Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Gli Ammortamenti

Introduzione

La contestazione degli ammortamenti è una delle riprese a tassazione più frequenti e, spesso, più sottovalutate: “sotto” una contestazione che sembra solo contabile si nascondono quasi sempre effetti fiscali immediati (maggiori imposte, interessi e sanzioni), ma anche impatti di medio periodo (riallineamenti del piano cespiti, possibili effetti su IRAP, su perdite fiscali, su eventuali agevolazioni collegate agli investimenti, fino alla riscossione coattiva se l’atto non viene gestito tempestivamente).

Quando l’Agenzia delle Entrate “taglia” o riduce un ammortamento, di regola non sta discutendo una semplice scelta gestionale: sta affermando che quel costo non è deducibile (o lo è in misura diversa) perché mancano requisiti sostanziali (strumentalità/inerenza, effettività del costo, corretta classificazione del bene, entrata in funzione, corretto coefficiente, corretta imputazione temporale) oppure perché la documentazione è insufficiente o non utilizzabile in giudizio se non esibita quando richiesta.

In questa guida, aggiornata al 20 febbraio 2026, troverai un approccio giuridico–pratico “dal tuo lato” (contribuente/debitore):
– quadro normativo essenziale sugli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e sui poteri di controllo;
– cosa succede dopo la notifica (termini, diritti, scadenze, passi obbligati);
– difese e strategie (contraddittorio, autotutela, adesione, ricorso e sospensione);
– strumenti di gestione del debito (rottamazioni/definizioni, rateazioni e — nei casi gravi — strumenti della crisi e del sovraindebitamento).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul piano concreto, un team legale-contabile può aiutarti a: leggere tecnicamente l’atto (e i “punti deboli” motivazionali e istruttori), costruire un dossier documentale “processuale”, gestire il contraddittorio e l’eventuale istanza di adesione, impostare un ricorso efficace con richiesta di sospensione, negoziare piani di rientro o definizioni agevolate e, se il debito è ormai incompatibile con la continuità personale o aziendale, valutare strumenti giudiziali e stragiudiziali di regolazione della crisi.

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Quadro normativo essenziale sugli ammortamenti

La regola madre, in ambito reddito d’impresa, è che le quote di ammortamento si deducono solo se rispettano i criteri fiscali (oltre a quelli contabili), con limiti e modalità stabiliti dal TUIR e dai decreti sui coefficienti. Per i beni materiali strumentali la disposizione di riferimento è l’art. 102 TUIR; per i beni immateriali l’art. 103 TUIR; per molte spese “pluriennali” l’art. 108 TUIR; e, in via trasversale, la disciplina generale sui componenti del reddito (competenza, certezza/determinabilità e inerenza) si innesta sulle norme speciali.

Ammortamento dei beni materiali: cosa devi “tenere fermo”

Per difenderti in modo efficace, devi sapere quali sono, in sintesi, i pilastri fiscali che l’Ufficio prova normalmente ad attaccare:

1) Strumentalità e natura del bene
La quota è deducibile se riguarda beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa. Se l’Ufficio prova a qualificare il bene come non strumentale (o non inerente), non sta “riducendo una quota”: sta negando il presupposto stesso della deduzione.

2) Decorrenza: ammortamento “da quando”
L’art. 102 collega la deduzione all’esercizio di entrata in funzione (criterio funzionale: il bene deve essere nella disponibilità e destinato all’uso produttivo effettivo, non solo acquistato “sulla carta”). È uno dei fronti tipici di contestazione quando l’investimento è a fine anno, in fase di collaudo, o il bene resta inutilizzato.

3) Limiti quantitativi e coefficienti tabellari
La deduzione è “a tetto”: non puoi superare i coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale sui coefficienti di ammortamento (tabellari), salvo casi particolari. Il riferimento classico resta il D.M. 31 dicembre 1988 (tabelle per categorie di attività e beni).

4) Regola del primo anno (quota ridotta)
In via ordinaria, nel primo esercizio la deduzione è spesso ridotta (meccanismo che, nella pratica, diventa una delle contestazioni più “meccaniche” se il contribuente applica da subito il coefficiente pieno). La disposizione è contenuta nell’art. 102, con regole che vanno lette insieme al sistema tabellare.

5) “Beni di modico valore” e deduzione integrale
Per i beni di costo unitario contenuto, la disciplina consente spesso una deduzione più rapida (talvolta integrale) entro i limiti stabiliti dall’art. 102. È un tema tipico quando l’Ufficio riqualifica beni come “cespiti” quando tu li hai trattati come costi (o viceversa).

Ammortamento dei beni immateriali: il terreno dove l’errore “costa di più”

L’art. 103 TUIR disciplina l’ammortamento dei beni immateriali (diritti di utilizzazione, brevetti, processi, formule, marchi, concessioni, avviamento, ecc.) con percentuali e tempi che, rispetto ai beni materiali, sono spesso più rigidi o comunque “tipizzati”.

Un punto chiave, utile in difesa: per gli immateriali la contestazione non è quasi mai “solo” sul coefficiente, ma su qualificazione (che cosa hai capitalizzato?), titolarità (chi detiene il diritto?), utilità pluriennale (perché è spesa pluriennale?) e documentazione (contratti, licenze, registrazioni, perizie). Anche l’Agenzia, in approfondimenti divulgativi, richiama il perimetro dell’art. 103 e le regole tributarie collegate alle immobilizzazioni immateriali.

La “prova” conta quanto la norma: documenti, richieste e preclusioni

Il livello successivo, fondamentale per difenderti: anche avendo ragione nel merito, puoi perdere “per prova”.

Poteri istruttori dell’Ufficio e richieste documentali
Gli uffici possono invitare il contribuente (e anche terzi) a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti; l’art. 32 del DPR 600/1973 è uno dei cardini in materia di imposte sui redditi.

Rifiuto/omessa esibizione e inutilizzabilità a tuo favore
In ambito IVA, l’art. 52 del DPR 633/1972 prevede — in termini molto incisivi — che i libri/registri/scritture/documenti di cui sia rifiutata l’esibizione non possano essere considerati a tuo favore, in sede amministrativa o contenziosa; ed estende il concetto di rifiuto anche a dichiarazioni di non possesso o sottrazione alla verifica.

Questo principio diventa “centrale” nelle contestazioni di ammortamenti perché la difesa tipica passa da: fatture, contratti, bonifici, documenti di trasporto, collaudi, schede cespiti, libro inventari, estratti contabili, fotografie/seriali, registri di manutenzione, e-mail di consegna, prove di messa in funzione ecc.

Contraddittorio, motivazione e garanzie: le regole del gioco nel 2026

Nel 2026, la difesa non è solo “sostanziale”: spesso è procedurale.

Motivazione dell’atto e “fissità” dei fatti e mezzi di prova
Lo Statuto dei diritti del contribuente contiene regole sulla chiarezza/motivazione e, in particolare, un principio per cui fatti e mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere poi modificati/integrati/sostituiti se non in casi tipizzati: è un tema utile quando l’Ufficio, in giudizio, prova a “riparare” motivazioni deboli.

Contraddittorio preventivo
Dal 2024 è operativo un impianto generale di contraddittorio preventivo per gli atti autonomamente impugnabili, con eccezioni individuate da apposito decreto ministeriale. Queste regole incidono direttamente sulle contestazioni di ammortamenti, perché molte riprese a tassazione non sono “automatizzate”: l’Ufficio dovrebbe, in linea generale, metterti in condizione di interloquire prima dell’atto finale.

Perché l’Agenzia delle Entrate contesta gli ammortamenti

Le contestazioni più frequenti “in pratica”

Nelle verifiche su ammortamenti, le contestazioni tipiche (in ordine di frequenza applicativa) si riconducono a poche macro-cause:

Bene inesistente o costo non provato
È la contestazione più pericolosa: se l’Ufficio sostiene che il bene non esiste, non è entrato in azienda o non è riconducibile a te (es. fatture non coerenti, pagamenti non tracciati, seriali mancanti, descrizioni generiche), la quota di ammortamento diventa “indeducibile” e, spesso, l’accertamento prova a ricostruire anche profili sanzionatori più severi (quando inserisce elementi di frode o documentazione falsa). Anche solo sul piano sanzionatorio amministrativo, la differenza è enorme: la sanzione base per dichiarazione infedele è del 70% della maggiore imposta (salvo aumenti/riduzioni).

Bene non strumentale / non inerente
Qui la difesa si gioca sul “nesso” con l’attività e sull’utilità per la produzione del reddito (inerenza) e sulla destinazione strumentale. È particolarmente comune su autovetture, immobili, attrezzature “promiscue”, beni concessi a soci/amministratori o asset utilizzati in modo non coerente col business. La cornice generale sui requisiti dei componenti negativi si innesta nelle norme specifiche dell’ammortamento.

Decorrenza errata (bene non ancora entrato in funzione)
Se deduci un ammortamento prima della messa in funzione, l’Ufficio può spostare in avanti la deduzione: non sempre è una perdita “definitiva”, ma può creare maggiori imposte nell’anno accertato e complicare gli anni successivi. La difesa richiede prova dell’entrata in funzione (collaudo, verbali, prime lavorazioni, output produttivi, manutenzioni, attivazioni software ecc.).

Coefficiente errato o classificazione sbagliata del bene
Il D.M. 31 dicembre 1988 è ancora il perno dei coefficienti tabellari: se l’Ufficio sostiene che hai scelto un codice attività/voce tabellare non corretta, può recuperare l’eccedenza di ammortamento. In difesa non basta dire “secondo me è quel coefficiente”: serve una ricostruzione tecnico-organizzativa (ciclo produttivo, specifiche del bene, funzione nel processo) e, spesso, un parere contabile/tecnico.

Spese incrementative vs manutenzioni
Una parte enorme di contenzioso nasce perché costi che tu porti a conto economico (manutenzione) vengono riqualificati come incrementativi (capitalizzabili) o viceversa, con riflessi sul piano degli ammortamenti e sul limite di deducibilità annuale. La disciplina, in ambito fiscale, si incrocia con l’articolazione dell’art. 102 (anche per spese di manutenzione e riparazione) e con i principi di competenza e qualificazione.

Beni su beni di terzi (locazione, comodato, concessione)
Qui l’errore tipico è trattare la spesa come ammortamento “materiale” quando, in realtà, può essere una spesa su bene di terzi con regole diverse (immateriale/pluriennale), oppure dedurre quote senza dimostrare il titolo giuridico e la durata di utilità. Su questo fronte, la giurisprudenza recente ha affrontato (in casi concreti) la deducibilità di quote di ammortamento relative a spese su immobili di terzi.

Il punto decisivo dal lato del contribuente: “contestazione” non significa sempre “torto”

In moltissimi casi, la contestazione nasce da una combinazione di:
– documentazione incompleta (o non organizzata in modo “verificabile”);
– scelte contabili ragionevoli ma non accompagnate da un memo tecnico (es. perché quel coefficiente? perché quella vita utile?);
– mancate risposte a un questionario o a una richiesta ex art. 32 DPR 600/1973;
– assenza di contraddittorio effettivo o motivazione “standard” che non entra nel merito della tua specifica attività.

Per questo, la difesa corretta non è “solo ricorso”: spesso è un mix calibrato, fatto per costruire (1) una base probatoria pulita e (2) un percorso procedurale che riduca tempi/costi/rischi.

Tabella rapida: norme-chiave sugli ammortamenti e su cosa controlla l’Ufficio

TemaNorma di riferimentoCosa può contestare l’UfficioCosa devi presidiare
Ammortamento beni materialiArt. 102 TUIRstrumentalità, entrata in funzione, coefficiente, quota primo anno, base costoprove di utilizzo, scheda cespite, collaudo, funzione del bene
Coefficienti tabellariD.M. 31/12/1988scelta tabella/attività, coefficiente erratodossier tecnico di classificazione, descrizione funzionale
Ammortamento beni immaterialiArt. 103 TUIRqualificazione del diritto, durata, titolaritàcontratti/licenze, evidenza uso, durata utilità
Spese pluriennaliArt. 108 TUIRripartizione su più esercizi, coerenza temporalepiano di riparto, relazione contabile
Regole generali costiArt. 109 TUIR (e principi generali)inerenza, competenza, certezza/determinabilitàcoerenza economica e documentazione di supporto

Cosa succede dopo la notifica: procedura passo-passo, scadenze e diritti

Qui trovi un percorso operativo “da contribuente”, distinguendo prima e dopo l’atto impositivo.

Prima dell’atto: contraddittorio, richieste, PVC

Richieste documentali e questionari
Se ricevi richieste ex art. 32 DPR 600/1973, la priorità è rispondere in modo completo e “tracciabile” (protocollo PEC, indice allegati, spiegazioni). Non farlo può aprire la porta a preclusioni probatorie e, soprattutto, consente all’Ufficio di sostenere che il costo non è provato.

Accessi/verifiche e PVC
Dopo un processo verbale di constatazione (PVC), lo Statuto riconosce la possibilità di presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni e, come regola, l’avviso non dovrebbe essere emesso prima della scadenza di tale termine salvo urgenza motivata (tema spesso litigioso).

Contraddittorio preventivo “generalizzato”
Per molti atti impugnabili, l’assetto post-2024 prevede una fase di contraddittorio preventivo, con eccezioni individuate da decreto del MEF. Per te, significa che può esistere uno spazio formale in cui “inchiodare” l’Ufficio su: bene/uso/coefficiente/prova/qualificazione, prima che l’atto diventi definitivo e inizi la corsa dei termini.

Dopo l’atto: l’orologio parte davvero

Quando arriva un avviso di accertamento (o atto equivalente) che recupera ammortamenti, devi ragionare subito su tre piani paralleli:

1) validità dell’atto (vizi formali/procedurali e motivazione)
2) merito (ammortamento sì/no, quanto, quando: prove e norme)
3) rischio riscossione (sospensione e/o gestione del carico)

Termine per impugnare
Il ricorso va proposto (notificato) entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato: è un termine centrale e, se lo perdi, la partita cambia radicalmente (si passa alla gestione del debito, non più alla contestazione del merito).

Costituzione in giudizio (deposito)
Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente deve depositare nei termini (entro 30 giorni) a pena di inammissibilità, secondo le modalità del processo tributario telematico.

La mediazione/reclamo non è più la “tappa obbligata” (dal 2024)
Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non è proponibile il reclamo-mediazione per le liti fino a 50.000 euro: è un cambiamento che incide direttamente sull’agenda dei termini e sulle strategie (prima c’era una fase deflativa con scansioni proprie).

Accertamento con adesione e sospensione dei termini
L’adesione (D.Lgs. 218/1997) può essere richiesta e, in determinate condizioni, sospende i termini di impugnazione per un periodo (meccanismo cruciale per “prendere tempo” in modo legittimo e negoziare). La disciplina va letta anche alla luce delle modifiche collegate al contraddittorio preventivo (D.Lgs. 13/2024).

Tabella riepilogativa: scadenze e momenti decisivi

MomentoChe cosa accadeTermine tipicoCosa fare (lato contribuente)
Richiesta documenti / questionariol’Ufficio chiede provenei termini indicati nell’attorispondere ordinatamente, con indice e spiegazioni
PVC dopo verificapuoi inviare osservazioni60 giorniinviare memorie tecniche su cespiti/uso/coefficiente
Contraddittorio preventivopuoi interloquire prima dell’attosecondo regole dell’atto/schemadepositare dossier e “cristallizzare” i fatti
Notifica avviso di accertamentoparte la difesa “a orologio”60 giorni per ricorsovalutare: adesione/autotutela/ricorso+sospensione
Proposizione ricorsonotifica del ricorsoentro 60 giorniatto ben motivato, allegati essenziali, prova
Deposito ricorso (costituzione)deposito telematicoentro 30 giorni dalla notificacoordinare PTT e fascicolo documenti

Difese e strategie legali quando gli ammortamenti sono contestati

Questa è la sezione “operativa”: cosa puoi fare davvero — e in che ordine — per difenderti.

Primo obiettivo: capire che tipo di contestazione hai davanti

Non tutte le contestazioni di ammortamenti sono uguali. In pratica, l’atto può dire (esplicitamente o implicitamente) una di queste cose:

A) “Il bene non esiste / il costo non è provato”
Difesa: pacchetto probatorio forte (esistenza, proprietà/disponibilità, pagamento, consegna, messa in uso). Qui l’arma principale è la prova “esterna” e la coerenza complessiva del fascicolo.

B) “Il bene esiste, ma non è ancora entrato in funzione”
Difesa: prova della messa in funzione o, se davvero non è entrato in funzione, strategia di riallocazione temporale (spesso conviene chiedere un ricalcolo che eviti duplicazioni e riduca sanzioni, mostrando che si tratta di errore temporale e non di evasione).

C) “Hai usato un coefficiente sbagliato”
Difesa: dimostrare la corretta classificazione tabellare (D.M. 31/12/1988), con argomenti tecnici e, se utile, perizia/relazione del commercialista o consulente tecnico.

D) “Hai sbagliato la natura del costo (manutenzione vs incremento; immateriale vs materiale)”
Difesa: dimostrare la corretta qualificazione; qui la ricostruzione contabile (registrazioni, cespiti, delibere, policy) è determinante.

Secondo obiettivo: attaccare l’atto anche sul piano procedurale

Nel 2026, le contestazioni di ammortamenti si vincono spesso anche così: se l’Ufficio non ha rispettato regole di contraddittorio/motivazione, l’atto può essere vulnerabile.

Contraddittorio preventivo e relative eccezioni
Se l’atto rientra tra quelli per cui il contraddittorio è dovuto, devi verificare se:
– ti hanno inviato lo “schema di atto” con invito a osservazioni;
– hanno rispettato la procedura e le eccezioni;
– hanno effettivamente valutato le tue osservazioni (non basta “riceverle”).

Motivazione e “fatti/mezzI di prova”
Se la motivazione è generica (“non inerente”, “non provato”) senza spiegare perché i tuoi documenti sarebbero insufficienti, hai una linea difensiva forte, anche perché lo Statuto vincola l’Amministrazione sul perimetro fattuale e probatorio dell’atto.

Terzo obiettivo: scegliere il canale giusto (o la combinazione giusta)

Sul piano pratico, raramente basta “una sola mossa”. Le opzioni più tipiche sono:

Autotutela (istanza di annullamento/rettifica)
Ha senso quando l’errore dell’Ufficio è evidente (es. confusione di cespite, duplicazioni, documenti ignorati, calcoli palesemente errati). È veloce, ma non sospende automaticamente i termini di ricorso: quindi spesso si fa in parallelo con valutazione di adesione/ricorso. (Le regole sull’autotutela sono state oggetto di interventi nella riforma fiscale; in ogni caso, sul piano operativo, la gestione tempestiva è decisiva.)

Accertamento con adesione
È lo strumento principe se vuoi negoziare: puoi far valere prove e ragioni, ottenere riduzioni, correggere errori temporali e, soprattutto, gestire il rischio sanzionatorio. La disciplina è nel D.Lgs. 218/1997 e va coordinata con lo schema di atto del contraddittorio preventivo (D.Lgs. 13/2024).

Ricorso e richiesta di sospensione
Quando la pretesa è ingiusta o sproporzionata, o quando l’Ufficio non tratta davvero nel merito, il contenzioso diventa necessario. È essenziale pianificare anche la sospensione (cautelare) per evitare effetti di riscossione nel frattempo. I termini (60 giorni + deposito nei 30) sono perentori.

Tabella pratica: “mappa difensiva” per contestazioni su ammortamenti

StrumentoQuando convieneProContro / rischi
Contraddittorio preventivo (se previsto)prima dell’attopuoi “chiudere” prima, fissare fatti e provese gestito male, consegni materiale senza narrazione
Autotutelaerrore evidenterapido, spesso senza costi giudiziarinon blocca termini ricorso di per sé
Adesionemargine negoziale o errore temporaleriduce rischio e spesso sanzioni; può sospendere terminiserve dossier solido e strategia
Ricorsopretesa infondata o atto viziatotutela piena; puoi chiedere sospensionecosti/tempi; serve prova ben organizzata
Conciliazione (in giudizio)dopo avvio causachiusura controllata, spesso con beneficiarrivi già in contenzioso

Le “armi” probatorie che funzionano davvero quando ti contestano gli ammortamenti

Per gli ammortamenti, il fascicolo efficace è quasi sempre quello che dimostra, con coerenza cronologica e funzionale:

1) Titolo e costo: contratto/ordine, fattura dettagliata, prova pagamento, eventuale finanziamento/leasing (se pertinente).
2) Ingresso in azienda: DDT, verbali consegna, seriali, inventario, foto, registri interni.
3) Messa in funzione: collaudo, e-mail di avvio, report produzione, log software, prime manutenzioni, certificazioni.
4) Coerenza contabile: scheda cespite, piano ammortamento, riconciliazione libro cespiti–bilancio–dichiarazione.
5) Classificazione e coefficiente: spiegazione tecnica della classificazione tabellare (D.M. 31/12/1988) e della funzione nel processo aziendale.

Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni servono per capire quanto vale la contestazione e scegliere la strategia (difesa dura vs definizione/adesione).

Simulazione 1: coefficiente errato su bene materiale

Scenario:
– acquisto macchinario: € 100.000;
– tu deduci nel 2024 una quota 20% = € 20.000;
– l’Ufficio sostiene coefficiente 10% e (in più) applica la regola del primo anno ridotta, riconoscendo solo € 5.000;
– differenza contestata nell’anno: € 15.000.

Effetto economico (stima semplificata lato imposte):
– maggior imponibile IRES/IRPEF: € 15.000;
– sanzione base per infedele dichiarazione: 70% della maggiore imposta (salvo riduzioni se errore di imputazione temporale senza danno, o se rientri nelle soglie 3%/30.000, o se dimostri assenza di danno).

Osservazione difensiva: qui conviene spesso impostare la difesa su due livelli:
1) coefficiente corretto (dimostrazione tecnica);
2) in subordine, se il tema è solo temporale e la quota sarebbe stata deducibile negli anni successivi, evidenziare l’errore come imputazione temporale e puntare alle riduzioni sanzionatorie previste quando non c’è danno per l’Erario o quando l’infedeltà deriva da errore temporale.

Simulazione 2: bene “non entrato in funzione” (contestazione di decorrenza)

Scenario:
– impianto acquistato a dicembre; installazione completata a febbraio dell’anno successivo;
– tu deduci quota anno acquisto;
– l’Ufficio la disconosce e la sposta.

Effetto tipico:
– maggiori imposte nell’anno accertato;
– possibile recupero (deduzione) nell’anno successivo se coerentemente rettificato il piano;
– sanzioni: se dimostri che l’errore è temporale e che il componente positivo/negativo ha già concorso (o concorrerà) senza danno, puoi mirare alle riduzioni o alla sanzione fissa quando non c’è danno per l’Erario (quando applicabile).

Lezione pratica: spesso è più efficiente, in adesione o già in contraddittorio, chiedere un ricalcolo completo “a scorrimento” del piano ammortamenti per evitare duplicazioni e per sterilizzare il danno erariale apparente.

Simulazione 3: documenti non esibiti e rischio preclusione

Scenario:
– l’Ufficio ti ha chiesto i contratti di licenza software (immateriale) e la prova di utilizzo;
– tu non rispondi (o rispondi parzialmente);
– in giudizio produci i documenti.

Rischio:
– l’Amministrazione può eccepire inutilizzabilità a tuo favore dei documenti se rientri nei casi di rifiuto/omessa esibizione secondo le norme (IVA) e la logica preclusiva; per le imposte dirette, l’attività istruttoria ex art. 32 e la gestione corretta delle richieste evitano questo fronte.

Lezione pratica: mai lasciare una richiesta documentale senza risposta “tracciata”. Se davvero non hai un documento, scrivilo e spiega perché (e soprattutto, cosa produci in alternativa).

Strumenti alternativi per definire o gestire il debito

Quando la contestazione sugli ammortamenti produce un debito che non riesci a pagare subito (o quando il contenzioso è incerto), devi conoscere anche gli strumenti “paralleli” di gestione.

Definizioni agevolate e rottamazioni: cosa c’è nel 2026

Al 2026, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (“rottamazione-quinquies”), disciplinata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, commi 82–101), con presentazione telematica della domanda entro i termini indicati e con regole su importi dovuti (capitale e spese) e stralcio di sanzioni/interessi/mora secondo la disciplina della misura.

Punto pratico: la definizione agevolata è uno strumento di gestione del debito in riscossione, non uno strumento per “vincere” la contestazione nel merito. Ha senso quando:
– il contenzioso è rischioso;
– vuoi bloccare l’aggravio di sanzioni/interessi;
– hai bisogno di un piano sostenibile.

Rateazioni e piani di pagamento

Fuori (o oltre) le definizioni speciali, resta la logica dei piani di dilazione: non elimina la pretesa, ma può rendere sostenibile la gestione finanziaria, soprattutto se affiancata da una sospensione giudiziale o da un percorso di definizione. (Le regole operative dipendono dalla fase: accertamento, iscrizione a ruolo, riscossione; e vanno sempre coordinate con le scadenze processuali.)

Crisi e sovraindebitamento: quando il problema non è più “la singola cartella”

Se la contestazione sugli ammortamenti si somma ad altri debiti (IVA, INPS, banche, fornitori) e diventa strutturale, devi valutare — con un professionista — strumenti di regolazione della crisi.

Per imprese: composizione negoziata della crisi (introdotta dal D.L. 118/2021, coordinato con la legge di conversione), utile per negoziare con i creditori e provare a preservare la continuità.

Per consumatori, professionisti e imprese minori: strumenti del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che hanno assorbito e riorganizzato molte logiche della “vecchia” L. 3/2012. Tra gli istituti più noti in ottica debitoria:
– piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
– procedure di liquidazione controllata, e meccanismi di esdebitazione;
– esdebitazione del debitore incapiente (con requisiti stringenti, tra cui meritevolezza e incapienza).

Registro OCC e ruolo dei gestori
Il Ministero della Giustizia gestisce il registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 disciplina requisiti e regole organizzative.

Tabella: scegliere lo strumento giusto in base al problema

Situazione realeObiettivoStrumento che tipicamente ha senso
Contestazione discutibile ma difendibileannullare/ridurre la ripresacontraddittorio + adesione / ricorso con sospensione
Contestazione “temporale” (decorrenza)ridurre sanzioni e riallineare quoteadesione con ricalcolo + riduzioni per errore temporale
Debito già in riscossione e vuoi chiuderepagare capitale e tagliare sanzioni/interessirottamazione/definizione agevolata se applicabile
Indebitamento complessivo non sostenibileproteggere patrimonio e ripartirestrumenti CCII (consumatore/impresa minore) o composizione negoziata

Errori comuni da evitare

Il punto di vista difensivo impone di conoscere anche gli errori che, nella pratica, fanno “perdere” cause potenzialmente vincibili:

1) Aspettare: far scorrere i 60 giorni senza una strategia (o confidare solo nell’autotutela).
2) Non rispondere alle richieste documentali o rispondere senza ordine (file sparsi, senza indice, senza spiegazione).
3) Produrre documenti tardi (in giudizio) senza una narrazione che spieghi perché non sono stati prodotti prima.
4) Confondere merito e forma: non contestare vizi di motivazione/contraddittorio quando ci sono.
5) Non quantificare: non fare subito un prospetto “se perdo / se vinco / se definisco” (imposte, sanzioni, interessi, flussi).

Domande e risposte operative

Quanto tempo ho per fare ricorso contro l’avviso che disconosce l’ammortamento?
In generale 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato; poi ci sono regole sulla costituzione/deposito entro 30 giorni dalla proposizione.

Se presento un’istanza in autotutela, i 60 giorni si bloccano?
Di regola no: per prudenza, si considera l’autotutela come canale parallelo, non sostitutivo, salvo specifiche sospensioni previste in altri istituti (es. adesione).

L’accertamento con adesione mi dà tempo?
Sì, può incidere sui tempi di impugnazione secondo la disciplina del D.Lgs. 218/1997, coordinata anche con le regole collegate al contraddittorio preventivo (D.Lgs. 13/2024).

Cosa devo dimostrare quando contestano che il bene non è “strumentale”?
Devi dimostrare il nesso funzionale del bene con l’attività d’impresa e la coerenza economica dell’investimento, inquadrando la deduzione nelle regole dell’art. 102 TUIR (beni materiali) o art. 103 (immateriali), oltre ai requisiti generali dei costi.

Se mi contestano che il bene non è entrato in funzione, perdo per sempre la deduzione?
Spesso no: la contestazione può tradursi in uno spostamento temporale. Però nell’anno accertato maturano maggiori imposte e (potenzialmente) sanzioni; la strategia difensiva deve mirare almeno a ridurre l’impatto sanzionatorio e a riallineare correttamente le quote.

Il coefficiente di ammortamento lo scelgo io o lo decide l’Agenzia?
Lo scegli tu, ma entro i limiti tabellari e con coerenza rispetto alla tipologia/funzione del bene; l’Ufficio può contestare la scelta se non coerente con le tabelle del D.M. 31/12/1988 e con la realtà dell’attività.

Devo avere un “registro cespiti”?
Non è solo una formalità: è uno strumento difensivo essenziale per dimostrare esistenza, costo, data, quota e coerenza del piano ammortamenti con bilancio e dichiarazione. (La difesa è tanto migliore quanto più la contabilità è riconciliabile e verificabile.)

Se non esibisco un documento quando richiesto, posso produrlo in giudizio?
È un terreno rischioso: in IVA l’art. 52 DPR 633/1972 prevede una regola forte di inutilizzabilità a tuo favore in caso di rifiuto/omessa esibizione; per le imposte dirette devi comunque gestire correttamente le richieste ex art. 32 DPR 600/1973. La regola pratica è: rispondere sempre e lasciare traccia.

Che cos’è il contraddittorio preventivo e come mi aiuta sugli ammortamenti?
È una fase (dovuta per molti atti impugnabili, salvo eccezioni) in cui puoi inviare osservazioni prima dell’emissione dell’atto finale, incidendo sul contenuto dell’accertamento o costruendo basi difensive forti.

La motivazione “standard” dell’avviso è impugnabile?
Sì, può essere un punto di vulnerabilità: lo Statuto richiede chiarezza e motivazione e contiene vincoli sui fatti/prove posti a fondamento dell’atto. Ogni caso va verificato sul testo concreto dell’avviso.

Quali sanzioni rischio se l’Ufficio disconosce l’ammortamento?
Tipicamente si entra nello schema della dichiarazione infedele: per gli effetti su imposte dirette/IRAP la sanzione base (nel Testo Unico delle sanzioni) è del 70% della maggiore imposta, con minimo 150 euro, salvo aumenti (frode) o riduzioni (soglie/errore temporale/assenza danno).

Se l’errore è solo “temporale” posso evitare la sanzione piena?
Il Testo Unico delle sanzioni prevede riduzioni e, in casi di errore temporale senza danno erariale, anche una sanzione fissa. Questo è un asse strategico tipico per le contestazioni su decorrenza ammortamento.

Posso chiedere la sospensione della riscossione mentre faccio ricorso?
In genere sì, attraverso le misure cautelari nel processo tributario, ma va impostata bene (fumus e periculum, documentazione). La gestione va coordinata con i termini del ricorso e con eventuali istituti deflattivi.

C’è ancora la mediazione obbligatoria per liti fino a 50.000 euro?
No, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non è proponibile il reclamo-mediazione: attenzione perché questo modifica le tempistiche rispetto al passato.

Se il debito finisce in riscossione, posso “rottamare”?
Nel 2026 esiste una definizione agevolata (“rottamazione-quinquies”) introdotta dalla legge di bilancio 2026, con regole e scadenze dedicate (e domanda telematica). Va verificata l’ammissibilità del tuo carico.

Se non riesco proprio a pagare neanche con rate/rottamazioni?
Devi valutare strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: composizione negoziata (per imprese) o procedure del CCII (per consumatori/impese minori), fino all’esdebitazione nei casi previsti.

La contestazione sugli ammortamenti può generare pignoramenti/fermi/ipoteche?
Sì, se l’atto diventa definitivo e il debito entra in riscossione senza essere gestito (pagamento, sospensione, definizione, piano). Per questo la difesa deve includere subito una strategia cautelare e finanziaria.

Qual è l’errore più grave da non fare?
Ignorare i termini (60 giorni) o non costruire il fascicolo probatorio mentre hai ancora la possibilità di farlo in modo ordinato e tempestivo.

Giurisprudenza e prassi rilevanti e recenti

Di seguito una selezione (con indicazione dell’organo) utile per orientare la difesa su ammortamenti e su aspetti procedurali tipici. L’elenco è costruito per essere “utilizzabile” in pratica: non sostituisce la lettura integrale, ma aiuta a individuare i filoni.

Corte di Cassazione (Sez. tributaria)
Sentenza 31 maggio 2024, n. 15248: nel contesto di spese su immobili di terzi, la pronuncia affronta (tra i profili oggetto di censura) la deducibilità di quote di ammortamento relative a spese di ristrutturazione su immobile tratto in uso, tema frequentemente collegato a contestazioni su qualificazione e ammortamento di costi “su bene di terzi”.

Prassi/approfondimenti istituzionali utili alla difesa
Agenzia delle Entrate (approfondimento divulgativo): focus sulle regole tributarie delle immobilizzazioni immateriali, con richiamo alla disciplina dell’art. 103 TUIR (utile per impostare la difesa su qualificazione/titolarità/durata).
Agenzia delle Entrate: articoli e schede che richiamano il ruolo della documentazione e dei tempi nella fase precontenziosa (in chiave di inutilizzabilità o difficoltà probatorie se la produzione è tardiva).

Garanzie procedurali (Statuto e contraddittorio)
– Regole sul contraddittorio preventivo e sulle sue eccezioni, rilevantissime quando l’accertamento sugli ammortamenti nasce da valutazioni non automatizzate.
– Diritti del contribuente in verifica e “termine” per osservazioni sul PVC.
– Chiarezza e motivazione dell’atto (e vincoli su fatti/prove).

Processo tributario e termini
– Termine ricorso (60 giorni) e deposito (30 giorni).
– Abrogazione del reclamo-mediazione dal 4 gennaio 2024 (impatti sulle strategie difensive).

Sanzioni (per quantificare il rischio e negoziare)
Testo unico sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, Allegato, art. 27): disciplina aggiornata per omessa/infedele dichiarazione e riduzioni (soglie, errore temporale, assenza di danno).

Definizioni agevolate 2026 per debiti in riscossione
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e pagine istituzionali operative su rottamazione-quinquies.

Conclusione

Se l’Agenzia delle Entrate contesta gli ammortamenti, la chiave per difenderti non è “una formula”, ma un metodo: leggere l’atto come un documento tecnico–giuridico (non come una semplice richiesta di pagamento), qualificare correttamente il tipo di contestazione (prova, coefficiente, decorrenza, inerenza, qualificazione del costo), ricostruire un fascicolo probatorio che regga anche in giudizio e scegliere — in modo tempestivo — lo strumento giusto (contraddittorio, autotutela, adesione, ricorso con sospensione, definizioni e piani).

Agire presto è determinante perché:
– i termini del processo tributario sono perentori e stretti;
– la qualità della prova (e la risposta alle richieste istruttorie) incide direttamente sulle possibilità di difesa;
– una gestione tardiva può trasformare una contestazione discutibile in un debito “esecutivo”, con rischio di misure della riscossione se non si ottengono sospensioni o definizioni sostenibili.

In questa prospettiva, il supporto di un professionista con competenze integrate (tributario + contabile + gestione debito) è spesso ciò che fa la differenza tra una soluzione governata e una escalation (cartelle, pignoramenti, ipoteche, fermi). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti — come indicato nella comunicazione professionale dello Studio — possono intervenire sia sul fronte contenzioso (impugnazioni e sospensioni) sia sul fronte negoziale e di gestione della crisi, anche attraverso strumenti OCC e procedure previste dalla normativa sulla crisi e sul sovraindebitamento.

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