Introduzione
Quando arriva un atto dell’Agenzia delle Entrate su anni “vecchi”, la prima reazione è spesso: «È prescritto». E a volte è vero. Ma altrettanto spesso non lo è, oppure lo è solo in parte (ad esempio: l’imposta potrebbe non essere più accertabile, mentre sanzioni e interessi seguono regole proprie; oppure l’accertamento è nei termini ma la riscossione è prescritta). Le conseguenze pratiche del fraintendimento sono pesanti: si rischia di saltare i termini per contestare, far valere decadenza/prescrizione, chiedere sospensioni, bloccare iscrizioni a ruolo, fermi, ipoteche o pignoramenti.
Dal 2024 al 2026, inoltre, il quadro è cambiato profondamente: lo Statuto dei diritti del contribuente è stato riformato e oggi contiene regole “di sistema” su contraddittorio, vizi degli atti, notificazioni, autotutela e preclusioni difensive. In particolare:
– molti atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
– la tutela in giudizio richiede maggiore tempestività, perché diversi vizi devono essere dedotti nel ricorso introduttivo e non sono più rilevabili d’ufficio come regola generale;
– l’autotutela è stata “riscritta” distinguendo tra autotutela obbligatoria e facoltativa, con riflessi anche sul contenzioso (impugnabilità del diniego/“silenzio” in ipotesi definite).
In questa guida lunga e pratica (aggiornata al 20 febbraio 2026), il punto di vista è volutamente quello del contribuente/debitore: come riconoscere se l’annualità è davvero “fuori tempo”, come costruire la prova, come impostare l’eccezione di decadenza/prescrizione, quali mosse fare subito dopo la notifica, come chiedere sospensioni e quali strumenti alternativi usare se (anche avendo ragione “sui termini”) serve comunque una strategia complessiva di gestione del debito.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, l’attività difensiva che uno studio strutturato può svolgere per te, quando l’Agenzia contesta annualità “vecchie”, comprende tipicamente: analisi dell’atto e della sua catena notificatoria; ricostruzione dei termini (ordinari e “speciali”); istanze in autotutela; ricorso e richieste cautelari; trattative e definizioni; piani di rientro; soluzioni giudiziali e stragiudiziali, inclusa la gestione del debito “a valle” (riscossione, rateizzazioni, definizioni agevolate).
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Decadenza e prescrizione: la differenza che decide la partita
Nel linguaggio comune si parla di “prescrizione” per tutto. In diritto tributario, però, la prima domanda corretta è: stiamo discutendo del potere di accertare o del diritto di riscuotere? Perché le regole cambiano.
Decadenza (accertamento): riguarda il potere dell’Amministrazione di emettere e notificare un atto impositivo entro un termine. Se il termine scade, l’atto è (di regola) contestabile e può essere annullato, perché il potere è consumato. I termini di decadenza principali per imposte sui redditi e IVA sono fissati, rispettivamente, dall’art. 43 DPR 600/1973 e dall’art. 57 DPR 633/1972, come risultanti dalla normativa vigente richiamata in Gazzetta Ufficiale.
Prescrizione (riscossione): riguarda il diritto di credito (imposta/sanzione/interessi) e la sua estinzione per inerzia nel tempo dopo che il debito è divenuto esigibile/definitivo. Qui entrano in gioco anche regole civilistiche e l’annosa questione (non sempre pacifica) del termine applicabile a certe entrate, con dibattiti giurisprudenziali e rimessioni di merito su tributi erariali.
Una terza distinzione, spesso decisiva, riguarda cosa stai impugnando:
– un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di recupero di credito, ecc.) → prima si guarda alla decadenza;
– un atto della riscossione (cartella, intimazione, preavviso fermo/ipoteca, pignoramento) → spesso si guarda a prescrizione e/o a vizi propri o di atti presupposti.
Un cambio di paradigma dal 2024: preclusioni e “annullabilità” nello Statuto
Con la riforma 2023-2024, lo Statuto introduce una categoria centrale: annullabilità degli atti impugnabili, e soprattutto prevede che i motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto devono essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo e “non sono rilevabili d’ufficio” (salvo vizi di nullità nei casi tipizzati). Questo incide direttamente sulla “difesa per annualità prescritte”: anche quando hai ragione sui termini, devi eccepirlo bene e subito, con un ricorso impostato correttamente.
In pratica: se ricevi un atto su un’annualità che ritieni fuori termine, l’errore numero uno è “aspettare” o “provare a telefonare” senza proteggere i termini processuali.
Tabella rapida: quale “tempo” devo controllare?
| Situazione concreta | Domanda giusta | Istituto-cardine | Dove si gioca la partita |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento su anno remoto | l’Ufficio era ancora nei termini? | decadenza | ricorso e/o autotutela |
| Atto non preceduto da schema e contraddittorio (quando dovuto) | era obbligatorio il contraddittorio? | annullabilità per violazione contraddittorio | ricorso, con eccezione puntuale |
| Cartella/intimazione dopo anni di silenzio | il credito è ancora esigibile? | prescrizione + interruzioni | impugnazione atto riscossione |
| Sanzioni su violazioni datate | quanto dura la prescrizione delle sanzioni? | prescrizione quinquennale (regola tipica) | contenzioso su sanzioni e atti di riscossione |
Sulle sanzioni amministrative tributarie, il legislatore prevede un regime specifico: l’art. 20 D.Lgs. 472/1997 disciplina decadenza per contestazione/irrogazione e prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (ordinariamente nel termine di cinque anni, con effetti interruttivi legati all’impugnazione).
Quando un’annualità è davvero “prescritta” in accertamento: termini e principali “deroghe” aggiornate a febbraio 2026
Qui sta il cuore del problema: molti atti sembrano tardivi, ma non lo sono perché intervengono norme “speciali” che spostano avanti i termini. Dal lato del contribuente, la difesa efficace nasce dal saper distinguere:
- termine ordinario (5/7 anni, ecc.);
- proroghe/sospensioni speciali (Covid, contraddittorio preventivo);
- regole sulla notifica (scissione effetti) che determinano se l’atto è tempestivo per l’Ufficio;
- casi speciali (aiuti di Stato; IVA a rimborso; ecc.).
Termini “base” per imposte sui redditi e IVA
Dalla ricostruzione normativa riportata in Gazzetta Ufficiale, si ricavano come regola generale:
– imposte sui redditi (art. 43 DPR 600/1973): notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa/nulla dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; inoltre è richiamata una disciplina speciale (es. recupero aiuti di Stato con termine più lungo).
– IVA (art. 57 DPR 633/1972): notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in omessa/nulla dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno; con ulteriori previsioni (es. differimento in caso di richieste documentali su rimborso IVA, e regole su accertamenti integrativi).
Questi sono i termini “di default” che il contribuente deve prima calcolare per capire se l’annualità è decaduta.
Prima grande “trappola” difensiva: il nuovo contraddittorio preventivo e lo slittamento fino a 120 giorni
Dal 2024, lo Statuto prevede che (salve eccezioni) tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti, a pena di annullabilità, da contraddittorio: lo schema di atto va comunicato e il contribuente ha un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre e/o accedere agli atti.
Ed ecco la parte che incide sui “tempi” e quindi sulle “annualità prescritte”: lo Statuto prevede che, quando il contraddittorio finisce troppo a ridosso della scadenza di decadenza, il termine di decadenza è posticipato (meccanismo dei 120 giorni) per evitare che l’Ufficio sia costretto a emettere l’atto prima della piena interlocuzione.
Implica, in pratica: un avviso notificato “oltre” la scadenza che tu avevi calcolato, potrebbe essere comunque nei termini se l’Ufficio ha attivato correttamente il contraddittorio e si è generato lo slittamento previsto dallo Statuto.
Difesa del contribuente:
– se lo schema non è stato notificato quando era dovuto → eccezione di violazione del contraddittorio (annullabilità);
– se lo schema c’è stato ma l’Ufficio sostiene lo spostamento dei termini → devi verificare giorno per giorno il calcolo (data comunicazione schema, scadenza 60 giorni, rapporto col termine ordinario, eventuale posticipo a 120 giorni).
Seconda grande “trappola” difensiva: sospensione Covid 85 giorni e stop dal 31 dicembre 2025
La normativa emergenziale Covid ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) i termini relativi a liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori. Questa sospensione, per prescrizione e decadenza, si innesta su un rinvio normativo espresso e ha generato contenzioso interpretativo. Il testo dell’art. 67 DL 18/2020 è richiamato integralmente nelle note all’art. 22 del D.Lgs. 81/2025.
Nel 2025 il legislatore è intervenuto con una regola chiarificatrice: dal 31 dicembre 2025 la sospensione ex art. 67, comma 1, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Per il contribuente, l’effetto operativo è enorme: – per annualità con termini in scadenza entro il 31 dicembre 2024, l’Ufficio può aver beneficiato del “+85 giorni” (se la tesi estensiva è applicabile al caso concreto);
– per annualità in scadenza dal 31 dicembre 2025 in poi, il legislatore ha escluso l’applicazione della sospensione Covid agli atti impositivi dell’Agenzia: quindi è molto più solida l’eccezione di decadenza contro atti notificati nel 2026 “giustificati” con il +85 giorni.
Sul versante giurisprudenziale, l’interpretazione della sospensione Covid è stata affrontata anche in sede di legittimità: in una ricostruzione diffusa in forma documentale (con richiamo all’ordinanza Cass. n. 960/2025 e al decreto del 23 gennaio 2025), si evidenzia l’orientamento per cui la sospensione può determinare uno spostamento in avanti dei termini per la stessa durata.
(Nota pratica: ai fini difensivi, la norma di chiusura del 2025 sull’inapplicabilità dal 31 dicembre 2025 resta il punto più “sicuro” e testuale per i casi 2026.)
Terza area critica: raddoppio termini e limiti costituzionali
Storicamente, in materia IVA e imposte sui redditi, il legislatore ha previsto meccanismi di raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale; la disciplina ha generato dubbi di costituzionalità su certezza dei rapporti e diritto di difesa.
La Corte costituzionale , con sentenza n. 247/2011, ha affrontato più profili, chiarendo (tra l’altro) che il raddoppio non va letto come “riapertura retroattiva” di termini già scaduti, ma come estensione di termini ancora pendenti, e ha sviluppato argomentazioni su certezza dei rapporti e limiti applicativi (anche rispetto a cumuli con altre proroghe).
Come si traduce in difesa del contribuente: se l’Ufficio invoca raddoppi o estensioni “penali” su annualità molto risalenti, devi chiedere:
– il termine ordinario era già scaduto quando quella disciplina è entrata in gioco?
– l’estensione è invocata “a cascata” sommando più regimi?
– l’Ufficio sta di fatto tentando una “riapertura” di annualità cristallizzate?
La sentenza costituzionale è un presidio argomentativo forte contro interpretazioni che trasformino l’eccezione in una dilatazione indefinita.
Tabella riepilogativa essenziale dei termini di accertamento
| Tributo/atto | Termine ordinario (dichiarazione presentata) | Omessa/nulla dichiarazione | Note pratiche difensive |
|---|---|---|---|
| Imposte sui redditi (DPR 600/1973, art. 43) | 31 dicembre del 5° anno successivo | 31 dicembre del 7° anno successivo | attenzione a contraddittorio (60/120 gg) e a specialità (es. aiuti) |
| IVA (DPR 633/1972, art. 57) | 31 dicembre del 5° anno successivo | 31 dicembre del 7° anno successivo | attenzione a rimborso IVA e differimenti legati a richieste documenti |
| Sanzioni tributarie (D.Lgs. 472/1997, art. 20) | atto di contestazione/irrogazione entro 5 anni (regola generale) | — | prescrizione riscossione sanzione in 5 anni, con regole di interruzione |
Fonti normative richiamate nei testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e nelle disposizioni del D.Lgs. 472/1997.
Cosa fare quando arriva l’atto: procedura pratica, scadenze e diritti del contribuente
Questa è la parte più “operativa”. Il tuo obiettivo è duplice:
1) non perdere i termini per difenderti;
2) costruire la prova che l’annualità è decaduta/prescritta (o che l’atto è annullabile per vizi procedurali).
Passo operativo immediato: identifica che atto hai ricevuto e se è autonomamente impugnabile
Con la riforma 2024, l’attenzione è altissima sugli atti autonomamente impugnabili: proprio questi (salve eccezioni) sono coperti dal contraddittorio ex art. 6-bis dello Statuto e rientrano nel perimetro delle regole su annullabilità, motivazione, mezzi di prova.
Esempi tipici di atti da trattare con “massima urgenza”: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di recupero crediti, diniego di autotutela nei casi previsti, atti della riscossione che per la prima volta comunicano una pretesa.
Passo operativo: ricostruisci i termini “a ritroso” (non a sensazione)
Costruisci una scheda con:
– periodo d’imposta;
– data di presentazione (o omissione) della dichiarazione;
– termine ordinario (5/7 anni come sopra);
– verifica di eventuali “slittamenti”: contraddittorio (60/120), Covid 85 giorni (con stop dal 31/12/2025 per atti AdE), casi speciali (IVA rimborsi, aiuti).
Regola difensiva: se non fai questo calcolo analitico, rischi di impugnare “male” (o di non impugnare quando dovevi).
Passo operativo: chiedi accesso agli atti e copia del fascicolo
Lo Statuto oggi prevede espressamente che, nel contraddittorio, l’Agenzia assegni un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Se l’Ufficio non ti consente una reale conoscenza degli elementi, la difesa deve valorizzare la violazione di garanzie procedimentali.
Passo operativo: valuta subito l’autotutela, ma senza “bruciare” il ricorso
L’autotutela è stata riscritta:
– obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000): l’Amministrazione deve annullare in casi tipizzati di manifesta illegittimità (errore di persona, calcolo, presupposto, pagamenti non considerati, ecc.), con limiti (giudicato favorevole al Fisco; decorso un anno dalla definitività dell’atto non impugnato).
– facoltativa (art. 10-quinquies): discrezionale, anche in atti definitivi o in pendenza di giudizio, se l’atto è illegittimo o infondato, ma fuori dai casi tassativi dell’obbligatoria.
In parallelo, il D.Lgs. 220/2023 ha inserito nell’elenco degli atti impugnabili anche il rifiuto (espresso o, in certi casi, tacito) sull’istanza di autotutela nei casi dello Statuto, disciplinando poi la tempistica di impugnazione.
Punto di vista del contribuente: l’autotutela è utilissima per “togliere di mezzo” atti evidentemente tardivi o sbagliati; ma non deve diventare la trappola del «aspetto la risposta e intanto scadono i 60 giorni». La circolare 21/E dedica spazio alla coordinazione con il contenzioso e ai termini (60 giorni per impugnare il rifiuto espresso; 90 giorni per il rifiuto tacito nei casi previsti), confermando che la disciplina processuale resta decisiva.
Passo operativo: proteggi i termini per il ricorso
Nel processo tributario, la regola generale è che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità. Questa regola è riprodotta in fonti normative/ricostruttive dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Strategia prudenziale: anche quando presenti istanze (autotutela, accesso, interlocuzioni), devi pianificare come se dovessi ricorrere: la difesa sui termini (decadenza/prescrizione) funziona solo se entra in un atto processuale tempestivo.
Passo operativo: chiedi sospensione (cautelare) quando serve
Con la riforma del contenzioso, cambiano alcuni profili cautelari: il D.Lgs. 220/2023 modifica l’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 (competenza e impugnabilità delle ordinanze, termini rapidi), e introduce anche un meccanismo di definizione del giudizio in esito alla domanda cautelare (sentenza “semplificata” in casi di manifesta fondatezza/infondatezza, ecc.). Per il contribuente, questo significa che una difesa ben costruita sui termini può ottenere una tutela più tempestiva, se correttamente incanalata.
Difese e strategie del contribuente contro contestazioni su annualità prescritte
Qui entriamo nelle “armi” principali. Le più efficaci, in pratica, sono quelle che:
– sono semplici da provare (date, notifiche, calcoli);
– sono preclusive (se accolte annullano tutto);
– non richiedono di discutere il merito (ricostruzioni complesse su redditi/IVA).
Eccezione di decadenza dal potere di accertamento
È l’asse portante quando l’Agenzia ti contesta un’annualità oltre i termini dell’art. 43/57.
Come si costruisce bene: 1) individua il tributo e l’annualità;
2) determina l’anno di presentazione della dichiarazione (o l’omissione);
3) applica il termine base (5/7 anni);
4) verifica se ci sono “spostamenti” del termine: contraddittorio (60/120), Covid 85 giorni (con stop dal 31/12/2025), eccezioni IVA rimborso, aiuti.
Perché è cruciale farlo nel ricorso introduttivo: lo Statuto prevede la deduzione tempestiva dei motivi di annullabilità e infondatezza, a pena di decadenza. Quindi la decadenza “va messa a verbale” subito, con calcolo e documenti allegati.
Violazione del contraddittorio preventivo (annullabilità)
Se l’atto è del tipo per cui lo Statuto richiede contraddittorio e schema di atto, l’assenza di contraddittorio è (in linea generale) un vizio che può portare all’annullamento, perché l’art. 6-bis prevede espressamente la sanzione dell’annullabilità. Inoltre lo stesso articolo disciplina il termine minimo di 60 giorni e la regola del non adottare l’atto prima della scadenza.
Difesa pratica:
– chiedi prova della comunicazione dello schema;
– controlla che il termine concesso sia congruo (≥60 giorni);
– controlla che l’atto non sia stato emesso prima della scadenza, salvo eccezioni tipizzate (atti automatizzati ecc., o fondato pericolo per riscossione individuato dalla norma).
Vizi di motivazione e “cristallizzazione” dei fatti e dei mezzi di prova
Lo Statuto rafforza l’obbligo motivazionale e parla di “presupposti e mezzi di prova”; inoltre prevede che fatti e mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati/integrati/sostituiti, se non con un ulteriore atto (nei limiti di decadenza). Questo è molto utile quando l’Ufficio tenta di “aggiustare” in giudizio una motivazione debole su annualità datate.
Vizi delle notificazioni e “effetti” solo verso il destinatario
Il nuovo art. 7-sexies dello Statuto tipizza casi di inesistenza/nullità della notifica e disciplina la sanatoria per raggiungimento dello scopo; soprattutto, regola gli effetti (inclusi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi) circoscrivendoli nei confronti del destinatario e non “automaticamente” verso terzi/coobbligati, a decorrere dall’entrata in vigore. Su annualità “vecchie”, la catena notificatoria è spesso il punto più fragile dell’Ufficio.
Divieto di bis in idem accertativo
Lo Statuto inserisce un divieto di bis in idem nel procedimento tributario: il contribuente ha diritto a che l’amministrazione eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta, salvo eccezioni e ferma emendabilità di vizi formali/procedurali. È un argomento difensivo utile quando l’Ufficio “torna” su annualità già chiuse, specialmente se l’atto non è un integrativo legittimo ma una duplicazione sostanziale.
Strumenti alternativi per chiudere o gestire il debito: definizioni agevolate, rateazioni e strategia “anti-esecuzione”
La migliore difesa, dal punto di vista del debitore, non è sempre “vincere in giudizio”: è evitare danni immediati (bloccare azioni esecutive) e scegliere la strada più efficiente tra contenzioso, autotutela e definizioni.
Definizioni agevolate e rottamazioni: cosa è “attivo” al 20 febbraio 2026
Nel 2026 risultano ancora centrali (per chi ha carichi in riscossione) strumenti di definizione agevolata; l’attualità delle scadenze è confermata anche da comunicazioni e rassegne. Ad esempio, per la Rottamazione-quater (L. 197/2022), è segnalata la scadenza rata di fine febbraio 2026 con tolleranza fino al 9 marzo 2026.
Per la Legge di Bilancio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riporta una nuova definizione agevolata denominata “Rottamazione-quinquies”, con perimetro temporale dei carichi affidati (indicazione ufficiale sintetica nella pagina dedicata).
(Nota operativa: alcune pagine istituzionali risultano tecnicamente non apribili in questa sessione, ma le informazioni essenziali emergono dalle schede ufficiali indicizzate.)
Punto di vista del contribuente: se hai un atto “tardivo” ma intanto hai carichi in riscossione e rischi misure esecutive, vale spesso una strategia combinata:
– contenzioso mirato su decadenza/prescrizione;
– in parallelo, adesione/definizione sui carichi “buoni” o rateazione per congelare il rischio.
Rateizzazione: novità dal 2025 e pianificazione 2026
Per la rateizzazione dei carichi, comunicazioni istituzionali indicano che dal 1° gennaio 2025 cambiano regole e si amplia progressivamente il numero massimo di rate fino a 120 per specifiche annualità.
Strategia del debitore: la rateazione non “sana” la decadenza di un accertamento (che va eccepita), ma può essere un paracadute contro l’esecuzione mentre contesti DDL e pretese.
Autotutela: usala come “acceleratore” quando la tardività è evidente
Se l’annualità è fuori termine in modo macroscopico (es. un avviso notificato mesi/anni oltre la scadenza senza possibili sospensioni/applicazioni), l’autotutela è uno strumento naturale: la circolare 21/E 2024 fornisce istruzioni operative su come presentare l’istanza, sul contenuto e sulla possibilità di sospensione amministrativa in pendenza del procedimento, oltre alla gestione del rifiuto espresso/tacito e ai riflessi processuali.
Strumenti operativi: tabelle, FAQ e simulazioni numeriche
Tabella di controllo rapido per “annualità prescritte”
| Controllo | Documenti da recuperare | Esito utile |
|---|---|---|
| Calcolo termine base (5/7 anni) | dichiarazione, ricevute invio, anno imposta | prima soglia “decadenza sì/no” |
| Verifica contraddittorio preventivo | schema di atto, ricevute PEC/raccomandata, date | possibile annullabilità + slittamento 120 gg |
| Verifica sospensione Covid | date scadenza, applicabilità, atto emesso dopo 31/12/2025? | eccezione “stop 85 giorni” dal 2026 |
| IVA rimborso | richiesta rimborso, richiesta documenti, data consegna | differimento ex art. 57 comma 3 |
| Catena notifiche | relata, avvisi di ricevimento, PEC, date consegna/spedizione | nullità/inesistenza, decadenza per notifica tardiva |
Base normativa: Statuto (contraddittorio, notifiche, autotutela) e testi su termini accertamento/IVA e stop sospensione Covid.
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione su imposte sui redditi con scadenza 31 dicembre 2024
- Periodo d’imposta: 2018
- Dichiarazione presentata: 2019
- Termine ordinario: 31 dicembre 2024 (5° anno successivo alla presentazione)
- Domanda: un avviso notificato il 10 marzo 2025 è tardivo?
Analisi difensiva da fare (senza “automatismi”):
1) verificare se l’Ufficio invoca la sospensione Covid 85 giorni e se, per quella specifica tipologia di atto, l’estensione è stata ritenuta applicabile; la base normativa della sospensione (8 marzo–31 maggio 2020) è testuale.
2) verificare che non vi sia contraddittorio che sposta la decadenza (schema + 60 giorni + eventuali 120).
3) se non ci sono “estensioni” applicabili, l’atto è decaduto e va eccepito nel ricorso introduttivo.
Simulazione su annualità in scadenza 31 dicembre 2025 e atto notificato nel 2026
- Periodo d’imposta: 2019
- Dichiarazione presentata: 2020
- Termine ordinario: 31 dicembre 2025 (5° anno successivo)
- Avviso notificato: 20 febbraio 2026
- L’Ufficio sostiene: “+85 giorni Covid”
Argomento difensivo forte (testuale): dal 31 dicembre 2025 la sospensione ex art. 67 DL 18/2020 non si applica agli atti impositivi autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate. Quindi l’atto emesso/notificato nel 2026 non può trovare copertura nella “coda” Covid, salvo ipotesi diverse dalla pretesa impositiva AdE rientrante nella norma.
Simulazione IVA con rimborso e richiesta documenti
- Periodo d’imposta: 2020
- Dichiarazione IVA presentata: 2021
- Termine ordinario accertamento: 31 dicembre 2026 (5° anno successivo)
- Il contribuente chiede rimborso eccedenza IVA
- L’Ufficio notifica richiesta documenti; il contribuente consegna con ritardo oltre 15 giorni
L’art. 57 DPR 633/1972 prevede un differimento del termine di decadenza (per gli anni di formazione dell’eccedenza) per un periodo pari a quello intercorrente tra il 16° giorno e la data di consegna, se il contribuente impiega più di 15 giorni tra richiesta e consegna. Anche qui, l’annualità che “sembra” decaduta potrebbe non esserlo.
FAQ operative su annualità prescritte (venti quesiti)
Le risposte sono volutamente pratiche: non sostituiscono la consulenza sul caso, perché la catena notificatoria e le sospensioni possono cambiare l’esito.
Se mi contestano un anno “vecchio”, posso limitarmi a scrivere all’Ufficio che è prescritto?
È rischioso: la decadenza/prescrizione va spesso fatta valere con un ricorso tempestivo e costruito sugli atti (date, ricevute, eventuali sospensioni). Lo Statuto rafforza le preclusioni e richiede la deduzione dei motivi nel ricorso introduttivo.
Qual è la differenza tra “decadenza” e “prescrizione” per me contribuente?
Decadenza blocca il potere di accertare; prescrizione blocca la riscossione per inerzia. Se impugni un avviso, di solito ragioni prima su decadenza.
Per imposte sui redditi e IVA quanti anni ha l’Agenzia per accertare?
Regola generale: 5 anni (dichiarazione presentata) o 7 anni (omessa/nulla), con casi speciali.
Il nuovo contraddittorio può “allungare” i termini?
Sì: lo Statuto prevede schema di atto, almeno 60 giorni per difendersi e un meccanismo di posticipo del termine di decadenza fino a 120 giorni in certe condizioni.
Se lo schema non arriva, l’atto è nullo?
La norma parla di annullabilità (non nullità) per mancanza di contraddittorio quando dovuto, da eccepire tempestivamente.
La sospensione Covid degli 85 giorni vale ancora nel 2026?
Dal 31 dicembre 2025, non si applica agli atti impositivi autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi se mi notificano nel 2026 un atto su 2019 dicendo “Covid”, posso contestare?
È una delle linee difensive più forti: termine ordinario 31 dicembre 2025, e stop alla sospensione dal 31 dicembre 2025 per atti AdE.
Le sanzioni seguono gli stessi termini dell’imposta?
Non sempre: il D.Lgs. 472/1997 disciplina decadenza e prescrizione delle sanzioni in modo specifico.
In autotutela posso farmi annullare un atto tardivo?
Sì, spesso è lo strumento più rapido quando il vizio è macroscopico; ma attenzione a non perdere i termini per ricorrere. La disciplina oggi distingue autotutela obbligatoria e facoltativa.
Se l’Ufficio mi risponde “no” all’autotutela, posso impugnare?
In determinati casi sì: il D.Lgs. 220/2023 ha inserito esplicitamente tra gli atti impugnabili il rifiuto (espresso o, in certe ipotesi, tacito) sull’istanza di autotutela nei casi previsti dallo Statuto.
Quanto tempo ho per fare ricorso?
Regola generale: 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Posso chiedere la sospensione al giudice tributario?
Sì, e la riforma del contenzioso disciplina termini e impugnazioni delle ordinanze cautelari, con strumenti più strutturati.
Se l’Agenzia “torna” più volte sullo stesso anno, è legittimo?
Lo Statuto introduce il divieto di bis in idem accertativo, salvo eccezioni e possibilità di emendare vizi formali/procedurali.
Se l’atto è motivato male o “a blocchi”, posso contestare?
Sì: lo Statuto rafforza motivazione e mezzi di prova e limita la possibilità di modificare/integrale in giudizio fatti e prove a fondamento dell’atto.
Se il problema è la notifica (indirizzo sbagliato, soggetto inesistente), che succede?
Lo Statuto tipizza inesistenza/nullità e la sanatoria, e disciplina effetti della notifica (anche interruttivi) in modo più rigoroso.
Se ho cartelle e rischio pignoramenti, cosa posso fare mentre contesto?
Strategia combinata: cautelare + eventuali strumenti di definizione o rateazione per congelare l’esposizione.
Nel 2026 esistono ancora definizioni agevolate dei carichi?
Sì: risultano in corso scadenze della rottamazione-quater e indicazioni istituzionali sulla rottamazione-quinquies (Bilancio 2026).
La rottamazione mi fa perdere la possibilità di contestare la prescrizione?
Dipende dall’assetto del caso e dalle scelte compiute: spesso la definizione implica accettazione del debito e va valutata con il professionista, soprattutto se la tua difesa principale è “l’annualità è decaduta”. La prudenza è massima.
Se l’Agenzia insiste su estensioni “penali” dei termini, posso oppormi?
Sì: la giurisprudenza costituzionale ha affrontato i confini del raddoppio e la tutela della certezza dei rapporti, utile per contrastare interpretazioni che “riaprano” termini già scaduti.
Qual è l’errore più grave che vedete fare ai contribuenti su questi casi?
Confondere “prescrizione” con “decadenza” e perdere il termine dei 60 giorni per ricorrere, confidando in istanze informali o trattative non protette.
Giurisprudenza e prassi aggiornate a febbraio 2026 e conclusione
Selezione di fonti istituzionali e pronunce utili da citare in difesa
Di seguito una selezione mirata (normativa + giurisprudenza + prassi) coerente con la difesa del contribuente quando l’Amministrazione contesta annualità “prescritte”:
- Riforma dello Statuto: introduzione del contraddittorio generalizzato (art. 6-bis), annullabilità/nullità, vizi notifiche (art. 7-sexies), bis in idem (art. 9-bis), autotutela obbligatoria/facoltativa (artt. 10-quater e 10-quinquies).
- Riforma del contenzioso tributario: inserimento tra gli atti impugnabili del diniego di autotutela nei casi previsti, disciplina cautelare e altri interventi sul processo tributario telematico e sulle udienze.
- Circolare 21/E del 7 novembre 2024: istruzioni operative sull’autotutela (obbligatoria/facoltativa), coordinamento con il contenzioso, impugnabilità del rifiuto e tempi.
- Termini accertamento (imposte sui redditi e IVA) e casi speciali (IVA rimborsi, aiuti di Stato), con richiamo anche al principio di non prorogabilità dei termini salvo norme speciali.
- Stop alla sospensione Covid per gli atti impositivi AdE dal 31 dicembre 2025 + testo dell’art. 67 DL 18/2020 richiamato nelle note: presidio normativo centrale per i casi 2026.
- Corte dei conti : limite alla responsabilità amministrativo-contabile in caso di autotutela (profilo richiamato nella disciplina dell’autotutela obbligatoria).
- Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011: analisi dei confini costituzionali del raddoppio dei termini e tutela di certezza/difesa contro letture “riapritrici” indiscriminate.
- Dibattito sulla prescrizione dei tributi erariali (questioni e ordinanze di merito con rimessione): utile per contestare pretese su crediti in riscossione dopo lunghi periodi di inerzia.
Conclusione
Difendersi quando l’Agenzia delle Entrate contesta annualità prescritte non significa ripetere “è prescritto” in modo generico: significa dominare la cronologia (date, atti, notifiche) e incastrare i termini dentro le regole aggiornate (contraddittorio preventivo, stop alla sospensione Covid dal 31/12/2025, annullabilità e preclusioni difensive dello Statuto). Se questa ricostruzione è corretta, la difesa spesso diventa “a leva”: o l’atto cade per decadenza/annullabilità, oppure l’Ufficio è costretto a riconsiderare la pretesa in autotutela o in giudizio.
Ma la stessa materia è piena di trappole: bastano 60 giorni persi, una sospensione non considerata, un contraddittorio che sposta i termini, o una notifica interpretata male, per trasformare una pretesa “attaccabile” in un debito da gestire in emergenza. Per questo, soprattutto quando sono in gioco misure cautelari/esecutive o importi elevati, è razionale agire tempestivamente con assistenza tecnica, sia per impostare il ricorso sia per attivare strumenti deflativi o di gestione (autotutela, sospensione, definizioni/rottamazioni, rateazioni) costruendo una strategia coerente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono presentati come operativi proprio su questa frontiera: analisi immediata dell’atto, ricorsi e sospensioni, trattative e piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali, con l’obiettivo di bloccare o prevenire azioni esecutive e ridurre drasticamente l’esposizione del contribuente.
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