Quali Sono I Debiti Non Dilazionabili?

Ci sono debiti che si possono spalmare su sette anni e debiti che, per quanto tu chieda, resteranno sempre da pagare in un’unica soluzione. La differenza non dipende dalla tua buona volontà né dall’importo: dipende dalla natura del credito, dalla storia dei tuoi piani precedenti e, in alcuni casi, da vincoli che arrivano direttamente dall’Unione europea. È la domanda che ci viene rivolta più spesso da chi apre l’estratto di ruolo e scopre che una parte del debito è stata accolta in rateizzazione e un’altra parte no.

Questa guida raccoglie le domande reali che riceviamo sul tema, con risposte complete. Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, profondamente riscritto dal D.Lgs. 110/2024 per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025, insieme alle norme che regolano il trattamento dei crediti fiscali e contributivi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Accanto a queste, restano le regole civilistiche ordinarie: fuori dalla riscossione pubblica, nessun creditore è obbligato ad accettare un pagamento a rate.

Lo Studio Monardo lavora quotidianamente su questa materia perché il tema dei debiti non dilazionabili sta esattamente al punto di contatto fra tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è ciò che serve per leggere un estratto di ruolo e capire quali carichi sono esclusi dalla dilazione e perché; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e di professionista fiduciario di un OCC, che sono gli strumenti con cui si affronta un debito che la legge non consente di rateizzare; e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di portare l’impugnazione di un diniego di dilazione fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore né linea difensiva.

📩 Se hai ricevuto un accoglimento parziale, un diniego o una revoca della dilazione, non lasciare che i termini corrano da soli: scrivici ora allo Studio Monardo per una valutazione della tua posizione — tutti i riferimenti per contattarci sono in fondo a questo articolo.


Che cosa vuol dire esattamente che un debito «non è dilazionabile»?

Vuol dire che quel debito, per come è fatto o per quello che è successo prima, non può entrare in un piano di pagamento a rate: o perché una norma lo esclude, o perché il creditore non è tenuto ad accettarlo.

Dietro l’espressione si nascondono tre situazioni molto diverse fra loro, e confonderle è il primo errore.

La prima è l’esclusione oggettiva: la legge stabilisce che certe somme non possono essere oggetto di dilazione, o non possono esserlo alle condizioni ordinarie. Qui non conta la tua situazione economica, non conta l’ISEE, non conta la disponibilità dell’ufficio. Il divieto è nella norma, spesso perché quella somma non appartiene davvero allo Stato italiano ma all’Unione europea, oppure perché deriva da un ordine di recupero che l’Italia è obbligata a eseguire.

La seconda è la preclusione soggettiva: il debito sarebbe astrattamente rateizzabile, ma tu non puoi più chiederlo, perché quello stesso carico era già dentro un piano dal quale sei decaduto, oppure perché la procedura di riscossione ha superato una soglia oltre la quale la dilazione non viene più concessa.

La terza è l’assenza di un obbligo del creditore. Fuori dal perimetro della riscossione pubblica — banche, finanziarie, fornitori, locatori, privati — non esiste alcun diritto alla rateizzazione. L’articolo 1181 del codice civile è netto: il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche quando la prestazione è divisibile. Se una banca ti concede un piano di rientro lo fa perché le conviene, non perché deve.

Capire in quale delle tre categorie ricade il tuo debito cambia completamente la strategia: nel primo caso si lavora sulla provvista e sugli strumenti di composizione della crisi, nel secondo si lavora sui vizi del procedimento e sulle vie alternative, nel terzo si lavora sulla trattativa e sulla leva negoziale.

Quali sono, in concreto, i debiti che non posso rateizzare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Le somme richieste con cartelle e avvisi sono in linea di principio rateizzabili: le eccezioni sono poche, ma sono rigide.

Il primo gruppo è quello delle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea. Si tratta delle entrate iscritte nel bilancio dell’Unione che derivano dai dazi della tariffa doganale comune, dai prelievi e dagli altri importi applicati sugli scambi con Paesi terzi, secondo la decisione UE-Euratom 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020. A queste si affianca, nella prassi della riscossione, l’IVA riscossa all’importazione. Sono somme che l’Italia riscuote per conto dell’Unione: non può disporne liberamente, e per questo non seguono le regole ordinarie della dilazione lunga.

Il secondo gruppo è quello delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento UE 2015/1589. Qui il vincolo è ancora più stringente: l’ordine di recupero deve essere eseguito in modo effettivo e immediato, e una dilazione pluriennale ne vanificherebbe la funzione.

Il D.Lgs. 110/2024 ha confermato la specialità di queste due categorie anche sul versante opposto, quello del discarico: mentre per i carichi ordinari affidati dal 2025 opera un meccanismo di discarico automatico allo scadere del quinto anno, le risorse proprie tradizionali UE e i recuperi di aiuti di Stato ne sono esclusi e restano gestiti con regole proprie.

Il terzo gruppo, meno noto, è quello dei carichi che l’ente creditore ha dichiarato non dilazionabili. L’agente della riscossione non decide da solo: se l’ente titolare del credito — un Comune, una Regione, un ente previdenziale, un’autorità che gestisce entrate con disciplina propria — ha escluso quel carico dalla rateizzazione o ne ha riservato a sé la gestione, l’Agenzia non può concedere il piano. È il caso frequente delle entrate riscosse direttamente dagli enti locali, che seguono i regolamenti comunali e la disciplina dei commi 796-802 dell’articolo 1 della L. 160/2019.

Ma allora la rateizzazione non è un mio diritto?

È un diritto condizionato, non automatico: la legge ti riconosce l’accesso, ma a fronte di presupposti che devi possedere e, in certi casi, dimostrare.

Il presupposto sostanziale è la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Le due parole che contano sono “temporanea” e “obiettiva”. Temporanea significa che si tratta di un ostacolo destinato a rientrare: se la tua condizione è strutturalmente incompatibile con il pagamento del debito, la dilazione non è lo strumento giusto e l’ufficio può legittimamente rifiutarla. Obiettiva significa che deve emergere da elementi verificabili, non da una dichiarazione generica di malessere finanziario.

Sopra certe soglie, poi, quel presupposto va documentato. Per i debiti fino a 120.000 euro compresi in ciascuna richiesta è sufficiente la dichiarazione del contribuente. Per gli importi superiori, o quando si chiede un numero di rate maggiore di quello concedibile su semplice richiesta, servono i documenti: l’ISEE per le persone fisiche e le ditte individuali in contabilità semplificata, l’indice di liquidità e l’indice Alfa per le imprese, l’indice Beta per i condomini, una dichiarazione di carenza di liquidità per le pubbliche amministrazioni.

C’è poi un limite quantitativo: la singola rata non può essere inferiore a 50 euro. Sembra un dettaglio, ma su debiti elevati significa che la durata massima del piano è determinata dalla legge, non dalla tua capacità di sostenere una rata più bassa.

Il diritto, quindi, esiste. Ma è un diritto che si esercita dentro un procedimento amministrativo vero e proprio, regolato dalla L. 241/1990, che si chiude con un provvedimento espresso di accoglimento, di accoglimento parziale o di diniego motivato.

Come faccio a sapere se il mio debito rientra tra quelli non dilazionabili?

Guardando la composizione del carico, non l’importo complessivo: la risposta sta nella colonna dell’ente creditore e nella causale del ruolo.

L’estratto di ruolo, o il prospetto della situazione debitoria che si scarica dall’area riservata, indica per ciascun carico l’ente che lo ha affidato, l’anno di riferimento e la natura del tributo o della somma. È lì che si vede se dentro il totale ci sono dazi doganali, IVA all’importazione, recuperi di agevolazioni o di aiuti dichiarati illegittimi, sanzioni con regime proprio, contributi previdenziali, entrate di enti locali che non hanno delegato la riscossione.

Il secondo elemento da verificare è la storia dei piani precedenti. Un carico già incluso in una dilazione dalla quale sei decaduto non è più rateizzabile: la decadenza non ti impedisce di chiedere una nuova dilazione per carichi diversi, ma su quelli non ti restituisce nulla.

Il terzo elemento riguarda lo stato delle procedure. Se sul carico è già intervenuta una segnalazione ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973 — il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni — la dilazione viene concessa soltanto al netto delle somme segnalate. E se la riscossione è arrivata a fasi avanzate della procedura esecutiva immobiliare, o l’Agenzia è già intervenuta in una procedura promossa da terzi, lo spazio per la dilazione si restringe fino a scomparire.

Il modo più efficace per non scoprirlo con il diniego in mano è fare questa lettura prima di presentare l’istanza, separando in partenza i carichi rateizzabili da quelli che non lo sono.


Come si presenta la domanda di dilazione, e cosa succede se dentro ci sono anche carichi non dilazionabili?

La domanda si presenta online o con i moduli dedicati, e se contiene carichi esclusi l’Agenzia non la respinge in blocco: emette un accoglimento parziale.

È un punto che genera moltissima confusione. Il contribuente presenta un’unica istanza per l’intera posizione, riceve un provvedimento che concede il piano solo su una parte del debito e lo interpreta come un errore o come un rigetto mascherato. Non lo è: l’accoglimento parziale è la risposta tecnicamente corretta quando nella richiesta sono compresi carichi che restano fuori dall’ambito applicativo della dilazione ex articolo 19, oppure quando il numero di rate concedibile è inferiore a quello richiesto.

La conseguenza pratica è però pesante, e va anticipata: sulla parte non dilazionata non opera nessuno degli effetti protettivi della rateizzazione. L’Agenzia può proseguire con le azioni cautelari ed esecutive — fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento — mentre tu paghi regolarmente le rate della parte accolta. Chi non se lo aspetta si trova con un preavviso di fermo in cassetta mentre ha l’addebito della rata sul conto, e pensa a un errore del sistema.

Per questo, quando la posizione è composita, ha senso ragionare a monte su come costruire l’istanza: quali carichi includere, quali gestire separatamente, quale provvista dedicare alla parte non rateizzabile e in quale ordine temporale muoversi. È una scelta strategica, non un adempimento.

La domanda può essere presentata dall’area riservata del sito dell’Agenzia o dall’app, con i modelli dedicati inviati via PEC, oppure allo sportello su appuntamento. Per le istanze documentate va allegata la documentazione richiesta, e la sua incompletezza è una delle cause più frequenti di preavviso di rigetto.

Quante rate posso ottenere oggi, nel 2026?

Fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per i debiti fino a 120.000 euro, e fino a 120 rate se documenti la difficoltà.

Il D.Lgs. 110/2024 ha costruito una scala che si allarga negli anni. Per le somme iscritte a ruolo di importo pari o inferiore a 120.000 euro comprese in ciascuna richiesta, sulla base della sola dichiarazione di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il numero massimo di rate è di 84 per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, sale a 96 per quelle del 2027 e 2028 e arriva a 108 per quelle presentate dal 1° gennaio 2029.

Il binario documentato è quello che porta più lontano: fino a 120 rate mensili, già oggi. È obbligatorio quando il debito supera i 120.000 euro e quando, pur restando sotto quella soglia, si chiedono più rate di quelle concedibili su semplice richiesta.

Esiste una clausola di salvaguardia che conviene conoscere: per i debiti fino a 120.000 euro, se dalla documentazione risulta un numero di rate inferiore a 84, il piano viene comunque concesso in 84 rate, in applicazione dell’articolo 6 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024. Chi documenta, quindi, non rischia di ottenere meno di chi non documenta. Sopra i 120.000 euro, invece, la rateizzazione può essere negata quando gli indici di difficoltà non raggiungono i valori richiesti.

Resta ferma la possibilità di chiedere, per una sola volta, la proroga del piano in caso di peggioramento della situazione, a condizione che non sia già intervenuta la decadenza.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Richiesta di dilazioneIstanza online, modelli RS/RDF/RDG via PEC o sportelloNessun termine perentorio, ma prima che la procedura esecutiva superi le fasi ostativeAgenzia delle Entrate-Riscossione
IstruttoriaComunicazione di avvio del procedimento (L. 241/1990)VariabileAgenzia delle Entrate-Riscossione
Elementi ostativiPreavviso di rigetto10 giorni per le osservazioni del contribuenteAgenzia delle Entrate-Riscossione
EsitoAccoglimento, accoglimento parziale o diniego motivatoAgenzia delle Entrate-Riscossione
Impugnazione (crediti tributari)Ricorso contro il diniego60 giorni dalla notifica, con sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agostoCorte di giustizia tributaria di primo grado
Impugnazione (crediti previdenziali)Opposizione40 giorni dalla notifica della cartella (art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999)Tribunale, giudice del lavoro
Impugnazione (sanzioni amministrative non tributarie)OpposizioneTermini della L. 689/1981Giudice di pace o tribunale
Decadenza dal pianoMancato pagamento di otto rate anche non consecutiveRiscossione immediata del residuoAgenzia delle Entrate-Riscossione
Crisi d’impresaProposta di accordo transattivo (art. 23, co. 2-bis, CCII)Nel corso delle trattativeAgenzie fiscali e Agenzia delle Entrate-Riscossione
SovraindebitamentoDomanda tramite OCCTribunale competente

Mi hanno mandato un preavviso di rigetto: cosa devo fare e in quanti giorni?

Hai dieci giorni per rispondere, e quei dieci giorni sono la finestra più preziosa dell’intero procedimento.

Il preavviso di rigetto non è un diniego. È l’atto con cui l’Agenzia, prima di chiudere negativamente il procedimento, ti comunica gli elementi ostativi che ha riscontrato e ti consente di regolarizzare la posizione o di replicare. È un’applicazione del contraddittorio procedimentale: se lo ignori, il diniego arriva e il tuo unico terreno diventa quello del contenzioso.

Cosa si fa in quei dieci giorni dipende dal motivo indicato. Se l’ostacolo è documentale — ISEE mancante, bilanci incompleti, indici non ricostruibili — si integra. Se l’ostacolo è la presenza di carichi non dilazionabili, si riformula la richiesta isolando la parte rateizzabile, così da ottenere un piano pulito invece di un accoglimento parziale subito. Se l’ostacolo è la contestazione della temporaneità della difficoltà, si costruisce una rappresentazione documentata della prospettiva di rientro: contratti in corso, commesse, cessioni programmate, flussi attesi.

Il preavviso va letto anche come fonte di informazione: contiene la motivazione che l’Agenzia userà nel diniego. Se quella motivazione è generica, apodittica o non correlata alla tua situazione, quel difetto diventa il primo motivo di ricorso. Lo Statuto del contribuente impone all’amministrazione di motivare i propri atti indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e un diniego che si limita a formule di stile è un diniego attaccabile.

Un’ultima avvertenza pratica: rispondere al preavviso non sospende nulla di per sé. Se nel frattempo pende un termine di impugnazione su altri atti, quel termine continua a correre.

Il diniego lo posso impugnare? E davanti a quale giudice?

Sì, il diniego è impugnabile — e il giudice competente si individua guardando la natura del credito, non la natura dell’atto.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fissato da tempo il criterio, con le sentenze n. 7612/2010 e n. 5928/2011: al diniego di rateizzazione si applicano gli stessi criteri di riparto elaborati per le cartelle e per gli altri atti dell’agente della riscossione. Se il credito negato in dilazione è tributario, la controversia va alla giurisdizione tributaria; se è previdenziale, al giudice del lavoro; se riguarda sanzioni amministrative non tributarie, al giudice ordinario secondo la L. 689/1981.

Sull’impugnabilità in sé, la giurisprudenza ha superato da tempo una lettura rigidamente tassativa dell’elenco degli atti di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 2147 del 22 gennaio 2024, hanno ribadito la lettura estensiva di quell’elenco, alla luce del diritto di difesa e del buon andamento; la sezione tributaria, con la sentenza n. 31033 del 27 novembre 2025, ha confermato che ciò che conta è la sostanza dell’atto e non il nome che porta: quando l’amministrazione manifesta una volontà negativa idonea a incidere sulla sfera giuridica del contribuente, quell’atto è impugnabile.

Attenzione però al perimetro del giudizio. Impugnare il diniego non riapre la discussione sul merito della pretesa contenuta nelle cartelle sottostanti, se queste sono ormai definitive: si contestano i vizi propri del diniego, come il difetto di motivazione, l’errata valutazione dei presupposti, la violazione delle regole del procedimento, l’illegittima qualificazione di un carico come non dilazionabile.

Il termine ordinario per il ricorso tributario è di sessanta giorni dalla notifica, con la sospensione dei termini processuali che opera dal 1° al 31 agosto. Il ricorso comporta il versamento del contributo unificato nella misura prevista dalla legge in funzione del valore della lite.

Se il debito non si può rateizzare, l’Agenzia può pignorarmi subito?

Può procedere, ma non da un istante all’altro: esistono passaggi e termini che restano tutti azionabili in difesa.

La cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni. Decorso quel termine senza pagamento e senza dilazione, l’agente della riscossione è legittimato ad attivare le misure cautelari — fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca sugli immobili — e le procedure esecutive, con le soglie e i limiti che la legge prevede per ciascuna di esse. Se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che l’esecuzione sia iniziata, occorre la previa notifica di un’intimazione di pagamento.

Su ogni passaggio esistono difese tecniche: la verifica della regolarità e della tempestività della notifica della cartella, la prescrizione del credito secondo il termine proprio di ciascuna entrata, la decadenza dal potere di riscossione, i vizi delle misure cautelari, i limiti di pignorabilità dello stipendio, della pensione e della prima casa. Il fatto che un debito non sia dilazionabile non significa che sia incontestabile: significa soltanto che non puoi difenderti con lo strumento della rateizzazione.

C’è poi un profilo che riguarda i tempi. La Cassazione ha chiarito che l’intimazione di pagamento, equiparata all’avviso di mora, è essa stessa un atto impugnabile: la sua mancata impugnazione consolida la pretesa e preclude di far valere in seguito la prescrizione o i vizi della cartella. È il principio ribadito dalla sezione tributaria con l’ordinanza n. 6436 dell’11 marzo 2025. Chi lascia passare quel termine perde molte carte.


Sono decaduto da un vecchio piano: quei carichi sono persi per sempre?

Per la strada della rateizzazione ordinaria, sì: su quei carichi la dilazione non si ottiene più. Ma la decadenza non chiude tutte le porte.

L’articolo 19, comma 3-ter, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’articolo 15-bis del D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022, ha risolto un problema che per anni aveva bloccato migliaia di contribuenti: la decadenza da uno o più piani non preclude la possibilità di ottenere una nuova dilazione per debiti diversi da quelli già ricompresi nel piano decaduto. Prima di quella norma, una decadenza vecchia contaminava tutta la posizione.

Il rovescio della medaglia è che sui carichi già decaduti la preclusione resta. E la decadenza, oggi, matura con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione: per i piani più risalenti valgono soglie diverse, per cui va sempre letto il singolo provvedimento di accoglimento e non la regola generale.

Le vie che restano su quei carichi sono tre. La prima è il pagamento integrale, eventualmente costruendo la provvista con la liquidazione di un asset. La seconda è il contenzioso, quando esistono vizi di notifica, prescrizioni maturate o decadenze del potere di riscossione: un carico prescritto non ha bisogno di essere rateizzato. La terza è il percorso di composizione della crisi da sovraindebitamento, che è l’unico strumento in grado di ristrutturare un debito che l’amministrazione non può più dilazionare.

Va segnalato che la giurisprudenza di merito ha iniziato a interrogarsi sull’automatismo della decadenza quando l’inadempimento dipende da eventi non imputabili al debitore: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 1918 del 18 giugno 2025, si è occupata proprio dell’impugnabilità del diniego di riattivazione di precedenti dilazioni. È un terreno in movimento, che va affrontato con documentazione solida e senza aspettative automatiche.

E i contributi INPS? Valgono le stesse regole delle tasse?

No, e la differenza si vede su tre piani: chi decide, con quali regole e davanti a quale giudice si discute.

Quando i contributi sono già stati affidati all’agente della riscossione e viaggiano su cartella, la dilazione segue l’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 come per gli altri carichi. Ma finché il credito è in fase amministrativa, la rateazione è di competenza dell’Istituto e segue le sue regole interne, con presupposti, durate e cause di decadenza proprie.

Il secondo piano è quello della crisi d’impresa, ed è qui che la distinzione diventa decisiva. L’accordo transattivo introdotto nella composizione negoziata dall’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali: i debiti verso gli enti previdenziali e assicurativi ne restano fuori, e non possono essere né falcidiati né dilazionati in quella sede oltre i termini ordinari. Chi ha una posizione contributiva pesante deve saperlo prima di impostare la trattativa.

Il terzo piano è quello giurisdizionale. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 18090 del 2 luglio 2024, hanno ribadito che le controversie aventi a oggetto richieste di contribuzione previdenziale appartengono sempre al giudice del lavoro, anche quando la pretesa dell’Istituto nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate. E con la sentenza n. 7514 dell’8 marzo 2022 le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimazione passiva, nel merito della pretesa contributiva, spetta all’ente impositore e non all’agente della riscossione: sbagliare il destinatario dell’atto introduttivo può costare l’intero giudizio.

Su questo intreccio fra riscossione, previdenza e crisi d’impresa lo Studio Monardo lavora con la duplice qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che è avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, affiancato dai commercialisti dello studio sulla ricostruzione contabile della posizione contributiva.

Ho debiti verso una banca e verso un fornitore: possono rifiutare la mia proposta di rate?

Sì, e non devono neppure spiegare perché. Fuori dalla riscossione pubblica la rateizzazione è una concessione, non un diritto.

L’articolo 1181 del codice civile stabilisce che il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile. Significa che se offri metà del dovuto oggi e metà fra sei mesi, e il creditore non è d’accordo, l’offerta non produce alcun effetto liberatorio e non ti mette al riparo da nulla.

Nei rapporti bancari e di finanziamento il tema si complica per via della clausola di decadenza dal beneficio del termine: al verificarsi dell’inadempimento previsto in contratto, l’intero residuo diventa immediatamente esigibile e il piano di ammortamento smette di esistere. Da quel momento il creditore può munirsi di titolo esecutivo e notificare l’atto di precetto, con cui intima il pagamento entro dieci giorni ai sensi dell’articolo 480 del codice di procedura civile.

Questo non significa che non ci sia spazio per negoziare. Significa che lo spazio va costruito con leva, non con appelli alla comprensione: la verifica della correttezza del conteggio, dei tassi applicati e delle spese, la contestazione di eventuali vizi del titolo, la prospettazione realistica dell’alternativa concorsuale sono gli elementi che rendono una proposta di rientro interessante per la controparte.

Sul fronte pubblico esiste invece un limite di segno opposto che vale la pena ricordare: chiedere la rateizzazione non ti fa perdere il diritto di contestare il debito. La Cassazione, con la sentenza n. 3347/2017, ha affermato che il riconoscimento, esplicito o implicito, contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione — comprese le domande di rateizzazione — non preclude di per sé la contestazione dell’an debeatur, salvo che siano scaduti i termini di impugnazione o il rapporto sia estinto.

Se sono un’impresa in crisi, posso dilazionare l’IVA e i dazi doganali?

L’IVA sì, i dazi no: è la distinzione più importante di tutta la materia, e nasce dal diritto dell’Unione europea.

L’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente all’imprenditore, nel corso delle trattative della composizione negoziata, di formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. La norma pone un’unica esclusione espressa: la proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.

Il dibattito, all’indomani del correttivo, si è acceso proprio sull’IVA. La conclusione oggi prevalente, sostenuta dalla relazione illustrativa al D.Lgs. 136/2024, è che l’esclusione riguardi le risorse proprie tradizionali — dazi doganali e prelievi assimilati, secondo la decisione UE-Euratom 2020/2053 — e non l’imposta sul valore aggiunto, che è pertanto falcidiabile e dilazionabile nella proposta transattiva, in coerenza con quanto già ammesso per gli accordi di ristrutturazione dall’articolo 63 e per il concordato preventivo dall’articolo 88 del Codice.

Per un’impresa che importa, questa distinzione ha effetti concreti immediati. Nella stessa posizione debitoria, l’IVA interna e le imposte dirette possono entrare nella trattativa; i dazi e i prelievi doganali no, e vanno pagati con provvista dedicata. Costruire un piano che finge di poter includere anche quei carichi significa esporsi al rigetto della proposta e alla perdita di tempo prezioso.

Va ricordato che nella composizione negoziata non è previsto il meccanismo di ristrutturazione forzosa che opera in altri strumenti: se l’amministrazione non aderisce, il giudice non può sostituirsi al diniego. Il che rende ancora più importante presentare una proposta tecnicamente ineccepibile fin dalla prima versione.


Se non posso rateizzare, rischio davvero di perdere la casa?

Il rischio esiste, ma non è né automatico né immediato, e per la prima casa la legge pone limiti precisi all’agente della riscossione.

Il D.P.R. 602/1973 vieta all’agente della riscossione di procedere all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore che sia adibito a uso abitativo e in cui il debitore risieda anagraficamente, purché non sia di categoria catastale A/8 o A/9. Fuori da questa ipotesi, l’espropriazione immobiliare è comunque subordinata a soglie di debito e a passaggi formali — iscrizione ipotecaria, decorso dei termini — che vanno tutti verificati.

Diverso è il discorso per i creditori privati, per i quali quel divieto non opera: banche, finanziarie e fornitori muniti di titolo esecutivo possono agire sull’immobile secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile.

La verità onesta è questa: quando un debito non è dilazionabile, il tempo lavora contro di te. Ogni mese che passa senza una strategia aumenta le misure cautelari iscritte, gli interessi di mora maturati e la probabilità che un creditore anticipi gli altri. Ma la stessa verità ha un rovescio: le procedure esecutive hanno tempi lunghi e passaggi formali frequenti, e ognuno di quei passaggi è un’occasione di verifica e di difesa. Chi si muove nei primi mesi ha a disposizione un ventaglio di soluzioni che chi arriva a ordinanza di vendita non ha più.

Quanto tempo ho davvero prima che succeda qualcosa?

Meno di quanto suggerisce il silenzio, e più di quanto suggerisce la paura: i termini sono precisi e si possono mappare.

Dalla notifica della cartella decorrono sessanta giorni per pagare o per attivarsi; scaduti quelli, la riscossione può muovere. Trascorso un anno senza esecuzione, serve l’intimazione di pagamento. Il preavviso di fermo amministrativo assegna un termine per regolarizzare prima dell’iscrizione. L’ipoteca richiede la comunicazione preventiva. Il pignoramento presso terzi può invece arrivare senza preavviso specifico una volta maturati i presupposti.

Sul versante della difesa, i termini sono altrettanto rigidi: sessanta giorni per il ricorso tributario contro il diniego di dilazione, con la sospensione dal 1° al 31 agosto; quaranta giorni per l’opposizione contro l’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999; dieci giorni per rispondere al preavviso di rigetto.

C’è poi un tempo meno visibile ma altrettanto reale, che è quello della prescrizione. Non tutte le entrate si prescrivono in dieci anni: la Cassazione, con l’ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025, ha ricordato che per le sanzioni non fondate su una sentenza passata in giudicato opera il termine quinquennale dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. E le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno stabilito che la mancata impugnazione della cartella rende irretrattabile il credito ma non converte in decennale il termine di prescrizione più breve eventualmente previsto per quel credito.

Il tempo, insomma, non è un blocco unico: è un insieme di finestre che si aprono e si chiudono. Il lavoro difensivo consiste nel sapere quale è aperta oggi.

Pagare qualcosa o mandare una PEC può peggiorare la mia posizione?

Può farlo, e questo è uno degli aspetti più sottovalutati da chi cerca di sistemare le cose da solo.

Un versamento parziale, una richiesta di rateizzazione, una comunicazione in cui si riconosce l’esistenza del debito sono atti che possono valere come riconoscimento e interrompere la prescrizione in corso, facendola ripartire da capo. La sezione tributaria della Cassazione, nell’ordinanza n. 6436 dell’11 marzo 2025, ha esaminato proprio l’efficacia interruttiva delle istanze di rateazione all’interno di una vicenda in cui il contribuente eccepiva la prescrizione dei crediti.

Il risultato è paradossale solo in apparenza: chi cerca di essere collaborativo su un debito ormai prossimo alla prescrizione può rimetterlo in vita per intero. Chi tace, invece, rischia di far consolidare atti che potevano essere contestati.

Non esiste una regola valida sempre. Esiste una sequenza corretta: prima si verifica lo stato di ciascun carico — notifiche, termini, prescrizioni maturate, decadenze —, poi si decide cosa pagare, cosa rateizzare e cosa contestare. La stessa mossa che su un carico è la scelta giusta, su un altro carico dello stesso estratto di ruolo può essere l’errore che costa di più.

Vale anche per il silenzio: non rispondere al preavviso di rigetto o non impugnare un’intimazione nei termini sono decisioni, anche quando non vengono percepite come tali.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Due ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare come si comporta il meccanismo.

Prima ipotesi — impresa importatrice, posizione mista. Debito complessivo affidato all’agente della riscossione: 96.480 euro, composto da 78.240 euro fra IRPEF, IVA interna, sanzioni e interessi, e 18.240 euro fra dazi doganali e IVA riscossa all’importazione. Istanza di dilazione presentata il 14 aprile 2026 su semplice richiesta, essendo l’importo complessivo inferiore a 120.000 euro.

Sviluppo: l’Agenzia emette un provvedimento di accoglimento parziale. Il piano viene concesso sui 78.240 euro in 84 rate mensili, per una rata di circa 931,43 euro. I 18.240 euro riferiti alle risorse proprie tradizionali dell’Unione e all’IVA all’importazione restano fuori dal piano.

Esito: dal mese successivo l’impresa paga regolarmente la rata, ma sulla parte esclusa la riscossione può proseguire. Se l’impresa avvia una composizione negoziata e formula la proposta di accordo transattivo ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, quella proposta potrà riguardare l’IVA interna e le imposte dirette, ma non i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione: su quei 18.240 euro va costruita una provvista dedicata, oppure vanno verificati eventuali vizi propri dei relativi atti.

Seconda ipotesi — persona fisica con un piano decaduto alle spalle. Debito complessivo: 41.300 euro. Di questi, 12.700 euro erano già inclusi in una dilazione concessa nel 2022 e decaduta nel 2024 per mancato pagamento di otto rate; i restanti 28.600 euro derivano da cartelle notificate successivamente. Istanza presentata il 3 marzo 2026.

Sviluppo: sui 28.600 euro la dilazione è ammissibile, perché si tratta di debiti diversi da quelli ricompresi nel piano decaduto, secondo l’articolo 19, comma 3-ter, del D.P.R. 602/1973. Il piano viene concesso in 84 rate da circa 340,48 euro. Sui 12.700 euro decaduti la rateizzazione non è più ottenibile.

Esito: la posizione si spacca in due. Sulla parte in piano il contribuente è protetto finché paga; sulla parte decaduta l’Agenzia può iscrivere fermo o ipoteca e procedere. A questo punto le strade sono il pagamento integrale di quella quota, la verifica di prescrizioni e vizi di notifica sui carichi più risalenti, oppure — se il quadro complessivo è insostenibile — l’accesso a una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore tramite un OCC, che è l’unico strumento capace di incidere su un debito che l’amministrazione non può più dilazionare.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

«Se ottengo la dilazione, sono davvero in grado di pagare l’ultima rata come la prima?»

Tutti chiedono quante rate si possono ottenere. Quasi nessuno chiede se quel piano è sostenibile fino in fondo. Eppure è la domanda che determina l’esito reale della vicenda, perché una dilazione non sostenibile non è una soluzione rinviata: è un danno aggiuntivo.

Il motivo è tecnico. La legge concede la dilazione a fronte di una difficoltà temporanea. Se la difficoltà è strutturale — reddito stabilmente incapiente rispetto al debito, azienda con margini insufficienti a servire il piano, posizione debitoria che continua a crescere per effetto di nuove annualità — il piano è destinato a decadere. E la decadenza produce tre conseguenze che si sommano: l’intero residuo diventa immediatamente esigibile, l’agente della riscossione riacquista pienezza di azione cautelare ed esecutiva, e su quei carichi non potrai più ottenere una nuova dilazione. Avrai speso mesi di rate e sarai in una posizione peggiore di quella di partenza.

C’è anche un effetto collaterale spesso ignorato: durante il piano hai pagato, e ogni pagamento è un atto che incide sui termini di prescrizione dei carichi coinvolti. Se fra quei carichi ce n’erano di prossimi alla prescrizione, il piano decaduto te li restituisce vivi.

La verifica da fare prima di presentare l’istanza è quindi doppia. Sul piano quantitativo: la rata è compatibile con il flusso di cassa reale, al netto delle spese incomprimibili e delle imposte correnti che continueranno a maturare? Sul piano prospettico: c’è un evento identificabile — una cessione, una commessa, un rientro di crediti, una ristrutturazione — che giustifica la qualifica di “temporanea” per la difficoltà attuale?

Se la risposta a entrambe è no, lo strumento giusto non è la rateizzazione ma un percorso di composizione della crisi, che consente di ristrutturare il debito e non soltanto di distribuirlo nel tempo. Chiedere la dilazione quando serve l’esdebitazione è il modo più efficace per bruciare l’unica finestra utile.


Ma i giudici cosa dicono?

Il quadro giurisprudenziale su rateizzazione, decadenza e atti impugnabili si è arricchito molto negli ultimi tre anni. Ecco i riferimenti che usiamo più spesso, con il principio in sintesi e la ragione per cui contano su questo tema.

Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025. In caso di decadenza dalla rateizzazione concordata in sede di accertamento con adesione, il termine di decadenza dal potere di riscossione previsto dall’articolo 25 del D.P.R. 602/1973 non decorre dalla dichiarazione, ma dal momento in cui è scaduta la rata non pagata o pagata in ritardo. Rilevanza: sposta in avanti il momento da cui contare, e smonta una delle eccezioni difensive più diffuse dopo una decadenza.

Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 26810 del 6 ottobre 2025. Sulla rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, la Corte è tornata sull’articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 462/1997 nella formulazione risultante dalle modifiche successive, in una vicenda in cui la prima rata era stata versata oltre i trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità. Rilevanza: conferma che nei piani da controllo automatizzato la tempistica della prima rata è un elemento costitutivo, non un adempimento formale.

Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 35582 del 20 dicembre 2023. Nella rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, il pagamento tardivo della prima rata equivale al mancato pagamento ai fini della decadenza dal beneficio. Rilevanza: chiarisce che il “ritardo lieve” non è una categoria giuridica in questo ambito.

Cass., Sez. V, ordinanza n. 9043 del 4 aprile 2024. In tema di riscossione mediante ruolo, quando le cartelle sono emesse a seguito dell’inadempimento di un piano rateale concesso all’esito del controllo automatizzato, valgono regole proprie quanto ai termini di notifica. Rilevanza: la difesa sui termini va costruita sulla norma applicabile al tipo di piano, non su quella generale.

Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 16691 del 23 giugno 2025. La Corte è intervenuta sul termine previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997 per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla decadenza. Rilevanza: consolida un orientamento che rende prevedibile il calcolo dei termini dopo la perdita del piano.

Cass., ordinanza n. 25591/2024. La decadenza dalla rateizzazione relativa a debiti derivanti da controlli automatizzati segue regole più stringenti rispetto a quelle previste per le cartelle di pagamento, potendo conseguire anche a un solo inadempimento. Rilevanza: dimostra perché non esiste “la” disciplina della decadenza, ma tante discipline quanti sono i tipi di piano.

Cass., Sez. Unite, sentenze n. 7612/2010 e n. 5928/2011. Al diniego di rateizzazione si applicano i criteri di riparto della giurisdizione elaborati per le cartelle e per gli altri atti dell’agente della riscossione, con la conseguenza che il giudice si individua in base alla natura del credito. Rilevanza: è la bussola per non sbagliare l’atto introduttivo quando la posizione contiene tributi, contributi e sanzioni insieme.

Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 2147 del 22 gennaio 2024. L’elenco degli atti impugnabili dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 va letto in senso estensivo, così da non sottrarre al sindacato giurisdizionale provvedimenti concretamente lesivi. Rilevanza: è il fondamento dell’impugnabilità degli atti della riscossione che non hanno una collocazione formale nell’elenco.

Cass., Sez. 5, sentenza n. 31033 del 27 novembre 2025. Conta la sostanza dell’atto e non il nomen iuris: quando l’amministrazione manifesta una volontà negativa idonea a incidere sulla sfera giuridica del contribuente, si configura un diniego impugnabile. Rilevanza: utile quando il rifiuto della dilazione arriva sotto forma di comunicazione interlocutoria o di richiesta istruttoria.

Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 18090 del 2 luglio 2024. Le controversie aventi a oggetto richieste di contribuzione previdenziale appartengono al giudice del lavoro, anche quando la pretesa dell’ente nasce da un accertamento dell’amministrazione finanziaria. Rilevanza: decisiva per le posizioni miste fisco-contributi, dove la scelta del rito è il primo bivio.

Cass., Sez. Unite, sentenza n. 7514 dell’8 marzo 2022. Nel giudizio sul merito della pretesa contributiva la legittimazione passiva spetta all’ente impositore, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l’agente della riscossione. Rilevanza: indica chi va convenuto quando si contesta un debito contributivo non dilazionabile.

Cass., Sez. Unite, sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. La mancata impugnazione della cartella rende irretrattabile il credito ma non trasforma in decennale il termine di prescrizione più breve previsto per quel credito. Rilevanza: su carichi vecchi e non dilazionabili, la prescrizione resta spesso l’argomento più forte.

Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025. Per i crediti per sanzioni non fondati su una sentenza passata in giudicato opera il termine di prescrizione quinquennale dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. Rilevanza: consente di isolare, dentro un carico complesso, le componenti sanzionatorie potenzialmente estinte.

Cass., Sez. V, ordinanza n. 6436 dell’11 marzo 2025. La pronuncia affronta il rapporto fra intimazione di pagamento, atti impugnabili ed efficacia interruttiva delle istanze di rateazione ai fini della prescrizione. Rilevanza: è il riferimento da tenere presente prima di inviare qualunque istanza su carichi risalenti.

Cass., sentenza n. 3347/2017. Il riconoscimento del debito contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione, comprese le domande di rateizzazione, non preclude di per sé la contestazione dell’an debeatur, salvi i termini di impugnazione scaduti e l’estinzione del rapporto. Rilevanza: chiedere la dilazione non equivale a rinunciare alle difese di merito ancora esperibili.

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 1918 del 18 giugno 2025. La pronuncia si occupa dell’impugnabilità del diniego di riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento. Rilevanza: apre uno spazio di sindacato su un provvedimento che l’amministrazione tende a presentare come atto non contestabile.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo interviene su una posizione che contiene debiti non dilazionabili.

  1. Ricostruiamo l’intera posizione debitoria acquisendo estratto di ruolo e prospetto dei carichi, e separiamo voce per voce i carichi rateizzabili da quelli esclusi per natura, per decadenza pregressa o per volontà dell’ente creditore.
  2. Verifichiamo la notifica di ogni cartella e di ogni intimazione confrontando relate, avvisi di ricevimento e date di consegna, perché un carico notificato male non è un carico da rateizzare ma da contestare.
  3. Calcoliamo la prescrizione per singola voce applicando a ciascuna entrata il termine suo proprio, e isoliamo le componenti già estinte prima di qualunque comunicazione all’agente della riscossione.
  4. Costruiamo l’istanza di dilazione nel perimetro corretto, decidendo quali carichi includere e quali tenere fuori, per ottenere un piano pulito invece di un accoglimento parziale che lascia la posizione scoperta.
  5. Predisponiamo la documentazione della difficoltà economico-finanziaria — ISEE, indice di liquidità, indice Alfa, prospetti di bilancio — insieme ai commercialisti dello studio, per accedere ai piani più lunghi previsti dalla riforma.
  6. Rispondiamo al preavviso di rigetto entro i dieci giorni, integrando i documenti mancanti o replicando nel merito alla contestazione sulla temporaneità della difficoltà.
  7. Impugniamo il diniego e l’accoglimento parziale davanti al giudice competente per natura del credito, deducendo i vizi propri del provvedimento a partire dal difetto di motivazione.
  8. Attiviamo le difese esecutive sulla parte non dilazionabile: opposizioni, contestazione delle misure cautelari, verifica dei limiti di pignorabilità di stipendio, pensione e abitazione.
  9. Costruiamo la proposta di accordo transattivo nella composizione negoziata ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, tenendo fuori i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione e attestando la convenienza per il creditore pubblico.
  10. Accediamo alle procedure di sovraindebitamento tramite OCC quando il debito non dilazionabile è anche insostenibile, per ristrutturarlo e non soltanto rinviarlo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come quello dei debiti non dilazionabili, le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC sono quelle che pesano di più: quando la legge esclude la rateizzazione, l’unico strumento che può ancora incidere sul debito è un percorso di composizione della crisi, e quel percorso richiede l’accesso tecnico agli organismi che lo gestiscono. Accanto a questa, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è ciò che consente di impostare correttamente l’accordo transattivo con le agenzie fiscali per le posizioni d’impresa.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: essendo l’Avv. Monardo avvocato cassazionista, la linea difensiva impostata sul primo ricorso è la stessa che verrà portata davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne e senza ricostruzioni a posteriori del fascicolo. Sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello studio: i primi sulla tenuta degli atti e sui termini, i secondi sulla ricostruzione contabile, sugli indici di difficoltà economico-finanziaria e sulla sostenibilità reale del piano.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.

Il primo: “non dilazionabile” non è una sentenza definitiva sul debito, ma l’esclusione di un singolo strumento. Un carico che non si può rateizzare può comunque essere prescritto, mal notificato, contestabile nel merito o ristrutturabile in una procedura di composizione della crisi.

Il secondo: la risposta non sta nell’importo, sta nella composizione del carico. Dazi doganali, IVA all’importazione, recuperi di aiuti di Stato, carichi già decaduti da un piano precedente, entrate che l’ente creditore ha escluso dalla dilazione: sono queste le voci da cercare nell’estratto di ruolo prima di presentare qualunque istanza.

Il terzo: la sequenza conta più della singola mossa. Verificare prima, comunicare dopo. Un’istanza presentata nel perimetro sbagliato produce un accoglimento parziale che lascia scoperta la parte più pericolosa della posizione, e un pagamento fatto senza controllo può rimettere in vita un credito prossimo alla prescrizione.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il tema dei debiti non dilazionabili richiede esattamente le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per leggere e smontare la posizione carico per carico; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC per aprire l’unica via che resta quando la rateizzazione è preclusa; quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per le posizioni aziendali che devono trattare con le agenzie fiscali; e quella di avvocato cassazionista per portare l’impugnazione fino all’ultimo grado con la stessa linea difensiva. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo ogni atto e costruiamo la strategia più solida che i tuoi documenti consentono.

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