Introduzione
Quando l’Amministrazione finanziaria qualifica una società come “di comodo” (o “non operativa”), l’impatto può essere molto più grave di quanto sembri a prima lettura: non si tratta solo di un “giudizio” sulla scarsa attività della società, ma dell’innesco di un meccanismo presuntivo che può far emergere redditi minimi imponibili, innalzare la base IRAP, comprimere o bloccare la gestione del credito IVA e, spesso, generare un contenzioso rapido e tecnico, in cui tempistiche e prova documentale fanno la differenza.
Il rischio principale, dal punto di vista del contribuente, non è solo “pagare più imposte”, ma perdere il controllo del tempo: se si sbagliano i passaggi dopo la notifica (o si sottovaluta la fase del contraddittorio preventivo), si possono consolidare pretese impositive e iscrizioni a ruolo, con riflessi su cartelle, fermi, ipoteche e pignoramenti. Il legislatore, negli ultimi anni, ha rafforzato alcune garanzie (contraddittorio preventivo generalizzato; autotutela “obbligatoria” e “facoltativa”), ma queste tutele vanno attivate e giocate bene, caso per caso, verificando anche se l’atto rientra tra quelli esclusi dal contraddittorio.
Questa guida, aggiornata al 20 febbraio 2026, è costruita con taglio giuridico-divulgativo e soprattutto pratico, dal punto di vista del contribuente/debitore. Le soluzioni che analizzeremo, in modo operativo, includono:
- come leggere l’atto e capire che cosa viene contestato (test di operatività, reddito minimo, perdita sistematica, IVA);
- come impostare un dossier difensivo basato su cause di esclusione, cause di disapplicazione automatica e prova contraria;
- come usare (quando possibile) il contraddittorio preventivo e come eccepirne la violazione;
- come scegliere tra autotutela, accertamento con adesione, ricorso e istanze cautelari;
- come valutare strumenti di gestione del debito (inclusa la Rottamazione‑quinquies della Legge di Bilancio 2026, se e quando applicabile).
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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Quadro normativo e cosa significa davvero “società di comodo” nel 2026
La disciplina cardine delle “società di comodo” resta l’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, che costruisce un test di operatività e, se il test è superato “in negativo”, fa scattare presunzioni su reddito minimo (imposte dirette), valore della produzione netta minimo (IRAP) e limitazioni sul credito IVA. Nel quadro della riforma IRPEF‑IRES, i coefficienti sono stati modificati (e in molti casi ridotti) dall’art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (per i soggetti “solari”: dal 2024).
Il cuore del meccanismo: test di operatività e reddito minimo
Test di operatività (art. 30, comma 1)
Una società rientra nel perimetro delle non operative se i ricavi/proventi “ordinari” (ricavi, incrementi rimanenze, proventi esclusi quelli straordinari) risultano inferiori alla somma calcolata applicando percentuali al valore di determinati asset (titoli/partecipazioni e crediti; immobili; determinati immobili/beni “qualificati” IVA; altre immobilizzazioni). Le percentuali oggi rilevanti includono, ad esempio: 1% su titoli/partecipazioni e crediti; 3% sugli immobili (con sotto‑aliquote per A/10, immobili abitativi “recenti” e piccoli comuni); 6% su specifici beni/immobili richiamati dall’IVA; 15% sulle altre immobilizzazioni.
Metodo di calcolo: media triennale (art. 30, comma 2)
Ricavi/proventi e valori dei beni si assumono in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Questo dettaglio è spesso una “miniera” difensiva: se l’Ufficio sbaglia il perimetro, la media o i valori fiscalmente rilevanti, l’esito del test può cambiare.
Reddito minimo presunto (art. 30, comma 3)
Se la società è non operativa, ai fini delle imposte sui redditi si presume che il reddito imponibile non sia inferiore alla somma derivante da percentuali (diverse e in parte ridotte) applicate ai beni posseduti: ad esempio 0,75% su titoli/partecipazioni e crediti; 2,38% su immobili (con sotto‑aliquote); 4,75% su specifici beni/immobili richiamati dall’IVA; 12% sulle altre immobilizzazioni. Inoltre, le perdite pregresse possono essere utilizzate solo per abbattere l’eventuale reddito eccedente il minimo: quindi non “azzerano” il minimo presunto.
IRAP: valore della produzione minimo (art. 30, comma 3‑bis)
Per IRAP si presume un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo (comma 3) aumentato di alcune componenti (retribuzioni, compensi, interessi passivi). Questo può far esplodere il carico complessivo anche in presenza di bilanci realmente in sofferenza.
Effetti IVA: il punto più delicato, anche dopo gli sviluppi europei
La regola interna prevede che, per società non operative, l’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione non sia ammessa a rimborso né compensabile (con ulteriori effetti in continuità). È un’area su cui, nel contenzioso recente, si sono innestate questioni di compatibilità con il diritto UE. Il principio di fondo per il contribuente, oggi, è: distinguere la partita “imposte dirette/IRAP” (presunzione interna) dalla partita IVA (dove il diritto unionale e la giurisprudenza incidono in modo più dirompente).
Garanzie procedurali attuali: contraddittorio e autotutela
Contraddittorio preventivo generalizzato (Statuto del contribuente, art. 6‑bis)
Dal 2024, salvo eccezioni, gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, mediante comunicazione di uno “schema di atto” e un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni/accesso al fascicolo; la violazione comporta annullabilità. È un presidio fondamentale anche nelle contestazioni “società di comodo” quando l’Ufficio non si limita a un calcolo automatico ma svolge valutazioni.
Eccezioni (D.M. MEF 24 aprile 2024)
Il diritto al contraddittorio non sussiste per atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, “di pronta liquidazione” o di controllo formale individuati dal decreto, oltre ai casi motivati di pericolo per la riscossione. Tra gli atti esclusi figurano, tra gli altri, ruoli/cartelle/atti tipici della riscossione e alcuni accertamenti parziali predisposti esclusivamente su incrocio dati. Questo significa, in pratica: prima di fondare una difesa su “mancato contraddittorio”, occorre verificare se l’atto rientra nei casi esclusi e come l’Ufficio lo ha qualificato.
Autotutela potenziata (Statuto del contribuente, artt. 10‑quater e 10‑quinquies)
Con la riforma dello Statuto, l’autotutela viene ridefinita: esiste un’area di autotutela “obbligatoria” (in presenza di vizi/illegittimità qualificati) e una di autotutela “facoltativa”. Nel contenzioso sulle società di comodo, l’autotutela serve soprattutto quando l’errore è manifesto e documentabile (es. coefficienti sbagliati, valori errati, causa di esclusione evidente).
Tabella di sintesi: quali sono i “pilastri” da tenere a mente
| Profilo | Domanda chiave del contribuente | Norma/atto di riferimento | Impatto pratico |
|---|---|---|---|
| Test di operatività | Ho superato o no il test, con valori corretti e media corretta? | Art. 30, commi 1–2, L. 724/1994 come modificato dal D.Lgs. 192/2024 | Se “non operativo”, scattano conseguenze su reddito minimo/IRAP/IVA |
| Reddito minimo | Anche se ho perdite reali, qual è il minimo presunto? | Art. 30, comma 3, L. 724/1994 (come modificata) | Imposte dirette su reddito “presunto”, perdite pregresse limitate |
| IRAP minimo | Quanto aumenta la base IRAP? | Art. 30, comma 3‑bis, L. 724/1994 | Base IRAP minima “trainata” dal reddito minimo + componenti |
| IVA | Mi negano rimborso/compensazione del credito IVA: è legittimo? | Art. 30, comma 4, L. 724/1994 + giurisprudenza UE/legittimità | Profilo difensivo spesso “europeo”: va impostato con rigore |
| Contraddittorio | L’atto doveva essere preceduto dallo schema e dai 60 giorni? | Statuto, art. 6‑bis + D.M. MEF 24 aprile 2024 | Eccezione potente ma solo se l’atto non è tra gli esclusi |
| Autotutela | C’è un errore “manifesto” risolvibile senza giudizio? | Statuto, artt. 10‑quater e 10‑quinquies | Se bene documentata, può ridurre tempi e rischio di riscossione |
Da cosa nasce la contestazione: cosa controlla l’Ufficio e dove si vince davvero
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la “società di comodo”, nella pratica sta contestando una o più di queste cose:
1) Il mancato superamento del test (società “non operativa”);
2) La necessità di adeguare il reddito al minimo presunto;
3) L’effetto “trascinato” sull’IRAP;
4) L’applicazione delle limitazioni sul credito IVA;
5) (Talvolta) l’assenza o insufficienza delle condizioni per disapplicare la disciplina sulla base di situazioni oggettive.
Gli atti con cui la contestazione si manifesta
Senza usare etichette “da manuale”, lato contribuente è utile riconoscere il tipo di atto perché cambia la strategia immediata:
- Avviso di accertamento (imposte dirette/IRAP; spesso anche IVA): è tipico nei casi in cui l’Ufficio ridetermina imponibili e recupera imposta/sanzioni.
- Atto di recupero (crediti/compensazioni): può capitare quando, in presenza di non operatività, l’Ufficio contesta compensazioni o rimborsi IVA.
- Diniego di rimborso IVA o contestazione della spettanza del credito: qui si innestano le questioni UE.
- Cartella/atti della riscossione: spesso arrivano dopo la definitività o dopo la liquidazione/iscrizione a ruolo; in quel caso entrano in gioco anche strumenti di definizione agevolata (quando e se compatibili).
Dove si gioca la partita: tre “snodi” decisivi
Snodo tecnico: ricostruire il test con i numeri giusti
Molte difese vincenti non nascono da teorie, ma da un punto apparentemente banale: valori dei beni, classificazione degli immobili, media triennale, inclusione/esclusione di componenti, corretta applicazione delle percentuali (oggi modificate dal D.Lgs. 192/2024). Se il presupposto numerico crolla, spesso crollano i conseguenti rilievi su reddito minimo/IRAP e si ridimensiona anche la partita IVA (almeno nella componente “automatica”).
Snodo giuridico: verificare cause di esclusione e disapplicazione
Prima ancora di “provare l’operatività”, occorre verificare se la società è già fuori dall’ambito applicativo per cause espressamente previste (es. primo periodo d’imposta; numero minimo di soci o dipendenti; procedure concorsuali; ecc.). Queste esclusioni sono decisive perché, se ricorrono, la disciplina non si applica “a monte”.
Snodo probatorio: costruire la prova contraria (o la prova delle situazioni oggettive)
Quando non ci sono esclusioni “automatiche”, il contribuente deve essere pronto a dimostrare che la scarsa operatività non è un mero artificio, ma l’esito di situazioni specifiche, oggettive e indipendenti dalla sua volontà. Questo orientamento sulla prova è ribadito anche in documentazione istituzionale della giustizia tributaria.
Simulazione numerica essenziale
Scenario (ipotesi tipica): società immobiliare con pochi ricavi, molti immobili, e un anno “magro”. Il rischio è che il test la qualifichi non operativa e scatti il reddito minimo.
Assumiamo (valori medi triennali e valori fiscali coerenti): – Titoli/partecipazioni + crediti: € 600.000
– Immobili (non A/10, non “abitativi recenti”): € 1.200.000
– Altre immobilizzazioni: € 100.000
Ricavi/proventi minimi presunti per il test (comma 1): – 1% di 600.000 = 6.000
– 3% di 1.200.000 = 36.000
– 15% di 100.000 = 15.000
Totale “soglia ricavi” = 57.000
Se i ricavi/proventi medi triennali risultano inferiori a 57.000, la società “cade” nel test (salvo esclusioni).
Reddito minimo presunto (comma 3): – 0,75% di 600.000 = 4.500
– 2,38% di 1.200.000 = 28.560
– 12% di 100.000 = 12.000
Reddito minimo presunto = 45.060
Conseguenza pratica: anche se la società ha una perdita reale (es. –20.000), può essere chiamata a “risalire” a 45.060 come base minima imponibile, con trascinamento su IRAP. Questo è il punto da cui nasce gran parte del contenzioso “società di comodo”.
Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica e cosa fare subito
Questa è la sezione più importante per evitare errori irreversibili. L’approccio difensivo efficace, nel 2026, non è “fare subito ricorso” in automatico: è costruire una scaletta che tenga insieme contraddittorio, autotutela, strumenti deflattivi e processo.
Primo passo: verificare se doveva esserci il contraddittorio preventivo
Se l’atto è autonomamente impugnabile e non rientra tra le eccezioni, deve essere preceduto dallo schema di atto e da un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni/accesso. Se la scadenza incide sui termini di decadenza dell’Ufficio, la norma prevede meccanismi di slittamento.
Attenzione: molte posizioni difensive si indeboliscono perché ignorano le eccezioni del D.M. 24 aprile 2024. Ad esempio, rientrano tra gli atti esclusi dal contraddittorio (in quanto automatizzati/sostanzialmente automatizzati) ruoli/cartelle e “ogni altro atto” dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero delle somme affidate; oltre a specifiche categorie di atti.
Cosa fare operativamente: – individuare se si è ricevuto uno schema di atto (o solo un avviso definitivo); – verificare se l’atto è tra quelli esclusi dal D.M. (es. riscossione; alcuni accertamenti parziali solo “incrocio dati”);
– se il contraddittorio era dovuto e manca, impostare una linea difensiva “procedurale” senza trascurare la linea “di merito” (numeri + prova contraria).
Secondo passo: identificare il termine per impugnare e le sospensioni utili
Regola base del processo tributario: il ricorso va proposto nel termine ordinario previsto dal D.Lgs. 546/1992 (regola che il contribuente deve trattare come “sacra”, perché l’istanza in autotutela e altri contatti con l’Ufficio non proteggono automaticamente dalle decadenze).
Sospensione feriale: il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (regola generale della L. 742/1969, come oggi vigente). Questo incide sul calcolo dei termini per ricorsi e impugnazioni.
Terzo passo: decidere se attivare strumenti “prima del giudizio” (o paralleli)
Nel contenzioso società di comodo le leve più usate, prima o in alternativa al giudizio pieno, sono:
Autotutela (oggi più strutturata)
Ha senso quando l’errore è evidente e “dimostrabile in due pagine”: valori palesemente errati, applicazione di coefficienti sbagliati, ignorata una causa di esclusione, errore nella media triennale. Con la riforma dello Statuto, il quadro dell’autotutela viene riletto in chiave più robusta (autotutela obbligatoria/facoltativa).
Accertamento con adesione (quando si è davanti a un avviso di accertamento)
È lo strumento deflattivo “classico” che consente di definire l’accertamento in contraddittorio e di ridurre il contenzioso; la disciplina è nel D.Lgs. 218/1997. Dal punto di vista difensivo, serve quando la prova contraria è parziale (non abbastanza forte per vincere in giudizio con alta probabilità), ma sufficiente per negoziare una riduzione del recupero e delle sanzioni.
Ravvedimento operoso
Non è la via tipica quando c’è già un accertamento “società di comodo”, ma può essere utile su profili autonomi (errori dichiarativi, omessi versamenti) prima che inizi un’attività accertativa, secondo le condizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Quarto passo: se si ricorre, impostare anche una strategia cautelare
Nelle contestazioni di questo tipo, specialmente se l’Ufficio si muove verso iscrizione a ruolo e riscossione, il contribuente deve valutare misure di sospensione (giudiziali e/o amministrative) e la gestione del rischio di esecuzione. La logica difensiva corretta è: non aspettare la cartella se il debito sta maturando e l’atto è già impugnabile.
Tabella operativa: “se ricevi X, fai Y”
| Se ricevi… | Obiettivo immediato | Azioni difensive prioritarie |
|---|---|---|
| Schema di atto (contraddittorio) | Evitare o ridurre l’atto finale | Controdeduzioni entro ≥60 giorni; richiesta accesso fascicolo; dossier prova contraria; eccezioni su valori/percentuali |
| Avviso di accertamento | Bloccare effetti e preparare giudizio/definizione | Verifica cause esclusione; autotutela se errore manifesto; adesione (se conviene) + ricorso nei termini; eventuale cautelare |
| Diniego rimborso IVA / recupero credito | Difendere il credito IVA anche su base unionale | Prova dell’attività economica effettiva; distinzione IVA vs reddito minimo; argomenti UE; giurisprudenza recente |
| Cartella/atto riscossione | Fermare azioni esecutive e gestire definizioni | Verifica impugnabilità e vizi motivazione; rate/definizioni se utili; valutazione Rottamazione‑quinquies se il carico è definibile |
Difese e strategie legali: come contestare in modo credibile l’etichetta di “società di comodo”
Questa è la sezione in cui, realisticamente, si decide l’esito: perché la disciplina delle società di comodo è presuntiva, ma non si batte con “dichiarazioni di principio”. Si batte con numeri corretti + prova documentale + inquadramento giuridico coerente, e con la capacità di distinguere i diversi livelli (test; reddito minimo; IRAP; IVA).
Linea difensiva “A”: cause di esclusione (se ci sono, sono la via più rapida)
Prima di costruire la prova contraria, bisogna verificare se la società rientra in ipotesi di non applicazione previste dalla norma. L’art. 30, comma 1, elenca casi in cui le disposizioni non si applicano, tra cui:
- primo periodo d’imposta;
- società con un numero di soci non inferiore a 50;
- società che nei due esercizi precedenti hanno avuto almeno 10 dipendenti;
- società in procedure concorsuali/liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- società con valore della produzione > totale attivo;
- società partecipate da enti pubblici almeno al 20%;
- (storicamente) società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (profilo oggi da leggere con prudenza per via dell’evoluzione ISA, ma ancora presente nel testo riportato).
Strategia pratica: se una causa di esclusione è presente, la difesa deve essere “chirurgica”: allegare documenti essenziali (prospetti dipendenti, visure, bilanci, provvedimenti di procedura) e chiedere autotutela/annullamento, o impostare un ricorso centrato sulla non applicabilità “a monte”.
Linea difensiva “B”: ricalcolo del test (errori di valore e di media triennale)
Molti accertamenti “società di comodo” reggono solo perché il contribuente non smonta i calcoli. Alcuni punti tipici:
Valori dei beni e basi di calcolo
La norma richiama criteri specifici per la determinazione del valore dei beni e, per i beni in leasing, richiede di assumere il costo sostenuto dal concedente (o, in mancanza, canoni + prezzo di riscatto). In immobiliare o in società con leasing, questo è spesso il punto di rottura tra “presunzione regge” e “presunzione sbagliata”.
Classificazione degli immobili
Le aliquote cambiano se l’immobile è A/10, se è abitativo acquisito o rivalutato nell’esercizio e nei due precedenti, o se è in comune <1.000 abitanti. Un errore di classificazione o di periodo può alterare drasticamente soglie e reddito minimo.
Media triennale: attenzione ai periodi “anomali”
La media su esercizio corrente e due precedenti è un meccanismo che può penalizzare o favorire, a seconda dei casi. Il contribuente deve verificare: – quali esercizi l’Ufficio ha incluso;
– se vi sono eventi straordinari che hanno “sporcato” il dato;
– se i proventi classificati come straordinari sono stati correttamente esclusi dal computo.
Linea difensiva “C”: disapplicazione per situazioni oggettive (automatiche o dimostrabili)
Qui entra in gioco la parte più “difensiva” e concreta.
Le disapplicazioni automatiche individuate da provvedimenti
La disciplina prevede che situazioni oggettive possano consentire la disapplicazione della normativa senza dover passare per un percorso “patologico”. Storicamente, per le società non operative, il Provvedimento del 14 febbraio 2008 individua situazioni oggettive che consentono la disapplicazione senza previa istanza, e la prassi successiva (incluse circolari) ha chiarito l’impostazione.
Per le società in perdita sistematica, il Provvedimento dell’11 giugno 2012 (richiamato dalla prassi) individua ulteriori situazioni oggettive per la disapplicazione automatica.
Come trasformare la “situazione oggettiva” in prova forte
Nella pratica contenziosa, la situazione oggettiva non va solo “dichiarata”: va provata con documenti coerenti, cronologia e nesso causale tra evento e mancato raggiungimento dei ricavi minimi.
Esempi di prove tipiche (da adattare al caso): – contratti, concessioni, autorizzazioni non rilasciate o ritardi amministrativi documentati;
– contenziosi che rendono temporaneamente indisponibili beni o attività;
– vincoli urbanistici o tecnici che impediscono l’utilizzo reddituale degli immobili;
– blocco dell’operatività per eventi esterni (mercato, crisi settoriali, impossibilità oggettiva di locare/vendere a condizioni normali, purché documentabile e non “scelta di comodo”).
Linea difensiva “D”: prova dell’attività economica effettiva (la difesa più solida in chiave UE/IVA)
Sul piano IVA, la difesa del contribuente deve essere costruita, quando possibile, con una logica “sostanziale”:
- dimostrare che la società ha posto in essere un’effettiva attività economica (anche preparatoria o in fase di avvio), con costi inerenti, contratti, tentativi di mercato, fatture, documentazione bancaria;
- distinguere tra mancato superamento del test (che è un indice interno) e diritto di detrazione/rimborso, che in chiave unionale è ancorato all’effettività dell’operazione e alla qualità di soggetto passivo che agisce come tale.
In questa prospettiva, la giurisprudenza recente e i contributi istituzionali/di settore evidenziano come la disciplina interna, almeno nella parte che incide automaticamente sul credito IVA, sia un terreno dove il diritto UE può imporre correttivi o disapplicazioni, specie quando l’operatività economica risulta concreta e non si è in presenza di frode o abuso.
Linea difensiva “E”: onere della prova e standard richiesto (come non farsi “bocciare” per difetto di prova)
Dal punto di vista della strategia processuale, è essenziale interiorizzare una regola: il contribuente deve provare l’esistenza di situazioni oggettive/straordinarie specifiche che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi (o comunque di elementi idonei a superare la presunzione). Questo principio è esplicitato anche in comunicazioni istituzionali della giustizia tributaria.
Conseguenza pratica: non basta dire “il mercato era fermo”, “non ho trovato inquilini”, “ho avuto problemi di gestione”. Occorre: – allegare evidence “esterna” o comunque verificabile;
– dimostrare la non imputabilità (o almeno la non strumentalità) delle cause;
– provare che la società ha agito con diligenza economica, anche se l’operazione non è andata a buon fine.
Linea difensiva “F”: eccezioni procedurali (contraddittorio, motivazione, istruttoria)
Contraddittorio preventivo: quando usarlo
Se l’atto doveva essere preceduto dallo schema e non lo è stato, si può invocare l’annullabilità. Ma è decisivo verificare l’applicabilità del D.M. 24 aprile 2024 e motivare perché l’atto non è “automatizzato” nel senso normativo (es. richiede valutazioni su operatività, su esistenza di situazioni oggettive, su elementi fattuali complessi).
Motivazione: deve essere “probatoria”, non solo assertiva
Lo Statuto, riformato, richiede che gli atti impugnabili indichino specificamente presupposti e mezzi di prova, e struttura inoltre categorie di invalidità (annullabilità/nullità) più delineate. Questo può essere utile quando l’Ufficio si limita a un richiamo aritmetico senza affrontare le controdeduzioni o senza spiegare perché le prove non sono accolte.
Simulazioni applicate: come costruire un dossier difensivo “che regge”
Caso pratico A: immobiliare con immobili non locati per ristrutturazione/cantiere
Errore tipico del contribuente: limitarsi a dire “ristrutturavo”.
Dossier corretto: – CILA/SCIA, permessi, capitolati, SAL, fatture lavori;
– perizia su inagibilità temporanea;
– annunci, incarichi a mediatori, corrispondenza con potenziali conduttori;
– cronologia che mostra causa oggettiva e tempi.
Obiettivo: dimostrare che la mancata redditività non è “mero godimento” ma impossibilità temporanea o fase produttiva. La ratio della norma (contrasto al mero godimento) è richiamata anche dalla riforma dei coefficienti nel D.Lgs. 192/2024.
Caso pratico B: start‑up/nuova società Se è il primo periodo d’imposta, la disciplina non si applica. La difesa è semplice, ma va giocata subito (autotutela o ricorso, a seconda della fase).
Caso pratico C: società con dipendenti stabili Se nei due esercizi precedenti i dipendenti non sono mai scesi sotto una certa soglia prevista dal testo, può operare l’esclusione. Anche qui la difesa è “documentale” (UNIEMENS/Libro unico/cedolini) e spesso si risolve in autotutela se l’Ufficio ha ignorato il dato.
Errori comuni che “uccidono” la difesa (e come evitarli)
- Aspettare la cartella: spesso significa perdere la possibilità di attaccare il merito dell’accertamento in modo completo.
- Non ricalcolare il test: delegare il calcolo all’Ufficio è uno degli errori più costosi.
- Prova generica: la prova deve essere specifica, documentata, cronologica, e collegata causalmene al mancato raggiungimento dei ricavi.
- Confondere IVA con imposte dirette: sono due piani difensivi distinti; la partita IVA può richiedere argomenti UE.
- Fidarsi dell’autotutela come “sospensione termini”: l’interlocuzione con l’amministrazione non salva dalle decadenze del ricorso.
Strumenti alternativi: definire, rateizzare e “mettere in sicurezza” il debito senza farsi travolgere
Una difesa intelligente, lato contribuente, non è ideologica: a volte conviene combattere, a volte conviene definire, a volte conviene “separare” la lite sul merito dalla gestione finanziaria del debito. Nel 2026, gli strumenti principali (con taglio pratico) sono i seguenti.
Accertamento con adesione e strumenti deflattivi tradizionali
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di definire in contraddittorio la pretesa fiscale, normalmente con riduzioni del carico sanzionatorio e con un accordo che chiude la partita (non impugnabile). È utile soprattutto quando:
- la società ha argomenti seri (es. parte dei beni dovrebbe essere esclusa; media calcolata male; alcune annualità difendibili e altre no);
- l’obiettivo è evitare un contenzioso lungo e, soprattutto, l’innesco della riscossione su importi pieni.
Autotutela (ora con perimetro più nitido)
Quando l’errore è manifesto, l’autotutela può essere una via rapida, ma deve essere impostata con rigore (non come “supplica”). Con la riforma dello Statuto, l’autotutela è ridefinita in modo più strutturato (obbligatoria/facoltativa). In ottica contribuente, la migliore autotutela è:
- breve (pochi punti, documenti essenziali);
- focalizzata su errori oggettivi (valori, esclusioni, coefficienti);
- già pronta per diventare motivo di ricorso se non accolta.
Rottamazione‑quinquies: quando può servire in un contenzioso “società di comodo”
Per chi ha già carichi affidati alla riscossione, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce la Definizione agevolata (Rottamazione‑quinquies).
Perimetro (commi 82 e seguenti): riguarda debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti (tra l’altro) da omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni e da attività ex artt. 36‑bis/36‑ter DPR 600/1973 e 54‑bis/54‑ter DPR 633/1972 (perimetro “dichiarativo/automatizzato”, non “qualsiasi accertamento”).
Scadenze e rate: pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali (con prime tre rate 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026 e poi rate bimestrali).
Domanda: la domanda di adesione va trasmessa esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate dall’agente della riscossione e richiamate anche nelle pagine istituzionali dedicate.
Nota strategica importantissima (società di comodo)
Nel contenzioso “società di comodo”, Rottamazione‑quinquies può essere utile solo se: – la pretesa è già diventata carico affidato alla riscossione e rientra nel perimetro oggettivo (molto spesso, le contestazioni “società di comodo” nascono da accertamenti veri e propri, quindi non sempre rientrano nelle categorie sopra);
– si decide, per ragioni di sostenibilità finanziaria, di chiudere la partita sul pagamento agevolato (o di gestire il rischio esecutivo) separatamente dal merito, quando il merito è debole o troppo incerto.
Rilevanza per sovraindebitamento/crisi: il comma 96 prevede espressamente che possano essere compresi nella definizione anche debiti rientranti in procedimenti ex L. 3/2012 o nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), con pagamento anche falcidiato secondo il decreto di omologazione. Questo è un ponte operativo importante tra difesa tributaria e strumenti concorsuali.
Sovraindebitamento, crisi d’impresa e protezione del patrimonio
Quando il problema “società di comodo” si inserisce in una crisi più ampia (imposte + banche + fornitori), la soluzione non può essere solo tributaria. Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riorganizzato gli strumenti di regolazione della crisi, inclusi quelli che hanno preso il posto del perimetro storico della L. 3/2012. La strategia corretta è integrare:
- difesa sul merito (riduzione/annullamento dell’accertamento);
- gestione del debito e protezione da azioni esecutive;
- costruzione di un piano sostenibile (anche omologabile) quando il debito non è sostenibile integralmente.
FAQ operative e checklist pratica
Di seguito le domande più frequenti (e più utili) dal punto di vista del contribuente.
La società è “di comodo” se ha pochi ricavi ma un patrimonio immobiliare importante?
Non automaticamente: lo diventa se, applicando correttamente i coefficienti ai beni rilevanti e la media triennale, i ricavi/proventi risultano inferiori alla soglia. La difesa parte dal ricalcolo.
Se ho una perdita reale, posso comunque essere tassato su un reddito minimo?
Sì: il comma 3 presume un reddito minimo; le perdite pregresse incidono solo sulla parte eccedente il minimo.
Il primo anno di vita della società può essere contestato come “di comodo”?
La norma prevede l’esclusione per il primo periodo d’imposta. Va però provato che quello è effettivamente il primo periodo e che l’Ufficio non sta guardando annualità successive.
Se ho molti dipendenti, questo mi aiuta?
Sì: il testo prevede esclusioni legate al numero minimo di dipendenti nei due esercizi precedenti (profilo da verificare puntualmente).
Posso difendermi senza “interpello”?
La disciplina dell’interpello è stata riformata nello Statuto (art. 11 riscritto). In ogni caso, la difesa sostanziale si concentra sulla prova e sulle situazioni oggettive; la giurisprudenza recente ha affrontato anche il tema dell’interpello in relazione alla disciplina delle non operative.
Se l’Ufficio non mi ha fatto il contraddittorio preventivo, l’atto è nullo?
La riforma parla di annullabilità e prevede il contraddittorio per gli atti impugnabili, ma esistono eccezioni individuate dal D.M. 24 aprile 2024; bisogna verificare l’inquadramento concreto dell’atto.
Cartelle e atti di riscossione sono esclusi dal contraddittorio preventivo?
Sì, il decreto include tra gli atti esclusi ruoli, cartelle e altri atti dell’agente della riscossione per recupero somme affidate.
L’autotutela mi “blocca” i termini per fare ricorso?
No: lo Statuto chiarisce che l’interpello non incide su scadenze e termini; in generale, l’interlocuzione amministrativa non garantisce sospensioni automatiche. La gestione termini va considerata prioritaria.
Il credito IVA può essere automaticamente negato perché la società è non operativa?
La norma interna limita rimborso/compensazione; la giurisprudenza recente e i principi UE hanno aperto un fronte difensivo importante, soprattutto se l’attività economica è effettiva e non vi è frode/abuso.
Come dimostro l’“attività economica effettiva”?
Con fatture, contratti, operazioni preparatorie, tentativi di mercato, costi inerenti, tracciabilità bancaria e coerenza complessiva. La prova deve essere specifica.
Se la società ha immobili sfitti per ristrutturazione, è “di comodo”?
Dipende: senza prova, spesso sì; con prova strutturata (permessi, SAL, inagibilità, cronologia), si può sostenere l’oggettiva impossibilità di produrre ricavi nel periodo.
Se un immobile è A/10, le percentuali cambiano?
Sì: il testo prevede riduzioni specifiche per A/10 sia nel test che nel reddito minimo.
Cosa cambia dal 2024 con il D.Lgs. 192/2024?
Sono cambiate (in particolare ridotte) molte percentuali e sono state introdotte specificazioni; questo impatta direttamente sul calcolo di soglie e reddito minimo.
Posso aderire alla Rottamazione‑quinquies se ho un contenzioso su società di comodo?
Solo se il debito è già carico affidato e rientra nel perimetro (non sempre accade per accertamenti “puri”); va analizzato il singolo carico.
Rottamazione‑quinquies: quali sono le scadenze chiave?
Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento entro 31 luglio 2026 o rate bimestrali fino a 54.
Se sono in una procedura di sovraindebitamento/crisi, posso includere quei debiti in Rottamazione‑quinquies?
La legge prevede la possibilità di includere debiti rientranti anche in procedimenti ex L. 3/2012 o nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), con pagamento anche falcidiato secondo omologazione.
Qual è l’errore più pericoloso?
Lasciar scadere i termini pensando “intanto faccio autotutela” o “poi vediamo”: la difesa va costruita senza perdere le decadenze.
Checklist rapidissima da fare entro 72 ore dalla notifica – Ricostruire quale annualità e quale perimetro IVA/IRAP/IRES è contestato.
– Ricalcolare test e reddito minimo (con coefficienti aggiornati).
– Verificare cause di esclusione (primo anno, dipendenti, procedure).
– Verificare contraddittorio preventivo: dovuto o escluso dal D.M.?
– Aprire subito “cartella documentale”: prove oggettive + attività economica effettiva.
Sentenze, prassi e atti più aggiornati da consultare prima della conclusione
Questa sezione raccoglie, in forma “da lavoro”, le fonti più utili e recenti (entro l’aggiornamento al 20 febbraio 2026) per costruire una difesa solida.
Normativa e prassi istituzionale essenziale
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 20 (modifiche al regime delle società di comodo; testo coordinato dell’art. 30 L. 724/1994 con nuove percentuali).
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (riforma dello Statuto: contraddittorio art. 6‑bis; motivazione; autotutela; interpello riscritto).
- D.M. MEF 24 aprile 2024 (atti esclusi dal contraddittorio preventivo; inclusi atti di riscossione e categorie automatizzate).
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026): commi 82‑100 (Definizione agevolata “Rottamazione‑quinquies” — perimetro, domanda, rate).
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008 (situazioni oggettive per disapplicazione della disciplina senza interpello, secondo il provvedimento).
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012 + Circolare 23/E 11 giugno 2012 (cause di disapplicazione automatica per società in perdita sistematica e chiarimenti operativi).
- Circolare 9/E 1 aprile 2016 (commento alle novità sugli interpelli e profili procedurali).
- Risposta ad interpello n. 636 del 31 dicembre 2020 (documento ufficiale AdE su società non operative).
Giurisprudenza recente e orientamenti utili al contribuente
Onere della prova e situazioni oggettive
– Documento istituzionale della giustizia tributaria: “Onere della prova e società di comodo” (sintesi del principio per cui è onere del contribuente provare situazioni oggettive e specifiche che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi).
Cassazione e società di comodo: presunzione, interpello, prova
– Corte di Cassazione , ordinanza 23 ottobre 2025, n. 28202 (profilo su disapplicazione/impugnazione e gestione dell’assenza di interpello; indicazione utile per la strategia difensiva in giudizio).
– Cassazione, ordinanza 24 settembre 2025, n. 25992 (temi su società non operative e aspetti procedurali/istruttori connessi).
– Cassazione, ordinanza 19 settembre 2025, n. 25689 (profilo sull’onere probatorio e/o conseguenze IVA; utile per impostare il dossier di prova).
– Cassazione, sentenza 17 giugno 2025, n. 16359 (profilo su operatività, elementi rilevanti, calcoli e/o prova).
– Cassazione, sentenza 18 febbraio 2025, n. 4151 (profilo su interpretazione disciplina e standard difensivo).
– Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3297 (contenzioso su ricavi presunti e recupero IVA indebitamente compensata, come da massimazione).
– Cassazione, sentenza 28 novembre 2024, n. 30607 (profilo su società non operative e standard di prova).
– Cassazione, sentenza 18 gennaio 2022, n. 1506 (caso in cui il fisco qualifica la società come non operativa; utile per ricostruzioni sistematiche).
IVA e diritto UE: punto di svolta
– Corte di giustizia dell’Unione europea , sentenza 7 marzo 2024, causa C‑341/22 (centrale per il contenzioso sul credito IVA in presenza di società qualificate non operative).
– Contributi e ricostruzioni che richiamano l’impatto della sentenza UE e gli sviluppi in Cassazione sul tema IVA (utile per argomentazioni e per la struttura della difesa, ma da usare sempre insieme alle fonti primarie).
Aggiornamento 2026 (se disponibile e rilevante nel caso concreto)
– Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1752 (documento pubblicato come testo della pronuncia; utile per capire l’orientamento più recente sul “test di operatività” e sulle vie difensive).
Conclusione
Difendersi quando l’Agenzia delle Entrate contesta una società di comodo significa, in concreto, fare tre cose con metodo e velocità:
1) ricostruire i calcoli (test, medie, valori, coefficienti 2024‑2026) e individuare errori tecnici che spesso sono determinanti;
2) verificare e far valere cause di esclusione/disapplicazione e costruire una prova contraria “seria” (documentata, cronologica, non generica);
3) scegliere la traiettoria procedurale più efficace: contraddittorio preventivo (se dovuto), autotutela quando l’errore è manifesto, adesione quando conviene definire, ricorso quando serve difendere il merito e, se necessario, strumenti di gestione del debito (inclusa Rottamazione‑quinquies solo se il carico è nel perimetro).
Il messaggio più importante, dal punto di vista del contribuente, è questo: non aspettare. La disciplina delle società di comodo è costruita per “funzionare” rapidamente, e anche i rimedi più forti (sospensive, trattative, piani) funzionano solo se attivati senza perdere termini e senza arrivare quando la riscossione è già “in corsa”.
In questa ottica, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team (come si presentano nelle loro comunicazioni professionali) possono intervenire per: analizzare gli atti, predisporre ricorsi e istanze cautelari, negoziare soluzioni con il Fisco, strutturare piani di rientro e, quando necessario, attivare strumenti giudiziali o stragiudiziali idonei a bloccare o contenere azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi, cartelle).
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