Introduzione
La crisi d’impresa di una compagnia cargo aerea può rappresentare una minaccia concreta per la continuità aziendale, con rischi di pignoramenti, sequestri e fallimento. È fondamentale agire tempestivamente per evitare conseguenze irreversibili.
Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo si propone di affiancare le imprese in difficoltà con competenza e rigore: il professionista è avvocato Cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti e, in quanto Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è anche professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo Studio può assistere le compagnie cargo analizzando gli atti, predisponendo ricorsi e opposizioni, attivando sospensioni di procedure esecutive, conducendo trattative con creditori e pubbliche amministrazioni, elaborando piani di rientro e proponendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali per risanare l’azienda. Rivolgersi tempestivamente a un professionista consente di individuare la strategia più adeguata e di sfruttare efficacemente gli strumenti messi a disposizione dalla normativa.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Le norme fondamentali per la crisi d’impresa delle compagnie cargo aeree
Affrontare la crisi d’impresa di una compagnia cargo aerea richiede la conoscenza delle normative vigenti. Le principali fonti sono:
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 14/2019 e successivamente modificato dal D.Lgs. 147/2020, dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021), dal D.Lgs. 83/2022 e dal terzo correttivo D.Lgs. 136/2024. Il rapporto della Cassazione sul terzo correttivo segnala che la riforma ha rafforzato le garanzie del debitore, precisando che la definizione di “consumatore” riguarda soltanto chi contrae debiti per finalità personali e non professionali e che il professionista deve possedere requisiti d’indipendenza . La riforma ha inoltre esteso le misure protettive, che sospendono non solo le iniziative giudiziarie ma anche atti o omissioni che possano compromettere le trattative .
- Legge n. 3/2012 (ora confluita nel CCII) sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, a cui rimandano gli articoli sulla liquidazione controllata e sui piani del consumatore.
- Decreto legge 118/2021, convertito con modificazioni nella L. 147/2021, che ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa. La riforma consente agli imprenditori di avviare una procedura di negoziazione assistita da un esperto per ristrutturare i debiti, instaurando misure protettive e ricercando accordi con i creditori.
- Decreto-legge 80/2008, D.L. 97/2008 e D.L. 134/2008, che hanno disciplinato la ristrutturazione di Alitalia e rappresentano esempi di intervento legislativo per imprese di trasporto aereo: il D.L. 80/2008 concesse un prestito-ponte di 300 milioni di euro per salvaguardare la continuità aziendale , il D.L. 97/2008 individuò soggetti qualificati (advisor) per la presentazione di offerte di acquisto , mentre il D.L. 134/2008 estese la disciplina della legge Marzano (D.L. 347/2003) alle imprese dei servizi pubblici essenziali, permettendo la cessione del complesso aziendale con trattativa privata .
- Legge Marzano (D.L. 347/2003 conv. in L. 39/2004) e legge Prodi bis (D.Lgs. 270/1999), che disciplinano l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Questi regimi si applicano a imprese con oltre 200 dipendenti o debiti superiori a determinate soglie. La relazione del Commissario straordinario di Alitalia del 2008 spiega che l’amministrazione straordinaria fu adottata per cause di insolvenza legate a inefficienze gestionali e perdita di continuità aziendale .
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate e interpelli che forniscono chiarimenti in materia di adempimenti fiscali, rottamazioni, definizioni agevolate e esdebitazione.
- Sentenze della Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito che interpretano il CCII e la legge fallimentare. Tra le principali:
- Cass. 4406/2025: il giudice deve verificare la legittimità della pretesa del creditore anche in fase prefallimentare, senza assumere come vincolante una sentenza antecedente .
- Cass. 31727/2025: chi eccepisce una diversa competenza territoriale deve provare che il COMI (centro degli interessi principali) è in un luogo diverso e che tale collocazione è percepita dai terzi; in mancanza di prova valgono le presunzioni legali che individuano la competenza nel luogo della sede legale .
- Cass. 31177/2025: l’incompetenza territoriale deve essere eccepita o rilevata entro l’udienza di comparizione; se il procedimento prefallimentare e la domanda di concordato sono pendenti davanti a tribunali diversi, il debitore deve proporre il concordato davanti al tribunale investito dell’istanza di fallimento .
- Cass. 482/2026 (9 gennaio 2026): per estendere la dichiarazione di liquidazione giudiziale dall’imprenditore individuale alla società di fatto è sufficiente dimostrare la continuità tra le rispettive attività; non occorre che le attività coincidano perfettamente .
- Cass. 31727/2025 (già citata) e altre decisioni del 2024–2026 che hanno affinato l’interpretazione di concordato minore e liquidazione controllata.
Giurisprudenza di merito recente
Le sentenze dei tribunali forniscono indicazioni pratiche per le imprese in crisi:
- Tribunale di Novara (17/10/2025): una persona fisica che svolge attività d’impresa e chiede il concordato minore in continuità deve presentare l’istanza presso il tribunale dove ha la sede legale, e non presso il foro di residenza; la lettera b) dell’art. 27 CCII riguarda infatti solo le persone fisiche non esercenti attività d’impresa .
- Tribunale di Verona (19/02/2026): quando la domanda di concordato minore non viene omologata, non può essere liquidato il compenso dell’OCC perché l’art. 81 CCII consente la liquidazione soltanto dopo l’esecuzione dell’accordo .
- Tribunale di Bari (24/01/2026): nel concordato minore in continuità è ammissibile l’accorpamento di crediti di grado diverso purché vi sia omogeneità intrarango e il trattamento sia più favorevole rispetto ai gradi inferiori; è necessario costituire un fondo rischi per fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche e il suo ammontare deve essere commisurato alla soddisfazione prevista . .
- Tribunale di Napoli (14/01/2026): ai fini dell’omologazione del concordato minore, il giudice verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, deve accertare che la percentuale di soddisfazione sia conforme all’art. 79 CCII e che non vi siano contestazioni sulla convenienza; se un creditore contesta la convenienza, l’omologa può essere concessa solo se il piano garantisce un soddisfacimento non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria .
- Tribunale di Modena (20/11/2025): nel concordato minore in continuità si applicano le regole di distribuzione di cui all’art. 84, comma 6, CCII (priorità assoluta e priorità relativa); è possibile prevedere il pagamento dei creditori privilegiati oltre 180 giorni dall’omologazione a condizione che tali creditori votino per l’intero importo .
Queste pronunce offrono riferimenti concreti per comprendere come i giudici applicano gli istituti introdotti dal CCII e quali elementi sono ritenuti rilevanti per la tutela del debitore.
Origine e cause della crisi d’impresa: il caso Alitalia
Il concetto di crisi d’impresa è stato analizzato approfonditamente nella relazione del commissario straordinario di Alitalia predisposta per il Tribunale di Roma nel 2008. La relazione sottolinea che la crisi si sviluppa in quattro stadi progressivi—squilibrio, perdita, insolvenza e dissesto—e che l’insolvenza si manifesta quando l’entità delle perdite e la fragilità patrimoniale impediscono all’impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . Nella relazione viene proposto uno schema di classificazione delle cause della crisi in tre categorie:
- Cause economiche, dovute all’andamento della domanda e dei costi di produzione. Tra le crisi economiche si distinguono quelle derivanti da inefficienza nella gestione delle risorse, da eccesso di capacità produttiva o da calo della domanda; l’impresa può reagire con strategie di riduzione dei costi o diversificazione .
- Cause finanziarie, che insorgono quando l’impresa presenta un elevato indebitamento, una forte prevalenza di debiti a breve e un insufficiente capitale proprio .
- Cause economico‑finanziarie, dove l’azienda manifesta sia squilibri operativi sia difficoltà finanziarie, rendendo necessarie misure di ristrutturazione o interventi esterni.
Le cause di crisi della compagnia aerea possono dunque combinare inefficienze gestionali, variazioni del mercato dei trasporti aerei, aumento dei costi (carburante, infrastrutture), politiche commerciali errate o una struttura finanziaria eccessivamente indebitata. Quando l’azienda non riesce più a fronteggiare le proprie obbligazioni, può avviare una procedura concorsuale o ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal CCII.
Specialità del trasporto aereo e normative settoriali
Le compagnie aeree operano in un mercato regolamentato e soggetto a controlli di sicurezza, licenze e obblighi verso i passeggeri. In caso di crisi o insolvenza, oltre alle norme del CCII, occorre considerare:
- Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 sulla licenza di esercizio dei vettori aerei. L’art. 9 prevede che l’autorità competente revoca o sospende la licenza se il vettore non può più far fronte ai suoi obblighi finanziari correnti. Nel 2022 la Commissione europea ha ricordato che l’autorità deve valutare tempestivamente la situazione finanziaria del vettore e adottare misure adeguate per proteggere i passeggeri.
- Le direttive europee sui diritti dei passeggeri (Regolamento (CE) 261/2004), che obbligano la compagnia a garantire rimborsi o riprotezioni in caso di cancellazioni. In caso di insolvenza l’adempimento diventa problematico; la mancanza di un’assicurazione obbligatoria a tutela dei passeggeri, come evidenziato dal Centro Europeo Consumatori, comporta che i viaggiatori sopportino il rischio di fallimento della compagnia .
- Le norme sul soccorso pubblico (decreto-legge 347/2003, legge Marzano) che permettono di ricorrere all’amministrazione straordinaria per le grandi imprese di servizi pubblici essenziali. Tali norme sono state applicate ad Alitalia nel 2008 con la nomina del commissario straordinario e la successiva cessione a CAI .
- La normativa antitrust e sugli aiuti di Stato: l’Unione europea vigila sui finanziamenti pubblici concessi alle compagnie aeree. Ad esempio, gli aiuti concessi a Volare Airlines nel 2005 furono esaminati dalla Commissione europea per verificarne la compatibilità con il mercato interno.
Queste norme settoriali sono fondamentali perché una compagnia cargo non è una comune impresa: l’interruzione dell’attività potrebbe causare gravi ripercussioni sulla catena logistica, generando pressioni politiche e sociali per soluzioni straordinarie.
Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto
Ricezione di un atto di citazione o di un’istanza di fallimento
Quando la compagnia riceve una citazione o un ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, occorre valutare immediatamente:
- La competenza territoriale del tribunale: occorre verificare il luogo del COMI. Se l’atto è presentato in un tribunale diverso dalla sede legale o dal luogo dove si trovano i centri d’interesse, si può eccepire l’incompetenza territoriale. La Cassazione ha stabilito che l’eccezione va proposta entro l’udienza di comparizione; in caso contrario, la competenza diventa definitiva . In un’impresa strutturata, la sede legale coincide di solito con il COMI, salvo prova contraria che deve essere fornita da chi la eccepisce .
- La legittimità del credito: il debitore può contestare l’esistenza o l’entità del credito allegato dal creditore. La Cassazione ha affermato che il giudice, anche in fase prefallimentare, deve verificare il fondamento della pretesa e non può limitarsi a recepire passivamente una precedente sentenza . È quindi possibile opporsi dimostrando che il credito è prescritto, che è oggetto di contestazione, che vi sono eccezioni di compensazione o altre ragioni di non debenza.
- Lo stato di crisi o insolvenza: per dichiarare la liquidazione giudiziale occorre dimostrare lo stato di insolvenza. Qualora il ricorso sia fondato solo su inadempimenti temporanei, il debitore può provare di essere solvibile o di avere avviato una procedura di regolazione della crisi (composizione negoziata, concordato, accordo di ristrutturazione).
Fase prefallimentare
Nella fase prefallimentare, l’azienda può adottare diverse strategie:
- Opporsi all’istanza presentando memorie e documenti che dimostrano l’assenza di insolvenza o l’incompetenza territoriale. Ricordiamo che il termine per proporre l’eccezione di competenza territoriale o per sollecitare al giudice di rilevarla d’ufficio scade alla prima udienza .
- Presentare domanda di concordato preventivo o di concordato minore. Secondo la Cassazione, se la domanda di concordato viene presentata successivamente all’avvio della procedura prefallimentare, deve essere depositata presso lo stesso tribunale che conosce dell’istanza di liquidazione giudiziale, anche se il debitore ritiene quel tribunale incompetente . Questa regola evita la frammentazione dei procedimenti.
- Richiedere misure protettive: avviando una procedura di composizione negoziata o presentando una domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, è possibile ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 hanno esteso la portata di queste misure, che ora sospendono non solo iniziative giudiziarie ma anche atti o omissioni che possano pregiudicare le trattative .
Apertura della procedura di liquidazione giudiziale
Se la compagnia non riesce a evitare la dichiarazione di liquidazione giudiziale (equivalente al fallimento), il tribunale nomina un giudice delegato e un curatore. Gli effetti principali sono:
- Spoglio: l’imprenditore perde la disponibilità dell’azienda a favore del curatore, che gestisce l’attività al fine di liquidare il patrimonio.
- Sospensione delle azioni esecutive individuali: i creditori devono insinuarsi al passivo e non possono procedere individualmente.
- Sospensione degli interessi sui debiti chirografari.
- Possibile esercizio provvisorio: se l’azienda presenta rilevanza sociale (ad esempio per il trasporto di merci essenziali), il curatore può chiedere l’esercizio provvisorio per garantire la continuazione dei servizi e preservare il valore dell’impresa.
La compagnia può opporsi alla sentenza di liquidazione giudiziale proponendo reclamo entro 30 giorni (art. 51 CCII). Tuttavia, è spesso più efficace utilizzare strumenti alternativi prima dell’apertura della procedura concorsuale, come descritto nei paragrafi seguenti.
Difese e strategie legali
Eccezione di competenza e verifiche sui crediti
Come ricordato, la competenza territoriale si basa sul centro degli interessi principali; la prova della sede effettiva può essere complessa, specie per un gruppo con sedi in diversi Paesi. È importante raccogliere documentazione (bilanci, contratti, attività operative) per dimostrare dove si trova il COMI. Se il tribunale adito non è competente, l’eccezione va proposta tempestivamente.
Parallelamente bisogna verificare i crediti azionati dai creditori. La Cassazione ha richiamato la necessità di svolgere un giudizio incidentale di accertamento anche in sede prefallimentare . Ciò consente di eccepire:
- Prescrizione del credito (ad esempio per cartelle esattoriali),
- Decadenze o nullità dell’atto impositivo,
- Compensazioni e crediti contrapposti,
- Mancanza di prova del credito.
L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori esaminano minuziosamente la documentazione e, quando necessario, richiedono al giudice la sospensione della procedura per consentire l’accertamento di tali eccezioni.
Concordato preventivo e concordato minore
Il concordato preventivo è rivolto alle imprese soggette a liquidazione giudiziale che intendono proporre un accordo con i creditori per evitare il fallimento. Il piano può essere in continuità aziendale (proseguimento dell’attività) o liquidatorio. Nel concordato in continuità, l’art. 84 CCII consente di subordinare il pagamento dei creditori chirografari all’attuazione del piano, applicando la regola della priorità assoluta (absolute priority rule) sino al valore di liquidazione e della priorità relativa (relative priority rule) per l’eccedenza . Una novità importante, confermata dalla giurisprudenza di merito, è la possibilità di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati oltre 180 giorni dall’omologazione, purché questi ultimi siano inseriti in una classe e votino per l’intero credito .
Il concordato minore, introdotto dagli art. 74 e ss. CCII per imprenditori sotto soglia (micro-imprese) e professionisti, consente di proporre ai creditori una soddisfazione non integrale dei loro crediti, anche con continuità aziendale. Il tribunale verifica la regolarità della proposta, la fattibilità e la percentuale di soddisfazione; non può giudicare la convenienza economica ma deve verificare che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura almeno equivalente all’alternativa liquidatoria . Le sentenze di Bari, Napoli e Verona hanno fornito indicazioni su formazione delle classi, fondi rischi e termini di pagamento .
Per la compagnia cargo aerea, il concordato (preventivo o minore) è uno strumento strategico perché consente di preservare la licenza e la continuità operativa, tutelando clienti e fornitori. Lo Studio Legale aiuta a predisporre il piano, a trattare con i creditori e a ottenere l’omologazione.
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
La composizione negoziata è un istituto “morbido” che mira a prevenire la crisi tramite un negoziatore nominato dal tribunale. Il procedimento prevede:
- Istanza telematica alla Camera di Commercio con allegazione di documenti contabili e piani finanziari;
- Nomina dell’esperto da parte della Commissione istituita presso la Camera di commercio;
- Analisi della situazione e predisposizione di un piano di risanamento o di una proposta di accordo con i creditori;
- Richiesta di misure protettive al tribunale: le misure sospendono azioni esecutive e cautelari e, grazie alle modifiche del 2024, inibiscono anche comportamenti che possano pregiudicare le trattative ;
- Negoziazione assistita con i creditori e, se l’accordo non è raggiunto, possibile conversione in altre procedure (concordato semplificato, liquidazione del patrimonio).
Per le compagnie aeree la composizione negoziata può essere un valido strumento per ottenere il consenso dei principali creditori (fornitori di carburante, società aeroportuali, finanziatori) evitando l’interruzione dei servizi e preservando il valore dell’azienda.
Accordi di ristrutturazione e piani attestati
Oltre al concordato, il CCII prevede accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss.) che, se sottoscritti con creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti, consentono di omologare l’accordo e renderlo efficace nei confronti dei dissenzienti. È possibile ricorrere ad accordi più celeri (accordi agevolati o ad efficacia estesa) con percentuali più basse (30 %) per alcune categorie di creditori (creditori pubblici qualificati). In questi accordi è fondamentale redigere un piano attestato da un professionista indipendente che verifichi la fattibilità economica.
La riforma del 2024 ha puntualizzato che il professionista indipendente deve possedere requisiti di indipendenza sostanziale e non formale , rafforzando la credibilità degli attestati e la tutela del ceto creditorio.
Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII)
La liquidazione controllata, evoluzione della liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012, è un procedimento rivolto ai debitori non soggetti a liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, microimprese). Può essere avviata dal debitore o dal creditore. La domanda del creditore è ammissibile solo se il debito scaduto supera 50 000 € . Al momento del deposito della domanda:
- Il tribunale nomina un giudice delegato e un liquidatore;
- Si applicano misure protettive analoghe a quelle della liquidazione giudiziale: sospensione delle azioni esecutive e impossibilità di acquisire nuovi privilegi ;
- La liquidazione comprende tutti i beni del debitore ad eccezione dei beni impignorabili (stipendio, pensione, somme necessarie al mantenimento della famiglia, attrezzature necessarie all’attività lavorativa) ;
- Gli interessi sui debiti si sospendono fino alla chiusura della procedura, salvo i debiti garantiti .
Il decreto di apertura prevede un piano di liquidazione e la vendita competitiva dei beni. I creditori vengono soddisfatti in proporzione, rispettando i privilegi, e al termine si può ottenere l’esdebitazione. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 278 CCII perché limita l’esdebitazione nei confronti dei creditori che non si sono insinuati; secondo il tribunale, tale limitazione violerebbe i principi europei di fresh start e l’art. 3 della Costituzione . La causa è pendente dinanzi alla Corte costituzionale (camera di consiglio fissata per il 4 maggio 2026) .
Piani del consumatore e accordi con i creditori
Per i titolari di debiti personali (garanzie fideiussorie, debiti fiscali a carico del titolare della compagnia, ecc.) il CCII prevede il piano del consumatore (artt. 67 e ss.), che consente di proporre un pagamento dilazionato e decurtato con omologazione giudiziaria. Questa soluzione è utile quando i soci o amministratori della compagnia hanno prestato garanzie personali.
L’accordo con i creditori (art. 57 CCII) richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti ma permette di evitare l’omologa se tutti i creditori vi partecipano. È un istituto flessibile che può essere adattato al settore aereo.
Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali
Il legislatore ha ripetutamente introdotto misure di rottamazione delle cartelle e saldo e stralcio per i debiti fiscali. La Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025), ad esempio, ha previsto la rottamazione-quater che consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2023 versando capitale e interessi legali e azzerando sanzioni e interessi di mora. Le imprese in crisi possono aderire al nuovo piano e sospendere eventuali procedure esecutive.
In caso di avvio della liquidazione controllata, la normativa prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate possa presentare proposte transattive e accettare pagamenti anche inferiori al debito nominale; la misura rientra nelle “transazioni fiscali” (art. 63 CCII) e consente di ottenere l’omologazione anche contro il voto contrario dell’ente se la proposta assicura un pagamento superiore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Strumenti giudiziali e stragiudiziali complementari
- Reclamo e opposizione: contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale si può proporre reclamo (art. 51 CCII). Contro il decreto di apertura della liquidazione controllata è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale.
- Azione revocatoria: consente al curatore o al liquidatore di recuperare i beni usciti dal patrimonio del debitore prima della procedura per pagare creditori o per operazioni anomale. Conoscere questa azione è importante per evitare cessioni di beni a terzi che potrebbero essere successivamente revocate.
- Esdebitazione: consente al debitore meritevole di liberarsi dai debiti residui dopo la chiusura della procedura. Il CCII prevede un termine di un anno dalla chiusura della liquidazione giudiziale e di sei mesi per la liquidazione controllata. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano mira a estendere la portata dell’esdebitazione anche ai creditori che non partecipano .
Strumenti alternativi specifici per le compagnie cargo aeree
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese
Per imprese con più di 200 dipendenti o un indebitamento superiore a 200 milioni di euro, la legge Marzano (D.L. 347/2003) e la legge Prodi bis (D.Lgs. 270/1999) consentono di accedere all’amministrazione straordinaria. Questo regime prevede la continuità produttiva sotto la gestione di un commissario straordinario e la predisposizione di un programma di ristrutturazione (programmi di cessione o di continuazione). Le compagnie aeree, dato il ruolo di servizio pubblico essenziale, rientrano spesso in questa disciplina.
Nel caso Alitalia 2008, il Governo intervenne con vari decreti per salvaguardare l’operatività: il D.L. 80/2008 concesse un prestito ponte da 300 milioni per assicurare la continuità , il D.L. 97/2008 autorizzò la ricerca di investitori qualificati e il D.L. 134/2008 estese la legge Marzano alle imprese di servizi pubblici essenziali, permettendo al commissario di cedere l’azienda con trattativa privata . Questo schema può essere replicato per altre compagnie cargo di rilevanza strategica.
Concordato semplificato ex art. 25‑sexies DL 118/2021
Introdotto dal D.L. 118/2021, il concordato semplificato consente, dopo il fallimento della composizione negoziata, di proporre al tribunale una cessione dei beni o una liquidazione dei cespiti con procedure semplificate. L’azienda può cedere l’intera compagnia a un investitore interessato mantenendo la continuità dei voli, con l’approvazione del tribunale.
Piani di risanamento “privati”
Le compagnie possono anche ricorrere a piani di ristrutturazione stragiudiziali (art. 67 L.F. e art. 56 CCII), che permettono di ristrutturare i debiti con un accordo non omologato, basato su una relazione di attestazione. Sebbene non comportino l’auto‑protezione tipica delle procedure concorsuali, possono essere utili quando i creditori principali sono d’accordo.
Cessione di ramo d’azienda e management buy‑out
In alcuni casi, la soluzione può consistere nella cessione del ramo cargo a un investitore specializzato o a un gruppo internazionale, preservando il marchio e i dipendenti. L’art. 104‑bis L.F. e gli artt. 172 ss. CCII regolano la cessione dell’azienda in ambito concorsuale, tutelando la continuità e la salvaguardia dei posti di lavoro.
Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare la crisi: attendere che i debiti siano ingestibili riduce drasticamente le chance di risanamento. Il CCII prevede strumenti di allerta interna (indicatori di crisi) che le società devono utilizzare per segnalare tempestivamente le difficoltà.
- Ignorare la normativa specifica del settore aereo: una compagnia cargo deve considerare le regole su licenze, sicurezza e aiuti di Stato. La sospensione o revoca della licenza a causa di insolvenza comporta la perdita del valore aziendale; è quindi necessario informare l’autorità competente e adottare misure per non compromettere la continuità.
- Trascurare la formazione delle classi nel concordato: le sentenze di Bari e Modena dimostrano che la corretta classificazione dei creditori e la creazione di fondi rischi sono cruciali per l’omologazione . Una cattiva strutturazione del piano può comportare il rigetto o l’apertura di azioni di responsabilità.
- Non comunicare con i creditori: la composizione negoziata richiede trasparenza e dialogo. Nella prassi, i creditori (banche, fornitori di carburante, aeroporti) sono più propensi a trovare accordi se l’impresa presenta un piano credibile e fornisce informazioni tempestive.
- Evitare di documentare il COMI: molte società del trasporto aereo hanno sede legale all’estero e operano in Italia. Per evitare contestazioni sulla competenza del tribunale italiano o straniero, è necessario conservare documentazione che provi dove è effettivamente gestita l’impresa (sede amministrativa, conti bancari, direzione).
- Sperare nella prescrizione dei debiti: in sede di liquidazione controllata, i creditori che non si insinuano al passivo possono comunque rivalersi sul patrimonio sopravvenuto; la questione è oggetto di rimessione alla Corte costituzionale . È comunque rischioso confidare sulla prescrizione perché le misure protettive interrompono i termini e l’Agenzia delle Entrate dispone di poteri di riscossione.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali procedure per la crisi d’impresa
| Strumento | Soggetti destinatari | Contenuto essenziale | Vantaggi | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Imprese di qualunque dimensione | Nomina di un esperto, negoziazione con i creditori, possibilità di richiedere misure protettive | Previene l’insolvenza, mantiene la gestione dell’impresa, sospende le azioni esecutive | D.L. 118/2021; artt. 12 CCII |
| Concordato preventivo | Imprese soggette a liquidazione giudiziale | Piano liquidatorio o in continuità, soddisfazione percentuale dei creditori, voto e omologazione | Mantiene la continuità aziendale, consente falcidia dei debiti e moratoria sui privilegi | Artt. 84 ss. CCII |
| Concordato minore | Micro‑imprese, professionisti, persone fisiche esercenti attività d’impresa | Proposta di pagamento ridotto e dilazionato, suddivisione in classi, necessità di omologazione | Procedura snella, ridotte formalità, tutela il patrimonio del debitore | Artt. 74 ss. CCII |
| Accordi di ristrutturazione | Imprese di medie e grandi dimensioni | Accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 %, attestazione di un professionista | Flessibilità, efficacia verso i dissenzienti, minori controlli giudiziari | Artt. 57 ss. CCII |
| Liquidazione controllata | Consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia | Procedura liquidatoria del patrimonio con nomina di un liquidatore, esdebitazione finale | Azzeramento dei debiti residui, protezione del debitore meritevole | Artt. 268–277 CCII |
| Amministrazione straordinaria | Grandi imprese con >200 dipendenti o >200 M€ di debiti | Gestione commissariale, piano di ristrutturazione o cessione | Continuità del servizio pubblico, tutela dei lavoratori | D.L. 347/2003, D.Lgs. 270/1999 |
| Piano del consumatore | Consumatori (debiti personali) | Proposta di pagamento dilazionato e ridotto, omologazione giudiziaria | Riduzione dei debiti personali, tutela del patrimonio minimo | Artt. 67 ss. CCII |
Tabella 2 – Termini e scadenze principali
| Attività | Termine | Normativa |
|---|---|---|
| Eccezione di competenza territoriale | Deve essere sollevata non oltre l’udienza di comparizione | Art. 38 c.p.c.; Cass. 31177/2025 |
| Presentazione della domanda di concordato preventivo dopo istanza di fallimento | Deve essere presentata al medesimo tribunale che tratta l’istanza di liquidazione | Cass. 31177/2025 |
| Deposito dello stato passivo nella liquidazione controllata | Entro 60 giorni dalla nomina del liquidatore | Art. 271 CCII |
| Reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale | 30 giorni dalla notificazione | Art. 51 CCII |
| Richiesta di esdebitazione dopo la chiusura della procedura | 6 mesi (liquidazione controllata) o 1 anno (liquidazione giudiziale) | Artt. 280 e 283 CCII |
| Pagamento dei creditori privilegiati nel concordato in continuità | Entro 180 giorni dall’omologazione salvo diversa previsione con voto dell’intera classe | Art. 109 CCII |
Tabella 3 – Misure protettive e loro effetti
| Misura | Effetti | Normativa |
|---|---|---|
| Sospensione delle azioni esecutive | Blocca pignoramenti e sequestri individuali, comprese le azioni cautelari | Artt. 54 e 55 CCII; D.L. 118/2021 |
| Inibizione di atti pregiudizievoli | Dopo la riforma 2024, include azioni e omissioni che potrebbero compromettere le trattative | D.Lgs. 136/2024 |
| Interruzione del decorso degli interessi | Gli interessi su debiti chirografari sono sospesi; quelli sui privilegiati continuano solo fino alla misura del valore del bene | Artt. 55 e 2744 c.c. |
| Inibizione di acquisizione di nuovi privilegi | Impedisce la formazione di privilegi successivi, salvo quelli a garanzia di nuovi finanziamenti autorizzati dal giudice | Artt. 54 e 55 CCII |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è la composizione negoziata e come si avvia?
La composizione negoziata, disciplinata dal D.L. 118/2021 e inserita nel CCII, è una procedura volontaria che consente all’imprenditore di affrontare preventivamente la crisi con l’assistenza di un esperto indipendente. Si attiva con un’istanza alla Camera di commercio, allegando i documenti contabili e un piano di massima. L’esperto viene nominato da una commissione e avvia un confronto con i creditori. Durante la procedura è possibile richiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive .
2. Chi può accedere al concordato minore?
Possono accedere al concordato minore le micro‑imprese (ricavi inferiori a 700 000 €, debiti inferiori a 500 000 €), i professionisti e le persone fisiche che svolgono attività d’impresa o professionale e non sono soggette a liquidazione giudiziale. La domanda deve essere presentata con l’assistenza di un OCC e deve indicare un piano di pagamento, prevedere classi di creditori e l’eventuale continuità aziendale .
3. È possibile pagare i creditori privilegiati oltre i 180 giorni nel concordato?
Sì. La sentenza del Tribunale di Modena ha chiarito che nel concordato minore in continuità si applica il richiamo all’art. 109, comma 5, CCII. Pertanto è ammissibile prevedere il pagamento dei creditori privilegiati oltre 180 giorni dall’omologazione, a condizione che essi votino per l’intero credito e siano collocati in una classe adeguata .
4. Cosa succede se la domanda di concordato minore viene respinta?
Secondo il Tribunale di Verona, se la domanda di omologazione del concordato minore è rigettata, il giudice non può liquidare il compenso dell’OCC perché l’art. 81 CCII prevede che la liquidazione avvenga solo dopo l’esecuzione del piano . In tal caso, il debitore può valutare di ricorrere alla liquidazione controllata o ad altri strumenti.
5. Quali sono i beni esclusi dalla liquidazione controllata?
Sono esclusi dalla liquidazione controllata i beni impignorabili, come previsto dall’art. 268 CCII: stipendi, pensioni, assegni di mantenimento, crediti impignorabili, beni necessari per l’attività lavorativa, nonché i beni indicati dall’art. 514 c.p.c. e i trattamenti di fine rapporto .
6. Cosa succede se un creditore non partecipa alla procedura di liquidazione controllata?
L’art. 278 CCII prevede che l’esdebitazione opera nei confronti di creditori anteriori non insinuati solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado; pertanto tali creditori possono rivalersi sui beni sopravvenuti. Il Tribunale di Milano ha dubitato della legittimità costituzionale di questa disposizione e la questione è ora all’esame della Corte costituzionale .
7. Una compagnia aerea estera con attività in Italia può essere dichiarata insolvente da un tribunale italiano?
Sì, se il centro degli interessi principali (COMI) è in Italia. Secondo la Cassazione, chi sostiene una diversa competenza deve provare che il COMI è altrove e che ciò sia percepito dai terzi . In assenza di tale prova, la competenza si presume nel luogo della sede legale. Tuttavia, è possibile che un tribunale italiano dichiari la liquidazione giudiziale di una compagnia estera se essa svolge in Italia la principale attività gestionale.
8. Il piano del consumatore può essere utilizzato dagli amministratori che hanno garantito i debiti della compagnia?
Sì. Gli amministratori o soci che hanno prestato garanzie personali possono ricorrere al piano del consumatore per ristrutturare i debiti derivanti dalla compagnia, purché le obbligazioni siano di natura personale e non imprenditoriale. Il piano permette di dilazionare e ridurre i debiti, con eventuale falcidia degli interessi.
9. Qual è il ruolo dell’esperto negoziatore nella composizione negoziata?
L’esperto è un professionista indipendente nominato dalla commissione presso la Camera di commercio. Deve analizzare la situazione economico‑finanziaria, facilitare la negoziazione con i creditori, favorire accordi e redigere una relazione finale. Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato i requisiti di indipendenza e professionalità dell’esperto .
10. Quando conviene chiedere l’amministrazione straordinaria anziché il concordato?
L’amministrazione straordinaria conviene quando la compagnia ha dimensioni tali da essere considerata grande impresa (oltre 200 dipendenti o debiti >200 milioni) e svolge un servizio pubblico essenziale. In questo caso, l’interesse alla continuità del servizio e la tutela dei posti di lavoro giustificano l’intervento statale, come avvenuto per Alitalia . Il programma di ristrutturazione può includere la cessione dell’azienda a un investitore o la prosecuzione temporanea sotto il commissario.
11. Una compagnia può contestare il credito dell’Agenzia delle Entrate?
Sì. Come per gli altri creditori, è possibile impugnare le cartelle di pagamento, eccepire la decadenza per mancata notifica degli atti, chiedere la sospensione in sede di composizione negoziata o di concordato e proporre transazioni fiscali ai sensi dell’art. 63 CCII. In fase prefallimentare, il giudice deve esaminare anche la fondatezza delle pretese erariali .
12. Cosa accade ai contratti in corso durante la liquidazione giudiziale?
Il curatore può subentrare nei contratti pendenti se ritiene la prosecuzione conveniente per l’attivo. Ciò è particolarmente importante per i contratti di leasing aeronautico e di handling. Il contraente può chiedere garanzie e, in assenza di subentro, ha diritto a risolvere il contratto e insinuare il credito per i danni.
13. Come si tutela il personale di volo e di terra?
In caso di crisi, i lavoratori hanno diritto al pagamento delle retribuzioni e al TFR. Nelle procedure concorsuali, i crediti da lavoro sono assistiti da privilegio generale e possono essere anticipati dal Fondo di garanzia INPS. Nel concordato in continuità, il piano deve assicurare il pagamento integrale dei crediti privilegiati entro i limiti di legge.
14. La compagnia può continuare a operare durante la procedura?
Sì, sia nella composizione negoziata sia nel concordato in continuità e nell’amministrazione straordinaria. Anche nella liquidazione giudiziale, il giudice può autorizzare l’esercizio provvisorio quando la prosecuzione dell’attività è necessaria per preservare il valore aziendale e tutelare l’interesse dei creditori.
15. Come influisce la crisi su contratti internazionali e rotte estere?
La crisi può comportare la risoluzione o la rinegoziazione dei contratti con partner internazionali. È importante valutare le clausole di insolvenza nei contratti di charter, handling e leasing. Inoltre, bisogna coordinare l’eventuale procedura italiana con le normative dei Paesi dove la compagnia opera, verificando la possibilità di procedure parallele o il riconoscimento della procedura italiana.
16. Il decreto di apertura della liquidazione controllata sospende gli interessi su tutti i debiti?
No. Gli interessi sui debiti chirografari sono sospesi, ma quelli sui debiti privilegiati continuano a maturare nei limiti del valore del bene su cui insiste il privilegio, come previsto dall’art. 55 CCII e confermato dalla disciplina della liquidazione controllata .
17. Che cosa sono le misure protettive estese dal correttivo 2024?
Il D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che le misure protettive non sospendono soltanto le iniziative giudiziarie (pignoramenti, sequestri) ma anche ogni atto o omissione che possa compromettere le trattative . Ciò include, ad esempio, la sospensione della risoluzione di contratti o dell’interruzione di servizi essenziali da parte dei fornitori.
18. Come viene determinato l’importo del fondo rischi nel concordato minore?
Il Tribunale di Bari ha stabilito che il fondo rischi per far fronte all’escussione delle garanzie pubbliche deve essere commisurato alla misura di soddisfazione prevista per i creditori garantiti e non è necessario accantonare integralmente l’importo del credito . L’ammontare deve essere sufficiente a coprire le eventuali sopravvenienze non previste.
19. Cosa prevede l’ordinanza del Tribunale di Milano su esdebitazione?
L’ordinanza del Tribunale di Milano (reg. ord. n. 27/2026) ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 278, comma 2, CCII, nella parte in cui l’esdebitazione non opera nei confronti dei creditori che non si insinuano. Secondo il tribunale, la norma viola il diritto all’esdebitazione in tempi ragionevoli e la direttiva UE 2019/1023 . La decisione della Corte potrebbe ampliare la tutela del debitore nella liquidazione controllata.
20. Quanto dura la procedura di liquidazione controllata?
La durata dipende dal tempo necessario a vendere i beni e a ripartire l’attivo. In media dura tra uno e tre anni, ma può prolungarsi se il patrimonio è complesso. La chiusura anticipata è possibile quando non esistono ulteriori attivi da realizzare o quando i costi superano i ricavi.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Calcolo del piano di concordato in continuità
Supponiamo che la Compagnia Cargo X abbia:
- Debiti complessivi pari a € 50 000 000, di cui € 15 000 000 privilegiati (stipendi, tributi, finanziamenti assistiti da garanzia) e € 35 000 000 chirografari.
- Valore di liquidazione del patrimonio stimato in € 30 000 000.
- Reddito annuo netto derivante dalla continuità (margine operativo) di € 6 000 000.
Secondo la priorità assoluta, il piano deve destinare ai creditori privilegiati l’intero valore di liquidazione fino alla concorrenza del loro credito. Pertanto, i primi tre anni di flussi (ad esempio € 3 000 000 all’anno) saranno destinati alla soddisfazione dei creditori privilegiati. La somma eccedente (€ 21 000 000 – € 15 000 000 = € 6 000 000) costituirà l’eccedenza su cui applicare la priorità relativa: i creditori chirografari potranno essere soddisfatti con una percentuale su tale eccedenza. Se il piano prevede un orizzonte quinquennale con rate mensili di € 500 000, i creditori chirografari potranno ottenere complessivamente € 6 000 000, pari al 17 % del loro credito, mentre il residuo (€ 29 000 000) verrà stralciato. Questo esempio mostra come, in presenza di flussi generati dalla continuazione dell’attività, si possa offrire una soluzione migliore ai creditori rispetto alla liquidazione immediata, preservando la licenza e l’organico.
Esempio 2 – Liquidazione controllata con patrimonio limitato
La Impresa Y (piccola compagnia di handling correlata a un vettore cargo) ha debiti per € 500 000 e possiede un capannone e mezzi per un valore di € 250 000. Dopo la richiesta di un creditore e la verifica dello stato d’insolvenza, il tribunale apre la liquidazione controllata. Il liquidatore vende il capannone per € 200 000 e i mezzi per € 50 000; il ricavato è suddiviso rispettando i privilegi (stipendi e IVA) e i crediti chirografari. Dopo la ripartizione, restano debiti residui per € 350 000. Trascorsi sei mesi dalla chiusura della procedura, l’imprenditore può chiedere l’esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati, salvo l’eventuale azione dei creditori non insinuati (questione tuttora pendente dinanzi alla Corte costituzionale ). L’imprenditore può avviare una nuova attività senza essere gravato dai debiti pregressi.
Conclusione
La crisi d’impresa di una compagnia cargo aerea è un evento complesso che coinvolge normative speciali, interessi pubblici e diritti dei creditori e dei lavoratori. Il Codice della crisi e le modifiche introdotte fino ad aprile 2026 offrono un sistema articolato di strumenti preventivi e concorsuali: dalla composizione negoziata al concordato preventivo, dal concordato minore alla liquidazione controllata, sino all’amministrazione straordinaria per le grandi imprese. La giurisprudenza recente ha chiarito gli oneri probatori sulla competenza territoriale , l’obbligo del giudice di verificare la legittimità dei crediti , l’organizzazione delle classi e dei fondi rischi , le condizioni per il pagamento differito dei creditori privilegiati e i limiti dell’esdebitazione .
Per le compagnie aeree, la scelta dello strumento più adeguato deve tenere conto della dimensione aziendale, della struttura finanziaria, dell’importanza del servizio pubblico e delle norme settoriali (licenze, aiuti di Stato). Intervenire tempestivamente è essenziale per preservare la continuità operativa, evitare la perdita della licenza e salvaguardare posti di lavoro.
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