Introduzione
Quando l’Agenzia delle Entrate “contesta gli accantonamenti”, di solito sta dicendo una cosa precisa (e molto insidiosa): hai dedotto costi che, secondo il Fisco, non erano deducibili oppure non erano deducibili in quell’anno. Da qui scaturiscono recuperi a tassazione (IRES/IRPEF e spesso IRAP), interessi, sanzioni e, nei casi più delicati, contestazioni più ampie sulla correttezza del bilancio o sulla ricostruzione del reddito d’impresa. Non è un tema “contabile” in senso stretto: è un tema tributario e processuale, perché l’accantonamento vive su tre piani contemporaneamente: bilancio civilistico (prudenza/competenza), disciplina fiscale della deducibilità, e procedura di accertamento con i diritti difensivi del contribuente.
Dal 2024 in avanti, inoltre, il quadro procedurale è diventato più favorevole al contribuente sotto alcuni profili: lo Statuto del contribuente è stato modificato introducendo un principio di contraddittorio preventivo (art. 6-bis), con regole su “schema d’atto”, tempi minimi (almeno 60 giorni) e obbligo di motivare le osservazioni non accolte; e un decreto del MEF ha individuato gli atti esclusi da tale contraddittorio in fase di prima applicazione. Sono novità che, se usate bene, possono far annullare o ridimensionare contestazioni costruite in modo frettoloso o senza adeguata istruttoria.
In questo articolo (aggiornato al 20 febbraio 2026) trovi un percorso completo e pratico, scritto dal punto di vista del contribuente/debitore: come leggere l’atto, quali norme invocare, quali prove raccogliere, come impostare la difesa in contraddittorio, come impugnare e chiedere sospensioni, e quali strumenti alternativi (definizioni, rateazioni, procedure di crisi) valutare quando l’obiettivo è ridurre il danno e mettere il contribuente in sicurezza.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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Cosa sono gli accantonamenti e perché il Fisco li contesta
Nel bilancio civilistico, gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri servono a rappresentare passività la cui esistenza è certa o probabile, ma con importo o scadenza incerti, seguendo prudenza e competenza. Le regole operative (quando iscrivere un fondo, come misurarlo, cosa esporre in nota integrativa) sono oggi dettagliate dal principio contabile OIC 31 (aggiornato) per i soggetti OIC adopter, mentre per i soggetti IFRS valgono criteri analoghi (IAS 37) in termini di “obbligazione presente”, “probabilità dell’esborso” e “stima attendibile”.
Il punto chiave: il fatto che un accantonamento sia corretto civilisticamente non implica che sia deducibile fiscalmente nello stesso esercizio. La logica fiscale è più “rigida”: per molte fattispecie, il legislatore non vuole che si deducano costi stimati o potenziali, e ammette la deduzione solo quando la passività diventa certa e oggettivamente determinabile oppure quando la norma prevede esplicitamente la deducibilità del fondo/accantonamento (tipico: TFR e fondi specifici disciplinati dal TUIR).
Nella pratica d’accertamento, le contestazioni più ricorrenti sugli accantonamenti rientrano in alcuni “schemi” tipici:
Accantonamento dedotto ma non deducibile (indeducibilità “per legge”)
È il caso classico dei fondi rischi “generici” o di contenziosi non rientranti in ipotesi normate: l’Amministrazione applica la regola di indeducibilità degli accantonamenti non espressamente previsti dal TUIR (spesso richiamando l’art. 107, comma 4, come riportato anche in documenti ufficiali di prassi).
Accantonamento deducibile “in astratto”, ma non provato “in concreto”
Qui il problema non è (solo) la norma: sono la prova e la quantificazione. In assenza di documenti, criteri di stima, serie storiche, pareri tecnici/legali, delibere interne o contratti, l’ufficio sostiene che l’onere è indeterminato, non inerente o non dimostrato. In questi casi la difesa non si gioca su slogan (“è prudente”), ma su dossier probatorio.
Contestazione “di anno” (competenza temporale)
Molti fondi nascono prima che la passività sia “matura” fiscalmente. L’ufficio può contestare la deduzione nell’anno N e sostenere che il costo era deducibile (o doveva emergere) nell’anno N+1 o N+2, cioè quando l’obbligazione si concretizza. Qui la difesa è spesso duplice: dimostrare che l’accantonamento in realtà copre un debito già sorto (e quindi non è “fondo rischi” ma “debito”), oppure accettare lo spostamento temporale ma neutralizzare sanzioni e ridurre interessi con strumenti deflativi.
Errore “solo contabile” senza impatto sul conto economico/dichiarazione
Capita che l’accantonamento sia stato iscritto o riclassificato in stato patrimoniale, ma poi neutralizzato in dichiarazione (variazione in aumento), oppure che l’errore non abbia inciso sul conto economico e quindi sul reddito fiscale. In queste ipotesi, una contestazione “automatica” può essere attaccata per difetto di presupposto e per carenza di motivazione.
Se l’obiettivo è difendersi bene, la prima domanda non è “posso dedurre il fondo?”, ma questa: l’ufficio sta contestando un problema di deducibilità, di prova, di competenza, o sta contestando la ricostruzione del reddito come tale? Da qui cambia tutto: prove, termini, strategia e rischio.
Regole fiscali e contabili decisive per capire se l’accantonamento è deducibile
Per difendersi con efficacia devi avere un “modello mentale” chiaro: il Fisco ragiona per regole di deducibilità tipizzate e per requisiti probatori, mentre il bilancio ragiona per prudenza/competenza e rappresentazione veritiera e corretta.
Principi civilistici che incidono sulla credibilità del fondo
Anche se il contenzioso è tributario, l’ufficio (e poi il giudice) guardano spesso alla qualità del bilancio: coerenza, informativa in nota integrativa, criteri di stima.
I riferimenti essenziali sono:
- Art. 2423-bis c.c. (principi di redazione: prudenza, competenza, sostanza sulla forma, ecc.).
- Art. 2426 c.c. (criteri di valutazione: cornice generale, anche se i fondi rischi hanno disciplina soprattutto “interpretativa” tramite principi contabili).
- OIC 31 (quando iscrivere il fondo; differenza tra fondi rischi e debiti; “migliore stima”; informativa richiesta).
Se il fondo è “debolissimo” già sul piano civilistico (manca nota integrativa, manca criterio, importo “arrotondato”, variazioni incoerenti), la difesa fiscale diventa più difficile, perché l’ufficio potrà sostenere che non è una stima attendibile ma un “cuscinetto” di bilancio.
Principi IFRS e derivazione rafforzata
Per i soggetti che adottano IAS/IFRS, IAS 37 disciplina i requisiti di rilevazione delle “provisions” e le relative disclosure.
Sul piano fiscale, però, bisogna verificare se opera (e come) la derivazione rafforzata: la disciplina collega in misura più intensa il reddito imponibile ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio secondo IAS/IFRS, secondo il perimetro dettato dall’art. 83 TUIR e dai decreti attuativi.
Nella difesa, questo si traduce in una regola pratica: prima di ragionare come “OIC”, chiediti se sei “IFRS” e quali norme speciali governano il collegamento bilancio-fisco (perché la linea difensiva cambia).
Il nodo fiscale: indeducibilità generale e deducibilità “solo se prevista”
Nelle contestazioni sugli accantonamenti, l’ufficio tende a usare un concetto semplice: gli accantonamenti sono indeducibili salvo eccezioni tipizzate (e quando sono tipizzati, vanno rispettati requisiti e limiti).
In prassi ufficiale, l’affermazione che “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti” viene richiamata testualmente in documenti dell’Amministrazione riferiti all’art. 107, comma 4, del TUIR.
Per la difesa del contribuente è fondamentale distinguere:
Fondi/accantonamenti esplicitamente disciplinati e potenzialmente deducibili
Esempi (da verificare sempre caso per caso): accantonamenti “tipici” come il TFR, svalutazioni/accantonamenti su crediti entro limiti e regole, e alcune ipotesi particolari previste nel TUIR (ad esempio, fondi tecnici in settori specifici, operazioni a premio, ecc.).
Fondi rischi e oneri “generici”
Sono la zona più esposta: contenziosi, penali contrattuali, garanzie non supportate, ripristini futuri non obbligatori o non determinati, ristrutturazioni non formalizzate, ecc. Qui la strategia difensiva spesso non è forzare la deducibilità “di un accantonamento”, ma dimostrare che: – non era un fondo rischi, bensì un debito certo già sorto (quindi un costo di competenza), oppure
– la società non ha dedotto fiscalmente (ha già fatto variazione in aumento), quindi la contestazione è priva di danno erariale, oppure
– si è in presenza di un caso tipizzato e si dimostrano tutti i presupposti.
Tabella essenziale: “mappa” di difesa per tipologia di accantonamento
| Tipologia contestata | Obiezione tipica dell’ufficio | Difesa principale del contribuente | Documenti/prove che contano di più |
|---|---|---|---|
| Fondo rischi su contenzioso (cause civili/tributarie/lavoro) | “Passività incerta, indeducibile; stima non provata” | Dimostrare obbligazione presente e probabilità/quantificazione; oppure trattare come costo deducibile solo a maturazione (gestione danno) | Atti giudiziari, pareri legali, probabilità esito, storico cause simili, delibere CdA, nota integrativa |
| Fondo garanzia prodotti/servizi | “Stima arbitraria, non inerente, non documentata” | Serie storiche, metriche difettosità/resi, criteri oggettivi e verificabili | Statistiche interne, dati resi, contratti di garanzia, policy qualità, nota integrativa |
| Fondo manutenzioni future | “Spesa futura, non deducibile ora” | Verificare se è una delle ipotesi tipizzate; altrimenti dimostrare debito già maturato (contratto/obbligo) | Contratti di service, piani manutenzione vincolanti, perizie tecniche, norme di settore |
| Accantonamento su crediti / svalutazione | “Non nel limite o non conforme alle regole” | Applicare disciplina specifica (limiti/criteri); distinguere svalutazione da perdita su crediti | Aging, pratiche legali, procedure concorsuali, politiche impairment, documentazione incassi |
| Storno/rilascio fondo | “Sopravvenienza attiva imponibile” | Difesa anti-doppia imposizione: se il fondo non fu dedotto, lo storno può non essere imponibile (attacco su motivazione/presupposto) | Prospetti RF, memorie fiscali, riconciliazioni bilancio-dichiarazione, storico variazioni |
Questa tabella non “sostituisce” lo studio del caso: serve a impostare la difesa con metodo. La regola d’oro è sempre la stessa: non discutere in astratto; ricostruisci i fatti, poi “aggancia” i fatti alla norma corretta, e infine costruisci la prova.
Cosa succede dal primo atto alla pretesa definitiva
La difesa sugli accantonamenti non inizia quando arriva l’avviso di accertamento: inizia prima, spesso nel contraddittorio preventivo. Dal 2024, questa fase ha una disciplina più codificata nello Statuto del contribuente.
Il contraddittorio preventivo e lo “schema d’atto”
Dal 18 gennaio 2024, con l’inserimento dell’art. 6-bis nello Statuto, gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti — salvo eccezioni — da un contraddittorio informato ed effettivo; l’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni e, su richiesta, accesso/estrazione copia degli atti del fascicolo; inoltre l’atto conclusivo deve tenere conto delle osservazioni e motivare quelle non accolte.
Attenzione: non è (di regola) “nullità” automatica, ma annullabilità dell’atto per violazione di questa garanzia, secondo la formulazione dello stesso art. 6-bis. Questo aspetto condiziona la strategia: spesso conviene impostare la censura procedurale insieme al merito (dossier prova), per massimizzare l’effetto difensivo.
Le eccezioni: atti esclusi dal contraddittorio
Il comma 2 dell’art. 6-bis prevede esclusioni per atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione e controllo formale individuati da decreto MEF, nonché per casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Il MEF ha emanato il decreto attuativo il 24 aprile 2024 (pubblicato in G.U. il 30 aprile 2024) che individua gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio in prima applicazione.
In pratica: se l’atto che contesta i tuoi accantonamenti rientra tra quelli esclusi, la difesa non potrà basarsi solo sulla mancanza dello schema d’atto; se invece non rientra e lo schema manca, la censura procedurale diventa un pilastro del ricorso o della memoria difensiva.
La “finestra” strategica: cosa fare nei 60 giorni
Quando ricevi lo schema di atto (o un invito/preavviso simile), hai una finestra in cui puoi davvero incidere:
- Chiedere accesso al fascicolo e acquisire gli elementi che l’ufficio userà contro di te (richiesta formale, tracciata).
- Depositare una memoria tecnica che spiega: natura del fondo, logica contabile (OIC/IAS), trattamento fiscale scelto in dichiarazione (variazioni), e prova documentale.
- Spostare il confronto su un’adesione quando conviene: la riforma dell’accertamento ha previsto che lo schema di atto possa recare anche l’invito a presentare istanza per la definizione con adesione “in luogo delle osservazioni”, in raccordo con la nuova disciplina del contraddittorio.
Questa fase è quella in cui si può ottenere il miglior risultato “a costo più basso”: chiudere con archiviazione, riduzione, o atto finalmente motivato (che poi si impugna meglio).
Motivazione dell’atto: oggi l’ufficio deve essere più preciso
Sempre con le modifiche allo Statuto, l’art. 7 è stato rafforzato sul tema della motivazione: gli atti autonomamente impugnabili devono indicare presupposti e mezzi di prova; inoltre è stata prevista una regola di “cristallizzazione” dei fatti e mezzi di prova (non modificabili/integrabili successivamente se non con ulteriore atto, entro decadenza). In una contestazione sugli accantonamenti, questo è un punto decisivo: se l’ufficio non indica quale fondo, quale anno, quale voce di bilancio, quale ragione di indeducibilità, e soprattutto quali prove usa per dire che la stima è infondata, l’atto può essere vulnerabile.
Dopo la notifica dell’atto: ricorso, sospensione, definizioni
Quando arriva l’atto impositivo (avviso di accertamento/atto di recupero/avviso di liquidazione), le strade principali sono tre, spesso combinabili con attenzione:
- strumenti deflativi (adesione, conciliazione, autotutela) per chiudere con riduzione di sanzioni/contese;
- ricorso davanti alla giurisdizione tributaria (con eventuale tutela cautelare) se l’atto è ingiusto o “proceduralmente” viziato;
- gestione della riscossione e del debito, se il rischio è finanziario/aziendale (rateazioni, definizioni, crisi).
Nota di aggiornamento (20 febbraio 2026): il quadro della giustizia tributaria è stato oggetto di riordino con il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), in vigore dal 29 novembre 2024 e destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2026, e risultano pubblicati ulteriori interventi normativi nel febbraio 2026 in materia PNRR, con effetti sull’organizzazione/assetto del contenzioso.
Difese e strategie operative del contribuente
Qui entriamo nella parte “che fa la differenza”: quali argomenti usare e quali prove produrre quando l’ufficio contesta gli accantonamenti. L’approccio migliore è a “strati”: prima neutralizzare eventuali errori di presupposto, poi costruire il merito, poi usare leve procedurali e, infine, valutare l’uscita più conveniente.
Primo filtro difensivo: controlla se la contestazione è “falsa” perché hai già neutralizzato fiscalmente
Sembra banale, ma è il caso più frequente: molte imprese accantonano correttamente in bilancio ma poi — sapendo che il fondo è indeducibile — effettuano la variazione in aumento in dichiarazione, rinviando la deduzione all’utilizzo o al momento fiscalmente ammesso.
Se l’ufficio, vedendo la voce a bilancio, presume automaticamente che tu abbia dedotto, e recupera a tassazione senza analizzare il quadro dichiarativo, la difesa è spesso risolutiva:
- estrai dichiarazione e prospetti di riconciliazione (bilancio → imponibile);
- dimostra la variazione in aumento e la neutralità sul reddito;
- chiedi archiviazione in contraddittorio o, se già notificato l’atto, impugna per carenza di presupposto e difetto di motivazione (anche alla luce delle regole di motivazione/mezzi di prova).
Questa è una difesa “da contribuente”: non stai chiedendo un favore, stai dimostrando che non c’è una maggiore imposta dovuta (o che è già stata pagata “prima”).
Secondo filtro: hai un fondo “tipizzato” dal TUIR o una fattispecie speciale?
Se l’accantonamento rientra in una fattispecie disciplinata (o se sei IFRS e opera un raccordo speciale), la difesa deve essere chirurgica: dimostra che i presupposti della norma sono rispettati.
Esempi tipici di dossier “forti”:
- per crediti: distinguere tra svalutazione/accantonamento e perdita su crediti, ricostruire eventi, limiti e documentazione (procedure concorsuali, cessioni, cancellazioni, ecc.);
- per operazioni a premio/incentivi: dimostrare il meccanismo contrattuale e la correlazione con ricavi/operazioni, richiamando anche prassi ufficiali che trattano il tema.
- per soggetti IFRS: verificare la derivazione rafforzata e i decreti attuativi, e “agganciare” la qualificazione contabile ai criteri fiscali ammessi.
Qui l’errore più comune è discutere “in generale” contro l’ufficio (“il fondo è prudente”). In realtà bisogna dimostrare: qual è la norma che lo rende deducibile, quali sono le condizioni e dove si trovano nella documentazione.
Terzo filtro: se non è deducibile come accantonamento, può essere deducibile come debito/costo già maturato?
Questa è una delle difese più efficaci quando l’ufficio “vede un fondo” e scrive “indeducibile”, ma in realtà l’impresa ha contabilizzato un importo che non è una passività potenziale: è un debito già sorto, solo non fatturato o non definitivamente quantificato alla chiusura.
Civilisticamente, OIC 31 distingue tra fondi rischi e debiti: i debiti derivano da obbligazioni certe, mentre i fondi coprono incertezze su importo/scadenza o probabilità. Se riesci a dimostrare che l’obbligazione era già sorta (contratto, SAL, consegna, penale già maturata, clausola già attivata, ecc.), allora la posta non è un “accantonamento indeducibile”, ma un costo di competenza e un debito — e l’attacco dell’ufficio cambia completamente.
Checklist di prova (approccio pratico): – esistenza di un’obbligazione già perfezionata a fine esercizio;
– documenti esterni (contratti, ordini, contestazioni, verbali, perizie, lettere) che rendono la passività “presente”;
– criterio di stima oggettivo (computo penale, listini, percentuali contrattuali, perizia);
– coerenza tra bilancio, nota integrativa e gestione successiva (pagamento, fattura, transazione).
Strategia procedurale: sfruttare contraddittorio e motivazione per indebolire l’atto
Dal 2024, la difesa procedurale sugli accantonamenti è molto più “usabile” perché esiste un impianto normativo nello Statuto:
- obbligo di contraddittorio (schema d’atto, 60 giorni, accesso al fascicolo) salvo esclusioni;
- obbligo di motivazione più stringente e riferimento ai mezzi di prova;
- obbligo di spiegare perché le osservazioni non sono accolte.
Nella pratica difensiva, questo si traduce in tre mosse:
Mossa A — “Chiedo il fascicolo e leggo le carte”
Se non leggi il fascicolo, rischi di rispondere “al buio”. L’art. 6-bis prevede espressamente l’accesso e l’estrazione copia su richiesta.
Mossa B — “Costringo l’ufficio a scegliere la tesi”
Chiedi che l’ufficio indichi: se contesta indeducibilità per legge (tipizzazione), o difetto di prova, o competenza, o antieconomicità. Spesso, nelle contestazioni sugli accantonamenti, l’atto è “a strati” e incoerente: contestano tutto insieme. Questo è un punto d’attacco.
Mossa C — “Metto per iscritto una risposta tecnica completa”
Se il contraddittorio è effettivo, la tua memoria deve essere strutturata come un mini-ricorso: fatti, norme, applicazione al caso, prove allegabili. Se l’ufficio non replica o non confuta in modo puntuale, aumenta la vulnerabilità dell’atto.
Difesa economica: quando conviene “spostare l’anno” o chiudere in adesione
Non sempre la battaglia è “tutto o niente”. Soprattutto su accantonamenti, spesso il tema è temporale: deduzione anticipata vs deduzione corretta nel momento di utilizzo. In questi scenari, una strategia razionale può essere:
- riconoscere lo spostamento temporale (se la prova è debole)
- negoziare riduzione sanzioni e rate, e impostare correttamente la deduzione futura per evitare doppia imposizione.
L’accertamento con adesione è, per sua natura, uno strumento volto a definire l’imposta dovuta evitando la lite, mediante accordo. È un canale naturale quando la contestazione è “quantitativa” e non “di principio”.
Simulazioni numeriche: come cambia il danno (imposta, sanzioni, interessi)
Di seguito alcune simulazioni semplificate (valori indicativi) utili per capire la scala economica della contestazione. Le percentuali sanzionatorie e le regole applicabili dipendono anche dalla data della violazione e dalle riforme sanzionatorie: la revisione del sistema sanzionatorio è stata attuata con D.Lgs. 87/2024, con effetti differenziati tra norme e decorrenze, e con aggiornamenti sul ravvedimento e sulle violazioni di versamento.
Scenario 1 — Società deduce un fondo rischi “generico” da 100.000 € (indeducibile) – Maggior imponibile IRES: 100.000 €
– IRES (24%): 24.000 €
– IRAP (esempio 3,9% se applicabile e senza variazioni regionali): 3.900 €
– Totale imposte (stima): 27.900 €
– Sanzione per infedele (base, da verificare in concreto): percentuale sulla maggiore imposta, con possibili riduzioni via adesione/ravvedimento/definizione, secondo disciplina vigente al tempo della violazione.
Difesa possibile: dimostrare che il fondo è stato neutralizzato in dichiarazione, oppure che si tratta di debito già sorto (non fondo), oppure trattare definizione con riduzione sanzioni.
Scenario 2 — Fondo garanzia prodotti 200.000 €: l’ufficio contesta 120.000 € come eccesso – Maggior imponibile IRES: 120.000 €
– IRES: 28.800 €
– IRAP (stima): 4.680 €
– Totale imposte (stima): 33.480 €
Difesa possibile: presentare serie storica e criterio oggettivo, riducendo o azzerando la quota “eccedente” contestata.
Scenario 3 — Accantonamento su contenzioso: dedotto 50.000 € nel 2022, ma la causa si chiude nel 2025 Se il Fisco sostiene che il costo era deducibile solo alla chiusura (2025), il punto economico è spesso: – 2022: recupero imposta + interessi + sanzioni
– 2025: possibilità di dedurre il costo effettivo (ma attenzione alla prova e alla corretta imputazione)
Difesa economica: negoziare in adesione lo spostamento temporale, proteggendo la deduzione futura e comprimendo sanzioni.
Errori comuni che fanno perdere la difesa
Gli errori più “costosi” in queste contestazioni non sono spesso quelli contabili, ma quelli difensivi:
- rispondere senza aver chiesto/letto il fascicolo;
- inviare osservazioni generiche (prive di prove e criteri di stima);
- non ricostruire la riconciliazione bilancio-dichiarazione (variazioni);
- confondere fondo rischi con debito, e quindi difendere la posta “sbagliata”;
- ignorare le nuove regole su contraddittorio e motivazione, che sono leve reali nel 2024–2026.
FAQ operative: domande reali e risposte chiare
Di seguito una sezione FAQ orientata alla pratica (20 quesiti). Le risposte sono generali e vanno adattate al caso concreto.
Se l’ufficio contesta un fondo rischi, significa automaticamente che ho evaso?
No. Può essere una contestazione di deducibilità o di competenza: non implica di per sé frode. Il punto è se l’accantonamento ha ridotto l’imponibile senza titolo o senza prova.
Se l’accantonamento è corretto secondo OIC 31, allora è deducibile?
Non automaticamente. OIC/IAS governano il bilancio; la deducibilità fiscale segue regole proprie e spesso più restrittive.
Posso difendermi dicendo che “è prudenza”?
Da solo non basta. Devi dimostrare obbligazione, probabilità e criterio di quantificazione (civilistico) e poi la norma fiscale che consente la deduzione o la corretta gestione in dichiarazione.
Cosa devo fare appena ricevo lo schema di atto?
Chiedi accesso al fascicolo, verifica la ricostruzione dell’ufficio e prepara una memoria con documenti e criterio di stima entro i termini (almeno 60 giorni).
Tutti gli atti devono essere preceduti da contraddittorio?
No. Esistono esclusioni (atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale) individuate dal decreto MEF e altri casi specifici.
Se manca il contraddittorio, l’atto è nullo?
La disciplina dello Statuto parla di annullabilità. In pratica, è una censura difensiva importante, spesso da affiancare alle doglianze di merito (prova e norme).
Se io ho fatto variazione in aumento, possono comunque contestare l’accantonamento?
Possono contestare aspetti contabili, ma sul piano dell’imposta dovuta devi dimostrare che il fondo non ha ridotto l’imponibile. Se non c’è maggiore imposta, la pretesa va ridimensionata/archiviata.
Il fondo contenziosi è mai deducibile?
Di regola è un’area ad alto rischio di indeducibilità/contestazione finché la passività non diventa certa e determinabile; la difesa spesso passa dal dimostrare che non è “fondo” ma debito già sorto, o dal gestire lo spostamento temporale.
Posso portare in deduzione in futuro ciò che oggi mi recuperano?
Spesso sì, ma va impostato correttamente per evitare doppia imposizione e problemi di prova nell’anno di utilizzo. È uno dei temi da “mettere a verbale” in adesione o nel ricorso.
Lo storno del fondo genera sempre una sopravvenienza tassabile?
Non “sempre”: dipende dal regime fiscale dell’accantonamento originario (se dedotto o no). È un tema su cui la giurisprudenza e la prassi si sono confrontate; la difesa richiede ricostruzione storica delle variazioni fiscali.
Ho accantonato per garanzie: quali prove servono?
Serie storiche di resi/guasti, contratti, policy, criteri di stima oggettivi e verificabili e informativa in nota integrativa.
Le perizie servono?
Spesso sì: per ripristini, bonifiche, contenziosi tecnici, manutenzioni e stime non banali. Rendono la stima meno “opinabile”.
Se sono IFRS, posso opporre la derivazione rafforzata?
Può essere una leva importante, ma bisogna ricostruire perimetro e limiti della disciplina (art. 83 TUIR e decreti attuativi).
Qual è l’errore più pericoloso nella difesa?
Non dimostrare la riconciliazione bilancio-dichiarazione e non produrre i documenti che rendono oggettiva la stima.
Se l’importo è piccolo conviene fare ricorso?
Dipende: talvolta conviene definire con strumenti deflativi; se però l’atto è palesemente viziato (mancanza motivazione/prove/contraddittorio) può convenire impugnare.
Posso chiedere la sospensione dell’atto?
Sì, la tutela cautelare è prevista nel processo tributario; serve però dimostrare danno grave e irreparabile e un fumus (ragionevolezza del ricorso).
La nuova disciplina delle sanzioni mi aiuta?
Può incidere su misura e ravvedimento/definizioni, ma va verificata per la data della violazione e le regole transitorie.
Se non pago e la pretesa va a riscossione, cosa rischio?
Rateazioni negate/decadenze, azioni cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) secondo disciplina della riscossione; la strategia deve considerare anche strumenti di definizione e piani.
Esiste una definizione agevolata nel 2026 utile per cartelle?
La Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) risulta aver introdotto una nuova definizione agevolata (“Rottamazione-quinquies”) e i portali ufficiali della riscossione e dell’Agenzia riportano informazioni operative su perimetro e modalità di adesione.
Se sono sovraindebitato, posso usare strumenti di crisi per gestire debiti fiscali?
Sì: oltre alle definizioni/rateazioni, in presenza di squilibrio serio vanno valutati strumenti di composizione della crisi (consumatore/impresa) e transazioni, con assistenza qualificata.
Strumenti di definizione e gestione del debito
Quando la contestazione sugli accantonamenti produce (o rischia di produrre) un debito non sostenibile, la difesa non è solo “giuridica” ma anche “finanziaria”: evitare che un contenzioso tecnico diventi un default operativo.
Autotutela, adesione, conciliazione: chiudere bene invece di litigare male
Dopo la riforma dello Statuto, l’autotutela è stata potenziata sul piano normativo (con articolazione più ampia dell’istituto e forte attenzione all’errore manifesto), e resta uno strumento da tentare quando l’Ufficio ha sbagliato presupposto (es. non ha considerato la variazione in aumento) o ha errori evidenti.
L’accertamento con adesione è lo strumento “standard” quando la partita è trattabile e l’obiettivo è ridurre sanzioni e chiudere prima della lite, come indicato anche nelle schede istituzionali dell’Agenzia.
Rateazioni e difesa “di cassa”
Quando il debito è già in fase di riscossione o quando si vuole prevenire l’impatto finanziario, entrano in gioco: – rateazioni ordinarie;
– verifiche su sospensioni;
– definizioni agevolate se aperte;
– piani compatibili con eventuali procedure di crisi.
In questa prospettiva, è importante ricordare che nel 2025–2026 risultano attive (con regole e scadenze dedicate) misure di definizione agevolata gestite dall’agente della riscossione, e nel 2026 la legge di bilancio ha previsto una nuova definizione (“Rottamazione-quinquies”), con indicazioni operative pubblicate sui portali istituzionali.
Rottamazione-quinquies e raccordo con procedure di crisi
Una peculiarità molto rilevante, per chi è “debitore in difficoltà”, è che la documentazione istituzionale sulla “Rottamazione-quinquies” contempla anche il raccordo con procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, indicando la possibilità di includere carichi oggetto di tali procedimenti entro il perimetro definito. Questo collegamento è strategico perché consente talvolta di combinare definizione agevolata + piano di crisi per ridurre il rischio esecutivo e stabilizzare la posizione.
Ravvedimento operoso e riforma sanzioni: quando “regolarizzare” è meglio che combattere
Se la contestazione emerge in una fase preliminare e il contribuente si rende conto di un errore reale (deduzione non spettante), può essere razionale valutare il ravvedimento o forme di definizione che riducono sanzioni. L’Agenzia illustra le regole generali di regolarizzazione e le differenze temporali con riferimento alle violazioni e ai periodi di applicazione delle riforme.
Su questo terreno, però, la regola è prudente: prima di “pagare”, bisogna valutare se l’atto è viziato (procedura/motivazione), se il fondo era già neutralizzato in dichiarazione, o se esiste una ricostruzione alternativa che elimina la maggiore imposta.
Tabella riepilogativa: strumenti difensivi e quando usarli
| Strumento | Quando conviene | Vantaggio tipico | Rischio/attenzione |
|---|---|---|---|
| Memorie in contraddittorio (schema d’atto) | Prima dell’atto definitivo | Riduzione/archiviazione; atto più motivato (più facile da impugnare) | Serve prova solida e tempi stretti |
| Accertamento con adesione | Contestazione trattabile (quantificazione/anno) | Riduzione sanzioni; chiusura rapida | Va costruita la “base” per non perdere deduzioni future |
| Autotutela | Errori manifesti (presupposto, calcoli, doppia imposizione) | Correzione senza giudizio | Non sempre sospende la riscossione: va gestita con cautela |
| Ricorso + cautelare | Atto illegittimo o economicamente insostenibile | Possibile sospensione; tutela piena | Serve fumus e danno grave/irreparabile |
| Definizione agevolata (2026) | Debito in riscossione nel perimetro previsto | Sconto su sanzioni/interessi; rate | Rispettare scadenze e condizioni di accesso |
Giurisprudenza e prassi istituzionale più rilevante e recente
In materia di accantonamenti, la prassi e la giurisprudenza ruotano attorno a due assi:
- asse della deducibilità: quando l’accantonamento può ridurre l’imponibile;
- asse delle sopravvenienze: quando utilizzo o storno del fondo producono componenti imponibili/non imponibili e in quale esercizio.
La regola di indeducibilità generale (salvo previsioni espresse) è costantemente richiamata nei documenti dell’Amministrazione relativi all’art. 107, comma 4, TUIR.
Sul fronte procedurale, le modifiche allo Statuto (contraddittorio, motivazione, prove) sono oggi un “secondo pilastro” difensivo, perché incidono direttamente sulla validità dell’atto che contesta gli accantonamenti.
Sentenze e provvedimenti recenti da tenere a portata di mano
Di seguito una selezione “istituzionale” (numeri e indicazioni essenziali), utile come base per un’analisi del caso concreto. Nell’uso operativo, il valore non sta nel numero in sé, ma nel principio ricavabile e nel confronto con il tuo caso (tipologia di fondo, gestione fiscale, anno, forma dell’atto e prova).
Corte di Cassazione (segnalazioni e massime in rassegne istituzionali)
– Ordinanza n. 9899 dell’11 aprile 2024 (Sez. 5), segnalata in rassegne della Corte: in tema di reddito d’impresa e accantonamenti a fondi rischi, rileva la disciplina fiscale dei componenti legati a passività non ancora certe/determinabili.
– Ordinanza n. 28781 dell’8 novembre 2024 (indicata in rassegne civili della Corte) con riferimento alla deducibilità di accantonamenti per copertura di rischi inerenti a specifiche operazioni: utile per comprendere l’approccio della Suprema Corte alla tipizzazione e ai presupposti di deducibilità.
Banca dati istituzionale (MEF/Documentazione economica e finanziaria)
– Ordinanza n. 19000 del 6 luglio 2021 (Corte di Cassazione): richiamo al trattamento impositivo delle sopravvenienze attive connesse all’estinzione di fondi preesistenti e al rapporto con le norme del TUIR.
Sanzioni e profili procedurali (per contestazioni con impatto dichiarativo)
– Ordinanza 25 settembre 2025 n. 26107 (Corte di Cassazione) segnalata in banca dati istituzionale: principio sull’inapplicabilità della sanzione per dichiarazione infedele in ipotesi di errore in stato patrimoniale senza incidenza sul conto economico, rilevante quando la contestazione sugli accantonamenti è “solo patrimoniale” o non ha inciso sul reddito.
Prassi e norme procedurali recenti che incidono direttamente sulla difesa
Per la difesa concreta, spesso contano più della singola sentenza tre fonti “operative”:
- Art. 6-bis Statuto (contraddittorio, schema d’atto, 60 giorni, accesso fascicolo, motivazione sulle osservazioni).
- Decreto MEF 24 aprile 2024 (atti esclusi dal contraddittorio in prima applicazione).
- Art. 7 Statuto riformato (motivazione più forte, riferimento a mezzi di prova, cristallizzazione dei fatti e prove salvo nuovo atto).
Queste tre leve consentono una difesa moderna: non solo “discutere contabilmente”, ma contestare validità e qualità dell’atto, imponendo all’ufficio un livello di precisione che spesso manca proprio nelle riprese su accantonamenti “a pacchetto”.
Conclusione
Difendersi quando l’Agenzia delle Entrate contesta gli accantonamenti significa, in concreto, fare quattro cose con metodo e tempestività:
1) capire che tipo di contestazione è (indeducibilità legale, prova, competenza, errore senza impatto fiscale);
2) costruire una difesa documentale e tecnica, non “di opinione” (nota integrativa, contratti, pareri, serie storiche, prospetti fiscali);
3) usare le nuove garanzie procedurali (contraddittorio, accesso fascicolo, motivazione e mezzi di prova) per indebolire o annullare atti carenti;
4) scegliere la via più conveniente tra ricorso, adesione, autotutela e strumenti di gestione del debito, evitando che una disputa fiscale si trasformi in crisi finanziaria (fino a fermi, ipoteche, pignoramenti o cartelle ingestibili).
In questo tipo di contenziosi, il tempo è un fattore decisivo: perché i termini scorrono, perché la prova va costruita subito (prima che si disperda), e perché la fase di contraddittorio preventivo può risolvere (o ridurre) la pretesa prima che diventi “debito esecutivo”. Agire presto, con un professionista che unisca competenza tributaria e capacità di gestione della crisi, aumenta drasticamente le probabilità di bloccare o ridurre gli effetti più aggressivi dell’accertamento.
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