Come Difenderti Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Il Test Di Operatività

Introduzione

Il “test di operatività” è uno di quei meccanismi fiscali che, quando viene contestato, crea effetti a catena: maggiore imposizione (IRES e spesso IRAP), possibili preclusioni o limitazioni su crediti IVA, contestazioni su perdite, maggiorazioni e—soprattutto—una presunzione (non definitiva, ma “pesante”) che può spostare l’attenzione dell’Ufficio su tutta la gestione societaria. In pratica: anche se la contestazione nasce da un calcolo “matematico”, la ricaduta può diventare economica, patrimoniale e reputazionale.

Per il contribuente (società, imprenditore, gruppo familiare che detiene immobili o partecipazioni) il rischio principale non è solo “pagare di più”. È anche subire un accertamento costruito su presunzioni, su classificazioni errate del patrimonio, su ricostruzioni non aderenti alla realtà aziendale, o su interpretazioni automaticamente punitive (specialmente in materia IVA, settore oggi particolarmente sensibile alla luce del diritto UE). La buona notizia è che la disciplina, per come è strutturata, si presta a difese tecniche e giuridiche concrete: controllo del calcolo, verifica di esclusioni, prova delle “situazioni oggettive”, contraddittorio preventivo, istanze amministrative, ricorsi cautelari e, quando serve, strategie di gestione del debito (rateazioni, definizioni agevolate, strumenti di ristrutturazione e sovraindebitamento).

In questo articolo trovi: – il quadro normativo e gli snodi giurisprudenziali più rilevanti (aggiornati al 20 febbraio 2026); – una procedura passo–passo su cosa fare quando ricevi l’atto; – le difese più efficaci (documentali, procedurali e processuali); – le alternative per chi, oltre al contenzioso, deve mettere in sicurezza la posizione debitoria; – tabelle di sintesi, simulazioni numeriche e FAQ operative.

L’assistenza professionale è decisiva perché, davanti a una contestazione sul test di operatività, la differenza tra “società non operativa” e “società penalizzata ingiustamente” sta quasi sempre nei dettagli contabili e probatori e nel tempismo (contraddittorio, termini, sospensive).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Come può aiutarti concretamente un team strutturato (legale + fiscale): – analisi dell’atto ricevuto (schema di atto/avviso di accertamento/cartella e relativi presupposti); – ricostruzione corretta del test (coefficiente, base, categorie di beni, periodi rilevanti); – predisposizione di memorie e documenti nel contraddittorio; – istanze amministrative (autotutela, sospensioni, richieste di riesame); – accertamento con adesione o conciliazioni giudiziali; – ricorso e sospensione cautelare per bloccare effetti immediati; – trattative e piani di rientro (rateazioni e, dove possibile, definizioni agevolate); – accesso a soluzioni “di sistema” quando il problema è la sostenibilità del debito (piani e procedure del Codice della crisi, accordi, esdebitazioni).

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Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato

Cos’è, in sostanza, il “test di operatività” e perché l’Ufficio lo usa

La disciplina delle “società non operative” (comunemente “società di comodo”) nasce come misura di contrasto a strutture societarie che non svolgono una reale attività d’impresa, ma vengono usate come schermo di mero godimento di beni (immobili, partecipazioni, asset) o per finalità elusive. Il cardine operativo è un confronto tra: – i proventi effettivi (ricavi, incrementi rimanenze, proventi ordinari) in un triennio di riferimento; e – i proventi “minimi presunti” calcolati applicando percentuali al valore di determinate categorie di beni.

In termini difensivi, è essenziale capire che: – non è un accertamento “sostanziale” immediato: è un test che genera una presunzione (relativa) di non operatività; – la presunzione può essere vinta con prova contraria (documenti e fatti oggettivi); – errori formali o procedurali (soprattutto sul contraddittorio e motivazione) sono oggi molto più “spendibili”, perché lo Statuto del contribuente è stato rafforzato.

Le modifiche ai coefficienti dal 2024 e l’impatto pratico nel 2025–2026

Un aggiornamento fondamentale (che molti contribuenti hanno sottovalutato) è l’intervento dell’art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che—nelle more di una revisione complessiva—ha modificato la disciplina delle società di comodo riducendo e rimodulando i coefficienti applicabili al test (e al reddito minimo), con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

In particolare, per il test (coefficiente sui ricavi presunti) risultano, tra gli altri: – 1% sui beni finanziari indicati e sulle quote di partecipazione e crediti (come specificato dalla modifica);
3% sugli immobili (con riduzioni specifiche per alcune categorie, immobili abitativi “recenti”, e immobili in comuni sotto 1.000 abitanti);
– introduzione di una specifica percentuale (6%) per talune immobilizzazioni collegate a beni richiamati dalla normativa IVA (richiamo all’art. 8-bis, primo comma, lett. a), DPR 633/1972).

Per la determinazione del reddito minimo (coefficiente sui beni), le percentuali risultano anch’esse rimodulate (es. 0,75% e 2,38% per le categorie principali, con ulteriori riduzioni in casi specifici, e 4,75% per la categoria introdotta).

Per la difesa del contribuente questo significa una cosa pratica: se l’atto contesta annualità dopo la decorrenza, devi verificare che l’Ufficio abbia utilizzato i coefficienti corretti (post-riforma) e che abbia inquadrato i beni nella categoria giusta. Un “errore di coefficiente” o di “categoria di bene” non è un dettaglio: può spostare il risultato del test e ribaltare l’intero accertamento.

La fine della disciplina “perdite sistematiche” e perché cambia la strategia

Un altro punto essenziale, che riduce un fronte di rischio, è l’abrogazione della disciplina delle “società in perdita sistematica” (che estendeva gli effetti delle società di comodo a soggetti con perdite reiterate). Il DL 21 giugno 2022, n. 73, art. 9, ha abrogato (a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022) i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’art. 2 del DL 138/2011 (convertito), cioè la disciplina delle perdite sistematiche.

Impatto difensivo: nel 2026 l’attenzione si concentra quasi sempre sul test “patrimoniale/ricavi” e sulle limitazioni collegate (IRES/IRAP/IVA), non più sulla “automatizzazione” per perdite pluriennali.

Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo: oggi è un pilastro difensivo

Con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (attuativo della delega fiscale), lo Statuto dei diritti del contribuente è stato profondamente rivisto, rafforzando: – il principio del contraddittorio preventivo (nuovo art. 6-bis della L. 212/2000); – un sistema di vizi dell’atto (annullabilità/nullità) più “strutturato”; – la disciplina dell’autotutela (artt. 10-quater e 10-quinquies); – la razionalizzazione dell’interpello (art. 11).

Sul piano pratico, il contraddittorio “generalizzato” prevede che, salvo eccezioni (atti automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale e casi di fondato pericolo per riscossione), gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da uno schema di atto, con un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni e/o accesso agli atti; e con un meccanismo di “allungamento” del termine decadenziale quando necessario.

Perché è decisivo nel test di operatività: queste contestazioni si basano su dati contabili e su qualificazioni. Se tu, nel contraddittorio, consegni una ricostruzione completa e “chiudi” gli spazi di presunzione, spesso: – ottieni archiviazione o riduzione; – oppure costruisci la base probatoria che in giudizio farà la differenza (anche per la cautelare).

Processo tributario: cosa vale al 20 febbraio 2026 e cosa cambia dal 2027

Nel periodo considerato (fino al 20 febbraio 2026) il processo tributario resta ancorato al D.Lgs. 546/1992 (pur ampiamente riformato), perché il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175) è stato rinviato quanto all’applicazione al 1° gennaio 2027. Il rinvio è espresso dall’art. 4, comma 3, del DL 31 dicembre 2025, n. 200, che sostituisce nel TU la data “1° gennaio 2026” con “1° gennaio 2027”.

In parallelo, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha riformato aspetti del contenzioso e ha previsto l’abrogazione dell’istituto di reclamo/mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992), con regole intertemporali: la decorrenza degli effetti è stata oggetto di chiarimenti istituzionali.

IVA e società di comodo: la svolta UE e l’effetto nelle difese

Uno dei fronti più delicati riguarda le limitazioni IVA (detrazione/rimborso/compensazione) che, per alcune casistiche, sono state tradizionalmente applicate in modo “automatico” alle società ritenute non operative.

La giurisprudenza UE ha inciso in modo importante con la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2024, causa C‑341/22 (Feudi di San Gregorio), che affronta la compatibilità con il sistema IVA (neutralità e proporzionalità) del diniego automatico di detrazione/rimborso/compensazione basato sull’etichetta di società non operativa.

A valle, la giurisprudenza nazionale (in particolare la Corte di Cassazione ) ha iniziato a recepire e sviluppare l’impostazione, con pronunce che—nei casi in cui manchino frodi e in presenza di effettiva soggettività passiva IVA—mettono in discussione l’automatismo delle preclusioni IVA.

In pratica: se l’accertamento ti contesta il test di operatività e in più “ti blocca l’IVA”, oggi la difesa non è più solo “contabile”, ma anche “europea”: devi impostarla sul binomio neutralità + proporzionalità, oltre che su prova dell’attività economica reale.

Cosa accade dopo la notifica dell’atto e quali sono i tuoi diritti

Quali atti puoi ricevere nelle contestazioni sul test di operatività

Nella prassi, le contestazioni “test di operatività” arrivano in forme diverse. Le più frequenti sono:

1) Schema di atto / invito al contraddittorio
È il passaggio più importante dopo la riforma dello Statuto: l’Ufficio, prima dell’atto definitivo, deve (salvo eccezioni) comunicarti lo schema e concederti tempo per difenderti.

2) Avviso di accertamento
Contiene la pretesa impositiva (IRES, IRAP, talvolta IVA) e spesso include recuperi su perdite, maggiorazione IRES (se contestata) e sanzioni. Le contestazioni sul test possono diventare “multi-imposta”.

3) Atti della riscossione (cartella, intimazione, ecc.)
Se non impugni o non definisci, la pretesa entra in riscossione.

Contraddittorio preventivo: come usarlo (davvero) a tuo favore

Il nuovo art. 6-bis dello Statuto prevede un contraddittorio “informato ed effettivo” e stabilisce: – comunicazione dello schema di atto;
– termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni;
– diritto di accesso agli atti del fascicolo;
– dovere dell’Ufficio di motivare anche sulle osservazioni non accolte.

Strategia difensiva pratica nel contraddittorio: – non inviare una memoria “generica”; – inviare una memoria “a prova di giudice”: cioè già strutturata come se fosse un ricorso (fatti, norme, documenti, conclusioni); – allegare documenti mirati: meno carta inutile, più prova decisiva (contratti, locazioni, perizie, delibere, piani industriali, corrispondenza bancaria su crisi, prove su tentativi di vendita/locazione, ecc.).

Termini processuali e decorrenze al 20 febbraio 2026: attenzione alla riforma e alla regola intertemporale

Sul fronte della mediazione/reclamo, il D.Lgs. 220/2023 ha abrogato l’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 e ha disciplinato la decorrenza degli effetti.

Cosa devi fare in concreto: qualunque sia la “fase”, non ragionare per abitudini (es. “prima facevo reclamo e poi depositavo”). Dal 2024–2026 devi verificare: – data di notifica del ricorso (per capire se la vecchia procedura si applica o no); – regole attuali per costituzione, deposito telematico, e richiesta di sospensiva.

Autotutela: oggi è più “forte” e può diventare contenzioso (in certi casi)

Il D.Lgs. 219/2023 ha inserito nello Statuto una disciplina di autotutela: – autotutela obbligatoria (art. 10-quater) in casi tassativi di “manifesta illegittimità” (errore persona, calcolo, presupposto, mancata considerazione pagamenti, ecc.), anche senza istanza di parte; con limiti temporali (es. dopo un anno dalla definitività per mancata impugnazione).
autotutela facoltativa (art. 10-quinquies) fuori dai casi obbligatori, in presenza di illegittimità o infondatezza.

Difesa utile nel test di operatività: se l’Ufficio sbaglia un coefficiente, un valore, una categoria di bene, o ignora una causa di esclusione documentata, la strada dell’autotutela (soprattutto “obbligatoria” se rientra nelle ipotesi) può produrre correzioni o annullamenti più rapidi.

Interpello e disapplicazione: cosa è cambiato dal 2024 (e cosa significa per il contribuente)

La riforma dello Statuto ha riscritto l’art. 11 (Interpello), includendo, tra le altre, una previsione espressa per la: – disapplicazione di disposizioni tributarie antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti o posizioni soggettive, dimostrando che nella specifica fattispecie non si verificano effetti elusivi.

La stessa norma prevede che l’interpello relativo alla “valutazione di idoneità degli elementi probatori” per regimi fiscali specifici sia riservato a soggetti in adempimento collaborativo e a chi presenta interpelli su nuovi investimenti.

Traduzione difensiva: per le società “ordinarie”, l’impostazione corretta tende a spostarsi verso: – difesa nel contraddittorio + autodisapplicazione (dove ammessa) + prova documentale; – interpello disapplicativo solo quando utile e strategico (e soprattutto prima che scoppi il contenzioso).

Difese e strategie legali contro la contestazione del test di operatività

Prima regola: non “difenderti” finché non hai rifatto il test da zero

Il test di operatività sembra matematico. Ma è proprio per questo che genera errori ripetuti: – beni messi nella categoria errata; – valori non corretti (costo storico vs valore fiscale vs valore contabile medio); – crediti conteggiati o esclusi in modo improprio; – immobili abitativi “recenti” (con coefficienti ridotti) non considerati come tali; – immobili in comuni sotto 1.000 abitanti (coefficiente ridotto) ignorati; – utilizzo dei coefficienti vecchi, non quelli post D.Lgs 192/2024; – annualità calcolate senza rispettare la logica del triennio e/o con errori sulla “vitalità” dei periodi.

La difesa efficace inizia sempre così: 1) ricostruzione del patrimonio rilevante; 2) attribuzione corretta a ciascuna categoria; 3) applicazione dei coefficienti corretti oggi vigenti (post 2024); 4) confronto con proventi effettivi correttamente individuati.

Solo dopo puoi capire se la controversia è: – “di calcolo” (forte in autotutela); – “di qualificazione” (forte in contraddittorio e in giudizio); – “di sostanza” (serve prova forte di oggettive situazioni e/o di attività economica reale).

Seconda regola: distinguere tra “cause di esclusione” e “disapplicazione per situazioni oggettive”

Nella disciplina delle società non operative, la difesa si muove su due piani:

Piano A – esclusione
Se esiste una causa di esclusione prevista dalla norma (o da prassi/provvedimenti attuativi), il test non si applica.

Piano B – disapplicazione
Se il test ti “boccia”, puoi dimostrare che, in presenza di situazioni oggettive, la disciplina non deve applicarsi. La prassi amministrativa storicamente ha individuato situazioni tipiche e procedure. Un provvedimento del 14 febbraio 2008 (in materia di società non operative) richiama proprio la logica delle “situazioni oggettive” che rendono impossibile conseguire ricavi.

Nella pratica difensiva: l’esclusione è più “tagliente” (ti toglie dal campo di applicazione). La disapplicazione è più “probatoria” (si vince con documenti).

Terza regola: costruire la prova della “oggettiva impossibilità” con criteri da Cassazione

La Cassazione, negli anni, ha insistito su due concetti chiave: – la disciplina è una presunzione relativa; – la prova contraria deve essere concreta, non meramente assertiva.

In una pronuncia del 10 febbraio 2025 (ord. n. 3297), la Corte affronta l’onere probatorio e la logica della disciplina in relazione a recuperi IRES/IRAP/IVA collegati al test.
In altra pronuncia del 19 settembre 2025 (ord. n. 25689), la Corte torna sul tema della disapplicazione e dell’onere probatorio nel contenzioso su società di comodo.
Ulteriori pronunce del 2025 (es. ord. 28202/2025 e ord. 25992/2025) evidenziano la centralità di “punti di fatto” e della coerenza probatoria.

Come si traduce in difesa: – non basta dire “mercato in crisi”: devi provare la crisi del mercato di riferimento (dati, report, andamento prezzi, evidenze di invenduto, tentativi di vendita/locazione, offerte ricevute e non concluse); – se hai immobili: prova reale dei tentativi di locazione o dismissione (annunci, incarichi agenzia, trattative, perizie); – se hai partecipazioni: prova della funzione economica (holding operativa vs schermo, flussi, governance, patti, progetti); – se hai crediti: dimostra come i crediti siano “patrimonio immobilizzato” per eventi non dipendenti dalla volontà (insolvenze, contenziosi, piani, ecc.).

Difesa specifica in materia IVA dopo CGUE C‑341/22: neutralità e proporzionalità

La sentenza UE del 7 marzo 2024 (C‑341/22) ha un impatto fortissimo nelle contestazioni in cui l’Ufficio usa il test per negare automaticamente la detrazione o la compensazione dell’IVA.

La Cassazione, in alcune pronunce del 2024–2025, ha recepito principi coerenti, mettendo in discussione il diniego automatico in assenza di frodi e in presenza di soggettività passiva IVA e attività economica (anche se con volumi ridotti).

Strategia difensiva “IVA” (molto concreta): – dimostrare la tua soggettività passiva IVA: che svolgi attività economica, anche se non redditizia o con volumi minimi; – dimostrare assenza di frode/abuso: tracciabilità, contratti, pagamenti, filiera; – contestare la sproporzione di una presunzione automatica che nega la detrazione/rimborso senza valutazione individuale; – chiedere espressamente la disapplicazione della preclusione “automatica” in base al diritto UE, come già avvenuto in giurisprudenza.

Se l’atto contiene recuperi IVA, questa linea difensiva va impostata subito nel contraddittorio, perché è lì che si costruisce il fascicolo. In giudizio, serve poi per la cautelare (periculum economico) e per il merito.

Errori “procedurali” che possono far cadere o indebolire l’accertamento

Oltre al merito, nel 2026 il contribuente ha un arsenale procedurale più ampio:

  • mancato contraddittorio quando dovuto (art. 6-bis Statuto): vizio di annullabilità se l’Ufficio non ha attivato il contraddittorio nei casi in cui è obbligatorio.
  • motivazione insufficiente: lo Statuto impone motivazione specifica e il riferimento ai mezzi di prova e alle osservazioni non accolte.
  • vizi di autotutela: la disciplina introduce casi di autotutela obbligatoria per manifesta illegittimità, utile quando l’errore dell’Ufficio è “evidente” e documentabile.

Questi vizi non sono “tecnicismi”: se impostati bene, diventano argomento per sospensione cautelare e, talvolta, per definizione anticipata.

Strumenti alternativi per definire, sospendere o gestire il debito

Accertamento con adesione e strumenti deflattivi: quando conviene

Anche se oggi la mediazione/reclamo è stata abrogata nel nuovo regime (con regole intertemporali), il sistema conserva strumenti deflattivi utili, soprattutto se la contestazione è “mista” (test + altri rilievi).

L’idea non è “pagare per forza”, ma: – ridurre la pretesa (correzione coefficienti, esclusioni, disapplicazione parziale); – ridurre sanzioni (dove possibile); – ottenere un calendario sostenibile.

Rateizzazione della riscossione: le nuove regole dal 1° gennaio 2025

Se il debito arriva in riscossione (cartella o ruoli), la rateizzazione è spesso l’unico strumento immediato per evitare escalation (fermi, ipoteche, pignoramenti).

Dal 1° gennaio 2025 la rateizzazione ha regole aggiornate, come illustrato nella documentazione dell’Agente della riscossione.

In sintesi operativa (per istanze presentate 2025–2026): – per debiti fino a 120.000 euro, la rateizzazione può arrivare fino a 84 rate in base alle regole applicabili alle domande presentate in questi anni;
– per piani più lunghi e/o importi superiori, serve in genere un’istanza documentata, con parametri di sostenibilità.

Difesa del contribuente qui significa: non aspettare la decadenza, perché la gestione del cash flow durante un contenzioso sul test può essere decisiva quanto la causa.

Rottamazione-quinquies: la nuova definizione agevolata 2026

La Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto la c.d. Rottamazione-quinquies, una nuova definizione agevolata per carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000–2023, con condizioni e scadenze operative.

Indicazioni operative divulgate anche nelle aree tematiche istituzionali evidenziano, tra l’altro, un tasso di interesse per il pagamento rateale (3% annuo dal 1° agosto 2026) e altri vincoli di piano.

Attenzione strategica: – la rottamazione è utile se il debito è già a ruolo e se il contenzioso non è sostenibile o ha rischi elevati; – non è un “diritto assoluto”: va incastrata con la tua posizione complessiva (rateazioni in corso, altri carichi non definibili, ecc.); – in chiave difensiva, spesso si usa come piano B: si litiga sul merito, ma si prepara la soglia di sostenibilità se la causa va male.

Testo unico della giustizia tributaria: perché oggi non è ancora “operativo” (ma devi saperlo)

Come detto, il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) è rinviato nell’applicazione al 1° gennaio 2027 dal DL 200/2025, art. 4, comma 3.
Quindi, al 20 febbraio 2026, per impugnazioni e termini resta centrale l’architettura del processo tributario vigente, pur riformata nel 2023–2024.

Sovraindebitamento e crisi: quando la difesa non è solo “vincere la causa”, ma mettere in sicurezza la persona o l’impresa

Nella realtà, molte contestazioni sul test di operatività emergono in contesti di: – crisi immobiliare (beni improduttivi ma non “per scelta”); – società familiari con patrimonio congelato; – imprese in ristrutturazione; – holding con partecipazioni illiquide; – imprese in crisi che hanno ridotto operatività prima di una procedura.

In questi casi, anche se la difesa fiscale è impostata bene, può essere necessario parallelamente: – pianificare una ristrutturazione del debito (accordi con creditori, transazioni); – valutare soluzioni del Codice della crisi (piani, concordati, liquidazioni) o procedure per consumatori e piccoli debitori.

È qui che il profilo multidisciplinare (legale, tributario, concorsuale) diventa decisivo: non perché “cambia la norma”, ma perché cambia l’obiettivo del contribuente: non subire azioni esecutive mentre difende il merito.

Tabelle di sintesi, simulazioni numeriche, errori comuni e checklist

Tabella di orientamento normativo essenziale

TemaFonte principaleImpatto pratico in difesa
Coefficienti test e reddito minimo (riforma)D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 20Verifica coefficienti corretti e categorie beni; contestazione errori di calcolo
Contraddittorio preventivoD.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (nuovo art. 6-bis Statuto)Memorie + documenti entro 60 giorni; costruzione fascicolo probatorio
Autotutela obbligatoria/facoltativaD.Lgs. 219/2023 (artt. 10-quater e 10-quinquies Statuto)Correzione rapida errori manifesti; strumento prima (o anche durante) il contenzioso
Interpello e disapplicazioneD.Lgs. 219/2023 (art. 11 Statuto)Valutare interpello disapplicativo “mirato”; probatorio riservato in parte
Processo tributario e mediazioneD.Lgs. 220/2023 (abrogazione art. 17-bis e decorrenze)Attenzione alle regole intertemporali e alle prassi operative
TU giustizia tributariaDL 200/2025 art. 4, comma 3 (rinvio al 2027)Al 20/02/2026 si applica ancora il sistema vigente (D.Lgs 546/1992 riformato)
IVA e società di comodoCGUE 07/03/2024, C‑341/22Contestare automatismi; neutralità e proporzionalità; focus su soggettività passiva

Simulazione numerica del test con coefficienti aggiornati

Scenario (semplificato) – anno 2025, società immobiliare con partecipazioni

Valori medi (criterio esemplificativo) del patrimonio: – partecipazioni + attività finanziarie rilevanti: 900.000 euro
– crediti: 200.000 euro
– immobili (categoria ordinaria): 2.000.000 euro
– immobili A/10: 400.000 euro

Ricavi presunti (semplificazione didattica): – 1% su (900.000 + 200.000) = 11.000 euro
– 3% su 2.000.000 = 60.000 euro
– 2,5% su 400.000 = 10.000 euro
Totale ricavi presunti = 81.000 euro

Se la media dei proventi effettivi nel triennio (ricavi + incrementi rimanenze + proventi) è 65.000 euro, l’Ufficio può sostenere che non superi la soglia e quindi scatti la presunzione.

Dove nasce la difesa: – se uno degli immobili era abitativo “acquisito o rivalutato” negli ultimi anni, il coefficiente può scendere (con impatto sul totale).
– se immobili in comune < 1.000 abitanti: ulteriore riduzione.
– se l’Ufficio ha usato coefficienti antecedenti alla riforma, il totale presunto può essere sovrastimato.
– se c’è crisi oggettiva documentata: disapplicazione.

Checklist difensiva “da fare entro i primi 15 giorni”

1) Identifica l’atto: schema di atto? avviso? cartella?
2) Ricostruisci annualità e triennio considerato.
3) Ricalcola test e reddito minimo con coefficienti corretti (post 2024).
4) Verifica eventuali esclusioni e disapplicazioni.
5) Prepara set documentale “prova oggettiva” (crisi, mercato, contratti, tentativi di vendita/locazione).
6) Valuta linea IVA post CGUE (se l’IVA è contestata).
7) Pianifica strategia di sostenibilità finanziaria (rateazione o definizioni se rischio escalation).

FAQ operative

Se l’Ufficio mi contesta il test, significa che sono sicuramente una “società di comodo”?

No. Il test genera una presunzione relativa. La difesa si gioca su esclusioni, disapplicazione per situazioni oggettive e prova di attività economica reale. La giurisprudenza ribadisce la centralità della prova concreta e del contraddittorio sostanziale.

Posso vincere dimostrando che ho avuto una crisi di mercato?

Sì, ma non basta dichiararla. Devi documentarla (dati, eventi, contratti, tentativi di vendita/locazione, corrispondenza bancaria, insoluti). La Cassazione tende a valorizzare fatti concreti e verificabili.

Se l’Ufficio sbaglia i coefficienti dopo la riforma 2024?

È un punto difensivo forte. L’art. 20 del D.Lgs 192/2024 ha rimodulato le percentuali: se l’Ufficio applica quelle precedenti alla decorrenza, la ricostruzione è contestabile nel merito e anche come “errore manifesto” in autotutela.

Posso bloccare subito l’effetto dell’atto?

Dipende dallo stadio. Se sei nel contraddittorio, puoi incidere prima dell’emissione dell’avviso. Se l’avviso è già emesso, puoi impugnare e chiedere sospensione cautelare. In parallelo, puoi valutare autotutela (soprattutto se c’è errore evidente).

Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?

È la regola generale per gli atti autonomamente impugnabili, salvo eccezioni (atti automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale, e casi motivati di pericolo per riscossione). Per contestazioni complesse sul test, spesso è applicabile e diventa una leva difensiva centrale.

Se non rispondo allo schema di atto, posso comunque difendermi dopo?

Sì, ma perdi un’occasione strategica: nel contraddittorio puoi spesso evitare l’atto o restringere la lite. Inoltre, la risposta ben fatta costruisce documenti che in giudizio pesano.

L’autotutela “obbligatoria” può aiutarmi?

Sì, se rientri nei casi di manifesta illegittimità (es. errore di calcolo, presupposto, pagamenti non considerati). È uno strumento molto utile quando l’accertamento nasce da un errore verificabile.

La risposta all’interpello si può impugnare?

La disciplina dell’interpello, come riscritta, prevede che la risposta non sia impugnabile. Questo cambia la strategia: l’interpello va usato quando è davvero utile e non come “scudo automatico”.

Se mi negano un credito IVA perché sono “non operativo”, posso difendermi invocando il diritto UE?

Sì. La sentenza CGUE 7 marzo 2024, C‑341/22 ha un peso specifico nelle difese contro automatismi che negano detrazione/rimborso/compensazione senza valutazione individuale e senza frodi.

La Cassazione italiana recepisce già questi principi UE?

Ci sono pronunce del 2024–2025 che si muovono in questa direzione, specialmente sulla disapplicazione delle penalizzazioni IVA per società di comodo nei casi in cui la limitazione sarebbe “automatica” e sproporzionata.

Le “perdite sistematiche” contano ancora nel 2026?

La disciplina delle società in perdita sistematica è stata abrogata con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Nel 2026 la difesa è centrata sul test e sulle sue conseguenze.

La mediazione/reclamo esiste ancora?

Il D.Lgs 220/2023 ha abrogato l’istituto e ha disciplinato le decorrenze. Alcuni ricorsi “di transizione” seguono regole intertemporali: va verificata la data di notifica del ricorso e l’applicabilità pratica.

Il Testo unico della giustizia tributaria cambia qualcosa subito?

No per il 20 febbraio 2026, perché l’applicazione del TU è stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal DL 200/2025.

Se arrivo a cartella, cosa mi conviene fare?

Valutare subito: – impugnazione (se nei termini); – rateizzazione (regole dal 1° gennaio 2025);
– definizioni agevolate (se applicabili, come rottamazione-quinquies).

Quante rate posso ottenere nel 2025–2026 per debiti fino a 120.000 euro?

Le regole operative indicano fino a 84 rate per domande presentate nel 2025 e nel 2026 (in base al quadro regolatorio 2025).

Rottamazione-quinquies: è sempre conveniente?

Dipende. È conveniente se: – il debito è a ruolo; – vuoi eliminare sanzioni e ridurre accessori; – hai capacità di pagamento compatibile con il piano.
Ma se hai una difesa forte (errore di coefficienti, esclusioni, prova oggettiva), può essere più efficace prima tentare di ridurre/annullare l’atto e tenere la rottamazione come opzione subordinata.

Posso combinare contenzioso e rateizzazione?

In concreto sì: il contenzioso serve per contestare il merito; la rateizzazione serve per gestire la sostenibilità finanziaria e ridurre il rischio di azioni esecutive. La scelta va calibrata caso per caso.

Quando ha senso parlare di sovraindebitamento/crisi?

Quando la contestazione fiscale non è un evento isolato, ma un “moltiplicatore” di una crisi già in corso. In quel caso la difesa deve includere anche strumenti di protezione patrimoniale e di ristrutturazione.

Qual è l’errore più comune del contribuente?

Aspettare. Nel test di operatività, la difesa più forte si gioca nel contraddittorio iniziale e nei primi 60 giorni. Dopo, molti margini si restringono.

Giurisprudenza più recente e conclusione

Selezione di pronunce e fonti istituzionali rilevanti (aggiornata al 20 febbraio 2026)

Di seguito una selezione di provvedimenti utili in chiave difensiva (con attenzione a fonti istituzionali e banche dati pubbliche):

  • Corte di giustizia dell’Unione europea , sentenza 7 marzo 2024, causa C‑341/22 (Feudi di San Gregorio): incidenza su dinieghi automatici IVA collegati a società non operative; neutralità e proporzionalità.
  • Corte costituzionale , sentenza 27 marzo 2025, n. 36: profili di illegittimità costituzionale in materia di nova/prova in appello nel processo tributario e disciplina intertemporale (rilevante per strategie processuali).
  • Corte costituzionale, sentenza n. 241/2012: tematiche su disciplina e maggiorazioni collegate a società non operative (inquadramento di compatibilità costituzionale).
  • Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 28 novembre 2024, n. 30607: società di comodo e profili applicativi (rilevante per costruzione del contraddittorio e onere probatorio).
  • Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 18 febbraio 2025, n. 4151: accertamento IVA e società di comodo (utilizzabile nelle difese IVA post CGUE).
  • Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3297: profili di contestazione su test, recuperi e onere della prova; utile per impostare difesa documentale.
  • Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 19 settembre 2025, n. 25689: disapplicazione e criteri probatori “concreti”.
  • Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 24 settembre 2025, n. 25992: valorizzazione dei fatti e limiti di difese solo assertive; utile per capire “cosa serve provare”.
  • Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 23 ottobre 2025, n. 28202: profili applicativi e argomentazioni pratiche in tema società non operative.

Sul piano normativo, per l’operatività al 20 febbraio 2026 risultano cruciali: – D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 20 (nuovi coefficienti e rimodulazioni):
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (contraddittorio, autotutela, interpello):
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (riforma contenzioso, abrogazioni e decorrenze):
– DL 31 dicembre 2025, n. 200, art. 4 comma 3 (rinvio applicazione TU giustizia tributaria al 1° gennaio 2027):

Conclusione

Difendersi da una contestazione sul test di operatività significa, nella pratica, non farsi intrappolare da un “numero” calcolato dall’Ufficio e trattato come se fosse una condanna automatica. Nel 2026 la difesa efficace si regge su tre pilastri:

1) Precisione tecnica: ricalcolo del test con coefficienti aggiornati e corretta classificazione dei beni (la riforma 2024 conta davvero).
2) Prova concreta: dimostrare, con documenti, che i mancati ricavi dipendono da situazioni oggettive o da condizioni di mercato/impresa non “volute” e non elusive, secondo la logica consolidata in giurisprudenza.
3) Strategia procedurale e di sostenibilità: usare il contraddittorio preventivo, l’autotutela quando c’è errore manifesto, la cautelare quando serve bloccare effetti economici, e—se necessario—strumenti di gestione del debito (rateazioni e definizioni agevolate).

Quando la contestazione si somma a una crisi di liquidità o patrimoniale, la vera tutela del contribuente è anche evitare che il procedimento degeneri in azioni esecutive: fermi, ipoteche, pignoramenti, cartelle e aggravio di interessi. In queste situazioni, agire subito con un professionista può fare la differenza tra una difesa “astratta” e una difesa che protegge concretamente il patrimonio e l’operatività.

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