Guida operativa aggiornata ad agosto 2026 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), in vigore dal 28 settembre 2024.
Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire
Se sei arrivato qui, probabilmente hai già in mano almeno uno di questi documenti: un decreto ingiuntivo, una diffida di un fornitore strategico, una revoca di fido, un avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate, oppure — nel caso peggiore — un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato da un creditore. E ti stai ponendo la domanda sbagliata.
La domanda sbagliata è: “conviene di più la composizione negoziata o la liquidazione giudiziale?“. Formulata così, non ha risposta, perché le due strade non sono due opzioni sullo stesso scaffale: sono due esiti che dipendono da dove ti trovi oggi, da quanto tempo hai davanti e da cosa riesci a dimostrare. La composizione negoziata non è un rifugio che puoi aprire quando vuoi: ha presupposti d’ingresso, finestre temporali e un esperto indipendente che valuta se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. La liquidazione giudiziale, dal canto suo, non è sempre la sconfitta: in certe situazioni è la sola strada che chiude l’emorragia, blocca l’accumulo di responsabilità e apre l’esdebitazione.
La promessa di questa guida è precisa: alla fine avrai un piano in otto mosse, con termini, documenti e verifiche, che ti dice in che ordine muoverti e quando la scelta tra le due strade è già stata fatta dai fatti — e non da te. Non troverai teoria: troverai sequenze eseguibili, con l’indicazione esplicita del punto in cui serve il legale e del punto in cui puoi procedere da solo.
Lo Studio Monardo opera su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso della composizione negoziata dal lato di chi lo conduce e lo valuta, non solo dal lato di chi lo subisce, e questo cambia il modo in cui si costruisce un’istanza destinata a reggere il vaglio del tribunale. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di affrontare insieme i due fronti che nella crisi d’impresa arrivano sempre in coppia — le banche e il Fisco — e la qualità di avvocato cassazionista assicura che la linea difensiva scelta all’inizio regga fino all’ultimo grado, se la partita finisce davanti a un giudice.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Prima di eseguire qualsiasi cosa, devi collocarti. Rispondi con onestà a quattro domande: non servono a inquadrarti in una categoria astratta, servono a dirti da quale delle otto mosse devi partire e quali puoi saltare.
Domanda 1 — Un terzo ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale?
Questa è la domanda che comanda su tutte le altre, perché sposta i termini da “quando ritengo opportuno” a “entro l’udienza”. Controlla la PEC della società, anche nelle cartelle di spam e negli archivi del precedente amministratore. Se un ricorso ex art. 40 CCII pende, il tuo margine si misura in giorni: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va proposta, a pena di decadenza, entro il termine agganciato all’udienza fissata dal tribunale. Se non c’è nulla, hai spazio per costruire.
Domanda 2 — I flussi di cassa prospettici dei prossimi dodici mesi coprono le obbligazioni in scadenza?
Non parlo di utile di bilancio: parlo di cassa. Prendi le uscite certe dei prossimi dodici mesi (rate di finanziamento, canoni di leasing, stipendi, contributi, IVA, fornitori strategici) e mettile accanto agli incassi ragionevolmente attesi. Se il saldo va sotto zero in un mese identificabile, sei in crisi ai sensi dell’art. 2 CCII. Se invece già oggi non paghi regolarmente e ci sono inadempimenti visibili all’esterno — protesti, decreti ingiuntivi, pignoramenti, rate saltate — la parola tecnica non è più crisi: è insolvenza.
Domanda 3 — Esiste un motivo concreto per cui l’impresa, risanata, tornerebbe a stare in piedi?
È la domanda che l’esperto ti farà al primo incontro e che il tribunale si porrà in sede di conferma delle misure protettive. Un contratto pluriennale già firmato, un ramo d’azienda che genera margine, un investitore che ha manifestato interesse per iscritto, un immobile cedibile a un prezzo che sgonfia il debito: questi sono motivi concreti. “Se i creditori aspettano, io recupero” non lo è. La giurisprudenza di merito è severa su questo punto: quando la composizione negoziata viene usata per fini meramente liquidatori o per neutralizzare esecuzioni già avviate, l’accesso viene dichiarato inammissibile e le misure protettive non vengono confermate.
Domanda 4 — Quanto vale il patrimonio residuo rispetto al debito?
Fai due colonne. A sinistra il valore di realizzo prudenziale dell’attivo (non il valore di bilancio: il valore che incasseresti in una vendita competitiva in dodici-diciotto mesi). A destra il debito complessivo, distinto tra privilegiato e chirografario. Se l’attivo copre meno del venti per cento del chirografario e non hai finanza esterna, qualunque piano di risanamento che prometta ai creditori più di quello che otterrebbero liquidando è, in partenza, non credibile.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Nessun ricorso pendente, squilibrio finanziario ma flussi ancora positivi | Mossa 1 | Hai tempo: costruisci i numeri prima di esporre l’impresa |
| Nessun ricorso pendente, cassa già negativa, inadempimenti visibili | Mossa 2 | Devi verificare subito se sei ancora dentro il perimetro della composizione negoziata |
| Organo di controllo o creditore pubblico ti ha già inviato una segnalazione | Mossa 3 | La finestra per reagire “senza indugio” è aperta e va documentata |
| Ricorso per liquidazione giudiziale già notificato | Mossa 4, in emergenza, poi Mossa 7 | I termini corrono sull’udienza: la protezione va chiesta subito |
| Trattative già avviate ma bloccate dal debito fiscale e contributivo | Mossa 6 | Il nodo è l’Erario: senza quello il piano non chiude |
| Esperto già nominato, relazione finale negativa in arrivo | Mossa 7 | Hai sessanta giorni per il piano B: non sprecarli |
| Attivo incapiente, nessun investitore, debito fuori scala | Mossa 8 | La scelta è già stata fatta dai fatti: governala |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Ogni mossa che segue presuppone la precedente eseguita o consapevolmente saltata.
Mossa 1 — Costruisci in quattordici giorni la fotografia oggettiva dell’impresa
Obiettivo della mossa: passare dalla percezione ai numeri. Nessuna decisione tra composizione negoziata e liquidazione giudiziale è difendibile se non poggia su un documento che quantifichi debito, cassa prospettica e valore di realizzo dell’attivo.
Quando va fatta
Adesso, e comunque prima di qualunque contatto formale con i creditori. Datti quattordici giorni: è un termine che nessuna norma impone, ma che serve a te, perché oltre quel limite la fotografia invecchia mentre la situazione peggiora. Se hai già ricevuto una segnalazione dall’organo di controllo o da un creditore pubblico qualificato, comprimi il termine a sette giorni: in quel caso il tempo che passa non è neutro, perché documenta il tuo ritardo.
Come si esegue
Ti servono cinque documenti, e li devi avere tutti insieme:
- La situazione patrimoniale ed economica aggiornata, non oltre i sessanta giorni precedenti. Non il bilancio dell’anno scorso: una situazione contabile chiusa a una data recente, con le scritture allineate.
- L’elenco completo dei creditori con l’indicazione dei crediti scaduti, distinti per natura: banche e intermediari finanziari, fornitori, dipendenti, Erario, enti previdenziali, agente della riscossione. Per ciascuno: importo, data di scadenza, esistenza di garanzie reali o personali, presenza di titolo esecutivo.
- La centrale rischi Banca d’Italia, che puoi richiedere gratuitamente. È il documento che ti dice come le banche ti vedono davvero: sconfini, rate impagate, classificazione a inadempienza probabile o sofferenza.
- L’estratto di ruolo e il prospetto delle cartelle, per sapere esattamente quanto è affidato all’agente della riscossione e da quando.
- Il piano di cassa a dodici mesi, mese per mese, con le uscite certe già inserite. È il documento più importante di tutti, perché è quello su cui l’esperto — se andrai in composizione negoziata — costruirà il proprio giudizio.
Aggiungi l’elenco delle garanzie personali prestate da te, dai soci o dai familiari: fideiussioni bancarie, avalli, ipoteche su immobili personali. Questo elenco cambia radicalmente il calcolo di convenienza, perché nella liquidazione giudiziale della società i garanti restano esposti verso i creditori garantiti, mentre in una composizione negoziata ben condotta le garanzie possono entrare nel negoziato.
La base giuridica
L’art. 3 CCII impone all’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi, e all’imprenditore individuale di adottare misure idonee allo stesso scopo. L’art. 2086, comma 2, c.c. è la norma di sistema da cui tutto discende: prevedere tempestivamente l’emersione della crisi e attivarsi senza indugio per fronteggiarla. La fotografia che stai costruendo non è un adempimento burocratico: è la prova che quel dovere l’hai osservato.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contabilità non allineata: fatture da registrare, conti transitori gonfi, magazzino mai inventariato. Non fermarti. Chiudi la situazione con i dati disponibili, annota per iscritto quali poste sono stimate e perché, e affianca subito un commercialista per la ricostruzione. Una fotografia dichiaratamente approssimativa ma datata e documentata vale infinitamente più di una fotografia perfetta che arriva tre mesi dopo. Il secondo imprevisto tipico è la scoperta di debiti che non sapevi di avere — tipicamente contributivi o per ritenute non versate: annotali e passa oltre, li affronterai alla Mossa 6.
Check di completamento
- Hai un documento unico, datato e firmato, che contiene attivo, passivo, cassa prospettica a dodici mesi e garanzie personali.
- Sai dire, con un numero, quanto manca ogni mese per pagare tutto il dovuto.
- Sai dire quale percentuale del chirografario coprirebbe l’attivo in uno scenario di liquidazione.
Mossa 2 — Verifica se sei ancora dentro il perimetro della composizione negoziata
Obiettivo della mossa: accertare, prima di investire tempo e risorse, se l’accesso alla composizione negoziata è giuridicamente praticabile nella tua situazione — o se stai per presentare un’istanza destinata al rigetto.
Quando va fatta
Subito dopo la Mossa 1, e prima di qualunque deposito. Se pende un ricorso di terzi per l’apertura della liquidazione giudiziale, questa verifica va fatta nelle prime quarantotto ore, perché condiziona l’intera strategia processuale.
Come si esegue
Devi superare quattro cancelli, in ordine.
Primo cancello: sei un imprenditore legittimato? La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo, comprese le imprese sotto soglia. Non è riservata alle grandi imprese: è anzi pensata per l’impresa che ha ancora qualcosa da salvare, a prescindere dalle dimensioni.
Secondo cancello: sei in una condizione che la legge considera aggredibile? L’art. 12 CCII richiede che l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e che il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. Il punto delicato è il confine con l’insolvenza conclamata: parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto precluso l’accesso al debitore già insolvente, sul presupposto che la norma parli di crisi o insolvenza probabile e non attuale. Altre pronunce e la prassi prevalente ammettono anche l’insolvenza reversibile, purché il risanamento sia dimostrabile. La conseguenza pratica è che, se sei già insolvente, non basta accedere: devi documentare la reversibilità con un elemento esterno e verificabile.
Terzo cancello: hai già bruciato l’accesso? L’art. 25-quinquies CCII pone limiti precisi: non può accedere alla composizione negoziata chi ha in corso o ha concluso di recente determinati percorsi di regolazione della crisi. Verifica la cronologia delle tue domande precedenti prima di depositare.
Quarto cancello: c’è già un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale? Qui la questione è controversa e va maneggiata con attenzione. Alcuni tribunali hanno ritenuto preclusa la composizione negoziata quando pende un ricorso promosso da un terzo, revocando conseguentemente le misure protettive. Altri hanno ammesso la coesistenza, valorizzando l’effetto sospensivo dell’art. 18, comma 4, CCII, secondo cui dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure. La Cassazione, dal canto suo, ha chiarito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale: l’automatismo non c’è.
La base giuridica
Artt. 12, 17, 18 comma 4, 25-quinquies e 40 comma 10 CCII. Segna in particolare l’art. 40, comma 10: se pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va proposta a pena di decadenza entro il termine ancorato all’udienza. È il termine che manda a fondo più imprese di qualunque altro, perché scade mentre l’imprenditore sta ancora “valutando le opzioni”.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire di essere fuori dal perimetro: insolvenza conclamata, nessuna prospettiva documentabile, ricorso di terzi già incardinato. Non insistere su una strada chiusa. Passa direttamente alla Mossa 7, che ti dice come costruire il piano B, e alla Mossa 8, che ti dice come governare la liquidazione giudiziale invece di subirla. Presentare un’istanza di composizione negoziata palesemente inammissibile non è neutro: consuma settimane preziose, espone l’organo gestorio a una contestazione di uso strumentale dell’istituto e non produce alcuna protezione stabile.
Check di completamento
- Sai indicare, articolo alla mano, su quale presupposto fonderesti l’accesso.
- Hai verificato con certezza se pende un ricorso di terzi e, in caso positivo, hai calendarizzato l’udienza e il termine di decadenza.
- Hai un elemento esterno e documentabile che sostiene la perseguibilità del risanamento.
Mossa 3 — Metti in sicurezza gli assetti e documenta la data di emersione della crisi
Obiettivo della mossa: separare la sorte dell’impresa da quella di chi la amministra. Ogni giorno di ritardo nell’attivarsi, se domani si apre la liquidazione giudiziale, diventa materiale per un’azione di responsabilità.
Quando va fatta
In parallelo alla Mossa 1 e alla Mossa 2, mai dopo. Se hai ricevuto una segnalazione dall’organo di controllo ai sensi dell’art. 25-octies CCII o da un creditore pubblico qualificato ai sensi dell’art. 25-novies CCII, il tempo di reazione è quello indicato nella segnalazione stessa e la tua risposta va formalizzata.
Come si esegue
Tre azioni concrete, tutte tracciabili.
Prima azione: verbalizza. Convoca l’organo amministrativo e metti a verbale la fotografia della Mossa 1, la data in cui la situazione di squilibrio è emersa, le opzioni valutate e la decisione assunta. Se sei amministratore unico, redigi comunque un documento datato con il medesimo contenuto e conservalo con data certa. Questo verbale è il documento che, in un eventuale giudizio di responsabilità, colloca nel tempo il momento in cui hai saputo e il momento in cui hai reagito.
Seconda azione: adegua l’assetto per quanto ti è possibile. Non serve una riorganizzazione: serve un sistema minimo di monitoraggio. Un piano di cassa aggiornato mensilmente, uno scadenziario dei debiti fiscali e contributivi, un indicatore di tensione finanziaria rilevato a cadenza fissa. La giurisprudenza di merito ha progressivamente irrigidito lo standard di diligenza richiesto agli amministratori e agli organi di controllo, e la mancata predisposizione di assetti adeguati viene letta come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi.
Terza azione: interrompi le condotte che aggravano il dissesto. Dalla data in cui la continuità aziendale è compromessa, ogni operazione che non sia funzionale alla conservazione del valore diventa potenzialmente censurabile: nuovi affidamenti utilizzati per pagare debiti pregressi, pagamenti selettivi a creditori scelti, cessioni di beni a valori non di mercato, distrazioni verso società collegate. Sono esattamente le condotte che il curatore, in caso di liquidazione giudiziale, cercherà per prime.
La base giuridica
Art. 2086, comma 2, c.c. e art. 3 CCII per il dovere di istituire assetti adeguati e di attivarsi senza indugio. Artt. 2392 e 2394 c.c. per la responsabilità degli amministratori. Artt. 25-octies e 25-novies CCII per gli obblighi di segnalazione dell’organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati. Va ricordato che la violazione del dovere sugli assetti non genera una responsabilità automatica: occorre la prova del nesso causale tra l’omissione e il danno, e la giurisprudenza di legittimità richiede che il danno sia allegato e dimostrato, non presunto. Ma proprio per questo la documentazione che stai costruendo è decisiva: è ciò che spezza il nesso.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la scoperta che il ritardo è già consistente — mesi, talvolta anni. Non retrodatare nulla: sarebbe un errore molto più grave del ritardo stesso. Documenta la situazione alla data reale in cui l’hai rilevata e agisci da lì. Un secondo imprevisto ricorrente riguarda l’amministratore subentrato di recente a una gestione dissestata: in quel caso il verbale di presa d’atto, con la ricostruzione di ciò che si è trovato e l’indicazione immediata delle iniziative assunte, è lo strumento che distingue la sua posizione da quella del predecessore.
Check di completamento
- Esiste un documento datato che attesta quando hai rilevato lo squilibrio e cosa hai fatto nei giorni successivi.
- Hai un sistema di monitoraggio, anche elementare, che gira con cadenza fissa.
- Hai fermato ogni operazione non giustificabile in ottica di conservazione del valore.
Mossa 4 — Deposita l’istanza e governa il timing delle misure protettive
Obiettivo della mossa: aprire il percorso protetto nel momento giusto. Le misure protettive sono l’unica cosa che ferma davvero i creditori, ma hanno un costo di visibilità e una durata massima: chiederle troppo presto le fa scadere prima che il piano sia pronto, chiederle troppo tardi significa chiederle quando il pignoramento è già andato a segno.
Quando va fatta
L’istanza di nomina dell’esperto si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito della Camera di commercio. La domanda vera non è “quando posso”: è “quando mi conviene”. Tieni presente due orologi che non sono sincronizzati:
- L’incarico dell’esperto si conclude, di regola, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, e può proseguire per ulteriori centottanta giorni quando la prosecuzione è resa necessaria dagli sviluppi delle trattative (art. 17, comma 7, CCII).
- Le misure protettive hanno una durata che il tribunale fissa, in sede di conferma, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, prorogabile per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, ma entro un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni (art. 19, commi 4 e 5, CCII).
Il disallineamento è strutturale: le trattative possono durare più a lungo della protezione. Se chiedi le misure il primo giorno e il piano richiede otto mesi, negli ultimi mesi sarai scoperto. Un’annotazione da fissare: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, non si applica, salvo le deroghe espressamente previste dal Codice stesso (art. 9 CCII). Significa che ad agosto i termini corrono e le udienze si tengono: non contare su una pausa estiva che nella crisi d’impresa non esiste.
Come si esegue
Passo 1. Prepara la documentazione dell’art. 17, comma 3, CCII: situazione patrimoniale ed economica aggiornata, elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti scaduti, elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni, certificazione dei debiti tributari e contributivi, certificato dei carichi pendenti dall’agente della riscossione, piano di risanamento e progetto di piano, relazione sull’attività in concreto esercitata.
Passo 2. Esegui il test pratico messo a disposizione sulla piattaforma. Serve a te prima che al tribunale: se il rapporto tra il debito da servire e i flussi liberi annui esce fuori scala, il risanamento non è perseguibile con le sole risorse interne e devi mettere sul tavolo un elemento esterno — un investitore, una cessione, un apporto dei soci.
Passo 3. Decidi se chiedere le misure protettive con l’istanza iniziale o successivamente. Chiedile subito se ci sono esecuzioni in corso o imminenti, se un creditore ha già ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, se pende un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Rinvia la richiesta se i creditori sono fermi e temi che la pubblicità nel registro delle imprese inneschi la revoca degli affidamenti bancari e la fuga dei fornitori.
Passo 4. Se le chiedi, pubblica l’istanza nel registro delle imprese e deposita il ricorso ex art. 19 CCII nel termine di legge, chiedendo la conferma. Il tribunale fissa l’udienza, sente l’esperto, può assumere informazioni dai creditori e provvede con ordinanza, stabilendo la durata e potendo limitare le misure a determinati creditori o a determinate iniziative.
Passo 5. Presidia il contenuto della richiesta. Le misure protettive tipiche bloccano azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Ma il tribunale può concedere anche misure cautelari atipiche: la sospensione di rapporti contrattuali in corso, il differimento di segnalazioni, l’inibitoria all’escussione di garanzie. La giurisprudenza di merito ha chiarito che le protettive operano sui crediti sorti prima della pubblicazione dell’istanza, mentre le cautelari possono incidere anche su rapporti successivi quando sono strumentali alla continuità e alla tutela del patrimonio aziendale.
La base giuridica
Artt. 17, 18 e 19 CCII. L’art. 18, comma 1, esclude espressamente dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, che restano pienamente esigibili. L’art. 18, comma 4, è la disposizione da conoscere a memoria: dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né l’accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale revochi le misure. L’art. 16, comma 5, come modificato dal correttivo-ter, impone alle banche di motivare la decisione di revoca o sospensione degli affidamenti indicandone le ragioni specifiche, e chiarisce che la prosecuzione dei rapporti non costituisce di per sé motivo di responsabilità per l’intermediario.
In questa fase entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la perseguibilità del risanamento e con cui il tribunale decide sulla conferma delle misure — un vantaggio decisivo nel costruire un’istanza che regga il vaglio giudiziale.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è il diniego di conferma delle misure. Non è la fine: puoi proporre reclamo, e la Cassazione ha precisato che la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di apertura della procedura concorsuale, dopo il diniego delle protettive, non inibisce al debitore le attività difensive ulteriori, compreso il reclamo. Alcuni tribunali hanno inoltre ammesso, in sede di reclamo, il ripristino di misure protettive precedentemente revocate.
Il secondo imprevisto è più insidioso: l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative. Una volta archiviata la composizione negoziata, il tribunale può ritenersi precluso dal pronunciarsi su richieste di conferma successive, e il creditore che aveva chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale ottiene il via libera. Da qui la regola pratica: con l’esperto si è trasparenti sempre, anche quando la notizia è cattiva.
Check di completamento
- L’istanza è depositata con tutta la documentazione dell’art. 17, comma 3, e l’esperto ha accettato.
- Hai deciso consapevolmente se e quando chiedere le protettive, e hai calcolato la scadenza dei centoventi giorni e il tetto dei duecentoquaranta.
- Hai un calendario scritto delle trattative con i creditori principali, condiviso con l’esperto.
Mossa 5 — Usa le autorizzazioni del tribunale per far entrare finanza e per cedere l’azienda pulita
Obiettivo della mossa: trasformare la composizione negoziata da tavolo di discussione in strumento operativo. Le autorizzazioni dell’art. 22 CCII sono ciò che distingue una trattativa qualsiasi da un percorso che può realmente salvare l’impresa.
Quando va fatta
Quando le trattative hanno prodotto un interlocutore concreto: una banca disposta a erogare nuova finanza a condizione di essere protetta, un acquirente interessato al ramo d’azienda, un socio pronto a immettere risorse ma non a perderle nel dissesto. Non prima: il tribunale autorizza operazioni, non intenzioni. Tempisticamente, colloca questa mossa entro la prima finestra di centoventi giorni delle misure protettive, perché l’autorizzazione richiede istruttoria e il parere dell’esperto.
Come si esegue
Le autorizzazioni utili sono tre e vanno chieste con istanza al tribunale, sentito l’esperto.
Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. È lo strumento che sblocca il credito nuovo. La banca sa che, se l’impresa dovesse comunque finire in liquidazione giudiziale, il credito erogato sarà soddisfatto in prededuzione, cioè prima dei creditori concorsuali. Senza questa protezione nessun intermediario eroga a un’impresa in composizione negoziata. La stessa autorizzazione può riguardare i finanziamenti dei soci, che altrimenti sconterebbero la postergazione dell’art. 2467 c.c.
Autorizzazione alla cessione dell’azienda o di uno o più rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. È l’autorizzazione più potente del sistema, e va compresa bene: normalmente chi acquista un’azienda risponde in solido dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. Con l’autorizzazione del tribunale, l’acquirente prende l’azienda senza portarsi dietro quel fardello. Il risultato è che si può vendere un compendio produttivo a un prezzo reale, incassare risorse da destinare ai creditori, salvare i posti di lavoro e lasciare il debito nella società cedente, che verrà poi liquidata. È il ponte tra risanamento e liquidazione ordinata.
Autorizzazione alla rideterminazione del contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica divenuti eccessivamente onerosi per effetto della pandemia o di altre circostanze sopravvenute, quando le parti non trovano un accordo.
Per ciascuna istanza, prepara: la descrizione dell’operazione, la ragione per cui è funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, la comparazione con lo scenario alternativo di liquidazione giudiziale, e la manifestazione di interesse del terzo. Il tribunale verifica proprio quella comparazione: autorizzerà se l’operazione è più conveniente per i creditori dell’alternativa liquidatoria.
La base giuridica
Art. 22 CCII per le autorizzazioni. Art. 24 CCII per la conservazione degli effetti: gli atti autorizzati dal tribunale mantengono la loro efficacia anche se in seguito interviene l’apertura della liquidazione giudiziale. Art. 166, comma 3, CCII per l’esenzione dall’azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere dopo il deposito dell’istanza e coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti — protezione che viene meno se l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Questo è il punto in cui la composizione negoziata mostra il suo vantaggio strutturale rispetto alla liquidazione giudiziale: consente di compiere oggi atti che domani, in sede concorsuale, sarebbero revocabili, e li mette al riparo dall’azione del curatore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto ricorrente è il rigetto dell’istanza autorizzativa per insufficienza della comparazione: il tribunale non riesce a verificare che l’operazione sia migliore dell’alternativa liquidatoria perché non gli è stato fornito uno scenario liquidatorio quantificato. Prepara sempre, insieme all’istanza, una stima del realizzo in liquidazione giudiziale: valore di realizzo dell’attivo al netto dei costi di procedura, tempi attesi, percentuale di soddisfacimento per ciascuna classe.
Il secondo imprevisto è l’iscrizione del dissenso dell’esperto su un atto che ritieni indispensabile. Se accade, fermati e ridiscuti: proseguire contro il dissenso significa perdere l’esenzione da revocatoria e consegnare al futuro curatore un atto già contestato in partenza.
Check di completamento
- Hai depositato almeno un’istanza autorizzativa corredata da scenario liquidatorio comparativo.
- L’esperto ha reso parere e non ha iscritto dissensi.
- Sai indicare, in euro, quanto l’operazione autorizzata migliora la posizione dei creditori rispetto alla liquidazione.
Mossa 6 — Affronta il debito fiscale e contributivo prima che affondi il piano
Obiettivo della mossa: chiudere il nodo che, nella maggior parte delle crisi d’impresa italiane, decide l’esito. Un piano che non risolve il debito verso l’Erario e gli enti previdenziali non è un piano: è una speranza.
Quando va fatta
Appena l’esperto ha accettato l’incarico e hai in mano la certificazione dei debiti tributari e il certificato dei carichi pendenti. Non rimandare a fine trattativa: la proposta all’Amministrazione finanziaria richiede istruttoria, attestazioni e tempi tecnici che vanno assorbiti dentro la durata delle misure protettive.
Come si esegue
Hai due leve, e vanno usate insieme.
Prima leva: le misure premiali dell’art. 25-bis CCII. Operano automaticamente per effetto dell’accesso alla composizione negoziata e agiscono su interessi e sanzioni dei debiti tributari, con riduzioni ulteriori quando le trattative si concludono positivamente con uno degli esiti dell’art. 23. Non richiedono negoziazione: richiedono solo che tu sia dentro il percorso e che lo porti a termine.
Seconda leva: l’accordo transattivo con le Agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII. È la novità di sistema introdotta dal correttivo-ter, applicabile ai percorsi avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024. Consente all’imprenditore di proporre all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e all’agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.
La sequenza operativa è questa:
- Predisponi la proposta con l’indicazione della percentuale offerta, della tempistica e delle garanzie eventualmente prestate.
- Fai redigere le attestazioni richieste: quella del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati aziendali e quella del professionista indipendente sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Presenta l’istanza ai soggetti indicati dalla norma e conduci l’interlocuzione con l’ufficio.
- Se l’accordo si conclude, viene sottoscritto dalle parti, comunicato all’esperto e depositato presso il tribunale competente. Il giudice verifica la regolarità dell’accordo e della documentazione e autorizza con decreto l’esecuzione, oppure lo dichiara privo di effetti.
- Rispetta le scadenze di pagamento: la transazione si risolve di diritto se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze previste, e si risolve altresì in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, o di accertamento dello stato di insolvenza.
Attenzione a un limite che va conosciuto prima di impostare il piano: nella composizione negoziata non esiste il cram down fiscale. Il tribunale non può imporre all’Erario l’accettazione della proposta, a differenza di quanto accade negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 CCII e nel concordato preventivo ex art. 88 CCII. Serve l’adesione effettiva. Se l’adesione non arriva, la proposta non muore: può essere riproposta all’interno di uno strumento di regolazione della crisi in cui l’omologazione forzosa è ammessa.
Un secondo limite riguarda i debiti contributivi: la disciplina dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali, e il perimetro applicativo verso gli enti previdenziali va verificato caso per caso.
La base giuridica
Artt. 23, comma 2-bis, e 25-bis CCII, come introdotti e modificati dal D.Lgs. 136/2024. Art. 27 CCII per la competenza del tribunale. Artt. 63 e 88 CCII per il confronto con gli strumenti in cui il cram down è ammesso.
Il criterio con cui il giudice esamina l’accordo è stato messo a fuoco dalla giurisprudenza di merito: l’adesione dell’Erario a una proposta di ristrutturazione non è una rinuncia indiscriminata al credito, ma una scelta efficiente quando l’alternativa concreta — la liquidazione giudiziale — restituirebbe all’Erario molto meno o nulla, per incapienza dell’attivo. Il controllo del giudice, in altri termini, è un controllo di convenienza comparativa.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il silenzio o il diniego dell’ufficio. Non bloccarti: la proposta rifiutata in composizione negoziata è materiale già istruito che puoi trasferire in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo, dove l’omologazione può prescindere dall’adesione. È una delle ragioni per cui la Mossa 7 va preparata in parallelo, non dopo.
Il secondo imprevisto riguarda i debiti che maturano durante le trattative: IVA e ritenute correnti. Continuare a non versare mentre negozi una transazione sul pregresso è il modo più rapido per far saltare la credibilità del piano e, sul piano personale, per aggravare la posizione dell’organo gestorio.
Check di completamento
- Hai la certificazione dei debiti tributari e il certificato dei carichi pendenti aggiornati.
- Hai una proposta quantificata con le attestazioni richieste, o hai già preso atto del diniego e attivato la Mossa 7.
- I debiti correnti maturati dopo l’accesso sono in regola.
Mossa 7 — Prepara il piano B mentre il piano A è ancora in corso
Obiettivo della mossa: non arrivare mai alla relazione finale dell’esperto senza sapere già cosa farai il giorno dopo. Le due strade — risanamento e liquidazione — non vanno percorse in sequenza, vanno tenute aperte in parallelo fino all’ultimo momento utile.
Quando va fatta
Dal sessantesimo giorno di trattative, e comunque appena percepisci che l’accordo con i creditori strategici non si chiuderà. Il termine da presidiare è quello dell’art. 25-sexies CCII: la proposta di concordato semplificato va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 8, CCII. Sessanta giorni per costruire un piano di liquidazione, una proposta e la relativa documentazione sono pochissimi se cominci quel giorno.
Come si esegue
Devi conoscere le tre uscite possibili dalla composizione negoziata e sceglierle consapevolmente.
Uscita 1 — Gli esiti negoziali dell’art. 23, comma 1. Un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento senza necessità di attestazione. Sono soluzioni contrattuali: veloci, riservate, ma vincolano solo chi aderisce.
Uscita 2 — Gli strumenti di regolazione della crisi dell’art. 23, comma 2. Piano attestato di risanamento ex art. 56, accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e seguenti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. Qui si passa alla dimensione giudiziale: si guadagna la possibilità di vincolare i dissenzienti e, negli strumenti indicati, di superare il diniego dell’Erario, si perde riservatezza e velocità.
Uscita 3 — Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies. È l’uscita specifica di chi ha percorso la composizione negoziata senza successo. Le sue caratteristiche vanno conosciute con precisione, perché è uno strumento anomalo:
- Presupposto: la relazione finale dell’esperto deve dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che hanno avuto esito negativo e che le soluzioni negoziali individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono percorribili.
- Nessun voto dei creditori. È l’unica procedura concorsuale in cui i creditori non votano: possono solo proporre opposizione.
- Nomina di un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., che rende parere sulla proposta.
- Omologazione se il tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
- Impugnazioni: reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto; ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto della corte d’appello.
La Cassazione ha chiarito che il vaglio di ritualità che il tribunale compie ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, non si esaurisce in un controllo formale: include l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità, dunque la verifica sostanziale che i presupposti di accesso esistano davvero. Non basta, in altri termini, che la relazione finale dell’esperto contenga formalmente le dichiarazioni richieste.
La base giuridica
Artt. 23 e 25-sexies CCII; art. 17, comma 8, per la comunicazione della relazione finale; artt. 45 e 247 CCII per pubblicazione e reclamo; art. 40, comma 10, CCII per il termine di decadenza quando pende un’istanza di terzi.
Un avvertimento operativo importante: quando la composizione negoziata viene archiviata mentre pende un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione presentata fuori dal termine dell’art. 40, comma 10, viene dichiarata inammissibile per tardività, e il tribunale apre la liquidazione giudiziale. Il termine non si riapre per il solo fatto che nel frattempo hai tentato la composizione negoziata.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la relazione finale che non contiene le dichiarazioni necessarie per il concordato semplificato — tipicamente perché l’esperto non attesta la correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative. In quel caso l’uscita 3 è chiusa e restano l’uscita 2, se ci sono i tempi, o la Mossa 8.
Il secondo imprevisto riguarda la domanda con riserva: anche quando l’accesso al concordato semplificato è proposto in forma prenotativa, la proposta piena deve essere depositata entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. La riserva non allunga quel termine.
Check di completamento
- Hai per iscritto quale delle tre uscite intendi percorrere e con quale scadenza.
- Hai un piano di liquidazione già abbozzato e uno scenario comparativo con la liquidazione giudiziale.
- Hai verificato con l’esperto, prima che scriva la relazione finale, quali dichiarazioni potrà rendere.
Mossa 8 — Se la liquidazione giudiziale è inevitabile, governala invece di subirla
Obiettivo della mossa: quando il risanamento non è più praticabile, smettere di rinviare. Dal momento in cui l’insolvenza è irreversibile, ogni mese guadagnato peggiora la posizione dei creditori e quella personale di chi amministra.
Quando va fatta
Quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: l’attivo non copre il passivo neppure in prospettiva, non esiste finanza esterna documentabile, e la gestione corrente produce perdite. A quel punto la scelta non è più tra risanare e liquidare: è tra una liquidazione ordinata e una liquidazione subita.
Come si esegue
Passo 1 — Verifica i presupposti. La liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII: attivo patrimoniale non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi precedenti, ricavi non superiori a duecentomila euro, debiti anche non scaduti non superiori a cinquecentomila euro. L’onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie grava sul debitore: la giurisprudenza ha chiarito che l’omesso deposito dei bilanci non può giovare all’imprenditore insolvente. Verifica inoltre l’art. 49, comma 1, CCII: non si fa luogo all’apertura se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a trentamila euro.
Passo 2 — Valuta il ricorso in proprio. L’iniziativa spetta al debitore, agli organi e alle autorità di controllo, ai creditori e al pubblico ministero. Presentare la domanda in proprio ha conseguenze concrete: consente di scegliere il momento, di consegnare al tribunale una situazione documentata anziché ricostruita, e di dimostrare la tempestività della reazione. La Cassazione ha peraltro precisato che la domanda di liquidazione giudiziale presentata dall’organo amministrativo può dirsi abusiva solo a condizioni molto stringenti, che comprendono la certezza dei presupposti per l’accesso a una diversa procedura, la deliberata pretermissione di ogni valutazione al riguardo e la conservazione di un valore patrimoniale della partecipazione sociale nello scenario alternativo.
Passo 3 — Prepara il fascicolo per il curatore. Scritture contabili complete, elenco creditori, inventario dei beni, contratti in corso, contenziosi pendenti, elenco delle azioni revocatorie potenzialmente esperibili. Non è un favore al curatore: è la documentazione che dimostra la tua collaborazione e che riduce la superficie delle contestazioni.
Passo 4 — Metti in conto gli effetti. Spossessamento del patrimonio e subentro del curatore nella gestione; inefficacia degli atti compiuti dopo l’apertura; verifica dei pagamenti e degli atti dispositivi del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie; sospensione o subentro nei contratti pendenti secondo le scelte del curatore; formazione dello stato passivo con onere di insinuazione per ogni creditore.
Passo 5 — Guarda all’uscita. L’esdebitazione è il vero contrappeso del sistema. L’art. 278 CCII ha ampliato notevolmente l’ambito soggettivo dell’istituto rispetto alla vecchia disciplina fallimentare. Per la persona fisica, l’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione di diritto, che opera alla chiusura della procedura e comunque decorso il termine triennale dall’apertura, salve le cause ostative di legge. Attenzione al regime intertemporale: la Cassazione ha affrontato la posizione di chi era già stato dichiarato fallito sotto la legge fallimentare e chiedeva di accedere agli istituti del nuovo Codice, escludendo l’applicazione retroattiva della disciplina dell’esdebitazione del debitore incapiente.
Passo 6 — Proteggi i garanti. L’apertura della liquidazione giudiziale della società non libera i fideiussori. Se hai prestato garanzie personali, o le hanno prestate i soci o i familiari, la loro posizione va trattata separatamente e, quando ne ricorrono i presupposti, attraverso gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento riservati alla persona fisica.
La base giuridica
Artt. 2, 37, 40, 49, 121 CCII per presupposti e iniziativa; art. 142 e seguenti per gli effetti; artt. 163 e seguenti per le azioni revocatorie; art. 166, comma 3, per le esenzioni; artt. 278 e seguenti per l’esdebitazione; art. 201, comma 10, per la disciplina dei termini nell’accertamento del passivo, che costituisce una delle deroghe espressamente previste alla regola generale dell’art. 9 CCII sulla inapplicabilità della sospensione feriale del 1°-31 agosto.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto ricorrente è l’azione revocatoria su operazioni compiute negli ultimi mesi. Prepara fin da ora la documentazione che giustifica ciascuna operazione rilevante: pagamenti a fornitori strategici, cessioni di beni, costituzione di garanzie. Ricorda che la giurisprudenza distingue tra atti “normali” e “anormali” quanto al riparto dell’onere probatorio sulla conoscenza dello stato di insolvenza, e che il pregiudizio ai creditori, pur presunto, ammette prova contraria.
Un secondo fronte riguarda le operazioni straordinarie del passato: le Sezioni Unite hanno confermato l’ammissibilità dell’azione revocatoria della scissione societaria, chiarendo che il rimedio mira all’inefficacia relativa dell’atto e non alla sua invalidità. Se nel passato recente dell’impresa c’è una scissione, va analizzata subito.
Check di completamento
- Hai verificato soglie dimensionali e soglia dei trentamila euro con documenti alla mano.
- Hai deciso, motivandolo per iscritto, se presentare domanda in proprio o attendere.
- Hai isolato la posizione dei garanti personali e attivato per loro un percorso dedicato.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività con cui le mosse vengono eseguite. Non sono casi reali e non costituiscono previsione di risultato.
Simulazione 1 — Stessa impresa, tre momenti diversi
Società a responsabilità limitata metalmeccanica. Debito complessivo 2.340.000 €, di cui 780.000 € verso banche assistite da garanzie reali, 610.000 € verso l’Erario e gli enti previdenziali, 830.000 € verso fornitori chirografari, 120.000 € verso dipendenti. Attivo con valore di realizzo prudenziale 1.150.000 €. Un contratto di fornitura pluriennale già firmato genera un margine annuo atteso di 190.000 €.
- Esecuzione tempestiva. L’impresa completa la Mossa 1 entro il 14 marzo, deposita l’istanza il 27 marzo, ottiene la conferma delle misure protettive per 120 giorni. Entro la finestra ottiene l’autorizzazione ex art. 22 alla cessione di un ramo per 430.000 € senza responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi, e chiude un accordo transattivo con le Agenzie fiscali. Esito: gli 830.000 € di chirografo trovano capienza parziale nel realizzo e nei flussi, l’impresa prosegue sul contratto pluriennale.
- Esecuzione tardiva di due mesi. Il 12 aprile un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il 30 maggio iscrive ipoteca giudiziale sull’immobile industriale. L’impresa accede alla composizione negoziata il 5 giugno: le misure protettive non travolgono la prelazione già acquisita. Il ramo d’azienda, gravato dall’ipoteca, viene valutato 260.000 € invece di 430.000 €. Differenza di 170.000 €, prodotta da cinquantasette giorni di attesa.
- Esecuzione mancata. Nessuna mossa. Il 3 settembre un creditore deposita ricorso ex art. 40 CCII. All’udienza l’impresa chiede termine per accedere a uno strumento di regolazione ma il termine di decadenza è già decorso. Liquidazione giudiziale aperta con attivo eroso dalle esecuzioni individuali.
Simulazione 2 — Il peso del cram down mancante
Impresa individuale commerciale. Debito 487.000 €, di cui 316.000 € verso l’Erario. Il piano di risanamento regge solo se il debito fiscale viene falcidiato del 55%. In composizione negoziata la proposta ex art. 23, comma 2-bis, viene presentata il 18 aprile; l’Agenzia non aderisce il 2 luglio. Poiché nella composizione negoziata non esiste omologazione forzosa, la proposta cade. L’imprenditore trasferisce la medesima proposta, già istruita e attestata, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, dove l’omologazione può prescindere dall’adesione al ricorrere delle condizioni di legge. Chi ha preparato la Mossa 7 in parallelo impiega tre settimane; chi comincia il 2 luglio ne impiega dodici, e nel frattempo le misure protettive scadono.
Simulazione 3 — Concordato semplificato: il termine che non perdona
Società di servizi. La relazione finale dell’esperto viene comunicata il 9 febbraio. Il termine dell’art. 25-sexies scade il 10 aprile.
- Chi ha già pronto il piano di liquidazione deposita il 26 marzo, con l’inventario e la comparazione rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale. Il tribunale nomina l’ausiliario e apre la fase di omologazione.
- Chi comincia a costruire il piano il 9 febbraio arriva al 10 aprile con una domanda con riserva, convinto che la riserva sposti il termine per la proposta piena. Non lo sposta: la proposta piena va comunque depositata entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Domanda inammissibile.
Simulazione 4 — Quando la liquidazione giudiziale è la scelta migliore
Società con attivo di realizzo 95.000 €, debiti 1.180.000 €, nessun contratto in essere, due dipendenti, nessun investitore. L’amministratore valuta la composizione negoziata. Il test pratico restituisce un rapporto tra debito da servire e flussi liberi fuori scala; nessun elemento esterno è documentabile. Accedere significherebbe consumare quattro mesi, esporre la situazione nel registro delle imprese e arrivare comunque alla relazione negativa. La scelta razionale è la domanda in proprio: consente di consegnare scritture ordinate, di collocare nel tempo la reazione dell’organo gestorio e, per l’imprenditore persona fisica, di avviare il percorso che conduce all’esdebitazione. La convenienza, qui, non sta nel salvare l’impresa: sta nel non moltiplicare il danno.
Simulazione 5 — Il costo del silenzio verso l’esperto
Società commerciale con debito 1.640.000 €. Composizione negoziata avviata il 4 maggio, misure protettive confermate per 120 giorni fino al 1° settembre. Nel corso delle trattative l’amministratore effettua, il 21 giugno, un pagamento di 74.500 € a un fornitore collegato, senza informarne l’esperto e senza istanza autorizzativa.
- Ipotesi A — operazione comunicata e coerente. L’operazione viene rappresentata all’esperto, che verifica la funzionalità alla continuità e non iscrive dissenso. Il pagamento rientra nel perimetro degli atti compiuti dopo il deposito dell’istanza e coerenti con l’andamento delle trattative, e beneficia dell’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 166, comma 3, CCII. Se in seguito si aprisse la liquidazione giudiziale, il curatore non potrebbe recuperarlo su quel titolo.
- Ipotesi B — operazione taciuta. L’esperto apprende del pagamento a fine luglio dalle contestazioni di un creditore. Valuta l’assenza di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative e archivia. Con l’archiviazione cadono le misure protettive e, secondo l’orientamento seguito da parte della giurisprudenza di merito, il tribunale non può più pronunciarsi su richieste di conferma successive. Il creditore che aveva depositato istanza ottiene la fissazione dell’udienza. Il pagamento di 74.500 €, privo di copertura, rientra nel perimetro delle operazioni esaminabili dal curatore.
La differenza tra i due esiti non sta nell’importo né nella natura dell’operazione: sta in una comunicazione di poche righe fatta prima e non dopo. È la ragione per cui, nel piano, la trasparenza verso l’esperto non è una raccomandazione etica ma una mossa tecnica.
Il piano in una pagina
Stampa questa pagina e tienila sulla scrivania. È la sequenza, con il termine da presidiare e il rischio che corri se salti il passaggio.
| Mossa | Obiettivo | Termine da presidiare | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografia | Numeri oggettivi su debito, cassa a 12 mesi, realizzo dell’attivo | 14 giorni (7 se hai ricevuto segnalazioni) | Decidi al buio; nessun documento difendibile |
| 2. Perimetro | Verificare l’accesso alla composizione negoziata | 48 ore se pende ricorso di terzi | Istanza inammissibile e settimane perse |
| 3. Assetti | Documentare emersione della crisi e reazione | Immediato e continuativo | Azione di responsabilità con nesso causale non contestabile |
| 4. Istanza e protezioni | Aprire il percorso e fermare i creditori | Protettive: 30-120 gg, tetto 240 gg; esperto: 180+180 gg | Pignoramenti e ipoteche che erodono l’attivo |
| 5. Autorizzazioni | Finanza prededucibile e cessione senza debiti | Entro la prima finestra delle protettive | Nessun credito nuovo; cessione a prezzo svalutato |
| 6. Erario | Transazione ex art. 23, c. 2-bis e misure premiali | Istruttoria dentro la durata delle protettive | Piano non chiudibile; debito fiscale che cresce |
| 7. Piano B | Concordato semplificato o strumento di regolazione | 60 gg dalla comunicazione della relazione finale | Uscita chiusa; liquidazione giudiziale subita |
| 8. Liquidazione governata | Chiudere in modo ordinato e aprire l’esdebitazione | Termine dell’art. 40, c. 10, se pende ricorso di terzi | Revocatorie, responsabilità, esdebitazione compromessa |
Due avvertenze da tenere sempre a mente. La prima: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini del 1°-31 agosto non opera, salvo le deroghe espresse — quindi ad agosto i termini corrono. La seconda: le mosse 1, 2 e 3 possono essere avviate senza assistenza tecnica; dalla mossa 4 in poi il patrocinio del difensore è obbligatorio nei procedimenti del Codice, e la costruzione delle istanze richiede competenza specialistica.
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti che si verificano più spesso e cosa fare quando si verificano.
Deviazione 1 — Il creditore accelera e deposita ricorso mentre stai preparando l’istanza
È lo scenario più frequente. Stai completando la documentazione dell’art. 17, comma 3, e arriva la notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Cosa fare. Prima cosa: leggi il decreto di fissazione dell’udienza e calcola immediatamente il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, per proporre la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Quel termine comanda su tutto. Seconda cosa: valuta la richiesta di misure protettive contestuale. La giurisprudenza di merito ha evidenziato che, quando pende un’istanza di liquidazione giudiziale e il debitore propone domanda in bianco di accesso a uno strumento di regolazione, la richiesta contestuale di misure protettive è ciò che impedisce, almeno temporaneamente, l’apertura della procedura maggiore. Terza cosa: prepara comparse e documentazione per l’udienza anche se punti alla composizione negoziata. Non contare sull’automatismo del rinvio: la Cassazione ha chiarito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza.
Cosa non fare. Non depositare un’istanza di composizione negoziata come mossa puramente dilatoria. I tribunali riconoscono l’uso strumentale con facilità: quando l’istanza persegue uno scopo meramente liquidatorio o mira a eludere iniziative esecutive già intraprese, l’accesso viene dichiarato inammissibile e le misure non vengono confermate.
Deviazione 2 — Il termine è già scaduto
Ti accorgi che l’udienza è passata, o che i sessanta giorni dalla relazione finale sono decorsi.
Cosa fare. Distingui tra termini processuali perentori e finestre negoziali. Se è scaduto il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, la domanda tardiva verrà dichiarata inammissibile: concentra le energie sulla difesa nel merito dei presupposti della liquidazione giudiziale — soglie dimensionali dell’art. 2, soglia dei trentamila euro dell’art. 49, insussistenza dello stato di insolvenza — e sulla preparazione della Mossa 8. Se invece è scaduta la durata delle misure protettive ma le trattative sono vive, verifica la proroga entro il tetto dei duecentoquaranta giorni, sentito l’esperto.
Ricorda che il diniego non chiude sempre la partita: contro l’ordinanza in materia di misure protettive è previsto il reclamo, e la Cassazione ha precisato che la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di apertura non inibisce al debitore l’esercizio delle attività difensive ulteriori. Alcuni tribunali hanno ammesso, in sede di reclamo, il ripristino di misure protettive precedentemente revocate.
Cosa non fare. Non tentare la riapertura del termine attraverso una nuova istanza di composizione negoziata: il termine dell’art. 40, comma 10, non si riapre per il fatto di avere avviato o riavviato un percorso negoziale.
Deviazione 3 — Il documento indispensabile non si trova
Manca la certificazione dei debiti tributari, mancano i bilanci degli esercizi precedenti, l’ex amministratore non consegna le scritture.
Cosa fare. Deposita ciò che hai, dichiarando espressamente cosa manca, perché manca e quali iniziative hai assunto per procurartelo. La trasparenza documentata è valutata favorevolmente; la lacuna silenziosa no. Per i documenti fiscali, attivati subito con l’istanza di rilascio della certificazione e del certificato dei carichi pendenti, allegando la prova della richiesta. Per le scritture contabili non consegnate dal precedente amministratore, invia diffida formale e valuta il ricorso d’urgenza, conservando prova di tutto: quella documentazione, in un futuro giudizio di responsabilità, distingue la tua posizione dalla sua.
Cosa non fare. Non ricostruire “a memoria” poste rilevanti presentandole come dati contabili. Una situazione patrimoniale che si scopre inattendibile compromette la credibilità dell’intero percorso e, nel concordato semplificato, l’insufficienza della documentazione a corredo della proposta è stata ritenuta motivo di inammissibilità.
Deviazione 4 — Il conflitto interno: soci, organo di controllo, amministratori in disaccordo
Accade con frequenza sottovalutata: l’amministratore ritiene che vada aperta la liquidazione giudiziale, il socio di maggioranza si oppone perché conta di salvare il valore della partecipazione; oppure il collegio sindacale ha già inviato la segnalazione e l’organo gestorio non reagisce.
Cosa fare. Formalizza il dissenso. Ogni componente dell’organo amministrativo che non condivide la decisione deve farlo verbalizzare, indicandone le ragioni: è il meccanismo ordinario del diritto societario ed è ciò che, in un futuro giudizio di responsabilità, separa le posizioni. Se il conflitto riguarda la scelta tra composizione negoziata e liquidazione giudiziale, metti a verbale i numeri, non le opinioni: lo scenario liquidatorio comparativo, il test pratico, la posizione dei creditori strategici. Se sei l’organo di controllo, la segnalazione ex art. 25-octies CCII va inviata con modalità che ne provino la ricezione e con l’indicazione di un termine per la reazione, e va sollecitata in caso di inerzia.
Il punto giuridico da conoscere. La Cassazione ha delimitato con precisione i confini dell’abuso nella scelta di presentare domanda di liquidazione giudiziale da parte dell’organo gestorio: perché l’iniziativa possa dirsi abusiva occorre la certezza dei presupposti per l’accesso a una diversa procedura, la deliberata pretermissione di ogni valutazione al riguardo, e il fatto che la partecipazione sociale avrebbe conservato un valore patrimoniale nello scenario alternativo. Fuori da questo perimetro, la scelta dell’amministratore che ritenga irreversibile l’insolvenza non è di per sé censurabile: al contrario, il ritardo lo è.
Cosa non fare. Non lasciare che il conflitto produca immobilismo. Il tempo che passa mentre soci e amministratori discutono non è tempo neutro: è tempo in cui i creditori iscrivono ipoteche, l’Erario affida a ruolo e i termini di decadenza maturano. Se il disaccordo blocca la decisione, la strada tecnica è convocare l’assemblea documentando la situazione e mettere agli atti la richiesta di deliberare.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso chiedere le misure protettive dopo aver già depositato l’istanza di nomina dell’esperto? Sì. L’art. 18 CCII consente di chiedere l’applicazione delle misure protettive sia con l’istanza di nomina sia con successiva istanza presentata con le modalità dell’art. 17, comma 1. È anzi una scelta strategica frequente: si avvia il percorso in riservatezza e si attiva la protezione quando un creditore si muove.
Posso eseguire la mossa 5 prima della mossa 4? No. Le autorizzazioni dell’art. 22 presuppongono la composizione negoziata pendente e il parere dell’esperto. Fuori da quel contesto non esistono.
Le misure protettive bloccano anche i crediti dei dipendenti? No. L’art. 18, comma 1, CCII esclude espressamente i diritti di credito dei lavoratori, che restano pienamente esigibili anche durante la composizione negoziata. È un dato da inserire nel piano di cassa fin dall’inizio.
La banca può revocare gli affidamenti solo perché accedo alla composizione negoziata? Il correttivo-ter è intervenuto proprio su questo punto: la decisione di revoca o sospensione degli affidamenti deve essere motivata con l’indicazione delle ragioni specifiche, e la prosecuzione dei rapporti non costituisce di per sé motivo di responsabilità per l’intermediario. Non è un divieto assoluto di revoca, ma un obbligo di motivazione che rende contestabile la revoca automatica.
Se il concordato semplificato non viene omologato, cosa succede? Il tribunale che rigetta l’omologazione può contestualmente aprire la liquidazione giudiziale, quando ne ricorrono i presupposti e vi è istanza. Contro il provvedimento è ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni e, successivamente, ricorso per cassazione. Va notato che il reclamo, di per sé, non impedisce le azioni esecutive: occorre che siano richieste e concesse misure protettive che le inibiscano.
Se apro la liquidazione giudiziale, perdo tutto anche personalmente? Dipende da due variabili: la forma dell’impresa e le garanzie prestate. Nella società di capitali il patrimonio personale del socio non risponde dei debiti sociali, salvo garanzie personali prestate, che restano efficaci. Per la persona fisica l’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione di diritto, che opera alla chiusura della procedura e comunque decorso il termine triennale dall’apertura, salve le cause ostative.
Chi decide se il risanamento è “ragionevolmente perseguibile”? In prima battuta l’esperto, nella sua valutazione iniziale e poi nella relazione finale. In seconda battuta il tribunale, in sede di conferma delle misure protettive e di autorizzazione degli atti. Il criterio non è la fiducia dell’imprenditore: è la verificabilità esterna del percorso di risanamento. In pratica significa che la prospettiva di risanamento deve poggiare su elementi che un terzo può controllare: contratti già sottoscritti, manifestazioni di interesse scritte, delibere di affidamento, perizie di stima, apporti dei soci deliberati e documentati. Le previsioni di ripresa dei ricavi non sostenute da ordini o commesse acquisite non superano questo vaglio, e sono la ragione più frequente del mancato riconoscimento delle misure protettive.
Che differenza c’è, in concreto, tra misure protettive e misure cautelari? Le protettive sono tipiche e producono l’effetto di impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e di acquisire diritti di prelazione non concordati. Le cautelari sono atipiche e possono avere il contenuto più vario — sospensione di rapporti contrattuali, inibitorie all’escussione di garanzie, differimento di segnalazioni — purché funzionali alla continuità. La giurisprudenza di merito ha chiarito che le protettive operano sui crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza, mentre le cautelari possono incidere anche su rapporti successivi quando sono strumentali alla prosecuzione dell’attività e alla tutela del patrimonio aziendale.
Se cedo l’azienda con l’autorizzazione del tribunale, l’acquirente risponde davvero di nulla? L’autorizzazione dell’art. 22 CCII consente la cessione senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., cioè senza la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. Restano però discipline speciali che seguono regole proprie, in particolare in materia di rapporti di lavoro: il perimetro va definito operazione per operazione, prima di trattare il prezzo.
Posso accedere alla composizione negoziata se la mia è un’impresa piccola, sotto le soglie della liquidazione giudiziale? Sì. La composizione negoziata è aperta anche alle imprese sotto soglia e a quelle agricole. Cambia lo scenario alternativo di riferimento: per l’impresa non assoggettabile a liquidazione giudiziale il termine di confronto è la liquidazione controllata, e su quello si misura la convenienza di ogni proposta. Il tribunale può accertare d’ufficio quale delle due procedure sia quella applicabile in base alle soglie di legge.
Quanto costa in termini di tempo l’intero percorso? L’incarico dell’esperto ha una durata ordinaria di centottanta giorni, prorogabile di ulteriori centottanta quando gli sviluppi delle trattative lo rendono necessario. Le misure protettive vivono su un orologio diverso: da trenta a centoventi giorni, prorogabili entro il tetto complessivo di duecentoquaranta. Se poi il percorso sfocia nel concordato semplificato, occorre aggiungere i sessanta giorni per la proposta e i tempi del giudizio di omologazione, con reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Il principio di diritto è riformulato in sintesi; per l’applicazione al caso concreto occorre sempre la lettura integrale del provvedimento.
A sostegno delle mosse 2 e 4 — perimetro di accesso, misure protettive, rapporti con la liquidazione giudiziale
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata non impone al giudice il rinvio dell’udienza fissata per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale; la Corte ribadisce inoltre che la nullità processuale va eccepita tempestivamente e che la lesione del diritto di difesa richiede un pregiudizio concreto. Rilevanza: smonta l’idea, diffusa, che l’accesso alla composizione negoziata produca automaticamente una sospensione del procedimento aperto dal creditore.
Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500. In tema di misure protettive di derivazione dall’art. 6 del D.L. 118/2021, la Corte ne riafferma la natura cautelare e dichiara inammissibile il ricorso straordinario proposto contro il rigetto del reclamo. Rilevanza: definisce quali provvedimenti sulle protettive siano impugnabili e quali no, evitando impugnazioni destinate all’inammissibilità.
Cass. civ., Sez. I, n. 241/2026. La riserva assunta dal tribunale sull’istanza di apertura della procedura concorsuale, dopo il diniego di conferma delle misure protettive da parte del giudice monocratico, preclude ulteriori attività in quel procedimento ma non inibisce al debitore le attività difensive, tra cui il reclamo. Rilevanza: conferma che il diniego delle protettive non chiude ogni spazio difensivo.
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 14 dicembre 2025. È inammissibile la richiesta di accesso alla composizione negoziata quando manchi la ragionevole perseguibilità del risanamento, lo scopo sia meramente liquidatorio dei beni e le misure siano finalizzate a eludere iniziative esecutive già intraprese. Rilevanza: è il modello di ciò che non va fatto quando si valuta la composizione negoziata come alternativa alla liquidazione giudiziale.
Trib. Catania, 21 febbraio 2025. Per ottenere misure protettive e cautelari l’impresa deve fornire elementi idonei a dimostrare la prospettiva di risanamento, la necessità delle misure per il buon esito delle trattative e l’esistenza di un piano finanziario coerente con la continuità; le protettive operano sui crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza, mentre le cautelari possono incidere su crediti successivi solo se strumentali alla continuità e alla tutela del patrimonio aziendale. Rilevanza: fornisce la struttura argomentativa dell’istanza ex artt. 18 e 19.
Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente. Rilevanza: misura il costo concreto della scarsa trasparenza verso l’esperto.
Trib. Mantova, 13 febbraio 2025. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale su istanza del creditore nei confronti dell’impresa che si era già vista negare la conferma delle misure protettive, valorizzando l’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: mostra la sequenza tipica diniego-apertura e la rapidità con cui si compie.
Trib. Torino, Sez. VI civ., 21 novembre 2025. A fronte di istanza di liquidazione giudiziale proposta da un creditore e di domanda in bianco del debitore di accesso a uno strumento di regolazione, è necessaria la richiesta contestuale di misure protettive per impedire, quantomeno temporaneamente, l’apertura della procedura maggiore. Rilevanza: individua l’errore procedurale che più spesso vanifica la domanda prenotativa.
A sostegno della mossa 6 — debito fiscale
Trib. Monza, Sez. III civ., 31 dicembre 2025. In sede di autorizzazione dell’accordo transattivo concluso ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, il controllo del giudice ha ad oggetto la convenienza rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale: l’adesione dell’Erario non integra rinuncia indiscriminata al credito, ma soluzione efficiente a fronte dell’irrecuperabilità determinata dall’incapienza dell’attivo nell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: indica esattamente cosa deve dimostrare la proposta transattiva per essere autorizzata.
A sostegno della mossa 7 — concordato semplificato
Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il giudizio di ritualità che il tribunale compie ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII non si arresta a una valutazione meramente formale, ma include l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 25-sexies e 39 CCII; presupposto della proposta è che la relazione finale dell’esperto dia atto dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, del loro esito negativo e della non percorribilità delle soluzioni negoziali dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b). Rilevanza: chiarisce che la sola presenza formale delle dichiarazioni nella relazione non basta.
Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Definisce il regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato prevista dal terzo comma dell’art. 25-sexies CCII. Rilevanza: individua quale rimedio esperire contro il provvedimento che chiude la fase preliminare.
Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 881. Nel giudizio di reclamo relativo al provvedimento di omologazione del concordato semplificato non sono contraddittori necessari né l’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione. Rilevanza: evita vizi di instaurazione del contraddittorio in sede di reclamo.
Trib. Piacenza, 3 luglio 2025. In sede di esame della domanda di concordato semplificato il tribunale compie verifiche che comprendono la comparazione con lo scenario di liquidazione giudiziale e la fattibilità giuridica ed economica del piano, oltre a valutazioni sul trattamento dei crediti tributari e previdenziali e sulla distribuzione della finanza esterna. Rilevanza: elenca il contenuto minimo della documentazione da allegare.
Trib. Cuneo, 15 luglio 2025. Precisa le verifiche che il tribunale è chiamato a compiere in sede di omologazione del concordato semplificato. Rilevanza: utile per calibrare il piano di liquidazione sulle verifiche effettivamente svolte.
Trib. Taranto, 18 giugno 2025. Anche quando la domanda di accesso al concordato semplificato sia proposta con riserva, la domanda piena deve essere presentata entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto ex art. 17, comma 8, CCII. Rilevanza: è il termine che, ignorato, chiude l’uscita.
Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 3 luglio 2025. Alla domanda di concordato semplificato presentata prima del 28 settembre 2024, in pendenza di un procedimento di regolazione della crisi, non si applica la modifica introdotta dal decreto correttivo all’art. 25-quinquies CCII. Rilevanza: fissa il criterio intertemporale nel passaggio al testo riformato.
A sostegno della mossa 8 — liquidazione giudiziale ed esdebitazione
Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dall’organo amministrativo può ritenersi abusiva solo al ricorrere congiunto di condizioni stringenti: certezza dei presupposti per l’accesso a una diversa procedura di regolazione dell’insolvenza, deliberata pretermissione da parte dell’amministratore di ogni valutazione al riguardo, e conservazione di un valore patrimoniale della partecipazione sociale nello scenario alternativo. Rilevanza: sostiene la scelta della domanda in proprio quando le alternative non sono concretamente praticabili.
Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086. In tema di società in liquidazione, l’accertamento dello stato di insolvenza segue un criterio che può condurre a non attribuire valore neppure alle immobilizzazioni materiali e immateriali. Rilevanza: incide direttamente sulla costruzione dello scenario liquidatorio comparativo.
Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638. Affronta la legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e la possibilità di riconoscere ai finanziamenti dei soci natura di debiti della società ai fini del riscontro dello stato di insolvenza. Rilevanza: ricorda che l’iniziativa non dipende solo dai creditori e che i finanziamenti soci pesano nel calcolo.
Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491. È ricorribile per cassazione il provvedimento che accoglie il reclamo avverso il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: definisce l’ultimo grado di difesa contro l’apertura.
Corte d’Appello di Catania, 27 giugno 2025, n. 966. In materia di liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, il rigetto della domanda è possibile solo se l’imprenditore dimostra il mancato possesso congiunto dei requisiti dimensionali o il tribunale ne acquisisce d’ufficio prova certa; l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni non può giovare all’imprenditore insolvente. Rilevanza: chiarisce su chi grava l’onere probatorio sulle soglie di esenzione.
Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 2025, n. 5089. È ammissibile l’azione revocatoria della scissione societaria, che mira all’inefficacia relativa dell’atto e non alla sua invalidità, restando fermo il principio di irretrattabilità degli effetti della scissione una volta eseguite le iscrizioni nel registro delle imprese. Rilevanza: obbliga a verificare le operazioni straordinarie del passato prima di scegliere la strada.
Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Affronta la posizione del soggetto già dichiarato fallito che, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, chieda l’esdebitazione del debitore incapiente, escludendone l’applicabilità. Rilevanza: individua i limiti intertemporali dell’accesso ai nuovi istituti liberatori.
A sostegno della mossa 3 — responsabilità dell’organo gestorio
Cass. civ., Sez. I, n. 36365/2021. Grava sull’imprenditore, anche collettivo, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. come modificato dal Codice della crisi, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale. Rilevanza: è la base del dovere che sostiene l’intera Mossa 3.
Trib. Bari, 23 gennaio 2026. Applica in concreto la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo per violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti ex art. 2086, comma 2, c.c., leggendo il nesso causale in chiave organizzativa e sistemica e innalzando lo standard di diligenza esigibile. Rilevanza: segnala la direzione in cui si muove la giurisprudenza sulla responsabilità da ritardo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene su questo percorso con strumenti operativi definiti. Non “affianca”: esegue.
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa confrontando estratti conto, piani di ammortamento, centrale rischi, estratto di ruolo e certificazione dei debiti tributari, e isoliamo le poste contestabili prima che entrino nel piano.
- Redigiamo il piano di cassa a dodici mesi e lo scenario liquidatorio comparativo, il documento su cui il tribunale misura la convenienza di ogni autorizzazione e di ogni proposta.
- Predisponiamo l’istanza di nomina dell’esperto con l’intera documentazione dell’art. 17, comma 3, CCII e verifichiamo preventivamente i limiti di accesso dell’art. 25-quinquies.
- Costruiamo e depositiamo il ricorso per le misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII, calibrando l’estensione delle misure sui creditori che stanno effettivamente aggredendo il patrimonio.
- Depositiamo le istanze autorizzative ex art. 22 CCII per la finanza prededucibile e per la cessione dell’azienda o di rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c.
- Formuliamo la proposta di accordo transattivo con le Agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando le attestazioni richieste e conducendo l’interlocuzione con gli uffici.
- Prepariamo in parallelo l’uscita alternativa: proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies o domanda di accesso a un accordo di ristrutturazione, così che il termine di sessanta giorni dalla relazione finale non ci trovi impreparati.
- Difendiamo l’impresa nel procedimento aperto dal creditore, contestando i presupposti dimensionali dell’art. 2, la soglia dell’art. 49 e l’esistenza dello stato di insolvenza, e presidiando il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10.
- Governiamo la liquidazione giudiziale quando è la soluzione corretta, curando il ricorso in proprio, la consegna ordinata delle scritture, la verifica delle revocatorie potenziali e il percorso verso l’esdebitazione.
- Trattiamo separatamente la posizione dei garanti personali — soci, amministratori, familiari — attivando per la persona fisica gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento quando ne ricorrono i presupposti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
È quest’ultima abilitazione a pesare in modo decisivo sul tema di questa guida: essere Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la conduce — quali elementi rendono credibile la prospettiva di risanamento, quando l’esperto è tenuto ad archiviare, cosa scrive nella relazione finale e come quella relazione verrà letta dal tribunale. Accanto a questa, la qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consente di trattare la posizione dell’imprenditore persona fisica, dei garanti e delle imprese sotto soglia, che nella crisi d’impresa restano quasi sempre il fronte scoperto.
Lo Studio garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva impostata nella prima fotografia dei numeri viene portata avanti nel procedimento davanti al tribunale, nel reclamo alla corte d’appello e, se necessario, nel giudizio di legittimità, senza passaggi di mano che disperdono la coerenza dell’impianto. Sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: il piano di cassa, lo scenario liquidatorio e la proposta transattiva nascono dallo stesso tavolo su cui si costruiscono le istanze e gli atti difensivi.
Il principio che regge tutto il piano
Nella crisi d’impresa il tempo non è neutro: ogni mossa eseguita nei termini è un’opzione che resta aperta, ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude — e le opzioni che si chiudono non si riaprono. La domanda con cui hai aperto questa guida — composizione negoziata o liquidazione giudiziale — non ha una risposta valida in astratto. Ha una risposta che cambia settimana dopo settimana, e che alla fine viene data dai fatti: dai termini decorsi, dalle ipoteche iscritte, dalla documentazione che sei riuscito o non sei riuscito a produrre.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che la materia richiede. L’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è la qualifica che permette di impostare la composizione negoziata sapendo come verrà valutata; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di affrontare insieme i due creditori che decidono l’esito di quasi ogni crisi, le banche e il Fisco; la qualità di avvocato cassazionista assicura che, se la vicenda finisce davanti a un giudice e prosegue fino all’ultimo grado, la linea resti la stessa dal primo giorno.
📩 Se hai un ricorso notificato, una revoca di fido o un debito fiscale che non riesci più a servire, scrivici oggi stesso: i termini corrono anche ad agosto e ogni giorno perso restringe le tue alternative — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
