Se ti stai chiedendo cosa fare quando gli incassi non bastano più a coprire fornitori, contributi e rate, la prima cosa da sapere è questa: non esiste un’unica strada giusta, e la scelta sbagliata può costarti anni. C’è chi ha ancora un’attività che regge e ha solo bisogno di respiro sui debiti; chi ha un’esposizione già troppo grande per essere rinegoziata da solo; chi, semplicemente, deve chiudere il cerchio e ripartire senza il peso di debiti che non riuscirà mai a pagare. Sono tre situazioni diverse, con tre strumenti giuridici diversi, e infilare la situazione sbagliata nello strumento sbagliato significa perdere tempo, mesi di misure protettive inutilizzate o, peggio, un’occasione di esdebitazione che non si ripresenta facilmente.
Lo Studio Monardo si occupa da tempo esattamente di questo bivio, con una competenza che nasce dal coordinamento diretto delle tre procedure di cui parleremo: l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la qualifica richiesta per accompagnare un imprenditore o un professionista nella composizione negoziata; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), requisiti che servono proprio per costruire e attestare un concordato minore o una liquidazione controllata. Non è una competenza generica sul “diritto della crisi”: è la stessa cassetta degli attrezzi che serve per ciascuna delle tre strade che stai per leggere.
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Il quadro di partenza
Chi ha una partita IVA — professionista, artigiano, commerciante individuale, piccolo imprenditore — e non riesce più ad arrivare a fine mese si trova quasi sempre in una zona grigia che il diritto italiano oggi disciplina con strumenti molto diversi tra loro, tutti nati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), più volte corretto fino al cosiddetto Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024).
Il punto di partenza da tenere fermo è uno solo: chi ha partita IVA non è “consumatore”, quindi non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore riservata a chi si è indebitato per ragioni estranee alla propria attività professionale o d’impresa. Per il sovraindebitato non consumatore — quindi tipicamente professionisti, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori individuali, imprenditori agricoli — lo strumento cardine è il concordato minore (artt. 74-83 CCII). Ma prima ancora di arrivare a una procedura giudiziale, chi ha ancora un’attività che produce reddito e vuole provare a risanarla senza passare dal tribunale può percorrere la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, nata come D.L. 118/2021). E quando invece non c’è più nulla da salvare — l’attività è chiusa o va chiusa, e i debiti restano semplicemente troppo grandi per essere onorati — la strada diventa la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), quella che in pratica funziona come un “fallimento civile” per chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale ordinaria.
Tre strumenti, tre logiche opposte: la composizione negoziata punta a salvare l’impresa mantenendo il controllo del debitore sulla gestione; il concordato minore impone ai creditori un piano vincolante, anche a chi vota contro, in cambio di una percentuale concordata; la liquidazione controllata mette a disposizione dei creditori tutto ciò che è liquidabile per ottenere, alla fine, la cancellazione del debito residuo. Nessuna delle tre richiede di aspettare il pignoramento: si può attivare anche solo in presenza di uno stato di crisi, cioè quando si prospetta l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi — non serve essere già insolventi in senso tecnico.
Un secondo elemento da tenere fermo riguarda la platea dei creditori che, nella pratica di una partita IVA in difficoltà, si sommano quasi sempre tra loro: da un lato i creditori “commerciali” (fornitori, locatore dello studio o del negozio, banca per fidi e leasing), dall’altro i creditori pubblici — Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, eventuale Cassa di previdenza professionale. Nessuno dei tre strumenti esclude i debiti fiscali e previdenziali dal proprio perimetro: cambiano però le regole con cui questi creditori vengono coinvolti nel voto o nella trattativa, ed è proprio questa differenza a orientare, spesso in modo decisivo, quale delle tre strade sia realisticamente percorribile. Nella composizione negoziata, ad esempio, con l’ente può essere raggiunta una transazione fiscale volontaria; nel concordato minore, il voto del fisco può essere superato con il cram down se la proposta è più conveniente della liquidazione; nella liquidazione controllata, il credito erariale partecipa al riparto secondo l’ordine legale delle prelazioni, senza margini di negoziazione.
Un terzo elemento, spesso frainteso, è il rapporto tra queste tre procedure e la rottamazione dei ruoli o le rateizzazioni ordinarie offerte dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le definizioni agevolate — l’ultima delle quali, la “rottamazione-quinquies”, introdotta dalla legge di bilancio 2026 — restano strumenti amministrativi che il debitore può attivare autonomamente presso l’ente, ma non sostituiscono una tutela legale strutturata quando l’esposizione complessiva riguarda più creditori e non il solo fisco: una rateizzazione con l’Agenzia della Riscossione non blocca, da sola, un decreto ingiuntivo di un fornitore o l’azione di una banca. È qui che la scelta tra composizione negoziata, concordato minore e liquidazione controllata diventa determinante, perché sono gli unici strumenti capaci di offrire una tutela unitaria su tutto il fronte debitorio, e non soltanto su una singola posizione.
Opzione 1 — La composizione negoziata della crisi
In cosa consiste. È una procedura interamente stragiudiziale, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII (introdotta dal D.L. 118/2021 e poi sistematizzata nel Codice), a cui l’imprenditore — anche individuale, quindi anche una partita IVA — accede tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio. Un esperto indipendente, nominato da una commissione, affianca il debitore nelle trattative con i creditori senza sostituirsi a lui: la gestione dell’attività resta interamente nelle mani dell’imprenditore. Non è una procedura concorsuale in senso tecnico, ma un percorso assistito di negoziazione, che può sfociare in un accordo con tutti o parte dei creditori, in una convenzione di moratoria, oppure — se le trattative falliscono — nel passaggio a uno strumento più incisivo come il concordato minore o il concordato semplificato.
Quando ha senso. Tre scenari concreti la rendono la scelta più coerente: primo, quando l’attività continua a generare margine ma la liquidità è compressa da un blocco temporaneo (un cliente importante che paga in ritardo, un investimento che non ha ancora dato i frutti attesi); secondo, quando i creditori principali sono pochi e identificabili — fornitori, banca, magari il fisco — e con loro è realistico immaginare un piano di rientro dilazionato o una moratoria negoziata; terzo, quando serve prima di tutto tempo: la richiesta di misure protettive (art. 18 CCII) sospende le azioni esecutive e cautelari dei creditori durante le trattative, congelando la situazione senza bisogno di una sentenza.
Come si esegue in sintesi. Si presenta l’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale, allegando una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; la commissione nomina l’esperto entro pochi giorni; si possono chiedere contestualmente le misure protettive, che il tribunale conferma o revoca con decreto; l’esperto convoca le parti e conduce le trattative, che tipicamente durano fino a 180 giorni, prorogabili.
Vantaggi. Il debitore mantiene il controllo dell’azienda e della propria immagine commerciale — non c’è uno spossessamento come nelle procedure liquidatorie. È riservata nella fase iniziale, veloce da attivare, e consente di modulare la trattativa caso per caso, incluse eventuali transazioni sui debiti fiscali e previdenziali. Se le trattative vanno a buon fine, si evita del tutto il passaggio davanti al tribunale per un piano vincolante.
Rischi e svantaggi onesti. È uno strumento che funziona solo se c’è davvero qualcosa da negoziare: se i creditori non hanno interesse a trattare, o se l’esposizione è ormai troppo grande rispetto ai flussi dell’attività, il tempo speso nella composizione negoziata rischia di essere tempo sottratto a una procedura più risolutiva. La Cassazione a Sezioni Unite (ord. n. 30109/2025) ha chiarito che la composizione negoziata non costituisce un’area di favore automatico per l’imprenditore: la circostanza che siano in corso trattative, anche con relazione positiva dell’esperto, non blinda il debitore da altre valutazioni dei giudici in procedimenti connessi. E la stessa Cassazione, con l’ordinanza n. 3634/2025, ha precisato che la pendenza della composizione negoziata — anche con misure protettive attive — non obbliga il tribunale a rinviare l’udienza prefallimentare né sospende automaticamente altri procedimenti: chi la avvia deve quindi curare con attenzione ogni fronte aperto, non solo quello negoziale.
Va aggiunto un ulteriore aspetto, spesso sottovalutato da chi si avvicina a questo strumento pensando che basti presentare l’istanza per essere protetti: le misure protettive non sono automatiche, ma vanno richieste espressamente e motivate caso per caso, e il tribunale può confermarle solo in parte o revocarle se non ravvisa concrete prospettive di risanamento. Significa che la composizione negoziata richiede, fin dal primo giorno, un piano di risanamento credibile da presentare all’esperto — non basta l’intenzione di “prendere tempo”. Un ulteriore elemento da soppesare è il rapporto con eventuali garanti: se sulla partita IVA gravano fideiussioni personali di familiari o soci, la composizione negoziata riguarda in via diretta solo il debitore che la attiva, e non sospende automaticamente le azioni dei creditori nei confronti del garante, salvo che le misure protettive vengano estese anche a lui su richiesta motivata. È un dettaglio che va valutato prima di scegliere questa strada, perché altrimenti il presunto “respiro” ottenuto sulla propria posizione potrebbe non tradursi in una reale tutela dell’intero nucleo economico coinvolto nella crisi.
Opzione 2 — Il concordato minore
In cosa consiste. È lo strumento concorsuale pensato specificamente per il sovraindebitato non consumatore — quindi la sede naturale per una partita IVA, disciplinato dagli artt. 74-83 CCII. A differenza della composizione negoziata, qui si arriva davanti al tribunale con una proposta di piano che, una volta raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (60%) e omologata dal giudice, vincola anche i creditori dissenzienti. Può prevedere la continuità dell’attività (concordato minore “in continuità”) oppure la liquidazione dei beni con eventuale apporto di finanza esterna.
Quando ha senso. Primo scenario: quando i debiti sono già troppo numerosi e diversificati per essere negoziati uno per uno, ma l’attività ha ancora un flusso di cassa che si può mettere a disposizione dei creditori in un piano pluriennale. Secondo: quando serve bloccare in modo stabile e vincolante le azioni esecutive già avviate — a differenza delle misure protettive della composizione negoziata, qui l’effetto è quello tipico di una procedura concorsuale, con la formazione di una massa passiva e una gestione ordinata del concorso tra creditori. Terzo: quando tra i creditori ci sono l’Agenzia delle Entrate o l’INPS con importi rilevanti, perché il concordato minore consente, in presenza di determinate condizioni, l’omologazione anche in caso di voto contrario del fisco (il cosiddetto cram down), se si dimostra che la proposta è comunque più conveniente della liquidazione.
Come si esegue in sintesi. Il debitore, assistito da un OCC, presenta al tribunale competente una proposta di piano corredata dalla relazione dell’organismo sulla fattibilità e sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria; il tribunale fissa l’udienza per il voto dei creditori; raggiunta la maggioranza richiesta, il giudice procede all’omologazione, verificando anche il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
Vantaggi. Consente una ristrutturazione strutturata e definitiva del debito, con effetti vincolanti anche su chi non è d’accordo — cosa che nella composizione negoziata resta affidata al consenso volontario. Il profilo ideale per questa opzione è chi ha ancora reddito da mettere a piano ma un numero di creditori troppo alto per una trattativa informale.
Rischi e svantaggi onesti. È una procedura giudiziale, con tempi e costi di giustizia superiori a quelli della composizione negoziata (contributo unificato e spese OCC, mai parcelle professionali che qui non trattiamo). La Cassazione, con la sentenza n. 28574/2025 (28 ottobre 2025), ha chiarito che la proposta di concordato minore deve comunque rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione: non è quindi uno strumento che permette di “spalmare” liberamente il sacrificio tra i creditori, ignorando chi ha un titolo di preferenza legale. Inoltre, per chi ha già cessato l’attività da tempo, l’accesso al concordato minore resta un terreno con orientamenti giurisprudenziali ancora non del tutto uniformi tra i tribunali di merito, sebbene il Correttivo-ter abbia chiarito molti dei dubbi applicativi.
Proprio su questo punto — l’accesso alla procedura da parte di chi ha già cessato l’attività — vale la pena soffermarsi, perché è una delle situazioni più frequenti tra le partite IVA in difficoltà: chiudere la posizione non basta a chiudere i debiti, e spesso è proprio dopo la cessazione che si cerca una soluzione strutturata. L’orientamento più recente, formatosi tra la fine del 2024 e il 2025, distingue tra concordato minore in continuità — precluso, per definizione, a chi non ha più un’attività da proseguire — e concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna, ritenuto ammissibile anche per l’ex imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, proprio perché non presuppone la prosecuzione di alcuna attività. È una distinzione tecnica ma con effetti molto concreti: significa che un professionista o un artigiano che ha già cessato la partita IVA non è automaticamente escluso dal concordato minore, ma deve costruire la proposta nella forma corretta, con l’apporto di risorse esterne al patrimonio residuo dell’attività cessata — tipicamente il sostegno di un familiare o la messa a disposizione di un bene personale.
Un ulteriore profilo da considerare riguarda la durata effettiva dell’impegno: un piano di concordato minore in continuità si estende tipicamente su un arco di quattro o cinque anni, durante i quali il debitore deve rispettare gli impegni assunti pena la risoluzione del concordato e il ritorno, per i creditori, alla piena libertà di azione. Non è quindi una soluzione “a effetto immediato”: chi la sceglie deve avere una ragionevole certezza di poter sostenere il piano per l’intera sua durata, altrimenti il rischio di un fallimento del percorso, con conseguente perdita anche delle tutele già ottenute, è concreto.
Opzione 3 — La liquidazione controllata
In cosa consiste. È la procedura concorsuale liquidatoria riservata al debitore sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268 ss. CCII — nella sostanza, un “fallimento civile” per chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale ordinaria. Il patrimonio disponibile e non impignorabile viene messo a disposizione di un liquidatore nominato dal tribunale, che lo converte in denaro e lo distribuisce ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni; al termine — di norma non prima di tre anni dall’apertura, come previsto dal Correttivo-ter — il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti.
Quando ha senso. Primo scenario: quando l’attività è già cessata, o va chiusa, e non c’è più nulla da negoziare in termini di continuità. Secondo: quando il patrimonio personale è modesto o del tutto assente — in questo caso, se il debitore è “incapiente” (non ha beni utilmente liquidabili), può accedere direttamente all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, senza passare per la fase liquidatoria vera e propria. Terzo: quando l’obiettivo prioritario non è più salvare l’attività ma liberarsi legalmente e definitivamente dal debito residuo, per poter ripartire senza il peso di un’esposizione che non si riuscirà mai a estinguere con i propri mezzi.
Come si esegue in sintesi. Il debitore presenta ricorso al tribunale tramite l’OCC; il giudice, verificati i presupposti (stato di sovraindebitamento e assenza delle cause di esclusione), apre la procedura e nomina il liquidatore; questi forma l’inventario dei beni, li converte in denaro secondo un programma di liquidazione, e distribuisce il ricavato; la Cassazione, con l’ordinanza n. 22074/2025 (31 luglio 2025), ha chiarito che la domanda di accesso alla liquidazione controllata non richiede, come presupposto per l’apertura, l’accertamento della meritevolezza — requisito che invece torna centrale al momento della successiva esdebitazione.
Vantaggi. Sospende tutte le azioni esecutive individuali in corso, comprese quelle già avviate da fisco ed enti previdenziali; consente di escludere dalla liquidazione i beni impignorabili e quanto necessario al mantenimento proprio e della famiglia; sfocia, se la condotta del debitore è meritevole, in una liberazione integrale dai debiti residui. Dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 121/2024), inoltre, la liquidazione controllata è oggi equiparata alla liquidazione giudiziale anche ai fini dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato e della prenotazione a debito delle spese di giustizia.
Rischi e svantaggi onesti. È la strada più incisiva sul patrimonio personale: il profilo ideale per questa opzione è chi ha già poco o nulla da perdere e molto da guadagnare in termini di liberazione dal debito, non chi ha ancora un’attività redditizia da difendere. L’esdebitazione, inoltre, non è automatica: la Cassazione, con l’ordinanza n. 30108/2025 (14 novembre 2025), ha confermato la revoca dell’esdebitazione a un imprenditore incapiente che, in prossimità della crisi, aveva tenuto una contabilità lacunosa e compiuto atti distrattivi a danno dei creditori — a conferma che la meritevolezza resta un vaglio rigoroso anche in questa procedura, sebbene non richiesto per la sola apertura.
Va tenuto presente anche il profilo temporale: il Correttivo-ter ha fissato in tre anni la durata minima della procedura, salvo che il debitore risulti “incapiente” fin dall’origine, nel qual caso si accede direttamente all’esdebitazione senza fase liquidatoria vera e propria. Nel corso di questi tre anni, il liquidatore può comunque acquisire attivi sopravvenuti — un’eredità, una vincita, un aumento di reddito significativo — e distribuirli ai creditori: la procedura non si “congela” al momento dell’apertura, ma resta aperta a eventuali variazioni patrimoniali del debitore fino alla chiusura. Un ultimo aspetto riguarda i debiti derivanti da un eventuale fallimento pregresso della stessa persona: la Cassazione, con l’ordinanza n. 30108/2025, ha chiarito che il debitore già dichiarato fallito e non esdebitato ai sensi della previgente legge fallimentare non può automaticamente invocare, per lo stesso indebitamento, il diverso e più favorevole beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente: chi ha alle spalle una procedura concorsuale già chiusa senza esdebitazione deve quindi far verificare con attenzione se il debito residuo sia effettivamente “portabile” nella nuova procedura di sovraindebitamento.
Le opzioni alla prova dei conti
Per capire davvero le differenze, è utile applicare gli stessi dati di partenza alle tre strade.
Ipotesi 1. Un grafico freelance con partita IVA ha un’esposizione di 47.300 € (fornitori, un leasing per attrezzatura, un piccolo scoperto di conto corrente), fattura ancora regolarmente circa 3.200 € al mese e prevede di tornare a un flusso di cassa sostenibile entro un anno grazie a un nuovo contratto in corso di definizione. Con la composizione negoziata: presenta istanza il 3 marzo, ottiene la nomina dell’esperto entro una settimana e chiede contestualmente le misure protettive, che sospendono un decreto ingiuntivo già notificato dal leasing; entro 180 giorni negozia con i tre creditori principali una dilazione a 24 mesi, evitando qualunque procedura giudiziale. Con il concordato minore, la stessa situazione avrebbe richiesto un piano formale, il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale — tempi più lunghi e costi di giustizia, a fronte di un vincolo però più solido se uno dei creditori si fosse opposto.
Ipotesi 2. Un artigiano edile individuale ha 112.800 € di debiti verso 9 creditori diversi, tra cui l’Agenzia delle Entrate per 31.500 € e l’INPS per 18.200 €; l’attività genera ancora un utile mensile di circa 1.800 €, insufficiente a onorare tutte le rate pregresse. Con il concordato minore: presenta, tramite l’OCC, una proposta che offre il 35% ai chirografari e l’integrale pagamento del privilegiato entro cinque anni, con apporto di 6.000 € da un familiare come finanza esterna; se Agenzia delle Entrate e INPS votano contro ma la proposta è dimostrabilmente più conveniente della liquidazione, il tribunale può comunque omologare con cram down. Con la sola composizione negoziata, in presenza di nove creditori e un’esposizione fiscale/previdenziale così rilevante, la trattativa informale avrebbe richiesto il consenso di ciascuno separatamente, con un rischio concreto di stallo se anche uno solo si fosse opposto.
Ipotesi 3. Una commerciante ha cessato l’attività otto mesi prima, con 68.900 € di debiti residui e nessun bene aggredibile oltre a un’automobile modesta e ai mobili di casa, entrambi in gran parte impignorabili. Con la liquidazione controllata dell’incapiente: presenta ricorso il 14 gennaio; il tribunale, verificata l’assenza di beni utilmente liquidabili, apre direttamente la procedura di esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, senza fase liquidatoria; se la condotta pregressa risulta priva di dolo o colpa grave, ottiene la liberazione dai debiti residui. Con un concordato minore, la stessa situazione — priva di flussi di reddito e di beni da mettere a piano — non avrebbe avuto nulla di concreto da offrire ai creditori, rendendo la proposta difficilmente omologabile.
Ipotesi 4. Un consulente informatico con partita IVA ha 26.400 € di debiti, quasi tutti verso un’unica banca per un finanziamento chirografario, e un’attività che negli ultimi due mesi ha ripreso a produrre reddito dopo un periodo di calo dovuto alla perdita di un cliente storico. In questo caso il confine tra le tre opzioni è particolarmente istruttivo: con la composizione negoziata, avendo un solo interlocutore rilevante, la trattativa può chiudersi in poche settimane con una rimodulazione del piano di ammortamento, senza bisogno di coinvolgere l’esperto in negoziati complessi; con il concordato minore, la stessa situazione risulterebbe sovradimensionata — un solo creditore principale non giustifica quasi mai i costi e i tempi di una procedura giudiziale con voto formale; con la liquidazione controllata, la scelta sarebbe addirittura controproducente, perché metterebbe a rischio beni personali (ad esempio l’automobile usata anche per lavoro) a fronte di un debito che, con una trattativa diretta, si sarebbe potuto ristrutturare senza alcuna procedura concorsuale. Questo quarto scenario mostra bene perché il criterio del numero e della tipologia dei creditori pesi tanto quanto l’importo complessivo del debito nella scelta dello strumento più adatto.
Il confronto in tabella
Va soppesato con attenzione: le tre opzioni non sono alternative equivalenti, ma rispondono a stadi diversi della stessa crisi. Il rovescio della medaglia di ogni vantaggio è quasi sempre un costo in termini di tempo, di controllo sul patrimonio o di irreversibilità della scelta. La tabella qui sotto riassume gli elementi che, nella pratica, pesano di più al momento di decidere.
| Criterio | Composizione negoziata | Concordato minore | Liquidazione controllata |
|---|---|---|---|
| Tempi indicativi | Fino a 180 giorni (prorogabili) | Diversi mesi fino all’omologazione | Minimo 3 anni fino alla chiusura |
| Complessità procedurale | Bassa, stragiudiziale | Alta, giudiziale con voto dei creditori | Alta, giudiziale con liquidatore |
| Controllo sull’attività | Resta al debitore | Parzialmente vincolato al piano | Sostituito dal liquidatore per i beni |
| Effetti su chi dissente | Nessuno, serve consenso volontario | Vincolante anche sui dissenzienti (con quorum) | Non richiede consenso, è concorsuale |
| Rischio in caso di esito negativo | Si può comunque passare a concordato minore o semplificato | Rigetto e possibile passaggio a liquidazione | Nessuna alternativa successiva, salvo revoca dell’esdebitazione |
| Reversibilità | Alta, è una trattativa | Bassa, una volta omologato | Nulla, sostituisce la gestione del patrimonio |
| Costi di giustizia | Minimi (solo compenso esperto, non trattato qui) | Contributo unificato e spese OCC | Contributo unificato e spese di procedura, oggi ammissibili al patrocinio a spese dello Stato |
I costi indicati sono unicamente quelli di giustizia previsti dalla legge: nessuna delle tre procedure comporta parcelle predeterminabili in astratto, perché dipendono dalla complessità del caso concreto.
I criteri per scegliere
Non esiste una regola valida per tutti, ma alcuni criteri concreti aiutano a orientarsi. Se la tua attività genera ancora un margine positivo e i creditori sono pochi e identificabili, generalmente la composizione negoziata è il primo passo da tentare, perché è reversibile e non preclude le altre strade se la trattativa non decolla. Se i debiti sono numerosi, includono importi fiscali o previdenziali rilevanti, e serve un vincolo stabile anche su chi non è d’accordo, il concordato minore diventa lo strumento più coerente, a condizione che ci sia un flusso di reddito reale da mettere a piano. Se l’attività è già chiusa, o va chiusa, e il patrimonio personale è scarso o nullo, la liquidazione controllata — eventualmente nella forma dell’esdebitazione dell’incapiente — è generalmente la via più diretta verso la liberazione dal debito.
Va inoltre considerato il criterio della reversibilità della scelta rispetto agli altri fronti aperti dal debitore: chi ha, oltre alla partita IVA, garanzie prestate a favore di terzi, quote in società di persone o rapporti di lavoro dipendente parallelo all’attività autonoma, deve valutare come ciascuna delle tre procedure incide su questi fronti collaterali. La composizione negoziata, restando confinata alla posizione del singolo debitore che la attiva, lascia sostanzialmente intatti gli altri rapporti; il concordato minore e la liquidazione controllata, per la loro natura concorsuale, possono invece produrre effetti riflessi — ad esempio sulla posizione di un coobbligato o di un garante — che vanno anticipati e spiegati con chiarezza prima di avviare la procedura, per evitare che la soluzione trovata per la partita IVA finisca per aggravare, indirettamente, la posizione di un familiare o di un socio.
Un quarto criterio, spesso sottovalutato, riguarda la meritevolezza della condotta pregressa: se l’indebitamento è stato causato da scelte gravemente imprudenti, da frode o da un occultamento dell’attivo, nessuna delle tre procedure protegge automaticamente il debitore, e in particolare il concordato minore e la liquidazione controllata possono essere respinti o revocati proprio su questo punto. Un quinto criterio è la trasparenza documentale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 11448/2025 (30 aprile 2025), ha ribadito che una ricostruzione incompleta della situazione economica e patrimoniale può portare all’inammissibilità della domanda, indipendentemente dallo strumento scelto.
Un sesto criterio, meno discusso ma non meno importante, riguarda la capacità di sostenere economicamente la procedura scelta nel tempo. La composizione negoziata richiede risorse minime, perché il compenso dell’esperto è in larga parte parametrato agli esiti; il concordato minore richiede invece la capacità di sostenere il pagamento delle rate previste dal piano per l’intera sua durata, tipicamente pluriennale, pena la risoluzione; la liquidazione controllata, pur non richiedendo pagamenti periodici da parte del debitore, comporta comunque le spese di procedura, oggi però accessibili al patrocinio a spese dello Stato per chi si trova nelle condizioni reddituali previste dalla legge. Valutare in anticipo se le proprie entrate, per quanto ridotte, potranno sostenere l’impegno richiesto da ciascuno strumento evita di avviare un percorso che rischia di arenarsi a metà, con conseguenze spesso peggiori di quelle di partenza.
Un settimo criterio riguarda infine l’urgenza delle azioni esecutive già in corso: se un pignoramento presso terzi ha già colpito i conti correnti o i crediti verso clienti, la scelta dello strumento più rapido a produrre un effetto sospensivo diventa spesso preminente rispetto a considerazioni di lungo periodo, perché senza liquidità immediata l’attività rischia di fermarsi prima ancora che qualunque piano possa essere costruito e presentato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore e Gestore della crisi, valuta caso per caso quale delle tre strade regge concretamente davanti al giudice, prima di far intraprendere al cliente un percorso che, una volta avviato, non sempre si può correggere in corsa.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso? Dalla composizione negoziata sì, ed è anzi una delle funzioni previste dalla legge: se le trattative non portano a un accordo, l’esperto può indicare il passaggio a un concordato minore o a un concordato semplificato liquidatorio, senza ripartire da zero. Dal concordato minore o dalla liquidazione controllata, invece, tornare indietro è molto più difficile, perché si tratta di procedure giudiziali con effetti già consolidati.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio concreto è duplice: perdere tempo prezioso — mesi in cui i debiti continuano a maturare interessi e le azioni esecutive, se non protette, proseguono — oppure vedersi respingere la domanda per difetto dei presupposti, con la necessità di ripartire con un’istanza diversa. Per questo la fase di valutazione preliminare, prima ancora di depositare qualunque atto, è quella che pesa di più sull’esito finale.
Devo essere già insolvente per attivare una di queste procedure? No. Tutte e tre le procedure sono accessibili anche in presenza di una semplice “crisi”, cioè quando si prospetta la difficoltà a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi: aspettare l’insolvenza conclamata riduce solo le opzioni disponibili.
I debiti con il fisco e con l’INPS rientrano in queste procedure? Sì, in tutte e tre, con regole specifiche sul voto e sull’eventuale cram down nel concordato minore, come chiarito anche dalla giurisprudenza più recente in tema di composizione negoziata e di transazione fiscale.
Rischio di perdere la casa o l’auto? Dipende dallo strumento e dal patrimonio concreto: nella liquidazione controllata i beni impignorabili e quanto necessario al mantenimento del debitore e della famiglia restano esclusi dalla liquidazione; nel concordato minore la proposta va costruita rispettando l’ordine delle prelazioni, quindi eventuali garanzie ipotecarie condizionano comunque il trattamento del bene.
Posso attivare una di queste procedure se ho già ricevuto un pignoramento? Sì, in tutti e tre i casi, anche se con effetti diversi: nella composizione negoziata occorre chiedere espressamente le misure protettive per sospendere l’esecuzione già avviata; nel concordato minore e nella liquidazione controllata, l’apertura della procedura produce di per sé un effetto di concorso che coinvolge anche le azioni esecutive individuali già in corso, senza bisogno di una richiesta separata. Più tardi si interviene, però, più aumenta il rischio che parte del patrimonio sia già stato aggredito prima che la tutela diventi operativa: per questo la tempestività, in tutte e tre le strade, incide direttamente sull’esito.
Quanto conta la mia situazione familiare nella scelta? Molto, soprattutto nella liquidazione controllata, dove il liquidatore deve determinare quanto trattenere per il mantenimento del debitore e del nucleo familiare prima di destinare il resto ai creditori, e nel concordato minore, dove il piano deve comunque garantire la sostenibilità economica per tutta la sua durata. Una valutazione realistica delle spese familiari correnti, quindi, non è un dettaglio marginale ma un elemento che condiziona la stessa fattibilità tecnica della proposta.
Le pronunce che orientano la scelta
Sul fronte composizione negoziata, due pronunce recenti segnano i confini dello strumento. La Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 30109/2025, ha chiarito che l’avvio delle trattative non costituisce un’area di favore automatico per l’imprenditore in altri procedimenti connessi, ridimensionando l’idea che la sola pendenza della procedura blindi il debitore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634/2025, ha precisato che la pendenza della composizione negoziata — anche con misure protettive attive — non comporta il rinvio automatico dell’udienza per la dichiarazione di insolvenza: chi la avvia deve quindi tenere sotto controllo anche i fronti giudiziali paralleli, non solo la trattativa in corso.
Sul fronte concordato minore, la Cassazione, con la sentenza n. 28574/2025 (28 ottobre 2025), ha affermato un principio pratico decisivo: la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione, richiamando — nei limiti del rinvio — anche la disciplina generale sul trattamento dei creditori; non è quindi ammessa una ripartizione del sacrificio economico che ignori l’ordine legale delle preferenze. In tema di piano del consumatore — utile per differenza rispetto al concordato minore — la Cassazione, con la sentenza n. 9549/2025, ha escluso che si possano applicare per analogia le regole del concordato preventivo per attribuire un diritto di voto al creditore ipotecario in caso di falcidia o moratoria superiore all’anno: il legislatore ha compiuto una scelta consapevole di sbilanciare a favore del debitore questa procedura, bilanciata dalla facoltà per il creditore di opporsi contestando la convenienza del piano.
Sul fronte liquidazione controllata ed esdebitazione, la Cassazione, con l’ordinanza n. 22074/2025 (31 luglio 2025), ha chiarito che la meritevolezza non è un presupposto richiesto per l’apertura della procedura, ma torna centrale al momento della successiva esdebitazione. Coerentemente, la Cassazione, con l’ordinanza n. 30108/2025 (14 novembre 2025), ha confermato la revoca dell’esdebitazione a un debitore che aveva tenuto una contabilità lacunosa e compiuto atti distrattivi in prossimità della crisi, ribadendo che la liberazione dal debito residuo non è mai un automatismo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28161/2025 (23 ottobre 2025), ha inoltre rafforzato i poteri del liquidatore nella tutela del patrimonio della procedura, ampliando gli strumenti a sua disposizione nell’interesse della massa dei creditori. Sul piano dei diritti processuali del debitore, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121/2024, ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva la liquidazione controllata dal patrocinio a spese dello Stato e dalla prenotazione a debito delle spese di giustizia, equiparandola sul punto alla liquidazione giudiziale; la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6/2024, ha confermato la legittimità dell’esdebitazione “automatica” alla chiusura della procedura o al decorso del termine triennale.
Infine, due pronunce trasversali riguardano la solidità documentale e la valutazione della condotta pregressa, elementi che condizionano tutte e tre le procedure. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11448/2025 (30 aprile 2025), ha affrontato la natura della dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenze documentali, ribadendo che una ricostruzione incompleta della situazione economico-patrimoniale può precludere l’accesso allo strumento scelto, qualunque esso sia. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21048/2025 (24 luglio 2025), ha infine chiarito che l’eventuale negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio al momento dell’erogazione di un finanziamento non esonera automaticamente il debitore dalla propria responsabilità: le sfere di colpa di creditore e debitore restano distinte e possono coesistere, un principio che pesa su ogni valutazione di meritevolezza in tutte e tre le procedure qui esaminate.
A completare il quadro giurisprudenziale, merita un richiamo anche la Cassazione, con l’ordinanza n. 10243/2025 (18 aprile 2025), pronunciata in tema di liquidazione dei beni ai sensi della previgente disciplina della L. 3/2012: la Corte si è soffermata sul termine di proponibilità del reclamo avverso la formazione dello stato passivo da parte di un creditore e sulla legittimazione del liquidatore a resistere in giudizio, confermando che anche nella fase di verifica dei crediti — comune, nella sostanza, alla liquidazione controllata attuale — il contraddittorio tra creditori e organo della procedura resta pienamente garantito. Un principio utile a ricordare che nessuna delle tre procedure qui esaminate è una “corsia preferenziale” priva di controlli: ogni fase, dal voto del concordato minore alla formazione del passivo nella liquidazione controllata, resta sottoposta a un vaglio giudiziale che i creditori possono attivare autonomamente.
Va infine osservato come questo corpus di pronunce, tutte concentrate negli ultimi due anni, testimoni un dato di fondo utile a chi si sta orientando tra le tre opzioni: la giurisprudenza di legittimità sta progressivamente definendo con maggiore precisione i confini applicativi di ciascuno strumento, riducendo i margini di incertezza che avevano caratterizzato i primi anni di applicazione del Codice della crisi. Questo significa, in pratica, che oggi è possibile valutare con maggiore affidabilità le probabilità di successo di una determinata scelta prima ancora di presentarla al tribunale — un vantaggio concreto per chi deve decidere quale strada intraprendere senza potersi permettere il rischio di un secondo tentativo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un bivio come questo, la parte più delicata non è compilare i moduli di una procedura: è capire, prima di scegliere, quale strumento la situazione concreta può realisticamente sostenere davanti a un giudice o a un esperto. Ecco, in modo concreto, cosa fa lo Studio quando affianca una partita IVA in questa fase:
- Ricostruisce la mappa completa dell’esposizione debitoria, incrociando debiti verso fornitori, banche, fisco ed enti previdenziali, per individuare quale strumento tra i tre ha reali probabilità di successo.
- Verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso a ciascuna procedura, evitando di far depositare istanze destinate a essere dichiarate inammissibili per carenza dei requisiti.
- Predispone e presenta l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale, curando contestualmente la richiesta di misure protettive quando servono a bloccare azioni esecutive già in corso.
- Costruisce il piano di concordato minore, calcolando percentuali di soddisfazione realistiche per ciascuna classe di creditori e verificando il rispetto dell’ordine delle prelazioni previsto dal codice civile.
- Redige la relazione di fattibilità e convenienza richiesta dall’OCC per l’omologazione, confrontando in modo numerico lo scenario del piano con quello dell’alternativa liquidatoria, elemento decisivo anche nei casi di eventuale cram down.
- Gestisce il contraddittorio con i creditori pubblici — Agenzia delle Entrate e INPS — nella fase di voto e di eventuale opposizione, curando la documentazione a supporto della convenienza della proposta.
- Predispone il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, individuando correttamente i beni impignorabili e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
- Verifica in anticipo il profilo di meritevolezza del cliente, analizzando la genesi dell’indebitamento per anticipare le possibili contestazioni dei creditori o del tribunale, prima che diventino un ostacolo insuperabile.
- Assiste nella fase successiva all’apertura della procedura scelta, monitorando i rapporti con l’esperto, il liquidatore o il commissario, fino alla chiusura del percorso.
- Valuta quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, prima ancora di avviare qualunque procedura, per evitare di percorrere una strada che si rivelerebbe, in corso d’opera, priva di sbocco.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un bivio come quello tra composizione negoziata, concordato minore e liquidazione controllata, è proprio la qualifica di Esperto Negoziatore a pesare di più: è l’abilitazione che consente allo Studio non solo di assistere il cliente da fuori, ma di conoscere dall’interno la logica con cui l’esperto indipendente valuta la fattibilità di un piano di risanamento, e quindi di costruire fin dal primo colloquio una strategia che tenga conto di come, concretamente, la trattativa verrà condotta e giudicata. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: la scelta tra le tre procedure, infatti, non è mai solo una questione giuridica, ma richiede anche una lettura tecnica dei numeri — flussi di cassa, sostenibilità del piano, confronto con lo scenario liquidatorio — che un solo profilo professionale difficilmente può garantire da solo.
Questa impostazione si traduce, nella pratica quotidiana dello Studio, in un metodo di lavoro che parte sempre dalla stessa domanda: quale, tra i tre strumenti, offre al cliente concreto la maggiore probabilità di essere omologato o accettato, e non solo quale, in astratto, sarebbe teoricamente preferibile. È una differenza che si vede soprattutto nella fase preliminare, quella in cui si raccolgono documenti, si ricostruiscono i flussi di reddito degli ultimi mesi e si confrontano le diverse ipotesi di piano prima ancora di presentare qualunque istanza: un lavoro che richiede tempo, ma che riduce in modo significativo il rischio di vedersi respingere una domanda per motivi che, con un’analisi preventiva più attenta, sarebbero stati evitabili. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale contenzioso davanti al tribunale — con lo stesso difensore che segue il caso dalla prima valutazione fino alla fase esecutiva della procedura scelta — è un elemento che pesa concretamente sull’efficacia complessiva dell’assistenza, evitando le discontinuità che spesso si verificano quando professionisti diversi si susseguono nelle varie fasi di un percorso già di per sé complesso.
Il fattore tempo: perché muoversi presto cambia le opzioni disponibili
Un aspetto che attraversa tutte e tre le opzioni, e che merita una trattazione a parte perché troppo spesso sottovalutato, è il modo in cui il tempo trascorso tra la comparsa delle prime difficoltà e l’attivazione di uno strumento legale incide sulla concreta praticabilità di ciascuna strada. Nella fase iniziale di una crisi — quando i ritardi nei pagamenti sono ancora sporadici e l’attività continua a generare un margine, seppure ridotto — la composizione negoziata resta quasi sempre la via più efficiente, perché consente di intervenire prima che i creditori avviino azioni esecutive e prima che gli interessi di mora e le spese di recupero crediti aggravino ulteriormente l’esposizione. Attendere che la situazione peggiori, nella speranza di risolverla con le proprie forze, ha un costo che raramente viene considerato in anticipo: ogni mese di ritardo aggiunge interessi, spese legali dei creditori e, nel caso di debiti fiscali, sanzioni che si sommano al capitale originario.
Quando invece la crisi è già conclamata da tempo, con diversi creditori che hanno già avviato decreti ingiuntivi o pignoramenti, il concordato minore diventa spesso l’unica strada realmente in grado di fermare simultaneamente tutte le azioni in corso, offrendo al debitore la certezza di un piano vincolante anche per chi non ha alcun interesse a trattare informalmente. In questa fase, tentare comunque la composizione negoziata rischia di essere un passaggio dispersivo: se i creditori sono già in causa e non hanno interesse a sospendere le proprie azioni, l’esperto indipendente difficilmente riuscirà a costruire un accordo in tempi compatibili con l’urgenza della situazione.
Infine, quando l’attività ha già cessato di generare qualunque reddito, o è stata chiusa, il tempo trascorso incide soprattutto sulla dimensione del patrimonio residuo aggredibile: più a lungo si rimanda la scelta di attivare una liquidazione controllata, più aumenta il rischio che i creditori più solerti abbiano nel frattempo pignorato beni che, con un intervento tempestivo, sarebbero rimasti nella disponibilità del debitore fino alla chiusura ordinata della procedura. In tutti e tre gli scenari, insomma, il fattore tempo non è un dettaglio organizzativo, ma un elemento che condiziona direttamente quali opzioni restano concretamente aperte al momento in cui si decide, finalmente, di affrontare la situazione con l’assistenza di un professionista.
Chiusura
Il tema di fondo, in ogni bivio come questo, resta lo stesso: la scelta dipende dal caso concreto, e sceglierla male costa tempo e diritti che, una volta persi, non sempre si recuperano. Una composizione negoziata avviata quando servirebbe già un concordato minore rischia di bruciare mesi preziosi; un concordato minore proposto senza un flusso di reddito reale rischia il rigetto; una liquidazione controllata attivata senza aver verificato la meritevolezza rischia una revoca dell’esdebitazione a distanza di anni.
Lo Studio Monardo affronta questo bivio partendo sempre dalle competenze concretamente spendibili in ciascuna delle tre procedure — dalla qualifica di Esperto Negoziatore a quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC — perché è proprio l’aver seguito dall’interno la logica di ciascuno strumento a permettere di indicare, fin dal primo confronto, quale strada ha davvero una prospettiva concreta per una partita IVA in difficoltà.
📩 Non lasciare che i termini per attivare le misure protettive o per presentare il piano scadano mentre valuti da solo cosa fare: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio in fondo a questa pagina.
