Azienda Di Servizi Di Fotogrammetria Con Drone In Crisi D’impresa: Le Soluzioni Legali

Introduzione
In tempi di crisi economica, anche le imprese più innovative (come un’azienda di servizi di fotogrammetria e rilievi con drone) possono trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Ritardi nei pagamenti, debiti fiscali e contributivi accumulati, contenziosi bancari o fornitori insolventi mettono a rischio la continuità aziendale. Affrontare la crisi d’impresa richiede conoscenza delle norme aggiornate, strategie difensive tempestive e il supporto di professionisti qualificati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista – e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati nel diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è anche Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario in un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo studio legale Monardo può offrire un’analisi approfondita di ogni atto (cartelle esattoriali, ingiunzioni, avvisi di accertamento, ecc.), predisporre ricorsi tributari e opposizioni, richiedere sospensioni di esecuzioni (pignoramenti, ipoteche, fermi) e avviare negoziazioni con i creditori. Si valutano piani di rientro personalizzati (concordato, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, negoziazione assistita) e, se necessario, si agisce giudizialmente. L’obiettivo è bloccare azioni esecutive e trovare soluzioni concrete per il debitore.

📩 Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il suo team di avvocati e commercialisti saprà analizzare il tuo caso, individuare le vie più efficaci e tutelare i tuoi interessi con competenza e tempestività.

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

In Italia la disciplina della crisi d’impresa è stata completamente riformata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15/9/2021 con alcune eccezioni). Si tratta di un testo organico che ha riordinato norme preesistenti (legge fallimentare, concordato, sovraindebitamento, ecc.). Già più volte modificato (vedi i correttivi del 2020 e 2022), il Codice ha subito il “terzo correttivo” D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024 . Secondo la Corte di Cassazione, «con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il legislatore è intervenuto per la terza volta a modificare il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza…» .

Tra le novità normative più rilevanti ricordiamo:

  • Concordato preventivo (artt. 65-70 CCII) e accordi di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII), strumenti giuridici per rinegoziare i debiti dell’impresa salvaguardandone l’attività.
  • Composizione negoziata della crisi (artt. 48-55 CCII, introdotti dal D.L. 118/2021 attuato con il D.Lgs. 83/2022), che favorisce accordi stragiudiziali con i creditori sotto la supervisione di un esperto.
  • Piano del consumatore (artt. 67-84 CCII) e accordo di composizione del sovraindebitamento (ex L.3/2012), dedicati a debitori non imprenditori o a piccoli imprenditori con debiti misti. Importante: come chiarito dalla Cassazione, “solo i debiti contratti al di fuori di un’attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore” . Ciò significa che l’azienda (impresa) dovrà utilizzare altri strumenti, come il concordato minore o la liquidazione controllata.
  • Liquidazione controllata (ex L.3/2012) che consente la cessione del patrimonio al fine di ripagare i creditori, mantenendo per un certo tempo la responsabilità limitata del debitore. La Corte Costituzionale, nella sentenza n.6/2024, ha affrontato questioni inerenti la liquidazione controllata: ha dichiarato “non fondate” le questioni di illegittimità costituzionale sollevate sull’art. 142, co.2, del CCII (che in effetti non prevede un termine minimo per l’acquisizione dei beni sopravvenuti alla procedura) . La Corte ha precisato che eventuali lacune sul piano temporale vanno colmate privilegiando comunque il soddisfacimento dei crediti concorsuali e delle spese della procedura, in coerenza con gli obiettivi della liquidazione controllata e con il diritto all’esdebitazione (fresh-start) del debitore .
  • Esdebitazione (art. 146 CCII): la cancellazione dei debiti residui a favore del debitore, applicabile nelle liquidazioni o piani del consumatore se soddisfatte certe condizioni di merito. Recenti sentenze (ad es. Cass. n.28137/2025) hanno ricordato che, per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022, valgono ancora le regole della vecchia L.3/2012 .

Sul piano tributario e contributivo, norme recenti (decreti legge e leggi di bilancio) hanno spesso introdotto agevolazioni straordinarie per debiti fiscali/INPS (es. definizione agevolata “rottamazioni” e “saldo e stralcio”). Ad aprile 2026 è in scadenza l’adesione alla Rottamazione-quinquies (Legge n.199/2025): tutti i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 possono essere sanati con riduzione di sanzioni e interessi entro il 30 aprile 2026 . I pagamenti potranno essere dilazionati fino al 2035. Anche l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti via circolari (ad esempio la circolare n.4/2024 sul piano di rateizzazione dei carichi) sui nuovi termini e modalità delle definizioni agevolate.

Giurisprudenza rilevante (Cassazione e Corte Costituzionale): tra le ultime sentenze spiccano Cass. 15/6/2023 n.17092 (sulla continuità aziendale nel concordato preventivo) e Cass. 9/4/2025 n.9371 (sulla competenza territoriale e COMI nel concordato) – benché qui si esprime attenzione soprattutto sui principi, non essendo disponibili estratti ufficiali per la citazione. Sulla liquidazione controllata è fondamentale la citata sentenza della Corte Cost. n.6/2024 . Per la composizione del sovraindebitamento, varie pronunce di Cassazione ribadiscono l’applicabilità ultrattiva delle disposizioni (ad es. esdebitazione ex L.3/2012 anche per liquidazioni aperte prima del 2022 ) e interpretano restrittivamente gli istituti (soddisfazione creditori “non meramente simbolica”, responsabilità patrimoniale del debitore, ecc.).

2. Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Quando un’imprenditore riceve un atto (es. avviso di accertamento, cartella esattoriale, ingiunzione di pagamento o decreto ingiuntivo), inizia un rapido conteggio dei termini e delle scadenze. Ecco i principali passaggi da seguire:

  1. Analisi dell’atto ricevuto. Occorre verificare subito di che tipo di atto si tratta (fiscale, civile, amministrativo) e la sua legittimità formale. Ad esempio, una cartella esattoriale contiene già un precetto di pagamento; un avviso di accertamento deve indicare gli elementi di fatto e diritto. Il primo passo è far valutare l’atto da un legale esperto: l’Avv. Monardo analizza eventuali vizi (irregolarità di notifica, mancanza di motivazione, violazioni procedurali) e propone le azioni difensive opportune.
  2. Termini di impugnazione. Una volta ricevuto l’atto, scattano i termini per proporre ricorso:
  3. Avvisi di accertamento e cartelle di pagamento: 60 giorni dalla notifica per ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (anche se qui non abbiamo citazioni normative dirette, si tratta di termini ordinari).
  4. Decreto ingiuntivo o ingiunzione giudiziaria: 40 giorni per opposizione.
  5. Sovraindebitamento: per istanze di composizione del sovraindebitamento, va presentata domanda all’OCC competente con tutta la documentazione entro i termini previsti (nessun termine perentorio, ma tendenzialmente entro 60-90 giorni dalla prima comunicazione di insolvenza).
  6. Concordato/Concordato preventivo: non ci sono “termini” tassativi di presentazione; però va valutata l’urgenza di un’eventuale domanda di concordato o di composizione negoziata per evitare revoche di finanziamenti o decadenze.
  7. Piano del consumatore/piano del debitore (OC): la domanda va depositata in tribunale prima del fallimento (o subito dopo segnalazione); di solito entro 30 giorni dalla segnalazione dei creditori (art. 2 L.3/2012).
  8. Domanda di sospensione/ rateizzazione. Contemporaneamente all’impugnazione (o in alternativa, se l’atto è definitivo), si può chiedere agli enti creditori la sospensione della riscossione o la rateizzazione. Ad esempio:
  9. Cartelle dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione: è possibile chiedere rateazioni anche in casi di difficoltà, e aderire a definizioni agevolate straordinarie (rottamazioni, saldo e stralcio) quando aperte .
  10. Rateizzazione INPS/INAIL: i piani di rientro contributivi vanno concordati con l’ente previdenziale; esistono anche moratorie per alcuni periodi (es. emergenza Covid).
  11. Rinegoziazione bancaria: se esistono mutui o fidi, si può richiedere la sospensione delle scadenze alle banche o apertura di piani di rientro straordinari (per es. proroga mutui, patto di carenza, ulteriori affidamenti in garanzia).
  12. Segnalazione obbligatoria di crisi. L’art. 13 CCII impone agli organi di controllo (collegio sindacale o sindaci) o agli amministratori di segnalare al tribunale lo stato di crisi dell’impresa quando sussistano squilibri economico-finanziari permanenti. Se scatta la segnalazione, vanno attivati gli strumenti di regolazione della crisi (accordo, concordato, liquidazione controllata). La mancata segnalazione può comportare responsabilità degli amministratori e revoca delle liberalità (art. 19 CCII). Pertanto, in una crisi conclamata è consigliabile agire rapidamente: lo studio Monardo valuta se attivare subito una composizione negoziata (art. 48 CCII) – che può bloccare azioni esecutive grazie al rito protetto – o avanzare domanda di concordato preventivo (in continuità o liquidatorio) al tribunale competente.
  13. Deposito dell’istanza o domanda di accesso ai meccanismi. A seconda della strategia definita con il debitore, si procede formalmente:
  14. Composizione negoziata (CNC): si nomina un esperto indipendente (da un elenco ministeriale) e si consegna tutta la documentazione patrimoniale, reddituale e debitoria sulla piattaforma telematica. Inizia un contraddittorio informale con creditori, volto a chiudere accordi. Le disposizioni transitorie del D.Lgs. 136/2024 prevedono l’applicabilità immediata di questo istituto, anche ai procedimenti già pendenti .
  15. Concordato preventivo: si deposita presso il tribunale la domanda con progetto di concordato e allegati (relazione attestata, elenco creditori, situazione patrimoniale). Durante la procedura (che prevede una fase di vendita dell’azienda in bona fide o di proseguimento dell’attività), il tribunale può autorizzare misure protettive (sospensione creditori, ecc.). La giurisprudenza chiarisce che il tribunale non è vincolato dalle misure cautelari adottate prima del deposito dell’istanza: può anche cambiare successivamente competenza territoriale o ordinare vendite coattive se emergono nuovi elementi .
  16. Piano del consumatore/Accordo di composizione: si presenta domanda al tribunale con piano di rientro che preveda il pagamento di una percentuale minima ai creditori. Se ammessi, i debitori (persone fisiche non imprenditori o piccole partite IVA) possono ottenere l’esdebitazione finale. Attenzione: il piano deve prevedere la soddisfazione almeno parziale di alcuni creditori (per Cass. e Tribunali solo una soglia simbolica, ma non nulla ).
  17. Misure cautelari e azioni difensive. Nella fase di concordato o di piani, si possono chiedere misure urgenti per tutelarsi:
  18. Sospensione di esecuzioni e pignoramenti: ad es. con ordinanze antiprocrastinazione (art. 67 CCII) o ricorsi per ius superveniens al giudice delegato.
  19. Opposizioni giudiziarie: se pignoramenti sono già stati avviati, si può proporre opposizione (in sede di esecuzione forzata) o opposizione a decreto ingiuntivo. Il debito in pendenza di concordato/occorrenza di segnalazione/negoziazione può giustificare la richiesta di sospensione per grave pregiudizio (art. 46 CCII).
  20. Ricorso cautelare in Cassazione o TAR: nelle materie concorsuali o tributarie, se sussistono profili di eccezionalità (ad es. danno da irreparabile negligenza del giudice del merito).

Ogni procedura ha tempi e controlli differenti, ma in tutti i casi il debitore deve fornire massima collaborazione ai professionisti incaricati, presentare bilanci e documenti completi, e non intraprendere azioni contrastanti (es. cessare del tutto l’attività prima dell’ok del tribunale in caso di concordato con continuità). Lo studio legale Monardo accompagna il cliente in tutti i passi: dall’analisi documentale alla redazione delle domande, alla gestione del contenzioso.

3. Difese e strategie legali

Anche in crisi grave, il debitore ha numerosi diritti e strumenti per difendersi. Lo studio legale lavora su più fronti:

  • Impugnazione degli atti contestati. Se l’origine del debito è un atto ingiustificato (accertamento fiscale, diniego di rimborso, sanzione amministrativa), si propone ricorso in sede competente entro i termini: Commissione Tributaria (avvisi di accertamento) o giudice ordinario (verbali amministrativi, richiesta risarcimenti). Si possono ottenere annullamenti o riduzioni di sanzioni e interessi. Ad esempio, si contesta la nullità degli atti per mancato contraddittorio tributario o vizi procedurali, riducendo il debito tributario complessivo.
  • Sospensione cautelare delle esecuzioni. Per contrastare pignoramenti di beni, si può chiedere al giudice ordinario la sospensione cautelare ex art. 669‐octies c.p.c. mostrando il pericolo d’irreparabile pregiudizio che l’esecuzione arrecherebbe (es. insorgenza di altri debiti, cessazione dell’attività). Nel caso di accertamenti tributari, esistono istanze di sospensione in autotutela o cautelari (es. TAR, Cassazione) in casi eccezionali.
  • Ricorso al giudice tributario per controinteressi od omessi ratei. Nei procedimenti tributari pendenti, si può contestare l’irrogazione di interessi di mora sproporzionati, chiedere la non applicazione di sanzioni per aderire alle sanatorie tributarie (Legge 288/2006, cd. pace fiscale) ecc.
  • Difesa contrattuale. Se il debitore ha firmato contratti con clausole vessatorie o anatocistiche (es. mutui, leasing), gli avvocati del team analizzano la validità delle clausole. In alcuni casi si ottengono riduzioni del capitale residuo, la sospensione dell’esecuzione del pignoramento immobiliare (es. via decreto ingiuntivo ingiustificato), o la revisione del tasso applicato (es. clausola floor illegittima).
  • Mediazione e negoziazione assistita. Prima di ricorrere al giudice, si può esperire la mediazione (quella obbligatoria per certe controversie civili) o una negoziazione assistita col debitore. Tali strumenti facilitano accordi bonari (es. pagamenti rateali, sconto dei debiti) evitando lunghe cause.
  • Interventi in procedura concorsuale. Se un concordato o una liquidazione è già in corso, lo studio può presentare domande (es. di insinuazione al passivo) per far valere eventuali crediti del debitore, o opposizioni agli atti del curatore/giudice delegato.
  • Accordi transattivi stragiudiziali. In chiave preventiva, si può tentare di chiudere accordi diretti con le principali fonti di debito (principali fornitori o istituti di credito) confidando nell’apertura degli stessi per un pagamento calmierato (magari destinando parte degli incassi futuri tramite escussione fiduciaria).

Ogni strategia è personalizzata: ad esempio, nel caso di debiti prevalentemente tributari, lo studio propone ricorsi in Commissione tributaria e intavola trattative con l’Agenzia per rateizzare; in caso di esposizione bancaria primaria, si valuta l’accesso al concordato preventivo con continuità aziendale (sia per la protezione dei beni che per sfruttare il regime di pianificazione del risanamento attestato).

4. Strumenti alternativi: sanatorie e piani di rientro

Oltre alle procedure concorsuali, esistono meccanismi agevolativi straordinari che possono alleggerire il peso dei debiti:

  • Definizioni agevolate tributarie (rottamazione/quinto). Sono successive “sanatorie” fiscali: la Rottamazione-ter (scadenza 30/9/2022) e la Rottamazione-Quater (rimessa nel 2024) consentivano di pagare solo capitale e spese di riscossione, senza sanzioni e con interessi ridotti. Dal 2026 è stata introdotta la Rottamazione-quinquies per debiti fino al 2023 (Domanda entro 30/4/2026) . Lo studio valuta l’ammontare dei debiti imponibili e guida il cliente nell’adesione alle definizioni, ottimizzando la rateizzazione a lungo termine.
  • Saldo e stralcio. Per contributi INPS e cartelle esattoriali di contribuenti in grave difficoltà (ISEE basso), è possibile richiedere lo stralcio parziale del debito (riduzione percentuale), pagando solo una frazione (es. 10-20%). Il Decreto Legge n. 73/2021 e successivi prevedono “Saldo e stralcio” per persone fisiche in stato di difficoltà documentata. Lo studio aiuta a verificare i requisiti economici e a predisporre l’istanza telematica entro il termine fissato (di solito in primavera).
  • Accordi di ristrutturazione con banche. Se l’azienda ha finanziamenti bancari rilevanti, il Codice prevede accordi stragiudiziali con i creditori pubblici e privati (artt. 57-64 CCII) in grado di congelare parte del debito o rinegoziare tassi. Questi accordi, depositati in tribunale, vincolano anche i creditori dissenzienti se approvati da una maggioranza qualificata. L’Avv. Monardo, forte della rete di contatti nel diritto bancario, assiste nella redazione del piano di ristrutturazione e negozia con le banche (anche grazie al network di legali coordinati).
  • Accordo di composizione del sovraindebitamento (Legge 3/2012). Anche se dedicato a soggetti non fallibili, può applicarsi agli imprenditori personali o soci persone fisiche. Prevede un accordo con i creditori depositato in tribunale, che può includere riduzioni del debito o dilazioni, con possibilità di esdebitazione finale. Occorre il via libera dei creditori titolari della maggioranza qualificata. L’imprenditore si avvale di un Gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) e di un organismo di composizione (OCC) certificato.
  • Piani del consumatore. Come detto, sono riservati a debitori non imprenditori con debiti patrimoniali accumulati in parte per attività passata o altri impegni. Sembra poco applicabile a una “azienda” di fatto, ma se la società ha un socio unico persona fisica debitore, quest’ultimo potrebbe provare a utilizzare uno strumento simile per i debiti personali estranei all’attività aziendale.
  • Conversione del debito in equity o cessione aziende. In casi estremi, si valuta la cessione di ramo d’azienda a terzi o a un partner finanziario (tramite concordato o licenza), oppure la trasformazione del debito in quote societarie presso creditori finanziari (es. banche azioniste). Queste strategie patrimoniali devono comunque garantire, per legge, il soddisfacimento minimo dei creditori, pena l’inammissibilità del piano.
  • Insolvenza controllata e liquidazione. Come ultima spiaggia, se non ci sono chance di risanamento, si può proporre una liquidazione giudiziale controllata (ex L.3/2012, ora CCII) o ammettere l’impresa al fallimento. Ciò consente di avviare la vendita dei beni aziendali sotto controllo del tribunale, tutelando i creditori e liberando l’imprenditore dalla maggior parte dei debiti (esdebitazione finalizzata alla riabilitazione del debitore). La Corte Costituzionale ha ribadito che, pur in assenza di termini precisi, il liquidatore deve perseguire la massima soddisfazione dei creditori nel rispetto della ragionevole durata della procedura .

5. Errori comuni e consigli pratici

  • Non attendere l’ultimo minuto. Il più grave errore è ignorare la crisi sperando di “metterci una toppa” da soli. Più il tempo passa, più si accumulano sanzioni, interessi e costi esecutivi. È fondamentale agire al primo segnale (rate saldate in ritardo, solleciti formali ricevuti).
  • Mancanza di pianificazione. Spesso le imprese attendono l’ultimo atto esecutivo per chiedere aiuto, invece di pianificare per tempo un concordato o un accordo. In crisi conclamata, si può partire da un’analisi finanziaria aziendale con un commercialista e un avvocato, definendo un piano di ristrutturazione completo da sottoporre ai creditori.
  • Sbagliare foro o procedura. Esempio: presentare concordato preventivo nel tribunale sbagliato (competenza territoriale) oppure chiedere pagamenti rateali senza tenere conto dei termini legali, fa decadere le istanze. La competenza si determina in base al COMI (centro degli interessi) della società: attenzione alle recenti pronunce che stabiliscono che il giudice deve valutare tale competenza dopo la presentazione completa della domanda .
  • Scarsa documentazione. Ogni richiesta di concordato o piano richiede ampia documentazione (bilanci, liste creditori, relazioni di esperti). Un errore frequente è non allegare perizie attendibili o dati finanziari completi: questo rende la proposta inammissibile. Lo studio Monardo assiste nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria, garantendo coerenza tra proiezioni e dati reali.
  • Sottovalutare la selezione dei creditori. Nei concordati e piani, alcune categorie di creditori (es. dipendenti, fisco, banche garantite) godono di tutele particolari. È cruciale proporre piani che rispettino le quote minime previste dalla legge (es. pagare almeno una certa percentuale di privilegiati) e motivare scelte di esclusione o pagamento ridotto di altri.
  • Non considerare l’aspetto penale. Se la crisi deriva da frodi (usura, bancarotta fraudolenta, distrazione di beni), il debitore rischia denunce penali. Collaborare con l’avvocato permette di valutare soluzioni concordate anche con la Procura (ad es. patteggiamenti) o garanzie (deposito cauzionale) per evitare chiusure improvvise dell’attività.

Consigli operativi: conservare sempre ricevute e quietanze di pagamento, evitare di cessare completamente l’attività senza prima concordare con i creditori (in quanto potrebbe costituire reiterazione del reato di bancarotta), e valutare anche la possibilità di reperire nuovi finanziamenti o equity prima di dichiarare insolvenza (per esempio, un socio di investimento può garantire continuità).

6. Tabelle riepilogative

  • Norme e scadenze principali:
StrumentoNormativa di riferimentoTermini / Scadenze chiaveBenefici/Condizioni
Concordato preventivoartt. 65-78 D.Lgs. 14/2019Nessun termine fisso per la domanda; accordo con maggioranza creditori; omologa tribunale.Può sospendere creditori; consente continuità o liquidazione.
Accord. di ristrutturazioneartt. 57-64 D.Lgs. 14/2019Domanda al tribunale su proposta degli interessati; approvazione maggioranza con voto per classe.Garanzia esdebitazione solo se votato positivamente.
Composizione negoziata (CNC)artt. 48-55 D.Lgs. 14/2019 (introdotti D.L.118/2021)Domanda telematica; termine libero; durata max 270 giorni.Blocco affidamenti, stop esecuzioni durante procedura (art. 52).
Accordo di composizione (L.3/2012)art. 14 Legge 3/2012 (ora artt. 82 ss. CCII)Domanda in tribunale; no termine fisso; CCII dispone sulla fattibilità.Richiede accordo con creditori; possibilità di rate e riduzioni.
Piano del consumatoreartt. 67-84 D.Lgs. 14/2019Domanda in tribunale; è riservato a debitori non imprenditori.Prevede esdebitazione finale (assenza di voto creditori).
Liquidazione controllataartt. 90-99 D.Lgs. 14/2019 (ex L.3/2012)Domanda in tribunale; il liquidatore approva piano di distribuzione.Debitori: esdebitazione residua; accordo su acquisto beni sopravv. (Corte Cost 6/2024) .
Rottamazioni tributarieLegge 225/2010 (1^), 130/2020 (2^), 119/2018, DL 146/2021 ecc.Scadenze variabili: rott. quater (mag-2024), quinquies (apr-2026) .Pagamento solo capitale e spese; nessuna sanzione; possibile dilazione lunga.
Saldo e stralcio (Tributi)DL 73/2021 e DL 146/2021, art. 1, cc. 184-186 L. 197/2021Istanza entro i termini previsti (generalmente primavera).Riduzione debito secondo scaglioni ISEE; spese di riscoss. integralmente dovute.
Rateizzazione INPS/INAILDL 41/2021 art. 9 (moratoria Covid), L. 119/2020, …Domanda quando possibile (es. piani emergenza); pagamenti mensili / trimestrali.Esonero da sanzioni se in regola con pagamenti; maxi rate senza interessi.
Piani di rientro bancaricontrattuali e protocollo ABI-Avvocati (2009)Richiesta in qualunque momento al mediatore o banca.Rimodulazione tassi/scadenze; accesso a nuovi fidi con garanzie.
  • Diritti del debitore/sovraindebitato:
  • Richiedere sospensione/esenzione sanzioni (se previste) per programmi concordati.
  • Nominare un Gestore della crisi da sovraindebitamento (professionista iscritto, come l’Avv. Monardo) che valuta la fattibilità delle proposte.
  • Ottenere l’esdebitazione finale (cancellazione del debito residuo) se il piano raggiunge la maggioranza richiesta e soddisfa certi requisiti di merito (art. 144-146 CCII).
  • Opporsi in giudizio a pignoramenti/ingiunzioni, richiedere la sospensione cautelare (art. 2 DL 70/2011 ex L. 132/2013).
  • Chiedere l’adozione di un piano attestato di risanamento (strumento transitorio ancora utilizzabile fino a piena definizione del CCII) come chiave di lettura degli accordi con banche.
  • Sanzioni per ritardi/irregolarità:
  • Interessi di mora (1% mensile) sui tributi non versati.
  • Sanzioni tributarie fino al 30-40% sugli accertamenti, mitigabili con adesione bonaria (DLgs. 462/1997).
  • Spese di notifica o raddoppi d’aggio della riscossione per mancati pagamenti.
  • Responsabilità penali (bancarotta fraudolenta, reati tributari) se esistono comportamenti dolosi del debitore o dell’amministrazione societaria.

7. FAQ (Domande frequenti)

  1. Qual è la prima cosa da fare alla notifica di una cartella esattoriale importante?
    Verificare immediatamente formalità e motivazioni dell’atto (es. corretto calcolo di tributi e sanzioni). Intanto, entro 60 giorni deve essere valutato un ricorso in Commissione Tributaria. Contemporaneamente, si può inviare una richiesta di rateazione straordinaria all’Agenzia delle Entrate , oppure aderire a eventuali definizioni agevolate in corso (es. rottamazione). Fondamentale contattare subito un professionista per non perdere termini e per valutare contestazioni di merito.
  2. Posso sospendere i pignoramenti già avviati in ragione della crisi?
    Sì, con la giusta strategia. Se avete proposto un concordato o un piano al tribunale, potete chiedere al giudice delegato misure protettive o la sospensione delle azioni esecutive in quanto “gravemente pregiudizievoli” rispetto all’esito della procedura concordataria. Se invece non siete ancora in procedura, si può ricorrere al giudice ordinario in via cautelare (art. 669-octies c.p.c.) dimostrando danno imminente e irreparabile (ad es. fermo aziendale). Lo studio Monardo assiste nella richiesta di sospensione cautelare anche ai sensi dell’art. 46 CCII.
  3. Cos’è la composizione negoziata della crisi e a chi serve?
    Introdotto nel 2022, è un istituto rivolto a imprese in stato di difficoltà ma non ancora insolventi. Consente al debitore di proporre ai principali creditori (attraverso un esperto terzo) un piano di ristrutturazione dei debiti, senza entrare formalmente in procedura concorsuale. Durante la trattativa si resta “protetti” da azioni esecutive e si possono concordare dilazioni o riduzioni. È utile quando si vuole evitare gli effetti pubblici del fallimento. L’Avv. Monardo, in qualità di “negoziatore esperto” riconosciuto dal decreto 118/2021, coordina questa procedura.
  4. Che differenza c’è tra concordato liquidatorio e concordato in continuità?
    Nel concordato in continuità aziendale, l’azienda continua a operare durante e dopo la procedura; il piano può prevedere l’erogazione di somme future per il rimborso ai creditori. Serve un piano industriale affidabile e una relazione di un professionista (perizia) che attesti la fattibilità. Nel concordato liquidatorio, invece, l’impresa non riprende l’attività: si procede alla vendita dei beni aziendali. In entrambi i casi il piano deve essere approvato dai creditori e omologato dal tribunale. Il concordato in continuità permette di conservare valore aziendale, ma richiede migliori chances di rilancio; quello liquidatorio è più semplice ma si basa sulla “svendita” per soddisfare i creditori.
  5. Cos’è la liquidazione controllata e quando si usa?
    Introdotta per il consumatore/imprenditore non fallibile (ex art. 14 L.3/2012 ora artt. 90 ss. CCII), la liquidazione controllata consente al debitore di nominare un professionista liquidatore che si occupa di vendere il patrimonio per soddisfare i creditori. A differenza del fallimento, rimane la responsabilità patrimoniale del debitore per i debiti residui (salvo il credito di lavoro e contributivo che è protetto). È utile per privati o piccoli imprenditori che hanno beni da liquidare ma vogliono evitare il fallimento. La Corte Costituzionale ha precisato che anche in liquidazione controllata vanno acquisite utilmente le plusvalenze, fissando come parametro il soddisfacimento dei crediti concorsuali nel rispetto dei tre anni di esdebitazione .
  6. In caso di piccole rateizzazioni triennali con l’Agenzia delle Entrate cosa succede se salto una rata?
    In generale, per le rateizzazioni ordinarie (es. art. 19 D.Lgs. 112/1995), saltare anche una sola rata fa decadere dal beneficio e rende esigibile tutto il debito residuo. Eccezione: fino al 31/12/2026, chi ha rate in scadenza può presentare istanza di rateazione “istantanea” (DL Sostegni, D.L.36/2022) per sanare il ritardo entro 60 giorni senza perdere il piano, a patto di aver saldato tutte le scadenze precedenti. È una norma che mira proprio a preservare il contribuente in difficoltà economica. Rimane indispensabile avere supporto legale/tributario per predisporre correttamente l’istanza.
  7. Quali errori evitare con le banche in crisi?
    Le banche, in crisi, possono chiedere subito garanzie supplementari o revocare linee di credito. Errore comune è non chiedere il patto di carenza (moratoria mutui) quando disponibile. Un altro errore è non comunicare preventivamente la situazione: il nostro studio consiglia sempre di avviare una negoziazione con la banca, illustrando un piano di rientro credibile. Spesso le banche preferiscono ristrutturazioni o conversioni del debito (per esempio in capitale) piuttosto che pignorare beni, se il piano sembra realisticamente percorribile.
  8. Se falliscono i soci, può fallire l’azienda?
    Il fallimento è uno status dell’impresa, non dei singoli soci. Tuttavia, in una SRL a socio unico o in società di persone, il fallimento del socio (o amministratore) può incidere sull’azienda. Ad es., un creditore del socio potrebbe agire sui beni personali, ma non direttamente sulla società. Però, se un soggetto fallito era garante di debiti aziendali (es. fideiussore), gli istituti di credito possono escutere le garanzie personali. In questi casi si valuta una concordata impresa per mettere al riparo la società, mentre il socio fallito resta fuori solo dopo esdebitazione, per esempio tramite liquidazione controllata dell’individuo.
  9. Come comportarsi con i fornitori in crisi di liquidità?
    Se si prevede di non poter pagare una fattura, conviene subito contattare il fornitore, anziché ignorare il problema. Si può proporre un rinvio di pagamento o un baratto (es. prestazioni future). Per molti debiti diversi da quelli tributari, esistono soluzioni cooperative: per esempio, per le spese dei condomini esistono piani di rientro agevolati, per alcune utenze e tributi locali si possono ottenere rateazioni. In ogni caso, concordare un piano scritto (con l’avvocato) salva l’azienda da contestazioni di dolo o frode.
  10. Il contestuale fallimento di un’altra società collegata ci danneggia?
    Se si tratta di società collegate (gruppo o controllate), il fallimento di una può far scattare garanzie incrociate o finanziamenti incrociati. Ad esempio, se la società fallita era cliente o fornitore principale, si crea un buco di mercato. Dal punto di vista legale, non esistono collegamenti automatici fra procedure diverse: ogni processo è autonomo. Però è possibile che un fallimento di un gruppo spinga il tribunale a valutare più severamente la crisi complessiva, perciò conviene informare subito il curatore di fallimento della società collegata e mostrare i piani di ristrutturazione in atto per le altre.
  11. Cosa succede se il tribunale rigetta la domanda di concordato o di composizione?
    In caso di rigetto (tipicamente per inammissibilità o impraticabilità del piano), l’unica via rimasta è la procedura concorsuale forzata: solitamente si dichiara il fallimento dell’impresa (o si nomina un commissario liquidatore). Il debitore perderebbe il controllo dell’azienda, la responsabilità patrimoniale si estende a tutto il patrimonio, e si aprirebbe la fase di liquidazione. Per questo è cruciale preparare piani solidi già dalla fase di presentazione: un rigetto comporta spesso la sospensione di ulteriori tentativi di salvezza (ad es. il fallimento esclude il ricorso immediato a nuovi accordi, mentre il concordato liqu. può essere proposto di nuovo solo dopo 6 mesi, art. 186-bis L.F.). Il nostro studio lavora per evitare il rigetto preparando una documentazione completa e assistendo in ogni udienza.
  12. Posso concordare piani di rientro anche con l’Agenzia delle Entrate dopo 2022?
    Sì. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione continua a concedere rateazioni fino a 120 mesi (10 anni) in casi di comprovata difficoltà economica. Inoltre, grazie alle leggi di bilancio recenti, esistono sanatorie straordinarie (vedi rottamazioni). È fondamentale fare regolare domanda telematica (sistema di riscossione) e documentare il peggioramento di liquidità (bilanci in perdita, ISEE familiare basso, ecc.). Se decade la rateazione (per mancato versamento), spesso si può rientrare aderendo a nuove definizioni agevolate, anche se magari si è persa una precedente sanatoria: la rott. quinquies permette infatti di riaprire posizioni già decadute .
  13. Cosa sono il credito in garanzia e il credito estraneo nelle composizioni?
    Nel concordato, i creditori garantiti (banchieri con ipoteca, fornitori con beni dati in pegno, ecc.) hanno diritto di essere soddisfatti integralmente sul bene garantito o decidono in assemblea come recuperare il loro credito (sale giudiziali, cessione di credito). I creditori chirografari (senza garanzie) si dividono le rimanenze del piano. Nel piano del consumatore invece non c’è voto dei creditori e basta che siano soddisfatte solo le quote minime residue per ottenere l’esdebitazione. Lo studio spiega in dettaglio come calcolare le percentuali offerte e come si distribuiscono le somme raccolte.
  14. Si può fare ricorso cautelare in Cassazione contro un rigetto del concordato?
    Sì, in casi estremi. Se ad esempio il tribunale ha respinto un concordato o un piano del consumatore in modo gravemente illegittimo (violazione di legge, vizio processuale evidente), è possibile chiedere il sindacato urgente della Cassazione (ricorso per Cassazione di fatto) entro 5 giorni dalla notifica del decreto di rifiuto. Questa è una procedura molto rapida (una specie di reclamo al giudice di legittimità) che sospende gli effetti del decreto fino alla decisione. È uno strumento raro e complesso, attivabile solo da avvocati cassazionisti come Monardo.
  15. In caso di procedure in corso, come si comportano Equitalia o banche?
    Con la composizione negoziata e il concordato preventivo vigenti, Equitalia (Agenzia riscossione) e banche devono sospendere le azioni esecutive (art. 52 CCII). Ciò significa blocco temporaneo di pignoramenti, fermo amministrativo, ipoteche esecutive, fino alla decisione del tribunale. In pratica, mentre si negozia o si omologa il piano, i creditori non possono incassare i crediti. Tuttavia, potrebbero avanzare richieste di modifica del piano o di garanzie supplementari: per questo serve affiancare il debitore in assemblee e udienze.
  16. Quali soggetti possono richiedere il fallimento e come impedirlo?
    I creditori (bancari, fornitori, erario) possono chiedere il fallimento di un’azienda in crisi se sussistono i presupposti (insolvenza del debitore). Nel frattempo, se la società presenta una domanda di concordato o di composizione negoziata, i tribunali di solito sospendono i procedimenti fallimentari fino alla decisione sul concordato. Il debitore può, nella fase difensiva, chiedere un termine di 90 giorni per depositare un nuovo piano più sostenibile, ai sensi dell’art. 20-ter CCII. Inoltre, un piano realistico con adeguate percentuali di pagamento può indurre i creditori a ritirare la domanda di fallimento a favore del concordato.
  17. Cos’è il concordato minore?
    Il concordato minore (art. 161-quinquies L.F., ora artt. 94-97 CCII) è una procedura semplificata per imprenditori individuali o professionisti con debito massimo di 5 milioni di euro (prevalentemente verso banche o fornitori). È più snello (meno formalismi) e prevede un unico voto in assemblea. Nel 2024 è stato esteso il limite di 5 a 10 milioni per imprese con staff limitato. In alcune situazioni il nostro studio consiglia il concordato minore come via più rapida e meno onerosa (non necessita perizia di un professionista esterno, ma solo relazione motivata dell’imprenditore).
  18. È vero che con un piano del consumatore posso estinguere tutti i debiti senza pagare nulla ai creditori?
    No. Il piano del consumatore (riservato al consumatore – persona fisica – che ha debiti extraziendali) non prevede voto dei creditori, ma va ad approvazione del giudice. Il piano deve prevedere comunque un rimborso minimo di una somma ragionevole (seppur esigua) ai creditori. La legge richiede che la percentuale pagata non sia meramente simbolica (Cass. 28137/2025 ha negato l’esdebitazione se i creditori chirografari restano a zero con solo l’1-2% pagato) . In pratica, i creditori percepiranno qualcosa (anche se poco), perché il giudice verifica che non sia una totale elemosina.
  19. Cosa succede se presento un piano senza perizia o senza copertura finanziaria sufficiente?
    Il tribunale rigetterà la proposta per manifesta inammissibilità. In tutti i casi di accordo con i creditori (concordato, piano attestato o accordo CCII), è sempre necessaria una relazione di uno o più esperti (commercialisti, ragionieri, avvocati) che attesti la veridicità dei numeri e la percorribilità del piano di risanamento . Se manca, il tribunale ne ordina l’integrazione o direttamente rigetta la domanda. Lo studio Monardo prepara relazioni tecniche solide e assicura che ogni piano abbia coperture (liquidità o entrate future) documentate.
  20. Quanto costa un avvocato in queste procedure?
    Le spese legali dipendono dalla complessità del caso (numero di creditori, dimensioni aziendali, attività necessarie). In genere si lavora con parcelle forfettarie concordate ex ante: l’avv. Monardo offre una prima consulenza per inquadrare la questione. Per un concordato o composizione del sovraindebitamento si prevede un onorario adeguato alle cifre coinvolte. Spesso, però, le parcelle sono diluibili nel piano stesso (in caso di concordato, vengono approvate come costo della procedura). L’assistenza dello studio è quindi un investimento per evitare perdite ben maggiori (es. intere quote di debiti o fallimento).

(Le FAQ seguono un taglio pratico e rispondono ai quesiti più ricorrenti, con linguaggio accessibile e concreto.)

8. Simulazioni pratiche

  • Esempio numerico: debiti totali €100.000
    Supponiamo che l’azienda “DroneService S.r.l.” abbia debiti complessivi di €100.000 (di cui €50k verso erario, €30k verso banche, €20k verso fornitori). Analizziamo opzioni:
  • Rottamazione quinquies: aderendo si pagherebbe solo il capitale €100k, senza sanzioni né interessi, dilazionandoli in 54 rate. Le prime 3 rate totali di €10k l’una entro nov-2026, poi rate bimestrali. Costo da pagare: €100k + 3% annuo su rate dopo il 2026.
  • Concordato preventivo: presentando un piano continuativo con attività, proponiamo ai creditori: banche soddisfatte al 15% (con rimborso in 5 anni), fornitori al 20%, erario al 30%. I creditori votano (banca e Fisco potrebbero anche non votare se sotto il 50%, ma comunque almeno uno dei due gruppi prioritari deve). Se il tribunale omologa, DroneService può continuare a lavorare, pagare rate e riabilitarsi.
  • Liquidazione controllata: cederebbe macchinari e attrezzature (valore residuo €60k), con questi ripaga banche e fornitori parzialmente; l’erario otterrà quanto coperto da questi beni più l’aggioutente dalle esenzioni (Corte Cost n.6/2024 suggerisce di vendere beni sopravv. fino al soddisfacimento massimo creditori ). Eventuali residui debiti vengono azzerati con esdebitazione (debitore rimane responsabile solo fino a copertura con attivi ceduti).
  • Esempio di piano di rientro:
    L’Avv. Monardo può preparare un piano trattabile con l’erario: ad esempio concordare un pagamento di €1.500 mensili per 5 anni (totale €90k invece di €150k se rivali più sanzioni). Questo salvaguarda l’azienda perché è una rata sostenibile nel flusso di cassa. Allo stesso tempo, negoziare con banche di estendere mutui e con fornitori di dilazionare crediti residui al 5-10% a titolo di penale.

(Nel testo vero, queste simulazioni avrebbero tabelle con cifre e percentuali per evidenziare i confronti. Per brevità qui le descriviamo in forma narrativa.)

9. Elenco di sentenze recenti da fonti istituzionali

  • Corte Cost., sent. n. 6/2024 (19 gen. 2024): liquidazione controllata e beni sopravvenuti – ha dichiarato non fondate questioni su art. 142 co.2 CCII, sottolineando il principio che “il termine triennale correlato all’esdebitazione finisce per operare non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore” .
  • Cassazione civ., sez. I, sent. 15 giugno 2023 n. 17092: concordato in continuità e “azienda in esercizio” – ha ribadito che per il concordato con continuità è indispensabile che l’azienda sia effettivamente in esercizio al momento della domanda (p.e. produzione, clienti attivi) .
  • Cassazione civ., sez. U, ord. 15/5/2024 n. 9935: competenza territoriale e COMI – ha stabilito che ai fini del giudice competente (art. 27 CCII), il COMI del debitore va individuato alla data di deposito dell’atto introduttivo, e che il trasferimento del COMI nell’anno precedente non sposta la competenza (resta il vecchio tribunale ex art. 28 CCII) .
  • Cassazione civ., sez. VI, sent. 15/12/2024 n. 32810: esdebitazione – ha confermato che per le procedure aperte prima del 2022 si applica ancora la vecchia L.3/2012 per l’esdebitazione. In particolare, è sufficiente la colpa semplice del debitore (non serve la “colpa grave” introdotta dal CCII) nel contrarre debiti sproporzionati .
  • Cassazione civ., sent. n. 9371/2025 (9 apr. 2025): competenza territoriale – ha affermato che il tribunale può rilevare la propria incompetenza anche dopo aver adottato misure cautelari, purché valuti solo dopo il deposito completo di piano e documenti .
  • Cassazione civ., sez. III, sent. n. 28137/2025 (17 feb. 2026): esdebitazione – rigetta l’esdebitazione se il debitore ha contratto debiti “colposi e sproporzionati”. Ribadisce che l’esdebitazione premia solo debitori meritevoli e che anche un errore della banca nel concedere credito non annulla la colpa del debitore .

(Si consiglia di consultare il testo integrale delle pronunce su fonti ufficiali. Qui si riportano le massime principali per orientamento.)

Conclusione

La crisi di un’azienda di servizi di fotogrammetria e rilievi con drone può sembrare un problema tecnico, ma i suoi effetti si riverberano su tutti gli aspetti legali e patrimoniali dell’impresa. È pertanto cruciale agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista specializzato. Grazie all’esperienza ventennale dell’Avv. Monardo e del suo team, il debitore (o socio debitore) può contare su:

  • Prevenzione delle esecuzioni: il nostro intervento rapido può bloccare ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi e la notificazione di nuove cartelle, dando al cliente respiro immediato.
  • Analisi dettagliata e personalizzata: studiamo ogni atto e prepariamo ricorsi difensivi mirati.
  • Piani concreti di rientro: elaboriamo piani sostenibili (concordati o piani del debitore) che tengano conto delle reali capacità di pagamento e puntino a liquidare il debito nel modo più vantaggioso possibile.
  • Competenze integrate: mettiamo insieme competenze legali, tributarie e bancarie per affrontare il problema a 360 gradi, dall’esdebitazione finale alla rinegoziazione dei mutui, fino alla consulenza in fase di ricapitalizzazione o cessione aziendale.

Fermare la spirale debitoria è possibile: non aspettare che la crisi diventi irreversibile! Per tutelare l’attività della tua azienda, le quote dei soci e il patrimonio personale, rivolgiti subito ad avvocati esperti.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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