Come Difendersi Se L’agenzia Delle Entrate Irroga Sanzioni Su Basi Imponibili Rideterminate

Introduzione

Quando l’Agenzia delle Entrate ridetermina la base imponibile (o la maggiore imposta dovuta) e calcola sanzioni proporzionali su quei nuovi importi, il contribuente si trova spesso davanti a un problema “a cascata”: se è sbagliata la base, diventano sbagliate anche le sanzioni; ma, al tempo stesso, l’Ufficio può contestare non solo i numeri, bensì anche la condotta (infedeltà dichiarativa, indebite detrazioni/deduzioni, crediti non spettanti, operazioni inesistenti, ecc.), con conseguenze economiche e processuali molto pesanti.

Il tema è particolarmente delicato nel 2026 per tre ragioni pratiche (tutte decisive “dal lato del debitore/contribuente”):

  1. Riforma e riscrittura delle garanzie procedimentali: lo Statuto dei diritti del contribuente è stato profondamente modificato, rendendo centrali (e “azionabili”) concetti come contraddittorio preventivo, motivazione rafforzata e nuovi regimi di invalidità (nullità/annullabilità).
  2. Rimodulazione del sistema sanzionatorio (riforma fiscale): alcune misure e percentuali sono state riviste, e la “codificazione” in testi unici è stata programmata ma, allo stato (febbraio 2026), risulta differita.
  3. Rischio riscossione: se non si muove nulla nei tempi giusti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare strumenti esecutivi o cautelari (fermi, ipoteche, pignoramenti) e la gestione diventa soprattutto finanziaria, oltre che legale.

In questo articolo – aggiornato a febbraio 2026 (con riferimento alle fonti vigenti e applicabili alla data del 20 febbraio 2026) – troverai una guida operativa, con taglio giuridico-divulgativo, su come impostare una difesa efficace quando le sanzioni sono calcolate su basi imponibili rideterminate: dal controllo dell’atto ai rimedi amministrativi, dal ricorso alle sospensioni, fino alle soluzioni alternative (definizioni agevolate, rateazioni, strumenti di crisi e sovraindebitamento).

Presentazione professionale dell’avvocato e del team

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Come può aiutarti concretamente (dal punto di vista del contribuente/debitore)

In termini pratici, un team specializzato può intervenire in modo mirato su:

  • Analisi dell’atto (accertamento + sanzioni): verifica di motivazione, prove, calcoli, presupposti, contraddittorio e vizi di notifica.
  • Difesa amministrativa rapida: istanze documentate di autotutela (anche nei casi di autotutela obbligatoria per manifesta illegittimità) e interlocuzione con l’Ufficio.
  • Ricorso e sospensioni: impostazione del ricorso tributario, richiesta di sospensione, gestione del contenzioso secondo la disciplina aggiornata.
  • Trattative e definizioni: valutazione di strumenti deflattivi e definizioni/agevolazioni, oltre a soluzioni di rientro in fase di riscossione.
  • Soluzioni di crisi e sovraindebitamento: quando il debito fiscale è ormai ingestibile, valutazione degli strumenti del Codice della crisi (anche per consumatori/professionisti).

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Identificare il problema

Che cosa significa “basi imponibili rideterminate”

Con “base imponibile rideterminata” si intende, in concreto, che l’Amministrazione ha ricostruito (spesso con un metodo diverso da quello usato in dichiarazione) l’imponibile o la maggiore imposta dovuta, arrivando a un importo “accertato” diverso da quello dichiarato. Da qui discendono, normalmente:

  • maggiori imposte (IRES/IRPEF/IRAP, IVA, ecc.);
  • minori crediti o crediti ritenuti non spettanti;
  • sanzioni proporzionali calcolate sulla maggiore imposta o sulla differenza del credito.

La struttura tipica di queste contestazioni (al netto delle varianti dell’atto) è descritta dall’art. 1 del D.Lgs. 471/1997: se risulta indicato “un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato” o “un’imposta inferiore” o “un credito superiore a quello spettante”, si applica una sanzione percentuale sulla maggiore imposta o sulla differenza del credito.

Perché le sanzioni “seguono” la nuova base (e perché è lì che si difende il contribuente)

Nella pratica, le sanzioni su basi rideterminate “seguono” la pretesa perché sono commisurate, per legge, al risultato economico dell’accertamento (maggior imposta/minor credito). Questo ha due conseguenze difensive fondamentali:

  • Difesa sul merito: se riduci o annulli la maggiore imposta (smontando la rideterminazione), automaticamente si riduce o cade anche la base di calcolo della sanzione.
  • Difesa sulla sanzione in sé: anche a base “confermata”, puoi contestare la sanzione se ricorrono esimenti o riduzioni previste dalla legge (es. no colpevolezza; incertezza normativa oggettiva; violazione meramente formale; regimi speciali come transfer pricing con documentazione idonea; errori di imputazione temporale senza danno; soglie “minori” per riduzione).

Gli scenari più frequenti in cui la base viene rideterminata (e in cui le sanzioni rischiano di essere “gonfiate”)

Senza entrare in ogni singola fattispecie, nella prassi del contenzioso tributario e della difesa del debitore, le rideterminazioni più “tipiche” (e contestate) riguardano:

  • Ripresa di ricavi/compensi ritenuti non dichiarati (es. ricostruzioni induttive, presunzioni, incongruenze).
  • Disconoscimento di costi (inerenza, competenza, antieconomicità, documentazione ritenuta insufficiente).
  • IVA: operazioni contestate, rettifiche detrazione, reverse charge, errori formali imputati come sostanziali.
  • Crediti d’imposta: non spettanza/inesistenza (qui l’atto e la sanzione richiedono un’analisi altamente tecnica).
  • Prezzi di trasferimento / fiscalità internazionale: ambito in cui la sanzione può essere esclusa se il contribuente consegna documentazione idonea.

Quadro normativo e principi chiave aggiornati a febbraio 2026

Il “nuovo” Statuto del contribuente come arma difensiva

Dal punto di vista difensivo, la riforma dello Statuto (D.Lgs. 219/2023) non è un tema teorico: è uno dei perni per contestare (o far annullare) accertamenti e sanzioni costruiti male.

Contraddittorio preventivo generalizzato (art. 6-bis Statuto)

La regola generale oggi è che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti – a pena di annullabilità – da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo eccezioni (atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale, pericolo per la riscossione).

Punti pratici cruciali per il contribuente:

  • l’Ufficio deve comunicare lo schema di atto e assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre o per accedere/copiare gli atti del fascicolo;
  • l’atto non può essere adottato prima della scadenza;
  • se il termine per il contraddittorio “mangia” la decadenza, la decadenza può essere posticipata (meccanismo dei 120 giorni);
  • l’atto finale deve considerare le osservazioni ed essere motivato sulle ragioni del mancato accoglimento.

Difesa immediata: se ricevi un atto impugnabile senza contraddittorio “dovuto”, il vizio non è una formalità: può diventare motivo principale di ricorso (annullabilità).

Motivazione rafforzata e “prove” nell’atto (art. 7 Statuto)

Gli atti autonomamente impugnabili devono essere motivati indicando presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche, a pena di annullabilità. Non è più sufficiente una motivazione “per relationem” opaca: se si richiama un atto non già conosciuto, va allegato o riprodotto nel contenuto essenziale e l’Ufficio deve spiegare perché i dati richiamati sono attendibili.

Impatto diretto sulle sanzioni su base rideterminata: la sanzione percentuale vive su un presupposto (maggior imposta/minor credito). Se l’atto non spiega quali prove sorreggono la rideterminazione, anche la sanzione diventa vulnerabile.

Invalidità: nullità, annullabilità, irregolarità (artt. 7-ter e seguenti Statuto)

Il nuovo Statuto distingue:

  • nullità (difetto assoluto di attribuzione, violazione/elusione di giudicato, altri casi qualificati); vizi eccepibili sempre e rilevabili d’ufficio;
  • annullabilità (vizi da far valere nei motivi di ricorso, a pena di decadenza);
  • altri vizi e regole su attività istruttoria e notifiche.

Per chi deve difendersi, questa distinzione serve a impostare la strategia: individuare subito vizi “forti” (nullità) e vizi “a termine” (annullabilità).

Esimente per incertezza normativa e violazioni formali senza debito

Lo Statuto chiarisce espressamente che le sanzioni non sono irrogate quando:

  • la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o ambito della norma tributaria; oppure
  • si tratta di mera violazione formale senza alcun debito d’imposta.

Nota difensiva importante: la norma specifica anche che la pendenza di un giudizio non integra da sola un’“obiettiva incertezza”.

Questa disposizione è spesso decisiva nei casi in cui la base imponibile viene rideterminata per conflitto interpretativo (non per “nero” o frode), soprattutto quando il contribuente ha seguito prassi o orientamenti.

Autotutela obbligatoria e facoltativa: un canale “serio” (artt. 10-quater e 10-quinquies Statuto)

Con la riforma, l’autotutela non è più solo “discrezionale” in senso ampio. In presenza di manifesta illegittimità, l’Amministrazione deve procedere all’annullamento (anche senza istanza di parte) in casi tipizzati: errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, errore materiale riconoscibile, errore sul presupposto, mancata considerazione di pagamenti, documentazione successivamente sanata entro termini, ecc.

A livello di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti applicativi con apposita circolare sull’autotutela post-riforma.

Per il contribuente, significa: se la sanzione è “gonfiata” da un errore materiale o da pagamenti ignorati, prima ancora del contenzioso hai un varco tecnico forte, documentabile.

Le sanzioni “su base rideterminata” nel D.Lgs. 471/1997

Nel 2026, il D.Lgs. 471/1997 risulta ancora applicabile (la sua abrogazione/riordino in testo unico è programmata ma differita). La stessa Normattiva evidenzia che il provvedimento è abrogato dal D.Lgs. 173/2024 come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025 n. 200, con decorrenza collegata al nuovo assetto.

Per la difesa, l’art. 1 è centrale perché fotografa il “cuore” della sanzione quando l’Ufficio ridetermina l’imponibile o la maggiore imposta:

  • Omessa dichiarazione: percentuali elevate (regole specifiche).
  • Dichiarazione infedele / maggiore imposta / credito superiore: la sanzione è pari al 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con minimo di euro 150.

La norma contiene poi una serie di “leve difensive” molto importanti e spesso trascurate:

  • Aggravamento per condotte fraudolente: la sanzione del comma 2 può essere aumentata (da metà a doppio) in caso di documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici/raggiri, simulazioni o frode.
  • Riduzione per scostamenti “minori”: fuori dai casi fraudolenti, riduzione di un terzo se la maggiore imposta/minore credito è sotto soglie percentuali e assolute (regola dettagliata).
  • Errore di imputazione temporale: se l’infedeltà deriva da errore di competenza temporale (con condizioni), la sanzione è ridotta; se non c’è danno erariale, può ridursi a importo fisso.
  • Transfer pricing: se, nel corso di accessi/verifiche o attività istruttoria, consegni documentazione idonea secondo provvedimento del Direttore, la sanzione del comma 2 non si applica (salvo comunicazioni dovute).

Queste previsioni “interne” all’art. 1 sono essenziali perché, nei casi di base imponibile rideterminata, la difesa non è solo “ho ragione sul merito”; spesso è anche: “anche se qualcosa cambia, la sanzione va ridotta o esclusa”.

Ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) e nuove finestre “procedimentali”

Il ravvedimento resta uno strumento chiave per neutralizzare (o ridurre drasticamente) il rischio sanzionatorio prima che l’atto diventi “irrecuperabile”. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede diverse riduzioni (1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, ecc. secondo tempi e condizioni).

Nel 2026 è particolarmente rilevante, per la difesa su basi rideterminate, che il ravvedimento è stato coordinato anche con:

  • la nuova sequenza del contraddittorio (richiamo allo schema di atto ex art. 6-bis Statuto) e alle ipotesi in cui la regolarizzazione può avvenire “dopo” determinati eventi, con riduzioni specifiche.

Processo tributario: termini e riforma delle regole del gioco

Sul piano procedurale, due cose contano più di tutto: i termini e il tipo di atto.

  • Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità.
  • La riforma del contenzioso (D.Lgs. 220/2023) ha inciso su vari profili del processo. In parallelo, è stata segnalata l’abrogazione del reclamo-mediazione per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024.

Il riordino in “testi unici” e il rinvio al 2027

Per chi si difende è importante sapere quale testo si applica “oggi”, senza confondere annunci e future codificazioni.

Il legislatore ha previsto testi unici (tra cui quello del sistema sanzionatorio), ma un decreto di proroga ha spostato in avanti l’entrata in vigore/efficacia di alcune di queste codificazioni: l’art. 4 del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 modifica il termine (da 1 gennaio 2026 a 1 gennaio 2027) per l’art. 102, comma 1, del testo unico sulle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), e analogamente per altri testi unici (giustizia tributaria, versamenti e riscossione, ecc.).

Traduzione pratica: a febbraio 2026, nella gran parte dei casi continui a difenderti applicando il sistema “vigente” (D.Lgs. 471/472 e Statuto riformato), sapendo però che alcune regole sono in transizione verso testi unici.

Timeline e termini

Questa è la sezione “salva-contribuenti”: se sbagli i tempi, anche una difesa di merito perfetta rischia di non entrare mai in giudizio.

Prima regola: capire quale atto hai ricevuto (e perché conta)

La strategia dipende dal tipo di atto e dal suo contenuto. In generale, se l’atto:

  • è autonomamente impugnabile, deve (salvo eccezioni) essere stato preceduto dal contraddittorio art. 6-bis;
  • deve essere motivato con presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche;
  • deve consentirti di comprendere perché la base è stata rideterminata e come è stata calcolata la sanzione.

La sequenza tipica dopo la notifica

Di seguito uno schema operativo (non “burocratico”, ma finalizzato alla difesa):

Fase immediata (giorni 1–7)
1) Protocolla la data di notifica e conserva busta/PEC/ricevute: servirà per i 60 giorni.
2) Leggi la motivazione “come farebbe un giudice”:
– quali fatti?
– quali prove?
– quali calcoli?
– quali norme?
3) Verifica se c’è stato un contraddittorio previo (schema di atto e 60 giorni), oppure se l’Ufficio si colloca in una delle eccezioni (atti automatizzati o casi motivati di pericolo).

Fase istruttoria difensiva (giorni 7–30)
4) Ricostruisci la base “reale” e la base “accertata”: prepara un prospetto che separi componente imponibile, imposta, sanzione.
5) Individua eventuali leve di riduzione già contenute nella disciplina: soglie “minori”, errore temporale, documentazione transfer pricing, ecc.
6) Valuta autotutela (quando hai errori evidenti: persona, calcolo, pagamenti ignorati, presupposto errato, ecc.).

Fase decisionale (entro i 60 giorni)
7) Decidi se:
– presentare ricorso (e con quale “impianto”);
– attivare un canale deflattivo/negoziale (quando è utile e conveniente);
– impostare una strategia ibrida (es. interlocuzione + ricorso “a tutela”, nei casi in cui i tempi sono stretti).

Il termine cardine: 60 giorni per il ricorso

Il cuore dei termini è il termine del ricorso: 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Una difesa seria parte da qui: ogni scelta (autotutela, trattativa, rate, definizioni) dovrebbe essere valutata anche in base a un principio semplice: non perdere la finestra processuale se l’atto è sbagliato o sproporzionato.

Accertamento con adesione: come incide sulla strategia dei termini

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’istanza del contribuente nel procedimento di accertamento con adesione, istituto che nella pratica viene usato per ridurre contenzioso e, spesso, rideterminare in modo concordato imponibile e sanzioni.

Dal punto di vista difensivo, l’adesione ha un vantaggio tipico: trasformare un “tutto o niente” in una negoziazione controllata, solo se hai margini di trattativa reali e soprattutto se l’atto, pur contestabile, presenta rischi processuali elevati.

Difese e strategie legali

Qui entriamo nel “cuore” della domanda: come difenderti quando le sanzioni sono calcolate su una base imponibile rideterminata.

Strategia generale: separare sempre la difesa “sul merito” dalla difesa “sulla sanzione”

Una buona difesa si articola su due binari paralleli:

1) Merito: perché l’imponibile (o il credito) rideterminato è errato.
2) Sanzioni: perché, anche a base rettificata, non c’è colpevolezza, c’è incertezza normativa, c’è violazione formale, o comunque si applicano riduzioni.

Questa doppia linea è fondamentale per due motivi pratici:

  • spesso le commissioni/CGT (oggi Corti di giustizia tributaria) possono essere più sensibili a un tema “tecnico-procedurale” (motivazione, contraddittorio) che a un tema “valutativo”;
  • l’Ufficio può concedere riduzioni più facilmente sulle sanzioni che sul tributo.

Prima difesa: attaccare la qualità dell’atto (contraddittorio e motivazione)

Contraddittorio mancante o apparente

Se l’atto era soggetto a contraddittorio preventivo e questo non è stato dato, il vizio è direttamente previsto: annullabilità dell’atto.

Difensivamente, occorre documentare:

  • assenza dello schema di atto; oppure
  • mancato rispetto del termine minimo di 60 giorni; oppure
  • mancata possibilità di accesso agli atti; oppure
  • motivazione finale che “ignora” le tue osservazioni.

Motivazione debole = sanzione vulnerabile

Uno dei problemi più frequenti negli accertamenti a base rideterminata è la motivazione “a blocchi”: l’Ufficio enuncia un metodo e un risultato, ma non esplicita mezzi di prova e logica dimostrativa.

Lo Statuto prevede espressamente l’obbligo di indicare presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche, a pena di annullabilità.

Operativamente, nel ricorso (o già in sede di istanza) conviene sempre chiedere:

  • dove sono le prove del maggior imponibile?
  • dove sono i documenti su cui si basa la ricostruzione?
  • come si passa dai dati (es. versamenti, movimentazioni, margini, costi) al reddito accertato?
  • come viene calcolata la sanzione sul “maggior tributo”?

Seconda difesa: leve “interne” all’art. 1 D.Lgs. 471/1997

Queste leve sono particolarmente adatte al tema del quesito (sanzioni su base rideterminata) perché sono scritte proprio per le ipotesi di maggiore imposta/minor credito.

Riduzione per scostamenti contenuti

Se non si è in presenza di frode e lo scostamento è contenuto entro soglie (percentuale e assoluta), la sanzione del comma 2 può essere ridotta di un terzo.

Questa riduzione è spesso “dimenticata” negli atti: controllare i numeri può trasformare una pretesa sanzionatoria alta in una molto più gestibile.

Errore di imputazione temporale e assenza di danno erariale

Quando l’infedeltà deriva da un errore sull’imputazione temporale (competenza) di componenti positivi/negativi, e ricorrono le condizioni di legge, la sanzione si riduce; se non c’è alcun danno per l’Erario, può scendere a importo fisso.

Nel contenzioso su basi rideterminate, questa è una difesa potentissima: molti recuperi non sono “nero”, ma spostamenti di competenza. La differenza tra “ho sbagliato anno” e “ho occultato ricavi” è enorme sul piano delle sanzioni.

Transfer pricing e documentazione: esclusione della sanzione

Se la rettifica riguarda prezzi di trasferimento e il contribuente consegna documentazione idonea, la sanzione del comma 2 non si applica (con oneri di comunicazione).

Questa è una difesa “a prova documentale”: o ce l’hai o non ce l’hai, ma quando c’è, è risolutiva sul fronte sanzionatorio.

Terza difesa: esimenti e limiti alle sanzioni nello Statuto

Incertezza normativa oggettiva

Se la rideterminazione nasce da questione interpretativa seriamente controversa, puoi attivare l’esimente: no sanzioni in caso di obiettiva incertezza su portata e ambito della norma.

In pratica, la difesa deve dimostrare che:

  • la norma era realmente ambigua o tecnicamente controversa (non “scusa generica”);
  • il contribuente ha adottato una lettura ragionevole, magari coerente con prassi o orientamenti.

Violazione meramente formale senza debito d’imposta

Se la violazione è “formale” e non genera debito, lo Statuto esclude la sanzione.

Questa difesa si gioca spesso su un punto: dimostrare che la rideterminazione non è “maggior imposta dovuta” ma mera correzione formale/qualitativa.

Quarta difesa: ravvedimento, quando è ancora giocabile

Se sei ancora in una fase in cui il ravvedimento è possibile, le riduzioni dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 possono abbattere la sanzione in modo drastico. Il testo prevede riduzioni differenziate in base al tempo e a “eventi” procedimentali (e include collegamenti allo schema di atto del contraddittorio).

Attenzione difensiva: il ravvedimento è uno strumento che funziona bene quando:

  • vuoi evitare l’escalation (contenzioso/riscossione);
  • hai un errore reale che puoi regolarizzare;
  • la tua priorità è ridurre sanzioni e interessi più che “fare giurisprudenza”.

Quinta difesa: autotutela “nuova” (e quando conviene davvero)

L’autotutela obbligatoria (casi di manifesta illegittimità) e quella facoltativa sono oggi codificate: non è più solo un “favore” dell’Ufficio.

Per il contribuente, conviene impostarla così:

  • istanza breve e chirurgica (max 3–5 motivi, ma granitici);
  • allegati numerati e verificabili (pagamenti, calcoli, documenti);
  • richiesta motivata di annullamento totale/parziale o ricalcolo della sanzione;
  • se necessario, mantenere la tutela giudiziale nei termini (per non decadere).

Soluzioni alternative e gestione del debito

Quando il contenzioso non è l’unica strada (o quando la pretesa diventa definitiva), molte difese sono “finanziarie” oltre che legali: definizioni, rate, misure di crisi.

Rateizzazione e gestione in riscossione

Sul lato riscossione, il riordino (D.Lgs. 110/2024) viene presentato come intervento significativo in tema di sistema nazionale della riscossione.

Sul piano operativo, l’Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione un vademecum sulla rateizzazione delle cartelle, utile per comprendere i presupposti e le regole pratiche (limiti, decadenze, casi esclusi).

Difesa “da debitore”: la rateizzazione non è una resa; è spesso una misura di “contenimento” per evitare misure cautelari o esecutive mentre si valuta (o si prosegue) un contenzioso o una definizione.

Rottamazione-quater e riammissione: quando aiutano davvero

La definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”) è collegata alla Legge n. 197/2022 e riguarda i carichi affidati nel periodo indicato dalla norma; l’AdER ne illustra l’ambito e le scadenze operative.

Per chi è decaduto o rischia di decadere, AdER pubblica anche la sezione dedicata alla riammissione e alle relative scadenze dei piani.

Chiave difensiva: se il tuo obiettivo prioritario è “abbassare subito il debito esigibile” e congelare la componente sanzionatoria/aggi, una definizione in riscossione può essere più efficace di una battaglia integrale sul merito, soprattutto quando i margini probatori sono incerti.

Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Per la “tregua fiscale” (Bilancio 2023), l’Agenzia delle Entrate ha una pagina normativa dedicata alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con rinvio ai commi di legge.

Questi strumenti, quando applicabili, possono chiudere contenziosi con logiche economiche più favorevoli rispetto al rischio integrale.

Strumenti di crisi e sovraindebitamento (quando il debito fiscale è strutturale)

Quando l’esposizione fiscale (sanzioni incluse) è tale da compromettere stabilmente la sostenibilità, occorre ragionare in termini di “crisi del debitore”.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è il quadro normativo di riferimento per le procedure di composizione della crisi, inclusi percorsi pensati anche per consumatori e soggetti non fallibili (secondo le definizioni e le discipline del codice).

Dal punto di vista del contribuente/debitore, l’obiettivo qui non è “vincere l’accertamento”, ma:

  • mettere in sicurezza reddito e beni essenziali,
  • evitare escalation esecutive,
  • ottenere una ristrutturazione sostenibile o, quando previsto, liberazione dai debiti residui secondo le regole del codice.

Strumenti pratici: tabelle, simulazioni, FAQ e giurisprudenza recente

Tabelle riepilogative

Tabella termini essenziali (difesa del contribuente)

PassaggioTermine/RegolaBase normativa/Fonte
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’atto impugnatoD.Lgs. 546/1992, art. 21
Contraddittorio preventivo (atti impugnabili)Schema di atto + termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni/accessoStatuto, art. 6-bis
Motivazione dell’attoPresupposti + mezzi di prova + ragioni giuridiche; pena annullabilitàStatuto, art. 7
Autotutela obbligatoria (casi tipici)Annullamento anche senza istanza in casi di manifesta illegittimitàStatuto, art. 10-quater
Rottamazione-quater (piani e scadenze)Scadenze pubblicate da AdERAdER “prossime scadenze”
Riammissione (se prevista)Scadenze pubblicate da AdERAdER “riammissione – prossime scadenze”

Tabella “leve” di difesa sulle sanzioni quando la base è rideterminata

Leva difensivaQuando funziona meglioFonte principale
Contraddittorio mancanteAtto impugnabile non preceduto da contraddittorio (salvo eccezioni)Statuto art. 6-bis
Motivazione insufficienteAtto senza prove e logica dimostrativa; relationem opacaStatuto art. 7
Incertezza normativa oggettivaInterpretazione controversa, non frodeStatuto art. 10, co. 3
Violazione meramente formaleNessun debito d’impostaStatuto art. 10, co. 3
Riduzione per “scostamento minore”Differenza limitata entro soglie e fuori frodeD.Lgs. 471/1997 art. 1
Errore temporale senza dannoCompetenza temporale (condizioni)D.Lgs. 471/1997 art. 1
Transfer pricing con documentazioneDocumentazione idonea consegnataD.Lgs. 471/1997 art. 1
Ravvedimento operosoRegolarizzazione nei termini/finestre previsteD.Lgs. 472/1997 art. 13

Errori comuni (che fanno perdere la difesa)

Molti contribuenti “perdono” prima ancora di discutere il merito. Gli errori più frequenti sono:

Non presidiare i 60 giorni: la difesa decade se il ricorso è inammissibile.
Trattare la sanzione come automatica e inevitabile: invece la legge prevede riduzioni/esimenti specifiche (errore temporale, soglie minori, transfer pricing, incertezza normativa).
Non contestare contraddittorio e motivazione: oggi sono “armi” determinanti, con sanzione di annullabilità.
Fare istanze generiche in autotutela: l’autotutela obbligatoria richiede “manifesta illegittimità” e casi tipizzati; occorre prova documentale.
Confondere fase accertativa e fase di riscossione: la rottamazione/rateizzazione si gioca spesso dopo (o parallelamente) e con logiche diverse.

Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni sono costruite con focus sul caso tipico del quesito: sanzione percentuale su maggiore imposta dovuta per rideterminazione della base (dichiarazione infedele).

Simulazione A: rideterminazione dell’imponibile e sanzione “base” (art. 1, comma 2)

  • Imposta dichiarata: € 50.000
  • Imposta accertata (dopo rideterminazione base): € 70.000
  • Maggiore imposta dovuta: € 20.000

Sanzione (regola generale): 70% della maggiore imposta
→ 70% di € 20.000 = € 14.000 (salvo minimi/varianti e altre condizioni).

Lettura difensiva: se riesci a dimostrare che la maggiore imposta non è € 20.000 ma, ad esempio, € 8.000, la sanzione “cade” proporzionalmente (70% di 8.000 = 5.600).

Simulazione B: errore di imputazione temporale senza danno erariale

Caso: l’Ufficio recupera un componente negativo (costo) perché imputato all’anno sbagliato, ma il componente positivo ha già concorso (in annualità precedente o in quella dell’accertamento), e non c’è danno effettivo.

La norma prevede, in queste ipotesi e fuori dai casi fraudolenti, una disciplina di riduzione; in assenza di danno per l’Erario, la sanzione può scendere a importo fisso.

Lettura difensiva: qui la difesa non deve “negare” il rilievo contabile, ma dimostrare documentalmente l’assenza di danno e l’allocazione temporale complessiva.

Simulazione C: scostamento minore e riduzione di un terzo

Caso: maggiore imposta accertata complessiva limitata (entro soglie percentuali/assolute) e nessuna frode.

La sanzione del comma 2 è ridotta di un terzo.

Esempio numerico:
– maggiore imposta dovuta: € 9.000
– sanzione “base” 70% = € 6.300
– riduzione 1/3 → € 6.300 × 2/3 = € 4.200 (stimando la riduzione lineare).

Lettura difensiva: la chiave è verificare bene le soglie applicabili nel caso concreto e documentare l’assenza di frode.

FAQ operative

Di seguito 18 domande pratiche con risposte orientate alla difesa del contribuente (non teoria astratta).

Se la base imponibile è rideterminata, le sanzioni sono sempre dovute?
Non automaticamente “sempre” in senso assoluto: la sanzione di regola si applica, ma esistono riduzioni ed esimenti (incertezza normativa, violazione formale senza debito, errori temporali, soglie minori, regimi documentali come transfer pricing).

Come capisco se la sanzione è calcolata correttamente?
Verifica che la sanzione sia calcolata sulla maggiore imposta dovuta o sulla differenza del credito e che la percentuale applicata sia quella prevista per la fattispecie (per l’infedeltà dichiarativa IRPEF/IRES/IRAP il testo vigente prevede il 70%).

Posso contestare solo le sanzioni e non il tributo?
Sì, in linea di principio puoi impostare la difesa anche concentrandoti sulla sanzione (esimenti/riduzioni), ma nella pratica è spesso più efficace attaccare sia merito sia sanzione, perché sono interdipendenti.

L’atto è annullabile se manca il contraddittorio preventivo?
Se l’atto è autonomamente impugnabile e non ricade nelle eccezioni, la regola generale impone il contraddittorio a pena di annullabilità.

Che cosa deve contenere lo “schema di atto” del contraddittorio?
Deve essere idoneo a rendere conoscibile la pretesa e a consentire controdeduzioni, con accesso agli atti del fascicolo su richiesta; il termine minimo è 60 giorni.

Se rispondo al contraddittorio e l’Ufficio ignora tutto, è utile?
Sì: la norma richiede che l’atto finale tenga conto delle osservazioni e motivi sul perché non le accoglie. Se ciò non accade, è un punto difensivo.

La motivazione “per relationem” è sempre valida?
Non sempre e non comunque: se richiama un atto non già conosciuto, va allegato o riprodotto nel contenuto essenziale e spiegata l’attendibilità dei dati richiamati.

Cosa significa “obiettiva incertezza normativa” e quando mi salva dalle sanzioni?
È una situazione di incertezza reale sulla portata/ambito applicativo della norma; se la violazione dipende da tale incertezza, lo Statuto esclude l’irrogazione di sanzioni.

Se c’è un giudizio pendente sulla norma, vale come incertezza?
Lo Statuto dice espressamente che la pendenza di un giudizio non determina, di per sé, obiettiva incertezza.

Se la mia è una violazione formale senza debito d’imposta, possono sanzionarmi?
In linea generale no: lo Statuto prevede che le sanzioni non sono irrogate in caso di mera violazione formale senza debito d’imposta.

Ho un errore di competenza temporale: rischio le stesse sanzioni dell’infedeltà “classica”?
La disciplina dell’art. 1 contempla riduzioni quando l’infedeltà è conseguenza di errore temporale; se non c’è danno erariale può scendere a importo fisso.

Ho una rettifica transfer pricing: posso evitare la sanzione?
Sì, se consegni documentazione idonea secondo i provvedimenti e rispetti gli obblighi di comunicazione; in tal caso la sanzione del comma 2 non si applica.

Quanto tempo ho per fare ricorso?
Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Posso chiedere autotutela anche se l’atto è definitivo?
Sì: la norma sull’autotutela obbligatoria prevede l’annullamento anche in caso di atti definitivi, in presenza di manifesta illegittimità e nei casi previsti.

Quando conviene davvero l’autotutela?
Quando hai vizi “oggettivi” e documentabili (errore di persona, calcolo, pagamenti ignorati, ecc.), perché rientra nei casi tipizzati di autotutela obbligatoria o in un quadro di illegittimità/infondato.

Se il debito è ormai in riscossione, cosa posso fare?
Puoi valutare rateizzazione secondo le regole operative pubblicate da AdER e, se applicabile, definizioni agevolate (rottamazione/riammissione).

Rottamazione-quater: dove controllo le scadenze aggiornate?
Sul portale di AdER nella sezione “prossime scadenze” della definizione agevolata e, se del caso, nella sezione riammissione.

Se la situazione è insostenibile, esistono strumenti “strutturali” per uscire dal debito?
Sì, quando ricorrono i presupposti, esistono strumenti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che possono gestire in modo organico l’esposizione debitoria.

Giurisprudenza più aggiornata da fonti istituzionali (selezione ragionata)

Di seguito una selezione di pronunce recenti utili, da usare come “mappa” per costruire motivi difensivi su sanzioni e garanzie (da verificare in concreto con il caso specifico). Le decisioni sono tratte da banca dati istituzionale MEF/DEF (Documentazione Economica e Finanziaria).

  • Cass., sent. 2853/2024: profili rilevanti sul tema sanzionatorio nell’accertamento e sull’impostazione delle difese connesse (banca dati MEF/DEF).
  • Cass., sent. 2519/2024: indicazioni su responsabilità/sanzioni in fattispecie tributarie (banca dati MEF/DEF).
  • Cass., sent. 24964/2024: principi su sanzioni/violazioni tributarie e impostazione difensiva (banca dati MEF/DEF).
  • Cass., sent. 33364/2024: orientamenti in materia di sanzioni tributarie, con ricadute sulla prova e sulle eccezioni (banca dati MEF/DEF).
  • Cass., sent. 7948/2025: aggiornamenti utili su disciplina sanzionatoria e relativi presupposti (banca dati MEF/DEF).
  • Cass., sent. 15144/2025: ulteriori profili attuali sul sistema sanzionatorio e sull’impostazione delle difese (banca dati MEF/DEF).

(Nota metodologica: le pronunce vanno sempre lette insieme al fatto concreto; in sede difensiva è essenziale riportare il principio di diritto al proprio contesto documentale.)

Conclusione

Difendersi da sanzioni calcolate su basi imponibili rideterminate significa, quasi sempre, fare tre cose in modo tempestivo e tecnico:

1) Bloccare le fragilità procedimentali dell’atto: contraddittorio preventivo e motivazione non sono più “ornamenti”, ma requisiti la cui mancanza può portare all’annullabilità.
2) Colpire la sanzione nel suo cuore matematico e giuridico: art. 1 del D.Lgs. 471/1997 contiene non solo la percentuale base (70%), ma anche riduzioni ed esclusioni che, nei casi giusti, cambiano radicalmente l’esito economico (soglie minori, errore temporale, documentazione, ecc.).
3) Avere un piano di gestione del debito se il rischio “riscossione” è concreto: rateizzazione, definizioni agevolate (rottamazione/riammissione), e – nei casi più gravi – strumenti del Codice della crisi per evitare che il debito fiscale diventi una condanna permanente.

La differenza, nella pratica, la fa la tempestività: 60 giorni per ricorrere non sono “tanto tempo” se devi ricostruire contabilità, reperire prove, impostare motivi su contraddittorio/motivazione e valutare soluzioni alternative.

In linea con quanto richiesto, ribadisco che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team si propongono per intervenire rapidamente su analisi dell’atto, ricorsi, sospensioni, interlocuzioni e piani di rientro; e, quando necessario, per impostare strategie utili a bloccare escalation esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi, cartelle), combinando strumenti giudiziali e stragiudiziali.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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