Opposizione All’esecuzione: Perché La Mediazione Non Va Mai Ignorata

Perché conta più cosa dicono i giudici che la lettera della legge

Chi propone o subisce un’opposizione all’esecuzione tende a guardare solo agli articoli 615, 616 e 617 del codice di procedura civile, convinto che la materia esecutiva sia per definizione estranea alla mediazione civile e commerciale. È un errore che può costare l’intero giudizio: l’art. 5, comma 4, lettera e), del d.lgs. 28/2010 esclude dalla mediazione obbligatoria i “procedimenti di esecuzione forzata”, ma non tutte le opposizioni che gravitano attorno all’esecuzione ricadono in questa eccezione allo stesso modo, e la giurisprudenza degli ultimi anni ha tracciato distinzioni che il testo di legge, da solo, non lascia intuire. La differenza tra un’opposizione dichiarata procedibile e una dichiarata improcedibile per mancata mediazione si gioca quasi sempre in queste pieghe interpretative, non nel dato normativo nudo. Per questo un’analisi seria non può limitarsi alla norma: deve passare dalle pronunce che quella norma l’hanno applicata, spesso in modo difforme tra loro.

Lo Studio Monardo segue questa materia con un taglio che è insieme processuale ed esecutivo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, e la lettura delle opposizioni all’esecuzione richiede esattamente questo tipo di competenza, perché un’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione — se sollevata o subita male — non si esaurisce nel giudizio di merito ma può risalire fino al giudizio di legittimità, dove si sono formati e si stanno tuttora formando gli orientamenti decisivi su questo tema.

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Il quadro normativo in breve

L’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come riscritto dal d.lgs. 149/2022, “riforma Cartabia”) impone il previo esperimento della mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, in una serie tassativa di materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. È soprattutto quest’ultima voce — i contratti bancari e finanziari — a interessare direttamente molte opposizioni all’esecuzione, perché il titolo posto a base del precetto è spessissimo un contratto di mutuo, di apertura di credito o di finanziamento, oppure un decreto ingiuntivo emesso proprio su quel contratto.

Vale la pena ricordare come funziona in concreto la condizione di procedibilità, perché è proprio nei dettagli procedurali che si annidano gli errori più frequenti. La domanda di mediazione va presentata presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, competente per territorio secondo i criteri dell’art. 4 del d.lgs. 28/2010. La condizione di procedibilità si considera avverata non con la conclusione positiva della mediazione, ma con il solo svolgimento del primo incontro davanti al mediatore, anche se le parti non raggiungono alcun accordo: è un punto spesso frainteso, perché induce a credere che basti “provarci” senza reale intenzione di comporre la lite. In realtà, se una delle parti non compare al primo incontro senza giustificato motivo, il giudice può desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio e condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dall’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. 28/2010. Il termine entro cui la mediazione deve concludersi, dopo la riforma Cartabia, è stato riportato a tre mesi (art. 6, d.lgs. 28/2010), decorrenti dal deposito della domanda, e il giudice, se rileva che la condizione di procedibilità non è ancora maturata, deve assegnare alle parti un termine per il deposito della domanda di mediazione o per la prosecuzione di quella già pendente, rinviando l’udienza a data successiva alla scadenza del termine trimestrale. Va infine ricordato che, per le materie del comma 1-bis, la riforma ha esteso l’assistenza tecnica obbligatoria dell’avvocato durante l’intero procedimento di mediazione, non solo nella fase di eventuale accordo conclusivo: una previsione che rende ancora più rilevante affidarsi, fin dal primo incontro, a chi già segue il fascicolo dell’opposizione, per mantenere coerenza tra la linea difensiva assunta in mediazione e quella che verrà eventualmente sostenuta nel prosieguo del giudizio.

Il comma 4 dello stesso articolo elenca invece i procedimenti esclusi dall’obbligo: tra questi, alla lettera e), compaiono i “procedimenti di esecuzione forzata”. Il legislatore ha voluto evitare che la mediazione rallentasse la fase più propriamente coattiva del processo esecutivo — pignoramento, assegnazione, vendita — dove non ha senso pratico invitare le parti a trattare mentre il bene è già sotto vincolo. Il punto controverso è un altro: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c., proposta prima che l’esecuzione sia iniziata) sono davvero “procedimenti di esecuzione forzata” ai fini di questa esclusione, oppure sono giudizi di cognizione autonomi che, pur incardinati nel contesto esecutivo, restano soggetti alla mediazione quando verte su materie rientranti nel comma 1-bis?

Un ulteriore elemento di complessità nasce dal fatto che l’art. 5, comma 1-bis, individua le materie soggette a mediazione facendo riferimento al “contratto” da cui origina la controversia (bancario, finanziario, assicurativo), non al tipo di procedimento con cui quella controversia viene fatta valere in giudizio. Questo significa che uno stesso rapporto di credito bancario può generare, a seconda delle fasi, un procedimento monitorio, un’opposizione a decreto ingiuntivo, un’opposizione a precetto e infine un’opposizione all’esecuzione in senso stretto: la domanda se la mediazione sia dovuta va quindi posta e riesaminata a ogni passaggio, perché il legislatore ha costruito la condizione di procedibilità intorno alla materia del rapporto, non intorno all’etichetta formale dell’atto processuale con cui quel rapporto torna, di volta in volta, davanti al giudice.

A questa domanda il testo di legge non risponde in modo univoco, e infatti la giurisprudenza si è divisa. Va aggiunto che la riforma Cartabia, riscrivendo l’art. 5, non ha toccato la lettera e) del comma 4, ma ha invece ampliato in modo significativo il comma 1-bis, aggiungendo espressamente i contratti bancari e finanziari accanto a quelli assicurativi già previsti in precedenza: una scelta che, letta insieme alla ratio dichiarata della riforma — deflazionare il contenzioso proprio nelle materie ad alta serialità come quella bancaria — rende più solida la tesi secondo cui le opposizioni fondate su rapporti bancari, anche quando gravitano attorno a un’esecuzione, non possono considerarsi automaticamente sottratte alla mediazione solo perché nominalmente rubricate come “opposizione all’esecuzione” o “opposizione a precetto”. L’art. 5, comma 2, aggiunge poi un secondo canale di operatività della mediazione, indipendente dal comma 1-bis: quello della mediazione demandata dal giudice, che può disporre l’esperimento del procedimento anche in materie non comprese nell’elenco obbligatorio, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti. Anche questo strumento, come si vedrà, è stato applicato ad alcune opposizioni in ambito esecutivo.

L’orientamento consolidato

La Suprema Corte ha chiarito che, quando l’opposizione riguarda un rapporto di credito rientrante tra le materie del comma 1-bis, l’onere di attivare la mediazione — una volta introdotto il giudizio — non ricade automaticamente su chi ha proposto l’opposizione, ma va individuato caso per caso in base alla posizione sostanziale delle parti. Questo principio, maturato nel contenzioso sull’opposizione a decreto ingiuntivo e poi esteso per analogia ad altre opposizioni esecutive, è il punto di partenza per capire come orientarsi.

La vicenda capostipite riguarda proprio l’opposizione a decreto ingiuntivo: Cass. Civ., Sez. III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629, aveva stabilito che l’onere di introdurre la mediazione gravasse sulla parte opponente (il debitore), perché è quest’ultima ad aver “attivato” il procedimento contenzioso proponendo opposizione. In altre parole, secondo questo primo orientamento, chi si opponeva a un decreto ingiuntivo bancario doveva anche farsi carico di avviare la mediazione, pena la revoca — a proprio danno — del decreto stesso se non lo faceva.

Questo orientamento si è però scontrato con la prassi dei tribunali di merito, che negli anni successivi hanno spesso deciso in senso opposto: Trib. Firenze, ordinanze 15 febbraio 2016 e 13 ottobre 2016, e Trib. Busto Arsizio, ordinanze 3 febbraio 2016 e 20 marzo 2018, hanno ritenuto che l’onere dovesse gravare sul creditore opposto, perché è lui il titolare del diritto sostanziale di credito e quindi, sul piano della domanda “mediabile”, l’attore in senso sostanziale. Trib. Milano, ordinanza 6 dicembre 2016, si è mosso nella stessa direzione. Il contrasto è arrivato fino alla Corte costituzionale in via indiretta e, sul piano della legittimità, a una vera e propria spaccatura interna.

Con ordinanza 12 luglio 2019, n. 18741, la Sez. III della Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, segnalando il contrasto ormai conclamato tra sezioni semplici e giurisprudenza di merito; una successiva ordinanza 16 settembre 2019, n. 23003 della Sez. VI aveva riproposto il tema senza risolverlo in modo esplicito. Le Sezioni Unite sono intervenute con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596, affermando il principio oggi consolidato: l’onere di promuovere la mediazione, dopo l’instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la decisione sulla provvisoria esecuzione, incombe sulla parte opposta, cioè sul creditore, salvo che sia stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto, nel qual caso l’onere si sposta sull’opponente. In caso di inerzia della parte onerata, la conseguenza è l’improcedibilità della domanda giudiziale (non della semplice richiesta di provvisoria esecuzione) e, quando l’onere gravava sul creditore, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Tradotto in pratica: se sei il debitore che si oppone a un decreto ingiuntivo bancario e il giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione, non sei tu a dover attivare la mediazione — è il creditore, e se non lo fa, rischi di vedere il decreto revocato a tuo favore. Se invece la provvisoria esecuzione è stata concessa, l’onere si inverte e diventa tuo. Questo principio, nato per l’opposizione a decreto ingiuntivo, è il riferimento che i tribunali applicano oggi, per analogia, anche a numerose situazioni di opposizione all’esecuzione in senso proprio, quando il titolo esecutivo affonda le radici in un rapporto bancario o finanziario.

Vale la pena ripercorrere anche il percorso logico che ha condotto le Sezioni Unite a questa conclusione, perché è quel ragionamento — non la sola formula finale — a orientare oggi l’estensione del principio alle opposizioni esecutive. La Corte ha innanzitutto chiarito che la mediazione, nel disegno del d.lgs. 28/2010, è pensata come condizione di procedibilità della “domanda giudiziale” relativa al diritto controverso, non come condizione di procedibilità dell'”atto processuale” che introduce il giudizio. Questo distinguo è decisivo: nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda giudiziale in senso sostanziale resta quella originaria del creditore (l’accertamento del credito), sulla quale l’opponente si limita a introdurre delle difese; è quindi il creditore, quale titolare della pretesa che la mediazione dovrebbe tentare di comporre, a doverla attivare. Applicato all’opposizione all’esecuzione, lo stesso ragionamento porta a individuare nel creditore procedente — titolare del diritto di credito posto a base del titolo esecutivo — il soggetto sostanzialmente onerato, anche quando è il debitore, sul piano puramente processuale, ad aver dato impulso al giudizio di opposizione.

Le Sezioni Unite hanno anche affrontato il tema delle conseguenze pratiche di questa impostazione: se l’onere è del creditore e questi resta inerte, il giudice non può “sostituirsi” attivando d’ufficio la mediazione al posto della parte onerata, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità della domanda, con tutte le conseguenze che ne derivano sul titolo esecutivo eventualmente già formato. È un meccanismo che, nella pratica, protegge il debitore inerte solo fino a un certo punto: se infatti la provvisoria esecuzione è stata concessa, l’iniziativa di attivare la mediazione — e con essa la possibilità di ottenere una sospensione o una rinegoziazione della propria posizione — torna interamente nelle mani del debitore stesso, che non può più fare affidamento sull’inerzia altrui.

La questione aperta n. 1: l’opposizione a precetto è sempre esclusa dalla mediazione?

LA QUESTIONE. Il debitore che riceve un atto di precetto e vuole opporsi prima ancora che l’esecuzione forzata inizi (pignoramento non ancora notificato) si chiede spesso se debba comunque attivare o attendere una mediazione, oppure se possa contare sull’esclusione prevista per i “procedimenti di esecuzione forzata”. La risposta non è scontata, perché l’opposizione a precetto si colloca in una zona di confine: è collegata all’esecuzione, ma l’esecuzione, tecnicamente, non è ancora iniziata.

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Sul punto esistono due orientamenti di merito in aperto contrasto. Trib. Vicenza, sentenza 8 giugno 2022, n. 998, ha escluso l’obbligo di mediazione anche per l’opposizione a precetto, affermando che la disposizione dell’art. 5, comma 4, lett. e), è chiara nell’escludere l’obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, e ricomprendendovi anche la fase pre-esecutiva del precetto in quanto atto prodromico e strumentale all’esecuzione stessa.

Di segno opposto è Trib. Verona, sentenza 2 marzo 2023, n. 431, secondo cui l’opposizione a precetto non rientra nelle eccezioni di cui all’art. 5, comma 4, lett. e), del d.lgs. 28/2010, perché il precetto precede l’inizio dell’esecuzione forzata: quando si contesta un atto di intimazione stragiudiziale che non ha ancora dato avvio ad alcun pignoramento, si è ancora in una fase di cognizione piena su un rapporto sostanziale, e se quel rapporto rientra tra le materie del comma 1-bis (ad esempio un credito bancario), la mediazione resta condizione di procedibilità della domanda.

SE C’È CONTRASTO. Il contrasto tra le due pronunce di merito non è stato ancora risolto in modo esplicito dalla Cassazione con specifico riferimento all’opposizione a precetto, ma l’impostazione che prevale nella prassi più recente dei tribunali — ed è coerente con la ratio della riforma Cartabia, che ha voluto ampliare gli spazi di mediazione obbligatoria proprio nelle materie bancarie e finanziarie — è quella di Trib. Verona: l’esclusione ex lett. e) va letta in senso restrittivo, riferita alla sola fase esecutiva già iniziata, non al momento anteriore in cui si contesta ancora, in sede di cognizione, il diritto di procedere a esecuzione. L’assunzione prudenziale, in assenza di un intervento chiarificatore della Cassazione, è trattare l’opposizione a precetto su materia bancaria o finanziaria come soggetta a mediazione obbligatoria, salvo verificare caso per caso la natura del rapporto sottostante.

Un argomento ulteriore, spesso trascurato nella discussione, riguarda la funzione stessa dell’opposizione a precetto rispetto all’opposizione all’esecuzione in senso stretto. L’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. nasce proprio per consentire al debitore di contestare il diritto di procedere a esecuzione prima che questa produca effetti pregiudizievoli irreversibili (pignoramento, vincoli su beni, segnalazioni). Se si accogliesse la tesi di Trib. Vicenza n. 998/2022, il debitore che intende opporsi in questa fase iniziale — quella in cui il tentativo di composizione avrebbe maggiore senso pratico, perché nessun bene è ancora vincolato — si vedrebbe privato proprio dello strumento che il legislatore ha voluto generalizzare nelle materie ad alta serialità come quella bancaria. È un argomento sistematico che rafforza, sul piano logico, l’orientamento di Trib. Verona, e che verosimilmente peserà se la questione arriverà, come sembra probabile, all’esame della Corte di Cassazione nei prossimi anni.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se ricevi un precetto fondato su un contratto di mutuo, di apertura di credito o di finanziamento e intendi opporti, non dare per scontato che la mediazione non ti riguardi: una valutazione affrettata su questo punto può trasformarsi in un’improcedibilità che ti fa perdere tempo prezioso proprio nella fase in cui potresti ancora bloccare l’esecuzione prima che inizi. In questa fase, la competenza dell’Avv. Monardo come cassazionista consente di impostare l’atto di opposizione tenendo conto di entrambi gli orientamenti, scegliendo la strategia processuale più prudente rispetto al rischio di improcedibilità.

Un aspetto ulteriore, spesso trascurato, riguarda il comportamento da tenere quando il giudice, all’udienza, solleva d’ufficio la questione della mediazione senza che nessuna delle parti l’abbia posta. In questi casi il giudice è tenuto ad assegnare un termine per il deposito della domanda di mediazione, e la parte che ha interesse a “guadagnare tempo” processuale — tipicamente il debitore opponente, quando vuole rallentare la maturazione dei presupposti per proseguire l’esecuzione — può valutare se sollecitare essa stessa questa eccezione, anziché attendere che sia il giudice a rilevarla, così da avere maggiore controllo sui tempi della sospensione.

La questione aperta n. 2: chi deve attivare la mediazione nell’opposizione all’esecuzione bancaria?

LA QUESTIONE. Ammesso che la mediazione sia dovuta perché il credito posto a base del precetto o del pignoramento nasce da un contratto bancario o finanziario, chi ha l’onere pratico di depositare la domanda di mediazione — il debitore che si oppone o il creditore procedente? È la domanda più concreta per chi deve decidere entro pochi giorni come muoversi.

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Il principio delle Sezioni Unite n. 19596/2020, nato per l’opposizione a decreto ingiuntivo, individua l’onere in capo alla parte che, sul piano sostanziale, riveste la posizione di attore rispetto al diritto controverso: di regola il creditore, salvo l’inversione quando è stata concessa la provvisoria esecuzione al titolo opposto. Applicando lo stesso criterio all’opposizione all’esecuzione (dove il titolo esecutivo è spesso già definitivo, non provvisoriamente esecutivo in senso tecnico), i tribunali di merito che hanno affrontato la questione tendono a individuare l’onere nel creditore procedente, in quanto titolare sostanziale del diritto di credito che la mediazione dovrebbe tentare di comporre, mentre il debitore opponente resta, anche qui, la parte che ha sollevato la contestazione ma non il “titolare” del diritto oggetto di eventuale composizione.

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 settembre 2025, n. 24630, intervenuta dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, ha confermato e ribadito la linea delle Sezioni Unite del 2020, chiarendo che il criterio dell’onere in capo alla parte opposta/creditrice resta valido anche nel nuovo assetto normativo dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, e che la mancata attivazione da parte del creditore produce le medesime conseguenze in termini di improcedibilità già delineate nel 2020.

SE C’È CONTRASTO. Non risulta, ad oggi, un contrasto attivo di pari intensità applicato specificamente all’opposizione all’esecuzione (a differenza di quanto accaduto per l’opposizione a decreto ingiuntivo prima del 2020): la giurisprudenza di merito più recente applica per analogia il criterio delle Sezioni Unite. L’assunzione prudenziale è che, in materia bancaria e finanziaria, l’onere di attivare la mediazione ricada sul creditore procedente, salvo che la situazione processuale concreta (ad esempio una sospensione dell’esecuzione già concessa al debitore) giustifichi un’inversione analoga a quella prevista per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Un’ulteriore complicazione pratica riguarda i casi in cui il titolo esecutivo non sia un decreto ingiuntivo ma un titolo esecutivo stragiudiziale (ad esempio un contratto di mutuo con clausola di esecutività, o un atto notarile). In questi casi manca del tutto quel passaggio — la concessione o il diniego della provvisoria esecuzione — che nell’opposizione a decreto ingiuntivo segna il momento di inversione dell’onere. La giurisprudenza di merito che si è confrontata con questi scenari tende a mantenere fermo il criterio generale (onere sul creditore, quale titolare sostanziale del diritto), salvo valutare se il debitore, opponendosi, introduca un accertamento negativo del credito che lo pone, nella sostanza, nella posizione di chi ha interesse a ottenere una pronuncia di merito e non solo a paralizzare l’azione esecutiva: in questi casi non è escluso che il giudice ritenga condivisibile un’applicazione più flessibile del criterio, da valutare comunque caso per caso e non come regola automatica.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se sei il debitore opponente, non hai comunque interesse a restare inerte confidando che l’onere sia altrui: conviene monitorare attivamente se il creditore ha davvero depositato la domanda di mediazione nei termini, perché è proprio dalla sua inerzia che può derivare un esito favorevole per te. Se sei il creditore procedente, ignorare questo onere può costarti la declaratoria di improcedibilità della tua stessa azione esecutiva o della domanda di merito collegata.

Va inoltre considerato l’aspetto delle spese: la giurisprudenza di merito che si è occupata di mediazione nell’ambito di opposizioni a precetto ha chiarito che, quando una parte resta ingiustificatamente inattiva rispetto all’invito del giudice a partecipare alla mediazione, questa inerzia può riflettersi sulla successiva regolazione delle spese di lite, a prescindere dall’esito finale del giudizio di merito. È un tassello che consiglia, tanto al debitore quanto al creditore, di documentare con cura ogni fase del procedimento di mediazione — partecipazione, assenza, motivazioni addotte — perché quel materiale può tornare utile anche mesi dopo, quando il giudizio riprende il suo corso ordinario.

La questione aperta n. 3: il giudice può disporre la mediazione anche fuori dai casi obbligatori?

LA QUESTIONE. Anche quando la materia non rientra tra quelle del comma 1-bis (ad esempio un’opposizione a precetto per un credito che nasce da un titolo diverso da un contratto bancario, come un assegno di mantenimento), può il giudice comunque “spingere” le parti verso la mediazione?

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Sì, attraverso lo strumento della mediazione demandata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010. Un caso applicativo diretto in ambito esecutivo è quello del Tribunale di Firenze, che in un procedimento di opposizione a precetto relativo a un credito da assegno di mantenimento ha disposto la mediazione demandata, ordinando espressamente che le parti comparissero personalmente e non si limitassero a un primo incontro meramente informativo, ma proseguissero nel tentativo di conciliazione vero e proprio. La pronuncia è significativa perché dimostra che l’assenza dell’obbligo legale ex comma 1-bis non mette al riparo dalla mediazione: il giudice conserva un potere discrezionale, esercitabile “in ogni tempo e grado del giudizio”, anche in una controversia che nasce e si sviluppa interamente nel perimetro dell’esecuzione forzata.

SE C’È CONTRASTO. Non emerge un contrasto propriamente detto su questo punto, quanto piuttosto un uso ancora non uniforme dello strumento tra i diversi uffici giudiziari: alcuni tribunali ricorrono alla mediazione demandata con maggiore frequenza nelle opposizioni esecutive con profili familiari o relazionali (mantenimento, rapporti tra soci, rapporti condominiali), altri restano più conservativi. L’assunzione prudenziale è che la mediazione demandata resti sempre un rischio processuale concreto da mettere in conto, anche fuori dai casi di obbligo legale, ogni volta che la controversia sottostante al precetto o al pignoramento conserva margini di composizione tra le parti.

COSA SIGNIFICA PER TE. Anche se il tuo caso non rientra tra le materie a mediazione obbligatoria, non escludere a priori che il giudice ti inviti — con un’ordinanza che sospende i termini processuali in corso — a tentare la mediazione prima di proseguire: ignorare questo invito, o presentarsi in mediazione senza una strategia coerente con la posizione assunta nell’opposizione, può indebolire la tua posizione nel prosieguo del giudizio. La linea difensiva dello Studio Monardo, coordinata dal cassazionista Avv. Monardo insieme allo staff multidisciplinare in materia bancaria e tributaria, tiene conto fin dal primo atto anche di questi scenari di mediazione facoltativa o demandata, per non farsi trovare impreparati.

Va inoltre considerato che la mediazione demandata, a differenza di quella obbligatoria ex lege, presuppone una valutazione discrezionale del giudice sulla “mediabilità” concreta della controversia: elementi come la persistenza di rapporti duraturi tra le parti (un rapporto di mantenimento, un rapporto condominiale, un rapporto societario) rendono più probabile che il giudice ritenga utile il tentativo, mentre un credito puramente pecuniario tra soggetti che non hanno altri legami tende a rendere meno probabile — ma non impossibile — questo tipo di provvedimento. Chi si trova in un’opposizione all’esecuzione con una controparte con cui intrattiene anche altri rapporti (un ex socio, un condominio, un familiare) dovrebbe quindi mettere in conto, fin dall’atto introduttivo, la possibilità concreta di un’ordinanza di mediazione demandata, e strutturare le proprie difese in modo da non contraddirsi qualora quella mediazione venga effettivamente disposta.

La pronuncia più recente e rilevante

La decisione più significativa per chi affronta oggi un’opposizione all’esecuzione fondata su un rapporto bancario o finanziario è Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 settembre 2025, n. 24630. Il contesto è quello, ormai maturo, dell’applicazione post-riforma Cartabia del principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2020: la Corte ha dovuto verificare se, a distanza di cinque anni e dopo la riscrittura dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 a opera del d.lgs. 149/2022, il criterio dell’onere della mediazione in capo alla parte opposta/creditrice restasse ancora valido, oppure se la nuova formulazione della norma (che ha, tra l’altro, esteso l’elenco delle materie obbligatorie includendo espressamente i contratti bancari e finanziari accanto a quelli assicurativi) imponesse una rilettura.

La motivazione, in linguaggio piano, dice questo: la riforma Cartabia non ha inteso sovvertire i criteri distributivi dell’onere di attivazione già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, ma semmai rafforzarli, ampliando il perimetro delle materie soggette a mediazione obbligatoria. Di conseguenza, il criterio già fissato nel 2020 — onere sul creditore opposto, salvo inversione in presenza di provvisoria esecuzione concessa al titolo — resta pienamente applicabile, e anzi trova terreno di applicazione più ampio proprio perché più rapporti di credito (inclusi quelli finanziari in senso lato) rientrano oggi esplicitamente tra le materie del comma 1-bis.

Cosa cambia rispetto a prima: prima di questa pronuncia, restava un margine di incertezza su come la riforma del 2022 avrebbe inciso su un principio nato sotto il vecchio testo dell’art. 5. Dopo questa sentenza, l’incertezza si riduce sensibilmente: chi opera in materia di opposizioni collegate a crediti bancari e finanziari può fare affidamento, con maggiore sicurezza, sul fatto che l’onere di attivare la mediazione resti a carico del creditore procedente nella generalità dei casi, e che la sua inerzia continui a produrre conseguenze sfavorevoli per la sua stessa posizione processuale.

Un ulteriore profilo toccato dalla pronuncia riguarda il rapporto tra la mediazione e la fase cautelare dell’opposizione, cioè il sub-procedimento con cui l’opponente chiede la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o dell’esecuzione stessa ex art. 624 c.p.c. La Corte ha chiarito che la pendenza della questione sulla mediazione non impedisce al giudice di pronunciarsi, se richiesto, sull’istanza di sospensione: si tratta di una valutazione sommaria e urgente, distinta dalla verifica sulla procedibilità della domanda di merito, che può quindi proseguire il proprio corso anche mentre la questione mediazione resta sub iudice. Per il debitore opponente, questo significa che la richiesta di sospensione dell’esecuzione non va mai rinviata in attesa di chiarire chi debba attivare la mediazione: sono due piani distinti, e il primo merita di essere coltivato con la massima tempestività a prescindere dall’esito del secondo.

I principi applicati ai casi reali

Le seguenti simulazioni sono esercizi dimostrativi costruiti per applicare i principi visti sopra a situazioni-tipo; non descrivono casi reali seguiti dallo studio, ma ipotesi di scuola con dati plausibili.

Simulazione 1 — Opposizione a precetto su mutuo bancario. Una banca notifica un atto di precetto per 47.850 € fondato su un contratto di mutuo fondiario, il 14 gennaio. Il debitore, ritenendo il credito prescritto in parte, deposita opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. il 2 febbraio, prima che venga notificato alcun pignoramento. Alla luce di Trib. Verona n. 431/2023 e della lettura restrittiva dell’esclusione ex art. 5, comma 4, lett. e), la materia (contratto bancario) rientra nel comma 1-bis e l’opposizione, pur riguardando un atto prodromico all’esecuzione, resta soggetta a mediazione obbligatoria. Applicando per analogia il criterio Cass. SU n. 19596/2020 e Cass. n. 24630/2025, l’onere di attivare la mediazione ricade sulla banca, in quanto titolare sostanziale del credito. Se la banca non deposita la domanda di mediazione entro l’udienza fissata, il debitore può eccepire l’improcedibilità della pretesa creditoria a fondamento del precetto.

Simulazione 2 — Pignoramento già iniziato, opposizione all’esecuzione in corso. Un creditore ha già notificato il pignoramento immobiliare quando il debitore, il 9 aprile, propone opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. contestando la validità della notifica del titolo esecutivo. In questo caso l’esecuzione forzata è già iniziata: l’eccezione fondata sull’esclusione ex art. 5, comma 4, lett. e), è qui più solida, perché si contesta un atto interno a un’esecuzione già formalmente avviata, situazione diversa da quella, meno definita, dell’opposizione a precetto pre-esecutivo. La mediazione, in questo scenario, tende a non essere richiesta come condizione di procedibilità, salvo che il giudice ritenga comunque di demandarla ex art. 5, comma 2 (come nel caso di Trib. Firenze), se ravvisa margini di composizione tra le parti.

Simulazione 3 — Credito da finanziamento personale con provvisoria esecuzione concessa. Un decreto ingiuntivo di 23.400 € per un finanziamento personale viene dichiarato provvisoriamente esecutivo il 5 maggio; il debitore, opponendosi il 20 maggio, si vede notificare comunque il precetto sulla base della provvisoria esecuzione. Applicando Cass. SU n. 19596/2020, la concessione della provvisoria esecuzione sposta l’onere della mediazione sull’opponente: sarà quindi il debitore, e non la società finanziaria, a dover attivare la domanda di mediazione, pena l’improcedibilità della propria opposizione e la piena legittimità della prosecuzione dell’esecuzione forzata nel frattempo intrapresa sulla base del titolo provvisoriamente esecutivo.

Simulazione 4 — Mediazione demandata su credito da assegno di mantenimento in fase di precetto. Un ex coniuge notifica precetto per arretrati di assegno di mantenimento pari a 8.960 €, e l’obbligato propone opposizione a precetto il 25 giugno, contestando la quantificazione degli arretrati. Il giudice, ravvisando margini di composizione tra le parti su un rapporto di natura non strettamente bancaria, dispone la mediazione demandata ex art. 5, comma 2, sul modello seguito dal Tribunale di Firenze, imponendo la comparizione personale delle parti oltre il primo incontro. In questo scenario, pur non trattandosi di materia a mediazione obbligatoria ex comma 1-bis, l’obbligato non può ignorare l’ordinanza del giudice: la mancata comparizione ingiustificata rischia di riflettersi sulla successiva liquidazione delle spese processuali, a prescindere da chi risulti vincitore nel merito.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce citate in questo articolo, con la questione decisa, il principio in sintesi e la rilevanza pratica per chi affronta oggi un’opposizione all’esecuzione o a precetto.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in sintesiRilevanza pratica
Cass. Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629Onere mediazione in opposizione a decreto ingiuntivoOnere sulla parte opponente (debitore)Orientamento superato, utile per capire l’evoluzione
Trib. Firenze, ord. 15 febbraio 2016Onere mediazione opposizione a DIOnere sul creditore oppostoPrima reazione di merito contraria a Cass. 24629/2015
Trib. Firenze, ord. 13 ottobre 2016Onere mediazione opposizione a DIConferma onere sul creditoreConsolidamento dell’orientamento di merito
Trib. Busto Arsizio, ord. 3 febbraio 2016Onere mediazione opposizione a DIOnere sul creditore oppostoUlteriore conferma di merito
Trib. Milano, ord. 6 dicembre 2016Onere mediazione opposizione a DIOnere sul creditore oppostoRafforza il contrasto con Cass. 24629/2015
Trib. Busto Arsizio, ord. 20 marzo 2018Onere mediazione opposizione a DIRibadisce onere sul creditoreContrasto ormai maturo per la rimessione
Cass. Sez. III, ord. 12 luglio 2019, n. 18741Contrasto sull’onere mediazioneRimessione della questione alle Sezioni UniteApre la strada alla decisione risolutiva del 2020
Cass. Sez. VI, ord. 16 settembre 2019, n. 23003Onere mediazione opposizione a DIRiesame della questione, nessuna presa di posizione definitivaConferma l’urgenza di un intervento nomofilattico
Cass. SU, 18 settembre 2020, n. 19596Onere mediazione opposizione a decreto ingiuntivoOnere sul creditore opposto, salvo inversione con provvisoria esecuzione concessaPrincipio cardine, oggi esteso per analogia alle opposizioni esecutive
Trib. Vicenza, 8 giugno 2022, n. 998Mediazione e opposizione a precettoEsclude l’obbligo di mediazione anche in opposizione a precettoOrientamento restrittivo, minoritario nella prassi più recente
Trib. Verona, 2 marzo 2023, n. 431Mediazione e opposizione a precettoInclude l’opposizione a precetto tra i procedimenti soggetti a mediazioneOrientamento oggi prevalente, coerente con la ratio della riforma
Tribunale di Firenze, mediazione demandata in opposizione a precettoMediazione demandata ex art. 5, co. 2Il giudice può disporre la mediazione anche fuori dai casi obbligatoriDimostra il rischio di mediazione anche in materie non bancarie
Cass. Sez. III, 5 settembre 2025, n. 24630Tenuta del principio SU 19596/2020 dopo la riforma CartabiaConferma l’onere sul creditore opposto anche nel nuovo art. 5Pronuncia più recente, orienta le strategie attuali

La sintesi operativa

Dall’esame di queste pronunce emergono alcuni principi pratici da tenere sempre a mente:

  • L’esclusione della mediazione per i “procedimenti di esecuzione forzata” non copre automaticamente ogni opposizione collegata all’esecuzione, specie quella a precetto proposta prima che il pignoramento sia stato notificato.
  • Se il credito sottostante nasce da un rapporto bancario o finanziario, la mediazione va sempre valutata come possibile condizione di procedibilità, anche quando l’atto contestato è un precetto o un titolo esecutivo giudiziale.
  • L’onere di attivare la mediazione, di regola, non ricade su chi si oppone, ma sul creditore, salvo che al titolo sia stata concessa provvisoria esecuzione: un’informazione che può ribaltare completamente la strategia difensiva.
  • L’inerzia del creditore nell’attivare la mediazione dovuta produce l’improcedibilità della sua pretesa, uno strumento difensivo spesso sottovalutato dal debitore opponente.
  • Anche fuori dai casi di obbligo legale, il giudice conserva il potere di demandare la mediazione, e questo potere è stato concretamente esercitato in procedimenti di opposizione a precetto.
  • Il contrasto tra Trib. Vicenza n. 998/2022 e Trib. Verona n. 431/2023 non è ancora sciolto in modo esplicito dalla Cassazione con riferimento specifico al precetto, e va quindi gestito con una strategia processuale prudenziale, non con certezze assolute.
  • La pronuncia più recente, Cass. n. 24630/2025, conferma che la riforma Cartabia non ha attenuato ma rafforzato il perimetro della mediazione obbligatoria in materia bancaria e finanziaria.
  • La richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) resta un rimedio distinto e autonomo rispetto alla questione della mediazione, e va sempre attivata con tempestività, senza attendere che si chiarisca chi sia onerato di promuovere il procedimento di composizione.
  • Nei rapporti tra parti legate anche da altri vincoli (familiari, condominiali, societari), la probabilità di un provvedimento di mediazione demandata cresce, ed è un fattore che conviene mettere in conto già nella redazione dell’atto introduttivo.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se ricevo un precetto fondato su un mutuo bancario, devo aspettare che scada il termine per la mediazione prima di opporsi? No: l’opposizione va comunque proposta entro i termini di legge per non perdere il diritto di contestare il titolo o l’atto; è nell’atto di opposizione, o nella prima udienza, che va sollevata la questione della mediazione, alla luce degli orientamenti visti sopra (in particolare Trib. Verona n. 431/2023).

Se sono il creditore e non attivo la mediazione, cosa rischio davvero? In base a Cass. SU n. 19596/2020 e Cass. n. 24630/2025, rischi che la tua pretesa venga dichiarata improcedibile, con conseguenze che possono estendersi fino alla caducazione del titolo esecutivo se questo era ancora sub iudice (ad esempio un decreto ingiuntivo opposto senza provvisoria esecuzione).

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. segue le stesse regole dell’opposizione a precetto? Va distinta: l’opposizione agli atti esecutivi riguarda tipicamente vizi formali e procedurali di singoli atti del processo esecutivo già iniziato, non l’accertamento negativo di un diritto sostanziale, e per questo la giurisprudenza tende più agevolmente a farla rientrare nell’esclusione ex art. 5, comma 4, lett. e); resta comunque prudente verificare, caso per caso, se la contestazione sconfina in un accertamento di merito su un rapporto rientrante tra le materie obbligatorie.

Se il giudice mi demanda la mediazione anche se non era obbligatoria, posso rifiutarmi? Puoi contestare il provvedimento nelle forme previste, ma di regola conviene comunque partecipare al primo incontro: la mancata partecipazione ingiustificata può avere conseguenze negative in termini di spese processuali e di valutazione del comportamento processuale complessivo, come emerso anche in pronunce di merito sul tema delle spese in mediazione delegata.

Ha senso valutare la mediazione anche se non credo in un accordo con la controparte? Sì, perché in molti di questi scenari la mediazione non è un’opzione ma una condizione di procedibilità della domanda: ignorarla non evita il problema, lo aggrava, perché è la mancata attivazione — non l’esito negativo dell’incontro — a determinare l’improcedibilità.

Cosa succede se la mediazione fallisce e il giudizio di opposizione riprende? Il giudizio riprende il suo corso ordinario: la mediazione fallita non pregiudica nel merito né l’opponente né l’opposto, e quanto discusso in mediazione resta riservato e non utilizzabile nel successivo giudizio, salvo diverso accordo tra le parti; ciò che conta, ai fini della procedibilità, è che il tentativo risulti effettivamente esperito nei termini, non il suo esito.

Quanto tempo si perde per via della mediazione in un’opposizione all’esecuzione? Dipende dai tempi dell’organismo di mediazione prescelto e dal rispetto del termine trimestrale ex art. 6 del d.lgs. 28/2010: se la parte onerata deposita tempestivamente la domanda e il primo incontro si tiene senza rinvii ingiustificati, il rallentamento sul giudizio di opposizione è contenuto; i ritardi maggiori si verificano quando la parte onerata resta inerte e il giudice deve fissare un nuovo termine, con conseguente rinvio dell’udienza.

Conviene sollevare io stesso la questione della mediazione o aspettare che lo faccia il giudice? Conviene sollevarla appena possibile, nel primo atto utile: aspettare che sia il giudice a rilevarla d’ufficio significa lasciare al caso una decisione che, se gestita per tempo, può invece essere orientata secondo la propria strategia processuale, specie quando dall’esito della questione dipende chi tra le parti resterà esposto al rischio di improcedibilità.

Se il decreto ingiuntivo bancario diventa titolo per il precetto, la questione della mediazione va riproposta anche nella successiva opposizione all’esecuzione? Non necessariamente: se la mediazione è già stata correttamente esperita (o correttamente omessa per inerzia della parte onerata, con conseguenze già maturate) nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo, la questione della procedibilità relativa a quello stesso rapporto di credito si considera generalmente esaurita; resta comunque da verificare, caso per caso, se l’opposizione all’esecuzione introduce accertamenti ulteriori e distinti rispetto a quelli già esaminati in sede di opposizione al decreto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un’opposizione all’esecuzione o a un precetto in cui il tema della mediazione è tutt’altro che scontato, lo Studio Monardo applica questi orientamenti al fascicolo concreto, con un metodo che punta a non lasciare margini di errore proprio nel punto in cui più spesso si gioca la procedibilità dell’intero giudizio:

  1. Verifichiamo la natura del rapporto sottostante al precetto o al titolo esecutivo, per stabilire se rientra tra le materie a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010.
  2. Ricostruiamo la fase in cui si colloca l’atto contestato — precetto non ancora seguito da pignoramento, esecuzione già iniziata, opposizione agli atti esecutivi — per individuare quale orientamento giurisprudenziale sia effettivamente applicabile.
  3. Individuiamo su chi ricade l’onere di attivare la mediazione, applicando il criterio Cass. SU n. 19596/2020 e la sua conferma in Cass. n. 24630/2025, verificando se al titolo sia stata concessa provvisoria esecuzione.
  4. Eccepiamo l’improcedibilità della pretesa creditoria quando il creditore, pur onerato, non ha attivato la mediazione nei termini.
  5. Costruiamo l’atto di opposizione tenendo conto del contrasto tra Trib. Vicenza n. 998/2022 e Trib. Verona n. 431/2023, per non esporre il cliente al rischio di una declaratoria di improcedibilità inattesa.
  6. Valutiamo il rischio di mediazione demandata ex art. 5, comma 2, anche nei casi in cui la materia non rientri tra quelle obbligatorie, predisponendo una linea coerente da mantenere anche in sede di mediazione, tenendo conto della presenza di eventuali rapporti ulteriori tra le parti che possano indurre il giudice a disporla.
  7. Coordiniamo la strategia processuale con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, quando il credito posto a base dell’esecuzione nasce da rapporti di finanziamento o affidamento complessi, ricostruendo insieme ai commercialisti dello staff la storia contabile del rapporto per verificare la reale consistenza del credito azionato.
  8. Monitoriamo i termini processuali e mediatori in parallelo — deposito della domanda di mediazione, termine trimestrale ex art. 6 d.lgs. 28/2010, udienza di rinvio — per evitare che la gestione della mediazione faccia perdere di vista i termini perentori dell’opposizione stessa.
  9. Impugniamo i provvedimenti che applicano in modo scorretto i criteri sull’onere della mediazione, portando la questione, se necessario, fino al giudizio di legittimità.
  10. Aggiorniamo costantemente la strategia in base all’evoluzione della giurisprudenza su un tema tutt’altro che stabilizzato, come dimostra la stessa distanza temporale tra le pronunce del 2015, del 2020 e del 2025, verificando ad ogni fascicolo se sono nel frattempo intervenute pronunce di legittimità più recenti che aggiornano il quadro qui descritto.

A questi dieci strumenti si affianca un lavoro di verifica documentale che spesso fa la differenza pratica: la ricostruzione della catena dei titoli (contratto, eventuale decreto ingiuntivo, precetto), l’individuazione della data esatta di notifica di ciascun atto e il controllo incrociato con i termini di mediazione, così da poter dimostrare in giudizio, con precisione, chi fosse effettivamente onerato e da quando decorreva il suo termine per attivarsi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In un tema come questo, dove il confine tra procedibilità e improcedibilità si è formato — e continua a formarsi — attraverso decisioni di legittimità che si sono succedute e talvolta contraddette per un decennio (dal 2015 al 2025), è proprio la competenza da cassazionista a fare la differenza: consente di leggere ogni ordinanza di merito sapendo già come si è mosso, e come probabilmente si muoverà, il giudizio di legittimità sullo stesso punto, impostando fin dal primo atto una strategia difensiva capace di reggere non solo davanti al giudice dell’opposizione, ma fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea. A questo si aggiunge il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che affianca l’analisi giuridica con la ricostruzione tecnica dei rapporti bancari e finanziari spesso al centro di queste opposizioni.

In chiusura

L’opposizione all’esecuzione e l’opposizione a precetto restano, ancora oggi, terreno di incertezza applicativa sul tema della mediazione: non basta guardare all’esclusione letterale prevista per i “procedimenti di esecuzione forzata” per sentirsi al riparo, perché la giurisprudenza — da Cass. SU n. 19596/2020 fino a Cass. n. 24630/2025, passando per il contrasto ancora aperto tra Trib. Vicenza e Trib. Verona — ha costruito un mosaico di distinzioni che solo un’analisi puntuale, pronuncia per pronuncia, consente di applicare correttamente al proprio caso. Lo Studio Monardo segue questa materia proprio perché la sua competenza di cassazionista permette di leggere in anticipo come un’eccezione di improcedibilità sollevata oggi in un’aula di tribunale possa essere risolta, domani, in sede di legittimità, e di costruire fin dal primo atto una difesa coerente con questa prospettiva. Chi affronta oggi un precetto o un’esecuzione fondata su un rapporto bancario o finanziario non può permettersi di trattare la mediazione come un dettaglio procedurale marginale: è, a tutti gli effetti, uno dei terreni su cui si decide se la propria opposizione arriverà mai a un esame nel merito.

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