Sovraindebitamento PMI: Come Gestire Le Cartelle Esattoriali Nella Proposta

Poche materie generano tanta disinformazione quanto il rapporto tra sovraindebitamento e cartelle esattoriali. Tra imprenditori che si scambiano consigli al bar, post sui social e articoli superficiali, circolano convinzioni che non trovano più riscontro nella legge — o che non l’hanno mai trovato. Credere a uno di questi miti, per una PMI che sta costruendo una proposta di sovraindebitamento, è spesso più dannoso che non avere alcuna informazione: porta a costruire un piano su basi sbagliate, con il rischio concreto che il tribunale lo dichiari inammissibile mesi dopo l’avvio della procedura.

Questo articolo passa in rassegna i miti più diffusi sul trattamento delle cartelle esattoriali all’interno di una proposta di sovraindebitamento per piccole e medie imprese, distinguendo quello che la legge prevedeva anni fa (e che il passaparola continua a ripetere) da quello che prevede oggi, dopo gli interventi della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Lo Studio Monardo affronta regolarmente proposte di sovraindebitamento che includono debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, proprio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, oltre che Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: una combinazione di competenze che permette di trattare correttamente, nella stessa proposta, sia la componente tributaria sia quella civilistica del debito d’impresa.

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I miti che esamineremo sono sei, tutti radicati nella prassi quotidiana di chi si confronta con le cartelle esattoriali: l’idea che i debiti fiscali non si possano mai ridurre, che serva sempre il consenso dell’Agenzia delle Entrate per procedere, che l’IVA sia intoccabile, che le cartelle vecchie siano automaticamente prescritte, che una PMI in difficoltà non possa proseguire l’attività durante la procedura, e che il fermo amministrativo blocchi per sempre l’accesso al sovraindebitamento.

Mito 1: “I debiti con il Fisco non si possono mai ridurre nel sovraindebitamento”

Il mito, ripetuto quasi come un dogma da molti imprenditori, suona così: “con Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, non si tratta: o paghi tutto o niente, anche in una procedura di sovraindebitamento.”

Perché ci credono in tanti: il fondo di verità risale a un’epoca in cui, effettivamente, i crediti tributari godevano di un trattamento più rigido rispetto a quelli ordinari, e la stessa possibilità di falcidiare l’IVA è stata per anni oggetto di un contrasto interpretativo, con orientamenti che negavano ogni riduzione per questo tributo, considerato “risorsa propria” dell’Unione Europea.

La realtà: oggi la legge consente la falcidia — cioè la riduzione — anche dei crediti tributari, compresa l’IVA, all’interno delle procedure da sovraindebitamento, purché il piano garantisca ai creditori privilegiati (tra cui rientra il Fisco per una parte dei propri crediti) un trattamento non inferiore a quello ottenibile con la liquidazione dei beni del debitore. La riduzione è quindi possibile, ma non incondizionata: va sempre dimostrata la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, con una perizia solida sul patrimonio disponibile.

La prova: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di falcidia dell’IVA nel piano del consumatore, allineando la disciplina a quella già prevista per il concordato preventivo; principio poi consolidato nella prassi applicativa delle procedure oggi confluite nel Codice della Crisi.

Cosa rischia chi ci crede: l’imprenditore convinto dell’irriducibilità del debito fiscale spesso rinuncia in partenza a costruire una proposta di sovraindebitamento comprensiva del debito tributario, continuando a subire cartelle, intimazioni di pagamento e, nei casi più gravi, fermi amministrativi e ipoteche esattoriali che una proposta ben costruita avrebbe potuto invece coordinare in un unico piano sostenibile.

Mito 2: “Serve sempre il consenso esplicito dell’Agenzia delle Entrate per andare avanti”

Il mito: “senza il sì scritto dell’Agenzia delle Entrate, la procedura di sovraindebitamento non può proseguire.”

Perché ci credono in tanti: questa convinzione nasce dalla confusione con altri istituti negoziali, come la transazione fiscale nel concordato preventivo delle imprese maggiori, dove il ruolo del consenso dell’erario è effettivamente più centrale nella struttura dell’accordo.

La realtà: nelle procedure da sovraindebitamento, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione partecipano al voto sulla proposta secondo le regole ordinarie di maggioranza, come qualunque altro creditore chirografario o privilegiato a seconda della natura del credito: il loro voto contrario, se non prevale sulla maggioranza complessiva, non impedisce l’omologazione del piano.

La prova: la Cassazione, con l’ordinanza n. 30538/2024 del 27 novembre 2024, ha ribadito che, nella valutazione dell’affidabilità del proponente e nella formazione delle maggioranze, l’Agenzia delle Entrate vota sui crediti tributari secondo le regole ordinarie, senza un potere di veto autonomo che sospenda la procedura in assenza del suo consenso esplicito.

Cosa rischia chi ci crede: attendere un’improbabile “autorizzazione preventiva” dell’Agenzia delle Entrate prima di depositare la proposta significa perdere mesi preziosi, durante i quali intimazioni di pagamento, fermi amministrativi e ipoteche esattoriali possono nel frattempo aggravare la posizione patrimoniale della PMI.

Mito 3: “L’IVA non si può mai toccare, in nessun caso”

Il mito: “l’IVA è un tributo europeo, quindi va sempre pagata per intero, senza eccezioni, anche nel sovraindebitamento.”

Perché ci credono in tanti: per anni questa era, effettivamente, la posizione prevalente della giurisprudenza, fondata sulla natura di risorsa propria dell’Unione Europea attribuita al gettito IVA, che secondo un primo orientamento non poteva essere sacrificata nemmeno parzialmente.

La realtà: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019, anche l’IVA può essere falcidiata nel piano del consumatore e negli altri strumenti da sovraindebitamento, sempre nel rispetto del limite di convenienza rispetto alla liquidazione e con adeguata dimostrazione, nella relazione particolareggiata, dell’incapienza del patrimonio rispetto all’integrale soddisfacimento.

La prova: oltre alla citata sentenza costituzionale, la giurisprudenza di legittimità successiva ha applicato coerentemente questo principio, superando il precedente orientamento che equiparava l’IVA a un credito intoccabile in ogni circostanza.

Nella costruzione della proposta, questa componente tributaria va gestita da chi conosce a fondo sia il diritto bancario sia quello tributario: è proprio la ragione per cui l’Avv. Monardo coordina, per queste pratiche, uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in entrambe le materie, evitando che una PMI costruisca un piano tecnicamente corretto sul fronte civilistico ma fragile su quello fiscale.

Cosa rischia chi ci crede: un imprenditore convinto dell’intoccabilità assoluta dell’IVA rischia di escludere a priori questo debito da qualunque tentativo di ristrutturazione, continuando a subire l’intero peso di una posizione che invece la legge consente di ricondurre a sostenibilità.

Mito 4: “Le cartelle vecchie di tot anni si prescrivono automaticamente”

Il mito: “se sono passati cinque anni (o dieci, a seconda di chi lo racconta) dalla notifica della cartella, il debito si estingue da solo, senza bisogno di fare nulla.”

Perché ci credono in tanti: il fondo di verità c’è: i crediti tributari e contributivi sono effettivamente soggetti a termini di prescrizione, e in alcuni casi (tributi locali, alcune sanzioni amministrative) il termine quinquennale è corretto. Ma il passaparola generalizza un termine specifico a tutte le tipologie di debito, ignorando le differenze.

La realtà:la prescrizione non opera mai automaticamente: va eccepita dal debitore, e i termini variano sensibilmente in base alla natura del tributo (dieci anni per le imposte sui redditi secondo l’orientamento consolidato per il periodo antecedente le più recenti pronunce di segno diverso su singoli tributi, cinque anni per bolli auto e tributi locali, termini specifici per i contributi previdenziali). Inoltre, ogni atto interruttivo correttamente notificato (intimazione di pagamento, comunicazione di presa in carico) fa ripartire il termine da capo.

La prova: la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte ribadito che l’onere di eccepire la prescrizione grava sul debitore, che deve dimostrare l’assenza di atti interruttivi nel periodo rilevante: un accertamento che richiede l’esame puntuale di ogni singola cartella e delle relative notifiche, non un calcolo generico “a memoria”.

Cosa rischia chi ci crede: l’imprenditore che considera “prescritte” cartelle che in realtà non lo sono rischia di costruire una proposta di sovraindebitamento che esclude erroneamente quei debiti dalla massa passiva, con conseguente rigetto o necessità di correzione da parte del tribunale, e perdita di mesi preziosi.

Mito 5: “Se ho debiti con il Fisco, la mia PMI deve per forza chiudere durante la procedura”

Il mito: “avviare il sovraindebitamento con debiti fiscali significa automaticamente dover cessare l’attività dell’impresa.”

Perché ci credono in tanti: questa convinzione nasce dalla confusione tra liquidazione controllata (che effettivamente, nella maggior parte dei casi, comporta la cessazione o la vendita dell’azienda) e concordato minore in continuità, che invece è pensato proprio per permettere la prosecuzione dell’attività.

La realtà:una PMI con debiti fiscali, se dimostra una capacità produttiva residua sostenibile, può accedere al concordato minore in continuità aziendale, pagando i creditori — incluso il Fisco per la parte falcidiata secondo convenienza — con i proventi futuri dell’attività, mantenendo occupazione e produzione.

La prova: la disciplina del concordato minore, oggi nel Codice della Crisi, prevede espressamente la modalità in continuità come alternativa alla liquidazione, applicabile anche quando tra i creditori figura l’erario, purché il piano dimostri la sostenibilità prospettica dei flussi di cassa.

Cosa rischia chi ci crede: un imprenditore convinto che l’unica strada sia la chiusura rinuncia spesso a esplorare l’opzione della continuità, con la conseguenza di disperdere avviamento, clientela e occupazione che una proposta ben costruita avrebbe potuto salvaguardare.

Mito 6: “Se c’è un fermo amministrativo sul veicolo aziendale, non posso più accedere al sovraindebitamento”

Il mito: “il fermo amministrativo blocca tutto: se ce l’hai, non puoi più presentare una proposta di sovraindebitamento.”

Perché ci credono in tanti: il fermo amministrativo è una misura cautelare che impedisce la circolazione del veicolo, e questa limitazione pratica viene spesso confusa con un ostacolo giuridico all’accesso alla procedura.

La realtà:il fermo amministrativo non preclude in alcun modo l’accesso al sovraindebitamento: è una garanzia a favore del creditore, non un impedimento procedurale, e il veicolo gravato da fermo va semplicemente inserito nella relazione particolareggiata come bene dell’attivo, con la sua situazione giuridica specifica, mentre la proposta può prevederne il mantenimento (se funzionale all’attività) o la liquidazione a seconda della convenienza complessiva del piano.

La prova: nella prassi applicativa dei tribunali, i beni gravati da misure cautelari o da garanzie reali vengono regolarmente inclusi nelle proposte di sovraindebitamento, con trattamento calibrato sulla loro effettiva situazione giuridica, senza che questo costituisca causa di inammissibilità della domanda.

Cosa rischia chi ci crede: una PMI che rinuncia a presentare la domanda per un fermo amministrativo su un furgone aziendale continua a subire un blocco operativo che una procedura ben costruita, con la richiesta delle opportune misure protettive, avrebbe potuto invece affrontare in modo coordinato.

Il mito alla prova dei numeri

Simulazione 1 — l’imprenditore che non fa nulla convinto dell’irriducibilità del debito fiscale. Una piccola impresa di trasporti ha cartelle esattoriali per 96.000 € e debiti verso fornitori per 42.000 €. Convinto che il debito fiscale sia “intoccabile”, l’imprenditore non consulta alcun professionista per due anni, limitandosi a pagare rateizzazioni parziali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che coprono a stento gli interessi maturati. Nel frattempo viene notificato un fermo amministrativo sul mezzo pesante principale, che riduce drasticamente la capacità operativa dell’azienda. Solo quando i fornitori iniziano ad agire con decreti ingiuntivi, l’imprenditore consulta un professionista: a quel punto il debito complessivo, tra sanzioni e interessi accumulati, è salito a circa 168.000 €, e la capacità produttiva dell’azienda si è nel frattempo ridotta.

Simulazione 2 — la stessa situazione, gestita correttamente fin dall’inizio. Un’impresa identica, con lo stesso debito iniziale di 96.000 € verso il Fisco e 42.000 € verso fornitori, si rivolge subito a un professionista non appena riceve la prima intimazione di pagamento. Viene costruita una relazione particolareggiata che dimostra l’incapienza patrimoniale rispetto all’integrale soddisfacimento, con una proposta di concordato minore in continuità che prevede il pagamento del 30% del debito fiscale (comprensivo della quota IVA falcidiata secondo il limite di convenienza) e il 25% ai fornitori chirografari, in 5 anni, mantenendo piena operatività aziendale. L’omologa arriva in circa 10 mesi, e l’azienda prosegue l’attività per l’intera durata del piano.

Il fondo di verità

Ogni mito esaminato nasce da un frammento vero, distorto dal passaparola: l’IVA era davvero intoccabile, ma prima del 2019; la prescrizione esiste davvero, ma non è automatica; il fermo amministrativo è davvero un vincolo concreto, ma non impedisce l’accesso alla procedura; il consenso del Fisco conta davvero, ma nella forma di un voto ordinario, non di un veto. Riconoscere questi frammenti di verità aiuta a capire perché le convinzioni sbagliate resistono così a lungo: non sono invenzioni prive di fondamento, ma semplificazioni di regole che, nel frattempo, la legge e la giurisprudenza hanno reso più articolate.

Mito vs realtà in tabella

Il mitoCome stanno davvero le cose
I debiti fiscali non si riducono maiFalcidiabili, IVA compresa, se il piano supera il test di convenienza rispetto alla liquidazione
Serve il consenso esplicito del FiscoIl Fisco vota come un creditore ordinario, senza potere di veto autonomo
L’IVA è sempre intoccabileFalcidiabile dal 2019 (Corte Costituzionale n. 245/2019)
Le cartelle vecchie si prescrivono da soleLa prescrizione va eccepita e i termini variano per tipo di tributo
Con debiti fiscali la PMI deve chiudereIl concordato minore in continuità consente di proseguire l’attività
Il fermo amministrativo blocca l’accesso alla proceduraNon impedisce la domanda: il bene va solo correttamente inserito nella relazione

Le domande di verifica

È vero che basta aspettare per far prescrivere le cartelle?No. La prescrizione va eccepita formalmente e va verificata cartella per cartella: un’attesa passiva, in presenza di atti interruttivi regolarmente notificati, non produce alcun effetto liberatorio.

È vero che l’Agenzia delle Entrate può bloccare da sola l’omologa?Dipende. Il suo voto conta secondo le regole ordinarie di maggioranza: può contribuire a bloccare l’omologa se il suo credito è rilevante nella massa passiva, ma non ha un potere di veto autonomo e automatico.

È vero che conviene sempre includere tutte le cartelle nella proposta?Sì, con un’eccezione. Includere tutti i debiti tributari accertati è generalmente corretto per ottenere l’effetto esdebitativo completo; l’eccezione riguarda i debiti effettivamente prescritti, che vanno eccepiti e stralciati prima del deposito, non inseriti nella massa passiva come se fossero dovuti.

È vero che un fermo amministrativo pregresso complica sempre la procedura?Dipende. Complica la gestione operativa se il bene è funzionale all’attività, ma non costituisce un ostacolo giuridico all’accesso né, di per sé, un elemento che il tribunale valuta negativamente ai fini dell’ammissibilità.

Le sentenze che smontano i miti

Corte Costituzionale, sentenza n. 245/2019 — dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di falcidia dell’IVA nel piano del consumatore, smontando alla radice il Mito 1 e il Mito 3.

Cassazione, ordinanza n. 30538/2024 del 27 novembre 2024 — l’Agenzia delle Entrate vota sui crediti tributari secondo le regole ordinarie di maggioranza, smentendo il Mito 2 sul presunto necessario consenso esplicito.

Cassazione, ordinanza n. 30543/2024 del 27 novembre 2024 — un accordo con pagamento non integrale di un creditore privilegiato deve dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione: il principio che disciplina, in concreto, quanto si può ridurre il debito fiscale nel Mito 1.

Cassazione, ordinanza n. 30542/2024 del 27 novembre 2024 — l’inammissibilità della proposta non preclude la ripresentazione corretta, un punto utile quando una proposta include per errore crediti tributari prescritti (Mito 4) e va ricostruita.

Cassazione, ordinanza n. 30529/2024 del 27 novembre 2024 — l’inammissibilità non è impugnabile con ricorso straordinario, per cui la correzione tempestiva della proposta, più che l’impugnazione, è la strada corretta quando emergono errori sulla gestione dei crediti tributari.

Cassazione, ordinanza n. 4622/2024 — il termine annuale di dilazione per i privilegiati, incluso il Fisco per la parte privilegiata, non è inderogabile se una dilazione più lunga è comunque più vantaggiosa della liquidazione, principio che smonta l’idea di rigidità assoluta nei tempi di pagamento del debito fiscale.

Cassazione, ordinanza n. 22890/2023 — la meritevolezza non è requisito autonomo di accesso al piano del consumatore, il che significa che avere accumulato debiti fiscali nel tempo non preclude, di per sé, l’accesso alla procedura.

Cassazione, ordinanza n. 22900/2023 — l’incompletezza documentale non imputabile al debitore, emersa dopo l’omologa, non compromette la tenuta del piano, un principio rilevante quando emergono cartelle non censite per difficoltà di reperimento della documentazione.

Cassazione, sentenza n. 4613/2023 del 14 febbraio 2023 — nella valutazione di convenienza rientrano anche i beni donati aggredibili entro i termini di legge, un aspetto che il Fisco, come ogni altro creditore, può far valere in sede di opposizione al piano.

Cassazione, ordinanza n. 4270/2021 del 18 febbraio 2021 — è ammessa la falcidia dei creditori privilegiati, incluso quindi potenzialmente il Fisco per la parte assistita da privilegio, purché sia garantito il pagamento minimo pari al valore di realizzo dei beni.

Cassazione, ordinanza n. 31521/2021 — un decreto ingiuntivo (e per analogia un’intimazione di pagamento) può essere legittimamente notificato anche durante la pendenza della procedura, per cui il debitore deve continuare a monitorare le iniziative dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione anche dopo il deposito della domanda.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che il passaparola racconta, con strumenti concreti:

  1. Verifichiamo la posizione debitoria completa presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, distinguendo i crediti effettivamente dovuti da quelli prescritti o già oggetto di sgravio non ancora registrato.
  2. Accertiamo la corretta notifica di ogni cartella, confrontando le relate per eccepire la prescrizione dove effettivamente maturata.
  3. Costruiamo la proposta di falcidia dei crediti tributari, IVA compresa, dimostrando la convenienza rispetto alla liquidazione con una perizia patrimoniale solida.
  4. Coordiniamo la componente tributaria e quella civilistica del piano in un’unica proposta coerente, grazie allo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario.
  5. Valutiamo l’accesso al concordato minore in continuità quando la PMI mantiene una capacità produttiva residua sostenibile, evitando chiusure non necessarie.
  6. Gestiamo la posizione dei beni gravati da fermo amministrativo o ipoteca esattoriale, inserendoli correttamente nella relazione particolareggiata.
  7. Richiediamo le misure protettive per sospendere le azioni esecutive già avviate da Agenzia delle Entrate-Riscossione o da altri creditori.
  8. Gestiamo il voto dell’Agenzia delle Entrate in sede di adunanza, predisponendo le controdeduzioni tecniche a eventuali opposizioni.
  9. Monitoriamo l’esecuzione del piano, incluse le scadenze di pagamento verso l’erario secondo la falcidia omologata.
  10. Coordiniamo la difesa nelle eventuali impugnazioni, dal reclamo davanti al tribunale fino, se necessario, al giudizio di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le PMI con debiti fiscali rilevanti, la qualifica di coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è quella che pesa maggiormente: consente di trattare nella stessa proposta la componente bancaria e quella fiscale senza dover ricorrere a consulenze frammentate e scoordinate. A questo si affianca la continuità della strategia difensiva dalla relazione particolareggiata fino, se necessario, al giudizio di Cassazione, e il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile per ricostruire correttamente bilanci, posizioni contributive e cartelle esattoriali di una PMI.

Chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa di una PMI indebitata con il Fisco. I sei miti esaminati portano tutti alla stessa conseguenza pratica: un imprenditore che vi crede rinuncia a costruire una proposta di sovraindebitamento che la legge, invece, consente e disciplina in modo preciso, perdendo tempo prezioso e lasciando che sanzioni, interessi e misure cautelari si aggravino nel frattempo.

Lo Studio Monardo affronta queste pratiche perché l’Avv. Monardo unisce, in un’unica figura, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario e la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, permettendo di trattare la componente fiscale del debito con la stessa competenza riservata a quella civilistica.

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