Difendersi Da Una Fideiussione: Perché Un Aumento Di Credito Non Autorizzato Va Sempre Contestato

Il fideiussore che riceve una richiesta di pagamento più alta di quanto avesse mai immaginato si pone quasi sempre la stessa domanda: la banca ha ampliato l’affidamento al debitore principale senza dirmelo, e adesso io devo rispondere anche di quella parte in più? La risposta non è la stessa per tutti i casi, ed è proprio questo il punto che rende necessario un confronto lucido tra le strade percorribili, prima di scegliere quella sbagliata e restarci vincolati per anni. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa identica situazione di fatto — un fido innalzato senza il consenso del garante — può essere aggredita con strumenti giuridici diversi, con esiti e rischi diversi, a seconda di come è scritto il contratto di fideiussione, di cosa sapeva realmente il garante e di quando è arrivata la richiesta di pagamento.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il tema dell’aumento di credito non autorizzato in una fideiussione bancaria non è un problema isolato: è un nodo che si scioglie solo incrociando il diritto delle garanzie personali con la prassi contrattuale bancaria, la giurisprudenza sulle clausole ABI e le regole sulla decadenza e sulla prescrizione. Per questo motivo la materia viene seguita coordinando uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, capace di leggere insieme il testo della fideiussione, la delibera di fido, gli estratti conto e le comunicazioni (o le omissioni) della banca, individuando quale delle strade disponibili regge davanti al giudice nel caso concreto.

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Il quadro di partenza: cosa succede davvero quando il fido cresce senza il consenso del garante

Per capire perché la contestazione è quasi sempre doverosa, occorre prima chiarire cosa lega giuridicamente il fideiussore all’obbligazione garantita. La fideiussione è un contratto accessorio: l’articolo 1936 del codice civile la definisce come l’impegno di una persona a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui, e questo impegno è per sua natura ancorato a un rischio che il garante ha accettato in un momento preciso, sulla base di informazioni precise. Quando quel rischio cambia — perché la banca decide, di sua iniziativa e senza informare il garante, di aumentare l’affidamento concesso al debitore — il fideiussore si trova esposto a un’obbligazione diversa da quella che aveva sottoscritto.

Il codice civile prevede due argini a questo fenomeno, e la differenza tra i due è l’origine del bivio decisionale che affronteremo in questo articolo. Il primo argine è l’articolo 1938 c.c., che impone — per le fideiussioni relative a obbligazioni future o comunque indeterminate al momento della sottoscrizione (le cosiddette fideiussioni omnibus) — l’indicazione di un importo massimo garantito: tutto ciò che eccede quel tetto, in linea di principio, non può essere preteso dal fideiussore, quale che sia stato l’aumento di credito deliberato dalla banca. Il secondo argine è l’articolo 1956 c.c., che stabilisce che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al debitore pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest’ultimo erano diventate tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Questi due meccanismi non producono lo stesso effetto e non si azionano nelle stesse condizioni. Il tetto massimo ex art. 1938 c.c. opera quasi automaticamente, come un limite quantitativo scritto nel contratto: la banca non può pretendere oltre quella cifra, punto. La liberazione ex art. 1956 c.c. è invece un rimedio più drastico — travolge l’intera garanzia, non solo la parte eccedente — ma richiede la prova di un requisito ulteriore, cioè che l’aumento di credito sia stato concesso dalla banca conoscendo (o dovendo conoscere, con l’ordinaria diligenza) un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. A questi due rimedi principali si affianca una terza via, meno nota ma spesso decisiva nei contratti costruiti sul modello ABI: la contestazione della clausola con cui il fideiussore ha rinunciato in anticipo, all’atto della firma, proprio al beneficio della liberazione ex art. 1956 c.c. Su questa clausola la giurisprudenza più recente ha inciso in modo significativo, ed è da qui che nasce la terza opzione che analizzeremo.

Prima di scegliere quale via percorrere, un avvertimento va fatto con chiarezza: la scelta della strada non è indifferente e va calibrata sul testo esatto della fideiussione sottoscritta, perché una clausola di rinuncia preventiva mal formulata può neutralizzare in partenza il rimedio più forte, lasciando solo quello più debole.

Va anche chiarito un equivoco molto diffuso tra chi riceve per la prima volta una richiesta di pagamento come fideiussore: l’aumento di credito, di per sé, non è illecito. La banca ha piena facoltà di ampliare l’affidamento concesso al debitore principale, e il debitore stesso può legittimamente chiedere e ottenere condizioni di credito più ampie nel tempo, secondo la normale dinamica del rapporto bancario. Ciò che rileva ai fini della contestazione non è l’aumento in sé, ma la sua non autorizzazione rispetto al fideiussore, unita — a seconda della via percorsa — a un secondo elemento: la conoscenza da parte della banca del peggioramento delle condizioni del debitore (per l’art. 1956 c.c.), oppure il semplice superamento del tetto massimo scritto in contratto (per l’art. 1938 c.c.), oppure l’esistenza di una clausola contrattuale nulla che aveva illegittimamente tolto al garante la possibilità di reagire (per la terza via). È la combinazione di questi elementi, non l’aumento isolatamente considerato, a determinare se e come la contestazione possa avere successo.

Un ulteriore chiarimento riguarda la distinzione, spesso trascurata, tra fideiussione “specifica” — prestata a garanzia di un’obbligazione già determinata nel suo ammontare al momento della firma, ad esempio un mutuo di importo fisso — e fideiussione “omnibus”, prestata a garanzia di tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore assumerà verso la banca entro un tetto massimo. È soprattutto nella fideiussione omnibus che il tema dell’aumento di credito non autorizzato si pone con la massima frequenza, perché è proprio la sua natura di garanzia “aperta” nel tempo a rendere possibile, per la banca, ampliare progressivamente l’esposizione garantita senza un nuovo intervento del fideiussore. Per questo motivo, in un’ottica di prevenzione, è sempre opportuno che chi presta una fideiussione omnibus richieda periodicamente alla banca un aggiornamento sulla situazione del fido garantito, così da poter intervenire tempestivamente non appena un aumento venga deliberato.

Opzione 1 — La liberazione totale del fideiussore ex art. 1956 c.c.

In cosa consiste

L’articolo 1956 c.c. offre al fideiussore lo strumento più incisivo tra quelli disponibili: non una riduzione dell’importo dovuto, ma l’estinzione integrale della garanzia per il futuro, quando il creditore ha continuato a fare credito al debitore principale senza l’autorizzazione del garante, pur essendo consapevole (o dovendo esserlo) che la situazione patrimoniale del debitore si era aggravata al punto da rendere notevolmente più difficile il recupero del credito. La norma tutela l’aspettativa del fideiussore di essere chiamato a garantire un rischio circoscritto e non un rischio che il creditore ha fatto crescere unilateralmente, sfruttando una garanzia già acquisita per continuare a finanziare un debitore in difficoltà.

Quando ha senso

Questa via è la più efficace in almeno tre scenari concreti che ricorrono con frequenza nella prassi:

  • il fido concesso al debitore principale viene incrementato dopo che sono emersi segnali oggettivi di crisi (protesti, insoluti, richieste di rientro da altri istituti, bilanci in perdita), e la banca — che quei segnali poteva conoscere consultando la Centrale Rischi — decide comunque di ampliare l’esposizione;
  • il fideiussore non è mai stato interpellato né informato dell’aumento, e il contratto di garanzia non contiene (o contiene in forma inefficace) una clausola di rinuncia preventiva al beneficio della liberazione;
  • l’aumento di credito ha preceduto di poco l’insolvenza formale del debitore, rendendo evidente che la banca ha “spinto” l’esposizione oltre il ragionevole proprio nella fase in cui il rischio di irrecuperabilità era già percepibile.

Come si esegue in sintesi

Il fideiussore che intende avvalersi dell’art. 1956 c.c. deve normalmente sollevare l’eccezione in via stragiudiziale, con una diffida che contesti puntualmente l’aumento di credito e ne chieda la giustificazione documentale, e successivamente farla valere in giudizio — tipicamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo o di opposizione all’esecuzione, quando la banca agisce per il recupero. L’onere di provare la conoscenza (o conoscibilità) del peggioramento patrimoniale del debitore da parte della banca grava, secondo l’orientamento consolidato, sul fideiussore che invoca la liberazione: per questo la fase istruttoria — richiesta di esibizione della Centrale Rischi, degli estratti conto, della corrispondenza interna alla banca sulla valutazione del merito creditizio — è determinante.

Vantaggi

Il vantaggio principale è l’ampiezza dell’effetto: se l’eccezione viene accolta, la garanzia si estingue per intero rispetto alle obbligazioni sorte dopo il momento rilevante, non solo per la parte eccedente l’aumento. Questo rimedio, quando applicabile, è l’unico capace di travolgere l’intera pretesa della banca, non solo la sua eccedenza.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è l’onere probatorio, tutt’altro che agevole: il fideiussore deve dimostrare non solo che l’aumento di credito c’è stato senza la sua autorizzazione, ma anche che la banca conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. La sola circostanza che il debitore sia poi fallito o sia diventato insolvente non basta: la giurisprudenza richiede la prova di un nesso temporale e conoscitivo specifico. A fronte di questo vantaggio potenzialmente totale, va inoltre considerato che moltissimi moduli di fideiussione omnibus — in particolare quelli costruiti sullo schema ABI — contengono una clausola con cui il fideiussore rinuncia preventivamente al beneficio dell’art. 1956 c.c.: se quella clausola è valida, l’eccezione si spegne sul nascere, ed è qui che si innesta l’Opzione 3.

Il profilo ideale per questa opzione è il fideiussore che non ha mai autorizzato l’aumento, che dispone (o può ottenere in giudizio) prove concrete del peggioramento patrimoniale del debitore già noto alla banca, e il cui contratto non contiene una clausola di rinuncia preventiva valida.

Opzione 2 — La contestazione limitata all’eccedenza: il tetto massimo dell’art. 1938 c.c.

In cosa consiste

Quando la fideiussione è stata sottoscritta a garanzia di obbligazioni future o determinabili — come avviene tipicamente per l’apertura di credito in conto corrente — l’articolo 1938 c.c. impone che il contratto indichi l’importo massimo garantito. Questo importo massimo funziona come un tetto invalicabile: qualunque somma la banca pretenda oltre quella soglia, anche se derivante da un aumento di fido legittimamente deliberato secondo le regole del contratto principale, resta fuori dalla garanzia. Non serve dimostrare che l’aumento sia stato concesso in mala fede o con la consapevolezza del dissesto del debitore: basta il dato aritmetico, l’importo scritto nel contratto di fideiussione.

Quando ha senso

Questa strada è preferibile in almeno tre scenari:

  • quando manca la prova del secondo requisito richiesto dall’art. 1956 c.c. (la conoscenza del peggioramento patrimoniale da parte della banca), ma il tetto massimo scritto nel contratto è comunque stato superato dalla pretesa azionata;
  • quando il contratto contiene una clausola di rinuncia preventiva alla liberazione ex art. 1956 c.c. che appare formalmente valida, e quindi la via della liberazione totale rischia di essere neutralizzata in partenza;
  • quando l’obiettivo realistico non è azzerare la garanzia ma ricondurla ai limiti quantitativi effettivamente sottoscritti, riducendo l’esposizione a una cifra certa e verificabile.

Come si esegue in sintesi

La contestazione si fonda sul confronto testuale tra l’importo indicato nel modulo di fideiussione e l’importo effettivamente preteso dalla banca, tenendo conto di interessi, spese e degli eventuali aumenti di fido intervenuti nel tempo. È un’eccezione che si solleva agevolmente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo o di opposizione all’esecuzione, producendo il testo contrattuale e gli estratti conto che documentano l’ammontare complessivo azionato.

Vantaggi

Il vantaggio è la solidità probatoria: basta il confronto tra due cifre scritte, senza dover ricostruire lo stato soggettivo della banca al momento dell’aumento, il che rende questa opzione più rapida da far valere e meno esposta a contestazioni sul piano istruttorio.

Rischi e svantaggi onesti

Il limite evidente è che l’effetto è solo parziale: se l’importo preteso dalla banca resta comunque entro il tetto massimo indicato in contratto (magari perché quel tetto era stato fissato in modo generoso fin dall’origine), questa via non produce alcun risultato, perché l’aumento di fido — per quanto non autorizzato nei fatti — resta comunque compreso nel limite quantitativo già accettato dal fideiussore all’atto della firma. In questi casi la contestazione va necessariamente spostata sul terreno dell’art. 1956 c.c. o su quello della validità della clausola di rinuncia preventiva.

Il profilo ideale per questa opzione è il fideiussore che si trova davanti a una richiesta di pagamento superiore al tetto scritto nel contratto, indipendentemente da cosa sapesse la banca sulla situazione del debitore.

Opzione 3 — La nullità della clausola di rinuncia preventiva alla liberazione

In cosa consiste

Molte fideiussioni omnibus utilizzate dal sistema bancario italiano sono state costruite sullo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), che conteneva clausole standardizzate tra cui, tipicamente, quella con cui il fideiussore rinuncia preventivamente ad avvalersi del beneficio della liberazione previsto dall’art. 1956 c.c. La Banca d’Italia, con un provvedimento del 2005, ha accertato che quello schema conteneva intese lesive della concorrenza in violazione della legge antitrust (l. 287/1990), e le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, hanno chiarito che le clausole del modello ABI che riproducono quelle intese sono nulle, con una nullità che può essere fatta valere anche dal singolo fideiussore per la propria fideiussione (nullità parziale, che colpisce le clausole illecite lasciando in piedi il resto del contratto).

Quando ha senso

Questa terza via è quella da percorrere quando:

  • la fideiussione contiene una clausola di rinuncia preventiva alla liberazione ex art. 1956 c.c. (o analoghe clausole derogatorie riconducibili allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia);
  • l’Opzione 1 sarebbe altrimenti preclusa proprio da quella clausola, che — se valida — impedirebbe al fideiussore di invocare l’estinzione della garanzia anche in presenza di un aumento di credito concesso con piena consapevolezza del dissesto del debitore;
  • il fideiussore riesce a individuare, nel testo sottoscritto, una formulazione sostanzialmente coincidente con le clausole del modello ABI dichiarate nulle (clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema del 2003, relative rispettivamente alla clausola di reviviscenza, alla rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e, appunto, alla rinuncia al beneficio dell’art. 1956 c.c.).

Come si esegue in sintesi

Il fideiussore deve dimostrare — spesso con l’ausilio di un raffronto testuale puntuale — che la clausola inserita nel proprio contratto riproduce, anche solo nella sostanza, le clausole dello schema ABI colpite dall’accertamento della Banca d’Italia. Ottenuta la declaratoria di nullità della clausola derogatoria, la via dell’art. 1956 c.c. torna pienamente percorribile, come se quella rinuncia non fosse mai stata sottoscritta.

Vantaggi

Il vantaggio è che questa opzione non elimina un problema, ma riapre l’accesso al rimedio più forte: la nullità della clausola di rinuncia preventiva non chiude la partita da sola, ma è la chiave che permette di tornare a giocare quella dell’art. 1956 c.c.

Rischi e svantaggi onesti

Va detto con onestà che la Cassazione ha progressivamente circoscritto l’ambito applicativo di questo filone, chiarendo — tra le altre pronunce, con l’ordinanza 13 marzo 2024, n. 6685 — che l’onere di dimostrare la coincidenza tra la clausola sottoscritta e quella dello schema ABI sanzionato grava sul fideiussore, e che la nullità non opera automaticamente in ogni fideiussione bancaria del periodo rilevante. Serve quindi un confronto testuale rigoroso, non un’invocazione generica del precedente delle Sezioni Unite.

Il profilo ideale per questa opzione è il fideiussore il cui contratto contiene testualmente (o in sostanza equivalente) le clausole derogatorie tipiche del modello ABI dichiarate nulle, e che punta a riaprire la via della liberazione totale.

Le opzioni alla prova dei conti

Per rendere concreto il confronto, applichiamo le tre opzioni a uno stesso caso ipotetico, con dati di partenza identici.

Ipotesi. Il sig. Bianchi presta fideiussione omnibus a favore di una società, con tetto massimo garantito indicato in contratto pari a 45.600 €. Il fido concesso in origine alla società era di 30.000 €. Il 14 aprile 2024 la banca delibera, senza informare né interpellare il fideiussore, un aumento del fido a 61.200 €, in un momento in cui — come emerge dagli estratti di Centrale Rischi — la società presentava già segnalazioni di sconfino su altra linea di credito. Il 9 gennaio 2026 la banca notifica un decreto ingiuntivo al sig. Bianchi per 54.780 €, corrispondenti al saldo debitore complessivo maggiorato di interessi.

Applicando l’Opzione 1 (liberazione totale ex art. 1956 c.c.): se il sig. Bianchi dimostra, con gli estratti di Centrale Rischi e la corrispondenza interna della banca, che l’istituto era già a conoscenza dello sconfino su altra linea al momento della delibera del 14 aprile 2024, e che il contratto non contiene una clausola di rinuncia preventiva valida, l’intera garanzia successiva a quella data può essere dichiarata estinta: la pretesa di 54.780 € cadrebbe per intero rispetto alla quota maturata dopo l’aumento non autorizzato.

Applicando l’Opzione 2 (tetto massimo ex art. 1938 c.c.): a prescindere da cosa sapesse la banca, la pretesa di 54.780 € eccede comunque il tetto massimo contrattuale di 45.600 €. L’eccezione, in questo caso, consente di ridurre l’esposizione del fideiussore alla soglia di 45.600 €, indipendentemente dall’esito della prova sulla consapevolezza della banca.

Applicando l’Opzione 3 (nullità della clausola di rinuncia): se il contratto del sig. Bianchi contiene una clausola con cui egli ha rinunciato preventivamente al beneficio dell’art. 1956 c.c., e quella clausola riproduce lo schema ABI sanzionato, la sua declaratoria di nullità è il presupposto necessario perché l’Opzione 1 torni percorribile: senza superare questo ostacolo, la liberazione totale resterebbe preclusa e residuerebbe solo la riduzione al tetto massimo dell’Opzione 2.

Come si vede, le tre opzioni non sono alternative astratte: nella pratica si combinano, e la scelta di quale far valere per prima — o se sollevarle insieme, in via graduata — dipende dal testo del contratto e dalle prove concretamente disponibili.

Una quarta variabile da non trascurare: i termini di decadenza dell’art. 1957 c.c.

Accanto alle tre opzioni principali, va sempre verificata una variabile che non è un’opzione a sé, ma che condiziona la praticabilità di tutte e tre: il rispetto, da parte della banca, dei termini di decadenza previsti dall’articolo 1957 c.c. per l’escussione della fideiussione. La norma stabilisce che il creditore, scaduta l’obbligazione principale, deve far valere tempestivamente le proprie ragioni contro il debitore principale, pena la decadenza della garanzia nei confronti del fideiussore, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto (ed è qui che, come si è visto, si annidano le clausole di deroga tipiche dello schema ABI).

Questo profilo si intreccia frequentemente con quello dell’aumento di credito non autorizzato, perché una banca che ha ampliato l’affidamento e ha atteso a lungo prima di escutere la garanzia si espone a una duplice contestazione: da un lato quella, di merito, relativa all’aumento non autorizzato; dall’altro quella, più formale ma non meno efficace, relativa alla tardività dell’azione nei termini di legge. Verificare entrambi i profili nello stesso fascicolo è spesso ciò che fa la differenza tra un’eccezione isolata, facilmente superabile dalla controparte, e una strategia difensiva a più livelli.

Va inoltre ricordato, per completezza, che nel computo dei termini processuali relativi a queste eccezioni si applica la sospensione feriale dei termini, attualmente fissata dal 1° al 31 agosto di ogni anno: un dato che va sempre calcolato con precisione quando si è vicini alla scadenza per proporre opposizione a un decreto ingiuntivo o per contestare un atto esecutivo.

Il confronto in tabella

CriterioOpzione 1 — Liberazione totale (art. 1956 c.c.)Opzione 2 — Tetto massimo (art. 1938 c.c.)Opzione 3 — Nullità clausola di rinuncia (schema ABI)
TempiPiù lunghi: richiede istruttoria su Centrale Rischi e corrispondenza bancariaPiù rapidi: basta il confronto tra importo contrattuale e importo azionatoIntermedi: richiede confronto testuale con lo schema ABI sanzionato
Complessità probatoriaAlta: prova della conoscenza/conoscibilità del dissesto da parte della bancaBassa: prova documentale immediataMedia: prova della coincidenza testuale della clausola
Rischi in caso di esito negativoSe non si prova il requisito soggettivo, l’eccezione cade per interoSe l’importo azionato resta entro il tetto, l’eccezione non produce effettoSe la clausola non coincide con lo schema sanzionato, resta valida e preclude l’art. 1956 c.c.
Effetti sull’esecuzione o sul decreto ingiuntivoPuò travolgere l’intera pretesa relativa al periodo successivo all’aumentoRiduce la pretesa al tetto massimo contrattualeNessun effetto diretto: è presupposto per riaprire l’Opzione 1
Reversibilità della sceltaPuò essere sollevata in via subordinata rispetto alle altre duePuò essere sollevata in via principale o subordinataVa sollevata preliminarmente, come condizione di accesso all’Opzione 1
Costi di giustiziaContributo unificato secondo lo scaglione di valore della causaContributo unificato secondo lo scaglione di valore della causaContributo unificato secondo lo scaglione di valore della causa

I criteri per scegliere

Non esiste una gerarchia valida in astratto tra le tre opzioni: la scelta va calibrata su alcuni criteri concreti.

Il testo esatto della fideiussione sottoscritta. Se il contratto contiene una clausola di rinuncia preventiva alla liberazione ex art. 1956 c.c. riconducibile allo schema ABI, generalmente conviene sollevare per prima l’eccezione di nullità di quella clausola (Opzione 3), come presupposto per accedere poi alla liberazione totale (Opzione 1).

La disponibilità di prove sulla conoscenza del dissesto da parte della banca. Se emergono dagli atti elementi oggettivi — segnalazioni in Centrale Rischi, protesti, richieste di rientro da altri istituti — noti alla banca prima o al momento dell’aumento, la strada della liberazione totale (Opzione 1) diventa concretamente percorribile e va privilegiata per l’ampiezza del suo effetto.

Il rapporto tra tetto massimo contrattuale e importo effettivamente azionato. Se la pretesa della banca supera comunque il tetto scritto in contratto, l’Opzione 2 è sempre sollevabile, anche in via subordinata rispetto alle altre, perché richiede il minor sforzo probatorio ed è quindi la base di sicurezza da cui partire.

Il momento processuale in cui ci si trova. Se la richiesta di pagamento è ancora in fase stragiudiziale, conviene diffidare la banca chiedendo la documentazione relativa alla delibera di aumento del fido, prima di scegliere quale eccezione formalizzare in giudizio; se invece è già stato notificato un decreto ingiuntivo, i termini per l’opposizione sono stretti e la scelta va compiuta rapidamente, spesso in via cumulativa e graduata tra le tre opzioni.

La presenza di eventuali garanzie concesse da un consumatore. Quando il fideiussore ha agito come consumatore (situazione diversa e più tutelata rispetto al fideiussore-imprenditore o socio della società garantita), la valutazione delle clausole abusive si arricchisce di ulteriori profili di tutela che vanno verificati caso per caso.

Il tema della prescrizione. Va sempre verificato se il diritto di credito azionato dalla banca — e correlativamente l’eccezione di liberazione — non sia già prescritto o comunque tardivo rispetto ai termini di decadenza previsti dall’art. 1957 c.c. per l’escussione della fideiussione, tema che nella prassi si intreccia spesso con quello dell’aumento di credito non autorizzato.

È utile ricordare che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di cassazionista, segue la strategia difensiva dalla fase stragiudiziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza interruzioni di linea difensiva tra un grado di giudizio e l’altro.

Il fideiussore consumatore: una variabile che cambia il quadro

Un aspetto che merita un approfondimento a sé riguarda la posizione del fideiussore che ha prestato garanzia non nella veste di imprenditore, socio o amministratore della società garantita, ma come persona fisica estranea alla gestione dell’attività — tipicamente un familiare del titolare dell’impresa, chiamato a garantire il fido aziendale senza avere alcun ruolo operativo né alcun accesso alle informazioni contabili e finanziarie del debitore. In questi casi, la qualificazione del fideiussore come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) può aprire ulteriori spazi di tutela, distinti ma non alternativi rispetto alle tre opzioni esaminate.

Quando il fideiussore riveste la qualifica di consumatore, le clausole del contratto di garanzia predisposte unilateralmente dalla banca — incluse quelle di deroga ai termini di decadenza o di rinuncia preventiva ai benefici di legge — sono sottoposte anche al vaglio di vessatorietà previsto dagli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo, un controllo che si aggiunge, senza sostituirlo, a quello sulla nullità per violazione della normativa antitrust già esaminato con riferimento allo schema ABI. Questo significa che, per il fideiussore-consumatore, la contestazione della clausola di rinuncia preventiva alla liberazione ex art. 1956 c.c. può fondarsi su un doppio binario argomentativo — nullità per intesa anticoncorrenziale da un lato, vessatorietà e squilibrio contrattuale dall’altro — che rafforza la solidità dell’Opzione 3 e, di riflesso, la percorribilità dell’Opzione 1.

Va però chiarito che la qualifica di consumatore non si presume: va accertata caso per caso, verificando che il fideiussore abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, e che non abbia un collegamento funzionale con l’impresa garantita tale da escludere quella qualifica (come accade, ad esempio, per il socio che detiene una partecipazione rilevante o per l’amministratore, anche solo di fatto, della società debitrice). È un accertamento che richiede di ricostruire con precisione il ruolo effettivamente rivestito dal fideiussore rispetto al debitore garantito, non limitandosi al dato formale della sua eventuale qualità di socio su carta.

Perché non basta “aspettare e vedere”

Una tentazione comune, di fronte a una richiesta di pagamento fondata su un aumento di credito che si ritiene non autorizzato, è quella di attendere sviluppi prima di attivarsi, magari confidando che la banca non proceda oltre la fase delle sollecitazioni informali. Questo atteggiamento espone a rischi concreti che vale la pena esplicitare, perché incidono direttamente sulla scelta tra le opzioni esaminate.

Il primo rischio riguarda i termini di decadenza: se la banca notifica un decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione decorre dalla notifica e non è prorogabile per mera inerzia del destinatario. Attendere oltre quel termine, anche solo per valutare con calma quale eccezione sollevare, significa perdere irrimediabilmente la possibilità di far valere in giudizio proprio le tre opzioni fin qui esaminate: il decreto, una volta divenuto definitivo, non può più essere aggredito nel merito con le stesse armi.

Il secondo rischio riguarda la conservazione della prova. Gli estratti di Centrale Rischi, la corrispondenza tra la banca e il debitore relativa alla delibera di aumento, gli estratti conto storici del rapporto: sono tutti elementi che, con il tempo, diventano più difficili da recuperare, sia per i limiti temporali di conservazione della documentazione bancaria sia per la maggiore difficoltà, con il passare degli anni, di ricostruire con precisione la cronologia degli eventi rilevanti (data dell’aumento, data in cui la banca poteva conoscere il peggioramento del debitore, data della richiesta di pagamento al fideiussore).

Il terzo rischio, meno evidente ma altrettanto concreto, riguarda il comportamento del fideiussore stesso nel periodo di attesa: un pagamento parziale, anche minimo, effettuato senza riserve espresse, o una comunicazione con la banca che possa essere interpretata come riconoscimento implicito del debito, rischiano di compromettere la successiva possibilità di sollevare le eccezioni esaminate, proprio nel momento in cui si sarebbe voluto solo “guadagnare tempo”.

Le domande di chi è indeciso

Posso sollevare più di una di queste eccezioni insieme, o devo sceglierne solo una? Le tre opzioni non sono necessariamente alternative: nella prassi processuale è frequente sollevarle in via graduata, chiedendo in via principale la liberazione totale ex art. 1956 c.c. e, in subordine, la riduzione al tetto massimo ex art. 1938 c.c., riservando l’eccezione di nullità della clausola di rinuncia come presupposto logico della prima.

E se scelgo la strada sbagliata e la mia eccezione viene respinta? Se le eccezioni sono state formulate in via graduata fin dall’inizio del giudizio, il rigetto di una non preclude l’esame delle altre da parte del giudice. Il rischio concreto si presenta quando si concentra tutta la difesa su una sola eccezione senza prospettarne altre in subordine: per questo la valutazione preliminare del testo contrattuale e delle prove disponibili è determinante prima ancora di scrivere l’atto.

Cosa succede se ho firmato per conoscenza l’aumento di fido, magari come socio della società garantita? Se il fideiussore era anche amministratore o socio con poteri di gestione, la giurisprudenza tende a presumere una conoscenza della situazione patrimoniale della società più stringente rispetto al fideiussore estraneo alla gestione, il che rende più difficile (ma non impossibile) sostenere di non essere stato informato dell’aumento.

Devo aspettare che la banca agisca esecutivamente prima di contestare l’aumento? No: è possibile — ed è spesso opportuno — inviare una diffida stragiudiziale non appena si viene a conoscenza dell’aumento non autorizzato, senza attendere l’escussione, sia per interrompere l’aggravarsi della propria posizione sia per raccogliere elementi utili in una fase in cui la banca è tenuta a rispondere con maggiore trasparenza.

Il decreto ingiuntivo notificato dalla banca è già definitivo se non rispondo subito? No, ma i termini per proporre opposizione sono brevi (ordinariamente quaranta giorni dalla notifica) e perentori: mancare quel termine consolida il decreto e rende molto più difficile far valere successivamente le eccezioni relative all’aumento di credito non autorizzato.

Se la banca mi propone un accordo transattivo prima ancora di agire in giudizio, conviene accettarlo subito? Non necessariamente: un accordo firmato senza aver prima verificato quale delle opzioni esaminate sia percorribile rischia di consolidare un debito che, con la giusta eccezione, avrebbe potuto essere ridotto o azzerato. La valutazione tecnica del contratto e della documentazione bancaria dovrebbe sempre precedere qualunque trattativa, non seguirla.

La contestazione dell’aumento di credito non autorizzato vale anche se ho già pagato in parte quanto richiesto? Un pagamento parziale non preclude automaticamente la contestazione della parte residua, ma va valutato con attenzione se quel pagamento possa essere interpretato come una ricognizione implicita del debito o come rinuncia tacita a far valere le eccezioni: per questo, prima di effettuare qualunque pagamento in risposta a una richiesta della banca, è opportuno far verificare la propria posizione.

Posso agire anche se il debitore principale è già fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale? Sì: la fideiussione rimane un rapporto autonomo rispetto alla procedura concorsuale del debitore principale, e le eccezioni relative all’aumento di credito non autorizzato restano proponibili dal fideiussore indipendentemente dall’esito della procedura verso il debitore garantito, fermi restando gli eventuali riflessi sulle azioni di surroga e di regresso.

Le pronunce che orientano la scelta

Le seguenti pronunce, riorganizzate per l’opzione che ciascuna contribuisce a illuminare, aiutano a capire come i tribunali stanno effettivamente decidendo su questi temi.

Sull’Opzione 1 — liberazione totale ex art. 1956 c.c.:


  1. Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21730 — la Corte ha chiarito che “fare credito” ai sensi dell’art. 1956 c.c. non significa soltanto erogare nuove somme, ma anche consentire che un rapporto già in essere continui a svolgersi (ad esempio tollerando scoperti oltre i limiti concordati): un principio che allarga la portata della norma anche a condotte omissive della banca, oltre che alle delibere formali di aumento.



  2. Cass. civ., Sez. III, ord. 27 dicembre 2019, n. 32774 — per l’operatività della liberazione rileva la consapevolezza (o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza) del mutamento patrimoniale del debitore da parte del creditore, e l’onere di provarla grava sul fideiussore; la Corte ha inoltre chiarito che l’autorizzazione all’aumento può risultare anche da un comportamento concludente, non necessariamente da un atto scritto formale.



  3. Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2016, n. 16827 — l’erogazione persistente di credito senza autorizzazione del garante, in presenza di un peggioramento noto delle condizioni patrimoniali del debitore, integra una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di fideiussione, rilevante ai fini della liberazione.



  4. Cass. civ., Sez. III, ord. 19 febbraio 2020, n. 4175 — il “fatto del creditore” rilevante ai fini della liberazione richiede la violazione di un preciso dovere giuridico gravante sulla banca, e il pregiudizio del fideiussore deve concretizzarsi in una compromissione delle sue ragioni di surroga o di regresso verso il debitore garantito.



  5. Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4112 — l’autorizzazione del fideiussore all’aumento di credito può ritenersi tacita solo quando il garante avesse “perfetta conoscenza” della situazione patrimoniale del debitore al momento dell’operazione, non essendo sufficiente una conoscenza generica o presunta.



  6. Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 5017 — la banca è tenuta ad attivare gli strumenti di autotutela a propria disposizione per proteggere la posizione del fideiussore quando emergono segnali di deterioramento della solvibilità del debitore, non potendo limitarsi a proseguire l’erogazione confidando sulla sola garanzia personale.



  7. Cass. civ., Sez. I, 5 giugno 2003, n. 8995 — l’art. 1956 c.c. non trova applicazione quando a mutare è soltanto la percezione soggettiva della precarietà della situazione del debitore, senza un effettivo mutamento oggettivo delle sue condizioni patrimoniali rispetto al momento della sottoscrizione della fideiussione: un principio che impone al fideiussore di ancorare l’eccezione a dati oggettivi, non a valutazioni soggettive.


Sull’Opzione 3 — nullità della clausola di rinuncia preventiva (schema ABI):


  1. Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 — le Sezioni Unite hanno affermato che le clausole del modello ABI riproduttive delle intese anticoncorrenziali accertate dalla Banca d’Italia (tra cui la clausola di rinuncia preventiva al beneficio dell’art. 1956 c.c.) sono affette da nullità parziale, azionabile dal singolo fideiussore, che lascia in vita il resto del contratto di garanzia.



  2. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 marzo 2024, n. 6685 — la Corte ha precisato che l’onere di dimostrare la coincidenza tra la clausola concretamente sottoscritta e quella dello schema ABI sanzionato grava sul fideiussore, e che il fideiussore-socio della società garantita si presume, salvo prova contraria, a conoscenza delle difficoltà economiche di quest’ultima.



  3. Cass. civ., 21 ottobre 2024, n. 27243 — i principi delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle clausole ABI sono stati estesi anche alle fideiussioni specifiche “a valle” di un accordo quadro riproduttivo dello schema sanzionato, e non solo alle fideiussioni omnibus in senso stretto.


Su temi connessi, rilevanti per l’inquadramento generale della garanzia:


  1. Cass. civ., 4 dicembre 2024, n. 31105 — pronunciandosi sulla clausola “a prima richiesta” spesso presente nei moduli di garanzia bancaria, la Corte ha ribadito che la qualificazione della garanzia (fideiussione tipica o contratto autonomo di garanzia) va condotta sulla base della volontà effettiva delle parti, con conseguenze dirette sull’applicabilità o meno dei rimedi tipici della fideiussione, incluso l’art. 1956 c.c.



  2. Cass. civ., 31 maggio 2025, n. 14704 — la Corte ha ulteriormente chiarito i criteri distintivi tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia, un distinguo preliminare indispensabile perché, nel contratto autonomo di garanzia, i rimedi tipici della fideiussione — incluso quello dell’art. 1956 c.c. — non trovano automatica applicazione.


Cosa dicono, nel complesso, gli orientamenti più recenti

Guardando l’insieme delle pronunce riportate, emerge una linea che vale la pena esplicitare, perché orienta concretamente la scelta tra le tre opzioni. La Cassazione, da un lato, continua a riconoscere piena cittadinanza al rimedio della liberazione totale ex art. 1956 c.c., mantenendone intatta la portata quando il fideiussore riesce a fornire una prova solida del requisito soggettivo richiesto dalla norma — la conoscenza o conoscibilità, da parte della banca, del peggioramento patrimoniale del debitore. Non si tratta di un rimedio “in declino”: le pronunce più recenti, come l’ordinanza n. 5017/2023, mostrano semmai un irrigidimento degli obblighi di autotutela gravanti sulla banca, il che rafforza, sul piano sistematico, la posizione del fideiussore diligente.

Dall’altro lato, la stessa Corte ha progressivamente reso più selettivo l’accesso alla terza via, quella della nullità delle clausole derogatorie riconducibili allo schema ABI, chiarendo che non basta invocare in astratto il precedente delle Sezioni Unite del 2021: occorre dimostrare, clausola per clausola, che il testo sottoscritto riproduce effettivamente le previsioni sanzionate. È una linea di cautela comprensibile, perché evita che un principio nato per colpire un’intesa anticoncorrenziale accertata si trasformi in uno strumento di contestazione generalizzata di qualunque fideiussione bancaria, a prescindere dal suo contenuto specifico.

Questo doppio movimento — rimedio sostanziale confermato, accesso alla via procedurale reso più rigoroso — è la ragione per cui, nella pratica, le tre opzioni vanno sempre valutate insieme e non isolatamente: un’eccezione di nullità della clausola ABI proposta senza un confronto testuale puntuale rischia di essere respinta, vanificando anche la possibilità di accedere, per suo tramite, al rimedio più forte dell’art. 1956 c.c. Viceversa, un’eccezione di liberazione totale sollevata senza aver prima verificato l’esistenza (e l’eventuale nullità) di una clausola di rinuncia preventiva rischia di scontrarsi con un ostacolo contrattuale che poteva essere rimosso in via preliminare.

Il ruolo della documentazione bancaria nella costruzione della difesa

Un elemento pratico che accomuna tutte e tre le opzioni, e che merita di essere isolato perché spesso sottovalutato da chi affronta per la prima volta questo tipo di contenzioso, è il peso determinante della documentazione bancaria nella costruzione della difesa. Nessuna delle tre eccezioni esaminate può essere sostenuta efficacemente sulla base delle sole affermazioni del fideiussore: servono atti, numeri, date.

Per l’Opzione 1, la documentazione chiave è costituita dalla delibera con cui la banca ha disposto l’aumento del fido (o, quando non disponibile in forma scritta accessibile al fideiussore, dagli estratti conto che ne rivelano indirettamente l’esistenza attraverso l’andamento dei saldi), dagli estratti di Centrale Rischi relativi al periodo rilevante — che consentono di verificare se il debitore presentasse già segnalazioni di anomalia presso altri istituti — e da eventuale corrispondenza interna della banca (comunicazioni tra filiale e uffici centrali, verbali di comitato fidi) che possa essere acquisita in giudizio tramite ordine di esibizione.

Per l’Opzione 2, la documentazione essenziale si riduce al testo del contratto di fideiussione, con l’indicazione esplicita del tetto massimo garantito, e agli estratti conto che quantificano con precisione l’importo complessivamente preteso dalla banca alla data della richiesta di pagamento, comprensivo di interessi e spese maturati.

Per l’Opzione 3, il fulcro documentale è il raffronto testuale tra la clausola concretamente sottoscritta dal fideiussore e il testo dello schema ABI colpito dall’accertamento della Banca d’Italia del 2005, integrato dalla verifica — spesso non agevole per il singolo garante, ma alla portata di chi si occupa sistematicamente di questi contenziosi — della riconducibilità del modulo bancario utilizzato a quello schema, tenendo conto delle successive modifiche che l’ABI ha apportato ai propri moduli standard dopo l’accertamento antitrust.

In tutti e tre i casi, buona parte di questa documentazione non è nella disponibilità del fideiussore, ma della banca: da qui l’importanza di attivare tempestivamente, in sede stragiudiziale o già nel primo atto processuale, le richieste di esibizione e gli ordini di accesso previsti dal codice di procedura civile, senza attendere che sia la controparte a produrre spontaneamente ciò che, in genere, non ha alcun interesse a mostrare.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una richiesta di pagamento fondata su un aumento di credito non autorizzato, l’attività dello Studio si sviluppa lungo linee operative precise, calibrate sul confronto tra le opzioni appena esaminate.

  1. Analizziamo il testo integrale della fideiussione sottoscritta, verificando clausola per clausola la presenza, la formulazione esatta e la validità della clausola di rinuncia preventiva al beneficio dell’art. 1956 c.c., raffrontandola puntualmente con il testo dello schema ABI accertato come illecito dalla Banca d’Italia.
  2. Ricostruiamo la storia dell’affidamento attraverso la richiesta di esibizione della delibera di aumento del fido, degli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente e delle risultanze di Centrale Rischi, per stabilire con precisione data, entità e motivazione dell’aumento non autorizzato.
  3. Verifichiamo il tetto massimo garantito indicato in contratto, ricalcolando l’esposizione effettivamente maturata (capitale, interessi, spese) e confrontandola con quel limite per individuare eventuali eccedenze contestabili ex art. 1938 c.c.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, calibrando l’eccezione (o le eccezioni, formulate in via graduata) sulle prove concretamente disponibili e sul testo contrattuale.
  5. Predisponiamo la diffida stragiudiziale alla banca, chiedendo la documentazione relativa alla delibera di aumento e contestando formalmente l’assenza di autorizzazione del fideiussore.
  6. Costruiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo o all’esecuzione nei termini di decadenza previsti, articolando le eccezioni in via principale e subordinata secondo la strategia individuata.
  7. Verifichiamo la qualificazione della garanzia (fideiussione tipica o contratto autonomo di garanzia), passaggio preliminare indispensabile per stabilire se i rimedi dell’art. 1956 c.c. siano invocabili.
  8. Controlliamo il rispetto dei termini di decadenza dell’art. 1957 c.c. per l’escussione della fideiussione, spesso rilevante insieme alla contestazione dell’aumento non autorizzato.
  9. Coordiniamo, quando il caso lo richiede, la componente tributaria e patrimoniale della vicenda, quando l’esposizione del fideiussore si intreccia con cartelle esattoriali o misure cautelari collegate al medesimo credito.
  10. Accertiamo l’eventuale qualifica di consumatore del fideiussore, verificando se il suo ruolo rispetto al debitore garantito apra ulteriori spazi di tutela sul piano della vessatorietà delle clausole contrattuali, da far valere insieme alle eccezioni di merito già individuate.
  11. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, inclusa l’eventuale fase di legittimità, senza cambiare mani sulla strategia difensiva impostata fin dalla prima analisi del caso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Per la materia delle garanzie bancarie e della fideiussione, pesa in particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la contestazione di un aumento di credito non autorizzato richiede infatti di leggere insieme dati bancari tecnici (delibere di fido, Centrale Rischi, andamento del rapporto di conto corrente), profili contrattuali (qualificazione della garanzia, validità delle clausole ABI) e, quando necessario, profili fiscali collegati alla posizione del debitore garantito — un lavoro che avvocati e commercialisti dello staff svolgono insieme sullo stesso fascicolo, non in compartimenti separati. A questo si aggiunge, come già evidenziato, la continuità della strategia difensiva dalla diffida stragiudiziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione, che evita al fideiussore l’onere di ricostruire la linea difensiva ogni volta che il procedimento passa a un nuovo grado o a un nuovo interlocutore.

Chiusura: la scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti

Le tre opzioni esaminate — liberazione totale ex art. 1956 c.c., contestazione limitata al tetto massimo ex art. 1938 c.c., nullità della clausola di rinuncia preventiva riconducibile allo schema ABI — non sono equivalenti, e nessuna è “quella giusta” a prescindere dal caso concreto. La scelta dipende dal testo esatto del contratto sottoscritto, dalle prove disponibili sulla conoscenza che la banca aveva della situazione del debitore, e dal momento processuale in cui ci si trova: sbagliarla, o limitarsi a una sola eccezione quando ne sarebbero praticabili altre in subordine, costa tempo prezioso e, spesso, l’irrecuperabilità del diritto stesso di contestare l’aumento.

Lo Studio Monardo segue la materia delle fideiussioni e delle garanzie bancarie proprio perché richiede di intrecciare competenze che raramente convivono nello stesso professionista: la lettura tecnica dei rapporti bancari, propria del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e la capacità di portare la contestazione fino all’ultimo grado di giudizio con la stessa linea difensiva, propria dell’attività di cassazionista. È l’incrocio di queste due competenze, entrambe certificate, a rendere possibile individuare quale delle strade esaminate in questo articolo sia davvero percorribile nel caso specifico, prima che i termini di decadenza per opporsi si consumino.

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