Qual È La Soglia Di Sovraindebitamento Per Un Imprenditore?

Il ribaltamento di prospettiva

Chi riceve una diffida, un decreto ingiuntivo o il sentore che un creditore stia per muoversi verso il tribunale, quasi sempre ragiona in difesa: “quanto devo, a chi lo devo, come lo pago”. È un punto di partenza comprensibile, ma parziale. Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: e nel caso dell’imprenditore in difficoltà, la prima mossa che il creditore valuta — spesso prima ancora di scrivere la prima lettera — è capire se quell’impresa rientra o no nelle soglie dimensionali che aprono la porta alla liquidazione giudiziale. È un calcolo che il creditore fa a tavolino, guardando bilanci e visure, prima di scegliere se agire con un pignoramento individuale o con un’istanza concorsuale. Sapere che quel calcolo esiste, e come si fa, è già una parte della difesa.

Lo Studio Monardo segue da tempo la materia delle soglie dimensionali e degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento proprio perché richiede una lettura incrociata tra diritto commerciale, bancario e tributario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina un team che affronta questi dossier non come una pura questione di calcolo contabile, ma come una strategia che si costruisce guardando insieme al bilancio dell’impresa e alla posizione dei singoli creditori, bancari e fiscali, che spesso pesano più di tutti sul superamento delle soglie.

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Chi hai di fronte

Il “creditore tipo” che valuta l’apertura di una procedura concorsuale contro un imprenditore in difficoltà non è un’entità astratta: è quasi sempre uno tra tre profili — la banca o la società finanziaria che ha erogato credito e vede peggiorare il rating del cliente; il fornitore commerciale che ha accumulato fatture insolute e non riesce più a recuperarle con un decreto ingiuntivo; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che agisce sulla base di cartelle esattoriali e ruoli non pagati. Ognuno di questi soggetti ragiona secondo una propria convenienza economica, e capirla è la chiave di lettura di tutta la partita.

La banca, tipicamente, preferisce non richiedere subito la liquidazione giudiziale: un’impresa in bonis che continua a generare margine è un debitore migliore di un patrimonio da liquidare in tempi lunghi e con costi di procedura. Per questo la banca valuta prima strumenti negoziali — piani di rientro, ristrutturazione del debito — e riserva l’istanza concorsuale ai casi in cui il rapporto fiduciario si è rotto, ad esempio dopo segnalazioni in Centrale Rischi o mancati pagamenti reiterati. Il fornitore, al contrario, ha spesso un credito di importo relativamente contenuto e uno strumento più agile a disposizione: il pignoramento individuale, che non richiede di dimostrare nulla sulle soglie dimensionali del debitore. Solo quando più fornitori si coalizzano, o quando il credito supera soglie significative, l’istanza di liquidazione giudiziale diventa per loro conveniente, perché consente di intercettare l’intero patrimonio del debitore invece di rincorrere singoli beni pignorabili. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, dispone di strumenti di riscossione autonomi (fermo, ipoteca, pignoramento esattoriale) e tende a valutare l’istanza concorsuale come extrema ratio, quando il quadro debitorio del contribuente-imprenditore appare irrecuperabile con le procedure ordinarie.

In tutti e tre i casi, però, prima di scegliere la strada, il creditore accorto fa una verifica preliminare: controlla se l’impresa debitrice rientra nella nozione di “impresa minore” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Se l’impresa è sotto tutte e tre le soglie dimensionali previste dalla norma, la liquidazione giudiziale non è praticabile: il creditore dovrà orientarsi su un pignoramento individuale, oppure — se vuole comunque intercettare l’intero patrimonio del debitore — sulla liquidazione controllata riservata ai soggetti sovraindebitati non fallibili. Questa scelta a monte cambia già l’intera strategia, ed è esattamente il primo terreno su cui il debitore può giocare d’anticipo.

Prima mossa: il calcolo delle soglie dimensionali

La mossa. Prima di presentare qualunque istanza, il creditore che vuole aprire una procedura concorsuale calcola se l’impresa debitrice supera le tre soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Questa norma definisce “impresa minore” quella che, congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se più breve) presenta: <cite index=”1-1″>un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annuali non superiori a 200.000 euro e debiti totali, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro</cite>. Sono gli stessi identici valori già previsti dalla vecchia legge fallimentare, semplicemente trasposti nel nuovo Codice.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il creditore fa questo calcolo perché il superamento anche di una sola soglia rende l’impresa potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, mentre restare sotto tutte e tre le soglie blinda l’imprenditore dalla procedura maggiore. Conviene al creditore procedere con l’istanza di liquidazione giudiziale solo se ha elementi — bilanci depositati, visure, dichiarazioni fiscali — che facciano presumere il superamento congiunto delle soglie; altrimenti rischia di vedersi rigettare l’istanza e di dover ripiegare su strumenti individuali, con tempi e costi diversi. Non gli conviene procedere se il debitore ha bilanci puliti sotto soglia da tre esercizi consecutivi: in quel caso il tempo e i costi dell’istruttoria prefallimentare sarebbero sprecati.

I suoi limiti. Il creditore non può limitarsi a un’affermazione generica: deve fondare l’istanza su elementi concreti che facciano ritenere superate le soglie, perché — come si vedrà nella mossa successiva — l’onere di provare il mancato superamento grava sul debitore solo dopo che il quadro indiziario emerso nell’istruttoria lo giustifica. Un limite invalicabile riguarda la natura congiunta dei tre parametri: se anche uno solo dei tre resta sotto soglia, non basta al creditore dimostrare che gli altri due sono superati — serve il superamento di tutti e tre, altrimenti l’impresa resta “minore” e non fallibile.

La tua contromossa. Tenere bilanci regolari, depositati per tempo, che documentino con continuità il rispetto di tutte e tre le soglie nei tre esercizi di riferimento è la prima difesa. Non è mai troppo presto per far verificare la propria posizione dimensionale, soprattutto quando l’attività ha oscillazioni di fatturato che potrebbero, anche solo per un esercizio, far sconfinare sopra una delle tre soglie.

Le pronunce che ti proteggono. La qualificazione di “impresa minore” e le relative soglie sono confermate, nella lettura sistematica della norma, dall’interpretazione secondo cui non è qualificabile come tale — e dunque resta potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII — l’imprenditore che dimostri il superamento congiunto delle tre soglie <cite index=”4-1″>di attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti e ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti</cite>.

Seconda mossa: l’onere della prova rovesciato sul debitore

La mossa. Una volta valutato che le soglie sembrano superate (o quantomeno che esistono elementi indiziari in tal senso), il creditore presenta l’istanza di liquidazione giudiziale confidando in una regola processuale a proprio favore: non è lui a dover provare che l’impresa è “grande abbastanza” per fallire, ma è il debitore a dover dimostrare il contrario.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Questa mossa è particolarmente efficace perché inverte il peso dell’iniziativa processuale: il creditore può limitarsi ad allegare elementi che rendano plausibile il superamento delle soglie (una visura con ricavi elevati, cartelle esattoriali per importi rilevanti, bilanci depositati che superano i parametri), lasciando poi al debitore l’onere di produrre la prova positiva e liberatoria. Gli conviene tanto più quanto più il debitore appare disorganizzato o restio a costituirsi: un debitore silente o privo di documentazione contabile aggiornata gioca, di fatto, a favore del creditore.

I suoi limiti. Il creditore non può pretendere che il giudice presuma il superamento delle soglie senza alcun elemento indiziario: deve comunque fornire un minimo di allegazioni che giustifichino l’apertura dell’istruttoria. Un limite importante riguarda la fonte della prova: se il debitore produce documentazione — anche alternativa ai bilanci — che dimostra il mancato superamento, il creditore non può insistere sulla sola genericità della propria istanza.

La tua contromossa. Qui si gioca una delle partite più decisive: la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale, l’onere della prova del mancato superamento delle soglie grava interamente sull’imprenditore debitore<cite index=”11-1″>, e la contestazione generica dei debiti e la presentazione di bilanci ritenuti inattendibili non sono sufficienti a evitare la dichiarazione</cite> di liquidazione giudiziale. Questo significa che non basta contestare a parole l’importo preteso dal creditore: serve costituirsi tempestivamente e depositare una documentazione contabile solida e coerente. Un secondo orientamento, però, apre una porta di difesa più ampia: la prova della non assoggettabilità a liquidazione giudiziale è considerata prova libera, per cui <cite index=”19-1″>i bilanci degli ultimi tre esercizi sono certamente la prova principale, ma non l’unica né l’esclusiva</cite>, potendo il debitore avvalersi anche di scritture contabili alternative, documenti di terzi, corrispondenza commerciale e prove testimoniali.

Le pronunce che ti proteggono. Sul principio dell’onere della prova a carico del debitore si è pronunciata la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 10687 del 23 aprile 2025, secondo cui <cite index=”14-1″>se l’imprenditore non produce una documentazione contabile attendibile, la prova si considera non fornita e l’impresa viene ritenuta fallibile</cite>. In senso complementare, un’ordinanza più recente della Cassazione, Sez. I, depositata nella camera di consiglio del 31 marzo 2026 (procedimento relativo a una società in liquidazione di Santa Maria Capua Vetere/Corte d’Appello di Napoli), ha stabilito che la prova della non fallibilità può fondarsi anche su strumenti diversi dai bilanci, cassando la decisione di merito che aveva escluso ogni valore probatorio a documentazione alternativa solo perché riferita a periodi ritenuti non pienamente coincidenti con il triennio di legge.

Terza mossa: la contumacia e il silenzio del debitore

La mossa. Se il debitore non si costituisce nell’istruttoria prefallimentare, o si costituisce senza depositare alcuna documentazione contabile aggiornata, il creditore punta esplicitamente su questo silenzio come prova a proprio favore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Al creditore conviene enfatizzare la contumacia perché trasforma l’inerzia del debitore in un elemento che rafforza, indirettamente, la propria istanza: un tribunale che si trova davanti un debitore assente, senza bilanci né situazione patrimoniale aggiornata, tende a leggere quel silenzio come un’incapacità di difendersi, più che come una scelta neutra. Non gli conviene invece questa linea se il debitore, pur non essendosi costituito formalmente, ha comunque fatto pervenire al tribunale documentazione idonea tramite altri canali (ad esempio nel fascicolo di un procedimento connesso).

I suoi limiti. Il creditore non può trasformare la contumacia in una prova automatica e insuperabile: resta comunque necessario che il tribunale valuti nel merito gli elementi disponibili, anche quelli acquisiti d’ufficio, prima di dichiarare l’apertura della procedura.

La tua contromossa. La costituzione tempestiva, anche solo per depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi o una situazione patrimoniale aggiornata, è quasi sempre più efficace di qualunque argomentazione difensiva successiva. Ignorare un’istanza di liquidazione giudiziale è una strategia processuale quasi sempre perdente, perché l’omesso deposito della documentazione richiesta si traduce in un danno diretto per l’imprenditore stesso, che resta privo degli strumenti per dimostrare il non superamento dei limiti dimensionali.

Le pronunce che ti proteggono. La Corte d’Appello di Genova, Sezione Prima Civile, con la sentenza relativa al procedimento R.G. V.F. 65/2025, ha ribaltato una decisione di primo grado richiamando un consolidato orientamento di legittimità secondo cui <cite index=”16-1″>l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono la fallibilità</cite>. Nello stesso senso, la Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025, ha affermato che il quadro normativo configura come regola generale l’assoggettabilità alla procedura concorsuale, mentre la non assoggettabilità costituisce un’eccezione che deve essere oggetto di rigorosa prova positiva da parte del debitore, e che la mancata costituzione non consente affatto di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie.

Quarta mossa: l’inclusione (o l’esclusione) dei debiti fiscali e personali nel calcolo

La mossa. Quando il creditore calcola se la soglia dei 500.000 euro di debiti è superata, spesso include nel computo anche partite discutibili: crediti fiscali risalenti, cartelle esattoriali datate, debiti personali dell’imprenditore riferibili a rapporti diversi dall’attività d’impresa (ad esempio quote di società di persone imputate per trasparenza).

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Al creditore conviene gonfiare il computo perché più alto risulta il totale dei debiti, più facilmente si supera la soglia dei 500.000 euro. Non gli conviene, però, se sa che parte di quei crediti è ormai prescritta o comunque non più esigibile: in quel caso rischia che il giudice, verificando la prescrizione, tagli fuori quelle poste dal calcolo, indebolendo l’intera istanza.

I suoi limiti. Un credito prescritto non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia dei 500.000 euro, perché la prescrizione estingue il debito rendendolo non più esigibile, e la finalità della norma è proprio quella di escludere dal fallimento gli imprenditori di dimensioni modeste — finalità che sarebbe frustrata se si computassero anche debiti ormai inesigibili. Sul fronte opposto, per l’imprenditore individuale i debiti personali confluiscono comunque nel calcolo, perché l’unicità del patrimonio della persona fisica imprenditrice non consente di scindere i rapporti dell’impresa da quelli personali ai fini della soglia debitoria.

La tua contromossa. Far verificare puntualmente la composizione dell’ammontare debitorio contestato, individuando le poste prescritte o già estinte da rottamazioni e definizioni agevolate, è spesso decisivo per restare sotto la soglia dei 500.000 euro. Se ritieni che parte del debito fiscale contestato sia prescritta, sollevare l’eccezione nell’istruttoria è un passaggio che il giudice deve verificare incidenter tantum, anche solo ai fini del calcolo della soglia, prima ancora di entrare nel merito dell’ammissione al passivo.

Le pronunce che ti proteggono. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29008/2024, ha cassato una sentenza di merito che aveva incluso nel calcolo della soglia debitoria anche crediti prescritti per un importo di 157.000 euro relativi a cartelle esattoriali, chiarendo che <cite index=”12-1″>un credito certo ma prescritto non va considerato ai fini del superamento della soglia dei 500.000 euro, analogamente a come non si considerano i debiti già pagati o compensati</cite>. Sul fronte dell’imputazione dei debiti personali dell’imprenditore individuale, un consolidato orientamento di legittimità (richiamato anche in una decisione del Tribunale relativa al procedimento n. 494 dell’11 febbraio 2022) conferma che l’ordinamento italiano non distingue, ai fini dell’insolvenza, tra debiti riferibili alla sfera commerciale e debiti di natura civile dell’imprenditore individuale, stante l’unitarietà del suo patrimonio.

Quinta mossa: la scelta tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata

La mossa. Se il creditore si accorge, durante l’istruttoria, che l’impresa debitrice potrebbe in realtà rientrare tra le “imprese minori” sotto soglia, non abbandona necessariamente la partita: può presentare l’istanza in via alternativa, chiedendo la liquidazione giudiziale e, in subordine, la liquidazione controllata riservata ai soggetti sovraindebitati non fallibili.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Questa mossa “a doppio binario” conviene al creditore perché gli consente di intercettare comunque l’intero patrimonio del debitore, anche quando le soglie dimensionali della liquidazione giudiziale non sono superate, purché siano soddisfatti i presupposti della liquidazione controllata — in particolare un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore a 50.000 euro quando è il creditore a richiederla in pendenza di una procedura esecutiva individuale. Non gli conviene, invece, se il debito complessivo del debitore resta sotto anche questa soglia più bassa, oppure se manca qualunque prospettiva di attivo da liquidare a beneficio dei creditori.

I suoi limiti. La liquidazione controllata non è una misura premiale né una sanzione: il creditore non può ottenerne l’apertura come strumento punitivo, e — soprattutto — il giudice non può negarne l’accesso invocando la “non meritevolezza” del debitore, valutazione che rileva semmai in sede di esdebitazione finale, non in sede di apertura della procedura. Un ulteriore limite riguarda la finalità concreta della procedura: deve sussistere una ragionevole prospettiva di attivo da distribuire ai creditori; se l’OCC attesta che non è ricavabile alcun attivo, il debitore potrà orientarsi verso la diversa procedura dell’esdebitazione dell’incapiente, e la liquidazione controllata perde la sua utilità pratica.

La tua contromossa. Se il creditore agisce su doppio binario, verificare con attenzione quale sia la soglia debitoria realmente applicabile — i 500.000 euro della liquidazione giudiziale o i 50.000 euro della liquidazione controllata richiesta dal creditore — cambia radicalmente l’impostazione difensiva. Anticipare la richiesta di liquidazione controllata come domanda del debitore stesso, prima che sia il creditore a muoversi, consente spesso di mantenere un maggior controllo sulla procedura e sui tempi dell’eventuale esdebitazione finale.

Le pronunce che ti proteggono. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha chiarito che <cite index=”27-1″>la liquidazione controllata non è misura premiale e non si nega l’accesso per “non meritevolezza”, profilo che può invece rilevare in tema di esdebitazione</cite>. Sul piano dei presupposti oggettivi, la disciplina dell’art. 268, comma 2, CCII richiede — quando è il creditore a richiedere l’apertura in pendenza di procedura esecutiva individuale — che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore a 50.000 euro, e che l’apertura consenta comunque il perseguimento di un fine di utilità consistente nella soddisfazione, anche minima, dei creditori.

Sesta mossa: la soglia minima dei debiti scaduti come sbarramento finale

La mossa. Anche quando tutte le soglie dimensionali e probatorie precedenti giocano a favore del creditore, esiste un ultimo sbarramento che il creditore deve superare: la liquidazione giudiziale non può essere dichiarata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultante dall’istruttoria, è complessivamente inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII, che riprende l’art. 15, comma 9, della vecchia legge fallimentare).

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il creditore verifica questo sbarramento perché, se il proprio credito individuale è inferiore a 30.000 euro, conviene sommarlo ad altri debiti scaduti risultanti dall’istruttoria (anche verso altri creditori) per superare la soglia complessiva; non gli conviene insistere se dall’istruttoria emerge che il totale dei debiti scaduti e non pagati, sommando tutte le posizioni, resta comunque sotto quella cifra.

I suoi limiti. La condizione ostativa non riguarda l’importo del singolo credito di chi presenta l’istanza, ma l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall’istruttoria: un creditore con un credito di 10.000 euro può comunque ottenere l’apertura della procedura se l’istruttoria fa emergere altri debiti scaduti che, sommati, superano i 30.000 euro complessivi.

La tua contromossa. Contestare puntualmente la composizione dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti, distinguendo tra debiti effettivamente scaduti e non pagati e debiti non ancora esigibili o oggetto di rateizzazione regolarmente rispettata, può far scendere il totale sotto la soglia dei 30.000 euro e bloccare l’intera istanza.

Le pronunce che ti proteggono. In materia, un consolidato orientamento (richiamato in tema di interpretazione dell’art. 15, comma 9, della previgente legge fallimentare, oggi trasfuso nell’art. 49 CCII) ha chiarito che la condizione ostativa all’apertura della procedura non risiede nell’importo del credito di chi presenta l’istanza, ma nella prova positiva di un ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro. In tema di rateizzazioni, la Cassazione n. 4201/2025 ha inoltre precisato che la mera rateizzazione non toglie al debito il carattere di “scaduto” qualora il contribuente sia inadempiente rispetto alle rate, per cui non basta avere un piano di rientro attivo: bisogna rispettarlo puntualmente perché quel debito non concorra al conteggio come debito scaduto.

La partita giocata: due simulazioni mossa-contromossa

Simulazione 1 — la piccola impresa di servizi sotto soglia. Un’impresa individuale di servizi ha un attivo patrimoniale di 180.000 €, ricavi lordi annui di 165.000 € nei tre esercizi di riferimento e debiti complessivi (bancari, fornitori, fiscali) per 410.000 €. Un fornitore, vantando un credito di 45.000 € rimasto insoluto, presenta istanza di liquidazione giudiziale sostenendo che, sommando tutte le posizioni debitorie note, la soglia dei 500.000 € sarebbe prossima al superamento. L’imprenditore si costituisce depositando i bilanci degli ultimi tre esercizi, regolarmente approvati, che documentano il rispetto congiunto di tutte e tre le soglie; dimostra inoltre che 60.000 € del debito fiscale contestato sono relativi a cartelle notificate nel 2016 e mai interrotte da atti validi, quindi prescritte. Il totale debitorio, depurato della posta prescritta, scende a 350.000 €: tutte e tre le soglie restano rispettate, e il tribunale rigetta l’istanza di liquidazione giudiziale. Resta salva, per il creditore, la possibilità di agire con un pignoramento individuale sui beni residui.

Simulazione 2 — l’impresa artigiana con bilanci disordinati. Un’impresa artigiana ha ricavi annui oscillanti intorno ai 210.000 €, superiori quindi alla soglia di 200.000 € in due degli ultimi tre esercizi, ma non deposita bilanci aggiornati né si costituisce tempestivamente nell’istruttoria promossa da una banca creditrice per 90.000 €. Il tribunale, di fronte alla contumacia e all’assenza di documentazione contabile, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo non fornita la prova liberatoria che gravava sul debitore. Se l’imprenditore si fosse costituito producendo tempestivamente le dichiarazioni fiscali e le scritture contabili alternative ai bilanci — pur in assenza di bilanci depositati regolarmente — avrebbe potuto quantomeno tentare la prova libera della propria condizione dimensionale, con esito tutt’altro che scontato ma non precluso in partenza.

Quando all’avversario conviene trattare

Ci sono momenti della partita in cui il creditore — banca, fornitore o financo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione — è oggettivamente più disposto a trattare piuttosto che insistere sulla via giudiziale. Il primo è prima ancora di presentare l’istanza, quando il creditore sa che la propria posizione probatoria sulle soglie è debole: in questa fase una proposta di piano di rientro credibile, sostenuta da bilanci trasparenti, è spesso preferita dal creditore rispetto ai costi e ai tempi di un’istruttoria prefallimentare dall’esito incerto. Il secondo momento è subito dopo che il debitore ha dimostrato, con documentazione solida, di trovarsi sotto soglia: a quel punto il creditore sa che l’unica strada residua è il pignoramento individuale, procedura più lenta e meno efficace della concorsuale, e questo lo rende più ricettivo a un accordo di saldo e stralcio. Il terzo momento riguarda i debiti fiscali prossimi alla prescrizione o già rateizzati regolarmente: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sapendo che quelle poste potrebbero non concorrere al calcolo della soglia, ha spesso convenienza a consolidare un accordo di rateizzazione piuttosto che rischiare di vedersi escludere quei crediti da un conteggio giudiziale sfavorevole.

La partita in tabella

Mossa del creditoreSoglia o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile per giocarla
Calcolo delle soglie dimensionaliSuperamento congiunto di attivo > 300.000 €, ricavi > 200.000 €, debiti > 500.000 €Bilanci regolari sotto soglia per tre esercizi consecutiviPrima che il creditore presenti l’istanza
Istanza fondata sull’inversione dell’onere della provaServe comunque un’allegazione minima da parte del creditoreCostituzione tempestiva con documentazione contabileNei termini dell’istruttoria prefallimentare
Uso della contumacia come prova indirettaIl tribunale deve comunque valutare gli elementi disponibiliDeposito di bilanci o situazione patrimoniale aggiornataPrima dell’udienza istruttoria
Inclusione di debiti prescritti nel calcoloI crediti prescritti non concorrono alla soglia dei 500.000 €Eccezione di prescrizione documentataIn ogni fase dell’istruttoria in cui il giudice può verificarla incidenter tantum
Doppio binario liquidazione giudiziale/controllataSoglia di 50.000 € di debiti scaduti per la liquidazione controllata su istanza del creditoreDomanda anticipata di liquidazione controllata da parte del debitore stessoPrima che il creditore agisca
Sbarramento dei debiti scaduti sotto 30.000 €Ammontare complessivo, non il singolo creditoContestazione della composizione dei debiti scadutiNell’istruttoria, prima della decisione

Le domande di chi è sotto attacco

Se supero anche solo una delle tre soglie per un solo esercizio, divento automaticamente fallibile? Sì, in linea di principio basta il superamento anche per un solo anno di uno dei tre parametri perché l’impresa sia considerata potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale, salvo poi la necessità che ricorra anche lo stato di insolvenza, condizione ulteriore e distinta rispetto al mero superamento dimensionale.

Devo essere io a dimostrare di essere sotto soglia, o tocca al creditore provare il contrario? Tocca a te. L’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore grava sul debitore, sia quando è lui a chiedere una procedura di sovraindebitamento sia quando deve difendersi da un’istanza di liquidazione giudiziale promossa da un creditore.

I debiti che ho già rateizzato con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione contano ai fini della soglia dei 500.000 euro? Dipende dal rispetto delle rate. Se le rate sono pagate puntualmente, il debito residuo non dovrebbe essere considerato “scaduto” nella sua interezza; ma la giurisprudenza più recente chiarisce che la mera esistenza di una rateizzazione non elimina il carattere di debito scaduto qualora il contribuente risulti inadempiente rispetto al piano concordato.

Se sono sotto tutte le soglie, sono comunque al riparo da qualunque azione dei creditori? No. Restare sotto soglia significa solo non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale; i creditori possono comunque agire con pignoramenti individuali, e — se il tuo debito complessivo scaduto supera i 50.000 euro — anche con un’istanza di liquidazione controllata, la procedura concorsuale riservata proprio ai soggetti sovraindebitati non fallibili.

Posso provare la mia condizione di impresa minore anche senza bilanci regolarmente depositati? Sì, in base all’orientamento più recente della Cassazione la prova è libera: scritture contabili alternative, documenti provenienti da terzi, corrispondenza commerciale e prove testimoniali possono supplire all’assenza di bilanci formalmente depositati, anche se restano comunque lo strumento probatorio più immediato ed efficace.

Cosa succede se non mi costituisco affatto nell’istruttoria? Il silenzio gioca quasi sempre contro di te. La giurisprudenza consolidata considera l’omesso deposito della documentazione contabile un danno che ricade sull’imprenditore stesso, perché è lui a dover fornire la prova positiva del non superamento delle soglie: la contumacia, unita all’assenza di documenti, rende quella prova impossibile da fornire in giudizio.

I paletti fissati dai giudici

  1. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 10687 del 23 aprile 2025 — se l’imprenditore non produce documentazione contabile attendibile, la prova del non superamento delle soglie si considera non fornita e l’impresa è ritenuta fallibile: limita la possibilità del debitore di difendersi con mere contestazioni generiche.
  2. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 33148/2025 — la contestazione generica dei debiti fiscali, senza prova positiva basata su documentazione contabile attendibile, non è sufficiente a evitare la dichiarazione di apertura della procedura: sanziona le difese meramente oppositive prive di riscontro documentale.
  3. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 10701/2026 (camera di consiglio 31 marzo 2026) — la prova della non assoggettabilità a liquidazione giudiziale è prova libera, non limitata ai soli bilanci degli ultimi tre esercizi: amplia gli strumenti difensivi disponibili per le imprese con contabilità meno strutturata.
  4. Cassazione, ordinanza n. 29008/2024 — i crediti prescritti non vanno computati ai fini del superamento della soglia dei 500.000 euro di debiti: limita l’ampiezza del calcolo che il creditore può opporre al debitore.
  5. Cassazione, ordinanza n. 4201/2025 — la mera rateizzazione di un debito non ne elimina il carattere di debito scaduto se il contribuente è inadempiente rispetto al piano: onera il debitore di rispettare puntualmente le rate per escludere quel debito dal conteggio.
  6. Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 — la liquidazione controllata non è misura premiale e non può essere negata per “non meritevolezza” del debitore, profilo che rileva solo in tema di esdebitazione: tutela l’accesso alla procedura anche per debitori con condotte pregresse discutibili.
  7. Corte d’Appello di Genova, sentenza R.G. V.F. 65/2025 — l’omesso deposito di bilanci e situazione patrimoniale aggiornata da parte dell’imprenditore si risolve in un danno per l’imprenditore stesso, essendo egli onerato della prova contraria: conferma in sede di merito il principio dell’onere probatorio a carico del debitore anche in caso di contumacia.
  8. Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025 — la non assoggettabilità alla procedura concorsuale è un’eccezione che deve essere oggetto di rigorosa prova positiva da parte del debitore; la mancata costituzione non consente di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie.
  9. Cassazione, sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1466 e Cassazione, sez. I, 4 giugno 2012, n. 8930 (richiamate in successive pronunce di merito sul computo dei debiti) — l’ordinamento non distingue, ai fini dell’insolvenza dell’imprenditore individuale, tra debiti di natura civile e debiti di natura commerciale, stante l’unitarietà del suo patrimonio: incide sul calcolo della soglia debitoria per le ditte individuali.
  10. Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 10964 del 24 aprile 2026 — ai fini della dichiarazione di insolvenza è sufficiente una situazione di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali, a prescindere dall’esistenza di poste attive di realizzo futuro e incerto: chiarisce che il mero superamento delle soglie dimensionali non basta da solo, dovendo residuare anche lo stato di insolvenza in concreto.
  11. Cassazione, 27 settembre 2019, n. 24138 e Cassazione civile, 26 novembre 2018, n. 30541 (richiamate dalla giurisprudenza di merito successiva, tra cui Corte d’Appello di Venezia, 11 marzo 2021) — sono ammissibili strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi, fermo restando l’onere del debitore di fornire con altri mezzi la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità.

Un chiarimento preliminare: soglie di fallibilità e sovraindebitamento non sono la stessa cosa

Prima di addentrarsi nelle singole mosse del creditore, vale la pena sciogliere un equivoco che genera molta confusione tra gli imprenditori in difficoltà. Le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII non stabiliscono “quanto puoi essere indebitato prima di finire in sovraindebitamento”: stabiliscono, al contrario, il confine tra due mondi procedurali diversi. Se le tre soglie sono superate congiuntamente, l’impresa è “maggiore” e, in caso di insolvenza, rischia la liquidazione giudiziale. Se anche una sola soglia non è superata, l’impresa è “minore” e non può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale: potrà però, in presenza di uno stato di crisi o insolvenza, accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento — liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti — che il Codice riserva proprio a chi resta sotto quelle soglie.

Questo significa che il sovraindebitamento non ha, di per sé, una soglia massima di debito oltre la quale non si può più accedere agli strumenti previsti dalla legge: un imprenditore individuale con 800.000 euro di debiti, se resta sotto le soglie dimensionali di attivo e ricavi, non diventa automaticamente “troppo indebitato” per il sovraindebitamento — semplicemente non può essere dichiarato in liquidazione giudiziale, e dovrà orientarsi verso la liquidazione controllata o il concordato minore. Al contrario, chi supera anche una sola delle tre soglie dimensionali rientra nel perimetro della liquidazione giudiziale, a prescindere dall’entità specifica del proprio indebitamento complessivo, purché sussista anche lo stato di insolvenza.

Questa distinzione ha una ricaduta pratica enorme sulla strategia difensiva: un imprenditore che riceve un’istanza di liquidazione giudiziale non deve necessariamente “convincere il giudice di avere pochi debiti” — deve dimostrare, con la documentazione appropriata, di rientrare nella nozione di impresa minore secondo i tre parametri di legge. Sono due argomentazioni difensive completamente diverse, e confonderle porta spesso a costruire una difesa sui numeri sbagliati.

Il caso specifico dell’imprenditore individuale e la confusione dei patrimoni

Un profilo che merita un approfondimento a parte è quello dell’imprenditore individuale, cioè la persona fisica che esercita l’attività d’impresa senza la protezione di una struttura societaria autonoma. Per questo soggetto, il calcolo delle soglie dimensionali si complica per un motivo strutturale: non esiste separazione patrimoniale tra i beni e i debiti dell’impresa e quelli della persona fisica. Questo significa che, ai fini del computo della soglia dei 500.000 euro di debiti, concorrono non soltanto le esposizioni strettamente legate all’attività commerciale, ma anche debiti di natura personale dell’imprenditore, comprese eventuali posizioni fiscali derivanti dalla partecipazione a società di persone di cui l’imprenditore sia socio, imputate per trasparenza.

Questo profilo è stato oggetto di discussione proprio con riferimento al caso di un imprenditore individuale che gestiva un’attività con debiti relativamente contenuti, ma che era al contempo debitore verso l’erario per obbligazioni fiscali derivate dalla propria posizione di socio di una società di persone. La questione, dibattuta in sede applicativa, riguarda se questi debiti “esterni” all’attività individuale debbano sommarsi a quelli dell’impresa ai fini del computo della soglia. La risposta prevalente, fondata sul principio dell’unitarietà del patrimonio della persona fisica imprenditrice, è affermativa: tutti i debiti riferibili alla persona dell’imprenditore individuale concorrono al calcolo, indipendentemente dalla loro origine strettamente commerciale o meno. Solo quando l’attività è esercitata tramite una società di capitali, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, si può distinguere nettamente tra il patrimonio della società e quello personale dei soci o degli amministratori.

Questo aspetto merita particolare attenzione nella fase di verifica preliminare: un imprenditore individuale che valuta la propria posizione dimensionale deve necessariamente considerare l’intero quadro debitorio personale, non solo quello riferibile all’attività, pena una sottovalutazione del rischio di superamento della soglia.

Le startup innovative: un regime di favore temporaneo

Un ulteriore profilo da chiarire riguarda le startup innovative, iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Per questi soggetti, il D.L. 179/2012 (convertito dalla L. 221/2012) prevede un’esenzione temporanea dalla liquidazione giudiziale: nei primi cinque anni dalla costituzione, una startup innovativa correttamente iscritta non può essere dichiarata in liquidazione giudiziale, né sottoposta ad altre procedure concorsuali liquidatorie, fatta salva la possibilità di accedere alla composizione negoziata della crisi. Questa tutela, tuttavia, non è permanente: allo scadere del quinquennio, la protezione cessa automaticamente, senza che sia necessaria alcuna cancellazione formale dalla sezione speciale del registro. Da quel momento, se la società risulta insolvente e supera le soglie dimensionali ordinarie, torna pienamente assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Questo significa che un imprenditore che ha fondato una startup innovativa deve tenere sotto controllo non solo le tre soglie dimensionali ordinarie, ma anche la data di scadenza del regime di favore: una crisi che si manifesta al quarto anno di vita della società ha un margine di gestione diverso da una crisi che si manifesta al sesto anno, quando la protezione temporanea è già venuta meno.

L’imprenditore agricolo: un regime parzialmente diverso

Va infine chiarito il regime dell’imprenditore agricolo, che occupa una posizione peculiare nel sistema delle procedure concorsuali. L’imprenditore agricolo, anche quando di piccole dimensioni, non è mai assoggettabile alla liquidazione giudiziale, indipendentemente dal superamento delle soglie dimensionali previste per l’imprenditore commerciale: questa esclusione discende dalla stessa natura dell’attività agricola, tradizionalmente esclusa dal fallimento nell’impostazione del codice civile. Ciò non significa, però, che l’imprenditore agricolo sia esente da ogni rischio in caso di crisi: può comunque, se lo desidera, accedere volontariamente agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento — liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti — qualunque sia l’entità del proprio indebitamento, proprio perché il Codice lo include espressamente tra i soggetti tipizzati come potenzialmente sovraindebitati.

Questa distinzione può risultare rilevante nella strategia difensiva quando un creditore, non conoscendo con precisione la natura dell’attività del debitore, presenta comunque un’istanza di liquidazione giudiziale contro un imprenditore che opera prevalentemente nel settore agricolo: la prima e più immediata linea di difesa, in questi casi, consiste proprio nel dimostrare la natura agricola dell’attività esercitata, a prescindere da qualunque considerazione sulle soglie dimensionali.

Il ruolo degli indici di allerta e della composizione negoziata

Le mosse del creditore che abbiamo analizzato riguardano il momento in cui la crisi è già conclamata e sfocia in un’istanza giudiziale. Ma esiste una fase precedente, altrettanto importante per la strategia difensiva: quella degli indici di allerta e della composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi pienamente integrata nel CCII. In questa fase, alcuni creditori pubblici qualificati — l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione — hanno l’obbligo di segnalare all’imprenditore, superate determinate soglie di esposizione debitoria, l’opportunità di attivare la composizione negoziata. Questa segnalazione non è ancora un’istanza giudiziale, ma è spesso il primo segnale concreto che il creditore sta monitorando la posizione debitoria dell’impresa e sta valutando i propri prossimi passi.

Cogliere questo segnale per tempo, attivando volontariamente la composizione negoziata quando ancora esiste una prospettiva concreta di risanamento, è quasi sempre preferibile rispetto ad attendere che sia il creditore a muovere per primo con un’istanza di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. In questa fase, il ruolo dell’Esperto Negoziatore designato dalla Camera di Commercio affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori, con l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa prima che la crisi degeneri in una procedura concorsuale contenziosa.

Ulteriori domande di chi è sotto attacco

Le soglie dimensionali sono uguali per tutti i settori di attività, oppure esistono eccezioni? Le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII si applicano in via generale agli imprenditori commerciali, ma alcune categorie di soggetti — imprenditori agricoli, startup innovative nei primi cinque anni, enti pubblici — seguono regimi parzialmente o totalmente diversi, che vanno verificati caso per caso prima di applicare meccanicamente il calcolo standard.

Se la mia impresa ha superato le soglie in passato ma oggi è tornata sotto soglia, sono comunque a rischio? Il triennio di riferimento è quello antecedente alla data di deposito dell’istanza: se negli ultimi tre esercizi l’impresa è tornata stabilmente sotto tutte e tre le soglie, questo dato recente è quello rilevante ai fini della qualificazione come impresa minore, a prescindere da situazioni pregresse più risalenti nel tempo.

Posso io stesso, come debitore, chiedere l’apertura della liquidazione controllata prima che lo faccia un creditore? Sì, ed è spesso la scelta più strategica. Presentare volontariamente la domanda di liquidazione controllata, magari accompagnata da una proposta di piano che preveda un minimo di soddisfacimento dei creditori, consente di mantenere un maggiore controllo sui tempi e sulle modalità della procedura, rispetto a subire l’iniziativa di un creditore che agisce per primo.

Cosa succede se, durante l’istruttoria, emerge che supero una soglia ma non le altre due? Il superamento deve essere congiunto perché l’impresa sia considerata “maggiore”. Se anche una sola delle tre soglie non risulta superata, l’impresa resta qualificata come minore, indipendentemente dal superamento delle altre due, e non può quindi essere assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Le soglie dimensionali possono cambiare nel tempo? Sì, per espressa previsione di legge i valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi. Ad oggi, tuttavia, i valori restano quelli fissati originariamente, senza aggiornamenti rispetto alla formulazione storica.

Se sono un professionista, non un imprenditore, le soglie dimensionali si applicano comunque a me? No. Il professionista non è soggetto alle soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che riguardano specificamente gli imprenditori commerciali: il professionista rientra invece direttamente tra i soggetti sovraindebitati tipizzati dal Codice, potendo accedere agli strumenti di composizione della crisi indipendentemente da qualunque parametro dimensionale legato ad attivo, ricavi o debiti.

Come si prova, in concreto, la propria condizione di impresa minore

Fin qui abbiamo visto quali mosse gioca il creditore e quali contromosse può opporre il debitore. Vale la pena, però, entrare nel dettaglio pratico di come si costruisce, materialmente, la prova della propria condizione di impresa minore, perché è qui che molte difese falliscono non per debolezza degli argomenti giuridici, ma per carenza di documentazione tempestiva.

Il primo strumento, e il più immediato, resta il bilancio d’esercizio, quando l’impresa è tenuta a redigerlo: gli ultimi tre bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese costituiscono la prova principale del rispetto delle soglie di attivo patrimoniale e di ricavi. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria — tipicamente le ditte individuali e le società di persone di minori dimensioni — la prova si costruisce attraverso le scritture contabili obbligatorie: registri IVA, libro giornale (se tenuto), dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi, che permettono di ricostruire sia l’ammontare dei ricavi sia, indirettamente, la consistenza patrimoniale dell’attività.

Per l’ammontare complessivo dei debiti, la prova richiede un lavoro più articolato: occorre ricostruire l’intera esposizione debitoria dell’imprenditore, comprendendo tanto i debiti scaduti quanto quelli non ancora scaduti (perché la soglia dei 500.000 euro comprende espressamente anche i debiti non scaduti), verificando al contempo se esistano poste da escludere dal computo per intervenuta prescrizione, per compensazione con crediti vantati verso i medesimi soggetti, o per definitiva estinzione tramite rottamazioni e definizioni agevolate.

Un secondo livello di prova, sempre più valorizzato dalla giurisprudenza più recente, riguarda gli strumenti probatori alternativi: documenti provenienti da soggetti terzi (ad esempio estratti conto bancari, fatture di fornitori, contratti), corrispondenza commerciale che documenti l’andamento dell’attività, e in casi limite anche prove testimoniali. Questo secondo livello di prova diventa decisivo quando la contabilità formale dell’impresa è carente o non aggiornata: proprio in questi casi, un debitore che si limitasse a non costituirsi, ritenendo la propria posizione indifendibile per mancanza di bilanci regolari, perderebbe un’opportunità difensiva concreta che la giurisprudenza più recente riconosce esplicitamente.

Il fattore tempo: perché muoversi prima dell’istanza cambia tutto

Un elemento che attraversa trasversalmente tutte le mosse analizzate è il fattore tempo. Il creditore, quando decide di muoversi, ha già fatto le proprie verifiche preliminari: ha probabilmente consultato visure camerali, bilanci depositati, e — se si tratta di un creditore fiscale — l’intero quadro dei carichi affidati alla riscossione. L’imprenditore che scopre l’esistenza di un’istanza di liquidazione giudiziale solo al momento della notifica del ricorso si trova già in una posizione difensiva più debole, perché deve ricostruire in tempi ristretti (quelli fissati per l’udienza istruttoria) una documentazione che avrebbe potuto preparare con calma mesi prima.

Questo è il motivo per cui, nella pratica, la verifica preventiva della propria posizione dimensionale non dovrebbe attendere il primo segnale di crisi conclamata, ma dovrebbe accompagnare la gestione ordinaria dell’impresa non appena emergono le prime difficoltà nei pagamenti. Un imprenditore che, ai primi segnali di tensione finanziaria, fa verificare la propria posizione rispetto alle tre soglie dimensionali si trova, se dovesse arrivare un’istanza di un creditore, già in possesso della documentazione necessaria a costituirsi tempestivamente, senza dover rincorrere i tempi processuali.

Lo stesso vale per l’eventuale scelta di attivare volontariamente uno degli strumenti di composizione della crisi: una domanda di liquidazione controllata o di concordato minore presentata dal debitore stesso, prima che un creditore agisca, consente all’imprenditore di scegliere i tempi e le modalità della procedura, anziché subire l’iniziativa altrui. Questo vale in particolare quando l’imprenditore prevede che, nel breve periodo, uno o più creditori significativi potrebbero optare per la via giudiziale: anticipare la mossa, presentando personalmente la domanda più idonea alla propria situazione dimensionale, è quasi sempre preferibile rispetto ad attendere che sia il creditore a scegliere lo strumento e i tempi dell’azione.

Le conseguenze pratiche di un errore di qualificazione

Un ultimo aspetto merita attenzione: cosa succede se, per un errore di calcolo o di qualificazione, un’impresa che in realtà rientrerebbe tra quelle minori viene comunque dichiarata in liquidazione giudiziale, oppure — viceversa — un’impresa che avrebbe dovuto essere assoggettata alla procedura maggiore viene invece incanalata verso la liquidazione controllata? Il sistema prevede meccanismi di correzione attraverso i mezzi di impugnazione ordinari — reclamo alla Corte d’Appello contro la sentenza di apertura, ricorso per cassazione nei casi previsti — ma questi rimedi intervengono sempre dopo che la procedura è già stata aperta, con tutte le conseguenze pratiche che ne derivano nel frattempo: nomina del curatore o del liquidatore, spossessamento del debitore rispetto alla gestione del proprio patrimonio, pubblicità della procedura nei registri.

Proprio per questo, la fase più importante della difesa resta quella che precede la decisione di apertura, quando è ancora possibile fornire al tribunale la documentazione e gli argomenti che orientano la qualificazione corretta della posizione dimensionale dell’imprenditore. Attendere l’impugnazione per correggere un errore di qualificazione significa accettare, nel frattempo, tutte le conseguenze pratiche e reputazionali di una procedura aperta sulla base di un calcolo che, con una difesa tempestiva, avrebbe potuto essere diversamente orientato fin dall’inizio.

Sintesi operativa per l’imprenditore in difficoltà

Per chiudere il cerchio delle mosse analizzate, è utile fissare alcuni punti fermi che ogni imprenditore in difficoltà dovrebbe avere sempre presenti. Primo: le tre soglie dimensionali vanno verificate congiuntamente e con riferimento agli ultimi tre esercizi, non a un singolo dato isolato o a una fotografia parziale della situazione patrimoniale. Secondo: l’onere di provare il non superamento delle soglie grava sul debitore, il che rende la tempestività della costituzione e della produzione documentale un fattore determinante, spesso più decisivo della qualità degli argomenti giuridici sviluppati successivamente. Terzo: restare sotto soglia non equivale a essere al riparo da ogni azione dei creditori, che possono comunque agire individualmente o, superata la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti, attraverso la liquidazione controllata riservata ai soggetti non fallibili. Quarto: la composizione dell’ammontare debitorio complessivo va sempre verificata nel dettaglio, perché crediti prescritti, debiti compensati o già estinti da definizioni agevolate possono fare la differenza tra il superamento e il mancato superamento della soglia rilevante.

Muoversi su questi quattro fronti prima che il creditore presenti la propria istanza, piuttosto che rincorrerli dopo la notifica del ricorso, è la differenza tra giocare la partita da protagonisti e subirla da spettatori.

Un confronto rapido tra i tre presupposti oggettivi

Per completare il quadro strategico, è utile chiarire la differenza tra tre concetti che nella pratica vengono spesso confusi tra loro, ma che nel Codice della Crisi hanno un significato tecnico distinto e producono conseguenze processuali diverse.

La crisi è definita come uno stato meramente prognostico, una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza futura del debitore, ma che non ne comporta ancora l’attuale incapacità di adempiere. L’insolvenza, invece, è uno stato attuale di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente, con mezzi normali, le proprie obbligazioni: è il presupposto oggettivo che legittima l’apertura della liquidazione giudiziale, e prescinde dalle cause che l’hanno determinata, anche quando queste sono oggettive o non imputabili all’imprenditore. Il sovraindebitamento, infine, non è un presupposto oggettivo autonomo con una propria definizione indipendente: è piuttosto un termine ombrello che indica la crisi o l’insolvenza di categorie di debitori specifiche — il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, le startup innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Questa distinzione ha una ricaduta pratica precisa: un imprenditore che rientra tra le imprese minori, e che quindi non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale, se si trova in stato di crisi o di insolvenza rientra automaticamente nella nozione di sovraindebitamento, e può quindi accedere agli strumenti previsti per questa categoria di debitori — liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti. Non è quindi necessario attendere che la crisi degeneri in insolvenza conclamata per attivare questi strumenti: anche una situazione di crisi, purché correttamente documentata, è sufficiente per accedere volontariamente alla procedura di composizione più adatta.

Perché la lettura congiunta bancaria e tributaria fa la differenza

Un ultimo elemento merita di essere sottolineato, perché è spesso ciò che distingue una difesa efficace da una difesa meramente formale. Nella grande maggioranza dei casi concreti, il quadro debitorio di un imprenditore in difficoltà non è composto da un’unica tipologia di esposizione, ma da un mix di debiti bancari, debiti verso fornitori e debiti fiscali o contributivi. Ciascuna di queste componenti segue regole proprie quanto a prescrizione, possibilità di rateizzazione, definizioni agevolate e criteri di computo ai fini delle soglie dimensionali.

Un debito bancario, ad esempio, segue le regole ordinarie di prescrizione decennale (salvo termini più brevi per specifiche voci come gli interessi), mentre un debito fiscale iscritto a ruolo segue termini di prescrizione spesso quinquennali, con regole particolari sugli atti interruttivi. Una lettura che consideri il quadro debitorio nel suo complesso, senza distinguere tra le diverse componenti, rischia di appiattire il calcolo della soglia debitoria su un totale che, verificato voce per voce, potrebbe risultare significativamente inferiore. È proprio in questo lavoro di scomposizione e verifica analitica, voce per voce, che il coordinamento tra competenze bancarie e tributarie all’interno di uno stesso staff diventa decisivo: un imprenditore che si affida a una difesa che guarda solo al profilo civilistico delle soglie, senza verificare nel dettaglio la prescrizione dei singoli crediti fiscali o la corretta imputazione dei debiti bancari, rischia di lasciare sul tavolo margini difensivi che una verifica più analitica avrebbe potuto far emergere.

Il quadro normativo aggiornato: da dove nasce l’attuale disciplina

Vale la pena, infine, ripercorrere brevemente l’evoluzione normativa che ha portato all’attuale assetto delle soglie dimensionali, perché aiuta a capire perché queste cifre siano rimaste sostanzialmente stabili nel tempo. Le tre soglie oggi previste dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII riproducono, senza modifiche sostanziali, i valori già fissati dall’art. 1, comma 2, della legge fallimentare (R.D. 267/1942), nella versione modificata dalla riforma del 2006-2007. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, approvato con D.Lgs. 14/2019, è entrato in vigore in via definitiva il 15 luglio 2022, dopo diversi rinvii legati anche all’emergenza pandemica, sostituendo integralmente la vecchia legge fallimentare e sostituendo il lessico del “fallimento” e del “fallito” con quello, meno stigmatizzante, di “liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”.

Da allora, il Codice è stato oggetto di tre decreti correttivi successivi, l’ultimo dei quali — il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 — ha inciso in modo significativo sulla disciplina della composizione negoziata della crisi e sulla liquidazione controllata, senza tuttavia modificare i valori delle tre soglie dimensionali dell’art. 2, che restano quindi quelli storici. Va segnalato che la legge prevede la possibilità di un aggiornamento periodico di questi valori, ogni tre anni, con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo: un aggiornamento che, a oggi, non è ancora intervenuto, lasciando le soglie ferme ai valori fissati oltre quindici anni fa, con le implicazioni pratiche che ne derivano rispetto al mutato contesto economico e inflattivo.

Conoscere questa evoluzione normativa non è un esercizio meramente accademico: aiuta a comprendere perché, nella prassi applicativa, imprese che oggi definiremmo “piccole” sul piano del fatturato reale possano comunque superare soglie fissate su parametri economici di quindici anni fa, e perché la verifica puntuale della propria posizione dimensionale, piuttosto che un giudizio impressionistico sulle proprie dimensioni, resti l’unico strumento affidabile per orientare correttamente la strategia difensiva.

Un’ultima avvertenza: la differenza tra soglia dimensionale e stato di insolvenza

Un errore difensivo frequente merita un’ultima puntualizzazione. Anche quando un imprenditore supera tutte e tre le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, questo non significa automaticamente che la liquidazione giudiziale debba essere dichiarata: il superamento delle soglie rende l’impresa assoggettabile alla procedura, ma perché questa venga effettivamente aperta occorre che sussista anche, in concreto, lo stato di insolvenza, inteso come impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali. Un’impresa che supera le soglie dimensionali ma che, pur in una fase di tensione finanziaria, continua a onorare regolarmente le proprie scadenze attraverso mezzi ordinari di pagamento, non versa in stato di insolvenza, e la liquidazione giudiziale non potrà essere dichiarata anche a fronte di un’istanza di un creditore.

Questo significa che la difesa dell’imprenditore che supera le soglie dimensionali non deve necessariamente concentrarsi solo sulla contestazione dei parametri quantitativi, ma può — e spesso deve — spostarsi sulla dimostrazione che, pur in presenza di difficoltà, l’impresa mantiene la capacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali, circostanza che esclude lo stato di insolvenza anche a fronte di un indebitamento consistente. Sono due piani difensivi distinti, che vanno tenuti separati e che richiedono argomentazioni e prove diverse: il primo riguarda la qualificazione dimensionale dell’impresa, il secondo riguarda la sua concreta condizione economico-finanziaria attuale.

Un’ultima verifica pratica: il calendario dei tre esercizi

Un ultimo dettaglio tecnico, spesso trascurato, riguarda l’esatta individuazione del triennio di riferimento per il calcolo delle soglie. La norma richiede di guardare ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, oppure, se l’impresa è attiva da meno di tre anni, al periodo intercorso dall’inizio dell’attività. Questo significa che il triennio rilevante non coincide necessariamente con gli ultimi tre anni solari, ma con gli ultimi tre esercizi chiusi e approvati prima del deposito dell’istanza: un’impresa che riceve un’istanza a metà dell’anno in corso dovrà quindi guardare ai tre esercizi precedenti già chiusi, non a un dato parziale dell’anno in corso.

Questo aspetto calendariale ha una ricaduta pratica non banale: un’impresa che ha attraversato un anno di forte crescita dei ricavi, superando temporaneamente la soglia dei 200.000 euro, ma che nei due esercizi successivi è tornata stabilmente sotto soglia, potrebbe comunque risultare “sopra soglia” se l’istanza viene depositata quando quell’anno di crescita rientra ancora nel triennio di riferimento. Verificare con precisione quali esercizi ricadano nel triennio rilevante, e non limitarsi a una valutazione approssimativa dell’andamento recente dell’attività, è un passaggio tecnico che può fare la differenza tra la qualificazione come impresa minore o come impresa maggiore.

Va inoltre ricordato che il computo dei ricavi lordi, a differenza di quanto avveniva nella formulazione più risalente della norma, non si basa su una media triennale, ma richiede che il limite di 200.000 euro non sia superato in nessuno dei tre esercizi presi singolarmente: basta quindi che anche un solo esercizio, isolatamente considerato, superi quella soglia perché il requisito non risulti soddisfatto, indipendentemente dall’andamento complessivo o dalla media degli altri due esercizi. Questa precisazione, di origine giurisprudenziale e poi consolidata nella prassi applicativa, rende ancora più delicata la verifica anno per anno, e sconsiglia qualunque valutazione complessiva o mediata dei tre esercizi di riferimento. Un ultimo richiamo pratico: la stessa logica di verifica puntuale, esercizio per esercizio, vale anche per l’attivo patrimoniale, mentre per la soglia debitoria il computo resta invece riferito a un dato complessivo e non scomponibile per singolo esercizio, trattandosi di un ammontare rilevato alla data della domanda.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando la partita si gioca sulle soglie dimensionali e sull’onere della prova, non basta conoscere i numeri: bisogna saperli difendere in giudizio con la documentazione giusta, nei tempi giusti. Ecco come lo Studio Monardo affronta concretamente questi dossier:

  1. Ricostruiamo il calcolo delle tre soglie dimensionali analizzando bilanci, dichiarazioni fiscali e visure camerali degli ultimi tre esercizi, individuando eventuali scostamenti anno per anno.
  2. Verifichiamo la composizione esatta dell’ammontare debitorio contestato dal creditore, distinguendo debiti scaduti da debiti non ancora esigibili e individuando eventuali poste prescritte da escludere dal computo.
  3. Controlliamo la validità delle notifiche e degli atti interruttivi della prescrizione relativi a cartelle esattoriali e crediti fiscali risalenti, per far emergere l’eventuale inesigibilità di parte del debito contestato.
  4. Prepariamo e depositiamo la documentazione contabile e probatoria alternativa necessaria a fornire la prova liberatoria del non superamento delle soglie, anche quando i bilanci formali risultano incompleti o non aggiornati.
  5. Assistiamo l’imprenditore nella costituzione tempestiva nell’istruttoria prefallimentare, evitando che il silenzio processuale si traduca in un danno probatorio irreversibile.
  6. Valutiamo se orientare la difesa verso l’accesso volontario alla liquidazione controllata o al concordato minore, quando la posizione dimensionale e debitoria lo consente, anticipando la mossa del creditore.
  7. Verifichiamo il rispetto delle rateizzazioni in corso con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché la loro regolarità incide direttamente sul computo dei debiti scaduti ai fini della soglia dei 30.000 euro.
  8. Presidiamo le scadenze processuali dell’istruttoria, dal deposito dei bilanci alla produzione di documentazione integrativa, per non lasciare margini di inerzia sfruttabili dal creditore.
  9. Apriamo il tavolo della trattativa con il creditore nel momento in cui la sua convenienza economica si sposta verso un accordo — tipicamente dopo che la posizione dimensionale del debitore è stata documentata con solidità.
  10. Coordiniamo la difesa con l’eventuale posizione di garanti e coobbligati, quando il gruppo familiare o societario del debitore è coinvolto in più rapporti di credito collegati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo — dove la partita si gioca proprio sul confine tra impresa “fallibile” e impresa “minore” sovraindebitata — il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC pesa in modo particolare: consente di seguire l’imprenditore non solo nella fase difensiva contro l’istanza del creditore, ma anche nella costruzione, quando conviene, di una domanda volontaria di liquidazione controllata o di concordato minore, gestita con la stessa continuità dall’apertura fino all’omologazione. Quando invece la partita coinvolge un’impresa che valuta strumenti di composizione negoziata della crisi, entra in gioco anche il ruolo di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Tutte le abilitazioni restano comunque presenti e coordinate: lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, legge la posizione debitoria e la convenienza economica del creditore con lo stesso rigore con cui un commercialista leggerebbe un bilancio, mentre la continuità della strategia — dalla prima verifica delle soglie fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio in Cassazione — resta lo stesso principio guida di ogni dossier.

Chiusura: chi conosce le regole del gioco non le subisce

Nella procedura esecutiva e concorsuale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Le soglie di sovraindebitamento per l’imprenditore non sono un dettaglio tecnico riservato ai commercialisti: sono il primo terreno su cui si decide se un creditore potrà aggredire l’intero patrimonio dell’impresa con una procedura concorsuale, oppure dovrà accontentarsi di un pignoramento individuale sui singoli beni. Lo Studio Monardo segue questi dossier proprio a partire da questa lettura combinata — bancaria, tributaria e concorsuale — che permette di intercettare per tempo la mossa del creditore prima ancora che venga giocata, e di orientare l’imprenditore verso lo strumento di composizione della crisi più adatto alla sua reale posizione dimensionale.

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