Pignoramento Immobiliare All’estero: È Possibile Agire In Italia?

Un creditore italiano scopre che il proprio debitore possiede una villa in Spagna, un appartamento in Germania o un terreno in Romania, e si chiede se può pignorarlo rivolgendosi a un tribunale italiano. La risposta, quasi sempre, è no: l’espropriazione forzata di un immobile segue la legge del luogo dove il bene si trova, non quella del creditore. Questo significa procedure diverse, tempi lunghi, e il rischio concreto di veder scadere termini o disperdersi garanzie mentre si cerca la strada giusta. Il rischio principale è agire davanti al giudice sbagliato, perdendo mesi preziosi e vedendo nel frattempo il debitore alienare o gravare il bene.

Lo Studio Monardo affronta questi casi partendo da una lettura tecnica delle norme di giurisdizione — regolamento (UE) 1215/2012, legge 218/1995, convenzioni bilaterali — perché la materia dell’esecuzione forzata transfrontaliera richiede di coordinare più ordinamenti nello stesso fascicolo. Questa specializzazione si fonda su un elemento verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, competenza che nei recuperi crediti con elementi di internazionalità (rapporti bancari, garanzie reali, patrimoni disseminati in più Paesi) permette di impostare correttamente, fin dal principio, dove e come agire.

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Inquadramento normativo: perché l’immobile all’estero non si pignora in Italia

Sul piano normativo, il principio cardine è quello della lex rei sitae: i diritti reali su un immobile, e di conseguenza la loro espropriazione forzata, sono regolati dalla legge dello Stato in cui il bene è situato. In ambito UE questo si traduce nell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (cosiddetto “Bruxelles I-bis”), che attribuisce giurisdizione esclusiva, indipendentemente dal domicilio delle parti, ai giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato per le controversie in materia di diritti reali immobiliari e di locazione di immobili. Questa esclusività si estende, per pacifica interpretazione, anche alle procedure esecutive che incidono direttamente sul diritto reale, come il pignoramento e la vendita forzata.

Fuori dall’Unione Europea, la regola generale è analoga anche se non sempre codificata in una fonte unica: l’esecuzione forzata su beni immobili è materia tipicamente riservata alla sovranità territoriale dello Stato in cui il bene si trova, e gli ufficiali giudiziari italiani non hanno alcun potere di intervento fuori dai confini nazionali. La legge 218/1995, che disciplina il sistema italiano di diritto internazionale privato, conferma questo impianto: gli articoli 3 e seguenti individuano i criteri di giurisdizione italiana, ma per i diritti reali su beni immobili situati all’estero la giurisdizione italiana è tendenzialmente esclusa a favore del giudice del luogo.

Va inoltre precisato che il sistema di riconoscimento automatico introdotto dal regolamento 1215/2012 (artt. 39-44) ha sostituito il precedente meccanismo dell’exequatur previsto dal regolamento CE 44/2001, semplificando sensibilmente la circolazione delle decisioni all’interno dell’Unione: prima del 2015 il creditore doveva ottenere, in ogni Stato membro in cui intendeva agire, una previa dichiarazione di esecutività; oggi la decisione italiana esecutiva in Italia è automaticamente esecutiva in ogni altro Stato membro, senza che sia necessaria alcuna procedura intermedia, salva restando la facoltà del debitore di opporsi. Questo passaggio storico va tenuto presente perché molta letteratura divulgativa, e talvolta anche i creditori stessi, continuano a ragionare secondo lo schema previgente, presupponendo un passaggio di exequatur che, all’interno dell’Unione Europea, oggi non è più richiesto.

Va precisato che occorre distinguere due piani spesso confusi dai creditori: il titolo esecutivo (la sentenza, il decreto ingiuntivo, l’atto notarile che accerta il credito) e la sua esecuzione materiale sul bene. Il titolo può benissimo essere ottenuto o formato in Italia — ad esempio una sentenza di condanna emessa da un giudice italiano competente sul merito della lite — ma per aggredire un immobile situato all’estero occorrerà poi far riconoscere o rendere eseguibile quel titolo nello Stato in cui si trova il bene, e lì avviare la procedura esecutiva secondo le regole locali. La distinzione tra ottenere un titolo in Italia ed eseguirlo materialmente all’estero è il punto che genera più errori pratici.

Un esempio concreto chiarisce la differenza rispetto a istituti affini: se il debitore ha un conto corrente presso una banca italiana ma risiede all’estero, il pignoramento presso terzi può radicarsi in Italia perché il terzo pignorato (la banca) e il bene mobile (il credito verso la banca) sono qui; se invece il debitore possiede un immobile a Londra, nessun collegamento con l’Italia consente al tribunale italiano di ordinarne la vendita forzata, perché la giurisdizione esclusiva appartiene al giudice inglese.

Va inoltre precisato che il Regno Unito, dopo la Brexit, non è più soggetto al regolamento Bruxelles I-bis: per le decisioni italiane da far valere su beni situati in territorio britannico occorre oggi valutare la Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro, quando applicabile, oppure le regole di diritto internazionale privato inglese per il riconoscimento delle sentenze straniere, con una procedura più simile a quella richiesta per i Paesi extra-UE che a quella semplificata riservata agli Stati membri. Questo cambiamento, intervenuto a partire dal 1° gennaio 2021, ha reso più oneroso un percorso che fino a pochi anni fa era invece assimilabile a quello di un qualunque altro Stato dell’Unione, ed è un aspetto che va sempre verificato all’inizio della strategia, non a procedura già avviata.

Un ulteriore chiarimento normativo riguarda l’ordine pubblico: anche quando il riconoscimento del titolo italiano è in linea di principio automatico, l’art. 45 del regolamento 1215/2012 consente allo Stato membro richiesto di rifiutarlo se manifestamente contrario al proprio ordine pubblico, oppure se il titolo è stato reso senza che il debitore fosse stato correttamente citato in giudizio (con violazione dei diritti di difesa) e non abbia potuto impugnare la decisione. Per questo motivo la regolarità delle notifiche compiute in Italia durante il giudizio di merito assume un rilievo che va ben oltre la fase processuale nazionale: un vizio di notifica scoperto solo in sede di riconoscimento all’estero può vanificare l’intero impianto probatorio costruito fino a quel momento.

Requisiti e termini per agire correttamente

In termini operativi, prima di avviare qualunque iniziativa il creditore deve verificare alcune condizioni, una per una.

Primo requisito: esistenza di un titolo esecutivo valido. Che si tratti di una sentenza, di un decreto ingiuntivo esecutivo, di un atto pubblico con efficacia esecutiva o di un’ordinanza, il titolo deve essere perfetto secondo la legge del Paese che lo ha formato e, quando si intende utilizzarlo all’estero, deve prestarsi al riconoscimento nello Stato di destinazione.

Secondo requisito: individuazione dello Stato in cui si trova l’immobile e della relativa disciplina sul riconoscimento dei titoli stranieri. All’interno dell’Unione Europea, il regolamento Bruxelles I-bis prevede — per le decisioni emesse a decorrere dal 10 gennaio 2015 — l’abolizione dell’exequatur: la decisione italiana esecutiva in Italia circola automaticamente negli altri Stati membri, salva la possibilità per il debitore di proporre opposizione al riconoscimento o all’esecuzione (artt. 45-46 del regolamento). Fuori dall’Unione, occorre invece verificare se esiste una convenzione bilaterale o multilaterale di cooperazione giudiziaria, oppure se il Paese di destinazione richiede un procedimento di delibazione (exequatur) autonomo.

Va inoltre considerato un requisito spesso trascurato: la corretta applicazione del regolamento (UE) 2020/1784 sulla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra Stati membri, che ha sostituito il precedente regolamento (CE) 1393/2007. Questo strumento disciplina come l’atto di citazione o il ricorso per decreto ingiuntivo, quando destinato a un debitore residente in un altro Stato membro, debba essere notificato tramite gli organismi mittenti e riceventi designati da ciascun Paese, con termini e modalità che condizionano la validità stessa del titolo che si intende poi far valere all’estero. Un vizio in questa fase iniziale, spesso commesso quando si notifica secondo le sole regole del codice di procedura civile italiano senza tenere conto del regolamento europeo, può essere eccepito dal debitore proprio nella successiva fase di opposizione al riconoscimento, con l’effetto di travolgere un intero impianto processuale costruito nel corso di anni.

Terzo requisito: rispetto dei termini di reazione del debitore, che nel sistema Bruxelles I-bis non sono termini di decadenza per il creditore ma piuttosto termini entro cui il debitore può opporsi al riconoscimento; il creditore deve però considerare che tale opposizione sospende l’efficacia esecutiva nello Stato di destinazione finché non è decisa, e questo incide sulla tempistica complessiva della strategia.

Va inoltre ricordato che la sospensione feriale dei termini processuali, che in Italia si applica dal 1° al 31 agosto, riguarda i termini per il compimento di atti processuali nei procedimenti italiani (ad esempio l’opposizione a precetto o agli atti esecutivi promossa in Italia) ma non incide sui termini fissati dalle procedure esecutive straniere, che seguono il calendario giudiziario del Paese di destinazione.

Termine/adempimentoDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Opposizione del debitore al riconoscimento (art. 45 Reg. 1215/2012)Dalla notifica/comunicazione della decisione o della richiesta di riconoscimentoOrdinatorio, variabile secondo lo Stato membro aditoIl riconoscimento prosegue senza il vaglio richiesto dal debitore
Opposizione all’esecuzione nello Stato membro di destinazione (art. 46 Reg. 1215/2012)Dall’avvio delle misure esecutive localiFissato dalla legge processuale dello Stato membro richiestoProsecuzione dell’esecuzione secondo le regole locali
Delibazione/exequatur in Paesi extra-UEDal deposito del titolo presso l’autorità competente localeProcedimento autonomo, tempistiche non uniformiIl titolo italiano resta privo di efficacia esecutiva nel Paese estero
Opposizione a precetto/atti esecutivi eventualmente radicata in ItaliaDalla notifica dell’attoPerentorio secondo l’art. 615-617 c.p.c.; sospensione feriale 1-31 agostoDecadenza dal diritto di opporsi in sede italiana

Il termine più critico resta quello per l’opposizione al riconoscimento nello Stato membro di destinazione, perché è lì che si gioca la partita decisiva: se il debitore non reagisce in tempo, il titolo italiano diventa pienamente operativo su quel territorio; se reagisce, l’intera tempistica dell’esecuzione si allunga in modo spesso significativo. Va infine ricordato che, a differenza dei termini processuali interni, questi termini stranieri non sono in alcun modo influenzati dal calendario giudiziario italiano: un termine che decorre a dicembre in Germania non conosce sospensioni feriali italiane, e un termine che decorre ad agosto in Italia per un’eventuale procedura parallela radicata in Italia continua invece a beneficiare della sospensione dal 1° al 31 agosto, generando calendari paralleli che vanno tenuti sotto controllo separatamente.

Procedura passo-passo per agire su un immobile all’estero

La disciplina prevede una sequenza che, semplificando i casi più frequenti (immobile situato in un altro Stato membro UE), si articola così. In termini operativi conviene affrontare ogni fase come un procedimento a sé stante, con propri requisiti formali e proprie autorità di riferimento, piuttosto che come una semplice prosecuzione dell’attività compiuta in Italia: è un cambio di prospettiva che aiuta a evitare le sottovalutazioni più frequenti, in particolare l’idea che basti “portare” il titolo italiano all’estero perché esso produca automaticamente gli stessi effetti che avrebbe in Italia.


  1. Accertamento del credito e formazione del titolo esecutivo in Italia. Il creditore instaura (o ha già instaurato) il giudizio davanti al giudice italiano competente sul merito, secondo i criteri ordinari di competenza per territorio e materia, oppure ottiene un decreto ingiuntivo. Il titolo deve indicare con precisione l’importo dovuto e, se possibile, la sua composizione (capitale, interessi, spese).



  2. Verifica dell’efficacia esecutiva del titolo in Italia. Prima di proiettarlo all’estero, il titolo deve essere definitivamente esecutivo secondo la legge italiana: sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato esecutivo, atto pubblico con clausola di esecutività.



  3. Richiesta del certificato ex art. 53 del regolamento 1215/2012. Per far circolare la decisione italiana in un altro Stato membro senza exequatur, occorre ottenere dal giudice italiano che ha reso la decisione (o dal cancelliere) il certificato standard previsto dall’Allegato I del regolamento, che attesta l’esecutività del titolo. Senza questo certificato, l’autorità estera non procede.



  4. Individuazione dell’autorità esecutiva nello Stato di destinazione. Ogni Stato membro ha un proprio organo competente per le procedure di espropriazione immobiliare (in Italia il tribunale del luogo in cui si trova l’immobile tramite l’ufficiale giudiziario e il custode; in altri ordinamenti, ad esempio, un notaio esecutore o un giudice dell’esecuzione locale con regole proprie). Occorre individuare correttamente questo organo, spesso con l’ausilio di un legale abilitato nel Paese di destinazione, perché le regole formali per l’avvio della procedura variano sensibilmente.



  5. Notifica del titolo e del certificato al debitore nello Stato membro di destinazione, con le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali, oggi sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784, che disciplina la cooperazione tra autorità mittenti e riceventi dei diversi Stati membri.



  6. Deposito dell’istanza di espropriazione immobiliare presso l’autorità locale, con l’atto di precetto o l’equivalente locale, e attesa dei termini di opposizione riconosciuti al debitore secondo la legge del Paese di destinazione.



  7. Decorso del termine di opposizione o esaurimento del relativo giudizio, con prosecuzione della procedura esecutiva secondo le forme locali (pignoramento, trascrizione, perizia, vendita all’asta, distribuzione del ricavato), tutte regolate dal diritto straniero.



  8. Fuori dall’Unione Europea, la sequenza si complica: occorre preliminarmente un procedimento di delibazione o riconoscimento del titolo italiano presso l’autorità giudiziaria del Paese terzo (salvo che esista una convenzione bilaterale che lo escluda), e solo dopo l’ottenimento dell’exequatur si può procedere secondo le regole locali di espropriazione immobiliare.



  9. Traduzione asseverata e, se richiesta, legalizzazione o apostille del titolo e della documentazione allegata. Quasi tutte le autorità estere, comprese quelle di Stati membri UE per gli atti non coperti dai moduli standard del regolamento, richiedono una traduzione giurata nella lingua ufficiale locale; la mancanza o l’imprecisione della traduzione è motivo frequente di rigetto formale dell’istanza, con conseguente perdita di tempo per la sua correzione e ripresentazione.



  10. Gestione dell’eventuale procedimento di opposizione promosso dal debitore nello Stato estero, con la necessaria assistenza di un legale abilitato in quel foro, che dovrà dimostrare la regolarità del titolo italiano, la correttezza della notifica del giudizio di merito e l’assenza di cause ostative al riconoscimento.



  11. Fase di vendita forzata e distribuzione del ricavato, interamente regolata dalla legge dello Stato in cui si trova l’immobile: perizia di stima, pubblicità della vendita, modalità di aggiudicazione (asta giudiziaria, vendita notarile, procedura mista secondo l’ordinamento locale) e ordine dei privilegi tra creditori concorrenti, che può differire sensibilmente da quello previsto dal codice civile italiano.


Il punto dove più spesso si sbaglia è saltare il certificato ex art. 53 o richiederlo con dati incompleti, perché senza quel documento l’autorità estera respinge l’istanza indipendentemente dalla fondatezza del credito. Un secondo errore ricorrente è credere che il giudice italiano possa comunque “ordinare” la vendita di un bene estero: il giudice italiano non ha alcun potere coercitivo fuori dal territorio nazionale, e ogni atto formalmente emesso in tal senso resta inefficace all’estero.

Verifiche sul campo: due simulazioni di applicazione

Simulazione 1 — Immobile in Francia, titolo italiano esecutivo. Un creditore ottiene in Italia un decreto ingiuntivo esecutivo per 47.850 € nei confronti di un debitore che possiede un appartamento a Lione. Il decreto diventa definitivo il 14 gennaio (decorsi i 40 giorni per l’opposizione senza che il debitore si sia opposto). Il creditore richiede il certificato ex art. 53 Reg. 1215/2012 il 22 gennaio; lo ottiene il 5 febbraio. Trasmette titolo e certificato, tramite un legale francese, al tribunal judiciaire competente per il luogo dell’immobile il 20 febbraio. Il debitore, notiziato il 3 marzo, ha — secondo la legge processuale francese applicabile al caso — un termine per proporre le proprie difese; se non le propone, la procedura di saisie immobilière prosegue secondo le regole francesi, con nomina di un notaio o di un avvocato incaricato della vendita, tempistiche che in Francia si aggirano mediamente su alcuni mesi tra iscrizione e udienza di vendita, indipendentemente da qualunque termine processuale italiano.

Simulazione 2 — Immobile in Svizzera (Paese extra-UE), titolo italiano. Un creditore vanta un credito di 112.300 € accertato con sentenza italiana passata in giudicato il 9 settembre. Il debitore possiede un immobile nel Canton Ticino. Poiché la Svizzera non aderisce al regolamento 1215/2012 ma è parte della Convenzione di Lugano del 2007 (che replica in larga misura il sistema di riconoscimento previgente a Bruxelles I-bis, con una procedura di dichiarazione di esecutività non del tutto automatica), il creditore deve presentare istanza di riconoscimento ed esecutività presso l’autorità cantonale competente, allegando la sentenza, l’attestazione di passaggio in giudicato e la traduzione asseverata. Solo dopo l’ottenimento della dichiarazione di esecutività, prevista dalla Convenzione di Lugano, può richiedere l’avvio della procedura esecutiva immobiliare secondo la legge federale svizzera sull’esecuzione e sul fallimento (LEF), con tempi e forme del tutto autonomi da quelli italiani.

Le due simulazioni mostrano un dato costante: in nessun caso l’attività materiale di pignoramento si svolge in Italia; cambia solo la complessità del passaggio preliminare di riconoscimento, più snello all’interno dell’UE, più articolato fuori. In entrambi gli esempi, inoltre, il fattore tempo dipende in larga parte da variabili che il creditore italiano non controlla direttamente — il ritmo della cancelleria estera, la tempestività del legale locale, l’eventuale reazione del debitore — ed è proprio per questo che una pianificazione accurata della fase preliminare italiana, in particolare la rapidità nel richiedere il certificato di esecutività e nel reperire un corrispondente affidabile nello Stato di destinazione, incide in modo diretto sulla durata complessiva della procedura.

Casi particolari fuori dalla regola generale

Va precisato che esistono almeno tre situazioni che si discostano dallo schema appena descritto.

Primo caso: beni immobili appartenenti a uno Stato estero o a un ente pubblico straniero. Qui interviene il principio dell’immunità giurisdizionale esecutiva degli Stati, oggetto negli ultimi anni di importanti pronunce anche della Corte Costituzionale italiana. L’immobile destinato a funzioni pubbliche o diplomatiche resta normalmente sottratto all’esecuzione forzata anche quando situato in Italia o quando il titolo è italiano, salve le eccezioni riconosciute per i beni destinati ad attività commerciali (iure privatorum) dello Stato estero. La distinzione tra atti iure imperii (compiuti dallo Stato estero nell’esercizio della propria sovranità, tendenzialmente immuni) e atti iure gestionis o iure privatorum (compiuti in veste privatistica, tendenzialmente aggredibili) resta il criterio guida applicato dai giudici italiani ed è, con gli opportuni adattamenti, il medesimo criterio che l’autorità straniera applicherà quando sia un creditore italiano a voler agire su un immobile riconducibile a un ente pubblico situato fuori dal territorio nazionale: anche in quel caso occorrerà prima verificare a quale titolo il bene è detenuto e a quale funzione è destinato.

Secondo caso: crediti derivanti da rapporti di lavoro o da obbligazioni alimentari verso soggetti residenti all’estero. In queste materie operano regolamenti UE specifici (ad esempio il regolamento 4/2009 sulle obbligazioni alimentari) che prevedono canali di cooperazione autonomi rispetto al Bruxelles I-bis generale, con autorità centrali designate in ciascuno Stato membro che assistono il creditore anche nella fase di individuazione dei beni del debitore.

Terzo caso: immobile situato in un Paese che non ha ratificato alcuna convenzione di cooperazione giudiziaria con l’Italia. In questa ipotesi, in assenza di qualunque strumento pattizio, il creditore deve verificare se la legge interna di quel Paese ammette comunque, in base al principio di reciprocità o a una valutazione caso per caso, il riconoscimento di titoli stranieri; in mancanza, l’unica strada realistica è spesso instaurare ex novo un giudizio di merito davanti al giudice locale, utilizzando il titolo italiano come prova del credito piuttosto che come titolo esecutivo diretto.

Quarto caso: immobile cointestato o in comunione con un terzo non debitore, situato all’estero. Anche in questa ipotesi la disciplina applicabile alla divisione o alla vendita della quota del debitore segue la legge del luogo in cui il bene si trova, che può prevedere regole di comunione, di prelazione tra comproprietari o di divisione giudiziale diverse da quelle italiane; il creditore deve quindi verificare, prima di agire, se la legge straniera consente l’espropriazione della sola quota del debitore o richiede necessariamente il coinvolgimento del comproprietario in un giudizio di scioglimento della comunione, con conseguente allungamento dei tempi.

In situazioni di questo tipo la componente bancaria e finanziaria del recupero crediti transfrontaliero è spesso centrale, perché il patrimonio del debitore include tipicamente non solo l’immobile ma anche conti e strumenti finanziari collegati: in questi scenari lo staff coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, competente in diritto bancario e tributario a livello nazionale, ricostruisce l’intera posizione patrimoniale del debitore prima di indirizzare l’azione verso il Paese e lo strumento più efficaci.

Domande frequenti

Posso far pignorare in Italia un immobile che il mio debitore possiede all’estero? No, non direttamente: il tribunale italiano non ha giurisdizione sull’esecuzione forzata di un immobile situato fuori dal territorio nazionale. Puoi però ottenere in Italia il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) e poi farlo valere presso l’autorità del Paese in cui si trova l’immobile, con le modalità previste dal regolamento UE 1215/2012 se il bene è in uno Stato membro, o tramite exequatur/delibazione se è in un Paese terzo.

Quanto costa, in termini di tempo, far riconoscere un titolo italiano all’estero? Non esiste un tempo standard: all’interno dell’UE il riconoscimento è in linea di principio automatico grazie all’abolizione dell’exequatur, ma l’eventuale opposizione del debitore allunga i tempi secondo il calendario processuale locale; fuori dall’UE i tempi dipendono dalla procedura di delibazione del singolo Paese e possono estendersi per mesi. Anche quando il riconoscimento è rapido, la successiva procedura di vendita forzata dell’immobile segue comunque i tempi ordinari previsti dall’ordinamento locale per questo tipo di procedimenti, che in molti Paesi europei non sono affatto più brevi di quelli italiani.

Il debitore può vendere l’immobile all’estero mentre io sto ancora ottenendo il titolo in Italia? Sì, questo è un rischio concreto, perché finché il titolo non è riconosciuto ed eseguito nello Stato in cui si trova il bene non esiste alcun vincolo su di esso. Per questo, quando possibile, è opportuno valutare per tempo misure cautelari (ad esempio un sequestro conservativo) richiedibili anche in sede locale.

Serve un avvocato del Paese estero oltre a quello italiano? Nella grande maggioranza dei casi sì: la fase di riconoscimento e soprattutto quella esecutiva materiale (deposito dell’istanza, gestione della vendita forzata) richiedono un professionista abilitato nello Stato in cui si trova l’immobile, che agisca in coordinamento con il legale italiano titolare del rapporto con il cliente. Questo doppio binario non significa raddoppiare gli interlocutori in modo caotico: significa piuttosto affidare al legale italiano il compito di regia, che segue il fascicolo dalla formazione del titolo fino alla chiusura della procedura estera, mentre il corrispondente locale si occupa degli aspetti tecnici propri del proprio ordinamento.

Cosa succede se il debitore si oppone al riconoscimento del titolo italiano all’estero? L’opposizione, disciplinata dalla legge processuale dello Stato membro richiesto, sospende l’efficacia esecutiva del titolo fino alla decisione su di essa. È un giudizio autonomo, che può riguardare vizi formali del certificato, la contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto o l’inconciliabilità con altre decisioni.

Se l’immobile si trova in un Paese extra-UE senza convenzioni con l’Italia, ho comunque possibilità di recuperare il credito? Dipende dalla legge interna di quel Paese: molti ordinamenti riconoscono titoli stranieri in base al principio di reciprocità anche senza una convenzione specifica, ma la valutazione va condotta caso per caso con un legale locale; in assenza di qualunque riconoscimento possibile, resta l’opzione di instaurare un nuovo giudizio di merito nel Paese di destinazione.

Posso chiedere in Italia un sequestro conservativo su un immobile che si trova all’estero? Il sequestro conservativo italiano, come il pignoramento, non produce effetti diretti su un bene situato fuori dal territorio nazionale. È possibile però chiedere, in presenza dei presupposti, una misura cautelare equivalente presso l’autorità giudiziaria dello Stato in cui il bene si trova, oppure valutare se il regolamento UE 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sia applicabile al caso, quando l’obiettivo prioritario è cautelare la liquidità piuttosto che l’immobile in sé.

Cosa cambia se il debitore ha trasferito la residenza all’estero dopo l’insorgere del debito? Il trasferimento di residenza del debitore non sposta la giurisdizione sui suoi beni immobili, che resta sempre determinata dal luogo in cui il bene si trova. Cambia invece, come indicato dalla giurisprudenza più recente, il criterio di individuazione del tribunale italiano competente per le procedure che restano radicabili in Italia (ad esempio l’espropriazione presso terzi), che si sposta verso il luogo di residenza del terzo pignorato piuttosto che verso quello del debitore.

Conviene rivolgersi direttamente a un legale del Paese estero senza passare da un avvocato italiano? Non è la soluzione più efficiente nella maggior parte dei casi: il titolo esecutivo che serve da base per l’azione estera nasce spesso da un rapporto giuridico regolato dal diritto italiano (un contratto, una sentenza, un decreto ingiuntivo), e la sua corretta formazione, comprensiva della regolarità delle notifiche e dell’ottenimento del certificato previsto dal regolamento europeo, richiede una regia unitaria. Il legale italiano resta il punto di riferimento che coordina il professionista estero, evitando che le due fasi procedano in modo scollegato.

Il quadro giurisprudenziale

La disciplina della giurisdizione nell’esecuzione forzata con elementi di internazionalità è stata più volte precisata dalla Corte di Cassazione, soprattutto a Sezioni Unite, chiamata a stabilire quando e come i tribunali italiani possano intervenire su rapporti con collegamenti esteri. Non esiste, va detto con chiarezza, un filone specifico e numeroso di pronunce dedicate esclusivamente al pignoramento di immobili situati all’estero da parte di creditori italiani, perché nella prassi la casistica che arriva in Cassazione riguarda più spesso la fase a monte (individuazione del giudice italiano competente quando il debitore risiede fuori dai confini) o i criteri generali di applicazione del regolamento 1215/2012 e della legge 218/1995, criteri che però costituiscono l’ossatura logica applicata anche al caso dell’immobile estero. Ecco i riferimenti più rilevanti per questo tema.


  1. Cass., Sez. I, ordinanza n. 22302 del 7 agosto 2024 (rel. Valitutti) — In tema di espropriazione presso terzi nei confronti di un debitore residente all’estero, la Corte ha affermato che, in deroga alla regola ordinaria dell’art. 26-bis c.p.c., la procedura va incardinata davanti al tribunale del luogo in cui risiede il terzo pignorato, richiamando anche l’art. 32 della Convenzione di Bruxelles del 1968. È la pronuncia più recente e specifica sul rapporto tra residenza estera del debitore e radicamento territoriale dell’azione esecutiva in Italia, e conferma che il criterio di collegamento decisivo è la localizzazione del bene o del terzo, non la residenza del debitore.



  2. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 18299 del 25 giugno 2021 — Le Sezioni Unite hanno chiarito i criteri di applicazione del regolamento UE 1215/2012 anche nei rapporti con soggetti domiciliati fuori dall’Unione, ribadendo la centralità del criterio di collegamento territoriale previsto dal regolamento rispetto ai criteri di diritto interno. Il principio è trasponibile alla materia immobiliare: la giurisdizione si radica dove il regolamento la individua, non dove il creditore preferirebbe agire.



  3. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 15891 del 17 maggio 2022 — Pronuncia in tema di determinazione del luogo rilevante ai fini della giurisdizione secondo il regolamento 1215/2012, che ribadisce come il dato materiale della collocazione del bene o dell’adempimento prevalga su elementi meramente contrattuali o soggettivi nella individuazione del giudice competente a livello internazionale.



  4. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 13594 del 29 aprile 2022 — Riguarda le clausole di proroga della giurisdizione contenute in condizioni generali di contratto e i requisiti di validità richiesti dal regolamento 1215/2012; utile per il tema perché precisa i limiti entro cui la volontà delle parti può derogare a criteri di giurisdizione altrimenti inderogabili, limiti che non operano affatto per la giurisdizione esclusiva in materia di diritti reali immobiliari.



  5. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 32362 del 13 dicembre 2018 — Ha affrontato la giurisdizione in materia di compravendita internazionale di beni, chiarendo il rilievo degli Incoterms nell’individuazione del luogo di consegna rilevante ai fini della competenza giurisdizionale; il principio, pur relativo a beni mobili, aiuta a comprendere per differenza perché per gli immobili il legislatore europeo abbia scelto una regola di giurisdizione esclusiva e non derogabile.



  6. Cass., Sez. Un., sentenza n. 8895 del 6 marzo 2017 — Ha precisato i requisiti di forma scritta delle clausole attributive di giurisdizione ai sensi del regolamento allora vigente, principio che si applica anche oggi sotto Bruxelles I-bis e che il creditore deve considerare quando il rapporto con il debitore include accordi contrattuali oltre al credito da recuperare.



  7. Cass., Sez. Un., sentenza n. 21622 del 19 settembre 2017 — Ha esteso il vaglio sulla validità della forma scritta delle clausole di giurisdizione alle comunicazioni elettroniche, principio rilevante quando il rapporto sottostante al credito è stato formalizzato con strumenti digitali e occorre poi individuare il giudice competente a livello internazionale.



  8. Cass., Sez. Un., sentenza n. 15748 del 12 giugno 2019 — Ha chiarito il rapporto di rinvio tra la legge 218/1995 e le fonti sovranazionali in materia di giurisdizione, confermando che il sistema italiano di diritto internazionale privato opera in via residuale rispetto ai regolamenti UE, ma resta rilevante per i rapporti con Paesi terzi non coperti da convenzioni specifiche.



  9. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 4211 del 20 febbraio 2013 — Pronuncia resa sotto il previgente regolamento CE 44/2001 (poi sostituito da Bruxelles I-bis), tuttora richiamata per l’impostazione generale dei criteri di collegamento in materia di giurisdizione internazionale, criteri che il regolamento del 2012 ha sostanzialmente confermato in parte qua.



  10. Cass., Sez. Un., sentenza n. 7854 dell’11 giugno 2001 — Pronuncia risalente ma ancora citata per l’inquadramento delle clausole derogatorie della giurisdizione, utile come riferimento storico-sistematico sull’evoluzione dell’approccio della giurisprudenza italiana ai criteri di giurisdizione internazionale.



  11. Corte Costituzionale, sentenza n. 159 del 21 luglio 2023 — Pur non essendo una pronuncia della Cassazione, è un riferimento imprescindibile in materia di immunità esecutiva degli Stati esteri: la Consulta ha ridefinito i confini entro cui i beni di uno Stato estero possono essere assoggettati a esecuzione forzata in Italia, principio che si applica specularmente quando è un creditore italiano a voler agire su un immobile appartenente a un ente pubblico estero situato fuori dal territorio nazionale.



  12. Cass., Sez. Un., sentenza n. 5827 del 5 novembre 1981 — Pronuncia storica, tuttora richiamata dalla dottrina, che ha enunciato il criterio della “localizzazione della realtà fattuale” ai fini della competenza esecutiva, principio che anticipa concettualmente l’attuale regola della giurisdizione esclusiva del giudice del luogo in cui si trova il bene.


Dalla lettura congiunta di queste pronunce emerge un principio costante: la giurisdizione italiana in materia esecutiva si arresta dove finisce il collegamento materiale con il territorio nazionale, e nessuna clausola contrattuale o iniziativa del creditore può forzare questo limite quando si tratta di diritti reali su immobili situati altrove.

Un ulteriore elemento che emerge con chiarezza dalla giurisprudenza richiamata è la progressiva stabilizzazione del criterio di collegamento territoriale come parametro prevalente rispetto a qualunque elemento soggettivo legato alla nazionalità o alla residenza delle parti: dalla pronuncia storica del 1981 fino all’ordinanza del 2024, la linea evolutiva della Cassazione converge costantemente verso la localizzazione materiale del bene o del rapporto giuridico rilevante, e non verso la cittadinanza o il domicilio del creditore procedente. È un dato che il creditore italiano deve interiorizzare prima ancora di avviare qualunque iniziativa: la propria nazionalità, e persino l’italianità del titolo esecutivo ottenuto, non spostano di un millimetro la competenza esecutiva quando l’oggetto dell’azione è un immobile situato fuori dai confini nazionali.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un debitore che possiede un immobile all’estero, la strategia corretta richiede di intervenire su più fronti contemporaneamente, italiano e straniero, spesso anche bancario e patrimoniale. Ecco, nel concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo.

  1. Verifichiamo l’esistenza e la validità del titolo esecutivo italiano, controllando che sia idoneo a circolare all’estero (passaggio in giudicato, esecutività, eventuale necessità di apostille o legalizzazione).
  2. Richiediamo il certificato ex art. 53 del regolamento 1215/2012 presso l’autorità italiana che ha emesso la decisione, curando la completezza dei dati richiesti dall’Allegato I.
  3. Ricostruiamo la posizione patrimoniale complessiva del debitore, individuando non solo l’immobile ma eventuali conti, partecipazioni e altri beni collegati, con un approccio integrato tipico dei recuperi crediti con componente bancaria.
  4. Individuiamo il canale di riconoscimento applicabile — regolamento UE, Convenzione di Lugano, altra convenzione bilaterale, oppure delibazione autonoma — a seconda dello Stato in cui si trova il bene.
  5. Coordiniamo il legale abilitato nel Paese estero per la fase di deposito dell’istanza esecutiva e di gestione della procedura locale, mantenendo un unico punto di riferimento per il cliente in Italia.
  6. Valutiamo la praticabilità di misure cautelari preventive, italiane o estere, per ridurre il rischio che il bene venga alienato o gravato durante la fase di riconoscimento del titolo.
  7. Gestiamo l’eventuale opposizione del debitore al riconoscimento, predisponendo le difese necessarie a superare le contestazioni sulla regolarità del certificato o sulla compatibilità con l’ordine pubblico dello Stato richiesto.
  8. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli relativi al riconoscimento o all’esecuzione, seguendo il caso nei successivi gradi di giudizio quando la vicenda lo richiede.
  9. Monitoriamo l’evoluzione della procedura esecutiva estera fino alla vendita del bene e alla distribuzione del ricavato, mantenendo aggiornato il cliente sullo stato della pratica.
  10. Verifichiamo, nei casi con enti pubblici o Stati esteri come controparte, i limiti dell’immunità esecutiva applicabili al caso concreto, per evitare iniziative destinate a un rigetto preliminare.
  11. Curiamo la traduzione asseverata e, quando richiesta, la legalizzazione o l’apostille degli atti da depositare all’estero, riducendo il rischio di rigetti formali che allungano inutilmente i tempi della procedura.
  12. Predisponiamo un piano di azione coordinato tra fase italiana e fase estera fin dall’inizio del giudizio di merito, curando anche la regolarità delle notifiche al debitore, aspetto che può diventare decisivo in sede di opposizione al riconoscimento del titolo all’estero.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In un tema come questo, la qualifica di cassazionista assume un peso particolare: quando il riconoscimento del titolo italiano viene contestato dal debitore e la vicenda risale fino alla Corte di Cassazione, lo Studio garantisce la continuità della strategia dal primo grado fino all’ultimo, senza passaggi di consegne tra difensori diversi e senza dispersione delle argomentazioni costruite nelle fasi precedenti. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti seguono insieme lo stesso fascicolo per ricostruire correttamente la composizione patrimoniale del debitore, elemento decisivo quando il patrimonio da aggredire non è un solo immobile ma un insieme di beni e rapporti finanziari distribuiti su più Paesi.

In sintesi

Un immobile situato all’estero non si pignora da un tribunale italiano: la giurisdizione esecutiva appartiene, in via esclusiva, allo Stato in cui il bene si trova, e questa regola non ammette eccezioni contrattuali, né deroghe fondate sulla nazionalità italiana del creditore o sulla circostanza che il rapporto sottostante sia interamente regolato dal diritto italiano. Il creditore italiano può però ottenere il titolo esecutivo in Italia e attivare, a seconda del Paese di destinazione, il canale di riconoscimento automatico previsto dal regolamento Bruxelles I-bis, la Convenzione di Lugano, un’altra convenzione bilaterale o, in mancanza, un procedimento di delibazione autonomo. Ogni passaggio ha regole e tempi propri, e un errore nella fase preliminare — un certificato incompleto, un’autorità sbagliata, un termine di opposizione sottovalutato — può vanificare mesi di lavoro. È proprio la gestione coordinata di più ordinamenti, tipica dei recuperi crediti con elementi bancari e patrimoniali internazionali, a rendere utile l’intervento di uno staff che lavori su questi fascicoli in modo integrato: la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, unita alla qualifica di cassazionista, consente di impostare la strategia fin dal primo atto italiano tenendo conto di come dovrà poi essere fatta valere all’estero, riducendo il rischio di dover ripartire da zero quando la procedura arriva davanti al giudice straniero.

Chi si trova a dover valutare per la prima volta un’azione di questo tipo farebbe bene a considerarla, fin dall’inizio, come un progetto che coinvolge due (o più) ordinamenti giuridici distinti, e non come un semplice prolungamento della procedura italiana: questa impostazione, per quanto richieda un investimento organizzativo maggiore nella fase preliminare, è quella che nella pratica riduce i tempi morti e gli errori procedurali più costosi.

📩 Non lasciare che il tempo giochi a favore del debitore: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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