Comunicazione di irregolarità per LIPE Omessa: Come Difendersi

Introduzione

Ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate collegata a una LIPE omessa non è un fatto da sottovalutare. Nella pratica, molti contribuenti commettono un errore molto pericoloso: pensano che, avendo poi presentato la dichiarazione IVA annuale o avendo comunque versato l’imposta, la questione sia automaticamente chiusa. Non è sempre così. La disciplina delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA è autonoma, ha termini propri, sanzioni proprie e si intreccia con controlli automatizzati, lettere di compliance, avvisi bonari, iscrizioni a ruolo e, nei casi peggiori, cartelle, intimazioni, fermi, ipoteche e azioni esecutive. L’obbligo discende dall’art. 21-bis del d.l. n. 78/2010, mentre la sanzione per omissione, incompletezza o infedeltà della LIPE è prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471/1997. Inoltre, dal 2017 il controllo automatico interessa anche le comunicazioni LIPE, e l’Agenzia usa tali dati per liquidazione, accertamento e riscossione.

Il punto decisivo, dal lato del contribuente, è capire quale atto si è ricevuto davvero. In materia di LIPE omessa, infatti, il lessico comune è spesso confuso. Talvolta arriva una semplice comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo, cioè una lettera di compliance che segnala una possibile anomalia; in altri casi arriva una vera comunicazione di irregolarità conseguente al controllo automatizzato; in altri ancora il primo atto veramente lesivo è la cartella di pagamento. Questa distinzione è essenziale perché cambia tutto: i termini, la possibilità di ravvedimento, la strategia difensiva e persino la scelta se contestare subito oppure attendere l’atto tipico successivo. L’Agenzia chiarisce che le comunicazioni di compliance non sono atti autonomamente impugnabili perché non rientrano tra gli atti impositivi, mentre la giurisprudenza di Cassazione precisa che l’avviso bonario, di regola, non rientra nel catalogo dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e la sua mancata impugnazione non cristallizza la pretesa, fermo restando che il contribuente può impugnare facoltativamente anche atti atipici che gli rendano nota una pretesa ben individuata.

Per questo il tema è importante. Se ti muovi bene e in fretta, spesso puoi: sanare l’omissione con ravvedimento quando ancora possibile; chiarire l’errore tramite Civis o ufficio; bloccare richieste indebite; chiedere la rideterminazione in autotutela; rateizzare l’avviso bonario; impugnare la cartella successiva con sospensione; o, quando il debito complessivo è ormai insostenibile, utilizzare gli strumenti del Codice della crisi e della composizione del sovraindebitamento. L’Agenzia prevede assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle tramite Civis; le somme richieste nelle comunicazioni possono essere rateizzate; e il processo tributario oggi consente di chiedere la sospensione dell’atto impugnato quando dal medesimo possa derivare un danno grave e irreparabile.

In questa guida, aggiornata al 11 giugno 2026 e verificata sulle fonti istituzionali italiane più autorevoli, ti spiego con taglio pratico e difensivo: cosa sono le LIPE e quali scadenze governano il sistema; quando l’omissione è ancora regolarizzabile; quando il ravvedimento non è più ammesso; come leggere l’atto ricevuto; quali eccezioni giuridiche si possono far valere; quando l’Agenzia può usare il controllo automatizzato e quando invece serve un vero atto motivato; come funziona la rateazione; quando conviene andare in giudizio; e quali soluzioni extragiudiziali o concorsuali sono realisticamente percorribili se il problema LIPE si colloca dentro una crisi fiscale più ampia. Tutto è scritto dal punto di vista del contribuente che vuole difendersi, evitare errori e scegliere il rimedio giusto nel tempo giusto.

L’Autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Tradotto in termini concreti, un professionista impostato in questo modo può aiutarti a: leggere correttamente l’atto ricevuto; distinguere tra lettera di compliance, comunicazione di irregolarità e cartella; verificare se il mancato invio riguarda davvero una LIPE dovuta; ricostruire i versamenti e i crediti IVA; predisporre istanze tramite Civis o in autotutela; chiedere annullamento o rideterminazione degli importi; valutare ricorsi, sospensioni e reclamo-mediazione; trattare con il Fisco e con l’Agente della riscossione; costruire piani di rientro; o, quando la situazione è più grave, attivare strumenti come rateazione della riscossione, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.

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Il quadro normativo della LIPE omessa e il vero significato della comunicazione ricevuta

La LIPE è la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Il suo fondamento normativo è l’art. 21-bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, inserito dal d.l. n. 193/2016. In base alle istruzioni ufficiali e alla prassi dell’Agenzia, la comunicazione va trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con una regola speciale per il secondo trimestre, e la dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio può evitare l’invio separato dei dati del quarto trimestre. Nello scadenzario 2026 dell’Agenzia risultano, ad esempio, il termine del 2 marzo 2026 per il quarto trimestre 2025 e il termine del 1° giugno 2026 per il primo trimestre 2026, perché il 31 maggio cadeva di domenica.

Da qui parte il primo equivoco da evitare: la LIPE non coincide con il versamento IVA. Il versamento periodico segue i propri termini, mentre la comunicazione LIPE è un adempimento informativo autonomo. È per questo che si può avere: un’IVA periodica regolarmente pagata ma LIPE omessa; una LIPE correttamente inviata ma versamento omesso; una LIPE infedele con dati errati; oppure una LIPE non dovuta per ragioni oggettive o soggettive. L’errore difensivo più frequente è confondere il piano dichiarativo-informativo con il piano del pagamento. La sanzione per LIPE omessa, incompleta o infedele, infatti, non nasce dal mancato versamento del tributo, ma dalla violazione dell’obbligo comunicativo.

La sanzione base oggi applicabile resta quella dell’art. 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471/1997: da 500 a 2.000 euro per ciascuna comunicazione, ridotta alla metà, con limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria oppure se, nello stesso termine, si trasmette la comunicazione corretta dei dati. Questo elemento è centrale perché dimostra che il legislatore considera la tempestiva regolarizzazione come fattore di attenuazione immediata; ed è la ragione per cui, quando il contribuente si accorge presto dell’errore, la strategia migliore non è attendere la lettera dell’Agenzia, ma regolarizzare subito.

Accanto alla sanzione “LIPE”, però, possono sommarsi altri profili. Se dalla liquidazione periodica emergeva anche IVA a debito non versata, allora accanto alla violazione comunicativa si apre il capitolo del tardivo od omesso versamento, con propri interessi e proprie sanzioni. Quando poi l’incoerenza tra LIPE, dichiarazione annuale e versamenti viene intercettata dal controllo automatizzato, il contribuente può ricevere una comunicazione di irregolarità che gli consente di definire la pretesa pagando imposta, interessi e sanzione ridotta, prima dell’iscrizione a ruolo. L’Agenzia spiega che le comunicazioni emesse dopo controllo automatico, fondato sugli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, evidenziano le incongruenze e permettono al contribuente di regolarizzare la posizione; e che, per i controlli automatici, la regolarizzazione va eseguita nei termini previsti dalla legge.

Qui è indispensabile distinguere tre categorie di atti che, nel linguaggio quotidiano, vengono spesso chiamate tutte “comunicazioni”.

Atto ricevutoNaturaEffetto principaleImpugnabilitàFonte
Lettera di compliance per LIPE omessaComunicazione per promuovere l’adempimento spontaneoSegnala una possibile anomalia e invita a verificare/correggereNon è atto impositivo autonomamente impugnabileAgenzia Entrate, compliance e fac-simile LIPE omessa
Comunicazione di irregolarità o avviso bonarioEsito di controllo automatizzato o formaleConsente di definire prima del ruolo con sanzioni ridotteDi regola non rientra tra gli atti tipici dell’art. 19; la sua impugnazione è facoltativaAgenzia Entrate e Cassazione
Cartella di pagamentoAtto tipico della riscossioneRende esecutiva la pretesa e può aprire la fase coattivaSì, è impugnabile nei terminiArt. 19 d.lgs. n. 546/1992

Questa tabella riassume la vera architettura difensiva. Se ricevi una lettera di compliance, di regola sei ancora nel terreno dell’adempimento spontaneo: verifichi, correggi, spieghi, eventualmente ravvedi. Se ricevi una comunicazione di irregolarità, sei già dentro il circuito della liquidazione automatizzata o formale: puoi definire, contestare, chiedere ricalcolo, ma il ravvedimento per quella violazione, come regola generale, non è più il rimedio centrale. Se invece ricevi la cartella, si apre il contenzioso tipico o la riscossione rateale.

Un altro punto decisivo riguarda il rapporto tra LIPE e dichiarazione IVA annuale. Le istruzioni IVA 2026 richiamano espressamente la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 per la correzione dei dati omessi, incompleti o errati nelle LIPE. La stessa risoluzione chiarisce che, se con la dichiarazione annuale le omissioni o irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare la comunicazione omessa o sostitutiva. Questo significa che la dichiarazione annuale può avere, in alcuni casi, una funzione di riallineamento dei dati, ma non autorizza mai conclusioni sbrigative del tipo “ho messo tutto nell’IVA annuale, quindi la LIPE non conta più”. Bisogna verificare se e quanto l’annuale abbia effettivamente sanato il disallineamento, e separare sempre il piano del dato comunicativo da quello della sanzione.

Sempre sul versante del ravvedimento, va ricordato un secondo snodo essenziale: esso è ammesso finché la violazione non sia stata sostanzialmente “agganciata” da un atto qualificato dell’Amministrazione. L’Agenzia, nella pagina sul ravvedimento, ricorda che il ravvedimento è consentito ai contribuenti purché la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza; e la giurisprudenza costituzionale, richiamando il dato normativo, ha evidenziato che costituisce limite alla possibilità di ravvedere il fatto di aver ricevuto una comunicazione di irregolarità riferita a quella violazione. Da ciò discende una regola pratica molto importante: se hai ricevuto solo una lettera di compliance, il ravvedimento può ancora essere, in astratto, la strada giusta; se hai già ricevuto una vera comunicazione di irregolarità, di norma bisogna ragionare in termini di definizione, autotutela o contenzioso.

La giurisprudenza di legittimità più recente rafforza questo impianto con un doppio principio. Da un lato, la Corte di cassazione ha ribadito che l’avviso bonario non rientra normalmente nel novero degli atti tipici dell’art. 19 e che la sua mancata impugnazione non impedisce di contestare la successiva cartella anche nel merito, perché non si forma alcuna cristallizzazione della pretesa. Dall’altro lato, la stessa Cassazione ha riaffermato che l’elenco degli atti impugnabili, pur tassativo, non preclude la facoltà di impugnare anche atti diversi, quando rendano conoscibile una pretesa tributaria ben individuata. In termini strategici, ciò significa che non esiste una risposta unica: talvolta contestare subito è utile; altre volte è più efficace lavorare in via amministrativa e, se necessario, concentrare la difesa sull’atto successivo realmente lesivo.

Infine, bisogna ricordare che il sistema dei controlli automatizzati non autorizza l’Amministrazione a fare qualunque cosa. La Cassazione ha da tempo chiarito che il controllo ex art. 36-bis e 54-bis resta un controllo cartolare e automatico, privo di margini valutativi o interpretativi, fondato sul raffronto dei dati già disponibili all’Anagrafe tributaria. Se la pretesa richiede invece un’attività interpretativa, una valutazione di fatti complessi, un apprezzamento di documenti non immediatamente cartolarizzabili o la soluzione di incertezze sostanziali, non basta il meccanismo automatico: serve un atto adeguatamente motivato e un diverso percorso procedimentale. Questo è uno dei principali argini difensivi contro le richieste indebite originate da automatismi usati oltre il loro perimetro legale.

Cosa succede dopo la notifica e cosa devi fare subito

Quando ricevi una comunicazione collegata a una LIPE omessa, la prima regola è semplice: non pagare e non impugnare “a sensazione”. Prima devi classificare il documento. Leggi intestazione, oggetto, riferimenti normativi, anno e trimestre interessati, e verifica se si tratta di: anomalia/compliance, comunicazione di irregolarità ex controllo automatico o formale, avviso telematico inviato all’intermediario, oppure cartella/atto della riscossione. L’Agenzia distingue infatti le comunicazioni in base al tipo di attività che le genera — controllo automatizzato, controllo formale, liquidazione separata — e prevede canali specifici di assistenza e rateazione.

Subito dopo devi creare il tuo fascicolo difensivo. Servono almeno: ricevute telematiche delle LIPE inviate; deleghe o ricevute dell’intermediario; F24 dei versamenti periodici; dichiarazione IVA annuale e relative ricevute; contabilità IVA del periodo; eventuali crediti IVA riportati; documenti su operazioni straordinarie; eventuali cause di esonero o regime speciale; visura del cassetto fiscale; cronologia delle comunicazioni ricevute in area riservata o via PEC. Spesso la vittoria della fase amministrativa dipende non da grandi questioni teoriche, ma dalla capacità di consegnare, subito e in modo ordinato, la prova che il trimestre contestato è stato in realtà già regolarizzato, versato o non dovuto. Il canale Civis è espressamente previsto per segnalare dati o elementi non considerati e per far presente le ragioni per cui il pagamento non è dovuto.

Se l’atto ricevuto è una lettera di compliance per omessa LIPE, la logica è quella della correzione tempestiva. L’Agenzia, con le pagine dedicate alla compliance, chiarisce che gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati presentando la dichiarazione o comunicazione corretta, versando maggiori imposte e interessi quando dovuti e utilizzando il ravvedimento operoso. Il fac-simile ufficiale di lettera per omessa comunicazione LIPE mostra proprio questa struttura: viene segnalata una possibile anomalia, non ancora una pretesa definitiva. In questa fase, dunque, la difesa migliore è spesso una difesa “attiva”: correggere se c’è stato errore, spiegare se l’errore non c’è, e farlo subito, prima che l’anomalia evolva in atto successivo più oneroso.

Se invece hai ricevuto una comunicazione di irregolarità vera e propria, il discorso cambia. Le somme richieste a seguito del controllo automatico devono essere regolarizzate entro il termine legale; l’Agenzia indica, in via generale, che la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici avviene entro 30 giorni, mentre per gli avvisi telematici inviati all’intermediario il termine è normalmente 90 giorni. Il d.lgs. n. 462/1997 conferma il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per il versamento e la possibilità di pagamento rateale, con prima rata entro lo stesso termine. È quindi essenziale segnare immediatamente in agenda la data di ricezione, perché quasi tutte le mosse utili dipendono da quel dies a quo.

Quando la pretesa è in tutto o in parte fondata e non c’è convenienza a litigare, il contribuente può scegliere la definizione agevolata dell’avviso bonario. L’Agenzia spiega che la regolarizzazione si effettua pagando imposta, interessi e sanzione ridotta; inoltre, le somme indicate nella comunicazione possono essere rateizzate in un numero massimo di otto rate trimestrali se l’importo non supera 5.000 euro e fino a venti rate trimestrali se l’importo supera 5.000 euro. Sull’importo delle rate successive sono dovuti interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Questa è una soluzione importante per il contribuente che sa di non avere motivi seri di contestazione ma vuole evitare il ruolo e i carichi della riscossione.

Rateizzare, però, non significa poter abbassare la guardia. La disciplina del lieve inadempimento consente di evitare la decadenza in alcuni casi di lieve tardività o lieve insufficienza del pagamento, a condizione che la regolarizzazione avvenga nei termini indicati dalla legge; ma affidarsi a questa valvola di sicurezza come se fosse un “giorno in più” libero è un errore grave. L’Agenzia ricorda che, nelle ipotesi di lieve inadempimento, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro la scadenza della rata successiva o entro determinati termini. La regola pratica, quindi, è pagare la prima rata in anticipo e monitorare con rigore le successive, senza affidarsi a margini incerti.

Se la richiesta ti sembra sbagliata, non serve andare subito in causa. Moltissime contestazioni si risolvono nella fase amministrativa, purché siano ben costruite. Il contribuente può usare Civis per chiedere assistenza sulla comunicazione, caricare la documentazione e segnalare le ragioni di non debenza. In altri casi può fissare un appuntamento con l’ufficio competente. Il punto non è “scrivere che non sei d’accordo”, ma fare un’istanza tecnica: indicare il trimestre; allegare prova del versamento o della trasmissione; spiegare eventuali operazioni straordinarie; chiarire l’esistenza di crediti non considerati; o contestare il fatto che il controllo automatico abbia trasformato una questione interpretativa in mera irregolarità cartolare.

Se dalla fase amministrativa non esci o l’Agenzia iscrive il debito a ruolo, il passaggio successivo è la cartella di pagamento. Qui i termini cambiano radicalmente: il ricorso tributario va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, opera il istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992; e il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato ex art. 47 se dall’esecuzione deriva un danno grave e irreparabile. In altre parole: fino al bonario puoi ancora muoverti in chiave prevalentemente amministrativa; dalla cartella in poi devi ragionare da contenzioso puro.

Per il contribuente, allora, la procedura passo per passo è questa. Primo: capire che atto è. Secondo: raccogliere subito prove e contabilità. Terzo: verificare se il ravvedimento è ancora aperto oppure no. Quarto: se l’atto è definibile e corretto, decidere se pagare in unica soluzione o rateizzare. Quinto: se l’atto è sbagliato o incompleto, usare Civis, autotutela e interlocuzione tecnica. Sesto: se arriva la cartella, passare senza ritardi al vaglio del contenzioso, della sospensione e — dove serve — della mediazione. In questa materia, il ritardo non è un dettaglio: è la variabile che trasforma una difesa possibile in un problema esecutivo molto più costoso.

Le difese legali più efficaci del contribuente contro la pretesa LIPE

La prima difesa legale, spesso la più forte, è la corretta qualificazione del fatto contestato. Non ogni omissione apparente è una violazione reale. Succede spesso che l’Agenzia segnali una LIPE come omessa perché non ha correttamente agganciato l’invio telematico, perché l’intermediario ha trasmesso una sostitutiva, perché si tratta del quarto trimestre validamente assorbito dalla dichiarazione annuale tempestiva, oppure perché il soggetto era in regime di esonero o comunque non tenuto all’adempimento per lo specifico periodo. Le stesse istruzioni IVA 2026 confermano che la dichiarazione annuale presentata entro febbraio evita l’invio separato della LIPE del quarto trimestre; quindi una contestazione formulata senza considerare questa regola va trattata, in primo luogo, come errore ricostruttivo dell’Ufficio.

La seconda grande linea difensiva riguarda il rapporto tra LIPE, annuale IVA e versamenti. Se la comunicazione di irregolarità nasce da un disallineamento tra dati periodici e dichiarazione annuale, la difesa deve ricostruire con precisione se l’annuale abbia già corretto o assorbito i dati periodici. Le istruzioni IVA 2026 richiamano ancora oggi la risoluzione n. 104/E/2017 proprio per la correzione dei dati omessi, incompleti o errati nelle LIPE; e la risoluzione chiarisce che, solo se con la dichiarazione annuale l’omissione o irregolarità non è sanata, ai fini del ravvedimento occorre presentare una comunicazione omessa o sostitutiva. Questo significa che la strategia difensiva deve partire non da formule astratte, ma da una domanda precisa: la dichiarazione annuale ha o non ha sanato il difetto informativo? Se la risposta è sì, la pretesa va drasticamente ridimensionata; se la risposta è no, bisogna ragionare su sanzione comunicativa, imposta, interessi e rimedio disponibile.

La terza difesa, molto importante, riguarda l’uso improprio del controllo automatizzato. La Cassazione ha ribadito che la procedura automatizzata ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è legittima quando il Fisco si limita a un controllo cartolare, privo di profili valutativi o estimativi, fondato sul mero raffronto tra dati risultanti dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria. Al contrario, quando la questione richiede un’interpretazione normativa, un apprezzamento di fatti complessi o un giudizio tecnico-giuridico non riconducibile a un semplice automatismo, l’Ufficio non può legittimamente far discendere tutto da una mera procedura automatizzata. Già nella rassegna 2020, la Corte ha richiamato il principio per cui una cartella ex art. 36-bis non può sostituirsi a un accertamento quando è in gioco l’interpretazione di una disposizione di legge; e nel 2025 ha confermato l’ambito stretto del controllo automatizzato in materia IVA.

Per il contribuente, questo principio si traduce in un’eccezione molto concreta: se l’Ufficio ti ha chiesto somme solo perché ha interpretato in un certo modo una questione giuridica, non siamo più nel terreno del semplice automatismo. Pensa ai casi di operazioni straordinarie, di riporto di crediti, di regimi speciali, di contabilità separate, di gruppi IVA, di compensazioni o di errori materiali dell’intermediario che richiedano una ricostruzione tecnico-contabile. In questi casi la difesa deve sostenere che la procedura automatica è stata utilizzata oltre il limite consentito e che la pretesa, per essere legittima, avrebbe richiesto un diverso atto, una motivazione piena e un reale contraddittorio.

La quarta linea difensiva riguarda il contraddittorio procedimentale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 47 del 2023, ha ricordato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato ex art. 36-bis e di controllo formale ex art. 36-ter, letti alla luce dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, l’esito della liquidazione o del controllo deve essere comunicato al contribuente, il quale può fornire chiarimenti entro trenta giorni, quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La Cassazione, specularmente, ha chiarito che non vi è bisogno dell’avviso bonario in tutti i casi, ma solo quando sussistano tali incertezze; se invece si tratta di puro controllo documentale senza margini interpretativi, l’assenza dell’interlocuzione preventiva non determina di per sé nullità. La difesa, quindi, deve porsi questa domanda: nella mia vicenda c’erano o no aspetti rilevanti incerti? Se sì, l’assenza della corretta interlocuzione può diventare un vizio serio.

Una quinta difesa — spesso sottovalutata — è quella relativa alla notifica dell’atto presupposto. Le Sezioni Unite, richiamate dalla rassegna del Massimario, hanno chiarito da tempo che l’omessa notifica di un atto presupposto determina la nullità dell’atto consequenziale notificato; e che il contribuente può scegliere se impugnare solo l’atto “a valle”, facendo valere il vizio derivato, oppure contestare cumulativamente anche il merito dell’atto “a monte” non notificato. Questo ragionamento torna utile, ad esempio, quando il contribuente viene a conoscenza della pretesa solo tramite cartella o intimazione e deduce di non aver mai ricevuto correttamente la comunicazione precedente. In questi casi la difesa non va costruita in modo generico, ma seguendo la logica delle Sezioni Unite: occorre chiarire se si eccepisce solo il difetto di notifica o anche i vizi sostanziali della pretesa.

Molto importante è poi la difesa relativa alla non obbligatorietà dell’impugnazione immediata dell’avviso bonario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025, ha ribadito che l’impugnazione dell’avviso di irregolarità è meramente facoltativa, non rientrando tale atto tra quelli elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; pertanto, la sua mancata impugnazione non cristallizza la pretesa e non impedisce di far valere motivi di merito contro la successiva cartella. Con l’ordinanza n. 15941 del 14 giugno 2025, però, la Corte ha anche ricordato che il contribuente può scegliere di impugnare atti atipici che gli rendano nota una pretesa precisa. Questa combinazione di principi è preziosa: consente una strategia flessibile. Se il bonario è chiaramente errato e produce un pregiudizio immediato, si può valutare un’azione anticipata; se invece conviene consolidare la prova e attendere l’atto tipico, la legge e la giurisprudenza non impongono un’impugnazione immediata a pena di decadenza.

Dal punto di vista processuale, quando si arriva alla cartella, le difese devono essere organizzate in blocchi. Il primo blocco è procedimentale: incompetenza dell’automatismo, difetto di notifica dell’atto presupposto, vizi di motivazione, errori di imputazione del periodo, mancata considerazione di versamenti o crediti, mancato rispetto del contraddittorio quando dovuto. Il secondo blocco è sostanziale: insussistenza dell’obbligo LIPE; regolare trasmissione già effettuata; annuale IVA correttiva o assorbente; regime di esonero; insussistenza del debito IVA sottostante; pagamento già eseguito. Il terzo blocco è cautelare: domanda di sospensione ex art. 47, dimostrando fumus e periculum, cioè la ragionevolezza della contestazione e il danno grave e irreparabile connesso all’esecuzione.

Quando il valore della lite non supera i 50.000 euro e l’atto proviene dall’Agenzia delle Entrate, va inoltre valutato il reclamo-mediazione. Non è un semplice formalismo: in molte controversie LIPE il reclamo ben scritto, accompagnato da documentazione ordinata e da una proposta tecnica di rideterminazione, produce risultati migliori di un ricorso stereotipato. Questo è particolarmente vero quando il problema è un dato non considerato, un credito non agganciato, un errore di quadratura tra LIPE e IVA annuale o un difetto derivante dall’intermediario. In tali casi, una difesa “mista” amministrativo-processuale è spesso la più efficace.

Esiste poi una difesa di sistema, meno immediata ma giuridicamente importante: il principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie. La Corte costituzionale ha ribadito nel 2025 che il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie. Questo non significa che ogni sanzione LIPE possa essere abbattuta in via automatica per sproporzione; significa però che, nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme sanzionatorie, il difensore deve sempre privilegiare la lettura costituzionalmente e unionamente più proporzionata, soprattutto quando la violazione è meramente formale, non incide sul gettito e il contribuente ha prontamente corretto l’errore. È un argomento che spesso non basta da solo, ma può rafforzare le difese centrate su minima offensività, buona fede, tempestiva regolarizzazione e assenza di danno erariale.

Infine, va tenuto presente che non ogni contestazione LIPE merita il giudizio. Una buona difesa legale non è quella che “fa causa comunque”, ma quella che sceglie il terreno giusto. Se l’errore è tuo e la legge consente una definizione economicamente sostenibile, pagare o rateizzare presto evita il ruolo. Se il difetto è dell’Agenzia e si dimostra bene con documenti, spesso basta Civis o autotutela. Se il caso è tecnico-giuridico e l’Ufficio non arretra, allora il contenzioso è corretto, ma va portato con un ricorso costruito attorno alle massime giuste e non a formule standard. Questo è esattamente il punto in cui la consulenza professionale fa la differenza tra un debito chiuso e una spirale che degenera in riscossione.

Gli strumenti alternativi quando il problema non è solo la LIPE ma il debito fiscale complessivo

Molti contribuenti scoprono la LIPE omessa quando il loro problema non è più il singolo trimestre, ma una crisi fiscale complessiva: IVA, ritenute, imposte dirette, contributi, cartelle, avvisi e magari esposizioni bancarie. In questi casi sarebbe un errore guardare soltanto all’atto appena ricevuto. La comunicazione LIPE può essere il sintomo di una fragilità più ampia e va inserita in una strategia complessiva di gestione del debito. In questo scenario gli strumenti si dividono in quattro gruppi: definizione del bonario prima del ruolo, rateazione in riscossione, definizioni agevolate speciali quando realmente disponibili, e strumenti del Codice della crisi o del sovraindebitamento.

Il primo gruppo è la rateazione della comunicazione di irregolarità. È lo strumento più semplice quando il debito non è contestabile ma non puoi pagarlo in unica soluzione. Come si è visto, il d.lgs. n. 462/1997 consente fino a otto o venti rate trimestrali a seconda dell’importo, e la prima rata va pagata entro il termine di definizione della comunicazione. Questa soluzione è preferibile alla riscossione perché mantiene la questione fuori dal ruolo e conserva il vantaggio della definizione anticipata. In termini difensivi, spesso è il miglior compromesso quando il contribuente vuole evitare che una violazione gestibile si trasformi in cartella.

Il secondo gruppo è la rateazione delle cartelle e degli atti della riscossione. Se il debito è già stato affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2025 le regole della rateazione sono diventate più ampie: per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, per debiti fino a 120.000 euro, sono previste dilazioni fino a un numero di rate che può arrivare a 120 mensili, con la fascia base che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione indica, a seconda dei casi, da 85 rate in su, fino al massimo legale; per importi superiori a 120.000 euro la domanda va documentata. Per il contribuente in difficoltà, questo significa che la cartella non è necessariamente l’anticamera immediata dell’esecuzione: può ancora essere gestita, ma serve muoversi prima che si accumulino ulteriori atti e decadenze.

Il terzo gruppo è rappresentato dalle definizioni agevolate straordinarie. Qui occorre essere rigorosi e aggiornati, perché l’errore più comune è parlare di “rottamazione” come se fosse sempre aperta. Alla data dell’11 giugno 2026, la disciplina speciale esistente è la Rottamazione-quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026, ma per le nuove adesioni il termine ordinario di presentazione della domanda è già spirato; restano le scadenze operative per chi ha già aderito, con comunicazione dell’esito entro il 30 giugno 2026 e prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026. La precedente riammissione alla Rottamazione-quater, introdotta dalla legge n. 15/2025 per chi era decaduto al 31 dicembre 2024, richiedeva domanda entro il 30 aprile 2025. Tradotto per il lettore: oggi non devi basare la tua strategia su una rottamazione “ipotetica” o genericamente evocata; devi verificare se rientri in una misura già chiesta nei termini o se, invece, devi usare strumenti ordinari o concorsuali.

Il quarto gruppo, quello più potente ma anche più delicato, è composto dagli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Per il debitore non fallibile, il consumatore, il professionista, l’ex imprenditore minore o chi comunque versa in sovraindebitamento, i rimedi oggi rilevanti sono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e, in presenza dei presupposti, l’esdebitazione. Il Ministero della Giustizia e la Gazzetta Ufficiale richiamano la disciplina degli artt. 67 e seguenti del CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché l’intero impianto del d.lgs. n. 14/2019 come modificato dai correttivi successivi. Questo significa che, quando il debito fiscale derivante da LIPE, IVA, imposte e riscossione è solo un pezzo di una crisi più ampia, può essere più efficace lavorare su un progetto di ristrutturazione complessiva che non inseguire singoli atti uno alla volta.

Per l’imprenditore che ha ancora prospettive di continuità, entra in gioco anche la composizione negoziata della crisi. Il quadro normativo, oggi collocato nel CCII, consente all’imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di accedere a un percorso assistito finalizzato al risanamento, con possibile ottenimento di misure protettive e interlocuzione strutturata con i creditori. Sul piano fiscale, la composizione negoziata non cancella magicamente gli atti LIPE o IVA, ma può diventare il contenitore corretto per trattare l’esposizione tributaria nel contesto di un risanamento vero. Il Ministero della Giustizia cura gli elenchi e la disciplina applicativa degli esperti negoziatori, mentre la Gazzetta Ufficiale riporta il testo normativo dell’art. 12 CCII.

Quando la crisi riguarda imprese strutturate, si può inoltre ragionare su accordi di ristrutturazione e transazione fiscale, istituti che permettono, nei rispettivi presupposti, di gestire il debito con l’Amministrazione finanziaria all’interno di una procedura regolata. La Gazzetta Ufficiale riporta, nel testo aggiornato del CCII, le regole sugli accordi di ristrutturazione e sulla transazione conclusa nell’ambito degli stessi. Sono strumenti più sofisticati, non adatti al semplice caso della singola LIPE omessa, ma assolutamente da considerare quando il contribuente è in realtà un’impresa in crisi con posizione fiscale rilevante.

L’errore da evitare è sperare che il problema si risolva “con il tempo”. Nel diritto tributario, il tempo di regola aggrava: la compliance diventa irregolarità, l’irregolarità diventa ruolo, il ruolo diventa cartella, la cartella — se non gestita — diventa intimazione, fermo, ipoteca, pignoramento o blocco dei pagamenti. La scelta del rimedio deve quindi seguire una logica di progressione: prima si tenta la correzione o la definizione del bonario; poi, se il debito entra in riscossione, si valuta rateazione o contenzioso; se il passivo è sistemico, si passa agli strumenti di regolazione della crisi. È questa la differenza tra una difesa reattiva, che subisce gli atti, e una difesa strategica, che li governa.

Tabelle operative, simulazioni pratiche e risposte alle domande più frequenti

La materia è tecnica, ma si capisce meglio quando la si traduce in scadenze, checklist ed esempi. Di seguito trovi una sintesi operativa basata sulle norme e sulla prassi ufficiale.

TemaRegola praticaBase ufficiale
Termine LIPE ordinarioUltimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; Q4 gestibile anche tramite IVA annuale presentata entro febbraio
Scadenza LIPE Q4 20252 marzo 2026
Scadenza LIPE Q1 20261° giugno 2026
Sanzione LIPE omessaDa 500 a 2.000 euro per ciascuna comunicazione
Riduzione entro 15 giorniSanzione dimezzata, con limite massimo 500 euro
RavvedimentoAmmesso finché non vi sia comunicazione di irregolarità o altra formale conoscenza impeditiva
Bonario: pagamento/definizione30 giorni dal ricevimento; 90 giorni per avviso telematico all’intermediario
Bonario: rateazioneFino a 8 rate trimestrali o 20 se importo oltre 5.000 euro
Contestazione amministrativaCivis o ufficio competente con documenti
Ricorso contro cartella60 giorni dalla notifica
Reclamo-mediazioneControversie fino a 50.000 euro relative ad atti dell’Agenzia
Sospensione giudizialeAmmessa se l’atto produce danno grave e irreparabile
Rateazione in riscossioneDal 2025-2026 fino a 120 rate mensili nei casi previsti

Simulazioni pratiche

Simulazione uno. Un professionista omette la LIPE del primo trimestre 2026, ma l’IVA del trimestre è stata versata regolarmente. Se se ne accorge prima di ricevere una vera comunicazione di irregolarità, la questione è principalmente sanzionatoria sul piano dell’obbligo comunicativo: la mossa corretta è verificare se l’omissione è stata sanata in annuale oppure se occorre trasmettere la comunicazione omessa/sostitutiva e ravvedere la sanzione. In questa fase l’obiettivo non è “discutere” con l’Agenzia, ma chiudere il problema prima che diventi bonario o ruolo.

Simulazione due. Una società riceve una lettera di compliance per omessa LIPE, ma il quarto trimestre è stato riportato correttamente nella dichiarazione IVA annuale trasmessa entro febbraio 2026. In questo scenario la difesa deve ricostruire documentalmente che il trimestre contestato rientra nella regola del quarto trimestre assorbito dall’annuale. Qui non si parte dal pagamento: si parte da un’istanza con ricevuta della dichiarazione annuale, quadro pertinente e dimostrazione del corretto assolvimento dell’obbligo sostitutivo.

Simulazione tre. L’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità che richiede 12.000 euro tra IVA, interessi e sanzioni ridotte. Il contribuente riconosce il debito ma non può pagare in unica soluzione. In tal caso la comunicazione è ancora definibile prima del ruolo, con possibilità di rateazione fino a 20 rate trimestrali, perché l’importo supera 5.000 euro. L’interesse strategico è evitare la cartella e la successiva riscossione.

Simulazione quattro. Il contribuente riceve una cartella derivante da controllo automatizzato, ma sostiene di non aver mai ricevuto correttamente l’avviso precedente e di avere già versato parte dell’imposta. La difesa può allora articolarsi in due direzioni: contestazione del difetto di notifica dell’atto presupposto e contestazione di merito degli importi, sulla base delle prove di pagamento. Le Sezioni Unite ammettono proprio questa biforcazione difensiva contro l’atto “a valle”.

Simulazione cinque. Un imprenditore ha una LIPE omessa, altre cartelle IVA, debiti INPS e una forte tensione di liquidità. In questo caso la difesa della singola LIPE non basta più. Occorre valutare se la posizione sia gestibile con rateazione in riscossione oppure se sia più razionale accedere a composizione negoziata, concordato minore, piano del consumatore o altra procedura del Codice della crisi.

FAQ

Se ricevo una lettera per LIPE omessa, devo fare subito ricorso?
Di regola no, se si tratta di una semplice comunicazione di compliance: non è un atto impositivo autonomamente impugnabile. Devi prima verificare la tua posizione e, se del caso, correggere o spiegare l’anomalia.

Se ricevo un avviso bonario e non lo impugno, perdo ogni difesa?
No. La Cassazione ha chiarito che l’impugnazione dell’avviso di irregolarità è normalmente facoltativa e la mancata impugnazione non cristallizza la pretesa, che può essere contestata con la successiva cartella.

Posso comunque impugnare l’avviso bonario?
Sì, in alcuni casi è facoltativamente impugnabile se rende conoscibile una pretesa ben individuata; ma va valutata l’utilità concreta della scelta.

La dichiarazione IVA annuale sana sempre la LIPE omessa?
No, non sempre. Le istruzioni IVA 2026 e la risoluzione 104/E/2017 impongono di verificare se l’annuale abbia davvero sanato l’omissione o l’irregolarità; se non l’ha fatto, occorre regolarizzare con LIPE omessa o sostitutiva.

Se ho pagato l’IVA ma non ho inviato la LIPE, posso essere sanzionato lo stesso?
Sì, perché la violazione dell’obbligo comunicativo è autonoma rispetto al versamento del tributo.

Qual è la sanzione base per LIPE omessa?
Da 500 a 2.000 euro per ciascuna comunicazione, con riduzione alla metà se la regolarizzazione avviene entro quindici giorni.

Se ricevo una vera comunicazione di irregolarità, posso ancora ravvedermi?
In linea generale il ravvedimento su quella violazione non è più lo strumento centrale, perché la comunicazione di irregolarità costituisce limite alla ravvedibilità; si ragiona su definizione, autotutela o contenzioso.

Qual è il termine per pagare il bonario?
Trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; novanta giorni nel caso di avviso telematico trasmesso all’intermediario.

Posso rateizzare il bonario?
Sì. Fino a 8 rate trimestrali, oppure fino a 20 rate trimestrali se l’importo supera 5.000 euro.

Posso contestare il bonario senza andare in giudizio?
Sì. Puoi usare Civis o rivolgerti all’ufficio per segnalare dati o documenti non considerati.

Che differenza c’è tra lettera di compliance e bonario?
La lettera di compliance segnala un’anomalia e promuove l’adempimento spontaneo; il bonario è l’esito di un controllo che formula già una richiesta di regolarizzazione prima del ruolo.

L’Agenzia può usare sempre il controllo automatizzato?
No. Il controllo automatizzato è legittimo solo per verifiche cartolari e automatiche, prive di apprezzamenti interpretativi complessi.

Se la questione è interpretativa, posso contestare l’uso dell’automatismo?
Sì. È una delle difese più rilevanti quando l’Ufficio ha trasformato una questione giuridica complessa in un mero automatismo.

Quando devo fare ricorso contro la cartella?
Entro sessanta giorni dalla notificazione.

Posso chiedere la sospensione della cartella?
Sì, se l’atto ti espone a un danno grave e irreparabile.

C’è il reclamo-mediazione per queste liti?
Sì, se il valore della controversia non supera 50.000 euro e l’atto è emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Se non riesco a pagare la cartella, posso rateizzare dopo il ruolo?
Sì, con le regole di rateazione della riscossione vigenti dal 2025, che nel 2025-2026 consentono piani fino a 120 rate nei casi previsti.

La Rottamazione-quinquies è ancora utile a giugno 2026?
Solo per chi ha già presentato la domanda nei termini. A giugno 2026 restano le scadenze operative per gli aderenti, non una finestra aperta generalizzata per nuove adesioni.

Se ho molti debiti fiscali, la LIPE va trattata da sola?
Non sempre. Quando la LIPE è solo una parte di una crisi più ampia, vanno valutati strumenti come piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o composizione negoziata.

L’omessa notifica dell’atto presupposto mi aiuta davvero?
Sì. La giurisprudenza di Sezioni Unite riconosce che l’omessa notifica dell’atto a monte vizia l’atto consequenziale, e il contribuente può far valere tale vizio impugnando l’atto a valle.

Le sentenze più aggiornate da conoscere prima di decidere come difendersi

Prima di chiudere, è utile avere una mappa giurisprudenziale aggiornata delle decisioni più rilevanti — e realmente utili — per una difesa in materia di LIPE omessa, avviso bonario, controllo automatizzato e cartella. Le pronunce che seguono sono tratte da fonti istituzionali ufficiali della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

Corte e decisionePrincipio utile per il contribuente
Cassazione, Sez. T, ord. n. 17584 del 30 giugno 2025L’avviso di irregolarità non rientra tra gli atti tipici dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992; la sua impugnazione è facoltativa e la mancata impugnazione non cristallizza la pretesa, contestabile con la successiva cartella
Cassazione, Sez. T, ord. n. 15941 del 14 giugno 2025L’elenco degli atti impugnabili non preclude l’impugnazione facoltativa di atti atipici che rendano nota una pretesa ben individuata, ma il mancato ricorso non rende inattaccabile la successiva pretesa tipica
Cassazione, Sez. T, sent. n. 5178 del 27 febbraio 2025Il controllo automatizzato IVA è ammissibile come controllo formale cartolare; nel successivo giudizio sulla cartella il contribuente può dimostrare il proprio diritto sostanziale alla detrazione/posizione contestata
Cassazione, Sez. 5, n. 33344 del 2019, richiamata dal Massimario 2020La cartella da controllo automatizzato può essere legittima anche senza previo avviso bonario quando non vi siano incertezze rilevanti; l’obbligo di contraddittorio non è generalizzato
Sezioni Unite Cassazione, n. 5791 del 2008, richiamata dal Massimario 2020L’omessa notifica dell’atto presupposto comporta la nullità dell’atto consequenziale; il contribuente può impugnare l’atto a valle deducendo il vizio derivato e/o i vizi di merito dell’atto a monte
Corte costituzionale, sent. n. 47 del 2023Nelle ipotesi di controllo automatizzato e formale, lette alla luce dell’art. 6, comma 5, Statuto del contribuente, la comunicazione preventiva è necessaria a pena di nullità quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Corte costituzionale, sent. n. 93 del 2025Il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie: non abbatte automaticamente ogni sanzione, ma rafforza una lettura non eccessiva e costituzionalmente orientata del sistema sanzionatorio

Il senso pratico di queste pronunce è molto chiaro. Se hai ricevuto un avviso bonario, non devi credere di essere già decaduto da ogni difesa solo perché non hai fatto ricorso immediato. Se ricevi una cartella, puoi ancora far valere i vizi del procedimento e il merito della pretesa. Se il Fisco ha usato il controllo automatizzato per risolvere una questione che automatica non era, hai un’eccezione forte. Se mancava il contraddittorio in presenza di reali incertezze, il vizio può essere decisivo. E se la violazione è meramente formale e rapidamente sanata, il principio di proporzionalità resta un argomento da non trascurare.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità per LIPE omessa non va né ignorata né drammatizzata: va capita. La vera differenza, per il contribuente, non la fa il nome informale dell’atto, ma la sua natura giuridica. Se sei ancora nella fase della compliance, puoi spesso correggere e ravvedere. Se sei nel bonario, puoi definire, chiedere ricalcolo, usare Civis, rateizzare o preparare una contestazione seria. Se sei arrivato alla cartella, si apre il terreno del ricorso, della sospensione, della mediazione e — quando il debito è ormai sistemico — della regolazione della crisi. La gestione corretta dipende sempre da tre variabili: tempo, documenti, strategia.

I punti chiave emersi sono netti. La LIPE ha una sua autonomia normativa e sanzionatoria. L’omissione può essere ancora rimediata con ravvedimento solo fino a quando il sistema non entra in una fase più avanzata. L’avviso bonario, di regola, non è un atto la cui mancata impugnazione preclude per sempre la difesa. Il controllo automatizzato ha confini precisi e non può sostituire un vero accertamento quando la questione è valutativa o interpretativa. La cartella, se arriva, si può e si deve contestare nei termini quando la pretesa è infondata, sproporzionata o viziata nel procedimento. E, soprattutto, quando il contribuente non riesce oggettivamente a reggere il debito, oggi esistono strumenti seri di rateazione, ristrutturazione ed esdebitazione che non vanno attivati “a valle” dell’esecuzione, ma prima.

È qui che l’assistenza professionale diventa decisiva. Un difensore esperto può leggere l’atto giusto nel modo giusto, evitare pagamenti non dovuti, bloccare una pretesa nata da automatismi errati, contestare la notifica o la motivazione, chiedere la sospensione giudiziale, trattare con l’Ufficio o con l’Agente della riscossione, costruire piani di rientro sostenibili, oppure portare il debitore dentro un vero percorso di regolazione della crisi prima che si arrivi a fermi, ipoteche, pignoramenti o blocchi su conti e crediti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono presentati come una struttura capace di intervenire proprio su questi snodi: analisi dell’atto, gestione della fase amministrativa, ricorsi, sospensioni, trattative, piani di rientro, composizione del sovraindebitamento e strumenti della crisi d’impresa. Le figure istituzionali di gestore della crisi, OCC ed esperto negoziatore sono oggi pienamente innestate nel sistema del Ministero della Giustizia e del Codice della crisi; ed è dentro questo quadro che una difesa tributaria moderna deve sapersi muovere.

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