Azienda Di Costruzioni Modulari Industriali In Crisi D’impresa: Come Affrontare La Situazione Con L’Avvocato

Introduzione

Le aziende di costruzioni modulari industriali rappresentano un comparto in continua evoluzione: i moduli prefabbricati in acciaio, legno e cemento permettono di realizzare stabilimenti, capannoni e strutture industriali con tempi e costi ridotti. Questa rapidità, tuttavia, espone le imprese a rischi finanziari significativi. Appalti che slittano, ritardi nei pagamenti dei committenti, fluttuazione dei prezzi delle materie prime e carichi fiscali rappresentano variabili costanti. Basta un ritardo di qualche mese per trovarsi in una situazione di tensione finanziaria che può evolvere in crisi d’impresa.

Con la pandemia, la crisi energetica e l’aumento dei tassi d’interesse, molte imprese del settore si sono trovate sovraindebitate. La nuova normativa italiana sulla crisi d’impresa (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII), le leggi sulla composizione negoziata e gli strumenti di definizione agevolata del debito offrono però soluzioni concrete. Questo articolo, aggiornato al 31 marzo 2026 (data odierna), è pensato per imprenditori, amministratori e professionisti che desiderano comprendere come difendersi e rilanciarsi utilizzando gli strumenti giuridici previsti dalla legge.

👨‍⚖️ Chi siamo: l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono specializzati in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. Cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’avvocato Monardo coordina professionisti esperti a livello nazionale. È fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio offre consulenza per analizzare atti, predisporre ricorsi, ottenere sospensioni, condurre trattative e pianificare soluzioni giudiziali e stragiudiziali per tutelare il debitore.

Perché è importante agire subito? Nel contesto normativo attuale, la tempestività è fondamentale. La notifica di un atto esattoriale o l’apertura di una procedura concorsuale attivano termini perentori; perdere tempo significa rischiare pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo o addirittura la liquidazione giudiziale. In questo articolo troverai:

  • Analisi delle principali norme (CCII, L. 3/2012, D.Lgs. 136/2024 “correttivo ter”, D.L. 118/2021, L. 197/2022, L. 199/2025, DPR 602/1973, ecc.) con i riferimenti testuali.
  • Procedure passo‑passo da seguire dopo la notifica di un atto o l’apertura di una procedura.
  • Strategie difensive e strumenti di ristrutturazione e definizione dei debiti.
  • Tabelle riepilogative, FAQ, simulazioni pratiche e numeriche per orientare l’imprenditore.
  • Errori da evitare e consigli operativi.

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Parte I – Contesto Normativo e Giurisprudenziale

1. Evoluzione normativa della crisi d’impresa: dal R.D. 267/1942 al Codice della crisi e alla sua riforma

Per decenni, il fallimento e gli altri istituti concorsuali sono stati disciplinati dal Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare). Con l’adozione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – l’Italia ha riscritto la disciplina in un’ottica di prevenzione. Successive modifiche (D.Lgs. 147/2020 “correttivo bis”, D.L. 118/2021 “composizione negoziata”, D.Lgs. 83/2022 “decreto correttivo”, D.Lgs. 136/2024 “correttivo ter”) hanno ampliato gli strumenti a favore del debitore.

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dal correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) vi sono:

  • Accesso alla composizione negoziata anche in presenza di “squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario”: la nuova formulazione dell’art. 12 CCII permette di attivare la procedura non solo quando l’impresa è in crisi o insolvente, ma già in presenza di squilibri di tipo patrimoniale o economico-finanziario. Il testo spiega che si mira a intercettare i segnali di difficoltà prima che sfocino in insolvenza . È un principio rivolto alla salvaguardia dell’occupazione e della continuità aziendale.
  • Selezione dell’esperto indipendente: gli articoli 13 e 16 CCII riformati impongono agli esperti della composizione negoziata di aggiornare il proprio curriculum con l’elenco delle composizioni negoziate seguite e l’esito di ciascuna. Questo criterio consente agli organi nominanti di preferire esperti con il più alto tasso di successo .
  • Modifica del piano attestato di risanamento (art. 56): il nuovo testo prevede che il piano attestato debba risultare idoneo a “consentire il risanamento dell’impresa e il riequilibrio della situazione patrimoniale e di quella economico-finanziaria”; inoltre, al posto dei “creditori” vengono indicati i “parti interessate”, ampliando la platea dei soggetti coinvolti .

Questi interventi indicano l’intento del legislatore di privilegiare il risanamento e la prevenzione rispetto alla liquidazione. L’impresa di costruzioni modulari in difficoltà può utilizzare tali strumenti per evitare il collasso.

2. Normative principali

2.1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Il CCII è il perno delle procedure concorsuali e prevede strumenti di diversa natura:

  • Composizione negoziata della crisi (artt. 12-25 CCII): procedura confidenziale attivabile quando l’impresa si trova in crisi, insolvenza reversibile o “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” . Prevede la nomina di un esperto indipendente, l’applicazione di misure protettive (sospensione di azioni esecutive e cautelari), la possibilità di accordi con i creditori e la trasformazione in altre procedure.
  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): accordo unilaterale sottoscritto con soggetti interessati che consente all’imprenditore di proseguire l’attività; il piano deve essere idoneo a garantire il riequilibrio patrimoniale ed economico e deve essere attestato da un professionista indipendente .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII): contratti stipulati con creditori rappresentanti almeno il 60% (o il 30% per gli accordi ad efficacia estesa) dei crediti complessivi; possono prevedere la moratoria per i creditori dissenzienti e la “cram down fiscale” in presenza di un accordo con gli altri creditori. La Cassazione ha stabilito che per l’applicazione del cram down è necessario un accordo effettivo con altre categorie di creditori , non è sufficiente la mera adesione di un solo creditore pubblico .
  • Concordato minore (art. 74 CCII): destinato a imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale e a professionisti; consente di continuare l’attività mediante un piano che, fuori dai casi di continuità aziendale, può essere proposto solo quando siano messe a disposizione risorse esterne significative .
  • Liquidazione giudiziale (artt. 121-280 CCII): analoga al fallimento, riguarda imprenditori che superano le soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) e versano in insolvenza . La giurisprudenza recente (Cass. 30903/2025) afferma che il giudice deve valutare i requisiti al momento della decisione; non bastano promesse di ricapitalizzazione non supportate da liquidità . Inoltre, la decisione di ricorrere alla liquidazione è competenza esclusiva degli amministratori; eventuali abusi di diritto possono essere contestati solo dai creditori .
  • Esdebitazione (art. 283 CCII): disciplina l’estinzione dei debiti residui a favore di debitori incapienti che abbiano collaborato lealmente e non possano offrire alcuna utilità ai creditori . L’esdebitazione non è automatica e può essere revocata se emergono irregolarità.

2.2 Legge 3/2012 (Sovraindebitamento)

La L. 3/2012, oggi integrata nel CCII per i procedimenti di sovraindebitamento, definisce:

  • Sovraindebitamento: uno stato di squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile che provoca la rilevante e durevole difficoltà nel soddisfare regolarmente i debiti . Questa definizione è essenziale per accedere a piani del consumatore e ristrutturazioni.
  • Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . La Cassazione (n. 29746/2025) ha precisato che il garante socio o amministratore della società non può qualificarsi come consumatore ai fini del piano del consumatore e che il regime dei consumatori resta riservato ai privati non legati da un rapporto economico con l’attività.

2.3 Decreto-legge 118/2021 e misure protettive

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata prima dell’entrata in vigore del CCII. Prevede che l’imprenditore in squilibrio possa presentare istanza di nomina dell’esperto e, una volta accettato l’incarico, ottenere misure protettive che inibiscono i creditori dall’intraprendere o proseguire azioni esecutive per 120 giorni (prorogabili), a tutela della continuità aziendale . Il Tribunale di Padova nel 2022 ha ricordato che le misure protettive non sono assolute: devono bilanciare l’interesse del debitore con quello dei creditori e richiedono un parere dell’esperto .

2.4 Leggi di bilancio e definizione agevolata

Per le imprese in crisi, la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi rappresenta una via per liberare risorse e recuperare liquidità.

Rottamazione quater (L. 197/2022)

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 231 e ss.) ha introdotto la rottamazione quater, che permette di estinguere carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 senza versare sanzioni, interessi e aggio. L’adesione era da presentare entro il 30 aprile 2023 e comportava anche l’annullamento automatico dei debiti residui inferiori a 1.000 € derivanti da carichi affidati fino al 31 dicembre 2015 . Questa misura ha ridotto notevolmente l’onere complessivo per molte imprese.

Rottamazione quinquies (L. 199/2025)

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto la rottamazione quinquies per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi avvisi bonari e contributi INPS. Consente di pagare solo l’imposta e le spese di notifica, escludendo sanzioni, interessi e aggio. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interessi al 3% . L’adesione sospende le procedure esecutive e impedisce l’iscrizione di nuove ipoteche .

2.5 DPR 602/1973 e l’intimazione di pagamento

Il DPR 29 settembre 1973, n. 602 disciplina la riscossione delle imposte. L’intimazione di pagamento ex art. 50 rappresenta l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione invita il contribuente a saldare il debito prima di procedere all’espropriazione. La Cassazione ha chiarito nel 2025 che l’intimazione è un atto autonomo simile all’avviso di mora e deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica; decorso tale termine, il debito si cristallizza e non potranno essere sollevate contestazioni di prescrizione o vizi formali .

3. Giurisprudenza rilevante per le imprese di costruzioni modulari

La giurisprudenza fornisce principi utili per impostare le difese delle imprese in crisi.

  • Liquidazione giudiziale e presupposti (Cass. 30903/2025): la Suprema Corte ha affermato che la verifica dei requisiti di cui all’art. 121 CCII (insolvenza e dimensione aziendale) deve essere effettuata al momento della decisione. Non è sufficiente presentare generiche promesse di ricapitalizzazione; occorre dimostrare l’immissione concreta di risorse per evitare la liquidazione . Ha inoltre ribadito che la scelta di avvalersi della liquidazione è compito esclusivo degli amministratori e che eventuali abusi possono essere fatti valere solo dai creditori .
  • Oneri probatori sull’esclusione dalla liquidazione (Corte di Appello di Catania, 27 giugno 2025 n. 966): in un caso riguardante un’impresa, la Corte ha stabilito che il debitore che vuole evitare la liquidazione giudiziale deve provare il possesso dei requisiti dimensionali (art. 2, comma 1, lett. d) del CCII). La mancanza di bilanci e dichiarazioni fiscali non può premiarlo; l’onere della prova ricade sul debitore .
  • Nozione di consumatore e garanzie (Cass. 29746/2025): la Cassazione ha escluso che il garante socio o amministratore possa accedere al piano del consumatore perché non è un “consumatore” ma un soggetto legato all’attività imprenditoriale .
  • Cram down fiscale (Cass. 32954/2024): la Corte ha stabilito che il cram down previsto dall’art. 63 CCII richiede la stipulazione di un accordo con tutti gli altri creditori o con una parte sostanziale di essi; l’accordo con un solo creditore pubblico non è sufficiente . Questa interpretazione evita che il debitore possa imporre il trattamento a scapito dell’Erario senza un’effettiva condivisione del piano .
  • Accordi di ristrutturazione e dissenso del Fisco (Cass. 27782/2024): diversamente, un’altra pronuncia ha consentito l’omologazione di un concordato preventivo anche contro il parere dell’Amministrazione finanziaria quando il piano si dimostra più conveniente della liquidazione e preserva la continuità aziendale .
  • Misure protettive e bilanciamento interessi: il Tribunale di Padova ha ricordato che le misure protettive devono bilanciare l’interesse del debitore a proseguire la negoziazione con quello dei creditori. Non è sufficiente chiedere una sospensione generale; occorre dimostrare concrete possibilità di risanamento e indicare i beni strumentali indispensabili .
  • Composizione negoziata come scudo penale-tributario (Cass. 30109/2025): una recente ordinanza ha riconosciuto che la composizione negoziata, se accompagnata da un piano verosimile e supportata da una relazione positiva dell’esperto, può ridurre il periculum in mora e giustificare la revoca di misure cautelari penali e tributarie . È un passaggio fondamentale per gli imprenditori che temono sequestri.
  • Intimazione di pagamento (Cass. 35019/2025): la Suprema Corte ha qualificato l’intimazione come atto autonomo che deve essere contestato entro 60 giorni; in mancanza, il debito diventa definitivo .

Parte II – Procedura Passo‑Passo dopo la Notifica dell’Atto o l’Insorgere della Crisi

In questo capitolo analizziamo cosa deve fare un’imprenditore che riceve un atto di riscossione, un pignoramento, un’istanza di liquidazione o che percepisce segnali di crisi. Ogni fase contiene scadenze e diritti che vanno rispettati.

1. Analisi preliminare e verifica degli atti

1.1 Verifica della regolarità formale degli atti

  • Identificazione del tipo di atto: ricevere una cartella di pagamento, un avviso di intimazione, un pignoramento o un ricorso per la liquidazione richiede strategie diverse. È fondamentale identificare se l’atto proviene dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, da un tribunale o da un creditore privato.
  • Controllo dei termini di notifica: molte impugnazioni hanno termini perentori (di norma 60 giorni). Per l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973, la Cassazione ha stabilito che l’atto è autonomo e deve essere impugnato entro 60 giorni . La decorrenza dei termini varia a seconda della procedura (p.es. 30 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi nel processo civile).
  • Esame di eventuali vizi: occorre verificare se l’atto è stato notificato correttamente (via PEC o raccomandata), se contiene tutte le indicazioni (importo, causale, numero della cartella, estremi della sentenza) e se il debito è prescritto. La prescrizione varia in base alla natura del tributo (10 anni per imposte dirette, 5 anni per contributi previdenziali, 3 anni per tributi locali). Gli atti interruttivi e la notificazione tempestiva possono sospendere o interrompere la prescrizione.

1.2 Raccolta documentale e analisi finanziaria

  • Bilanci e contabilità: la Corte di Appello di Catania ha ricordato che la mancanza di bilanci non giova all’imprenditore che vuole evitare la liquidazione . Occorre recuperare bilanci, dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari, contratti e fatture per dimostrare la situazione economico-finanziaria.
  • Verifica dei requisiti dimensionali: per le società di costruzioni modulari, spesso di medie dimensioni, è importante verificare il superamento delle soglie ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII (attivo patrimoniale, ricavi, debiti), onde evitare la liquidazione giudiziale. In caso di superamento, la procedura concorsuale ordinaria si applica; in caso contrario, si può accedere al concordato minore .
  • Analisi degli impegni contrattuali: mappare i contratti in corso (appalti, leasing, forniture) e le penali per ritardo; i debitori devono valutare quali impegni onorare e quali rinegoziare.
  • Valutazione degli asset: definire il valore di macchinari, moduli prefabbricati, terreni e immobili. Questi beni possono essere utilizzati come garanzia per accordi di ristrutturazione o ceduti per fare cassa.

2. Scelta dello strumento giuridico

Una volta analizzata la situazione, occorre individuare la procedura più adatta. In questo paragrafo analizziamo gli strumenti principali e i passi per attivarli.

2.1 Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata è uno strumento flessibile e confidenziale che consente di trattare con i creditori senza l’onere pubblicitario della procedura concorsuale. Le fasi sono:

  1. Accesso al portale: l’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale. Con il correttivo ter, la procedura può essere attivata anche in presenza di squilibrio economico-finanziario .
  2. Nomina dell’esperto: il segretario generale della Camera di commercio seleziona un esperto indipendente dall’elenco nazionale, privilegiando chi ha il maggior numero di precedenti casi risolti con successo .
  3. Primo colloquio: l’esperto convoca l’imprenditore e valuta la situazione; analizza bilanci, conti, contratti e definisce le criticità.
  4. Incontro con i creditori: l’esperto facilita un dialogo tra debitore e creditori per trovare soluzioni. Gli incontri sono riservati; i creditori possono accettare moratorie, rinegoziazioni o trasformazioni di debiti in strumenti partecipativi.
  5. Piano di risanamento e misure protettive: se necessario, il giudice può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive per 120 giorni . L’esperto aiuta a redigere un piano che può prevedere la continuità aziendale, la vendita di rami d’azienda, l’ingresso di un investitore o la conversione del debito in equity.
  6. Conclusione: la procedura può concludersi con un accordo di ristrutturazione, un piano attestato o la proposta di concordato. In caso di esito negativo, l’imprenditore può accedere al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale.

2.2 Piano attestato di risanamento

Il piano attestato è un accordo predisposto dall’imprenditore con l’ausilio di un professionista indipendente e attestato da un revisore o un commercialista. Gli step includono:

  1. Redazione del piano: l’imprenditore e i suoi consulenti redigono un piano dettagliato che illustra le cause della crisi, le misure di risanamento, le proiezioni finanziarie e il riequilibrio economico patrimoniale. Il correttivo ter ha chiarito che il piano deve garantire il riequilibrio non solo economico-finanziario ma anche patrimoniale .
  2. Attestazione: un professionista indipendente verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestazione conferisce al piano un “effetto esdebitativo” verso i creditori aderenti: le eventuali revocatorie e azioni risarcitorie vengono limitate.
  3. Comunicazione ai creditori: il piano viene comunicato ai creditori interessati; questi possono aderire mediante atto scritto. Poiché non vi è omologazione, il piano è meno oneroso ma richiede l’accordo individuale con ciascun creditore.
  4. Esecuzione e vigilanza: l’impresa attua le misure previste (disinvestimenti, ristrutturazione della produzione, rinegoziazione di contratti) sotto la supervisione del professionista. La mancata attuazione espone alla liquidazione.

2.3 Accordi di ristrutturazione e accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Gli accordi di ristrutturazione sono contratti con cui l’imprenditore si accorda con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Con gli accordi ad efficacia estesa è sufficiente il 30% se il tribunale estende gli effetti ai creditori non aderenti. La procedura prevede:

  1. Negoziazione e scrittura dell’accordo: con l’assistenza legale e finanziaria, si definiscono i termini (rate, riduzioni del debito, conversione in capitale) e si rilevano i crediti.
  2. Attestazione della convenienza: un professionista indipendente certifica che l’accordo è più conveniente rispetto alla liquidazione.
  3. Omologazione presso il tribunale: si deposita l’accordo e la relazione. I creditori hanno 30 giorni per formulare opposizioni. Il tribunale può autorizzare la moratoria per i creditori dissenzienti. Nel caso di accordi con l’Erario, è possibile il cram down fiscale se gli altri creditori aderenti rappresentano la maggioranza; tuttavia la Cassazione richiede un accordo con una parte rilevante dei crediti .
  4. Esecuzione e vigilanza: l’accordo viene eseguito sotto il controllo dell’esperto o del commissario giudiziale. L’inadempimento comporta la risoluzione e la possibile dichiarazione di liquidazione.

2.4 Concordato minore e concordato preventivo

Il concordato minore è riservato a imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale (es. imprese artigiane). Consente di proseguire l’attività presentando un piano da attuare con la supervisione del giudice. Oltre ad assicurare la continuità aziendale, il piano deve garantire la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma e può suddividerli in classi . La proposta va presentata con la relazione dell’OCC ed è omologata dal tribunale dopo la verifica della meritevolezza e dell’esecuzione.

Il concordato preventivo (non affrontato nel dettaglio in questo articolo) è destinato a imprese più grandi e prevede la presentazione di un piano al tribunale con la nomina del commissario giudiziale; può essere in continuità, con cessione di beni o con liquidazione. Le procedure di concordato preventivo sono più complesse e richiedono il voto dei creditori.

2.5 Liquidazione giudiziale e ricorso alla liquidazione

Quando la crisi è irreversibile, la legge prevede la liquidazione giudiziale (equivalente al fallimento), che mira a liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori. Le fasi sono:

  1. Deposito del ricorso: può essere presentato dal debitore, da un creditore o dal Pubblico Ministero. La Cassazione (30903/2025) ha affermato che la decisione di ricorrere alla liquidazione è competenza esclusiva degli amministratori; non occorre il consenso dell’assemblea .
  2. Istruttoria e verifica dell’insolvenza: il tribunale valuta se l’impresa ha superato le soglie di cui all’art. 2 CCII e se è insolvente. Il giudice deve basarsi su dati attuali; non sono sufficienti promesse di ricapitalizzazione non supportate da fondi .
  3. Sentenza di apertura: se vengono accertati i presupposti, il tribunale nomina il giudice delegato e il curatore, dispone la spossessamento dei beni e fissa la data di udienza per l’esame dello stato passivo. Viene inoltre disposta l’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese e la comunicazione ai creditori.
  4. Attività del curatore: il curatore procede alla liquidazione dei beni (vendita di moduli, impianti, magazzino), all’esame dei crediti, alla restituzione delle cose in possesso di terzi e alla ripartizione del ricavato tra i creditori secondo i gradi previsti dalla legge.
  5. Esdebitazione e chiusura: conclusa la liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione se ha cooperato lealmente . Le persone giuridiche si estinguono; eventuali responsabilità degli amministratori o dei soci restano valutate separatamente.

3. Termini e scadenze essenziali (Tabella riepilogativa)

Fase/AttoTermineRiferimento normativo
Impugnazione di cartella/avviso di intimazione60 giorni dalla notificaart. 24 e art. 50 DPR 602/1973; Cass. 2025
Richiesta misure protettive (composizione negoziata)Immediata dopo l’accettazione dell’espertoD.L. 118/2021
Presentazione domanda rottamazione quaterentro 30 aprile 2023 (scaduto)L. 197/2022
Presentazione domanda rottamazione quinquiesentro 30 aprile 2026L. 199/2025
Pagamento prima rata rottamazione quinquies31 luglio 2026 (o unica soluzione)L. 199/2025
Deposito ricorso per liquidazione giudizialeSenza termine per l’imprenditore; creditore può proporre in ogni momentoart. 121 CCII
Presentazione ricorso per concordato minorePrima che il debitore venga dichiarato in liquidazioneart. 74 CCII

Parte III – Difese e Strategie Legali per l’Impresa di Costruzioni in Crisi

1. Contestazione degli atti esattoriali

L’impresa può difendersi dagli atti dell’Agenzia della Riscossione attraverso diversi strumenti. Tra le contestazioni più frequenti:

  • Nullità della notifica: se la cartella o l’intimazione sono state notificate a un indirizzo errato o a un soggetto privo di poteri di rappresentanza, la notifica è nulla. Bisogna impugnare l’atto entro 60 giorni.
  • Prescrizione del credito: se l’Agenzia non ha interrotto i termini di prescrizione (es. 10 anni per imposte, 5 anni per contributi), il debito può essere prescritto. In tal caso si chiede l’annullamento totale.
  • Decadenza: per le cartelle relative a violazioni del Codice della Strada, il termine per notificare la cartella è di due anni. Per l’IVA e altre imposte, la decadenza è in genere di tre anni.
  • Difetto di motivazione: se l’atto non contiene la spiegazione dell’importo richiesto o gli estremi delle cartelle, può essere annullato.
  • Vizi del ruolo: errori di calcolo, doppia iscrizione, pagamenti non imputati; occorre esibire ricevute e quietanze per correggere gli errori.

2. Difesa davanti al tribunale civile e alla commissione tributaria (oggi “Corte di Giustizia Tributaria”)

In base al tipo di tributo o atto, il ricorso va presentato:

  • Commissione Tributaria (Corte di Giustizia Tributaria): per imposte erariali, contributi, tributi locali. Il ricorso deve indicare i motivi di diritto e di fatto, contenere la documentazione comprovante e richiedere l’annullamento parziale o totale. Si può chiedere la sospensione dell’atto in via cautelare.
  • Tribunale civile: per opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.) in caso di espropriazione forzata. Si contesta la carenza del titolo esecutivo, la prescrizione, la nullità del pignoramento. È possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione.
  • Tribunale fallimentare (Sezione imprese): per ricorsi relativi alla liquidazione giudiziale e alle procedure concorsuali. Qui si valutano piani di ristrutturazione, accordi e istanze di liquidazione.

Per ogni giudizio è essenziale depositare copie autenticate degli atti impugnati e la prova della notifica ricevuta.

3. Strumenti per la ristrutturazione del debito

3.1 Rottamazione, saldo e stralcio e definizione agevolata

  • Rottamazione quater e quinquies: come visto, permettono di estinguere debiti fiscali e contributivi pagando solo l’imposta e le spese di notifica . Offrono una soluzione immediata per ridurre il debito e liberare risorse.
  • Saldo e stralcio: provvedimento previsto dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) per persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica. Consente di pagare una percentuale (10-35%) del debito originario. Attualmente non sono in vigore nuove edizioni, ma in futuro potrebbero essere riproposte.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: in alcuni casi le leggi di bilancio prevedono la definizione delle controversie fiscali pendenti versando una parte del tributo senza sanzioni e interessi. È necessario verificare anno per anno la presenza di tali norme.

3.2 Accordi stragiudiziali con banche e fornitori

Le imprese possono avviare trattative con le banche per rinegoziare mutui e leasing, chiedendo moratorie sul capitale e riduzione dei tassi. L’accordo stragiudiziale può essere incorporato in un piano attestato o in un accordo di ristrutturazione.

Con i fornitori e i subappaltatori si possono concordare pagamenti dilazionati, sconti per pagamento anticipato o forniture scaglionate. È consigliabile coinvolgere l’esperto della composizione negoziata per dare un quadro completo della situazione.

3.3 Garanzie e strumenti finanziari alternativi

Per ottenere liquidità e proseguire l’attività, l’impresa può valutare:

  • Factoring: cedere i crediti verso la committenza (es. pubblica amministrazione) a una società di factoring.
  • Sale and lease back: vendere un bene strumentale e riottenere la disponibilità tramite leasing.
  • Finanza alternativa: crowdfunding, minibond, emissioni di strumenti partecipativi. Questi strumenti necessitano di piani finanziari accurati e consulenza legale per la redazione di prospetti.

4. Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche

Per i titolari di imprese individuali e i soci illimitatamente responsabili, l’ordinamento prevede i piani del consumatore e la liquidazione controllata del sovraindebitato.

  • Piano del consumatore: destinato a persone fisiche non imprenditori che hanno contratto debiti per scopi personali. La Cassazione ha chiarito che non può beneficiarne chi funge da garante socio o amministratore . Il piano prevede la rimodulazione dei debiti in proporzione al reddito familiare, con eventuali falcidie. È predisposto dall’OCC e omologato dal tribunale.
  • Concordato minore del consumatore: simile al piano del consumatore ma destinato a professionisti o piccoli imprenditori con un patrimonio modesto. Consente di proseguire l’attività con la supervisione del giudice e prevede un piano di rientro sostenibile .
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: alternativa alla liquidazione giudiziale per persone fisiche, permette di liberarsi dai debiti mediante la cessione dell’attivo e di ottenere l’esdebitazione .

5. Strategie processuali e difensive nella liquidazione giudiziale

Se la liquidazione è inevitabile, l’obiettivo è salvaguardare il patrimonio residuo e limitare la responsabilità di amministratori e soci.

  • Richiesta di concordato semplificato o di piano di liquidazione concordata: il debitore può presentare, anche in sede di liquidazione, una proposta di concordato semplificato con l’obiettivo di chiudere la procedura in tempi rapidi mediante la cessione di beni a soggetti individuati (anche creditori) e una parziale falcidia dei crediti. La proposta è valutata dal tribunale.
  • Collaborazione con il curatore: la buona fede e la collaborazione attiva con il curatore agevolano l’esdebitazione del debitore persona fisica e riducono le contestazioni di bancarotta. È consigliabile fornire tempestivamente documenti e informazioni.
  • Opposizioni allo stato passivo: se il curatore rigetta alcune domande di ammissione o ne ammette altre, i creditori (o il debitore in caso di eccezioni) possono presentare opposizione. È importante analizzare ogni insinuazione per evitare richieste infondate.
  • Responsabilità degli amministratori: in caso di liquidazione, i creditori o il curatore possono agire nei confronti degli amministratori per mala gestio. Gli amministratori devono dimostrare di aver agito nell’interesse sociale, evitando nuovi debiti non indispensabili dopo l’insorgenza della crisi.

6. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare gli atti ricevuti: non rispondere a una cartella o a un’intimazione di pagamento significa perdere la possibilità di contestarla. I termini decorrono dalla notifica.
  2. Continuare ad accumulare debiti: proseguire l’attività senza un piano di rientro rischia di aggravare la situazione e comporta responsabilità per gli amministratori.
  3. Utilizzare in modo improprio fondi vincolati (es. IVA incassata): costituirebbe appropriazione indebita e aggraverebbe la responsabilità penale.
  4. Ignorare la riforma normativa: molti imprenditori non sanno che la composizione negoziata può essere attivata anche in caso di squilibrio patrimoniale . Non sfruttare questa opportunità significa perdere una chance di risanamento.
  5. Sottovalutare l’importanza dell’esperto indipendente: scegliere un esperto con esperienza documentata è fondamentale. Il correttivo ter privilegia gli esperti con risultati positivi .
  6. Accettare passivamente la liquidazione: anche se l’insolvenza è grave, è possibile proporre accordi o concordati per evitare la liquidazione giudiziale. Bisogna farsi assistere tempestivamente.
  7. Affrontare da soli la trattativa con le banche: senza consulenza legale e tecnica si rischia di firmare piani sbilanciati a favore dell’istituto di credito.

Parte IV – Simulazioni Pratiche e Esempi Numerici

Per comprendere gli effetti degli strumenti di definizione agevolata e dei piani di ristrutturazione, proponiamo alcune simulazioni realistiche.

1. Rottamazione quinquies: esempio numerico

Scenario: La società Alfa Costruzioni Modulari S.r.l. ha debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo per un totale di 2,5 milioni di euro relativi a IVA, IRES, IRAP e contributi INPS per il periodo 2015-2023. L’importo è composto da capitale (1,5 milioni), sanzioni (0,7 milioni), interessi e aggio (0,3 milioni). La società presenta domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026.

VoceImporto originarioTrattamento rottamazione quinquies
Capitale d’imposta€ 1.500.000Deve essere pagato integralmente
Sanzioni e interessi moratori€ 700.000Annullati
Aggio e spese di riscossione€ 300.000Annullati
Totale da pagare€ 2.500.000€ 1.500.000

L’importo di 1,5 milioni può essere pagato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali da circa € 27.778 ognuna, con interessi al 3%. Grazie alla definizione agevolata, la società risparmia 1 milione di euro.

2. Accordo di ristrutturazione con banca e fornitori

Scenario: Beta Moduli S.p.A. è insolvente nei confronti della banca X (mutuo da € 800.000) e di fornitori per complessivi € 500.000. Ricorre alla composizione negoziata e ottiene misure protettive. Con l’aiuto dell’esperto, predispone un accordo di ristrutturazione:

  • La banca accetta la conversione di € 300.000 in partecipazioni (equity) e concede una moratoria di 2 anni sul capitale residuo, con tasso ridotto al 2%.
  • I fornitori accettano un taglio del 20% dei crediti e il pagamento del residuo in 5 anni.
  • Il piano prevede la cessione di un capannone inutilizzato (valore € 400.000) e l’emissione di un minibond di € 200.000 sottoscritto da investitori privati.

Il professionista attestatore certifica che l’accordo è più conveniente della liquidazione, e il tribunale lo omologa. Grazie a questo, Beta Moduli ottiene una riduzione del debito e la possibilità di proseguire l’attività.

3. Concordato minore: simulazione

Scenario: Gamma Prefabbricati s.n.c., piccola società artigiana che costruisce moduli in legno, ha debiti per € 300.000 con fornitori e per € 150.000 con l’Erario. Le entrate previste per i prossimi tre anni sono pari a € 500.000. L’azienda decide di presentare domanda di concordato minore offrendo:

  • Continuazione dell’attività con l’apporto di un socio finanziatore che immette € 100.000.
  • Versamento ai creditori di € 200.000 entro tre anni mediante i flussi di cassa futuri.
  • Azzeramento dei debiti residui al termine del piano.

Il piano viene omologato; i creditori ricevono il 40% circa dei loro crediti, mentre l’azienda evita la liquidazione. L’apporto di capitale esterno è fondamentale, poiché l’art. 74 CCII richiede risorse esterne significative in mancanza di continuità .

4. Composizione negoziata come scudo penale/tributario

Scenario: Delta Construction S.p.A. è indagata per frode fiscale. L’azienda è in crisi di liquidità e decide di avviare una composizione negoziata. Presenta un piano che prevede la vendita di un ramo d’azienda e il pagamento dei tributi evasi. L’esperto redige una relazione positiva sulla fattibilità e l’azienda ottiene misure protettive. La Cassazione (ordinanza n. 30109/2025) ha ritenuto che la composizione negoziata, se condotta con serietà e basata su un piano veritiero, può ridurre il periculum in mora e giustificare la revoca del sequestro . Di conseguenza, il giudice concede il dissequestro dei conti aziendali, permettendo all’impresa di continuare l’attività e di rimborsare il Fisco secondo l’accordo.

5. Errori nel calcolo dei termini: caso pratico

Scenario: Epsilon S.p.A. riceve il 1° febbraio 2026 un’intimazione di pagamento per € 600.000 relativa a debiti del 2016. L’azienda ritiene che la cartella sia prescritta e decide di non fare nulla. Trascorsi 70 giorni, l’Agenzia avvia un pignoramento presso terzi. L’avvocato scopre che l’intimazione non è stata impugnata entro 60 giorni come prescritto dalla Cassazione . Di conseguenza, il debito si è cristallizzato, e non è più possibile contestare la prescrizione. Epsilon si trova costretta a pagare o ad aderire alla rottamazione (se ancora disponibile). Questo esempio dimostra l’importanza di rispettare i termini.

Parte V – Domande Frequenti (FAQ)

  1. Cosa si intende per “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” ai fini della composizione negoziata?
    Lo “squilibrio” è una situazione in cui l’impresa presenta un debito superiore alle disponibilità liquide e agli attivi a breve, oppure margini negativi che indicano difficoltà nel far fronte alle obbligazioni. Il correttivo ter ha esplicitamente ammesso l’accesso alla composizione negoziata anche in presenza di squilibri, non solo di crisi conclamata .
  2. Chi nomina l’esperto della composizione negoziata?
    L’esperto è nominato dalla Camera di commercio competente su istanza dell’imprenditore tramite la piattaforma telematica. Vengono preferiti esperti con un maggior numero di esiti positivi .
  3. È possibile proporre un accordo di ristrutturazione se non tutti i creditori aderiscono?
    Sì. Se i creditori aderenti rappresentano almeno il 60% dei crediti, l’accordo può essere omologato; se si raggiunge almeno il 30%, il tribunale può estendere gli effetti ai dissenzienti (accordo ad efficacia estesa). L’accordo deve essere vantaggioso rispetto alla liquidazione.
  4. Il Fisco può rifiutare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione?
    L’Amministrazione finanziaria può esprimere dissenso. Tuttavia, la Cassazione ha statuito che la mancanza dell’accordo del Fisco non impedisce l’omologazione se il piano offre all’Erario un trattamento più conveniente rispetto alla liquidazione . Per il cram down fiscale, invece, è necessario l’accordo con una parte significativa dei creditori .
  5. Quali sono i vantaggi del piano attestato rispetto agli altri strumenti?
    Il piano attestato è meno formale: non prevede l’omologazione del tribunale e offre protezioni contro le revocatorie (azioni che mirano a far dichiarare inefficaci atti compiuti prima della crisi). Tuttavia, richiede l’adesione individuale dei creditori e l’attestazione di un professionista indipendente .
  6. È possibile salvare l’azienda se è già stata richiesta la liquidazione giudiziale?
    Sì, l’imprenditore può depositare un piano di ristrutturazione o un concordato preventivo finché non viene emessa la sentenza di apertura della liquidazione. Dopo l’apertura, è possibile proporre un concordato semplificato o una proposta di liquidazione concordata.
  7. Cosa succede se l’imprenditore non rispetta le misure protettive?
    Se l’imprenditore compie pagamenti preferenziali o non collabora con l’esperto, il tribunale può revocare le misure protettive. Ciò riapre la possibilità per i creditori di intraprendere azioni esecutive .
  8. Quali documenti servono per la domanda di rottamazione quinquies?
    Occorre presentare la dichiarazione di adesione tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2026, indicando le cartelle e i carichi da definire. Non è necessario allegare documenti, ma è consigliabile consultare un professionista per scegliere le posizioni da inserire.
  9. Le imprese che hanno già aderito alla rottamazione quater possono aderire alla quinquies?
    Sì, la rottamazione quinquies riguarda carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Se residuano carichi esclusi dalla quater, questi possono essere inclusi nella quinquies .
  10. Un socio che ha prestato garanzia personale può accedere al piano del consumatore?
    No. La Cassazione ha chiarito che il garante socio o amministratore non è un consumatore . Dovrà eventualmente ricorrere a un accordo di ristrutturazione o alla liquidazione controllata.
  11. Qual è il ruolo dell’OCC?
    L’Organismo di Composizione della Crisi assiste il debitore nella redazione del piano del consumatore, del concordato minore e nelle procedure di esdebitazione. L’OCC designa un gestore che monitora l’esecuzione del piano.
  12. Che differenza c’è tra sovraindebitamento e crisi d’impresa?
    Il sovraindebitamento riguarda persone fisiche e imprenditori sotto soglia con uno squilibrio tra debiti e patrimonio . La crisi d’impresa si riferisce a imprese più grandi e include situazioni di insolvenza o squilibrio patrimoniale. Le procedure e i tribunali competenti sono diversi.
  13. Le società di costruzioni modulari possono accedere ai fondi pubblici per la gestione della crisi?
    Sì. La legislazione propone la creazione di un Fondo per la sostenibilità del debito e di organismi di supporto, come indicato nel DDL 1434 analizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti . Tali misure potrebbero essere operative in futuro e favorire la ristrutturazione.
  14. Cos’è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente?
    È la liberazione dai debiti residui per chi, dopo aver ceduto tutto il patrimonio, non è in grado di offrire utilità ai creditori. L’esdebitazione viene concessa dal tribunale se il debitore ha cooperato lealmente e non ha compiuto atti in frode .
  15. Una società può riaprire l’attività dopo la liquidazione giudiziale?
    La società si estingue con la chiusura della liquidazione. Tuttavia, i soci o gli amministratori possono costituire una nuova società, salvo divieti specifici (p.es. interdizione). È importante non confondere la cessazione della persona giuridica con la possibilità di intraprendere nuove iniziative.
  16. Quanto dura la composizione negoziata?
    La durata non è rigidamente stabilita; in genere dura dai 3 ai 6 mesi, prorogabile con l’accordo delle parti. Tuttavia, le misure protettive durano 120 giorni prorogabili .
  17. Le decisioni dell’esperto sono vincolanti?
    No. L’esperto non ha poteri coercitivi; il suo ruolo è di facilitazione. Può proporre soluzioni ma non imporle. Il tribunale interviene solo in caso di conflitti o per concedere misure protettive.
  18. È possibile sospendere un pignoramento presentando una domanda di composizione negoziata?
    Sì. La presentazione della domanda e l’accettazione dell’esperto permettono di chiedere misure protettive che sospendono i pignoramenti in corso . Il giudice valuta se concederle in base alle probabilità di risanamento.
  19. Come vengono trattati i soci accomandatari o gli amministratori nelle procedure di sovraindebitamento?
    Essi possono rispondere illimitatamente dei debiti sociali. Devono quindi partecipare alla procedura o presentare un proprio piano di rientro. In caso di liquidazione, possono essere colpiti da azioni revocatorie o risarcitorie.
  20. Quando conviene ricorrere a un professionista come l’Avv. Monardo?
    Conviene contattare un avvocato specializzato non appena emergono segnali di crisi o si riceve un atto esecutivo. La consulenza tempestiva permette di pianificare la difesa, attivare la composizione negoziata, accedere a rottamazioni e definizioni agevolate, presentare ricorsi nei termini e negoziare con banche e fornitori. Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, grazie alla sua esperienza e alla presenza di commercialisti e gestori della crisi, offre un supporto completo.

Parte VI – Tabelle riepilogative degli strumenti e delle sanzioni

Strumento/ProceduraDestinatariVantaggiRequisiti principali
Composizione negoziataImprese in squilibrio o crisiRiservatezza, misure protettive, negoziazioneIstanza su portale CCIAA, nomina esperto
Piano attestato di risanamentoImprese di tutte le dimensioniMinori formalità, protezione da revocatoriePiano attestato da professionista
Accordo di ristrutturazioneImprese con consenso dei creditori (≥60%)Moratoria per i non aderenti, cram down fiscaleOmologazione del tribunale; accordo con creditori
Concordato minoreImprese sotto soglia (artigiane)Continuità aziendale, liberazione debiti residuiPiano con OCC e risorse esterne significative
Rottamazione quater/quinquiesTutti i contribuenti con debiti esattorialiAnnullamento sanzioni e interessi; rateazioneDomanda entro 30/4/2023 o 30/4/2026
Esdebitazione sovraindebitatoDebitori incapientiCancellazione debiti residuiCooperazione leale; mancanza di frode
Misure protettive (D.L. 118/2021)Imprese nella composizione negoziataSospensione azioni esecutiveParere esperto e autorizzazione del giudice
Liquidazione giudizialeImprese insolventi sopra sogliaSatisfazione dei creditori in ordine di prelazioneInsolvenza, superamento soglie art. 2
Sanzione/AttoConseguenze per l’impresaModalità di contestazione / difesa
Cartella di pagamentoRichiesta di pagamento di tributi, contributiRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni; verifica notifica e prescrizione
Intimazione di pagamentoInvito a saldare prima dell’esecuzioneRicorso entro 60 giorni; l’atto è autonomo
PignoramentoBlocco dei beni e creditiOpposizione agli atti esecutivi al tribunale; richiesta sospensione
Iscrizione ipoteca e fermo amministrativoVincolo sui beni immobili e sui veicoliRicorso contro il ruolo e istanza di sospensione; valutare definizione agevolata
Ricorso per liquidazione giudizialeApertura procedura concorsualeOpposizione provando l’assenza di insolvenza e il rispetto delle soglie

Parte VII – Conclusioni

1. Riepilogo dei punti chiave

  • Il comparto delle costruzioni modulari è esposto a rischi di mercato, finanziari e normativi. Una crisi può derivare da ritardi nei pagamenti, aumento dei costi, controversie contrattuali o carichi fiscali.
  • Il Codice della crisi d’impresa, integrato dalle riforme del 2024 e del 2025, offre una pluralità di strumenti: composizione negoziata, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione, concordato minore, rottamazione quater e quinquies, esdebitazione del sovraindebitato. Questi strumenti consentono di salvare l’attività e di ridurre l’esposizione debitoria.
  • Le pronunce giurisprudenziali evidenziano l’importanza di dimostrare la concretezza dei piani (Cass. 30903/2025), di rispettare i termini di impugnazione (Cass. 35019/2025) e di non abusare delle procedure. Le misure protettive sono uno scudo ma non esonerano dall’obbligo di cooperare con l’esperto e con i creditori .
  • Le definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies) rappresentano un’opportunità unica per ridurre in modo significativo i debiti fiscali e contributivi, liberando risorse per l’attività .
  • L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, grazie alla loro esperienza nella gestione delle crisi d’impresa e del sovraindebitamento, possono affiancarti in ogni fase: dall’analisi degli atti alla predisposizione dei piani, dalla negoziazione con i creditori alla difesa in giudizio. Lo studio è in grado di individuare la strategia migliore per ogni realtà, personalizzando la consulenza e agendo tempestivamente.

2. Importanza della tempestività e della consulenza

L’esperienza dimostra che le aziende che intervengono subito, prima che la crisi degeneri, hanno maggiori possibilità di recupero. Ritardare significa rischiare la liquidazione o subire esecuzioni forzate senza poter più contestare vizi o prescrizioni. La composizione negoziata può essere attivata anche in presenza di squilibri patrimoniali, non occorre attendere l’insolvenza .

Affidarsi a professionisti competenti consente di evitare errori procedurali, di rispettare i termini e di sfruttare al meglio gli strumenti messi a disposizione dal legislatore.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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