Sulla notifica via PEC del precetto circolano più convinzioni sbagliate che su quasi ogni altro passaggio della procedura esecutiva. È comprensibile: la notifica telematica è relativamente recente rispetto alla tradizione della notifica cartacea, le regole tecniche sono cambiate più volte negli ultimi anni, e il passaparola tra debitori — spesso alimentato da esperienze isolate, vere ma non generalizzabili — ha finito per creare un elenco di “certezze” che, verificate una per una sulla giurisprudenza più recente, si rivelano parziali, superate o del tutto infondate. Credere a un mito sulla notifica PEC, in questa materia, è spesso peggio che non sapere nulla: chi ignora del tutto la questione almeno si informa da zero, mentre chi agisce sulla base di una convinzione sbagliata rischia di lasciar scadere un termine perentorio convinto di avere ancora tempo, o di non impugnare un atto che invece presenta un vizio reale e sfruttabile.
Questa guida passa in rassegna sei convinzioni diffuse sulla notifica PEC del precetto, verificandole una per una sulla base della giurisprudenza più recente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questi profili nell’ambito delle opposizioni esecutive con la prospettiva di chi segue la materia fino all’ultimo grado di giudizio: in qualità di avvocato cassazionista, verifica sistematicamente se un vizio di notifica sia realmente sfruttabile o se, come vedremo, rientri in una delle ipotesi di sanatoria che la giurisprudenza ha via via consolidato.
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Mito 1: “Se la mia casella PEC era piena, la notifica è comunque valida: tanto hanno la prova di averla inviata”
Il mito. “Hanno provato a notificarmi via PEC, la mia casella era piena e non ho ricevuto nulla, ma mi dicono che la notifica è comunque valida perché risulta l’invio.”
Perché ci credono in tanti. L’idea nasce da una confusione tra invio e consegna: molti pensano che, una volta che il mittente ha trasmesso il messaggio, la notifica si sia perfezionata indipendentemente da cosa succeda dopo, un po’ come accade per la spedizione di una raccomandata. Per anni, inoltre, alcune pronunce di merito avevano effettivamente valorizzato la responsabilità del destinatario nel tenere la propria casella PEC funzionante e capiente, alimentando l’idea che un malfunzionamento imputabile al destinatario “sanasse” comunque la notifica.
La realtà. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 28452/2024, hanno chiarito che, in caso di mancata consegna per casella satura, il notificante non decade dai propri termini se ripete tempestivamente la notifica, ma proprio perché la prima notifica non si è perfezionata: la mancata consegna interrompe, non completa, il procedimento notificatorio. La successiva ordinanza n. 25084/2025 della Sezione II ha ribadito che la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è prova essenziale del perfezionamento: senza consegna effettiva, “il documento informatico non è reso disponibile al destinatario nella sua casella di PEC”, e l’autoresponsabilità del destinatario non può prevalere sulla necessità di garantire l’effettività della conoscibilità dell’atto, presupposto costituzionale del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.).
La prova. Cass. SU, 5 novembre 2024, n. 28452; Cass. civ., Sez. II, ord. 12 settembre 2025, n. 25084.
Cosa rischia chi ci crede. Il debitore che riceve notizia informale di un precetto “notificato ma mai arrivato” e non verifica se davvero la PEC risulti consegnata rischia di lasciar decorrere termini che, in realtà, non erano ancora iniziati a correre: un errore che lavora contro il creditore, non contro il debitore, se il debitore lo sa sfruttare.
Mito 2: “Senza firma digitale sull’atto notificato via PEC, la notifica è sempre nulla o inesistente”
Il mito. “Ho controllato il file ricevuto via PEC e non ha la firma digitale visibile: quindi la notifica è nulla, anzi inesistente, e il precetto non vale niente.”
Perché ci credono in tanti. La firma digitale è, effettivamente, un requisito centrale della validità formale degli atti processuali telematici, ed è facile pensare che la sua assenza equivalga automaticamente all’inesistenza dell’atto, cioè al vizio più radicale possibile, che nessuna sanatoria potrebbe mai colmare.
La realtà. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6477/2024, hanno chiarito che la mancanza della firma digitale non determina di per sé l’inesistenza dell’atto quando sia comunque possibile “desumere aliunde, da elementi qualificanti, la paternità certa” dell’atto — ad esempio dalla PEC ufficiale del mittente o da un’attestazione di conformità sottoscritta. In questi casi si applica il principio del raggiungimento dello scopo e quello di strumentalità delle forme processuali: la forma serve a garantire la certezza sulla provenienza dell’atto, e se questa certezza è comunque raggiungibile da altri elementi, il vizio non travolge l’atto. Attenzione: questo non significa che l’assenza di firma digitale sia sempre irrilevante — significa che va valutata caso per caso, verificando se esistano davvero elementi alternativi sufficienti a provare la paternità.
La prova. Cass. SU, 12 marzo 2024, n. 6477.
Cosa rischia chi ci crede. Il debitore che considera automaticamente nullo (o peggio, inesistente) ogni precetto privo di firma digitale visibile rischia di costruire un’opposizione su un presupposto che il giudice, verificati gli elementi concreti del caso, può facilmente respingere: il vizio va sempre dimostrato nel merito, non presunto in astratto.
Mito 3: “Se il mittente PEC non è nei registri pubblici (INI-PEC), il precetto notificato così non vale”
Il mito. “Il precetto mi è arrivato da un indirizzo PEC che non risulta nei pubblici elenchi: la notifica è nulla, perché doveva provenire da un indirizzo certificato e censito.”
Perché ci credono in tanti. È vero che la legge collega l’efficacia della notifica PEC alla certificazione dell’indirizzo e alla sua reperibilità nei pubblici registri (INI-PEC, IPA, ReGIndE): un debitore che verifica l’indirizzo del mittente e non lo trova elencato conclude, non irragionevolmente a prima vista, che manchi un requisito essenziale.
La realtà. La Cassazione, sia in ambito tributario (sentenza n. 6015/2023) sia con l’ordinanza n. 26682/2024 della Sezione V, ha adottato un’interpretazione sostanziale e non meramente letterale: la notifica da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri è valida quando chi eccepisce il vizio non riesce comunque a dimostrare un pregiudizio concreto derivante da quella circostanza, e quando l’indirizzo utilizzato sia comunque riconducibile con certezza al mittente. La censura meramente formale, priva di un reale interesse a farla valere, non basta a travolgere l’atto.
La prova. Cass. civ., Sez. V, ord. 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass. n. 6015/2023.
Cosa rischia chi ci crede. Fondare l’intera opposizione solo sulla verifica dell’indirizzo PEC nei registri pubblici, senza articolare anche un pregiudizio concreto subito per effetto di quella irregolarità, espone a un rigetto quasi certo: serve un vizio unito a un interesse reale, non la sola difformità formale.
Mito 4: “Se non riesco ad aprire l’allegato PEC, la notifica è come se non fosse mai arrivata”
Il mito. “Il file allegato alla PEC del precetto era danneggiato o illeggibile sul mio dispositivo: quindi, per me, quella notifica semplicemente non esiste.”
Perché ci credono in tanti. L’idea è intuitiva: se non riesco materialmente a leggere il contenuto dell’atto, come posso considerarlo “conosciuto”? È un’obiezione che sembra toccare direttamente il diritto di difesa.
La realtà. La giurisprudenza distingue nettamente tra inesistenza (vizio radicale, non sanabile) e nullità sanabile (vizio che può essere superato, ad esempio se l’atto raggiunge comunque il suo scopo, o se il destinatario dimostra di averne comunque compreso il contenuto attraverso altri canali). L’illeggibilità dell’allegato, di per sé, non equivale a inesistenza della notifica: rileva come possibile causa di nullità, ma va fatta valere tempestivamente e, soprattutto, il destinatario deve dimostrare che l’illeggibilità gli ha effettivamente impedito di comprendere il contenuto dell’atto, non limitarsi ad affermarlo genericamente.
La prova. Principio elaborato in applicazione della regola generale sulla sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.), applicata dalla Cassazione con la sentenza n. 16826/2022 anche ai vizi di notifica di atti dell’esecuzione e della riscossione.
Cosa rischia chi ci crede. Attendere passivamente, convinti che un allegato illeggibile azzeri ogni effetto della notifica, mentre il termine per opporsi (o quello di efficacia del precetto) continua comunque a decorrere secondo le regole ordinarie, salvo che il vizio venga fatto valere tempestivamente e con la prova del pregiudizio subito.
Mito 5: “Ho scoperto il vizio di notifica tardi: posso sempre opporsi, il termine conta da quando l’ho scoperto io”
Il mito. “Mi sono accorto solo ora, a distanza di mesi, che la notifica del precetto aveva un vizio: ma va bene lo stesso, il termine per opporsi parte da quando l’ho scoperto, non da quando è avvenuta la notifica.”
Perché ci credono in tanti. È parzialmente vero, ed è proprio questa parte di verità a rendere il mito pericoloso: la Cassazione riconosce effettivamente che, quando la notifica è viziata, il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. può decorrere dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto, anziché dalla notifica formale. Il passaparola, però, si ferma qui e omette la condizione più importante.
La realtà. Con l’ordinanza n. 29063/2025 della Sezione III, la Cassazione ha precisato che chi eccepisce la nullità o l’inesistenza della notifica ha l’onere di indicare e provare il momento esatto in cui ha avuto conoscenza legale o di fatto dell’atto viziato, diverso dalla notifica contestata. Senza questa prova puntuale, il giudice non può verificare la tempestività dell’opposizione, che viene dichiarata inammissibile — non perché il vizio di notifica non esista, ma perché manca la dimostrazione di quando è iniziato a decorrere il nuovo termine. “L’ho scoperto tardi” non basta: serve indicare la data precisa e provarla.
La prova. Cass. civ., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 29063.
Cosa rischia chi ci crede. Depositare un’opposizione generica, sostenendo di aver “scoperto solo di recente” il vizio senza documentare quando esattamente, con la conseguenza quasi automatica di un’inammissibilità che avrebbe potuto essere evitata con una semplice prova documentale del momento di effettiva conoscenza.
Mito 6: “Tanto tutti i vizi di notifica si sanano comunque se poi reagisco all’atto, quindi non serve controllare subito”
Il mito. “Se la notifica ha un vizio ma io comunque rispondo, mi difendo, propongo opposizione, tanto il vizio si sana lo stesso: non serve affrettarsi a verificarlo.”
Perché ci credono in tanti. Anche questo mito nasce da un principio reale, applicato però in modo distorto: è vero che la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.) può sanare un vizio di notifica quando il destinatario dimostra comunque di aver avuto conoscenza dell’atto e di essersi difeso. Ma “sanato” non significa “irrilevante ai fini dei termini”.
La realtà. La sanatoria per raggiungimento dello scopo, applicata dalla Cassazione anche ai vizi di notifica del precetto (sent. n. 16826/2022), produce i suoi effetti dal momento in cui lo scopo è raggiunto, non retroattivamente in modo da “congelare” i termini fino a quel momento a piacimento del debitore. Se il debitore attende mesi prima di reagire, il vizio può sanarsi, ma il termine per far valere altri profili (ad esempio l’opposizione agli atti esecutivi sul precetto) può nel frattempo essere comunque scaduto, calcolato dalla data — spesso anteriore — in cui la conoscenza legale o di fatto dell’atto era già maturata per altre vie.
La prova. Cass., 24 maggio 2022, n. 16826.
Cosa rischia chi ci crede. Usare la sanatoria come giustificazione per non controllare subito la notifica, quando in realtà ogni giorno di attesa riduce la finestra utile per contestare tempestivamente altri vizi, autonomi rispetto a quello poi sanato.
Il mito alla prova dei numeri
Simulazione 1 — la casella piena. Precetto per un credito di 18.900 €, notificato via PEC il 3 giugno; la casella del debitore, non consultata da settimane, risulta satura e la notifica non si perfeziona (ricevuta di mancata consegna). Il debitore, informato telefonicamente dal creditore che “la notifica è comunque valida”, non fa nulla per 40 giorni, convinto che il termine per opporsi sia già scaduto. In realtà, applicando Cass. SU n. 28452/2024, la notifica non si è mai perfezionata: il creditore dovrà notificare nuovamente, e il termine per il debitore decorrerà solo da quella notifica successiva, effettivamente consegnata.
Simulazione 2 — l’allegato illeggibile usato come scusa. Precetto da 27.300 €, allegato PEC parzialmente corrotto ma recuperabile tramite un secondo tentativo di apertura con altro software. Il debitore, convinto che l’illeggibilità renda automaticamente inesistente la notifica, non verifica altrimenti il contenuto e lascia decorrere 25 giorni senza agire. Quando prova a eccepire il vizio, il giudice rileva che l’atto era comunque recuperabile e comprensibile con un minimo sforzo, e che il debitore non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto: l’opposizione, proposta fuori termine rispetto alla conoscenza effettiva già maturata, viene dichiarata inammissibile.
Il fondo di verità
Ogni mito qui esaminato nasce da un principio reale: la notifica PEC deve garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto (vero, ed è la base del Mito 1); la firma digitale è un requisito di validità formale (vero, base del Mito 2); l’indirizzo PEC dovrebbe risultare nei registri pubblici (vero, base del Mito 3); l’allegato deve essere leggibile per garantire la difesa (vero, base del Mito 4); un vizio di notifica può spostare il dies a quo dei termini (vero, base del Mito 5); la sanatoria per raggiungimento dello scopo esiste davvero (vero, base del Mito 6). Il passaparola, in ciascun caso, ha preso il principio generale e ne ha eliminato le condizioni, le eccezioni e gli oneri probatori che la giurisprudenza più recente ha invece ribadito con precisione.
Mito vs realtà in tabella
| Il mito | Come stanno davvero le cose |
|---|---|
| Casella piena = notifica comunque valida | Non si perfeziona; termini decorrono dalla notifica successiva effettivamente consegnata |
| Niente firma digitale = notifica sempre inesistente | Non automatico: conta se la paternità è desumibile da altri elementi |
| PEC mittente non in INI-PEC = notifica nulla | Valida, salvo pregiudizio concreto dimostrato dal destinatario |
| Allegato illeggibile = notifica inesistente | Nullità sanabile, va provato il pregiudizio, non automatica |
| Vizio scoperto tardi = termine parte da quando lo scopro io | Vero solo se si prova la data esatta della conoscenza effettiva |
| Vizio sanato con la reazione = termini irrilevanti | Sanatoria non retroattiva a piacimento: altri termini possono comunque essere scaduti |
Le domande di verifica
È vero che basta verificare l’indirizzo PEC sui registri pubblici per far annullare il precetto? No: serve anche dimostrare un pregiudizio concreto derivante dall’irregolarità, non la sola difformità formale.
È vero che una notifica PEC con casella piena mi mette automaticamente al riparo da ogni conseguenza? Dipende: la notifica non si perfeziona, ma il creditore può semplicemente ripeterla, e da quel momento i termini ricominciano a decorrere regolarmente.
È vero che posso sempre aspettare per contestare un vizio di notifica, tanto il termine parte da quando me ne accorgo? Solo in parte: serve provare con precisione il momento della conoscenza effettiva, non basta affermarlo genericamente a distanza di tempo.
È vero che un allegato PEC illeggibile blocca comunque tutta la procedura? No: va dimostrato che l’illeggibilità ha effettivamente impedito la comprensione dell’atto, altrimenti il vizio si considera sanato.
Le sentenze che smontano i miti
- Cass. SU, 5 novembre 2024, n. 28452 — la notifica PEC con casella piena del destinatario non si perfeziona; il notificante non decade se ripete la notifica tempestivamente.
- Cass. civ., Sez. II, ord. 12 settembre 2025, n. 25084 — la ricevuta di avvenuta consegna è prova essenziale del perfezionamento; senza consegna effettiva, l’atto non è reso disponibile al destinatario.
- Cass. SU, 12 marzo 2024, n. 6477 — la mancanza di firma digitale non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto notificato, se la paternità è desumibile da altri elementi qualificanti.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 14 ottobre 2024, n. 26682 — la notifica da indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri è valida, salvo pregiudizio concreto dimostrato.
- Cass., n. 6015/2023 — principio analogo in ambito tributario: interpretazione sostanziale, non meramente letterale, dei requisiti dell’indirizzo PEC mittente.
- Cass., 24 maggio 2022, n. 16826 — la regola generale della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) si applica anche ai vizi di notifica di atti dell’esecuzione e della riscossione.
- Cass. civ., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 29063 — chi eccepisce un vizio di notifica ha l’onere di provare il momento esatto della conoscenza legale o di fatto dell’atto, pena l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di prova sulla tempestività.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una notifica PEC contestata, separare ciò che è realmente un vizio sfruttabile da ciò che il passaparola ha trasformato in falsa certezza richiede un’analisi tecnica puntuale. Lo Studio Monardo interviene così:
- Verifichiamo la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) della PEC, accertando se la notifica si sia effettivamente perfezionata o sia rimasta priva di consegna.
- Controlliamo la presenza e la validità della firma digitale sull’atto notificato, e se assente, verifichiamo se esistano elementi alternativi che ne provano comunque la paternità.
- Verifichiamo l’iscrizione dell’indirizzo PEC mittente nei registri pubblici (INI-PEC, IPA, ReGIndE), documentando comunque l’eventuale pregiudizio concreto subito.
- Analizziamo l’integrità e la leggibilità dell’allegato PEC, documentando puntualmente ogni difficoltà di accesso al contenuto dell’atto.
- Ricostruiamo con precisione la cronologia della conoscenza effettiva dell’atto, raccogliendo le prove necessarie a documentare il dies a quo alternativo quando la notifica è viziata.
- Calcoliamo il termine di 20 giorni applicabile al caso concreto, tenendo conto della sospensione feriale di agosto quando rilevante.
- Valutiamo se un vizio risulti già sanato per raggiungimento dello scopo, orientando la strategia verso i profili ancora effettivamente contestabili.
- Prepariamo l’opposizione ex art. 617 c.p.c., documentando puntualmente sia il vizio sia la tempestività della sua deduzione.
- Coordiniamo l’analisi con eventuali profili bancari o tributari connessi al credito sottostante, quando rilevanti.
- Seguiamo l’intero contenzioso fino in Cassazione, quando la questione lo richiede.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In una materia tecnica come quella delle notifiche PEC, dove — come si è visto — la giurisprudenza distingue con precisione tra vizi sanabili, vizi rilevanti e mere irregolarità prive di conseguenze, l’esperienza maturata come cassazionista consente di valutare con affidabilità se un profilo sollevato in primo grado resista fino all’ultimo grado di giudizio, evitando di costruire un’intera strategia difensiva su un vizio che la giurisprudenza più recente ha già ridimensionato o escluso. Lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti affianca l’analisi quando il credito sottostante il precetto ha natura bancaria o richiede approfondimenti tributari.
Chiusura
L’informazione corretta, in questa materia, è la prima e più concreta forma di difesa. I sei miti esaminati condividono tutti la stessa struttura: partono da un principio vero, ma lo applicano senza le condizioni e gli oneri probatori che la giurisprudenza più recente ha invece precisato con cura. Verificare un vizio di notifica PEC richiede oggi un’analisi tecnica puntuale — ricevute di consegna, firme digitali, registri pubblici, prova della conoscenza effettiva — che nessun passaparola può sostituire, ed è proprio in questo tipo di verifica tecnica, seguita con continuità dalla prima analisi fino all’eventuale ricorso per cassazione, che si gioca la differenza tra un’opposizione fondata e una destinata all’inammissibilità.
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Mito 7: “Ho cambiato indirizzo PEC da poco: se mi notificano al vecchio indirizzo, la notifica è comunque nulla”
Il mito. “La mia PEC è cambiata mesi fa, e il precetto mi è arrivato al vecchio indirizzo: è nullo, perché non è quello attuale.”
Perché ci credono in tanti. Sembra logico: se l’indirizzo non è più mio, come può essere valida una notifica lì diretta? L’intuizione ricalca quella, ben nota, sulla notifica cartacea a un vecchio indirizzo di residenza.
La realtà. Per imprese e professionisti iscritti in albi o registri, l’art. 16 del D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012) impone l’obbligo di comunicare e mantenere aggiornato il proprio indirizzo PEC nei pubblici registri (Registro Imprese, INI-PEC). Se il destinatario non ha aggiornato il proprio indirizzo nei registri pubblici, la notifica al vecchio indirizzo ancora risultante da quei registri resta valida: l’onere di aggiornamento grava sul destinatario, non sul notificante, che ha diritto di fare legittimo affidamento sui dati risultanti dai pubblici elenchi al momento della notifica. Diverso è il caso delle persone fisiche non obbligate a un indirizzo PEC pubblico, per le quali il discorso cambia in base a come e dove l’indirizzo era stato originariamente comunicato al creditore.
La prova. Art. 16, D.L. 179/2012, conv. con modificazioni dalla L. 221/2012, in tema di obbligo di comunicazione e aggiornamento dell’indirizzo PEC per imprese e professionisti.
Cosa rischia chi ci crede. Un professionista o un’impresa che non ha aggiornato tempestivamente il proprio indirizzo PEC nei registri pubblici, e che riceve per questo la notifica al vecchio indirizzo, non può in genere eccepire con successo la nullità: il vizio, semmai, ricade sulla propria negligenza nell’adempiere all’obbligo di aggiornamento.
Mito 8: “Se vinco l’opposizione per un vizio di notifica, il debito si estingue e il creditore non può più agire”
Il mito. “Se dimostro che la notifica del precetto era viziata e l’opposizione viene accolta, il debito sparisce e il creditore non può più fare nulla.”
Perché ci credono in tanti. L’accoglimento di un’opposizione sembra, a un primo sguardo, un risultato definitivo e totale: se il giudice mi dà ragione, il problema è chiuso per sempre.
La realtà. L’accoglimento di un’opposizione agli atti esecutivi per un vizio di notifica del precetto travolge quell’atto specifico, non il credito sottostante né il titolo esecutivo che lo fonda (salvo che il vizio riguardi direttamente anche quest’ultimo). Il creditore, accertata la nullità del precetto, può notificarne uno nuovo, formalmente corretto, e riprendere la procedura da quel punto: quello che il debitore ottiene, in questi casi, non è l’estinzione del debito, ma un rallentamento procedurale e un nuovo termine entro cui organizzare la propria difesa, oltre alla possibilità — se il vizio ha comportato un ritardo — di far valere questioni ulteriori (come un’eventuale prescrizione maturata nel frattempo, da valutare caso per caso).
La prova. Principio generale sugli effetti circoscritti dell’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi, che investe la regolarità formale dell’atto e non il rapporto sostanziale sottostante, salvo che quest’ultimo non sia stato specificamente e autonomamente contestato con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Cosa rischia chi ci crede. Considerare “chiusa la partita” dopo un’opposizione vinta sul solo vizio di notifica, abbassando la guardia, mentre il creditore prepara semplicemente una nuova notifica regolare e riprende la procedura da dove si era fermata.
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