Liquidazione Giudiziale di una SRL: Come Fare con l’Avvocato e Miti da Sfatare

Chi gestisce o è socio di una SRL in difficoltà finisce, prima o poi, per sentirsi ripetere le stesse frasi al bar, dal commercialista di fiducia, in qualche forum di settore: “tanto con la SRL non rischi niente”, “se l’azienda è piccola non fallisce mai”, “basta chiudere la partita IVA e i debiti spariscono”. Il problema è che gran parte di queste convinzioni nasce da un fondo di verità distorto, da norme abrogate che continuano a circolare come se fossero ancora vigenti, o da semplificazioni giornalistiche che confondono il fallimento di ieri con la liquidazione giudiziale di oggi. E su un tema come questo, dove il patrimonio personale dell’amministratore e la posizione dei soci sono in gioco, agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede al mito rischia di scoprire la realtà solo quando il curatore ha già notificato un’azione di responsabilità.

I miti che vedremo sono: la presunta intoccabilità del patrimonio dei soci; l’idea che le piccole SRL non possano mai essere dichiarate in liquidazione giudiziale; la convinzione che l’inerzia dell’amministratore riguardi solo la società; la leggenda della cancellazione che estingue i debiti; il falso ostacolo dell’autorizzazione dei soci per l’istanza in proprio; l’illusione che tutto finisca in fretta senza strascichi; e infine l’equivoco per cui basterebbe avere un solo creditore per evitare la procedura.

Su questa materia, che intreccia diritto societario, diritto concorsuale e responsabilità personale, lo Studio Monardo porta una competenza costruita su casi concreti di crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo permette di leggere la situazione di una SRL prima che la liquidazione giudiziale diventi inevitabile, individuando per tempo gli strumenti di regolazione della crisi che la legge mette a disposizione dell’amministratore diligente.

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Mito 1: “Con la SRL il patrimonio personale dei soci è sempre intoccabile”

Il mito

“Ho fatto una SRL apposta: se le cose vanno male, io non rischio nulla di mio, al massimo perdo quello che ho messo nel capitale sociale.”

Perché ci credono in tanti

È la ragione stessa per cui, storicamente, si sceglie la forma della società a responsabilità limitata: il nome lo dice, la responsabilità è “limitata”. Chi ha aperto una SRL proprio per questo motivo tende a trasformare un principio generale corretto in una garanzia assoluta, dimenticando che la legge pone quel principio come regola di default, non come scudo automatico e incondizionato per ogni comportamento tenuto durante la gestione.

La realtà

Il principio di responsabilità limitata resta vero per i soci “puri”, quelli che non hanno mai avuto ruoli gestori: rispondono solo fino alla quota di capitale sottoscritto, salvo che emergano fatti che giustificano il superamento di questa tutela. Ma nella prassi delle SRL di piccole e medie dimensioni il socio è spessissimo anche amministratore, e in quel ruolo la sua posizione cambia completamente natura: non risponde più come socio ma come gestore, secondo le regole della responsabilità per mala gestio. Il curatore, una volta aperta la liquidazione giudiziale, può promuovere l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi degli artt. 2392-2393 c.c. e, quando il patrimonio sociale non basta a soddisfare i creditori, anche l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. L’art. 255 del Codice della Crisi consente al curatore di esercitare entrambe le azioni, anche separatamente, riunendo nella figura del curatore il “doppio volto” della responsabilità civile verso la società e verso i creditori.

C’è poi un secondo fronte, ancora più diretto: i finanziamenti che il socio-amministratore ha erogato alla propria società in un momento di squilibrio finanziario possono essere qualificati come postergati e, in alcuni casi, persino trattati come debito della società verso lo stesso socio con conseguenze specifiche in sede di liquidazione giudiziale — un tema su cui la giurisprudenza più recente si è pronunciata proprio nel 2025.

La prova

Cass. civ., Sez. I, ord. 20/11/2025, n. 30533 ha chiarito che l’azione di revoca dell’amministratore di SRL per gravi irregolarità è ammissibile come azione autonoma di merito, distinta e non subordinata all’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c.: un segnale di quanto la giurisprudenza tenga separati, e attivi su binari distinti, gli strumenti di reazione verso l’amministratore-socio che gestisce male.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio-amministratore che si sente “al riparo” perché ha costituito una SRL può continuare a gestire con superficialità proprio nella fase più delicata, quella in cui la crisi comincia a manifestarsi: è esattamente in quella fase che si accumulano gli elementi che il curatore userà, mesi o anni dopo, per fondare l’azione di responsabilità e per aggredire il suo patrimonio personale, non quello della società ormai liquidata.

Su questo l’esperienza dello Studio Monardo pesa concretamente: la funzione di coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere in anticipo, insieme ai commercialisti coinvolti, quali operazioni di gestione stanno costruendo un rischio personale per l’amministratore-socio, prima che diventino la base di un’azione risarcitoria.

Un aspetto che il passaparola trascura quasi sempre riguarda proprio i finanziamenti che il socio versa alla propria SRL nei momenti di difficoltà, spesso per evitare di dover formalmente ricapitalizzare o dichiarare lo stato di crisi. L’art. 2467 c.c. qualifica questi versamenti come postergati: nella liquidazione giudiziale, il socio che ha finanziato la società in un momento di squilibrio finanziario significativo — quando, cioè, sarebbe stato più ragionevole un conferimento di capitale — viene rimborsato solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti, il che nella pratica equivale quasi sempre a un mancato rimborso. Chi confida di “recuperare almeno i propri prestiti” alla società prima di altri, come farebbe un creditore ordinario, scopre spesso solo in sede di liquidazione dell’attivo che la sua posizione è stata sistematicamente relegata in ultima fila. Va inoltre ricordato che questi versamenti, se effettuati proprio a ridosso dell’apertura della procedura, possono essere oggetto di verifica specifica da parte del curatore per accertarne la reale natura e il momento in cui sono stati erogati rispetto all’emersione della crisi.


Mito 2: “Le aziende piccole non possono essere dichiarate in liquidazione giudiziale”

Il mito

“La mia è una piccola SRL, fatturato modesto, pochi dipendenti: il fallimento riguarda le grandi aziende, non un’attività come la mia.”

Perché ci credono in tanti

Esiste davvero, nel Codice della Crisi, una categoria di “impresa minore” esclusa dalla liquidazione giudiziale e soggetta invece alla liquidazione controllata del sovraindebitato. Il passaparola ha trattenuto solo la prima metà del ragionamento — “le piccole imprese sono escluse” — perdendo per strada le condizioni molto precise, e per nulla scontate, a cui quell’esclusione è subordinata.

La realtà

L’art. 121 CCII, richiamando l’art. 2, comma 1, lett. d), stabilisce che l’impresa minore deve possedere congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti complessivi (anche non scaduti) non superiori a 500.000 euro, tutti riferiti agli ultimi tre esercizi. Basta superare anche uno solo di questi limiti, anche in un solo anno del triennio, per perdere lo status protetto e diventare assoggettabili alla procedura. E c’è un aspetto che il passaparola ignora quasi sempre: l’onere di provare il possesso congiunto di tutti e tre i requisiti grava sull’imprenditore, non sul creditore che chiede l’apertura della procedura. Se la SRL non produce bilanci attendibili o documentazione contabile idonea, la prova si considera non fornita e l’impresa viene trattata come fallibile a tutti gli effetti.

Va aggiunto un secondo filtro, distinto da quello dimensionale: la legge richiede comunque che i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria siano complessivamente pari o superiori a 30.000 euro, altrimenti la procedura non si apre indipendentemente dalla dimensione dell’impresa. Ma attenzione: questo secondo limite protegge solo dai debiti di importo davvero marginale, non dalle imprese “piccole ma indebitate”, che restano perfettamente assoggettabili.

La prova

Cass. civ., Sez. I, 23/04/2025, n. 10687 ha ribadito che, se l’imprenditore non produce una documentazione contabile attendibile, la prova sull’impresa minore si considera non fornita e l’impresa viene ritenuta fallibile. Cass. civ., Sez. VI, 08/10/2021, n. 27386 aveva già chiarito che il debitore è gravato dall’onere di provare la ricorrenza cumulativa di tutti i requisiti per sfuggire alla dichiarazione di fallimento — principio confermato senza scostamenti nella disciplina attuale della liquidazione giudiziale.

Cosa rischia chi ci crede

Un amministratore convinto che la propria SRL sia “troppo piccola per fallire” spesso non tiene nemmeno pronti i bilanci degli ultimi tre esercizi in forma verificabile: quando arriva l’istanza di un creditore, si trova sprovvisto proprio della prova che gli servirebbe per difendersi, e perde per default una battaglia che, con la documentazione giusta, avrebbe potuto vincere.

Va poi chiarito un ulteriore equivoco collegato a questo mito: le soglie dimensionali sono aggiornabili periodicamente con decreto del Ministro della Giustizia, con cadenza prevista ogni tre anni, per tenere conto dell’inflazione e delle mutate condizioni economiche. Chi ha memorizzato i valori (300.000 € di attivo, 200.000 € di ricavi, 500.000 € di debiti) rischia di darli per acquisiti in modo definitivo, mentre andrebbero sempre verificati come attuali al momento della valutazione, perché un futuro adeguamento potrebbe modificare in concreto chi rientra e chi non rientra nella categoria di impresa minore. Anche il secondo filtro, quello dei 30.000 € di debiti scaduti e non pagati sotto il quale la procedura non si apre, va tenuto distinto dai tre requisiti dimensionali: sono due verifiche cumulative e indipendenti, non alternative, ed entrambe vanno superate perché la liquidazione giudiziale sia effettivamente esclusa. Una SRL può quindi trovarsi, allo stesso tempo, sotto la soglia dei 30.000 € di debiti scaduti ma sopra una delle tre soglie dimensionali (e quindi comunque “fallibile” in astratto, anche se non nel caso concreto per insufficienza del debito scaduto), oppure sopra i 30.000 € ma dentro tutti e tre i limiti dimensionali (e quindi esclusa perché “impresa minore”, indipendentemente dall’importo del debito).


Mito 3: “Se l’amministratore non fa nulla, il rischio è solo della società, non suo personalmente”

Il mito

“Se le cose si mettono male, meglio non muoversi: tanto se la società fallisce, il problema resta della società, io ho fatto solo il mio lavoro.”

Perché ci credono in tanti

C’è una confusione ricorrente tra l’assenza di dolo e l’assenza di responsabilità. Molti amministratori ragionano: “non ho rubato niente, non ho firmato niente di fraudolento, quindi non ho colpe”. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la responsabilità dell’amministratore in caso di crisi non nasce solo da azioni positive scorrette, ma anche — e spesso soprattutto — dall’inerzia: dal non aver reagito quando la legge imponeva di farlo.

La realtà

Dal momento in cui emergono i segnali della crisi, l’ordinamento pretende che l’amministratore adotti senza indugio gli strumenti di regolazione della crisi idonei a evitare l’aggravarsi del dissesto: gli assetti organizzativi adeguati previsti dal Codice della Crisi esistono proprio per fare emergere tempestivamente questi segnali, e il loro mancato utilizzo diventa esso stesso un elemento di colpa. L’art. 2486 c.c., nella versione oggi vigente, prevede un meccanismo di liquidazione equitativa del danno che confronta il patrimonio netto della società al momento in cui la crisi era percepibile con quello, spesso molto più basso, al momento dell’apertura della procedura: la differenza, depurata dei costi fisiologici di gestione secondo un criterio di normalità, diventa il danno risarcibile a carico dell’amministratore inerte. Non serve dolo: basta la colpa nel non aver rilevato per tempo i segnali e nel non aver reagito, e più tempo passa tra l’emersione della crisi e la reazione dell’amministratore, più cresce il danno di cui dovrà rispondere personalmente.

Anche i sindaci, quando presenti, non sono esenti: la giurisprudenza ha riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta omissiva del collegio sindacale — che non abbia formulato rilievi critici su bilanci palesemente ingiustificati né esercitato i poteri sostitutivi previsti dall’art. 2403-bis c.c. — e l’aggravamento del dissesto determinato dal ritardo con cui la liquidazione giudiziale è stata dichiarata.

La prova

Cass. civ., 14/10/2013, n. 23233, tuttora punto di riferimento costante nella giurisprudenza più recente sul tema, ha affermato il nesso di causalità tra l’inerzia degli organi di controllo e il danno da aggravamento del dissesto, principio richiamato sistematicamente nelle pronunce successive sull’art. 2486 c.c. e sulla responsabilità da ritardata reazione alla crisi.

Cosa rischia chi ci crede

L’amministratore “immobile” nella convinzione di non avere colpe accumula, mese dopo mese, un differenziale patrimoniale che diventerà interamente a suo carico: la stessa condotta che pensava fosse prudente — non agire, non prendere decisioni rischiose — è esattamente quella che la legge sanziona quando la crisi era già visibile e nulla è stato fatto per contenerla.

È qui che la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa dell’Avv. Monardo, ai sensi del D.L. 118/2021, diventa la leva più diretta: quello strumento nasce proprio per dare all’amministratore un percorso concreto da attivare quando i segnali di crisi emergono, trasformando l’inerzia sanzionabile in una reazione tempestiva e documentata.

Nella pratica, i segnali che la giurisprudenza considera rilevanti per individuare il momento in cui la crisi “avrebbe dovuto” essere percepita non sono astratti: ritardi sistematici nei pagamenti a fornitori e dipendenti, insoluti bancari ricorrenti, difficoltà crescenti nell’accesso al credito ordinario, squilibri tra attivo circolante e passivo corrente che si protraggono per più esercizi consecutivi. Nessuno di questi elementi, isolatamente, prova da solo l’insolvenza, ma la loro combinazione, protratta nel tempo senza alcuna reazione gestionale, è proprio ciò che il curatore ricostruisce a posteriori per individuare il momento da cui far decorrere il calcolo del danno risarcibile. Ecco perché l’amministratore prudente non aspetta il segnale definitivo e conclamato, ma considera l’insieme di questi indicatori come un campanello che impone quantomeno una verifica strutturata della sostenibilità dell’impresa, anche quando la situazione non appare ancora irreversibile.


Mito 4: “Chiudere e cancellare la SRL dal Registro Imprese estingue i debiti”

Il mito

“Chiudo la società, la cancello dal Registro Imprese, e con lei spariscono anche tutti i debiti che aveva.”

Perché ci credono in tanti

La cancellazione ha effetti reali e importanti: la società, come soggetto giuridico, cessa di esistere. Da qui il salto logico — se il debitore formale non esiste più, il debito non può più essere preteso da nessuno. È un ragionamento intuitivo, ma ignora che i rapporti giuridici pendenti al momento della cancellazione non si dissolvono nel nulla: si trasferiscono.

La realtà

Diritti e obblighi della società non si estinguono automaticamente con la cancellazione, ma sopravvivono in capo ai soci, sia pure nei limiti di quanto questi hanno riscosso in sede di liquidazione (per le SRL, coerentemente con il regime di responsabilità limitata). In altre parole: la cancellazione chiude la vita della società come soggetto autonomo, ma non azzera le pretese dei creditori rimasti insoddisfatti, che possono comunque rivolgersi ai soci nei limiti di quanto questi hanno percepito, e proseguire nei confronti degli amministratori per le azioni di responsabilità già maturate. A questo si aggiunge che gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, anche a ridosso della chiusura, restano contestabili dal curatore attraverso le azioni revocatorie previste dalla disciplina concorsuale.

La prova

Cass. civ., Sez. Un., 19750/2025 ha stabilito in modo definitivo che diritti e obblighi della società non si estinguono automaticamente con la cancellazione dal Registro delle Imprese, ma sopravvivono in capo ai soci — confermando e consolidando un principio già presente nella giurisprudenza precedente ma spesso frainteso nella pratica.

Cosa rischia chi ci crede

Chi tratta la cancellazione come una cancellazione dei debiti evita di affrontare per tempo una liquidazione ordinata (volontaria o giudiziale) dei rapporti pendenti, e si trova poi a fronteggiare pretese dei creditori proprio quando pensava di aver chiuso definitivamente la questione — in un momento in cui ha meno strumenti difensivi a disposizione perché la documentazione societaria è ormai dispersa.

Un dettaglio pratico spesso frainteso riguarda il rapporto tra cancellazione volontaria e liquidazione giudiziale: la cancellazione dal Registro delle Imprese non impedisce ai creditori, entro il termine di un anno dalla cancellazione stessa, di chiedere comunque l’apertura della liquidazione giudiziale della società, qualora ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi. In quel contesto, gli atti compiuti negli ultimi tempi di vita della società — dalla distribuzione di riserve alla cessione di beni sociali a condizioni non di mercato — restano pienamente contestabili dal curatore attraverso le azioni revocatorie previste dalla disciplina concorsuale, indipendentemente dal fatto che la società, come soggetto, non esista più. La chiusura formale, insomma, non mette al riparo né i soci né gli amministratori dalle conseguenze di scelte gestionali fatte a ridosso della cancellazione stessa.


Mito 5: “L’amministratore non può chiedere lui stesso la liquidazione giudiziale della propria società senza autorizzazione dei soci”

Il mito

“Se l’amministratore vuole presentare lui l’istanza di liquidazione giudiziale della società, deve prima convocare l’assemblea, far autorizzare la decisione dai soci con verbale notarile e iscriverla nel Registro Imprese, altrimenti l’istanza non è valida.”

Perché ci credono in tanti

La confusione nasce da una norma reale ma riferita a un istituto diverso: l’art. 120-bis CCII, per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, richiede effettivamente formalità stringenti — verbale notarile, iscrizione, comunicazione ai soci. Chi conosce quella regola tende a estenderla per analogia anche all’istanza di liquidazione giudiziale, pensando che valgano gli stessi vincoli procedurali.

La realtà

La liquidazione giudiziale è disciplinata da regole proprie, contenute nel Titolo V del Codice, diverse da quelle dell’art. 120-bis CCII. La decisione dell’amministratore di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai danni della propria società resta di esclusiva competenza degli amministratori e non deve necessariamente rivestire la forma del verbale redatto da notaio, né deve essere depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, né comunicata preventivamente ai soci: è sufficiente che la domanda sia sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società. La Cassazione ha inoltre chiarito che, in presenza di un accertato stato di insolvenza, la presentazione della domanda da parte dell’amministratore non può essere considerata di per sé un abuso del processo, poiché l’ordinamento privilegia la tutela dei creditori quando il dissesto è ormai irreversibile.

La prova

Cass. civ., Sez. I, ord. 25/11/2025, n. 30903 ha affermato esattamente questo principio, respingendo il tentativo di un socio di maggioranza di invalidare l’istanza di liquidazione giudiziale presentata dall’amministratore per pretesi vizi formali mutuati dall’art. 120-bis CCII, e tracciando un confine netto tra le due discipline.

Cosa rischia chi ci crede

Un amministratore che si convince — erroneamente — di non poter attivare la liquidazione giudiziale senza il consenso formale dei soci rischia di ritardare proprio la scelta che la legge gli impone quando l’insolvenza è ormai conclamata, aggravando la propria esposizione secondo la logica già vista nel Mito 3: più tardi arriva la reazione, più cresce il danno di cui potrà essere chiamato a rispondere.


Mito 6: “Con la liquidazione giudiziale finisce tutto rapidamente e senza conseguenze ulteriori per gli amministratori”

Il mito

“Una volta aperta la liquidazione giudiziale, la procedura fa il suo corso, i beni vengono venduti, i creditori vengono pagati per quanto possibile, e la vicenda si chiude lì: per l’amministratore la parte difficile è già passata nel momento in cui la sentenza viene emessa.”

Perché ci credono in tanti

L’apertura della procedura è effettivamente il momento più visibile e drammatico, quello che coinvolge tribunale, curatore e pubblicità legale: è comprensibile pensare che, superato quello scoglio, il peggio sia alle spalle. In realtà l’apertura non è la fine del percorso per l’amministratore: è, spesso, solo l’inizio della fase in cui la sua condotta pregressa viene passata al setaccio.

La realtà

Entro trenta giorni dall’apertura, il curatore trasmette al giudice delegato una relazione iniziale che riguarda espressamente le cause dell’insolvenza e le eventuali responsabilità riscontrate, compresi fatti di rilevanza penale o atti censurabili degli organi sociali: è questo il momento in cui prende forma, sulla base della documentazione contabile e bancaria acquisita, l’eventuale azione di responsabilità contro l’amministratore. Le azioni sociale e dei creditori possono essere esercitate dal curatore anche a distanza di anni, nei limiti della prescrizione, e i termini prescrizionali per l’azione sociale — cinque anni dalla cessazione dalla carica o dal compimento dell’atto dannoso — possono essere sospesi o decorrere dalla scoperta del danno, allungando sensibilmente la finestra di esposizione dell’ex amministratore. A questo si aggiungono i possibili profili penali (bancarotta, ricorso abusivo al credito) e le eventuali azioni revocatorie sugli atti compiuti prima dell’apertura, che possono coinvolgere direttamente le operazioni gestionali dell’ultimo periodo di attività.

La prova

Il quadro degli obblighi informativi del curatore, inclusa la relazione ex art. 130 CCII sulle responsabilità riscontrate entro 30 giorni dall’apertura, è stato ribadito e rafforzato dal correttivo D.Lgs. 136/2024, che ha sottolineato l’importanza del puntuale adempimento di questi obblighi anche ai fini della successiva azione di responsabilità. Sul fronte prescrizionale, la giurisprudenza di merito conferma costantemente che la conoscenza concreta dell’incapacità del patrimonio sociale di soddisfare i creditori — e non la mera cessazione dalla carica — costituisce il punto di partenza rilevante per il decorso dei termini, con conseguenze pratiche significative sulla durata reale dell’esposizione dell’amministratore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera l’apertura della procedura come il momento conclusivo abbassa la guardia esattamente quando dovrebbe alzarla: è nei mesi successivi alla sentenza che si costruisce, sulla base della relazione del curatore, l’eventuale azione risarcitoria personale — e presentarsi a quel momento senza aver mai organizzato una difesa coerente della propria condotta gestionale significa arrivare del tutto impreparati al momento più delicato dell’intera vicenda.

Il Blocco successivo di questo articolo elenca nel dettaglio come lo Studio Monardo affianca l’amministratore proprio in questa fase, dalla relazione del curatore fino all’eventuale contenzioso.

C’è un ulteriore profilo che rende ancora più fragile l’idea di una procedura “rapida e senza conseguenze”: gli atti compiuti dalla società nel periodo che precede l’apertura possono essere oggetto di azione revocatoria da parte del curatore, che ha l’onere — ma anche gli strumenti — per ricostruire pagamenti preferenziali, garanzie concesse a ridosso della crisi o operazioni infragruppo che hanno impoverito il patrimonio sociale a vantaggio di soggetti collegati all’amministratore. Sul piano penale, condotte come il ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII, esteso agli amministratori di società sottoposte a liquidazione giudiziale dall’art. 331 CCII) possono affiancarsi ai profili civilistici, ampliando ulteriormente l’orizzonte temporale e le conseguenze della procedura ben oltre la sentenza di apertura. In questo quadro, anche la posizione dei sindaci e dei revisori, quando presenti, resta esposta secondo gli stessi principi di responsabilità per omesso controllo già richiamati nel Mito 3, con la conseguenza che l’intero organo di controllo societario — non solo l’amministratore — può restare coinvolto nelle verifiche successive all’apertura.


Mito 7: “Basta avere un debito verso un solo creditore per evitare la liquidazione giudiziale”

Il mito

“La liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale, quindi serve una massa di creditori: se ho un debito verso un unico soggetto, quella persona non può ottenere la mia liquidazione giudiziale, deve procedere con un pignoramento normale.”

Perché ci credono in tanti

Il termine “concorsuale” richiama davvero l’idea di concorso tra più creditori, e storicamente il fallimento veniva percepito come lo strumento per gestire situazioni con molteplici pretese contrapposte sullo stesso patrimonio. È un’inferenza logica plausibile, ma la legge non pone affatto come requisito il numero dei creditori istanti.

La realtà

Il presupposto per l’apertura della liquidazione giudiziale è lo stato di insolvenza dell’imprenditore, definito come situazione oggettiva di impotenza economica che gli impedisce di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni: è una condizione che riguarda l’impresa nel suo complesso, non il numero dei soggetti che in quel momento agiscono giudizialmente. Lo stato di insolvenza può essere riscontrato — ed è stato riscontrato dalla giurisprudenza più recente — anche nel caso di un unico creditore istante, senza che questo incida sulla legittimità della domanda, purché sussista effettivamente la situazione di impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi ordinari. È irrilevante anche la natura del credito azionato: la Cassazione ha riconosciuto rilevanza persino al credito di un unico lavoratore dipendente come base sufficiente per l’accertamento dell’insolvenza.

La prova

Cass. civ., Sez. I, 15/07/2025, n. 19591 ha affermato che lo stato di insolvenza è riscontrabile anche nel caso di unico creditore istante, valorizzando in particolare la rilevanza del credito derivante da un rapporto di lavoro dipendente. Cass. civ., 06/05/2024, n. 12156, in continuità con l’orientamento costante inaugurato da Cass. 3488/1969 sulla nozione oggettiva di insolvenza, conferma che il criterio è l’impotenza economica strutturale, non il numero di soggetti che agiscono.

Cosa rischia chi ci crede

Un amministratore che trascura un debito ritenendolo “isolato” e quindi innocuo può trovarsi di fronte a un’istanza di liquidazione giudiziale pienamente legittima, presentata da un unico creditore — magari proprio un dipendente rimasto senza stipendio — mentre pensava che quella specifica esposizione non potesse mai, da sola, mettere a rischio la sopravvivenza della società.

Un chiarimento ulteriore aiuta a delimitare correttamente questo mito: la legittimazione a presentare l’istanza spetta, oltre che ai creditori, anche al pubblico ministero e, come già visto, allo stesso debitore. Il numero e la qualità dei soggetti che agiscono non incidono sulla configurabilità dell’insolvenza, che resta un accertamento oggettivo sulla condizione economica della società; incidono semmai sulla facilità con cui quella condizione viene portata all’attenzione del tribunale. Un’impresa che deve fronteggiare pretese di più creditori diversi rende quella condizione più visibile e più rapidamente accertabile, ma la sua assenza non equivale in alcun modo a un’esclusione della fallibilità: significa solo, nella pratica, che l’insolvenza resta per il momento meno esposta, non che sia giuridicamente irrilevante.


Il Mito alla Prova dei Numeri

Simulazione 1 — Il socio-amministratore convinto dell’intoccabilità (Mito 1). Marco è socio al 60% e amministratore unico della Delta Costruzioni S.r.l., capitale sociale 15.000 €. Negli ultimi due esercizi la società accumula perdite per 180.000 €, in gran parte dovute a due commesse gestite senza copertura contrattuale adeguata. Marco continua a operare senza convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione né attivare strumenti di regolazione della crisi, convinto che “al massimo perde i 9.000 € della sua quota”. Alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, il curatore ricostruisce, tramite l’analisi dei bilanci, che la crisi era riconoscibile già 14 mesi prima dell’apertura: applicando il criterio dell’art. 2486 c.c., il differenziale tra il patrimonio netto teorico a quella data e quello effettivo al momento dell’apertura viene quantificato in circa 95.000 €, importo che diventa oggetto dell’azione sociale di responsabilità promossa contro Marco personalmente — una cifra enormemente superiore ai 9.000 € che credeva di rischiare.

Simulazione 2 — La “piccola” SRL che non lo era più (Mito 2). La Beta Servizi S.r.l. ha sempre avuto un profilo dimensionale contenuto, ma nel 2023 i ricavi salgono a 215.000 € per una commessa straordinaria, per poi tornare a 160.000 € nel 2024 e 2025. L’amministratrice, convinta che l’azienda sia “sempre stata piccola”, non conserva con cura i bilanci del 2023 in forma facilmente dimostrabile. Quando un fornitore presenta istanza di liquidazione giudiziale per un credito scaduto di 42.000 €, l’onere di provare il congiunto rispetto dei tre limiti dimensionali per il triennio ricade su di lei: non riuscendo a documentare con certezza i ricavi 2023 (sopra soglia in quell’anno), l’eccezione di “impresa minore” viene respinta e la procedura si apre.

Simulazione 3 — L’amministratore che aspetta un’autorizzazione inesistente (Mito 5). Paolo, amministratore della Gamma Trasporti S.r.l., si rende conto che la società è insolvente da almeno tre mesi ma rinvia la presentazione dell’istanza convinto di dover prima ottenere un’autorizzazione formale dei soci con verbale notarile. Nel frattempo la situazione peggiora e nuovi debiti si accumulano per 38.000 €. Se avesse verificato per tempo — come avviene nella consulenza dello Studio Monardo — che la sua decisione non richiede quella formalità, avrebbe potuto presentare l’istanza tre mesi prima, contenendo l’aggravamento del dissesto e, con esso, la propria esposizione personale.

Simulazione 4 — Il socio che confida nella postergazione mai spiegata (Mito 1, approfondimento). Elena versa 40.000 € alla propria SRL, di cui detiene il 50%, per coprire un momento di tensione di liquidità dovuto al ritardato pagamento di un grande cliente. Nessuno le spiega che quel finanziamento, erogato mentre la società attraversava già uno squilibrio finanziario significativo secondo i parametri dell’art. 2467 c.c., sarà considerato postergato. Diciotto mesi dopo, la società viene dichiarata in liquidazione giudiziale con un attivo che copre solo il 30% dei creditori ordinari: Elena scopre in quella sede che il suo credito di 40.000 € non rientra affatto tra quelli soddisfatti in via ordinaria, ma viene collocato dopo tutti gli altri, con la conseguenza pratica di un recupero pari a zero.


Gli Assetti Organizzativi come Prevenzione: Cosa Cambia Davvero per l’Amministratore

Molti dei miti esaminati condividono una radice comune: la sottovalutazione del ruolo che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati giocano nella prevenzione della crisi, e di conseguenza nella protezione personale dell’amministratore. Non si tratta di un adempimento burocratico aggiuntivo, ma dello strumento attraverso cui l’amministratore può dimostrare, ex post, di aver monitorato correttamente l’andamento della società e di aver reagito nei tempi dovuti quando i segnali di squilibrio sono emersi. Un sistema di reporting periodico sui flussi di cassa, un controllo costante sul rapporto tra debiti scaduti e liquidità disponibile, una verifica regolare della sostenibilità del piano industriale: sono tutti elementi che, in caso di successiva contestazione da parte del curatore, permettono all’amministratore di dimostrare che la crisi non è stata trascurata, ma affrontata con gli strumenti a disposizione nel momento in cui è diventata percepibile.

Questo aspetto è particolarmente rilevante perché la giurisprudenza, nel quantificare il danno risarcibile ai sensi dell’art. 2486 c.c., guarda proprio al momento in cui la crisi “avrebbe dovuto” essere rilevata secondo un criterio di normale diligenza, non al momento in cui è stata effettivamente percepita dall’amministratore. Un sistema di assetti organizzativi carente non protegge l’amministratore dal dover rispondere per un ritardo che, con un sistema adeguato, sarebbe stato evitato: al contrario, la sua stessa assenza diventa un ulteriore elemento a carico nella ricostruzione delle responsabilità. Per questo la prevenzione della crisi non è alternativa alla gestione dei suoi effetti giudiziali, ma ne è parte integrante fin dal primo giorno di attività della società.


Il Fondo di Verità

Ogni mito qui esaminato nasce da un frammento vero. La responsabilità limitata esiste davvero, e per il socio che non ha mai amministrato resta una tutela solida: il problema è quando quel socio è anche amministratore, ruolo in cui la protezione non si estende automaticamente. L’esenzione per le imprese minori esiste davvero, con soglie precise: il problema è la loro natura cumulativa e l’onere della prova che grava sul debitore, non sul creditore. La cancellazione della società produce davvero effetti reali sulla sua esistenza giuridica: il problema è credere che quegli effetti si estendano automaticamente all’estinzione dei debiti. Le formalità dell’art. 120-bis CCII esistono davvero: il problema è applicarle per analogia a un istituto — la liquidazione giudiziale — che ha una disciplina propria e distinta. La procedura concorsuale richiama davvero l’idea del concorso tra creditori: il problema è pensare che quel concorso richieda una pluralità di istanti, quando basta lo stato di insolvenza accertato anche su iniziativa di un solo creditore.

Il filo conduttore è sempre lo stesso: la norma reale contiene condizioni, limiti ed eccezioni che il passaparola elimina per semplicità, lasciando solo l’enunciato generale — comodo da ricordare, ma pericoloso da applicare a un caso concreto senza verificarne i confini esatti.


Mito vs Realtà in Tabella

Una sintesi rapida di ciò che il passaparola racconta e di come stanno davvero le cose, per ciascuno dei sette miti esaminati.

Il mitoCome stanno le cose
Con la SRL i soci non rischiano mai il patrimonio personaleIl socio-amministratore risponde per mala gestio con l’azione sociale e dei creditori; solo il socio senza ruoli gestori resta protetto entro la quota versata
Le piccole SRL non possono mai finire in liquidazione giudizialeServono tre requisiti dimensionali rispettati congiuntamente per tre esercizi, con onere della prova a carico del debitore: basta un solo sforamento per perdere l’esenzione
Se l’amministratore non fa nulla, il rischio resta solo della societàL’inerzia di fronte ai segnali di crisi è essa stessa fonte di responsabilità personale, quantificata sul differenziale patrimoniale ex art. 2486 c.c.
Cancellare la SRL dal Registro Imprese estingue i debitiI debiti sopravvivono in capo ai soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, e le azioni di responsabilità restano esperibili
L’amministratore non può presentare da solo l’istanza senza autorizzazione dei sociLa liquidazione giudiziale ha regole proprie: basta la sottoscrizione di chi ha la rappresentanza, senza verbale notarile né comunicazione ai soci
Con l’apertura della procedura finisce tutto in fretta per l’amministratoreLa relazione del curatore sulle responsabilità arriva dopo l’apertura ed è spesso l’inizio, non la fine, dell’esposizione personale
Serve un solo creditore per bloccare la liquidazione giudiziale ed evitare la proceduraLo stato di insolvenza è accertabile anche su istanza di un unico creditore, incluso un lavoratore dipendente

Le Domande di Verifica

È vero che con la liquidazione giudiziale l’amministratore rischia sempre il proprio patrimonio personale? Dipende. Non è automatico: la responsabilità personale scatta solo se emergono condotte di mala gestio, ritardo colpevole nella reazione alla crisi o violazione degli obblighi gestori — non per il solo fatto che la società sia insolvente.

È vero che basta una piccola SRL per essere sempre esenti dalla procedura? No. L’esenzione richiede il rispetto congiunto di tre soglie precise per tre esercizi consecutivi, con onere della prova a carico dell’imprenditore: senza documentazione contabile solida, l’esenzione non si può far valere.

È vero che i debiti scompaiono con la cancellazione della società? No. Sopravvivono in capo ai soci nei limiti di quanto hanno riscosso in sede di liquidazione, e le pretese verso gli amministratori restano perseguibili.

È vero che serve l’autorizzazione dei soci per presentare l’istanza in proprio? No, non nella forma rigorosa prevista per altri strumenti: basta la sottoscrizione di chi ha la rappresentanza della società.

È vero che con un solo creditore non si rischia la liquidazione giudiziale? No. Conta lo stato di insolvenza oggettivo, non il numero di chi agisce: anche un solo creditore, incluso un dipendente, può ottenerla se l’insolvenza è dimostrata.

È vero che i finanziamenti versati dal socio alla propria SRL vengono restituiti come un credito qualsiasi? Dipende. Se erogati in un momento di squilibrio finanziario significativo, sono postergati rispetto agli altri creditori e nella pratica vengono raramente rimborsati per intero.

È vero che le soglie di impresa minore restano sempre le stesse nel tempo? No, non necessariamente. Sono aggiornabili con decreto ministeriale ogni tre anni: vanno sempre verificate come attuali al momento della valutazione, non date per acquisite in modo definitivo.

È vero che dopo l’apertura della procedura l’amministratore non può più fare nulla per difendersi? No. Può e deve costruire per tempo gli elementi difensivi sulla propria condotta gestionale, in vista della relazione del curatore e dell’eventuale azione di responsabilità che ne può derivare.


Conseguenze Pratiche per Chi Sta Valutando i Prossimi Passi

Riconoscere i miti descritti in questo articolo è solo il primo passo: il secondo, altrettanto importante, è capire cosa significano in pratica per chi oggi si trova a gestire una SRL in tensione finanziaria. Se la crisi è ancora nella fase iniziale, il punto centrale non è “aspettare per vedere come va”, ma verificare con tempestività se gli assetti organizzativi della società sono in grado di far emergere per tempo i segnali di squilibrio, e valutare se attivare uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice — dalla composizione negoziata ai piani di risanamento — prima che l’insolvenza diventi conclamata e irreversibile. Se invece l’insolvenza è già evidente, la domanda non è più “posso evitarla” ma “come gestisco al meglio l’apertura della procedura”, valutando se e quando presentare personalmente l’istanza, quale documentazione predisporre per l’eventuale verifica sui requisiti dimensionali, e come impostare fin da subito la difesa della propria condotta gestionale in vista della relazione del curatore.

Per i soci che non hanno ruoli amministrativi, il punto di attenzione principale riguarda invece la fase successiva alla cancellazione della società: sapere con precisione entro quali limiti i creditori possono ancora rivolgersi a loro, e quali somme effettivamente percepite in sede di liquidazione possono essere rivendicate, è essenziale per non trovarsi esposti a pretese non adeguatamente quantificate. In tutti questi scenari, il fattore che fa davvero la differenza è il tempo: ogni mese che passa tra l’emersione della crisi e la reazione concreta dell’amministratore si traduce, secondo i criteri di quantificazione del danno visti nel Mito 3, in un aggravamento misurabile della sua esposizione personale.


Le Sentenze che Smontano i Miti

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 20/11/2025, n. 30533 — L’azione di revoca dell’amministratore di SRL per gravi irregolarità è ammissibile come azione autonoma, distinta dall’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. Smentisce l’idea che gli unici rimedi verso l’amministratore-socio scorretto passino necessariamente per l’azione risarcitoria classica.
  2. Cass. civ., Sez. I, 23/04/2025, n. 10687 — Se l’imprenditore non produce documentazione contabile attendibile, la prova sul possesso dei requisiti di impresa minore si considera non fornita e l’impresa è trattata come fallibile. Smonta il Mito 2 sulla pretesa esenzione automatica delle piccole imprese.
  3. Cass. civ., Sez. VI, 08/10/2021, n. 27386 — Il debitore è gravato dall’onere di provare la ricorrenza cumulativa di tutti i requisiti di non fallibilità. Conferma la struttura del Mito 2: i tre limiti dimensionali operano insieme, non in alternativa a favore del debitore.
  4. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19750/2025 — Diritti e obblighi della società cancellata sopravvivono in capo ai soci, nei limiti di quanto riscosso in liquidazione. Smentisce frontalmente il Mito 4 sulla cancellazione liberatoria.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 25/11/2025, n. 30903 — La decisione dell’amministratore di presentare l’istanza di liquidazione giudiziale della propria società non richiede le formalità dell’art. 120-bis CCII (verbale notarile, iscrizione, comunicazione ai soci). Smonta interamente il Mito 5.
  6. Cass. civ., Sez. I, 17/07/2025, n. 19965 — In tema di gruppi di imprese, ribadisce l’autonomia della disciplina della liquidazione giudiziale rispetto ad altri istituti di regolazione della crisi, rafforzando la lettura del Titolo V CCII come sistema di regole proprie richiamata anche a sostegno del Mito 5.
  7. Cass. civ., Sez. I, 15/07/2025, n. 19591 — Lo stato di insolvenza è riscontrabile anche in presenza di un unico creditore istante, incluso il caso di un lavoratore dipendente. Smentisce direttamente il Mito 7.
  8. Cass. civ., 06/05/2024, n. 12156 — In continuità con l’orientamento inaugurato da Cass. 3488/1969, ribadisce la nozione oggettiva di insolvenza come impotenza economica strutturale, indipendente dal numero dei creditori agenti. Rafforza la smentita del Mito 7.
  9. Cass. civ., 14/10/2013, n. 23233 (principio costantemente richiamato nella giurisprudenza più recente sull’art. 2486 c.c.) — Sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva degli organi di controllo e l’aggravamento del dissesto determinato dal ritardo nella dichiarazione di insolvenza. Fonda il Mito 3 sull’inerzia colpevole.
  10. Cass. civ., Sez. V, 26/05/2025, n. 14012 — La sostituzione terminologica da “fallimento” a “liquidazione giudiziale” non è solo lessicale, ma si inserisce in un quadro normativo autonomo rispetto al previgente. Rilevante per correggere la sovrapposizione acritica tra vecchia e nuova disciplina che alimenta diversi dei miti trattati.
  11. Cass. civ., Sez. I, ord. 03/06/2025, n. 14835 — L’esdebitazione del Codice della Crisi si applica solo alle procedure di liquidazione giudiziale avviate secondo il nuovo regime, non alle vecchie procedure fallimentari. Conferma l’autonomia strutturale della disciplina attuale, richiamata a supporto della lettura corretta del Mito 4 e del Mito 6.
  12. Cass. civ., Sez. I, ord. 30/01/2025, n. 2223 — Ribadisce, in tema di condizioni di procedibilità legate alle soglie dimensionali, che le relative contestazioni vanno sollevate nelle sedi e nei tempi corretti, a conferma della rigidità del sistema probatorio richiamato nel Mito 2.

Cosa Può Fare lo Studio Monardo

Districarsi tra ciò che la legge dice davvero e ciò che il passaparola racconta richiede un lavoro di verifica puntuale, caso per caso: ecco, in concreto, cosa fa lo Studio Monardo per chi si trova ad affrontare — o a voler prevenire — la liquidazione giudiziale di una SRL.

  1. Verifichiamo la reale posizione di rischio del socio-amministratore, distinguendo la quota di responsabilità patrimoniale limitata da quella derivante dal ruolo gestorio, analizzando gli atti di amministrazione degli ultimi esercizi.
  2. Accertiamo il possesso effettivo dei requisiti di impresa minore, ricostruendo i bilanci del triennio rilevante per verificare se l’esenzione dalla liquidazione giudiziale sia realmente opponibile o solo presunta.
  3. Ricostruiamo il momento di emersione della crisi sulla base della documentazione contabile e finanziaria, per valutare se e quando gli obblighi di reazione dell’amministratore siano scattati e con quale margine di difesa.
  4. Contestiamo le azioni di responsabilità promosse dal curatore, verificando la corretta quantificazione del danno secondo il criterio differenziale dell’art. 2486 c.c. e la sussistenza effettiva del nesso causale.
  5. Assistiamo l’amministratore nella presentazione dell’istanza in proprio, quando la situazione lo richiede, senza ritardi dovuti a formalità inesistenti che aggravano inutilmente l’esposizione personale.
  6. Analizziamo la posizione dei soci dopo la cancellazione della società, chiarendo entro quali limiti i creditori possono ancora rivolgersi a loro e predisponendo la difesa più adeguata.
  7. Coordiniamo con lo staff multidisciplinare avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, per una lettura congiunta degli aspetti civilistici, bancari e tributari della crisi.
  8. Valutiamo l’attivazione degli strumenti di composizione negoziata della crisi, quando la situazione è ancora recuperabile, per evitare l’apertura della liquidazione giudiziale o contenerne gli effetti.
  9. Seguiamo la relazione del curatore e i suoi sviluppi, predisponendo per tempo gli elementi difensivi dell’amministratore prima che l’eventuale azione di responsabilità venga formalmente promossa.
  10. Garantiamo la continuità della strategia difensiva dalla fase iniziale della crisi fino all’eventuale contenzioso di legittimità, con lo stesso difensore in ogni grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come la liquidazione giudiziale di una SRL, dove i miti più radicati riguardano proprio il momento in cui intervenire e con quali strumenti, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa pesa in modo particolare: è lo strumento pensato esattamente per l’amministratore che, superato il Mito 3 e il Mito 6, vuole reagire per tempo invece di aspettare che la relazione del curatore arrivi a ricostruire, ex post, tutto ciò che poteva essere fatto prima. A questo si affianca la continuità difensiva del cassazionista, che segue la stessa strategia dall’analisi iniziale della crisi fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che lavora congiuntamente sullo stesso fascicolo per non lasciare scoperto nessun profilo — societario, bancario o tributario — della vicenda.


Conclusione

L’informazione corretta è la prima difesa contro una crisi d’impresa che sta per diventare irreversibile. Ognuno dei sette miti esaminati nasce da una regola vera, semplificata fino a diventare pericolosa: la responsabilità limitata che non protegge l’amministratore-socio, le soglie dimensionali che vanno provate e non presunte, la cancellazione che non estingue i debiti, l’autorizzazione dei soci che non serve per l’istanza in proprio, la fine apparente della procedura che è spesso solo l’inizio della verifica sulle responsabilità, il singolo creditore che basta da solo a fondare l’insolvenza. Riconoscere dove finisce il fondo di verità e comincia la semplificazione pericolosa è ciò che separa una gestione della crisi consapevole da una gestione affidata al passaparola.

Su questi temi lo Studio Monardo porta esattamente la specializzazione che la materia richiede: le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa alla continuità cassazionista, dal ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento fino al coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario — coprono in modo verificabile ogni fase del percorso che una SRL in difficoltà può affrontare, dalla prevenzione della crisi fino all’eventuale contenzioso sulla responsabilità dell’amministratore.

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