Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento quando pensavi che “ormai fossero scaduti i termini” è una delle situazioni più stressanti per un contribuente: perché può arrivare all’improvviso, con importi elevati, e perché spesso innesca un effetto domino (iscrizioni a ruolo, atti esecutivi, fermi, ipoteche, pignoramenti) se non reagisci subito. Nella pratica, però, la tardività non “si auto-applica”: un accertamento notificato oltre i termini di decadenza può essere annullato, ma devi saperlo dimostrare e soprattutto devi muoverti nei tempi di difesa.
Questa guida, aggiornata al 20 febbraio 2026, è costruita dal punto di vista del debitore/contribuente e ti accompagna in modo professionale e operativo su:
- quali sono i termini di decadenza per gli accertamenti (imposte sui redditi e IVA, in primis) e come si calcolano, incluse le regole transitorie (periodi d’imposta “vecchi”)
- le principali deroghe “speciali” che hanno inciso sui termini (emergenza COVID, differimenti e non cumulabilità secondo la Cassazione)
- il nuovo contraddittorio preventivo e l’effetto di “posticipo” del termine decadenziale dell’Ufficio (tema decisivo nel 2024–2026)
- la procedura passo-passo da seguire dopo la notifica: cosa controllare, che prove raccogliere, quali istanze presentare, quando fare ricorso, quando chiedere sospensioni e quali strategie difensive impostare
- soluzioni alternative se vuoi chiudere il debito (o metterlo in sicurezza) senza farti travolgere: strumenti deflattivi, rate, definizioni agevolate/rottamazioni, sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi.
Nel taglio pratico di questo articolo, troverai anche tabelle sintetiche, simulazioni numeriche e una sezione FAQ ampia.
Presentazione professionale
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, un team con queste caratteristiche può aiutarti a: – verificare se l’atto è decaduto (calcolo tecnico dei termini, verifica delle deroghe, prova della data di perfezionamento della notifica); – impostare un ricorso fondato e tempestivo, chiedendo anche misure cautelari; – attivare canali amministrativi (autotutela) e negoziali (adesione, conciliazione) senza “bruciare” la difesa; – gestire trattative e piani di rientro, oppure percorsi giudiziali e stragiudiziali se il debito è ormai insostenibile.
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Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato
Decadenza: cosa significa davvero (e perché è una difesa “forte” ma fragile se sbagli tempi)
Nel diritto tributario, la decadenza è il limite temporale oltre il quale l’Amministrazione perde il potere di emettere/notificare un determinato atto impositivo. Nella maggior parte dei casi, la decadenza è legata alla notifica dell’atto (“devono essere notificati, a pena di decadenza, entro…”). Questo dettaglio è cruciale: se l’Ufficio firma un accertamento “in tempo” ma lo notifica “fuori tempo”, di regola è comunque tardivo (salvo eccezioni speciali, come quelle nate nel COVID).
Per il contribuente, il vantaggio è evidente: se dimostri la tardività, puoi ottenere l’annullamento. Il rischio, però, è altrettanto concreto: la decadenza non ti salva se non impugni (o se impugni male). Il nuovo Statuto del contribuente riformato ha codificato che molti vizi sono motivi di annullabilità e che i motivi di annullabilità devono essere proposti nel ricorso introduttivo e non sono rilevabili d’ufficio dal giudice (salvo casi di nullità/inesistenza espressamente qualificati).
I termini ordinari per imposte sui redditi e IVA (regime “moderno” 5/7)
Per gli avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi e IVA, il quadro di riferimento (nel regime oggi ordinario) è:
- Dichiarazione presentata: notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- Dichiarazione omessa o nulla: notifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Queste regole sono riportate nel testo come sostituito/riordinato (ai fini applicativi) dalla Legge di stabilità 2016, che ha introdotto l’assetto 5/7 e la disciplina transitoria.
Regime transitorio per annualità precedenti e “raddoppio” legato ai reati tributari
Per i periodi d’imposta precedenti all’operatività piena del nuovo regime, la norma transitoria ha previsto termini più brevi (4/5 anni) e, solo in quel perimetro, una possibile logica di raddoppio dei termini in presenza di violazioni con obbligo di denuncia penale, ma con un vincolo temporale: il raddoppio non opera se la denuncia viene presentata/trasmessa oltre la scadenza ordinaria.
Tradotto in chiave difensiva: quando l’Ufficio “si appoggia” a regole transitorie, devi verificare con precisione quale annualità e quale regime si applica, perché errori di inquadramento sono frequenti.
Emergenza COVID: sospensione, differimenti e la regola della non cumulabilità (Cassazione 2025)
Questo è uno dei terreni più delicati e più “litigiosi” degli ultimi anni, e nel 2026 è ancora rilevante perché molti atti riguardano annualità per le quali sono state invocate proroghe.
Nel periodo emergenziale si sono sovrapposte più norme:
- una sospensione dei termini (85 giorni) legata alle attività degli uffici degli enti impositori (8 marzo–31 maggio 2020)
- un differimento speciale della notifica per atti in scadenza tra 8 marzo e 31 dicembre 2020, con una “finestra” di notifica successiva (1° marzo 2021–28 febbraio 2022) e con una regola di calcolo che impone di considerare la scadenza “senza tener conto” della sospensione dell’art. 67.
Sul punto, la Corte di Cassazione , con sentenza n. 17668/2025 (deposito 30 giugno 2025), ha chiarito un profilo decisivo per le eccezioni di tardività: la proroga dell’art. 67 (85 giorni) non si somma (“non è ulteriormente prorogato”) al differimento speciale dell’art. 157, perché quest’ultimo è norma speciale e “assorbe” la disciplina generale.
Questo principio è potentissimo dal lato contribuente: molte difese dell’Ufficio, in contenziosi su atti notificati nel 2021–2022, hanno tentato di “aggiungere” anche gli 85 giorni. La Cassazione ha “chiuso” la porta: non cumulabilità.
Dal 31 dicembre 2025: stop alla sospensione “85 giorni” per gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate
Un aggiornamento fondamentale (spesso sottovalutato) è intervenuto nel 2025: l’art. 22 del D.Lgs. 81/2025 prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini prevista dall’art. 67, comma 1, del D.L. 18/2020 non si applica agli atti che recano una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili, emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Nella pratica, per gli accertamenti notificati nel 2026 (e oltre), è molto più difficile per l’Ufficio “appoggiarsi” ancora agli 85 giorni in chiave generalizzata. Se ti arriva oggi un accertamento “al limite”, questa norma può fare la differenza tra atto valido e atto decaduto.
Il nuovo contraddittorio preventivo e l’effetto sul termine decadenziale dell’Ufficio (posticipo 120 giorni)
Dal 2024 in avanti, la strategia difensiva sulla decadenza deve sempre considerare il nuovo principio del contraddittorio (Statuto del contribuente).
In sintesi:
- Gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo esclusioni.
- L’amministrazione comunica uno schema di atto e assegna un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per controdedurre e, su richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti; l’atto non può essere adottato prima della scadenza di tale termine.
- Se la scadenza del termine di contraddittorio è successiva al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo o se tra la scadenza del contraddittorio e la decadenza decorrono meno di 120 giorni, il termine decadenziale è posticipato al 120° giorno successivo.
Per un contribuente questo significa una cosa molto concreta: il “calcolo secco” 31 dicembre + 5 anni non basta se, nel tuo caso, c’è stato lo schema di atto e il contraddittorio innesca il posticipo.
Esclusioni dal contraddittorio: attenzione, perché cambiano la tua strategia
Non tutti gli atti sono coperti dal contraddittorio ex art. 6-bis. Il MEF, col decreto 24 aprile 2024, ha individuato atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e controllo formale per cui il contraddittorio non sussiste. Tra quelli menzionati (in prima applicazione) ci sono, ad esempio, ruoli/cartelle e vari atti di riscossione, accertamenti parziali “da incrocio dati”, comunicazioni 36-bis/36-ter, ecc.
Operativamente: se l’Ufficio sostiene che “non doveva mandare lo schema di atto”, devi verificare se l’atto che hai ricevuto rientra davvero in quelle categorie.
Notifica e “scissione” degli effetti: perché la data che conta può non essere quella che pensi
Nel contenzioso sulla decadenza, spesso l’Ufficio sostiene: “noi abbiamo spedito (o consegnato) entro il 31 dicembre; quindi siamo in tempo”, anche se tu ricevi a gennaio.
Il principio di base che muove questa impostazione nasce nella giurisprudenza costituzionale sulla notifica postale, con distinzione tra momento rilevante per il notificante e per il destinatario: la Corte Costituzionale , con sentenza n. 477/2002, ha affrontato il tema della produzione degli effetti della notifica a mezzo posta per il notificante e per il destinatario, valorizzando la tutela dell’azione e la non penalizzazione del notificante per ritardi non dipendenti dalla sua sfera.
Nella pratica tributaria, questo si traduce in contese molto tecniche su: – quando l’atto è stato consegnato al servizio postale/ufficiale notificatore;
– se la notifica si è perfezionata validamente (o se è nulla/inesistente);
– come incide la compiuta giacenza, il rifiuto, l’irreperibilità, l’uso della PEC.
In più, dal lato difensivo, è decisivo leggere le nuove regole su vizi della notifica nello Statuto riformato: la notifica è inesistente in ipotesi tipizzate; negli altri casi è nulla; la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo solo entro condizioni specifiche.
Procedura passo-passo dopo la notifica: cosa succede e che scadenze devi tenere
Primo principio: “anche se l’atto è tardivo, non aspettare”
Il termine per impugnare è breve: l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato (a pena di inammissibilità).
Questo significa che, dal punto di vista difensivo, l’eccezione di decadenza va: 1) costruita con prove;
2) inserita in modo chiaro nei motivi di ricorso;
3) depositata nei termini.
Timeline operativa (checklist pratica)
Giorno 0 – Ricezione dell’atto – Conserva tutto: busta, avviso di ricevimento, ricevute PEC, relata, schermate di consegna.
– Identifica: tipo di atto (avviso di accertamento, atto di recupero, avviso di liquidazione, ecc.), periodo d’imposta, tributo, ufficio emittente.
Entro pochi giorni – Fai il “calcolo term” tecnico (vedi sezione successiva).
– Richiedi (se necessario) accesso/estrazione di atti: in molti casi la prova della tempestività è nelle mani dell’Ufficio (data di consegna all’operatore, distinta, tracciatura). Nel sistema del contraddittorio, l’accesso agli atti del fascicolo è esplicitamente contemplato nel termine “complessivo” dei 60 giorni dello schema di atto.
Entro 60 giorni – Deposita ricorso se intendi contestare l’atto.
– Valuta strumenti alternativi che sospendono o “gestiscono” i termini (adesione; conciliazione; ecc.), ma senza perdere il controllo del calendario.
Un punto spesso ignorato: la decadenza come motivo che devi articolare bene
Con la riforma dello Statuto del contribuente, si rafforza la logica per cui l’annullabilità va fatta valere dal contribuente con motivi specifici, e non “attesa” come rilievo d’ufficio del giudice.
Nella difesa sulla decadenza, questo si traduce in una regola pratica: la tardività non basta dirla, devi: – indicare il termine corretto con norma applicabile;
– indicare la data giuridicamente rilevante di notifica;
– allegare prove (o chiedere l’esibizione/ordine di esibizione);
– spiegare perché non si applicano deroghe invocate dall’Ufficio (COVID; contraddittorio; transitorio; ecc.).
Come verificare se l’accertamento è davvero oltre decadenza
Questa è la sezione “cuore” della difesa. Qui ti propongo un metodo affidabile, replicabile e orientato al contenzioso.
Step 1: individua il tributo e la norma di decadenza applicabile
Per il tema che più spesso riguarda l’Agenzia delle Entrate, i riferimenti principali sono: – Imposte sui redditi: regola 5/7 (con transitorio)
– IVA: regola 5/7 (con particolarità su rimborsi/documenti e differimenti)
Nel testo IVA, ad esempio, è previsto anche un differimento del termine di decadenza in caso di richiesta documenti su rimborsi, se la consegna supera un certo intervallo: è una “micro-deroga” che può incidere nei casi di rimborsi IVA.
Step 2: stabilisci se la dichiarazione è stata presentata, omessa o nulla
Sembra banale, ma è un punto su cui si gioca spesso l’esito: – se la dichiarazione è stata presentata, l’Ufficio ha 5 anni (31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione);
– se è omessa o nulla, ha 7 anni (31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
Attenzione: “omessa” non significa “errata”: molte situazioni sono contestabili come dichiarazione presentata ma incompleta/infedele, e questo cambia i termini.
Step 3: calcola la scadenza “ordinaria” (31 dicembre)
Qui ti lascio una tabella sintetica (regime ordinario 5/7) che puoi usare subito.
| Caso | Anno di presentazione (o anno in cui doveva essere presentata) | Termine di decadenza dell’Ufficio |
|---|---|---|
| Dichiarazione presentata | anno X | 31 dicembre dell’anno X + 5 |
| Dichiarazione omessa/nulla | anno X (anno in cui doveva essere presentata) | 31 dicembre dell’anno X + 7 |
Base normativa: testo sostitutivo/riordinato dei termini per imposte sui redditi e IVA.
Step 4: verifica deroghe e “trappole” principali
Deroga COVID: due livelli diversi (e non sempre cumulabili)
1) Sospensione 85 giorni: sospensione dei termini relativi a attività degli uffici degli enti impositori tra 8 marzo e 31 maggio 2020.
2) Differimento speciale art. 157: per atti i cui termini di decadenza scadevano tra 8 marzo e 31 dicembre 2020 (calcolati senza considerare art. 67), differimento della notifica in una finestra successiva.
3) Non cumulabilità: Cassazione (17668/2025) esclude l’aggiunta degli 85 giorni al differimento art. 157.
4) Stop dal 31/12/2025: la sospensione art. 67 non si applica agli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Deroga contraddittorio: posticipo 120 giorni del termine decadenziale
Se nel tuo caso è stato notificato lo schema di atto, il termine di decadenza dell’Ufficio può essere posticipato al 120° giorno dopo la scadenza del termine di contraddittorio, nei casi previsti dalla norma.
Questo è un punto delicatissimo: molti contribuenti guardano solo al “31 dicembre”, ma in presenza di contraddittorio l’Ufficio può avere una “coda” legale.
Atti esclusi dal contraddittorio: se rientri qui, niente posticipo
Se l’atto è tra quelli automatizzati/sostanzialmente automatizzati ecc., l’obbligo di contraddittorio non sussiste. Il perimetro è nel decreto MEF 24 aprile 2024.
Step 5: determina la “data giuridicamente rilevante” della notifica
Per sostenere la decadenza, devi individuare la data che “conta” per dire se l’Ufficio è in tempo o fuori tempo. Qui si giocano molte cause.
Notifica postale (raccomandata)
- Per il destinatario, il perfezionamento può dipendere da consegna, ritiro, compiuta giacenza.
- Per il notificante, la giurisprudenza costituzionale ha valorizzato la tutela del soggetto che attiva la notifica e la scissione degli effetti nella notificazione a mezzo posta.
Difensivamente, la tua leva è doppia: – se l’Ufficio non prova di avere consegnato/spedito entro la scadenza, l’atto è tardivo;
– se la notifica è stata tentata ma è inesistente o comunque non si perfeziona validamente, l’Ufficio può decadere (perché non basta “aver provato”). Nel nuovo Statuto, l’inesistenza è tipizzata; negli altri casi la nullità può essere sanata solo a condizioni specifiche.
Notifica via PEC
Qui la prova è spesso documentale (ricevute di accettazione/consegna). Se l’Ufficio prova una consegna nei termini, la difesa sulla decadenza è più difficile; se emergono anomalie (PEC errata, casella non valida, mancanza di elementi essenziali), la “partita” torna sui vizi della notifica e sulle regole di sanatoria/inesistenza.
Difese e strategie legali dal punto di vista del contribuente
Strategia principale: impugnare per decadenza con ricorso tempestivo e prova solida
Se ritieni che l’atto sia oltre i termini, la linea difensiva più efficace è generalmente:
1) Ricorso entro 60 giorni (termine perentorio)
2) Motivo iniziale forte: eccezione di decadenza (illustrazione normativa + calcolo + prova)
3) Motivi subordinati di merito (se utili): contestazione della pretesa, sanzioni, motivazione, metodo di accertamento, uso di presunzioni, ecc.
4) Eventuale richiesta di sospensione cautelare se vi sono effetti immediati o rischio esecutivo (specie per accertamenti “esecutivi”).
Perché inserire anche motivi di merito? Per prudenza: se il giudice non accoglie la decadenza (perché, ad esempio, l’Ufficio prova la consegna in tempo o perché si applica un posticipo da contraddittorio), almeno hai già “coperto” il merito.
Autotutela: utile, ma non sostituisce il ricorso
Nel 2024–2025 il legislatore ha rafforzato lo Statuto anche sul piano dell’autotutela, distinguendo casi di autotutela obbligatoria e ampliandone il perimetro anche agli atti sanzionatori.
Nella pratica, tuttavia, la regola difensiva è semplice: l’autotutela può essere un canale rapido per far annullare un atto palesemente tardivo, ma non devi usarla come unico rimedio se c’è rischio che i termini di ricorso scadano. La stessa disciplina processuale è stata aggiornata prevedendo l’impugnabilità del rifiuto su istanze di autotutela in specifici casi (novità rilevante per la strategia).
Accertamento con adesione: quando usarlo e come incide sui termini
Il sistema dell’adesione è stato profondamente coordinato con contraddittorio e schema di atto nel 2024. In particolare:
- lo schema di atto può contenere anche l’invito alla presentazione di istanza per la definizione con adesione “in luogo delle osservazioni”;
- se l’atto finale non è soggetto a contraddittorio preventivo, puoi proporre istanza di adesione entro il termine di ricorso;
- se invece l’atto è soggetto a contraddittorio, puoi presentare istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto; e, in certe condizioni, anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso, con una sospensione del termine di impugnazione “ridotta” (30 giorni) rispetto al modello tradizionale.
Quando conviene se vuoi eccepire decadenza?
Dipende dall’obiettivo:
- Se la decadenza è “chirurgica” e provabile (es. PEC fuori termine senza deroghe applicabili), spesso il ricorso è la strada più lineare.
- Se ti serve tempo per ottenere documenti o chiarire la data giuridica della notifica, un’istanza ben gestita può aiutare, ma va calibrata per non perdere il controllo del termine processuale.
Contraddittorio preventivo: usarlo in difesa quando sei ancora “prima” dell’atto finale
Se sei nella fase dello schema di atto, lì si gioca una difesa preventiva importante: anche se il tema di fondo è la decadenza, puoi già: – contestare l’inquadramento dei termini (es. dichiarazione presentata vs omessa; annualità; regime transitorio);
– chiedere accesso agli atti (termine complessivo di 60 giorni);
– costringere l’Ufficio a motivare e a “mettere a verbale” le ragioni per cui ritiene di essere nei termini; ciò può diventare prova indiretta.
In più, attenzione al posticipo 120 giorni: se l’Ufficio usa il contraddittorio “a ridosso” del 31 dicembre, la legge gli dà questa coda. La tua difesa deve allora spostarsi su altri profili: correttezza dell’attivazione, rispetto del termine complessivo, esclusioni, ecc.
Vizi di notifica: la difesa “tecnica” che può trasformare un atto in decadenza
Se l’avviso è stato “spedito in tempo” ma la notifica presenta vizi, la difesa deve distinguere:
- inesistenza della notificazione (ipotesi tipizzate: soggetto non legittimato, impossibilità di riconoscere l’atto)
- nullità (altri vizi) con possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma secondo regole precise.
In ottica contribuente, questa distinzione serve a un risultato pratico: evitare che l’Ufficio “salvi” l’atto tardivo sostenendo che “tanto lo hai ricevuto”, oppure che la sanatoria si applichi automaticamente.
Tabella rapida: quali linee difensive attivare subito
| Situazione concreta | Difesa principale | Obiettivo |
|---|---|---|
| Atto notificato dopo il termine, prova chiara (PEC / date certe) | Ricorso per decadenza + sospensione | Annullamento totale |
| Atto “spedito in tempo” ma ricevuto dopo | Verifica scissione + prova consegna + vizi notifica | Dimostrare tardività o invalidità |
| Annualità in area COVID (scadenze 2020) | Applicare art. 157 + non cumulabilità 85 giorni | Smontare proroghe “a cascata” |
| Atto 2026 “al limite” con ufficio che invoca 85 giorni | Opporre art. 22 D.Lgs. 81/2025 | Escludere sospensione 85 gg |
| Schema di atto ricevuto | Contraddittorio + accesso atti + controllo posticipo 120 gg | Prevenire/condizionare atto finale |
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni servono a capire la logica; per un caso reale vanno sempre inseriti i dati esatti (anno dichiarazione, data notifica, modalità).
Simulazione A: dichiarazione presentata, regola 5 anni, notifica a gennaio
- Periodo d’imposta: 2019
- Dichiarazione presentata: 2020
- Termine ordinario: 31 dicembre 2025 (5° anno successivo alla presentazione)
Caso 1: ricevi l’avviso il 10 gennaio 2026, e risulta spedito/consegnato al notificatore il 9 gennaio 2026 → tardivo, salvo posticipo da contraddittorio o altre deroghe (che qui non ci sono).
Caso 2: ricevi il 10 gennaio 2026, ma l’Ufficio prova consegna all’operatore postale il 30 dicembre 2025 → l’Ufficio sosterrà tempestività secondo la logica della scissione; tu devi verificare se la notifica si è perfezionata validamente e se esistono vizi che impediscono di “salvare” l’atto.
Simulazione B: omessa dichiarazione (7 anni)
- Periodo d’imposta: 2018
- Dichiarazione doveva essere presentata: 2019
- Termine: 31 dicembre 2026 (7° anno successivo al 2019)
Se ricevi un avviso nel 2026, la prima difesa non è la decadenza (perché potrebbe essere in tempo), ma: – verificare se l’omissione è reale o contestabile;
– verificare eventuali vizi del procedimento o di motivazione;
– valutare strumenti deflattivi/gestione debito.
Simulazione C: annualità “in scadenza nel 2020” e art. 157 (finestra 2021–2022)
Molte cause nascono qui.
Se un termine di decadenza “naturale” cade tra 8 marzo e 31 dicembre 2020, l’art. 157 prevede che la notifica sia differita nella finestra 1° marzo 2021–28 febbraio 2022, e che i termini siano calcolati senza considerare la sospensione dell’art. 67.
Se l’Ufficio prova a dire “aggiungo anche 85 giorni”, la Cassazione 17668/2025 afferma che non c’è ulteriore proroga: l’art. 157 assorbe, non si somma.
Simulazione D: contraddittorio preventivo e posticipo 120 giorni
- Ricevi schema di atto il 15 novembre
- Ti danno 60 giorni (termine complessivo) per controdedurre/chiedere atti
- La scadenza del termine di contraddittorio va oltre il 31 dicembre o comunque lascia meno di 120 giorni alla decadenza: il termine per l’adozione dell’atto può essere posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del contraddittorio.
Qui la difesa sulla decadenza deve essere ricalcolata considerando il posticipo; e, se necessario, spostarsi su eventuali violazioni del contraddittorio, esclusioni applicabili, ecc.
Simulazione E: atto notificato nel 2026 e Ufficio che richiama 85 giorni
Per gli atti autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, dal 31 dicembre 2025 la sospensione 85 giorni ex art. 67 non si applica. Quindi, se nel 2026 l’Ufficio sostiene che “il termine slitta di 85 giorni”, la tua difesa deve richiamare l’art. 22 del D.Lgs. 81/2025 e farne applicazione al caso concreto.
Errori comuni da evitare e consigli pratici “difensivi”
L’esperienza pratica nel contenzioso mostra alcuni errori ricorrenti che fanno perdere cause “vincenti” sulla decadenza.
- Buttare la busta o non salvare le ricevute PEC: senza prova della data e modalità di notifica, l’eccezione si indebolisce drasticamente.
- Confondere emissione e notifica: nella regola ordinaria conta la notifica; nel sistema art. 157 (COVID) diventa rilevante anche l’emissione entro una data.
- Non verificare contraddittorio e posticipo 120 giorni: rischi di fare un calcolo “sbagliato” e impostare una difesa destinata a cadere.
- Affidarsi solo all’autotutela: se decorrono i 60 giorni e non fai ricorso, l’atto può diventare definitivo anche se tardivo.
- Non inserire la decadenza tra i primi motivi: con l’evoluzione dello Statuto, devi strutturare bene i motivi annullatori.
- Non considerare lo stop 85 giorni dal 31.12.2025: è un aggiornamento chiave nel 2026.
FAQ operative (20 domande frequenti)
Se l’accertamento è oltre decadenza, è nullo automaticamente?
No, nella pratica devi impugnarlo entro i termini processuali. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica. Inoltre, la disciplina dello Statuto riformato rafforza la necessità di far valere i motivi di annullabilità nel ricorso introduttivo.
Qual è il termine ordinario per imposte sui redditi e IVA se la dichiarazione è stata presentata?
Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
E se la dichiarazione è omessa o nulla?
Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il “31 dicembre” è sempre il giorno decisivo?
È l’ancora principale nel regime ordinario, ma può cambiare con: – contraddittorio preventivo (posticipo 120 giorni)
– norme emergenziali o speciali (COVID, art. 157)
Se ricevo a gennaio, l’Ufficio può dire che è in tempo perché ha spedito a dicembre?
Spesso sì: la difesa dell’Ufficio si fonda sulla logica di scissione degli effetti della notifica. Il tema diventa allora probatorio (quando è stata consegnata al notificatore) e tecnico (validità/perfezionamento della notifica).
Come dimostro la tardività se manca la busta o l’avviso di ricevimento?
È più difficile: dovrai puntare su accesso agli atti, richiesta di esibizione, tracciature, eventuali elementi interni all’atto. Ma l’assenza della busta è un errore grave in ottica difensiva.
Il contraddittorio preventivo può “allungare” i termini dell’Ufficio?
Sì. Se il termine del contraddittorio scade dopo la decadenza o la precede di meno di 120 giorni, il termine decadenziale è posticipato al 120° giorno successivo.
Tutti gli atti devono essere preceduti da contraddittorio?
No. Ci sono esclusioni (atti automatizzati, controllo formale, pronta liquidazione, fondato pericolo per la riscossione), individuate anche dal decreto MEF 24 aprile 2024.
Se non mi hanno inviato lo schema di atto quando era dovuto, cosa posso fare?
Puoi contestare la violazione del contraddittorio come motivo di annullabilità (oltre ad altri motivi). La disciplina del contraddittorio preventivo è nello Statuto.
L’emergenza COVID ha spostato tutti i termini di accertamento?
Ha inciso, ma non in modo “semplice”: ci sono sospensioni e differimenti speciali. In particolare, per molte notifiche in scadenza nel 2020 vale un differimento (art. 157) con finestra 2021–2022.
Posso sommare la sospensione 85 giorni al differimento art. 157?
Secondo la Cassazione (sent. 17668/2025) no: l’art. 157 è norma speciale e non si cumula con gli 85 giorni.
Dal 2026 l’Ufficio può ancora invocare gli 85 giorni ex art. 67?
Per gli atti autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, dal 31 dicembre 2025 la sospensione non si applica.
Qual è il termine per fare ricorso contro un avviso di accertamento?
60 giorni dalla notifica (regola generale del processo tributario).
Se presento istanza di accertamento con adesione, mi “salvo” automaticamente i termini?
L’adesione incide sulla gestione dei tempi, ma oggi le regole variano anche in funzione del contraddittorio e dello schema di atto. Devi applicare la disciplina aggiornata introdotta nel 2024.
Posso usare l’adesione anche quando voglio far valere la decadenza?
Sì, ma è una scelta strategica. Se l’obiettivo è annullare per tardività, spesso il ricorso è più lineare; l’adesione può essere utile per trattare o per guadagnare tempo “tecnico” (senza compromettere la difesa).
Se l’atto è tardivo, conviene chiedere autotutela?
Può convenire, soprattutto se l’errore è evidente (per evitare contenzioso). Ma non devi far scadere il termine di ricorso confidando solo nell’autotutela.
Come si gestiscono le spese e i rischi di soccombenza?
Dipende dal caso; in generale, il processo tributario è stato oggetto di riforme anche in tema di tecnica redazionale degli atti e spese. Una difesa ben strutturata sulla decadenza riduce il rischio perché punta a un vizio “dirimente”.
Se mi arriva una cartella dopo l’accertamento, posso ancora contestare la decadenza dell’accertamento?
Dipende da cosa è definitivo e da quali atti siano impugnabili nel tuo caso. In linea generale, contestare subito l’accertamento è la strada più sicura; attendere la cartella può essere rischioso.
Se non impugno entro 60 giorni perché “tanto era decaduto”, cosa succede?
Rischi che l’atto diventi definitivo e che tu perda la possibilità di far valere la decadenza. Il termine di ricorso è perentorio.
Se non riesco a pagare, quali alternative posso valutare oltre al contenzioso?
Dipende dalla fase e dalla posizione complessiva. Possono entrare in gioco definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (dove disponibili e se in possesso dei requisiti) e, nei casi di crisi, strumenti del Codice della crisi e dell’insolvenza.
Strumenti alternativi per chiudere o gestire il debito
Questa parte non “sostituisce” la difesa sulla decadenza: serve quando vuoi una via pragmatica per chiudere, ridurre o rendere sostenibile il carico.
Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (rottamazione-quater e riaperture)
La legge di bilancio 2023 ha introdotto una definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati agli agenti della riscossione (periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022) e ha previsto regole di pagamento e decadenza dal beneficio.
Nel tempo, ulteriori interventi hanno: – differito scadenze di rate (es. 2024) con richiamo ai commi della legge 197/2022
– previsto ipotesi di riammissione per chi era decaduto dalla definizione (intervento normativo 2025, con dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e calendario comunicazioni/pagamenti).
Per un contribuente, la rottamazione è utile quando: – l’accertamento non si riesce a demolire (o non conviene economicamente farlo);
– il debito è già in fase di riscossione;
– si vuole “tagliare” accessori (sanzioni/mora/aggio secondo la disciplina applicabile) e rateizzare.
Codice della crisi e sovraindebitamento: quando la difesa tributaria non basta
Se il problema non è un singolo atto ma un sovraccarico complessivo (fisco + banche + fornitori), la difesa sulla decadenza può ridurre il debito, ma non sempre lo rende sostenibile.
In questi casi, entrano in gioco strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sistematizzato anche le procedure per soggetti non fallibili e consumatori.
Operativamente, la scelta di questi strumenti richiede: – mappatura integrale del passivo (anche fiscale);
– verifica di esdebitazione e sostenibilità;
– coordinamento tra contenzioso (per “tagliare” atti viziati) e procedura di gestione della crisi (per chiudere il residuo).
Giurisprudenza e fonti istituzionali essenziali (selezione aggiornata)
Questa selezione è pensata per essere citata in ricorso o in pareri, con particolare attenzione al tema decadenza/proroghe/notifica.
- Corte di Cassazione , sentenza n. 17668/2025 (30 giugno 2025): chiarisce che il differimento di notifica ex art. 157 D.L. 34/2020 è norma speciale e non si cumula con la sospensione di 85 giorni ex art. 67 D.L. 18/2020.
- Corte Costituzionale , sentenza n. 477/2002: principio di riferimento sulla notificazione a mezzo posta e sulla produzione degli effetti, rilevante nella costruzione delle difese sulla tempestività/tardività della notifica.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 130–132): testo sostitutivo dei termini di notifica per accertamenti IVA e imposte sui redditi (regime 5/7) e disciplina transitoria, con regole sul raddoppio nella fase precedente.
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219: Statuto del contribuente riformato; contraddittorio preventivo, regime dei vizi (annullabilità/nullità) e regole processualmente decisive (motivi da proporre).
- D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (art. 13): chiarisce che il termine di 60 giorni nel contraddittorio è complessivo (controdeduzioni + accesso agli atti) e interviene su autotutela.
- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (art. 22): dal 31 dicembre 2025 stop applicazione sospensione 85 giorni (art. 67 DL 18/2020) agli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate.
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (art. 157): differimento speciale “COVID” della notifica per atti in scadenza nel 2020, con finestra 2021–2022 e regola di calcolo senza sospensione art. 67.
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13: coordinamento tra contraddittorio e istituti deflattivi/adesione, con nuove regole operative per istanze e sospensioni collegate allo schema di atto.
- Norma processuale: art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (termine ricorso 60 giorni), come riportato nel testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Conclusione
Difendersi da un accertamento notificato oltre i termini di decadenza è possibile e spesso molto efficace, ma richiede tre ingredienti che, nel concreto, fanno la differenza tra “atto annullato” e “debito diventato definitivo”:
1) calcolo corretto dei termini (5/7, transitori, contraddittorio e posticipo 120 giorni, norme COVID e stop 85 giorni dal 31.12.2025);
2) prova della data giuridicamente rilevante della notifica (buste, ricevute, relate, vizi di notifica e loro qualificazione);
3) azione tempestiva: ricorso entro 60 giorni, senza affidarsi solo all’autotutela.
Nel 2026 il quadro è ancora più tecnico perché le riforme recenti (Statuto del contribuente, contraddittorio preventivo, correttivi 2025) impattano direttamente sul “quando” l’Ufficio può agire e sul “come” tu devi impostare il ricorso.
Se ti muovi in modo rapido e guidato, puoi non solo ottenere l’annullamento dell’atto tardivo, ma anche prevenire o bloccare gli effetti peggiori (azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi, cartelle conseguenti), integrando – quando serve – contenzioso, strumenti deflattivi e soluzioni di gestione della crisi del debito.
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