Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Disconosce La Documentazione Tp

Introduzione

Quando l’Agenzia delle Entrate “disconosce” la documentazione TP (Transfer Pricing), il contribuente si trova spesso davanti a un bivio: reagire subito con una strategia difensiva strutturata oppure subire un accertamento che, nella pratica, può trasformarsi in un aumento d’imposta (IRES/IRAP e, a seconda dei casi, ritenute, IVA o altri riflessi), interessi e sanzioni, oltre al rischio di conseguenze reputazionali e di tensioni infragruppo (cash flow, covenants bancari, revisione contrattuale, policy di gruppo). Il punto critico è che il “disconoscimento” non è un evento neutro: può incidere sul regime premiale (penalty protection) e, più in generale, sul modo in cui l’Ufficio inquadra l’onere della prova e valuta comparabilità, metodo e risultati della politica prezzi infragruppo.

In concreto, le principali soluzioni legali che verranno trattate in questa guida sono quattro: (i) ricostruire in modo “processualmente spendibile” la validità (o l’efficacia) della documentazione TP e, quando serve, dimostrare che l’eventuale carenza è solo formale e non sostanziale; (ii) presidiare i passaggi procedimentali e i termini (contraddittorio, PVC, accertamento, adesione, ricorso), perché la difesa in TP perde efficacia se arriva tardi o se “salta” un passaggio che poi genera preclusioni; (iii) contestare nel merito la rettifica (comparabili, aggiustamenti, intervalli, scelta del metodo, tested party, coerenza con DM 14 maggio 2018 e con il principio di libera concorrenza); (iv) governare il debito, se la pretesa diventa concreta, usando strumenti deflattivi, rateazioni e procedure di composizione della crisi/indebitamento, con l’obiettivo di evitare blocchi operativi, iscrizioni ipotecarie, fermi, pignoramenti e aggravio di costi.

Dal punto di vista del contribuente, la regola che deve guidare tutto è semplice: se l’Ufficio mette in discussione la documentazione TP, la difesa non è una “memoria generica”, ma un progetto probatorio. Significa scegliere un perimetro di documenti e argomenti, collegarli a norme e prassi, anticipare le obiezioni tipiche dell’Agenzia, e — soprattutto — farlo con tempistiche compatibili con il processo tributario e con l’eventuale precontenzioso.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Quadro normativo essenziale su transfer pricing, onere della prova e “documentazione idonea”

Il “cuore” del transfer pricing in Italia: art. 110, comma 7, TUIR e art. 9 TUIR

Il transfer pricing, nel diritto tributario italiano, ruota attorno al principio di libera concorrenza (arm’s length) applicato alle operazioni infragruppo con controparti estere (e, in alcune letture giurisprudenziali, con riflessi anche in ambito domestico). La disposizione chiave è l’art. 110, comma 7, del TUIR, che impone di determinare i componenti di reddito derivanti da operazioni con imprese “collegate/controllate” non residenti in condizioni comparabili e secondo valori che sarebbero stati pattuiti tra indipendenti, quando ne deriva un aumento del reddito imponibile.

La nozione di “valore normale” (rilevante anche nella ricostruzione del prezzo/indicatore) è disciplinata dall’art. 9 del TUIR, che fornisce la cornice definitoria e i criteri di riferimento per prezzi medi di mercato, listini, tariffe e condizioni comparabili.

Le linee guida nazionali: Decreto MEF 14 maggio 2018

A livello “tecnico-normativo”, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 ha introdotto linee guida nazionali per l’applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, con indicazioni sul principio di libera concorrenza, comparabilità e metodi, in un’ottica di allineamento alle migliori pratiche internazionali.

Per il contribuente, questo decreto è importante perché consente di ancorare molte contestazioni difensive (ad esempio: coerenza della selezione dei comparabili, utilizzo di range, aggiustamenti, scelta del metodo “più appropriato”) a una fonte normativa ministeriale e non solo a prassi o manualistica.

Il regime premiale (penalty protection): D.Lgs. 471/1997 e documentazione TP

Il disconoscimento della documentazione TP diventa “doloroso” soprattutto quando fa perdere il regime premiale: la logica è che chi predispone e detiene una documentazione conforme alle regole può ottenere la disapplicazione (o non applicazione) delle sanzioni amministrative collegate alla rettifica TP, purché rispettate le condizioni formali e sostanziali richieste dalla normativa e dai provvedimenti attuativi.

Il riferimento normativo primario rimane il D.Lgs. 471/1997 (riforma delle sanzioni tributarie non penali).
In parallelo, la riforma del sistema sanzionatorio tributario attuata dal D.Lgs. 87/2024 ha inciso sugli assetti sanzionatori (riduzione dell’afflittività, rimodulazioni e nuove regole operative), con effetti rilevanti nella quantificazione “economica” del rischio quando la penalty protection non opera.

Gli strumenti “strutturali” per prevenire e gestire il rischio TP: APA e correlative adjustments

Oltre alla documentazione, il contribuente può presidiare preventivamente (o in gestione di rischio) con strumenti di cooperazione e accordi: – Accordi preventivi per imprese con attività internazionale (APA): art. 31-ter del DPR 600/1973.
Rettifiche in diminuzione/correlative adjustments (per evitare doppia imposizione economica) disciplinate dall’art. 31-quater del DPR 600/1973, con disposizioni attuative.

Questi strumenti non “riparano” automaticamente un disconoscimento già avvenuto, ma sono spesso decisivi come leve di strategia integrata: quando l’Ufficio contesta prezzi infragruppo, la difesa efficace tende a ragionare contemporaneamente su (i) merito della rettifica, (ii) sanzioni/penalty protection, (iii) gestione del rischio di doppia imposizione e impatti cross-border.

Che cosa significa davvero “disconoscimento” della documentazione TP e perché accade

Due “disconoscimenti” diversi: premiale e probatorio

Nella pratica operativa, quando l’Agenzia delle Entrate “disconosce” la documentazione TP, può succedere una (o entrambe) queste cose:

Disconoscimento ai fini del regime premiale (penalty protection)
Qui il focus è: la documentazione è “idonea” secondo requisiti formali e contenutistici (set documentale, struttura, firme, marca temporale, comunicazione del possesso, tempestività di esibizione). Se la risposta è negativa, l’Ufficio tende a sostenere che la documentazione non produce effetti premiali e quindi le sanzioni tornano applicabili (salvo ulteriori difese su colpa/incertezza normativa, ecc.).

Disconoscimento nel merito (valutazione economica/di comparabilità)
Qui la documentazione esiste, magari è anche “idonea” formalmente, ma l’Ufficio contesta: scelta del metodo, comparabili, criteri di selezione, aggiustamenti, range, coerenza con funzioni e rischi, ragioni economiche della policy. In altre parole: contesta che il prezzo/indicatore sia effettivamente arm’s length.

Per il contribuente, la differenza è fondamentale: la prima battaglia riguarda soprattutto sanzioni e condizioni premiali; la seconda riguarda imposta e imponibile. La strategia difensiva va impostata in modo diverso, anche nella scelta degli allegati e dei capitoli di ricorso.

Cause tipiche del disconoscimento “premiale” (errori formali e di efficacia)

Le contestazioni più frequenti, in chiave premiale, ruotano attorno a:

  • Mancanza o incompletezza del set documentale (Masterfile e Documentazione Nazionale/Local file, o set richiesto per stabili organizzazioni/PMI se applicabile).
  • Struttura non coerente con quella richiesta dal provvedimento attuativo (capitoli, paragrafi, informazioni minime).
  • Firma elettronica e marca temporale: assenza, apposizione tardiva o non conforme alle modalità richieste.
  • Tempestività di esibizione/trasmissione in sede di controllo: ritardi che, secondo l’Ufficio, fanno venire meno l’efficacia premiale.
  • Comunicazione del possesso della documentazione nei canali dichiarativi previsti (tema ricorrente nella prassi).
  • Lingua della documentazione: è un punto sottovalutato. In prassi, l’Agenzia ha affermato che la Documentazione Nazionale deve essere prodotta in lingua italiana, e questa è una delle ragioni pratiche (ma “formali”) di contestazioni in verifica.

Dal punto di vista difensivo, la regola è: prima si “mette in sicurezza” l’efficacia premiale, poi si combatte sul merito. Se si inverte l’ordine, si rischia di vincere (parzialmente) sul merito ma rimanere scoperti sulle sanzioni, o di essere costretti a una trattativa meno favorevole per l’impatto sanzionatorio.

Cause tipiche del disconoscimento “di merito” (contestazioni economiche)

Sul piano economico, le criticità più comuni che portano l’Ufficio a considerare “non convincente” la documentazione sono:

  • Analisi funzionale insufficiente (funzioni svolte, rischi assunti, asset utilizzati; natura “low risk” non dimostrata).
  • Comparabilità debole: campione di comparabili non coerente; filtri non motivati; mercato geografico non comparabile; dati non comparabili o non rettificati.
  • Scelta del metodo non adeguata o non “più appropriata” secondo la logica del DM 14 maggio 2018 e della comparabilità.
  • Uso improprio del range: contestazioni su full range vs intervallo ristretto e necessità di motivazione quando si seleziona un punto specifico.
  • Year-end adjustments non spiegati o non supportati (storni/aggiustamenti contabili infragruppo non documentati). L’assenza di documentazione giustificativa “in concreto” può diventare un punto critico sia in fase amministrativa sia in giudizio.

Procedura passo-passo dopo la contestazione: diritti, termini e trappole processuali

Questa è la sezione in cui, dal punto di vista del contribuente, si vince o si perde “prima ancora” di discutere di comparabili.

Dal controllo all’accertamento: richieste documentali, art. 32 DPR 600/1973 e rischio preclusioni

Quando l’Ufficio richiede documenti e informazioni (questionari, inviti, richieste formali), entra in gioco l’art. 32 del DPR 600/1973, che contiene anche un meccanismo molto temuto: la non utilizzabilità a favore del contribuente di notizie, dati e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti, salvo la possibilità di superare la preclusione depositandoli con il ricorso introduttivo e dichiarando di non aver potuto adempiere per causa non imputabile.

Perché è decisivo in TP? Perché, se il controllo TP è impostato con richieste “a scadenza” (documentazione di benchmark, contratti infragruppo, calcoli di cost plus/mark-up, set di comparabili, note metodologiche), una produzione tardiva può essere contestata come inutilizzabile: il rischio è arrivare in giudizio senza poter spendere proprio le prove tecniche più importanti.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2025, ha confermato la compatibilità costituzionale dell’impianto, valorizzando però la ratio di “dialogo” e collaborazione e richiamando un’interpretazione non meramente automatica, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale su specificità e correttezza della richiesta e sulla funzione non irragionevole della preclusione.

Conseguenza pratica: se ricevi un invito ex art. 32, la prima difesa è rispondere. Se non puoi rispondere integralmente, devi comunque: – chiedere una proroga/motivare l’impossibilità; – trasmettere ciò che hai (anche in versione “parziale ma significativa”); – tracciare l’attività (PEC, ricevute, elenchi allegati); – prepararti a dimostrare, se serve, la “causa non imputabile” richiesta per superare la preclusione in giudizio.

PVC e 60 giorni per osservazioni: art. 12, comma 7, Statuto del contribuente

Quando la verifica si chiude con un processo verbale (PVC o verbale di chiusura), l’art. 12 dello Statuto del contribuente prevede il diritto a presentare osservazioni e richieste entro un termine dilatorio (nella prassi consolidata: 60 giorni) prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, salvo casi di urgenza.

Nel TP questo passaggio è spesso la sede più utile per: – “riordinare” la documentazione e riallinearla ai requisiti richiesti; – depositare chiarimenti tecnici sulla policy; – contestare comparabilità e metodo dell’Ufficio; – proporre un perimetro di accordo/adesione riducendo il rischio.

Contraddittorio preventivo generalizzato: art. 6-bis Statuto e DM 24 aprile 2024

Con la riforma dello Statuto (D.Lgs. 219/2023) è stato introdotto il principio del contraddittorio (art. 6-bis), secondo cui, salvo eccezioni, gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio “informato ed effettivo”. Il DM 24 aprile 2024 individua atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis.

Per il contribuente, questo cambia la difesa in modo molto concreto: – aumenta il peso delle memorie “prima dell’atto”; – impone di trattare lo “schema di atto” come un atto quasi-procesuale (da rispondere con rigore); – apre spazi per contestare l’atto per violazione del contraddittorio quando dovuto (tema delicato, ma oggi centrale nella riforma).

Notifica dell’avviso di accertamento e ricorso: 60 giorni, sospensione feriale, cautelare

Sul piano processuale, la regola generale (processo tributario) è che il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21, D.Lgs. 546/1992).

Il termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali (L. 742/1969: sospensione dal 1° al 31 agosto nella formulazione vigente).

In una contestazione TP, la difesa spesso chiede anche la sospensione dell’esecutività (tutela cautelare), perché l’esposizione economica può essere elevata e i riflessi finanziari immediati. La scelta cautelare va calibrata: non basta dire “il danno è grave”, bisogna allegare numeri e documenti.

Accertamento con adesione dopo la riforma: D.Lgs. 13/2024

Il D.Lgs. 13/2024 (in vigore dal 22 febbraio 2024) ha riformato aspetti del procedimento di accertamento e si intreccia con il contraddittorio preventivo e con l’adesione, prevedendo regole specifiche (ad esempio sulla possibilità di presentare istanza di adesione anche in finestre temporali collegate allo schema di atto/alla notifica dell’avviso, con effetti sul calendario difensivo).

Per il contribuente, la logica dell’adesione in TP è spesso questa: se il rischio di perdere sulla comparabilità è alto, l’adesione diventa uno strumento per governare imponibile e sanzioni; se il rischio è basso, l’adesione può essere usata come sede tecnica per “smontare” l’impostazione dell’Ufficio e preparare meglio il ricorso.

Difese e strategie legali quando l’Ufficio disconosce la documentazione TP

Qui si entra nel “come mi difendo davvero”, tenendo fisso che stiamo parlando dal lato del contribuente.

Strategia difensiva “a doppio binario”: salvare la penalty protection e vincere sul merito

Una difesa TP ben costruita, quando l’Ufficio disconosce la documentazione, lavora su due assi:

Asse sanzionatorio (premiale)
Obiettivo: dimostrare che la documentazione è idonea e quindi le sanzioni non si applicano (o si applicano in misura ridotta per altre ragioni: assenza di colpa, obiettiva incertezza normativa, cooperazione).

Asse imponibile (merito)
Obiettivo: dimostrare che la transazione infragruppo è conforme al principio di libera concorrenza, usando DM 14 maggio 2018, art. 110 TUIR, art. 9 TUIR e prassi (intervallo, comparabilità).

Il contribuente dovrebbe evitare un errore classico: concentrare tutto su un “masterfile elegante” e trascurare la prova “da giudizio” (contratti, calcoli, dataset comparabili, riconciliazioni contabili, logica di business). In TP, il giudice tende a valutare coerenza e comparabilità: serve una filiera documentale che parta dall’operazione e arrivi al numero finale.

Se il disconoscimento è formale: come contestarlo in modo efficace

Quando l’Ufficio disconosce la documentazione per profili formali (firma/marca temporale, struttura, lingua, comunicazione possesso), la difesa efficace non si limita a “dire che la sostanza c’è”. Serve invece:

  • Ricostruzione cronologica: quando è stata predisposta la documentazione, quando è stata firmata, quando è stata marcata, quando è stata comunicata/indicata, quando è stata esibita. Ogni data deve essere sostenuta da un “segno” (marca temporale, log di deposito, PEC).
  • Dimostrazione dell’effettiva idoneità contenutistica: anche se c’è un vizio formale contestato, mostrare che la documentazione consente il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza (cioè non è un documento “vuoto”).
  • Contestazione della sproporzione: quando il vizio è minore e non incide sulla funzione della documentazione, argomentare che disconoscere integralmente il regime premiale è eccessivo rispetto alla ratio (tema da maneggiare con prudenza e sempre agganciato alle fonti).
  • Presidio delle richieste ex art. 32: se il disconoscimento è “perché non hai consegnato”, devi dimostrare di avere risposto, o di non aver potuto rispondere per causa non imputabile (per evitare la trappola dell’inutilizzabilità in giudizio).

Se il disconoscimento è “di merito”: linee di attacco tecnico-giuridico

Quando il problema è il merito della rettifica TP, le difese più solide, dal lato contribuente, si costruiscono su cinque pilastri (da sviluppare con prove e non con slogan):

Pilastri di merito (checklist difensiva)
1) Perimetro delle operazioni: descrizione delle transazioni controllate, contratti, flussi, funzioni e rischi (analisi funzionale).
2) Scelta del metodo: perché quel metodo è il più appropriato alla luce di comparabilità e dati disponibili.
3) Comparabilità: filtri, ragioni economiche, mercati, segmenti, coerenza della tested party.
4) Intervallo di libera concorrenza: full range vs intervallo ristretto, motivazione del punto scelto, gestione degli aggiustamenti.
5) Coerenza contabile e gestionale: riconciliazione fra numeri di bilancio, contabilità analitica, cost base, driver di allocazione e risultati del benchmark.

Un punto operativo spesso decisivo è la contestazione dei comparabili scelti dall’Ufficio: quando l’Agenzia costruisce un set non comparabile, può venire meno la tenuta della rettifica. In questi casi la difesa efficace è “dimostrativa”: tabelle con funzioni/rischi, differenze contrattuali, segmenti, dati non omogenei, e spiegazione di perché il set non è attendibile.

Come usare “bene” il contraddittorio preventivo e l’adesione: la difesa non è solo giudizio

Con la riforma dello Statuto (art. 6-bis) e con il D.Lgs. 13/2024, la difesa TP deve essere pensata per una sequenza in cui prima si scrive per convincere l’Ufficio, e solo se serve si scrive per convincere il giudice.

In particolare: – nel contraddittorio si depositano i “pezzi” tecnici più forti (benchmark, comparabili alternativi, contratti, riconciliazioni), senza attendere il ricorso;
– in adesione si negoziano elementi tecnici che spesso sono più negoziabili delle sanzioni o degli interessi (ad esempio margini, filtri, periodo di osservazione, aggiustamenti);
– in giudizio si porta una linea “coerente” con quanto già depositato, evitando contraddizioni che l’Ufficio potrebbe sfruttare.

Strumenti alternativi e gestione del debito quando la pretesa diventa concreta

Quando la contestazione TP si trasforma in debito (accertamento non sospeso, accertamento definitivo o ruolo), il contribuente deve ragionare in parallelo su due piani: difesa del merito e difesa della continuità economica.

Definizioni e rateazioni: cosa c’è di “attuale” al 20 febbraio 2026

La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quinquies”) nei commi 82 e seguenti dell’art. 1: riguarda specifiche tipologie di debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e prevede finestre e scadenze operative (domanda entro 30 aprile 2026; pagamento anche rateale secondo il piano normativo; comunicazioni dell’agente).

Dal punto di vista difensivo, la rottamazione va trattata come un interruttore strategico: – se la causa è debole o il rischio di soccombenza è alto, può essere razionale “chiudere” per ridurre l’impatto di sanzioni/interessi e riprendere continuità;
– se la causa è forte e l’atto è viziato, la rottamazione può essere un’arma a doppio taglio perché richiede rinunce/adesioni e può incidere sulla strategia processuale.

Sovraindebitamento e crisi d’impresa: quando entrano in gioco nelle liti fiscali TP

La legge di bilancio 2026 collega espressamente la definizione agevolata anche a procedure di sovraindebitamento e disciplina della crisi (richiamando la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e il Codice della crisi e dell’insolvenza), consentendo di coordinare pagamento e procedure omologate.

Per il contribuente (persona fisica, imprenditore minore, impresa in tensione), questo significa che gli strumenti di composizione della crisi possono diventare: – una barriera contro azioni esecutive aggressive,
– un quadro ordinato per pagare il debito fiscale in modo sostenibile,
– un modo per ottenere, nei casi previsti, la liberazione dai debiti residui (esdebitazione) secondo la disciplina applicabile.

In questa dinamica, l’approccio “multidisciplinare” (tributario + crisi + bancario) è particolarmente utile: un TP disconosciuto non è solo una diatriba con l’Ufficio, ma un evento che può mettere in crisi linee di credito, rating, circolante, rapporti con fornitori e partner.

Simulazioni numeriche pratiche: perché la documentazione “idonea” cambia il costo reale della lite

Di seguito tre esempi semplificati (non sostituiscono un calcolo sul caso concreto, ma mostrano la logica economico-giuridica).

Esempio A — Rettifica TP senza penalty protection (sanzioni applicabili)
– Maggior imponibile IRES accertato: € 1.000.000
– IRES (24%): € 240.000
– Sanzione per infedele dichiarazione (nuovo assetto: base proporzionale “fissa” in misura ridotta rispetto al passato): ipotizziamo 70% dell’imposta, salvo aggravanti/attenuanti e disciplina intertemporale.
– Sanzione: € 168.000
Totale “teorico” (senza interessi): € 408.000
La differenza fra avere o non avere il regime premiale è quindi enorme.

Esempio B — Stessa rettifica con documentazione idonea (penalty protection)
– Maggior imponibile IRES: € 1.000.000
– IRES: € 240.000
– Sanzioni amministrative collegate alla rettifica TP: non applicate se le condizioni premiali sono rispettate (da dimostrare).
Totale “teorico” (senza interessi): € 240.000
Qui la difesa “premiale” vale, in termini economici, quanto un’intera strategia deflattiva.

Esempio C — Impatto della preclusione ex art. 32 DPR 600/1973
– L’Ufficio chiede documentazione analitica (comparabili, contratti, riconciliazioni).
– Il contribuente non risponde, poi porta i documenti solo in giudizio.
– L’Ufficio eccepisce l’inutilizzabilità.
Risultato: anche con una posizione economica “buona”, il contribuente rischia di non poter usare le prove. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell’impianto, con letture che valorizzano la specificità della richiesta e la causa non imputabile.

Errori comuni, tabelle operative e FAQ

Errori comuni che “fanno perdere” la difesa TP

L’esperienza pratica mostra che, nei casi di disconoscimento, il contribuente spesso perde per errori non tecnici ma organizzativi. I più frequenti sono:

L’errore di trattare la documentazione TP come un adempimento “annuale” e non come un fascicolo difensivo che deve essere coerente con contratti, contabilità e policy di gruppo.

L’errore di non presidiare l’art. 32 DPR 600/1973: richieste non gestite, risposte tardive o non tracciate, con rischio di inutilizzabilità in giudizio.

L’errore di “saltare” la fase precontenziosa (contraddittorio, PVC) e investire tutto nel ricorso: oggi la struttura normativa valorizza contraddittorio e adesione, e molte preclusioni/valutazioni si formano prima dell’atto.

L’errore di discutere di percentuali (mark-up, royalty rate) senza dimostrare comparabilità e razionale economico: il giudizio TP non è una gara di percentuali, ma una gara di comparabilità.

Tabelle riepilogative operative

TemaNorma/FonteCosa devi fare da contribuenteRischio se non lo fai
Principio di libera concorrenza e rettifiche TPArt. 110, co. 7, TUIR; DM 14.05.2018Dimostrare comparabilità e coerenza del metodoAumento imponibile e contenzioso tecnico
Valore normaleArt. 9 TUIRCollegare prezzo/indicatori a parametri di mercato e condizioni comparabiliRettifiche su base “valore normale” non controllate
Penalty protectionD.Lgs. 471/1997 + provvedimento attuativoPredisporre e mantenere documentazione “idonea” e efficaceSanzioni applicabili + minor forza negoziale
Richieste documentali e preclusioneArt. 32 DPR 600/1973; Corte cost. n. 137/2025Rispondere; tracciare; motivare impedimenti; depositare con ricorso se causa non imputabileInutilizzabilità dei documenti favorevoli
Termini ricorsoArt. 21 D.Lgs. 546/1992Contare 60 giorni (con sospensione feriale) e predisporre ricorso completoInammissibilità, decadenza
Contraddittorio preventivoArt. 6-bis Statuto; DM 24.04.2024Trattare lo “schema di atto” come atto difensivo chiaveAtto più “forte” per l’Ufficio e più difficile da smontare
Rottamazione-quinquiesL. 199/2025, art. 1, commi 82 ss.Valutare convenienza vs strategia di merito; rispettare scadenzePerdita dell’opportunità e prosecuzione riscossione

FAQ pratiche

La documentazione TP “disconosciuta” è inutile?
No. Anche se l’Ufficio contesta l’idoneità ai fini premiali, la documentazione può restare utile per difendere il merito (comparabilità, metodo, ragioni economiche). Il problema è distinguere tra efficacia premiale e valore probatorio/argomentativo.

Se manca un requisito formale, perdo automaticamente la penalty protection?
Dipende dalla contestazione e da come è costruita la prova. Nella prassi, l’Ufficio tende a essere rigoroso sui requisiti; la difesa deve dimostrare cronologia, funzione e idoneità.

Se non rispondo a un invito ex art. 32 DPR 600/1973, posso produrre dopo i documenti in giudizio?
Il sistema prevede una preclusione, con possibilità di superarla depositando i documenti con l’atto introduttivo e dichiarando la causa non imputabile. La Corte costituzionale (sent. 137/2025) ha confermato la tenuta dell’impianto e valorizzato la ratio di collaborazione/dialogo.

Cosa significa “causa non imputabile” per superare la preclusione?
È un tema casistico: va dimostrato che l’inadempimento non deriva da scelta o negligenza del contribuente, ma da impedimenti oggettivi e non imputabili; la prova va costruita con documenti e cronologia.

Ho ricevuto un PVC: devo aspettare 60 giorni per l’accertamento?
Lo Statuto disciplina il contraddittorio e i tempi delle osservazioni; la difesa deve monitorare rispetto del termine e motivazioni di urgenza.

Il contraddittorio preventivo si applica sempre agli accertamenti TP?
In linea generale il principio del contraddittorio (art. 6-bis Statuto) opera salvo eccezioni; il DM 24 aprile 2024 individua atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio. Serve quindi verificare la tipologia di atto.

Quando devo fare ricorso contro l’avviso di accertamento?
Entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, con sospensione feriale nel periodo previsto dalla legge.

È meglio adesione o ricorso?
Dipende dal rapporto rischio/beneficio: in TP spesso l’adesione è utile se consente di neutralizzare sanzioni, contenere imponibile e chiudere un contenzioso tecnico costoso; il ricorso è preferibile se l’atto è viziato o la comparabilità dell’Ufficio è chiaramente errata.

La documentazione nazionale può essere in inglese?
In prassi, l’Agenzia ha affermato che la Documentazione Nazionale (Local file) deve essere prodotta in italiano. Se è in inglese, il rischio di contestazione formale aumenta.

Se l’Ufficio accetta la mia documentazione ma contesta i comparabili, ho perso le sanzioni?
Non necessariamente: puoi mantenere il regime premiale se la documentazione è idonea; la contestazione di merito non coincide automaticamente con la perdita della penalty protection, che dipende dalla conformità ai requisiti richiesti.

Come si contesta la scelta del “punto” nell’intervallo di libera concorrenza?
Si lavora su: qualità della comparabilità, necessità di range ristretto e motivazione della selezione del punto. La prassi ha chiarito che l’uso del range e la scelta del punto richiedono motivazioni e coerenza con comparabilità.

Se l’accertamento diventa esecutivo, posso rateizzare o definire?
Sì, esistono strumenti di gestione del debito (rateazioni, definizioni agevolate). Al 2026 è rilevante la definizione agevolata prevista dalla L. 199/2025 per carichi specifici, con scadenze e modalità.

Posso usare la rottamazione-quinquies se ho un contenzioso pendente?
La normativa prevede che il debitore indichi la pendenza di giudizi e assuma impegni di rinuncia secondo il quadro previsto. Va valutato con il professionista perché incide sulla strategia processuale.

Se ho problemi di liquidità, la crisi d’impresa/sovraindebitamento può aiutare contro debiti fiscali?
Sì, il coordinamento tra definizioni agevolate e procedure di crisi/indebitamento è previsto e può essere decisivo per evitare escalation esecutive, ma richiede progettazione legale e finanziaria.

Qual è l’errore più grave in fase di verifica TP?
Ignorare o sottovalutare le richieste documentali (art. 32) e rinviare tutto al ricorso: si rischiano preclusioni e perdita di forza difensiva.

Che cosa devo portare subito al mio consulente quando ricevo un invito o un PVC TP?
Atto ricevuto, elenco richieste, documentazione TP disponibile, contratti infragruppo, benchmark e dataset, riconciliazioni contabili, organigrammi e funzioni/rischi, evidenze di firma/marca temporale e di trasmissione. Questa “base” è ciò che consente di costruire difesa e non solo narrazione.

Sentenze e fonti istituzionali recenti utili in ricorso

Questa sezione raccoglie fonti “pesanti” (normative e giurisprudenziali) particolarmente utili quando imposti una difesa contro il disconoscimento della documentazione TP, aggiornate al 20 febbraio 2026.

Fonti normative e di riforma procedimentale/sanzionatoria

  • Art. 110, comma 7, TUIR (DPR 917/1986) e art. 9 TUIR (valore normale).
  • DM MEF 14 maggio 2018 (linee guida TP).
  • D.Lgs. 471/1997 (sanzioni amministrative tributarie; base normativa del regime premiale).
  • D.Lgs. 87/2024 (revisione del sistema sanzionatorio tributario).
  • D.Lgs. 219/2023 (riforma Statuto del contribuente e principio del contraddittorio).
  • DM MEF 24 aprile 2024 (atti esclusi dal contraddittorio ex art. 6-bis).
  • D.Lgs. 13/2024 (accertamento tributario e intreccio con contraddittorio/adesione).
  • Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (termine ricorso 60 giorni).
  • L. 742/1969 (sospensione feriale).
  • Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, commi 82 ss. (definizione agevolata “rottamazione-quinquies”, scadenze e regole).

Giurisprudenza costituzionale e principi sulle preclusioni documentali

  • Corte costituzionale, sentenza n. 137/2025: disciplina della non utilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti in sede procedimentale (art. 32 DPR 600/1973) e letture sistematiche su ratio e condizioni.

Prassi su documentazione e temi TP

  • Provvedimento del Direttore AE 23 novembre 2020 (documentazione idonea TP, requisiti e struttura operativa).
  • Circolare AE 26 novembre 2021 n. 15/E (chiarimenti su documentazione idonea TP, masterfile/local file, condizioni di efficacia).
  • Circolare AE 24 maggio 2022 n. 16/E (intervallo di libera concorrenza e indicazioni operative).
  • Risposta a interpello (2024) sulla lingua della documentazione nazionale (Local file in italiano).

Conclusione

Se l’Agenzia delle Entrate disconosce la documentazione TP, non stai affrontando solo un problema “di forma”: stai affrontando un evento che può incidere simultaneamente su imponibile, sanzioni, onere della prova, possibilità di utilizzare documenti in giudizio e, nei casi più pesanti, sulla tenuta finanziaria dell’impresa o del contribuente. La difesa efficace nasce da tre mosse: (i) presidiare subito il procedimento (inviti ex art. 32, contraddittorio, PVC), (ii) costruire una prova tecnica coerente con art. 110 TUIR e DM 14 maggio 2018, (iii) scegliere consapevolmente fra adesione, ricorso e strumenti di gestione del debito, senza improvvisazioni.

Agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista è decisivo: in materia TP la difesa tardiva rischia di diventare inutilizzabile o di perdere forza negoziale, soprattutto quando si innestano preclusioni documentali e scadenze processuali rigide.

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