Una domanda che sembra semplice — “quanti pignoramenti posso subire sulla mia pensione?” — nasconde in realtà uno dei nodi più tecnici e più spesso equivocati del diritto dell’esecuzione forzata italiano. La risposta non è “uno” né “nessun limite”: è un sistema a più livelli, in cui contano la natura del credito, l’identità del creditore, il momento in cui la pensione viene aggredita e — soprattutto negli ultimi due anni — una serie di pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno ridisegnato i confini tra le diverse discipline applicabili. Capire quanti pignoramenti possono correre contemporaneamente, e con quali percentuali cumulate, è essenziale per chiunque si trovi a dover gestire più creditori insieme: un compito che richiede di leggere l’art. 545 del codice di procedura civile insieme a normative speciali come l’art. 69 della legge 153/1969 e l’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, senza confonderle tra loro.
Lo Studio Monardo affronta stabilmente questo tema perché la materia del concorso tra più pignoramenti pensionistici richiede di coordinare normativa civilistica, previdenziale e tributaria nello stesso fascicolo — esattamente il terreno in cui opera lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista. Prosegui nella lettura per capire come funziona davvero il concorso di più pignoramenti sulla pensione, cosa ha deciso la Corte Costituzionale a fine 2025 e quali strumenti di difesa restano disponibili.
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Perché la domanda “quanti pignoramenti” non ha una risposta unica
Il primo equivoco da sciogliere è terminologico. “Quanti pignoramenti si possono fare” può significare tre cose diverse, e la giurisprudenza recente le tiene rigorosamente distinte:
- Quanti procedimenti esecutivi possono essere avviati e proseguire contemporaneamente sulla stessa pensione, da creditori diversi (concorso di pignoramenti);
- Quale percentuale complessiva può essere trattenuta quando più pignoramenti concorrono (limite cumulativo);
- Se esistono regimi diversi a seconda del creditore — un creditore ordinario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS per crediti previdenziali — che si sommano secondo regole non omogenee.
Non esiste un tetto assoluto al numero di procedimenti che possono essere iscritti: un pensionato può, in astratto, avere contemporaneamente un pignoramento per un prestito non pagato, uno per cartelle esattoriali e uno per un assegno di mantenimento. Ciò che la legge limita rigorosamente non è il numero degli atti, ma la somma delle trattenute che possono incidere sul trattamento pensionistico in un dato mese. È qui che si gioca la partita, ed è qui che la giurisprudenza 2024-2026 ha introdotto chiarimenti determinanti.
Il quadro normativo di base: l’art. 545 c.p.c. e il minimo vitale
Il punto di partenza resta l’art. 545 c.p.c., settimo comma, come riformato dal d.l. 115/2022 (conv. l. 142/2022): le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Solo la parte eccedente questa soglia — il cosiddetto “minimo vitale” — è aggredibile, e comunque nei limiti stabiliti dal terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo (in sostanza, il quinto per i crediti ordinari, il terzo per i crediti alimentari).
Per il 2026, con l’assegno sociale rivalutato a 546,24 euro mensili (circolare INPS n. 153/2025), il calcolo aggiornato produce queste soglie:
- Minimo vitale impignorabile: 1.092,48 euro mensili (doppio dell’assegno sociale), con pavimento assoluto di 1.000 euro se il doppio dell’assegno sociale fosse inferiore;
- Soglia di impignorabilità sulle somme già accreditate in conto corrente: 1.638,72 euro (triplo dell’assegno sociale), applicabile solo alle somme versate prima della notifica del pignoramento;
- Quota pignorabile sull’eccedenza per crediti ordinari: un quinto (20%);
- Limite massimo in caso di concorso di più crediti di natura eterogenea: la metà (50%) della parte eccedente il minimo vitale.
Questa distinzione tra “somme già accreditate” e “ratei futuri” non è un dettaglio tecnico: è il cuore di molte controversie recenti, perché le due tutele operano con percentuali diverse (doppio e triplo dell’assegno sociale) e in momenti diversi della procedura esecutiva.
Il secondo binario: l’art. 69 della legge 153/1969 per i crediti INPS
Accanto alla disciplina generale dell’art. 545 c.p.c. convive un regime speciale, riservato esclusivamente all’INPS quando agisce per il recupero di indebiti previdenziali o di omissioni contributive: l’art. 69 della legge 153/1969 consente all’Istituto di pignorare un quinto dell’intero ammontare della pensione, senza applicare la fascia di impignorabilità del doppio dell’assegno sociale — fermo restando che la pensione non può scendere sotto il trattamento minimo (603,40 euro nel 2025).
Per anni si è discusso se questo regime speciale fosse compatibile con la disciplina generale del minimo vitale introdotta nel 2022. La Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26580, ha chiarito che le due normative restano separate: l’art. 545 c.p.c. si applica quando la pensione è aggredita da creditori diversi dall’INPS, oppure dall’INPS stesso per crediti diversi dal recupero di indebiti e omissioni contributive; l’art. 69 della legge 153/1969 opera invece in via esclusiva per queste ultime fattispecie, senza che operi la fascia di impignorabilità codicistica.
La svolta del dicembre 2025: la Corte Costituzionale conferma il doppio binario
Il nodo è arrivato davanti alla Consulta su rinvio del Tribunale di Ravenna, che dubitava della legittimità costituzionale di questo trattamento differenziato, ritenendolo lesivo degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione: perché — si chiedeva il giudice remittente — un pensionato debitore dell’INPS per indebiti previdenziali dovrebbe avere una tutela del minimo vitale inferiore rispetto a un pensionato debitore di un creditore ordinario?
Con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 216, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate. Il ragionamento del giudice delle leggi merita di essere riportato nella sua sostanza, riformulato: la specialità dell’art. 69 della legge 153/1969 trova giustificazione nella natura specifica dei crediti tutelati. Il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive non serve a soddisfare un interesse privato del creditore, ma a ripristinare risorse del sistema pensionistico che sono necessarie al suo stesso sostentamento collettivo — una finalità che, secondo la Consulta, giustifica un trattamento diverso da quello riservato ai creditori ordinari, che agiscono invece nel proprio interesse privato.
La conseguenza pratica per chi si occupa di più pignoramenti concorrenti è netta: se tra i creditori compare l’INPS per un indebito previdenziale, quel pignoramento non si somma secondo le stesse regole degli altri, perché opera su una base di calcolo diversa (l’intera pensione, salvo il trattamento minimo, anziché la sola eccedenza rispetto al doppio dell’assegno sociale).
Concorso tra più pignoramenti ordinari: come si sommano le trattenute
Quando i creditori concorrenti sono invece “ordinari” — banche, finanziarie, condomini, altri privati — il criterio cambia. La regola cardine, ribadita da numerose pronunce di merito e coerente con l’impianto dell’art. 545 c.p.c., è che la somma complessiva delle trattenute non può superare la metà della parte eccedente il minimo vitale, quando le cause di credito sono di natura eterogenea (ad esempio un credito alimentare e un credito ordinario).
Se invece i crediti concorrenti sono della stessa natura (tutti ordinari, ad esempio più finanziarie), vale la regola del “quinto singolo”: il secondo creditore che interviene non ottiene un’ulteriore trattenuta aggiuntiva, ma si “accoda” al primo, ricevendo soddisfazione solo dopo — o proporzionalmente a — quanto già assegnato al primo creditore, sempre restando dentro il tetto complessivo del quinto sull’eccedenza.
Il Tribunale di Trieste, con l’ordinanza 14 marzo 2025, n. 863, ha applicato esattamente questo principio: in caso di concorso di più pignoramenti sulla stessa pensione, la somma dei prelievi non può superare la metà della quota pignorabile, e il secondo pignoramento può essere eseguito solo dopo il soddisfacimento del primo se le cause di credito sono identiche. Una pronuncia dello stesso tenore, sempre del Tribunale di Trieste, ha ribadito che in caso di concorso di crediti la somma delle trattenute non può eccedere la metà della parte pignorabile, calcolata detraendo il minimo vitale e applicando la quota del quinto.
Il regime speciale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Un terzo binario, ancora distinto, riguarda i crediti erariali riscossi tramite l’Agente della Riscossione. L’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 prevede aliquote differenziate in base all’importo della pensione, calcolate sulla parte eccedente il minimo vitale:
- un decimo per pensioni fino a 2.500 euro mensili;
- un settimo per pensioni tra 2.500,01 e 5.000 euro mensili;
- un quinto per pensioni superiori a 5.000 euro mensili.
Va segnalato che questa disciplina “a scaglioni” confluisce, dal 1° gennaio 2026, nel nuovo Testo Unico della riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33), che ne conferma nella sostanza l’impianto. Quando concorrono un pignoramento erariale e uno ordinario, si applica lo stesso principio generale del tetto complessivo alla metà dell’eccedenza: il fisco non può, sommandosi a un creditore privato, superare questo limite cumulativo, anche se la sua aliquota individuale è calcolata con criteri propri.
Le somme già accreditate in conto corrente: un binario temporale separato
Un ulteriore elemento che complica il conteggio “quanti pignoramenti” riguarda il momento dell’accredito. Quando la pensione è già stata versata su un conto corrente prima della notifica del pignoramento, si applica una soglia di impignorabilità più ampia: il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026), non il doppio. Le somme accreditate dopo la notifica seguono invece le regole ordinarie del quinto sull’eccedenza rispetto al doppio dell’assegno sociale.
Questa distinzione ha generato un contenzioso significativo sui pignoramenti esattoriali ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, dove il vincolo di indisponibilità imposto alla banca copre — secondo un recente orientamento della Cassazione — non solo il saldo esistente al momento della notifica ma anche le somme accreditate nei sessanta giorni successivi. Con la sentenza 28 settembre 2025, n. 28520, la Cassazione, terza sezione civile, ha chiarito che la banca deve vincolare anche gli accrediti futuri entro questo termine, anche se il conto risultava in rosso al momento dell’atto — un principio che rafforza sensibilmente la posizione del fisco rispetto ai pignoramenti ordinari, dove tale estensione temporale non opera.
Sul fronte opposto, va segnalato che questa estensione della franchigia del triplo dell’assegno sociale riguarda solo gli accrediti antecedenti al pignoramento: il datore di lavoro o l’ente pensionistico non può opporre la franchigia più ampia per gli emolumenti futuri, che restano soggetti al regime ordinario del quinto sull’eccedenza rispetto al doppio dell’assegno sociale.
Il caso dei conti cointestati e delle polizze vita: due deviazioni recenti
Due orientamenti recenti meritano attenzione perché toccano situazioni frequenti nella prassi. Il primo riguarda i conti cointestati: quando la pensione è accreditata su un conto intestato a più persone, la soglia di impignorabilità deve essere calcolata sulla sola quota parte spettante al pensionato-debitore, non sull’intero saldo — principio già consolidato dalla Cassazione (sez. VI, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29725) e tuttora applicato dalla giurisprudenza di merito.
Il secondo riguarda le polizze vita: la Cassazione, con l’ordinanza n. 34306/2025 (sezione VI), ha escluso che i limiti dell’art. 545 c.p.c. si applichino alle somme derivanti dal riscatto anticipato di una polizza vita da parte del pensionato. Il ragionamento è che, una volta riscattata, la somma perde la sua natura previdenziale e diventa un credito ordinario, sequestrabile o pignorabile senza le tutele riservate alla pensione. È un punto rilevante per chi valuta strategie di protezione patrimoniale: spostare risorse su strumenti assicurativi non sempre garantisce l’impignorabilità, se poi le somme vengono liquidate anticipatamente.
Come si è arrivati al sistema attuale: una disciplina stratificata nel tempo
Per capire perché oggi convivono tre binari normativi distinti — e perché questa convivenza genera così spesso errori di calcolo quando concorrono più pignoramenti — è utile ricostruire brevemente l’evoluzione storica della materia, perché ciascuna stratificazione normativa ha lasciato un residuo ancora oggi rilevante nel concorso tra creditori.
Fino ai primi anni Duemila la regola generale era quella della sostanziale impignorabilità delle pensioni, temperata solo da eccezioni molto ristrette, tra cui proprio il regime speciale riservato all’INPS per il recupero di indebiti previdenziali (l’attuale art. 69 della legge 153/1969, all’epoca già vigente da decenni). Questo assetto derivava da una logica protettiva assoluta: la pensione, in quanto strumento di sostentamento, non doveva in linea di principio essere aggredibile dai creditori comuni.
Questo equilibrio è stato messo in discussione dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 506 del 2002, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 128 del regio decreto-legge che sanciva la totale impignorabilità. Il ragionamento della Consulta, riformulato, era che un’impignorabilità assoluta finiva per discriminare irragionevolmente i creditori del pensionato rispetto ai creditori di altri debitori, i cui redditi da lavoro erano invece pignorabili entro il limite del quinto. La Corte affermò il principio, tuttora citato, secondo cui le pensioni possono essere aggredite solo per la parte eccedente quella che assicura mezzi adeguati alle esigenze di vita — una formula che ha aperto la strada al concetto di “minimo vitale” oggi codificato.
Nello stesso arresto del 2002, tuttavia, la Corte dichiarò manifestamente infondate le censure mosse contro l’art. 69 della legge 153/1969, ritenendo che quella norma si limitasse a prevedere limiti e modalità attraverso cui un creditore “qualificato” — l’INPS, per indebite prestazioni o omissioni contributive — potesse assoggettare a pignoramento un quinto dell’intera pensione. Fu, in un certo senso, la prima conferma implicita del doppio binario che la sentenza n. 216/2025 avrebbe poi confermato in modo esplicito oltre vent’anni dopo.
Sul fronte codicistico, il legislatore intervenne sull’art. 545 c.p.c. introducendo, con l’art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. 83/2015 (convertito nella legge 132/2015), un settimo comma che per la prima volta fissava una soglia generale di impignorabilità legata all’assegno sociale. Questa disciplina è stata ulteriormente sostituita dall’art. 21-bis del d.l. 115/2022 (convertito nella legge 142/2022), che ha innalzato la soglia all’attuale doppio dell’assegno sociale con il pavimento minimo di 1.000 euro — la versione tuttora vigente. Il sesto comma dello stesso articolo, non a caso, dispone che restano comunque ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge: è la clausola di salvaguardia che ha permesso all’art. 69 della legge 153/1969 di sopravvivere come regime autonomo, anziché essere assorbito dalla disciplina generale via via riformata.
Questa stratificazione spiega perché, ancora oggi, professionisti non specializzati nella materia tendano a commettere un errore ricorrente: applicare meccanicamente il criterio del “doppio dell’assegno sociale” anche ai pignoramenti INPS per indebiti previdenziali, quando invece — come confermato dalla Cassazione n. 26580/2024 e dalla Consulta n. 216/2025 — quel criterio in questi casi semplicemente non opera.
I rimedi di opposizione: come e quando contestare un pignoramento non conforme
Quando il calcolo delle trattenute cumulative supera i limiti di legge — o quando tra i creditori concorrenti vengono applicati criteri incompatibili tra loro — il pensionato non è privo di strumenti di reazione. Il sistema processuale mette a disposizione, a seconda del vizio lamentato, due tipologie di opposizione con presupposti e termini diversi.
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) si utilizza quando si contesta il diritto stesso del creditore a procedere esecutivamente, o l’esistenza dei presupposti sostanziali per l’aggressione della pensione — ad esempio quando si sostiene che il credito azionato non ha i requisiti per superare la soglia del minimo vitale, oppure quando si contesta la legittimità stessa del titolo esecutivo posto a fondamento del pignoramento.
L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) riguarda invece i vizi formali della procedura: la corretta notifica dell’atto, il rispetto dei termini per l’iscrizione a ruolo, l’esattezza del calcolo delle percentuali pignorabili, la regolarità della dichiarazione resa dal terzo pignorato (banca o ente previdenziale). È lo strumento tipicamente utilizzato quando si contesta che la somma cumulativa delle trattenute tra più pignoramenti concorrenti superi il tetto del cinquanta per cento previsto per i crediti eterogenei, o quando l’INPS applica erroneamente il regime dell’art. 69 della legge 153/1969 a un credito che invece dovrebbe seguire la disciplina ordinaria dell’art. 545 c.p.c.
In entrambi i casi, il termine per proporre opposizione è stringente: venti giorni dalla notifica del pignoramento, o dal momento in cui il vizio si è manifestato (ad esempio, dalla comunicazione dell’ordinanza di assegnazione che recepisce un calcolo non corretto). Superato questo termine, come confermato dalla giurisprudenza consolidata già richiamata (Cassazione n. 3681/2018), resta comunque possibile — pur con maggiori difficoltà — chiedere al giudice dell’esecuzione la rideterminazione della quota pignorabile e la restituzione delle somme indebitamente trattenute, ma agire tempestivamente entro i termini di opposizione resta la via più efficace.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la legittimazione a contestare il concorso tra pignoramenti: quando più creditori procedono contemporaneamente, il pensionato può — e in molti casi deve — sollevare la questione del rispetto del tetto cumulativo direttamente nel procedimento in cui il vizio si manifesta, senza attendere che sia il giudice dell’esecuzione a rilevarlo d’ufficio, poiché la giurisprudenza non riconosce sempre un dovere di controllo automatico su questo aspetto da parte del giudice, specie quando i procedimenti pendono davanti a uffici giudiziari diversi.
Il ruolo del sovraindebitamento quando i pignoramenti concorrenti diventano insostenibili
Quando la sommatoria delle trattenute — pur nel rispetto formale dei limiti di legge — rende comunque insostenibile la vita quotidiana del pensionato, uno strumento che merita di essere valutato è l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate oggi dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (che ha assorbito la precedente legge 3/2012). Il deposito della domanda di accesso a una di queste procedure — piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, o liquidazione controllata — determina, salvo eccezioni specifiche, la sospensione delle azioni esecutive in corso, incluse quelle sulla pensione.
Questo strumento è particolarmente rilevante proprio nei casi di concorso multiplo tra pignoramenti, perché consente di affrontare la posizione debitoria nel suo complesso, anziché rincorrere l’opposizione contro ciascun creditore singolarmente. Va tuttavia chiarito che l’accesso a queste procedure richiede una valutazione preliminare accurata della situazione patrimoniale e reddituale complessiva, poiché non tutte le situazioni di sovraindebitamento sono ammissibili nella stessa forma, e la scelta tra le diverse procedure incide sensibilmente sugli esiti per il debitore e sui suoi rapporti con i creditori concorrenti, inclusi eventuali creditori privilegiati come l’INPS o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Due ulteriori simulazioni: il concorso a tre e l’errore di calcolo da contestare
Simulazione 5 — Concorso di tre pignoramenti di natura diversa. Un pensionato percepisce 2.400 euro netti al mese. Sono contemporaneamente pendenti: un pignoramento da parte di una finanziaria per un prestito non pagato (credito ordinario), un pignoramento per un assegno di mantenimento disposto dal Tribunale (credito alimentare) e un pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per cartelle esattoriali. L’eccedenza rispetto al minimo vitale è 2.400 − 1.092,48 = 1.307,52 euro. Il tetto cumulativo per crediti eterogenei resta la metà di questa eccedenza: 653,76 euro al mese. All’interno di questo tetto, il credito alimentare riceve tipicamente priorità di soddisfazione per la sua natura essenziale; la parte residua del tetto si ripartisce tra il creditore ordinario e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quest’ultima soggetta comunque alla propria aliquota specifica (un settimo, per una pensione di questo importo) come base di calcolo interna, ma sempre nel rispetto del limite complessivo del cinquanta per cento.
Simulazione 6 — Un errore di calcolo da contestare in opposizione. Un pensionato con pensione di 1.500 euro subisce due pignoramenti ordinari della stessa natura (due finanziarie diverse, entrambe per prestiti non pagati). L’eccedenza rispetto al minimo vitale è 1.500 − 1.092,48 = 407,52 euro, e la quota pignorabile complessiva dovrebbe essere un quinto di questa cifra, cioè 81,50 euro, con il secondo creditore che si “accoda” al primo senza trattenuta aggiuntiva. Se invece il terzo pignorato (la banca) applica erroneamente due trattenute distinte del quinto per ciascun creditore, sommando 163 euro complessivi, il pensionato ha titolo per proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., chiedendo la rideterminazione della quota secondo il criterio corretto del “quinto singolo” e la restituzione della somma indebitamente trattenuta in eccesso, in applicazione del principio già affermato dalla Cassazione n. 3681/2018.
L’errore procedurale che azzera il pignoramento: il termine di 30 giorni
Un ultimo tassello giurisprudenziale riguarda non il “quanto” ma il “se” il pignoramento sia efficace. La Cassazione, con la sentenza 27 ottobre 2025, n. 28513, ha confermato che il mancato deposito, entro 30 giorni dalla consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, delle copie conformi di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente rende il pignoramento inefficace ai sensi dell’art. 543, comma 4, c.p.c. — e questa inefficacia si verifica anche quando il creditore deposita copie non attestate conformi. È un vizio procedurale che, se riscontrato, può travolgere l’intero procedimento, indipendentemente dal rispetto formale dei limiti quantitativi di cui si è detto finora: prima ancora di discutere quanto sia pignorabile, va sempre verificato se il pignoramento stesso sia stato incardinato correttamente.
Cessione del quinto della pensione e pignoramento: come si cumulano
Un ulteriore livello di complessità, spesso ignorato quando si ragiona di “quanti pignoramenti” può subire un pensionato, riguarda l’interazione tra pignoramento giudiziale e cessione del quinto della pensione, un contratto volontario con cui il pensionato autorizza una trattenuta stabile fino al quinto del proprio trattamento a favore di una finanziaria, tipicamente per la restituzione di un prestito.
La cessione del quinto non è un pignoramento, ma una volta stipulata occupa comunque una parte della “capienza” disponibile sulla pensione, ed è quindi essenziale sapere come si combina con un pignoramento sopravvenuto. Il principio consolidato è che la cessione del quinto ha priorità temporale: la quota già ceduta contrattualmente viene detratta prima di applicare la percentuale di pignoramento sull’eccedenza residua. Tuttavia, la somma complessiva delle due trattenute — quella da cessione e quella da pignoramento — non può in ogni caso superare la metà della pensione pignorabile, analogamente al tetto cumulativo già visto per il concorso tra crediti eterogenei.
Questo significa che un pensionato che ha già in corso una cessione del quinto, e che successivamente riceve la notifica di un pignoramento giudiziale, non vedrà semplicemente sommate le due trattenute fino a un possibile 40% complessivo (quinto più quinto): il limite del cinquanta per cento sull’eccedenza rispetto al minimo vitale opera come tetto invalicabile, e se la somma delle due trattenute lo supererebbe, la quota pignorabile per il creditore giudiziale viene proporzionalmente ridotta.
Un ulteriore chiarimento giurisprudenziale riguarda i costi di gestione che il datore di lavoro o l’ente pensionistico talvolta trattiene sulla cessione del quinto. La Cassazione, con la sentenza n. 22362/2024, ha affermato che questi costi amministrativi possono essere addebitati al pensionato solo se l’ente prova di aver sostenuto spese eccezionali collegate alla gestione della cessione; in mancanza di tale prova, l’ente non può trattenere commissioni aggiuntive rispetto alla quota di cessione pattuita. È un principio rilevante perché, nel calcolo del “quanto resta disponibile” quando concorrono più trattenute, eventuali commissioni non giustificate vanno escluse dal conteggio e possono essere oggetto di autonoma contestazione.
Va inoltre chiarito che la cessione del quinto, proprio perché fondata su un contratto volontario e non su un titolo esecutivo, non è soggetta al regime dell’opposizione all’esecuzione: eventuali contestazioni sulla sua validità (ad esempio per vizi del consenso, tassi non trasparenti, o superamento dei costi consentiti) seguono le regole ordinarie dei contratti di credito al consumo, e vanno tenute distinte — pur restando rilevanti ai fini del calcolo complessivo delle trattenute — dalle contestazioni proprie del pignoramento giudiziale.
Il pignoramento penale: sequestro e confisca dei ratei pensionistici
Un ultimo profilo, meno frequente ma tutt’altro che marginale, riguarda l’ipotesi in cui la pensione sia oggetto non di un pignoramento civile ma di un sequestro preventivo disposto in sede penale, tipicamente nell’ambito di procedimenti per reati che comportano la confisca di beni ritenuti provento o reimpiego di attività illecite. Anche in questo contesto si pone il problema di quale sia la quota di pensione aggredibile, e la giurisprudenza ha dovuto chiarire se si applichino gli stessi criteri civilistici o regole autonome.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 670/2024, ha affrontato proprio questo tema, stabilendo che, ai fini della determinazione della parte impignorabile nell’ambito del sequestro preventivo dei ratei pensionistici, occorre distinguere — analogamente a quanto avviene in sede civile — tra le somme già accreditate prima dell’esecuzione e i ratei futuri: per le prime l’impignorabilità si estende fino al triplo dell’assegno sociale, mentre i ratei futuri restano soggetti alla misura del quinto sull’eccedenza rispetto al minimo vitale. È una conferma importante di come i criteri elaborati in sede civile per delimitare l’aggredibilità della pensione tendano a essere applicati, con gli opportuni adattamenti, anche in contesti esecutivi di natura diversa, a riprova della centralità sistemica che il principio del “minimo vitale” ha assunto nell’ordinamento.
Quando concorrono un sequestro penale e uno o più pignoramenti civili sulla stessa pensione — situazione non frequente ma possibile, ad esempio nei casi di bancarotta fraudolenta con creditori civili paralleli — la priorità cronologica e la natura pubblicistica del vincolo penale tendono a prevalere nella prassi applicativa, ma resta comunque fermo, anche in questi casi, il rispetto della soglia minima di sostentamento del debitore, coerentemente con l’impostazione generale che la stessa Corte Costituzionale ha ribadito nella sentenza n. 216/2025.
Simulazioni pratiche: come si calcola il concorso di più pignoramenti
Per rendere concreti i principi appena esposti, ecco alcune simulazioni numeriche basate sui parametri 2026 (assegno sociale 546,24 euro; minimo vitale 1.092,48 euro; soglia sul conto 1.638,72 euro).
Simulazione 1 — Due creditori ordinari con la stessa natura di credito. Pensione netta mensile di 1.800 euro. Eccedenza rispetto al minimo vitale: 1.800 − 1.092,48 = 707,52 euro. Il primo creditore ordinario ottiene un quinto di questa eccedenza: 141,50 euro al mese. Poiché i due crediti sono della stessa natura (entrambi ordinari), il secondo creditore non aggiunge una trattenuta ulteriore ma si “accoda”: la trattenuta complessiva resta 141,50 euro, distribuita secondo l’ordine di priorità tra i due creditori fino all’estinzione del primo credito.
Simulazione 2 — Un creditore ordinario e uno per crediti alimentari (natura eterogenea). Stessa pensione di 1.800 euro, eccedenza di 707,52 euro. In questo caso, poiché le cause sono eterogenee, la trattenuta complessiva può arrivare fino alla metà dell’eccedenza: 353,76 euro al mese, ripartiti tra i due creditori secondo le regole di priorità (il credito alimentare, per sua natura, riceve normalmente priorità di soddisfazione). Il pensionato non riceverà, in ogni caso, meno di 1.446,24 euro (1.800 − 353,76).
Simulazione 3 — Pignoramento da parte dell’INPS per indebito previdenziale, concorrente con un creditore ordinario. Stessa pensione di 1.800 euro. L’INPS, agendo ai sensi dell’art. 69 della legge 153/1969, calcola il quinto sull’intera pensione (non sulla sola eccedenza): 360 euro al mese, fermo restando che la pensione residua non può scendere sotto il trattamento minimo di 603,40 euro. Il creditore ordinario, che invece opera secondo l’art. 545 c.p.c., calcola il proprio quinto sulla sola eccedenza rispetto al minimo vitale. I due meccanismi, come chiarito dalla Cassazione n. 26580/2024 e confermato dalla Consulta con la sentenza n. 216/2025, restano distinti e non si “fondono” in un unico calcolo cumulativo: è quindi possibile — ed è uno degli aspetti meno intuitivi della materia — che la somma delle due trattenute superi, in valore assoluto, quanto risulterebbe applicando un unico criterio uniforme.
Simulazione 4 — Somme già accreditate in conto corrente al momento della notifica. Pensionato con pensione di 1.300 euro, accreditata il 25 del mese. Il 28 dello stesso mese riceve la notifica di un pignoramento per un debito civile ordinario; il saldo sul conto è di 3.000 euro. Poiché l’accredito è avvenuto prima della notifica, la soglia di impignorabilità è quella del triplo dell’assegno sociale: 1.638,72 euro. La differenza pignorabile sul saldo esistente è quindi 3.000 − 1.638,72 = 1.361,28 euro; ma essendo un credito ordinario soggetto al limite del quinto sull’eccedenza rispetto al doppio dell’assegno sociale (1.092,48 euro), la parte effettivamente pignorabile sul saldo si riduce alla quota eccedente quest’ultimo importo, cioè 1.300 − 1.092,48 = 207,52 euro, di cui un quinto (41,50 euro) è la quota trattenibile sui ratei futuri. Sul saldo già presente in banca, invece, si applica per intero la franchigia del triplo, lasciando pignorabile solo l’eventuale eccedenza oltre 1.638,72 euro accumulata da versamenti ulteriori.
Blocco delle sentenze e dei provvedimenti di riferimento
Di seguito una rassegna sintetica, riformulata in linguaggio corrente, delle pronunce più rilevanti per orientarsi nel concorso di più pignoramenti sulla pensione:
- Corte Costituzionale, sentenza 30 dicembre 2025, n. 216 — Ha dichiarato legittimo il doppio binario tra art. 545 c.p.c. e art. 69 legge 153/1969, ritenendo giustificata la specialità del regime INPS dalla natura pubblicistica dei crediti da recupero di indebiti previdenziali.
- Cassazione, sez. lavoro, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26580 — Ha chiarito che l’art. 545 c.p.c. si applica ai pignoramenti eseguiti da creditori diversi dall’INPS, o dall’INPS per crediti diversi dal recupero di indebiti; per questi ultimi resta esclusivo l’art. 69 legge 153/1969.
- Corte Costituzionale, sentenza n. 506/2002 — Pronuncia storica che ha dichiarato illegittima la totale impignorabilità delle pensioni, affermando il principio per cui le pensioni possono essere aggredite solo per la parte eccedente quella necessaria a mezzi adeguati di vita: è la matrice concettuale dell’attuale “minimo vitale”.
- Cassazione, sez. III, sentenza 28 settembre 2025, n. 28520 — Ha stabilito che, nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, il vincolo di indisponibilità imposto alla banca copre anche gli accrediti effettuati entro sessanta giorni dalla notifica, non solo il saldo esistente al momento dell’atto.
- Cassazione, sez. III, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28513 — Ha confermato che il mancato deposito, entro trenta giorni, di copie conformi di titolo, precetto e atto presso la cancelleria rende il pignoramento inefficace, anche quando le copie depositate non sono attestate conformi.
- Cassazione, sez. VI, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29725 — Ha affermato che, sui conti cointestati, la soglia di impignorabilità del minimo vitale va calcolata sulla sola quota di pertinenza del pensionato debitore, non sull’intero saldo.
- Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 34306/2025 — Ha escluso l’applicabilità dei limiti dell’art. 545 c.p.c. alle somme derivanti dal riscatto anticipato di polizze vita, ritenendole prive di natura previdenziale una volta liquidate.
- Cassazione, sez. VI, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14430 — Ha qualificato il pignoramento della pensione come esercizio di un diritto potestativo del creditore, da esercitare comunque nel rispetto dei limiti legali, con obbligo della banca di rilasciare tempestivamente al debitore la quota impignorabile.
- Cassazione, sez. III, sentenza 12 febbraio 2018, n. 3681 — Ha stabilito che, in caso di violazione dei limiti dell’art. 545 c.p.c., l’ordinanza di assegnazione è impugnabile e il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la quota pignorabile, con eventuale restituzione delle somme indebitamente trattenute.
- Tribunale di Trieste, ordinanza 14 marzo 2025, n. 863 — Ha chiarito che, in caso di concorso di più pignoramenti sulla pensione, la somma dei prelievi non può superare la metà della quota pignorabile, e che il secondo pignoramento per credito identico può essere eseguito solo dopo il soddisfacimento del primo.
- Cassazione, sez. lavoro, sentenza 9 agosto 2003, n. 12040 — Pronuncia risalente ma tuttora richiamata dalla Consulta nel 2025, ha confermato che il limite dell’art. 69 legge 153/1969 vale anche per le forme di compensazione con cui l’INPS recupera gli indebiti mediante trattenuta diretta, non solo per il pignoramento in senso tecnico.
- Cassazione, sez. III, ordinanza 18 aprile 2024, n. 10540 — Ha chiarito che il trattamento pensionistico, una volta versato sul conto corrente e mescolato con altre somme secondo le regole del deposito irregolare, può in alcuni casi perdere la propria identità di credito pensionistico ai fini dei limiti di pignorabilità, con applicazione del principio generale di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. — un orientamento che sottolinea l’importanza di monitorare con attenzione la tracciabilità delle somme accreditate.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il concorso tra più pignoramenti sulla stessa pensione è, per definizione, una materia in cui contano i dettagli tecnici del calcolo e la corretta qualificazione di ogni credito coinvolto. Ecco cosa lo Studio Monardo mette concretamente a disposizione di chi si trova in questa situazione:
- Ricostruiamo la mappa completa dei pignoramenti in corso, verificando per ciascuno la data di notifica, la natura del credito (ordinario, alimentare, tributario, previdenziale) e il creditore procedente, per stabilire quale disciplina si applica a ciascuno.
- Calcoliamo puntualmente le soglie di impignorabilità aggiornate all’anno in corso, distinguendo tra la fascia del doppio e del triplo dell’assegno sociale a seconda che si tratti di ratei futuri o di somme già accreditate.
- Verifichiamo se tra i creditori figura l’INPS per indebiti previdenziali, applicando correttamente il regime separato dell’art. 69 della legge 153/1969 anziché sovrapporlo erroneamente al criterio generale dell’art. 545 c.p.c.
- Controlliamo il rispetto del tetto cumulativo del cinquanta per cento quando concorrono crediti di natura eterogenea, contestando le trattenute che lo superano.
- Analizziamo la dichiarazione del terzo pignorato (banca o ente previdenziale) per verificare che i calcoli comunicati al giudice dell’esecuzione siano coerenti con i limiti di legge.
- Verifichiamo la regolarità formale di ciascun pignoramento, incluso il rispetto del termine di trenta giorni per il deposito degli atti in cancelleria, la cui violazione determina l’inefficacia dell’intera procedura.
- Predisponiamo l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi quando le trattenute complessive superano i limiti legali, chiedendo la rideterminazione della quota pignorabile e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
- Coordiniamo la difesa quando concorrono pignoramenti ordinari e pignoramenti esattoriali, evitando che il debitore subisca un doppio conteggio non conforme ai criteri distinti previsti dalla legge.
- Valutiamo, quando la situazione lo giustifica, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sospendono le azioni esecutive in corso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel tema specifico del concorso tra più pignoramenti — che spesso implica una successiva impugnazione dell’ordinanza di assegnazione fino ai gradi superiori di giudizio quando il calcolo del giudice dell’esecuzione non rispetta i criteri di legge — è proprio la qualifica di cassazionista a garantire continuità di strategia dalla prima opposizione fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva in ogni grado. Questo aspetto è centrale: molte controversie su questa materia si risolvono solo davanti alla Suprema Corte, dato il carattere tecnico e spesso non uniforme delle interpretazioni di merito, come dimostra il recente intervento della Consulta nato proprio da un rinvio del Tribunale di Ravenna.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente inoltre di affrontare in parallelo gli aspetti previdenziali (interlocuzione con l’INPS), quelli tributari (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e quelli civilistici puri, senza che il pensionato debba rivolgersi a professionisti diversi per ciascun creditore concorrente.
Pensioni pubbliche e pensioni erogate da INPS: differenze operative nel concorso
Un’ultima distinzione pratica riguarda l’ente erogatore. La maggior parte delle pensioni oggi transita attraverso l’INPS, che ha assorbito nel tempo anche la gestione delle pensioni del pubblico impiego tramite la gestione ex INPDAP. Questo accentramento ha semplificato, sotto il profilo operativo, la gestione dei pignoramenti multipli, perché un unico ente si trova spesso a dover applicare contemporaneamente sia il regime ordinario dell’art. 545 c.p.c. per i creditori privati, sia — quando l’INPS stesso è creditore per indebiti previdenziali — il regime speciale dell’art. 69 della legge 153/1969.
Nella prassi, quando un pensionato ex dipendente pubblico è debitore sia di un creditore privato sia dello stesso ente pensionistico per un indebito, l’ente deve tenere separati i due calcoli nella propria gestione contabile, applicando alla trattenuta per l’indebito il criterio del quinto sull’intera pensione (salvo trattamento minimo) e alla trattenuta per il creditore privato il criterio del quinto sulla sola eccedenza rispetto al minimo vitale. Errori di sovrapposizione tra questi due calcoli, quando l’ente applica per semplicità un unico criterio a entrambe le trattenute, costituiscono un vizio contestabile con gli stessi strumenti di opposizione già illustrati, e nella pratica sono più frequenti di quanto si pensi, proprio per la complessità gestionale di dover applicare due regimi diversi all’interno dello stesso rapporto previdenziale.
Va infine ricordato che, per i dipendenti pubblici ancora in servizio ma con pignoramenti pendenti che matureranno anche dopo il collocamento in quiescenza, la transizione dal regime dello stipendio (soggetto anch’esso al limite ordinario del quinto, salvo le aliquote differenziate per i crediti erariali) al regime della pensione non comporta un’interruzione della procedura esecutiva, ma richiede che l’ente pensionistico subentrante venga correttamente informato della pendenza, affinché prosegua l’applicazione delle trattenute secondo i criteri e le percentuali già determinati, adeguandoli comunque alle soglie di impignorabilità vigenti al momento della liquidazione della pensione, che possono differire da quelle applicate in costanza di rapporto di lavoro.
Domande frequenti
È vero che basta avere più di un pignoramento per perdere tutta la pensione? No. La legge impone in ogni caso un limite cumulativo — di regola la metà dell’eccedenza rispetto al minimo vitale per crediti eterogenei, o il quinto singolo per crediti della stessa natura — indipendentemente dal numero di procedimenti pendenti.
Se l’INPS mi pignora per un indebito, questo si somma agli altri pignoramenti secondo lo stesso criterio? No: il regime dell’art. 69 legge 153/1969 opera in modo autonomo, calcolando il quinto sull’intera pensione salvo il trattamento minimo, e non si fonde con il criterio dell’art. 545 c.p.c. applicabile agli altri creditori.
La soglia di impignorabilità è sempre la stessa, indipendentemente da dove si trova la pensione? No: se la pensione è già stata accreditata sul conto corrente prima della notifica del pignoramento, la soglia si alza al triplo dell’assegno sociale; sui ratei futuri si applica invece il doppio.
Posso opporre l’ordine di priorità tra creditori per ridurre la trattenuta complessiva? In parte sì: quando i crediti sono di natura eterogenea, l’ordine di priorità (ad esempio la priorità dei crediti alimentari) incide su come viene ripartita la trattenuta cumulativa, ma non elimina il tetto massimo complessivo previsto dalla legge.
Cosa succede se il creditore o la banca sbagliano il calcolo? L’ordinanza di assegnazione può essere impugnata; il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la quota pignorabile secondo i criteri corretti, con eventuale restituzione delle somme indebitamente trattenute, come ha confermato la Cassazione già nel 2018 e ribadito in pronunce più recenti.
Tabella riepilogativa dei limiti 2026
| Situazione | Base di calcolo | Limite applicabile |
|---|---|---|
| Ratei futuri, creditore ordinario | Eccedenza rispetto a 1.092,48 € (doppio assegno sociale) | 1/5 dell’eccedenza |
| Somme già accreditate in conto, creditore ordinario | Eccedenza rispetto a 1.638,72 € (triplo assegno sociale) | Nei limiti generali dell’art. 545 c.p.c. |
| Concorso di crediti eterogenei (es. ordinario + alimentare) | Eccedenza rispetto al minimo vitale | Fino a 1/2 dell’eccedenza complessiva |
| Concorso di crediti della stessa natura | Eccedenza rispetto al minimo vitale | 1/5 singolo, con priorità tra creditori |
| INPS per indebiti previdenziali (art. 69 L. 153/1969) | Intero ammontare della pensione | 1/5, salvo trattamento minimo (603,40 €) |
| Agenzia Entrate-Riscossione (fino a 2.500 €) | Eccedenza rispetto al minimo vitale | 1/10 |
| Agenzia Entrate-Riscossione (2.500–5.000 €) | Eccedenza rispetto al minimo vitale | 1/7 |
| Agenzia Entrate-Riscossione (oltre 5.000 €) | Eccedenza rispetto al minimo vitale | 1/5 |
Un sistema che richiede lettura coordinata, non intuizione
Chi affronta più pignoramenti contemporanei sulla propria pensione non può orientarsi con il buon senso: i tre binari normativi — codice di procedura civile, legge previdenziale speciale, disciplina tributaria — restano distinti anche quando insistono sullo stesso mese di accredito, e la conferma della Corte Costituzionale di fine 2025 ha chiuso, almeno per ora, ogni margine di lettura uniformante tra questi regimi. Proprio perché la materia richiede di seguire l’evoluzione delle pronunce di legittimità fino al livello costituzionale — l’ambito in cui la qualifica di cassazionista fa la differenza nella continuità della strategia difensiva — un confronto tecnico preventivo consente spesso di individuare trattenute calcolate in eccesso ed errori procedurali che, se non contestati nei termini, si consolidano.
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