Quando un debitore riceve una seconda notifica di pignoramento mentre il primo procedimento esecutivo è già in corso, la domanda che si pone quasi sempre è la stessa: il secondo creditore deve aspettare che il primo finisca, oppure i due pignoramenti procedono insieme? La risposta cambia radicalmente a seconda del bene colpito — stipendio, conto corrente, immobile — e a seconda che il secondo pignoramento arrivi prima o dopo un momento processuale preciso. Non esiste una “coda” unica valida per tutti i casi: esistono regole diverse, e sceglierle male significa subire un doppio prelievo oltre i limiti di legge, oppure perdere la possibilità di intervenire utilmente in un’esecuzione già avviata da altri.
Uno studio con esperienza diretta su esecuzioni civili plurime, opposizioni e sovraindebitamento è nella posizione per orientare correttamente questa scelta: la valutazione di quale strada percorrere — riunione dei pignoramenti, intervento tardivo, opposizione, accesso a una procedura da sovraindebitamento — richiede di leggere insieme il fascicolo esecutivo, il titolo del secondo creditore e la fase in cui si trova la procedura, un lavoro che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta avendo curato la materia fino in Cassazione e potendo contare su uno staff che coordina competenze bancarie e tributarie complementari.
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Il bivio di fondo: pignoramenti sullo stesso bene o su beni diversi
La prima domanda da porsi, prima ancora di parlare di “coda”, è se il secondo pignoramento colpisce lo stesso bene o credito già oggetto del primo, oppure un bene diverso del medesimo debitore.
- Stesso bene (stesso conto corrente, stesso stipendio, stesso immobile): qui si applica la disciplina della riunione dei procedimenti esecutivi. Il secondo pignoramento non apre una procedura autonoma parallela: confluisce, salvo eccezioni legate al tempo in cui interviene, nello stesso fascicolo del primo.
- Beni diversi (es. il primo pignora lo stipendio, il secondo pignora un immobile): qui non c’è riunione nello stesso senso tecnico, perché si tratta di espropriazioni distinte; il vero tema diventa il limite quantitativo complessivo (per lo stipendio) o la sorte delle somme già assegnate al primo creditore quando il secondo tenta di includerle nella propria massa esecutiva.
Questo articolo affronta entrambi gli scenari, perché nella pratica dello studio arrivano con la stessa frequenza.
Scenario 1 — Due pignoramenti sullo stesso bene: riunione, non fila d’attesa
Quando due o più creditori pignorano lo stesso bene del debitore — che sia un conto corrente, un immobile o un credito verso terzi — la legge non prevede che il secondo si accodi passivamente in attesa che il primo esaurisca la procedura. Prevede invece la riunione dei fascicoli: i due pignoramenti confluiscono in un unico processo esecutivo, e ciascun creditore vi partecipa secondo la propria posizione sostanziale.
Per i beni immobili, l’art. 561 c.p.c. rende questo meccanismo automatico: il conservatore dei registri immobiliari segnala la coincidenza dei beni colpiti, e il cancelliere inserisce gli atti del secondo pignoramento nel fascicolo formato con il primo. La Cassazione ha ribadito questo principio più volte nel tempo, chiarendo che, se per qualsiasi motivo il meccanismo automatico non scatta, spetta al giudice dell’esecuzione disporre la riunione con un provvedimento di natura ordinatoria — un atto di direzione del processo, non un atto esecutivo autonomo.
Per l’espropriazione presso terzi (stipendi, conti correnti, altri crediti), la logica è analoga ma con una variabile temporale decisiva: il momento in cui interviene il secondo pignoramento rispetto all’udienza fissata per la vendita o l’assegnazione.
La linea di confine: prima o dopo l’udienza
- Se il secondo pignoramento precede l’udienza di cui all’art. 525 c.p.c. (o la presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita), il processo tende a svolgersi in modo unitario: il secondo creditore partecipa da subito, alla pari, alla stessa procedura.
- Se il secondo pignoramento arriva dopo quell’udienza, produce invece gli effetti di un intervento tardivo ai sensi dell’art. 524 c.p.c. In pratica, il secondo creditore non riparte da zero con un proprio procedimento pienamente autonomo, ma si inserisce in una fase già avanzata, con conseguenze pratiche sulla propria capacità di incidere sulle decisioni già assunte (ad esempio sul prezzo base o sulle modalità di vendita già determinate).
Su questo punto specifico, relativo alla dichiarazione del terzo pignorato in presenza di più pignoramenti successivi, la giurisprudenza ha chiarito che, pur sussistendo l’obbligo di riunione dei fascicoli formatisi a seguito di pignoramenti distinti sul medesimo credito, il terzo ha comunque l’onere di rendere la propria dichiarazione richiamando i pignoramenti precedenti, proprio per evitare che due procedure prive di collegamento sfocino in una doppia assegnazione dello stesso credito.
Perché questo conta in pratica. La differenza tra “essere dentro dal primo giorno” e “intervenire tardivamente” non è solo terminologica: cambia il peso che il secondo creditore ha nelle decisioni sulla procedura e, in alcuni casi, la sua posizione nella distribuzione del ricavato quando non tutti possono essere soddisfatti integralmente.
Scenario 2 — Nullità del primo pignoramento: l’esecuzione non crolla
Un dubbio frequente riguarda cosa succede se il primo pignoramento, quello “capofila”, risulta viziato o nullo per un difetto del titolo. La riunione dei procedimenti ha effetti puramente organizzativi: ogni creditore conserva la propria posizione sostanziale e processuale autonoma. Per questo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nullità di un pignoramento per difetto di titolo o altra causa non determina l’estinzione dell’intera procedura riunita: il debitore che vuole far valere il vizio deve impugnare quel singolo pignoramento, non l’intero fascicolo cumulativo.
Una recente pronuncia (Cass. n. 3172/2025) ha inoltre chiarito che, quando l’accertamento giudiziale accerta la mancanza del diritto del primo creditore procedente, ciò non travolge automaticamente la posizione degli altri creditori intervenuti o pignoranti successivi, che restano titolari delle proprie ragioni nel processo riunito.
Scenario 3 — Stipendio e pensione: il vero limite non è la “fila”, è la percentuale
Sul lavoro dipendente e sulle pensioni, la domanda “il secondo pignoramento va in coda?” ha una risposta pratica diversa da quella immobiliare: i due prelievi possono coesistere nello stesso momento, non uno dopo l’altro, purché non superino insieme la soglia massima di legge.
L’art. 545 c.p.c. fissa le quote pignorabili (un quinto per crediti ordinari, quote maggiori per crediti alimentari o tributari) e il limite complessivo, elaborato dalla giurisprudenza, del 50% dello stipendio o della pensione netta quando concorrono pignoramenti di natura diversa. La giurisprudenza ha chiarito che per “concorso simultaneo” non serve che i crediti siano azionati nello stesso procedimento: basta che coesistano nel tempo, sullo stesso debitore, crediti anche provenienti da procedimenti diversi (ad esempio un pignoramento tributario per un decimo dello stipendio e, in parallelo, un pignoramento bancario per un quinto): i due prelievi si sommano, purché la somma non ecceda la metà del netto.
Simulazione pratica 1. Stipendio netto mensile di 1.850 €. Un primo pignoramento per un debito bancario preleva un quinto (370 €). Sei mesi dopo, un secondo creditore ottiene un pignoramento per un debito derivante da fideiussione, anch’esso nella misura di un quinto. Il datore di lavoro, ricevuto il secondo atto, deve comunicare al giudice dell’esecuzione e al secondo creditore procedente l’esistenza della prima trattenuta già in corso: la somma delle due quote (740 €, pari al 40% del netto) resta sotto la soglia del 50%, quindi entrambe le trattenute proseguono in parallelo, non in sequenza.
Simulazione pratica 2. Stesso stipendio di 1.850 €, ma il lavoratore ha già in corso una cessione del quinto volontaria (370 €) più una delega di pagamento (185 €), per un totale di 555 € già trattenuti su base contrattuale. Arriva un pignoramento giudiziale per un quinto (370 €). Le Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018) hanno confermato che la soglia invalicabile della metà dello stipendio vale per la somma di cessioni e pignoramenti ordinari: 555 € + 370 € = 925 €, pari esattamente al 50% del netto. Il pignoramento, in questo caso limite, resta ammissibile fino a quella soglia; qualsiasi ulteriore prelievo oltre il 50% complessivo non può essere disposto, e sarà compito del giudice dell’esecuzione ridurre proporzionalmente la nuova trattenuta se il conteggio dovesse sforare.
Sulle pensioni la tutela è ulteriore: dal 2018 l’art. 545, comma 7, c.p.c. sottrae al pignoramento la parte di pensione corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà — il cosiddetto minimo vitale — indipendentemente da quanti pignoramenti concorrano.
Scenario 4 — Il pignoramento esattoriale (cartelle): un vincolo che dura 60 giorni
Per i debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 segue una logica temporale specifica che incide anche sul concorso con eventuali altri pignoramenti sullo stesso conto o medesimo credito. Cass., sez. III civ., 27 ottobre 2025, n. 28520 ha risolto un contrasto pratico rilevante: il vincolo pignoratizio non si esaurisce con il primo pagamento effettuato dal terzo (ad esempio la banca), ma permane per l’intero termine di sessanta giorni previsto dalla norma, il cosiddetto spatium deliberandi. Ne consegue che il terzo pignorato deve versare all’agente della riscossione anche le somme accreditate nei sessanta giorni successivi alla notifica, purché derivino da un rapporto giuridico già esistente al momento del pignoramento — indipendentemente dal fatto che il saldo fosse negativo o già interamente versato in precedenza.
Perché questo conta se arriva un secondo pignoramento nel frattempo. Se durante quei sessanta giorni un secondo creditore (bancario o di altra natura) tenta di aggredire lo stesso conto corrente, deve fare i conti con un vincolo esattoriale che, secondo questo orientamento, resta pienamente operativo fino alla scadenza del termine: il secondo pignoramento non “salta la fila” solo perché arriva prima della scadenza dei sessanta giorni del primo.
Va precisato che, secondo un precedente della stessa Corte (Cass. n. 2857/2015), il rapporto di conto corrente non rientra tra i “rapporti di durata” a scadenze predeterminate (a differenza, ad esempio, del rapporto di lavoro subordinato o di locazione): la sua disciplina specifica, quindi, richiede sempre una verifica puntuale caso per caso.
Scenario 5 — Assegnazione già avvenuta: la quota esce dal patrimonio del debitore
Un punto spesso frainteso riguarda cosa succede quando il primo pignoramento si è già concluso con un’ordinanza di assegnazione, e solo dopo arriva il secondo. In questo caso non si tratta più di “mettersi in coda”: le somme già assegnate sono definitivamente uscite dal patrimonio del debitore, e un secondo creditore non può rivendicarle.
Cass. n. 17195/2025 ha chiarito che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. ha effetto traslativo immediato: canoni o quote di stipendio già assegnati a un primo creditore non possono essere inclusi nella massa di un successivo pignoramento immobiliare o di altra natura. La giurisprudenza del 2025 ha applicato lo stesso principio ai canoni di locazione: se sono già stati assegnati a un creditore procedente in un pignoramento presso terzi, escono definitivamente dal patrimonio del debitore e non sono aggredibili in una procedura immobiliare successiva.
Simulazione pratica 3. Un debitore ha uno stipendio pignorato per un quinto da parte della Banca Alfa, con ordinanza di assegnazione già emessa e trattenute mensili in corso da due anni. Interviene un secondo creditore, Banca Beta, con un pignoramento immobiliare per un credito di 50.000 €. La quota di stipendio già assegnata alla Banca Alfa resta fuori dalla massa dell’esecuzione immobiliare: Banca Beta potrà procedere sull’immobile, ma non potrà in alcun modo rivendicare le somme già assegnate al primo creditore.
Tabella riepilogativa: cosa succede al secondo pignoramento
| Situazione | Il secondo pignoramento “va in coda”? | Riferimento |
|---|---|---|
| Stesso immobile, secondo pignoramento prima dell’udienza di vendita | No: riunione automatica, processo unitario | Art. 561 c.p.c. |
| Stesso immobile, secondo pignoramento dopo l’udienza di vendita | Sì, in parte: effetti di intervento tardivo | Art. 524, 528 c.p.c. |
| Stipendio/pensione, secondo creditore di natura diversa dal primo | No: coesistenza in parallelo entro il tetto del 50% | Art. 545 c.p.c. |
| Somme già assegnate con ordinanza definitiva | Non pignorabili di nuovo: sono uscite dal patrimonio | Art. 553 c.p.c. |
| Pignoramento esattoriale nei 60 giorni dello spatium deliberandi | Il vincolo prevale fino alla scadenza del termine | Art. 72-bis D.P.R. 602/1973 |
| Primo pignoramento nullo per vizio del titolo | La procedura riunita non si estingue nel suo insieme | Cass. n. 3172/2025 |
Domande frequenti
Se ricevo un secondo pignoramento mentre il primo è in corso, devo fare qualcosa subito? Sì: la tempistica (prima o dopo l’udienza di vendita/assegnazione, prima o dopo un’ordinanza già emessa) cambia radicalmente gli effetti, e verificarla richiede l’accesso al fascicolo esecutivo.
Un secondo pignoramento su un bene diverso mi consente di superare i limiti di legge sullo stipendio? No: la somma delle trattenute da crediti di natura diversa non può comunque eccedere la soglia complessiva prevista, salvo le eccezioni per crediti alimentari.
Se il primo pignoramento viene dichiarato nullo, il secondo creditore perde tutto? No: la nullità di un pignoramento per vizi propri non travolge automaticamente la posizione degli altri creditori riuniti nella stessa procedura.
Posso oppormi se un secondo creditore tenta di includere somme già assegnate a un primo creditore? Sì: l’ordinanza di assegnazione ha effetto traslativo immediato, e le somme già assegnate sono difendibili come definitivamente uscite dal patrimonio del debitore.
Scenario 6 — L’intervento dei creditori: la terza via oltre al “pignoramento proprio”
Fin qui abbiamo parlato di creditori che pignorano autonomamente lo stesso bene o beni diversi. Ma esiste una terza strada, spesso più efficiente per chi arriva “secondo”: l’intervento nell’esecuzione già avviata da un altro creditore, disciplinato dall’art. 499 c.p.c. Invece di avviare un proprio pignoramento — con relativi costi e tempi di notifica — il creditore può inserirsi nella procedura esecutiva pendente, facendo valere il proprio titolo (o, in alcuni casi, anche solo la propria pretesa documentata) direttamente nel fascicolo già aperto dal primo creditore procedente.
Questa via nasce proprio dal principio del concorso dei creditori, sancito dall’art. 2741 c.c.: quando più creditori vantano pretese nei confronti dello stesso debitore, e non esiste una causa legittima di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca) a favore di uno di essi, tutti hanno uguale diritto di essere soddisfatti sul patrimonio del debitore in caso di espropriazione. Il primo pignorante non acquisisce, per il solo fatto di aver agito per primo, un diritto di precedenza sostanziale sul ricavato: la priorità cronologica rileva sul piano procedurale (chi apre il fascicolo, chi fissa l’udienza), ma non trasforma un credito chirografario in un credito privilegiato.
Questo è il punto che la maggior parte dei debitori — e non pochi creditori — fraintende: arrivare secondi non significa essere pagati per ultimi, salvo che il proprio credito sia effettivamente privo di garanzie rispetto a un altro che invece gode di ipoteca, pegno o privilegio speciale. La differenza tra “primo pignorante” e “creditore intervenuto” è organizzativa, non sostanziale, fatta salva la distinzione tra intervento tempestivo (che dà diritto di partecipare alla distribuzione al pari del primo pignorante) e intervento tardivo (che, come visto nello Scenario 1, riduce la capacità di incidere sulle fasi già concluse della procedura, pur mantenendo il diritto a essere soddisfatto sul residuo).
Le cause di prelazione cambiano tutto
Il discorso è completamente diverso quando uno dei creditori concorrenti vanta una causa legittima di prelazione. L’art. 2741, comma 2, c.c. individua tre cause di prelazione: privilegio, pegno e ipoteca. Il creditore che ne è titolare non concorre alla pari con i creditori chirografari: ha diritto di soddisfarsi sul bene oggetto della garanzia con precedenza assoluta, per l’intero suo credito, prima che il ricavato venga distribuito proporzionalmente agli altri.
Simulazione pratica 4. Un immobile del debitore, del valore di 200.000 €, è gravato da un’ipoteca di primo grado per 120.000 € a favore della Banca Gamma. Due creditori chirografari (Fornitore Delta per 30.000 € e Fornitore Epsilon per 25.000 €) pignorano lo stesso immobile in tempi diversi, entrambi prima dell’udienza di vendita. Alla vendita, l’immobile realizza 180.000 €. La Banca Gamma viene soddisfatta per l’intero (120.000 €) con precedenza assoluta, in virtù dell’ipoteca. Il residuo di 60.000 € viene ripartito tra Delta ed Epsilon in proporzione ai rispettivi crediti (rispettivamente 32.727 € e 27.273 €, circa), applicando la par condicio creditorum: nessuno dei due chirografari ha priorità sull’altro per il solo fatto di aver pignorato per primo.
Questo meccanismo — la distinzione tra priorità procedurale (chi apre il fascicolo) e priorità sostanziale (chi ha una causa di prelazione) — è il cuore della risposta alla domanda “il secondo pignoramento va in coda?”: nella distribuzione del ricavato, la vera fila non è cronologica, è gerarchica, e la gerarchia dipende dalle garanzie, non dall’ordine di arrivo.
Scenario 7 — Quando la pluralità di pignoramenti segnala una crisi da sovraindebitamento
C’è una soglia oltre la quale il problema smette di essere “gestire il secondo pignoramento” e diventa “il debitore non è più in grado di onorare l’insieme dei propri debiti con il proprio patrimonio e reddito”. Quando arrivano un terzo, un quarto pignoramento, magari su beni diversi e da parte di creditori di natura eterogenea (bancari, fiscali, commerciali), la logica del “quale pignoramento va in coda rispetto a quale altro” perde di senso pratico: il debitore rischia di vedersi eroso l’intero reddito disponibile tra trattenute concorrenti, con il solo argine del minimo vitale sulle pensioni o del tetto del 50% sugli stipendi.
In questi casi, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e la disciplina del sovraindebitamento (originariamente L. 3/2012, oggi confluita nel CCII per i soggetti non fallibili: privati, piccoli imprenditori, professionisti, consumatori) offrono una via alternativa alla gestione atomistica di ogni singola esecuzione: l’accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) produce, tra i suoi effetti, la sospensione delle procedure esecutive individuali già pendenti, sostituendo il concorso “disordinato” di più pignoramenti separati con un concorso ordinato e unitario di tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore.
Questo è esattamente il principio della par condicio creditorum applicato in sede concorsuale anziché nella sola esecuzione individuale: quando il debitore è (o si avvicina a essere) insolvente, l’ordinamento preferisce un’unica procedura che coinvolga tutti i creditori piuttosto che una pluralità di esecuzioni scoordinate, ciascuna delle quali rischia di avvantaggiare il creditore più rapido a scapito degli altri. La giurisprudenza ha chiarito che la tutela della par condicio non tollera due differenti criteri di ripartizione dell’attivo contemporaneamente attivi: presuppone l’unicità del procedimento di acquisizione e distribuzione che coinvolge tutti i creditori, incluso quello garantito da ipoteca.
Quando conviene valutare questa strada. Non ogni situazione con due pignoramenti giustifica l’accesso a una procedura da sovraindebitamento — che ha presupposti, costi e conseguenze specifiche, e non va scelta per timore di gestire correttamente una singola esecuzione. Ma quando il numero di procedure esecutive concorrenti, sommato all’ammontare complessivo dei debiti rispetto al reddito e al patrimonio disponibili, rende evidente che nessun piano di rientro “esecuzione per esecuzione” è sostenibile, la valutazione di un percorso unitario — affidato a un Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali — permette di superare la logica del “chi arriva prima si accaparra di più” e di negoziare una soluzione strutturata con l’insieme dei creditori.
Simulazione pratica 7. Un consumatore con reddito da lavoro dipendente di 1.600 € netti mensili si trova con tre pignoramenti concorrenti: uno presso terzi sullo stipendio per un quinto (320 €, debito bancario), uno esattoriale sul conto corrente per una cartella di 8.000 € (ancora nel proprio spatium deliberandi di 60 giorni) e uno immobiliare su una piccola quota di comproprietà ereditata, per un mutuo scaduto di 45.000 €. Gestendo ciascuna procedura separatamente, il debitore rischia di veder eroso lo stipendio fino al tetto di legge, perdere la disponibilità del conto corrente per l’intero periodo di 60 giorni e subire comunque la vendita della quota immobiliare, senza alcun coordinamento tra le tre esecuzioni né alcuna garanzia che l’ordine in cui vengono soddisfatte rifletta un criterio equo tra i creditori. Attraverso una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ad esempio un piano di ristrutturazione del consumatore), le tre esecuzioni vengono sospese contestualmente all’apertura della procedura, e il patrimonio disponibile — reddito eccedente il minimo necessario al sostentamento, più l’eventuale valore realizzabile dalla quota immobiliare — viene ripartito tra i tre creditori secondo un piano unico, approvato dal giudice, che sostituisce la corsa scoordinata delle singole esecuzioni con un concorso ordinato e verificabile.
Questo scenario è tipico dei casi in cui la domanda “il secondo pignoramento va in coda?” — o, come in questo esempio, “il terzo pignoramento va in coda?” — smette di avere una risposta procedurale soddisfacente, e la vera risposta utile al debitore diventa “conviene ricomporre tutte le posizioni in un’unica procedura invece di rincorrere ciascuna esecuzione separatamente”.
Scenario 8 — Pignoramento e conversione: cosa succede se nel frattempo il debitore paga
Un’ultima variabile da considerare riguarda la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), cioè la facoltà del debitore di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro pari al credito, alle spese e agli interessi, evitando così la vendita forzata. Cosa succede se, nel frattempo, è già arrivato un secondo pignoramento sullo stesso bene?
La giurisprudenza ha chiarito che, se l’esecuzione originaria si trova in fase di conversione, un nuovo pignoramento sopravvenuto può comunque essere riunito al fascicolo esistente, ma la conversione già in corso o già disposta viene gestita autonomamente rispetto al secondo pignoramento: il debitore che sta convertendo il primo pignoramento non vede automaticamente estesa la conversione anche al secondo creditore, che mantiene la propria pretesa sul bene fino a quando non venga soddisfatto o non intervenga a sua volta nella distribuzione delle somme versate per la conversione.
Simulazione pratica 5. Il debitore Tizio, sottoposto a pignoramento immobiliare da parte della Banca Alfa per 40.000 €, ottiene l’ammissione alla conversione del pignoramento versando una prima rata. Prima che la conversione sia completata, la Banca Beta notifica un secondo pignoramento sullo stesso immobile per un credito di 15.000 €. I due fascicoli vengono riuniti secondo le regole ordinarie (art. 561 c.p.c.), ma la conversione riguarda solo il rapporto tra Tizio e Banca Alfa nella misura del credito di quest’ultima: la Banca Beta partecipa alla distribuzione delle somme versate per la conversione secondo le regole del concorso, senza che il debitore possa “chiudere” anche la posizione di Beta con lo stesso piano di rateizzazione pattuito con Alfa, salvo che le condizioni della conversione vengano estese anche a essa con il consenso di tutti i creditori riuniti.
Approfondimento: la dichiarazione del terzo pignorato in presenza di più atti
Un aspetto tecnico ma decisivo, spesso all’origine di contenziosi, riguarda gli obblighi del terzo pignorato (datore di lavoro, banca) quando riceve più atti di pignoramento sullo stesso credito in momenti diversi. La disciplina dell’art. 547 c.p.c., come modificata nel tempo, prevede che il terzo debba rendere una dichiarazione di quantità che dia conto di tutti i vincoli gravanti sul credito, e che, per i pignoramenti successivi a una dichiarazione già resa, il terzo possa limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti a cui si riferiva, senza doverla integralmente ripetere.
Questo meccanismo di richiamo, previsto in combinato con l’art. 524 c.p.c. sul pignoramento successivo, serve proprio a evitare che la mancanza di coordinamento tra le dichiarazioni generi il rischio più temuto in questa materia: la doppia assegnazione dello stesso credito a due creditori diversi, per errore o omissione del terzo. Se il terzo pignorato omette di segnalare correttamente i pignoramenti pregressi, rischia di rispondere in prima persona delle conseguenze di un pagamento duplicato o mal distribuito, fermo restando che eventuali danni subiti in buona fede dal terzo per errore indotto da terzi non pregiudicano comunque gli effetti conservativi del pignoramento nei confronti del debitore.
Ulteriore tabella: pignoramento vs intervento vs sovraindebitamento
| Strumento | Quando si usa | Effetto principale |
|---|---|---|
| Pignoramento autonomo su bene diverso | Il creditore vuole aggredire un bene non ancora colpito | Nuova procedura, distinta salvo limiti quantitativi complessivi |
| Pignoramento autonomo sullo stesso bene | Il creditore vuole garantirsi una posizione diretta nel fascicolo | Riunione con il primo, pieno concorso se tempestivo |
| Intervento ex art. 499 c.p.c. | Il creditore preferisce evitare i costi/tempi di un proprio pignoramento | Partecipazione alla distribuzione del ricavato già in corso |
| Causa di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio) | Il creditore ha una garanzia specifica sul bene | Precedenza assoluta sul ricavato, prima dei chirografari |
| Procedura da sovraindebitamento | Il debitore ha più esecuzioni concorrenti insostenibili nel complesso | Sospensione delle esecuzioni individuali, concorso unitario |
Altre domande frequenti
Se sono un creditore chirografario e arrivo secondo, ho meno diritti di chi ha pignorato per primo? No, non per il solo ordine cronologico: la par condicio creditorum attribuisce pari diritto di soddisfacimento a tutti i creditori privi di causa di prelazione, salva la diversa incidenza pratica di un intervento tardivo su una procedura già in fase avanzata.
Conviene sempre pignorare autonomamente invece di intervenire nell’esecuzione già avviata da un altro creditore? Dipende dal caso concreto: intervenire ex art. 499 c.p.c. può evitare i costi e i tempi di un pignoramento proprio, ma richiede una valutazione sulla fase in cui si trova la procedura già pendente e sulla tempestività dell’intervento stesso.
Se ho più pignoramenti in corso su beni diversi, posso chiedere che vengano gestiti insieme? Solo attraverso una procedura da sovraindebitamento, che sospende le esecuzioni individuali e le sostituisce con un concorso unitario; i singoli pignoramenti su beni diversi, al di fuori di questa procedura, restano formalmente distinti.
Il terzo pignorato deve rifare la dichiarazione ogni volta che arriva un nuovo pignoramento? No: può richiamare la dichiarazione già resa in precedenza, indicando i pignoramenti a cui si riferiva, purché lo faccia in modo da evitare il rischio di una doppia assegnazione dello stesso credito.
Scenario 9 — Profili diversi, regole diverse: lavoratore dipendente, pensionato, autonomo, impresa
La domanda “il secondo pignoramento va in coda?” ha risposte pratiche differenti a seconda della natura del debitore e del reddito colpito. Vale la pena distinguere i quattro profili più frequenti nella pratica dello Studio.
Il lavoratore dipendente
Per il lavoratore dipendente, come visto nello Scenario 3, la regola cardine è il tetto complessivo del 50% dello stipendio netto quando concorrono pignoramenti di natura diversa (ad esempio un pignoramento ordinario e uno tributario), e il quinto come misura standard per ciascun pignoramento ordinario. Il vero rischio pratico per questo profilo non è tanto “il secondo pignoramento che aspetta”, quanto il datore di lavoro che non comunica correttamente al giudice dell’esecuzione l’esistenza di trattenute preesistenti, con il risultato di un doppio prelievo che supera i limiti di legge fino a quando qualcuno non se ne accorge e chiede la rettifica.
Il pensionato
Per il pensionato il discorso è simile ma con una tutela aggiuntiva strutturale: il minimo vitale, pari all’assegno sociale aumentato della metà, resta sempre impignorabile, indipendentemente dal numero di pignoramenti concorrenti. Un pensionato con una pensione modesta, quindi, può trovarsi in una posizione in cui, di fatto, un secondo pignoramento non produce alcun prelievo aggiuntivo perché la parte pignorabile residua è già esaurita dal primo, oppure può direttamente presentare opposizione se ritiene che il prelievo complessivo lo porti sotto la soglia protetta — come accaduto in un caso deciso dalla Cassazione (sent. n. 33838/2022) relativo a un’opposizione vittoriosa proprio su questo punto.
Il lavoratore autonomo o il professionista
Per l’autonomo e il professionista, che non percepiscono uno stipendio nel senso tecnico dell’art. 545 c.p.c., la disciplina di riferimento cambia radicalmente: non esiste, per i compensi da lavoro autonomo, lo stesso automatismo di quote fisse pignorabili previsto per il lavoro subordinato, e il concorso tra più pignoramenti sullo stesso credito (ad esempio un pignoramento presso il committente per fatture non ancora incassate) segue le regole ordinarie della riunione vista negli Scenari 1 e 2, senza il “cuscinetto” quantitativo di cui beneficia il lavoratore dipendente. Per questo profilo, la pluralità di pignoramenti concorrenti su crediti professionali richiede una valutazione ancora più tempestiva, perché l’intero credito verso il committente può risultare eroso rapidamente da più esecuzioni sovrapposte.
L’impresa e il piccolo imprenditore
Per l’impresa, la pluralità di pignoramenti — specie su conti correnti aziendali o su crediti verso clienti — pone un problema ulteriore rispetto al singolo debitore-persona fisica: il blocco simultaneo di più linee di liquidità può paralizzare l’operatività aziendale ben prima che si arrivi a una vendita forzata dei beni. È il caso in cui la valutazione di un accesso tempestivo agli strumenti di composizione della crisi d’impresa (concordato minore per le imprese sotto soglia, oppure gli strumenti di composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021 per le imprese di maggiori dimensioni) diventa più urgente rispetto al singolo consumatore, proprio perché il danno da pluralità di pignoramenti concorrenti si somma rapidamente al danno da interruzione dell’attività.
Scenario 10 — Le mosse tipiche del secondo creditore e come si contrastano
Vale la pena, in chiusura, guardare la vicenda anche dal punto di vista del secondo creditore, per capire quali mosse tende a fare e quali contromisure sono disponibili per il debitore o per il primo creditore procedente.
Mossa 1 — Intervento tempestivo per “agganciarsi” prima dell’udienza di vendita. Il secondo creditore che scopre l’esistenza di un pignoramento già pendente tende ad agire rapidamente per intervenire prima dell’udienza di cui all’art. 525 c.p.c., proprio per evitare le limitazioni dell’intervento tardivo viste nello Scenario 1. Chi si difende da questa mossa deve verificare con attenzione la tempestività effettiva dell’intervento e, se il termine è già decorso, eccepirne la tardività.
Mossa 2 — Pignoramento su un bene diverso per aggirare il concorso. Alcuni creditori, per evitare di dover concorrere con altri sullo stesso bene già pignorato, scelgono di colpire un bene diverso del medesimo debitore. Questa mossa è lecita, ma incontra i limiti quantitativi visti per stipendi e pensioni, e il limite della “non aggredibilità” delle somme già assegnate visto nello Scenario 5.
Mossa 3 — Tentativo di includere nella propria massa esecutiva somme già assegnate ad altri. È la mossa più problematica, e la giurisprudenza recente (Scenario 5) l’ha esclusa in modo netto: le somme già assegnate con ordinanza definitiva sono uscite dal patrimonio del debitore e non rientrano in nessuna massa esecutiva successiva, qualunque sia il bene colpito dal secondo pignoramento.
Mossa 4 — Attesa strategica della scadenza dello spatium deliberandi esattoriale. Nei casi di concorso con un pignoramento esattoriale ex art. 72-bis, alcuni creditori attendono la scadenza dei sessanta giorni prima di procedere, proprio per non trovarsi in conflitto con un vincolo ancora pienamente operativo secondo l’orientamento più recente della Cassazione (Scenario 4).
Un ulteriore approfondimento: la relazione tra riunione dei pignoramenti e opposizione all’esecuzione
Un errore frequente consiste nel confondere la riunione dei pignoramenti con una sorta di “sanatoria” automatica di eventuali vizi presenti in uno dei due atti. Non è così: la riunione è un fatto puramente organizzativo, disposto dalla legge o dal giudice dell’esecuzione, che non incide sulla validità sostanziale di ciascun pignoramento. Il debitore che intende contestare, ad esempio, la regolarità della notifica del titolo esecutivo posto a base del secondo pignoramento, o l’inesistenza del credito vantato dal secondo creditore, deve proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) riferita specificamente a quel pignoramento, senza che la contestazione si estenda automaticamente all’altro procedimento riunito.
Questo significa, in pratica, che avere due pignoramenti riuniti nello stesso fascicolo non equivale ad avere un’unica posizione processuale: restano due rapporti giuridici distinti, ciascuno con il proprio titolo, i propri vizi eventuali e i propri rimedi. Confondere questo aspetto porta spesso a impugnazioni mal formulate, che attaccano l’intero fascicolo riunito quando in realtà il vizio riguarda solo uno dei due pignoramenti.
Checklist pratica per chi riceve un secondo pignoramento
- Verificare su quale bene insiste il nuovo pignoramento rispetto al primo (stesso bene o bene diverso).
- Controllare la data di notifica del secondo pignoramento rispetto all’udienza di vendita o assegnazione del primo procedimento.
- Accertare se il primo procedimento ha già un’ordinanza di assegnazione definitiva sulle somme o sui beni oggetto del secondo pignoramento.
- Nel caso di stipendio o pensione, ricostruire il conteggio cumulativo di cessioni, deleghe e pignoramenti in corso rispetto al tetto di legge.
- Nel caso di conto corrente colpito da pignoramento esattoriale, verificare se lo spatium deliberandi di 60 giorni è ancora in corso.
- Verificare se il secondo creditore vanta una causa di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio) che ne muta la posizione rispetto agli altri creditori.
- Valutare se il numero complessivo di esecuzioni pendenti giustifica l’analisi di un percorso da sovraindebitamento piuttosto che la gestione atomistica di ciascuna procedura.
- Verificare la regolarità formale di ciascun pignoramento separatamente, senza presumere che la riunione dei fascicoli sani eventuali vizi di uno dei due atti.
Un’ultima precisazione pratica. Anche quando il progetto di riparto risulta corretto nella sua impostazione generale, un errore frequente riguarda il computo delle spese di procedura (compensi del professionista delegato, spese di custodia, contributo unificato): queste vanno prelevate dal ricavato prima di procedere alla distribuzione tra i creditori, con una precedenza che non è propriamente una causa di prelazione sostanziale ma una necessità operativa riconosciuta dalla prassi delle procedure esecutive, analoga per funzione — pur restando su un piano diverso — alla prededuzione riconosciuta nelle procedure concorsuali.
Ultime domande frequenti
Se il secondo creditore ha un’ipoteca e il primo no, chi viene pagato prima? Il creditore ipotecario ha diritto di soddisfarsi con precedenza assoluta sul ricavato del bene ipotecato, indipendentemente da chi abbia pignorato per primo: la priorità cronologica non supera una causa legittima di prelazione.
Un’impresa con più conti correnti pignorati da creditori diversi può ancora operare? Dipende da quanti conti restano liberi e da quanto rapidamente si riesce a intervenire; nei casi più gravi, la valutazione di uno strumento di composizione della crisi d’impresa può essere più efficace della gestione separata di ciascuna esecuzione.
Se sono un lavoratore autonomo, i miei compensi godono della stessa protezione dello stipendio? No, non automaticamente: la disciplina delle quote fisse pignorabili dell’art. 545 c.p.c. è pensata per il rapporto di lavoro subordinato, e i compensi da lavoro autonomo seguono in larga parte le regole ordinarie del pignoramento presso terzi, senza lo stesso automatismo protettivo.
Posso contestare solo uno dei due pignoramenti riuniti, lasciando intatto l’altro? Sì: la riunione dei fascicoli è organizzativa, non sostanziale; ciascun pignoramento mantiene il proprio titolo e i propri vizi eventuali, e l’opposizione va riferita specificamente a quello viziato.
Scenario 11 — Pignoramento e successione ereditaria: cosa accade se il debitore muore con più esecuzioni pendenti
Un’ipotesi non frequente ma tutt’altro che rara nella pratica riguarda il decesso del debitore mentre più pignoramenti sono già pendenti nei suoi confronti. In questo caso, l’esecuzione non si estingue automaticamente: prosegue nei confronti degli eredi che abbiano accettato l’eredità, i quali rispondono dei debiti del defunto secondo le regole ordinarie della successione (accettazione pura e semplice, con responsabilità illimitata, oppure accettazione con beneficio di inventario, che limita la responsabilità al valore dei beni ereditati).
Quando più pignoramenti erano già pendenti al momento del decesso, il principio della par condicio creditorum torna centrale: gli eredi non possono scegliere di soddisfare un creditore piuttosto che un altro al di fuori delle regole del concorso, specie se optano per l’accettazione con beneficio di inventario, che impone una liquidazione ordinata del patrimonio ereditario secondo l’ordine delle cause di prelazione, esattamente come accade per il liquidatore di una società in fase di scioglimento. La giurisprudenza ha chiarito, in tema di responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali, che chi gestisce un patrimonio in fase di liquidazione — sia esso un liquidatore societario, sia un erede beneficiato — deve rispettare l’ordine di preferenza tra i creditori secondo le cause legittime di prelazione, pena la responsabilità personale per il danno arrecato al creditore pretermesso.
Simulazione pratica 6. Il debitore Caio muore lasciando due pignoramenti pendenti: uno immobiliare per un debito bancario garantito da ipoteca (80.000 €) e uno presso terzi su un piccolo conto corrente per un debito chirografario verso un fornitore (10.000 €). Gli eredi accettano con beneficio di inventario. Il patrimonio ereditario, una volta liquidato, deve prima soddisfare integralmente il creditore ipotecario sul bene gravato da garanzia, e solo con il residuo (se esistente) procedere al soddisfacimento, anche parziale e proporzionale, del creditore chirografario: gli eredi non possono, di propria iniziativa, decidere di pagare per intero il fornitore prima della banca ipotecaria, pena la propria responsabilità personale per la violazione della par condicio creditorum nell’ambito della liquidazione beneficiata.
Scenario 12 — Come cambia il quadro con il nuovo art. 543 c.p.c. in vigore dal 2026
È opportuno segnalare che l’art. 543 c.p.c., relativo alla forma del pignoramento presso terzi, è stato modificato da un intervento normativo del 2025, con alcune modifiche che entreranno in vigore il 31 ottobre 2026. Chi gestisce oggi un secondo pignoramento su un credito verso terzi deve tenere presente che, a partire da quella data, muteranno alcuni adempimenti formali relativi al contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi (tra cui le modalità di indicazione del domicilio e dell’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni processuali). Questo significa che, per i pignoramenti notificati dopo tale data, la verifica di regolarità formale di ciascun atto — imprescindibile, come visto, per un’eventuale opposizione mirata a un singolo pignoramento tra quelli riuniti — dovrà tenere conto anche di questi nuovi requisiti, che si aggiungono a quelli già previsti dal testo vigente.
Scenario 13 — Il ruolo del giudice dell’esecuzione quando i creditori sono in disaccordo
Non sempre i creditori concorrenti trovano un accordo spontaneo su come debba procedere la distribuzione del ricavato o su quale pignoramento debba prevalere in caso di dubbio sulla data effettiva di notifica. In questi casi interviene il giudice dell’esecuzione, che ha il potere-dovere di dirigere il processo esecutivo riunito, decidendo le questioni organizzative (come la riunione stessa dei fascicoli, quando non scatta automaticamente) e, nella fase di distribuzione, il progetto di riparto, che indica a ciascun creditore la somma spettante secondo l’ordine delle cause di prelazione e, tra i chirografari, secondo il criterio proporzionale della par condicio creditorum.
Il progetto di riparto è un atto che ciascun creditore, e lo stesso debitore, possono contestare se ritengono che il criterio di distribuzione non sia stato applicato correttamente — ad esempio se un creditore chirografario viene soddisfatto per intero prima che il creditore ipotecario abbia ricevuto quanto gli spetta, oppure se viene computata come pignorabile una somma che in realtà era già stata assegnata a un creditore precedente con provvedimento definitivo (come visto nello Scenario 5). Questa fase, spesso trascurata da chi si concentra solo sulla fase iniziale del pignoramento, è in realtà quella in cui si gioca concretamente “chi viene pagato, quanto, e in che ordine” — la vera risposta, numerica e non solo teorica, alla domanda posta all’inizio di questo articolo.
La contestazione del progetto di riparto segue le forme dell’opposizione agli atti esecutivi, con termini brevi e perentori: chi ritiene di essere stato pretermesso o soddisfatto in misura scorretta rispetto a un altro creditore concorrente deve reagire tempestivamente in questa fase, perché una volta eseguito il riparto e distribuite le somme, la possibilità di correggere l’errore si riduce sensibilmente e richiede strumenti diversi, spesso più lunghi e incerti, come l’azione di ripetizione nei confronti del creditore indebitamente favorito.
Simulazione pratica 8. In un’esecuzione immobiliare riunita tra tre creditori — uno ipotecario per 60.000 €, e due chirografari rispettivamente per 20.000 € e 10.000 € — il ricavato della vendita è di 100.000 €. Il progetto di riparto predisposto dal professionista delegato attribuisce correttamente 60.000 € al creditore ipotecario (soddisfatto per intero) e ripartisce il residuo di 40.000 € tra i due chirografari in proporzione ai rispettivi crediti (26.667 € e 13.333 €, circa). Se uno dei due chirografari ritenesse che il proprio credito debba essere soddisfatto per intero prima dell’altro, dovrebbe dimostrare l’esistenza di una causa di prelazione che, nel caso descritto, non esiste: il progetto di riparto proporzionale resterebbe quindi corretto, e un’eventuale contestazione priva di questo presupposto non avrebbe fondamento.
Perché la valutazione va sempre fatta caso per caso
Il filo conduttore di tutti gli scenari esaminati — dalla riunione dei pignoramenti sullo stesso bene, alla coesistenza percentuale su stipendi e pensioni, al vincolo temporale del pignoramento esattoriale, fino alla priorità sostanziale delle cause di prelazione e all’eventuale accesso a una procedura da sovraindebitamento — è che nessuna di queste regole si applica automaticamente senza una verifica puntuale della situazione concreta: il tipo di bene colpito, la tempistica esatta di ciascun atto, la natura del credito di ciascun creditore, l’eventuale esistenza di garanzie reali, lo stato di avanzamento di ciascuna procedura. Una stessa espressione — “secondo pignoramento” — può quindi produrre effetti completamente diversi a seconda del contesto in cui si inserisce, ed è proprio questa varietà di esiti possibili che rende necessaria un’analisi individuale del fascicolo, piuttosto che l’applicazione meccanica di una regola generale.
Cosa può fare lo Studio Monardo di fronte a pignoramenti multipli
Quando un debitore o un creditore si trova davanti a due o più pignoramenti concorrenti sullo stesso patrimonio, la scelta della strada corretta — attendere la riunione, intervenire tempestivamente, opporsi, oppure valutare una procedura da sovraindebitamento se i debiti complessivi superano la capacità di rientro — richiede un’analisi puntuale. Ecco cosa fa concretamente lo Studio:
- Verifica se il secondo pignoramento colpisce lo stesso bene o un bene diverso rispetto al primo, condizione che determina l’intera strategia successiva.
- Controlla la tempistica esatta del secondo atto rispetto all’udienza di vendita o assegnazione, per stabilire se si tratta di partecipazione piena o di intervento tardivo ai sensi dell’art. 524 c.p.c.
- Ricostruisce il conteggio delle percentuali cumulative su stipendi e pensioni, verificando cessioni del quinto, deleghe di pagamento e pignoramenti in corso, per accertare se la soglia del 50% è rispettata.
- Verifica lo stato dello spatium deliberandi nei pignoramenti esattoriali ex art. 72-bis, per stabilire se il vincolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevale ancora su un secondo pignoramento sopravvenuto.
- Controlla se esiste già un’ordinanza di assegnazione definitiva sul primo pignoramento, per opporsi a un secondo creditore che tenti di includere somme già uscite dal patrimonio del debitore.
- Predispone l’impugnazione mirata del singolo pignoramento viziato, senza compromettere la posizione degli altri creditori riuniti nella stessa procedura.
- Valuta l’accesso alle procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012 e CCII) quando la pluralità di esecuzioni rende impossibile un piano di rientro sostenibile con i creditori.
- Coordina la difesa con il profilo tributario e bancario, quando i pignoramenti concorrenti provengono da crediti di natura diversa (fiscale, bancario, alimentare).
- Segue l’intera procedura fino al grado di legittimità, mantenendo la medesima linea difensiva dall’analisi iniziale fino a un eventuale ricorso per Cassazione.
- Predispone l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi quando la riunione dei pignoramenti o il calcolo delle quote pignorabili non rispettano le soglie di legge.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Nei casi di pignoramenti multipli concorrenti, questa combinazione di competenze consente allo Studio di seguire l’intera vicenda su un doppio binario: da un lato la difesa tecnica nella singola procedura esecutiva, dall’altro — quando la pluralità di pignoramenti segnala una situazione di sovraindebitamento strutturale — la valutazione di un percorso di composizione della crisi che sospenda e ricomponga tutte le esecuzioni in corso, invece di affrontarle una per una. Lo staff che affianca l’Avvocato unisce competenze legali e commercialistiche sullo stesso fascicolo, così da leggere insieme l’aspetto processuale e quello patrimoniale complessivo del debitore.
📩 Se stai affrontando un secondo pignoramento mentre il primo è già in corso, non lasciare che i termini per opporti scadano: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio in fondo a questa pagina.
Sospensione feriale e termini
Un ultimo avvertimento pratico, valido per qualunque scenario tra quelli descritti: i termini processuali legati a un’opposizione o a un intervento in una procedura esecutiva sono sospesi durante il periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Nessuna altra finestra di sospensione si applica oltre a questa data, e confondersi su questo punto può far perdere un termine perentorio proprio nella fase più delicata — quella in cui un secondo pignoramento si sovrappone al primo.
In sintesi
Il secondo pignoramento, quindi, non “va in coda” in senso letterale in nessuno degli scenari esaminati: o confluisce nella stessa procedura con pari dignità (se tempestivo), o interviene con effetti ridotti (se tardivo), o coesiste in parallelo entro un tetto quantitativo preciso (stipendi e pensioni), o resta bloccato da un vincolo già operativo e non ancora scaduto (pignoramento esattoriale), oppure trova la strada sbarrata da somme già definitivamente assegnate al primo creditore. Distinguere questi scenari nel caso concreto, e non affidarsi a una regola generica, è ciò che fa la differenza tra una difesa efficace e un doppio prelievo subito senza reagire in tempo.
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