Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Dividendi Presunti

Introduzione

La contestazione di “dividendi presunti” è una delle situazioni più delicate (e spesso sottovalutate) nel contenzioso tributario: nasce quasi sempre da una verifica o da un accertamento nei confronti di una società di capitali “a ristretta base partecipativa” (tipicamente una S.r.l. familiare o con pochi soci) e si traduce, poi, in un accertamento personale al socio, come se avesse incassato utili non dichiarati. Il rischio concreto, dal punto di vista del contribuente, è duplice: da un lato, si subisce il recupero su base presuntiva; dall’altro, se non si reagisce con metodo e tempestività, si può arrivare rapidamente a iscrizioni a ruolo, cartelle, pignoramenti, ipoteche o fermi, con un costo complessivo spesso molto superiore al maggior tributo inizialmente richiesto.

Dal febbraio 2026, inoltre, il quadro degli strumenti difensivi è in evoluzione continua: da una parte, la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente e del processo tributario ha potenziato (almeno sul piano normativo) le garanzie di contraddittorio, motivazione, prova e tutela cautelare; dall’altra, l’Amministrazione finanziaria utilizza in modo sempre più strutturato la logica delle presunzioni e degli “innesti” tra accertamento societario e accertamento del socio.

Questa guida, aggiornata al 20 febbraio 2026, è costruita dal punto di vista del debitore/contribuente: l’obiettivo è farti capire, con taglio pratico e giuridico-divulgativo, come si forma l’addebito, quali sono i passaggi procedurali e soprattutto come si imposta una difesa tecnica efficace, distinguendo:
– difese sostanziali (mancanza dei presupposti della presunzione, prova contraria, qualificazione del reddito, doppia imposizione e coerenza economico-finanziaria);
– difese procedurali (vizi di motivazione, allegazione, contraddittorio, decadenze, errori di notifica, omessa istruttoria);
– strategie negoziali e alternative (adesione, conciliazione, rateazioni, strumenti di composizione della crisi e soluzioni di sovraindebitamento).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Dividendi presunti: cos’è la contestazione e quando nasce

Nel linguaggio corrente dei controlli fiscali, “dividendi presunti” (o “utili extracontabili presuntivamente distribuiti”) indica una contestazione tipica: l’Ufficio, dopo aver recuperato a tassazione maggiori ricavi (o minori costi deducibili) in capo a una società di capitali, ritiene che quel maggior reddito sia stato “distribuito” ai soci in proporzione alle quote, anche se non esiste una delibera formale di distribuzione e anche se nel bilancio ufficiale non risultano utili distribuibili.

Dal punto di vista fiscale, l’effetto è che il socio viene tassato per un reddito qualificato, di regola, come reddito di capitale da partecipazione (dividendi), secondo la cornice generale del TUIR sugli utili da partecipazione.

Perché l’Agenzia delle Entrate usa la presunzione

La logica (in estrema sintesi) è questa: se la società è “a ristretta base”, i soci avrebbero un rapporto stretto e un controllo reciproco tale da rendere più “probabile” che gli utili non contabilizzati siano stati spartiti tra loro, anziché rimanere stabilmente in azienda o essere reinvestiti. Questa ricostruzione è stata avallata, in termini generali, dalla giurisprudenza di legittimità.

I casi tipici che generano “dividendi presunti”

Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale riconoscere lo schema “standard” con cui l’Ufficio costruisce l’accertamento, perché la difesa cambia molto a seconda del caso:

Società a ristretta base partecipativa + maggior reddito accertato in capo alla società
È lo scenario più frequente: verifica fiscale, PVC, recupero di ricavi (o disconoscimento costi), poi accertamento personale ai soci.

Uso “personale” di risorse aziendali
Ad esempio: spese societarie con chiara utilità privata del socio/ amministratore, prelievi non giustificati, pagamenti di beni personali intestati al socio, ecc. Qui la difesa può riguardare anche la qualificazione giuridica (utili, compensi, rimborsi spese, finanziamenti, restituzioni).

Indagini bancarie e ricostruzioni finanziarie
In alcuni casi l’Ufficio valorizza le movimentazioni bancarie (della società o del socio) per sostenere “uscite” occulte o disponibilità non coerenti, sfruttando i poteri di indagine e le presunzioni su conti e movimenti.

Il primo principio da fissare: “presunto” non significa “inevitabile”

Il fatto che l’Ufficio parli di “dividendi presunti” non significa che tu sia automaticamente “condannato” a pagare. La presunzione, per come viene costruita in giurisprudenza, è normalmente considerata superabile: la difesa si gioca su presupposti (società davvero “ristretta”? socio davvero “interno” alla gestione?) e prova contraria (utili accantonati/reinvestiti; socio estraneo; impossibilità economico-finanziaria della distribuzione; incoerenze dell’atto).

Quadro normativo aggiornato al febbraio 2026

Questa sezione “ancora” l’analisi alla normativa vigente, perché una difesa efficace sui dividendi presunti deve saper incastrare tre piani: (a) disciplina dei dividendi e delle ritenute; (b) poteri e limiti dell’accertamento; (c) processo tributario e regole dell’onere della prova.

Norme del TUIR sugli utili da partecipazione

Il punto di partenza è che l’ordinamento qualifica gli utili da partecipazione come redditi di capitale e disciplina l’oggetto e la base imponibile. In particolare, nel TUIR rientrano tra i redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale/patrimonio di società ed enti soggetti a IRES, e vi è una disciplina specifica sugli utili da partecipazione.

Questo è importante perché, nella tua difesa, spesso si discute se l’Ufficio abbia qualificato correttamente la somma presunta come “dividendo” (reddito di capitale) oppure se, per fatti e contesto, dovrebbe trattarsi di altro (es. compensi, rimborsi, restituzioni di finanziamenti, ecc.).

Ritenute sui dividendi e conseguenze operative

Le regole sulle ritenute sugli utili (dividendi) si trovano nel DPR 600/1973. In concreto, quando l’Ufficio sostiene che vi è stata una distribuzione (anche occulta), spesso apre un secondo fronte: chi avrebbe dovuto operare la ritenuta? Se l’operazione è “occulta”, la società non ha trattenuto, versato e certificato come sostituto d’imposta, e questo può generare ulteriori contestazioni (oltre a quelle sul socio).

Dal punto di vista difensivo, questo consente due mosse tipiche:
– contestare che si tratti di “dividendi” (se la qualificazione è forzata);
– oppure, se la qualificazione regge, lavorare per evitare duplicazioni e incoerenze tra posizione societaria e posizione del socio (anche in termini di motivazione e presupposti).

Poteri di accertamento e presunzioni: DPR 600/1973

L’accertamento societario (da cui spesso discende quello del socio) è costruito usando gli strumenti del DPR 600/1973: rettifica/accertamento, accertamento induttivo e parziale, poteri istruttori.

In particolare:
– la rettifica e l’accertamento d’ufficio del reddito d’impresa sono disciplinati, tra l’altro, dall’art. 39 (e norme collegate);
– l’accertamento parziale è disciplinato dall’art. 41-bis;
– i poteri istruttori relative anche alle indagini finanziarie sono disciplinati dall’art. 32.

Per il contribuente è decisivo perché molte contestazioni di dividendi presunti si possono “spezzare” alla base: se crolla l’accertamento in capo alla società, cade anche l’imputazione al socio o, quantomeno, perde la sua base fattuale.

Validità e motivazione dell’avviso: DPR 600/1973 e obbligo di allegazione

Sul piano procedurale, il DPR 600/1973 disciplina la struttura e la validità degli avvisi di accertamento, inclusi profili di nullità quando mancano requisiti essenziali (sottoscrizione, motivazione, indicazioni e allegazioni necessarie).

A rafforzare questo punto interviene anche la normativa che impone l’allegazione degli atti richiamati quando il contribuente non li abbia già conosciuti/ricevuti (tema cruciale quando l’avviso al socio rinvia “per relationem” all’accertamento della società o ad atti istruttori non notificati al socio).

Statuto dei diritti del contribuente: aggiornamento e principi “di sistema”

Lo Statuto (L. 212/2000), aggiornato e riorganizzato nel tempo, continua a costituire il riferimento per principi generali, collaborazione e buona fede, garanzie procedimentali e tutela dell’affidamento. La versione vigente risulta aggiornata anche con interventi recenti (indicati sul portale Normattiva).

Per una difesa sui dividendi presunti, lo Statuto è utile soprattutto per:
– contestare carenze di motivazione e difetti di trasparenza dell’istruttoria;
– valorizzare le garanzie di partecipazione procedimentale (contraddittorio) quando applicabili;
– sostenere la coerenza dell’azione amministrativa (buona fede, proporzionalità) nei casi in cui la pretesa sia costruita con automatismi presuntivi non ancorati a fatti specifici.

Accertamento con adesione: D.Lgs. 218/1997 e modifiche connesse al contraddittorio

L’accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 e rappresenta, in molte pratiche di “dividendi presunti”, lo strumento principale per: ridurre sanzioni, ricalibrare imponibile, costruire una chiusura sostenibile evitando un contenzioso lungo.

Parte della disciplina è stata coordinata con le nuove dinamiche del contraddittorio preventivo e con la procedura che ruota attorno allo “schema di atto”, con termini e finestre operative specifiche (ad esempio la presentazione dell’istanza entro un termine dalla comunicazione dello schema o subito dopo la notifica dell’atto).

Processo tributario: D.Lgs. 546/1992 (termini, atti impugnabili, onere della prova)

Per difendersi davvero, non basta “avere ragione”: bisogna rispettare termini e forma. Il D.Lgs. 546/1992 disciplina il processo tributario e contiene tre riferimenti pratici essenziali:

  • Termine per il ricorso: in generale 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (pena inammissibilità).
  • Atti impugnabili: l’elenco (e la logica) è in art. 19; questo è particolarmente rilevante anche per nuovi profili come impugnabilità di alcuni dinieghi in tema di autotutela.
  • Onere della prova (art. 7, comma 5-bis): la norma afferma che l’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, fermo restando l’onere del contribuente di provare i presupposti di deduzioni/detrazioni o fatti impeditivi/modificativi. Questo è un perno difensivo contro le presunzioni “automatiche”.

Riforme recenti del processo e delle tutele cautelari

Con le riforme (attuate anche tramite D.Lgs. 220/2023) si sono rafforzati e dettagliati alcuni snodi: tutele cautelari, gestione telematica, nuove regolazioni su reclamo, sospensione e definizione del giudizio. Sul piano pratico, per il contribuente è decisivo sapere che la sospensione cautelare dell’atto è uno strumento centrale quando la pretesa è “aggressiva” e può generare riscossione/esecuzione in tempi rapidi.

Riscossione e rateazioni: DPR 602/1973 e riordino della riscossione

Quando l’atto diventa esecutivo o si arriva a cartella/ruolo, entra in gioco la disciplina della riscossione e delle dilazioni. Il DPR 602/1973 prevede la possibilità di rateazione al ricorrere di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, su richiesta del contribuente, secondo regole e limiti.

Nel periodo 2024–2026 è proseguito anche il riordino normativo della riscossione (interventi di riforma e testi unici), che incide su strategia di rientro e interazioni con l’agente della riscossione.

Strumenti di gestione della crisi e sovraindebitamento: CCII, composizione negoziata e L. 3/2012

Quando la contestazione sui dividendi presunti produce (o si innesta su) un sovraindebitamento già presente, la difesa non è solo “processuale”, ma anche economico-giuridica.

  • Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina, tra l’altro, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) e altri strumenti di regolazione della crisi.
  • La composizione negoziata è stata introdotta/disciplinata con il D.L. 118/2021 (convertito) e coordinata col sistema complessivo della crisi.
  • La L. 3/2012 resta una fonte “storica” fondamentale (specie per la terminologia e gli assetti OCC), oggi in larga parte trasfusa/assorbita nella disciplina del CCII.

Quadro giurisprudenziale aggiornato al 20 febbraio 2026

La difesa contro i “dividendi presunti” è, più di molte altre materie, giurisprudenziale: il concetto non nasce come presunzione legale espressa nel TUIR, ma come costruzione di esperienza fatta propria dalla giurisprudenza, soprattutto della Cassazione, in presenza di determinate circostanze.

Qui conviene ragionare come farebbe un difensore: quali sono i “mattoni” logici che l’Ufficio deve mettere in fila e quali sono, invece, i “punti di rottura” dove inserire la prova contraria o l’eccezione procedurale.

La regola generale: presunzione di distribuzione pro quota nelle società a ristretta base

La Cassazione ha ripetutamente affermato (in sintesi) la legittimità della presunzione secondo cui, in presenza di una società di capitali a ristretta base, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti pro quota ai soci. Questa regola emerge chiaramente anche in rassegne e documenti istituzionali che richiamano la massima di esperienza.

Per il contribuente, tradotto in termini pratici, significa che non basta dire “non ho incassato”: bisogna costruire una contro-narrazione probatoria credibile e documentata (accantonamento, reinvestimento, estraneità, impossibilità materiale della distribuzione, incoerenza economica).

Il punto più importante per difendersi: la prova liberatoria non è “unica”

Un fronte decisivo è quello del contenuto della prova contraria. La giurisprudenza riconosce, in linea di principio, che la presunzione è superabile.

Un documento istituzionale della Corte di cassazione (sentenza civile n. 26473/2024, pubblicata in PDF sul sito della Corte) evidenzia un passaggio chiave: la presunzione può essere superata quando il socio dimostra la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita della società, anche se la base sociale è ristretta.

Questa affermazione, per il contribuente, apre una strategia concreta: se sei socio “formale” o minoritario, senza ruoli gestori reali, la difesa può essere costruita incentrandosi su fatti di estraneità, non soltanto su “accantonamento” o “reinvestimento” (che, in pratica, a volte è difficile provare in modo pieno se il maggior reddito è extracontabile).

Presunzione applicabile anche se i soci sono società

Un tema che negli ultimi anni ha creato contenzioso è se la presunzione funzioni anche quando il socio non è persona fisica ma è una società. La rassegna mensile della Corte di cassazione (giurisprudenza civile, giugno 2025) richiama la pronuncia n. 15274 del 09/06/2025, in cui viene affrontato l’innesto logico della presunzione in contesti di partecipazioni detenute da società.

Dal punto di vista difensivo, questo significa che non puoi “rilassarti” solo perché il socio è una holding o una società: la strategia deve essere ancora più documentale (tracciabilità dei flussi, contabilità infragruppo, dimostrazione del reinvestimento o della non disponibilità).

Il ruolo dell’onere della prova nel processo tributario

Il dato normativo del processo è cruciale: l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 impone che l’Amministrazione provi in giudizio le violazioni contestate, mentre il contribuente deve provare (nei limiti della regola generale) fatti impeditivi o contrari. In pratica, una difesa evoluta sui dividendi presunti deve “costringere” l’Ufficio a chiarire quali fatti noti giustificano l’inferenza e perché.

Questa regola è particolarmente utile quando l’atto usa formule stereotipate (“società a ristretta base, ergo utili distribuiti”) senza un’analisi concreta della gestione, dei rapporti tra soci, dei flussi finanziari e delle modalità di formazione dell’extra-reddito.

Cosa succede dopo l’avviso: procedura, contraddittorio e termini

La difesa efficace è innanzitutto gestione del tempo. Le contestazioni sui dividendi presunti funzionano spesso così: prima si colpisce la società, poi si colpiscono i soci, e nel frattempo il contribuente perde settimane preziose tra incertezza, paura e tentativi informali. Qui serve un percorso ordinato.

Primo snodo: capire quale atto hai ricevuto e se deriva da un accertamento societario

In pratica, potresti trovarti di fronte a:
– un avviso di accertamento intestato a te come socio;
– un invito/contraddittorio su “schema di atto”;
– un atto che rinvia a un accertamento societario (anche non notificato a te).

La prima attività difensiva è “scomporre” l’atto: qual è la base del maggior reddito societario? quale quota ti attribuiscono? in che categoria reddituale ti collocano (dividendo, compenso, ecc.)? quali documenti richiamano?

Termini base: ricorso e decadenze

Se l’atto è impugnabile, la regola generale prevede che il ricorso sia proposto entro 60 giorni dalla notifica. È un termine che, se scaduto, spesso chiude la partita (salvo situazioni patologiche di notifica o inesistenza dell’atto).

È essenziale impostare la difesa in modo da non “bruciare” il termine: anche quando decidi di tentare adesione o autotutela, devi pianificare la strategia tenendo sempre presente la “scadenza processuale”.

Accertamento con adesione: quando conviene attivarlo

L’adesione (D.Lgs. 218/1997) è spesso lo strumento più utile quando:
– c’è margine documentale per ridurre o rimodulare imponibile;
– vuoi ottenere la riduzione del carico sanzionatorio e chiudere prima;
– la controversia rischia di durare anni e nel frattempo la riscossione crea tensione finanziaria.

Negli assetti più recenti (coordinati col contraddittorio), la finestra per l’istanza può aprirsi già dalla fase dello schema di atto e può produrre effetti anche sul termine per impugnare, secondo la disciplina aggiornata.

Autotutela: utile, ma non va “confusa” con un rimedio a termine libero

L’istanza di autotutela è uno strumento amministrativo che può essere utile quando l’atto è palesemente errato (scambio di persona, duplicazione, errore aritmetico macroscopico, mancanza di presupposti evidentissima). Tuttavia, in molte situazioni di dividendi presunti, l’Ufficio tende a non ritirare l’atto se il tema è valutativo/probatorio; quindi l’autotutela va usata con intelligenza, come “leva” parallela, non come unica strada.

È comunque rilevante che nel 2024 la disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario sia stata aggiornata includendo specifiche ipotesi di diniego/autotutela previste dallo Statuto.

Reclamo/mediazione: cosa sapere nel 2026

Se sei abituato al “vecchio” sistema, attenzione: il MEF – Dipartimento della Giustizia Tributaria ha esplicitato che il reclamo-mediazione è stato abrogato dal 2 settembre 2024. Questo cambia la gestione del precontenzioso e la struttura delle scelte difensive (non è più un passaggio obbligato come in passato per certe soglie).

Sospensione cautelare: quando diventa indispensabile

Nei casi in cui il carico è elevato e il rischio di riscossione (o misure cautelari/esecutive) è concreto, la sospensione cautelare è uno strumento strategico: consente di “congelare” gli effetti dell’atto in attesa della decisione sul merito.

Le riforme del processo tributario (anche tramite D.Lgs. 220/2023) regolano e dettagliano la fase cautelare, inclusa l’impugnabilità delle ordinanze e i percorsi interni.

Difese e strategie pratiche del contribuente

Qui entra il cuore della guida: come imposti la difesa, “cosa scrivi”, cosa raccogli come prova, quali argomenti funzionano e quali, invece, sono tipici errori che indeboliscono la posizione.

Strategia base: non difenderti solo sul socio, ma “agganciare” anche la società

Nella maggior parte dei casi, l’avviso al socio è un effetto “a cascata” di un accertamento societario. Quindi, anche se formalmente tu sei il socio destinatario, la difesa deve verificare:
– l’esistenza e la solidità dell’accertamento societario;
– eventuali contenziosi paralleli della società;
– la coerenza tra motivazioni (società → socio).

Dal punto di vista pratico, spesso conviene coordinare le strategie: se la società impugna e ottiene sospensione/annullamento/ riduzione, l’imputazione al socio perde forza o deve essere rimodulata.

Difesa sui presupposti: smontare la “ristretta base” o le sue implicazioni

Non esiste una definizione legislativa rigida di “ristretta base partecipativa” nella disciplina dei dividendi presunti. Di fatto, l’Ufficio (e la giurisprudenza) ragionano su indici: pochi soci, rapporti familiari o stretti, gestione accentrata, controllo reciproco.

La difesa qui non deve essere ideologica (“non siamo ristretti”), ma fattuale:
numero di soci non marginale o variabile nel tempo;
– quote frammentate e senza controllo effettivo;
– esistenza di patti/assetti che escludono conoscibilità o controllo;
– distanza geografica e assenza di partecipazione alla vita sociale;
– assenza di rapporti informativi reali.

Difesa probatoria classica: utili accantonati o reinvestiti

Se la contestazione è “maggiori utili extracontabili → dividendi presunti”, la prova contraria tipica mira a dimostrare che quei maggiori ricavi (ammesso e non concesso che esistano) non sono stati distribuiti ai soci, ma:
– sono rimasti nella disponibilità aziendale;
– sono stati assorbiti da costi non contabilizzati ma reali;
– sono stati reinvestiti in attività, scorte, cespiti, pagamenti;
– hanno coperto perdite o esposizioni finanziarie.

Attenzione: dire “la società era in perdita” non è, di per sé, una prova decisiva. Serve dimostrare i flussi: se l’Ufficio sostiene che c’erano utili “in nero”, tu devi spiegare dove sono finiti (e documentarlo).

Difesa alternativa molto potente: dimostrare l’estraneità del socio alla gestione

La pronuncia della Cassazione (sent. 26473/2024) pubblicata sul sito della Corte evidenzia che la presunzione può essere superata quando, nonostante la base ristretta, sia dimostrata l’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita della società.

Come si traduce in pratica (checklist probatoria): – il socio non era amministratore, non aveva deleghe, non firmava;
– non aveva accesso ai conti, non partecipava alle decisioni;
– non partecipava alle assemblee (o partecipava formalmente ma senza potere/ informazione reale);
– non traeva benefici economici e non aveva disponibilità di somme/beni;
– esistevano conflitti/rotture, separazioni, esclusioni documentate;
– tracciabilità finanziaria personale coerente (assenza di incrementi patrimoniali ingiustificati).

Questa linea difensiva è particolarmente utile nei casi in cui la prova “accantonamento/reinvestimento” è tecnicamente difficile, perché l’extra-reddito è extracontabile e non “passa” dai documenti ordinari.

Difesa di qualificazione: “non sono dividendi”

Molte contestazioni si vincono spostando il focus: non tanto “ho incassato/non ho incassato”, ma “che cos’è giuridicamente ciò che l’Ufficio mi attribuisce?”

Esempi pratici: – prelievi del socio: possono essere restituzioni di finanziamenti o anticipazioni?
– spese pagate dalla società: sono fringe benefit, compensi, rimborsi o “utili”?
– somme transitate: sono partite di giro, finanziamenti infruttiferi, somme in deposito?

La qualificazione rileva perché cambia: base imponibile, ritenute, periodo d’imposta, e spesso anche la plausibilità logica della ricostruzione dell’Ufficio.

Difese procedurali: motivazione, allegazioni e rinvio “per relationem”

Nei dividendi presunti, l’avviso al socio spesso rinvia a:
– PVC della società;
– avviso di accertamento societario;
– verbali e documenti istruttori.

La difesa deve verificare se l’atto al socio è motivato e se gli atti richiamati erano conoscibili: la normativa impone regole sulla motivazione e sull’allegazione degli atti richiamati se non già noti o ricevuti.

Inoltre, il DPR 600/1973 prevede nullità dell’accertamento in mancanza di requisiti essenziali e di motivazione/indicazioni necessarie. In concreto: se l’Ufficio ti attribuisce un imponibile “per riflesso” senza consentirti di comprendere e contestare i presupposti fattuali (e senza allegare ciò che serve), la difesa procedurale può diventare decisiva.

Difese sulle indagini finanziarie: gestione del “fascicolo bancario”

Quando l’Ufficio utilizza indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) la difesa richiede una tecnica particolare:
– ricostruire i movimenti con causali e documenti;
– separare operazioni aziendali da personali;
– dimostrare l’irrilevanza fiscale di versamenti (es. giroconti, prestiti, rimborsi);
– contestare salti logici e somme “conteggiate due volte”.

Nei dividendi presunti, è frequente che l’Ufficio cerchi “riscontri” nei movimenti dei soci: se non li trova, resta nella presunzione; se li trova, li usa come conferma. Per il contribuente, la migliore strategia è non lasciare “zone grigie”: una tabella movimenti-documenti spesso vale più di dieci pagine di contestazioni teoriche.

Errori comuni che fanno perdere cause (anche con buone ragioni)

Dal punto di vista difensivo, gli errori più tipici sono:

  • Aspettare troppo: la strategia va impostata entro pochi giorni dalla notifica; non “quando si avvicina la scadenza”.
  • Difendersi solo con dichiarazioni (“non ho percepito”) senza prova documentale/indiziaria.
  • Ignorare l’accertamento societario: se la base societaria non viene affrontata, il socio resta “appeso” al recupero principale.
  • Non controllare la motivazione e gli allegati: molti atti si indeboliscono su rinvii e allegazioni mancanti.
  • Non chiedere sospensione cautelare quando il rischio di riscossione è alto.

Strumenti alternativi per chiudere o gestire il debito

Non sempre la “miglior difesa” è la sentenza finale. In molte situazioni, soprattutto quando l’impatto finanziario è elevato, conviene valutare percorsi alternativi:

Accertamento con adesione

È lo strumento principe quando:
– vuoi ridurre l’importo e chiudere;
– la prova è mista (una parte forte, una parte debole);
– la sostenibilità finanziaria è prioritaria.

Il punto negoziale (nei dividendi presunti) è spesso: riduzione dell’extra-reddito societario, rideterminazione della quota imputata al socio, riallineamento della qualificazione del reddito.

Conciliazione e definizioni nel giudizio

Il D.Lgs. 546/1992 prevede strumenti di conciliazione/definizione nel processo, utili quando si è già in giudizio e si vuole chiudere con riduzioni e tempi più rapidi. Nella fase pratica, questi strumenti sono spesso più efficaci dopo aver depositato un ricorso ben costruito (perché aumenta la forza contrattuale del contribuente).

Rateizzazione con l’agente della riscossione

Quando il debito è ormai in fase di riscossione, il DPR 602/1973 consente la rateazione su richiesta del contribuente in situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria.

Dal punto di vista strategico, la rateazione è utile per:
– bloccare l’aggressione immediata (dove applicabile);
– guadagnare tempo per la trattativa o il contenzioso;
– rendere sostenibile un rientro, soprattutto se combinata con misure di sospensione o definizione.

Definizioni agevolate e “rottamazioni” nel 2026

Le definizioni agevolate (quando riaperte dal legislatore) possono incidere in modo molto significativo sul costo finale del debito (soprattutto su sanzioni e interessi di mora). Nel periodo recente risultano presenti pagine istituzionali dedicate alla definizione agevolata/rottamazione e alle relative scadenze, utili per verificare requisiti e calendari aggiornati.

Qui serve cautela operativa: la rottamazione non “cancella” la pretesa, ma gestisce la fase della riscossione e può convivere (o meno) con il contenzioso, a seconda della disciplina di periodo. La scelta va fatta su misura, perché un’adesione non pianificata può creare effetti collaterali (decadenze, incompatibilità, anticipi di cassa).

Sovraindebitamento e crisi: quando la difesa tributaria deve diventare difesa patrimoniale

Se la contestazione di dividendi presunti produce un debito non sostenibile (o si somma a debiti bancari e contributivi), devi valutare strumenti “di sistema”:

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (CCII)
Il consumatore sovraindebitato può proporre un piano con l’ausilio dell’OCC, secondo la disciplina del Codice della crisi (art. 67 e seguenti).

Composizione negoziata (per l’impresa)
Per imprese in crisi, esiste la cornice della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito), utile per trattative con creditori e risanamento, anche con impatti sul debito fiscale se correttamente orchestrata.

Richiamo alla L. 3/2012 e al sistema OCC
Molti contribuenti continuano a identificare la materia come “L. 3/2012”: è corretto come riferimento storico e operativo, pur nel coordinamento con il CCII.

Tabelle operative, simulazioni, FAQ, sentenze più aggiornate e conclusione

Di seguito trovi strumenti pratici per trasformare la teoria in un piano d’azione (tabelle), esempi numerici e una sezione FAQ ampia.

Tabelle riepilogative operative

Tabella di orientamento rapido: atto ricevuto → prima mossa → scadenza chiave

Atto / situazionePrima mossa difensivaScadenza/termine chiaveNorma di riferimento
Avviso di accertamento al socio (dividendi presunti)Analisi motivazione + verifica allegati e rinvii; valutare adesione/ricorsoRicorso entro 60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992, art. 21
Avviso con rinvio ad atti societari non notiEccezione su motivazione/allegazione; richiesta accesso; costruire motivo di ricorsoPrima della scadenza ricorsoDPR 600/1973, art. 42; regole su allegazione atti richiamati
Richiamo a indagini bancarie / movimentiTabella movimenti-documenti; ricostruzione causali; prova contrariaSubito (serve tempo per ricostruire)DPR 600/1973, art. 32
Pretesa aggressiva con rischio riscossioneIstanza cautelare (sospensione) con ricorso strutturatoTempestivo, appena instaurato il giudizioD.Lgs. 546/1992, art. 47 (come riformato)
Debito già in riscossioneRateazione o gestione definizioniDipende da atto e faseDPR 602/1973, art. 19

Tabella: prova contraria nei dividendi presunti (cosa raccogliere)

Linea difensivaElementi di prova più utiliPerché funziona
Utili non distribuiti (accantonati/reinvestiti)estratti conto società; investimenti; pagamenti fornitori; scorte; cespiti; situazione debitoriaDimostra “assenza di liquidità distribuibile” e destinazione delle risorse
Estraneità del socio alla gestionedocumenti societari (cariche/ deleghe); prove di esclusione; coerenza patrimoniale personaleSupera il cuore presuntivo (socio non “partecipe” al fatto)
Errata qualificazione come dividendicontratti; delibere; contabilità; documenti su prestiti/rimborsi/compensiSposta la base giuridica e spesso riduce/annulla la pretesa
Vizi di motivazione/allegazioneverifiche su rinvii; atti richiamati non allegati; incongruenzePuò portare ad annullamento o indebolimento dell’atto

Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni servono a capire l’ordine di grandezza e dove si annida il rischio economico. Sono esempi didattici: ogni caso richiede calcolo su atti e dati reali.

Simulazione A: società con due soci al 50%, recupero di utili extracontabili

  • Società (S.r.l.) con due soci al 50% ciascuno.
  • L’Ufficio recupera in capo alla società € 120.000 di maggior reddito (ricavi non contabilizzati).
  • Applica la presunzione: “distribuzione pro quota ai soci” → € 60.000 a ciascun socio.

Impatto sul socio (logica fiscale):
– I € 60.000 imputati al socio vengono qualificati come utili/dividendi (redditi di capitale da partecipazione) nell’impostazione tipica dell’Ufficio.

Dove si difende davvero il contribuente in questo scenario:
1) contestando il recupero societario (riduzione del “monte utili extracontabili”);
2) contestando che la società sia “ristretta” o che la ristrettezza basti nel caso concreto;
3) provando che non c’è stata distribuzione (accantonamento/reinvestimento);
4) provando estraneità alla gestione (se applicabile).

Simulazione B: socio minoritario senza deleghe, base ristretta “familiare”

  • S.r.l. con 4 soci: 70% (amministratore unico), 10%, 10%, 10%.
  • Recupero utili extracontabili € 200.000.
  • L’Ufficio imputa al socio minoritario 10% = € 20.000, come dividendi presunti.

Difesa più efficace (di solito):
– non limitarsi a dire “non ho preso nulla”;
– provare l’estraneità: nessuna carica; nessun accesso a conti; nessuna partecipazione reale; assenza di benefici e coerenza patrimoniale.
Questa difesa è coerente con l’impostazione desumibile dalla pronuncia del 2024 sulla possibilità di superare la presunzione con prova di estraneità.

FAQ: domande frequenti e risposte operative

Possono davvero tassarmi su “utili” mai deliberati?
Sì, l’Ufficio può contestare una distribuzione “di fatto” (occulta) partendo da utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base. La difesa, però, è costruita sulla prova contraria e sui presupposti della presunzione.

Se la società fa ricorso e vince, io socio devo fare ricorso comunque?
Molto spesso è prudente valutare un ricorso anche per il socio, perché gli atti sono autonomi e i termini per impugnare sono perentori. Se aspetti l’esito societario rischi di decadere.

Il solo fatto che siamo “pochi soci” basta a farmi perdere?
No: la presunzione non dovrebbe funzionare come automatismo assoluto; la difesa deve valorizzare fatti concreti e, nel processo, l’onere della prova in capo all’Amministrazione.

Sono socio al 5% e non ho mai partecipato alla gestione: posso difendermi?
Sì. Una linea difensiva riconosciuta è la prova dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita della società.

Se io e l’amministratore siamo in cattivi rapporti, può aiutare?
Può essere un indizio utile solo se documentato e collegato a reali esclusioni dalla gestione e dalle informazioni. La difesa deve essere fattuale, non narrativa.

Come faccio a provare che gli utili extracontabili sono stati reinvestiti?
Con elementi oggettivi: estratti conto società, investimenti, pagamenti, incremento scorte/cespiti, copertura debiti. Se l’Ufficio usa indagini bancarie, la tabella movimenti-documenti è centrale.

Se l’avviso al socio rinvia all’accertamento della società, devono allegarlo?
In generale, se la motivazione rinvia a un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, la disciplina impone regole di allegazione/trasparenza; in difesa si valuta se l’omissione rende l’atto illegittimo o comunque non pienamente comprensibile.

L’avviso può essere nullo per carenza di motivazione o firma?
Sì: il DPR 600/1973 prevede casi di nullità se mancano requisiti essenziali e la motivazione necessaria. È una verifica tecnica obbligata in ogni difesa.

Mi conviene fare accertamento con adesione?
Dipende. Conviene quando hai margine per ridurre imponibile o chiudere con riduzione del carico complessivo, evitando un contenzioso lungo. È disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, con finestre operative coordinate con i nuovi meccanismi del contraddittorio.

Se chiedo adesione, perdo il diritto a fare ricorso?
No, ma devi gestire correttamente i termini e gli effetti sospensivi previsti dalla disciplina. Serve pianificazione perché il termine per ricorrere resta il “binario” più pericoloso se trascurato.

Posso chiedere la sospensione dell’atto per evitare riscossione immediata?
Sì, la tutela cautelare è prevista dal processo tributario e, con le riforme, è stata disciplinata con maggiore dettaglio. È uno strumento chiave nei casi ad alto rischio patrimoniale.

Il reclamo/mediazione esiste ancora?
Il MEF – Dipartimento della Giustizia Tributaria ha indicato l’abrogazione dal 2 settembre 2024. È importante perché incide sul precontenzioso.

Cosa succede se non faccio nulla?
In assenza di impugnazione o definizione, l’atto tende a consolidarsi; poi entra la fase di riscossione con strumenti come rateazione, ma anche misure a tutela del credito erariale.

Posso rateizzare se non riesco a pagare?
Sì, la rateazione è disciplinata dal DPR 602/1973, art. 19, su richiesta e in presenza di temporanea difficoltà economico-finanziaria.

La rateazione blocca sempre fermi e ipoteche?
Non automaticamente in ogni situazione: dipende dalla fase, dal tipo di atto e dalle condizioni applicative. In strategia difensiva, rateazione e cautelare vanno spesso coordinate.

Se ho altri debiti (banca, INPS), posso usare strumenti “di crisi” per il debito fiscale?
Sì, in determinate condizioni i debiti fiscali rientrano nelle soluzioni del CCII (es. piano del consumatore/ ristrutturazione dei debiti del consumatore) e nelle cornici di negoziazione/risanamento, con l’ausilio dell’OCC e del professionista.

Il “piano del consumatore” esiste ancora?
La terminologia corrente è cambiata nel passaggio al CCII, ma la logica di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata nel Codice della crisi (art. 67 e seguenti).

Qual è la prima cosa che devo fare appena ricevo l’atto?
Mettere in sicurezza le scadenze (60 giorni), ottenere e ordinare documenti (atto, allegati, atti richiamati), ricostruire i fatti e impostare la linea difensiva (società + socio).

Conta molto avere un avvocato?
Sì, perché la materia è altamente tecnica e si gioca su prova, eccezioni procedurali, e strategia processuale/cautelare. In particolare, la corretta impostazione dell’onere della prova e delle contestazioni sulla motivazione può cambiare l’esito.

Sentenze più aggiornate da fonti istituzionali, prima della conclusione

Di seguito una selezione (aggiornata al 20 febbraio 2026) di pronunce e fonti istituzionali utili in tema di presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci (dividendi presunti) e prova liberatoria; sono riportate per “orientamento” operativo e vanno lette/innestate sul caso concreto:

  • Corte di Cassazione, sentenza civile n. 26473/2024 (pubblicata 2 ottobre 2024): evidenzia l’idea che la presunzione collegata alla ristretta base possa essere superata dimostrando l’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita societaria.
  • Corte di Cassazione (richiamo istituzionale): in documenti e rassegne della Corte è ribadita la legittimità della presunzione di distribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili nelle società a ristretta base.
  • Corte di Cassazione, rassegna mensile (giurisprudenza civile, giugno 2025): richiamo alla pronuncia n. 15274 del 09/06/2025, rilevante per l’estensione della presunzione anche in contesti di soci-società.
  • Banca dati istituzionale della Giustizia Tributaria (MEF), ordinanza n. 5881/2025 (05/03/2025): sintetizza l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nelle società a ristretta base partecipativa.

Conclusione

Difendersi da una contestazione di dividendi presunti significa, in concreto, fare tre cose in modo coordinato:

1) bloccare gli automatismi dell’Ufficio: la “ristretta base” non deve essere una formula magica; va riportata a fatti verificabili e contestabili;
2) costruire prova contraria (accantonamento/reinvestimento) o prova alternativa (estraneità del socio), con documenti, tracciabilità e coerenza economico-finanziaria;
3) gestire i tempi e gli strumenti: adesione quando utile, ricorso entro termini, sospensione cautelare se il rischio patrimoniale è concreto, e – nei casi di reale sofferenza – attivare strumenti di rateazione o di regolazione della crisi/sovraindebitamento.

In questa materia, la differenza tra una soluzione sostenibile e un’escalation (cartelle, ipoteche, pignoramenti, fermi) spesso non sta “nel merito astratto”, ma nella tempestività e nella qualità della strategia: leggere bene l’atto, contestare ciò che è contestabile, provare ciò che va provato, e scegliere lo strumento più efficiente per il caso concreto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) possono intervenire in modo rapido per: analizzare l’atto, impostare ricorsi e misure cautelari, negoziare con l’Amministrazione finanziaria, costruire piani di rientro o percorsi di composizione della crisi, e bloccare o contenere azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle.

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