Accertamento Parziale Reiterato: Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Avvia Più Accertamenti Sullo Stesso Periodo D’imposta

Introduzione

Ricevere un accertamento parziale e, a distanza di settimane o mesi, vedersi notificare un secondo (o terzo) accertamento parziale sullo stesso anno è una delle situazioni più destabilizzanti per un contribuente: aumenta l’incertezza, dilata i costi difensivi, complica la gestione finanziaria e, soprattutto, espone al rischio di azioni cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) se la pretesa diventa definitiva o se parte la riscossione. Questa dinamica viene spesso percepita come “accertamento a rate” o “a singhiozzo”: il Fisco contesta oggi una parte, domani un’altra, e il contribuente resta intrappolato in una sequenza che sembra non finire. In realtà, l’ordinamento consente l’uso dell’accertamento parziale e, in determinate condizioni, anche una successiva azione accertatrice; ma proprio perché la reiterazione è possibile, esistono limiti e difese tecniche molto concrete, sia sul piano procedurale (contraddittorio, motivazione, notifiche, termini) sia sul piano sostanziale (presupposti, “nuovi elementi”, abuso dello strumento, onere della prova).

Questo articolo, aggiornato al 20 febbraio 2026, ti guida in modo pratico e giuridico-divulgativo su:
– cosa significa davvero accertamento parziale reiterato e quando è legittimo;
– come si intrecciano le nuove regole sul contraddittorio preventivo e le eccezioni (anche per gli accertamenti parziali “solo da incrocio dati”);
– quali sono i passaggi operativi dopo la notifica (scadenze, scelte, errori da evitare);
– quali difese usare per impugnare, sospendere, ridurre o definire la pretesa;
– quali strumenti alternativi (rateazioni 2025–2026, definizioni agevolate 2026, strumenti della crisi e del sovraindebitamento) possono mettere in sicurezza la tua posizione.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul piano pratico, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutarti concretamente, in particolare per: analisi dell’atto e del fascicolo, ricostruzione dei fatti e dei documenti, redazione di osservazioni e memorie, scelta tra adesione/impugnazione, predisposizione del ricorso e delle istanze cautelari, gestione di interlocuzioni e trattative, pianificazione di rateazioni, valutazione di soluzioni giudiziali e stragiudiziali, fino all’integrazione con strumenti della crisi quando il debito diventa non sostenibile.

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Accertamento parziale reiterato e perché ti mette in svantaggio

Che cos’è l’accertamento parziale e cosa significa “reiterato”

L’accertamento parziale è un avviso che rettifica solo una parte della tua posizione fiscale (ad esempio: alcuni costi, alcuni ricavi, una specifica operazione, un segmento dell’IVA) senza ricostruire l’intera dichiarazione. La norma cardine, per le imposte sui redditi, è l’art. 41-bis del DPR 600/1973, che esplicitamente prevede che l’avviso parziale operi “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” nei termini consentiti. Questo inciso è il cuore del problema: autorizza, in astratto, ulteriori interventi sullo stesso periodo.

Per l’IVA, la disciplina dell’accertamento parziale è richiamata (e, nei recenti atti attuativi sul contraddittorio, esplicitata) anche con riferimento all’art. 54, quinto comma, del DPR 633/1972. In particolare, il decreto MEF 24 aprile 2024 include tra gli atti esclusi dall’obbligo del contraddittorio, in certe condizioni, proprio “gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis … e 54, quinto comma…”, purché predisposti secondo regole specifiche (incrocio dati).

Reiterato” nella pratica significa: più accertamenti parziali, separati, sullo stesso periodo d’imposta. Può succedere perché emergono dati successivi, perché arrivano segnalazioni o risultanze da verifiche, perché vengono incrociate banche dati, oppure perché l’Ufficio sceglie di agire “a blocchi” per presidiare rapidamente una parte del gettito. Proprio qui nasce la difesa: la reiterazione non è automaticamente illegittima, ma non è nemmeno priva di limiti.

Perché la reiterazione è rischiosa per te

Dal tuo punto di vista, l’accertamento parziale reiterato crea almeno quattro criticità concrete:

1) Asimmetria informativa: l’Amministrazione frammenta i rilievi; tu devi difenderti “al buio”, senza sapere se e cosa arriverà dopo.

2) Moltiplicazione dei costi: ogni atto ha termini, procedure, valutazioni e spesso un contenzioso autonomo.

3) Rischio di decadenze difensive: se sbagli tempo o strumento sul primo atto (ad esempio lo “lasci andare” perché pensi sia limitato), potresti trovarti con un debito definitivo che poi condiziona il secondo fronte.

4) Pressione finanziaria: anche quando discuti nel merito, la riscossione può procedere secondo regole proprie; per questo la gestione cautelare e la pianificazione (rateazioni/definizioni/crisi) diventano parte della difesa, non un “piano B”.

Quando la reiterazione è più contestabile

La situazione diventa più attaccabile (in linea di principio) quando:

  • il secondo accertamento sembra fondato su dati o fatti già conosciuti dall’ente impositore al momento del primo, ma “tenuti nel cassetto”;
  • i due atti sono talmente coordinati da far emergere la sensazione di un uso “strategico” del parziale per aggirare garanzie procedurali;
  • manca, nel secondo atto, una motivazione credibile sul “perché adesso” e sul “perché non prima”, soprattutto se il secondo avviso colpisce lo stesso perimetro documentale.

La giurisprudenza più recente della Cassazione ha affrontato proprio questo profilo: con ordinanza n. 1287/2025, la sezione tributaria ha ribadito che il successivo accertamento dopo un parziale non può poggiare su fatti già acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati. Questo è uno snodo difensivo fondamentale per chi subisce reiterazioni.

Quadro normativo e prassi aggiornata al 20 febbraio 2026

La base normativa che consente (e limita) il “parziale reiterato”

Il punto di partenza, per impostare una difesa seria, è distinguere tra:

  • potere astratto di emettere un parziale;
  • modo concreto in cui quel potere viene esercitato (fonti, tempi, garanzie, motivazione, contraddittorio, coerenza con i principi dello Statuto).

Sul potere astratto, l’art. 41-bis DPR 600/1973 consente l’accertamento parziale e precisa che esso non pregiudica ulteriori azioni accertatrici. Questo è spesso l’argomento “secco” dell’Ufficio quando il contribuente lamenta la reiterazione: “la legge lo permette”.

Ma dal 2024 in poi, la materia va letta anche con la lente del contraddittorio preventivo generalizzato introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente: l’art. 6-bis (inserito dal D.Lgs. 219/2023) prevede che gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio “informato ed effettivo”, salvo eccezioni. La disciplina attuativa delle eccezioni è stata demandata a un decreto MEF del 2024.

Il contraddittorio preventivo e le eccezioni che ti interessano davvero

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024 (GU 30 aprile 2024) è decisivo perché chiarisce, “in fase di prima applicazione”, quali atti non sono preceduti dal contraddittorio “informato ed effettivo”. Nel preambolo e nell’art. 1 il decreto ribadisce che l’art. 6-bis dello Statuto prevede il contraddittorio per gli atti impugnabili e che, al contempo, individua atti esclusi (automatizzati, sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale).

Qui la regola pratica (per la tua difesa) è: se l’atto non rientra davvero in una categoria di esclusione, l’assenza di contraddittorio può diventare un motivo forte di annullamento; se invece rientra, devi spostare la difesa su presupposti, motivazione, prova, e limiti della reiterazione.

Il punto chiave, per chi subisce accertamenti parziali reiterati, è nell’art. 2 del decreto: tra gli atti esclusi dal contraddittorio vengono indicati – tra gli altri – gli accertamenti parziali ex art. 41-bis DPR 600/1973 e art. 54, quinto comma, DPR 633/1972, ma solo se “predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati”.

Questa clausola (“esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati”) non è decorativa: è un punto difensivo. Se l’Ufficio, nella realtà, ha svolto valutazioni, ricostruzioni, presunzioni complesse, o usa un PVC con ragionamenti indiziari articolati, sostenere che si tratti di un atto “solo da incrocio dati” può diventare discutibile, e tu puoi contestare l’esclusione dal contraddittorio.

Inoltre, lo stesso decreto (art. 1, comma 2) chiarisce che restano ferme “altre forme di contraddittorio, interlocuzione preventiva e partecipazione”, previste dall’ordinamento. Quindi: anche quando l’atto è “escluso” dall’art. 6-bis, potresti avere garanzie partecipative da altre norme (e vanno cercate caso per caso).

Accertamento con adesione e le novità operative legate allo “schema di atto”

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha modificato in modo significativo il D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione) e ha collegato esplicitamente la fase di contraddittorio preventivo allo strumento deflattivo: lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio reca, oltre all’invito a formulare osservazioni, anche l’invito a presentare istanza di adesione “in luogo delle osservazioni”. Inoltre, l’invito all’adesione è previsto anche nell’avviso di accertamento o atto di recupero non soggetto al contraddittorio.

Sempre il D.Lgs. 13/2024 disciplina tempi e finestre:
– se si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema;
– può presentarla anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto finale preceduto da schema; in tal caso, il termine di impugnazione è sospeso per 30 giorni;
– per gli atti non soggetti al contraddittorio, resta la possibilità di istanza di adesione entro il termine di ricorso.

Queste finestre, nel caso di accertamento parziale reiterato, servono per una scelta strategica: se il primo atto è definibile e l’entità è sostenibile, può avere senso chiudere rapidamente per ridurre sanzioni e sterilizzare rischi; ma va fatto con cautela, perché la definizione del primo non impedisce automaticamente un secondo intervento sullo stesso anno.

Autotutela dopo la riforma: obbligatoria e facoltativa (dal 2024 in poi)

Dal 2024 lo Statuto del contribuente contiene una disciplina più “strutturata” dell’autotutela: l’art. 10-quater (autotutela obbligatoria) e l’art. 10-quinquies (autotutela facoltativa) sono stati introdotti in attuazione della riforma dello Statuto (D.Lgs. 219/2023). È rilevante perché, nei casi di vizi evidenti (errori di persona, calcolo, presupposto, pagamenti non considerati, ecc.), l’amministrazione “procede” all’annullamento o rinuncia, anche d’ufficio e anche in pendenza di giudizio, secondo quanto previsto dal testo vigente riportato su Normattiva.

Sul piano operativo, l’Agenzia ha diffuso istruzioni interne con la circolare 21/E del 7 novembre 2024, destinata a chiarire come utilizzare il potere di autotutela dopo le novità normative.

La tua difesa, qui, è concreta: se il secondo accertamento parziale è “fotocopia” del primo o contiene errori manifesti (duplicazioni, pagamenti già eseguiti, persona sbagliata, ecc.), l’autotutela non è un gesto di cortesia: può essere uno strumento da usare subito, parallelamente (o prima) del contenzioso.

Definizioni agevolate e rateazioni: cosa è cambiato nel 2025–2026

Nel 2026 la pianificazione difensiva non può ignorare la parte “finanziaria” del contenzioso: se la pretesa diventa esigibile, devi avere un piano.

Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026): secondo le pagine ufficiali, nel 2026 è attiva una nuova definizione agevolata (“Rottamazione-quinquies”), con domanda online entro 30 aprile 2026, prevista dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

Rateizzazione dal 1° gennaio 2025: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione indica che, per richieste presentate nel 2025 e 2026, il numero delle rate mensili può arrivare fino a 120, con meccanismi che variano in base all’importo e ai requisiti; la pagina informativa e il vademecum riportano anche i nuovi scaglioni e la logica della dilazione.

Questi strumenti non “annullano” l’accertamento, ma possono prevenire la crisi di liquidità mentre impugni, o diventare la soluzione finale se decidi di chiudere la partita (specie se i motivi di ricorso sono deboli).

Procedura passo-passo e termini: cosa accade dopo la notifica

Di seguito una procedura operativa “da contribuente”, pensata per quando ricevi un accertamento parziale e temi (o hai già ricevuto) un secondo atto.

Primo controllo: che documento hai ricevuto?

In pratica potresti essere davanti a:

  • schema di atto (fase di contraddittorio preventivo);
  • avviso di accertamento parziale;
  • atto di recupero (crediti o altre poste);
  • avviso di liquidazione o altro atto impugnabile.

La distinzione è decisiva perché lo schema di atto, dopo le modifiche del 2024, ti apre una strada alternativa: invece delle osservazioni, puoi presentare istanza di accertamento con adesione.

Secondo controllo: l’atto doveva essere preceduto dal contraddittorio?

Qui devi incrociare:

  • regola generale (contraddittorio per atti impugnabili);
  • eccezioni del decreto MEF 24 aprile 2024;
  • natura effettiva dell’atto (solo incrocio dati o anche valutazioni complesse).

Se l’Ufficio qualifica l’atto come “automatizzato/sostanzialmente automatizzato” perché basato su incroci di banche dati, il decreto MEF può escludere il contraddittorio; ma se l’atto include ricostruzioni e presunzioni complesse, l’esclusione potrebbe essere contestabile già in radice.

Terzo controllo: termini e finestre di scelta

Queste sono le finestre operative più utili (in chiave difensiva), secondo la disciplina modificata nel 2024:

  • Adesione su schema di atto: entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema (se operante il contraddittorio).
  • Adesione dopo notifica dell’atto preceduto da schema: entro 15 giorni; in tal caso il termine di impugnazione è sospeso per 30 giorni.
  • Adesione su atto non soggetto a contraddittorio: possibile entro il termine di ricorso.
  • Ricorso: in regola, va proposto entro 60 giorni dalla notifica (termine processuale ordinario).
  • Sospensione termini per adesione: la disciplina dell’adesione prevede sospensioni del termine di impugnazione in diverse ipotesi, come riportato nelle modifiche recate dal D.Lgs. 13/2024.

Nota pratica: nel parziale reiterato, il tempo è un’arma. Se “aspetti” pensando che il primo atto sia marginale, rischi che diventi definitivo. Una volta definitivo, ti difendi peggio anche sul secondo, perché parte del quadro si stabilizza e la riscossione guadagna terreno.

Quarto controllo: documenti e “prove” (il tuo fascicolo difensivo)

Prima ancora di scegliere adesione o ricorso, costruisci un fascicolo minimo:

  • atto notificato + relata notifica / PEC + busta/attestazioni;
  • eventuali allegati richiamati (PVC, questionari, inviti, prospetti);
  • contabilità e documenti primari sull’oggetto contestato;
  • prova di pagamenti o ravvedimenti;
  • corrispondenza con fornitori/clienti (se contestano fatture/operazioni);
  • per i casi “incrocio dati”: estratti, CU, anagrafe rapporti, ecc.

Questo fascicolo serve sia per osservazioni/adesione sia per ricorso e, soprattutto, per sostenere una sospensiva se la pretesa è elevata.

Difese e strategie legali per il contribuente

Qui entriamo nella parte “difensiva” vera e propria: come trasformare l’idea (“mi stanno accertando due volte”) in motivi tecnici.

Contestare la reiterazione: il criterio dei fatti già conosciuti

Il motivo più potente, quando calza, è quello affermato nel filone recente culminato nell’ordinanza Cass. n. 1287/2025: il successivo accertamento dopo un parziale non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati. In pratica: se l’Ufficio aveva già in mano la stessa informazione e sceglie di contestarla “dopo”, la reiterazione diventa attaccabile.

Come si usa in ricorso (logica difensiva):
– ricostruisci cronologia: quando l’Ufficio ha acquisito quei documenti/dati?
– dimostra che erano già nel perimetro del primo procedimento (o comunque già disponibili “fin dall’origine”);
– evidenzia che non sono “sopravvenuti” e che il secondo atto appare come una contestazione tardiva e frazionata;
– chiedi l’annullamento dell’atto successivo per violazione dei limiti dell’azione accertatrice in caso di reiterazione.

Questa difesa è tanto più forte quanto più il secondo atto non spiega perché il rilievo viene mosso solo ora, e quanto più i due atti sembrano parte di un unico disegno istruttorio.

Accertamento parziale non è “un metodo minore”: attenzione a presunzioni e PVC

Una difesa ingenua, frequente, è: “è parziale, quindi doveva essere basato su elementi certi”. La giurisprudenza recente ha ridimensionato questa idea: viene sottolineato che il parziale non è un metodo autonomo “più debole”, ma una modalità procedurale che segue le regole degli accertamenti ordinari e può fondarsi anche su presunzioni (se gravi, precise e concordanti). Questo approccio emerge sia in pronunce riprodotte in dottrina e rassegne (ad esempio su Cass. 7461/2024) sia nelle sintesi istituzionali come FiscoOggi su accertamento parziale e PVC.

Conseguenza pratica per te: se l’atto si fonda su PVC o su presunzioni, la difesa deve spostarsi su qualità della presunzione, completezza della motivazione, contraddittorio (se dovuto) e controprova documentale, non sull’idea astratta che “il parziale richiede certezze assolute”.

Contraddittorio preventivo: quando diventa motivo di annullamento

Dal 2024, un asse difensivo centrale è verificare se l’atto doveva essere preceduto dal contraddittorio “informato ed effettivo”. Tuttavia, per molti atti (inclusi certi accertamenti parziali) il decreto MEF 24 aprile 2024 stabilisce un’esclusione, ma con paletti: per l’accertamento parziale l’esclusione opera se predisposto “esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati”.

Difesa tipica (quando il caso lo consente):
– dimostrare che l’atto non è “solo incrocio dati” (perché usa valutazioni, presunzioni articolate, ricostruzioni extracontabili);
– sostenere che l’esclusione non è applicabile e che l’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile secondo la regola dell’art. 6-bis (come richiamata nel decreto).

Attenzione: anche quando l’atto è escluso, il decreto MEF precisa che restano ferme “altre forme” di partecipazione previste dall’ordinamento. Quindi va sempre valutato se vi erano garanzie specifiche “di settore” (ad esempio, in caso di verifiche e PVC).

Motivazione e allegati: la difesa “chirurgica” sull’atto

Molti accertamenti parziali reiterati si appoggiano su richiami “per relationem” (PVC, “segnalazioni”, estratti di banche dati). Qui la difesa concreta (spesso decisiva) è verificare:
– se la motivazione è davvero comprensibile;
– se i documenti richiamati sono allegati o comunque conoscibili;
– se c’è coerenza tra presupposti, norma invocata e calcolo della maggiore imposta.

Questo tipo di difesa, pur “formale”, spesso incide sul merito: se non capisci il percorso logico, non puoi contro-dimostrare. Ed è il tipico terreno su cui costruire autotutela (se l’errore è manifesto) o ricorso (se l’atto è viziato).

Autotutela 2024–2026: quando conviene davvero usarla

Con la disciplina riformata, l’autotutela non è più solo un’istanza “speranzosa”. La normativa dello Statuto distingue ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa; Normattiva riporta la casistica della manifesta illegittimità (errore di persona, calcolo, presupposto, pagamenti non considerati, ecc.) e la possibilità di intervenire anche in pendenza di giudizio o su atti definitivi, entro limiti e condizioni.

La circolare 21/E 2024 dell’Agenzia (istruzioni operative agli uffici) è utile perché, nella pratica, ti dice: quali errori sono più “digeribili” in autotutela, come impostare l’istanza e quali elementi allegare (pagamenti, documenti correttivi, evidenza dell’errore).

Strategia realistica per il parziale reiterato:
– se il secondo atto è in evidente duplicazione o si fonda su presupposto errato: autotutela immediata + preparazione ricorso (senza aspettare la risposta);
– se il problema è “nuovi elementi”/reiterazione: l’autotutela può essere tentata, ma spesso il terreno naturale resta il contenzioso (Cass. 1287/2025 è un’arma tipicamente processuale).

Accertamento con adesione nella riforma 2024: quando è una difesa (non una resa)

Il D.Lgs. 13/2024 ha reso più “centrale” l’adesione, collegandola allo schema di atto e prevedendo inviti e finestre precise. In termini difensivi, l’adesione può essere utile se:
– hai margini documentali solo parziali e vuoi ridurre sanzioni e interessi;
– vuoi evitare un contenzioso lungo;
– vuoi chiudere il primo atto per concentrarti sul secondo (ma solo dopo aver valutato l’effetto strategico della chiusura).

Tuttavia, in presenza di accertamento parziale reiterato, la domanda cruciale è: definire il primo ti rende più vulnerabile al secondo? Dipende. La legge consente ulteriori azioni e la Cassazione afferma limiti quando il secondo atto usa fatti già conosciuti ma non contestati. Quindi: definire “al buio” è rischioso; definire “con analisi integrata della posizione dell’anno” è spesso intelligente.

Strumenti alternativi e gestione del debito

Questa sezione è pensata per un’esigenza concreta: anche se stai contestando, devi prevenire l’effetto domino della riscossione.

Definizione agevolata 2026: Rottamazione-quinquies

Nel 2026 risulta attiva la Rottamazione-quinquies, presentata come definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025). Le pagine ufficiali evidenziano l’operatività della misura e indicano che la domanda di adesione va presentata online entro 30 aprile 2026.

Come usarla in chiave difensiva (contribuente/debitore):
– se hai già carichi iscritti a ruolo (cartelle/avvisi) e rischi azioni esecutive;
– se la difesa sull’accertamento è incerta e vuoi una via di uscita finanziaria;
– se vuoi guadagnare stabilità per gestire il contenzioso senza paralisi.

È fondamentale capire che la definizione agevolata riguarda il “magazzino riscossione” (carichi affidati): quindi spesso entra in gioco dopo che l’accertamento è diventato iscrivibile/affidabile o dopo atti della riscossione. La strategia va coordinata con i tempi dell’accertamento e con eventuali sospensioni.

Rateazione 2025–2026: dilazioni più lunghe come “scudo” contro l’esecuzione

Dal 1° gennaio 2025 valgono nuove regole per la rateizzazione: le pagine informative dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione indicano che, per richieste presentate nel 2025 e nel 2026, il piano può arrivare fino a 120 rate mensili, con meccanismi e requisiti indicati nelle istruzioni e nel vademecum.

In difesa, la rateazione non è solo “pagare a rate”: è spesso la leva per evitare che, nel frattempo, partano procedure aggressive mentre discuti sull’atto. Ovviamente va valutata la compatibilità con sospensive e con eventuali definizioni agevolate.

Sovraindebitamento e strumenti della crisi: quando il contenzioso non basta più

Se la pretesa tributaria (sommata ad altri debiti) diventa strutturalmente insostenibile, la difesa può richiedere strumenti “di sistema”, non solo fiscali. Il riferimento normativo di base, oggi, è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), che disciplina anche strumenti per soggetti non fallibili e situazioni di sovraindebitamento.

In chiave difensiva, gli strumenti di composizione della crisi possono servire per:
– bloccare o gestire in modo ordinato l’aggressione dei creditori;
– proporre piani sostenibili (per consumatori o imprese minori);
– arrivare, nei casi previsti, a forme di esdebitazione (liberazione dai debiti residui) o ristrutturazione complessiva.

La selezione dello strumento dipende dal profilo: consumatore, imprenditore, professionista, società, e dalla natura dei debiti (tributari, bancari, INPS, ecc.).

Composizione negoziata e gestione d’impresa in crisi

Per l’impresa, la gestione del debito tributario si può integrare con strumenti negoziali previsti dalla disciplina sulla crisi d’impresa (richiamata anche nella prassi professionale citata in apertura). L’obiettivo, dal tuo punto di vista, è evitare che un contenzioso tributario “accenda” una crisi di liquidità irreversibile.

Tabelle, errori comuni, FAQ e simulazioni

Tabelle riepilogative operative

Tabella sulle norme e atti chiave (utili in difesa)

TemaFonte (Italia)Nodo difensivo pratico
Accertamento parziale e possibilità di ulteriore azioneArt. 41-bis DPR 600/1973La legge consente ulteriori azioni, ma la reiterazione ha limiti (Cass. 1287/2025).
Eccezioni al contraddittorio preventivoDecreto MEF 24 aprile 2024Il parziale è escluso solo se “esclusivamente da incrocio dati”; se non lo è, puoi contestare l’assenza di contraddittorio.
Adesione collegata allo schema di attoD.Lgs. 13/2024 (modifiche D.Lgs. 218/1997)Puoi scegliere adesione “in luogo delle osservazioni”; finestre 30 giorni / 15 giorni e sospensione 30 giorni.
Autotutela obbligatoria/facoltativaStatuto (riforma D.Lgs. 219/2023) + circolare 21/E 2024Se c’è vizio manifesto, chiedi autotutela subito; utile anche contro duplicazioni e “errori evidenti”.
Definizione agevolata 2026Legge n. 199/2025 + pagine ufficialiVia d’uscita finanziaria (domanda entro 30/04/2026), utile per prevenire esecuzioni su carichi in riscossione.
Rateizzazione 2025–2026Pagine e vademecum Agenzia Entrate-RiscossionePiani fino a 120 rate mensili nel 2025–2026; strumento “scudo” contro azioni esecutive, se gestito bene.
Strumenti della crisi/sovraindebitamentoD.Lgs. 14/2019 (CCII)Quando il debito è strutturale: piani, ristrutturazione, esdebitazione (da valutare con professionista).

Tabella tempi “di scelta” (logica difensiva)

MomentoScelta possibilePerché è rilevante nel parziale reiterato
Ricevi schema di attoOsservazioni oppure istanza di adesioneL’adesione può chiudere subito (se conviene) o preparare una riduzione; ma valuta il rischio di secondo atto.
Ricevi avviso preceduto da schemaAdesione entro 15 giorni (sospensione 30 giorni) o ricorsoUltima finestra per tentare definizione e guadagnare tempo tecnico sull’impugnazione.
Ricevi avviso non soggetto a contraddittorioAdesione (entro termine ricorso) o ricorsoTipico caso di “incrocio dati”: difesa spesso su motivazione/prova/limiti reiterazione.
Debito già in riscossioneRateazione / definizione agevolataServe a proteggere liquidità e ridurre rischio esecuzioni mentre discuti o chiudi.

Errori comuni che fanno perdere la difesa

1) Sottovalutare il primo accertamento parziale (“tanto è poco”) e lasciarlo definitivo: poi il secondo atto arriva con più forza negoziale per l’Ufficio.
2) Confondere contraddittorio e adesione: lo schema di atto non è un avviso definitivo; è una fase che si può usare strategicamente, anche scegliendo l’adesione “in luogo delle osservazioni”.
3) Non ricostruire la cronologia dei dati in possesso dell’Ufficio: senza timeline, è difficile far valere Cass. 1287/2025 (fatti già conosciuti).
4) Non chiedere tutela cautelare quando serve: se la pretesa è alta e il rischio di riscossione è concreto, devi valutare subito sospensioni e/o piani di gestione.
5) Affidarsi a difese “ideologiche” (“il parziale richiede certezze”): la giurisprudenza ammette uso di presunzioni e PVC anche nel parziale.

FAQ operative

D: Cos’è, in pratica, un accertamento parziale reiterato?
R: È la notifica di più avvisi parziali sullo stesso anno: ogni atto colpisce una parte distinta della tua posizione fiscale. È astrattamente consentito, ma contestabile se abusivo o fondato su fatti già noti e non contestati prima.

D: È legale ricevere due accertamenti sullo stesso periodo?
R: Può esserlo, perché l’art. 41-bis prevede la possibilità di ulteriore azione; ma la Cassazione ha posto limiti quando il secondo atto usa fatti già acquisiti e conosciuti fin dall’origine ma non contestati.

D: Se definisco il primo accertamento, il secondo è automaticamente nullo?
R: No. La definizione del primo non elimina in astratto la possibilità di ulteriori azioni; la difesa va costruita sui presupposti del secondo (nuovi elementi, fatti già noti, vizi procedurali).

D: Il contraddittorio preventivo vale anche per l’accertamento parziale?
R: In linea di principio sì, ma il decreto MEF 24 aprile 2024 esclude dal contraddittorio alcuni accertamenti parziali se predisposti esclusivamente con incrocio dati. Se non è davvero “solo incrocio dati”, l’esclusione può essere contestata.

D: Come capisco se il mio parziale è “solo incrocio dati”?
R: Leggi la motivazione: se è una pura risultanza di banche dati, potrebbe rientrare; se c’è ricostruzione presuntiva, valutazioni, PVC con ragionamenti complessi, la qualificazione può essere discutibile.

D: Ho ricevuto uno schema di atto: cosa posso fare?
R: Secondo le modifiche del 2024, lo schema di atto contiene l’invito a osservazioni e l’invito a presentare istanza di adesione in alternativa. È una finestra strategica.

D: Posso fare adesione anche dopo che mi hanno notificato l’avviso definitivo?
R: Sì, in alcune ipotesi. Se l’avviso è stato preceduto da schema di atto, puoi presentare istanza anche nei 15 giorni successivi alla notifica, con sospensione del termine di impugnazione per 30 giorni.

D: Qual è l’argomento più forte contro la reiterazione?
R: Che il secondo accertamento si basa su fatti già acquisiti e già conosciuti fin dall’origine, ma non contestati al momento del primo: è il principio ribadito dalla Cassazione (ord. 1287/2025).

D: Posso chiedere autotutela se il secondo atto è “doppione”?
R: Sì, soprattutto se ci sono profili di manifesta illegittimità o errori evidenti; la disciplina riformata prevede autotutela obbligatoria e facoltativa e l’Agenzia ha dato istruzioni con circolare 21/E 2024.

D: L’autotutela sospende automaticamente i termini per ricorrere?
R: In generale no: come regola prudenziale, l’istanza non ti “salva” dal termine del ricorso; va coordinata con ricorso/adesione e scelte processuali.

D: Un accertamento parziale può basarsi su presunzioni?
R: Sì, secondo gli orientamenti giurisprudenziali: il parziale è una modalità procedurale e può seguire le regole ordinarie, anche in tema di prova presuntiva.

D: Se rischio pignoramenti mentre discuto l’accertamento, cosa posso fare?
R: Devi valutare insieme tutela cautelare (in sede contenziosa) e strumenti di gestione del debito in riscossione, come rateazione e definizioni agevolate.

D: Nel 2026 c’è una nuova rottamazione?
R: Sì: le pagine ufficiali indicano la Rottamazione-quinquies prevista dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025), con domanda entro 30 aprile 2026.

D: La rateizzazione nel 2025–2026 è più lunga?
R: L’Agenzia Entrate-Riscossione indica piani fino a 120 rate mensili per richieste 2025 e 2026; va verificata la tua situazione e la tipologia del debito.

D: Se la situazione è ormai insostenibile (impresa o persona), esiste una via “strutturale”?
R: Sì: gli strumenti del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.) consentono, in determinate condizioni, ristrutturazioni e percorsi di esdebitazione; è una valutazione tecnico-legale e documentale.

D: Quali documenti devo preparare subito per difendermi bene?
R: Atto e notifica, allegati richiamati (PVC/prospetti), contabilità ed evidenze dell’operazione contestata, pagamenti, corrispondenza, e una timeline di acquisizione dati (cruciale per Cass. 1287/2025).

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione temporale (strategia “non perdere i termini”)
– Giorno 0: ricevi accertamento parziale.
– Giorno 10–20: costruisci fascicolo, verifica se atto era soggetto a contraddittorio o escluso per incrocio dati (decreto MEF 2024).
– Entro finestra utile: se c’è schema di atto, decidi se fare osservazioni o adesione “in luogo delle osservazioni” (D.Lgs 13/2024).
– Se arriva atto definitivo preceduto da schema: valuta adesione entro 15 giorni e usa la sospensione di 30 giorni come cuscinetto tecnico per decidere ricorso (sempre D.Lgs 13/2024).

Simulazione economica (scelta tra contenzioso e “messa in sicurezza”)
– Caso A: pretesa contestata 18.000 €; probabilità di vittoria incerta; rischio di liquidità moderato.
– Strategia: valutazione adesione (riduzione sanzioni) oppure ricorso se prove solide.
– Caso B: pretesa contestata 120.000 €; rischio immediato di tensione finanziaria; esistono carichi pregressi in riscossione.
– Strategia: oltre al ricorso e alla cautelare, pianificazione di rateazione (fino a 120 rate nel 2025–2026) e valutazione di definizione agevolata 2026 se applicabile su carichi.

Simulazione “secondo parziale” (come usare Cass. 1287/2025)
– Primo parziale: l’Ufficio contesta costi A (documenti già acquisiti).
– Dopo 6 mesi arriva secondo parziale: contesta costi B basati sugli stessi documenti già in possesso “fin dall’origine”.
– Difesa: ricostruire cronologia di acquisizione; dimostrare che i fatti erano già noti e non contestati; invocare il limite espresso dalla Cassazione (ord. 1287/2025).

Sentenze aggiornate e conclusione

Sentenze recenti e rilevanti

Di seguito una selezione di pronunce e fonti istituzionali (o riproduzioni integrali) utili per difendersi in caso di accertamento parziale e reiterazione:

  • Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1287: l’accertamento successivo a quello parziale non può basarsi su fatti già acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati.
  • Corte di cassazione, sentenza 16 aprile 2024, n. 10226: in tema di accertamento integrativo e “nuovi elementi”, con chiarimenti sul concetto di sopravvenuta conoscenza e sulla conoscibilità nell’amministrazione/ufficio.
  • Corte di cassazione, ordinanza 20 marzo 2024, n. 7461 (riproduzione e commento): accertamento parziale come modalità procedurale, non metodo autonomo; possibilità di prova anche presuntiva.
  • Corte di cassazione, ordinanza 8 ottobre 2025, n. 27039 (sintesi istituzionale): ampia disamina sulla disciplina dell’accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973; rilievo di PVC e presunzioni; discrezionalità della scelta dello strumento.
  • Corte di cassazione, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31742 (sintesi istituzionale): chiarimenti su accertamento parziale e metodo induttivo/presuntivo in fattispecie specifiche.

Conclusione

Se ti trovi di fronte a un accertamento parziale reiterato, la vera differenza non la fa solo “avere ragione nel merito”, ma gestire correttamente tempi, garanzie e strumenti. La legge consente l’accertamento parziale e ammette, in astratto, ulteriori azioni; ma la difesa del contribuente è tutt’altro che indifesa: puoi attaccare il secondo atto quando è un uso distorto della parzialità, soprattutto se si fonda su fatti già conosciuti e non contestati (Cass. 1287/2025); puoi contestare l’assenza di contraddittorio quando l’Ufficio pretende di qualificare l’atto come mera conseguenza di incrocio dati senza che lo sia davvero; puoi scegliere tra adesione, ricorso, autotutela e – quando serve – strumenti di stabilizzazione finanziaria come rateazioni e definizioni agevolate 2026.

Il punto decisivo è l’urgenza: ogni giorno perso può trasformare un problema “contestabile” in un debito definitivo e aggredibile, con effetti su conti, beni e attività. In queste situazioni serve un professionista che sappia muoversi su tre piani insieme: (1) qualità della difesa tributaria, (2) gestione del rischio di riscossione, (3) strumenti di crisi quando la somma dei debiti supera la sostenibilità.

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