Azienda Di Ingegneria Meccanica In Crisi D’impresa: Cosa Fare Con L’Avvocato

Introduzione

Le imprese di ingegneria meccanica operano in un settore che richiede investimenti elevati, competenze specialistiche e un continuo aggiornamento tecnologico. Il parco macchine di un’officina meccanica, i centri di lavorazione CNC o i robot di assemblaggio rappresentano immobilizzazioni costose che devono essere ammortizzate nel tempo. Se a questi costi si sommano l’oscillazione dei prezzi delle materie prime (acciaio, leghe speciali) e la dilatazione dei tempi di incasso, anche un calo temporaneo di ordini può trasformarsi in una seria crisi di liquidità. L’aumento del costo del denaro negli ultimi anni e le restrizioni al credito hanno reso ancora più fragile l’equilibrio finanziario delle piccole e medie imprese meccaniche.

La crisi aziendale non riguarda solo i ritardi nei pagamenti: cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramenti di macchinari e ipoteche su capannoni possono bloccare l’attività. I termini per opporsi sono brevi (sessanta giorni per tributi erariali, quaranta o venti giorni per contributi previdenziali e trenta giorni per le multe). Trascorsi questi termini, l’atto diventa definitivo e l’impresa perde ogni possibilità di difesa. Per questo è fondamentale reagire rapidamente, verificare la legittimità degli atti e valutare tutte le soluzioni legali disponibili.

In questa guida, aggiornata all’11 aprile 2026, analizzeremo in modo sistematico le norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, del Decreto‑legge 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi, nonché le più recenti leggi di bilancio che disciplinano le definizioni agevolate e le rottamazioni. Verranno illustrate le pronunce più aggiornate della Corte di Cassazione e dei tribunali di merito, con particolare attenzione alle sentenze rese nel 2024 e nel 2025, che guidano l’interpretazione delle nuove norme.

Perché affidarsi a un professionista esperto

Sin dalle prime avvisaglie di difficoltà è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto di diritto bancario e societario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza che coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. Le sue qualifiche comprendono:

  • Cassazionista: può patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Corti superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento: è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012.
  • Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): assiste i debitori nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni del patrimonio.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa: figura prevista dal D.L. 118/2021 per la composizione negoziata della crisi d’impresa.

Grazie al suo team, l’Avv. Monardo è in grado di:

  • analizzare cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o atti di pignoramento e verificare la legittimità dell’iscrizione a ruolo;
  • redigere ricorsi e opposizioni rispettando i termini previsti dalla legge (per esempio, 60/40/20/30 giorni a seconda del tributo), ottenendo sospensive che bloccano l’esecuzione;
  • condurre trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, le banche e i fornitori per ottenere rateizzazioni sostenibili e piani di rientro;
  • valutare e attivare strumenti di composizione negoziata, piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione;
  • assistere nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani attestati), nei contenziosi bancari e tributari e nelle procedure esecutive.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizioni fondamentali

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato a regime tra il 2022 e il 2023 e continuamente modificato per adeguarlo ai programmi europei e al PNRR, fornisce le definizioni principali utili per comprendere la crisi d’impresa. L’articolo 2 CCII definisce:

  • Crisi: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alle obbligazioni dei successivi dodici mesi .
  • Insolvenza: lo stato in cui si manifestano inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni .
  • Sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start‑up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale .
  • Impresa minore: l’impresa che, nei tre esercizi antecedenti la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, presenta congiuntamente: attivo patrimoniale non superiore a 300 mila euro, ricavi annui non superiori a 200 mila euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500 mila euro .

Queste definizioni consentono di stabilire quali procedure siano applicabili a un’azienda meccanica: le imprese minori possono accedere al concordato minore e al piano di ristrutturazione; quelle oltre tali soglie devono ricorrere alla liquidazione giudiziale (ex fallimento). Per i professionisti e per i soci che abbiano prestato garanzie personali, la qualifica di consumatore rileva in quanto consente l’accesso al piano del consumatore; tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il socio fideiussore che possiede quote o cariche sociali non può essere qualificato come consumatore e quindi non può accedere al piano del consumatore (Cass. 29746/2025).

1.2 Evoluzione della normativa fino al 2026

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente sulla disciplina delle crisi d’impresa:

  • Riforma della legge fallimentare: il Regio Decreto 267/1942 è stato progressivamente sostituito dal CCII. Le procedure di fallimento sono confluite nella liquidazione giudiziale. La riforma, originariamente programmata per il 15 agosto 2020, è stata rinviata più volte e completata tra il 2022 e il 2023, con correttivi nel 2022 (D.Lgs. 83/2022) e nel 2024 (D.Lgs. 136/2024) che hanno introdotto l’esdebitazione dell’incapiente e modifiche agli istituti di allerta.
  • Decreto‑legge 118/2021 (convertito dalla L. 147/2021): ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura volontaria e stragiudiziale che consente all’imprenditore di farsi assistere da un esperto indipendente per predisporre un piano di risanamento. L’istituto si rivolge a tutte le imprese e prevede misure protettive e cautelari automatiche al momento della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Nel 2024 il correttivo ter ha ampliato l’accesso all’istituto anche alle imprese che abbiano già depositato la domanda di concordato o di liquidazione giudiziale.
  • Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): ha modificato radicalmente il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, estendendo il termine per l’opposizione agli atti esecutivi da cinque a venti giorni, introducendo l’obbligo di depositare il titolo esecutivo e prevedendo la necessaria presenza di un avvocato per l’atto di pignoramento. La riforma ha anche inserito una tutela maggiore per i beni strumentali indispensabili all’attività d’impresa, richiamando l’impignorabilità di beni necessari all’esercizio della professione (artt. 514 e 515 c.p.c.).
  • Leggi di bilancio e definizioni agevolate: La legge di bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione‑quater. La legge n. 199/2025 (bilancio 2026) ha istituito la rottamazione‑quinquies, che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La norma consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi, con possibilità di rateizzare fino a 54 rate bimestrali .
  • Norme tributarie e previdenziali: il D.Lgs. 119/2018 ha codificato lo Statuto del contribuente. In ambito previdenziale, la riforma del 2025 ha esteso a venti giorni il termine per proporre opposizione all’avviso di addebito INPS e ha consolidato la distinzione tra vizi sostanziali (contestabili entro 40 giorni) e vizi formali (contestabili entro 20 giorni).

1.3 Dati statistici sul ricorso agli strumenti di crisi

Secondo il rapporto dell’Osservatorio sulla crisi d’impresa di Unioncamere, nel 2025 sono state avviate circa 13.500 procedure per la gestione della crisi d’impresa, con un incremento del 15,5 % rispetto al 2024. La liquidazione giudiziale rimane lo strumento più utilizzato (9.869 procedure, +7,2 %), ma cresce in modo significativo la composizione negoziata, che registra 1.776 istanze nel 2025 (+69,5 % rispetto al 2024). Tale strumento rappresenta il 13,2 % del totale delle procedure avviate . L’aumento mostra la fiducia degli imprenditori nella possibilità di risanare l’azienda senza ricorrere al tribunale.

1.4 Le sentenze chiave della Corte di Cassazione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione fornisce importanti indicazioni per la gestione della crisi. Tra le pronunce più recenti si segnalano:

  • Concordato minore e rispetto dell’ordine di prelazione (Cass. 28 ottobre 2025 n. 28574). La Corte ha affermato che la proposta di concordato minore, pur avendo contenuto libero, non può derogare agli articoli 2740 e 2741 c.c. La proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; il mancato rispetto costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio . La decisione chiarisce che i creditori privilegiati non possono essere trattati come chirografari e che l’ordine delle preferenze deve essere rispettato già in sede di ammissione.
  • Piano del consumatore e moratoria oltre un anno (Cass. 11 aprile 2025 n. 9549). La Corte ha interpretato l’art. 8, comma 4, della Legge 3/2012, stabilendo che la moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati “fino a un anno dall’omologazione” rappresenta un termine iniziale, non finale. Il pagamento deve iniziare entro un anno dall’omologazione ma può protrarsi oltre. La Corte ha escluso l’applicazione analogica delle norme del concordato preventivo; il credito privilegiato non deve essere sottoposto a voto e, in caso di falcidia, il creditore può contestare la convenienza del piano .
  • Impignorabilità degli strumenti di lavoro. Sebbene non sia una pronuncia della Cassazione, l’ordinanza del Tribunale di Massa del 26 luglio 2024 (richiamata dall’articolo sugli strumenti di lavoro) ha ribadito che il debitore ha l’onere di dimostrare l’indispensabilità del bene per godere della limitazione di pignorabilità prevista dall’art. 515 c.p.c. L’auto aziendale è impignorabile solo se si prova la sua indispensabilità .

Queste decisioni, insieme a numerose altre pronunce depositate nel 2025 e nel 2026, costituiscono un riferimento indispensabile per impostare le strategie difensive.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando l’azienda riceve una cartella esattoriale, un avviso di addebito dell’INPS o un atto di pignoramento, il tempo per reagire è molto limitato. Di seguito viene illustrata la procedura da seguire, distinta per tipologia di atto.

2.1 Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento

  1. Verifica formale della notifica. Prima di tutto bisogna accertare se la cartella o l’avviso di accertamento sono stati notificati correttamente. Un vizio di notifica (mancanza di firma, indirizzo errato, notificazione a persona diversa dal rappresentante legale) può rendere l’atto inesistente o nullo, permettendo di chiederne l’annullamento.
  2. Controllo della prescrizione. Molte cartelle contengono debiti prescritti. Le imposte dirette (IRPEF, IRES) e l’IVA si prescrivono in dieci anni; le tasse locali in cinque anni; i contributi previdenziali in cinque anni. Se il debito è prescritto, la cartella può essere impugnata per far dichiarare l’estinzione.
  3. Termini per il ricorso.
  4. Tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, IRAP): il ricorso va proposto al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica ai sensi del D.Lgs. 546/1992. Per impugnare un avviso di accertamento bisogna prima presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni e, in caso di esito negativo, proporre ricorso entro i successivi 60 giorni.
  5. Contributi previdenziali (INPS/INAIL): per contestare vizi sostanziali (mancato pagamento, carenza di motivazione) il termine è 40 giorni; per vizi formali (errori di notifica) è 20 giorni. L’opposizione va proposta al tribunale del lavoro ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 46/1999.
  6. Sanzioni amministrative (multe, violazioni del Codice della strada): il termine è 30 giorni e l’opposizione va presentata al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2011.
  7. Richiesta di sospensione. Presentando il ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione. Se sussistono gravi motivi (es. pericolo di danno grave o irreparabile), il giudice può sospendere la riscossione fino alla decisione del merito.
  8. Rottamazione o rateazione. In alternativa al ricorso, l’azienda può aderire alle definizioni agevolate (rottamazione quater o quinquies) pagando solo l’imposta e le spese. La presentazione della domanda sospende le azioni esecutive. È importante valutare se la rateizzazione è compatibile con il fabbisogno di cassa: la rottamazione quinquies consente fino a 54 rate bimestrali .

2.2 Atti di pignoramento (mobili, immobili, crediti presso terzi)

  1. Notifica del precetto. L’esecuzione deve essere preceduta dal precetto, che intima al debitore di pagare entro dieci giorni. L’atto deve contenere l’estratto di ruolo; se manca, la Cassazione ritiene nullo il precetto. Anche l’avviso di pignoramento presso terzi deve riportare il credito per cui si procede.
  2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Se si contesta il diritto del creditore di procedere (es. debito prescritto, già pagato, illegittimità della cartella), si deve proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo. Se il pignoramento è già avvenuto, l’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre chiedere un provvedimento di sospensione.
  3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Se si contestano vizi formali del titolo (es. errori nella notifica, mancanza di requisiti di forma), l’opposizione va proposta entro 20 giorni. Questo termine, in precedenza di cinque giorni, è stato elevato a venti dalla Riforma Cartabia.
  4. Opposizione del terzo (art. 548 c.p.c.). Il terzo che vede pignorato un bene di sua proprietà può opporsi per far dichiarare l’infondatezza del pignoramento. È il caso, ad esempio, di macchinari in leasing: l’opposizione deve essere proposta entro trenta giorni dal pignoramento.
  5. Conversione o riduzione del pignoramento. Il debitore può chiedere al giudice la conversione del pignoramento offrendo una somma o depositando una cauzione adeguata (art. 495 c.p.c.). Può inoltre chiedere la riduzione se il valore del bene pignorato è eccessivo rispetto al debito.

2.3 Procedura di composizione negoziata

  1. Valutazione della crisi. Quando l’imprenditore ritiene che l’azienda possa trovarsi in una situazione di squilibrio finanziario reversibile, può presentare istanza di nomina di un esperto. È necessario compilare un test pratico per la verifica della fattibilità (check up) e predisporre un piano di rilancio.
  2. Nomina dell’esperto. Il segretario generale della Camera di commercio nomina un professionista iscritto all’elenco nazionale degli esperti. L’esperto assiste l’imprenditore nella redazione di un piano, facilitando il confronto con creditori e stakeholders.
  3. Misure protettive. Dal momento della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, scattano le misure protettive che impediscono l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari. Per confermare le misure occorre l’omologazione del tribunale.
  4. Negoziazione con i creditori. Con l’aiuto dell’esperto, l’imprenditore elabora proposte di ristrutturazione. Può proporre moratorie, conversione dei debiti in capitale, cessioni di asset non strategici o accordi di ristrutturazione.
  5. Esito della procedura. Se le trattative riescono, si sottoscrive un accordo con i creditori, che può essere omologato dal tribunale per renderlo esecutivo. In caso di insuccesso, l’imprenditore può accedere alle altre procedure (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, liquidazione giudiziale).

3. Difese e strategie legali

3.1 Ricorsi e opposizioni

Le impugnazioni sono il principale strumento per contestare gli atti illegittimi o prescritti. Una corretta difesa richiede di identificare il vizio e di proporre il ricorso al giudice competente.

  • Ricorso tributario (D.Lgs. 546/1992). Contro cartelle e avvisi di accertamento il ricorso deve indicare i motivi di illegittimità (prescrizione, difetto di motivazione, difetto di notifica, eccezioni di merito). Alla memoria difensiva vanno allegati gli estratti di ruolo e i documenti contabili.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Consente di contestare l’esistenza del credito o la validità del titolo esecutivo. Può essere proposta prima del pignoramento (forma di accertamento negativo) o dopo, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Mira a far dichiarare la nullità del pignoramento per vizi formali (mancanza di requisiti di forma, errori nell’intestazione, notifica irregolare). È il rimedio idoneo a contestare il fermo amministrativo o l’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate.
  • Opposizione del terzo (art. 548 c.p.c.). Utile quando il bene pignorato appartiene a un terzo o è in leasing. L’opposizione sospende l’esecuzione sul bene fino alla decisione.
  • Domanda di conversione o riduzione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Il debitore può offrire una somma a copertura del debito, chiedendo la liberazione del bene pignorato. In alternativa può chiedere che il pignoramento sia ridotto ai beni strettamente necessari.

3.2 Procedure concorsuali e strumenti di regolazione della crisi

  1. Concordato preventivo. Riservato alle imprese che superano le soglie dell’impresa minore, consente di evitare la liquidazione giudiziale proponendo un piano ai creditori. Può essere in continuità aziendale (la società prosegue l’attività) o in liquidazione. La proposta deve indicare la percentuale di soddisfacimento dei creditori e la tempistica. Il giudice concede il concordato solo se il piano garantisce un vantaggio maggiore rispetto alla liquidazione.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑63 CCII). È un contratto con la maggioranza dei creditori (60 % per i debiti chirografari; dal 2023, per i debiti con assistenza di garanzia reale, occorre il consenso di almeno il 75 %). L’accordo deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni. L’omologazione da parte del tribunale rende l’accordo efficace anche nei confronti dei creditori dissenzienti.
  3. Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII). Consiste in un insieme di accordi non soggetti a omologazione, asseverati da un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Questa forma è adatta alle aziende con crisi reversibile e un numero ridotto di creditori.
  4. Concordato minore (artt. 74‑81 CCII). Destinato alle imprese minori, consente di proporre ai creditori una falcidia del debito e la ristrutturazione. La Cassazione ha precisato che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione e i principi degli artt. 2740 e 2741 c.c.; in caso contrario, è inammissibile .
  5. Liquidazione controllata (artt. 268 s.s. CCII). È l’evoluzione della liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012. Si applica quando l’impresa o il consumatore non sono in grado di proporre un piano e vogliono liberarsi dei debiti attraverso la vendita del patrimonio. L’esdebitazione è possibile dopo la chiusura della procedura.

3.3 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti familiari

La Legge 3/2012 (Disposizioni sul sovraindebitamento) offre tre strumenti: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio. Il piano del consumatore è riservato al consumatore (persona fisica che agisce per scopi non professionali). L’art. 8, comma 4, prevede la possibilità di una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati. La Cassazione ha chiarito che tale termine ha natura iniziale e non finale e che non è necessario il voto dei creditori . Con il D.Lgs. 136/2024 il termine è stato esteso a due anni per il ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), con pagamento degli interessi legali.

L’accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012 richiede l’adesione del 60 % dei creditori e l’omologazione del tribunale. La liquidazione del patrimonio consente al debitore di mettere a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori; entro quattro anni dalla chiusura può ottenere l’esdebitazione.

3.4 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

L’art. 283 CCII, introdotto nel 2022 e modificato nel 2024, disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. La norma consente al debitore persona fisica che non dispone di beni o redditi utilmente aggredibili di liberarsi da tutti i debiti residui, anche senza avviare una procedura di liquidazione, a condizione che agisca in buona fede e che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai creditori . La domanda deve essere presentata tramite l’OCC, allegando l’elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione, le dichiarazioni dei redditi e l’indicazione delle entrate familiari . L’OCC redige una relazione che illustra le cause dell’indebitamento e la meritevolezza del debitore . Il giudice, verificata l’assenza di frode o colpa grave, concede l’esdebitazione con decreto; i creditori possono proporre reclamo entro trenta giorni . Nei tre anni successivi l’OCC vigila sulla sopravvenienza di utilità che potrebbero soddisfare i creditori .

3.5 Tutele del patrimonio aziendale: beni impignorabili

Il codice di procedura civile distingue tra beni assolutamente impignorabili e beni relativamente impignorabili. L’art. 514 c.p.c. elenca oggetti che non possono essere pignorati (fedi nuziali, mobili indispensabili, elettrodomestici essenziali, animali d’affezione, documenti personali). L’art. 515 c.p.c. protegge gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione o dell’impresa, consentendone il pignoramento solo entro un quinto del loro valore e solo quando il debitore non dispone di altri beni utilmente pignorabili. La modifica del D.L. 69/2013 ha esteso questa tutela anche alle società, eliminando l’inciso che la limitava alle imprese individuali . La giurisprudenza richiede che l’imprenditore dimostri l’indispensabilità del bene per beneficiare dell’impignorabilità .

L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti al pignoramento di stipendi, salari e pensioni: il creditore può pignorare al massimo un quinto per i debiti ordinari; per i debiti fiscali la quota aumenta progressivamente (un decimo per debiti fino a 2.500 euro, un settimo per debiti tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre tale soglia), ma il giudice deve comunque lasciare al debitore almeno il doppio dell’assegno sociale . Le circolari INPS del 2025 hanno confermato che le indennità di disoccupazione (NASpI) e la cassa integrazione sono pignorabili fino a un quinto, con il limite della metà dell’indennità . Sono invece impignorabili le pensioni di invalidità, le rendite INAIL e i sussidi assistenziali .

4. Strumenti alternativi: definizioni agevolate e accordi stragiudiziali

4.1 Definizione agevolata delle cartelle e rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando soltanto il capitale e le spese, con esclusione di interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive sui contributi previdenziali e aggio di riscossione . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali con applicazione di un interesse del 3 % . La domanda di adesione sospende automaticamente le procedure cautelari ed esecutive.

La rottamazione quinquies riguarda:

  • Omessi versamenti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (artt. 36‑bis, 36‑ter del DPR 600/1973 e art. 54‑bis del DPR 633/1972);
  • Omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • Sanzioni per violazioni del Codice della strada, senza gli interessi di mora .

Sono esclusi dalla rottamazione quinquies i tributi non periodici (imposta di registro, successioni), gli aiuti di Stato, le imposte da avvisi di accertamento, i contributi INAIL, i tributi locali (salvo decisione dei Comuni), la tassa sui rifiuti (TARI) e l’IMU salvo adesione del comune .

Per aderire occorre presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026 (termine fissato alla data attuale; occorre verificare eventuali proroghe) attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. L’aderente sceglie il numero di rate: il mancato pagamento di cinque rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio.

4.2 Transazione fiscale e contributiva

La transazione fiscale (art. 63 CCII) consente al debitore di proporre all’Erario e agli enti previdenziali una falcidia o una dilazione del pagamento all’interno di una procedura concorsuale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione). L’Agenzia delle Entrate valuta la convenienza della proposta, comparando la somma offerta con quanto otterrebbe in caso di liquidazione. Dal 2023 la transazione fiscale è stata estesa anche ai debiti relativi ai tributi locali (IMU, TARI) con il consenso degli enti locali.

La transazione contributiva riguarda i debiti verso l’INPS e gli enti previdenziali. La proposta deve garantire il pagamento integrale dei contributi previdenziali per i quali siano dovute le ritenute operate sulle retribuzioni, mentre per i contributi “volontari” è possibile prevedere una falcidia. In sede di concordato preventivo, la mancata adesione dell’INPS può essere superata se la maggioranza dei creditori approva la proposta e il piano assicura un trattamento non inferiore a quello che l’ente riceverebbe nella liquidazione.

4.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti bancari e finanziari

Le imprese meccaniche spesso sono esposte con istituti bancari o leasing. Gli accordi di ristrutturazione bancari prevedono:

  • Rinegoziazione dei tassi di interesse, con sostituzione di tassi variabili con tassi fissi o con periodi di preammortamento.
  • Allungamento delle scadenze e rimodulazione dei piani di ammortamento.
  • Conversione di crediti in capitale o emissione di strumenti partecipativi.
  • Garanzie reali o personali a favore della banca, eventualmente coperte da fondi statali come il Fondo di Garanzia per le PMI o da garanzie SACE.

La legge consente agli istituti bancari di aderire a piani di risanamento certificati (piani attestati di risanamento) con effetti esdebitativi nei confronti dei creditori che vi partecipano.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica. Molti imprenditori lasciano la cartella in un cassetto sperando che “si risolva da sola”. Trascorsi i termini, la cartella diventa definitiva e non può più essere contestata.
  2. Confondere i termini. I termini per impugnare variano a seconda del tipo di atto: 60 giorni per tributi, 40/20 giorni per contributi, 30 giorni per multe. Confondere i termini può comportare la perdita del diritto di difesa.
  3. Presentare un ricorso generico. Un ricorso privo di motivi specifici è inammissibile. Occorre indicare gli errori dell’atto, allegare documenti e citare le norme violate.
  4. Tralasciare la sospensione. La semplice presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione: occorre chiedere espressamente la sospensione al giudice.
  5. Non considerare la composizione negoziata. Molte imprese si rivolgono al giudice solo quando la crisi è irreversibile. La composizione negoziata consente di intervenire precocemente e di salvare l’azienda.
  6. Sottovalutare le tutele dei beni strumentali. Non tutti i macchinari possono essere pignorati; l’imprenditore deve documentare la indispensabilità dello strumento per invocare l’impignorabilità .
  7. Firmare piani di rientro insostenibili. È importante analizzare la sostenibilità del piano: un rateizzo troppo oneroso può condurre a nuove insolvenze.
  8. Trascurare la responsabilità degli amministratori. L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore di istituire assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente la crisi. La mancata adozione di adeguati assetti può comportare responsabilità patrimoniale per gli amministratori.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali e relativa funzione

NormaOggetto/strumentoApplicazione pratica
Art. 2 CCIIDefinizioni di crisi, insolvenza, sovraindebitamento e impresa minore .Determina la procedura applicabile (concordato minore, concordato preventivo, piano del consumatore, liquidazione giudiziale).
Art. 56 CCIIPiano attestato di risanamento.Accordo certificato da professionista indipendente; non richiede omologazione.
Art. 57 – 63 CCIIAccordi di ristrutturazione dei debiti.Richiede il consenso di una maggioranza qualificata dei creditori e l’omologazione del tribunale.
Art. 74 – 81 CCIIConcordato minore.Riservato alle imprese minori; la Cassazione richiede il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione .
Art. 283 CCIIEsdebitazione del sovraindebitato incapiente .Libera il debitore incapiente da tutti i debiti residui, con controllo dell’OCC e del giudice.
Artt. 514 – 515 c.p.c.Beni assolutamente e relativamente impignorabili .Protegge gli strumenti indispensabili per la professione; i macchinari possono essere pignorati solo entro 1/5 del valore.
Art. 545 c.p.c.Limiti al pignoramento di stipendi, salari e pensioni .Stabilisce quote pignorabili (un quinto per crediti ordinari, un decimo/un settimo/un quinto per debiti fiscali); esclude sussidi assistenziali.
Legge 3/2012 – art. 8Piano del consumatore: moratoria per crediti privilegiati .La Cassazione chiarisce che la moratoria fino a un anno (ora due anni per la ristrutturazione dei debiti del consumatore) è un termine iniziale; non richiede il voto dei creditori.
Legge 199/2025 (Bilancio 2026), commi 82‑101Rottamazione quinquies .Estingue i debiti fiscali pagando solo il tributo e le spese; rateizzazione fino a 54 rate bimestrali.
D.L. 118/2021Composizione negoziata.Consente all’imprenditore di avviare trattative con i creditori con l’assistenza di un esperto; sospende le azioni esecutive.
D.Lgs. 149/2022Riforma Cartabia.Riforma dell’esecuzione forzata; estensione dei termini di opposizione agli atti esecutivi a venti giorni e introduzione di tutele per i beni strumentali.

6.2 Termini per proporre ricorsi e opposizioni

Tipo di attoTermineRiferimento normativoGiudice competente
Cartella esattoriale relativa a tributi erariali60 giorniArt. 21 D.Lgs. 546/1992Giudice tributario
Avviso di accertamento (tributi)60 giorni (dopo eventuale adesione)Art. 21 D.Lgs. 546/1992Giudice tributario
Avviso di addebito INPS/INAIL (vizi sostanziali)40 giorniArt. 24 D.Lgs. 46/1999Tribunale del lavoro
Avviso di addebito INPS/INAIL (vizi formali)20 giorniArt. 24 D.Lgs. 46/1999; art. 617 c.p.c.Tribunale del lavoro
Sanzioni amministrative (multe, violazioni C.d.S.)30 giorniArt. 7 D.Lgs. 150/2011Giudice di Pace
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)20 giorni (dal pignoramento)Art. 615 c.p.c.Tribunale competente
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorniArt. 617 c.p.c., modificato dalla Riforma CartabiaTribunale competente
Opposizione del terzo (art. 548 c.p.c.)30 giorniArt. 548 c.p.c.Tribunale competente

7. Domande e risposte (FAQ)

1. Che cosa si intende per “crisi d’impresa” ai sensi del CCII?
Il CCII definisce la crisi come lo stato di difficoltà economico‑finanziaria che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi . È uno stato antecedente all’insolvenza in cui la continuità aziendale è ancora possibile.

2. Quando un’officina meccanica può accedere al concordato minore?
L’impresa è qualificata come “impresa minore” se nei tre anni precedenti ha avuto un attivo patrimoniale non superiore a 300 mila euro, ricavi annui inferiori a 200 mila euro e debiti non superiori a 500 mila euro . Se rispetta tali limiti, può presentare una proposta di concordato minore. La proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione .

3. Cos’è la composizione negoziata della crisi e chi può richiederla?
È una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore di avviare trattative con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di commercio. Possono accedervi tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni; la procedura si apre con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e comporta misure protettive automatiche.

4. Quali sono i vantaggi del piano attestato di risanamento rispetto al concordato?
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) non richiede l’omologazione del tribunale; è sufficiente l’attestazione di un professionista indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Questo riduce i tempi e i costi della procedura e consente maggior flessibilità nelle trattative con i creditori.

5. Che cosa succede se non si impugna una cartella esattoriale entro 60 giorni?
Decorso il termine, la cartella diventa definitiva e non può più essere contestata per vizi relativi al merito. Resta tuttavia possibile eccepire l’inesistenza dell’atto (ad esempio se la cartella è totalmente priva di firma o di motivazione), ma la difesa è molto più difficile. Inoltre, l’agente della riscossione può procedere con pignoramenti e iscrizioni ipotecarie.

6. Posso aderire alla rottamazione quinquies se ho già un piano di rateizzazione in corso?
Sì. I contribuenti che hanno rateizzazioni in corso possono estinguere il piano e aderire alla rottamazione quinquies. I pagamenti già effettuati verranno imputati al capitale. È importante verificare che il debito rientri tra i carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 .

7. Gli interessi e le sanzioni vengono annullati con la rottamazione quinquies?
Sì. L’adesione comporta il pagamento del solo tributo e delle spese di notifica ed esecuzione. Sono annullati sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio di riscossione .

8. Quali beni aziendali sono impignorabili?
Gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione o dell’impresa (macchinari, utensili, computer) sono pignorabili solo entro un quinto del loro valore e solo se il debitore non dispone di altri beni pignorabili . Occorre dimostrarne la indispensabilità. Sono inoltre impignorabili i mobili necessari alla vita domestica, gli animali d’affezione e i documenti personali .

9. Possono pignorarmi il conto corrente?
Sì. Il conto corrente può essere pignorato; tuttavia, l’art. 545 c.p.c. impone che sia lasciata al debitore una somma pari al triplo dell’assegno sociale. Per gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto si applicano le percentuali di un quinto, un decimo o un settimo a seconda del tipo di debito .

10. Che differenza c’è tra esdebitazione e rottamazione?
La rottamazione è una misura fiscale che consente di chiudere i debiti pagando solo l’imposta. L’esdebitazione (art. 283 CCII) è un beneficio giuridico che estingue i debiti residui quando il debitore non ha beni o redditi utilmente pignorabili e ha agito in buona fede . L’esdebitazione non richiede il pagamento del debito ma comporta il controllo dell’OCC e la vigilanza per tre anni .

11. Il socio garante può accedere al piano del consumatore?
No, secondo la Cassazione (sentenza 29746/2025) il socio fideiussore che possiede quote e riveste cariche sociali non è qualificato come consumatore, poiché la fideiussione è funzionalmente collegata all’attività d’impresa. Pertanto non può accedere al piano del consumatore; deve ricorrere alla procedura del concordato minore o alla composizione negoziata.

12. È possibile proporre più volte un piano del consumatore?
Il consumatore può presentare un nuovo piano solo dopo sette anni dalla chiusura della procedura precedente, salvo che dimostri di essere stato costretto dall’aggravamento della propria situazione a causa di eventi estranei alla propria responsabilità (es. malattia, perdita del lavoro).

13. Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio?
Per un debito ordinario, la quota pignorabile è un quinto dello stipendio netto. Per un debito fiscale, la legge prevede tre scaglioni: un decimo se il debito non supera 2.500 euro, un settimo se è compreso tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre i 5.000 euro . L’importo che resta al debitore deve essere almeno pari al doppio dell’assegno sociale.

14. Che cosa succede se l’accordo di ristrutturazione non viene rispettato?
Il mancato rispetto delle scadenze previste dall’accordo costituisce causa di risoluzione. I creditori possono chiedere la risoluzione davanti al tribunale; una volta pronunciata, i creditori riprendono le azioni esecutive per la parte di debito residua.

15. La composizione negoziata sospende sempre le azioni esecutive?
Sì, a partire dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese decorrono automaticamente le misure protettive che impediscono l’avvio di nuove azioni esecutive e sospendono quelle in corso. Tuttavia, entro trenta giorni il tribunale deve confermare le misure; se le rigetta, i creditori possono riavviare le azioni.

16. È obbligatorio l’intervento del notaio o di un revisore?
Nel piano attestato di risanamento e negli accordi di ristrutturazione è necessario l’intervento di un professionista indipendente (notaio, commercialista o avvocato) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

17. L’azienda può continuare a operare durante il concordato?
Nel concordato in continuità aziendale l’impresa continua a svolgere l’attività sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti di ordinaria amministrazione possono proseguire; per quelli straordinari occorre l’autorizzazione del giudice.

18. Che cos’è la liquidazione controllata e quando conviene?
La liquidazione controllata è la procedura con cui si realizza il patrimonio del debitore sotto la supervisione del giudice. È destinata a consumatori e imprenditori minori che non sono in grado di presentare un piano. Conviene quando il patrimonio è limitato e non sussistono prospettive di risanamento. La procedura si chiude con l’esdebitazione.

19. Posso partecipare alla rottamazione quinquies se il mio debito è oggetto di contenzioso?
Sì, la rottamazione quinquies è applicabile anche ai carichi oggetto di contenzioso a condizione che si rinunci al ricorso o che si proceda alla definizione agevolata della controversia. L’adesione determina l’estinzione del giudizio.

20. Il pagamento del debito privilegiato in un piano del consumatore deve essere integrale?
Secondo la Cassazione, il credito assistito da garanzia reale deve essere soddisfatto nei limiti del valore del bene gravato; la parte eccedente viene degradata a chirografo e trattata come un credito ordinario . Non è necessario riconoscere un diritto di voto al creditore privilegiato .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio di opposizione a cartella esattoriale

Scenario: un’azienda di ingegneria meccanica riceve nel gennaio 2026 una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per un importo di €50.000 relativo a IRAP degli anni 2015‑2017. La cartella viene notificata via PEC al titolare. L’azienda sospetta che il debito sia prescritto.

  1. Verifica della prescrizione. L’IRAP si prescrive in dieci anni. Poiché l’ultimo anno di imposta è il 2017, la prescrizione maturerà nel 2028. Il debito non è prescritto.
  2. Controllo della notifica dell’accertamento. L’azienda richiede all’Agenzia delle Entrate l’estratto di ruolo e scopre che l’avviso di accertamento non è mai stato notificato. La cartella è quindi priva di titolo valido.
  3. Ricorso. Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’azienda presenta ricorso al giudice tributario contestando la mancata notifica dell’atto prodromico. Richiede la sospensione in via cautelare.
  4. Esito atteso. In casi analoghi, i tribunali hanno annullato la cartella per carenza di titolo. L’azienda potrà ottenere l’annullamento dell’intero debito e il rimborso delle somme eventualmente pagate.

8.2 Calcolo della quota pignorabile dello stipendio del socio

Un socio lavoratore della stessa azienda percepisce €1.800 netti al mese e ha un debito fiscale di €4.000. Il pignoramento riguarda il suo stipendio.

  • Per i debiti fiscali la quota pignorabile è un settimo se il debito è compreso tra 2.500 e 5.000 euro .
  • Calcolo: €1.800 ÷ 7 = €257,14 al mese. La legge impone di lasciare al debitore almeno il doppio dell’assegno sociale (nel 2026 pari a circa €1.000). Dopo il pignoramento, al socio rimarranno €1.542,86, superiore a €1.000, quindi il pignoramento è legittimo.

8.3 Adesione alla rottamazione quinquies

Supponiamo che l’azienda abbia debiti fiscali per €60.000, di cui €40.000 di imposta, €10.000 di sanzioni e €10.000 di interessi e aggio.

  • Debito da pagare con la rottamazione: soltanto il tributo (€40.000) e le spese di notifica (assumiamo €1.000). Le sanzioni e gli interessi sono annullati .
  • Rateizzazione: l’azienda opta per 54 rate bimestrali. Ogni rata sarà pari a (40.000 + 1.000) ÷ 54 = €759,26. A tali rate si applica il 3 % annuo di interessi, quindi la rata effettiva sarà leggermente più alta (circa €770 al mese).
  • Beneficio finanziario: la rottamazione consente un risparmio immediato di €20.000 tra sanzioni e interessi e dilaziona il pagamento su nove anni.

8.4 Piano del consumatore con moratoria

Un ex socio dell’azienda, divenuto garante personale, intende accedere al piano del consumatore. Ha debiti per €300.000, di cui €200.000 assistiti da ipoteca su un capannone. Propone un piano che prevede:

  • moratoria di due anni per i creditori privilegiati;
  • vendita del capannone al termine della moratoria per un valore stimato di €180.000;
  • pagamento del residuo con una percentuale del 10 % per i creditori chirografari.

Secondo la giurisprudenza (Cass. 9549/2025), la moratoria fino a un anno (oggi due anni per la ristrutturazione dei debiti del consumatore) è un termine iniziale, quindi la proposta è ammissibile . Il creditore ipotecario riceverà la somma ricavata dalla vendita (€180.000) e la parte residua (€20.000) sarà degradata a chirografo. I creditori chirografari saranno soddisfatti al 10 %. Il tribunale omologherà il piano se ritiene che l’alternativa liquidatoria sarebbe meno conveniente.

9. Sentenze più aggiornate da fonti istituzionali (2024‑2025)

In questa sezione vengono richiamate le decisioni più significative pubblicate tra il 2024 e il 2025 dalle istituzioni giudiziarie. Le massime qui riportate sono essenziali per interpretare correttamente le nuove norme.

SentenzaCorte e SezionePrincipio di dirittoFonte
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574Corte di CassazioneLa proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione; l’inosservanza costituisce causa di inammissibilità della proposta e può essere rilevata d’ufficio .Diritto Bancario (nota a sentenza)
Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549Corte di CassazioneNel piano del consumatore la moratoria “fino a un anno” per il pagamento dei crediti privilegiati rappresenta un termine iniziale; non occorre il voto dei creditori, neppure quando la moratoria supera un anno o prevede la falcidia del credito .Unijuris 2.0 – Osservatorio sulla giurisprudenza fallimentare
Cass. civ., Sez. III, 7 dicembre 2025, n. 31892Corte di CassazioneLa Cassazione ha stabilito che il mancato deposito del titolo esecutivo nel precetto rende nullo il pignoramento presso terzi. La sentenza ha sottolineato l’obbligo del creditore di allegare l’estratto di ruolo per la validità del precetto.Corte di Cassazione (massime ufficiali)
Cass. civ., Sez. V, 19 novembre 2025, n. 30107Corte di CassazioneHa affermato che l’omologa del concordato preventivo non impedisce al fisco di contestare la correttezza della transazione fiscale se la proposta non esplicita i criteri di convenienza per l’Erario.Corte di Cassazione
Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150Corte di CassazioneIn tema di piano del consumatore, la parte incapiente del credito privilegiato deve essere degradata a chirografo e soddisfatta secondo la medesima percentuale degli altri creditori .Unijuris (massima)
Corte cost. 1° luglio 2024, n. 115Corte CostituzionaleHa dichiarato l’illegittimità dell’art. 160, comma 4, l.f. nella parte in cui non consente al debitore di proporre un concordato con pagamento parziale dei crediti fiscali senza l’adesione dell’Agenzia delle Entrate.Corte Costituzionale
Tribunale di Massa, ordinanza 26 luglio 2024Tribunale di MassaHa stabilito che l’onere di provare l’indispensabilità del bene strumentale per avvalersi della limitazione di pignorabilità prevista dall’art. 515 c.p.c. grava sul debitore .Addiopignoramenti.it (nota)
Giudice di Pace di Salerno, 7 novembre 2025Giudice di PaceHa annullato il fermo amministrativo su un veicolo adibito al trasporto di una persona disabile, riconoscendolo tra i beni impignorabili.Addiopignoramenti.it

Queste sentenze costituiscono un patrimonio interpretativo prezioso. Prima di intraprendere azioni legali è necessario verificarne l’attualità, poiché la giurisprudenza evolve rapidamente.

Conclusione

Affrontare una crisi d’impresa nel settore dell’ingegneria meccanica richiede competenze giuridiche, fiscali e contabili specialistiche. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto una disciplina complessa, con strumenti che vanno dalla composizione negoziata al concordato minore e alla liquidazione controllata. Allo stesso tempo, la Legge 3/2012 e i correttivi successivi offrono soluzioni per i consumatori e gli imprenditori minori, come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e l’esdebitazione dell’incapiente . Le recenti leggi di bilancio hanno introdotto definizioni agevolate come la rottamazione quinquies, che permette di estinguere i debiti fiscali con il pagamento del solo tributo .

Per un’azienda meccanica che riceve una cartella esattoriale o un atto di pignoramento, il tempo è determinante: i termini per impugnare sono perentori e, una volta scaduti, il debito diventa definitivo. È quindi fondamentale attivarsi subito, verificare la legittimità degli atti, analizzare le soluzioni offerte dalla normativa e costruire un piano sostenibile. Le procedure concorsuali possono preservare la continuità aziendale, ma richiedono una preparazione accurata; le definizioni agevolate rappresentano un’opportunità per regolarizzare i debiti fiscali; le tutele dell’esecuzione forzata proteggono i macchinari indispensabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per aiutare l’imprenditore meccanico a navigare tra queste norme, contestare gli atti illegittimi, sospendere le esecuzioni, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e predisporre piani di risanamento o concordati. Il loro intervento può evitare la liquidazione giudiziale, salvaguardare l’azienda e proteggere il patrimonio familiare.

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