Quando la composizione negoziata si chiude senza accordo
Un’impresa entra in composizione negoziata, tratta per mesi con banche e fornitori, e alla fine l’esperto scrive che non c’è nessun accordo possibile. A quel punto restano due strade: subire la liquidazione giudiziale su iniziativa di un creditore, oppure governare la liquidazione del proprio patrimonio con una proposta che il tribunale può omologare senza chiedere il voto dei creditori. Questa seconda strada è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il rischio principale è di natura puramente cronologica: il diritto di presentare la proposta si consuma in sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, e chi lascia scadere quel termine non lo recupera più.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo passaggio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato alla stessa procedura — la composizione negoziata — dal cui esito negativo il concordato semplificato nasce, e ne conosce dall’interno il documento che ne governa l’accesso, la relazione finale. È inoltre avvocato cassazionista, in una materia i cui confini sono stati ridisegnati nel biennio 2025-2026 proprio da pronunce di legittimità. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti completa il quadro, perché il piano di liquidazione è un documento tecnico-contabile prima ancora che giuridico.
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Inquadramento normativo: che cosa è, davvero, il concordato semplificato
Sul piano normativo, il concordato semplificato non è uno strumento autonomo. È l’esito eventuale di un’altra procedura. La disciplina prevede che vi si possa accedere soltanto quando l’esperto nominato nella composizione negoziata dichiara, nella relazione finale, tre cose insieme: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), del Codice non sono praticabili. In sostanza: né il contratto con uno o più creditori, né la convenzione di moratoria, né l’accordo attestato, né il piano di risanamento, né l’accordo di ristrutturazione dei debiti sono percorribili.
Il concordato semplificato è, in definitiva, una proposta di concordato per cessione dei beni che il tribunale omologa senza sottoporla al voto dei creditori, riservata a chi ha già percorso senza successo la composizione negoziata. È questa assenza di voto a definirne l’intera fisionomia: dove manca la maggioranza che approva, il controllo si sposta interamente sul giudice.
La ratio è comprensibile. Il legislatore del D.L. 118/2021 — la norma è poi confluita nell’attuale articolo 25-sexies CCII per effetto del D.Lgs. 83/2022 — ha ritenuto che un imprenditore il quale abbia messo i propri conti sul tavolo davanti a un esperto indipendente, abbia trattato lealmente e non abbia trovato accordo, meritasse un’alternativa alla liquidazione giudiziale. L’alternativa, però, non è gratuita: è puramente liquidatoria. Non è ammessa una proposta in continuità aziendale diretta, come ha ribadito la Corte d’Appello di Firenze con pronuncia del 5 febbraio 2025.
Va precisato che la natura liquidatoria non impedisce la vendita dell’azienda ancora in esercizio a un terzo. La cosiddetta continuità indiretta è compatibile con lo strumento, perché ciò che rileva è la monetizzazione integrale dell’attivo a beneficio dei creditori, non la sorte dell’organizzazione produttiva dopo il trasferimento.
La distinzione dagli istituti affini è netta su due punti. Rispetto al concordato preventivo liquidatorio dell’articolo 84 CCII, nel semplificato non opera l’obbligo di assicurare ai chirografari almeno il venti per cento del credito, né quello di apportare risorse esterne che incrementino di almeno il dieci per cento il soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale. Rispetto alla liquidazione giudiziale, invece, il vantaggio è di governo: l’imprenditore mantiene l’iniziativa sul come e sul quando dei realizzi, entro il perimetro del piano omologato.
| Profilo | Concordato preventivo liquidatorio | Concordato semplificato |
|---|---|---|
| Presupposto d’accesso | Stato di crisi o insolvenza | Esito negativo della composizione negoziata attestato dall’esperto |
| Voto dei creditori | Previsto | Non previsto |
| Soglia minima ai chirografari | 20% | Nessuna soglia di legge |
| Risorse esterne obbligatorie | Sì (+10%) | No |
| Tipologia di piano | Liquidatorio o in continuità | Solo liquidatorio |
| Controllo del tribunale | Ammissione, voto, omologazione | Ritualità, poi omologazione |
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Una società con debiti chirografari per due milioni di euro e un attivo che, liquidato, ne produce centomila non potrà mai accedere al concordato preventivo liquidatorio, perché non raggiungerà mai il venti per cento. Potrà invece proporre un concordato semplificato, purché quei centomila euro — o una parte di essi — arrivino ai creditori in misura non peggiore di quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale, e purché a ciascuno di essi arrivi qualcosa.
Requisiti e termini: le condizioni una per una
La disciplina prevede quattro condizioni di accesso, tutte necessarie.
Prima condizione: l’avvenuto svolgimento della composizione negoziata. Non esiste un accesso diretto. L’imprenditore che non abbia mai iscritto l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale e non abbia mai avuto un esperto nominato non ha alcun titolo per proporre un concordato semplificato.
Seconda condizione: il contenuto della relazione finale. Non basta che la composizione negoziata si sia chiusa. Serve che l’esperto abbia dichiarato la correttezza e la buona fede delle trattative, il loro esito negativo e la non praticabilità delle soluzioni alternative. Una relazione che ometta uno di questi elementi, o che li formuli in termini dubitativi, espone la proposta a una dichiarazione di inammissibilità.
Terza condizione: la natura liquidatoria della proposta e il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l’articolo 84, comma 5, CCII: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto ricaverebbero sui beni gravati in sede di liquidazione, secondo il valore attestato; la parte residua è trattata come chirografo.
Quarta condizione: la doppia verifica di merito dell’articolo 25-sexies, comma 5. La proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, e deve comunque assicurare un’utilità a ciascun creditore. Sono due requisiti distinti, non uno solo declinato in due modi: si può non arrecare pregiudizio e, al contempo, non assicurare alcuna utilità a una parte del ceto creditorio.
Sul piano dei termini, il baricentro è uno solo. La proposta va depositata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto: è un termine di decadenza, non prorogabile, e la sua scadenza chiude definitivamente l’accesso allo strumento. Il termine decorre dalla comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 8, CCII, non dalla data in cui la relazione è stata materialmente redatta né da quella in cui l’incarico dell’esperto è cessato: la data che conta è quella della ricevuta di consegna della PEC.
Un’avvertenza sul calcolo. La sospensione feriale dei termini processuali, dove applicabile, opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto e in nessun altro periodo dell’anno. In termini operativi, però, il termine dell’articolo 25-sexies non va mai calcolato confidando su quella finestra: la materia concorsuale è connotata da esigenze di urgenza, il punto è tuttora discusso e affidare la tenuta di un termine decadenziale a una questione controversa è un rischio privo di contropartita. Il calendario va costruito a ritroso dalla PEC dell’esperto, come se la sospensione non esistesse.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 60 giorni per il deposito della proposta e del piano | Comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 17, co. 8, CCII) | Perentorio / decadenziale | Inammissibilità della domanda; resta solo il concordato preventivo ordinario o la liquidazione giudiziale |
| 3 giorni per l’accettazione dell’incarico dell’ausiliario | Comunicazione della nomina | Sollecitatorio | Sostituzione dell’ausiliario e allungamento dei tempi |
| Termine per il deposito del parere dell’ausiliario | Assegnato dal tribunale nel decreto di nomina | Giudiziale | Rinvio dell’udienza, slittamento dell’intera procedura |
| Fino a 15 giorni per integrazioni, modifiche e nuovi documenti | Concessione facoltativa del tribunale | Giudiziale | La proposta resta quella depositata, con i suoi difetti |
| Almeno 45 giorni tra scadenza del termine all’ausiliario e udienza | Scadenza del termine all’ausiliario | Dilatorio, a tutela del contraddittorio | Irregolarità del contraddittorio, motivo di reclamo |
| 10 giorni prima dell’udienza per l’opposizione dei creditori | A ritroso dalla data d’udienza | Perentorio | Decadenza dalla facoltà di opporsi all’omologazione |
| 30 giorni per il reclamo alla corte d’appello | Comunicazione del decreto del tribunale | Perentorio | Definitività del decreto |
| 30 giorni per il ricorso per cassazione | Comunicazione del decreto della corte d’appello | Perentorio | Definitività della decisione d’appello |
La procedura passo per passo
Passaggio 1 — Chiusura della composizione negoziata. L’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore. Da quel momento decorrono i sessanta giorni. Il primo atto difensivo utile, in questa fase, è la lettura analitica della relazione: se manca una delle tre dichiarazioni richieste, la strada del concordato semplificato è preclusa e occorre riorientare la strategia immediatamente, non a ridosso della scadenza.
Passaggio 2 — Costruzione della proposta e del piano. La proposta è di concordato per cessione dei beni. Va accompagnata dal piano di liquidazione e dai documenti dell’articolo 39 CCII: le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre esercizi, lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La qualità dello stato estimativo è il vero fattore critico: senza una stima comparativa fra scenario liquidatorio giudiziale e scenario concordatario, il tribunale non ha gli elementi per omologare.
Passaggio 3 — Deposito del ricorso. Il ricorso si presenta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. È comunicato al pubblico ministero e pubblicato dal cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Dalla pubblicazione si producono gli effetti degli articoli 6, 46, 94 e 96 CCII: prededucibilità dei crediti sorti in funzione della procedura, effetti sui contratti e sugli atti pregiudizievoli, limiti all’amministrazione dei beni, blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali nei termini di legge.
Passaggio 4 — Eventuale accesso con riserva. Il correttivo del 2024 ha aggiunto una possibilità: nel rispetto del termine dei sessanta giorni, l’imprenditore può proporre la domanda di accesso dell’articolo 40 CCII anche con riserva di deposito della proposta e del piano. È lo strumento utile a chi ha bisogno di protezione immediata mentre completa i documenti. Non è, invece, uno strumento per guadagnare tempo oltre la scadenza: su questo la giurisprudenza è divisa e il punto è trattato più avanti fra i casi particolari.
Passaggio 5 — Misure protettive. Non sono automatiche. Vanno chieste, ai sensi degli articoli 54 e 55 CCII, e concesse dal tribunale. È un errore frequente ritenere che la sola pendenza della procedura fermi i creditori: senza misure protettive richieste e ottenute, il pignoramento avviato prima o durante il procedimento prosegue.
Passaggio 6 — Vaglio di ritualità e nomina dell’ausiliario. Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, e nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 c.p.c., assegnandogli un termine per il parere. L’ausiliario accetta entro tre giorni. Il tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, modifiche e nuovi documenti.
Passaggio 7 — Comunicazione ai creditori. Con il medesimo decreto, o con decreto successivo, il tribunale ordina che la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto siano comunicati a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove reperire i dati per la valutazione. È un adempimento del debitore, non della cancelleria: la sua imperfetta esecuzione si traduce in un vizio del contraddittorio spendibile in reclamo.
Passaggio 8 — Udienza di omologazione. Fra la scadenza del termine assegnato all’ausiliario e l’udienza devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.
Passaggio 9 — Decisione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti o disposti d’ufficio, omologa quando ha verificato la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, e rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata e assicura comunque un’utilità a ciascun creditore. Provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato a norma dell’articolo 45 CCII.
Passaggio 10 — Esecuzione. Con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore, cui si applicano in quanto compatibili gli articoli 114 e 115 CCII. Se il piano comprende un’offerta di acquisto proveniente da un soggetto già individuato — l’azienda, un ramo o beni specifici — il liquidatore, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta, e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile. Quando il piano prevede che il trasferimento debba avvenire prima dell’omologazione, vi provvede l’ausiliario, sempre previa verifica di mercato e previa autorizzazione del tribunale.
Passaggio 11 — Impugnazioni. Il decreto è reclamabile alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 247 CCII; contro il decreto della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni.
Passaggio 12 — Effetti dell’omologazione. Il comma 8 dell’articolo 25-sexies richiama, in quanto compatibili, gli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, sostituendo ovunque la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Il richiamo produce quattro conseguenze che vanno conosciute prima di depositare il ricorso, non dopo.
La prima riguarda l’efficacia verso i creditori: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, i quali conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Chi non ha partecipato al procedimento e chi si è opposto senza successo restano vincolati allo stesso modo.
La seconda riguarda l’esecuzione: il tribunale mantiene una funzione di sorveglianza attraverso il liquidatore, e il debitore è tenuto ad adempiere secondo le modalità e i tempi fissati dal piano omologato.
La terza riguarda la patologia: il concordato può essere risolto per inadempimento non di scarsa importanza, su ricorso di un creditore, entro i termini di legge. La risoluzione riapre lo scenario che il concordato aveva evitato, e va considerata quando si costruiscono le previsioni di realizzo, perché un piano tarato su valori ottimistici trasferisce un rischio dal presente al futuro senza eliminarlo.
La quarta riguarda gli atti di frode: ai fini dell’articolo 106 CCII, il decreto con cui il tribunale ordina la comunicazione della proposta ai creditori equivale all’ammissione al concordato. Ne consegue che l’emersione successiva di occultamenti dell’attivo, di dolose esposizioni di passività inesistenti o di altri atti di frode consente l’apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura. La completezza informativa della domanda non è quindi un dovere di stile: è la condizione di tenuta dell’intero percorso, tanto più in una procedura in cui i creditori non votano e la loro unica difesa è l’informazione che ricevono.
I punti in cui si sbaglia più spesso sono cinque, e sono tutti prevedibili. Il primo: presentare la proposta con una relazione finale che non contiene le dichiarazioni richieste. Il secondo: costruire lo stato estimativo con i soli valori atomistici dei beni, senza una valutazione complessiva del compendio aziendale comprensiva delle componenti immateriali. Il terzo: presentare un piano che azzera i chirografari confidando che basti la rapidità della procedura a costituire la loro utilità. Il quarto: qualificare come finanza esterna ciò che finanza esterna non è. Il quinto: trascurare la comunicazione ai creditori, che è il presidio del contraddittorio in una procedura senza voto.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a mostrare come si conducono in concreto le verifiche richieste dalla norma. Non descrivono vicende reali.
Ipotesi 1 — Verifica del non pregiudizio e dell’utilità.
Società con passivo complessivo di 4.187.000 €, di cui 1.236.000 € assistiti da prelazione (ipoteca sul capannone e privilegi generali) e 2.951.000 € chirografari.
Scenario liquidazione giudiziale: capannone stimato in vendita atomistica 947.000 €; magazzino 143.500 €; crediti verso clienti 312.700 €, con recuperabilità stimata al 60% pari a 187.620 €. Attivo lordo 1.278.120 €. Costi di procedura stimati 214.300 €. Attivo netto distribuibile 1.063.820 €. Risultato: creditori prelatizi soddisfatti all’86,07%; chirografari a zero.
Scenario concordato semplificato: il piano prevede la cessione dell’azienda in esercizio a un terzo individuato per 1.520.000 €, oltre a un apporto di 145.000 € in denaro nuovo da parte dei soci. Costi della procedura stimati 138.400 €. Ricavato netto 1.381.600 €. I prelatizi vengono soddisfatti integralmente per 1.236.000 €; il residuo di 145.600 € va ai chirografari, ai quali si aggiungono i 145.000 € di apporto esterno. Totale ai chirografari 290.600 €, pari al 9,85%.
Esito della verifica: nessun creditore riceve meno che nella liquidazione giudiziale (prelatizi dall’86,07% al 100%, chirografari da zero al 9,85%) e ciascuna categoria riceve un’utilità economicamente apprezzabile. Va osservato che la differenza fra il prezzo di cessione dell’azienda in esercizio (1.520.000 €) e il valore di liquidazione atomistica (1.278.120 €) resta soggetta all’ordine delle cause di prelazione, e infatti serve a completare il pagamento dei prelatizi; solo i 145.000 € di denaro nuovo, autentica risorsa esterna, sono destinati liberamente ai chirografari.
Ipotesi 2 — Computo dei termini.
Relazione finale dell’esperto comunicata via PEC mercoledì 4 marzo 2026. I sessanta giorni successivi scadono domenica 3 maggio 2026; poiché il termine cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto a lunedì 4 maggio 2026.
Variante A: la società deposita proposta e piano il 29 aprile 2026. Il deposito è tempestivo.
Variante B: la società deposita il 6 maggio 2026. La domanda è inammissibile per decadenza, e la scadenza non è sanabile con la produzione successiva dei documenti.
Variante C: la società deposita venerdì 27 marzo 2026 una domanda con riserva ai sensi degli articoli 40 e 44 CCII. Secondo l’orientamento più restrittivo, il termine che il tribunale può assegnare per il deposito della proposta e del piano non può oltrepassare il 4 maggio 2026: restano dunque 38 giorni utili, non i termini ordinari dell’articolo 44. Secondo l’orientamento opposto, il vincolo dei sessanta giorni riguarda solo la presentazione della domanda con riserva, e il termine successivo è quello ordinario.
Seguito procedurale della Variante A: nomina dell’ausiliario e termine per il parere con scadenza al 22 maggio 2026; udienza di omologazione fissata al 16 luglio 2026. Fra le due date decorrono 55 giorni, oltre il minimo di 45 richiesto dalla norma. I creditori che intendano opporsi devono costituirsi entro il 6 luglio 2026, decimo giorno anteriore all’udienza.
Casi particolari
Imprese sotto soglia e imprenditori agricoli. Il correttivo del 2024 ha inserito nel comma 5 dell’articolo 25-sexies il riferimento alla liquidazione controllata accanto alla liquidazione giudiziale. La conseguenza operativa è precisa: per l’imprenditore non assoggettabile a liquidazione giudiziale il termine di paragone del giudizio di non pregiudizio non è il fallimento, ma la liquidazione controllata del sovraindebitato, con costi, tempi e percentuali di realizzo differenti. Cambia il parametro, e con esso cambia l’esito della comparazione.
Vendita dell’azienda anteriore all’omologazione. Quando il piano prevede che il trasferimento sia eseguito prima dell’omologazione, l’esecuzione dell’offerta spetta all’ausiliario, previa autorizzazione del tribunale e previa verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato. È lo snodo più delicato dell’istituto: l’operazione va costruita in modo che la verifica di mercato sia documentata e verificabile, perché su di essa si concentrano le opposizioni dei creditori.
Azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo. L’articolo 25-septies non richiama espressamente l’articolo 115 CCII. Ciò non significa che il concordato semplificato produca un effetto preclusivo sull’esperimento delle azioni di responsabilità: la Corte d’Appello di Venezia, con pronuncia del 28 marzo 2024, ha escluso una simile lettura, affermando l’applicabilità delle regole di carattere generale.
Trattative con platea creditoria incompleta. Il mancato coinvolgimento di tutti i creditori nelle trattative non esclude di per sé, a priori, che le stesse si siano svolte secondo correttezza e buona fede. Resta però un elemento che il tribunale valuta: la Corte di cassazione, nel gennaio 2026, ha chiarito che il controllo sull’accesso si estende alla reale esplorazione delle alternative e al coinvolgimento del ceto creditorio.
Concordato semplificato “in bianco” e misure protettive. La domanda con riserva pone questioni proprie di raccordo fra la protezione richiesta, la sua durata massima e il termine per completare la domanda. La Corte d’Appello di Bari, con decisione del 23 ottobre 2025, si è occupata della competenza a decidere sul ricorso avverso la proroga delle misure protettive nel frattempo scadute; il Tribunale di Milano, con provvedimento del 20 ottobre 2025, ha ammesso il riconoscimento di una misura cautelare anche nell’imminenza della scadenza del termine massimo di durata delle protettive.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce e il concordato semplificato dal lato di chi ne discute i limiti davanti alla Corte di cassazione.
Domande frequenti
Posso chiedere il concordato semplificato senza aver fatto la composizione negoziata? No. L’accesso presuppone che la composizione negoziata si sia svolta e si sia chiusa con la relazione finale dell’esperto. Non esiste una via diretta al concordato semplificato, e non è possibile “recuperare” il presupposto avviando la composizione negoziata dopo aver depositato la proposta. Chi non ha percorso quella strada dispone degli altri strumenti di regolazione della crisi: il concordato preventivo ordinario, gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
I creditori votano sulla proposta? No, e questa è la caratteristica che dà il nome all’istituto. I creditori non esprimono voto, ma ricevono la comunicazione della proposta corredata dal parere dell’ausiliario, dalla relazione finale e dal parere dell’esperto, e possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi entro il decimo giorno anteriore all’udienza. Il controllo che nel concordato preventivo è affidato alla maggioranza è qui affidato integralmente al tribunale, il che spiega perché quel controllo sia stato interpretato in senso rigoroso.
Che cosa succede se l’esperto non dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede? Viene meno il presupposto di accesso. Il tribunale, in sede di scrutinio della ritualità, non si limita a constatare l’esistenza materiale della relazione: ne verifica il contenuto. Una relazione che segnali condotte non collaborative, informazioni non fornite o trattative meramente apparenti conduce all’inammissibilità della proposta, con la probabile apertura della liquidazione giudiziale se un creditore o il pubblico ministero ne hanno fatto istanza.
È possibile prevedere zero per i creditori chirografari, valorizzando la maggiore rapidità della procedura? No. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 624/2026, ha stabilito che l’utilità richiesta dall’articolo 25-sexies, comma 5, pur non dovendo essere necessariamente misurabile in termini economici, non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, perché la rapidità non costituisce alcun vantaggio per chi non riceve nulla. Un piano che azzera i chirografari senza offrire loro alcuna forma di soddisfazione non è omologabile.
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, quali rimedi restano? Il provvedimento è reclamabile alla corte d’appello. Va però considerato un dato processuale rilevante: secondo la Cassazione (n. 620/2026), il decreto della corte d’appello che conferma la dichiarazione di inammissibilità non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione, per difetto del carattere decisorio. Le questioni relative all’ammissibilità della proposta possono comunque essere fatte valere impugnando, ai sensi dell’articolo 51 CCII, la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, chiedendo la riunione dei due reclami.
Quanto dura la procedura? Non esiste una durata di legge, ma la struttura dei termini consente una stima. Dal deposito del ricorso occorrono il tempo di nomina dell’ausiliario e quello assegnatogli per il parere, ai quali si somma l’intervallo minimo di quarantacinque giorni prima dell’udienza. Nella prassi, dal deposito al decreto di omologazione passano alcuni mesi, cui va aggiunta la fase liquidatoria vera e propria, la cui durata dipende dalla natura dei beni: la cessione a un acquirente già individuato si chiude in tempi molto più contenuti rispetto a una liquidazione atomistica di immobili e crediti.
Che cosa accade ai contratti in corso e ai rapporti di lavoro? Dalla pubblicazione del ricorso operano gli effetti dell’articolo 46 CCII sugli atti di straordinaria amministrazione e sui contratti pendenti, con il regime autorizzatorio che ne consegue. Quanto ai rapporti di lavoro, il piano deve indicare in modo verificabile la sorte dei dipendenti, che nell’ipotesi di cessione dell’azienda in esercizio segue le regole proprie del trasferimento d’azienda, mentre nell’ipotesi di liquidazione atomistica comporta la cessazione dei rapporti con i relativi crediti privilegiati da collocare nel piano. È un profilo che incide direttamente sui numeri, perché il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni maturate concorrono alla massa privilegiata.
I creditori muniti di privilegio possono essere pagati parzialmente? Sì, entro un limite preciso. Il richiamo all’articolo 84, comma 5, consente il soddisfacimento non integrale dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quanto ricaverebbero, in ragione della collocazione preferenziale, dalla liquidazione dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, secondo il valore attestato. La parte residua del credito degrada a chirografo e concorre con gli altri crediti di pari grado. Il punto delicato è la stima: è il valore attribuito ai beni gravati a determinare quanto il creditore prelatizio può legittimamente non ricevere, ed è su quella stima che si concentrano le opposizioni.
La domanda con riserva allunga i sessanta giorni? È il caso limite su cui la giurisprudenza è oggi divisa. Secondo il Tribunale di Taranto (18 giugno 2025), il Tribunale di Milano (5 dicembre 2024) e il Tribunale di Bologna (17 febbraio 2026), il termine assegnabile ai sensi dell’articolo 44 non può oltrepassare i sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della relazione finale: la domanda con riserva serve a ottenere protezione, non tempo aggiuntivo. La Corte d’Appello di Genova (30 ottobre 2025) ha invece ritenuto che il termine decadenziale riguardi soltanto la presentazione della domanda. In termini operativi, finché il contrasto non è composto, il calendario va costruito sull’orientamento restrittivo.
Il quadro giurisprudenziale
Il concordato semplificato è passato, in poco più di tre anni, da istituto sperimentale a materia con confini definiti dalla giurisprudenza di legittimità. I riferimenti che seguono sono quelli che oggi orientano concretamente la redazione di una proposta.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023. Il concordato semplificato, pur connotato da peculiarità di accesso, rientra fra le procedure concorsuali; ne consegue, ai fini della competenza territoriale, l’irrilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali nell’anno anteriore al deposito della domanda. Rilevanza: chiude la porta al forum shopping dell’ultimo minuto.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il giudizio di ammissibilità svolto dal tribunale ai sensi dell’articolo 25-sexies, comma 3, non si arresta alla ritualità formale della proposta e alla presenza materiale dei documenti, ma si estende alla legalità sostanziale, comprendendo le condizioni di ammissibilità dell’articolo 25-sexies in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quella norma e dall’articolo 39. Rilevanza: il vaglio iniziale è un filtro reale, non una formalità.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. Due i profili. Sul piano processuale, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità dichiarata dal tribunale non ha carattere decisorio e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Sul piano sostanziale, la nozione di risorse esterne dell’articolo 84, comma 4, si applica anche al concordato semplificato, e non vi rientra la rinuncia dei soci alla prededuzione di finanziamenti già erogati, che non immette risorse nuove nel patrimonio. Rilevanza: distingue l’apporto autentico dalla riqualificazione contabile di poste già esistenti.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026. Il controllo del tribunale investe la meritevolezza dello svolgimento della composizione negoziata sotto il profilo della correttezza, della buona fede, del coinvolgimento della platea dei creditori e dell’effettiva esplorazione delle alternative, oltre alla non implausibilità della proposta e del piano. Rilevanza: rende sindacabile a valle il modo in cui le trattative sono state condotte a monte.
Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026, depositata il 12 gennaio 2026. L’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto dell’omologazione, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, poiché la rapidità non integra alcun vantaggio per i chirografari privi di qualsiasi forma di soddisfazione. Rilevanza: è la pronuncia che ha chiuso la stagione dell’utilità “organizzativa”.
Cass. civ., Sez. I, n. 618/2026. La Corte si è soffermata sul significato del verbo “assicurare” contenuto nella norma, nel senso che l’utilità per i creditori deve presentarsi come altamente probabile e non come mera eventualità prospettata dal piano. Rilevanza: alza lo standard probatorio sulle previsioni di realizzo.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di omologazione non sono contraddittori necessari né l’ausiliario nominato ai sensi dell’articolo 25-sexies, comma 3, né il commissario liquidatore nominato ai sensi dell’articolo 25-septies, non essendo portatori di interessi propri da far valere in giudizio. Rilevanza: evita nullità del reclamo per difetto di integrità del contraddittorio.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Ribadisce che il giudizio di ammissibilità deve estendersi oltre la mera ritualità formale, includendo l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione richiesta. Rilevanza: consolida l’indirizzo inaugurato con la n. 31641/2025.
Corte d’Appello di Venezia, Sez. I civ., 28 marzo 2024. L’esito negativo delle trattative e il mancato coinvolgimento di tutti i creditori non escludono a priori che la condotta del debitore sia stata improntata a correttezza e buona fede; il mancato richiamo dell’articolo 115 CCII non produce effetto preclusivo sull’esperimento delle azioni di responsabilità. Rilevanza: delimita in senso non automatico il giudizio sulle trattative.
Corte d’Appello di Firenze, 5 febbraio 2025. Il concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria. Rilevanza: esclude in radice proposte costruite sulla continuità diretta.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 31 marzo 2025. Dichiarata inammissibile la domanda della società che, dopo la composizione negoziata, non aveva depositato proposta e piano entro il termine assegnato dal giudice, computato a partire dalla PEC di comunicazione della relazione finale. Rilevanza: applicazione concreta della decadenza.
Tribunale di Milano, 29 maggio 2025. Il reclamo avverso il rigetto dell’omologazione impedisce la proposizione di azioni esecutive soltanto se sono state richieste e concesse misure protettive che le inibiscano. Rilevanza: smentisce l’idea di un effetto protettivo automatico della pendenza.
Tribunale di Taranto, 18 giugno 2025. Anche quando la domanda di accesso è proposta con riserva, la domanda piena deve essere presentata entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell’articolo 17, comma 8. Rilevanza: orientamento restrittivo sul rapporto fra articolo 25-sexies e articolo 44.
Tribunale di Piacenza, Sez. civ., 3 luglio 2025. Precisazioni sulle verifiche demandate al tribunale, sul trattamento dei crediti tributari e previdenziali e sulla libera distribuzione della finanza esterna. Rilevanza: chiarisce che la libertà distributiva riguarda solo l’apporto esterno autentico.
Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 3 luglio 2025. Al ricorso presentato prima del 28 settembre 2024, in pendenza di un procedimento di regolazione della crisi, non si applica la modifica introdotta dal decreto correttivo all’articolo 25-quinquies. Rilevanza: individua il discrimine temporale della disciplina applicabile.
Tribunale di Cuneo, 15 luglio 2025. Ricognizione delle verifiche che il tribunale deve compiere in sede di omologazione. Rilevanza: utile come traccia di controllo nella redazione del piano.
Corte d’Appello di Torino, decreto 23 settembre 2025. Il valore prodotto dalla vendita dell’azienda eccedente il ricavato stimato in sede liquidatoria resta soggetto alla priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione, e non può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa propria del concordato in continuità, né qualificato come finanza esterna liberamente distribuibile. Rilevanza: è il criterio che governa la ripartizione del surplus.
Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ. — Volontaria giurisdizione, 30 ottobre 2025. Il termine decadenziale di sessanta giorni si riferisce alla sola presentazione della domanda con riserva e non al termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a); la corte d’appello che riformi in rito la decisione del tribunale deve rimettere gli atti al primo giudice per l’esame nel merito. Rilevanza: è l’orientamento opposto a quello dei tribunali di Taranto, Milano e Bologna.
Tribunale di Milano, 26 novembre 2025. Presupposti perché la domanda di accesso, formulata in conseguenza dell’esito negativo della composizione negoziata, possa essere accolta. Rilevanza: applicazione di merito successiva al correttivo.
Tribunale di Bologna, decreto 17 febbraio 2026. Il termine di sessanta giorni non è superabile attraverso la domanda con riserva: l’accesso prenotativo offre protezione nelle more, non tempo ulteriore. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul punto controverso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Analizziamo la relazione finale dell’esperto verificando, dichiarazione per dichiarazione, la presenza dei tre presupposti di accesso, perché una relazione incompleta rende inutile ogni lavoro successivo.
- Costruiamo il calendario dei termini a ritroso dalla PEC di comunicazione della relazione, individuando la data ultima di deposito e le scadenze intermedie della fase di omologazione.
- Redigiamo la proposta di concordato e il piano di liquidazione, con la suddivisione in classi ove opportuna e il rispetto documentato dell’ordine delle cause di prelazione.
- Predisponiamo lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività insieme ai commercialisti dello staff, includendo la valutazione unitaria del compendio aziendale e non i soli valori atomistici dei beni.
- Elaboriamo la comparazione con lo scenario liquidatorio, quantificando il realizzo atteso in liquidazione giudiziale o controllata e dimostrando l’assenza di pregiudizio e l’utilità per ciascun creditore.
- Qualifichiamo correttamente le risorse esterne, distinguendo l’apporto autentico di denaro nuovo dalle rinunce e postergazioni che la Cassazione non riconosce come tali.
- Depositiamo il ricorso e, quando serve, l’accesso con riserva, chiedendo contestualmente le misure protettive e cautelari necessarie a mettere in sicurezza il patrimonio.
- Gestiamo il contraddittorio con l’ausiliario e con i creditori, curando le comunicazioni imposte dal comma 4 e le repliche alle opposizioni all’omologazione.
- Assistiamo nella fase esecutiva, nei rapporti con il liquidatore e nella verifica di mercato che accompagna l’offerta di acquisto dell’azienda o dei singoli beni.
- Proponiamo reclamo alla corte d’appello e, ove ne ricorrano i presupposti, ricorso per cassazione, oppure resistiamo alle impugnazioni dei creditori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: il concordato semplificato esiste soltanto come esito della composizione negoziata, e chi conosce quella procedura dal lato di chi la conduce sa come si legge una relazione finale, quali dichiarazioni deve contenere e quali condotte, durante le trattative, la giurisprudenza valuta oggi in sede di ammissibilità. Rileva inoltre l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché i confini attuali dell’istituto sono stati tracciati nel biennio 2025-2026 da pronunce di legittimità, e perché la stessa strategia difensiva prosegue senza cambio di difensore dal tribunale fino all’ultimo grado.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: il piano di liquidazione richiede competenze estimative e contabili, il giudizio di omologazione richiede competenze processuali, e nel concordato semplificato i due piani si intrecciano in ogni pagina del ricorso. I costi di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato, compensi dell’ausiliario e del liquidatore liquidati dal tribunale — sono parte integrante della comparazione fra scenari e vanno stimati fin dalla prima bozza del piano.
In sintesi
Il concordato semplificato è una possibilità concreta, ma stretta. È riservato a chi ha percorso la composizione negoziata, si apre solo se l’esperto certifica trattative corrette e alternative impraticabili, si consuma in sessanta giorni e supera il vaglio del tribunale soltanto se il piano dimostra, numeri alla mano, che nessun creditore riceve meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione e che ciascuno riceve qualcosa. Le pronunce del 2025 e del 2026 hanno reso questo controllo più penetrante, non meno: oggi la proposta va costruita anticipando le verifiche del giudice, non subendole.
Lo Studio Monardo interviene su questo terreno con le abilitazioni che la materia richiede: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 per la fase che genera il presupposto di accesso, l’avvocato cassazionista per un istituto i cui limiti si stanno definendo davanti alla Suprema Corte, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti per la costruzione del piano di liquidazione e della comparazione con lo scenario concorsuale alternativo. Analizzeremo la relazione finale, verificheremo la percorribilità dello strumento nel caso concreto e costruiremo la strategia più adeguata alla situazione dell’impresa.
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