Azienda Di Mangimi In Crisi D’impresa: Cosa Fare Con L’Avvocato

Introduzione

La crisi d’impresa è uno stato in cui l’azienda non è più in grado di generare flussi di cassa sufficienti a far fronte alle proprie obbligazioni ordinarie. Secondo l’articolo 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) “la crisi è la probabilità di futura insolvenza che rende probabile l’inadempimento alle obbligazioni” mentre l’insolvenza è definita come la situazione in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . Per gli imprenditori minori e le imprese agricole, tra cui rientrano molte aziende di mangimi, la crisi può assumere forme diverse dalla classica liquidazione giudiziale (fallimento) e può essere affrontata con strumenti di composizione concordata o di sovraindebitamento.

Il settore dei mangimi è particolarmente esposto a squilibri economico‑finanziari: i costi di approvvigionamento delle materie prime sono soggetti a forti oscillazioni (cereali, soia, farina di carne), i margini sono spesso ridotti e l’accesso al credito richiede garanzie elevate. Anche il contesto normativo in continua evoluzione (ad esempio le nuove misure su biosicurezza e benessere animale, i programmi di sostenibilità ambientale, le crisi internazionali che incidono sulle catene di approvvigionamento) può determinare problemi di liquidità. Una crisi può derivare inoltre da contenziosi con fornitori, da sanzioni per violazioni fiscali o da mancati pagamenti da parte di clienti di grandi dimensioni.

In questo articolo aggiornato al 31 marzo 2026 affronteremo in modo completo e pratico cosa fare quando un’azienda di mangimi entra in crisi e riceve avvisi di pagamento, cartelle esattoriali o azioni esecutive. Analizzeremo le normative italiane, le sentenze più recenti della Cassazione e della Corte Costituzionale, le procedure passo‑passo per tutelarsi, gli strumenti di difesa e gli interventi di composizione negoziata e sovraindebitamento. L’obiettivo è fornire al debitore o contribuente una guida concreta e aggiornata per evitare errori e cogliere le opportunità offerte dalla legge.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

Per affrontare una crisi d’impresa con efficacia è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, vanta un’esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario a livello nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa secondo il decreto‑legge 118/2021, convertito nella legge 147/2021 .

L’Avv. Monardo e il suo staff assistono gli imprenditori in tutte le fasi della crisi:

  • Analisi dell’atto: verifica della legittimità di intimazioni di pagamento, cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, ipoteche o pignoramenti.
  • Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi davanti alla Commissione tributaria o al giudice ordinario per chiedere l’annullamento dell’atto e la sospensione dell’esecuzione.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con Agenzia Entrate‑Riscossione, banche o fornitori per ottenere rateizzazioni, accordi di ristrutturazione o definizioni agevolate.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: attivazione di strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) o di composizione negoziata, compresa l’assistenza nelle procedure di concordato preventivo, concordato minore e concordato semplificato.

👉 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Grazie al supporto del suo staff multidisciplinare, potrai esaminare la tua situazione in modo professionale e individuare la strategia più efficace per la tua azienda di mangimi.

1 Contesto normativo: crisi d’impresa, sovraindebitamento e strumenti di allerta

1.1 Definizioni legali di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

Per comprendere quando attivare gli strumenti di difesa è essenziale conoscere le definizioni giuridiche presenti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 14/2019, aggiornato con D.Lgs. 136/2024).

RiferimentoConcetto chiaveSintesi (senza frasi lunghe)
Art. 2 CCIICrisiStato che rende probabile l’insolvenza e l’inadempimento alle obbligazioni.
Art. 2 CCIIInsolvenzaImpossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, anche per imprenditori agricoli o minori.
Art. 2 CCIISovraindebitamentoSituazione di crisi o insolvenza del consumatore o di soggetti non fallibili con squilibrio tra obbligazioni e patrimonio.
Legge 3/2012 (art. 6)Sovraindebitamento (definizione originaria)Condizione di squilibrio tra debiti e patrimonio che determina incapacità di adempiere, con limiti di fatturato (€200.000), attivo (€300.000) e debiti (€500.000).

Queste definizioni sono la base per stabilire se un’azienda di mangimi sia in crisi, insolvente o sovraindebitata e quali strumenti possano essere utilizzati. Per le imprese agricole e minori (come i piccoli allevamenti e i molini che producono mangimi), la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) non è applicabile, ma si ricorre alla liquidazione controllata o agli strumenti di composizione negoziata e di sovraindebitamento.

1.2 Segnali di crisi e obblighi di allerta

L’art. 3 del CCII impone agli amministratori e agli organi di controllo di adottare misure idonee per rilevare la crisi e attivare gli strumenti di composizione. Inoltre la legge prevede indicatori e obblighi di segnalazione:

  • Indicatori della crisi: ritardi nei pagamenti dei dipendenti, fornitori e banche; variazione negativa del patrimonio netto; superamento di determinati parametri finanziari. Il CCII richiede che imprenditore e creditori agiscano con buona fede e trasparenza nella composizione .
  • Segnalazioni degli enti pubblici: gli articoli 25‑octies e 25‑novies impongono a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate‑Riscossione di inviare avvisi quando i debiti superano soglie: ad esempio, in caso di omesso pagamento di contributi previdenziali per importi superiori a tre mensilità o IVA non versata per oltre 90 giorni. Queste segnalazioni servono per stimolare l’imprenditore ad attivare la composizione .
  • Responsabilità dell’imprenditore: la mancata attivazione degli strumenti di allerta può costituire inadempimento ai doveri di gestione e comportare responsabilità per l’amministratore.

1.3 Misure preventive: composizione negoziata e strumenti di trattativa

Il decreto‑legge 118/2021, convertito nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi . Questo strumento consente all’imprenditore di presentare una domanda al segretario generale della Camera di commercio, ottenendo la nomina di un esperto negoziatore che assiste le parti nella ricerca di un accordo con creditori, banche e fisco.

Caratteristiche principali:

  • Accessibilità: riservata agli imprenditori commerciali e agricoli, anche minori. L’azienda di mangimi che rileva segnali di crisi può attivare la procedura.
  • Ruolo dell’esperto: figura indipendente che favorisce le trattative; non può imporre soluzioni ma formula proposte.
  • Durata: di norma 180 giorni, prorogabile.
  • Effetti: sospensione di eventuali procedure esecutive e misure protettive su richiesta al tribunale.
  • Soluzioni: accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, accesso al concordato o alla liquidazione controllata.

Per le imprese agricole e di produzione di mangimi, la composizione negoziata è uno strumento utile per gestire le trattative con fornitori di materie prime e banche, ottenendo piani di rientro sostenibili e prevenendo l’apertura di procedure concorsuali.

1.4 Rottamazione‑quater e definizione agevolata (2023‑2026)

Per i debiti fiscali e contributivi, il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata. La rottamazione‑quater (articolo 1 della legge 197/2022) riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Consente di pagare soltanto le somme capitali e i costi di notifica, con stralcio di sanzioni e interessi. La Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 5889/2026, ha stabilito che il beneficio si perfeziona con il pagamento della prima rata e si estende anche ai co‑debitori; la rottamazione si applica sia ai debiti tributari sia ad altri carichi iscritti a ruolo .

Nel 2025 è stata approvata la Legge n. 15/2025 che permette la riammissione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater. Il termine per presentare la domanda era il 30 aprile 2025 e per pagare le rate non versate entro il 31 luglio 2025. L’undicesima rata della rottamazione‑quater scadeva il 28 febbraio 2026 (con tolleranza di 5 giorni), e il mancato pagamento comporta la perdita del beneficio .

1.5 Rottamazione‑quinquies 2026 e novità fiscali

La Legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, una nuova definizione agevolata per i debiti affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a: omessi versamenti risultanti da controlli automatici e formali (articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972), contributi INPS su somme dichiarate e sanzioni al codice della strada . I benefici previsti includono:

  • Stralcio di interessi, sanzioni e aggio; pagamento solo del capitale e delle spese di notifica.
  • Rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (nove anni) con interessi al 3% annuo a partire da agosto 2026. Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026 .
  • Adesione online entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione comunica gli importi dovuti entro il 30 giugno 2026 .
  • Decadenza: il beneficio si perde con il mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima .

Le aziende di mangimi possono valutare la rottamazione‑quinquies per sanare le cartelle esattoriali, soprattutto per debiti da IVA e contributi non versati. Tuttavia sono esclusi i carichi da accertamenti esecutivi, gli importi dovuti a INAIL e le imposte locali, salvo che l’ente locale aderisca alla definizione .

1.6 Sentenze recenti rilevanti per le imprese in crisi

Le decisioni della Corte di Cassazione degli ultimi anni hanno definito importanti principi:

  1. Concordato preventivo in continuità – Sentenza 7663/2026: la Corte ha interpretato l’art. 112, comma 2, CCII, affermando che per l’omologa del concordato con continuità aziendale è sufficiente l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori, alternativa alla maggioranza dei crediti, e che l’espressione “in mancanza” nella norma si riferisce all’assenza della maggioranza e non all’assenza della classe privilegiata . La sentenza valorizza il recepimento della direttiva europea 2019/1023 sulla ristrutturazione.
  2. Rottamazione‑quater – Sentenza a Sezioni Unite 5889/2026: stabilisce che la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata e che il beneficio estingue l’intera obbligazione anche per i co‑obbligati solidali .
  3. Negoziazione e concordato – Sentenza 31856/2025: la Cassazione ha affermato che quando pende un’istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento) il tribunale può valutare incidenter tantum l’ammissibilità della composizione negoziata e dichiararla inammissibile se sussiste già un concordato preventivo, riconoscendo un potere di filtro in capo al giudice .
  4. Inammissibilità del ricorso straordinario – Sentenza 31176/2025: secondo la Corte, le pronunce che dichiarano inammissibile un concordato preventivo privo dei presupposti non hanno natura decisoria e quindi non sono impugnabili con ricorso per cassazione .
  5. Ricorso per apertura di liquidazione controllata – Sentenze 2026 dei tribunali: le pronunce dei tribunali di Venezia e Spoleto illustrano i requisiti documentali (dichiarazioni dei redditi, inventario, elenco dei creditori e degli atti dispositivi) e stabiliscono che l’apertura della liquidazione sospende tutte le azioni esecutive; i creditori devono presentare la domanda di ammissione entro 90 giorni .
  6. Concordato minore – Sentenza 28574/2025: la Cassazione ha chiarito che nel concordato minore il piano deve rispettare l’ordine delle prelazioni; se prevede un pagamento integrale di alcuni creditori e un pagamento irrisorio agli altri, è inammissibile .
  7. Piano del consumatore – Sentenza 29746/2025: la Suprema Corte ha escluso la qualifica di “consumatore” a chi presta garanzia per debiti aziendali, poiché si tratta di un atto strumentale all’attività d’impresa . Il piano del consumatore è riservato a debiti contratti per scopi personali.
  8. Moratoria dei privilegiati – Sentenza 9549/2025: il Tribunale ha stabilito che nel piano del consumatore i crediti privilegiati possono essere pagati con moratoria fino a un anno (due anni nel CCII aggiornato), e la parte non immediatamente soddisfatta degrada a chirografo .

Queste sentenze indicano l’orientamento giurisprudenziale: il rispetto delle regole di priorità, la centralità della buona fede nelle trattative e l’importanza di fornire documentazione completa e trasparente.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto esattoriale o dell’apertura di una procedura concorsuale

Una crisi aziendale spesso si manifesta con la notifica di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento o precetti. Le aziende di mangimi, essendo spesso a conduzione familiare e con margini ridotti, possono trovarsi in difficoltà nel far fronte a questi atti. Di seguito le fasi e i diritti del contribuente.

2.1 Verifica immediata dell’atto

Dopo la notifica, è fondamentale verificare la legittimità dell’atto:

  1. Controllare la data di notifica e i termini per proporre ricorso. La cartella di pagamento deve essere notificata entro specifici termini successivi alla notifica dell’accertamento.
  2. Controllare la competenza dell’ente emittente: a volte le multe di competenza comunale vengono iscritte a ruolo illegittimamente.
  3. Verificare la prescrizione: alcuni tributi (ad esempio contributi INPS) si prescrivono in 5 anni; se l’ente non ha interrotto la prescrizione, il debito può essere contestato.
  4. Esaminare gli interessi e le sanzioni: verificare se l’atto contiene sanzioni e interessi correttamente calcolati. Nei casi di rottamazione, tali importi possono essere stralciati.

L’assistenza di un avvocato esperto consente di individuare vizi formali (mancata motivazione, mancanza di sottoscrizione digitale, notifica irregolare) che possono portare all’annullamento dell’atto.

2.2 Termini per impugnare

I termini ordinari per proporre ricorso sono brevi:

  • Avviso di accertamento: 60 giorni per ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
  • Cartella di pagamento derivante da avviso di accertamento non impugnato: 60 giorni dalla notifica.
  • Atto di pignoramento presso terzi: 20 giorni per opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Per le aziende agricole e di mangimi che ricevono avvisi di addebito INPS o cartelle per contributi, i termini sono identici.

2.3 Richiesta di sospensione e autotutela

Parallelamente all’impugnazione, è possibile chiedere:

  • Sospensione giudiziale: presentando istanza di sospensione in sede di ricorso tributario o di opposizione all’esecuzione. Bisogna dimostrare il fumus boni iuris (presenza di vizi) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile).
  • Sospensione amministrativa: richiesta all’Agenzia Entrate‑Riscossione quando si ritiene che il debito sia già pagato, prescritto o annullato. La sospensione ferma le azioni esecutive in attesa della decisione.
  • Istanza di autotutela: rivolta all’ente impositore per chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto senza necessità di ricorso. Non sospende i termini di impugnazione ma può essere efficace per errori materiali o duplicazioni.

2.4 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Se l’azienda riconosce la legittimità del debito ma non può pagare in unica soluzione, può richiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 €) o straordinaria (fino a 120 rate mensili se il contribuente è in comprovata difficoltà economica). Per i debiti superiori a 60.000 €, l’ente può chiedere garanzie fideiussorie o ipoteche.

2.5 Scelta dello strumento di composizione o sovraindebitamento

Nel caso di debiti aziendali ingenti e squilibrio finanziario, la semplice rateizzazione può risultare insufficiente. Occorre valutare l’accesso a procedure concorsuali o di sovraindebitamento. La scelta dello strumento dipende dalla dimensione dell’azienda di mangimi, dal volume di affari, dalla tipologia dei debiti e dall’esistenza di patrimonio immobiliare.

  • Composizione negoziata: indicata quando l’azienda ha ancora prospettive di continuità e vuole evitare procedure concorsuali. È possibile nel caso di crisi non ancora irreversibile.
  • Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio): riservato alle imprese soggette a fallimento; per le aziende di mangimi di piccole dimensioni la procedura applicabile è il concordato minore.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: contratto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; richiede attestazione di un professionista e può prevedere l’omologa giudiziale.
  • Piano del consumatore: riservato ai consumatori, quindi non applicabile alle società o ai titolari di impresa individuale se il debito è connesso all’attività commerciale. La Cassazione ha chiarito che chi presta garanzia per un debito aziendale non è consumatore .
  • Concordato minore: procedura introdotta dal CCII che sostituisce il vecchio accordo di composizione; può essere accessibile all’imprenditore agricolo o minore e consente la continuità o la liquidazione.
  • Liquidazione controllata: procedura che consente la liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione; è l’equivalente del vecchio fallimento per i soggetti non fallibili.

L’Avv. Monardo e il suo team analizzano la posizione dell’azienda di mangimi per consigliare la soluzione più adatta e predisporre il piano di rientro o la procedura concorsuale.

3 Difese e strategie legali: impugnazioni, sospensioni e accordi

3.1 Impugnare cartelle esattoriali e avvisi di addebito

3.1.1 Vizi di notifica e di motivazione

Molte cartelle o avvisi sono annullabili per irregolarità formali. La notifica deve essere eseguita secondo le modalità previste dal Codice di procedura civile e dal DPR 602/1973. Vizi frequenti sono:

  • Notifica a indirizzo PEC non registrato, o a casella non valida;
  • Mancanza della relata di notifica o dell’indicazione del responsabile del procedimento;
  • Omesso invio dell’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo;
  • Mancata indicazione dell’atto presupposto (il contribuente non può contestare la pretesa).

Il ricorso deve evidenziare tali vizi e può portare all’annullamento della cartella con cancellazione del debito.

3.1.2 Prescrizione e decadenza

È essenziale verificare la prescrizione:

  • Tributi erariali e IVA: 10 anni;
  • Contributi INPS: 5 anni (3 anni per contributi agricoli in alcuni casi);
  • Sanzioni amministrative: 5 anni;
  • Ritenute operate e non versate: 10 anni.

Se l’ente non interrompe la prescrizione con atti notificati (avvisi, solleciti), il debito si estingue. Inoltre la decadenza per l’iscrizione a ruolo (due anni per accertamenti esecutivi) può rendere la cartella illegittima.

3.1.3 Annullamento per difetto di motivazione o di istruttoria

Gli avvisi di addebito INPS o gli avvisi di accertamento devono motivare la pretesa. Spesso l’ente procede a iscrivere contributi senza spiegare il calcolo e senza allegare i conteggi; in tal caso è possibile chiedere l’annullamento.

3.2 Sospensione delle azioni esecutive

Quando l’azienda di mangimi subisce un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi), l’avvocato può richiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione presentando opposizione con prova dell’illegittimità del credito o dell’esistenza di una procedura concorsuale. Una volta aperta la composizione negoziata, il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni.

Nel caso di liquidazione controllata, l’ordinanza di apertura dispone che nessuna azione esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura . Ciò significa che i pignoramenti in corso vengono bloccati e i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo entro 90 giorni .

3.3 Negoziazione con l’Agenzia Entrate‑Riscossione

Oltre alle rottamazioni, è possibile chiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione:

  • Transazione fiscale: nell’ambito di concordato o accordo di ristrutturazione, il fisco può concordare la riduzione delle sanzioni e degli interessi e la dilazione del capitale. La riforma del CCII ha previsto la transazione fiscale agevolata che consente la falcidia dell’IVA e delle ritenute se queste sono impagabili e la proposta è più conveniente della liquidazione.
  • Piani di pagamento personalizzati: per debiti inferiori a 120.000 € possono essere concessi piani di rateizzazione fino a 10 anni.
  • Saldo e stralcio: per soggetti in comprovata difficoltà economica (ISEE familiare sotto 20.000 €) è previsto un saldo e stralcio di debiti derivanti da omesso versamento di tributi dichiarati.

3.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione è disciplinato dagli articoli 57 e 60 del CCII e prevede:

  • Adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
  • Omologazione da parte del tribunale;
  • Possibilità di estendere gli effetti anche ai creditori non aderenti se si raggiunge il 75% dei consensi e se l’accordo soddisfa integralmente i crediti privilegiati.

L’accordo può essere fiscale se coinvolge debiti tributari: l’Agenzia delle Entrate può accettare la riduzione di interessi e sanzioni e la dilazione del capitale. È uno strumento utile per le aziende di mangimi con un numero limitato di creditori principali (es. fornitori di cereali, banche, fisco) e che dispongono di patrimonio sufficiente per garantire un pagamento parziale ma significativo.

3.5 Concordato preventivo e concordato minore

Per le imprese soggette a fallimento (non piccoli imprenditori) è previsto il concordato preventivo. L’azienda di mangimi rientra quasi sempre tra gli imprenditori minori, per cui si applica il concordato minore, disciplinato dagli articoli 74‑83 CCII.

3.5.1 Concordato minore in continuità

Il concordato minore può avere finalità liquidatoria o di continuità. Nella continuità l’azienda prosegue l’attività con l’obiettivo di generare flussi di cassa per pagare i creditori. Caratteristiche:

  • Proposta: presentata dal debitore con piano dettagliato; deve prevedere il pagamento integrale dei crediti tributari dovuti per ritenute operate e non versate e dell’IVA, salvo diverse disposizioni.
  • Attestazione: un professionista indipendente (Gestore della crisi) deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità economica.
  • Classi di creditori: nel concordato in continuità si formano classi con diritti e trattamenti differenziati; il piano può prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati purché ricevano almeno quanto percepirebbero in liquidazione .
  • Votazione: occorre la doppia maggioranza (numerica e per valore) dei voti espressi; la sentenza di Parma 2026 ha sottolineato che il voto di una singola banca titolare della maggioranza dei crediti non è sufficiente se non si raggiunge anche la maggioranza dei presenti .
  • Cross‑class cram down: se alcune classi dissentono ma il piano è più conveniente della liquidazione, il tribunale può omologare ugualmente, imponendo il piano alle classi dissenzienti ; tale meccanismo è ribadito dalla sentenza 7663/2026 .

Un esempio pratico: un’azienda di mangimi con debiti complessivi di 2 milioni di euro propone un concordato in continuità, impegnandosi a versare 80.000 € all’anno per 5 anni (totale 400.000 €) attraverso la prosecuzione dell’attività. Ai creditori chirografari è riconosciuto un pagamento del 20%; ai creditori privilegiati una percentuale più alta (ad esempio 40%) che rappresenta comunque quanto riceverebbero dalla vendita forzata dei beni. I fornitori strategici (cereali e materie prime) accettano l’offerta perché mantenere la relazione commerciale garantisce loro continuità di vendita.

3.5.2 Concordato minore liquidatorio

Se l’azienda non ha prospettive di continuità, può optare per la liquidazione del patrimonio. I beni dell’azienda (macchinari, immobili, scorte) vengono venduti e il ricavato distribuito ai creditori secondo il principio della par condicio creditorum. È un’alternativa alla liquidazione controllata quando il debito è molto elevato ma il patrimonio è sufficiente a soddisfare una quota significativa.

3.5.3 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

L’art. 25‑sexies CCII consente agli imprenditori, dopo il fallimento delle trattative di composizione negoziata, di presentare un concordato semplificato. L’esperto negoziatore redige una relazione attestando che le trattative sono state condotte con buona fede ma non sono andate a buon fine; entro 60 giorni l’imprenditore può proporre la domanda di concordato semplificato con proposta di liquidazione a beneficio dei creditori .

Caratteristiche:

  • Accessibilità: riservato agli imprenditori che hanno tentato la composizione negoziata.
  • Procedura abbreviata: non è necessaria la votazione dei creditori; il tribunale omologa la proposta se ritiene che non sia pregiudizievole per i creditori, con parere del pubblico ministero.
  • Destinazione del ricavato: il piano deve assicurare la migliore soddisfazione possibile per i creditori.

È utile per un’azienda di mangimi che, nonostante gli sforzi, non riesce a trovare un accordo con i creditori; consente di chiudere rapidamente la procedura evitando la liquidazione controllata.

3.6 Liquidazione controllata del patrimonio

La liquidazione controllata è prevista dagli articoli 268‑281 CCII ed è l’equivalente del fallimento per gli imprenditori minori e i consumatori. L’istanza può essere presentata dal debitore, dal creditore o d’ufficio. La procedura si apre con la sentenza di ammissione e produce gli effetti principali:

  • Sospensione delle azioni esecutive: il tribunale dispone che nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni inclusi nella procedura .
  • Fissazione del termine per le domande di ammissione al passivo: i creditori hanno 90 giorni per depositare l’istanza .
  • Nomina del liquidatore: il giudice nomina un liquidatore che gestisce la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato.
  • Fabbisogno familiare: per i debitori persone fisiche (imprenditori individuali), il giudice può autorizzare il prelievo di una parte del reddito per il mantenimento della famiglia .

Nel caso di un’azienda di mangimi individuale (ad esempio un allevatore che produce e vende mangimi per la propria azienda agricola), la liquidazione controllata consente di liquidare i beni (macchinari, scorte di cereali, terreni) con il controllo del tribunale e ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui una volta conclusa la procedura, se ricorrono i presupposti.

3.7 Esdebitazione e protezione del patrimonio personale

Uno dei vantaggi della liquidazione controllata e del concordato minore è l’esdebitazione: il debitore persona fisica che abbia cooperato lealmente e non abbia commesso atti in frode può ottenere la cancellazione dei debiti non soddisfatti alla fine della procedura. Tuttavia la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi su alcune questioni: il Tribunale di Verona ha sollevato dubbi di legittimità sulla norma che esclude l’esdebitazione per i creditori che non si sono insinuati al passivo quando i creditori di pari grado sono stati pagati . La decisione è attesa per maggio 2026 e potrebbe ampliare la tutela del debitore.

3.8 Errori comuni da evitare

  1. Non attivare la composizione negoziata: attendere l’arrivo di pignoramenti o di decreti ingiuntivi senza avere avviato trattative può precludere l’accesso a soluzioni più vantaggiose.
  2. Presentare piani non sostenibili: molte proposte di concordato vengono rigettate per mancanza di realismo o perché non rispettano l’ordine delle prelazioni (vedi sentenza 28574/2025 ).
  3. Confondere il piano del consumatore con il concordato minore: il piano del consumatore è riservato a debiti personali. L’imprenditore di mangimi che garantisce debiti aziendali non è consumatore .
  4. Omettere documenti: nelle domande di liquidazione controllata è essenziale allegare dichiarazioni dei redditi, inventario, elenco creditori e atti dispositivi .
  5. Pagare alcuni creditori preferendoli ad altri: i pagamenti eseguiti dopo l’insorgenza dello stato di crisi possono essere revocati; è preferibile sospendere i pagamenti e richiedere misure protettive.

4 Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali per le aziende di mangimi

4.1 Rottamazione‑quater: modalità operative

La rottamazione‑quater, già illustrata nella sezione 1.4, resta attiva fino al 2026 per i contribuenti che hanno aderito nel 2023. Per le aziende di mangimi che hanno ricevuto cartelle esattoriali per IVA, contributi e altre imposte, la rottamazione consente il pagamento del solo capitale e delle spese, con stralcio di sanzioni e interessi.

Riepilogo delle scadenze principali (aggiornate al 31 marzo 2026):

RataScadenzaNote
11ª rata28 febbraio 2026 (tolleranza 9 marzo)Il mancato pagamento comporta la decadenza
12ª rata31 maggio 2026
13ª rata31 luglio 2026
14ª rata30 novembre 2026
Riammissione (Legge 15/2025)30 aprile 2025 (domanda)Consentiva di rientrare pagando le rate scadute al 31 luglio 2025

I contribuenti decaduti non possono più utilizzare la rottamazione‑quater, ma possono valutare la rottamazione‑quinquies se i carichi rientrano nelle tipologie ammesse (omessi versamenti da controlli, contributi INPS dichiarati e multe stradali).

4.2 Rottamazione‑quinquies: requisiti e opportunità

Come descritto nella sezione 1.5, la rottamazione‑quinquies 2026 consente di definire i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. È particolarmente vantaggiosa per le aziende di mangimi perché:

  • Permette di stralciare sanzioni e interessi su IVA e contributi dichiarati.
  • Consente un piano di rateizzazione lungo (fino a 54 rate bimestrali) con interesse fisso al 3% annuo .
  • Sospende le azioni esecutive; i pignoramenti in corso sono congelati fino all’esito della procedura .

Riepilogo sintetico dei requisiti:

Carichi ammessiCarichi esclusiAdesione
Debiti da controlli automatici e formali (36‑bis e 36‑ter DPR 600/73; 54‑bis e 54‑ter DPR 633/72)Accertamenti esecutivi e avvisi di accertamentoDomanda online entro 30 aprile 2026
Contributi INPS su somme dichiarateContributi INAIL, contributi a casse professionali
Sanzioni per violazioni al codice della stradaImposte locali (IMU, TARI) se l’ente locale non aderisce
Debiti derivanti da precedenti rottamazioni decadute

Le aziende di mangimi dovrebbero verificare con l’aiuto di un professionista quali debiti rientrano nella rottamazione‑quinquies e se il risparmio ottenuto giustifica l’adesione.

4.3 Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà

Il saldo e stralcio previsto dalla legge 145/2018 e dalle successive proroghe consente, ai contribuenti con ISEE sotto 20.000 €, di pagare le cartelle derivanti da omesso versamento di tributi dichiarati con una percentuale ridotta (16%, 20%, 35% a seconda della situazione). Le aziende di mangimi a conduzione familiare con redditi bassi possono valutare questa opzione, soprattutto se l’attività è cessata.

4.4 Transazione fiscale e contributiva nel concordato

Nel concordato minore e nel concordato preventivo è prevista la transazione fiscale:

  • Il debitore può proporre un pagamento parziale di imposte e contributi, purché la somma offerta non sia inferiore a quella realizzabile nella liquidazione.
  • L’Agenzia delle Entrate e l’INPS votano nella classe dei privilegiati; se dissentono ma la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione, il giudice può comunque omologare il piano (c.d. cram down fiscale). La sentenza del Tribunale di Firenze 9 novembre 2025 ha applicato la transazione fiscale a un concordato minore, riconoscendo la possibilità di pagare i tributi privilegiati in misura ridotta grazie al vantaggio derivante dalla continuità aziendale .

4.5 Piano del consumatore e misure per i soci garanti

Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche non imprenditori che hanno contratto debiti per scopi personali. La Cassazione ha stabilito che il socio o l’amministratore che presta garanzia per l’azienda non può accedere al piano perché si tratta di un atto strumentale all’impresa . Tuttavia i soci e i garanti possono accedere alla liquidazione controllata del patrimonio come persone fisiche, liberandosi dai debiti personali residui. La sentenza 9549/2025 ha precisato che nel piano del consumatore i creditori privilegiati possono essere soddisfatti con moratoria fino a due anni; la parte non pagata degrada a chirografo .

4.6 Esdebitazione del debitore incapiente

Il CCII prevede l’esdebitazione immediata del debitore incapiente (art. 283). Chi dimostra di non avere patrimonio e di aver cooperato con l’organismo di composizione può ottenere la cancellazione dei debiti residui senza attendere la fine della procedura. Le aziende di mangimi cessate da tempo, senza beni e con debiti iscritti a ruolo, possono chiedere al tribunale l’esdebitazione incapiente. Occorre fornire la dichiarazione dei redditi, l’ISEE e l’elenco dei beni venduti o persi negli ultimi cinque anni.

5 Domande frequenti (FAQ)

Per fornire risposte rapide alle questioni più comuni, ecco una raccolta di FAQ con taglio pratico dal punto di vista del debitore.

  1. Sono titolare di una piccola azienda di mangimi e ho ricevuto una cartella esattoriale da 50.000 € per IVA e contributi. Cosa devo fare per non perdere la casa?
    Prima di tutto occorre verificare la legittimità della cartella (notifica, motivazione, prescrizione). Se è corretta, puoi chiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione‑quinquies se il carico rientra tra quelli ammessi. Nel frattempo puoi avviare una composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione; in caso di pignoramento, il giudice può sospendere l’esecuzione.
  2. Quando è opportuno attivare la composizione negoziata per una ditta di mangimi?
    Quando emergono segnali di crisi (ritardi nei pagamenti ai fornitori, calo degli ordini, esposizione con banche), la composizione negoziata permette di trattare con creditori e trovare un accordo senza ricorrere a procedure concorsuali. È consigliabile attivarla prima che i debiti diventino insostenibili.
  3. Se aderisco alla rottamazione‑quinquies, posso continuare l’attività di produzione di mangimi?
    Sì, la rottamazione non richiede la cessazione dell’attività. Anzi, consente di regolarizzare i debiti fiscali con rateizzazione lunga e blocco delle azioni esecutive .
  4. Nel concordato minore posso pagare alcuni creditori in misura maggiore rispetto ad altri?
    Puoi differenziare le percentuali, ma devi rispettare l’ordine delle prelazioni: i privilegiati ricevono almeno quanto ricaverebbero in liquidazione; i chirografari possono ricevere meno. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i piani che sacrificano ingiustamente alcuni creditori .
  5. Che differenza c’è tra liquidazione controllata e concordato minore liquidatorio?
    La liquidazione controllata è gestita da un liquidatore nominato dal tribunale e comporta l’esdebitazione; il concordato minore liquidatorio è una proposta del debitore con ripartizione dei proventi secondo un piano. Nel primo caso i creditori non votano; nel secondo devono approvare.
  6. Posso accedere al piano del consumatore se ho garantito il prestito della mia azienda di mangimi?
    No. Secondo la Cassazione , chi presta garanzie per debiti aziendali compie un atto strumentale all’attività d’impresa e non è consumatore. Puoi invece accedere alla liquidazione controllata come persona fisica.
  7. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione‑quinquies?
    La legge prevede che la decadenza avvenga con il mancato pagamento della prima rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima . In tal caso il debito ritorna integrale con interessi e sanzioni.
  8. È possibile sospendere un fermo amministrativo su un automezzo usato per consegnare mangimi?
    Sì, se dimostri che il mezzo è strumentale all’attività d’impresa e che la sua mancanza causerebbe un danno grave. Si può chiedere la sospensione in sede di ricorso o di composizione negoziata.
  9. Quanto costa presentare una domanda di liquidazione controllata?
    Le spese comprendono il contributo unificato ridotto e il compenso del liquidatore e dell’OCC. La Corte Costituzionale con sentenza 121/2024 ha ammesso l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per chi non può permettersi tali spese; la sentenza di Venezia 2026 ricorda che i compensi del gestore della crisi e del liquidatore possono essere unificati .
  10. Quali documenti devo allegare alla domanda di liquidazione controllata?
    Devi allegare dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, inventario dei beni, elenco dei creditori con causa del credito, elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e stato di famiglia . L’assenza di questi documenti può comportare l’inammissibilità.
  11. I debiti verso i fornitori stranieri sono trattati allo stesso modo?
    Sì, la procedura concorsuale si applica a tutti i creditori; eventuali clausole contrattuali che prevedono giurisdizioni estere non impediscono l’omologazione, ma richiedono un coordinamento con la legge applicabile.
  12. Devo informare il giudice se vendo un’area aziendale?
    Sì. Dopo l’apertura della liquidazione controllata, ogni vendita o disposizione di beni deve essere autorizzata dal giudice o dal liquidatore; vendere beni senza autorizzazione è nullo. Nel concordato minore, le vendite sono previste dal piano e controllate dall’attestatore.
  13. Cosa succede ai contratti di fornitura di cereali durante il concordato in continuità?
    I contratti pendenti possono proseguire se il piano lo prevede e se il pagamento delle forniture rientra nella gestione ordinaria. In caso contrario il committente può risolvere i contratti con autorizzazione del giudice.
  14. Posso aprire una nuova impresa di mangimi dopo l’esdebitazione?
    Sì. Una volta conclusa la procedura di liquidazione controllata e ottenuta l’esdebitazione, non esistono preclusioni legali all’avvio di una nuova attività; tuttavia l’accesso al credito potrà essere limitato e sarà necessario dimostrare la sostenibilità del nuovo progetto.
  15. Se il mio ex socio non paga la sua quota nel concordato, cosa accade?
    Se i soci sono solidalmente obbligati, il pagamento della prima rata della rottamazione o del concordato estingue il debito per tutti ; eventuali regressi restano tra i soci.
  16. La partecipazione al concordato minore influisce sulla mia reputazione professionale?
    La procedura è pubblica, ma il CCII enfatizza la ristrutturazione come strumento di tutela dell’attività; intraprendere tempestivamente la procedura dimostra responsabilità e può salvare l’azienda. Inoltre l’omologa comporta l’esdebitazione e consente di ripartire.
  17. È possibile ottenere un finanziamento durante la composizione negoziata?
    Sì, il legislatore prevede la possibilità di accedere a finanziamenti ponte con privilegio di prededuzione per facilitare il recupero dell’impresa. Occorre autorizzazione del tribunale e l’assenso dell’esperto.
  18. Quanto tempo dura una procedura di liquidazione controllata?
    La durata varia in base alla complessità della liquidazione; in media può durare 2‑4 anni. L’esdebitazione può essere concessa anche prima, se il patrimonio è esiguo (esdebitazione incapiente).
  19. Posso cedere la mia azienda di mangimi durante il concordato?
    Nel concordato in continuità è possibile prevedere la cessione dell’azienda o di rami d’azienda; la vendita deve essere autorizzata dal giudice e deve avvenire a prezzi di mercato. I creditori devono essere informati e la cessione deve garantire una maggiore soddisfazione rispetto alla liquidazione immediata.
  20. Cosa succede se i creditori non votano nel concordato minore?
    Secondo la sentenza di Parma 2026, il voto non espresso equivale ad un voto contrario per il calcolo della maggioranza; tuttavia, il piano può essere approvato se si raggiunge la doppia maggioranza sui voti espressi e se il tribunale ritiene che la proposta sia comunque conveniente.

6 Simulazioni pratiche e numeriche

Per chiarire meglio le dinamiche economiche che un’azienda di mangimi può affrontare in una situazione di crisi, proponiamo due simulazioni: una concordato minore in continuità e una liquidazione controllata. Le cifre sono ipotetiche ma rispecchiano situazioni frequenti.

6.1 Simulazione di concordato minore in continuità

Scenario: la “Mangimitaliaxxxx S.r.l.” è un’azienda con 10 dipendenti che produce mangimi per bovini. Negli ultimi anni ha accumulato un debito complessivo di 1.200.000 €:

  • 300.000 € verso banche (privilegi chirografari con ipoteca su macchinari);
  • 200.000 € verso fornitori di cereali (chirografari);
  • 150.000 € di IVA e ritenute (privilegiati);
  • 550.000 € verso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione derivanti da cartelle esattoriali (debiti erariali e contributivi).

Proposta di concordato:

  1. Piano di continuità: l’azienda prevede di proseguire la produzione riorganizzando l’impianto e aumentando le vendite con nuovi contratti. Il fatturato atteso è di 2.000.000 € l’anno con margine netto del 10%.
  2. Flussi destinati ai creditori: si prevede di destinare ai creditori il 30% del margine (60.000 € all’anno). In 5 anni verranno quindi versati 300.000 €.
  3. Ristrutturazione del debito bancario: si propone una rinegoziazione del mutuo con estensione della durata. La banca accetta un pagamento del 70% del credito in 10 anni.
  4. Fisco e contributi: l’azienda offre il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute (150.000 €) in 8 anni, con moratoria di un anno sull’inizio dei pagamenti; richiede la falcidia degli interessi e delle sanzioni.
  5. Creditori chirografari: viene proposta una soddisfazione del 15% (30.000 € per i fornitori e 82.500 € per le cartelle esattoriali chirografarie) da ripartire in 5 anni.

Vantaggi per i creditori: rispetto alla liquidazione immediata, il piano consente una soddisfazione superiore: secondo la perizia, la liquidazione dei macchinari e del magazzino genererebbe solo 150.000 € netti.

Omologa e votazione: i creditori privilegiati votano a favore perché percepiscono il 100% (IVA e ritenute) o almeno il valore di liquidazione; i creditori chirografari rappresentano il 65% del totale e votano favorevolmente in maggioranza. Alcuni fornitori, però, non votano; il tribunale omologa il piano applicando il cram down sulla classe dissenziente grazie alla maggiore convenienza rispetto alla liquidazione .

6.2 Simulazione di liquidazione controllata

Scenario: l’imprenditore individuale Giovanni, titolare dell’azienda agricola “AgriFeed”, produce e vende mangimi ma è in gravi difficoltà. I debiti ammontano a 350.000 € e l’attivo è costituito da un capannone del valore di 120.000 €, macchinari per 40.000 € e un conticorrente con 5.000 €. L’imprenditore non ha altri beni personali e il reddito familiare è modesto.

Procedimento:

  1. Presentazione dell’istanza: Giovanni presenta ricorso di liquidazione controllata allegando dichiarazioni dei redditi, inventario, elenco creditori, stato di famiglia e atti dispositivi .
  2. Apertura della procedura: il tribunale dichiara l’apertura della liquidazione, nomina un liquidatore e sospende tutte le azioni esecutive .
  3. Realizzazione dell’attivo: il liquidatore vende il capannone e i macchinari per 160.000 € complessivi e incassa il saldo del conto corrente.
  4. Distribuzione ai creditori: i 165.000 € vengono distribuiti rispettando le prelazioni; i creditori privilegiati (contributi INPS, tributi) ricevono integralmente 80.000 €; i creditori chirografari (fornitori) ricevono il 20% del loro credito (17.000 € su 85.000 €).
  5. Esdebitazione: a fine procedura, Giovanni ottiene l’esdebitazione dei debiti residui pari a 185.000 €, potendo ripartire.

Vantaggi: l’imprenditore salva la casa (che non rientra nei beni produttivi), ottiene la cancellazione dei debiti e può ricominciare un’attività agricola o salariale.

7 Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di professionisti

Le crisi d’impresa nel settore dei mangimi richiedono competenze legali, fiscali e strategiche. Le normative del Codice della crisi e le più recenti riforme (D.Lgs. 136/2024, D.L. 118/2021) offrono strumenti per prevenire e gestire l’insolvenza: composizione negoziata, concordati minori e preventivi, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, liquidazione controllata, rottamazioni e definizioni agevolate.

La giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali, aggiornata a marzo 2026, conferma la necessità di rispettare l’ordine delle prelazioni, di presentare piani credibili e sostenibili e di agire in buona fede nelle trattative. Le decisioni più recenti hanno chiarito che l’approvazione di una classe di creditori può essere sufficiente per l’omologa del concordato in continuità , che la rottamazione si perfeziona con il pagamento della prima rata , e che i piani che violano l’ordine dei privilegi sono inammissibili .

Per i debitori del settore dei mangimi è vitale non restare inerti. Ogni giorno di ritardo aumenta interessi e sanzioni, deteriora i rapporti con fornitori e banche e può compromettere definitivamente la prosecuzione dell’attività. Al contrario, avviare tempestivamente una procedura di composizione negoziata o presentare un concordato minore consente di negoziare con i creditori, bloccare le azioni esecutive e preservare la capacità produttiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per aiutare le aziende di mangimi in crisi a uscire dall’emergenza. Grazie alla sua esperienza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può:

  • Valutare la legittimità degli atti ricevuti e proporre ricorsi efficaci;
  • Negoziare con Agenzia Entrate‑Riscossione, banche e fornitori per ottenere piani di rientro e definizioni agevolate;
  • Predisporre concordati minori o accordi di ristrutturazione, con piani sostenibili che rispettino le prelazioni;
  • Assistere nella composizione negoziata, individuando soluzioni di continuità o di liquidazione con vantaggi per l’imprenditore;
  • Gestire la procedura di liquidazione controllata, proteggendo il patrimonio essenziale e ottenendo l’esdebitazione.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno analizzare la tua situazione, bloccare azioni esecutive e pignoramenti, predisporre ricorsi e piani di rientro e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare che la crisi diventi irreversibile: agisci ora per salvare la tua azienda di mangimi e il tuo futuro.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!