Introduzione
Il “contraddittorio preventivo” non è un dettaglio formale: è la fase in cui il contribuente può intercettare l’accertamento prima che diventi un atto impugnabile, chiarire equivoci, produrre documenti, contestare ricostruzioni presuntive e – spesso – ridurre o azzerare la pretesa senza arrivare a giudizio. Quando questa garanzia viene saltata o svuotata, il rischio è concreto: ti ritrovi con un avviso di accertamento (o un atto equivalente) già “chiuso”, immediatamente difendibile solo con strumenti più costosi (tempo, consulenze, contenzioso) e con margini psicologici e finanziari più stretti. Per questo la violazione del contraddittorio preventivo è oggi una delle prime verifiche difensive da fare appena ricevi un atto dal Fisco.
La ragione dell’urgenza è anche normativa: dal 2024, con l’introduzione dell’art. 6-bis nello Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore ha previsto – in via generale – che gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario debbano essere preceduti “a pena di annullabilità” da un contraddittorio informato ed effettivo (salve le eccezioni). In pratica: se la fase preventiva manca quando è dovuta, il contribuente può costruire una difesa procedurale potente, da affiancare sempre a una difesa di merito (sostanza della pretesa).
Questo articolo ti guida, dal tuo punto di vista (contribuente/debitore), su:
- quando il contraddittorio preventivo è obbligatorio e quando è escluso;
- quali violazioni sono davvero “utilizzabili” in ricorso e quali no;
- come impostare una strategia passo-passo (autotutela, adesione, ricorso, sospensione);
- come sfruttare, quando serve, anche strumenti di definizione e ristrutturazione del debito, inclusa la Definizione agevolata (Rottamazione‑quinquies) prevista dalla Legge di Bilancio 2026.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Concretamente, in caso di violazione del contraddittorio preventivo, l’intervento professionale può aiutarti a:
- ricostruire subito se l’atto rientra o meno nel perimetro dell’art. 6-bis (e delle eccezioni);
- impostare una istanza motivata (autotutela/annullamento in via amministrativa) quando è utile farlo;
- predisporre ricorso con motivi procedurali e motivi di merito, chiedendo se necessario la sospensione;
- condurre trattative (adesione/deflazione del contenzioso) e, se il debito è divenuto insostenibile, valutare percorsi di ristrutturazione e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
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Quadro normativo aggiornato al 20 febbraio 2026
Il “cuore” della tutela oggi si chiama art. 6-bis (Principio del contraddittorio), inserito nello Statuto del contribuente. La norma, come richiamata anche nel testo coordinato del D.L. 39/2024 (convertito), stabilisce che – salvo eccezioni – gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. La procedura si attiva mediante una comunicazione al contribuente di uno schema d’atto con un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre o, su richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non può essere adottato prima della scadenza del termine; e, in determinate ipotesi, i termini di decadenza dell’amministrazione vengono posticipati (meccanismo dei 120 giorni). Infine, l’atto emesso all’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni e motivare rispetto a quelle non accolte.
Questi elementi si traducono, in chiave difensiva, in tre “test” pratici:
1) Doveva esserci lo schema d’atto?
2) Mi hanno dato almeno 60 giorni reali per rispondere (o per prendere atti)?
3) L’atto finale risponde davvero alle mie osservazioni, o è un copia/incolla che ignora il contraddittorio?
Ambito di applicazione e grandi esclusioni
Il comma 2 dell’art. 6-bis (“non sussiste il diritto al contraddittorio…”) individua due macro-esclusioni:
- atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Il decreto attuativo principale è il D.M. 24 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze , che definisce cosa si intende per atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati (incrocio di dati in banche dati), per atti di pronta liquidazione (controlli sui dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni) e per controllo formale (riscontro con documenti).
Per il contribuente questa parte è decisiva: molte persone ricevono una cartella o un atto di riscossione e pensano “manca il contraddittorio preventivo”. Ma il decreto include tra gli atti esclusi – ad esempio – ruoli, cartelle e atti dell’agente della riscossione, oltre a varie categorie di atti “di dato” (inclusi diversi controlli e comunicazioni ex 36-bis/36-ter e controlli IVA), proprio perché considerati automatizzati o di pronta liquidazione.
Ciò non significa che sei “senza difese”: significa che, per quegli atti, la tua difesa non si gioca (di regola) sul 6-bis, ma su altri pilastri (notifica, motivazione, legittimità del presupposto, decadenza/prescrizione, errori di calcolo, comunicazioni dovute in altre norme, ecc.). Il decreto, infatti, chiarisce che restano ferme le altre forme di interlocuzione preventiva previste dall’ordinamento.
Interpretazione autentica e confini del “contraddittorio generalizzato”
Il legislatore è intervenuto anche con una norma di interpretazione autentica: l’art. 7-bis del D.L. 39/2024 convertito. Questa disposizione chiarisce, tra l’altro, che:
- il comma 1 dell’art. 6-bis si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili, ma non agli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra amministrazione e contribuente, né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti;
- il comma 2 si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto rientrano anche i dinieghi di rimborso, anche in funzione del relativo valore.
Difensivamente questo significa: quando contesti la violazione del contraddittorio devi prima qualificare l’atto, e in particolare chiederti se è:
- un atto con pretesa impositiva (tipicamente: avviso di accertamento/rettifica, atto che ridetermina base imponibile o imposta);
- un atto che ricade in procedure già dotate di forme specifiche di interlocuzione;
- un atto di recupero “speciale” (ad esempio crediti d’imposta inesistenti) potenzialmente escluso dall’interpretazione autentica.
Regole transitorie: atti “prima” e “dopo” il 30 aprile 2024
La disciplina non si applica indistintamente nel tempo. L’art. 7 del testo coordinato del D.L. 39/2024 stabilisce che l’art. 6-bis non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024, né a quelli preceduti da un invito ai sensi del D.Lgs. 218/1997 emesso prima della stessa data; per tali atti vale la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.
Questa transizione conta moltissimo in giudizio: lo stesso “vizio” (assenza di contraddittorio) può avere peso diverso se:
- l’atto è del 2023/primi mesi 2024 (regime pre-6-bis e giurisprudenza prevalente su “prova di resistenza” e tributi armonizzati/non armonizzati);
- l’atto è successivo ed è nel perimetro dell’art. 6-bis (regime “statutario” con annullabilità).
Abrogazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto e cambio di architettura
Un passaggio spesso ignorato: con le modifiche allo Statuto, l’art. 12, comma 7 (la storica regola dei 60 giorni “post PVC” nelle verifiche presso i locali dell’attività) risulta abrogato nel testo del D.Lgs. 219/2023. Per chi si difende è fondamentale perché cambia il modo in cui si “aggancia” la tutela temporale e procedimentale nei controlli tradizionali (accessi, ispezioni, verifiche) e sposta l’attenzione sulla nuova architettura del contraddittorio.
Giurisprudenza essenziale e come usarla in difesa
Per capire come difendersi davvero, serve distinguere due “mondi”:
- mondo pre‑30 aprile 2024: regole frammentate e battaglia sul principio generale, spesso legata alla distinzione tra tributi armonizzati (es. IVA) e non armonizzati, e alla cosiddetta prova di resistenza;
- mondo post‑30 aprile 2024: regola generale “statutaria” (art. 6-bis), con eccezioni tipizzate e con una sanzione testuale: annullabilità.
La sentenza pilastro: Cassazione, Sezioni Unite, 25 luglio 2025 n. 21271
Sul mondo “pre‑riforma”, una pronuncia è oggi imprescindibile: Corte di Cassazione , Sezioni Unite civili, sentenza 25 luglio 2025, n. 21271. La decisione affronta il tema del contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti “a tavolino” nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis, e chiarisce quando l’omissione del contraddittorio incide sull’invalidità dell’atto e come opera la prova di resistenza.
Per il contribuente oggi, questa sentenza è utile in tre modi:
1) Se l’atto è “ante 30 aprile 2024”: è spesso una delle prime sentenze da citare, perché ricostruisce l’assetto giurisprudenziale e delimita condizioni e oneri.
2) Se l’atto è “post 30 aprile 2024”, ma l’Ufficio invoca eccezioni o “non applicabilità”: la pronuncia aiuta a spiegare al giudice perché il contraddittorio è un presidio sostanziale e non solo formale; inoltre offre un metodo argomentativo per dimostrare il pregiudizio difensivo (anche quando la legge nuova parla già di annullabilità).
3) Per costruire una difesa “a prova di interpretazioni restrittive”: anche se tu fondi il motivo su art. 6-bis, è prudente allegare fatti concreti e non pretestuosi (in stile prova di resistenza), così da non lasciare al giudice la tentazione di liquidare la doglianza come meramente formale. La sentenza 21271 spiega bene questa logica.
Corte costituzionale e “pressione” verso una disciplina generale
Prima della riforma, la mancanza di una disciplina generale ha generato disparità e contenzioso. In questo contesto si colloca la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 21 marzo 2023 (richiamata in banche dati istituzionali), che si inserisce nel dibattito sulla necessità di un intervento legislativo più uniforme sul contraddittorio in materia tributaria.
In termini difensivi, il senso di queste pronunce “di sistema” (Cassazione e Corte costituzionale) è chiaro: il contraddittorio non è una gentile concessione, ma un presidio di correttezza amministrativa e di effettività del diritto di difesa. Questo argomento “di cornice” serve soprattutto quando il Fisco tenta di far passare la violazione come irrilevante o meramente formale.
Il salto del 2024: dal “principio giurisprudenziale” alla “regola statutaria”
Con l’art. 6-bis, il legislatore “scrive in norma” ciò che prima era spesso lasciato a un mosaico di previsioni settoriali e regole giurisprudenziali. Ma attenzione: la regola è generale e insieme condizionata da eccezioni, da una tipizzazione di atti esclusi (D.M. 24 aprile 2024) e da interpretazioni autentiche (art. 7-bis D.L. 39/2024 convertito).
Da qui nasce la prima grande regola pratica della difesa nel 2026:
Non basta dire “manca il contraddittorio”: serve dimostrare che l’atto rientra nel perimetro del 6-bis, che non ricade nelle eccezioni (atto automatizzato/di pronta liquidazione/controllo formale; pericolo riscossione motivato; atto non impositivo; ecc.) e che la violazione è “qualificata” (assenza totale dello schema o contraddittorio fittizio).
Procedura pratica passo‑passo dopo la notifica
Questa sezione è costruita come se avessi davanti l’atto e dovessi decidere oggi cosa fare. Il metodo è volutamente “a imbuto”: prima inquadri l’atto e le scadenze, poi scegli la strada più efficace.
Primo passo: riconosci il tipo di atto e chiediti se il 6-bis si applica
Domande operative:
- L’atto è autonomamente impugnabile davanti alle Corti di giustizia tributaria? (Tipicamente: avviso di accertamento, avviso di rettifica/liquidazione, atto di recupero con pretesa impositiva, diniego di rimborso, ecc.).
- È un atto “che nasce” da controlli automatizzati/di pronta liquidazione/di controllo formale, o è un atto di riscossione (cartella/ruolo/atti AdER)? In molte di queste ipotesi il D.M. 24 aprile 2024 esclude il contraddittorio ex 6-bis.
- L’atto è stato emesso prima del 30 aprile 2024? Se sì, l’art. 6-bis non si applica e devi ragionare col regime previgente e con la giurisprudenza.
- Hai ricevuto (prima dell’atto) una comunicazione di “schema d’atto”? Se sì: verifica i 60 giorni, la possibilità di accesso agli atti, la motivazione finale. Se no: la violazione è potenzialmente centrale.
Secondo passo: calcola i termini “salvavita” (senza aspettare)
Nel contenzioso tributario, la regola base è che il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Questo è il perno attorno al quale ruota ogni altra strategia (adesione, istanze, trattative).
Non confondere: lo schema d’atto ex art. 6-bis non è, di per sé, un atto impugnabile; è una fase procedimentale. L’atto impugnabile è quello finale (avviso/atto). Perciò, quando ricevi un atto impugnabile, ragiona subito sui 60 giorni.
Terzo passo: costruisci il fascicolo difensivo in 72 ore
La difesa sul contraddittorio funziona solo se documenti due cose:
1) il percorso procedimentale (cosa ti hanno notificato e quando);
2) il contenuto che avresti potuto dare (documenti, spiegazioni, alternative).
Checklist pratica (minima):
- busta PEC / relata / ricevute di consegna e accettazione (date e orari);
- copia integrale dell’atto e di eventuali allegati;
- eventuale corrispondenza pregressa (questionari, inviti, accessi agli atti, e-mail PEC);
- contabilità e documenti “chiave” (estratti conto, fatture, contratti, registri, perizie…);
- un memo scritto (anche in forma semplice) che spieghi: “perché l’Ufficio sbaglia” e “cosa avrei detto nel contraddittorio”.
Questa attività sembra banale, ma spesso decide il giudizio: se dimostri che il contraddittorio non era un rito vuoto ma un passaggio che avrebbe potuto evitare o ridurre l’accertamento, la tua posizione si rafforza anche nel caso in cui il giudice chieda una verifica “in concreto” del pregiudizio (logica vicina alla prova di resistenza).
Quarto passo: scegli la strategia tra amministrativo, deflattivo e giudiziale
Qui non esiste una “soluzione unica”: la strategia dipende dalla forza del vizio procedimentale, dall’entità della pretesa, dalla tua liquidità e dal rischio di misure cautelari/esecutive.
Tre scenari tipici:
Scenario A — vizio procedimentale netto e merito difendibile:
Impugnazione + sospensione (se serve) + eventuale trattativa parallela.
Scenario B — vizio procedimentale presente ma merito incerto:
Azione su doppio binario: vizio + merito + ricerca di definizione/accordo (anche per ridurre sanzioni).
Scenario C — debito già “troppo grande” o posizione complessa:
Difesa giudiziale mirata + pianificazione della sostenibilità (rateazioni, definizioni, composizione complessiva). In questo scenario assume rilievo anche la Definizione agevolata 2026 (Rottamazione‑quinquies) se hai carichi affidati alla riscossione che rientrano nel perimetro normativo.
Tabella riepilogativa essenziale dei termini
| Evento / Atto | Termine-base | Nota difensiva “chiave” | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ricorso contro atto impugnabile | 60 giorni dalla notifica | È il termine che devi presidiare sempre, anche se presenti istanze o tratti | D.Lgs. 546/1992, art. 21 |
| Schema d’atto (contraddittorio preventivo) | almeno 60 giorni per controdeduzioni/accesso atti | Se manca o se il termine è stato “tagliato”, motivo forte di ricorso (salve eccezioni) | art. 6-bis richiamato nel D.L. 39/2024 conv. |
| Applicazione 6-bis nel tempo | dal 30 aprile 2024 (con regole transitorie) | Atti prima del 30/04/2024: regime previgente; dopo: regola generale con eccezioni | D.L. 39/2024 conv., art. 7 |
| Atti esclusi dal 6-bis | vari | Non “rinunciare”: cambia solo il tipo di difesa (non sul 6-bis, ma su altri vizi/sostanza) | D.M. 24/04/2024 |
Difese e strategie legali quando il contraddittorio viene violato
Qui entriamo nel nucleo pratico: come trasformare la violazione del contraddittorio in un’azione difensiva concreta.
Difesa principale: eccepire la violazione dell’art. 6-bis quando è applicabile
Se l’atto rientra nel perimetro dell’art. 6-bis e non è stato preceduto dallo schema d’atto (o il contraddittorio è stato solo apparente), la base normativa è diretta: il comma 1 prevede annullabilità in caso di mancato contraddittorio; il comma 3 disciplina lo schema d’atto e i 60 giorni; il comma 4 impone una motivazione che tenga conto delle osservazioni e spieghi quelle non accolte.
Esempi di violazione “forte” (di solito spendibile in ricorso):
- assenza totale di schema d’atto prima dell’atto impugnabile (senza che l’Ufficio motivi un caso di esclusione o pericolo riscossione);
- schema d’atto notificato ma con un termine inferiore a 60 giorni (o tale da rendere di fatto impossibile difendersi);
- schema d’atto inviato ma privo di “informazione” sufficiente (mancano presupposti, prove, ragioni giuridiche) → contraddittorio non “informato”;
- l’atto finale “non vede” le tue deduzioni: motivazione stereotipata, nessun confronto puntuale, nessuna confutazione reale.
Quando scrivi (o fai scrivere) questo motivo, l’impostazione migliore è:
- premessa: descrivi il perimetro applicativo (atto impugnabile con pretesa impositiva; data; non rientra in DM 24/04/2024; non c’è pericolo riscossione motivato);
- fatto: dimostri che lo schema non è stato notificato o non ha rispettato i requisiti;
- diritto: richiami art. 6-bis e chiedi annullamento;
- chiusura: aggiungi comunque le ragioni sostanziali (anche “a prova di resistenza”).
Difesa “di sicurezza”: costruire comunque una prova di resistenza (anche nel post‑2024)
Anche se l’art. 6-bis parla già di annullabilità, è spesso utile non fermarsi al vizio formale, soprattutto:
- quando l’Ufficio sostiene che l’atto è escluso dal 6-bis;
- quando la questione riguarda periodi “di confine” o procedimenti iniziati prima del 30 aprile 2024;
- quando temi che il giudice valuti in modo sostanziale l’effettiva incidenza del vizio.
La logica della prova di resistenza – come ricostruita dalla Cassazione a Sezioni Unite – consiste nell’indicare quali elementi concreti avresti portato nel contraddittorio e perché non si tratta di difese pretestuose (nel regime previgente, soprattutto per tributi armonizzati e verifiche a tavolino).
Traduzione pratica: nel ricorso (o anche già nell’istanza in autotutela) allega:
- documenti “dirimenti” (contratti, pagamenti, contabili);
- ricostruzioni alternative numeriche (imponibile corretto);
- spiegazioni di fatto (operazioni reali, inerenza, competenza, ecc.);
- errori logici dell’Ufficio (presunzioni “saltate”, doppie tassazioni, dati errati).
Attenzione alle eccezioni: quando il 6-bis non è il grimaldello giusto
Se ti arriva una cartella di pagamento o un atto tipico dell’agente della riscossione, il D.M. 24 aprile 2024 lo colloca tra gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo ex 6-bis. In quel caso, insistere solo su questa doglianza rischia di farti perdere tempo e concentrazione: devi cambiare angolo.
Analogamente, l’interpretazione autentica esclude – tra le altre – alcune categorie (es. atti di recupero per crediti d’imposta inesistenti) dal perimetro del comma 1, e “spinge” alcuni dinieghi rimborsi nel perimetro delle esclusioni del comma 2. Questo incide direttamente sui motivi di ricorso: devi valutare quali garanzie “alternative” sono previste e quali vizi restano spendibili.
Strumenti alternativi e gestione del debito: quando la difesa processuale non basta
Una difesa efficace non sempre coincide con “vincere la causa”. A volte l’obiettivo realistico è:
- evitare misure esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti);
- ridurre sanzioni e interessi;
- rendere sostenibile il debito in un orizzonte di medio periodo.
Nel 2026, lo scenario è influenzato anche dalla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, presentata sui canali istituzionali come Rottamazione‑quinquies.
Cosa significa, in pratica, per chi ha debiti “a ruolo”:
- esiste una procedura di adesione (con servizi e istruzioni pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione ) con domanda da presentare entro una determinata finestra temporale e con una successiva “Comunicazione” dell’esito da parte dell’ente;
- le FAQ istituzionali pubblicate dall’ente indicano il perimetro (carichi e debiti ammissibili/esclusi) e chiariscono compatibilità con precedenti definizioni.
Questa leva è particolarmente utile quando:
- il contenzioso è lungo e costoso;
- la tua esposizione è “spalmata” su più carichi;
- vuoi evitare l’aggravio sanzionatorio e accessorio tipico della riscossione.
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni sono volutamente semplici: servono a capire come ragiona una strategia integrata (vizio + merito + sostenibilità).
Simulazione 1 — Avviso di accertamento (post 30 aprile 2024) senza schema d’atto
- Maggiori imposte richieste: € 30.000
- Sanzioni: € 18.000
- Interessi: € 2.500
- Totale richiesto: € 50.500
Se l’atto è impugnabile e non rientra tra quegli esclusi dal D.M. 24 aprile 2024, l’assenza del contraddittorio preventivo è un motivo “forte”: chiedi l’annullamento per violazione dell’art. 6-bis (contraddittorio informato ed effettivo) e, in subordine, contesti il merito (es. maggiore imponibile ricostruito su presunzioni errate). La prima scelta operativa è non perdere il termine di ricorso (60 giorni).
Cosa “cambia” economicamente se vinci sul vizio procedurale?
In linea di principio, l’annullamento elimina l’atto e riapre la partita: l’Ufficio potrebbe (nei limiti dei termini) rinnovare il procedimento rispettando il contraddittorio. Ma tu guadagni un vantaggio concreto: tempo, riassetto probatorio, possibilità di chiusura deflattiva, e spesso una riduzione significativa della pretesa già in fase amministrativa, perché l’Ufficio deve motivare sulle tue osservazioni.
Simulazione 2 — Cartelle e carichi affidati alla riscossione: uso coordinato di difese e definizione 2026
- Carichi totali a ruolo: € 45.000
- quota imposta/contributo: € 30.000
- sanzioni e interessi: € 15.000
Se rientri nel perimetro della definizione agevolata 2026, la strategia può essere:
(a) verificare eventuali vizi (notifiche, decadenze, importi), e parallelamente
(b) valutare la domanda di adesione alla Rottamazione‑quinquies per tagliare componenti accessorie secondo quanto consentito dalla disciplina e dalle FAQ ufficiali.
Nota pratica: anche quando scegli la definizione agevolata, devi gestire con precisione le scadenze e le conseguenze del mancato pagamento (le FAQ istituzionali di norma chiariscono condizioni, esclusioni e regole).
Tabella di strumenti difensivi e “quando usarli”
| Obiettivo | Strumento | Quando ha senso | Fonte istituzionale di riferimento |
|---|---|---|---|
| Annullare un atto post‑30/04/2024 per vizio procedimentale | Ricorso con motivo “violazione contraddittorio preventivo” | Se manca schema d’atto o contraddittorio effettivo e l’atto non è escluso | art. 6-bis richiamato nel D.L. 39/2024 conv.; D.M. 24/04/2024 |
| Rafforzare il vizio con elementi concreti | “Prova di resistenza” in allegazione | Sempre utile in via prudenziale; indispensabile nel regime previgente | Cass., SS.UU., n. 21271/2025 |
| Ridurre/chiudere debiti già affidati alla riscossione | Definizione agevolata (Rottamazione‑quinquies) | Se rientri nei carichi ammessi e vuoi alleggerire accessori secondo disciplina 2026 | Pagine/FAQ ufficiali AdER; comunicazioni istituzionali |
Errori comuni, FAQ operative, sentenze aggiornate e conclusione
Errori comuni che fanno perdere la partita (anche con un vizio “buono”)
1) Dire solo “manca il contraddittorio” senza dimostrare che l’atto rientra nel 6-bis.
Con le eccezioni tipizzate (DM 24 aprile 2024) e l’interpretazione autentica, la qualificazione dell’atto è parte della difesa.
2) Usare il 6-bis contro cartelle/ruoli come se fosse universale.
Il decreto include cartelle e atti AdER tra gli esclusi; in quei casi devi cambiare schema difensivo.
3) Saltare la difesa di merito perché “tanto annullano per vizio”.
Strategicamente è rischioso: anche quando hai un vizio procedurale forte, devi allegare i fatti e i documenti (approccio “prova di resistenza”) per evitare che la doglianza venga percepita come strumentale.
4) Perdere il termine di 60 giorni del ricorso.
È l’errore più grave. Tutto il resto (istanze, trattative) si deve muovere senza bruciare la scadenza.
5) Confondere lo schema d’atto con l’atto impugnabile.
Lo schema è fase procedimentale (60 giorni per controdeduzioni); l’atto finale è impugnabile (60 giorni per ricorso). Sono due “60 giorni” diversi.
FAQ pratiche (20 domande “da contribuente” con risposte operative)
1) Che cos’è, in concreto, il contraddittorio preventivo del 2026?
È la fase che precede l’atto impugnabile: l’Ufficio ti comunica uno schema d’atto e ti concede almeno 60 giorni per controdedurre o chiedere accesso/copia degli atti del fascicolo; l’atto finale deve tenere conto delle tue osservazioni e motivare sulle parti non accolte.
2) Se l’Ufficio non mi manda lo schema d’atto, l’atto è automaticamente nullo?
La norma parla di annullabilità: significa che il vizio va fatto valere, tipicamente con ricorso. In difesa è prudente affiancare anche motivi di merito e allegazioni concrete.
3) Tutti gli atti del Fisco sono soggetti a contraddittorio preventivo?
No. Sono esclusi (tra gli altri) atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal D.M. 24 aprile 2024; inoltre l’interpretazione autentica delimita l’ambito del comma 1.
4) La cartella di pagamento deve essere preceduta dallo schema d’atto?
Secondo il D.M. 24 aprile 2024, ruoli e cartelle e gli atti dell’agente della riscossione sono tra le tipologie escluse dall’obbligo di contraddittorio ex 6-bis.
5) Quindi se ricevo una cartella sono “senza tutele”?
No: cambia la griglia difensiva (notifica, importi, decadenza/prescrizione, presupposto del ruolo, ecc.). Inoltre nel 2026 esiste una definizione agevolata dedicata ai carichi affidati alla riscossione (Rottamazione‑quinquies) per chi rientra nel perimetro.
6) Che data devo guardare per capire se si applica il 6-bis?
Guarda la data di emissione dell’atto: il testo coordinato del D.L. 39/2024 prevede che il 6-bis non si applichi agli atti emessi prima del 30 aprile 2024.
7) Se la verifica è iniziata prima, ma l’atto è emesso dopo, vale il 6-bis?
È una delle aree “sensibili”: la regola transitoria del D.L. 39/2024 guarda agli atti emessi prima del 30 aprile 2024; quindi se l’atto impugnabile è successivo, in linea di principio entra nel sistema del 6-bis (salve eccezioni). In difesa conviene comunque argomentare anche in termini di pregiudizio concreto.
8) Cosa vuol dire “contraddittorio informato ed effettivo”?
Informato: devi essere messo in condizione di capire presupposti, prove e ragioni giuridiche; effettivo: devi poter replicare realmente e l’Ufficio deve valutare e motivare sulle tue osservazioni.
9) Se mi danno 60 giorni ma non mi fanno accedere al fascicolo, è violazione?
Il comma 3 prevede anche la possibilità, su richiesta, di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo: se l’accesso è ostacolato in modo tale da rendere ineffettiva la difesa, la doglianza diventa rilevante.
10) L’Ufficio può saltare il contraddittorio dicendo “pericolo per la riscossione”?
È una delle eccezioni previste dal comma 2. Difensivamente, quando viene invocata, devi verificarne la motivazione e la coerenza con i fatti: l’eccezione non dovrebbe trasformarsi in una scorciatoia generica.
11) Se ricevo un diniego di rimborso, il 6-bis vale?
L’interpretazione autentica chiarisce che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto rientrano anche quelli di diniego di rimborso (anche in funzione del valore).
12) Il vecchio art. 12, comma 7 (60 giorni post PVC) esiste ancora?
Nel testo del D.Lgs. 219/2023 risulta l’abrogazione del comma 7 dell’art. 12 dello Statuto, con un riassetto delle garanzie procedimentali nella nuova architettura.
13) Se il Fisco mi manda lo schema d’atto e poi emette un atto identico, è legittimo?
Il comma 4 impone che l’atto tenga conto delle osservazioni e motivi rispetto a quelle non accolte: un atto “fotocopia” senza risposta puntuale può essere attaccabile per difetto di effettività del contraddittorio/motivazione.
14) Devo sempre fare ricorso o posso risolvere prima?
Dipende. Se il vizio è chiaro e vuoi tentare una soluzione rapida, può avere senso una richiesta motivata in via amministrativa; ma senza mai perdere di vista i 60 giorni del ricorso.
15) Se il mio atto è “ante 30 aprile 2024”, posso comunque lamentare l’assenza di contraddittorio?
Sì, ma entri nel regime previgente e nella logica giurisprudenziale chiarita dalle Sezioni Unite 21271/2025 (con oneri di allegazione e prova di resistenza in determinate ipotesi).
16) Che cos’è la “prova di resistenza” in parole semplici?
È la dimostrazione, concreta e non pretestuosa, che se tu avessi potuto contraddire prima, avresti potuto incidere sull’esito del procedimento. È una logica centrale nel regime previgente ricostruito da Cassazione SS.UU. 21271/2025.
17) Se ho debiti già passati ad AdER, nel 2026 cosa posso valutare?
Oltre alle difese su singoli carichi, nel 2026 è prevista una definizione agevolata (Rottamazione‑quinquies) illustrata e gestita con servizi e FAQ istituzionali.
18) Entro quando si presenta la domanda di Rottamazione‑quinquies?
Le pagine e i documenti istituzionali AdER indicano una finestra di presentazione (con modalità telematiche) e le tempistiche della comunicazione successiva.
19) Posso usare insieme ricorso e definizione agevolata?
È una valutazione strategica: spesso si può mantenere una difesa tecnica mentre si valuta una misura di chiusura (quando disponibile), ma bisogna gestire correttamente effetti e scadenze secondo le regole della misura.
20) Qual è l’approccio più efficace “da debitore”?
Quello che unisce: (a) controllo immediato dell’iter (contraddittorio sì/no), (b) costruzione di merito documentata e numerica, (c) gestione del rischio esecutivo e valutazione delle soluzioni di sostenibilità (rateazioni/definizioni).
Sentenze e fonti giurisprudenziali più rilevanti e recenti da citare (aggiornate al 20 febbraio 2026)
- Corte di Cassazione , Sezioni Unite civili, sentenza 25 luglio 2025, n. 21271 (contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino nel regime anteriore al 6-bis; quadro sistematico e prova di resistenza).
- Corte costituzionale , sentenza 21 marzo 2023, n. 47 (nel dibattito pre‑riforma sulla necessità di una disciplina più uniforme del contraddittorio in ambito tributario).
Conclusione
Se l’Agenzia delle Entrate viola il principio del contraddittorio preventivo, oggi hai una linea difensiva più strutturata rispetto al passato: l’art. 6-bis dello Statuto (in vigore nel sistema post 30 aprile 2024) prevede un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità, con un impianto procedimentale preciso (schema d’atto, almeno 60 giorni, accesso al fascicolo, motivazione sulle osservazioni). Ma questa tutela non è “automatica” nel senso pratico: devi incasellare correttamente l’atto, verificare le esclusioni (D.M. 24 aprile 2024) e usare la violazione con una strategia completa che includa anche il merito, idealmente seguendo un approccio “a prova di resistenza” quando serve.
Agire tempestivamente è tutto: il ricorso ha una regola-cardine (60 giorni) e molte soluzioni, per essere davvero utili, richiedono controllo rigoroso delle scadenze. Sul fronte della sostenibilità del debito, nel 2026 esistono anche strumenti di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (Rottamazione‑quinquies) che possono aiutare a ridurre componenti accessorie e a prevenire escalation esecutive, se rientri nel perimetro previsto.
Per questo, l’assistenza di un professionista può fare la differenza tra una reazione “di panico” e una strategia difensiva concreta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team – presentati nelle informazioni pubbliche disponibili come cassazionista e coordinatori di uno staff multidisciplinare, con competenze anche nella gestione della crisi e nella negoziazione – possono intervenire per analizzare l’atto, impostare ricorsi e sospensioni, valutare strumenti deflattivi e, quando necessario, costruire soluzioni per bloccare o contenere azioni aggressive come pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle.
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