Azienda Di Progettazione E Costruzione Di Capannoni Industriali Per La Logistica In Crisi D’impresa: Cosa Fare Con Lo Studio Legale

Introduzione

Per un’impresa che progetta e costruisce capannoni industriali destinati alla logistica, la crisi non arriva quasi mai all’improvviso: si forma progressivamente nella tensione di cassa, nel rallentamento degli incassi da SAL, nell’aumento dei costi di cantiere, nella rigidità degli affidamenti bancari, nelle contestazioni del committente, nei debiti fiscali e previdenziali che si accumulano mentre l’azienda prova a tenere aperti i cantieri. Il problema, quindi, non è solo “quanto si deve”, ma soprattutto “se esiste ancora una strada giuridicamente percorribile per salvare continuità, commesse, autorizzazioni, credibilità bancaria e posti di lavoro”. Il quadro normativo oggi è molto più ricco rispetto a pochi anni fa: il Ministero della Giustizia , la piattaforma nazionale della composizione negoziata, il Codice della crisi aggiornato dal terzo correttivo del 2024, la prassi fiscale in evoluzione e la giurisprudenza recente della Corte di cassazione offrono strumenti concreti, ma impongono scelte tecniche tempestive e coordinate.

In questa materia gli errori più gravi sono quasi sempre tre: aspettare troppo; reagire in modo frammentato; trattare separatamente ciò che invece va governato insieme, cioè contratti, banche, fisco, riscossione, contributi, continuità aziendale e responsabilità degli amministratori. La composizione negoziata è divenuta, nei fatti, uno strumento centrale del risanamento: secondo i dati ufficiali di Unioncamere , nel 2025 è diventata il principale strumento di soluzione della crisi d’impresa, con 3.600 istanze presentate e 423 aziende salvate, per circa 23.000 lavoratori coinvolti; nello stesso osservatorio si registra anche la crescita complessiva delle procedure aperte e il progressivo consolidamento degli strumenti di regolazione previsti dal CCII.

Per questo tipo di crisi serve una regia unica. In questa prospettiva si colloca l’attività dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come avvocato cassazionista, coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Con il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, può assistere concretamente l’imprenditore nella lettura degli atti, nella verifica della loro legittimità, nella gestione dei rapporti con banche e Agenzia della riscossione, nella predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, nella trattativa con creditori strategici, nella costruzione di piani di rientro, nella transazione fiscale e negli strumenti giudiziali e stragiudiziali di risanamento.

Per chi realizza immobili logistici, il punto decisivo è questo: non bisogna scegliere tra “difendersi” e “ristrutturare”; bisogna fare entrambe le cose, nello stesso momento, con una strategia che protegga il patrimonio aziendale, riduca la pressione esecutiva, mantenga cantieri e margini essenziali e trasformi il debito in un piano legalmente sostenibile. È esattamente questo il terreno sul quale uno studio legale realmente specializzato fa la differenza.

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Il profilo della crisi nel settore dei capannoni logistici

L’impresa che progetta e costruisce capannoni industriali per la logistica ha una struttura del rischio diversa da molte altre aziende. Il ciclo economico è lungo; la marginalità si forma su commesse ad alto capitale circolante; i costi vivi vengono anticipati; le varianti progettuali possono erodere l’utile; i ritardi su permessi, urbanizzazioni, collaudi o allacciamenti possono spostare in avanti gli incassi; i subappalti e le forniture strategiche possono bloccare il cantiere molto prima che emerga una vera insolvenza conclamata. In termini giuridici, questa impresa entra spesso prima in “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” e solo dopo in insolvenza vera e propria: è esattamente il presupposto su cui il sistema della composizione negoziata è costruito.

Dal lato del debitore, il primo dato da capire è che la crisi di un operatore dell’edilizia/logistica non coincide sempre con la definitiva perdita di continuità. Molte volte il problema è selettivo: c’è un cantiere in utile ma illiquido; c’è un credito verso il committente contestato ma recuperabile; c’è un debito IVA che può essere dilazionato; c’è una banca che ha congelato le linee; c’è un contratto pendente che va difeso; c’è una società veicolo immobiliare che va distinta dalla società operativa. La legge e la giurisprudenza, soprattutto dopo il recepimento della direttiva europea e il correttivo del 2024, muovono oggi da una logica più orientata al risanamento anticipato e meno centrata sulla sola liquidazione finale.

Per un’azienda di questo settore, il legale non deve limitarsi al contenzioso. Deve costruire, insieme al commercialista e ai consulenti aziendali, una “mappa della crisi” che distingua almeno cinque blocchi: debiti fiscali e contributivi; esposizione bancaria; passività verso fornitori e subappaltatori; contestazioni tecniche/contrattuali con committenti e direzione lavori; rischio personale di amministratori, garanti e soci. Senza questa separazione, l’imprenditore finisce per confondere debito esigibile, debito contestabile, debito definibile e debito ristrutturabile. Ed è proprio da questa confusione che derivano gli errori peggiori: pagare il creditore sbagliato, perdere termini di impugnazione, non attivare misure protettive, far decadere rateazioni utili o arrivare troppo tardi agli strumenti del Codice della crisi.

Un ulteriore profilo tipico del comparto riguarda i rapporti bancari. Per chi lavora con cantieri, stati di avanzamento e anticipo fatture, la continuità dipende talvolta più da una linea autoliquidante che dal conto economico. Su questo punto il legislatore è intervenuto in modo molto significativo: l’articolo 18 CCII, come modificato, prevede che in presenza di misure protettive i creditori, comprese banche e intermediari, non possano rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza, modificarli in danno dell’imprenditore o revocare linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; inoltre, dal momento della conferma delle misure protettive, le banche non possono mantenere la sospensione delle linee di credito se non dimostrano che essa dipende dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Se poi l’azienda lavora anche con appalti pubblici, subappalti o qualificazioni SOA, la scelta dello strumento incide direttamente sulla capacità di stare sul mercato. La posizione ufficiale di ANAC è chiara nel ritenere coerente con il nuovo art. 95 CCII la partecipazione alle gare e la qualificazione nel caso di concordato con continuità aziendale, non nel caso di concordato liquidatorio; coerentemente, anche la documentazione del portale appalti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continua a richiamare tale distinzione nei modelli di gara. Per una società che costruisce capannoni per operatori logistici, questo punto vale moltissimo: sbagliare lo strumento può significare perdere il portafoglio ordini futuro.

Il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato

Il perno della materia resta il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, cioè il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022 dopo i rinvii intervenuti durante la fase pandemica e recependo poi le modifiche del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 di attuazione della direttiva UE 2019/1023. Il sistema è stato ulteriormente corretto dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024, che ha inciso su molte norme centrali, fra cui composizione negoziata, misure protettive, strumenti di regolazione, sovraindebitamento e transazione su crediti tributari e contributivi.

Per l’imprenditore in crisi del settore logistico-edilizio, gli articoli più importanti del CCII sono quelli che consentono di agire prima dell’insolvenza irreversibile. L’articolo 17 disciplina l’accesso alla composizione negoziata tramite piattaforma telematica nazionale; richiede, fra l’altro, bilanci o dichiarazioni, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, progetto di piano di risanamento, piano finanziario a sei mesi, elenco dei creditori, certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva rilasciata da Agenzia delle Entrate-Riscossione , certificato dei debiti contributivi e posizione in Centrale dei rischi della Banca d’Italia . Lo stesso articolo prevede l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto entro due giorni lavorativi dalla nomina.

Il sistema delle misure protettive e cautelari ha oggi un peso operativo enorme. Da un lato, l’articolo 18 protegge il debitore dalle iniziative aggressive dei creditori e limita la possibilità di revoca delle linee di credito; dall’altro, l’articolo 8 del Codice, come riformulato, fissa un tetto massimo complessivo delle misure protettive fino a dodici mesi. Questo limite ha ricevuto una lettura rigorosa anche nella giurisprudenza di legittimità: la questione pregiudiziale sfociata nel decreto della Corte di cassazione n. 8794/2025 insiste proprio sul carattere perentorio e improrogabile del limite annuale delle sole misure protettive. Ne deriva una prima regola pratica: le misure non vanno chieste perché “fanno scena”, ma quando servono davvero e con un piano già credibile, altrimenti si consuma un tempo legale preziosissimo.

Gli esiti possibili della composizione negoziata sono normativamente molto ampi. L’articolo 23 prevede, quando emerge una soluzione idonea al superamento della crisi, la conclusione di contratti con uno o più creditori, la convenzione di moratoria o l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto con gli effetti tipici richiamati dal Codice; se invece le trattative non producono una soluzione di quel tipo, il debitore può predisporre un piano attestato di risanamento, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o accedere agli altri strumenti previsti dal Codice. Questa architettura è particolarmente utile proprio nelle crisi da commessa, dove il debitore ha bisogno di tentare prima la continuità e solo dopo, se necessario, passare ad uno strumento più invasivo.

Un capitolo essenziale, per una società di costruzioni, è la transazione fiscale e contributiva. Il terzo correttivo del 2024 ha riscritto l’articolo 63 del Codice, relativo agli accordi di ristrutturazione, per risolvere difficoltà applicative emerse dopo l’entrata in vigore del CCII e superare le rigidità della fase transitoria; parallelamente, sull’articolo 88, dedicato al concordato preventivo, la stessa documentazione ufficiale della Corte di cassazione sottolinea che la transazione fiscale è compatibile anche con il concordato in continuità aziendale, mentre nel concordato liquidatorio il professionista indipendente deve attestare la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. In più, l’Agenzia delle Entrate ha avviato il 15 aprile 2026 una consultazione pubblica su una bozza di circolare recante i primi chiarimenti sistematici sul Codice della crisi, inclusi accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e liquidazione giudiziale: non è ancora un testo definitivo, ma è il segnale ufficiale che la prassi amministrativa si sta strutturando in modo più organico.

Sul piano fiscale puro, non vanno sottovalutate due leve. La prima è interna alla composizione negoziata: l’articolo 25-bis CCII consente, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto ex art. 23, comma 1, lettera a), o dell’accordo ex art. 23, comma 1, lettera c), che l’Agenzia delle Entrate conceda, su istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a 120 rate; la decadenza opera automaticamente anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, deposito di ricorso ex art. 40 o apertura della liquidazione giudiziale o controllata. La seconda è IVA: il decreto-legge 51/2023 ha previsto che, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o accordi richiamati dall’articolo 23, si applichi l’articolo 26, comma 3-bis, del DPR 633/1972; inoltre, la risposta n. 234/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in tema di concordato preventivo e consecuzione fra procedure, il ritorno all’applicazione dell’articolo 26 del decreto IVA per l’emissione delle note di variazione. Per un’impresa di capannoni con crediti deteriorati verso clienti o SPV, questo è un punto utilissimo.

Resta poi il capitolo della riscossione. Se l’azienda ha ricevuto cartelle, avvisi o intimazioni, il diritto vigente offre strumenti immediati: la guida ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che, dopo la notifica della cartella, il debitore può pagare, chiedere la sospensione legale della riscossione, impugnare la cartella o chiedere la rateizzazione; la dichiarazione di sospensione va presentata entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione; l’avviso di intimazione concede 5 giorni per pagare prima delle procedure esecutive; per fermo e ipoteca è prevista una comunicazione preventiva con 30 giorni per regolarizzarsi. Dal 1° gennaio 2025 la disciplina della rateizzazione è stata ampliata, con percorsi che, nelle ipotesi previste, arrivano fino a 120 rate, mentre nel 2026 sono operative sia la prosecuzione della rottamazione-quater, sia soprattutto la nuova rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026.

Quanto alle definizioni agevolate, il dato veramente attuale al 25 aprile 2026 è la rottamazione-quinquies. La legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’ha introdotta per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023; la domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali; l’Agenzia indica anche un tasso di interesse del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 per il piano rateale. Per chi è già dentro la rottamazione-quater, la prossima rata ordinaria cade il 31 maggio 2026, con i consueti giorni di tolleranza previsti dalla disciplina.

Infine, va considerato il profilo penale-tributario degli amministratori. Il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 ha rivisto il sistema sanzionatorio tributario; e la Cassazione penale, con sentenza n. 38438/2025, ha affermato che non è configurabile il delitto di omesso versamento IVA ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, come novellato, se alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione vi è adesione a un piano di rateizzazione validamente richiesto e regolarmente adempiuto. In pratica, sul fronte penale il tempo di reazione torna a essere decisivo: una cattiva gestione delle scadenze può trasformare una crisi fiscale in responsabilità personale.

Cosa fare subito con lo studio legale

La prima mossa corretta non è “presentare una domanda”, ma fare un triage giuridico. Nelle prime 48-72 ore lo studio legale deve raccogliere e ordinare tutta la documentazione che consente di capire dove si trova davvero l’azienda nel continuum tra tensione finanziaria, crisi, pre-insolvenza e insolvenza. Senza questo passaggio, si rischia di imboccare lo strumento sbagliato. Per la composizione negoziata l’articolo 17 del CCII chiede una base informativa molto precisa: bilanci o dichiarazioni, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, progetto di piano, piano finanziario semestrale, elenco dei creditori, certificazioni tributarie e previdenziali e posizione in Centrale rischi. La stessa check-list pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia insiste sul fatto che il progetto di piano di risanamento e il piano finanziario a sei mesi sono il cuore operativo dell’accesso.

La seconda mossa è distinguere gli atti ricevuti. Non tutti gli atti hanno la stessa funzione, gli stessi termini o lo stesso giudice. Una cartella di pagamento apre una finestra di 60 giorni per pagare, rateizzare, chiedere sospensione o impugnare; un avviso di intimazione ne apre una di 5 giorni prima dell’esecuzione; un preavviso di fermo o di ipoteca concede 30 giorni; la sospensione legale della riscossione ha anch’essa un termine di decadenza di 60 giorni dal primo atto di riscossione. Se i termini vengono confusi, il debitore perde rimedi che avrebbero potuto congelare l’aggressione patrimoniale e comprare il tempo necessario per una procedura di crisi.

La terza mossa è qualificare i debiti. Nel linguaggio dell’imprenditore “ho debiti con il fisco” non significa nulla, finché lo studio non separa: debiti già iscritti a ruolo; debiti ancora in fase di accertamento; debiti oggetto di rateazioni decadute; debiti definibili con rottamazione; debiti da trattare in transazione fiscale; debiti previdenziali; debiti contestabili per vizi dell’atto; debiti non ancora scaduti ma già rilevanti ai fini della crisi di liquidità. La ragione è semplice: la stessa passività può produrre risposte giuridiche diverse a seconda del momento in cui viene intercettata. Il professionista che affronta tutto come “massa indifferenziata” di debito, quasi sempre danneggia il debitore.

La quarta mossa è bloccare il fai-da-te nei rapporti con banche e creditori strategici. Dopo il 2024, le misure protettive hanno una ricaduta diretta anche sul comportamento delle banche: se confermate, gli istituti non possono mantenere la sospensione delle linee di credito se non allegano un reale vincolo di vigilanza prudenziale. Nello stesso tempo, però, la protezione ha un tempo massimo e non può essere bruciata in iniziative improvvisate. Per un’impresa che ha commesse in corso, il legale deve decidere se sia il momento di chiedere misure protettive, di ottenere misure sospensive ex art. 20 o di aprire prima una trattativa riservata con i principali stakeholders, tenendo pronta la procedura.

La quinta mossa è costruire una strategia “su tre tavoli”, non su uno soltanto. Il primo tavolo è quello negoziale, cioè la ristrutturazione con banche, fisco, fornitori chiave e committenti. Il secondo è quello protettivo-difensivo, cioè ricorsi, sospensioni, contestazioni degli atti, opposizioni all’esecuzione, tutela contro fermi, ipoteche e pignoramenti. Il terzo è quello concorsuale, cioè la scelta tra composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato semplificato o, per soggetti minori e persone fisiche coinvolte, liquidazione controllata e percorsi di esdebitazione. La forza dello studio legale sta nel governare contemporaneamente questi tre piani, perché il debitore non ha bisogno di “una pratica”, ma di una linea di salvezza.

La sesta mossa, spesso decisiva, è capire se esistono crediti attivi recuperabili o sterilizzabili. Nelle imprese di costruzione capita di frequente che la crisi derivi non solo da debiti, ma da crediti ingabbiati: riserve di cantiere, varianti non riconosciute, SAL sospesi, penali contestate, ritenute di garanzia, insoluti da committenti entrati essi stessi in procedura. In questa situazione la componente contenziosa e quella concorsuale non devono procedere separate. Se un credito è realistico e documentato, può essere il pilastro della continuità o la leva per la convenienza di una proposta ai creditori; se invece è fragile, gonfiare il piano con attivi di carta significa pregiudicare l’intera procedura. Anche la disciplina IVA delle note di variazione in presenza di procedure concorsuali e accordi pubblicati può incidere sulla cassa reale del debitore.

Difese e strategie legali su fisco, banche, fornitori e lavori

Dal lato tributario, la regola è semplice: mai lasciare che l’atto fiscale viva da solo, fuori dal progetto di risanamento. Un avviso di accertamento, una cartella o un’intimazione possono essere impugnati per vizi sostanziali o formali, ma anche quando l’atto è formalmente fondato occorre chiedersi se il debito vada definito separatamente, dilazionato, sospeso o inglobato nella futura transazione su crediti tributari e contributivi. L’accertamento con adesione resta uno strumento deflativo importante; la sospensione legale della riscossione resta praticabile nei casi tassativi fissati dalla legge; la rateizzazione ordinaria va valutata non solo per “respirare”, ma anche per impedire che la posizione peggiori proprio mentre si prepara uno strumento di crisi.

La difesa vera, però, in un’azienda di capannoni logistici, richiede il coordinamento fra fisco e continuità aziendale. Se la società è meritevole di un percorso di risanamento, la composizione negoziata consente, nei presupposti di legge, di arrivare a un contratto o a un accordo pubblicato che produce anche effetti fiscali molto rilevanti; e l’articolo 25-bis consente la rateazione fino a 120 rate con istanza sottoscritta anche dall’esperto. Ciò non significa che ogni debito fiscale sia negoziabile a piacere, ma significa che il debitore non è più costretto alla falsa alternativa tra pagamento immediato impossibile e inerzia autodistruttiva.

Sul fronte bancario, la strategia non deve ridursi alla richiesta generica di “non revocare gli affidamenti”. Lo studio legale deve verificare contratto per contratto: anticipi su fatture; mutui chirografari o ipotecari; SAL; affidamenti a revoca; cessioni del credito; factoring; covenant; lettere di patronage; fideiussioni omnibus; pegni o garanzie reali. Solo così si può capire se la banca stia esercitando diritti contrattuali reali o stia invece aggravando la crisi in una fase nella quale il Codice protegge il debitore. L’attuale formulazione dell’articolo 18 CCII, soprattutto nella parte sulle linee di credito, offre all’impresa uno scudo molto più forte rispetto al passato, ma tale scudo funziona se lo si attiva con metodo e con il procedimento corretto.

Anche i rapporti con i fornitori strategici e i subappaltatori devono essere trattati giuridicamente, non solo commercialmente. In un’impresa di costruzione, il fornitore di prefabbricati, l’impiantista, il serramentista industriale o il subappaltatore del movimento terra possono essere “creditori” in astratto, ma in concreto sono soprattutto nodi indispensabili alla continuità. Per questo, in una composizione negoziata ben impostata, la trattativa non riguarda solo il saldo del pregresso: riguarda standstill, nuovi termini di pagamento, prosecuzione delle forniture, rinuncia a sospensioni di cantiere, gestione delle riserve e dei collaudi, eventuale rimodulazione del cronoprogramma. L’articolo 23 CCII, che consente contratti con uno o più creditori e accordi idonei al superamento della crisi, è costruito proprio per dare veste giuridica a questo tipo di intese.

Nei contratti pendenti, la difesa del debitore passa spesso dalla qualità dell’analisi documentale. Lo studio deve leggere integralmente appalto, capitolato, cronoprogramma, perizie di variante, corrispondenza di cantiere, certificati di pagamento, contestazioni del RUP o della direzione lavori, stati di consistenza e polizze. La crisi dell’impresa edile/logistica viene narrata spesso dal committente come inadempimento puro del costruttore; ma il quadro reale può essere molto diverso: ritardi da consegna aree, sospensioni imputabili alla committenza, varianti extra budget, aggiornamento prezzi non riconosciuto, extra-costi da interferenze, riserve tecniche non coltivate correttamente. Se questi elementi emergono, cambiano radicalmente la trattativa con i creditori e anche la sostenibilità del piano di risanamento. In questo passaggio, il legale deve lavorare con tecnico di parte e commercialista come un’unica squadra.

Se l’impresa lavora su gare pubbliche, va considerata con la massima attenzione la ricaduta del percorso di crisi sulla qualificazione e sulla partecipazione alle procedure. La posizione istituzionale di ANAC è nel senso che la partecipazione alle gare e la qualificazione restano coerenti con la continuità aziendale, non con il concordato liquidatorio. Dal lato del debitore questa non è una finezza teorica: significa che, se l’azienda sopravvive grazie alle future commesse, scegliere troppo presto uno strumento liquidatorio può distruggere il valore che si voleva salvare. Prima di ogni mossa, quindi, bisogna verificare dove l’impresa genera ancora business e quali contratti perderebbe per effetto dello strumento prescelto.

Un capitolo spesso trascurato è la compensazione. La Cassazione, con sentenza n. 2005/2025, ha affermato che nel concordato preventivo la compensazione è ammessa anche quando liquidità ed esigibilità maturino dopo la domanda, purché il fatto genetico delle obbligazioni sia anteriore. Per chi opera in edilizia e logistica, la massima è tutt’altro che accademica: può incidere su canoni, rapporti bancari, depositi cauzionali, crediti reciproci con società del gruppo o con proprietari/locatori di aree industriali. In pratica, la difesa del debitore deve calcolare non solo “quanto deve”, ma anche “quali partite possono legittimamente estinguersi per compensazione”.

C’è poi il tema della prededuzione e del tempo successivo all’omologa. La relazione istituzionale della Procura generale presso la Corte di cassazione segnala che, con ordinanza n. 10307/2025, la Corte ha mutato orientamento, escludendo nella procedura fallimentare successiva la prededucibilità “in funzione” dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità e durante la sua esecuzione; la stessa relazione segnala che, con sentenza n. 20175/2025, l’omologa del concordato determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori e integra una causa di sospensione della prescrizione fino alla scadenza dei nuovi termini di adempimento, ferma la possibilità per il creditore di agire prima se le modalità satisfattive risultino manifestamente inattuabili. Per il debitore questi principi sono cruciali: significano che la fase esecutiva del piano non è una “terra di nessuno”, ma un segmento con regole severe, nel quale la cattiva gestione può scaricarsi sia sui creditori sia sul debitore stesso.

Sul piano penale-tributario, la difesa dell’amministratore va attivata insieme alla gestione della crisi, non dopo. Dopo il D.Lgs. 87/2024, la sentenza Cass. pen. n. 38438/2025 ha escluso il reato di omesso versamento IVA quando, alla data del 31 dicembre dell’anno successivo, il contribuente abbia aderito a un piano di rateizzazione validamente richiesto e regolarmente adempiuto. Questo non autorizza alcuna sottovalutazione; ma dice con chiarezza che una gestione tempestiva delle scadenze fiscali può evitare il salto dalla crisi d’impresa alla crisi personale dell’amministratore. Nelle società di costruzione, dove l’IVA può essere elevatissima, questo coordinamento è indispensabile.

Strumenti alternativi e piani di risanamento

Lo strumento più adatto, per una società che progetta e costruisce capannoni logistici, dipende da una domanda preliminare: esiste ancora continuità economicamente sensata oppure si sta solo rinviando una liquidazione inevitabile? Se la continuità esiste, anche in forma indiretta o per rami, la composizione negoziata è di regola la prima porta da valutare: consente un percorso stragiudiziale assistito, gestito tramite piattaforma nazionale, con la possibilità di ottenere misure protettive, misure sospensive, autorizzazioni del tribunale e, se le trattative vanno bene, di chiuderle con contratti, moratorie, accordi e successivo accesso ad altri strumenti più strutturati.

Il piano attestato di risanamento resta uno strumento serio quando la crisi è ancora governabile senza omologazione giudiziale e quando l’impresa ha una base di consenso credibile fra i creditori essenziali. Funziona meglio nelle situazioni in cui i debiti sono concentrati, il portafoglio commesse è sano, il contenzioso è controllabile e la finanza di continuità può arrivare senza bisogno di effetti protettivi troppo pesanti. In una società di capannoni logistici, il piano attestato può essere utile quando uno o due cantieri in avanzata fase realizzativa consentono davvero di “traghettare” la società, e il problema è ricucire la filiera senza aprire una procedura più invasiva. L’errore consiste nel scegliere il piano attestato quando, in realtà, servirebbero misure protettive vere o un contenitore concorsuale con effetti più forti.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, soprattutto dopo la riscrittura dell’articolo 63 CCII da parte del correttivo 2024, tornano ad essere centrali quando il debitore riesce a costruire un consenso qualificato con il ceto creditorio e ha necessità di inserire in modo strutturato la transazione su crediti tributari e contributivi. Per un’impresa di costruzione, lo strumento è spesso adatto quando il problema principale è finanziario-fiscale più che industriale: l’azienda sa fare il proprio mestiere, ma ha bisogno di comprimere il passivo storico e riequilibrare scadenze e flussi. Anche qui, però, servono basi solide: attestazione seria, convenienza rispetto alla liquidazione e una narrazione aziendale credibile davanti a banche, Erario e Tribunale.

Il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, resta la casa naturale delle crisi più complesse. Dal punto di vista del debitore è fondamentale non guardarlo con categorie del passato. Oggi il concordato non è soltanto l’anticamera della fine: può essere uno strumento di continuità, specie quando l’impresa ha ancora un nucleo produttivo salvabile, personale specializzato, commesse in corso, tecnici e rapporti di mercato che avrebbero molto più valore in esercizio che in liquidazione atomistica. La documentazione della Corte di cassazione sul correttivo evidenzia, proprio riguardo all’articolo 88, che la transazione fiscale è compatibile anche con il concordato in continuità, mentre nel concordato liquidatorio il vaglio di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale resta centrale. In sostanza, se la società di capannoni ha un valore industriale spendibile, la continuità va difesa seriamente e documentata, non evocata retoricamente.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, previsto come possibile esito della composizione negoziata fallita, è invece uno strumento da valutare quando la continuità diretta non è più praticabile ma la composizione ha permesso di svolgere correttamente il tentativo di trattativa. Non è una scorciatoia: è una via residuale, che presuppone un percorso già fatto e una crisi ormai non recuperabile nella sua forma originaria. In pratica, può essere la soluzione quando il valore residuo dell’azienda non sta più nella prosecuzione diretta, ma in una cessione ordinata di beni, rami, cantieri o rapporti. Anche qui, il lavoro del legale consiste nel trasformare una chiusura disordinata in una liquidazione governata.

Per i debiti fiscali iscritti a ruolo, gli strumenti “alternativi” non coincidono solo con le procedure del Codice. Al 25 aprile 2026 sono attuali anche la rateizzazione ordinaria e la rottamazione-quinquies. La rateizzazione serve quando l’impresa ha bisogno di neutralizzare, in tempi rapidi, il rischio esecutivo e non può ancora costruire una procedura più ampia; la rottamazione-quinquies serve invece quando il carico rientra nel perimetro di legge e il debitore vuole azzerare sanzioni, interessi di mora e accessori nei limiti normativi, distribuendo il pagamento in un tempo lungo. Per molte imprese del settore, la scelta corretta non è “o una o l’altra”, ma una combinazione: definizione agevolata dei ruoli che vi rientrano e gestione CCII delle posizioni nuove, non ancora iscritte o non definibili.

Un chiarimento necessario riguarda il “piano del consumatore”. Per una società che progetta e costruisce capannoni industriali, questo strumento non è normalmente la via della società in quanto tale. Oggi, nel lessico del Codice, il riferimento corretto è alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e, più in generale, agli strumenti del sovraindebitamento destinati alle persone fisiche o ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Può diventare utile, però, per i soci, amministratori o garanti personali che siano stati travolti da fideiussioni o debiti non più sostenibili, quando ricorrano i requisiti soggettivi. Per questo, nelle crisi delle imprese di costruzione, bisogna sempre distinguere il destino della società da quello delle persone che l’hanno garantita. La stessa Corte di cassazione, nella propria documentazione ufficiale, continua a dedicare speciale attenzione alla nozione di consumatore e all’ambito applicativo degli strumenti di sovraindebitamento.

Nel sovraindebitamento, inoltre, la Cassazione ha recentemente precisato — con ordinanza n. 22074/2025 — che nella liquidazione controllata la mancanza di meritevolezza non rileva nella fase di apertura, potendo assumere semmai rilievo ai fini dell’esdebitazione ex art. 280 CCII. È un principio importante soprattutto per i garanti personali, per l’imprenditore minore e per le figure collaterali alla società operativa. Significa che, quando la via aziendale non basta più, possono restare aperti percorsi seri di liberazione dal debito per le persone fisiche coinvolte, pur nel rispetto dei filtri di legge.

Tabelle operative, simulazioni e FAQ

La sintesi che segue è costruita per il debitore che vuole capire rapidamente cosa fare, in quale ordine e con quali conseguenze.

La prima tabella riassume gli snodi più importanti dopo la notifica degli atti della riscossione e durante la preparazione di una strategia di crisi.

Atto o situazioneTermine praticoCosa può fare il debitoreUtilità per l’impresa
Cartella di pagamento60 giorniPagare, rateizzare, chiedere sospensione, impugnareEvita decadenze e conserva rimedi
Avviso di intimazione5 giorniPagare, attivare difesa urgente, coordinare procedura di crisiBlocca l’imminenza dell’esecuzione
Preavviso di fermo/ipoteca30 giorniRegolarizzare, contestare, chiedere rate o sospensioneImpedisce vincoli su beni e veicoli
Debito fiscale già certo ma non sostenibileVariabileRateizzazione, rottamazione, transazione fiscaleRiduce pressione sulla cassa
Squilibrio con prospettiva di risanamentoImmediatoComposizione negoziataProtegge trattative e continuità
Crisi più avanzata con consenso creditoriDipende dal pianoAccordi di ristrutturazione / concordatoRistrutturazione strutturale del passivo

La seconda tabella mette a confronto i principali strumenti realmente utili per una società che costruisce capannoni logistici.

StrumentoQuando è adattoPunti di forzaLimiti
Composizione negoziataCrisi precoce con continuità ancora possibileTrattative assistite, misure protettive, accesso flessibile agli esiti del CCIIRichiede piano credibile e tempi rapidi
Piano attestatoDebiti concentrati e accordi quasi chiusiMinore invasivitàMeno protezione verso creditori aggressivi
Accordo di ristrutturazioneConsenso qualificato raggiungibileForte utilità per banche e transazione fiscaleServe una base negoziale concreta
Concordato in continuitàCrisi complessa ma azienda salvabileConserva valore industriale e mercatoProcedura più onerosa e rigorosa
Concordato semplificatoTrattative fallite ma percorso negoziato serioLiquidazione ordinata post-composizioneNon è strumento di continuità ordinaria
Rateizzazione / rottamazioneDebiti a ruoloRiduce rischio esecutivo immediatoNon risolve da sola la crisi industriale
Liquidazione controllata / esdebitazioneGaranti, persone fisiche, soggetti minoriUscita legale dal debito non più sostenibileNon è la via tipica della società di capitali operativa

La terza tabella riguarda il dossier minimo che un’impresa dovrebbe portare allo studio legale il primo giorno utile.

DocumentoPerché serve
Ultimi tre bilanci o dichiarazioniVerifica storica della crisi
Situazione patrimoniale aggiornataFotografia reale della posizione
Elenco completo dei creditoriDistinzione fra crediti strategici e aggressivi
Piano di tesoreria a sei mesiMisura della continuità possibile
Posizione bancaria e Centrale rischiAnalisi delle linee da difendere
Cartelle, intimazioni, avvisi, atti fiscaliCalcolo termini e rimedi attivabili
Contratti di appalto, SAL, riserve, variantiRicostruzione dei crediti attivi e delle contestazioni
Fideiussioni personali e garanzieProtezione di amministratori e soci

Simulazione pratica su composizione negoziata e art. 25-bis.
Immaginiamo una s.r.l. che costruisce capannoni logistici con 4 commesse in corso, 1,8 milioni di euro di esposizione bancaria, 420.000 euro di debiti fiscali, 310.000 euro di contributi e 900.000 euro di crediti da SAL non ancora incassati. Se i cantieri in utile sono almeno due e il ritardo di incasso è tecnicamente spiegabile, la prima strada da testare è la composizione negoziata: si carica la piattaforma con la documentazione dell’art. 17, si valuta la prospettiva di risanamento, si chiedono misure protettive solo se davvero necessarie, si apre un tavolo con banche e fornitori strategici e si utilizza, se si arriva alla pubblicazione di contratto o accordo idoneo, anche la rateazione fiscale fino a 120 rate prevista dall’art. 25-bis. In uno scenario del genere, lo studio legale non “promette il salvataggio”, ma traduce in atti il passaggio da crisi diffusa a trattativa controllata.

Simulazione pratica su cartelle e rottamazione-quinquies.
Supponiamo invece che la società abbia 180.000 euro di carichi affidati alla riscossione fra il 2019 e il 2023, e nessun contenzioso serio da instaurare. Se il debito rientra nell’ambito applicativo della legge 199/2025, la rottamazione-quinquies può essere più conveniente della rateizzazione semplice, perché consente l’abbattimento degli accessori previsti dalla disciplina e una dilazione fino a 54 rate bimestrali, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026. Se, però, l’impresa ha anche nuovi debiti non ancora a ruolo e un problema di sostenibilità generale, la sola rottamazione non basta: va coordinata con una strategia di crisi più ampia, altrimenti si ottiene solo un rinvio del problema.

Simulazione pratica su garante personale.
Immaginiamo il socio-amministratore che ha firmato fideiussioni per 280.000 euro a copertura di affidamenti aziendali e che, con il peggioramento della società, non riesce più a sostenere esposizioni personali, mutuo di casa e debiti privati. In questa ipotesi lo studio legale deve separare nettamente il destino della società operativa da quello della persona fisica. La società potrà tentare composizione negoziata, accordo o concordato; il garante, se ne ricorrono i presupposti, potrà valutare gli strumenti del sovraindebitamento e, ove necessario, la liquidazione controllata con prospettiva finale di esdebitazione. La giurisprudenza recente della Cassazione sulla irrilevanza della meritevolezza nella fase di apertura della liquidazione controllata conferma l’importanza di questa via per le persone travolte dalla crisi d’impresa ma giuridicamente distinte dalla società.

Di seguito, una sezione di domande e risposte pratiche, costruita con taglio operativo.

Una società che costruisce capannoni logistici può usare la composizione negoziata anche se ha già debiti fiscali rilevanti?
Sì, se si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e la crisi appare ancora reversibile. I debiti fiscali non impediscono l’accesso; anzi, la documentazione dell’art. 17 impone di fotografarli in modo puntuale fin dall’inizio.

Se arriva una cartella di pagamento, conviene aspettare la procedura di crisi?
No. La cartella ha rimedi e termini propri: entro 60 giorni il debitore deve decidere se pagare, rateizzare, chiedere sospensione o impugnare. Lasciar decorrere il termine senza una scelta tecnica è quasi sempre un errore.

L’avviso di intimazione è già pignoramento?
No, ma è il passaggio che precede le procedure esecutive e concede solo 5 giorni per pagare o reagire. Va trattato come una vera emergenza legale.

Le banche possono revocare gli affidamenti solo perché l’impresa entra in composizione negoziata?
La disciplina attuale protegge l’imprenditore: in presenza di misure protettive i creditori non possono revocare o modificare le linee per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; dopo la conferma delle misure, le banche non possono mantenere la sospensione delle linee se non dimostrano l’esigenza prudenziale.

Per chiedere la composizione negoziata basta dire che l’azienda è in difficoltà?
No. Servono documenti, piano finanziario, progetto di risanamento, elenco creditori e certificazioni, oltre alla verifica di una concreta prospettiva di risanamento da parte dell’esperto.

Lo studio legale deve occuparsi anche dei contratti di cantiere?
Assolutamente sì. Senza analizzare appalti, SAL, varianti, penali, riserve e collaudi, non si capisce se la crisi derivi da passività reali o da crediti e posizioni difendibili che possono sostenere la continuità.

La rateizzazione fiscale ordinaria è alternativa alla procedura di crisi?
Non sempre. Molto spesso è una misura-ponte: serve a fermare l’aggressione immediata, mentre si prepara una soluzione più ampia come composizione negoziata, accordo di ristrutturazione o concordato.

La rottamazione-quinquies è già operativa al 25 aprile 2026?
Sì. La legge di bilancio 2026 la ha introdotta e la domanda può essere presentata online entro il 30 aprile 2026 per i carichi affidati dal 2000 al 2023.

La rottamazione risolve anche i debiti non ancora iscritti a ruolo?
No. Riguarda solo i carichi che rientrano nell’ambito applicativo fissato dalla legge. Per il resto servono altri strumenti: rateazione, transazione fiscale, accordo o concordato.

È vero che l’Agenzia delle Entrate può concedere fino a 120 rate nella composizione negoziata?
Sì, nei casi previsti dall’art. 25-bis e con istanza sottoscritta anche dall’esperto, a seguito della pubblicazione dei contratti o accordi richiamati dalla norma.

Una sola rata non pagata può far cadere il beneficio?
Sì, per la rateazione speciale dell’art. 25-bis il testo richiamato dal Gazzetta è molto severo e prevede la decadenza automatica anche in caso di mancato pagamento di una sola rata.

Il piano del consumatore può essere usato dalla società?
Di regola no: è uno strumento che riguarda la persona fisica consumatrice o, più in generale, il perimetro del sovraindebitamento dei soggetti ammessi. Può essere utile per garanti e soci, non per la società di capitali che costruisce capannoni come tale.

L’esdebitazione interessa anche l’imprenditore personalmente coinvolto?
Sì, ma non è la cura tipica della società operativa. È un tema centrale per imprenditore individuale, garante personale, soggetti minori e persone fisiche travolte dal passivo. La Cassazione ha escluso che la meritevolezza blocchi l’apertura della liquidazione controllata, rimandando la sua eventuale rilevanza alla fase finale dell’esdebitazione.

Se la società ha crediti verso clienti in procedura concorsuale, può recuperare l’IVA?
Spesso sì, nei presupposti dell’art. 26 DPR 633/1972. La prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate, anche nel 2025, conferma l’importanza delle note di variazione nelle procedure concorsuali e nelle ipotesi di consecuzione.

In concordato si possono compensare crediti reciproci sorti prima della domanda?
Sì, nei limiti chiariti dalla Cassazione n. 2005/2025: la compensazione è ammissibile anche se liquidità ed esigibilità maturano dopo, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia anteriore alla domanda di concordato.

Se l’azienda è in continuità, i nuovi crediti sorti dopo l’omologa sono sempre prededucibili in un eventuale dissesto successivo?
No. La Cassazione, secondo la relazione istituzionale della Procura generale, con ordinanza n. 10307/2025 ha negato la prededucibilità “in funzione” dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato e durante la fase esecutiva.

L’omologa del concordato sospende la prescrizione dei crediti anteriori?
Secondo la Corte di cassazione, con sentenza n. 20175/2025, sì: l’omologa produce una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori e determina una causa di sospensione della prescrizione fino alla scadenza dei nuovi termini di adempimento.

Se l’amministratore ha omesso il versamento IVA, la crisi dell’impresa lo espone automaticamente a responsabilità penale?
Non automaticamente. Dopo il D.Lgs. 87/2024, la Cassazione penale n. 38438/2025 ha escluso il reato quando esiste, nei termini di legge, un piano di rateizzazione validamente richiesto e regolarmente adempiuto. Ma proprio per questo occorre agire in tempo.

Quanto conta la tempestività?
Conta tutto. Le misure protettive hanno un limite massimo complessivo; gli atti della riscossione hanno finestre di reazione brevi; le opportunità di definizione agevolata hanno scadenze rigide; la continuità aziendale si perde molto prima della sentenza finale se si lasciano evaporare affidamenti, fornitori e commesse.

Sentenze più aggiornate e conclusione

Le decisioni più utili, dal punto di vista del debitore e con particolare attenzione alle fonti istituzionali, sono oggi le seguenti.

Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 2005 del 28 gennaio 2025.
Ha riaffermato l’ammissibilità della compensazione nel concordato preventivo anche quando liquidità ed esigibilità maturino dopo la domanda, purché il fatto genetico delle reciproche obbligazioni sia anteriore alla domanda stessa. È una sentenza molto importante nelle crisi con rapporti reciproci complessi, locazioni, rapporti bancari e partite incrociate.

Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza n. 10307 del 18 aprile 2025.
Secondo la ricostruzione istituzionale della Procura generale presso la Cassazione, la Corte ha escluso che, in un successivo dissesto, beneficino della prededucibilità “in funzione” i crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità e durante la sua esecuzione. La fase attuativa del piano, quindi, va presidiata con estrema attenzione.

Corte di cassazione, sentenza n. 20175 del 18 luglio 2025.
Sempre secondo la relazione istituzionale della Procura generale, l’omologa del concordato sospende la prescrizione dei crediti anteriori perché determina una situazione di temporanea inesigibilità fino alla scadenza dei termini di pagamento previsti dalla proposta o dai piani di riparto. La massima incide direttamente sulla lettura dei tempi di esecuzione del concordato.

Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025.
Ha affermato che, nella liquidazione controllata, la mancanza di meritevolezza non impedisce l’apertura della procedura e può assumere rilievo, eventualmente, soltanto nella successiva fase dell’esdebitazione ex art. 280 CCII. È una decisione molto rilevante per garanti, soci e persone fisiche coinvolte nella crisi aziendale.

Corte di cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38438 del 30 ottobre 2025, depositata il 27 novembre 2025.
Ha escluso la configurabilità del delitto di omesso versamento IVA ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, se il contribuente ha aderito in tempo a un piano di rateizzazione validamente richiesto e lo sta regolarmente eseguendo. Per gli amministratori di società di costruzione è un precedente operativo di rilievo.

Corte costituzionale, sentenza n. 87 del 26 giugno 2025.
Nel ricostruire il quadro di interessi delle procedure concorsuali, la Corte ha richiamato anche l’art. 256 CCII rilevandone la sostanziale corrispondenza con l’art. 147 della legge fallimentare, con riferimento alla liquidazione giudiziale. È una decisione che conferma la continuità sistematica fra vecchio e nuovo impianto su alcuni nodi strutturali.

Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, pubblicata in G.U. il 15 aprile 2026.
Ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, sulla rilevanza della sentenza penale assolutoria nel processo tributario, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate. Il dato è importante perché segna la tenuta costituzionale iniziale del nuovo assetto dei rapporti fra processo penale tributario e giudizio tributario.

Questioni aperte al 25 aprile 2026.
Restano aperte, e meritano monitoraggio, le questioni di legittimità costituzionale sull’esdebitazione rispetto ai creditori anteriori non partecipanti al concorso, sollevate da uffici di merito e pubblicate sul sito della Corte costituzionale tra fine 2025 e inizio 2026. Per gli operatori e per i debitori civili si tratta di un fronte da seguire, ma non ancora di diritto vivente consolidato.

La conclusione pratica è netta. L’azienda che progetta e costruisce capannoni industriali per la logistica non deve attendere la sentenza di liquidazione giudiziale per muoversi. Se c’è ancora un cantiere redditizio, un portafoglio lavori difendibile, una filiera recuperabile, una linea bancaria da preservare o un debito fiscale da ordinare, il tempo giuridico utile è adesso. Il Codice della crisi, aggiornato al 25 aprile 2026, mette a disposizione strumenti sempre più articolati: composizione negoziata, misure protettive, piani attestati, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale, concordato in continuità, concordato semplificato, rateizzazioni, rottamazioni, e — per i soggetti personali coinvolti — percorsi di sovraindebitamento ed esdebitazione. Ma questi strumenti funzionano solo se vengono attivati con tempestività, tecnica e coordinamento reale fra contenzioso, negoziazione e procedura.

Per questo l’assistenza di un professionista non è un costo accessorio, ma il fattore che può decidere se la crisi diventa aggressione esecutiva incontrollata oppure risanamento governato. Un avvocato che lavori davvero in squadra con commercialisti e consulenti può leggere gli atti, impugnarli quando necessario, sospendere la riscossione, difendere l’impresa da pignoramenti, ipoteche e fermi, trattare con banche e creditori industriali, costruire piani di rientro realistici, negoziare la transazione fiscale e scegliere lo strumento più coerente con la continuità o con una chiusura ordinata. Ed è proprio in questo spazio che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare possono intervenire con metodo, visione e tempestività.

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