Introduzione
Quando ricevi un avviso di accertamento, un atto di recupero o un provvedimento sanzionatorio, la tentazione più naturale (soprattutto se vuoi “chiudere” in fretta) è cercare una soluzione deflattiva: concordare, pagare meno, evitare un contenzioso lungo e costoso. In questo scenario, molti contribuenti provano a chiedere l’“adesione” limitandola alle sole sanzioni, sperando di lasciare intatto il resto (o di contestarlo in parallelo). È qui che spesso nasce il problema: l’Ufficio non accetta o non attiva l’istituto, perché ritiene che l’accertamento con adesione non possa essere “ritagliato” sulle sole sanzioni, oppure perché l’atto non rientra tra quelli definibili in quel modo.
Il rischio concreto, per chi si muove senza una strategia, è doppio:
1) Perdere tempo su una strada che non porta a nulla e, nel frattempo, avvicinarsi pericolosamente alle scadenze (ricorso, pagamenti, istanze cautelari).
2) Sbagliare strumento, rinunciando inconsapevolmente a riduzioni più favorevoli o creando preclusioni (ad esempio, tra acquiescenza, definizione delle sanzioni, autotutela e contenzioso).
L’articolo che stai per leggere è una guida pratica orientata al punto di vista del debitore/contribuente: spiega perché l’adesione “solo sanzioni” viene spesso negata, quali alternative giuridiche esistono (anche migliori), come difenderti con metodo subito dopo la notifica, e quali scelte fare in base all’obiettivo reale (pagare meno, guadagnare tempo, sospendere la riscossione, contestare la pretesa, prevenire misure cautelari/esecutive).
Aggiornamento: questo contenuto è aggiornato al 20 febbraio 2026, includendo le novità su contraddittorio preventivo, autotutela tributaria, definizioni agevolate e strumenti processuali rilevanti.
Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del team
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
- Avvocato cassazionista.
- Coordinatore di professionisti esperti, a livello nazionale, in diritto bancario e diritto tributario.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono assisterti in modo rapido e strutturato in tutte le fasi che, nella pratica, fanno davvero la differenza:
- Analisi tecnica dell’atto (vizi, presupposti, motivazione, contraddittorio, calcolo imposta/sanzioni/interessi).
- Scelta dello strumento giusto (adesione, acquiescenza, definizione sanzioni, autotutela, ricorso, conciliazione, rateizzazioni, definizioni agevolate).
- Redazione di ricorsi e istanze cautelari per sospendere la riscossione e prevenire misure dannose, quando serve.
- Trattative con l’Amministrazione per chiudere con il miglior rapporto costo/beneficio, o per costruire piani di rientro sostenibili.
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali, incluse le procedure di gestione della crisi e del sovraindebitamento quando il “problema Fisco” è solo una parte di una crisi finanziaria più ampia.
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Perché l’adesione sulle sole sanzioni spesso non è ammessa
Che cosa intendono (di solito) i contribuenti con “adesione sulle sole sanzioni”
Nel linguaggio comune, “adesione sulle sole sanzioni” può significare almeno quattro cose diverse:
1) Ho ricevuto un avviso di accertamento con imposta + sanzioni: voglio “accettare” (o non discutere) l’imposta, ma discutere solo le sanzioni (o ridurle ulteriormente).
2) Ho ricevuto un atto di contestazione/irrogazione sanzioni (anche separato): voglio definire solo le sanzioni senza discutere altro.
3) Ho già in corso o voglio avviare un ricorso: mi interessa pagare subito le sanzioni in misura ridotta e proseguire la lite su altri profili.
4) Voglio attivare un istituto deflattivo qualsiasi (accertamento con adesione, conciliazione, definizione agevolata, ecc.) che, in sostanza, mi consenta di “tagliare” le sanzioni.
Il problema nasce perché non tutte queste logiche passano per lo stesso strumento. Anzi: spesso lo strumento corretto non è l’accertamento con adesione.
La ragione principale del “no”: l’accertamento con adesione non è un “negoziato sulle sanzioni”
Nell’assetto normativo, l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è concepito per definire la pretesa accertativa e ridurre le sanzioni secondo misure legali predeterminate, non per costruire un accordo “solo sulle sanzioni” come se fossero una partita autonoma sempre separabile.
Due elementi lo mostrano con chiarezza:
- Effetto “chiusura”: l’accertamento definito con adesione non è impugnabile ed è “stabile” (non integrabile/modificabile dall’Ufficio, salvo ipotesi tassative). Se l’oggetto fosse “solo sanzioni”, avresti un istituto con effetti di preclusione forte, ma sganciato dalla base: il sistema, di regola, non è costruito così.
- Sanzioni già “tarate per legge”: per molti tributi l’adesione comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (con eccezioni). La percentuale non è un “margine di trattativa” dell’Ufficio: è un effetto legale della definizione.
Ne consegue che, quando il contribuente chiede: “faccio adesione ma su imposta non tratto / su imposta proseguo / su imposta contesto, mentre sulle sanzioni voglio definire”, l’Ufficio spesso risponde (anche implicitamente): “non è questo l’istituto”.
Esistono invece istituti nati proprio per “chiudere” (solo) le sanzioni
Qui sta il punto chiave difensivo: se la tua esigenza reale è “chiudere” le sanzioni (o ridurle) senza un vero accordo sull’imponibile, il sistema prevede strumenti specifici:
- Definizione agevolata delle sanzioni nel procedimento di irrogazione (art. 16 D.Lgs. 472/1997): pagamento di una quota ridotta entro termini certi.
- Definizione agevolata delle sanzioni irrogate contestualmente all’avviso (art. 17 D.Lgs. 472/1997): pagamento del quarto della sanzione irrogata entro 60 giorni.
- Acquiescenza/omessa impugnazione con riduzione sanzioni (art. 15 D.Lgs. 218/1997): sanzioni ridotte a un terzo se rinunci a impugnare e rinunci a presentare istanza di adesione, pagando entro il termine di ricorso.
Questi istituti, a differenza dell’adesione, sono costruiti per operare proprio sulle sanzioni e spesso non richiedono che l’Ufficio “ti consenta” una trattativa: dipendono dal tuo comportamento (pagamento nei termini, rinunce, ecc.).
Quando il diniego dell’Ufficio è un problema “vero” e quando è solo un fraintendimento
Dal punto di vista difensivo conviene distinguere:
- Caso A: l’Ufficio rifiuta perché l’istituto non è applicabile (es.: vuoi accertamento con adesione “solo sanzioni”, ma la disciplina dell’adesione opera su imponibile/accertamento). In questo caso la vera difesa è cambiare strumento, non insistere.
- Caso B: l’Ufficio rifiuta perché ritiene l’istanza inammissibile, ma tu hai diritto a una fase partecipativa (contraddittorio preventivo, motivazione sui tuoi rilievi, rispetto dei termini). Qui la difesa è spesso “procedurale”: contestare vizi dell’atto per violazione di garanzie, non “chiedere adesione”.
- Caso C: l’Ufficio rifiuta o ignora un’istanza di autotutela in un caso che oggi può diventare sindacabile (autotutela obbligatoria o diniego espresso su autotutela facoltativa). Qui la difesa può diventare anche processuale, perché alcuni dinieghi di autotutela sono ormai inseriti tra gli atti impugnabili.
Questa distinzione guiderà tutte le scelte operative nei paragrafi successivi.
Quadro normativo e principi difensivi aggiornati al 20 febbraio 2026
In questa sezione fissiamo le “basi” indispensabili. Ho fatto riferimento in particolare a fonti normative pubblicate in Gazzetta Ufficiale e a testi consolidati consultabili tramite il portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria (banche dati ufficiali dedicate a normativa e processo tributario).
Accertamento con adesione: cosa promette davvero (e cosa no)
1) L’adesione definisce l’accertamento e “chiude” la lite
Se si perfeziona l’accertamento con adesione, l’accertamento definito non è soggetto a impugnazione ed è in linea generale stabile; il sistema presuppone quindi che, con l’accordo, tu abbia deciso di chiudere (non di mantenere aperta la partita sull’imposta e chiudere solo una componente).
2) La riduzione delle sanzioni in adesione è “ex lege” (un terzo del minimo)
Per imposte sui redditi e IVA, a seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni riferite ai tributi oggetto dell’adesione (e a violazioni sul contenuto delle dichiarazioni del periodo) si applicano nella misura di un terzo del minimo, con eccezioni esplicitate dalla norma.
Per altre imposte indirette, la regola del “un terzo del minimo” è prevista in modo parallelo.
3) La “porta” dell’adesione si apre con tempi e forme precise
L’istanza del contribuente può essere presentata entro il termine per proporre ricorso; la presentazione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni (con specifiche eccezioni e micro-sospensioni in caso di contraddittorio preventivo). L’Ufficio deve invitare a comparire entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Questi contenuti sono il motivo per cui l’Ufficio tende a dire: “non posso farti adesione solo sanzioni”: l’adesione non è un ‘coupon sanzioni’, è un accordo che, se si perfeziona, produce una chiusura ampia.
Definizione e irrogazione delle sanzioni: gli strumenti “nativi” per le sole sanzioni
Qui si gioca la difesa più frequente quando l’adesione viene negata.
1) Procedimento di irrogazione e definizione agevolata (art. 16 D.Lgs. 472/1997)
La disciplina del procedimento sanzionatorio prevede una definizione agevolata a determinate condizioni (e nei termini indicati), che consente di ridurre l’esborso rispetto alla sanzione piena.
2) Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo (art. 17 D.Lgs. 472/1997)
Quando le sanzioni sono irrogate contestualmente all’avviso di accertamento o rettifica, è ammessa definizione agevolata mediante pagamento del quarto della sanzione irrogata entro 60 giorni, salvo eccezioni (es. sanzioni per omesso/ritardato pagamento iscritte a ruolo).
3) Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale (art. 17-bis D.Lgs. 472/1997)
Se l’atto viene annullato parzialmente, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 D.Lgs. 472/1997 e art. 15 D.Lgs. 218/1997) alle condizioni esistenti alla data di notifica, purché rinunci al ricorso e l’atto non sia definitivo.
Su questo punto, attenzione: la disciplina è stata oggetto di coordinamenti anche nel 2025, imponendo (in alcune ipotesi) che l’istanza di autotutela sia presentata nei termini per proporre ricorso per poter poi accedere a istituti di definizione agevolata dopo annullamento parziale di un atto divenuto definitivo.
Acquiescenza (omessa impugnazione) e riduzione sanzioni: utilissima, ma con condizioni “taglienti”
L’art. 15 del D.Lgs. 218/1997 riduce a un terzo le sanzioni se:
- rinunci a impugnare l’avviso,
- e rinunci anche a formulare istanza di accertamento con adesione,
- e paghi entro il termine per proporre ricorso.
Questa norma è spesso una soluzione molto efficiente quando non hai reali margini per contestare l’imposta e vuoi massimizzare la rapidità/certezza. Ma, proprio perché chiede la rinuncia anche all’istanza di adesione, va valutata subito: presentare un’istanza “sbagliata” di adesione può complicare l’uso lineare dell’acquiescenza.
Contraddittorio preventivo “statutario” e annullabilità dell’atto
Dal 2024–2025, la strategia difensiva non può ignorare il contraddittorio preventivo come regola generale (con eccezioni).
L’art. 6-bis della L. 212/2000 stabilisce che, salvo eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, “a pena di annullabilità”. L’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per controdeduzioni e accesso agli atti; l’atto non può essere adottato prima della scadenza.
La norma prevede anche:
- esclusioni per atti automatizzati/di pronta liquidazione/controllo formale individuati con decreto MEF;
- esclusione nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione;
- obbligo di motivare nell’atto finale rispetto alle osservazioni non accolte;
- e un meccanismo di posticipo del termine di decadenza, se necessario, per garantire i tempi del contraddittorio.
In parallelo, l’istanza di accertamento con adesione si innesta oggi su questo schema: in determinati casi è presentabile entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto e, se presentata dopo la notifica di un atto già preceduto dallo schema, può produrre una sospensione “breve” di 30 giorni del termine di impugnazione.
In pratica: se l’Ufficio non ti “concede” l’adesione sulle sole sanzioni, spesso la vera leva non è insistere, ma verificare se l’atto è stato emesso senza (o contro) le garanzie del contraddittorio e, se sì, portare quel vizio in autotutela o in giudizio.
Autotutela tributaria: obbligatoria e facoltativa, e (nuove) possibilità di tutela
La L. 212/2000 oggi disciplina l’autotutela in modo più articolato:
- autotutela obbligatoria (art. 10-quater): in presenza di casi tipizzati di manifesta illegittimità (errore di persona, errore di calcolo, errore sul presupposto, mancata considerazione di pagamenti, ecc.), l’Amministrazione procede all’annullamento anche senza istanza, con limiti temporali/giudicato.
- autotutela facoltativa (art. 10-quinquies): potere valutativo dell’Amministrazione, introdotto con la riforma dello Statuto, in vigore dal gennaio 2024.
Sul piano processuale, tra gli atti impugnabili rientrano ora:
- il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’autotutela obbligatoria;
- il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’autotutela facoltativa.
E sul piano sistematico, un principio giurisprudenziale cruciale (Sezioni Unite, 2024) ha chiarito i confini dell’autotutela sostitutiva anche in senso peggiorativo, entro i termini e con limiti rigorosi: è un pezzo di scenario che incide anche sulla strategia difensiva del contribuente, perché l’autotutela non va più trattata come “terra di nessuno”, ma come istituto con regole e (in alcuni casi) tutela giurisdizionale.
Principio di buona fede e tutela dell’affidamento: difese “sanzionatorie” spesso sottoutilizzate
L’art. 10 della L. 212/2000, in sintesi, afferma che i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati a collaborazione e buona fede; soprattutto, prevede ipotesi in cui non sono irrogate sanzioni (e non sono richiesti interessi moratori) se il contribuente si è conformato a indicazioni dell’amministrazione poi modificate, o se il comportamento è conseguenza di errori/ritardi dell’amministrazione; inoltre, le sanzioni non sono irrogate in presenza di obiettive condizioni di incertezza o di mere violazioni formali senza debito d’imposta.
Questo articolo è una base “difensiva” potentissima quando l’Ufficio ti nega l’adesione sulle sole sanzioni: la risposta non è “allora non posso fare nulla”, ma spesso è “posso discutere la sanzione per insussistenza o non punibilità amministrativa”.
Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto
In questa sezione ricostruiamo cosa succede “operativamente” e come evitare l’errore più grave: perdere i termini inseguendo una definizione non praticabile.
Primo passo: capire che tipo di atto hai in mano
La strategia cambia radicalmente se l’atto è:
- un avviso di accertamento o di rettifica;
- un atto di recupero (es. crediti d’imposta);
- un provvedimento che irroga sanzioni (atto autonomo);
- una cartella/ruolo o altro atto della riscossione (fase esecutiva/cautelare);
- un diniego/rigetto di definizioni agevolate o di autotutela (oggi, alcuni sono impugnabili).
È un passaggio banale solo in apparenza: l’idea di “adesione sulle sole sanzioni” nasce spesso perché non si distingue tra:
- adesione all’accertamento (D.Lgs. 218/1997);
- definizione agevolata delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997);
- acquiescenza (D.Lgs. 218/1997, art. 15);
- conciliazione giudiziale (processo tributario).
Secondo passo: segnare subito le scadenze “non negoziabili”
Per la maggior parte delle controversie tributarie, il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile (con regole e sospensioni che vanno considerate caso per caso).
Se stai valutando accertamento con adesione su istanza, devi sapere che l’istanza:
- va presentata entro il termine per proporre ricorso;
- fa scattare una sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione (con eccezioni per alcuni casi legati al contraddittorio preventivo);
- e, se poi impugni, l’impugnazione comporta rinuncia all’istanza.
Regola difensiva d’oro: non “scommettere” mai su un interlocutore incerto (Ufficio) senza proteggere la tua posizione: i termini sono tuoi, non dell’Ufficio.
Terzo passo: verificare se prima doveva esserci il contraddittorio preventivo
Se l’atto è autonomamente impugnabile e non rientra nelle esclusioni, devi verificare se l’Ufficio:
- ti ha comunicato lo schema di atto;
- ti ha dato almeno 60 giorni per repliche/accesso;
- e se l’atto finale ha motivato sulle tue osservazioni.
Se manca questo percorso (quando dovuto), potresti avere un vizio forte (annullabilità) da spendere:
- in autotutela (prima scelta, se vuoi evitare contenzioso);
- in ricorso (se serve tutela rapida e/o cautelare).
Quarto passo: scegliere l’obiettivo reale (prima dello strumento)
Prima di decidere “adesione sì/adesione no”, devi rispondere a una domanda pratica, da contribuente:
- Voglio chiudere tutto (imposta + sanzioni + interessi) pagando meno e subito?
- Voglio contestare, perché ritengo l’accertamento sbagliato?
- Voglio guadagnare tempo evitando che parta la riscossione?
- Voglio limitare il rischio di misure cautelari o esecutive, perché ho un’impresa o beni aggredibili?
A seconda della risposta:
- l’adesione può essere perfetta (se hai margini tecnici sul merito e vuoi ridurre sanzioni a un terzo del minimo);
- oppure può essere “tempo perso” se tu vuoi solo tagliare sanzioni: in tal caso la strada naturale è la definizione delle sanzioni (art. 16 o 17 D.Lgs. 472) o l’acquiescenza, o (se già in giudizio) la conciliazione.
Quinto passo: se l’Ufficio nega o non attiva
Quando l’Ufficio “non consente” l’adesione sulle sole sanzioni, le situazioni operative tipiche sono:
- risposta esplicita di inammissibilità dell’istanza;
- silenzio (nessun invito a comparire entro 15 giorni, o nessun confronto reale);
- oppure confronto in cui l’Ufficio dice: “si tratta l’imponibile, non le sole sanzioni”.
In tutti questi casi devi fare due mosse disciplinate:
1) Consolidare i margini temporali (calcolo del termine residuo per ricorso, tenendo conto delle sospensioni realmente applicabili).
2) Spostarti sullo strumento giusto: definizione sanzioni (art. 16 o 17), autotutela, ricorso con sospensione, conciliazione, definizione agevolata/rottamazione se sei già in riscossione.
Strategie difensive quando l’Ufficio “chiude la porta” sull’adesione solo sanzioni
Questa è la sezione centrale: cosa fare davvero (e in che ordine) se ti hanno detto “no”.
Strategia difensiva “a imbuto”: prima proteggi i termini, poi massimizzi il risultato
Dal punto di vista del contribuente la strategia più difendibile è:
1) Mettere in sicurezza i termini (ricorso/cautelare).
2) Selezionare lo strumento che produce il miglior risultato economico compatibile con il tuo obiettivo.
3) Evitare preclusioni (ad esempio: pagare qualcosa in modo “definitivo” quando ancora stai valutando di contestare).
Questa logica è necessaria perché il sistema offre riduzioni diverse a seconda dello strumento:
- adesione: sanzioni a 1/3 del minimo;
- definizione sanzioni “contestuale” all’avviso: 1/4 della sanzione irrogata (art. 17);
- acquiescenza: sanzioni a 1/3 ma con rinuncia a ricorso e a istanza di adesione;
- conciliazione: sanzioni 40% del minimo in primo grado, 50% in secondo grado, 60% in Cassazione.
Quindi la domanda non è “come costringo l’Ufficio all’adesione sulle sole sanzioni?”, ma: “quale combinazione mi fa pagare meno e mi tutela di più, senza farmi perdere diritti?”
Difesa n. 1: “Solo sanzioni” sì, ma con lo strumento giusto (D.Lgs. 472/1997)
Se la tua preoccupazione è: “ho sanzioni troppo alte, ma l’imposta la gestisco o la discuto altrove”, la disciplina del D.Lgs. 472/1997 ti dà due leve principali:
A) Se hai un atto di irrogazione/contestazione sanzioni (autonomo): art. 16
La definizione agevolata delle sanzioni nel procedimento di irrogazione è la prima via naturale, perché è costruita proprio per ridurre l’esborso sanzionatorio nei termini previsti.
B) Se la sanzione è irrogata contestualmente all’avviso: art. 17
Qui la leva è ancora più diretta: definizione con pagamento del quarto della sanzione irrogata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Errore da evitare: provare a usare l’accertamento con adesione come “porta” per ottenere la riduzione, quando l’ordinamento ha già previsto una riduzione più specifica e automatica per le sanzioni contestuali (art. 17).
Difesa n. 2: se la sanzione è ingiusta, non limitarti a “ridurla”: punta a farla cadere (Statuto, buona fede, incertezza)
Molti contribuenti si muovono con una mentalità solo “negoziale”: riduco e pago. Ma una difesa professionale valuta prima se la sanzione può non essere dovuta.
Le leve più importanti (quando ricorrono i presupposti) stanno nello Statuto:
- nessuna sanzione se ti sei conformato a indicazioni dell’amministrazione poi modificate;
- nessuna sanzione se la violazione deriva da errori/ritardi dell’amministrazione;
- nessuna sanzione per obiettiva incertezza o per mera violazione formale senza debito d’imposta.
Questa è una difesa tipica nel caso in cui l’Ufficio “nega adesione sulle sole sanzioni”: la tua risposta non deve essere “ok allora pago comunque”, ma: “la sanzione è davvero dovuta?” Se non lo è, la strategia diventa:
- autotutela (se i vizi sono evidenti/manifesti);
- ricorso focalizzato sulla sanzione (quando l’atto sanzionatorio è impugnabile autonomamente);
- richiesta di sospensione (se la riscossione/effetti sono imminenti e gravi).
Difesa n. 3: usa il contraddittorio preventivo come “moltiplicatore” della difesa
La riforma del contraddittorio preventivo è un cambio di paradigma: oggi la difesa “procedimentale” può essere decisiva.
Se l’atto doveva essere preceduto da contraddittorio, l’Amministrazione deve:
- comunicare lo schema;
- concedere minimo 60 giorni;
- non emettere l’atto prima del termine;
- motivare sulle tue osservazioni.
Se ciò non è avvenuto (e non siamo in una eccezione), la pretesa può essere attaccata come annullabile; questo non serve solo a “vincere”, ma soprattutto a creare spazio negoziale reale (talvolta più della richiesta di adesione).
Inoltre, l’istanza di adesione oggi ha un raccordo esplicito con lo schema di atto: in determinati casi si presenta entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema, e lo schema può contenere anche l’invito a presentare istanza di adesione in luogo delle osservazioni.
Difesa n. 4: autotutela “nuova” e impugnabilità del diniego: quando diventa un’arma processuale
Molti contribuenti (e purtroppo molti professionisti) trattano l’autotutela come: “se va bene, bene; se va male, pazienza”. Dal 2024–2025 questo approccio è spesso superato.
Hai due “binari”:
A) Se sei in un caso tipizzato di manifesta illegittimità: autotutela obbligatoria
L’art. 10-quater elenca casi come errore di persona, errore di calcolo, errore sul presupposto, mancata considerazione di pagamenti, ecc.
Se l’Ufficio non si muove, oggi il rifiuto (anche tacito) può rientrare tra gli atti impugnabili previsti dal processo tributario.
B) Se sei fuori dai casi obbligatori: autotutela facoltativa
È in vigore (dopo la riforma dello Statuto) l’autotutela facoltativa, e il diniego espresso rientra tra gli atti impugnabili.
Attenzione però: la normativa più recente ha introdotto coordinamenti che, in alcuni scenari legati ad annullamenti parziali di atti diventati definitivi, condizionano l’accesso ad alcuni istituti agevolativi al fatto che l’istanza di autotutela sia stata presentata nei termini per proporre ricorso.
Messaggio pratico: se ti muovi tardi, puoi perdere leve importanti. L’autotutela “seria” richiede un timing rigoroso.
Difesa n. 5: ricorso + tutela cautelare (quando devi bloccare effetti immediati)
Se la pretesa produce effetti immediati (es. iscrizione a ruolo, rischio riscossione, blocchi, ecc.) e la partita non si chiude in via amministrativa, la difesa passa al giudice tributario.
Il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se ne deriva un danno grave e irreparabile, con istanza motivata.
Questa azione ha due scopi difensivi:
- evitare l’esecuzione mentre discuti il merito;
- creare una pressione “istituzionale” per riaprire spazi negoziali (poi conciliazione/accordo).
Difesa n. 6: conciliazione giudiziale come “piano B” (spesso più efficace dell’adesione tardiva)
Se l’Ufficio nega l’adesione sulle sole sanzioni e ti ritrovi in contenzioso, oggi la conciliazione è uno strumento centrale: consente di definire in corso di giudizio (con modalità e tempi dell’accordo), e soprattutto produce riduzioni sanzionatorie codificate:
- 40% del minimo in primo grado;
- 50% del minimo in secondo grado;
- 60% del minimo in Cassazione;
con regole di pagamento/termine (20 giorni per il versamento o la prima rata).
Dal punto di vista del contribuente, la conciliazione è spesso la sede più realistica per “ritagliare” la lite: ad esempio, puoi costruire un accordo che tenga conto della probabilità di soccombenza su certe questioni e dell’opportunità di chiudere la parte sanzionatoria con una percentuale certa.
Strumenti alternativi: definizioni agevolate, rateizzazioni, crisi, sovraindebitamento
Questa sezione risponde alla domanda che emerge quasi sempre dopo il “no” dell’Ufficio: “ok, ma se non posso fare adesione sulle sole sanzioni, come gestisco il debito senza farmi travolgere?”
Rottamazioni e definizioni agevolate in fase di riscossione: la logica “pago il capitale, taglio accessori”
Quando il debito è (o diventa) un carico in riscossione, la leva più forte può essere una definizione agevolata che elimina, in tutto o in parte, interessi e sanzioni.
Rottamazione-quinquies aggiornata al 2026: cosa devi sapere (in sintesi)
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una nuova definizione agevolata (“Rottamazione-quinquies”), attivabile con dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026 e con pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali (con scadenze indicate dalla norma).
Punti difensivi utilissimi per chi teme azioni esecutive/cautelari:
- con la presentazione della dichiarazione, per i carichi definibili:
- sono sospesi termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi (fino alla prima rata) obblighi di pagamento da precedenti dilazioni;
- non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite procedure già avviate (salvo eccezioni legate al “primo incanto” con esito positivo).
Sul piano economico, la norma evidenzia che gli effetti della definizione operano in particolare su interessi e somme maturate a titolo di aggio (oltre ad altri accessori indicati).
Inoltre, la disciplina interagisce esplicitamente con procedure di sovraindebitamento/crisi: possono essere compresi nella definizione anche debiti inseriti in procedimenti ex L. 3/2012 o nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), e alcune regole di trattamento delle somme sono richiamate in chiave concorsuale/prededucibile.
Lettura difensiva: se temi pignoramenti, fermi o ipoteche e sei in una fase in cui la definizione è praticabile, può diventare lo strumento più rapido per “congelare” l’aggressione e ristrutturare il debito su base sostenibile.
Autotutela parziale e definizione agevolata delle sanzioni: l’opzione “ibrida”
Una dinamica molto concreta è questa: presenti un’istanza ben argomentata, l’Ufficio riconosce parzialmente un errore (autotutela parziale), ma rimane una parte di pretesa e sanzioni.
In questi casi, l’art. 17-bis del D.Lgs. 472/1997 ti consente (alle condizioni previste) di accedere agli istituti di definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non sia definitivo.
Ma qui torna la regola del 2025: se l’atto è già divenuto definitivo per mancata impugnazione e viene annullato solo in parte, l’accesso ad alcuni istituti di definizione post-autotutela è condizionato al fatto che l’istanza sia stata presentata nei termini per ricorrere.
Traduzione pratica: se vuoi giocarti bene la leva dell’autotutela (anche per “aprire” definizioni sanzionatorie), devi agire entro i termini di ricorso, non dopo.
Sovraindebitamento e crisi: quando il problema non è solo “questa sanzione”, ma la sostenibilità complessiva
Quando la pretesa tributaria (imposte + sanzioni + interessi) è solo una parte di un indebitamento più ampio, la difesa tributaria “pura” non basta. In quei casi la scelta realistica può essere costruire una soluzione organica: ristrutturazione del debito, protezione del patrimonio essenziale, gestione dei creditori e, dove previsto, esdebitazione/chiusura della posizione.
La stessa Legge di Bilancio 2026, nel disciplinare la definizione agevolata, richiama espressamente la possibilità di includere debiti inseriti in procedimenti ex L. 3/2012 e nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), segno che l’ordinamento considera davvero “comunicanti” le due aree (fisco e crisi).
Qui si innesta, sul piano professionale, il valore di un team come quello coordinato dall’Avv. Monardo: quando occorre integrare difesa fiscale, strategia patrimoniale e strumenti della crisi, agire “a compartimenti stagni” spesso produce solo ritardi e peggiora la posizione negoziale.
Tabelle, check-list ed esempi numerici
Tabella di orientamento rapido: quale strumento usare quando ti negano l’adesione solo sanzioni
| Obiettivo del contribuente | Strumento tipico | Base normativa (principio) | Nota difensiva |
|---|---|---|---|
| Tagliare sanzioni su atto sanzionatorio autonomo | Definizione agevolata sanzioni (procedimento di irrogazione) | D.Lgs. 472/1997, art. 16 | Dipende dai termini e dalle condizioni; spesso è la via più “pulita” |
| Tagliare sanzioni irrogate insieme all’avviso | Definizione agevolata per irrogazione immediata | D.Lgs. 472/1997, art. 17 | Riduzione tipica: pagamento del quarto entro 60 giorni |
| Chiudere tutto senza ricorso | Acquiescenza (omessa impugnazione) | D.Lgs. 218/1997, art. 15 | Richiede rinuncia a ricorso e a istanza di adesione |
| Contestare l’atto e bloccare effetti | Ricorso + sospensione | D.Lgs. 546/1992, art. 47 | Serve prova di danno grave/irreparabile + fumus |
| Chiudere durante processo con riduzione certa | Conciliazione | D.Lgs. 546/1992, art. 48-ter | Sanzioni 40%/50%/60% minimo a seconda del grado |
| Congelare riscossione e diluire su piano agevolato | Definizione agevolata in riscossione | L. 199/2025 (Bilancio 2026), commi 82 ss. | Domanda entro 30 aprile 2026, effetti sospensivi e stop a nuove azioni |
Check-list operativa: cosa fare nelle prime 72 ore dalla notifica
1) Fotografa l’atto: data notifica, modalità notifica, ufficio competente, importi (imposta, sanzioni, interessi, accessori).
2) Identifica l’atto e verifica impugnabilità (atto impositivo/sanzionatorio/riscossione/diniego).
3) Calcola la “deadline” primaria: 60 giorni per il ricorso (salvo sospensioni/particolarità).
4) Verifica contraddittorio preventivo: schema di atto? 60 giorni rispettati? motivazione sulle osservazioni?
5) Decidi l’obiettivo: chiudere/contestare/guadagnare tempo/proteggere patrimonio.
6) Se valuti adesione, valuta anche le alternative: art. 17 (1/4), art. 16, art. 15, conciliazione.
7) Se il rischio è immediato, prepara una strategia cautelare (sospensione).
Simulazioni numeriche (realistiche) per capire la convenienza
Le simulazioni servono a scegliere. Qui uso importi “chiari” (senza richiamare percentuali variabili), perché ciò che conta è il meccanismo.
Simulazione A: avviso con imposta 10.000, sanzione irrogata 6.000, interessi 800
- Scenario 1: accertamento con adesione riuscito (se tecnicamente conveniente)
- Imposta: 10.000 (o eventualmente rideterminata in accordo)
- Sanzioni: applicazione “1/3 del minimo” (qui la cifra concreta dipende dal minimo edittale applicabile, non dalla sanzione irrogata)
- Interessi: restano dovuti secondo le regole dell’atto
- Pro: chiudi tutto, riduci sanzioni in modo importante, eviti lite
- Contro: non è “solo sanzioni” e, se perfezioni, l’atto non è impugnabile
- Scenario 2: definizione agevolata delle sanzioni contestuali (art. 17 D.Lgs. 472/1997)
- Sanzioni: 1/4 di 6.000 = 1.500 entro 60 giorni
- Qui la convenienza dipende dal tuo obiettivo: se vuoi solo “sterilizzare” sanzioni, è spesso più diretto dell’adesione.
- Scenario 3: conciliazione in primo grado (se sei già in contenzioso)
- Sanzioni: 40% del minimo (non della sanzione irrogata)
- Pro: accordo “su misura” in giudizio;
- Contro: arrivi in giudizio (tempi/costi), ma ottieni un canale negoziale più stabile.
Simulazione B: atto autonomo di contestazione sanzioni 3.000
- Definizione agevolata art. 16: in base alle regole dell’art. 16, la definizione riduce l’esborso rispetto all’irrogato entro i termini previsti.
- Oppure ricorso: se ritieni la sanzione non dovuta (affidamento, incertezza, errore dell’amministrazione), la strategia può essere: autotutela + ricorso.
Simulazione C: debito in riscossione con capitale 20.000 e accessori (sanzioni/interessi/aggio) 9.000
Se la posizione rientra tra i “carichi definibili” della definizione agevolata 2026:
- l’effetto utile è l’orientamento della norma a incidere su interessi e aggio (oltre ad altri accessori indicati), e l’impianto di sospensione/stop a nuove azioni esecutive/cautelari dopo la dichiarazione.
- inoltre puoi pagare in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali (con scadenze) e presentare dichiarazione entro 30 aprile 2026.
Errori comuni (che costano caro) quando l’Ufficio nega l’adesione solo sanzioni
1) Credere che il “no” dell’Ufficio chiuda ogni via: spesso significa solo che hai scelto lo strumento sbagliato.
2) Perdere i termini di ricorso aspettando l’esito di un’istanza improduttiva: i termini sono perentori e vanno protetti.
3) Non controllare il contraddittorio preventivo: oggi può essere un vizio forte.
4) Pagare “per togliersi il pensiero” senza capire se quel pagamento ti preclude difese o rende non recuperabili somme. (Esempio tipico: definisci sanzioni e poi vuoi contestarle).
5) Usare l’autotutela tardi: alcune possibilità (anche collegate a definizioni agevolate post-autotutela) sono condizionate al rispetto dei termini di ricorso.
FAQ operative (con risposte chiare)
Posso obbligare l’Agenzia delle Entrate ad accettare l’adesione sulle sole sanzioni?
In linea generale, no: l’accertamento con adesione è uno strumento di definizione dell’accertamento e produce effetti di chiusura, con riduzione sanzioni predeterminata dalla legge. Se vuoi “solo sanzioni”, normalmente devi usare gli istituti sanzionatori (art. 16 o 17 D.Lgs. 472/1997) o altre definizioni (es. art. 15 D.Lgs. 218/1997) compatibili con la tua scelta.
Qual è la differenza tra adesione e definizione delle sanzioni?
L’adesione è un accordo sull’accertamento (con effetti forti: non impugnabilità e stabilità), e riduce sanzioni a 1/3 del minimo se si perfeziona. La definizione delle sanzioni (art. 16 o 17) è un meccanismo specifico per ridurre l’esborso sanzionatorio in tempi e forme tipizzati.
Se presento istanza di adesione, per quanto tempo si sospende il termine per fare ricorso?
Il termine per impugnare è sospeso per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (con eccezioni/varianti legate ai casi in cui opera il contraddittorio preventivo e all’istanza presentata dopo atti preceduti da schema).
Se l’Ufficio non mi chiama entro 15 giorni, che succede?
La norma prevede che l’Ufficio formuli l’invito a comparire entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza; nella pratica, se non avviene, tu devi comunque gestire il decorso della sospensione e proteggere i termini residui, perché la tutela vera resta il ricorso (se la lite non si chiude).
Posso fare ricorso e nello stesso tempo chiedere adesione?
Puoi presentare istanza di adesione entro il termine per ricorrere, ma se impugni l’atto, l’impugnazione comporta rinuncia all’istanza. Operativamente, quindi, vanno costruite scelte coerenti e temporizzate (anche sfruttando la sospensione).
Se voglio solo ridurre le sanzioni dell’avviso, qual è lo strumento più diretto?
Se le sanzioni sono irrogate contestualmente all’avviso, l’art. 17 D.Lgs. 472/1997 consente la definizione con pagamento del quarto della sanzione irrogata entro 60 giorni, salvo eccezioni (come l’omesso/ritardato pagamento iscritto a ruolo).
E se invece ho un atto sanzionatorio autonomo?
Di regola la strada più tipica è la definizione agevolata prevista per il procedimento di irrogazione (art. 16 D.Lgs. 472/1997), nei termini e alle condizioni previste; in alternativa puoi contestare (autotutela/ricorso) se la sanzione non è dovuta.
L’art. 15 (acquiescenza) mi conviene sempre?
No: è conveniente quando vuoi chiudere senza ricorso e accetti l’impianto dell’atto, perché riduce le sanzioni a un terzo, ma impone rinuncia a impugnare e a presentare istanza di adesione, con pagamento nei termini.
Posso usare l’autotutela per eliminare (solo) le sanzioni?
Sì, se ricorrono presupposti di illegittimità (soprattutto nei casi tipizzati di autotutela obbligatoria) o se argomenti l’inesistenza dei presupposti sanzionatori (buona fede, incertezza, errore amministrazione). E oggi alcuni dinieghi di autotutela sono impugnabili.
Il contraddittorio preventivo può aiutarmi anche sulle sanzioni?
Sì, perché incide sulla validità dell’atto: se l’atto autonomamente impugnabile non è preceduto dal contraddittorio informato ed effettivo quando dovuto, può essere annullabile. Inoltre ti dà una fase “anticipata” per contestare anche presupposti sanzionatori e ottenere correzioni prima dell’atto definitivo.
Se entro in contenzioso, come posso ridurre le sanzioni senza perdere del tutto?
La conciliazione giudiziale (in ogni grado) consente riduzioni codificate delle sanzioni (40% minimo in primo grado; 50% in secondo; 60% in Cassazione), con regole di pagamento.
Posso chiedere la sospensione dell’atto se rischio un danno grave?
Sì: il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se dall’atto può derivargli un danno grave e irreparabile, con istanza motivata.
La “rottamazione-quinquies” 2026 può aiutarmi contro pignoramenti e ipoteche?
In base alla disciplina della Legge di Bilancio 2026, dopo la presentazione della dichiarazione e per i carichi definibili, sono previsti effetti sospensivi e limiti all’avvio/prosecuzione di azioni esecutive/cautelari (con salvezze per atti già iscritti o fasi esecutive avanzate), oltre a sospensioni di prescrizione/decadenza.
Se ho già una rateizzazione in corso, cosa succede se presento la domanda di definizione?
La norma prevede che, per i carichi definibili oggetto di dichiarazione, siano sospesi fino alla scadenza della prima rata gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Il pagamento delle somme già versate mi viene restituito se definisco/rottamo?
Per la definizione agevolata 2026, la norma stabilisce che le somme versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Questo principio invita alla prudenza: anche in altri istituti, spesso la scelta di definire è irreversibile sui pagamenti fatti.
Il reclamo-mediazione esiste ancora?
Il D.Lgs. 220/2023 ha previsto l’abrogazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (4 gennaio 2024), e ha disciplinato la decorrenza degli effetti delle nuove regole sui giudizi instaurati con ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024 (con eccezioni). Questo è un punto tecnico-intertemporale che va valutato sul singolo contenzioso.
Se l’Ufficio mi nega “adesione sulle sanzioni”, posso impugnare il diniego?
Di regola impugni l’atto impositivo o sanzionatorio. Il diniego relativo a un istituto deflattivo non è sempre “atto impugnabile” in sé. Diverso è il caso del diniego/rigetto di autotutela: oggi alcuni rifiuti sono espressamente tra gli atti impugnabili.
Se l’Ufficio corregge l’atto in autotutela solo in parte, posso ancora definire le sanzioni in modo agevolato?
Sì, ma alle condizioni dell’art. 17-bis D.Lgs. 472/1997: rinuncia al ricorso e atto non definitivo; e con attenzione ai coordinamenti del 2025 su annullamenti parziali di atti divenuti definitivi.
Qual è il consiglio pratico più importante?
Non partire dallo strumento (“voglio adesione sulle sole sanzioni”), ma dall’obiettivo e dal tipo di atto; poi scegli lo strumento coerente e proteggi i termini. È quasi sempre qui che si vince o si perde la partita.
Sì, ma in concreto: cosa devo fare se ho già ricevuto il “no” dell’Ufficio?
In ordine di priorità: (1) calcolo termini; (2) valutazione se sanzione definibile ex art. 17 o art. 16; (3) verifica contraddittorio preventivo e vizi motivazionali; (4) autotutela (obbligatoria/facoltativa) se ci sono presupposti; (5) ricorso con richiesta di sospensione se serve; (6) conciliazione come soluzione negoziale in giudizio; (7) valutazione di definizioni agevolate in riscossione se il debito è o diventa un carico.
Sentenze e prassi istituzionale più aggiornate (da verificare sempre sul caso concreto)
Di seguito una selezione di riferimenti istituzionali di particolare impatto, utili per inquadrare la materia e costruire difese coerenti (in chiusura, prima della conclusione, come richiesto):
- Sezioni Unite, Corte di Cassazione, sentenza 21 novembre 2024, n. 30051: chiarimenti sull’autotutela tributaria (anche sostitutiva e con maggiore pretesa), con limiti collegati a decadenza e giudicato.
- Agenzia delle Entrate, circolare 7 novembre 2024, n. 21/E: istruzioni operative in materia di autotutela tributaria alla luce della riforma dello Statuto.
- Corte di Cassazione, ordinanza 5 ottobre 2025, n. 26761 (riferimento reperito tramite banca dati istituzionale): tema di coordinamento tra istanza di adesione e ricorso presentati nella stessa data e conseguenze processuali.
- Corte di Cassazione, ordinanza 14 ottobre 2024, n. 26618 (riferimento reperito tramite banca dati istituzionale): effetti dell’atto di accertamento con adesione sulla non impugnabilità dell’originario atto impositivo.
- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 19: coordinamenti su definizione agevolata e autotutela parziale (condizioni temporali per accedere ad istituti dopo annullamenti parziali su atti definitivi).
- L. 212/2000, art. 6-bis: principio del contraddittorio preventivo come regola generale (annullabilità; schema; 60 giorni; obbligo di motivazione sulle osservazioni).
- D.Lgs. 220/2023, art. 2 e art. 4 (GU 3 gennaio 2024): abrogazioni e decorrenza degli effetti della riforma del contenzioso tributario (inclusa l’abrogazione dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992).
- L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82 ss.: disciplina della definizione agevolata 2026 (domanda telematica entro 30 aprile 2026; pagamento fino a 54 rate; stop a nuove azioni e sospensioni collegate).
Conclusione
Se l’Agenzia delle Entrate non consente l’adesione sulle sole sanzioni, nella maggior parte dei casi non sei davanti a un “muro” insuperabile: sei davanti a un bivio strategico. L’errore più comune è insistere sullo stesso istituto (adesione) quando la legge offre altre strade più coerenti e spesso più vantaggiose: definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 o 17 D.Lgs. 472/1997), acquiescenza (art. 15 D.Lgs. 218/1997), autotutela (obbligatoria o facoltativa) con possibilità di tutela giurisdizionale in certi casi, ricorso con sospensione e conciliazione.
La difesa efficace, dal punto di vista del contribuente, si fonda su tre pilastri:
- tempestività (protezione dei termini);
- scelta dello strumento corretto (riduzione sanzioni e/o tutela piena, senza preclusioni inutili);
- lettura “moderna” delle garanzie (contraddittorio preventivo, motivazione, autotutela riformata).
Quando la posta in gioco è alta, l’assistenza professionale non è un formalismo: è ciò che può bloccare o prevenire azioni esecutive e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi), e costruire la strategia più sostenibile tra definizioni, contenzioso e soluzioni di crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, può intervenire per valutare immediatamente la tua situazione e impostare difese concrete e tempestive.
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