Comunicazione Di Irregolarità Per Controllo Formale Ex Art. 36-ter: Difesa Legale

Introduzione

Ricevere una comunicazione di irregolarità per controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 non significa ancora essere davanti a un avviso di accertamento, ma è spesso il momento in cui il contribuente commette gli errori più costosi: sottovaluta l’atto, lascia scadere i termini, confonde il controllo formale con il controllo automatico, non produce i documenti giusti oppure paga senza verificare se la pretesa dell’Agenzia delle Entrate sia davvero corretta. Ed è proprio in questa fase che si gioca la parte più importante della difesa: il controllo formale serve infatti a verificare documenti, oneri deducibili e detraibili, ritenute, crediti d’imposta e altri elementi che l’ufficio può rettificare sulla base della documentazione o dei dati trasmessi da terzi. La legge impone che il controllo sia svolto entro termini ben precisi, consente all’ufficio di chiedere chiarimenti e documenti e richiede, prima dell’iscrizione a ruolo, una comunicazione motivata dell’esito del controllo.

L’importanza pratica del tema è ancora più alta nel 2026 perché la disciplina operativa degli “avvisi bonari” è stata modificata: oggi, per le comunicazioni elaborate secondo la disciplina vigente, il termine ordinario di regolarizzazione indicato dalle fonti ufficiali dell’Agenzia e dal testo vigente del d.lgs. n. 462/1997 è di sessanta giorni, non più di trenta; inoltre, dopo la riforma delle sanzioni tributarie del 2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è passata al 25%, con riflessi immediati anche sulla misura ridotta applicabile in sede di comunicazione di irregolarità. Questo cambia i conti, le convenienze e le strategie difensive.

In questo articolo troverai una guida completa, aggiornata al 17 giugno 2026, su che cosa sia davvero una comunicazione ex art. 36-ter, quali siano i termini da controllare, quali vizi possano renderla contestabile, quando convenga pagare, quando convenga chiedere il riesame, quando sia meglio attendere la cartella per impugnare, come ottenere una sospensione giudiziale e quali strumenti alternativi di gestione del debito possano essere attivati se la posizione fiscale è solo una parte di una crisi più ampia. Il taglio è volutamente pratico, difensivo e orientato al punto di vista del contribuente.

L’Autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, un team con competenze integrate può aiutare concretamente il lettore nell’analisi dell’atto, nella verifica dei termini di decadenza, nella raccolta e selezione della documentazione, nella redazione di istanze in autotutela, nella gestione di Civis, nella predisposizione del ricorso tributario, nelle richieste di sospensione, nelle trattative con l’Amministrazione e nelle soluzioni giudiziali e stragiudiziali, incluse rateizzazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento.

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Quadro normativo e giurisprudenziale del controllo formale

L’architrave normativa della materia è l’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. La norma stabilisce che gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d’imposta, secondo criteri selettivi determinati in base al rischio e alla capacità operativa degli uffici. Il controllo non sostituisce l’ordinaria attività accertativa, ma consente all’ufficio di disconoscere ritenute non documentate, detrazioni e deduzioni non spettanti, crediti di imposta calcolati erroneamente, maggiore imposta derivante dal cumulo di più certificazioni o dichiarazioni e errori materiali nelle dichiarazioni dei sostituti.

Questo profilo è decisivo perché il controllo formale non è un controllo meramente automatico. La stessa Corte di cassazione, nelle sue rassegne ufficiali e nella giurisprudenza più recente, distingue con chiarezza il controllo ex art. 36-ter dal controllo automatizzato ex art. 36-bis: il primo consente una sia pur limitata attività istruttoria, fondata sui documenti richiesti al contribuente, mentre il secondo opera sui dati già disponibili all’amministrazione e direttamente desumibili dalla dichiarazione o dall’anagrafe tributaria. La conseguenza pratica è molto importante: se l’ufficio resta nel perimetro dell’art. 36-ter, può correggere ciò che risulta ictu oculi dai documenti o dalla loro mancanza; se invece la rettifica presuppone valutazioni complesse, interpretazioni sostanziali o verifiche che travalicano il piano cartolare-documentale, l’atto corretto non è la semplice comunicazione da controllo formale ma, di regola, un ordinario avviso di accertamento. La Cassazione lo ha ribadito anche con l’Ordinanza n. 28373 del 5 novembre 2024, affermando che il disconoscimento in sede di art. 36-ter è possibile quando la rettifica dipende da un’esclusione emergente in modo immediato, senza necessità di un accertamento complesso.

Il comma 3 dell’art. 36-ter prevede poi un passaggio difensivo essenziale: ai fini del controllo, il contribuente o il sostituto è invitato, anche telefonicamente oppure in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti e a trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. Ancora più importante è il comma 3-bis: gli uffici, ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, non possono chiedere documenti relativi a informazioni già disponibili nell’anagrafe tributaria o già trasmesse da soggetti terzi in adempimento di obblighi dichiarativi o certificativi, salvo che si tratti di requisiti soggettivi non emergenti dai dati disponibili o di dati dell’amministrazione non conformi a quelli dichiarati. Le richieste di documenti per dati già in possesso della pubblica amministrazione sono considerate inefficaci. Per il contribuente, questo è un punto di difesa spesso sottovalutato: se l’irregolarità nasce dall’omessa produzione di documenti che l’Agenzia aveva già o doveva avere, il margine di contestazione si alza sensibilmente.

Il comma 4 dell’art. 36-ter chiude il circuito di garanzia stabilendo che l’esito del controllo formale deve essere comunicato al contribuente o al sostituto con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica, per consentire la segnalazione di eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. La funzione dell’atto è dunque duplice: da un lato anticipare la pretesa tributaria, dall’altro consentire un contraddittorio documentale prima dell’iscrizione a ruolo. La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato questo profilo. Nella rassegna ufficiale della Corte di cassazione relativa al 2022 si legge che il controllo ex art. 36-ter, proprio perché implica attività istruttoria sui documenti, è seguito, a pena di nullità, dalla comunicazione motivata dell’esito del controllo. Ancora più chiaramente, la banca dati ufficiale della giustizia tributaria segnala la Cassazione, Ordinanza n. 16163 del 16 giugno 2025, secondo cui, anche quando il contribuente abbia indicato in dichiarazione dati che rendono astrattamente operabile il controllo formale, resta comunque necessaria la comunicazione dell’esito ai sensi del comma 4 dell’art. 36-ter.

Sul piano dei termini di riscossione, il dato chiave è la decadenza della cartella. Le fonti ufficiali della Corte di cassazione ricordano che, per le somme dovute a seguito del controllo formale ex art. 36-ter, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Questo termine, che tutela la certezza del contribuente, si coordina con la giurisprudenza costituzionale sulla necessità di evitare che il debitore resti esposto sine die alla pretesa erariale; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, ha sancito l’illegittimità dell’assenza di un termine decadenziale di notifica in materia di riscossione da controllo dichiarativo, ponendo un principio di certezza poi recepito dal legislatore.

Molto rilevante, per la strategia processuale, è la natura dell’atto. La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate continua a presentare le comunicazioni di irregolarità come atti che non sono veri e propri atti impositivi e che, nella prospettiva amministrativa, non sono autonomamente impugnabili, essendo finalizzati alla regolarizzazione con riduzione di sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo. La Cassazione, però, ha da tempo elaborato una lettura più garantista: l’impugnazione dell’avviso bonario o della comunicazione di irregolarità, quando l’atto sia concretamente lesivo, è al più facoltativa, non necessaria; soprattutto, la sua mancata impugnazione non cristallizza la pretesa. La successiva cartella potrà quindi essere impugnata anche nel merito. L’orientamento è stato ribadito dalla Cassazione, Sez. T, Ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025, che richiama anche le Sezioni Unite n. 18298 del 2021. Per il contribuente questa è una regola strategica decisiva: non impugnare subito la comunicazione non significa perdere automaticamente ogni difesa.

Sul versante del contraddittorio endoprocedimentale, la giurisprudenza più recente della Cassazione ha ricordato che, prima dell’introduzione dell’art. 6-bis nello Statuto del contribuente da parte del d.lgs. n. 219/2023, non esisteva un obbligo generale di contraddittorio per tutti i tributi interni; esistevano però fattispecie specifiche in cui il contraddittorio era previsto espressamente dalla legge. Tra queste, la Corte ha collocato proprio gli artt. 36-bis e 36-ter, letti alla luce dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. Lo affermano testualmente la Cassazione, Ordinanza n. 7829 del 22 marzo 2024, e la successiva Cassazione, Ordinanza n. 21271 del 25 luglio 2025. Per il contribuente, questo significa che la difesa per vizio procedimentale nel 36-ter non è un’invenzione teorica ma un presidio normativo e giurisprudenziale riconosciuto.

Infine, i termini di pagamento e le sanzioni. Le fonti ufficiali aggiornate dell’Agenzia delle Entrate e il testo vigente del d.lgs. n. 462/1997 indicano che la regolarizzazione delle somme dovute a seguito dei controlli formali deve oggi essere effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e non più entro trenta. Quanto alla misura sanzionatoria, la regola della definizione agevolata resta quella della riduzione a due terzi della sanzione ordinaria prevista per l’omesso o tardivo versamento; ma, dopo la riforma del sistema sanzionatorio del 2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è pari al 25%, con la conseguenza che, nelle fattispecie cui si applica la nuova disciplina, la sanzione definita in sede di comunicazione non è più il tradizionale 20%, bensì il 16,67% dell’imposta. Per le violazioni anteriori, continua invece a rilevare la misura del 30% e quindi, in sede di comunicazione ex art. 36-ter, la riduzione al 20%.

Cosa accade dopo la notifica della comunicazione

Quando arriva una comunicazione di irregolarità da controllo formale, la prima regola è non fermarsi al titolo dell’atto. Bisogna verificare, con attenzione quasi “forense”, che cosa exactly l’Agenzia sta contestando: detrazioni sanitarie? interessi su mutuo? spese di ristrutturazione? deduzioni previdenziali? crediti di imposta? ritenute? errori del sostituto? cumulo di più certificazioni? Il controllo formale, infatti, non è generico: si fonda su uno scostamento documentale o informativo ben preciso, che deve essere descritto nella motivazione della comunicazione. Se la motivazione è oscura, stereotipata o non consente di capire quali documenti siano stati ritenuti mancanti o inidonei, la difesa parte già da lì.

La comunicazione, secondo le indicazioni ufficiali dell’Agenzia, arriva normalmente con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente oppure, in alcuni casi, tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC. Nel controllo formale, l’ufficio può avere già inviato una richiesta di chiarimenti o di esibizione documentale; se tale fase è mancata, oppure se le richieste hanno riguardato documenti già nella disponibilità dell’amministrazione, il contribuente deve annotarlo immediatamente perché può diventare un profilo di illegittimità o comunque un argomento forte di riesame.

Dal giorno del ricevimento decorre il termine operativo per decidere la strategia. Oggi il quadro ufficiale segnala un termine di sessanta giorni per definire la comunicazione con pagamento in misura ridotta o per attivare la rateizzazione della prima rata. Questo termine, per le somme da comunicazioni da controllo automatico e formale, è inoltre sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno; a ciò si aggiunge la sospensione, introdotta dal d.lgs. n. 1/2024, dell’invio delle comunicazioni dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, salvo i casi di urgenza o indifferibilità. Sono due meccanismi distinti: uno riguarda l’invio dell’atto, l’altro il decorso del termine di pagamento.

In termini pratici, il contribuente dovrebbe svolgere subito cinque verifiche preliminari.

La prima è la verifica cronologica: anno d’imposta, data di presentazione della dichiarazione, data di eventuali richieste documentali, data della comunicazione, data presumibile ultima per la futura cartella. Questo serve a capire se l’amministrazione si muove nei termini del controllo formale e, più avanti, della riscossione.

La seconda è la verifica documentale: bisogna prendere la dichiarazione originaria, i prospetti di calcolo, le CU, le ricevute dei versamenti, le fatture, i bonifici parlanti, le attestazioni bancarie, le quietanze, i contratti e ogni documento che giustifica la voce contestata. Nel 36-ter la prova documentale è il cuore del procedimento: una difesa senza dossier ordinato è quasi sempre debole.

La terza è la verifica del perimetro legale del controllo. Se l’ufficio ha semplicemente rilevato che manca un documento, siamo nel territorio tipico del 36-ter. Se invece pretende di risolvere una questione interpretativa complessa, di qualificare rapporti negoziali, di contestare la natura di un costo o di riqualificare sostanzialmente un’operazione, il controllo formale potrebbe essere stato usato fuori asse, e il contribuente ha un serio argomento per contestare la procedura scelta.

La quarta è la verifica del calcolo economico. Spesso la comunicazione nasce da un rilievo fondato ma l’importo è sbagliato: ritenuta già scomputata, spesa detraibile solo in parte, errore nel cumulo di certificazioni, credito già riconosciuto altrove, duplicazione di imponibili, applicazione della sanzione non coerente con la data della violazione. Qui il controllo del professionista fa la differenza.

La quinta è la verifica strategica: pagare, contestare, chiedere riesame, rateizzare, oppure prepararsi al contenzioso successivo. Non esiste una risposta uguale per tutti. Se la ragione del contribuente è documentabile e immediata, il primo passo utile è spesso il riesame presso l’ufficio competente, anche tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia. Se invece la contestazione tocca una questione giuridica complessa o se la documentazione era stata già prodotta inutilmente, si apre già il terreno per una futura impugnazione della cartella.

Dal punto di vista amministrativo, il contribuente che riconosce la fondatezza della comunicazione può pagare in unica soluzione oppure chiedere la rateizzazione. Il contribuente che invece non è d’accordo può segnalare all’ufficio competente o tramite i canali telematici dell’Agenzia i dati e gli elementi non considerati o mal valutati, chiedendo la rideterminazione dell’importo. La fase di interlocuzione è tutt’altro che formale: se ben costruita, consente spesso di evitare l’iscrizione a ruolo. Se mal gestita o ignorata, conduce invece alla riscossione con sanzione piena.

Quando non si paga e non si ottiene una correzione, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo e, successivamente, con la cartella di pagamento. È qui che l’atto diventa pienamente impugnabile ai sensi del processo tributario. La mancata impugnazione della comunicazione, come detto, non blocca il contribuente: proprio perché l’impugnazione della comunicazione è, al più, facoltativa, la successiva cartella resta il vero snodo processuale ordinario nel quale far valere tanto i vizi propri della cartella quanto i vizi della pretesa sottostante.

Difese e strategie legali del contribuente

La difesa contro una comunicazione ex art. 36-ter non è una difesa “standard”. Va costruita distinguendo tra vizi del procedimento, errori di fatto, errori di diritto, questioni probatorie e questioni di convenienza economica. Il punto di vista corretto, dal lato del contribuente, non è chiedersi solo “ho torto o ragione?”, ma anche “quale strada mi tutela meglio con il minor costo possibile e senza precludermi difese future?”.

Una prima linea difensiva riguarda la violazione del procedimento del 36-ter. Se l’ufficio ha svolto un controllo formale ma non ha attivato correttamente la fase di richiesta documentale e di comunicazione motivata dell’esito, la difesa può fondarsi sul mancato rispetto di una garanzia procedimentale espressa dalla legge. Questo tema è stato rafforzato sia dalla rassegna ufficiale della Cassazione sul 2022, che qualifica la comunicazione motivata quale passaggio necessario nel controllo formale, sia dalla già citata Cass. n. 16163/2025, che insiste sulla necessità della comunicazione dell’esito del controllo formale.

Una seconda linea riguarda l’inefficacia delle richieste documentali illegittime. Se l’Agenzia ha contestato il contribuente perché non ha prodotto documenti già acquisiti all’anagrafe tributaria o già trasmessi da terzi, l’art. 36-ter, comma 3-bis, fornisce un argomento normativo molto solido. Questo è frequente, ad esempio, su certificazioni, oneri già tracciati, dati previdenziali o documenti già presenti nei flussi informativi. La difesa qui non è meramente equitativa: è testualmente fondata sulla legge vigente.

Una terza linea difensiva concerne il superamento dei limiti del controllo formale. Se la pretesa dipende da una valutazione sostanziale, da una ricostruzione di fatti non immediatamente documentali o da una complessa interpretazione della disciplina fiscale, si può sostenere che il 36-ter sia stato utilizzato in modo improprio. La Cassazione ha ammesso il ricorso al controllo formale per rettifiche evidenti e documentali; specularmente, quando la rettifica non è “cartolare” ma richiede un accertamento vero e proprio, il contribuente ha un argomento serio per eccepire l’erroneità della procedura.

Una quarta difesa, assai frequente, è la prova della spettanza del beneficio fiscale. Nelle contestazioni su detrazioni, deduzioni, crediti o ritenute, il problema spesso non è la norma ma la prova. Qui conta la qualità dei documenti: bonifici parlanti, quietanze, attestazioni del sostituto, fatture, certificazioni mediche, attestazioni universitarie, contratti di mutuo, documentazione delle ristrutturazioni, tracciabilità dei pagamenti. Nel 36-ter l’ufficio lavora sui documenti; la difesa vincente, quasi sempre, nasce dai documenti.

Una quinta linea difensiva riguarda le ritenute d’acconto. Se il contribuente ha subito la ritenuta ma il sostituto non l’ha versata, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il sostituito non può essere chiamato a pagare una seconda volta una ritenuta già operata; la rassegna ufficiale della Corte di cassazione ha ribadito che, quando la ritenuta è stata effettuata, la responsabilità solidale del sostituito non opera in sede di riscossione per omissioni del sostituto. È una difesa molto tecnica, ma spesso risolutiva nei contenziosi derivati da verifiche sulle certificazioni.

Una sesta strategia è la contestazione della motivazione. La comunicazione deve indicare i motivi della rettifica. Se l’atto si limita a formule standard, codici incomprensibili o riferimenti generici senza spiegare perché una specifica detrazione o deduzione sarebbe stata disconosciuta, il contribuente ha interesse a eccepire il difetto di motivazione già in sede amministrativa e, se necessario, nel successivo giudizio contro la cartella. Questo profilo assume ancora più rilievo dopo la riforma del contenzioso tributario, che continua a collocare al centro del ricorso gli atti espressamente impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

Una settima strategia è la decadenza della cartella. Anche se la comunicazione è stata emessa correttamente, la successiva cartella può essere tardiva. In quel caso la difesa si sposta dalla fase amministrativa a quella processuale. Il contribuente deve allora ricostruire con precisione la data di presentazione della dichiarazione e verificare se la cartella sia stata notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo. Se non lo è stata, si apre un’eccezione forte, spesso assorbente.

Sul piano della strategia processuale pura, la domanda più frequente è questa: conviene impugnare subito la comunicazione o aspettare la cartella? La risposta più prudente, dal lato del contribuente, è che la comunicazione ex art. 36-ter non rientra nel catalogo tipico degli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, e la Cassazione considera la sua impugnazione solo facoltativa. Per questo, salvo casi particolari di lesività attuale e concreta, nella pratica difensiva spesso conviene esaurire bene la fase amministrativa, cristallizzare le contestazioni con istanze scritte e dossier documentale e, se la pretesa persiste, impugnare la successiva cartella, che è sicuramente atto tipico e consente di far valere anche il merito della pretesa.

Se arriva la cartella e il contribuente decide di agire in giudizio, può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente e chiedere, nei casi urgenti, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, secondo l’art. 47 del d.lgs. n. 546/1992. La tutela cautelare è decisiva quando il rischio è l’avvio di procedure esecutive, la compromissione della liquidità aziendale, l’impossibilità di pagare stipendi o fornitori, o comunque un danno grave e irreparabile. La sospensione, tuttavia, richiede un ricorso ben costruito sia sul fumus sia sul periculum: non basta dire che l’atto è ingiusto, bisogna dimostrarlo in modo giuridicamente persuasivo.

Una buona difesa, inoltre, non trascura mai l’autotutela. Anche quando si prevede il contenzioso, una istanza di riesame ben redatta può essere utile per almeno tre ragioni: prova la tempestività delle contestazioni del contribuente, mette l’amministrazione davanti agli errori documentali e crea un tracciato utile nel successivo giudizio. In molte pratiche, l’autotutela non sostituisce il processo ma lo prepara.

Strumenti alternativi per pagare o ristrutturare il debito

Non tutte le comunicazioni ex art. 36-ter devono tradursi in un contenzioso. In molti casi la scelta migliore non è “fare causa o pagare tutto”, ma utilizzare gli strumenti alternativi disponibili nel momento corretto della procedura. Anche qui il fattore decisivo è il tempo: uno strumento usato presto può evitare la cartella; lo stesso strumento, usato tardi, può arrivare solo quando il debito è già aggravato da sanzioni piene, interessi di ruolo e spese di riscossione.

Il primo strumento è la rateizzazione della comunicazione stessa. Le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate indicano che le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere pagate in un massimo di 8 rate trimestrali se l’importo non supera 5.000 euro e fino a 20 rate trimestrali se l’importo supera tale soglia. La prima rata, secondo la disciplina oggi operativa, va versata entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; sulle rate successive sono dovuti interessi al 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione. Per chi riconosce la sostanziale correttezza della pretesa ma non ha liquidità immediata, questa è spesso la soluzione più efficiente.

Il secondo strumento è il lieve inadempimento. La disciplina, applicabile anche alle comunicazioni da controllo, evita la decadenza automatica in caso di ritardo contenuto o di insufficiente versamento modesto. Le fonti ufficiali dell’Agenzia spiegano che non si decade se il pagamento avviene con un ritardo non superiore a 7 giorni oppure se l’insufficiente versamento non supera il 3% e, in ogni caso, 10.000 euro; in tali ipotesi l’iscrizione a ruolo riguarda solo la frazione non pagata, con sanzioni e interessi su quella parte. Esiste anche la possibilità di evitare l’iscrizione a ruolo mediante ravvedimento entro i termini previsti per la rata successiva o, per l’ultima rata, entro novanta giorni. Per il contribuente in temporanea tensione di liquidità, questo istituto evita decadenze sproporzionate.

Il terzo strumento, però, entra in gioco solo dopo che il debito è diventato carico affidato all’agente della riscossione: è la rateizzazione delle cartelle presso Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal 1° gennaio 2025, le regole ufficiali dell’AdER prevedono che, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro possano essere rateizzati, in presenza dei requisiti normativi, fino a 84 rate su semplice richiesta e, in casi documentati, da 85 a 120 rate; per importi superiori a 120.000 euro l’istanza è sempre documentata e può arrivare fino a 120 rate. Questo non sostituisce la rateazione della comunicazione, ma è il paracadute successivo se si è già arrivati alla cartella.

Il quarto tema è la definizione agevolata dei carichi, che interessa il contribuente solo quando la comunicazione ex art. 36-ter abbia già prodotto un ruolo. Alla data del 17 giugno 2026, dalle fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano ancora operative le scadenze della Rottamazione-quater per chi vi ha già aderito, nonché la gestione della riammissione alla Rottamazione-quater per i soggetti rientrati tramite la disciplina del 2025. Ma, soprattutto, risulta attiva la Rottamazione-quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; l’AdER indica l’invio della “Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 giugno 2026 e la scadenza della prima o unica rata al 31 luglio 2026. Per il debitore tributario questo è un dato essenziale: la rottamazione non serve per la comunicazione in sé, ma può diventare decisiva se il debito entra nella fase della riscossione.

Il quinto strumento, quando il problema fiscale è inserito in una crisi personale o familiare più ampia, è quello delle procedure di sovraindebitamento oggi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Per il debitore consumatore o comunque non fallibile, le vie principali sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e, nei casi estremi, l’esdebitazione del debitore incapiente. Il CCII prevede espressamente, all’art. 283, l’accesso una tantum all’esdebitazione per la persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno prospettica, salva la sopravvenienza di utilità nei tre anni successivi. Questi strumenti diventano strategici quando il debito da 36-ter si cumula con cartelle, debiti bancari, fornitori, canoni, contributi e altri carichi non più sostenibili.

Per l’imprenditore, invece, l’alternativa moderna è la composizione negoziata della crisi, istituto introdotto dal d.l. n. 118/2021 e poi stabilizzato nel sistema della crisi d’impresa. Il Ministero della Giustizia la presenta come un percorso volto a favorire, con l’ausilio di un esperto indipendente, il superamento della crisi mediante trattative riservate con i creditori e gli altri soggetti interessati, anche con misure protettive e soluzioni di risanamento. Quando la comunicazione ex art. 36-ter si inserisce in una situazione di tensione finanziaria aziendale, ignorare questo canale significa spesso arrivare tardi, quando il problema non è più il singolo atto ma la sopravvivenza dell’impresa.

Dal lato del contribuente, la vera domanda non è quindi se esista “una” soluzione, ma quale soluzione sia compatibile con la fase in cui si trova il debito. Prima della cartella: riesame, pagamento ridotto, rateizzazione della comunicazione. Dopo la cartella: ricorso, sospensione, rateizzazione AdER, eventuale definizione agevolata se attiva e compatibile. In presenza di insolvenza più ampia: procedure di crisi, OCC, concordato minore, esdebitazione, composizione negoziata. Un professionista esperto serve esattamente a costruire questa mappa e a impedire che il contribuente usi lo strumento giusto nel momento sbagliato.

Tabelle operative, simulazioni pratiche ed errori da evitare

Tabella delle norme chiave

Norma o fonteChe cosa disciplinaPerché conta per il contribuente
Art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973Controllo formale delle dichiarazioni, richiesta documenti, comunicazione motivata dell’esitoÈ la base legale della comunicazione di irregolarità e delimita i poteri dell’ufficio.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973Controllo automaticoServe a distinguere il controllo formale da quello automatizzato, con ricadute su difese e motivazione.
D.lgs. n. 462/1997, artt. 2, 3 e 3-bisPagamento, riduzione sanzioni e rateizzazione delle comunicazioniDetermina i termini di definizione oggi indicati in 60 giorni e la disciplina delle rate.
D.lgs. n. 471/1997, art. 13Sanzione per omesso o tardivo versamentoServe a calcolare la sanzione piena e quella ridotta in sede di comunicazione.
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973Termine di notifica della cartellaPermette di eccepire la cartella tardiva dopo il 36-ter.
D.lgs. n. 546/1992, artt. 19 e 47Atti impugnabili e sospensione cautelareRegola il passaggio dal riesame al processo tributario e la tutela urgente.
D.l. n. 193/2016, art. 7-quaterSospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di pagamentoIncide sul calcolo tempestivo della definizione.
D.lgs. n. 1/2024Sospensione dell’invio delle comunicazioni in agosto e dicembreUtile per ricostruire tempistiche e eventuali anomalie di spedizione.

Tabella dei termini da ricordare

PassaggioTermine rilevanteFonte
Controllo formale della dichiarazioneEntro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione
Segnalazione di dati o elementi contro la comunicazioneNel termine operativo di definizione indicato oggi dalle fonti ufficiali in 60 giorni
Pagamento in unica soluzione o prima rataEntro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
Sospensione estiva del termine di pagamentoDal 1° agosto al 4 settembre
Cartella da controllo formaleEntro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione
Ritardo “lieve” sulla prima rataFino a 7 giorni senza decadenza
Insufficiente versamento lieveEntro il 3% e comunque massimo 10.000 euro

Simulazione di un caso semplice

Immaginiamo un contribuente che riceva nel giugno 2026 una comunicazione ex art. 36-ter relativa al modello Redditi 2023, con recupero di una detrazione non spettante per 2.400 euro. Se la violazione rientra nella disciplina sanzionatoria successiva al 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria base è del 25%; la definizione in sede di comunicazione comporta la riduzione a due terzi della sanzione ordinaria, quindi una sanzione effettiva pari a circa 400 euro. Al netto degli interessi, il contribuente si trova così di fronte a un importo indicativo di 2.800 euro. Se invece la stessa contestazione ricadesse nella disciplina anteriore, con sanzione ordinaria del 30%, la sanzione ridotta sarebbe del 20%, cioè 480 euro, con un totale indicativo di 2.880 euro oltre interessi. La differenza non è enorme in un caso piccolo, ma diventa molto significativa su importi elevati.

Simulazione con rateizzazione

Se, nello stesso esempio, il debito complessivo da definire fosse di 8.000 euro, il contribuente potrebbe chiedere un piano fino a 20 rate trimestrali. Supponendo, per semplicità, una divisione pura del capitale senza considerare il caricamento progressivo degli interessi, la quota capitale di ciascuna rata sarebbe di 400 euro; sulle rate successive alla prima si aggiungerebbero gli interessi al 3,5% annuo calcolati secondo le regole dell’Agenzia. Il vantaggio della rateizzazione è evidente in termini di sostenibilità finanziaria, ma il costo finale cresce e la gestione delle scadenze richiede maggiore disciplina.

Simulazione di difesa vittoriosa

Immaginiamo invece che l’Agenzia recuperi 3.200 euro di detrazioni mediche perché il contribuente non ha risposto alla richiesta documentale. In sede di riesame, il contribuente dimostra che i dati erano già presenti nel sistema sanitario e trasmessi telematicamente, ovvero che l’ufficio ha chiesto documenti già disponibili nell’anagrafe tributaria. In questo caso la difesa non è solo “di fatto”, ma poggia sulla regola del comma 3-bis dell’art. 36-ter, che considera inefficaci le richieste di documenti già posseduti dall’amministrazione. Se l’ufficio non corregge, il successivo contenzioso avrà una base normativa concreta e non una semplice contestazione di opportunità.

Errori comuni da evitare

Il primo errore è considerare la comunicazione come innocua. Non è ancora una cartella, ma è spesso l’ultimo bivio per evitare la riscossione aggravata.

Il secondo errore è pagare subito senza controllare se la pretesa sia fondata e se i documenti giustificativi esistano o siano già stati trasmessi. Il pagamento chiude la partita, ma può far perdere una difesa valida.

Il terzo errore è non ricostruire le date. In materia tributaria i vizi di decadenza si vincono o si perdono sui calendari, non sulle impressioni.

Il quarto errore è produrre documenti in modo disordinato, senza indice, senza collegamento con la voce contestata e senza una nota esplicativa. Nel 36-ter la forma con cui si presenta la prova conta quasi quanto la prova stessa.

Il quinto errore è confondere il riesame amministrativo con il ricorso giudiziale. L’autotutela è utile, ma non sostituisce le tutele processuali quando il debito va a ruolo.

Il sesto errore è trascurare la sostenibilità economica. Se il contribuente non può pagare né la comunicazione né la futura cartella, la difesa deve essere coordinata fin dall’inizio con strumenti di crisi, rateizzazione o definizione agevolata.

FAQ

La comunicazione ex art. 36-ter è già una cartella di pagamento?
No. È l’esito del controllo formale della dichiarazione, finalizzato a rendere note le somme ritenute dovute e a consentire al contribuente di regolarizzare la posizione prima dell’iscrizione a ruolo.

Che differenza c’è tra art. 36-bis e art. 36-ter?
L’art. 36-bis riguarda il controllo automatizzato sui dati della dichiarazione e dell’anagrafe tributaria; l’art. 36-ter riguarda invece il controllo formale fondato anche su documenti e chiarimenti richiesti al contribuente.

Quanto tempo ho per reagire alla comunicazione nel 2026?
Le fonti ufficiali aggiornate indicano oggi un termine di 60 giorni dal ricevimento per definire la comunicazione e versare l’intero o la prima rata.

Il termine resta fermo in agosto?
No. Per il pagamento delle somme da controlli automatizzati e formali opera la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

L’Agenzia può chiedermi documenti che ha già nei suoi archivi?
In linea generale no. L’art. 36-ter, comma 3-bis, vieta richieste di documenti relativi a dati già disponibili nell’anagrafe tributaria o trasmessi da terzi, salvo eccezioni specifiche.

Se non rispondo alla richiesta documentale, ho automaticamente torto?
Non automaticamente, ma ti esponi a un disconoscimento molto più facile delle voci dichiarate. Se però l’ufficio ti ha chiesto documenti che già possedeva, il profilo difensivo resta aperto.

La comunicazione deve essere motivata?
Sì. L’esito del controllo formale va comunicato indicando i motivi della rettifica, proprio per consentire al contribuente di mostrare errori o omissioni dell’ufficio.

La mancata comunicazione dell’esito rende sempre nullo tutto?
Nel 36-ter la giurisprudenza valorizza molto la comunicazione motivata quale passaggio di garanzia. Va però verificato il caso concreto, la tipologia del vizio e la fase in cui la contestazione viene sollevata.

Posso impugnare subito la comunicazione?
In astratto l’impugnazione può essere ammessa in chiave facoltativa quando l’atto è concretamente lesivo, ma la Cassazione chiarisce che non sei obbligato a farlo e che puoi difenderti anche dopo, impugnando la cartella.

Se non impugno la comunicazione, perdo il diritto di contestare il merito?
No. Secondo la Cassazione, la mancata impugnazione della comunicazione non cristallizza la pretesa e la cartella successiva può essere contestata anche nel merito.

Qual è la sanzione ridotta in sede di controllo formale?
La regola è la riduzione a due terzi della sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento. Per le violazioni dal 1° settembre 2024, con sanzione ordinaria al 25%, la definizione porta normalmente a una sanzione del 16,67%; per le violazioni precedenti, la misura tradizionale è il 20%.

Posso rateizzare la comunicazione?
Sì. Fino a 5.000 euro in massimo 8 rate trimestrali; oltre 5.000 euro in massimo 20 rate trimestrali. Le rate successive scontano interessi al 3,5% annuo.

Se pago la prima rata con pochi giorni di ritardo, decado subito?
Non necessariamente. Il lieve inadempimento consente un ritardo fino a 7 giorni sulla prima rata senza decadenza automatica.

Posso compensare con crediti fiscali?
In linea di principio sì, nei limiti delle regole generali di compensazione e secondo quanto indicato nella modulistica di pagamento della comunicazione. La verifica tecnica è però essenziale, soprattutto quando i crediti sono contestabili o soggetti a vincoli.

Se il mio problema è solo di liquidità, cosa conviene fare?
Di regola, valutare subito la rateizzazione della comunicazione; se il debito è già a ruolo, la rateizzazione AdER può essere la via più lineare.

Se l’importo è sbagliato ma in parte dovuto, posso contestare solo una parte?
Sì. L’ufficio può rideterminare parzialmente la pretesa se il contribuente segnala tempestivamente i dati non considerati o valutati male.

Quando arriva la cartella dopo la comunicazione?
Non c’è un intervallo fisso uguale per tutti, ma la cartella, per i debiti da controllo formale, deve rispettare il termine decadenziale del 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Se arriva la cartella, posso chiederne la sospensione al giudice?
Sì, proponendo ricorso e istanza cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, se ricorrono fumus e pericolo di danno grave e irreparabile.

Le rottamazioni si applicano alla comunicazione ex art. 36-ter?
Non alla comunicazione in sé. Le definizioni agevolate rilevano nella fase successiva, quando il debito è già divenuto carico affidato all’agente della riscossione. Al 17 giugno 2026 risultano operative scadenze della Rottamazione-quater per chi è già dentro e risulta attiva la Rottamazione-quinquies per i carichi affidati dal 2000 al 2023.

Se ho troppi debiti, la comunicazione fiscale può entrare in una procedura di sovraindebitamento?
Sì, in molti casi può essere trattata all’interno degli strumenti del Codice della crisi, come ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente.

Quando è indispensabile rivolgersi subito a un professionista?
Quando l’importo è elevato, quando mancano i documenti, quando la contestazione riguarda ritenute o crediti, quando sospetti un vizio procedurale, quando temi azioni esecutive oppure quando il debito fiscale si somma ad altri debiti già non sostenibili.

Sentenze più aggiornate e autorevoli da conoscere prima di decidere

Cassazione, Sez. T, Ordinanza n. 16163 del 16 giugno 2025.
La banca dati ufficiale della giustizia tributaria segnala questa decisione come particolarmente importante perché afferma, in sintesi, che nel controllo formale ex art. 36-ter resta necessaria la comunicazione dell’esito del controllo ai sensi del comma 4. Per il contribuente è un precedente molto utile quando l’ufficio salta o svuota la fase partecipativa prima della riscossione.

Cassazione, Sez. T, Ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025.
La Corte ha ribadito che l’impugnazione dell’avviso bonario è soltanto facoltativa, perché l’atto non rientra nell’elenco tipico dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; di conseguenza, se non viene impugnato, non si forma alcuna cristallizzazione definitiva della pretesa e la successiva cartella può essere contestata anche nel merito. Dal punto di vista del debitore, è una decisione centrale per evitare scelte processuali affrettate.

Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28373 del 5 novembre 2024.
La Suprema Corte ha chiarito che il controllo formale ex art. 36-ter può essere utilizzato per disconoscere componenti dedotti o detratti quando l’esclusione emerga in modo immediato, senza bisogno di complesse valutazioni interpretative. In pratica: il 36-ter è legittimo se resta nel perimetro del controllo documentale evidente; se va oltre, si apre lo spazio per contestarne l’uso improprio.

Cassazione, Ordinanza n. 7829 del 22 marzo 2024.
La Corte, nel discutere il tema del contraddittorio procedimentale, ricorda espressamente che gli artt. 36-bis e 36-ter vanno letti alla luce dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, riconoscendo che il sistema tributario conosce ipotesi specifiche di interlocuzione preventiva anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis dello Statuto. È una pronuncia importante per inquadrare correttamente i vizi procedimentali da dedurre in giudizio.

Cassazione, Ordinanza n. 21271 del 25 luglio 2025.
La decisione, sempre sul terreno del contraddittorio, conferma che, nel sistema precedente alla generalizzazione statutaria del contraddittorio, gli artt. 36-bis e 36-ter costituivano già esempi normativi di interlocuzione preventiva espressamente prevista. In chiave difensiva, il principio rafforza l’idea che il 36-ter non è una zona franca sottratta alle garanzie del contribuente.

Corte costituzionale, Sentenza n. 280 del 15 luglio 2005.
Pur non recentissima, resta decisiva e ancora oggi “fondativa” sul piano sistematico: la Consulta ha censurato l’assenza di un termine decadenziale certo per la notifica della cartella da controllo dichiarativo, affermando un principio di tutela della certezza del contribuente contro la pretesa dilatata nel tempo. Chi difende una cartella ex 36-ter tardiva muove ancora da qui.

Cassazione, Rassegna annuale 2022 con richiamo a Sez. 6-5, n. 24813/2021.
La rassegna ufficiale della Corte sottolinea che, diversamente dal controllo automatizzato, il controllo formale ex art. 36-ter comporta una sia pur ridotta attività istruttoria ed è seguito, a pena di nullità, dalla comunicazione motivata dell’esito del controllo. Non è una sentenza “nuova”, ma è una chiave interpretativa ufficiale estremamente utile per la difesa contemporanea.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità per controllo formale ex art. 36-ter va trattata per quello che è davvero: non un semplice avviso amministrativo da archiviare, ma un passaggio tecnico e delicato nel quale il contribuente può ancora scegliere la via meno dannosa e, in molti casi, far valere difese decisive. In questa fase si possono contestare errori di calcolo, carenze di motivazione, richieste documentali inefficaci, uso improprio del controllo formale, omissione della comunicazione dell’esito o tardività della futura cartella; allo stesso tempo, si possono valutare soluzioni pratiche come il pagamento ridotto, la rateizzazione, la sospensione giudiziale, la definizione agevolata dei carichi già iscritti a ruolo o, nei casi più complessi, gli strumenti della crisi da sovraindebitamento e della ristrutturazione del debito.

Il punto essenziale è il tempo. Chi aspetta troppo perde quasi sempre qualcosa: la riduzione delle sanzioni, la possibilità di correggere l’ufficio in fase amministrativa, la chance di preparare bene il fascicolo, la possibilità di bloccare in tempo cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti o altre iniziative della riscossione. Agire tempestivamente, invece, consente di trasformare un atto apparentemente ostile in una pratica gestibile, o quantomeno in un contenzioso difendibile con strumenti seri.

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