma per le obbligazioni sociali, salvo i casi tipizzati di responsabilità personale (ad esempio l’amministratore di fatto o il socio unico che non rispetta gli obblighi di conferimento e pubblicità nella SRL unipersonale); cambia invece, come già visto, la sorte delle eventuali garanzie personali prestate, che restano autonomamente escutibili.
Le garanzie personali di soci e amministratori restano valide dopo l’omologazione? Sì, salvo espressa liberazione concordata con il creditore garantito: l’omologazione del concordato produce l’effetto esdebitatorio sulla società, non sui garanti personali, siano essi soci di SRL o azionisti di controllo di SPA che abbiano prestato fideiussioni bancarie.
Il cambio di amministratore o di socio di controllo durante la procedura è possibile? Sì, sia nella SPA sia nella SRL nulla impedisce, in linea di principio, un avvicendamento nella carica di amministratore o un trasferimento della partecipazione di controllo durante il concordato, ma ogni variazione di questo tipo va comunicata tempestivamente al commissario giudiziale e valutata alla luce del suo possibile impatto sulla fattibilità del piano, specie quando la continuità aziendale dipende, come spesso accade nelle realtà di minori dimensioni, dalle competenze specifiche o dalla rete di relazioni commerciali della persona che lascia l’incarico o la partecipazione.
Chi paga i costi della procedura, e cambia qualcosa tra SPA e SRL? I costi di giustizia della procedura — contributo unificato, compenso del commissario giudiziale liquidato dal tribunale secondo i parametri di legge — gravano sul patrimonio della società proponente in entrambe le forme societarie; ciò che può cambiare, in concreto, è l’entità di tali costi in funzione della complessità dell’attivo e del numero di classi da gestire, tipicamente superiore nella SPA con obbligazioni e categorie azionarie rispetto alla SRL a struttura semplice.
Le regole cambiano se la SPA o la SRL sono partecipate, anche in parte, da un ente pubblico? Sì, in questi casi si aggiungono ulteriori vincoli, tipicamente di natura pubblicistica, che riguardano la governance e le procedure decisionali dell’ente pubblico partecipante, ma restano fermi i principi generali qui descritti sulla competenza esclusiva degli amministratori a decidere l’accesso alla procedura e sulle differenze strutturali tra azioni e quote; una situazione che richiede comunque una valutazione dedicata caso per caso, viste le possibili sovrapposizioni con la disciplina delle società a partecipazione pubblica.
Un piccolo azionista o un piccolo obbligazionista può permettersi di seguire da solo l’intera procedura? In teoria sì, perché la legge non impone l’assistenza tecnica per la mera partecipazione all’adunanza dei creditori o al voto; in pratica, la complessità del classamento, i termini stretti per contestazioni e opposizioni, e la tecnicità delle valutazioni sulla proporzionalità del voto rendono estremamente rischioso muoversi senza un’assistenza qualificata, soprattutto quando in gioco c’è una partecipazione di valore significativo o un credito obbligazionario rilevante.
La giurisprudenza differenziata per profilo
La giurisprudenza più recente in materia di concordato preventivo delle società di capitali si è sviluppata prevalentemente su casi che coinvolgono SPA con strutture articolate — categorie di azioni, prestiti obbligazionari, gruppi societari — proprio perché è lì che le tensioni tra interessi di soci, creditori e categorie di creditori si manifestano con maggiore frequenza e complessità. Questo non significa che le pronunce citate non riguardino anche la SRL: i principi enunciati sulla legittimazione a proporre opposizione, sugli effetti della contestazione del voto in adunanza, o sui presupposti della continuità aziendale sono di carattere generale e si applicano indistintamente alle due forme societarie, salvo le differenze di dettaglio segnalate in ciascun profilo.
Per l’amministratore di SPA: Cass., ord. n. 16932/2024, sulla legittimazione a proporre opposizione nel giudizio di omologazione e a impugnare il relativo decreto — rilevante ogni volta che una categoria di azionisti contesti le scelte gestorie compiute in fase di predisposizione del piano.
Per il socio di controllo: Cass., ord. n. 34807/2024, secondo cui l’esclusione dal voto prevista per la società controllante non opera quando la controllante stessa è assoggettata a procedura concorsuale nel momento in cui esercita il voto — principio decisivo nei gruppi organizzati con capogruppo SPA. Rileva inoltre il decreto del Tribunale di Palermo, Sez. IV civile, 5 febbraio 2025, che ha fissato i quattro requisiti di legittimità dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nel concordato — classe votante dedicata, proporzionalità del voto rispetto alle quote ante-domanda, nesso causale con la ristrutturazione, informativa adeguata — sostituendo, nell’ambito della procedura, il regime ordinario dell’art. 2441 c.c. con quello degli artt. 120-bis e 120-ter CCII.
Per l’azionista di minoranza: Cass., ord. n. 32878/2026, che ha escluso la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di omologazione e ha definito il perimetro delle informazioni che il proponente deve fornire ai creditori nel corso della procedura, un principio di riferimento anche per valutare l’adeguatezza dell’informativa dovuta ai soci quando il piano incide sulle loro partecipazioni.
Per l’obbligazionista: Cass., ord. n. 20232/2026, sul rango del credito relativo a un prestito obbligazionario sottoscritto dal gestore del Fondo Patrimonio PMI ed emesso da un’impresa poi assoggettata a concordato preventivo prima della scadenza prevista per il rimborso — precedente specifico per chi detiene titoli obbligazionari di una SPA in crisi. Rileva anche l’ordinanza n. 34372/2024, sugli effetti dell’eventuale contestazione della legittimazione al voto di un creditore (categoria in cui rientra anche l’obbligazionista) nel corso dell’adunanza.
Per l’amministratore-socio di SRL: Cass., ord. n. 21864/2023, secondo cui non sussiste la causa tipica del concordato in continuità quando l’attività aziendale risulti già cessata al momento della domanda, un principio particolarmente rilevante nelle SRL di minori dimensioni dove la cessazione di fatto dell’operatività può precedere di poco la domanda di concordato.
Per tutti i profili, trasversalmente: rileva infine l’ordinanza n. 15593/2026, sull’omologazione trasversale del concordato in continuità anche in assenza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi, un principio applicabile sia alla SPA sia alla SRL ogni volta che il piano non raccolga il consenso unanime delle classi costituite ma rispetti comunque le condizioni di legge per l’omologa forzosa.
Va inoltre segnalato che la giurisprudenza sull’omologazione trasversale e sulla legittimazione all’opposizione si è consolidata proprio negli ultimi due anni, in parallelo con i correttivi al Codice della Crisi intervenuti a partire dal D.Lgs. 136/2024: un dato che rende ancora più necessario, per chi si trova oggi in uno dei profili descritti, un aggiornamento costante sulla disciplina vigente e non un affidamento a informazioni raccolte in fasi precedenti della riforma, quando alcuni dei meccanismi qui descritti — dal classamento degli obbligazionisti alle regole sull’aumento di capitale con esclusione dell’opzione — non erano ancora stati precisati con la stessa chiarezza dalla prassi applicativa dei tribunali.
Il filo che lega queste pronunce, lette insieme, è la crescente attenzione della giurisprudenza al rispetto delle garanzie procedurali di ciascuna categoria coinvolta — soci, azionisti, obbligazionisti, singole classi di creditori — anche quando la disciplina consente, a determinate condizioni, di superare il dissenso di una parte di essi attraverso i meccanismi di omologazione forzosa. Per chi si trova in uno dei cinque profili descritti, questo significa che il rispetto formale e sostanziale delle procedure di informazione, voto e classamento previste dalla legge non è un mero adempimento burocratico, ma il presupposto stesso per la tenuta del piano in sede di eventuale contestazione giudiziale, sia essa proposta da un azionista di minoranza, da un obbligazionista dissenziente o da un socio di SRL escluso dal riparto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un concordato preventivo di società per azioni o a responsabilità limitata, lo Studio Monardo mette a disposizione una serie di strumenti operativi concreti, calibrati sul profilo e sulla forma societaria coinvolta:
- Analizziamo la struttura societaria specifica — capitale, categorie di azioni o quote, eventuali prestiti obbligazionari, patti parasociali, presenza o assenza di organo di controllo — per individuare quali regole del Codice della Crisi si combinano con quelle del diritto societario ordinario nel caso concreto, sia che si tratti di una SPA quotata sia di una SRL a compagine familiare.
- Verifichiamo l’adeguatezza degli assetti organizzativi predisposti dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2086 c.c., anche in assenza di un organo di controllo formalmente obbligatorio nella SRL sotto soglia, ricostruendo la tempistica delle segnalazioni interne e degli interventi correttivi già adottati.
- Ricostruiamo la posizione dei finanziamenti soci e la loro eventuale postergazione ex art. 2467 c.c., distinguendoli da versamenti in conto capitale con trattamento diverso nel piano, con particolare attenzione alle SRL dove questi flussi sono più frequenti.
- Assistiamo l’organo amministrativo nella predisposizione della delibera di accesso e nella successiva gestione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione durante la procedura, curando le richieste di autorizzazione al tribunale quando necessarie.
- Curiamo la costituzione delle classi, incluso il classamento obbligatorio degli obbligazionisti nella SPA ai sensi dell’art. 240, comma 3, CCII, verificando la corretta rappresentanza collettiva tramite il rappresentante comune e la non discriminazione rispetto ad altre categorie di creditori.
- Valutiamo la compatibilità di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione con i requisiti di proporzionalità, classe votante e nesso causale richiesti dalla giurisprudenza di merito più recente, predisponendo la documentazione idonea a resistere a eventuali opposizioni.
- Analizziamo le cause di recesso applicabili — tassative nella SPA, ampliabili per via statutaria nella SRL — a tutela dei soci dissenzienti dalle operazioni straordinarie previste dal piano, calcolando il valore di liquidazione della partecipazione secondo i criteri di legge.
- Rappresentiamo azionisti, obbligazionisti e soci di minoranza in sede di opposizione all’omologazione, quando il piano risulti carente sotto il profilo informativo o discriminatorio tra categorie di creditori.
- Coordiniamo la gestione delle garanzie personali prestate da soci e amministratori, chiarendo gli effetti — o la persistente esposizione — derivanti dall’omologazione del concordato della società, sia per fideiussioni bancarie sia per altre forme di garanzia personale.
- Seguiamo i concordati di gruppo con capogruppo e controllate di forma societaria diversa, curando la coerenza del piano unitario con le regole proprie di ciascuna società coinvolta, comprese le eventuali responsabilità da direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su un tema come il concordato preventivo di società per azioni e società a responsabilità limitata, è proprio la qualifica di Esperto Negoziatore a pesare in modo particolare: questa abilitazione presuppone la capacità di leggere gli squilibri patrimoniali e finanziari di un’impresa organizzata in forma societaria e di individuare, prima ancora della fase giudiziale, le soluzioni negoziali più adatte alla specifica struttura di governance — un aumento di capitale concordato con un investitore, una moratoria con il ceto bancario, un accordo con il rappresentante comune degli obbligazionisti — evitando, quando possibile, che la crisi debba necessariamente sfociare in un contenzioso sull’omologazione. A questa competenza si affianca la continuità della strategia difensiva dalla fase di allerta fino all’eventuale giudizio di legittimità, garantita dalla qualifica di cassazionista, e il lavoro di uno staff multidisciplinare che unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, indispensabile quando il piano richiede di ricostruire bilanci, valutare aziende, calcolare la postergazione dei finanziamenti soci o predisporre operazioni straordinarie sul capitale.
Va infine ricordato che nessuna delle attività elencate in questo paragrafo comporta l’assunzione di impegni sul risultato finale della procedura: l’analisi della struttura societaria, la verifica degli assetti organizzativi, la costruzione del classamento e la difesa in sede di opposizione sono attività di mezzi, condotte con il massimo rigore tecnico disponibile, ma l’esito di un concordato preventivo dipende da una pluralità di fattori — l’andamento del mercato, il comportamento dei singoli creditori, le valutazioni discrezionali del tribunale — che nessun professionista può garantire in anticipo, qualunque sia la forma societaria coinvolta.
Questa impostazione multidisciplinare risponde a un’esigenza molto concreta: il concordato preventivo di una società di capitali non è mai un tema puramente processuale. Richiede di leggere correttamente i bilanci degli ultimi esercizi, di valutare l’azienda o i suoi rami secondo criteri riconosciuti, di calcolare in modo puntuale l’impatto di un aumento di capitale sulla compagine sociale, di verificare la corretta classificazione contabile dei finanziamenti soci e degli strumenti finanziari eventualmente emessi. È l’integrazione stabile tra competenza legale e competenza contabile, non la loro semplice giustapposizione occasionale, a fare la differenza quando il piano deve reggere il vaglio del commissario giudiziale prima e del tribunale poi, qualunque sia il profilo — amministrativo, di socio, di azionista o di obbligazionista — da cui si osserva la procedura.
Chiusura
Il primo passo, davanti a una SPA o a una SRL in difficoltà, è capire con precisione in quale dei profili descritti ti riconosci: amministratore, socio di controllo, socio di minoranza, obbligazionista, o socio-amministratore di una realtà più piccola. Il secondo passo è agire secondo le regole specifiche di quel profilo, perché il concordato preventivo, pur essendo una procedura formalmente unica, produce effetti profondamente diversi a seconda della struttura societaria in cui ti trovi.
Proprio perché queste differenze — capitale diviso in azioni o in quote, presenza o meno di un organo di controllo obbligatorio, esistenza di un prestito obbligazionario, ampiezza del diritto di recesso — cambiano radicalmente l’impostazione della strategia, lo Studio Monardo costruisce ogni intervento sulla combinazione tra competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e lavoro di uno staff multidisciplinare che affianca, allo stesso tavolo, avvocati e commercialisti in grado di leggere bilanci, piani industriali e assetti di governance.
Che tu sia l’amministratore chiamato a decidere l’accesso alla procedura, il socio di controllo che deve valutare una diluizione, l’azionista di minoranza che teme di restare senza voce, l’obbligazionista che vede il proprio credito confluire in una classe dedicata, o il socio-amministratore di una SRL che deve fare i conti con la postergazione dei propri finanziamenti, la logica di fondo resta la stessa: capire per tempo quali regole specifiche si applicano alla tua posizione, prima che sia il tribunale, in sede di omologazione, a doverle applicare al tuo posto senza che tu abbia potuto far valere pienamente le tue ragioni.
📩 Non aspettare che sia il piano di qualcun altro a decidere il destino della tua partecipazione, del tuo credito o del tuo ruolo in società: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono disponibili in fondo a questa pagina.
