Chiusura Di Una Start-up Con Debiti: Come Si Muovono Investitori, Banche E Fornitori

Quando una start-up smette di crescere e comincia a bruciare cassa senza prospettive di round successivi, il fondatore vive la fase finale come una discesa disordinata: mail di solleciti, telefonate dell’investitore, il commercialista che parla di “mettere in liquidazione”, l’ansia di firmare qualcosa di sbagliato. Dall’altra parte del tavolo, però, non c’è disordine affatto. C’è un insieme di attori economici razionali — il fondo che ha sottoscritto l’aumento di capitale, la banca che ha erogato il finanziamento assistito da garanzia, il fornitore di sviluppo software che ha sessantamila euro di fatture scadute — ognuno dei quali sta valutando, con una freddezza che al fondatore manca, quanto gli costa muoversi e quanto gli rende. Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: nella chiusura di un’impresa indebitata la differenza tra un’uscita ordinata e una devastazione personale si gioca quasi sempre su tre o quattro decisioni prese nei mesi giusti. Questa guida ricostruisce, mossa per mossa, il piano di gioco dei creditori di una start-up in dismissione e le contromosse che la legge mette a disposizione di chi la sta chiudendo.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno per una ragione verificabile: l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a operare nello strumento che il legislatore ha costruito proprio per gestire la fase in cui un’impresa ancora viva deve trattare simultaneamente con banche e fornitori; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenza decisiva quando la società — come accade a molte start-up innovative e a molte micro-imprese — resta fuori dal perimetro delle procedure concorsuali maggiori e finisce nel binario del sovraindebitamento; ed è avvocato cassazionista, il che significa che la difesa contro l’escussione di una fideiussione o contro un’azione di responsabilità viene impostata fin dal primo atto pensando a come reggerà in ultimo grado.

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Chi hai di fronte: tre creditori, tre logiche economiche diverse

L’errore più comune è trattare “i creditori” come un blocco unico. Non lo sono, e la loro divergenza è la prima risorsa strategica del fondatore.

L’investitore — fondo di venture capital, business angel, club deal, veicolo di investimento — ha una logica di portafoglio. Il capitale versato in equity è, giuridicamente, capitale di rischio: in caso di liquidazione arriva dopo tutti i creditori, e l’investitore lo sa. La sua convenienza economica, quando la start-up è compromessa, non è quasi mai quella di aggredire: è quella di chiudere la posizione contabilmente, evitare di gettare denaro buono dopo quello cattivo e — questo è il punto delicato — recuperare, se può, ciò che ha erogato non come capitale ma come finanziamento soci, prestito ponte, convertendo o bridge loan. Dal suo punto di vista conviene qualificare l’esborso come credito; dal punto di vista dell’ordinamento, quello stesso esborso è spesso postergato. Qui si apre uno dei terreni di scontro più tecnici e più decisivi dell’intera partita. L’investitore, inoltre, è quasi sempre un soggetto reputazionale: ha altre società in portafoglio, altri fondatori da attrarre, e un’azione giudiziaria aggressiva contro un founder gli costa in immagine più di quanto gli renda in cassa. È il creditore più disposto a un’uscita negoziata, purché la negoziazione sia rapida e documentata.

La banca ragiona in modo opposto: ha regole di vigilanza, classificazioni interne del credito, tempi di accantonamento. Quando una posizione passa a inadempienza probabile o a sofferenza, il gestore non ha discrezionalità illimitata: deve attivarsi. La sua mossa non è emotiva, è procedurale. La banca revoca gli affidamenti, chiede il rientro immediato, e — se c’è una garanzia personale del fondatore o una garanzia pubblica a valere sul finanziamento — escute. Il suo vantaggio è che la garanzia rende il recupero indipendente dal patrimonio, ormai vuoto, della società. La sua debolezza, spesso ignorata dai fondatori, è che quella garanzia è un contratto: ha una forma, delle clausole, dei termini di decadenza, e negli ultimi anni la giurisprudenza ne ha demolita una quantità impressionante.

Il fornitore è il creditore più imprevedibile perché è il più fragile. La software house, l’agenzia di comunicazione, il consulente, il produttore che ha anticipato materiali: hanno crediti relativamente piccoli ma vitali per la loro cassa, non hanno uffici legali strutturati, e reagiscono per esasperazione più che per strategia. La loro convenienza è aritmetica: un decreto ingiuntivo costa poco e arriva in fretta, un pignoramento su una società vuota non serve a nulla. Il fornitore intelligente lo sa e preferisce incassare subito una parte piuttosto che ottenere un titolo esecutivo inesigibile. Il fornitore esasperato, invece, presenta istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, che non gli farà recuperare quasi nulla ma innescherà l’unica cosa che il fondatore davvero teme: un curatore che rilegge all’indietro tre anni di gestione.

Tenere insieme queste tre logiche significa capire che la partita non si vince con un’unica difesa buona per tutti, ma con tre difese diverse giocate nello stesso momento, e con un ordine di priorità che dipende da chi può farti più male e in quanto tempo.


Prima mossa: il fornitore chiede il decreto ingiuntivo e passa subito all’esecuzione

La mossa

La prima cosa che il fornitore farà è trasformare la fattura in un titolo esecutivo. Il percorso è quello del procedimento monitorio: ricorso per decreto ingiuntivo davanti al giudice competente, sulla base di fatture, ordini, corrispondenza e — quando c’è — estratti autentici delle scritture contabili. Se il credito risulta da prova scritta idonea, il decreto viene emesso inaudita altera parte. Nei casi in cui la legge lo consente, il fornitore chiede e ottiene la provvisoria esecutorietà immediata, che gli permette di notificare l’atto di precetto senza attendere la scadenza dei termini di opposizione.

Subito dopo il decreto, la mossa naturale è il pignoramento presso terzi: conti correnti della società, crediti verso clienti, saldi su piattaforme di incasso. Per una start-up il pignoramento del conto è particolarmente insidioso perché arriva senza preavviso e blocca la liquidità operativa nel momento in cui ne serve ogni euro per gestire la dismissione ordinata.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il fornitore agisce così perché il monitorio è lo strumento con il miglior rapporto tra costo e velocità che l’ordinamento gli offre. Dal suo punto di vista, però, il calcolo cambia radicalmente in funzione di una sola variabile: la capienza. Se sa che la società ha ancora incassi in arrivo o crediti verso clienti, il pignoramento presso terzi è redditizio e lo farà. Se invece percepisce che il conto è vuoto e che l’unico esito sarà un titolo esecutivo da appendere in bacheca, la sua convenienza si sposta verso l’accordo: incassare il quaranta per cento oggi con una scrittura privata vale, per la sua cassa, molto più che il cento per cento teorico fra tre anni.

Il fornitore preferisce inoltre non agire quando teme la revocatoria. È un timore fondato: i pagamenti ricevuti da un’impresa che sarà poi assoggettata a liquidazione giudiziale possono essere attaccati, e il creditore che ha strappato un pagamento “anomalo” nella fase finale rischia di doverlo restituire. Questa è una leva negoziale che pochi fondatori sanno di avere.

I suoi limiti

Il decreto ingiuntivo non è una sentenza definitiva: è un provvedimento a contraddittorio differito, e il termine per l’opposizione è di quaranta giorni dalla notifica. Quel termine è perentorio, ma non corre durante la sospensione feriale: i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno, e in quel periodo il conteggio si ferma per poi riprendere.

Il fornitore deve provare il credito, non semplicemente affermarlo. Nel giudizio di opposizione le posizioni sostanziali si ribaltano: chi ha ottenuto il decreto è attore in senso sostanziale e deve dimostrare il titolo, l’esecuzione della prestazione, la conformità della fornitura all’ordine, la correttezza degli importi. Contratti di sviluppo software mal documentati, sprint non consegnati, milestone contestate: sono terreni su cui l’ingiunzione spesso non regge.

Il fornitore non può pignorare ciò che non è pignorabile né aggredire il patrimonio personale dei soci di una S.r.l. in assenza di una garanzia personale o di un titolo diretto contro di loro. Il velo della personalità giuridica non cade perché la società è in difficoltà: cade solo nei casi tipizzati che vedremo più avanti.

La tua contromossa

La contromossa non è opporsi sempre, è opporsi dove l’opposizione ha un fondamento e trattare dove non ce l’ha. L’opposizione a decreto ingiuntivo priva di argomenti serve solo a bruciare tempo e a far maturare interessi e spese. Ma dove esistono contestazioni documentate sulla fornitura, l’opposizione — accompagnata dall’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione — riporta il fornitore a un orizzonte temporale che non gli conviene affatto, e apre lo spazio per una definizione transattiva.

La seconda contromossa è la gestione ordinata dei pagamenti nella fase terminale. Pagare a singhiozzo il fornitore più rumoroso, magari con un piano di rientro improvvisato mentre gli altri restano scoperti, è la condotta che genera i danni peggiori: espone il fondatore alle contestazioni sulla par condicio e il fornitore alla revocatoria, con il risultato di scontentare tutti. La sequenza corretta è opposta: prima si fotografa la situazione debitoria complessiva, poi si decide se e cosa pagare.

Le pronunce che ti proteggono

Sul fronte revocatorio la giurisprudenza recente ha alzato l’asticella per chi incassa nella fase critica. La Cassazione con l’ordinanza n. 30252 del 25 novembre 2024 ha chiarito che il creditore che vuole evitare la revoca del pagamento non può limitarsi ad affermare di non conoscere l’insolvenza, ma deve provare l’esistenza di circostanze concrete che rendessero normale la prosecuzione dei rapporti commerciali. Con l’ordinanza n. 8384 del 30 marzo 2025 la Corte ha precisato che i pagamenti eseguiti nell’ambito di un piano di rientro concordato in una fase di evidente difficoltà finanziaria non possono essere considerati pagamenti ordinari, e con la pronuncia n. 101 del 2 gennaio 2026 è tornata sull’esimente collegata al rispetto dei termini d’uso e ai piani di rientro. Sono decisioni che il fondatore deve conoscere non per spaventarsi, ma perché descrivono con precisione la posta in gioco per il fornitore che pretende di essere pagato prima degli altri.


Seconda mossa: la banca revoca gli affidamenti ed escute le garanzie personali dei fondatori

La mossa

La banca si muove in due tempi. Il primo tempo è la revoca: comunicazione di recesso dagli affidamenti, chiusura della linea di fido, richiesta di rientro immediato del saldo debitore, spesso accompagnata dalla segnalazione nei sistemi di informazione creditizia. Il secondo tempo è l’escussione delle garanzie: la fideiussione firmata dai fondatori all’apertura del rapporto o al momento dell’erogazione del finanziamento, la garanzia rilasciata da un socio, il pegno su strumenti finanziari, e — nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica — l’attivazione del garante, con successiva surrogazione del soggetto pubblico che si sostituisce alla banca nel credito verso il fondatore.

Per il founder è il momento più duro dell’intera vicenda, perché è quello in cui il debito smette di essere “della società” e diventa suo: casa, conto personale, stipendio della nuova occupazione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista della banca il ragionamento è di recupero puro: la società non ha patrimonio, il garante forse sì. La fideiussione serve esattamente a questo, e l’istituto la escute perché è la via più breve verso l’incasso. La banca preferisce non muoversi solo in due casi: quando percepisce che l’escussione produrrà un contenzioso lungo e dall’esito incerto — perché la garanzia presenta profili di invalidità — e quando esiste un percorso di risanamento o di liquidazione ordinata che le promette un recupero comparabile senza costi processuali.

C’è poi una considerazione che i fondatori sottovalutano: la banca è un creditore che deve motivare internamente le proprie scelte. Una proposta transattiva scritta, documentata, con un’attestazione economica credibile, entra nel fascicolo e diventa un’alternativa valutabile dal comitato. Una telefonata disperata no.

I suoi limiti

Qui il margine della controparte si restringe più che altrove, perché la garanzia personale è terreno di verifica tecnica.

La fideiussione conforme allo schema ABI censurato dall’autorità antitrust è parzialmente nulla: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che i contratti “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale sono colpiti da nullità limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, restando valido il resto del contratto. La conseguenza pratica è enorme: caduta la clausola di deroga, torna a operare l’art. 1957 c.c., che impone al creditore di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, a pena di decadenza dalla garanzia.

L’iniziativa richiesta dall’art. 1957 c.c. dev’essere giudiziale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 660 del 2025, ha ribadito che solleciti e diffide stragiudiziali non bastano a impedire la decadenza. Se la banca ha aspettato oltre il semestre senza depositare ricorso per decreto ingiuntivo o citazione, la garanzia si è estinta.

Il perimetro della nullità non è illimitato. Nel gennaio 2025 la Terza Sezione civile, con i provvedimenti nn. 657, 660 e 675, e la Prima Sezione con l’ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025, hanno escluso l’automatica estensione della nullità parziale alle fideiussioni specifiche, precisando inoltre che il provvedimento dell’autorità di vigilanza va prodotto in giudizio e che la garanzia deve collocarsi nell’arco temporale coperto dall’accertamento antitrust. È un limite che gioca a favore della banca e che va conosciuto per non impostare difese destinate a cadere.

Le misure protettive non proteggono il garante. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 4 febbraio 2026, ha chiarito che la protezione attivata dall’impresa non si estende ai fideiussori e non impedisce alle banche di effettuare le segnalazioni previste dalla disciplina di vigilanza. È il limite più importante da mettere in conto: mettere al riparo la società non mette al riparo chi ha firmato per lei.

La tua contromossa

La contromossa decisiva è l’esame documentale della garanzia prima che l’escussione arrivi, non dopo. Serve il testo integrale del contratto di fideiussione, la data di sottoscrizione, il confronto clausola per clausola con lo schema censurato, la ricostruzione della data di scadenza dell’obbligazione principale e di ogni atto compiuto dalla banca nei sei mesi successivi. Da questa ricostruzione dipende l’intera strategia: se la decadenza si è consumata, l’opposizione al decreto ingiuntivo contro il garante ha una base solida; se non si è consumata, la partita si sposta sul terreno negoziale e va giocata lì, senza illudersi.

La seconda contromossa riguarda il timing: quando la società entra in un percorso di regolazione della crisi, i creditori bancari valutano il proprio recupero in una prospettiva concorsuale che spesso è peggiore dell’accordo che il fondatore può offrire. È in quel momento — non prima, non dopo — che la proposta transattiva sul debito garantito ha la massima probabilità di essere presa in considerazione.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle Sezioni Unite del 2021, la Cassazione con la pronuncia n. 14704 del 31 maggio 2025 si è occupata degli effetti della nullità delle clausole 2, 6 e 8 sulla decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c. Sul piano della giurisprudenza di merito, la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, il 19 marzo 2025 ha dichiarato la nullità parziale di una fideiussione omnibus conforme allo schema vietato, con conseguente riespansione dell’art. 1957 c.c. ed estinzione della garanzia in difetto di tempestiva escussione; il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1432 del 6 maggio 2025, ha dichiarato la decadenza della banca dal diritto di escussione per il decorso del semestre; il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 491 del 18 giugno 2025, ha riconosciuto la nullità parziale in un caso di garanzia specifica su modello ABI, mentre il Tribunale di Firenze, il 14 giugno 2025, ha ritenuto nulla la deroga all’art. 1957 c.c. sotto il profilo della vessatorietà quando il garante è un consumatore. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 672 del 15 luglio 2025, è tornata sul tema estendendo l’analisi alle garanzie specifiche.

Va segnalato, per onestà informativa, che la materia è in movimento: il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con decreto dell’11-12 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite le questioni sulla portata applicativa dei principi affermati nel 2021, proprio a fronte di applicazioni non omogenee. Chi imposta oggi una difesa su questo terreno deve farlo sapendo che l’assetto potrà essere precisato.


Terza mossa: l’investitore chiede indietro i soldi e li chiama “finanziamento”

La mossa

Quando il progetto si ferma, l’investitore che ha immesso risorse in forme diverse dall’aumento di capitale — prestito soci, bridge loan, convertendo mai convertito, versamento “in conto futuro aumento” — chiede la restituzione. Talvolta lo fa in via stragiudiziale, con una richiesta formale al liquidatore; talvolta con decreto ingiuntivo; talvolta, più elegantemente, chiedendo che quelle somme siano appostate come debito nel bilancio finale di liquidazione, così da precedere o affiancare gli altri creditori nel riparto.

Nelle strutture più sofisticate la mossa si accompagna all’attivazione di clausole contrattuali: preferenze in liquidazione, opzioni di vendita a carico dei fondatori, obblighi di riacquisto, clausole di rimborso al verificarsi di eventi determinati. Sono pattuizioni lecite tra le parti, ma la loro efficacia verso i creditori esterni è tutt’altra cosa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La convenienza è evidente: passare da capitale di rischio a credito significa scavalcare la coda. Il capitale sociale si soddisfa dopo tutti; il credito concorre con gli altri crediti. Per un fondo che ha immesso trecentomila euro, la differenza tra le due qualificazioni è la differenza tra zero e una quota di riparto.

L’investitore preferisce non insistere quando comprende che la qualificazione non regge: perché in quel caso l’iniziativa non solo è destinata a fallire, ma può esporlo a un’azione di restituzione — se ha già incassato — e a un contenzioso con il liquidatore o il curatore. Il fondo istituzionale, in particolare, valuta questo rischio con attenzione: portare a bilancio una somma che dovrà restituire con interessi e spese è il peggiore dei risultati.

I suoi limiti

L’art. 2467 c.c. posterga il rimborso dei finanziamenti dei soci quando sono stati concessi in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. In una start-up in fase avanzata di crisi, quest’ultima condizione è quasi fisiologica: quando la società non ha accesso al credito ordinario e vive di iniezioni dei soci, l’ordinamento tratta quelle iniezioni come capitale, non come prestito.

Il perimetro della norma è stato progressivamente allargato dalla giurisprudenza di legittimità, e questo è il punto che l’investitore spesso non mette in conto. Conta la sostanza economica dell’operazione, non l’etichetta contrattuale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 18591 dell’8 luglio 2025, ha affermato che le somme anticipate a un’impresa in crisi vanno considerate finanziamenti ai fini dell’art. 2467 c.c. quando servono a fornire risorse funzionali alla continuazione dell’attività, indipendentemente dalla qualifica formale. Con l’ordinanza n. 22410 del 4 agosto 2025 la Corte ha ricondotto alla postergazione persino la fornitura reiterata di beni da parte della controllante alla controllata in crisi senza recupero dei crediti pregressi. Con l’ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025 ha esteso la postergazione ai finanziamenti “discendenti” erogati nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento attraverso società interposte.

La postergazione non è un effetto che scatta solo nel concorso formale: opera già durante la vita della società, come condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, con la conseguenza che la società deve rifiutare il rimborso finché la situazione di squilibrio persiste. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025, ha precisato che il giudice investito della domanda restitutoria deve verificare la sussistenza della crisi non solo al momento della concessione, ma anche al momento della decisione, trattandosi di fatto impeditivo rilevabile d’ufficio in quanto oggetto di eccezione in senso lato.

Il vincolo di postergazione segue il credito. Non si libera cedendolo a un terzo né perdendo la qualità di socio: è una qualità intrinseca della pretesa.

La tua contromossa

La contromossa dell’amministratore o del liquidatore è rifiutare il rimborso e motivarlo per iscritto, richiamando i presupposti dell’art. 2467 c.c. e allegando i dati di bilancio che documentano lo squilibrio. Non è un atto ostile verso l’investitore: è un atto dovuto, e ometterlo espone chi amministra a conseguenze molto più gravi della lite con il fondo.

Il rovescio della medaglia va detto con chiarezza, perché è la ragione per cui questa mossa è così pericolosa per il fondatore che la gestisce male: se il finanziamento viene rimborsato nell’anno anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, la somma deve essere restituita, e l’amministratore che ha disposto il pagamento risponde del danno arrecato alla massa dei creditori, in linea con quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 15196 del 2024. Sul versante penale, la Corte con la sentenza n. 27259 del 2025 ha affrontato la qualificazione della restituzione dei finanziamenti ai soci nel perimetro della bancarotta, con un orientamento rigoroso che rende ancora più delicata la gestione di questi rimborsi nella fase finale.

Va aggiunto che la postergazione non è confinata alle procedure maggiori: la Cassazione, con l’ordinanza n. 17508 del 2025, ne ha affermato l’operatività anche in tema di liquidazione controllata, cioè nel binario in cui finiscono molte start-up sotto soglia. E la Corte, con la pronuncia n. 31638 del 4 dicembre 2025, si è occupata della possibile considerazione del finanziamento soci come debito della società ai fini dell’apertura della procedura.


Quarta mossa: qualcuno deposita l’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale

La mossa

Quando la trattativa non parte o si arena, il creditore — tipicamente il fornitore esasperato, talvolta la banca, in certi casi il pubblico ministero informato dal tribunale — deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. È la mossa che cambia la natura della partita: da un confronto bilaterale tra debitore e singolo creditore si passa a una procedura concorsuale, con un curatore, uno spossessamento, e soprattutto una rilettura sistematica del passato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Raramente il creditore che presenta l’istanza si aspetta di recuperare il proprio credito da quella procedura: in una start-up svuotata, l’attivo è spesso simbolico. La presenta per due ragioni diverse. La prima è di pressione: la prospettiva della procedura, con le sue conseguenze per gli amministratori, è il più potente acceleratore di trattativa esistente, e molti accordi si chiudono tra il deposito del ricorso e l’udienza. La seconda è di ricostruzione: il creditore sa che il curatore potrà esercitare azioni revocatorie e azioni di responsabilità, e che il vero attivo della procedura non è il conto corrente della società ma il patrimonio dei suoi amministratori e di chi è stato pagato prima degli altri.

Il creditore preferisce non presentarla quando i costi e i tempi non hanno alcuna prospettiva di ritorno e quando esiste un accordo alternativo sul tavolo. È un dato che va usato: la disponibilità documentata a una soluzione ordinata riduce drasticamente l’incentivo del creditore a innescare la procedura.

I suoi limiti

La liquidazione giudiziale non si apre automaticamente: richiede i presupposti soggettivi e oggettivi, e nessuno dei due è scontato per una start-up. Sul piano soggettivo, l’impresa che non supera congiuntamente le soglie dimensionali fissate dall’art. 2, comma 1, lettera d), del Codice della crisi — attivo patrimoniale, ricavi e debiti sotto i limiti di legge — è impresa minore e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, bensì alle procedure di sovraindebitamento. La prova del mancato superamento congiunto delle soglie è un passaggio necessario, come ha rilevato il Tribunale di Bergamo con provvedimento del 12 febbraio 2025.

Per le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese la protezione è ancora più netta: l’art. 31 del D.L. 179/2012 le sottrae alle procedure concorsuali ordinarie, assoggettandole soltanto alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Attenzione però al fattore tempo, perché è qui che si consumano gli errori più costosi: la Cassazione, con l’ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2024, ha stabilito che la cessazione del regime di favore si verifica automaticamente al decorso dei termini previsti dalla disciplina speciale, senza che rilevino i termini per gli adempimenti amministrativi e a prescindere dall’effettiva cancellazione dalla sezione speciale. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 24 febbraio 2026, ha applicato questo principio ritenendo assoggettabile a liquidazione giudiziale la start-up che aveva superato il termine di permanenza e omesso la dichiarazione di mantenimento dei requisiti, ricordando che l’omessa attestazione equivale alla perdita dello status. Il quadro va peraltro letto alla luce della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 193/2024) e della L. 162/2024, che hanno ridisegnato la disciplina: riduzione del periodo base di permanenza nella sezione speciale da cinque a tre anni, con possibilità di estensione fino a cinque e oltre in presenza di requisiti specifici, obbligo di rientrare nella categoria delle micro, piccole e medie imprese, divieto di attività prevalente di agenzia e consulenza. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è intervenuto con circolare del 29 luglio 2025 per chiarire termini di adeguamento e cancellazioni d’ufficio.

C’è poi un limite temporale che riguarda tutti. L’art. 33 del Codice della crisi stabilisce che la liquidazione giudiziale, o quella controllata, può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. La Cassazione, con la pronuncia n. 14414 del 23 maggio 2024, ha applicato la regola alla società incorporata per fusione e cancellata. Superato l’anno, quella porta si chiude.

Infine, il creditore non può usare la procedura come strumento di esazione individuale: esiste una soglia minima di debiti scaduti e non pagati al di sotto della quale la liquidazione giudiziale non può essere aperta, e la verifica dell’insolvenza è un accertamento sostanziale, non una constatazione di mancato pagamento.

La tua contromossa

La contromossa più efficace non è resistere all’istanza: è arrivarci prima con uno strumento proprio. Il Codice della crisi mette a disposizione dell’imprenditore una gamma di percorsi — composizione negoziata con eventuali misure protettive, strumenti di regolazione della crisi, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito di trattative non andate a buon fine, liquidazione controllata e concordato minore per chi sta sotto le soglie — che spostano il controllo dei tempi dal creditore al debitore. La differenza pratica è sostanziale: chi accede a uno strumento sceglie il perimetro, l’ordine e il ritmo; chi subisce l’istanza li subisce anche tutti gli altri.

In questa fase la scelta del percorso è una decisione tecnica che richiede competenze diverse operanti insieme, ed è la ragione per cui lo Studio Monardo affronta questi casi con un assetto specifico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario. La valutazione su quale binario imboccare non è mai solo giuridica: dipende da soglie dimensionali, da dati di bilancio, dalla ricostruzione della posizione debitoria complessiva e dalla convenienza comparata delle alternative.

Le pronunce che ti proteggono

Sul terreno del sovraindebitamento la giurisprudenza recente ha smontato uno degli argomenti più usati dai creditori per contrastare l’accesso del debitore alla procedura liquidatoria: l’apertura della liquidazione controllata non è subordinata a un giudizio di meritevolezza soggettiva. La Cassazione, con la pronuncia del 31 luglio 2025 n. 22074, e poi con la n. 28576 del 2025, ha affermato questo principio, ribadito dalla decisione n. 11603 del 28 aprile 2026, che ha però chiarito il diverso profilo dell’indicazione, nella relazione dell’OCC, delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore. Il Tribunale di Civitavecchia, il 2 febbraio 2026, ha applicato lo stesso principio precisando che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e che negligenza o imprudenza potranno eventualmente rilevare nella successiva fase di esdebitazione. Sul concordato minore, la Cassazione con la sentenza n. 5157 del 27 febbraio 2025 ha ammesso l’omologazione di un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna in assenza di attivo distribuibile.

Un limite processuale da conoscere: la Cassazione, con la pronuncia n. 1473 del 22 gennaio 2026, ha affermato la perentorietà del termine di trenta giorni per il ricorso avverso i provvedimenti in materia di liquidazione controllata. Nei percorsi di crisi le decadenze corrono, e corrono in fretta.


Quinta mossa: il curatore rilegge all’indietro tre anni di gestione

La mossa

Aperta la procedura, entra in scena l’attore più temuto: l’organo della procedura che ricostruisce la storia contabile e giuridica della società. Le sue mosse sono tre, e viaggiano parallele.

La prima è l’azione revocatoria: i pagamenti eseguiti, le garanzie concesse, gli atti dispositivi compiuti nel periodo sospetto vengono attaccati per riportare valore nella massa. Il bersaglio non è il fondatore: sono i fornitori pagati, le banche che hanno incassato rimesse, i soci che hanno ottenuto restituzioni.

La seconda è l’azione di responsabilità contro amministratori e organi di controllo, per la gestione tenuta dopo il verificarsi di una causa di scioglimento.

La terza è il recupero delle somme uscite in violazione delle regole sulla postergazione, di cui si è detto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La convenienza è strutturale: in una società senza attivo, le azioni di massa sono l’unica fonte di soddisfazione dei creditori. Il curatore non le esercita, però, quando il costo del giudizio supera la prospettiva di recupero, quando la controparte è incapiente, o quando la documentazione contabile è tale da rendere l’onere probatorio insostenibile. È una valutazione economica, non morale.

I suoi limiti

L’azione di responsabilità non è automatica: richiede la prova del danno e del nesso causale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28320 del 4 novembre 2024, pur qualificando come violazioni di specifiche norme di legge la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e la percezione di compensi non deliberati, ha ribadito che la responsabilità richiede la dimostrazione del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale e del legame causale con la condotta. Non basta affermare che l’impresa è finita male.

Il criterio di quantificazione del danno è presuntivo e ammette prova contraria. L’art. 2486, comma 3, c.c. presume il danno pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione della carica — o all’apertura della procedura — e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, salvo il criterio sussidiario del deficit quando le scritture contabili manchino o siano irregolari. La Cassazione ha inquadrato questi criteri come valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicabile salvo che siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un criterio liquidatorio più aderente al caso concreto; la Corte, con la pronuncia n. 5252 del 28 febbraio 2024, si è soffermata sui presupposti del criterio sussidiario, e con la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025 è tornata sulla materia. La pronuncia n. 10413 del 2024 ha distinto le due responsabilità che gravano sugli amministratori in presenza di una causa di scioglimento: quella per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa e quella per gli atti gestori non conservativi.

La revocatoria ha limiti temporali e onere probatorio differenziato. Per gli atti “anormali” la conoscenza dello stato di insolvenza è presunta e spetta al convenuto vincere la presunzione; per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nel semestre anteriore è il curatore a dover provare la scientia decoctionis. La Cassazione, con la pronuncia n. 27214 del 2025, si è occupata dei requisiti che devono rivestire le presunzioni volte a dimostrare quella conoscenza, e con la n. 4231 del 2026 ha precisato che non esclude la scientia decoctionis la convinzione del creditore che la situazione potesse essere superata. Con l’ordinanza n. 11225 del 29 aprile 2025 la Corte si è pronunciata sulla decorrenza del periodo sospetto.

Le scritture contabili tenute bene sono la migliore difesa esistente. È il punto che ogni fondatore dovrebbe scrivere sul muro: la maggior parte delle condanne nasce non da malafede, ma dall’impossibilità di ricostruire cosa sia accaduto.

La tua contromossa

La contromossa comincia molto prima della procedura e si chiama documentazione della decisione. Il momento in cui la start-up perde il capitale, il momento in cui l’organo amministrativo accerta la causa di scioglimento, la delibera che ne prende atto, il passaggio alla gestione conservativa: sono eventi che vanno formalizzati con date certe. Quel dossier è ciò che, davanti al giudice, sposta il perimetro del danno risarcibile dalla totalità del deficit a una differenza di netti patrimoniali circoscritta — o lo azzera.

La seconda contromossa è la ricostruzione contabile assistita: bilanci, libro giornale, movimentazioni bancarie, contratti, corrispondenza. Un fondatore che si presenta con una contabilità completa e ordinata è un avversario processuale molto più difficile di quanto lui stesso immagini.


Sesta mossa: dopo la cancellazione, il creditore insegue soci e liquidatore

La mossa

Molti fondatori credono che la cancellazione della società dal registro delle imprese chiuda la partita. Non è così, e il creditore lo sa. L’ultima mossa dell’avversario è l’azione diretta contro gli ex soci e contro il liquidatore: notifica dell’atto introduttivo ai soci come successori, domanda di condanna nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, azione risarcitoria contro il liquidatore che abbia distribuito attivo ai soci prima di soddisfare i creditori o abbia omesso di appostare debiti conosciuti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La convenienza è chiara: la società estinta non ha patrimonio, gli ex soci sì. La cancellazione, nella costruzione consolidata a partire dalle Sezioni Unite del 2013 e confermata dalla successiva giurisprudenza, determina un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori non si dissolvono, si trasferiscono. Il creditore preferisce non muoversi quando sa di non poter provare la percezione di somme da parte dei soci, perché in quel caso rischia una condanna alle spese senza contropartita.

I suoi limiti

La responsabilità dei soci non è illimitata: è contenuta nel perimetro di quanto ricevuto in sede di riparto finale. L’art. 2495 c.c. consente ai creditori insoddisfatti di far valere i loro crediti verso i soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La giurisprudenza recente ha lavorato molto su questo confine. La Cassazione, con la pronuncia n. 30166 del 2025, si è occupata della configurabilità della responsabilità sul piano della legittimazione anche a prescindere dall’effettiva percezione di somme; con la n. 18342 del 2025 ha affrontato l’assunzione della legittimazione processuale degli ex soci nelle cause promosse dai creditori sociali; con l’ordinanza n. 17350 del 2026 si è pronunciata sull’onere probatorio della riscossione, che grava sul creditore, e sull’interesse ad agire. La sentenza n. 31109 del 2023 aveva già affrontato il tema delle utilità non monetarie ricevute in sede di riparto.

Esiste inoltre una presunzione di rinuncia che gioca a favore degli ex soci: la Cassazione, con la sentenza n. 1650 del 25 gennaio 2026, ha affermato che i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo, con esclusione del fenomeno successorio in mancanza di prova contraria.

Il liquidatore risponde solo per condotta propria. Non è un garante universale dei debiti sociali: risponde quando la mancata soddisfazione del creditore è conseguenza di una sua gestione scorretta, tipicamente la distribuzione ai soci in violazione dell’ordine di soddisfazione o l’omessa considerazione di debiti conoscibili.

Infine, la cancellazione non consente più di accedere a certi strumenti. La Cassazione, con la pronuncia n. 4329 del 20 febbraio 2020, ha escluso che la società cancellata possa accedere al concordato preventivo anche in pendenza del termine annuale. Chiudere prima e trattare dopo è, molto spesso, la sequenza sbagliata.

La tua contromossa

La contromossa è la costruzione corretta della fase liquidatoria, non la sua accelerazione. Un bilancio finale di liquidazione redatto con la mappa completa dei debiti, un piano di riparto rispettoso dell’ordine di soddisfazione, l’assenza di distribuzioni ai soci in presenza di passivo scoperto: sono gli elementi che, due anni dopo, rendono difendibile la posizione di chi ha chiuso. Al contrario, la cancellazione “veloce” fatta per togliersi il problema è la mossa che regala al creditore l’unico bersaglio davvero aggredibile.


La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, utili a mostrare come cambia l’esito a seconda del momento in cui si interviene. Non sono casi reali e non descrivono vicende seguite dallo Studio.

Ipotesi 1 — Il fornitore che ingiunge e il conto ancora attivo. Start-up S.r.l. non innovativa, debiti complessivi 214.700 €, di cui 61.300 € verso una software house. Il fornitore ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato il 9 aprile. Scenario A: la società non reagisce; il 24 aprile viene notificato precetto e il 6 maggio è eseguito il pignoramento presso terzi sul conto, che presenta un saldo di 38.900 € destinati agli stipendi di aprile. Risultato: liquidità azzerata, dipendenti non pagati, apertura di un secondo fronte. Scenario B: entro il termine di quaranta giorni — con la sospensione dal 1° al 31 agosto ininfluente qui perché il termine scade a maggio — la società propone opposizione documentando la mancata consegna di due milestone contrattuali per 22.400 € e chiede la sospensione della provvisoria esecuzione. Il fornitore si trova davanti un giudizio a cognizione piena su un credito ridimensionato e un orizzonte di diciotto mesi: la sua convenienza si sposta, e la definizione transattiva a saldo parziale diventa per lui l’esito preferibile.

Ipotesi 2 — La fideiussione e il semestre dimenticato. Finanziamento bancario di 150.000 € erogato nel 2019 alla società, garantito da fideiussione sottoscritta dai due fondatori su modulo conforme allo schema censurato. L’obbligazione principale scade e resta impagata il 15 marzo. La banca invia tre diffide scritte tra aprile e ottobre, ma deposita ricorso per decreto ingiuntivo contro i garanti solo il 12 dicembre, cioè oltre il semestre. Scenario A: i garanti non eccepiscono nulla e il decreto diventa definitivo per 150.000 € oltre interessi e spese, con aggressione dei patrimoni personali. Scenario B: i garanti propongono opposizione eccependo la nullità parziale delle clausole conformi allo schema vietato e la conseguente riespansione dell’art. 1957 c.c., allegando che nessuna iniziativa giudiziale è stata assunta nei sei mesi dalla scadenza; se l’eccezione è fondata alla luce dell’orientamento richiamato, l’esito è la decadenza della banca dalla garanzia. La differenza tra i due scenari, in questa ipotesi, è l’intero patrimonio personale dei due fondatori.

Ipotesi 3 — Il rimborso all’investitore che torna indietro. Business angel che nel 2023 versa 90.000 € qualificati in contabilità come “finanziamento soci infruttifero”, in un momento in cui la società ha patrimonio netto negativo per 47.500 €. A gennaio l’angel chiede la restituzione; l’amministratore, per chiudere il rapporto in buoni termini, rimborsa 60.000 €. A ottobre dello stesso anno viene aperta la procedura concorsuale. Risultato: il rimborso ricade nell’anno anteriore all’apertura, la somma è ripetibile e l’amministratore che l’ha disposta si espone all’azione per il danno arrecato alla massa, oltre ai profili di rilevanza penale sui quali la giurisprudenza di legittimità ha assunto posizioni severe. Contromossa: rifiuto scritto del rimborso motivato sui presupposti dell’art. 2467 c.c., con allegazione della situazione patrimoniale alla data del finanziamento e a quella della richiesta. L’investitore resterà insoddisfatto, ma nessuno dei due sarà chiamato a restituire nulla.


Quando all’avversario conviene davvero trattare

C’è una finestra, in ogni chiusura, in cui la convenienza economica dei creditori si sposta dall’aggressione all’accordo. Individuarla è la competenza strategica che fa la differenza.

La finestra del fornitore si apre quando percepisce l’incapienza e si chiude quando percepisce la procedura. Prima di aver ottenuto il titolo, il fornitore è ancora in una logica di “recupero pieno” e tratta poco. Dopo aver constatato che il pignoramento è tornato negativo, o dopo aver ricevuto un’informativa credibile sulla situazione patrimoniale complessiva, il suo obiettivo diventa incassare qualcosa subito. È il momento in cui una proposta di saldo e stralcio, sostenuta da finanza esterna — un apporto di un familiare, del nuovo datore di lavoro del fondatore, di un socio uscente — ha la massima probabilità di essere accettata. Se però nel frattempo si è aperta una procedura concorsuale, il fornitore non può più decidere da solo: la trattativa individuale non è più praticabile e la finestra si è chiusa.

La finestra della banca si apre con la classificazione a sofferenza e con la prospettiva di cessione del credito. Un credito deteriorato, accantonato e destinato alla cessione in blocco ha, nei conti dell’istituto, un valore molto inferiore al nominale. Da quel momento la proposta transattiva che offre un incasso certo e immediato non è più un’elemosina: è un’alternativa economicamente razionale, che il gestore può portare al comitato. La stessa finestra si apre, in modo diverso, quando i profili di invalidità della garanzia sono stati eccepiti in modo documentato: la banca deve allora ponderare il rischio di perdere tutto in giudizio.

La finestra dell’investitore si apre prestissimo e si chiude altrettanto in fretta. Il fondo che ha già svalutato la partecipazione preferisce quasi sempre una chiusura pulita a un contenzioso con il fondatore. La leva negoziale, in questo caso, non è economica ma tecnica: la consapevolezza della postergazione — cioè del fatto che il credito non è rimborsabile finché dura lo squilibrio, e che un rimborso già ricevuto può tornare indietro — è quasi sempre sufficiente a spostare la conversazione dal recupero delle somme alla definizione consensuale dei rapporti, comprese le pattuizioni di manleva e la rinuncia reciproca alle azioni.

C’è poi una finestra istituzionale, che riguarda tutti insieme: quella della composizione negoziata. È il percorso pensato per l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e per il quale il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile: si svolge con l’assistenza di un esperto indipendente, non è di per sé una procedura concorsuale, e consente di chiedere al tribunale misure protettive del patrimonio. Il vantaggio strategico è che il tavolo si apre con tutti i creditori contemporaneamente, sotto la regia di un terzo, e questo cambia la psicologia della trattativa. Anche i limiti, però, sono chiari e la giurisprudenza li sta definendo: il Tribunale di Bologna, il 19 maggio 2025, ha escluso che il debitore possa beneficiare di una nuova fase protettiva in una seconda composizione negoziata quando la crisi è la medesima della precedente, per evitare usi dilatori dello strumento; il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 31 luglio 2025, ha negato la conferma delle misure protettive richieste; il Tribunale di Milano, con pronuncia del 30 ottobre 2025, ha insistito sul dovere di correttezza nelle trattative come presupposto per il successivo accesso al concordato semplificato. E, come si è detto, la protezione non si estende ai garanti.


La partita in tabella

La sintesi che segue mette in fila le mosse tipiche dei creditori di una start-up in chiusura, il vincolo che la legge impone a ciascuna e la finestra utile in cui la contromossa produce effetti. È uno schema di orientamento: la scelta concreta dipende sempre dai dati del caso, dalle soglie dimensionali e dallo stato della documentazione contabile.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile per giocarla
Decreto ingiuntivo del fornitoreProva scritta del credito; onere della prova sostanziale a suo carico in opposizioneOpposizione con contestazione documentata e istanza di sospensione della provvisoria esecuzione40 giorni dalla notifica (termini sospesi dal 1° al 31 agosto)
Pignoramento presso terzi sul contoServe titolo esecutivo e precetto; limiti di pignorabilitàVerifica della regolarità di titolo e precetto; opposizione agli atti esecutiviPrima dell’assegnazione delle somme
Revoca degli affidamenti bancariPreavviso e forme contrattuali del recessoVerifica del rispetto delle clausole; richiesta di rientro rateale documentataNei giorni immediatamente successivi alla comunicazione
Escussione della fideiussioneArt. 1957 c.c.: iniziativa giudiziale entro 6 mesi dalla scadenza, se la deroga è nullaEccezione di nullità parziale delle clausole conformi allo schema vietato e di decadenzaIn sede di opposizione al decreto o nel giudizio di merito
Richiesta di rimborso del finanziamento sociPostergazione ex art. 2467 c.c. in caso di squilibrio o di situazione in cui era ragionevole un conferimentoRifiuto scritto motivato con allegazione dei dati patrimonialiPrima di eseguire qualsiasi pagamento
Istanza per l’apertura della liquidazione giudizialeSoglie dimensionali; soglia minima di debiti scaduti; art. 33 CCII: un anno dalla cessazioneAccesso anticipato a uno strumento di regolazione della crisi o alle procedure di sovraindebitamentoPrima del deposito dell’istanza; comunque prima dell’udienza
Azione revocatoria sui pagamentiPeriodo sospetto; onere della prova differenziato tra atti normali e anormaliDocumentazione dei termini d’uso e della normalità dei rapporti commercialiNella fase di gestione dei pagamenti, molto prima della procedura
Azione di responsabilità ex art. 2486 c.c.Prova del danno e del nesso causale; criteri presuntivi con prova contraria ammessaFormalizzazione datata dell’accertamento della causa di scioglimento e della gestione conservativaDal momento in cui la causa di scioglimento si verifica
Azione contro gli ex soci ex art. 2495 c.c.Limite delle somme riscosse in base al bilancio finale; onere probatorio a carico del creditoreBilancio finale corretto, nessuna distribuzione con passivo scopertoDurante la liquidazione, prima della cancellazione

Le domande di chi è sotto attacco

«Se chiudo la S.r.l., i debiti restano alla società o passano a me?» Restano alla società, ma con due eccezioni che nella pratica coprono la maggior parte dei casi. La prima: se hai firmato garanzie personali, quei debiti sono già tuoi in forza del contratto di garanzia, indipendentemente dalla sorte della società. La seconda: dopo la cancellazione, i creditori insoddisfatti possono agire contro gli ex soci nei limiti di quanto abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e contro il liquidatore quando il mancato pagamento dipenda da una sua gestione scorretta.

«Il fondo che ci ha prestato i soldi può chiedermeli indietro personalmente?» No, se il finanziamento è stato erogato alla società e tu non hai garantito personalmente. Il credito è verso la società ed è, nelle condizioni indicate dall’art. 2467 c.c., postergato rispetto agli altri creditori. Diverso è il caso in cui il fondatore abbia sottoscritto obblighi personali di riacquisto o di indennizzo nei patti parasociali: lì la fonte non è il finanziamento, è il contratto, e va letta clausola per clausola.

«Se pago un fornitore prima degli altri rischio qualcosa?» Sì, e il rischio è doppio. Il fornitore rischia di dover restituire quanto incassato se la società verrà assoggettata a procedura concorsuale, e chi ha disposto il pagamento si espone a contestazioni sulla violazione della par condicio nella fase in cui la società era già in condizioni di squilibrio. Nella fase terminale, i pagamenti selettivi vanno decisi con cognizione di causa, non per pressione emotiva.

«La banca può escutere la mia fideiussione anche se la società ha attivato le misure protettive?» Sì. La protezione riguarda il patrimonio dell’impresa, non quello dei garanti: il Tribunale di Napoli, il 4 febbraio 2026, ha chiarito che le misure protettive non si estendono ai fideiussori e non impediscono le segnalazioni nei sistemi bancari. È il motivo per cui la difesa del garante va costruita su un binario proprio, parallelo a quello societario.

«Quanto tempo hanno per chiedere il fallimento dopo che ho cancellato la società?» Un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo: è la regola dell’art. 33 del Codice della crisi, che vale sia per la liquidazione giudiziale sia per quella controllata. Attenzione però: cancellare per “guadagnare tempo” è quasi sempre controproducente, perché chiude anche a te la porta di alcuni strumenti di regolazione della crisi.

«La mia start-up è innovativa: sono al sicuro dalla liquidazione giudiziale?» Solo finché lo status è effettivo, e non lo è per sempre. L’esenzione opera per le start-up regolarmente iscritte nella sezione speciale, con assoggettamento alle sole procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; ma cessa automaticamente al decorso dei termini di permanenza, come ha stabilito la Cassazione nel 2024, e a prescindere dall’effettiva cancellazione dalla sezione speciale. L’omesso deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti equivale alla perdita dello status. Verificare la propria posizione nel registro delle imprese è il primo controllo da fare, non l’ultimo.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nel testo, organizzati per mossa che ciascuno limita o definisce. I principi sono riassunti in forma sintetica e riformulata.

Sulla mossa dell’escussione delle garanzie bancarie

  1. Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 — I contratti di fideiussione stipulati a valle dell’intesa anticoncorrenziale accertata sono nulli limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, mentre resta valido il rimanente contenuto contrattuale. È la decisione che ha aperto la strada alla riespansione della disciplina codicistica ed è il punto di partenza di ogni difesa del garante.
  2. Cass., ord. n. 660/2025 — L’iniziativa idonea a impedire la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. deve avere natura giudiziale: solleciti e diffide inviati in via stragiudiziale non sono sufficienti. Rilevante perché nella maggior parte dei casi la banca, nel semestre, si limita a scrivere.
  3. Cass., Sez. III, provvedimenti nn. 657, 660 e 675 del gennaio 2025; Cass., Sez. I, ord. n. 1170 del 17 gennaio 2025 — La nullità parziale collegata allo schema censurato non si estende automaticamente alle fideiussioni specifiche; il provvedimento dell’autorità va prodotto in giudizio e la garanzia deve collocarsi nell’arco temporale coperto dall’accertamento. Delimita il campo di applicazione della difesa.
  4. Cass., 31 maggio 2025, n. 14704 — Torna sugli effetti della nullità delle clausole riproduttive dello schema e sulla conseguente decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c.
  5. App. Lecce, sez. distaccata di Taranto, 19 marzo 2025; Trib. Lecce, sent. n. 1432 del 6 maggio 2025; Trib. Trento, sent. n. 491 del 18 giugno 2025; Trib. Firenze, 14 giugno 2025; App. Torino, sent. n. 672 del 15 luglio 2025 — Applicazioni di merito del principio: nullità parziale, riespansione dell’art. 1957 c.c., estinzione della garanzia in difetto di tempestiva iniziativa giudiziale, e — nel caso del garante consumatore — nullità della deroga per vessatorietà. Da segnalare che il Primo Presidente della Cassazione, con decreto dell’11-12 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite le questioni sulla portata applicativa dei principi del 2021.

Sulla mossa dell’investitore che chiede il rimborso

  1. Cass., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18591 — Le somme anticipate a un’impresa in crisi costituiscono finanziamenti rilevanti ai fini della postergazione quando forniscono risorse funzionali alla continuazione dell’attività, a prescindere dalla qualificazione formale attribuita dalle parti.
  2. Cass., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22410 — Anche la fornitura reiterata di beni dalla controllante alla controllata in crisi, senza recupero dei crediti pregressi, può essere qualificata come finanziamento soggetto a postergazione.
  3. Cass., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599 — La postergazione si applica anche ai finanziamenti erogati nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento tramite società interposte, per evitare aggiramenti della disciplina.
  4. Cass., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18680 — La sussistenza della situazione di crisi va verificata sia al momento della concessione del finanziamento sia al momento della decisione sulla domanda di restituzione, trattandosi di fatto impeditivo rilevabile d’ufficio.
  5. Cass. n. 17508/2025 — La regola della postergazione del credito del socio opera anche nell’ambito della liquidazione controllata, cioè nel percorso applicabile ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
  6. Cass. n. 15196/2024 — In caso di successiva apertura della procedura, l’indebita restituzione delle somme ai soci finanziatori può fondare la responsabilità degli amministratori per il danno arrecato alla massa dei creditori.
  7. Cass. pen. n. 27259/2025 — Affronta la qualificazione penalistica della restituzione dei finanziamenti ai soci nel perimetro delle fattispecie di bancarotta, con un’impostazione che rende particolarmente delicata la gestione dei rimborsi nella fase terminale.

Sulla mossa della revocatoria e delle azioni del curatore

  1. Cass., ord. 25 novembre 2024, n. 30252 — Chi ha ricevuto il pagamento non può limitarsi ad allegare l’ignoranza dell’insolvenza: deve dimostrare circostanze concrete che rendessero normale la prosecuzione dei rapporti.
  2. Cass., ord. 30 marzo 2025, n. 8384 — I pagamenti eseguiti in attuazione di un piano di rientro concordato in una situazione di evidente difficoltà finanziaria non possono essere qualificati come pagamenti ordinari.
  3. Cass. n. 27214/2025 e Cass. n. 101/2026 — Precisano rispettivamente i requisiti delle presunzioni utilizzabili per provare la conoscenza dello stato di insolvenza e l’operatività dell’esimente collegata ai termini d’uso e ai piani di rientro.
  4. Cass. n. 4231/2026 — Non esclude la conoscenza dello stato di insolvenza la circostanza che il creditore ritenesse quella situazione superabile.
  5. Cass., ord. 29 aprile 2025, n. 11225 — Interviene sulla decorrenza del periodo sospetto rilevante ai fini dell’esperimento delle azioni revocatorie.

Sulla mossa dell’azione di responsabilità

  1. Cass., ord. 4 novembre 2024, n. 28320 — La prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e la percezione di compensi non deliberati integrano violazioni di specifiche norme di legge e non scelte gestionali insindacabili; resta però necessaria la prova del pregiudizio e del nesso causale.
  2. Cass. n. 10413/2024 — Distingue le due responsabilità che gravano sugli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento: quella per il ritardo o l’omissione nell’accertamento e quella per gli atti gestori non conservativi.
  3. Cass., 28 febbraio 2024, n. 5252, e Cass., 18 luglio 2025, n. 20150 — Definiscono l’ambito applicativo dei criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 2486, comma 3, c.c., inquadrati come valutazione equitativa e applicabili salvo che siano dedotti elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto.

Sulla mossa dell’istanza concorsuale e sui percorsi alternativi

  1. Cass., Sez. I, ord. 16 gennaio 2024, n. 1587 — La cessazione dell’esenzione delle start-up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento opera automaticamente al decorso dei termini di legge, senza rilievo degli adempimenti amministrativi e a prescindere dall’effettiva cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese.
  2. App. Torino, 24 febbraio 2026 — Applica il principio: la start-up che ha superato il termine di permanenza e omesso la dichiarazione di mantenimento dei requisiti rientra nel campo di applicazione della liquidazione giudiziale.
  3. Trib. Milano, 1° giugno 2023 — La start-up innovativa è trattata alla stregua dell’impresa minore, con conseguente possibilità di accesso alla liquidazione controllata; esclude però che l’istanza possa essere proposta dal pubblico ministero in via degradata rispetto a una domanda di liquidazione giudiziale inammissibile.
  4. Cass., 23 maggio 2024, n. 14414 — Conferma l’operatività del termine annuale dalla cancellazione anche nel caso di società incorporata per fusione risultata insolvente.
  5. Cass., 31 luglio 2025, n. 22074, e Cass. n. 28576/2025; Cass., 28 aprile 2026, n. 11603; Trib. Civitavecchia, 2 febbraio 2026 — L’accesso alla liquidazione controllata non è subordinato a un vaglio di meritevolezza soggettiva; le eventuali condotte negligenti rilevano semmai nella successiva fase di esdebitazione. La relazione dell’OCC deve però contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata.
  6. Cass., 27 febbraio 2025, n. 5157 — È omologabile un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna in assenza di attivo distribuibile: apre uno spazio concreto a chi non ha patrimonio ma può contare su un apporto di terzi.
  7. Cass., 22 gennaio 2026, n. 1473 — Afferma la perentorietà del termine di trenta giorni per l’impugnazione in materia di liquidazione controllata: un promemoria sul fatto che nei percorsi di crisi le decadenze non perdonano.

Sulla mossa contro ex soci e liquidatore

  1. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625 — Nel solco delle Sezioni Unite del 2013, conferma l’impianto della vicenda estintiva della società cancellata come fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci.
  2. Cass. n. 30166/2025 e Cass. n. 18342/2025 — Si occupano rispettivamente della configurabilità della responsabilità ex art. 2495, comma 3, c.c. e dell’assunzione della legittimazione processuale da parte degli ex soci nelle liti promosse dai creditori sociali.
  3. Cass., Sez. III, ord. n. 17350/2026 — L’onere di provare l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione grava sul creditore che agisce contro l’ex socio, con le conseguenze che ne derivano sull’interesse ad agire.
  4. Cass., Sez. V, 25 gennaio 2026, n. 1650 — I crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione si presumono tacitamente rinunciati, con esclusione del fenomeno successorio salvo prova contraria.
  5. Cass., 20 febbraio 2020, n. 4329 — La società cancellata dal registro delle imprese non può accedere al concordato preventivo neppure in pendenza del termine annuale: chiudere prima e trattare dopo è una sequenza che preclude opzioni.
  6. Trib. Bologna, 19 maggio 2025; Trib. Fermo, ord. 31 luglio 2025; Trib. Napoli, 4 febbraio 2026; Trib. Milano, 30 ottobre 2025 — Definiscono i limiti delle misure protettive nella composizione negoziata: niente nuova fase protettiva per la medesima crisi, controllo giudiziale effettivo sulla conferma, nessuna estensione ai fideiussori né impedimento alle segnalazioni bancarie, dovere di correttezza nelle trattative come presupposto per il successivo accesso al concordato semplificato.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella chiusura di un’impresa indebitata il nostro compito è giocare la partita al posto tuo: leggere le mosse già fatte dai creditori, intercettare i vizi dei loro atti, presidiare le scadenze che devono rispettare e aprire il tavolo della trattativa nel momento esatto in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva incrociando bilanci, estratti conto, scadenzario fornitori, contratti di finanziamento e patti parasociali, e determiniamo se la società supera o meno le soglie dimensionali che decidono a quale binario appartiene.
  2. Verifichiamo lo status della start-up nel registro delle imprese, controlliamo i termini di permanenza nella sezione speciale e le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti, e ne traiamo le conseguenze sull’assoggettabilità alle procedure.
  3. Esaminiamo il testo delle fideiussioni rilasciate dai fondatori confrontando clausola per clausola le pattuizioni con lo schema censurato dall’autorità, ricostruiamo la data di scadenza dell’obbligazione garantita e ogni iniziativa assunta dalla banca nei sei mesi successivi, per accertare se si sia consumata la decadenza.
  4. Proponiamo opposizione ai decreti ingiuntivi con contestazione documentata del credito e istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, quando esistono ragioni sostanziali per farlo, e presidiamo i termini processuali senza confidare su rinvii che non esistono.
  5. Redigiamo il rifiuto motivato al rimborso dei finanziamenti soci ai sensi dell’art. 2467 c.c., con allegazione della situazione patrimoniale rilevante, mettendo al riparo amministratore e società dalle conseguenze del pagamento indebito.
  6. Formalizziamo l’accertamento della causa di scioglimento e il passaggio alla gestione conservativa con atti datati e documentati, che circoscrivono il perimetro del danno risarcibile in un’eventuale futura azione di responsabilità.
  7. Costruiamo e presentiamo le proposte transattive ai singoli creditori — saldo e stralcio, piani di rientro, accordi con finanza esterna — nel momento in cui la loro convenienza economica si è spostata, e le documentiamo in forma tale da poter essere valutate dagli organi deliberanti degli istituti.
  8. Impostiamo e seguiamo il percorso di regolazione della crisi più adatto al caso: composizione negoziata con eventuale richiesta di misure protettive, concordato semplificato all’esito delle trattative, oppure — per i debitori sotto soglia — concordato minore o liquidazione controllata, curando la relazione con l’OCC e la documentazione richiesta.
  9. Difendiamo nelle azioni revocatorie e nelle azioni di responsabilità, ricostruendo la contabilità, documentando la normalità dei rapporti commerciali e contestando i criteri presuntivi di quantificazione del danno quando i fatti di causa ne giustificano di diversi.
  10. Presidiamo la fase liquidatoria e la cancellazione, verificando il bilancio finale, l’ordine di soddisfazione e l’assenza di distribuzioni ai soci con passivo scoperto, per rendere difendibile la posizione di soci e liquidatore anche a distanza di anni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa la qualifica di cassazionista non è un titolo decorativo: significa che l’eccezione di nullità della fideiussione, la contestazione del criterio di quantificazione del danno o la difesa sull’ammissibilità della procedura vengono impostate fin dalla prima difesa nella forma in cui dovranno reggere davanti alla Corte di legittimità, dove queste materie si stanno tuttora definendo. Ed è per questo che manteniamo la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione da zero a metà percorso. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali consentono inoltre di valutare dall’interno la convenienza comparata dei percorsi di regolazione della crisi, invece di sceglierli per esclusione.

Il caso viene letto insieme dallo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, e non è un dettaglio organizzativo: la convenienza economica del creditore — quanto vale davvero quel credito nei suoi libri, cosa recupererebbe in una procedura, a che punto gli conviene chiudere — è materia da commercialista quanto da avvocato, e la strategia difensiva si costruisce sull’incrocio delle due letture.


In chiusura

Nella regolazione della crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. I creditori di una start-up in chiusura non improvvisano — hanno procedure interne, soglie di convenienza, termini da rispettare — e ogni loro mossa lascia scoperto un fianco preciso, che però resta aggredibile solo per una finestra limitata di tempo. Il fondatore che arriva preparato a quel momento chiude una vicenda difficile; quello che arriva in ritardo se la porta addosso per anni, spesso sul patrimonio personale.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato ne coprono esattamente i tre assi: la trattativa con banche e fornitori nel percorso disegnato dal legislatore per la crisi d’impresa, grazie all’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; l’accesso alle procedure di sovraindebitamento in cui finiscono le start-up e le imprese sotto soglia, grazie alla qualifica di Gestore della crisi (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC; e la difesa contro escussioni di garanzie e azioni di responsabilità impostata per reggere fino all’ultimo grado, grazie alla qualifica di avvocato cassazionista e al lavoro congiunto dello staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo gli atti della controparte e costruiamo la strategia sui margini che il caso concreto offre.

📩 Se il conto è già stato pignorato, se la banca ha chiesto il rientro o se qualcuno sta bussando alla porta dei fondatori, ogni settimana che passa restringe le opzioni: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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