Contestazione Ecobonus Per Errori Enea: Normativa, Giurisprudenza E Strategie Di Difesa

Introduzione: L’Ecobonus è una detrazione fiscale molto rilevante per chi effettua interventi di efficienza energetica sugli edifici. Tuttavia, i benefici sono soggetti a stringenti obblighi formali. In particolare la trasmissione dei dati all’ENEA, entro 90 giorni dal completamento dei lavori (art. 4 del DM 19/02/2007), è un adempimento essenziale. Se questo adempimento viene omesso o eseguito in ritardo, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’agevolazione e chiedere la restituzione delle somme, con sanzioni e interessi. Il rischio per il contribuente è quindi di vedere revocato l’Ecobonus a causa di un errore amministrativo. È fondamentale conoscere le regole aggiornate e le possibili difese legali per evitare il venir meno del beneficio e opporsi efficacemente alle pretese dell’Amministrazione finanziaria.

In questa guida, aggiornata a marzo 2026, analizzeremo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, illustrando passo-passo cosa fare dopo la notifica dell’atto di recupero. Vedremo come contestare in via giudiziale o stragiudiziale la revoca dell’Ecobonus per errori nell’invio all’ENEA, e quali strumenti alternativi possono essere utilizzati (remissione in bonis, rateizzazioni, piani di rientro, ecc.). Non manca una panoramica sui contributi normativi più recenti (ad es. Legge di Bilancio 2026, D.Lgs. 5/2026, circolari ministeriali) e sulle sentenze chiave (Corte di Cassazione). Infine, includeremo tabelle riepilogative, FAQ pratiche e simulazioni numeriche per chiarire concretamente costi e strategie difensive.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

L’Ecobonus (detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli immobili) è stato introdotto dall’art. 1, commi 344-347 della L. 27/12/2006 n.296 e ampliato da successive leggi finanziarie. La normativa delega a decreti ministeriali la definizione dei requisiti tecnici e delle modalità attuative . In particolare, il D.M. 19 febbraio 2007 ha previsto che, per fruire del bonus, il contribuente invii all’ENEA una “scheda informativa” entro 90 giorni dal termine dei lavori (art. 4, comma 1, lett. b) . Tale comunicazione, fissata per legge come adempimento formale, serve all’ENEA per il monitoraggio degli interventi e il calcolo dei risparmi energetici complessivi . L’aggiornamento dei requisiti tecnici (es. D.M. 6/8/2020) ha esteso l’obbligo di comunicazione anche al Superbonus e agli impianti a fonti rinnovabili . In ogni caso, finora il legislatore non ha mai previsto espressamente la decadenza del diritto alla detrazione in caso di omissione o ritardo della comunicazione ENEA .

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L’invio dei dati all’ENEA avviene mediante un portale web dedicato, come illustrato nella figura. Il contribuente (o il tecnico/delegato) accede con credenziali SPID/CIE e inserisce le informazioni sull’intervento; il portale rilascia quindi una ricevuta elettronica con codice identificativo (CPID) da conservare . L’immagine accanto è solo esemplificativa del sistema informatico di trasmissione: l’importante è ricordare che la procedura è online e documentabile (ricevuta digitale) e che ENEA non richiede documenti cartacei aggiuntivi oltre a quelli che il contribuente deve comunque conservare .

Secondo la Cassazione, la finalità della comunicazione ENEA è statistica/monitoraggio, non il controllo formale del diritto al bonus . La Corte di Cassazione (ordinanze n. 12422 e 12426 del 10/05/2025, confermando l’orientamento delle Sezioni tributarie) ha infatti stabilito che l’omessa o tardiva trasmissione non è causa di decadenza dall’agevolazione fiscale . In altre parole, se il contribuente dimostra di avere effettivamente effettuato i lavori e sostenuto le spese richieste dalla norma (es. asseverazione tecnica, APE, bonifico “parlante”, ecc.), l’Ecobonus rimane dovuto anche se la pratica ENEA è mancante o irregolare . In questo senso, la Cassazione ha sottolineato che la legge (art. 1, co. 348 L. 296/2006) impone il rispetto di due requisiti essenziali: a) l’esecuzione degli interventi conformi ai requisiti tecnici; b) il sostenimento della spesa con mezzi tracciabili . La corretta esecuzione del bonus si basa dunque su tali elementi sostanziali, mentre la comunicazione ad ENEA costituisce un mero adempimento informativo previsto per finalità diverse .

Questa interpretazione è confermata dalla prassi ministeriale: già nel 2019 il MiSE (ex Ministero dello Sviluppo Economico) ha chiarito in nota prot. 3797/2019 che la comunicazione all’ENEA “ha il solo fine di monitorare” i risultati energetici raggiunti e che l’eventuale omissione “non determina la perdita del diritto” alla detrazione . Anche l’ENEA, nelle proprie FAQ del 2019, aveva ribadito che il mancato invio può comportare al più una sanzione ma non la decadenza dal bonus, invitando ad avvalersi del meccanismo della remissione in bonis per regolarizzarsi .

Dal lato opposto, la giurisprudenza precedente (fino al 2022) talvolta aveva dato un’interpretazione più rigida: con l’ordinanza n. 34151/2022, la Corte di Cassazione aveva affermato che l’omessa comunicazione ENEA nel termine fissato costituisce “una causa ostativa” al riconoscimento del bonus, in quanto l’adempimento era finalizzato anche ad evitare possibili frodi fiscali . Quella pronuncia, tuttavia, fu criticata e ribaltata dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 7657/2024, 8019/2025 e in particolare le ord. 12422/2025 e 12426/2025) che hanno fatto prevalere l’orientamento opposto. Ad oggi, il principio di diritto consolidato (richiamato anche da AdE) è che l’Ecobonus non può essere revocato per un mero difetto formale nella comunicazione ENEA , a meno che non sussista un dolo o una frode nell’adempimento.

Normativa di riferimento (principali atti) – A corredo di quanto esposto, si riassumono le norme principali che disciplinano l’Ecobonus e l’adempimento ENEA:

NormaOggetto principale
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1 (commi 344-348)Introduce le detrazioni IRPEF 55% per interventi di risparmio energetico; demanda ai decreti ministeriali (D.M. 2007/2008) requisiti tecnici e controlli (APE, asseverazione, comunicazione ENEA) .
D.M. 19/02/2007 – art. 4Regolamento tecnico: definisce come calcolare il risparmio energetico e istituisce la “scheda informativa” da inviare all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori . Proroghe tecniche possono intervenire se il portale non è attivo.
D.M. 11/03/2008 – art. 3 (rif. L.296/06)Estende obblighi: APE ante/post operam, termografia ecc., con funzioni di controllo. Anche qui si conferma invio ENEA (originariamente finalizzato al monitoraggio ).
L. 27/12/2013, n. 147 (Manovra 2014) – art. 1, c. 14Reintroduce e potenzia l’Ecobonus: aliquota al 65% per interventi su immobili condominiali fino al 2017 . Conferma gli obblighi di asseverazione e comunicazione previsti dal D.M. 2007, estendendo le detrazioni a finestre e schermature.
L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) – art. 1, c. 1-12Proroga Ecobonus fino al 31/12/2021 e introduce aliquote maggiori (fino al 75%) per i condomìni e per il miglioramento energetico globale dell’edificio . Conferma DM 2007 in attesa di nuovi decreti; prevede controlli ENEA su tutte le agevolazioni .
L. 160/2019 (Bilancio 2020) – art. 1, c. 1-8Ulteriore proroga di tutti gli Ecobonus (50-65%) fino al 31/12/2021 e nuovi massimali di spesa.
D.L. 19/05/2020, n. 34 (“Rilancio”)Estende Ecobonus e Superbonus (e.g. Ecobonus fino a 2023 per condomìni); introduce obbligo visto di conformità e asseverazioni per cessione/sconto del credito in tutti i bonus edilizi.
D.M. 6/8/2020, art. 14Prevede la comunicazione ENEA anche per i Superbonus e istituisce una sanzione fissa di €250 per la violazione degli obblighi di invio .
L. 27/12/2021, n. 234 (Bilancio 2022) – art. 1Proroga Ecobonus 50-65% per tutto il 2024 (assieme ad altri bonus edilizi). Aggiorna requisiti tecnici e conferma gli obblighi formali (asseverazione, ENEA).
D.Lgs. 05/02/2026, n. 5 (Trasposizione RED III)Introduce novità sui requisiti degli impianti incentivati da bonus (nuovo Allegato IV del D.Lgs. 199/2021). Aggiorna il portale ENEA per recepire le nuove specifiche e direttive UE sulla rinnovabili .

Procedura dopo la notifica dell’atto

Quando l’Agenzia delle Entrate invia l’atto di recupero (avviso di accertamento o cartella esattoriale) per Ecobonus indebitamente fruito in seguito a presunti errori nella comunicazione ENEA, il contribuente deve agire senza indugio. Ecco i passi pratici da seguire:

  1. Verifica dell’atto e documentazione: Appena notificato l’atto, il contribuente (o il suo legale) deve controllare attentamente il contenuto. Bisogna accertare quali vizi vengono contestati (es. omessa trasmissione, moduli incompleti, dati errati). È importante raccogliere subito tutta la documentazione relativa all’intervento: fatture e bonifici parlanti, asseverazioni tecniche, attestati APE e, se esistono, la ricevuta ENEA (codice CPID) . In mancanza di ricevuta, vanno annotate le ragioni (es. portale non attivo, operazione in corso) per poter spiegare dopo il motivo della carenza.
  2. Possibilità di soccorso istruttorio: Se in un ricorso futuro manca la ricevuta ENEA (o altri documenti tecnici), si può chiedere al giudice tributario l’esercizio del soccorso istruttorio (art. 2 della L. 212/2000). Ciò permette di produrre gli elementi mancanti durante il giudizio, evitando che l’atto venga annullato per carenza di documenti . Vale quindi la pena iniziare a raccogliere ulteriori accertamenti, dichiarazioni o perizie tecniche che dimostrino i requisiti sostanziali dell’intervento (es. efficienza degli impianti, congruità delle spese).
  3. Ricorso tributario (Corte Tributaria): L’atto di recupero va impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni in caso di cartella atti). Il ricorso può basarsi sia su vizi formali (mancata comunicazione ENEA) sia sul merito (in realtà sussistenti i requisiti tecnici e i pagamenti tracciati). Nel ricorso si evidenzieranno soprattutto i seguenti argomenti:
  4. Irrelevance dell’adempimento ENEA: la tesi principale è che, come affermato dalla Suprema Corte, l’omessa comunicazione non comporta decadenza . Citando la giurisprudenza più recente, si può sostenere che l’unica richiesta normativa è la regolarità dei requisiti sostanziali dell’Ecobonus (asseverazione, APE, pagamenti) . Poiché tali condizioni sono state rispettate, l’agevolazione non può essere revocata per un mero vizio formale della comunicazione.
  5. Buona fede del contribuente: se l’errore è stato accidentale o dovuto a interpretazioni incerte, può essere utile evidenziare la buona fede. La Cassazione stessa parla di “beneficiario onesto” e riconosce che il contribuente, spesso impreparato, può aver omesso la comunicazione per semplice distrazione . Questa circostanza può influire sulla quantificazione delle sanzioni e sul comportamento del giudice tributario, specie se la normativa non chiarisce espressamente le conseguenze dell’omissione.
  6. Soccorso di strumenti di sanatoria: si può fare presente al giudice che l’ordinamento mette già a disposizione del contribuente uno strumento di regolarizzazione: la remissione in bonis (art. 2 D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012) . Il contribuente, anche in via cautelativa, aveva o potrebbe ancora regolarizzare l’invio tardivo con una sanzione minima (250 €), senza perderne il diritto al bonus (cfr. punto seguente). La Corte tributaria può tenere conto di questa possibilità nel valutare la proporzionalità della pretesa erariale.
  7. Richiesta di sospensione: Nel ricorso, si può chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impositivo. In pratica, si chiede che la Commissione Tributaria fissi l’udienza sospendendo la notifica della cartella o il pignoramento conseguente . Questo evita azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) nell’attesa della decisione. La sospensione si può chiedere in udienza con istanza motivata (si illustrano i punti di forza della difesa e i rischi di esecuzione forzata), oppure con un ricorso cautelare ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, se l’urgenza lo consente.
  8. Possibili definizioni agevolate: Se il contenzioso dovesse infine andare in una condizione difficile o si desiderasse chiudere la questione prima possibile, il contribuente può valutare le definizioni agevolate. Ad esempio:
  9. Rottamazione/Saldo e stralcio delle cartelle: se l’atto è diventato cartella, potrebbe accedere (nei termini di legge) agli strumenti di rateizzazione agevolata previsti (sia per i bonus edilizi sia in generale) . Ciò consentirebbe di definire il debito (spesso con sconto delle sanzioni) e diluirne il pagamento.
  10. Piano del consumatore (Legge 3/2012): se il debitore è un consumatore in stato di sovraindebitamento, può proporre al tribunale un piano che includa anche il debito tributario, con rateizzazioni sostenibili e possibilità di esdebitazione finale.
  11. Accordo di ristrutturazione o concordato preventivo: per imprese o grandi investitori, queste procedure concorsuali possono inglobare i debiti tributari, definendo un piano di rientro collettivo.

Strategie e strumenti difensivi

Di seguito alcuni degli strumenti più rilevanti a disposizione del contribuente per contestare l’atto e contenere i costi:

  • Soccorso istruttorio (art. 2 L. 212/2000): come detto, permette di sanare la mancata produzione di documenti all’udienza di merito . Se entro termini adeguati si recupera la ricevuta ENEA (o la si ottiene tardivamente), si evita che il giudice rigetti per carenza di prova.
  • Impugnazione in commissione tributaria: entro 60 giorni dall’atto notificato, il contribuente può proporre ricorso illustrando vizi formali e sostanziali . L’obiettivo è ottenere l’annullamento dell’atto per totale o parziale mancato diritto all’accertamento. In particolare, si chiederà la disapplicazione del vizio relativo alla comunicazione ENEA, evidenziando che la detrazione era spettante e che, anche in caso di errore formale, il contribuente ha adempiuto a tutti gli altri obblighi essenziali (asseverazioni, APE, bonifici) . Inoltre, si contesteranno le sanzioni: dato che la violazione è meramente formale e senza danno erariale (manutenzione dei consumi effettivi), si potrà chiedere la riduzione o azzeramento delle sanzioni di natura fiscale (tipicamente dal 100% al 200% dell’imposta non dovuta) . In molti casi, l’Amministrazione potrebbe rinunciare a contestare la violazione formale qualora il ricorso sia tecnicamente solido.
  • Appello e Cassazione: In caso di sentenza sfavorevole in primo grado, si può proporre appello (Tribunale Tributario Regionale) entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, e successivamente Cassazione (Tribunale Supremo) se necessario. Date le pronunce favorevoli della Cassazione citate, c’è buon supporto per una strategia di legittimità: citare le stesse ordinanze (e eventuali decisioni di merito coerenti) può rafforzare il ricorso**.
  • Remissione in bonis (art. 2 D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012): è un vero e proprio “sanatoria” per l’adempimento tardivo. Entro la scadenza della prima dichiarazione utile successiva (dove si userà per la prima volta l’Ecobonus ), il contribuente può trasmettere all’ENEA i dati omessi e versare una sanzione ridotta (nel caso dell’Ecobonus la legge fissa €250 ). Questo azzera i rischi di decadenza perché sanare l’adempimento informalmente equivale a non averlo mai omesso. La Corte tributaria e l’Agenzia generalmente riconoscono che chi fa remissione “si rimette in bonis” e potrà continuare a godere del bonus . È quindi saggio, anche senza invito dell’Agenzia, considerare spontaneamente la remissione in bonis in caso di invio tardivo (ad es. il contribuente nota di non aver inviato entro 90 giorni).
  • Istituti deflattivi del contenzioso: se non si ottiene l’accoglimento in sede giudiziale, l’Agenzia delle Entrate offre varie soluzioni di definizione del debito tributario (anche per importi oggetto di ecobonus). Questi includono la “rottamazione” delle cartelle, il saldo e stralcio (per chi ha gravi difficoltà economiche), la definizione agevolata per tributi locali collegati, ecc. Tali misure possono ridurre sanzioni o interessi e permettere un pagamento dilazionato. Il contribuente può valutare contemporaneamente all’impugnazione anche richieste amministrative di adesione o di annullamento in autotutela, specie se emergono vizi procedurali nell’atto (p.es. mancato rispetto del contraddittorio o termini illegittimi).
  • Azioni penali difensive: in casi estremi (per esempio se l’Agenzia contesta il bonus come frutto di frode dolosa), è possibile che venga contestata anche qualche fattispecie penale (ad es. dichiarazione fraudolenta). Sebbene da condurre parallelamente al giudizio tributario, la presenza di profili penali richiede anche la difesa nel penale (opposizione a decreto penale, udienze preliminari, patteggiamenti ecc.). Anche qui l’Avv. Monardo e il suo team possono operare con professionisti penalisti per tutelare pienamente il contribuente.

Errori comuni e consigli pratici

Per evitare contestazioni, è importante prestare attenzione fin dall’inizio. Ecco alcuni errori frequenti e consigli:

  • Omessa o ritardata comunicazione ENEA: è il problema più ricorrente. Assicurarsi di inviare la scheda descrittiva entro i 90 giorni (o nei termini prorogati dal portale). Se lavori e spese coprono anni diversi, si consideri la data effettiva di fine lavori. In caso di dubbi, meglio inviare comunque e tempestivamente i dati (anche solo quelli già disponibili).
  • Errori nella compilazione dei moduli: dati catastali errati, codici errati degli interventi, omissione di un allegato (ad es. APE o attestazione di prestazione energetica pre-intervento), sono tutte cause di ritardo o rigetto della pratica ENEA. Verificare con il tecnico asseveratore la corretta trasmissione. Conservare screenshot o email di conferma del portale come prova della data di invio.
  • Mancata asseverazione o visto di conformità: con le normative anti-frode, per la cessione del credito o lo sconto in fattura serve un tecnico abilitato e un commercialista/CAF che rilascino i documenti richiesti. L’assenza di questi renderebbe il bonus “inesistente” e soggetto a revoca totale indipendentemente dall’ENEA . Prima di tutto, verificare di aver adempiuto a questi oneri.
  • Pagamenti irregolari: bonifici non “parlanti” o pagamenti fatti in contanti annullano il diritto alla detrazione e facilitano contestazioni. In caso di contestazione, portare tutte le fatture e le prove tracciabili dei pagamenti come documentazione difensiva .
  • Irregolarità edilizie: interventi svolti senza i titoli abilitativi corretti (CILA, permessi) espongono a decadenza. Anche se tecnicamente esterne alla fattispecie ENEA, molte contestazioni di bonus vengono sollevate per vizi urbanistici. Assicurarsi di presentare tutte le pratiche edilizie o sanatorie necessarie.
  • Errore di calcolo o duplicazione: a volte l’Amministrazione contesta il bonus perché ritiene si sia superato il massimale di spesa o calcolato male la detrazione. È utile preparare, con l’ausilio di un tecnico, un prospetto riepilogativo dei lavori con costi e aliquote applicabili, in modo da smontare eventuali ricostruzioni dell’Ufficio sbagliate.

Molte contestazioni nascono proprio da queste irregolarità formali, spesso involontarie . Con la giusta assistenza documentale (fatture, ricevute, calcoli energetici, asseverazioni), è spesso possibile convincere l’ufficio o il giudice tributario dell’assenza di effettiva frode. Come sottolineato dallo Studio Monardo, “con la giusta difesa documentale è possibile evitare di perdere l’agevolazione” .

Tabelle riepilogative

Normativa principale (Ecobonus e comunicazione ENEA)

Norma/D.Lgs.Contenuto fondamentale
L. n.296/2006, art.1, c. 344-348Introduce detrazioni per efficienza energetica; art.348 delega a decreti requisiti tecnici (asseverazione, APE, obbligo ENEA).
D.M. 19/02/2007, art.4Modalità di calcolo del risparmio energetico; scheda informativa ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori (compiuta).
D.M. 06/08/2020, art.14OBBLIGO ENEA esteso anche a Superbonus; istituisce sanzione fissa di €250 per il mancato invio .
L. n.147/2013 (art.14 e ss.)Estende detrazione Ecobonus 65% agli edifici condominiali fino al 2024 ; conferma controllo ENEA e attestazioni .
L. n.232/2016 (Legge Bilancio 2017)Proroga Ecobonus al 2021 con aliquote maggiorate (70-75% per condomìni) ; rafforza controlli ENEA.
D.L. n.34/2020 (conv. L.77/2020)Proroga Ecobonus (oltre il 2021), introduce visto e asseverazione obbligatori su cessioni crediti di tutti i bonus.
L. n.160/2019 (Legge Bilancio 2020)Proroga Ecobonus al 2021 con aliquote ordinarie (50-65%).
L. n.160/2021 (Bilancio 2022)Proroga Ecobonus 50-65% anche per il 2022-2024.
D.Lgs. n.115/2008, art. 6Designa ENEA come Agenzia nazionale per l’efficienza energetica (ruolo di monitoraggio e controllo).
D.Lgs. n.102/2014Recepimento direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (aggiornamenti generali al quadro UE).
D.Lgs. n.5/2026 (dir. RED III)Aggiorna requisiti minimi impianti incentivati (nuovo Allegato IV D.Lgs.199/21); adegua portale ENEA e modulistica .

Scadenze e termini essenziali

Adempimento/DirittoTermine
Invio comunicazione ENEA (Ecobonus/Bonus Casa)Entro 90 giorni solari dalla fine lavori (art.4 DM 19/02/2007) . Se il portale annuale non è ancora attivo, ENEA normalmente prolunga il termine all’apertura (es. lavori di inizio anno).
Remissione in bonis (adempimento tardivo)Entro la scadenza della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine originario (p.es. entro presentazione 730 o Mod. Redditi dell’anno in cui si intende detrarre la spesa) .
Richiesta sospensione dell’atto al giudice tributarioIn udienza oppure entro i termini processuali (indicativamente 30-60 giorni prima della scadenza del pagamento).
Impugnazione del provvedimento di recupero (ricorso CTR)Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (30 giorni dall’avviso di sospensione o dalla cartella di pagamento).
Deposito del ricorso tributarioAl massimo entro 5 giorni prima della prima udienza fissata (termine ordinatorio), salvo termini inderogabili previsti in materia di tributi.
Appello in CTP e ricorso in CassazioneAppello: 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (art. 42 D.Lgs. 546/1992); Cassazione: 30 giorni dall’appello (art. 360 c.p.c.).

Principali strumenti di difesa

Strumento difensivoDescrizione
Soccorso istruttorio (art. 2 L.212/2000)Consente di integrare la documentazione mancante (es. ricevuta ENEA, asseverazioni). Utile se si scopre la mancanza di atti all’udienza.
Ricorso in commissione tributariaImpugnazione in via giurisdizionale; evidenzia vizi formali (es. omissione ENEA) e meritorî (es. requisiti tecnici rispettati), con richiesta di annullamento dell’avviso .
Appello e CassazioneGradi superiori di giudizio in caso di decisione negativa. Citare la giurisprudenza favorevole (Cass. 7657/2024, 12422/25, ecc.) rafforza la difesa.
Sospensione cautelareIstanza al giudice tributario per sospendere l’esecuzione dell’atto (fermi, ipoteche, pignoramenti) fino alla decisione definitiva. Fondamentale chiedere subito se pendono azioni esecutive.
Remissione in bonis (art. 2 D.L. 16/2012)Sanatoria per invio tardivo della comunicazione ENEA: implica trasmettere la pratica in ritardo e versare una sanzione ridotta (€250) entro il termine previsto (vedi sopra). Estingue la violazione formale e preserva il bonus .
Accertamento con adesioneIn via amministrativa (entro 60 gg da atto), consente un accordo con l’Agenzia pagando in misura ridotta; utile per definire senza contenzioso (non frequentemente usato specificamente per bonus).
Definizione agevolata cartelleConsente di definire cartelle tributarie con riduzioni di sanzioni/interessi (cd. “rottamazione”), utile se l’atto è già divenuto esecutivo.
Rateazione del debito fiscaleSia in via ordinaria (art.19-bis D.Lgs. 159/2015) che eccezionale (art.63 D.L. 34/2020), permette dilazioni pluriennali del pagamento.
Piani di composizione della crisi (es. piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo)Strumenti concorsuali per debitori in crisi che coinvolgono anche i debiti tributari; prevedono piani di pagamento e, in alcuni casi, esdebitazione finale (per il “consumatore”).

Errori formali e relative sanzioni

ViolazioneSanzione previstaConseguenze sul bonus
Omessa o tardiva comunicazione ENEASanzione fissa di €250 (art.4 DM 19/02/2007) .Non determina la decadenza dal bonus (Cass. ord. 7657/2024, 12422/2025) . Si può sanare tramite remissione in bonis con versamento €250.
Comunicazione ENEA incompleta/errataSanzione di €250 (come sopra) + possibilità di diniego o richiesta integrazioniSe sanabile tramite invio corretto e remissione, il bonus è mantenuto. In alternativa, rischio contestazione come caso precedente.
Altri vizi formali (es. CILA irregolare, bonifico errato)Sanzioni ordinarie 100%-200% dell’importo indebitamente detratto (artt. 13,14 D.Lgs. 472/97).Se errori gravi possono far decadere il bonus; in ogni caso il contribuente può chiedere loro applicazione minima (o abbuono in definizione).
Dichiarazione infedele (dolo)Sanzioni penali e fiscali più elevate (su misura, fino al 400%).In caso di frode, scattano pene fino al fallimento del bonus con responsabilità penale per il contribuente e i professionisti coinvolti.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la comunicazione ENEA e quando va inviata?
    La comunicazione ENEA è una scheda informativa online che descrive l’intervento di riqualificazione energetica effettuato. Va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori , utilizzando il portale ENEA dedicato. Dal 2026 il termine decorre dal 22/01/2026 per i lavori conclusi all’inizio dell’anno . In pratica, non bisognerebbe mai dimenticarla: entro i termini previsti, via SPID/CIE si compila la scheda, indicando dati tecnici e spese, e si ottiene la ricevuta informatica con codice CPID.
  2. Cosa succede se invio la comunicazione ENEA in ritardo?
    Se l’invio è tardivo ma viene comunque effettuato successivamente (ad es. per mero ritardo operativo), si può usufruire della remissione in bonis. Ciò significa che inviando la scheda anche oltre i 90 giorni ma entro la prima dichiarazione utile, si versa una sanzione ridotta (€250) e il bonus resta valido . In assenza di remissione, tecnicamente l’ENEA segnala l’anomalia, ma in via giuridica non si perde il diritto alla detrazione: la Corte di Cassazione ha confermato che il mero ritardo non comporta decadenza . Rimane in ogni caso la sanzione fissa prevista dal DM 19/02/2007.
  3. E se non invio affatto la comunicazione?
    L’omissione totale era in passato motivo di revoca del bonus secondo alcune decisioni d’ufficio e una vecchia Cassazione (n. 34151/2022), ma le più recenti pronunce di legittimità (p.e. Cass. 7657/2024; Cass. ord. 12422/2025, 12426/2025) hanno stabilito il contrario . Oggi la mancanza del file ENEA non causa più di per sé la decadenza. Tuttavia, è sempre consigliabile sanare la situazione: conviene inviare i dati il prima possibile (anche in ritardo) e pagare la sanzione simbolica. In ogni caso, se l’Agenzia scopre l’omissione e contesta l’Ecobonus, potrai comunque difenderti evidenziando che i lavori e le spese erano legittimi; il giudice tributario accoglierà questo argomento alla luce della giurisprudenza favorevole.
  4. Quanto costa in concreto un errore di comunicazione ENEA?
    Se la contestazione arriva senza remissione operosa: l’Agenzia ti chiederà indietro la detrazione goduta (ad es. il 50% della spesa) più interessi e sanzioni (100% o 200% di quella imposta secondo i parametri fiscali) . In pratica, potresti dover restituire almeno il 50%-100% di quanto ricevuto come beneficio, rendendo molto oneroso l’errore. Al contrario, con la remissione in bonis la sanzione è fissa €250 , ovvero sostanzialmente nulla in confronto, e il bonus resta integro. Simulazione: per un intervento da €20.000 con aliquota 50%, la detrazione è €10.000. Se si perdesse il bonus, si restituiscono €10.000 + sanzione minima €10.000 (100%) = €20.000 (oltre interessi). Con remissione, invece, si invia tardivamente e si paga solo €250 + i normali interessi di mora (se dovuti), per conservare i €10.000 di sconto IRPEF.
  5. Quali documenti devo conservare per difendermi?
    È fondamentale tenere tutti i documenti dell’intervento: fatture e ricevute di pagamento con bonifici “parlanti” (codice fiscale, causale, importo), asseverazioni tecniche rilasciate dal professionista abilitato, APE ante e post intervento, eventuali CIL/SCIA/permessi edilizi. Inoltre, la ricevuta ENEA (codice CPID) – se disponibile – va conservata sempre. In sede di contenzioso, questi documenti dimostrano che la spesa è reale e che tutti i requisiti sostanziali erano rispettati. Aiutano anche a confutare calcoli errati dell’Amministrazione e a mostrare la buona fede del contribuente.
  6. Posso impugnare l’atto anche per altri motivi, oltre all’ENEA?
    Sì. Spesso le contestazioni di bonus edilizi includono diversi profili: vizi nelle asseverazioni, incongruità dei costi, difformità edilizie. Nel ricorso tributario si può sollevare qualsiasi vizio rilevante. Ad es., se l’atto non ha tenuto conto di pagamenti tracciati o APE validi, va contestato; se vi sono voci di spesa dubbi, va fornita prova della necessità e congruità. Il bonus può essere ripristinato anche impugnando altri vizi procedurali (es. mancato rispetto del contraddittorio in fase istruttoria).
  7. Che termine ho per fare ricorso tributario?
    In linea di massima, 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (o 30 giorni dalla cartella di pagamento). Questo termine breve è perentorio. Conviene quindi predisporre subito il ricorso, anche se si attende ulteriore documentazione: il termine non è prorogabile. Se si perde il termine, resta comunque possibile presentare istanza di annullamento in autotutela o tentare un accordo con l’Agenzia, ma senza le garanzie della giurisdizione tributaria.
  8. Che succede se non pago la cartella?
    Se l’avviso diventa cartella senza ricorso, l’Agenzia può procedere con esecuzioni forzate: fermo auto, ipoteca sui beni, pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti) . Quindi se arriva la cartella è cruciale agire: chiedere la sospensione cautelare, valutare rateazione o definizione, o comunque impugnare. Con un giudizio pendente, il contribuente può spesso ottenere la sospensione automatica dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/92) purché depositi il ricorso o la richiesta nei termini.
  9. È obbligatorio affidarsi a un professionista?
    Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. La normativa fiscale è complessa e le procedure tecniche (asseverazioni, ENEA, contraddittorio, ecc.) richiedono competenze specifiche. Un avvocato tributarista esperto (come Monardo) conosce le prassi dell’Agenzia e la giurisprudenza più aggiornata, e può predisporre ricorsi mirati. In molti casi, una difesa ben articolata può risparmiare decine di migliaia di euro al contribuente. Lo Studio Monardo, in particolare, ha già gestito centinaia di contenziosi simili, ottenendo sentenze favorevoli e definizioni vantaggiose per i propri clienti.
  10. Cosa fare se l’Agenzia ha già sospeso il bonus o accertato interessi e sanzioni?
    Se l’Agenzia ha già emesso l’avviso di sospensione o di accertamento con richiesta di restituzione, occorre reagire immediatamente: prima di tutto esaminare l’atto, poi preparare il ricorso in Commissione Tributaria e chiedere la sospensione dell’esecuzione. In parallelo, si può tentare un contatto con gli uffici dell’AdE per chiedere eventualmente la remissione o una rateazione del debito. L’importante è non ignorare l’avviso; anche la mera presentazione del ricorso può bloccare o rallentare le procedure esecutive.
  11. Che differenza c’è fra credito “inesistente” e “non spettante”?
    Recentemente la legge ha distinto questi concetti: un credito è “inesistente” se manca un requisito essenziale per la sua esistenza (ad esempio, l’intervento non era effettivamente agevolabile); è “non spettante” se, pur esistendo il credito, viene perso per un vizio formale. L’omissione ENEA, secondo la Cassazione, può eventualmente configurare un credito “non spettante” (cioè revocabile per vizio formale) ma non “inesistente” (il lavori c’erano). In tal caso il credito decade solo se non sanato, ma non è paragonabile a una frode nell’originale diritto. Ciò significa che il contribuente può appellarsi alla remissione in bonis per trasformare il credito “non spettante” in spettante pagando una sanzione minima .
  12. Cosa fare se la Commissione Tributaria respinge il ricorso?
    Se il giudice di prime cure respinge il ricorso, si può fare appello: entro 30 giorni dalla sentenza si impugna al tribunale tributario regionale. In appello è possibile introdurre nuove prove documentali, purché inerenti ai fatti già dedotti. Se anche in appello la decisione resta negativa, si ricorre in Cassazione (per ragioni di diritto) entro 30 giorni. Grazie alle ordinanze della Cassazione 2024-2025, le motivazioni basate sull’assenza di decadenza per la comunicazione ENEA sono solide: è probabile che i giudici d’appello e di legittimità confermino il diritto del contribuente a mantenere l’Ecobonus.
  13. Quali sono i rischi penali di un errore sul bonus?
    La casistica penale sui bonus edilizi riguarda soprattutto le frodi di costruzioni inesistenti o false asseverazioni. Se l’Agenzia sospetta un “il fatto criminale” (es. intervento mai effettuato) può trasmettere gli atti alla Procura. Nel caso di un mero errore ENEA, i rischi penali sono minori, ma attenzione: se la difesa sociale (manutenzione dei consumi energetici effettiva) è compromessa, si può discutere di truffa aggravata. Per questo, in ogni fase del processo è consigliabile farsi seguire anche da un penalista di fiducia. Lo Studio Monardo collabora con avvocati penalisti esperti di frodi fiscali per proteggere il cliente anche sotto questo profilo.
  14. Posso dilazionare o rateizzare la cartella?
    Sì, l’ordinamento prevede alcuni strumenti. In via generale, anche per crediti derivanti da bonus edilizi è possibile chiedere la rateazione prevista dall’art. 19-bis D.Lgs. 159/2015 (“definizione rateale del debito”). Inoltre, nei periodi emergenziali sono state emanate norme speciali (ad es. art. 63 D.L. 34/2020, art. 37 DL Aiuti) che consentono una rateizzazione straordinaria fino a 10 anni. Un contribuente onesto, pur contestando la legittimità dell’accertamento, può in via prudenziale proporre di dilazionare il pagamento per alleggerire l’impatto immediato. In fase di contenzioso, il semplice deposito di una proposta di rateizzo può a volte indurre l’Agenzia ad accettare un’adesione parziale, mentre il ricorso prosegue.
  15. Quali costi legali devo considerare?
    I costi di un ricorso tributario comprendono le spese di assistenza professionale e, in caso di soccombenza, le spese processuali (fisse). Tuttavia, se si vince il ricorso, il giudice ordinariamente condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali. Data l’entità delle somme in gioco (spesso decine di migliaia di euro), anche un’avvocatura tecnica è un investimento utile: la consulenza giusta può far risparmiare molto di più del suo costo. Lo Studio Monardo offre un preventivo chiaro e personalizzato in base al caso concreto, e orienta il cliente su convenienza/rischi di ogni opzione (ricorso, definizione, remissione).
  16. Cosa succede se ho già ceduto il credito o fatto lo sconto in fattura?
    Se il contribuente ha già utilizzato l’Ecobonus come credito d’imposta o concesso uno sconto in fattura, e l’Agenzia contesta il bonus, la domanda si pone: chi deve rispondere? Dal 2019 in poi la legge prevede che il cessionario (o lo scontista) risponde in solido con il cedente (art. 121 D.L. 34/2020). Tuttavia, l’accertamento originario viene notificato al titolare della detrazione (il cedente); costui può reagire con ricorso. Se il credito è stato già trasferito, dovrà il cedente informare il cessionario della contestazione e probabilmente quest’ultimo sarà coinvolto (anche con propri ricorsi). In ogni caso, l’assistenza dell’avvocato è fondamentale anche per mettere in campo azioni di responsabilità verso gli altri soggetti (es. rivalsa sul cessionario che ha pagato il credito) nel caso l’Ecobonus venga annullato.
  17. È possibile appellarsi alla Corte Costituzionale?
    Al momento non esistono questioni di costituzionalità specifiche sull’Ecobonus e la comunicazione ENEA. La questione è di natura amministrativo-tributaria ordinaria, risolta dalle Sezioni tributarie. L’eventuale ricorso alla Corte Costituzionale non è percorribile direttamente dal contribuente (serve il sindacato del giudice tributario). Piuttosto, si rimane nel sistema del contenzioso tributario (CTR, Cassazione). Non esistendo una norma incostituzionale da impugnare, la Corte Costituzionale non entra nel merito delle contestazioni ENEA.
  18. Posso usare la Cassazione per fare giurisprudenza a favore mia?
    Certamente. Le ordinanze della Cassazione citate (7657/2024, 12422/2025, 12426/2025, 8019/2025) possono costituire presupposto di rinvio al giudice tributario. In pratica, il tuo legale può far presente che la Cassazione ha già stabilito un principio – omessa comunicazione ENEA ≠ decadenza – e chiedere che tale principio sia applicato al tuo caso. Poiché tali decisioni sono vincolanti (in assenza di una SS.UU.), il giudice tributario di ogni grado dovrà tenerne conto. Se necessario, si potrà anche depositare copia delle sentenze o riferimenti dottrinali in un’udienza.
  19. Che succede se le perdite di energia dichiarate a ENEA non corrispondono?
    In certi accertamenti l’Agenzia delle Entrate controlla anche il risparmio energetico “monitorato” e potrebbe contestare l’efficacia dell’intervento (es. claim che non si è raggiunta la riduzione promessa). Questi controlli di merito, però, generalmente si basano su rilievi tecnici e spetta al contribuente fornire dati (diagrammi di carico, strumentazione di misura). Se si assume che i consumi effettivi siano inferiori a quelli dichiarati, il bonus rischia di essere ridotto o revocato. La difesa in questi casi richiede perizie termotecniche e idrauliche. È un’area complessa che esula dal puro problema ENEA-formale; serve un consulente tecnico per dimostrare lo sforzo energetico realmente conseguito.
  20. Cosa fare in caso di contestazione penale?
    Se l’autorità giudiziaria avvia un procedimento penale (ad esempio per truffa), il contribuente va difeso anche sul piano penale. Ciò significa nominare un avvocato penalista, rispondere a interrogatori o richieste del PM, ecc. La strategia difensiva penale si baserà su argomenti simili: buone fede, mancata finalità fraudolenta, sostanziale conformità dei lavori. Spesso si cerca anche un patteggiamento con sanzione ridotta (ad es. pena pecuniaria) per chi manifesta collaborazione e regolarizza il bonus fiscalmente.

Esempi pratici e simulazioni

Simulazione 1 – Recupero bonus ignorato: Mario sostiene spese per Ecobonus pari a €20.000 (aliquota 50%), quindi ha diritto a €10.000 di detrazione. Se l’Agenzia accerta la perdita del bonus, Mario dovrà restituire €10.000 con interessi più una sanzione fiscale pari almeno al 100% di 10.000 (altri €10.000), per un totale di €20.000 da pagare . Questo significa tornare a pagare il costo pieno dei lavori, vanificando l’agevolazione.

Simulazione 2 – Remissione in bonis: Nella stessa situazione, supponiamo che Mario non abbia inviato la comunicazione ENEA nei tempi. Per evitare la revoca, invia la scheda tardivamente (ad es. a novembre, prima del termine di presentazione del 730) e versa la sanzione fissa di €250 . In questo modo la pratica viene regolarizzata e il bonus si mantiene: Mario continuerà a portare in detrazione €10.000 nel modello 730. In pratica, spende 250 € (e qualche decina di euro di interessi se occorre), invece di doverne restituire 20.000. La differenza economica è enorme.

Simulazione 3 – Calcolo interessi e sanzioni: Supponiamo che Mario, ricevendo l’avviso, decida di pagare per chiudere (ipotesi non raccomandata se non ultimo rimedio). Dovrà pagare €10.000 (detrazione persa) + 10.000 (sanzione minima 100%) + interessi legali calcolati sul debito fiscale residuo (tasso circa 3% annuo). In due anni di ritardo potrebbe essere circa €600-€700 di interessi. Totale: ~€20.600 oltre alle spese. Se invece impugna, può contestare la sanzione superiore (200%) sostenendo la buona fede, e puntare alla riduzione, o richiedere l’annullamento dell’intero atto.

Simulazione 4 – Copertura assicurativa o garanzie: In alcuni casi, il contribuente stipula una polizza assicurativa contro il rischio edilizio o di credito su forniture. Sebbene raro, esistono garanzie che coprano anche il recupero dei bonus fiscali. In mancanza, è possibile contrattare con le imprese esecutrici (o con i cessionari del credito) clausole di manleva: se emerge un problema ENEA, l’appaltatore o il compratore del credito debbono rimborsare parte delle spese. Ciò richiede accordi contrattuali ante-operam. In fase di contenzioso, l’Avv. Monardo esamina i contratti per individuare eventuali obblighi di risarcimento dei professionisti coinvolti (es. tecnico, impresa, acquirente del credito), al fine di ripartire la responsabilità economica.

Sentenze e fonti istituzionali aggiornate

  • Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 12422 del 10 maggio 2025“Ecobonus: omessa comunicazione ENEA non causa di decadenza”.
  • Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 12426 del 10 maggio 2025 – conferma principio analogo su Ecobonus.
  • Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 7657 del 21 marzo 2024 – conferma che l’omissione ENEA “non costituisce causa di decadenza” .
  • Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 8019 del 26 marzo 2025 – applica i medesimi principi al caso.
  • Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 15178 del 7 giugno 2024 – in parte precedente Cass. 2022, rigettava la lettura di decadenza automatica.
  • Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 34151 del 29 novembre 2022contraria, riteneva l’omissione causa di decadenza (superata dalle ultime pronunce).
  • Circolare Agenzia Entrate 46/E del 18/04/2019 – precisa che il tardivo invio all’ENEA non fa perdere la detrazione, richiamando la remissione in bonis (anche per bonus ristrutturazioni).
  • Circolare Agenzia Entrate 17/E del 29/03/2018 – afferma analogo principio per il Bonus Mobili, escludendo decadenza per ritardi ENEA.
  • Nota MiSE n. 3797 del 15/03/2019 – chiarisce che la comunicazione ENEA ha finalità di monitoraggio e che l’omissione “non fa perdere il diritto” alla detrazione.
  • FAQ ENEA 6.E (2019) – conferma che il mancato invio comporta al massimo sanzione (€250) ma non decadenza dal bonus (ricordando la remissione in bonis).

Conclusione

In sintesi, non sempre un errore formale nell’invio dei dati all’ENEA comporta la perdita dell’Ecobonus. Grazie all’orientamento ormai consolidato della Cassazione e alle indicazioni ministeriali, il contribuente ha oggi validi argomenti per difendersi: il bonus fiscale può essere mantenuto se si dimostra che i lavori e i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti a norma . È comunque fondamentale reagire tempestivamente. Ritardi nell’azione difensiva espongono a espropri fiscali dolorosi (cartelle, fermi, ipoteche) .

Per questo motivo è consigliabile fin da subito rivolgersi a un professionista esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono specializzati nella tutela dei contribuenti onesti colpiti da contestazioni di bonus edilizi. Con la nostra assistenza potrai ottenere l’annullamento totale o parziale della revoca del bonus, la riduzione o eliminazione delle sanzioni, e in ogni caso la sospensione delle misure esecutive avviate (fermi auto, pignoramenti, ipoteche) . Siamo abilitati a gestire ricorsi tributari, piani di rateizzazione, ricongiungimenti di debiti, nonché procedure concorsuali per risolvere le situazioni più complesse.

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