Perché su questo tema si dicono così tante cose sbagliate
Poche materie producono tanta disinformazione quanto le segnalazioni creditizie che sopravvivono alla chiusura di un’impresa. Il motivo è comprensibile: l’imprenditore che ha liquidato la società, pagato quello che poteva pagare e chiuso la partita IVA vive quella chiusura come una linea di demarcazione netta. Da una parte il passato, dall’altra il futuro. Poi arriva il primo diniego su una richiesta di finanziamento personale, oppure la banca che chiude il conto senza spiegazioni, o il leasing dell’auto rifiutato in concessionaria, e la linea di demarcazione si rivela molto più porosa di quanto sembrasse. A quel punto comincia la ricerca affannosa di informazioni: il commercialista dice una cosa, il forum ne dice un’altra, l’amico che “ci è passato” ne dice una terza, e il sito che promette la cancellazione in quarantotto ore ne dice una quarta, la più rassicurante e la più falsa.
Il problema è che qui agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede che il dato sparisca da solo lascia scadere finestre di contestazione che erano aperte; chi crede che basti pagare qualcuno per farsi cancellare butta risorse e resta segnalato; chi crede che la segnalazione illegittima valga automaticamente un risarcimento imposta una causa senza allegare nulla e la perde. Le regole esistono, sono scritte, sono state precisate da una giurisprudenza di legittimità piuttosto stabile e in parte riscritte dalla Corte di giustizia europea. Solo che quasi nessuno le legge, e il passaparola le semplifica fino a rovesciarne il senso.
In questa guida mettiamo alla prova otto convinzioni che circolano con insistenza: che CRIF e Centrale Rischi siano la stessa banca dati; che la chiusura della società cancelli la segnalazione; che un debito sociale non tocchi mai il nome delle persone; che pagare significhi tornare puliti il giorno dopo; che dopo tre anni si azzeri tutto in ogni caso; che esistano agenzie capaci di cancellare il CRIF a pagamento; che l’assenza di preavviso renda la segnalazione automaticamente nulla; che a una segnalazione illegittima corrisponda sempre un risarcimento. Alcune sono false in blocco. Altre — ed è il caso più insidioso — sono vere a metà, e la metà che manca è esattamente quella che cambia l’esito.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché sta esattamente all’incrocio delle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la contestazione di una segnalazione illegittima è contenzioso bancario, e su questo terreno opera lo staff multidisciplinare a vocazione nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; il ricorso in Cassazione contro una sentenza d’appello che ha liquidato la questione come “mero inadempimento” richiede un avvocato cassazionista; e quando la segnalazione nasce da un’insolvenza reale, cioè da debiti che restano dopo la chiusura dell’impresa, la partita si sposta sul sovraindebitamento, dove rilevano l’iscrizione come Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012 negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC.
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Mito 1 — “CRIF e Centrale Rischi sono la stessa cosa: una cancellazione e sono a posto”
Il mito suona così: «Sono in CRIF, cioè in Centrale Rischi, cioè in Banca d’Italia. Faccio una richiesta di cancellazione e risolvo tutto in un colpo solo».
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è robusto: entrambe sono banche dati che raccolgono informazioni sull’esposizione debitoria e vengono consultate prima di concedere credito. Entrambe producono, quando contengono dati negativi, lo stesso effetto pratico: il diniego. Nel linguaggio corrente “essere in centrale rischi” è diventato un modo generico per dire “essere segnalato”, e i due nomi vengono usati come sinonimi anche da operatori che dovrebbero saperlo. Aggiungiamo che il consumatore, quando chiede alla banca perché gli è stato rifiutato un prestito, si sente rispondere una formula vaga sul “sistema di informazioni creditizie” senza ulteriori specificazioni: l’impressione di trovarsi davanti a un unico grande archivio è quasi inevitabile.
La realtà
Sono due mondi giuridicamente distinti, con titolari diversi, regole diverse, tempi diversi e rimedi diversi. Chiedere la cancellazione all’uno non produce alcun effetto sull’altro, e una posizione può essere pulita in CRIF e ancora pesantissima in Centrale Rischi, o viceversa.
La Centrale dei Rischi è pubblica: la gestisce la Banca d’Italia, la disciplina è contenuta nella Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, la partecipazione degli intermediari vigilati è obbligatoria e il trattamento dei dati non si fonda sul consenso dell’interessato ma sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR. Le soglie di censimento sono note: si segnala l’esposizione a partire da una certa consistenza, mentre per le sofferenze la soglia scende a zero. Il dato viene trasmesso con cadenza mensile.
I SIC — CRIF con la base dati EURISC, Experian, CTC, Assilea — sono banche dati private ad adesione volontaria, gestite da società commerciali, e raccolgono anche finanziamenti di piccolo importo che in Centrale Rischi non entrerebbero mai. La loro disciplina non sta in una circolare di vigilanza ma nel Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019 ai sensi dell’art. 40 GDPR, che ha sostituito il precedente codice deontologico del 2004. Qui la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, e il Garante ha chiarito che i dati possono essere trattati senza il consenso degli interessati.
Da questa diversità discende tutto il resto. I tempi di conservazione della Centrale dei Rischi non sono quelli del Codice di condotta dei SIC. L’autorità a cui rivolgersi non è la stessa. Il soggetto legittimato a rettificare non è lo stesso. Perfino l’oggetto della segnalazione cambia: la Centrale dei Rischi ragiona per categorie di censimento e classificazioni di rischio, il SIC ragiona per rapporti di finanziamento e andamento dei pagamenti rata per rata.
La prova
Basta leggere la documentazione ufficiale delle due strutture. Nella guida alla lettura del prospetto della Centrale dei rischi la Banca d’Italia scrive che gli intermediari ricevono i dati riferiti al più agli ultimi 36 mesi e possono consultare le ultime 36 rilevazioni mensili, e precisa che il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti, conservate per le finalità istituzionali della Banca d’Italia. Nulla di tutto ciò compare nel Codice di condotta dei SIC, che segue una logica completamente diversa, per tipologia di evento creditizio. Sul versante privato, invece, CRIF stessa avverte che i dati vengono conservati nel rispetto dei tempi stabiliti dal Codice di condotta e che, scaduto il termine, il dato viene cancellato automaticamente senza necessità di alcuna richiesta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confonde i due sistemi fa richieste all’indirizzo sbagliato e perde mesi. Il caso tipico: l’ex amministratore ottiene da CRIF la conferma che sul suo nome non risultano più eventi negativi, si convince di essere tornato bancabile, presenta domanda di mutuo e viene rifiutato lo stesso, perché la banca ha letto in Centrale dei Rischi una sofferenza ancora visibile nelle ultime trentasei rilevazioni. Oppure il contrario: si concentra sulla Centrale dei Rischi, ottiene la riclassificazione della posizione, e resta bloccato dal credito al consumo perché nel SIC è rimasto un insoluto mai regolarizzato. Il secondo rischio, più sottile, è di ordine processuale: le vie di tutela non coincidono. Sui SIC il reclamo al Garante privacy è pienamente praticabile; sulla Centrale dei Rischi la richiesta di cancellazione tout court si scontra con la natura pubblicistica del trattamento, e la strada maestra passa dalla contestazione della segnalazione nei confronti dell’intermediario segnalante, unico soggetto che può rettificare il dato.
Mito 2 — “Ho chiuso la società: con l’azienda si chiude anche la segnalazione”
Il mito suona così: «La società è stata cancellata dal Registro delle imprese, quindi non esiste più. Se non esiste più il soggetto segnalato, non può esistere la segnalazione».
Perché ci credono in tanti
Qui il ragionamento è logicamente elegante e per questo particolarmente persuasivo: se il titolare del rapporto è estinto, il rapporto dovrebbe estinguersi con lui. È anche vero che, sul piano formale, dopo la cancellazione la società non è più un soggetto di diritto: non può stare in giudizio, non può essere rappresentata dal liquidatore, non può ricevere validamente notifiche come tale. L’imprenditore ne deduce, con una certa coerenza, che nemmeno possa “figurare” in una banca dati. Ad alimentare la convinzione contribuisce il fatto che, nella prassi, la chiusura della liquidazione viene spesso presentata come il momento in cui “si tira una riga”.
La realtà
La riga non c’è. La cancellazione dal Registro delle imprese estingue l’ente, non i debiti: le obbligazioni rimaste insoddisfatte non svaniscono, si trasferiscono secondo le regole dell’art. 2495 c.c., e i dati storici già registrati restano dove sono, perché registrano un fatto storicamente avvenuto e non un rapporto in corso.
Sul primo profilo la giurisprudenza è consolidata da oltre un decennio. Le Sezioni Unite hanno chiarito che dal 1° gennaio 2004 la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e ne comporta l’immediata estinzione, superando l’orientamento per cui l’estinzione presupponeva l’esaurimento di tutti i rapporti giuridici. Ma proprio perché l’estinzione è immediata e prescinde dalla definizione dei rapporti pendenti, si è dovuto costruire un meccanismo di continuità: i debiti non pagati si trasferiscono agli ex soci attraverso quello che viene descritto come un fenomeno successorio sui generis, con i soci che subentrano intra vires nelle passività insoddisfatte e nelle eventuali sopravvenienze attive. Ammettere il contrario significherebbe consentire al debitore di liberarsi delle proprie obbligazioni con un atto unilaterale.
Sul secondo profilo vale la struttura stessa delle banche dati creditizie. La Centrale dei Rischi è un archivio di rilevazioni mensili: ciascuna fotografa la situazione a una certa data. Se a marzo la posizione era classificata a sofferenza, quella rilevazione resta agli atti anche se a settembre la società è stata cancellata. La cessazione dell’obbligo di segnalazione — che effettivamente si verifica quando il rapporto viene meno — vale per il futuro, non produce alcuna riscrittura del passato, e la Banca d’Italia lo dice espressamente. Lo stesso vale nei SIC: i termini di conservazione decorrono da eventi determinati (la regolarizzazione, la scadenza contrattuale, l’ultimo aggiornamento necessario), non dalla cancellazione dell’impresa dal Registro.
C’è di più, ed è il punto che l’imprenditore raramente ha messo in conto: la cancellazione della società non è un evento neutro nemmeno in prospettiva. Le istruzioni di Banca d’Italia agli intermediari partecipanti prevedono espressamente il censimento di categorie di soggetti collegati, e tra queste rientrano le posizioni dei soci illimitatamente responsabili di società di persone al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese. In altre parole, per alcune forme sociali la chiusura è il momento in cui la posizione personale del socio diventa rilevante, non quello in cui smette di esserlo.
La prova
Oltre alle Sezioni Unite del 2013, il quadro è stato ribadito e affinato di recente. Le Sezioni Unite del 12 febbraio 2025, n. 3625 sono tornate sull’art. 2495 c.c. e sulla condizione della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, confermando l’impianto della successione dei soci. La Sezione V, con l’ordinanza del 24 giugno 2025, n. 16916, ha precisato che il presupposto dell’avvenuta riscossione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam, sicché la responsabilità del socio per il debito della società estinta permane anche in assenza di distribuzione dell’attivo, fermo il diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità. E la sentenza n. 30166 del 2025 ha affermato che la responsabilità per i debiti della società estinta ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c. si configura nei confronti dei soci indipendentemente dalla percezione di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi chiude e smette di guardare perde due cose insieme. Perde il controllo sulla correttezza dei dati: nel periodo immediatamente successivo alla cancellazione gli aggiornamenti sono più fragili, perché non c’è più una struttura societaria che dialoga con la banca, e un dato sbagliato può cristallizzarsi per anni senza che nessuno lo contesti. E perde la possibilità di intervenire nella finestra utile: la contestazione di una segnalazione è tanto più efficace quanto più è tempestiva, perché più tempo passa più diventa difficile ricostruire la situazione patrimoniale esistente al momento in cui l’intermediario ha classificato la posizione. Un’ultima avvertenza pratica: se la contestazione deve diventare giudiziale, i termini processuali si sospendono soltanto dal 1° al 31 agosto, e nessuna altra pausa “di cortesia” è prevista dall’ordinamento.
Mito 3 — “Era un debito della società: il mio nome personale non c’entra”
Il mito suona così: «Ho fatto tutto attraverso la S.r.l., la responsabilità era limitata, quindi nelle banche dati risulta segnalata la società e non io».
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è l’autonomia patrimoniale, che è un principio reale e non un’illusione: nella società di capitali il socio non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. Se il ragionamento si fermasse lì sarebbe corretto. Il punto è che nella vita concreta di quasi tutte le piccole imprese italiane quel principio è stato bilanciato, in sede contrattuale, da garanzie personali: la fideiussione omnibus dell’amministratore, la garanzia dei soci sul leasing dei macchinari, l’avallo su un finanziamento, la lettera di patronage forte. Sono documenti firmati anni prima, spesso al momento dell’apertura del fido, e altrettanto spesso dimenticati.
La realtà
Il garante non è un accessorio del rapporto: è un soggetto autonomamente censito, e quando l’obbligazione garantita va in sofferenza la sua posizione personale entra nelle banche dati con il suo nome e il suo codice fiscale. Nella Centrale dei Rischi le garanzie personali hanno una loro sezione informativa; nei SIC il Codice di condotta consente la registrazione dei dati di chi è parte del rapporto e — come emerge dal suo impianto — anche di chi risulta esponente aziendale o partecipante al capitale della società che è parte della richiesta o del rapporto, o comunque legato sul piano economico o giuridico al soggetto finanziato.
Aggiungiamo il caso delle società di persone, dove la responsabilità illimitata dei soci rende il collegamento ancora più diretto, e quello dell’imprenditore individuale, dove semplicemente non esiste separazione tra impresa e persona: la cessazione della ditta non fa nulla, perché il soggetto segnalato era e resta la persona fisica.
Qui però va detto con altrettanta precisione l’altro lato della medaglia, perché è il lato che conviene a chi legge: proprio perché il garante è un soggetto autonomo, ha diritti autonomi. Deve ricevere il preavviso prima che la segnalazione negativa diventi consultabile. Può contestare la segnalazione facendo valere vizi propri, primo fra tutti la nullità o l’inefficacia della garanzia. E l’onere di provare che il preavviso lo ha effettivamente raggiunto non è suo. Il Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 3435 del 2 aprile 2025, ha stabilito che ai fini della legittimità di una segnalazione a sofferenza in un SIC l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario. Sulla stessa linea si è mosso il Collegio di Milano con la decisione n. 5208 del 2025 in tema di obbligo di preavviso.
Nella lettura di queste posizioni conta la continuità del difensore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e la verifica incrociata tra contratto di garanzia, prospetto della Centrale dei Rischi e report SIC è esattamente il lavoro che consente di capire se il nome della persona fisica sia finito nelle banche dati a titolo legittimo o meno.
La prova
La Cassazione si è occupata più volte della posizione del garante segnalato. Con l’ordinanza del 13 novembre 2024, n. 29252, la Terza Sezione ha esaminato il caso di un socio e amministratore che aveva prestato garanzia per i canoni dovuti dalla propria società e che agiva per l’illegittimità delle segnalazioni effettuate in Centrale Rischi, ritenendo fondato il motivo di ricorso. E l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026 ha riconosciuto la rilevanza del nesso causale tra segnalazione e danno anche nei confronti di soggetti collegati che dimostrino un pregiudizio diretto, quale il diniego di finanziamento derivante dalla segnalazione stessa. Sul versante del preavviso al consumatore garante, il precedente di riferimento resta Cass. civ. 13 dicembre 2021, n. 39769.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si convince che il proprio nome sia estraneo alla vicenda non chiede mai il proprio prospetto personale. Scopre la segnalazione anni dopo, quasi sempre nel momento peggiore: quando serve un mutuo per la casa, quando si vuole aprire una nuova attività, quando un familiare chiede di essere garantito. Nel frattempo si sono consumate le occasioni migliori per contestare, e in molti casi si è persa la possibilità di far valere vizi della garanzia che, se eccepiti tempestivamente, avrebbero travolto anche la segnalazione.
Mito 4 — “Ho pagato (o ho chiuso a saldo e stralcio): domani sono pulito”
Il mito suona così: «Ho versato quanto concordato con la banca, la posizione è chiusa, quindi la segnalazione deve sparire subito».
Perché ci credono in tanti
Questa è la convinzione più diffusa e anche la più umanamente comprensibile, perché nasce da un’idea di giustizia elementare: se il debito non c’è più, il segnale di allarme non ha più ragione di esistere. In più, molti accordi transattivi contengono clausole che prevedono l’impegno della banca a “provvedere alle comunicazioni alle banche dati”, formula che il debitore legge come promessa di cancellazione immediata mentre significa soltanto aggiornamento del dato.
La realtà
Il pagamento non cancella la segnalazione: la aggiorna. Da quel momento comincia a decorrere un termine di conservazione, che è cosa diversa dalla rimozione istantanea.
Nella Centrale dei Rischi la regolarizzazione fa cessare l’obbligo di segnalare la sofferenza per il futuro, ma le rilevazioni pregresse restano consultabili nella finestra delle ultime trentasei rilevazioni mensili. In pratica, per tre anni gli intermediari continuano a vedere che quella posizione, in certi mesi, era classificata a sofferenza. Nei SIC il meccanismo è diverso ma l’effetto è analogo: le informazioni creditizie negative relative a ritardi successivamente regolarizzati possono essere conservate fino a 12 mesi dalla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a 2 rate o mesi, e fino a 24 mesi in caso di ritardi superiori a 2 rate o mesi; decorsi tali periodi i dati sono eliminati se nel frattempo non sono registrati ulteriori ritardi o inadempimenti. CRIF stessa lo mette nero su bianco: chi ha regolarizzato un ritardo già segnalato non può ottenere la cancellazione immediata sulla base dell’avvenuto pagamento, ma sarà visibile l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione.
C’è però un punto in cui il mito è più vero di quanto le banche talvolta ammettano, e vale la pena conoscerlo perché sposta il termine di un anno intero. La definizione a saldo e stralcio è a tutti gli effetti una regolarizzazione. Il Codice di condotta definisce la regolarizzazione degli inadempimenti come l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute, anche a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati. Il Garante privacy ne ha tratto la conseguenza operativa, affermando che le informazioni negative contestate avrebbero dovuto essere cancellate dal SIC entro 24 e non 36 mesi dall’avvenuta regolarizzazione, tanto che l’istituto coinvolto ha poi aggiornato le proprie procedure interne portando da 36 a 24 mesi il periodo di mantenimento nei SIC delle informazioni creditizie negative riferite a crediti in sofferenza estinti per effetto di accordo transattivo, indipendentemente dalla perdita subita.
Tradotto: se hai chiuso a saldo e stralcio e il tuo dato è trattato come “insoluto non regolarizzato” con conservazione a trentasei mesi, quel trattamento è contestabile.
La prova
Sul piano della Centrale dei Rischi, la Circolare n. 139/1991 costruisce il sistema sulla consultabilità delle ultime trentasei rilevazioni mensili; ne consegue, come sintetizzano gli operatori del settore, che a seguito del pagamento la segnalazione resta visibile agli intermediari per gli ultimi 36 mesi dalla regolarizzazione della posizione, intesa come pagamento in unica soluzione dell’importo concordato o pagamento dell’ultima rata in caso di dilazione. Sul piano dei SIC valgono i termini dell’Allegato 2 al Codice di condotta appena richiamati.
Esiste poi un obbligo che troppi intermediari trattano come facoltativo: quello di aggiornare il dato senza ritardo. La Cassazione, Sez. III, con la pronuncia del 9 febbraio 2024, n. 3671, ha censurato l’inerzia della banca che aveva tardato a rimuovere la sofferenza dopo l’estinzione del credito in via transattiva, situazione che aveva precluso all’impresa segnalata ogni accesso al credito, aprendo la strada alla responsabilità risarcitoria. È una distinzione decisiva: la permanenza del dato per il tempo previsto è legittima; il ritardo nell’aggiornarlo alla nuova situazione non lo è.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si aspetta la cancellazione immediata commette tipicamente due errori. Il primo è non verificare, nelle settimane successive al pagamento, che l’aggiornamento sia stato effettivamente trasmesso: capita con regolarità che la posizione resti classificata come se nulla fosse accaduto, e in quel caso non si tratta di un termine di conservazione che decorre ma di un dato inesatto, immediatamente contestabile. Il secondo è accettare che il saldo e stralcio venga trattato come inadempimento non sanato, subendo un anno abbondante di segnalazione in più senza motivo. In entrambi i casi la differenza tra chi controlla e chi si fida può valere il rifiuto o la concessione di un mutuo.
Mito 5 — “Dopo tre anni si cancella tutto, sempre e comunque”
Il mito suona così: «Il termine è tre anni. Passati quelli, in qualunque situazione mi trovi, le banche dati sono pulite».
Perché ci credono in tanti
Il numero trentasei ricorre effettivamente ovunque in questa materia, e questo spiega la sua fortuna. Trentasei sono le rilevazioni mensili consultabili in Centrale dei Rischi; trentasei mesi è il termine di conservazione nei SIC per gli inadempimenti mai regolarizzati. La ripetizione della stessa cifra in contesti diversi ha prodotto la sintesi popolare “dopo tre anni si azzera tutto”, che ha il pregio della semplicità e il difetto di essere inesatta su due fronti: la decorrenza e le eccezioni.
La realtà
Non esiste un termine unico: esistono termini diversi, con decorrenze diverse, e il conteggio parte quasi mai dal giorno della segnalazione. È il punto che il passaparola ha perso per strada, ed è quello che determina la data reale in cui si torna consultabili come soggetti puliti.
Nei SIC il quadro dell’Allegato 2 al Codice di condotta è articolato. Le richieste di finanziamento restano fino a 180 giorni, che si riducono a 90 in caso di rifiuto o rinuncia. I ritardi regolarizzati restano 12 o 24 mesi a seconda che riguardino fino a due rate o più di due, e il conteggio decorre dalla registrazione della regolarizzazione. Gli inadempimenti non regolarizzati restano 36 mesi, ma il termine decorre dalla scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento: il che significa che un aggiornamento intervenuto tardivamente sposta in avanti il traguardo. E i rapporti che si sono chiusi regolarmente restano fino a 60 mesi dalla cessazione, come informazione di segno positivo. Sintetizzando fonti concordi: ritardo di 1-2 rate poi regolarizzato 12 mesi, oltre 2 rate 24 mesi dalla regolarizzazione, insoluto non sanato 36 mesi dalla scadenza contrattuale fino a un massimo di 60 mesi, richieste di finanziamento massimo 180 giorni, dati positivi fino a 60 mesi.
In Centrale dei Rischi il ragionamento è ancora diverso, e qui il mito è proprio sbagliato di concetto. I trentasei mesi non sono un termine di cancellazione ma una finestra di consultabilità: gli intermediari vedono le ultime trentasei rilevazioni, ma i dati non spariscono dall’archivio della Banca d’Italia, che li conserva per le proprie finalità istituzionali. Chi immagina che al trentasettesimo mese qualcosa venga materialmente distrutto ha in mente un meccanismo che non esiste.
Esiste infine un fronte che negli ultimi anni si è mosso parecchio, ed è quello europeo. Chi ha chiuso l’impresa e ha poi ottenuto un’esdebitazione ha diritto a che quel dato non lo insegua indefinitamente: la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 7 dicembre 2023 nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22, SCHUFA Holding (Esdebitazione), ha affermato che le società di informazione creditizia non possono conservare nelle proprie banche dati informazioni provenienti da un registro pubblico sulla concessione di esdebitazioni a favore di persone fisiche per un periodo superiore a quello di conservazione dei dati nel registro pubblico, e che l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo quando si opponga al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR e non sussistano motivi legittimi prevalenti. La Corte è stata esplicita: gli interessi del settore creditizio a disporre delle informazioni su un’esdebitazione non possono giustificare un trattamento oltre il termine di conservazione dei dati nel registro pubblico.
La prova
Oltre alle pronunce SCHUFA, il principio generale è quello di limitazione della conservazione previsto dal GDPR, che il Codice di condotta declina in termini puntuali. Vale la pena ricordare che lo stesso 7 dicembre 2023 la Corte di giustizia si è pronunciata anche nella causa C-634/21 sullo scoring come decisione automatizzata, e che il 27 febbraio 2025, con la sentenza nella causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria, ha affrontato il diritto dell’interessato a conoscere la logica della valutazione automatizzata che lo riguarda. Il messaggio complessivo è che la valutazione creditizia automatizzata non è una zona franca.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è di programmare la propria ripartenza su una data sbagliata. L’imprenditore che ha chiuso la S.r.l. nel 2023 e si presenta in banca nel 2026 convinto di essere fuori dai radar può scoprire che l’ultimo aggiornamento della posizione risale al 2024 e che il termine dei trentasei mesi decorre da lì. Chi invece ha ottenuto un’esdebitazione e non verifica il proprio report resta segnalato ben oltre il dovuto, quando avrebbe titolo per ottenere l’aggiornamento o la cancellazione del dato.
Mito 6 — “Ci sono agenzie che ti cancellano dal CRIF in 48 ore”
Il mito suona così: «Pago un servizio specializzato e mi tolgono dalle banche dati in pochi giorni, garantito».
Perché ci credono in tanti
Questo mito prospera perché incontra un bisogno reale in un momento di fragilità. Chi ha chiuso l’azienda e non riesce più ad accedere al credito è disposto a credere a chi promette una soluzione rapida, soprattutto se il messaggio è confezionato con lessico tecnico e riferimenti normativi veri usati fuori contesto. E c’è un fondo di verità che rende la promessa credibile: la cancellazione di un dato illegittimo si può davvero ottenere, e talvolta in tempi rapidi, quando il vizio è evidente e documentato. Il salto logico sta nel trasformare “si può ottenere la rimozione di un dato illegittimo” in “si può ottenere la rimozione di qualunque dato pagando”.
La realtà
Nessuno può far cancellare un dato corretto, aggiornato e ancora entro i termini di conservazione: si può ottenere la cancellazione o la rettifica di dati inesatti, non aggiornati, privi dei presupposti o conservati oltre il termine — e questo non si compra, si dimostra.
La cancellazione fisiologica, quella per decorso del termine, è automatica e non richiede alcuna istanza: scaduto il tempo di conservazione il dato viene cancellato senza che sia necessario chiederlo. Pagare per ottenere ciò che accadrebbe comunque è, nella migliore delle ipotesi, uno spreco. Su questo punto il messaggio degli stessi gestori delle banche dati è univoco: la cancellazione dei dati inesatti o già scaduti avviene gratuitamente al decorrere dei termini previsti, e chi offre servizi di cancellazione veloce chiedendo denaro non sta offrendo un servizio legittimo.
Ciò che invece si può fare, e che richiede lavoro tecnico vero, è un’altra cosa: verificare se ricorrevano i presupposti sostanziali della segnalazione; verificare se il preavviso è stato inviato e se l’intermediario può provarne la ricezione; verificare se la classificazione a sofferenza è stata preceduta da una valutazione complessiva o è stata la conseguenza automatica di rate scadute; verificare se dopo il pagamento il dato è stato aggiornato tempestivamente; verificare se il termine di conservazione applicato è quello giusto. Ognuna di queste verifiche può condurre alla rimozione del dato, ma nessuna passa da un pagamento a un intermediario commerciale: passa da un reclamo motivato all’intermediario segnalante, da un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali quando si tratta di SIC, dal ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, o dall’azione giudiziale, eventualmente in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio è attuale e irreparabile.
Va anche detto con chiarezza che il SIC, di per sé, non è l’interlocutore risolutivo. Il gestore riscontra le istanze nei termini previsti, ma non può riscrivere un’informazione trasmessa legittimamente da un partecipante: se la banca conferma la correttezza del dato, il problema torna all’origine e va affrontato nei confronti della banca.
La prova
Il diritto di accesso, rettifica e cancellazione è disciplinato dagli artt. 15, 16 e 17 del GDPR ed è per definizione gratuito nel suo esercizio ordinario. Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario del 2025 mostrano il tipo di argomenti che funzionano davvero: la già citata decisione del Collegio di Bari n. 3435/2025 sull’onere probatorio del preavviso, la decisione del Collegio di Milano n. 5208/2025 sull’obbligo di preavviso, la decisione del Collegio di Milano n. 5192/2025 su una richiesta risarcitoria avanzata da una S.r.l. per segnalazione asseritamente illegittima in un SIC. Sono percorsi tecnici e documentali, non scorciatoie.
Cosa rischia chi ci crede
Oltre alla perdita economica, il rischio serio è di consegnare a soggetti non qualificati documentazione sensibile — contratti, prospetti, dati anagrafici e patrimoniali — e di lasciare passare i mesi in cui la contestazione avrebbe avuto la massima efficacia. Nel frattempo la posizione resta segnalata e nessun rimedio è stato attivato nelle sedi che contano.
Mito 7 — “Se non mi hanno mandato il preavviso, la segnalazione è nulla”
Il mito suona così: «Nessuno mi ha avvisato prima di segnalarmi, quindi la segnalazione è automaticamente illegittima e devono cancellarla».
Perché ci credono in tanti
Il preavviso esiste davvero, ed è una tutela sostanziale, non formale. Nel sistema dei SIC il gestore e il partecipante devono avvertire l’interessato prima che il dato negativo diventi consultabile dagli altri operatori, e la ragione è evidente: dare la possibilità di regolarizzare prima che il danno reputazionale si produca. In caso di ritardo nel pagamento l’interessato deve ricevere un preavviso relativo all’imminente iscrizione in un SIC, e i dati relativi al primo ritardo possono essere resi disponibili agli altri aderenti solo decorsi 15 giorni dalla spedizione del preavviso. Nel credito ai consumatori la regola ha rango di legge, essendo prevista dall’art. 125 del Testo Unico Bancario. Da qui il passaggio, comprensibile ma affrettato, all’idea di una nullità automatica.
La realtà
L’omesso preavviso è un vizio serio e frequentemente decisivo, ma produce l’illegittimità della segnalazione, non una nullità automatica che si applica a qualunque posizione e a qualunque soggetto: va fatto valere, e va calato nel sistema giusto.
La prima distinzione riguarda i due archivi. La disciplina del preavviso quindicinale nasce nel contesto dei SIC ed è oggi contenuta nel Codice di condotta; per il credito ai consumatori si affianca all’obbligo informativo dell’art. 125 TUB. Nella Centrale dei Rischi il quadro è diverso: la Circolare n. 139/1991 impone all’intermediario di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza, e la violazione di questo obbligo è argomento di contestazione robusto, ma il congegno non è identico a quello del preavviso nei SIC e va invocato per quello che è.
La seconda distinzione riguarda le conseguenze. Ottenere l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione e ottenerne la cancellazione è una cosa; ottenere un risarcimento è un’altra, come vedremo nel mito successivo. La giurisprudenza di merito ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore non preavvisato, negando però nella stessa decisione il risarcimento perché il garante non aveva provato pregiudizi specifici.
La terza distinzione, la più utile in concreto, riguarda l’onere della prova, e qui la tendenza recente è nettamente favorevole al segnalato: non spetta a chi lamenta il vizio dimostrare di non aver ricevuto nulla, ma all’intermediario dimostrare che il preavviso è stato inviato ed è giunto a conoscenza del destinatario. È esattamente il principio affermato dall’ABF di Bari nel 2025. Un preavviso spedito a un indirizzo non più valido perché l’azienda ha chiuso la sede, o inviato alla società estinta anziché al garante persona fisica, è materia da esaminare con attenzione.
La prova
Il riferimento di legittimità sul preavviso nei SIC al consumatore è Cass. civ. 13 dicembre 2021, n. 39769; sull’informativa preventiva ai sensi dell’art. 125 TUB si è pronunciata Cass. civ. 20 giugno 2024, n. 17115. Sul piano arbitrale, le decisioni ABF del 2025 già richiamate hanno consolidato la ripartizione dell’onere probatorio a carico dell’intermediario.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confida nella nullità automatica tende a non fare nulla, convinto che prima o poi qualcuno se ne accorgerà. Non accade: la segnalazione illegittima non si rimuove da sola, e l’unico modo per farla cadere è contestarla nella sede giusta, con la documentazione giusta. Il rischio speculare è di puntare tutto sul vizio di preavviso trascurando quello sostanziale, che spesso è più forte: la mancanza dei presupposti della sofferenza.
Mito 8 — “Se la segnalazione è illegittima, il risarcimento è automatico”
Il mito suona così: «Il giudice accerta che la segnalazione era illegittima e da lì discende automaticamente la condanna al risarcimento del danno».
Perché ci credono in tanti
L’intuizione è forte: una segnalazione ingiusta produce conseguenze evidenti — fidi revocati, forniture negate, credito precluso — e sembra impossibile che il danno debba essere dimostrato. Contribuisce anche una lettura semplificata di alcune pronunce che, in casi gravi, hanno liquidato il danno in via equitativa: da lì al concetto di automatismo il passo è breve.
La realtà
Il danno da illegittima segnalazione è un danno-conseguenza e non è in re ipsa: va allegato e provato. Ma la prova può essere raggiunta anche per presunzioni, e per l’imprenditore questa è la strada maestra.
La Cassazione è costante: il danno all’immagine per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, costituendo danno-conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Ne discende che nel giudizio risarcitorio l’onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano spetta all’attore dimostrare sia l’esistenza del danno sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno.
Fin qui la parte che raffredda le aspettative. Segue la parte che le rende operative: la stessa Corte ha precisato che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che nel caso dell’imprenditore può investire il peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti. Presunzioni gravi, precise e concordanti: il diniego di fido documentato, la revoca dell’affidamento nei giorni successivi alla segnalazione, la richiesta di rientro immediato, la chiusura del rapporto da parte di un fornitore che aveva consultato una banca dati. Non sono impressioni: sono documenti che vanno raccolti prima di iniziare la causa, non dopo.
Va poi tenuto presente il profilo del nesso causale rispetto ai soggetti collegati. L’ordinanza n. 5593/2026 ha valorizzato la rilevanza del pregiudizio diretto subito da chi, pur non essendo il segnalato principale, dimostri di aver patito un diniego di finanziamento a causa di quella segnalazione.
La prova
Il filone è ampio e coerente: Cass. civ., Sez. 6-3, 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252; Cass. civ., ord. 17 giugno 2025, n. 16216, che ha ribadito come il pregiudizio non possa ritenersi sussistente in re ipsa. Sul versante opposto — quello che rende la contestazione sostanzialmente fondata — la decisione di riferimento resta l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, che ha cassato la sentenza d’appello per aver ritenuto legittima la segnalazione sulla base del solo mancato pagamento dei canoni di leasing.
Cosa rischia chi ci crede
Chi conta sull’automatismo imposta l’atto introduttivo sull’accertamento dell’illegittimità e tratta la domanda risarcitoria come una conseguenza ovvia, senza allegare fatti specifici né produrre documenti. L’esito prevedibile è una sentenza che accerta l’illegittimità e rigetta il risarcimento, con le spese solo parzialmente compensate. Il danno reputazionale, nel frattempo, resta.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare la sequenza reale che si produce quando si agisce credendo al mito.
Prima simulazione — la chiusura che non chiude nulla. S.r.l. con esposizione residua di 87.400 € verso una banca, garantita da fideiussione personale dell’amministratore per 100.000 €. Posizione classificata a sofferenza nella rilevazione di aprile. La società viene posta in liquidazione a giugno e cancellata dal Registro delle imprese il 14 novembre dello stesso anno. L’amministratore, convinto che con la cancellazione la partita si chiuda, non chiede né il prospetto della Centrale dei Rischi né il report SIC. Cosa accade davvero: le rilevazioni da aprile in poi restano consultabili dagli intermediari nella finestra delle ultime trentasei; la posizione del garante persona fisica resta autonomamente censita; il credito, non estinto, si trasferisce secondo l’art. 2495 c.c. e resta azionabile nei limiti di legge. Due anni e mezzo dopo, la richiesta di un mutuo prima casa viene rifiutata. Se invece, entro i sessanta giorni dalla classificazione, avesse chiesto il prospetto e verificato che la sofferenza era stata attribuita sulla base del solo mancato pagamento di tre rate, senza alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva — bilanci in utile, immobile strumentale capiente — avrebbe avuto in mano la contestazione descritta da Cass. 5593/2026.
Seconda simulazione — il saldo e stralcio classificato male. Debito residuo 41.600 €, accordo transattivo per 23.400 € pagati in unica soluzione il 9 marzo. L’intermediario aggiorna il SIC il 30 aprile registrando l’estinzione, ma tratta il dato come inadempimento non regolarizzato, applicando la conservazione a trentasei mesi dalla scadenza contrattuale. Applicando invece la qualificazione corretta — la transazione è regolarizzazione ai sensi del Codice di condotta, con ritardo superiore a due rate — il termine è di ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Differenza pratica: se la scadenza contrattuale era il 31 gennaio dell’anno precedente, la conservazione erroneamente applicata arriva a gennaio del terzo anno successivo, mentre quella corretta si esaurisce ad aprile del secondo. Oltre nove mesi di segnalazione in più, senza alcuna base. Una segnalazione documentata al partecipante e, in caso di inerzia, un reclamo al Garante, recuperano quei mesi.
Terza simulazione — il risarcimento chiesto male. Impresa individuale segnalata a sofferenza per 12.850 € nonostante avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo contestando in modo circostanziato l’esistenza del credito. Il titolare cita la banca chiedendo l’accertamento dell’illegittimità e 60.000 € di danni, allegando genericamente “grave pregiudizio all’immagine”. Esito prevedibile: illegittimità accertata, risarcimento negato per difetto di allegazione e prova. Se invece avesse prodotto il diniego scritto di un fornitore che aveva consultato una banca dati, la comunicazione di revoca dell’affidamento datata sei giorni dopo la segnalazione e il bilancio con il crollo del fatturato del trimestre successivo, avrebbe offerto al giudice il materiale presuntivo che la Cassazione considera idoneo.
Il fondo di verità: da dove nascono questi miti
Nessuno di questi miti è nato dal nulla. Ciascuno è la deformazione di una regola vera, ed è utile ricomporre i frammenti nel loro quadro corretto, perché è quel quadro che consente di orientarsi.
È vero che la cancellazione dal Registro delle imprese estingue la società: solo che l’estinzione riguarda il soggetto, non le obbligazioni, e il sistema ha costruito un meccanismo di continuità proprio per impedire che l’estinzione diventi uno strumento di liberazione unilaterale dai debiti.
È vero che nella società di capitali il socio non risponde con il proprio patrimonio: solo che quasi nessuna piccola impresa italiana ottiene credito bancario senza garanzie personali, e la garanzia è un’obbligazione autonoma che segue chi l’ha firmata.
È vero che il pagamento estingue il debito: solo che le banche dati non registrano soltanto i debiti in essere, registrano la storia creditizia, e la storia ha una durata di conservazione fissata da norme.
È vero che il numero trentasei governa larga parte della materia: solo che in Centrale dei Rischi individua una finestra di consultabilità e nei SIC un termine di conservazione con decorrenze specifiche, e i due significati non coincidono.
È vero che una segnalazione si può far cancellare: solo che la si fa cancellare dimostrando che è inesatta, priva di presupposti, non aggiornata o fuori termine, non acquistando un servizio.
È vero che il preavviso è obbligatorio: solo che l’omissione va fatta valere e va calata nel sistema di riferimento, e chi deve provare l’invio e la ricezione è l’intermediario.
È vero che una segnalazione illegittima produce danni: solo che il danno va provato, anche per presunzioni, con documenti raccolti per tempo.
Il filo che tiene insieme tutti questi frammenti è uno solo: le banche dati creditizie non sono un tribunale che emette una condanna definitiva, e non sono nemmeno un registro che si autocorregge. Sono archivi alimentati da soggetti privati e vigilati, soggetti a regole precise di esattezza, aggiornamento e limitazione della conservazione. Quando quelle regole vengono rispettate, il tempo lavora a favore del segnalato e la posizione si ripulisce da sola. Quando vengono violate, il tempo lavora contro, e serve un intervento tecnico.
Mito e realtà a confronto
Uno sguardo d’insieme, prima delle domande di verifica.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| CRIF e Centrale Rischi sono la stessa banca dati | Sono due sistemi distinti: la CR è pubblica, gestita da Banca d’Italia secondo la Circ. 139/1991; i SIC sono privati e seguono il Codice di condotta approvato dal Garante nel 2019 |
| Chiusa la società, la segnalazione sparisce | L’estinzione riguarda l’ente, non i debiti (art. 2495 c.c.); le rilevazioni pregresse restano e la posizione dei garanti e dei soci illimitatamente responsabili resta censita |
| Il debito era della S.r.l., il mio nome è pulito | Fideiussori, avallanti, soci illimitatamente responsabili ed esponenti collegati possono essere autonomamente presenti nelle banche dati |
| Ho pagato, domani sono cancellato | Il pagamento aggiorna il dato e fa decorrere il termine di conservazione: 12 o 24 mesi nei SIC per i ritardi regolarizzati, finestra di 36 rilevazioni in CR |
| Il saldo e stralcio vale come inadempimento non sanato | La transazione è regolarizzazione ai sensi del Codice di condotta: il termine applicabile è quello dei ritardi regolarizzati, non i 36 mesi |
| Dopo tre anni si cancella tutto, sempre | I termini variano per tipologia di evento e hanno decorrenze diverse; in CR i 36 mesi sono la finestra di consultabilità, non una distruzione dei dati |
| Un’agenzia può cancellarmi in 48 ore a pagamento | La cancellazione per decorso del termine è automatica e gratuita; quella anticipata si ottiene solo dimostrando un vizio del dato o della segnalazione |
| Senza preavviso la segnalazione è nulla di diritto | L’omesso preavviso rende la segnalazione illegittima ma va contestato; l’onere di provare invio e conoscenza grava sull’intermediario |
| Segnalazione illegittima uguale risarcimento | Il danno non è in re ipsa: va allegato e provato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti |
| Basta un inadempimento per finire a sofferenza | Serve una situazione patrimoniale deficitaria o una difficoltà grave e non transitoria equiparabile all’insolvenza |
Le domande di verifica
Quindi è vero che dopo la chiusura dell’azienda posso semplicemente aspettare?
Dipende, e nella maggior parte dei casi no. Se la segnalazione è corretta nei presupposti, nella qualificazione e nella decorrenza, l’attesa è effettivamente la soluzione: il dato si cancella da sé alla scadenza. Ma questo si può sapere soltanto dopo aver letto il prospetto della Centrale dei Rischi e il report dei SIC. Aspettare senza aver verificato significa scommettere che tutto sia stato fatto correttamente, il che accade meno spesso di quanto si creda.
Quindi è vero che il garante può essere segnalato anche se non gli è mai stato chiesto di pagare?
Sì, ed è uno degli aspetti più sottovalutati. La posizione del garante viene censita in relazione all’obbligazione garantita. Proprio per questo il garante ha diritto al preavviso e può contestare la segnalazione sia per vizi propri, come la nullità della fideiussione, sia per l’insussistenza dei presupposti della sofferenza in capo al debitore principale.
Quindi è vero che la Banca d’Italia può cancellare la mia segnalazione se glielo chiedo?
No, non funziona così. Il dato è trasmesso e rettificato dall’intermediario segnalante. La Banca d’Italia interviene nella gestione dell’archivio e, in presenza di ordini dell’autorità giudiziaria, attiva la procedura di rettifica presso l’intermediario. La strada efficace resta la contestazione nei confronti di chi ha segnalato.
Quindi è vero che una richiesta di finanziamento rifiutata mi lascia una traccia negativa?
No, non è un dato negativo, ed è una confusione frequente. La richiesta di finanziamento è un’informazione a sé, con conservazione limitata: fino a 180 giorni, ridotti a 90 in caso di rifiuto o rinuncia. Non è una segnalazione di inadempimento. Moltiplicare le richieste in poche settimane, però, produce un effetto indiretto sulla valutazione, perché il numero di istruttorie aperte è visibile.
Quindi è vero che l’esdebitazione mi ripulisce subito?
Dipende dal dato e dal sistema. L’esdebitazione rende inesigibili i debiti residui e questo deve riflettersi in un aggiornamento delle posizioni; ma il fatto storico dell’inadempimento resta registrato per i suoi termini di conservazione. Sul versante europeo, la giurisprudenza SCHUFA ha però posto un limite netto alla conservazione prolungata dei dati sull’esdebitazione da parte delle società di informazione creditizia.
Le sentenze che smontano i miti
Il quadro giurisprudenziale che segue è quello su cui si fondano le smentite di questa guida. I principi sono riformulati; gli estremi sono quelli da citare in un reclamo o in un atto.
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 — Il mero inadempimento non basta a giustificare la classificazione a sofferenza: occorre accertare una situazione patrimoniale deficitaria o difficoltà gravi e non transitorie sostanzialmente equiparabili all’insolvenza, anche se non accertata in sede concorsuale. Rileva inoltre il nesso causale rispetto a soggetti collegati che provino un pregiudizio diretto. È la pronuncia che smonta il mito dell’automatismo tra rate scadute e sofferenza.
Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626 — La sofferenza non può essere desunta dal solo andamento del rapporto tra banca e cliente né da un apprezzamento generico dei bilanci: serve una valutazione complessiva. È il precedente su cui si innesta l’orientamento attuale.
Cass. civ., Sez. I, n. 21428/2007 — La nozione di insolvenza rilevante per la segnalazione non coincide con quella fallimentare: occorre una valutazione negativa della situazione patrimoniale apprezzabile come deficitaria, senza che rilevino incapienza o definitiva irrecuperabilità del credito. Delimita l’area entro cui la segnalazione è legittima.
Cass. civ. n. 26361/2014 — Rileva la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, mentre non assume rilievo la volontà di non adempiere quando è giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito. Fondamentale per chi ha proposto opposizione ed è stato segnalato lo stesso.
Cass. civ., Sez. III, 9 febbraio 2024, n. 3671 — L’inerzia della banca nell’aggiornare o rimuovere la segnalazione dopo l’estinzione del credito in via transattiva è fonte di responsabilità: il diritto all’aggiornamento tempestivo è autonomo rispetto ai termini di conservazione. Smonta il mito secondo cui, finché il termine non è scaduto, la banca non deve fare nulla.
Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252 — Il danno da illegittima segnalazione è danno-conseguenza, da allegare e provare; è però ammessa la prova presuntiva, che per l’imprenditore può riguardare il peggioramento dell’affidabilità commerciale rilevante per ottenere e conservare finanziamenti. Il caso riguardava un socio-amministratore garante.
Cass. civ., Sez. 6-3, 28 marzo 2018, n. 7594 — Il danno all’immagine per illegittima segnalazione non è in re ipsa. È il precedente costantemente richiamato in materia risarcitoria.
Cass. civ., ord. 17 giugno 2025, n. 16216 — Ribadisce che il pregiudizio da illegittima segnalazione alle centrali rischi non può ritenersi sussistente in re ipsa. Conferma la stabilità dell’orientamento anche nella giurisprudenza più recente.
Cass. civ., 20 giugno 2024, n. 17115 — Interviene sull’informativa preventiva alla segnalazione nel rapporto con il consumatore, alla luce dell’art. 125 TUB. Rilevante per chi contesta l’omesso avviso.
Cass. civ., 13 dicembre 2021, n. 39769 — Segnalazioni nei SIC e preavviso al consumatore: l’omissione incide sulla legittimità della segnalazione. Riferimento classico sul punto.
Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931 — In caso di segnalazione impropria il segnalato può chiederne la rimozione. Utile a fondare la domanda di cancellazione distinta da quella risarcitoria.
Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625 — Torna sull’art. 2495 c.c.: dal 1° gennaio 2004 la cancellazione ha effetto costitutivo e determina l’estinzione immediata della società, con la conseguente disciplina della responsabilità dei soci per i debiti insoddisfatti. È il fondamento della smentita del mito “chiusa l’azienda, chiuso tutto”.
Cass. civ., Sez. V, ord. 24 giugno 2025, n. 16916 — La responsabilità del socio per il debito della società estinta permane anche in assenza di distribuzione dell’attivo in sede di liquidazione, ferma la possibilità di opporre il limite di responsabilità.
Cass. civ. n. 30166/2025 — La responsabilità per i debiti della società estinta ex art. 2495, comma 3, c.c. si configura indipendentemente dalla percezione di somme liquide in base al bilancio finale di liquidazione.
Cass. civ., Sez. V, sent. 25 gennaio 2026, n. 1650 — A seguito della cancellazione si presumono tacitamente rinunciati i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione del fenomeno successorio in mancanza di prova contraria. Mostra che la disciplina post-cancellazione ha luci e ombre anche a favore degli ex soci.
Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, SCHUFA Holding (Esdebitazione) — Le società di informazione creditizia non possono conservare dati provenienti da un registro pubblico sull’esdebitazione oltre il termine di conservazione previsto per quel registro; resta il diritto di opposizione e di cancellazione ai sensi del GDPR. Smonta l’idea che l’insolvenza passata possa essere conservata a tempo indeterminato dai privati.
Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding — Sui limiti allo scoring quale decisione automatizzata rilevante ai sensi dell’art. 22 GDPR.
Corte di giustizia UE, 27 febbraio 2025, causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria — Sul diritto dell’interessato a ottenere informazioni sulla logica della valutazione automatizzata che lo riguarda.
ABF, Collegio di Bari, decisione 2 aprile 2025, n. 3435 — Ai fini della legittimità della segnalazione a sofferenza in un SIC, l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5208/2025 — Sull’obbligo di preavviso in capo all’intermediario che intenda segnalare il debitore ai SIC.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5192/2025 — Su una richiesta risarcitoria proposta da una S.r.l. nei confronti dell’intermediario per segnalazione asseritamente illegittima in un SIC.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro, su questa materia, consiste nel separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e poi agire su ciò che risulta contestabile. In concreto:
- Acquisiamo e leggiamo il prospetto della Centrale dei Rischi rilevazione per rilevazione, ricostruendo la data esatta della prima classificazione a sofferenza e l’andamento delle categorie di censimento nei mesi successivi.
- Richiediamo e analizziamo i report dei SIC — CRIF, Experian, CTC — confrontando gli eventi registrati, le decorrenze applicate e i termini di conservazione, per individuare i dati conservati oltre il dovuto.
- Verifichiamo la sussistenza dei presupposti sostanziali della sofferenza, confrontando la documentazione contabile e patrimoniale dell’impresa alla data della segnalazione con lo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità: non il mero inadempimento, ma una situazione deficitaria grave e non transitoria.
- Accertiamo se il preavviso è stato inviato e a chi, ricostruendo indirizzi, date e vettori, ed eccependo il difetto di prova della ricezione quando l’intermediario non è in grado di documentarla.
- Verifichiamo la posizione autonoma del garante e dei soci, esaminando fideiussioni e garanzie personali per individuare profili di nullità o inefficacia che si riflettono sulla legittimità della segnalazione.
- Contestiamo la qualificazione del saldo e stralcio quando viene trattato come inadempimento non regolarizzato anziché come regolarizzazione, con la riduzione del termine di conservazione che ne deriva.
- Redigiamo e inviamo il reclamo motivato all’intermediario segnalante e al gestore del SIC, con l’indicazione puntuale delle norme violate e della rettifica richiesta.
- Attiviamo i rimedi esterni: ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, e — quando il pregiudizio è attuale e irreparabile — ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione immediata.
- Costruiamo il materiale probatorio della domanda risarcitoria prima di iniziare la causa: dinieghi documentati, revoche di affidamento, comunicazioni dei fornitori, dati di bilancio, così da offrire al giudice presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Valutiamo la via concorsuale quando il debito è reale, perché in quel caso la partita non è la cancellazione del dato ma la ristrutturazione del debito residuo che grava sull’ex imprenditore o sul garante, con gli strumenti del Codice della crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, dove la contestazione della segnalazione si gioca sull’interpretazione della disciplina della Centrale dei Rischi e del Codice di condotta dei SIC, la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare: la maggior parte delle decisioni che hanno spostato l’equilibrio in favore dei segnalati sono ordinanze di legittimità che hanno cassato sentenze d’appello fondate sul solo inadempimento, e impostare fin dal primo atto una linea difensiva coerente con quei principi significa poterla portare, se necessario, fino all’ultimo grado. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale del prospetto fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa impostazione, senza le fratture che si producono quando il fascicolo passa di mano tra un grado e l’altro. Quando poi dietro la segnalazione c’è un debito reale che è sopravvissuto alla chiusura dell’impresa, entrano in gioco le abilitazioni in materia di crisi: lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché la lettura di un bilancio di liquidazione e quella di un prospetto di Centrale dei Rischi sono due competenze diverse che devono parlarsi.
L’informazione corretta è la prima difesa
Se c’è una cosa che questa rassegna dovrebbe aver reso evidente, è che su questa materia l’informazione corretta non è un accessorio della difesa: è la difesa. Quasi tutte le occasioni perse che vediamo nascere non dipendono da una norma sfavorevole, ma da una convinzione sbagliata che ha convinto qualcuno ad aspettare, o a pagare la persona sbagliata, o a non guardare il proprio prospetto per tre anni.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio perché è l’incrocio delle abilitazioni certificate dell’Avv. Monardo: la contestazione tecnica della segnalazione appartiene al diritto bancario, dove opera lo staff multidisciplinare a livello nazionale che l’Avvocato coordina; la tenuta della linea difensiva fino all’ultimo grado richiede un cassazionista, e le pronunce decisive in materia sono pronunce di legittimità; e quando dietro il dato negativo resta un’esposizione che l’ex imprenditore o il garante non riescono a sostenere, la materia diventa quella del sovraindebitamento e della crisi d’impresa, dove rilevano l’iscrizione come Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012 negli elenchi del Ministero della Giustizia, il ruolo di professionista fiduciario di un OCC e la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più solida che i documenti consentono.
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