Introduzione
Gli “accertamenti frammentati” (talvolta percepiti dal contribuente come controlli “a singhiozzo”) rappresentano uno dei rischi più sottovalutati nel contenzioso tributario: non perché l’Amministrazione non possa svolgere più attività istruttorie o emettere più atti, ma perché la frammentazione può tradursi, in concreto, in un moltiplicarsi di oneri difensivi, scadenze ravvicinate, duplicazioni di contestazioni e, soprattutto, in un incremento del rischio di decadenze difensive (perdita dei termini) e di compromissione della strategia (documenti non prodotti tempestivamente, difese incoerenti tra procedimenti paralleli, mancata richiesta di sospensione, ecc.).
Dal 18 gennaio 2024 (operatività della riforma sullo Statuto) la prospettiva del contribuente è cambiata: nello Statuto dei diritti del contribuente è stato inserito un principio espresso di divieto di bis in idem nel procedimento tributario (art. 9-bis), che si traduce nel diritto del contribuente a una tendenziale unicità dell’azione accertativa per ciascun tributo e periodo d’imposta, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni e la possibilità di emendare vizi formali/procedurali.
Nello stesso quadro riformatore, è stato introdotto (sempre nello Statuto) un contraddittorio preventivo generalizzato (art. 6-bis), basato sullo “schema di atto” e su un termine minimo di risposta non inferiore a 60 giorni, con una disciplina puntuale su eccezioni e conseguenze della violazione.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Operativamente, un team con competenze integrate (tributario–contenzioso–crisi) può aiutarti a: analizzare gli atti e gli “incastri” tra più accertamenti; impostare ricorsi coordinati; chiedere sospensioni (giudiziali e, quando possibile, amministrative); negoziare accertamenti con adesione; costruire piani di rientro sostenibili; valutare soluzioni giudiziali e stragiudiziali, fino alle procedure di sovraindebitamento e all’esdebitazione quando la tutela passa dal “chiudere il contenzioso” al “salvare il patrimonio”.
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Accertamenti frammentati
Quando un contribuente parla di “accertamenti frammentati” di solito descrive almeno uno di questi scenari:
1) Più atti impositivi sullo stesso periodo e tributo, emessi in tempi diversi, con contestazioni “spezzate” (prima una ripresa, poi un’altra). Questo è il caso più vicino al concetto di “singhiozzo”, e oggi va letto alla luce dell’art. 9-bis dello Statuto (divieto di bis in idem procedimentale), tenendo conto delle eccezioni previste dalla legge.
2) Uso estensivo dell’accertamento parziale (imp. dirette e IVA): è lo strumento tipico che, per struttura, “non esaurisce” l’azione accertativa e può aprire la porta a ulteriori atti. Proprio per questo è spesso il veicolo attraverso cui il contribuente percepisce la frammentazione. La disciplina dell’accertamento parziale è richiamata anche nel decreto ministeriale che definisce gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo.
3) Accertamenti successivi “integrativi” o “sostitutivi”: qui il rischio per il contribuente è doppio. Da un lato, l’accertamento integrativo è (tradizionalmente) legato alla “sopravvenuta conoscenza” di nuovi elementi; dall’altro, la prassi dell’autotutela sostitutiva (annullo e riedizione) interseca oggi regole nuove nello Statuto (disciplina dell’autotutela e annullabilità degli atti). Questo può tradursi, in concreto, in più atti “su ciò che sembrava già chiuso”.
4) Frammentazione istruttoria (molte richieste di documenti, inviti, questionari) che precede (o accompagna) uno o più atti. Qui la parola chiave è: non perdere il controllo del “dossier”, perché alcune norme prevedono conseguenze processuali severe in caso di mancata risposta/esibizione; la Corte costituzionale ha affrontato il tema delle preclusioni e dei relativi presupposti applicativi, chiarendo il perimetro in cui tali meccanismi possono operare senza comprimere indebitamente il diritto di difesa.
In sintesi: la frammentazione non è solo “più atti”, ma “più atti e più procedimenti” che si parlano tra loro. La tua difesa efficace nasce quando riesci a: (i) ricostruire la sequenza, (ii) qualificare correttamente ogni atto (parziale? integrativo? sostitutivo? atto di recupero? schema di atto?), (iii) agganciare la contestazione al principio giuridico giusto (unicità/bis in idem; contraddittorio; motivazione; decadenza; proporzionalità; preclusioni).
Quadro normativo aggiornato al 20 febbraio 2026
Questa sezione è costruita sulle fonti normative ufficiali e sulle principali interazioni operative.
Divieto di bis in idem nel procedimento tributario e unicità dell’azione accertativa
L’art. 9-bis dello Statuto (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) afferma un diritto chiave del contribuente: l’Amministrazione finanziaria deve esercitare l’azione accertativa una sola volta per ciascun tributo e periodo d’imposta, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di vizi formali e procedurali.
Questo articolo è particolarmente rilevante per gli accertamenti “a singhiozzo” perché consente al contribuente di qualificare la frammentazione non solo come “disagio”, ma come problema giuridico: se non c’è una specifica base normativa che giustifichi un secondo intervento, la pretesa successiva può essere attaccata come violazione del diritto all’unicità dell’azione accertativa.
Contraddittorio preventivo generalizzato nello Statuto: schema di atto, termini, eccezioni
L’art. 6-bis dello Statuto (sempre introdotto dal D.Lgs. 219/2023) disciplina un meccanismo molto pratico: prima di emettere un atto “lesivo”, l’Amministrazione deve normalmente notificare uno schema di atto e consentire al contribuente di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 60 giorni; vi sono eccezioni (ad esempio, casi di indifferibilità/urgenza o fondato pericolo per la riscossione).
La norma è decisiva anche nel “tema frammentazione” per due motivi:
- se ti arrivano più schemi/atti su periodi e tributi correlati, la gestione del contraddittorio deve diventare unitaria (un’unica “memoria centrale” e allegati coerenti), per evitare contraddizioni difensive;
- l’eventuale violazione delle garanzie (mancato schema, termini compressi senza base, motivazione carente sulle ragioni di urgenza) può diventare uno dei motivi di invalidità dell’atto.
Punto critico: il contraddittorio preventivo non è sempre “automatico” per ogni tipo di atto. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 24 aprile 2024 individua una lista di atti esclusi dall’art. 6-bis, tra cui (in certe condizioni) gli accertamenti parziali (art. 41-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972) e alcuni atti di recupero, quando derivano dall’incrocio di dati (o da anagrafe tributaria/rapporti finanziari). Questo è un nodo centrale: in molte situazioni l’Amministrazione può emettere un parziale senza schema di atto, e la tua difesa deve spostarsi su altri pilastri (unicità/bis in idem, motivazione, corretto uso dello strumento, prova e contraddittorio “a valle”).
Rinvio dei “Testi Unici” della riforma tributaria e regime processuale applicabile nel 2026
Un elemento “di sistema”, spesso ignorato: alcuni Testi Unici adottati nel quadro della delega fiscale (tra cui il Testo unico della giustizia tributaria) hanno avuto differimenti di decorrenza applicativa. In particolare, l’art. 4 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha sostituito la decorrenza “1° gennaio 2026” con “1° gennaio 2027” per il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024).
Conseguenza pratica per chi si difende nel 2026: le regole processuali “di base” restano, in larga misura, ancorate al quadro vigente prima dell’operatività del Testo unico (pur con tutte le modifiche già introdotte nel tempo). Tuttavia, il Testo unico offre un riferimento utile perché spesso riproduce (in forma coordinata) istituti già noti: ad esempio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso è ribadito nel Testo unico.
Termini e tutela cautelare nel processo tributario
Sul fronte difensivo, oggi è essenziale conoscere due pilastri:
- Termine per il ricorso: il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto (pena inammissibilità) è esplicitato nella disciplina processuale (e, in forma coordinata, è riportato nell’art. 67 dell’allegato al Testo unico della giustizia tributaria).
- Sospensione dell’atto impugnato: la tutela cautelare è prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, che consente al ricorrente, in presenza di un danno grave e irreparabile, di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato.
Questi strumenti servono anche “contro la frammentazione”: quando arrivano più atti, la difesa non è solo demolitoria (annullamento) ma anche protettiva (evitare che un atto inizi a produrre effetti esecutivi mentre un altro è ancora in contraddittorio).
Accertamento con adesione e sospensione dei termini: come usarlo in modo non autodistruttivo
Se il tuo obiettivo è ridurre l’impatto economico e non “combattere sempre fino in fondo”, l’accertamento con adesione resta uno snodo. Sul piano dei termini, l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che, quando l’avviso non è stato preceduto dall’invito ex art. 5, il contribuente può presentare istanza e i termini per impugnare (e alcuni termini di pagamento) sono sospesi per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Questo dettaglio diventa decisivo negli accertamenti frammentati: un errore frequente è presentare istanze “a pioggia” senza una strategia (o confidare in sospensioni non operanti), con il risultato di perdere il termine per ricorrere su uno degli atti. La sospensione va costruita come parte di una regia unica tra atti concomitanti.
Procedura passo-passo e scadenze operative
Questa sezione è pensata come una check-list “da studio legale”, ma scritta per il contribuente: l’obiettivo è evitare che l’accertamento frammentato si trasformi in un “labirinto” di scadenze.
Identifica subito che tipo di atto hai ricevuto
Non esiste una difesa efficace se non sai cosa stai impugnando o gestendo. In particolare, chiediti:
- è uno schema di atto (contraddittorio preventivo) o un atto definitivo?
- è un accertamento parziale (spesso richiamato come eccezione al contraddittorio preventivo in determinati casi)?
- è un atto emesso “in sequenza” con un atto precedente sullo stesso periodo/tributo? Se sì, entra in gioco la lente del divieto di bis in idem procedimentale (art. 9-bis Statuto).
- hai già ricevuto (nei mesi precedenti) inviti/questionari? Se sì, valuta il tema delle preclusioni e delle condizioni per la loro applicabilità (tema affrontato anche dalla Corte costituzionale in relazione alle richieste ex art. 32 d.P.R. 600/1973).
Costruisci una “timeline” degli eventi
Negli accertamenti frammentati la difesa si vince spesso sulla cronologia. Predisponi un prospetto con:
- date di notifica (schema di atto, avviso, inviti, PVC, richieste ex art. 32);
- tributo e periodo d’imposta per ogni atto;
- oggetto dell’accertamento (componenti reddituali, IVA, ritenute, costi, ricavi, movimentazioni finanziarie, ecc.);
- eventuali ragioni di urgenza/fondato pericolo per la riscossione (se indicate).
La timeline serve a individuare se la frammentazione è “coperta” da una base normativa (eccezioni) o se è attaccabile come violazione dell’unicità.
Gestione del contraddittorio preventivo: cosa fare entro i 60 giorni
Se hai ricevuto lo schema di atto ex art. 6-bis:
- prepara una memoria unica che affronti tutti i punti, anche quelli che appaiono “minori” (perché potrebbero riemergere in un atto successivo);
- allega documenti essenziali, indicando chiaramente ciò che dimostrano;
- chiedi accesso agli atti/elementi istruttori su cui si fonda lo schema, se non già disponibili (principio di buona amministrazione e trasparenza);
- se temi una successiva frammentazione, formula già in sede procedimentale una richiesta espressa di “unitarietà” della contestazione (argomento difensivo coerente con art. 9-bis).
Gestione dell’avviso definitivo: ricorso e sospensione
Se l’atto è definitivo, in via generale:
- considera il termine per proporre ricorso: 60 giorni (termine ribadito nella disciplina coordinata dell’art. 67 del Testo unico della giustizia tributaria).
- valuta subito se chiedere la sospensione dell’esecuzione (tutela cautelare), quando dall’atto può derivare un danno grave e irreparabile.
- se nel frattempo arrivano ulteriori atti “frammentati”, non aspettare: spesso devi proporre più ricorsi distinti (per non decadere), ma con una strategia argomentativa coerente “di sistema”.
Accertamento con adesione: quando ti conviene davvero
L’adesione può essere utile come strumento di de-escalation, ma nei casi frammentati devi verificare con attenzione se la sospensione dei termini è effettivamente operante secondo l’art. 6 D.Lgs. 218/1997 (sospensione 90 giorni in presenza dei presupposti normativi).
Se l’adesione viene usata “male”, rischi di:
- perdere tempo senza ottenere riduzioni;
- soprattutto, perdere il termine per proporre ricorso a uno degli atti, se la sospensione non opera come credi (errore più frequente nelle sequenze di invito a comparire/contraddittorio già attivato).
Difese e strategie legali dal punto di vista del contribuente
Qui trovi le strategie “ad albero”: scegli quella che corrisponde al tuo scenario. L’obiettivo non è solo annullare un atto, ma neutralizzare la frammentazione.
Prima linea: contestare la frammentazione come violazione dell’unicità dell’azione accertativa
Se ricevi un secondo (o terzo) atto per lo stesso tributo e periodo d’imposta, la prima domanda è: qual è la base normativa che consente l’ulteriore azione?
- Se manca una specifica disposizione derogatoria, l’art. 9-bis ti dà un argomento centrale: il contribuente ha diritto a un solo esercizio dell’azione accertativa per tributo/periodo.
- Se l’Ufficio invoca una deroga (ad esempio, “accertamento parziale”), la difesa si sposta sul corretto uso di quello strumento: non basta “chiamarlo parziale”, bisogna che l’atto sia effettivamente riconducibile alla fattispecie e che non sia usato per eludere garanzie o per moltiplicare procedimenti in modo sproporzionato.
In pratica: questa linea è la più adatta quando la frammentazione appare ingiustificata (riprese spezzate senza motivo) o quando si ha il sospetto che l’Ufficio stia cercando di “aggiustare il tiro” più volte, trasformando il controllo in una sequenza infinita.
Seconda linea: attaccare il mancato (o fittizio) contraddittorio preventivo
Quando ti spetta lo schema di atto e non ti viene dato (o ti viene dato in modo sostanzialmente inutile: termini non rispettati, mancanza di elementi minimi, ecc.), l’art. 6-bis diventa un perno.
Punti difensivi tipici:
- assenza dello schema di atto dove richiesto;
- termine di partecipazione inferiore al minimo normativo senza che ricorra una vera eccezione;
- motivazione insufficiente sulle ragioni di “urgenza” o “fondato pericolo per la riscossione”;
- incastri con il decreto MEF 24 aprile 2024 (atti esclusi): se l’Ufficio qualifica un atto come “escluso”, ma l’atto non rientra davvero nelle condizioni delineate dal decreto, la difesa può contestare l’uso improprio dell’esclusione (questa è una difesa spesso tecnica, ma molto efficace).
C’è anche un tema di “prova di resistenza” sul contraddittorio, su cui la giurisprudenza di legittimità si è espressa (in particolare a Sezioni Unite nel 2025), con riflessi operativi su cosa il contribuente deve allegare in giudizio per dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito dell’accertamento.
Terza linea: contestare l’uso strategico dell’accertamento parziale
L’accertamento parziale è, per definizione, un atto che non preclude ulteriore azione accertatrice e può essere alimentato da elementi “segnalati”, compresi quelli derivanti da dati e incroci informativi. Proprio per questo, nella pratica è uno dei canali più frequenti di frammentazione.
Difesa concreta (non teorica): invece di limitarci a dire “è frammentato”, chiediamo:
- l’Ufficio ha “spezzato” contestazioni che potevano e dovevano essere trattate unitariamente, creando un sovraccarico difensivo contrario allo spirito dell’art. 9-bis?
- la motivazione dell’atto parziale è coerente con la natura “mirata” dello strumento oppure è una ricostruzione ampia che, di fatto, mira a coprire tutto senza rispettare le garanzie procedimentali tipiche?
- l’Ufficio sta replicando più accertamenti parziali sullo stesso tributo/periodo: qui, la tensione tra “deroga” e “unicità” si gioca sul confine dell’abuso dello strumento.
In parallelo, è utile sapere che la stessa amministrazione finanziaria (anche tramite le proprie note divulgative istituzionali) descrive l’accertamento parziale come modalità procedurale che può basarsi anche su presunzioni/indizi, non necessariamente su “certezza assoluta”. Questo ha effetti sul piano probatorio: spesso il baricentro si sposta su quanto tu riesci a documentare in modo ordinato e tempestivo.
Quarta linea: neutralizzare effetti “processuali” di richieste documentali e preclusioni
Se la frammentazione è alimentata da richieste ex art. 32 d.P.R. 600/1973 (inviti, richieste di esibizione, ecc.), devi gestire il rischio che la mancata risposta venga usata per rendere “inutilizzabili” documenti in giudizio.
La Corte costituzionale (sent. n. 137/2025) ha ricostruito i criteri interpretativi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato per evitare che la preclusione diventi uno strumento sproporzionato e lesivo del diritto di difesa: tra i profili richiamati vi sono la specificità della richiesta (no “pesca a strascico”), un termine congruo e la non richiesta di documenti già in possesso dell’amministrazione (richiamando anche lo Statuto, art. 6, comma 4).
Operativamente, la difesa qui è “preventiva”: rispondere bene e nei tempi, chiedere proroghe motivate quando necessario, documentare impedimenti non imputabili e conservare prova delle trasmissioni.
Quinta linea: sospensione immediata e “protezione del patrimonio” mentre litighi sul merito
Se gli accertamenti frammentati generano importi elevati e rischio di riscossione, la difesa deve includere subito (quando ci sono i presupposti):
- istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992), motivata sul danno grave e irreparabile;
- gestione coordinata di più istanze cautelari (coerenza argomentativa, documentazione unica sulla situazione economico–finanziaria);
- scelta strategica tra “pagare per ridurre il rischio” e “sospendere per evitare aggressioni”, valutando che il contenzioso tributario ha dinamiche diverse dal contenzioso civilistico.
Strumenti alternativi e soluzioni per definire o gestire il debito
Non sempre la strategia migliore è “solo” impugnare. In particolare, quando l’obiettivo è evitare che una frammentazione generi una crisi di liquidità o un’escalation esecutiva, devi conoscere anche la cassetta degli attrezzi “negoziale” e “concorsuale”.
Definizioni agevolate e rottamazioni
Le rottamazioni e definizioni agevolate intervengono tipicamente nella fase della riscossione (carichi affidati), ma diventano “strumento difensivo” quando l’accertamento frammentato rischia di trascinarti in anni di contenzioso e ti serve una via di uscita sostenibile.
Nel quadro aggiornato a febbraio 2026, le fonti istituzionali indicano l’esistenza di una Rottamazione-quinquies, con domanda da presentare telematicamente entro il 30 aprile 2026 secondo le indicazioni pubblicate sui canali dell’Agenzia.
Per la gestione delle scadenze e delle rate, i canali informativi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicano aggiornamenti sulle “prossime scadenze” collegate alle definizioni agevolate (utile soprattutto quando il contribuente è già in una procedura di definizione e rischia decadenze).
Piani di rientro e rateazioni
In un contesto frammentato, spesso il vero rischio è la mancanza di una strategia di pagamento “ordinata”: più atti = più posizioni = più probabilità di saltare una rata o perdere un beneficio. Anche quando la difesa è contenziosa, impostare una “mappa dei debiti e delle priorità” (tributi più aggressivi, debiti garantiti, debiti prescrivibili, debiti definibili) è parte della tutela.
Sovraindebitamento, esdebitazione e protezione della persona fisica
Quando i debiti fiscali (sommati a bancari, fornitori, INPS, ecc.) diventano insostenibili, la difesa non può restare confinata nel contenzioso tributario. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) esiste l’istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), che consente – in presenza di requisiti stringenti – di ottenere un’esdebitazione per il debitore persona fisica meritevole che non può offrire utilità ai creditori, nemmeno prospettica, con specifiche condizioni e limiti.
Questa opzione è particolarmente rilevante quando la frammentazione degli accertamenti “accelera” la crisi personale e il contribuente rischia misure pregiudizievoli: l’approccio corretto diventa integrato (contenzioso + crisi), con focus su blocco dell’escalation e sostenibilità.
Tabelle riepilogative
Tabella di orientamento rapido: cosa fare a seconda del “tipo” di frammentazione
| Scenario tipico | Primo obiettivo difensivo | Norma/Principio “chiave” | Azione operativa prioritaria |
|---|---|---|---|
| Più atti sullo stesso tributo e periodo (contestazioni spezzate) | Ricondurre a unità / contestare duplicazione | Art. 9-bis Statuto (bis in idem procedimentale) | Timeline + motivi di ricorso coordinati + richiesta sospensione se serve |
| Schema di atto + successivo atto definitivo “nuovo” | Validare contraddittorio e coerenza | Art. 6-bis Statuto | Memoria unica e documenti “centrali” entro 60 giorni |
| Accertamento parziale senza contraddittorio | Verificare esclusione legittima e uso corretto dello strumento | D.M. 24/4/2024 (atti esclusi) + disciplina parziale | Difesa su motivazione, prova, unicità (9-bis) e correttezza della sequenza |
| Molte richieste documentali e rischio preclusioni | Evitare inutilizzabilità e proteggere diritto di difesa | C. Cost. 137/2025 (criteri applicativi e limiti) | Risposta tempestiva, prova invio, motivare impedimenti non imputabili |
| Più atti + rischio riscossione | Mettere in sicurezza liquidità/patrimonio | Art. 47 D.Lgs. 546 (sospensione) | Istanza cautelare e documentazione su danno grave/irreparabile |
Tabella scadenze essenziali che non devi sbagliare
| Passaggio | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Risposta al contraddittorio preventivo (schema di atto) | ≥ 60 giorni | Art. 6-bis Statuto |
| Ricorso contro atto impositivo | 60 giorni dalla notifica | Art. 67 (Testo unico giustizia tributaria) |
| Istanza di adesione: sospensione termini (nei casi previsti) | 90 giorni | Art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997 |
| Istanza cautelare di sospensione dell’atto | nel ricorso o con atto separato (con urgenza) | Art. 47 D.Lgs. 546/1992 |
| Decorrenza Testo unico giustizia tributaria | differita al 1° gennaio 2027 | Art. 4 D.L. 200/2025 |
FAQ operative su accertamenti frammentati
D: Cosa significa “accertamento frammentato” in pratica?
R: Indica una gestione “spezzata” della pretesa: più atti o più contestazioni in tempi diversi, spesso sullo stesso tributo e periodo, oppure un susseguirsi di atti/istruttorie che costringono il contribuente a difendersi più volte. La difesa oggi può agganciarsi anche al divieto di bis in idem procedimentale (art. 9-bis Statuto).
D: Esiste una norma che vieta più accertamenti sullo stesso periodo?
R: Lo Statuto prevede il diritto del contribuente a un solo esercizio dell’azione accertativa per tributo e periodo, salvo eccezioni e salvo emendabilità di vizi formali/procedurali (art. 9-bis).
D: Ma l’accertamento parziale non consente “per definizione” altri accertamenti?
R: L’accertamento parziale è strutturalmente idoneo a non esaurire l’azione accertativa; proprio per questo va maneggiato con attenzione dal contribuente: può essere legittimo, ma può anche essere usato in modo improprio come veicolo di “singhiozzo”. Il D.M. 24/4/2024 lo richiama tra gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo in determinate ipotesi.
D: Se ricevo un secondo atto sullo stesso tributo e anno, devo impugnarlo anche se ho già impugnato il primo?
R: In via prudenziale sì, perché ogni atto ha il suo termine di ricorso; l’errore più costoso è confidare che “valga il ricorso precedente”. La cornice temporale per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica (termine ribadito nella disciplina coordinata).
D: Il nuovo contraddittorio preventivo vale sempre?
R: No. Lo Statuto (art. 6-bis) prevede un contraddittorio “di regola”, ma con eccezioni; inoltre il D.M. 24/4/2024 elenca specifici atti esclusi (tra cui, in certe condizioni, accertamenti parziali e atti di recupero).
D: Se l’Ufficio invoca “urgenza” per non farmi partecipare, è sufficiente?
R: La norma richiede la ricorrenza di presupposti (ad esempio, fondato pericolo per la riscossione) e una gestione coerente; la contestazione tipica riguarda motivazione e correttezza dell’eccezione rispetto allo schema di garanzie dell’art. 6-bis.
D: Qual è la prima cosa da fare quando ricevo lo schema di atto?
R: Costruire una memoria “centrale” e ordinare i documenti fin da subito: il termine minimo di risposta è 60 giorni e la qualità della risposta incide sia sul possibile esito del procedimento sia sulla tua posizione processuale.
D: Se non rispondo a una richiesta di documenti, posso poi produrli in giudizio?
R: Dipende: esistono meccanismi di preclusione e la Corte costituzionale ha ricostruito presupposti e limiti per evitare compressioni sproporzionate del diritto di difesa (sent. 137/2025), richiamando criteri come specificità della richiesta e congruità del termine.
D: Cosa significa “pesca a strascico” nelle richieste documentali?
R: È l’idea di una richiesta troppo ampia e indistinta; la giurisprudenza richiamata dalla Corte costituzionale evidenzia che la richiesta deve avere un livello di specificità per far scattare conseguenze preclusive senza ledere la difesa.
D: Posso chiedere la sospensione dell’atto mentre faccio ricorso?
R: Sì, se c’è rischio di danno grave e irreparabile: l’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 consente la sospensione dell’esecuzione dell’atto con istanza motivata (nel ricorso o con atto separato).
D: Se ho più atti frammentati, posso chiedere più sospensioni?
R: Sì, quando i presupposti sussistono per ciascun atto, ma la strategia deve essere coordinata per evitare contraddizioni e per documentare coerentemente il danno complessivo.
D: L’accertamento con adesione mi dà sempre 90 giorni in più?
R: La sospensione di 90 giorni è prevista dall’art. 6 D.Lgs. 218/1997 nei casi normativamente delineati (in particolare quando l’avviso non è preceduto dall’invito di cui all’art. 5). Va quindi verificata caso per caso.
D: Che rischio corro se presento istanza di adesione “tanto per prendere tempo”?
R: Il rischio più grave è la decadenza dal ricorso se la sospensione non opera o se non gestisci correttamente le scadenze quando ci sono più atti. La gestione delle scadenze resta agganciata al termine di 60 giorni e alle regole dell’art. 6-bis quando c’è contraddittorio preventivo.
D: È vero che nel 2026 cambia tutto nel processo tributario?
R: Il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) è stato pubblicato, ma la sua applicazione è stata differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4 del D.L. 200/2025.
D: Se l’Ufficio emette un parziale “senza contraddittorio”, posso annullarlo solo per questo?
R: Non automaticamente: uno dei nodi è che il D.M. 24/4/2024 disciplina atti esclusi dal contraddittorio preventivo in determinate ipotesi, tra cui taluni parziali; la difesa deve spesso spostarsi su unicità (9-bis), motivazione, prova, corretto uso dello strumento.
D: Come faccio a dimostrare che gli accertamenti sono “duplicati”?
R: Con una ricostruzione analitica: stesso tributo, stesso periodo, stessa materia imponibile, stessa base istruttoria (o base già disponibile), e assenza di una base normativa che giustifichi un secondo intervento. La chiave giuridica resta l’art. 9-bis Statuto.
D: Che ruolo ha la “prova di resistenza” nel contraddittorio?
R: La giurisprudenza ha affrontato la questione, in particolare con una pronuncia delle Sezioni Unite nel 2025 sul contraddittorio endoprocedimentale e sul contenuto della prova di resistenza, con impatti su cosa deve allegare il contribuente per rendere efficace il motivo di censura.
D: Se la mia situazione economica è compromessa, quali alternative ho oltre al contenzioso?
R: Puoi valutare definizioni agevolate/rottamazioni (quando applicabili) e, per le persone fisiche, gli strumenti del Codice della crisi, inclusa l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) quando ricorrono requisiti e condizioni.
D: Rottamazione-quinquies: è davvero prevista nel 2026?
R: Le informazioni istituzionali disponibili indicano la possibilità di presentare domanda telematica entro il 30 aprile 2026 secondo le istruzioni pubblicate nei canali dedicati.
D: Qual è l’errore più comune con gli accertamenti frammentati?
R: Trattare ogni atto “come se fosse l’unico”, senza una regia unica: si perdono coerenza, si duplicano documenti, si dimenticano scadenze e si rinuncia (senza volerlo) a chiedere sospensioni quando servono. I termini e la cautelare sono disciplinati in modo preciso (60 giorni; art. 47).
Sentenze e fonti giurisprudenziali recenti da tenere in calce al fascicolo
Queste sono alcune delle pronunce più utili, in chiave difensiva, per leggere (i) le garanzie procedimentali, (ii) le preclusioni documentali, (iii) il contraddittorio e la prova di resistenza, in un contesto in cui l’accertamento può frammentarsi in più fasi.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 25 luglio 2025, n. 21271: contraddittorio endoprocedimentale e contenuto della “prova di resistenza”, con rilevanti effetti pratici su cosa il contribuente deve allegare per rendere efficace la censura procedimentale.
- Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 137: disciplina delle preclusioni documentali legate alle richieste ex art. 32 d.P.R. 600/1973; ricostruzione dei presupposti applicativi e dei limiti in funzione del diritto di difesa e del giusto processo.
- (Riferimenti “di sistema” utili nel fascicolo) Statuto dei diritti del contribuente, art. 6-bis (contraddittorio preventivo) e art. 9-bis (divieto di bis in idem nel procedimento tributario): base normativa per contestare frammentazioni ingiustificate e per strutturare difese coerenti tra più atti.
In caso di accertamenti frammentati, il valore pratico della giurisprudenza non è “solo” citazionale: serve a costruire una difesa che non sia una somma di ricorsi, ma un progetto difensivo unitario fondato su garanzie procedimentali, proporzionalità e tutela effettiva.
Conclusione
Difendersi dagli accertamenti frammentati significa, prima di tutto, riprendere il controllo: controllo delle date, dei documenti, della coerenza delle difese e dei presupposti che consentono (o non consentono) all’Amministrazione di moltiplicare atti e contestazioni.
Oggi il contribuente ha strumenti più solidi rispetto al passato: lo Statuto prevede una regola esplicita di unicità e divieto di bis in idem procedimentale (art. 9-bis) e un contraddittorio preventivo codificato (art. 6-bis), pur con eccezioni regolamentate; in parallelo, il processo tributario offre tutela cautelare per bloccare gli effetti degli atti quando c’è danno grave e irreparabile.
Quando la frammentazione produce rischio di cartelle, pignoramenti, ipoteche, fermi o escalation esecutiva, la differenza la fa la tempestività: agire “subito” non è un consiglio generico, ma la traduzione concreta di termini perentori e rimedi cautelari che, se non attivati, diventano irrecuperabili.
In questo percorso, la combinazione tra contenzioso tributario e strumenti di gestione della crisi (rateizzazione, definizioni, procedure del Codice della crisi) è spesso la vera chiave per difendere non solo un fascicolo, ma la stabilità economica del contribuente.
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