Composizione Negoziata Della Crisi E Transazione Fiscale: Cosa Sapere

Introduzione

La composizione negoziata della crisi è diventata, in pochi anni, uno degli snodi più delicati del diritto della crisi d’impresa italiano. Per il debitore non è soltanto un “tavolo di trattativa” con i creditori: è, molto più concretamente, il punto in cui si decide se la crisi può essere governata in modo ordinato, con continuità aziendale e protezione del patrimonio, oppure se bisogna passare a strumenti più invasivi e più costosi. Quando il debito fiscale pesa in modo determinante, il problema si complica ulteriormente: il Fisco non è un creditore come gli altri, la riscossione ha regole proprie, i contributi previdenziali seguono canali in parte diversi e il margine di manovra del debitore dipende dalla strada giusta scelta al momento giusto. Gli errori, qui, non sono teorici: bastano un fascicolo incompleto, una misura protettiva chiesta male, una proposta “fiscale” costruita sul canale sbagliato o l’illusione che l’art. 23 del Codice della crisi consenta lo stesso effetto forzoso degli artt. 63 o 88 per perdere tempo, leva negoziale e talvolta l’intero risanamento.

Per questo il tema è oggi cruciale. La disciplina attuale nasce dall’innesto della composizione negoziata introdotta nel 2021, confluita poi nel Codice della crisi con il d.lgs. n. 83/2022 e nuovamente ritoccata dal correttivo del 2024, che ha inciso proprio sugli equilibri tra strumenti negoziali, tutela del creditore pubblico e cram down fiscale. Parallelamente, il Ministero della giustizia ha aggiornato la piattaforma, la check-list e il protocollo operativo, mentre l’Agenzia delle Entrate ha continuato a presidiare il settore con circolari, provvedimenti organizzativi e, nel 2026, con una bozza di circolare dedicata alle novità del Codice della crisi, posta in consultazione pubblica fino al 20 maggio 2026. Questo significa che chi scrive o legge oggi di composizione negoziata e transazione fiscale non può più basarsi su formule del passato: servono lettura aggiornata del testo normativo, attenzione alle differenze fra accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, transazione fiscale degli accordi di ristrutturazione ex art. 63 e trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato ex art. 88, oltre a un uso rigoroso della giurisprudenza istituzionale più rilevante.

Il punto di vista che conviene assumere è quello del debitore e del contribuente. Chi è in crisi non ha bisogno di slogan, ma di capire tre cose con precisione: quando la composizione negoziata è davvero utile, quando la transazione fiscale ex art. 23 è sufficiente, e quando, invece, bisogna migrare verso accordi di ristrutturazione o concordato per ottenere un vero effetto coercitivo sul creditore pubblico. In questo articolo vedremo, passo dopo passo, come si entra in composizione negoziata, quali documenti servono, quali sono i termini, quando si possono chiedere misure protettive e cautelari, cosa si può trattare con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, che cosa resta fuori, quali sono gli errori più frequenti e come coordinare questo percorso con impugnazioni tributarie, rateazioni, definizioni agevolate e strumenti da sovraindebitamento.

In questa prospettiva, l’assistenza professionale fa la differenza perché la crisi d’impresa con debito fiscale non si risolve quasi mai con un solo atto: richiede analisi dei carichi, verifica delle notifiche, ricostruzione dei flussi, studio delle misure protettive, negoziato con i creditori strategici, lettura coordinata fra diritto tributario, bancario e concorsuale, e spesso la scelta fra più percorsi alternativi, giudiziali e stragiudiziali.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, lui e il suo team possono assistere il lettore nell’analisi degli atti fiscali, nei ricorsi e nelle sospensioni, nella costruzione della documentazione per la piattaforma, nella gestione delle trattative, nella predisposizione di piani di rientro, nella scelta tra art. 23, art. 63, art. 88 o altri strumenti di regolazione della crisi, fino alle soluzioni giudiziali ed extragiudiziali più efficaci.

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Quadro normativo aggiornato

La composizione negoziata è un percorso per l’imprenditore, non un concordato “mascherato”

Il primo dato da fissare è concettuale. La composizione negoziata è costruita dal Codice della crisi come strumento destinato all’imprenditore che si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, in un sistema nel quale la nozione di “crisi” coincide con lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Il percorso si attiva tramite piattaforma telematica, davanti a un esperto indipendente nominato tramite il circuito camerale, e nasce con una vocazione essenzialmente stragiudiziale, pur prevedendo interventi giudiziali puntuali su misure protettive, cautelari e autorizzazioni funzionali al risanamento.

Questo assetto ha implicazioni pratiche decisive. La composizione negoziata non coincide con il concordato preventivo, non coincide con gli accordi di ristrutturazione e non coincide con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. È una fase autonoma, che può chiudersi con un contratto, una moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione, un concordato semplificato oppure con l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice. Il testo attuale dell’art. 23 è molto chiaro nel disegnare questa pluralità di sbocchi e proprio per questo il debitore deve evitare una confusione assai diffusa: la composizione negoziata è il contenitore delle trattative; la transazione fiscale è soltanto uno dei possibili contenuti o sbocchi di quelle trattative.

Un altro dato, valorizzato anche dalla Corte di cassazione, è che il sistema del Codice privilegia le soluzioni conservative rispetto a quelle liquidatorie. Nella relazione del Massimario del 30 gennaio 2025 sul correttivo ter si sottolinea che il legislatore ha riaffermato la priorità di trattazione delle soluzioni conservative e ha chiarito, con il ridisegno dell’art. 25-quinquies, che perfino la presentazione di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte di un terzo non impedisce automaticamente l’accesso alla composizione negoziata, purché esistano in concreto ragionevoli prospettive di risanamento. Dal punto di vista del debitore questo è un segnale forte: la procedura non è riservata a chi è ancora “pulito”, ma può restare praticabile anche in un contesto già molto deteriorato, a condizione che il risanamento non sia meramente apparente.

Dalla genesi del 2021 al correttivo del 2024

Sotto il profilo storico-normativo, la composizione negoziata è stata introdotta dal decreto-legge n. 118 del 2021, convertito nella legge n. 147 del 2021; successivamente il d.lgs. n. 83 del 2022 ha razionalizzato e trasfuso la disciplina nel d.lgs. n. 14 del 2019, cioè nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; infine il d.lgs. n. 136 del 2024 è intervenuto per la terza volta a modificare il Codice, con un correttivo ampio che ha riguardato anche composizione negoziata, concordato semplificato, trattamento del creditore pubblico e cram down. Lo attestano sia la scheda istituzionale del Ministero della giustizia sia la relazione del Massimario della Suprema Corte dedicata alle novità normative del 2024.

Per il debitore ciò significa una cosa molto semplice: se il professionista continua a ragionare solo con categorie formatesi prima del 2022 o prima del correttivo 2024, rischia di sbagliare diagnosi. Alcuni esempi concreti: la sorte delle linee di credito durante la composizione negoziata è stata precisata; i rapporti con l’istanza di liquidazione giudiziale sono stati chiariti; il perimetro del cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione e nel concordato è stato irrigidito da nuove soglie e nuovi limiti; la compatibilità della transazione fiscale con il concordato in continuità è stata esplicitata in modo meno ambiguo; il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è stato aperto alla transazione fiscale, ma senza consentire l’imposizione giudiziale del consenso dell’Erario.

Il cuore del problema: art. 23, art. 63 e art. 88 non sono la stessa cosa

La frase più importante, per un debitore gravato da debito erariale, è questa: non esiste “la” transazione fiscale, ma esistono almeno tre modelli diversi. Il primo è l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, dentro la composizione negoziata; il secondo è la transazione su crediti tributari e contributivi dell’art. 63, negli accordi di ristrutturazione; il terzo è il trattamento dei crediti tributari e contributivi dell’art. 88, nel concordato preventivo. Tutti riguardano il rapporto con il creditore pubblico, ma hanno presupposti, perimetro soggettivo, documentazione e soprattutto forza coercitiva molto diversi.

L’art. 23, comma 2-bis, consente all’imprenditore, nel corso delle trattative, di formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Il testo esclude espressamente i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; richiede una relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico interessato; richiede inoltre una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale, se esiste, o da revisore designato; infine prevede che l’accordo produca effetti con il deposito al tribunale competente, il quale ne autorizza l’esecuzione oppure dichiara l’accordo privo di effetti. Se poi l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze previste, l’accordo si risolve di diritto.

L’art. 63, invece, opera negli accordi di ristrutturazione e ha un raggio più ampio, perché il testo vigente contempla anche i crediti contributivi e assicurativi gestiti dagli enti di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall’art. 88, con regole organizzative precise per Agenzia delle Entrate, Agenzia delle dogane e, per i contributi previdenziali, INPS; il termine di adesione è di regola di novanta giorni, con proroghe in caso di modifiche della proposta; soprattutto, e qui sta il punto strategico, il tribunale può omologare l’accordo anche in mancanza di adesione del creditore pubblico se ricorrono le condizioni di legge. Il correttivo 2024 ha però irrigidito questa possibilità, fissando soglie minime di soddisfacimento e introducendo ipotesi ostative assolute al cram down.

L’art. 88, infine, disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. La relazione del Massimario del 2025 evidenzia che, dopo il correttivo 2024, il dato normativo è meno ambiguo: la transazione fiscale è compatibile anche con il concordato in continuità, e i parametri cambiano a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità. Nel primo caso conta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; nel secondo rileva il criterio del trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. La stessa relazione aggiunge che il cram down fiscale dell’art. 88 non può essere usato per costruire in via surrettizia una ristrutturazione trasversale fondata sull’approvazione di una sola classe: dunque il debitore non può pensare che il dissenso dell’Erario risolva da solo tutti i problemi di voto del concordato in continuità.

Il punto di vista del debitore: che cosa cambia davvero

Per il debitore, le conseguenze sono molto pratiche. Se il nodo centrale è negoziare rapidamente con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione dentro un percorso di risanamento prevalentemente stragiudiziale, l’art. 23 può essere lo strumento giusto. Ma se il consenso del creditore pubblico è decisivo e si prevede che il Fisco o l’ente previdenziale non aderiranno spontaneamente, allora l’art. 23 non basta, perché il giudice non sostituisce quel consenso con un cram down: si limita a verificare regolarità della documentazione e dell’accordo e ad autorizzarne l’esecuzione. Se invece il caso è strutturalmente dipendente da un consenso pubblico “forzabile”, il debitore deve ragionare sin dall’inizio su art. 63 o art. 88.

Questa differenza è ancora più marcata quando il problema non è solo fiscale, ma anche contributivo. Il dato testuale dell’art. 23, comma 2-bis, menziona le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; il dato testuale dell’art. 63 e quello dell’art. 88 includono invece in modo espresso anche i contributi e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. Tradotto: se il peso di INPS e simili è determinante nella crisi, la composizione negoziata con accordo ex art. 23 può rivelarsi strutturalmente incompleta, e non per un problema di tecnica redazionale del piano, ma per un limite proprio del canale normativo utilizzato.

Tabella di sintesi dei tre canali

StrumentoDove si usaCreditori pubblici coinvoltiEffetto sul dissenso pubblicoCriterio di valutazione centrale
Accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bisComposizione negoziataAgenzie fiscali e Agenzia delle Entrate-RiscossioneNessun cram down; serve accordo, poi autorizzazione del giudice all’esecuzioneConvenienza rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico interessato
Transazione ex art. 63Accordi di ristrutturazioneAgenzie fiscali, Agenzia delle dogane, enti previdenziali/assicurativi, agente della riscossione, se ricorrono i presupposti legaliConvenienza o trattamento non deteriore, a seconda del caso, con ulteriori soglie e limiti
Trattamento ex art. 88Concordato preventivoCrediti tributari e contributivi, ma con disciplina diversa tra liquidatorio e continuitàConvenienza nel liquidatorio; trattamento non deteriore nella continuità

La tabella riassume i dati testuali degli artt. 23, 63 e 88 e la lettura sistematica offerta, per le novità del correttivo 2024, dal Massimario della Corte di cassazione.

Come funziona in pratica la composizione negoziata con transazione fiscale

L’accesso parte dalla piattaforma e dalla qualità della documentazione

L’istanza di nomina dell’esperto si presenta tramite la piattaforma telematica prevista dall’art. 13 del Codice, accessibile dal sistema camerale. Il Ministero della giustizia ha chiarito che la gestione della piattaforma è affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei ministeri competenti; inoltre, il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 ha aggiornato il documento operativo che contiene test pratico, check-list, protocollo di conduzione, formazione degli esperti e disciplina della piattaforma. Già da qui emerge una regola pratica fondamentale: la composizione negoziata non è un’istanza “vuota”, ma un percorso documentale strutturato, pensato per spingere l’imprenditore a mostrare con trasparenza dati, flussi, debiti e iniziative di risanamento.

L’art. 17, nel testo vigente, richiede che l’imprenditore inserisca in piattaforma i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, se non è tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento conforme alla check-list ministeriale, una relazione chiara e sintetica sull’attività svolta, un piano finanziario per i successivi sei mesi, l’elenco dei creditori, una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale o accertamento dello stato di insolvenza, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi e l’estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia. È ammessa, nelle more del rilascio di alcune certificazioni, una dichiarazione sostitutiva che provi di averle richieste almeno dieci giorni prima.

Questo elenco spiega da solo perché molte composizioni negoziate falliscono prima ancora di cominciare: il debitore tende spesso a sottovalutare il dato documentale, mentre il sistema pretende fin dall’inizio una fotografia credibile della crisi. Dal punto di vista difensivo, il professionista deve quindi usare questa fase come una vera due diligence concorsuale preventiva: controllare debiti accertati e potenziali, verificare scaduto e non scaduto, ricostruire eventuali contenziosi pendenti, individuare passività fuori bilancio, verificare la reale sostenibilità del piano di sei mesi. Entrare in composizione negoziata con dati incompleti significa consegnarsi al primo diniego del creditore pubblico o alla prima archiviazione per assenza di concrete prospettive di risanamento.

Il ruolo dell’esperto e i tempi iniziali della procedura

L’esperto, una volta ricevuta la nomina, deve verificare indipendenza, competenze e disponibilità di tempo e, entro due giorni lavorativi, comunicare l’accettazione all’imprenditore, inserendo in piattaforma la dichiarazione di accettazione e l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza. L’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. Accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di concrete prospettive di risanamento; se le ravvisa, incontra le altre parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento; se invece non le ravvisa, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Anche questo passaggio è essenziale sotto il profilo operativo. La composizione negoziata non è un rifugio per guadagnare tempo senza progetto: il filtro delle “concrete prospettive di risanamento” interviene subito. Per il debitore, però, la presenza dell’esperto non va letta in chiave meramente selettiva; l’art. 17 gli attribuisce anche una funzione di facilitazione reale. Nel corso delle trattative, infatti, l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica divenuti eccessivamente onerosi o squilibrati per circostanze sopravvenute, e le parti sono tenute a collaborare per rideterminare il contenuto del rapporto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. È una leva pratica spesso sottoutilizzata, che può incidere energicamente su canoni, forniture, leasing, appalti, servizi continuativi e contratti bancari.

Le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione; la commissione può sostituirlo entro i successivi cinque giorni lavorativi. L’incarico dura, di regola, centottanta giorni dall’accettazione della nomina, ma può proseguire per non oltre altri centottanta giorni se lo richiedono l’imprenditore o le parti con cui sono in corso le trattative e l’esperto acconsente, oppure quando vi sono procedimenti davanti al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22, misure protettive o cautelari pendenti, o necessità di attuare un provvedimento autorizzativo. Alla fine l’esperto redige la relazione finale, la inserisce in piattaforma e la comunica ai soggetti interessati; se vi erano misure protettive o cautelari, il giudice ne dichiara cessati gli effetti. Se la procedura viene archiviata, l’imprenditore non può presentarne una nuova prima di un anno, salvo riduzione a quattro mesi in un’ipotesi particolare di richiesta di archiviazione precoce.

Le misure protettive e cautelari sono utili, ma richiedono rigore

Uno dei motivi per cui il debitore sceglie la composizione negoziata è la possibilità di proteggersi, almeno temporaneamente, dalle iniziative dei creditori. Qui però serve precisione. L’art. 19 stabilisce che, quando l’imprenditore formula la richiesta di misure protettive ex art. 18 con ricorso al tribunale competente, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto deve chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive e, se occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione deve inoltre chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. Il mancato o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure e, decorso inutilmente il termine, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese.

Il ricorso deve essere accompagnato da un fascicolo serio: bilanci o dichiarazioni, situazione aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento redatto secondo la check-list ministeriale, piano finanziario dei successivi sei mesi, prospetto delle iniziative da adottare, dichiarazione attestante la ragionevole possibilità di risanamento, accettazione dell’esperto. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; all’udienza sente le parti e l’esperto, può nominare un ausiliario, può sentire i creditori e provvede con ordinanza, fissando una durata tra trenta e centoventi giorni, prorogabile, ma con durata complessiva non superiore a duecentoquaranta giorni. Le misure possono poi essere revocate o abbreviate, su istanza del debitore, dei creditori o su segnalazione dell’esperto, se non servono più al buon esito delle trattative o risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

Dal lato del debitore, questo quadro suggerisce due regole. La prima: chiedere misure protettive senza un piano di sei mesi plausibile e senza una strategia concreta verso i principali creditori è spesso controproducente. La seconda: le misure non sono una “vacanza” dalle regole della crisi, ma una tutela finalizzata. Se il debitore usa la protezione solo per congelare azioni esecutive senza coltivare trattative serie, espone la procedura a revoca, danneggia la propria credibilità e può compromettere anche i passaggi successivi verso accordi o concordato.

L’imprenditore resta alla guida, ma non può muoversi come se nulla fosse

L’art. 21 del Codice prevede che, nel corso delle trattative, l’imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Tuttavia, se è in stato di crisi deve gestire l’attività in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria; se è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti incoerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento vanno comunicati preventivamente all’esperto; se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio, lo segnala per iscritto; se l’atto viene ugualmente compiuto, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, e quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori tale iscrizione è obbligatoria.

Questa norma è decisiva anche in rapporto alla transazione fiscale. Un debitore che, mentre discute con l’Erario una falcidia o una dilazione, continui a eseguire pagamenti selettivi non coerenti col progetto di risanamento, o distragga attivo, o compia dismissioni opache, non distrugge solo il rapporto fiduciario con i creditori privati: distrugge soprattutto la convenienza dimostrabile della proposta verso il creditore pubblico. In altre parole, il piano fiscale non si regge da solo; si regge sulla coerenza complessiva della gestione in pendenza di negoziazione.

Le autorizzazioni del tribunale possono fare la differenza

L’art. 22 offre un arsenale di strumenti che, per un debitore ben assistito, sono spesso più utili della sola misura protettiva. Su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può autorizzare, ai fini della prededuzione, finanziamenti in qualsiasi forma, compresa l’emissione di garanzie, oppure l’accordo con banca o intermediario per la riattivazione di linee di credito sospese; può autorizzare finanziamenti dei soci; può autorizzare finanziamenti infragruppo; può autorizzare il trasferimento dell’azienda o di rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c., pur restando fermo l’art. 2112 c.c. e dovendo il tribunale verificare il principio di competitività nella selezione dell’acquirente. Il provvedimento può essere attuato anche dopo la chiusura della composizione negoziata, se lo prevede il tribunale o lo indica la relazione finale dell’esperto; inoltre la prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione, anche in procedure successive.

Dal punto di vista del debitore, questo significa che la composizione negoziata non serve solo a “parlare” con i creditori, ma può servire a costruire le condizioni materiali del risanamento: nuova finanza, continuità della liquidità operativa, cessione protetta di rami improduttivi, holding action sul credito bancario, gestione ordinata di una dismissione. In presenza di un forte debito fiscale, queste autorizzazioni possono essere ciò che rende credibile anche la proposta rivolta al creditore pubblico, perché trasformano un piano teorico in un piano eseguibile.

Neppure l’accesso alla procedura giustifica da solo la revoca dei fidi

Uno dei problemi più sentiti dalle imprese in crisi è il comportamento del ceto bancario. Sotto questo profilo, il correttivo 2024 ha introdotto una precisazione importante, colta dalla relazione della Corte di cassazione e già riflessa nei materiali ufficiali pubblici: le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato; la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito concesse, né ragione di diversa classificazione del credito; nel corso della composizione la classificazione del credito deve essere determinata tenendo conto del progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, e ogni eventuale sospensione o revoca dovuta a tale disciplina deve essere motivata.

Per il debitore questa non è una norma “di cortesia”, ma una leva concreta. Significa che, se la banca revoca i fidi soltanto perché l’impresa è entrata in composizione negoziata, il comportamento non è più neutro e può essere contestato in punto di coerenza col quadro normativo. Significa anche che il professionista deve costruire il piano e la comunicazione bancaria in modo da rendere leggibile il progetto di risanamento, perché proprio quel progetto diventa parametro anche per la classificazione del credito. Nei casi più delicati, il combinato disposto tra art. 22 e nuova formulazione dell’art. 16, comma 5, può consentire di negoziare o ottenere la riattivazione di linee necessarie alla sopravvivenza aziendale.

La sospensione degli obblighi societari può evitare danni irreversibili

Per le società sottocapitalizzate o già travolte dalle perdite, la composizione negoziata offre un altro presidio da non sottovalutare. L’art. 20 consente all’imprenditore, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva dichiarazione, di ottenere la sospensione fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di alcune regole codicistiche sulle perdite rilevanti e sulla causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, con effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Se siano state richieste anche misure protettive, tale sospensione cessa dalla pubblicazione del provvedimento che dichiara inefficaci o revoca le misure.

Dal lato del debitore questa è una difesa patrimoniale e organizzativa fondamentale: evita che la crisi finanziaria precipitata in perdita di capitale travolga immediatamente l’organo amministrativo e la tenuta formale della società proprio mentre si cerca di risanarla. Naturalmente non sospende le responsabilità degli amministratori e non autorizza gestioni spregiudicate; ma impedisce che il diritto societario diventi, da solo, la miccia di una liquidazione disordinata mentre le trattative sono ancora concretamente utili.

Che cosa deve contenere la proposta fiscale ex art. 23

Arrivati al nucleo della questione, bisogna essere chiari. La proposta ex art. 23, comma 2-bis, non è un semplice “chiedo uno sconto”. È un accordo transattivo da presentare, nel corso delle trattative, alle agenzie fiscali e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, con pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Non può riguardare i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta vanno allegate la relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico a cui è rivolta e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale o, in mancanza, dal revisore designato. L’accordo firmato è poi depositato al tribunale competente, che ne autorizza l’esecuzione o ne dichiara l’inefficacia.

Per il debitore il punto decisivo è che l’asse portante della proposta non è la sola difficoltà aziendale, ma la dimostrazione comparativa: bisogna provare perché, per quel creditore pubblico, accettare la proposta è meglio che attendere la liquidazione giudiziale. In termini pratici, la relazione del professionista indipendente deve mostrare in modo leggibile almeno quattro cose: il valore realisticamente recuperabile in ipotesi di liquidazione giudiziale; i tempi di realizzo; i costi della procedura; il flusso di pagamento offerto in composizione negoziata. Se questa comparazione è debole, generica o ottimistica senza basi, la proposta fiscale è fragilissima.

Occorre poi evitare un errore concettuale assai diffuso: l’art. 23, comma 2-bis, non crea un cram down fiscale. Il giudice qui non sostituisce il consenso del Fisco come accade negli artt. 63 e 88; controlla la regolarità della documentazione e dell’accordo. Quindi il debitore che si trovi di fronte a un creditore pubblico prevedibilmente non disponibile deve comprendere subito che il problema non si risolve con un migliore ricorso al tribunale ex art. 23: si risolve, se ci sono i presupposti, cambiando canale procedurale.

Va inoltre sottolineato che l’accordo ex art. 23 si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale, apertura della liquidazione controllata, accertamento dello stato d’insolvenza oppure in caso di mancato pagamento integrale, entro sessanta giorni dalle scadenze pattuite, di quanto dovuto. Per il debitore ciò impone una regola di prudenza molto concreta: mai proporre un calendario irrealistico, solo per ottenere nel breve l’apertura della trattativa. Un accordo troppo aggressivo nelle percentuali o nei tempi, se poi non è onorato, non danneggia solo l’esecuzione; può diventare un precedente negativo che peserà anche su eventuali passaggi successivi verso strumenti con cram down.

Difese e strategie legali dal punto di vista del debitore

La prima vera difesa è scegliere il canale giusto

Nel diritto della crisi, la tecnica difensiva non inizia dall’impugnazione dell’ultimo atto ricevuto, ma dalla qualificazione esatta del problema. Se il debito fiscale è importante ma non esclusivo; se esiste disponibilità negoziale dei principali creditori privati; se si può offrire all’Erario una comparazione seria rispetto alla liquidazione giudiziale; se la posizione contributiva non è dominante; se serve tempo protetto per rimettere ordine ai flussi e ai contratti, allora la composizione negoziata con eventuale accordo ex art. 23 può essere efficace. Se invece il debito pubblico è preponderante, se il dissenso dell’Erario o dell’ente previdenziale è probabile e decisivo, se la crisi richiede una compressione giudiziale del diniego pubblico, allora insistere sull’art. 23 significa spesso difendere male il debitore. In questi casi è più razionale usare la composizione negoziata come ponte verso accordi di ristrutturazione ex art. 63 o verso il concordato ex art. 88.

Questa strategia “a canale progressivo” è perfettamente coerente col sistema. L’art. 23 consente infatti, a esito o nel corso delle trattative, di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, di proporre concordato semplificato o di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice; inoltre, per gli accordi di ristrutturazione agevolati, la percentuale richiesta dall’art. 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione finale di cui all’art. 17, comma 8. In altre parole, la composizione negoziata non va letta come alternativa secca agli altri strumenti, ma come fase preparatoria ad alta intensità informativa e negoziale.

Contestare il debito tributario resta, spesso, un passaggio necessario

Un articolo sulla transazione fiscale scritto davvero dal punto di vista del contribuente non può fingere che tutto il debito iscritto o notificato sia automaticamente dovuto. Prima di negoziare, bisogna capire che cosa è certo, che cosa è litigioso, che cosa è prescritto o decaduto, che cosa è ancora impugnabile e che cosa può essere definito diversamente. In via ordinaria, il ricorso tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato; ciò impone al debitore in crisi una doppia pista: da un lato la costruzione del percorso concorsuale, dall’altro la difesa immediata contro gli atti che non possono essere lasciati consolidare senza verifica.

È un errore, infatti, ritenere che la transazione fiscale assorba qualsiasi vizio del credito erariale. La proposta rivolta al creditore pubblico è tanto più forte quanto più separa il debito pacifico da quello seriamente contestabile. In alcuni casi la strategia migliore non è “mettere tutto in transazione”, ma contestare gli atti viziati e negoziare solo il residuo certo; in altri, conviene neutralizzare in via cautelare gli effetti più aggressivi della riscossione e usare la composizione negoziata per il debito che, realisticamente, resterà. La qualità della trattativa con il Fisco dipende anche dalla qualità del filtro svolto a monte sul titolo del debito.

Non basta parlare con il Fisco: bisogna presidiare anche la riscossione

Il debitore in crisi spesso concentra tutta l’attenzione sull’Agenzia delle Entrate e dimentica che il problema pratico, quotidiano, è spesso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: intimazioni, pignoramenti, fermi, ipoteche, procedure esecutive già avviate, pressione sui crediti verso terzi. Qui la composizione negoziata può essere utile, ma solo se accompagnata da misure protettive tempestive e da una gestione coordinata del rapporto con la riscossione. Lo stesso art. 23, comma 2-bis, menziona espressamente Agenzia delle Entrate-Riscossione fra i destinatari della proposta; e il sistema delle misure protettive serve proprio a evitare che azioni individuali di singoli creditori, compreso il creditore pubblico, pregiudichino il buon esito delle trattative.

Sul piano pratico, questo impone una verifica iniziale molto concreta: esistono carichi già affidati all’agente della riscossione? Esistono procedure cautelari o esecutive in corso? Esiste un blocco dei conti o dei crediti verso clienti? La risposta a queste domande determina non solo l’urgenza del ricorso per le misure protettive, ma anche la qualità della proposta fiscale. Un piano sostenibile sulla carta può diventare insostenibile in pochi giorni se il debitore non presidia il fronte esecutivo.

Se il debito pubblico è troppo alto, il correttivo 2024 ha reso più difficile il cram down

Uno degli aspetti più rilevanti, e spesso sottovalutati, del correttivo 2024 riguarda proprio il trattamento del creditore pubblico negli accordi di ristrutturazione. La relazione del Massimario della Corte di cassazione ha riassunto le nuove rigidità: nelle ipotesi di cram down ex art. 63, il soddisfacimento offerto al Fisco deve essere non inferiore a quello ottenibile in alternativa tramite liquidazione giudiziale, ma è stata aggiunta anche una percentuale minima di soddisfacimento pari almeno al 50% di ciascun credito fiscale, previdenziale o assistenziale, al netto di sanzioni e interessi; tale soglia sale al 60% quando i crediti relativi ai soggetti aderenti all’accordo diversi dal Fisco sono inferiori a un quarto dell’ammontare complessivo dei crediti. Inoltre il cram down è escluso, tra l’altro, quando nei cinque anni precedenti il debitore ha già concluso una transazione dello stesso tipo poi risolta di diritto, o quando ricorrono particolari indici di squilibrio del debito pubblico e di reiterati omessi versamenti o violazioni fraudolente.

Per il debitore questo cambia molto. In passato la leva giudiziale sul dissenso del creditore pubblico veniva talvolta narrata in modo eccessivamente ottimistico; dopo il correttivo, la strategia deve essere molto più selettiva. Se l’impresa arriva agli accordi di ristrutturazione con un debito erariale e previdenziale quasi esclusivo, con lunga storia di omessi versamenti dichiarati o, peggio, con profili fraudolenti, il cram down non può essere trattato come un automatismo. Ecco perché la vera difesa si sposta ancora più indietro, sulla prevenzione: costruire per tempo il percorso, evitare di far degenerare il debito pubblico fino a renderlo l’80% delle passività, evitare rotture pregresse di transazioni analoghe, documentare bene la capacità di adempimento.

Nel concordato in continuità il Fisco non può essere trattato peggio della liquidazione

Per i debitori che devono valutare il passaggio al concordato, la novità più utile da interiorizzare è che il sistema oggi distingue in modo più netto tra concordato liquidatorio e concordato in continuità. Secondo il Massimario della Corte di cassazione, dopo il correttivo 2024 l’art. 88 chiarisce che la transazione fiscale è compatibile anche con la continuità aziendale; in questo caso, il professionista indipendente deve attestare non la “convenienza” in senso liquidatorio, ma la non deteriorità del trattamento dei crediti tributari e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale. Il tribunale può omologare nonostante il voto contrario del creditore pubblico quando ricorrono le condizioni di legge, ma il cram down fiscale non può trasformarsi in scorciatoia per superare le regole generali di omologazione del concordato in continuità.

Questo parametro di “non deteriorità” va letto bene dal debitore. Non significa che si possa offrire al Fisco qualsiasi cosa purché l’impresa sopravviva; significa, invece, che nel concordato in continuità il legislatore considera il valore della prosecuzione aziendale e consente un trattamento pubblico non peggiore di quanto l’Erario ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale. Quindi il piano deve dimostrare con rigore il valore generato dalla continuità, non solo per l’impresa, ma per il creditore pubblico stesso.

Errori comuni da evitare

Gli errori più frequenti, dal lato del debitore, sono quasi sempre gli stessi.

Il primo è confondere l’accordo fiscale ex art. 23 con la transazione fiscale con cram down degli artt. 63 e 88. Sono canali diversi: se serve forzare il dissenso pubblico, l’art. 23 non basta.

Il secondo è presentare una proposta senza una vera comparazione liquidatoria. Il professionista indipendente non può limitarsi a dichiarare che il piano è “più conveniente”: deve dimostrarlo con valori, tempi e costi plausibili.

Il terzo è ignorare il tema contributivo. Se INPS o altri enti previdenziali sono centrali nel passivo, la scelta del canale diventa subito strategica, perché l’art. 23 non ha lo stesso perimetro degli artt. 63 e 88.

Il quarto è arrivare tardi, quando il debito pubblico è già divenuto quasi totalitario o quando c’è una storia di omessi versamenti reiterati tale da rendere molto più difficile l’uso del cram down.

Il quinto è trascurare i termini: ricorso per misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, pubblicazione del numero di ruolo entro venti giorni, durata dell’incarico dell’esperto, divieto di nuova istanza per un anno in caso di archiviazione, termine di sessanta giorni per l’inadempimento dell’accordo fiscale, eventuale termine di sessanta giorni per sfruttare il passaggio agli accordi di ristrutturazione agevolati dopo la relazione finale dell’esperto. In materia di crisi il tempo non è un elemento accessorio: è spesso la sostanza della difesa.

Strumenti alternativi e coordinamento con la riscossione

Le misure premiali e la rateazione possono alleggerire la pressione subito

La disciplina originaria della composizione negoziata, poi trasfusa nel Codice, ha previsto un sistema di misure premiali molto utile per il debitore: dalla accettazione dell’incarico dell’esperto e fino alla conclusione di determinate soluzioni negoziali, gli interessi sui debiti tributari maturano nella misura legale; le sanzioni tributarie che, in caso di pagamento entro un certo termine, fruiscono di riduzione, scendono alla misura minima se quel termine scade dopo la presentazione dell’istanza; sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima dell’istanza e oggetto della composizione possono essere ridotti della metà in determinate ipotesi; soprattutto, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell’accordo indicati dalla norma, l’Agenzia delle Entrate può concedere, su istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione sino a settantadue rate mensili per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo.

Per il debitore questa è una leva spesso sottovalutata. Molte crisi non dipendono, nell’immediato, dall’ammontare nominale del debito, ma dalla sua concentrazione temporale. Se si riesce a spostare il profilo di pagamento dei tributi non ancora iscritti a ruolo, il piano può respirare e diventare credibile anche verso fornitori e banche. Naturalmente il beneficio non è incondizionato: richiede un percorso coerente, atti pubblicati nel registro delle imprese e una regia professionale attenta alla corretta qualificazione del debito. Ma proprio per questo, per il debitore informato, la rateazione collegata alla composizione negoziata può essere più preziosa di un generico rinvio della crisi.

La prassi fiscale è ancora in movimento nel 2026

Sul piano della prassi amministrativa, il quadro va letto con attenzione cronologica. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 del 29 dicembre 2020, ha fornito istruzioni sulla gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi d’impresa; sono poi intervenuti provvedimenti direttoriali del 29 gennaio 2024 e del 23 dicembre 2024, dedicati agli adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 del Codice e alla gestione del parere conforme quando la proposta prevede falcidie rilevanti. Infine, il 15 aprile 2026, l’Agenzia ha posto in consultazione pubblica una bozza di circolare sulle novità del Codice della crisi, consultazione rimasta aperta sino al 20 maggio 2026. Per il professionista pratico questo significa che la prassi non è ferma, ma in evoluzione: le regole di fondo sono legislative, ma la gestione concreta delle pratiche pubbliche risente anche di organizzazione interna, uffici competenti e orientamenti applicativi aggiornati.

Dal punto di vista del debitore, la conseguenza è semplice: non basta avere un piano “buono” sul piano economico; bisogna anche sapere a chi presentarlo, come strutturarlo nei passaggi interni dell’amministrazione e quali margini decisionali abbia realmente l’ufficio locale. Proprio i provvedimenti direttoriali del 2024 mostrano che, per proposte con falcidie di significativa rilevanza, il livello decisionale può spostarsi. In termini pratici, ciò impone una preparazione del dossier più robusta e una negoziazione meno improvvisata.

Definizioni agevolate e rottamazioni al 21 maggio 2026

Poiché il debitore deve guardare a tutte le leve disponibili, il coordinamento con la riscossione non può ignorare le definizioni agevolate. Alla data del 21 maggio 2026, sui canali ufficiali di Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano ancora rilevanti sia le scadenze della rottamazione-quater sia la nuova rottamazione-quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026. Per la rottamazione-quater l’Agenzia indica, tra le prossime scadenze, la rata del 31 maggio 2026; inoltre risultano attive le informazioni sulla riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti decaduti secondo la disciplina del 2025. Per la rottamazione-quinquies, sempre sui canali ufficiali, è espressamente indicato che si tratta della definizione agevolata prevista dalla legge n. 199/2025, con informazioni dedicate, ambito applicativo e scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Questo non significa che rottamazione e composizione negoziata siano sempre alternative. Talvolta, dal punto di vista del debitore, la definizione agevolata può essere il modo più efficiente per bonificare una parte del pregresso e ridurre l’area da trattare concorsualmente; altre volte, invece, l’adesione a una definizione troppo onerosa può sottrarre la liquidità necessaria al risanamento. La regola pratica è quindi una sola: prima di aderire a una definizione agevolata, va misurata la sua compatibilità con il cash flow del piano e con gli altri creditori strategici. Nessuna rottamazione è davvero “agevolata” se compromette la tenuta del progetto complessivo.

Sovraindebitamento, concordato minore, OCC ed esdebitazione

Non tutti i debitori che soffrono una pressione fiscale possono usare la composizione negoziata. Il Codice definisce il consumatore e il sovraindebitamento in termini che riguardano soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie maggiori; per questi soggetti il terreno corretto è quello degli strumenti da sovraindebitamento e degli organismi di composizione della crisi. Il Ministero della giustizia tiene il registro degli OCC e, separatamente, l’elenco dei gestori della crisi di impresa e dei professionisti indipendenti previsti dal Codice. Inoltre, la relazione del Massimario sul correttivo 2024 ricorda che nel concordato minore il giudice continua a poter omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la proposta, sulla base della relazione OCC, risulti conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

Per il debitore “minore”, per il professionista, per il consumatore o per l’imprenditore agricolo che non ricadano nel perimetro della composizione negoziata in senso stretto, l’alternativa può quindi essere il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore o, nei casi estremi, la liquidazione controllata con possibile esdebitazione finale. L’errore da evitare, qui, è procedere per etichette: non conta come il debitore si definisce, conta in quale perimetro normativo realmente cade. Una pianificazione seria parte sempre dall’esatta qualificazione soggettiva.

Simulazioni, tabelle e FAQ

Tabelle riepilogative

Passaggio operativoTermine o regolaPerché conta per il debitore
Accettazione dell’espertoEntro 2 giorni lavorativi dalla nominaSe l’esperto non accetta o manca indipendenza, bisogna sostituirlo subito
Archiviazione per assenza di concrete prospettiveEntro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esperto alla CCIAAEvita di usare la procedura come puro rinvio
Durata ordinaria dell’incarico180 giorniÈ il tempo base per le trattative
Prosecuzione dell’incaricoFino a ulteriori 180 giorniUtile se vi sono misure protettive, ricorsi o trattative avanzate
Ricorso per misure protettiveEntro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazioneSe tardivo, le misure diventano inefficaci
Pubblicazione del numero di RG del procedimento protettivoEntro 20 giorni dalla pubblicazione dell’istanzaIn difetto, cancellazione dell’iscrizione e perdita dell’effetto protettivo
Durata misure protettive/cautelariDa 30 a 120 giorni, prorogabili fino a max 240Protegge il patrimonio, ma solo se utile e proporzionato
Nuova istanza dopo archiviazioneDopo 1 anno, riducibile una volta a 4 mesi in ipotesi specificaImpedisce abusi seriali dello strumento
Inadempimento accordo fiscale ex art. 23Risoluzione di diritto se mancato pagamento entro 60 giorni dalle scadenzeImpone calendari realistici e copertura finanziaria vera

Riferimenti normativi ufficiali: artt. 17, 19 e 23 del Codice nel testo vigente.

ProfiloArt. 23, comma 2-bisArt. 63Art. 88
MomentoDurante la composizione negoziataDentro gli accordi di ristrutturazioneDentro il concordato preventivo
Creditori pubbliciAgenzie fiscali + AERCrediti tributari, contributivi e assicurativiCrediti tributari e contributivi
Allegati essenzialiRelazione professionista indipendente + relazione revisoreDocumentazione art. 57, 60, 61 + dichiarazione sostitutivaPiano concordatario e documentazione specifica
Ruolo del giudiceAutorizza l’esecuzione o dichiara l’inefficaciaPuò omologare anche senza adesione, se ricorrono i presuppostiPuò omologare anche con dissenso pubblico, secondo le regole del concordato
Rischio principaleCredere che esista un cram down che non c’èSottovalutare le nuove soglie e cause ostativeConfondere convenienza liquidatoria e non deteriorità nella continuità

La distinzione emerge direttamente dal testo degli artt. 23, 63, 88 e dalla relazione del Massimario sul correttivo 2024.

Strumento alternativoQuando può servireVantaggio operativoLimite principale
Rateazione fiscale collegata alla composizione negoziataDebiti tributari non ancora iscritti a ruoloFino a 72 rate, con alleggerimento del cash flowSi attiva solo in condizioni normative specifiche e richiede atti pubblicati
Rottamazione-quaterCarichi già nell’area della definizione agevolataAbbattimento di accessori secondo disciplina dedicataVa coordinata con la liquidità del piano
Rottamazione-quinquiesNuova definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026Può ridurre costo complessivo dei carichi definibiliPrima rata/ unica rata dal 31 luglio 2026; non sostituisce il piano di risanamento
Concordato minore / strumenti OCCDebitori non destinatari della composizione negoziata come imprenditori “maggiori”Gestione dedicata del sovraindebitamentoPerimetro soggettivo diverso
Accordi di ristrutturazione ex art. 63Quando serve possibile cram down sul pubblicoStrumento più forte sul dissenso del creditore pubblicoOra più rigido dopo il correttivo 2024

Fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ministero della giustizia, Codice della crisi e relazione del Massimario della Corte di cassazione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione di impresa con debito fiscale gestibile in composizione negoziata

Immaginiamo una società di servizi con questi numeri semplificati:

  • debiti verso Agenzia delle Entrate: € 450.000
  • debiti iscritti a ruolo presso AER: € 180.000
  • debiti verso fornitori strategici: € 300.000
  • debiti bancari: € 250.000
  • margine operativo atteso nei 24 mesi: € 420.000
  • attivo liquidabile in scenario di liquidazione giudiziale, netto costi e tempi: € 290.000

Se il debitore mostra che, in ipotesi di liquidazione giudiziale, al creditore pubblico spetterebbe un recupero attualizzato, ad esempio, di € 140.000, mentre in composizione negoziata può offrire € 210.000 in 36 mesi, garantiti da continuità dei contratti e da flussi monitorati, l’art. 23, comma 2-bis, diventa plausibile: c’è un differenziale di convenienza per il creditore pubblico e il peso dei creditori privati è sufficiente a sostenere il risanamento senza bisogno di coercizione giudiziale sul Fisco. In questo scenario, la composizione negoziata può servire davvero come sede primaria del negoziato, magari accompagnata da misure protettive e da un’autorizzazione ex art. 22 per la riattivazione della liquidità bancaria.

Dal punto di vista del debitore, la lezione è chiara: l’art. 23 funziona bene quando il piano genera più valore della liquidazione, quando il pagamento pubblico non dipende da una compressione coattiva del dissenso e quando il passivo contributivo non è dominante. La strategia migliore, qui, non è esasperare la falcidia, ma offrire al creditore pubblico un trattamento seriamente comparabile, magari rinunciando a una parte di sconto nominale per guadagnare maggiore probabilità di adesione e minore rischio di risoluzione successiva.

Simulazione di crisi con debito pubblico troppo elevato

Immaginiamo ora una piccola manifattura con:

  • debiti fiscali e previdenziali complessivi: € 1.200.000
  • debiti verso altri creditori aderenti potenziali: € 180.000
  • forte storia di omessi versamenti dichiarati negli ultimi anni
  • capacità di soddisfacimento proposta al pubblico: 40% del capitale, in 8 anni

Qui l’approccio difensivo cambia radicalmente. Il debitore potrebbe essere tentato di proporre un accordo fiscale ex art. 23, ma se il consenso del creditore pubblico è decisivo e poco probabile, l’art. 23 non offre alcuna sostituzione giudiziale del diniego. Neppure il passaggio agli accordi di ristrutturazione garantisce automaticamente il cram down, perché il correttivo 2024 ha irrigidito l’art. 63 con soglie minime di soddisfacimento del 50%, elevate al 60% in particolari assetti di adesione, oltre a introdurre cause ostative in presenza di forte incidenza del debito pubblico e reiterati omessi versamenti. In uno scenario simile, la difesa migliore non è insistere su uno strumento debole, ma verificare se esistano i presupposti per una soluzione concordataria in continuità, per una ristrutturazione più robusta o, se il risanamento non è realistico, per un percorso liquidatorio ordinato che preservi responsabilità e residui margini di esdebitazione.

Simulazione su atto tributario notificato durante la crisi

Supponiamo che, mentre l’impresa prepara la composizione negoziata, riceva un avviso di accertamento di € 160.000. Il primo controllo difensivo è il termine di impugnazione: in via ordinaria, il ricorso tributario va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se l’atto è viziato e viene lasciato consolidare, il debitore si presenta al tavolo negoziale con un debito ormai certo e più difficile da gestire. Se invece esistono motivi seri di contestazione, il ricorso può ridurre o sterilizzare una parte del passivo, rendendo il piano di risanamento più credibile. La composizione negoziata non sostituisce questo vaglio; lo rende, anzi, più urgente.

Simulazione sulla scelta tra rottamazione e piano di risanamento

Immaginiamo un imprenditore con carichi definibili per € 220.000 e una liquidità disponibile nei prossimi dodici mesi di € 90.000. Se l’adesione a una definizione agevolata assorbe gran parte della liquidità iniziale, lasciando scoperti fornitori strategici, salari e fisco corrente, il debitore rischia di “salvare il passato” distruggendo il futuro. Se invece la definizione agevolata consente di ridurre accessori e spalmare il pagamento in modo coerente col piano, può diventare un tassello utile del risanamento. La scelta corretta non si misura sul solo abbattimento nominale, ma sulla compatibilità con i flussi del progetto complessivo.

FAQ

La composizione negoziata può essere usata da qualsiasi debitore?
No. È uno strumento pensato per l’imprenditore; i debitori che rientrano nel sovraindebitamento seguono altri canali del Codice, con il coinvolgimento degli OCC e, nei casi previsti, del concordato minore o della liquidazione controllata.

La composizione negoziata è una procedura giudiziale?
Non nel suo nucleo principale. È un percorso prevalentemente stragiudiziale su piattaforma, con interventi del tribunale solo per misure protettive, cautelari e autorizzazioni specifiche.

L’esperto decide al posto dell’imprenditore?
No. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa; l’esperto facilita le trattative, controlla coerenza e può segnalare atti pregiudizievoli.

Quanto dura la composizione negoziata?
La durata ordinaria dell’incarico dell’esperto è di 180 giorni, prorogabile fino a ulteriori 180 nei casi previsti dalla legge.

Le misure protettive scattano automaticamente e bastano da sole?
Le misure richiedono un ricorso tempestivo al tribunale e sono sottoposte a controllo giudiziale rapido; senza il rispetto dei termini, diventano inefficaci.

L’accordo fiscale dell’art. 23 vale anche per INPS e contributi?
Il dato testuale dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda agenzie fiscali e Agenzia delle Entrate-Riscossione; gli artt. 63 e 88, invece, coinvolgono espressamente anche i crediti contributivi e gli enti previdenziali. Per questo, quando i contributi sono centrali nel passivo, la scelta dello strumento deve essere ancora più attenta.

Il giudice può imporre al Fisco l’adesione nell’art. 23?
No. Nell’art. 23 il tribunale autorizza l’esecuzione dell’accordo o ne dichiara l’inefficacia, ma non sostituisce il consenso del creditore pubblico con un cram down.

Dove esiste davvero il cram down fiscale?
Negli accordi di ristrutturazione ex art. 63 e nel concordato preventivo ex art. 88, ma con presupposti rigorosi e oggi più restrittivi dopo il correttivo 2024.

L’IVA si può trattare?
La risposta dipende dallo strumento utilizzato e da un’analisi tecnica del caso concreto. La disciplina storica ha a lungo trattato l’IVA in modo speciale in ragione della sua connessione alle risorse proprie dell’Unione, come emerge dalla giurisprudenza costituzionale; il testo attuale dell’art. 23 esclude in ogni caso i tributi costituenti risorse proprie UE, imponendo quindi particolare prudenza interpretativa in sede applicativa.

Posso entrare in composizione negoziata se pende una domanda di liquidazione giudiziale?
Dopo il correttivo 2024, il sistema è stato chiarito nel senso che la mera pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale non preclude di per sé l’accesso alla composizione negoziata, purché restino concrete prospettive di risanamento.

Le banche possono revocare i fidi solo perché ho chiesto la composizione negoziata?
No, non automaticamente. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né sola ragione di diversa classificazione del credito.

Il tribunale può aiutarmi anche a ottenere nuova finanza?
Sì. L’art. 22 consente autorizzazioni per finanziamenti prededucibili, riattivazione di linee di credito sospese, finanziamenti dei soci, finanziamenti infragruppo e persino cessione d’azienda o di rami in forma protetta.

Se la procedura viene archiviata, posso riprovarci subito?
No, in linea generale bisogna attendere un anno dall’archiviazione, salvo la speciale ipotesi di riduzione a quattro mesi prevista dalla norma.

Se non pago le rate dell’accordo fiscale ex art. 23, che cosa succede?
L’accordo si risolve di diritto se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Conviene sempre chiedere misure protettive?
No. Conviene quando servono davvero a proteggere trattative serie e documentate; se richieste in modo strumentale o sproporzionato, possono essere revocate e danneggiare la credibilità del debitore.

Dopo la notifica di un atto tributario posso pensare solo alla composizione negoziata?
No. Bisogna verificare subito anche il termine di impugnazione, che in via ordinaria è di sessanta giorni, per evitare che un debito contestabile diventi definitivamente certo.

Esistono ancora le definizioni agevolate nel maggio 2026?
Sì. Alla data del 21 maggio 2026 risultano ufficialmente rilevanti le scadenze della rottamazione-quater e la nuova rottamazione-quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026, con prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

La rottamazione sostituisce la transazione fiscale?
No. È una definizione agevolata di carichi, utile in alcuni casi, ma non sostituisce il piano di risanamento né le logiche comparative proprie dell’art. 23, dell’art. 63 o dell’art. 88.

Quando conviene passare da art. 23 ad art. 63 o art. 88?
Quando il consenso del creditore pubblico è decisivo e si prevede che non arriverà spontaneamente, oppure quando il debito contributivo è centrale o il piano richiede un livello di effetti concorsuali che l’accordo ex art. 23 non può offrire.

Giurisprudenza ufficiale più recente e più utile

La giurisprudenza istituzionale più importante, per il tema in esame, non è sempre tutta “nuovissima”, ma è quella che spiega come leggere correttamente il rapporto fra soluzione della crisi, credito pubblico e strumenti disponibili.

Sul versante più strettamente collegato alla composizione negoziata, la pronuncia oggi più utile e più chiaramente reperibile nelle fonti ufficiali della Cassazione è Cass., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730, riportata nella rassegna mensile civile della Suprema Corte. La Corte ha affermato che il concordato semplificato, previsto all’esito della composizione negoziata e oggi confluito nell’art. 25-sexies CCII, rientra nell’alveo delle procedure concorsuali e soggiace, ai fini della competenza territoriale, alla regola dell’irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell’anno antecedente al deposito del ricorso. Per il debitore, il principio ha una portata pratica che va oltre la sola competenza: conferma che il percorso della composizione negoziata non è un segmento “esterno” e irrilevante, ma un passaggio strutturalmente integrato nel sistema degli strumenti di regolazione della crisi.

Sul versante della transazione fiscale e del credito IVA, resta imprescindibile Corte costituzionale, sentenza 7 ottobre 2014, n. 225, che – nel quadro normativo allora vigente – ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla disciplina che consentiva, con riguardo al credito IVA, esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia, richiamando la natura dell’IVA come risorsa propria dell’Unione e il principio di indisponibilità della pretesa tributaria fuori dai casi espressamente previsti. Anche se il quadro legislativo successivo si è evoluto, la decisione resta decisiva per comprendere l’origine dei limiti storici sul trattamento del credito IVA e la ragione per cui, ancora oggi, i riferimenti alle “risorse proprie UE” impongono estrema prudenza nella costruzione delle proposte al creditore pubblico.

Nella stessa traiettoria si colloca Corte costituzionale, ord. 7 ottobre 2015, n. 232, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 160 e 182-ter l.fall. nella parte in cui, secondo il diritto vivente del tempo, stabilivano che la proposta di concordato, con riguardo all’IVA, potesse prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Per il debitore e per il professionista, questa ordinanza resta utile perché mostra come la Corte abbia valorizzato il “diritto vivente” di allora, chiarendo il ruolo dei vincoli pubblicistici sul credito fiscale prima delle trasformazioni normative più recenti.

Il quadro viene poi riletto da Corte costituzionale, sentenza 29 novembre 2019, n. 245, la cui motivazione ripercorre l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ricordando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concordato preventivo non poteva comunque prevedere la falcidia dell’IVA in quanto risorsa propria dell’Unione europea, sul presupposto accolto dalle sentenze della Cassazione n. 22931 e n. 22932 del 2011. Questa sentenza costituzionale è preziosa perché, pur collocandosi in un momento di transizione, aiuta a leggere in prospettiva storica il passaggio dal divieto “rigido” di falcidia all’attuale sistema, nel quale la disciplina del creditore pubblico è stata riscritta per articoli e strumenti diversi.

Accanto alle sentenze, merita un posto di rilievo la Relazione n. 10 del 30 gennaio 2025 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, che non è una sentenza ma è una fonte istituzionale di primissimo livello per comprendere il significato del correttivo 2024. In essa la Suprema Corte segnala, fra l’altro, l’irrigidimento del cram down dell’art. 63 con soglie minime di soddisfacimento del creditore pubblico e nuove cause ostative; chiarisce la compatibilità della transazione fiscale con il concordato in continuità ex art. 88; evidenzia che il cram down fiscale non può supplire da solo alle regole della ristrutturazione trasversale; e ricorda che la mera pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale non impedisce automaticamente l’accesso alla composizione negoziata se vi sono serie prospettive di risanamento. Dal punto di vista pratico, è uno dei documenti istituzionali più utili per aggiornare il modo di impostare la difesa del debitore nel 2026.

Conclusione

La lezione che si ricava dal quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato è netta. La composizione negoziata della crisi è uno strumento prezioso, ma non è una formula magica. Funziona bene quando viene aperta presto, con documenti seri, flussi realistici, creditori selezionati e una strategia coerente tra misure protettive, autorizzazioni, disciplina bancaria e trattamento del debito pubblico. La transazione fiscale, a sua volta, non è un blocco unitario: l’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, è utile ma non consente di imporre il consenso del Fisco; gli artt. 63 e 88 offrono invece strumenti più forti, ma oggi sono più selettivi e più rigorosi, soprattutto dopo il correttivo 2024. Per il debitore la vera difesa non è dunque “fare una transazione fiscale” in astratto, ma scegliere il contenitore normativo giusto e costruire una proposta che tenga davvero in equilibrio convenienza del creditore pubblico, continuità aziendale, sostenibilità dei flussi e presidio della riscossione.

Agire tempestivamente, in questa materia, è tutto. Aspettare troppo significa spesso ritrovarsi con debiti pubblici sproporzionati, procedure esecutive avanzate, fidi revocati, atti tributari consolidati e margini di negoziazione drasticamente ridotti. Agire presto, invece, consente di verificare la legittimità degli atti, sospendere o contrastare pignoramenti, fermi, ipoteche e iniziative individuali, governare le trattative con i creditori strategici, scegliere fra composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato o strumenti da sovraindebitamento e difendere davvero il patrimonio e la continuità dell’attività.

Per questo, nei casi di crisi con esposizione fiscale o contributiva, la differenza la fa l’assistenza di un professionista che sappia leggere insieme diritto della crisi, diritto tributario, riscossione e profili bancari.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, può intervenire in modo concreto per analizzare gli atti, impostare ricorsi e sospensioni, gestire trattative con il creditore pubblico, costruire piani di rientro sostenibili e scegliere la soluzione giudiziale o stragiudiziale più efficace per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle.

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