Quando arriva la notizia che il giudice dell’esecuzione ha nominato un esperto stimatore per valutare l’immobile pignorato, la domanda che quasi tutti i debitori (e non pochi creditori) si pongono è sempre la stessa: quanto costerà questa perizia, chi la paga davvero, e soprattutto cosa si può fare se l’importo liquidato appare sproporzionato rispetto al lavoro svolto o al valore del bene. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: di fronte a un decreto di liquidazione ritenuto eccessivo, ci si trova davanti a un vero bivio tra intervenire prima che il provvedimento diventi definitivo, sorvegliando la nota spese e le fasi in cui è ancora possibile far valere le proprie osservazioni, oppure agire dopo, quando il decreto è già stato emesso, attraverso lo strumento tecnico dell’opposizione. Le due strade hanno presupposti, tempi e margini di successo differenti, e scegliere quella sbagliata può significare perdere per sempre la possibilità di contestare una spesa che, in una procedura esecutiva immobiliare, può incidere pesantemente sul ricavato della vendita e quindi sulla posizione di tutte le parti coinvolte.
Lo Studio Monardo segue le esecuzioni immobiliari nella fase più delicata, quella in cui si intrecciano la stima del bene, il compenso dell’ausiliario del giudice e le conseguenze economiche per debitore e creditori procedenti, un terreno in cui la capacità di portare una contestazione fino all’ultimo grado di giudizio, se necessario, fa la differenza tra una spesa subita e una spesa effettivamente verificata.
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Il quadro di partenza
Nel pignoramento immobiliare, l’articolo 569 del codice di procedura civile impone al giudice dell’esecuzione di nominare un esperto per la stima del bene pignorato, salvo che il valore risulti già determinabile in base ad altri elementi. Questo professionista, che nella prassi viene spesso ancora chiamato CTU per abitudine linguistica ma che tecnicamente nell’esecuzione assume la denominazione di esperto stimatore, deposita una relazione di stima e, terminato l’incarico, presenta una nota spese per ottenere la liquidazione del proprio compenso. Il giudice, valutata la nota, emette un decreto di liquidazione ai sensi dell’articolo 168 del Testo Unico delle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115), che quantifica l’importo dovuto e ne individua i soggetti tenuti al pagamento. È qui che si apre il problema pratico: il compenso liquidato grava, in prima battuta, sul creditore procedente che ha anticipato le spese, ma nella distribuzione finale del ricavato della vendita viene recuperato in prededuzione, quindi incide direttamente sulla somma che rimane disponibile per i creditori e, indirettamente, sulla posizione del debitore esecutato, che vede eroso il residuo eventualmente spettante dopo la vendita. Il criterio di calcolo, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, non è più ancorato al valore di stima dichiarato dal perito ma al prezzo effettivamente ricavato dalla vendita, un elemento che spesso genera sorprese perché il compenso definitivo può risultare diverso da quanto preventivabile all’inizio della procedura. A questo si aggiunge che le tariffe di riferimento, quelle dell’allegato al DM 30 maggio 2002 n. 227 e delle successive modifiche, lasciano al giudice margini di apprezzamento non irrilevanti su voci come le attività strumentali, gli accessi, i sopralluoghi e le maggiorazioni per la complessità dell’incarico, ed è proprio su queste voci che nascono le contestazioni più frequenti. Comprendere questo quadro è indispensabile prima di scegliere come muoversi, perché le due strade percorribili intervengono su fasi diverse dello stesso procedimento e producono effetti molto diversi.
Va inoltre chiarito un punto che genera spesso confusione tra chi si affaccia per la prima volta a una procedura esecutiva immobiliare: nell’esecuzione forzata il professionista nominato dal giudice non è tecnicamente lo stesso soggetto della consulenza tecnica d’ufficio disciplinata dagli articoli 61 e seguenti del codice di procedura civile per il processo di cognizione, anche se nella prassi quotidiana degli studi legali, dei tribunali e degli stessi professionisti si continua a parlare indistintamente di CTU anche nell’esecuzione. L’esperto stimatore dell’articolo 569 c.p.c. svolge una funzione pubblicistica di ausilio al giudice dell’esecuzione, con un incarico che ha ad oggetto la determinazione del valore di mercato del bene pignorato, la verifica della conformità catastale e urbanistica, l’accertamento di eventuali vincoli, ipoteche, pignoramenti pregressi e diritti di terzi opponibili alla procedura. Questa attività, più articolata di una semplice stima, giustifica compensi che possono variare sensibilmente da caso a caso, in base al numero di immobili oggetto della stima, alla loro tipologia, alla presenza di più unità nello stesso complesso, alla necessità di accertamenti catastali complessi o di verifiche presso conservatorie e uffici tecnici comunali. Proprio la variabilità di questi elementi rende la nota spese un documento che merita sempre una lettura attenta, perché una singola voce mal quantificata, moltiplicata per più immobili o per più incarichi nello stesso fascicolo, può tradursi in una differenza economica tutt’altro che marginale sul totale liquidato.
Un ulteriore elemento del quadro riguarda la relazione tra il compenso dell’esperto e le altre spese della procedura esecutiva. Il pignoramento immobiliare comporta, oltre al compenso dell’esperto stimatore, anche il compenso del custode giudiziario, le spese di pubblicità legale per la vendita, gli oneri notarili quando l’incarico di trasferimento è delegato a un notaio, e il compenso del professionista delegato quando la vendita avviene con delega ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c. Tutte queste voci vengono anticipate dal creditore procedente e poi recuperate in prededuzione sul ricavato, seguendo un ordine di priorità stabilito dalla legge. Il compenso dell’esperto stimatore, in questo insieme, occupa una posizione particolare perché è la prima spesa tecnica sostenuta nella procedura, quella che consente di fissare il valore base d’asta e quindi di dare avvio a tutte le fasi successive: un errore non corretto in questa fase iniziale, anche quando riguarda solo l’importo del compenso e non il valore della stima, si trascina lungo tutto il resto del fascicolo fino alla distribuzione finale, motivo per cui la sua verifica tempestiva assume un’importanza che va oltre l’entità nominale della cifra contestata. Va inoltre ricordato che la stessa nota spese, una volta liquidata con decreto, entra automaticamente nel computo delle spese di procedura di cui il giudice tiene conto in sede di progetto di distribuzione, per cui un compenso liquidato in eccesso, se non tempestivamente contestato, si traduce in una sottrazione reale e non più recuperabile dalla somma che rimane a disposizione dei creditori e, nei casi in cui residui un avanzo, dello stesso debitore esecutato.
È utile anche ricordare, per completezza del quadro, che la disciplina delle spese di giustizia richiamata in questa materia è la stessa che regola, più in generale, tutti gli oneri sostenuti nell’ambito dei procedimenti civili con l’ausilio di consulenti e periti nominati dal giudice, e che proprio per questo motivo la giurisprudenza formatasi sulla liquidazione dei compensi CTU nel processo di cognizione fornisce spesso principi applicabili, con i dovuti adattamenti, anche alla figura dell’esperto stimatore dell’esecuzione immobiliare. Questo scambio di orientamenti tra i due ambiti, cognizione ed esecuzione, spiega perché nella ricostruzione della disciplina applicabile sia necessario guardare sia alle pronunce specificamente riferite all’articolo 569 c.p.c. sia a quelle, più generali, relative all’articolo 170 del Testo Unico delle spese di giustizia, che rappresenta il fondamento comune del rimedio dell’opposizione in entrambi i contesti.
Opzione 1 — Vigilare e intervenire prima della liquidazione
La prima strada consiste nel presidiare la fase che precede l’emissione del decreto, intervenendo con osservazioni scritte sulla nota spese presentata dall’esperto e, quando la disciplina processuale lo consente, chiedendo al giudice di valutare puntualmente ogni voce prima di provvedere. La base normativa è nell’articolo 194 del codice di procedura civile e nelle disposizioni attuative in materia di consulenza tecnica, applicabili in via analogica anche all’esperto stimatore per quanto compatibili, che riconoscono alle parti la possibilità di formulare rilievi sull’operato dell’ausiliario prima che il giudice si pronunci in via definitiva. In questa fase le parti possono segnalare voci non dovute, attività non svolte, maggiorazioni non giustificate o richieste di sopralluoghi ulteriori non necessari, chiedendo che il giudice le tenga in considerazione al momento della liquidazione. Questa opzione ha senso in almeno tre scenari concreti: quando la nota spese viene comunicata alle parti prima del decreto e il giudice concede un termine per osservazioni, come talvolta accade su prassi dei singoli uffici giudiziari; quando l’esperto deposita una richiesta di compenso manifestamente anomala rispetto all’incarico conferito, ad esempio moltiplicando i sopralluoghi senza giustificazione; quando il debitore o il creditore hanno elementi tecnici, come un altro accertamento peritale nello stesso fascicolo, che permettono di dimostrare in anticipo l’incongruità di alcune voci. Il vantaggio principale di questa via è che agisce prima che il provvedimento produca i suoi effetti vincolanti, evitando l’onere di un’impugnazione vera e propria e riducendo i tempi morti della procedura esecutiva. Il profilo ideale per questa opzione è la parte che segue con continuità il fascicolo esecutivo e che dispone già, al momento del deposito della nota spese, di elementi tecnici puntuali da opporre. Il rovescio della medaglia è che questa strada dipende in larga misura dalla prassi del singolo ufficio giudiziario: non tutti i tribunali concedono automaticamente un termine per osservazioni sulla nota spese prima di emettere il decreto, e se il giudice provvede senza contraddittorio preventivo, come la giurisprudenza recente ammette essere possibile proprio perché l’esperto stimatore non è integralmente equiparabile al CTU del processo di cognizione, questa via si chiude semplicemente per assenza di un’occasione procedurale in cui esercitarla. In questo caso resta solo la seconda strada.
Va aggiunto che, anche quando l’ufficio giudiziario non prevede formalmente una fase di osservazioni sulla nota spese, nulla impedisce alla parte diligente di depositare comunque una memoria informale non appena viene a conoscenza dell’importo richiesto dall’esperto, prima che il giudice provveda: questa iniziativa non è garantita nei suoi effetti, perché il giudice resta libero di provvedere prima che la memoria venga esaminata, ma nella pratica molti magistrati, soprattutto nei tribunali con carichi di lavoro meno pressanti, tengono conto delle osservazioni pervenute anche fuori da un termine formalmente assegnato, purché depositate con tempestività rispetto al deposito della nota spese. Questo rende la vigilanza costante sul fascicolo, e in particolare sulle comunicazioni di cancelleria relative al deposito di note spese e relazioni, un’attività che ha un valore preventivo spesso sottovalutato rispetto alla sola reazione successiva al decreto.
Un altro elemento da considerare, a fronte di questo vantaggio, è che l’efficacia della vigilanza preventiva dipende in larga parte dalla possibilità concreta di accedere tempestivamente agli atti del fascicolo. Nei tribunali che utilizzano pienamente il processo civile telematico, la nota spese depositata dall’esperto è visibile alle parti costituite non appena inserita nel fascicolo informatico, il che consente un controllo pressoché immediato; in altri contesti, dove la prassi resta meno digitalizzata o dove il numero di fascicoli pendenti rallenta gli aggiornamenti, la parte rischia di venire a conoscenza della nota spese solo con il decreto già emesso, vanificando di fatto la possibilità di intervenire in via preventiva. Per questo motivo, chi ha interesse a presidiare questa fase dovrebbe organizzare un controllo periodico del fascicolo, specialmente nei periodi immediatamente successivi al deposito della relazione di stima, quando la richiesta di liquidazione del compenso viene normalmente formulata dall’esperto.
Opzione 2 — Opporsi al decreto di liquidazione già emesso
La seconda strada è l’opposizione al decreto di liquidazione, disciplinata dall’articolo 170 del DPR 115/2002 e ricondotta dal decreto legislativo 150/2011 al rito sommario di cognizione, oggi confluito nel nuovo procedimento semplificato di cognizione a seguito della riforma Cartabia. Si tratta dello strumento tipico e specifico per contestare l’ammontare del compenso liquidato dal giudice, da proporsi davanti al presidente del tribunale (o al giudice designato in composizione collegiale, a seconda dell’organizzazione dell’ufficio) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, termine confermato dalla Corte Costituzionale proprio in ragione dell’assimilazione dell’opposizione al modello del rito sommario e del correlato termine di impugnazione previsto per quel modello. Questa opzione ha senso in almeno tre scenari concreti: quando il decreto è già stato emesso e non c’è stata alcuna fase di osservazioni preventive; quando la nota spese liquidata contiene errori di calcolo evidenti, come l’applicazione di una tariffa non corretta o il computo di più incarichi come se fossero unici, oppure viceversa; quando si ritiene che il compenso non sia stato calcolato sul corretto parametro di riferimento, questione che nella prassi ha riguardato proprio il passaggio dal valore di stima al prezzo di vendita come base di calcolo. Il procedimento si svolge con ricorso, la cui procedura segue le forme semplificate previste dalla riforma, e il giudizio che ne segue è delimitato per oggetto: la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’opposizione al decreto di liquidazione consenta di contestare esclusivamente l’ammontare del compenso, restando escluse le censure sulla validità, l’utilità o la correttezza tecnica dell’accertamento peritale, che seguono altri rimedi processuali. Il profilo ideale per questa opzione è la parte che si trova già davanti a un decreto emesso, che individua un errore quantitativo puntuale e documentabile, e che è in grado di muoversi entro il termine perentorio senza perdere tempo prezioso. Il vantaggio è che si tratta dello strumento espressamente previsto dalla legge per questo tipo di contestazione, con un giudizio a cognizione piena che consente di far valere in modo strutturato le proprie ragioni, documentando puntualmente ogni voce contestata e ottenendo, in caso di accoglimento, una vera e propria rideterminazione giudiziale del compenso, con effetti diretti sulla successiva distribuzione del ricavato, oltre alla possibilità di un’eventuale prosecuzione in sede di legittimità nei casi più delicati. Il rovescio della medaglia è la perentorietà del termine: la giurisprudenza ha più volte ribadito che la tempestività dell’opposizione costituisce presupposto processuale essenziale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, e che il decorso dei trenta giorni rende il decreto definitivo, non più modificabile né dallo stesso giudice che lo ha emesso né tramite altri rimedi, salvo i casi eccezionali di errore materiale.
Un aspetto tecnico che merita attenzione riguarda il momento esatto da cui decorre il termine: non sempre coincide con la data di deposito del decreto, ma con quella della sua comunicazione alla parte interessata, che può avvenire tramite biglietto di cancelleria, tramite il portale telematico del processo civile o, in alcuni casi, tramite notificazione a cura della parte più diligente. Individuare con esattezza questa data è determinante, perché un errore anche di pochi giorni nel calcolo del termine può rendere l’opposizione tardiva e quindi inammissibile, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle ragioni sollevate. Altro profilo da tenere presente è la competenza: l’opposizione va proposta davanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, e in particolare, quando la liquidazione è stata effettuata dal giudice dell’esecuzione nell’ambito del pignoramento immobiliare, la procedura si radica presso lo stesso tribunale, con un procedimento che, pur essendo autonomo rispetto al fascicolo esecutivo principale, ne condivide inevitabilmente i tempi e in parte le sorti, perché l’esito dell’opposizione si riflette sulla successiva distribuzione del ricavato.
Va infine tenuto presente che l’opposizione ex art. 170 non è l’unico rimedio astrattamente ipotizzabile contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione ritenuto scorretto, e proprio per questo è importante non confonderla con altri strumenti che riguardano vizi diversi. Se il decreto di liquidazione fosse inesistente, ad esempio perché emesso da un giudice privo di competenza funzionale sul punto, o se si contestasse non l’ammontare ma la stessa sussistenza del potere di liquidare, il rimedio potrebbe seguire percorsi diversi da quello tipico dell’opposizione al compenso; ma si tratta di ipotesi residuali, che nella pratica quotidiana delle esecuzioni immobiliari raramente ricorrono, mentre la stragrande maggioranza delle contestazioni riguarda proprio l’entità della somma liquidata rispetto alle tariffe e all’incarico effettivamente svolto, terreno sul quale l’opposizione ex art. 170 resta lo strumento corretto e, salvo eccezioni, l’unico esperibile.
Le opzioni alla prova dei conti
Per capire concretamente come si comportano le due strade, è utile applicarle a scenari con gli stessi dati di partenza.
Simulazione 1. L’esperto stimatore deposita la relazione di stima su un immobile pignorato e presenta una nota spese per un compenso di 4.850 €, comprensiva di due sopralluoghi aggiuntivi non specificamente richiesti dal giudice. Il tribunale, secondo prassi locale, comunica la nota spese alle parti concedendo dieci giorni per osservazioni prima di provvedere. Con l’opzione 1, il debitore deposita in quel termine una memoria che contesta i due sopralluoghi aggiuntivi come non necessari, allegando la documentazione fotografica già in atti che li rende superflui; il giudice, valutata l’osservazione, liquida un compenso ridotto a 3.900 €. Con l’opzione 2, se lo stesso ufficio giudiziario non avesse previsto alcuna fase di osservazioni e avesse liquidato direttamente 4.850 €, il debitore dovrebbe attendere il decreto, notificarlo o riceverne comunicazione, e proporre opposizione ex art. 170 entro trenta giorni, sostenendo un giudizio autonomo per ottenere lo stesso risultato con tempi più lunghi e un procedimento formale in più.
Simulazione 2. Il decreto di liquidazione viene comunicato alle parti il 14 aprile con un compenso di 7.200 €, calcolato erroneamente sul valore di stima dell’immobile anziché, come dovuto secondo il criterio ormai consolidato, sul prezzo di aggiudicazione registrato in una vendita già conclusa nello stesso fascicolo per un lotto analogo. In questo caso l’opzione 1 non è più praticabile perché il decreto è già stato emesso: non esiste più una nota spese da contestare in via preventiva, ma solo un provvedimento definitivo salvo impugnazione. Il creditore procedente, che dovrà anticipare la somma salvo recupero in prededuzione, decide quindi di percorrere l’opzione 2 e deposita ricorso in opposizione entro il 14 maggio, termine ultimo utile computato sui trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo la rideterminazione del compenso sulla base del corretto parametro.
Simulazione 3. Un debitore riceve comunicazione del decreto di liquidazione il 2 giugno per un importo di 5.600 €, ma si accorge dell’errore di calcolo solo il 10 luglio, oltre trentotto giorni dopo la comunicazione. A questo punto né l’opzione 1, ormai improponibile perché la fase di deposito della nota spese è definitivamente chiusa, né l’opzione 2, ormai preclusa dalla scadenza del termine perentorio, sono più utilizzabili: il decreto è divenuto definitivo e non più modificabile, e l’unico margine residuo riguarda l’eventuale errore materiale in senso stretto, categoria interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza.
Simulazione 4. In un pignoramento che riguarda tre distinte unità immobiliari appartenenti allo stesso debitore, l’esperto stimatore presenta un’unica nota spese di 9.750 € calcolata sommando tre incarichi separati, ciascuno liquidato come se fosse indipendente dagli altri, senza applicare la riduzione prevista per gli incarichi plurimi conferiti contestualmente nello stesso procedimento. Il decreto viene comunicato il 3 marzo. Il creditore procedente, accortosi dell’anomalia già nei primi giorni successivi alla comunicazione, valuta se muoversi con un’opposizione ex art. 170, individuando puntualmente la voce di calcolo che avrebbe dovuto tenere conto della pluralità di incarichi collegati, e deposita ricorso il 20 marzo, ben entro il termine del 2 aprile, allegando il prospetto di raffronto tra il compenso liquidato e quello che sarebbe risultato applicando correttamente la riduzione per incarichi plurimi.
Il confronto in tabella
Le due opzioni non sono equivalenti né intercambiabili in ogni momento della procedura: la prima è utile solo quando esiste ancora una finestra procedurale aperta prima del decreto, la seconda è l’unico rimedio possibile una volta che il decreto è stato emesso, ma è sottoposta a un termine perentorio molto stretto che non lascia margini di recupero. In termini di costi, la contestazione preventiva non comporta oneri di giustizia aggiuntivi, mentre l’opposizione ex art. 170 richiede il versamento del contributo unificato previsto per il procedimento sommario/semplificato di cognizione, il solo costo di legge da considerare, restando esclusa qualunque valutazione su parcelle o compensi professionali.
| Criterio | Opzione 1 — Osservazioni preventive | Opzione 2 — Opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 |
|---|---|---|
| Tempi | Rapidi, legati al termine concesso dall’ufficio per le osservazioni (variabile, spesso 10-15 giorni) | Termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto |
| Complessità | Bassa: memoria scritta nel fascicolo esecutivo | Media-alta: ricorso autonomo, rito sommario/semplificato di cognizione |
| Rischi in caso di esito negativo | Il giudice liquida comunque il compenso, restando aperta l’opposizione se il decreto non è ancora emesso | Rigetto dell’opposizione con condanna alle spese del relativo giudizio |
| Effetti sull’esecuzione | Nessuna sospensione della procedura principale | Nessuna sospensione automatica della procedura principale |
| Reversibilità | Praticabile solo finché il decreto non è emesso | Preclusa in modo definitivo decorsi i 30 giorni |
| Costi di giustizia | Nessuno specifico | Contributo unificato del procedimento di opposizione |
Guardando la tabella nel suo insieme, emerge con chiarezza che le due opzioni non competono realmente tra loro per lo stesso spazio temporale: la prima esiste solo in una finestra che si chiude con l’emissione del decreto, la seconda si apre esattamente in quel momento e si richiude, in modo irreversibile, trenta giorni dopo. Questo significa che, nella maggior parte dei casi pratici, la vera decisione da compiere non è tra due alternative sullo stesso piano, ma consiste piuttosto nel capire in quale delle due finestre temporali ci si trova, per poi agire di conseguenza con gli strumenti disponibili in quel preciso momento. È un aspetto che distingue questo bivio da altri, più tradizionalmente alternativi, che si incontrano nella procedura esecutiva: qui il fattore tempo non è solo un criterio di scelta tra le opzioni, ma è l’elemento che determina quale opzione sia persino astrattamente disponibile.
I criteri per scegliere
Non esiste una risposta unica valida in astratto: la scelta dipende dal momento in cui ci si trova rispetto al procedimento e dalla natura della contestazione che si vuole sollevare. Se la nota spese non è ancora stata liquidata e l’ufficio giudiziario prevede una fase di osservazioni, conviene quasi sempre intervenire subito in quella sede, perché è la via più rapida ed economica; se invece il decreto è già stato emesso, non resta che valutare con attenzione se sussistono i presupposti per l’opposizione entro il termine perentorio. Un primo criterio riguarda la natura dell’errore contestato: se si tratta di una voce di spesa non dovuta o di un parametro di calcolo sbagliato, l’opposizione ex art. 170 è la sede corretta; se invece la contestazione riguarda la qualità tecnica della perizia o le sue conclusioni di merito, nessuna delle due strade qui esaminate è quella giusta, perché si tratta di un rimedio diverso, quello delle osservazioni tecniche alla relazione peritale nel merito della stima, non del compenso. Un secondo criterio riguarda il tempo trascorso dalla comunicazione: superati i trenta giorni, l’opposizione non è più proponibile, quindi va valutata con urgenza appena si riceve il decreto, senza attendere. Un terzo criterio riguarda la solidità documentale della contestazione: un’opposizione priva di riscontri puntuali, che si limiti a lamentare in modo generico l’eccessività del compenso, ha scarse probabilità di successo, mentre un’opposizione che indica esattamente quale voce è stata calcolata in modo non corretto e perché ha basi solide. Un quarto criterio riguarda chi sostiene materialmente il costo: il creditore procedente che ha anticipato la somma e teme di non recuperarla in prededuzione ha un interesse diretto e immediato a contestare importi anomali, mentre il debitore, che subisce l’effetto indiretto sulla distribuzione finale, deve valutare se l’entità della contestazione giustifica l’attivazione di un procedimento autonomo. Un quinto criterio, spesso sottovalutato, riguarda la legittimazione: la giurisprudenza ha chiarito che tutte le parti del procedimento restano litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, un aspetto tecnico che incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio e che, se trascurato, può travolgere l’intero giudizio di opposizione per un vizio procedurale evitabile con un’assistenza qualificata. In questo contesto la presenza di un difensore abituato a muoversi tanto nella fase esecutiva quanto, se necessario, nei successivi gradi di giudizio fa la differenza tra un’opposizione impostata correttamente fin dal primo atto e un ricorso destinato a incontrare eccezioni procedurali evitabili. Un sesto criterio, infine, riguarda la proporzione tra l’importo contestato e l’impegno richiesto dal procedimento di opposizione: quando la differenza tra il compenso liquidato e quello ritenuto corretto è marginale, va sempre valutato se il beneficio economico atteso giustifichi l’attivazione di un giudizio autonomo, mentre quando la differenza incide in modo significativo sulla distribuzione finale, come accade tipicamente nei fascicoli con più immobili o con più incarichi peritali nello stesso procedimento, l’opposizione trova una giustificazione economica solida oltre che giuridica.
A questi criteri se ne può aggiungere uno di ordine più generale, che riassume in parte gli altri: la scelta tra le due opzioni non va mai compiuta in astratto, ma sempre calata nello stato concreto del fascicolo esecutivo al momento in cui la questione si presenta. Un fascicolo ancora nelle fasi iniziali, con la stima appena depositata e nessuna udienza di vendita già fissata, lascia margini diversi rispetto a un fascicolo già avanzato, con esperimenti d’asta in corso o addirittura con un’aggiudicazione già intervenuta, perché in quest’ultimo caso la definizione del compenso dell’esperto assume un’urgenza particolare in vista dell’imminente progetto di distribuzione. Guardare alla fase in cui si trova la procedura, prima ancora che alla natura specifica dell’errore lamentato, aiuta a capire non solo quale strumento sia astrattamente disponibile, ma anche quale sia effettivamente il più efficace nel caso concreto.
Le domande di chi è indeciso
Posso presentare osservazioni preventive e, se non bastano, opporsi comunque dopo? Sì, le due strade non si escludono a vicenda in senso assoluto: se le osservazioni preventive non vengono accolte e il giudice liquida comunque un importo ritenuto eccessivo, resta aperta l’opposizione ex art. 170 entro il termine di legge, purché naturalmente sussistano i presupposti per contestare quello specifico decreto.
E se scelgo di aspettare e il termine scade nel frattempo? È il rischio più concreto di questa materia: la giurisprudenza è categorica nel considerare il termine di trenta giorni perentorio e rilevabile d’ufficio, quindi un’attesa ingiustificata comporta la perdita definitiva della possibilità di contestare, con il decreto che diventa intangibile.
Chi paga materialmente il compenso dell’esperto stimatore, il debitore o il creditore? In prima battuta il creditore procedente, che ha l’onere di anticipare le spese della procedura; il relativo importo viene poi recuperato in prededuzione sul ricavato della vendita, quindi incide sulla somma effettivamente disponibile per la distribuzione, con effetti indiretti ma concreti anche sulla posizione del debitore esecutato.
Posso contestare la relazione di stima nel merito usando lo stesso strumento dell’opposizione al compenso? No: la giurisprudenza è ferma nell’escludere dal perimetro dell’opposizione ex art. 170 le censure sulla validità, l’utilità e la correttezza tecnica dell’accertamento peritale, che seguono altri rimedi processuali distinti da quello relativo al solo ammontare del compenso.
Se il tribunale rigetta l’opposizione, cosa succede? Il decreto originario resta fermo e la parte soccombente viene di regola condannata alle spese del giudizio di opposizione; il provvedimento che decide l’opposizione, avendo natura di ordinanza definitiva del procedimento sommario/semplificato, è comunque soggetto agli ordinari rimedi di impugnazione previsti dall’ordinamento, con possibilità di arrivare, nei casi più delicati, fino al giudizio di legittimità.
Il decreto di liquidazione sospende la vendita dell’immobile o il resto della procedura esecutiva? No, di regola l’incidente relativo al compenso dell’esperto stimatore corre in parallelo rispetto al procedimento esecutivo principale, che prosegue con le sue fasi (avviso di vendita, esperimenti d’asta, aggiudicazione) indipendentemente dall’esito dell’opposizione, salvo che il giudice dell’esecuzione non ritenga di dover attendere, per ragioni di coordinamento pratico legate proprio alla determinazione definitiva delle spese da imputare al ricavato.
Conviene muoversi da soli o con l’assistenza di un difensore, considerato che si tratta solo di una questione di calcolo? Anche quando la contestazione riguarda apparentemente un semplice errore aritmetico, il procedimento di opposizione ex art. 170 richiede il rispetto di forme, termini e requisiti del ricorso che, se non osservati correttamente, possono determinare l’inammissibilità a prescindere dalla fondatezza della doglianza; inoltre la necessità di individuare correttamente tutte le parti litisconsorti necessarie, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, rende opportuno affidarsi a chi conosce a fondo sia la disciplina delle spese di giustizia sia la meccanica della procedura esecutiva in cui il compenso si inserisce.
Se più immobili dello stesso debitore vengono pignorati e stimati insieme, il compenso dell’esperto viene calcolato una sola volta o per ciascun immobile? Dipende dalla tariffa applicabile e dal grado di autonomia degli incarichi: le tabelle di riferimento prevedono, in linea generale, una riduzione percentuale per gli incarichi plurimi conferiti contestualmente nello stesso procedimento, proprio per evitare che la stima di più unità comportino una moltiplicazione integrale del compenso senza tenere conto delle economie di scala nello svolgimento dell’incarico; verificare che questa riduzione sia stata correttamente applicata è uno dei controlli più frequenti nella pratica, come mostra anche la simulazione relativa alle tre unità immobiliari esaminata in precedenza.
È possibile ottenere una sospensione del pagamento del compenso in attesa dell’esito dell’opposizione? Il deposito del ricorso in opposizione non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento derivante dal decreto, che resta provvisoriamente esecutivo fino a una diversa decisione; tuttavia, nell’ambito del procedimento di opposizione è possibile chiedere al giudice una valutazione sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto, da motivare con specifici elementi che rendano probabile l’accoglimento della contestazione e che giustifichino l’urgenza di evitare un pagamento poi da recuperare in caso di esito favorevole dell’opposizione.
Che differenza c’è tra contestare il compenso dell’esperto e contestare, più in generale, le spese della procedura esecutiva nel loro complesso? Sono due piani distinti: la contestazione del compenso dell’esperto stimatore segue lo specifico rimedio dell’opposizione ex art. 170, riservato a quella singola voce, mentre la contestazione delle spese complessive della procedura, o della loro corretta imputazione nel progetto di distribuzione finale, si colloca in una fase successiva e utilizza strumenti diversi, tipicamente le osservazioni al progetto di distribuzione previste dalla disciplina dell’esecuzione; conoscere questa distinzione evita di scegliere la sede sbagliata per far valere una doglianza che, pur riguardando sempre i costi della procedura, richiede in realtà un rimedio diverso da quello qui esaminato.
Le pronunce che orientano la scelta
Sull’opzione 1, la vigilanza preventiva sulla nota spese, rileva Cassazione, sezione civile, sentenza n. 21444 del 25 luglio 2025, che ha chiarito come l’esperto stimatore nel processo esecutivo immobiliare non sia pienamente equiparabile al CTU del giudizio di cognizione: la sua attività ha natura pubblicistica e unilaterale, priva di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo con le parti, che possono far valere le proprie osservazioni solo dopo il deposito della relazione, secondo le regole attuative del rito. Questa pronuncia spiega perché la fase preventiva non sia sempre disponibile e perché, in molti uffici, l’unico rimedio realmente esperibile resti l’opposizione successiva.
Sul termine di trenta giorni per l’opposizione, decisivo è l’orientamento avallato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 106 del 2016, che ha confermato la riconduzione dell’opposizione al decreto di liquidazione al modello del rito sommario di cognizione e quindi l’applicazione del termine generale di impugnazione previsto per quel modello, orientamento poi ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2016. Entrambe le pronunce hanno chiuso in modo definitivo il dibattito sul termine applicabile, superando la precedente incertezza tra i venti e i trenta giorni.
Sulla natura giurisdizionale, e non amministrativa, del decreto di liquidazione, va richiamata Cassazione, ordinanza n. 313 del 5 gennaio 2024, secondo cui il provvedimento non può essere revocato né modificato d’ufficio dallo stesso giudice che lo ha emesso una volta decorso il termine per l’opposizione, perché la sua potestas iudicandi su quello specifico incidente si è già esaurita: ogni successiva rettifica compiuta senza il rispetto delle forme dell’opposizione è viziata da carenza di potere.
Sul contenuto delle voci liquidabili, Cassazione, ordinanza n. 21249 del 2024 ha precisato che le attività strumentali e necessarie all’accertamento tecnico principale rientrano nel compenso calcolato a percentuale e non possono essere liquidate separatamente come voci autonome, un principio che orienta direttamente le contestazioni sulle note spese che computano più volte attività già ricomprese nel compenso base. La pronuncia ha altresì ribadito che i motivi di ricorso in materia devono essere formulati in modo specifico, non potendo limitarsi a una generica critica sull’adeguatezza della motivazione resa dal giudice di merito nel decreto o nell’ordinanza che ha deciso l’opposizione, un monito che vale anche per chi predispone il ricorso in opposizione fin dal primo grado, perché l’impostazione argomentativa iniziale condiziona inevitabilmente le possibilità di successo nelle fasi successive.
Sul criterio di calcolo del compenso nelle esecuzioni immobiliari, la Corte Costituzionale, sentenza n. 90 del 17 aprile 2019, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa al criterio che ancora il compenso dell’esperto al prezzo ricavato dalla vendita anziché al valore di stima, ritenendo il criterio ragionevole in quanto finalizzato al contenimento dei costi procedurali e coerente con la funzione dell’ausiliario del giudice nell’esecuzione. Questa pronuncia ha un rilievo pratico diretto per chi valuta un’opposizione: dimostra che il parametro del prezzo di vendita, e non del valore di stima iniziale, è l’unico legittimamente utilizzabile, per cui ogni nota spese che continui a fare riferimento al valore stimato anziché al prezzo di aggiudicazione effettivamente registrato costituisce un errore di calcolo aggredibile in sede di opposizione, a prescindere dalle dimensioni della differenza tra i due importi.
Sull’oggetto del giudizio di opposizione, rileva l’orientamento richiamato in giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione delle spettanze agli ausiliari compete al magistrato che procede e che il giudizio di opposizione al decreto consente di contestare esclusivamente l’ammontare del compenso, restando escluse le censure sulla validità, l’utilità e la correttezza tecnica dell’accertamento, principio che delimita nettamente il perimetro di quanto può essere fatto valere in questa sede rispetto ad altri rimedi. Questo orientamento chiarisce, in altre parole, che chi ritiene la stima dell’esperto tecnicamente errata nel merito, ad esempio per un valore di mercato attribuito all’immobile ritenuto non corretto, non può far valere questa doglianza tramite l’opposizione al compenso, ma deve utilizzare gli strumenti di contestazione della relazione peritale previsti nell’ambito del procedimento esecutivo, restando l’opposizione ex art. 170 riservata esclusivamente al profilo economico della liquidazione.
Sulla solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso, si segnalano Cassazione, sentenza n. 28094 del 30 dicembre 2009 e, più di recente, Cassazione, ordinanza n. 29127 del 20 ottobre 2021, entrambe nel senso che il compenso dell’ausiliario è posto solidalmente a carico di tutte le parti del procedimento, in ragione della funzione di interesse generale che l’attività peritale svolge nel processo, a prescindere dall’esito finale sulla soccombenza.
Sul rapporto tra il decreto di liquidazione e la regolamentazione delle spese di lite, Cassazione, sentenza n. 23552 del 5 novembre 2014, ha chiarito che il decreto di liquidazione non viene implicitamente assorbito dalla successiva regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza che definisce il giudizio, restando fermo e vincolante anche nei confronti della parte risultata vittoriosa.
Sulla legittimazione nel giudizio di opposizione, Cassazione, ordinanza n. 28572 del 13 ottobre 2023, ha ribadito che tutte le parti del procedimento nel cui ambito è stata disposta la consulenza restano litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, trattandosi di una prestazione resa nell’interesse comune di tutte, con conseguenze rilevanti sulla corretta instaurazione del contraddittorio in sede di opposizione.
Sull’ammissibilità delle contestazioni di merito alla consulenza in fasi avanzate del giudizio, restano di riferimento generale le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022, che hanno affermato la possibilità di sollevare per la prima volta rilievi critici alla CTU anche in comparsa conclusionale o in appello, un principio che, pur riguardando il merito della consulenza e non il compenso, aiuta a distinguere con chiarezza il perimetro di questa contestazione da quello, diverso, dell’opposizione ex art. 170 qui esaminata.
Sulla tempestività come presupposto processuale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, in linea con le pronunce citate, che il rispetto del termine perentorio di trenta giorni costituisce condizione essenziale per la stessa ammissibilità dell’opposizione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del relativo procedimento, principio che rende superfluo ogni tentativo di far valere contestazioni tardive per vie diverse da quella tipica.
Letta nel suo complesso, questa giurisprudenza restituisce un quadro coerente e utile per orientare la scelta tra le due opzioni esaminate: da un lato conferma che la fase preventiva di osservazioni non è un diritto assoluto della parte ma una possibilità legata alla prassi organizzativa del singolo ufficio, dall’altro delimita con precisione crescente il perimetro dell’opposizione ex art. 170, chiarendo cosa può essere contestato, in quali termini, davanti a chi e con quali conseguenze in caso di tardività o di errata instaurazione del contraddittorio. Le pronunce più recenti, in particolare quelle del 2023, 2024 e 2025, mostrano inoltre un progressivo affinamento dei criteri di calcolo del compenso, con un’attenzione crescente alla necessità di ancorare la liquidazione a parametri oggettivi e verificabili, un’evoluzione che rende sempre più solido il terreno su cui si può fondare una contestazione ben argomentata, ma che al tempo stesso richiede una conoscenza aggiornata degli orientamenti più recenti per non incorrere in impostazioni difensive ormai superate dalla giurisprudenza consolidata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un decreto di liquidazione del compenso dell’esperto stimatore ritenuto eccessivo, o a una nota spese ancora da liquidare che presenta voci dubbie, muoversi con metodo e nei tempi corretti è determinante. Lo Studio Monardo mette a disposizione degli assistiti un percorso di verifica e, se necessario, di contestazione strutturato su questi strumenti:
- Analizziamo la nota spese o il decreto di liquidazione, voce per voce, confrontando ciascuna posta con le tariffe dell’allegato al DM 30 maggio 2002 n. 227 e con l’incarico effettivamente conferito dal giudice, individuando eventuali duplicazioni tra attività strumentali e compenso a percentuale.
- Verifichiamo il parametro di calcolo utilizzato, controllando se il compenso è stato correttamente ancorato al prezzo di aggiudicazione o se, al contrario, è stato calcolato in modo non conforme all’orientamento consolidato, anche nei casi di più lotti venduti a prezzi differenti nella stessa procedura.
- Ricostruiamo la tempistica della comunicazione del decreto, individuando con precisione la data di decorrenza del termine perentorio di trenta giorni per non incorrere in decadenze irreversibili, tenendo conto delle modalità telematiche o tramite biglietto di cancelleria con cui la comunicazione è avvenuta.
- Predisponiamo osservazioni scritte nella fase preventiva, quando l’ufficio giudiziario prevede un termine per il deposito di rilievi sulla nota spese prima della liquidazione, e monitoriamo il fascicolo telematico per non perdere l’occasione di intervenire.
- Redigiamo il ricorso in opposizione ex art. 170 DPR 115/2002, individuando puntualmente le voci contestate e allegando la documentazione tecnica a supporto della richiesta di rideterminazione, con un prospetto di raffronto tra importo liquidato e importo corretto.
- Curiamo il contraddittorio con tutte le parti litisconsorti necessarie, evitando vizi procedurali che potrebbero travolgere l’opposizione per ragioni indipendenti dal merito, verificando che tutti i soggetti interessati dal decreto siano correttamente citati.
- Valutiamo l’impatto della contestazione sulla distribuzione del ricavato, coordinando la strategia sul compenso dell’esperto con la più ampia strategia difensiva nella procedura esecutiva in corso, in modo che la contestazione non resti un incidente isolato ma si inserisca nella tutela complessiva della posizione dell’assistito.
- Coordiniamo la componente tecnico-contabile con quella legale, avvalendoci dello staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti per la verifica dei calcoli e delle voci tariffarie più complesse, comprese le ipotesi di stima di più immobili o di incarichi collegati tra loro.
- Seguiamo l’eventuale prosecuzione del contenzioso nei gradi successivi, mantenendo la stessa linea difensiva dal ricorso in opposizione fino, se necessario, al giudizio di legittimità, senza interruzioni nella strategia già impostata.
- Assistiamo sia il debitore esecutato sia il creditore procedente, valutando caso per caso quale delle due opzioni esaminate, quella preventiva o quella dell’opposizione, sia effettivamente praticabile nella fase in cui si trova la procedura, tenendo conto degli interessi specifici di ciascuna parte nella distribuzione finale del ricavato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In una materia come questa, dove un’opposizione impostata correttamente in primo grado può comunque richiedere, in caso di rigetto, la prosecuzione fino al giudizio di legittimità, la qualifica di cassazionista assume un peso particolare: significa che la strategia difensiva costruita fin dal primo ricorso in opposizione può essere seguita, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa, anche nell’eventuale successivo grado di giudizio, senza le discontinuità e i rischi che comporta il cambio di mano tra professionisti diversi nelle fasi più avanzate del contenzioso, un aspetto tutt’altro che secondario in una materia dove, come illustrato dalle pronunce esaminate, gli orientamenti sui criteri di calcolo e sui requisiti di specificità dei motivi di ricorso si sono affinati proprio negli anni più recenti e richiedono quindi una lettura costantemente aggiornata. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente inoltre di affiancare alla verifica strettamente processuale un controllo tecnico-contabile sulle voci di compenso, mentre le competenze in materia di sovraindebitamento e di composizione negoziata restano a disposizione per i casi in cui la procedura esecutiva si inserisce in un quadro debitorio più ampio da gestire con strumenti diversi. Questo significa, in concreto, che quando la contestazione sul compenso dell’esperto stimatore si intreccia con altre criticità della procedura esecutiva, come vizi nella notifica del titolo, errori nella stima complessiva del bene o profili di sovraindebitamento del debitore esecutato, lo Studio è in condizione di leggere il fascicolo nel suo insieme, individuando la sequenza di azioni più coerente con la situazione specifica, senza limitarsi a trattare la singola voce di spesa come un problema isolato dal resto della procedura. È un approccio che nasce dalla natura stessa dello staff, composto da avvocati e commercialisti che lavorano fianco a fianco sullo stesso fascicolo, confrontando la lettura giuridica dei provvedimenti con la verifica numerica delle voci di calcolo, in modo da presentare al giudice un’opposizione che sia al tempo stesso solida sul piano processuale e puntuale su quello contabile.
La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, unita a quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, completa un quadro di competenze che consente allo Studio di seguire l’assistito anche oltre il singolo incidente sul compenso dell’ausiliario, quando la procedura esecutiva si inserisce in una situazione debitoria più ampia che richiede strumenti di composizione della crisi diversi dalla sola difesa nel procedimento esecutivo. È un valore aggiunto che si apprezza soprattutto nei casi in cui il debitore esecutato non affronta un’unica procedura isolata, ma un insieme di esposizioni debitorie che vanno lette e gestite in modo coordinato, evitando che la contestazione di una singola voce di spesa resti scollegata da una strategia complessiva più efficace nel medio periodo.
Chiusura
Tra intervenire prima, presidiando la nota spese quando la procedura lo consente, e opporsi dopo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal decreto, non esiste una risposta preconfezionata: la scelta dipende dal momento esatto in cui ci si trova nella procedura esecutiva e dalla natura dell’errore che si intende far valere, e sbagliarla, o semplicemente aspettare troppo per decidere, costa la possibilità stessa di contestare una spesa che incide sul ricavato della vendita e sulla posizione di tutte le parti coinvolte. Lo Studio Monardo affronta questi profili all’interno di una visione più ampia della procedura esecutiva immobiliare, dove la verifica del compenso dell’ausiliario del giudice si inserisce nel controllo complessivo sulla correttezza degli atti dell’esecuzione, e dove la possibilità di seguire un’eventuale opposizione fino al giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore, rappresenta un elemento concreto di continuità strategica per chi si trova a dover contestare un decreto di liquidazione.
Che si tratti di un debitore esecutato preoccupato per l’erosione del residuo che gli spetterà dopo la vendita, o di un creditore procedente che ha anticipato somme importanti e vuole assicurarsi di recuperarle correttamente in prededuzione, la logica di fondo resta la stessa: nessuna voce di spesa della procedura esecutiva va accettata senza una verifica puntuale, perché ogni euro liquidato in eccesso all’ausiliario del giudice è un euro sottratto in modo definitivo, se non contestato nei tempi previsti, a chi ha diritto a quella somma al termine della procedura. Una lettura tempestiva del fascicolo, la conoscenza aggiornata dei parametri di calcolo confermati dalla giurisprudenza più recente e la capacità di scegliere lo strumento corretto nel momento corretto sono, in questa materia, la differenza tra subire un costo e verificarlo davvero. È questa la ragione per cui, di fronte a un pignoramento immobiliare in corso, vale sempre la pena dedicare attenzione anche a una voce che spesso passa in secondo piano rispetto alle questioni più visibili della procedura, come la validità del titolo esecutivo o le modalità della vendita, ma che incide comunque, in modo concreto, sulla somma finale che residua a favore di chi ha diritto a riceverla. Verificare per tempo questa voce, con gli strumenti corretti e nei termini di legge, non richiede risorse straordinarie, ma soltanto la consapevolezza che anche il compenso dell’ausiliario del giudice è un elemento della procedura pienamente sindacabile, e non un dato acquisito da accettare senza controllo, tanto nella fase preventiva della nota spese quanto, se quella finestra si è già chiusa, nella fase dell’opposizione al decreto già emesso.
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