Introduzione
Se ricevi un avviso di accertamento, un atto di recupero, un provvedimento sanzionatorio o un atto della riscossione fondato (in tutto o in parte) su verbali di terzi che non ti sono mai stati notificati (o che, più semplicemente, non ti sono stati messi concretamente a disposizione), il rischio è doppio: da un lato potresti trovarti a dover contestare una pretesa fiscale “costruita” su informazioni che non hai potuto verificare; dall’altro potresti perdere tempo prezioso e, soprattutto, termini decisivi se non agisci subito con una strategia difensiva ordinata.
Il tema è ancora più importante oggi perché il legislatore, con le riforme collegate alla delega fiscale, ha rafforzato (e reso più “esigibili”) alcuni capisaldi:
– contraddittorio preventivo generalizzato sugli atti autonomamente impugnabili (con eccezioni tipizzate);
– maggiore “densità” della motivazione: non basta più una motivazione generica, occorre indicare presupposti e mezzi di prova su cui si fonda l’atto;
– regola più netta sulla motivazione per relationem: se l’atto richiama documenti non già portati a conoscenza, devono essere allegati oppure ne deve essere riprodotto il contenuto essenziale con motivazione rafforzata;
– presidio ulteriore sulla “tenuta” dell’impianto probatorio: i fatti e i mezzi di prova posti a fondamento dell’atto non sono liberamente “aggiustabili” dopo, se non con un ulteriore atto nei limiti di legge e dei termini di decadenza.
In questo articolo trovi, dal punto di vista del contribuente/debitore, una guida pratica e completa su:
– come riconoscere quando l’Amministrazione sta usando verbali di terzi (PVC di altri soggetti, dichiarazioni rese da terzi, verbali della Guardia di Finanza o della verifica su tuoi fornitori/clienti, ecc.);
– quali vizi far valere (motivazione/contraddittorio/accesso agli atti/inutilizzabilità della prova);
– come impostare la difesa passo per passo (accesso, eccezioni, prova contraria, sospensive);
– come valutare alternative reali se il problema diventa anche di sostenibilità del debito (rateazioni, definizioni agevolate, rottamazioni, strumenti di composizione della crisi e sovraindebitamento).
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Come può aiutarti concretamente: analisi tecnico-giuridica dell’atto e del fascicolo, accesso e acquisizione documentale; predisposizione di ricorsi e memorie; istanze cautelari di sospensione della riscossione e delle azioni esecutive; interlocuzioni e trattative con Amministrazione finanziaria e Agente della riscossione; piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali (inclusi strumenti di sovraindebitamento e crisi d’impresa quando il debito complessivo lo richiede).
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Quadro normativo aggiornato
Il punto centrale, quando l’atto si fonda su verbali di terzi “non notificati”, è capire quale garanzia stai realmente invocando. In pratica, le linee di difesa più solide (e spesso cumulabili) sono quattro:
1) Carenza o difetto di motivazione (specialmente quando l’atto richiama documenti mai portati a tua conoscenza).
2) Violazione del contraddittorio preventivo (quando la legge impone che tu sia sentito prima dell’adozione dell’atto).
3) Lesione del diritto di accesso al fascicolo e alla documentazione tributaria (anche in ottica difensiva).
4) Inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite (quando l’acquisizione viola la legge o i limiti procedimentali).
La nuova “architettura” dello Statuto del contribuente
Con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, il legislatore ha modificato in profondità lo Statuto dei diritti del contribuente, introducendo (tra l’altro):
– un principio di contraddittorio in via generalizzata sugli atti autonomamente impugnabili (nuovo art. 6-bis);
– una riscrittura dell’art. 7 sul dovere di motivazione, con riferimento esplicito ai mezzi di prova;
– una regola autonoma su annullabilità/nullità degli atti e su vizi dell’attività istruttoria (nuovi artt. 7-bis e 7-quinquies).
Il “cuore” per il tuo caso è l’art. 7 come novellato, perché ti dà un appiglio diretto quando l’Ufficio utilizza un verbale di terzi senza metterti in condizione di conoscerlo.
In sintesi operativa (parafrasando la norma):
– gli atti autonomamente impugnabili devono essere motivati indicando presupposti e mezzi di prova su cui si fonda la decisione;
– se la motivazione rinvia a un altro atto non già portato a conoscenza, quell’atto deve essere allegato;
– in alternativa, l’atto può non essere allegato solo se l’atto “principale” ne riproduce il contenuto essenziale e spiega perché quei dati/elementi sono ritenuti sussistenti e fondati;
– regola di presidio: fatti e mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere modificati/integrati/sostituiti successivamente, se non con un ulteriore atto nei limiti di presupposti e decadenze.
Questa è la prima risposta “tecnica” alla domanda del contribuente: non è tanto la mancata “notifica” del verbale di terzi in sé, quanto l’effetto pratico: se quel verbale è un pezzo decisivo della motivazione, devi poterlo conoscere prima o quantomeno insieme all’atto, in modo da difenderti davvero.
Contraddittorio preventivo generalizzato: perché cambia la tua difesa
Il nuovo art. 6-bis Statuto (introdotto dal medesimo D.Lgs 219/2023) stabilisce che, salvo eccezioni, gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, con comunicazione di uno schema di atto e un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni e (su richiesta) per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Dal punto di vista difensivo, significa che:
– se l’Ufficio usa verbali di terzi, devono “entrare” nel fascicolo e tu devi poterli vedere nel contraddittorio;
– se l’Ufficio non ti consente l’accesso o non ti rappresenta i contenuti essenziali, cresce la forza delle eccezioni su contraddittorio e motivazione;
– se l’atto viene emesso senza rispettare questa fase (quando dovuta), la legge collega la conseguenza dell’annullabilità.
Attenzione: la norma prevede eccezioni per atti automatizzati/di pronta liquidazione/controllo formale (da individuarsi con decreto MEF) e per casi motivati di fondato pericolo per la riscossione; la difesa deve quindi sempre “mappare” la tipologia di atto e verificare se l’Ufficio ha invocato (e motivato) una delle eccezioni.
Inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di legge
Sempre nel pacchetto Statuto, è stato introdotto un principio molto potente: non sono utilizzabili, ai fini dell’accertamento amministrativo o del giudizio, gli elementi di prova acquisiti oltre i termini o in violazione di legge (art. 7-quinquies).
Questo profilo diventa decisivo quando i verbali di terzi:
– sono frutto di acquisizioni documentali senza i requisiti richiesti;
– provengono da attività istruttorie “irrituali”;
– sono raccolti in violazione di garanzie procedimentali;
– oppure risultano “fuori tempo massimo” rispetto ai limiti previsti per determinate attività di verifica.
In pratica: non basta dire “quel verbale non mi è stato notificato”; spesso è più efficace contestare come è stato acquisito, se era acquisibile in quel modo e quanto conta nel ragionamento dell’Ufficio.
Il processo tributario oggi: prove e testimonianza scritta
Nel processo tributario, il tema “verbali di terzi” si intreccia con le regole della prova. Il quadro è stato aggiornato e riordinato nel Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel S.O. n. 40 del 28 novembre 2024.
Tra le norme operative, per la difesa è molto rilevante il fatto che:
– non è ammesso il giuramento;
– la Corte di giustizia tributaria può ammettere la prova testimoniale (in forma scritta, secondo lo schema civilistico richiamato) se lo ritiene necessario ai fini della decisione;
– se la pretesa è fondata su verbali o atti facenti fede fino a querela di falso, la prova testimoniale è ammissibile solo su circostanze diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Questo impatta la tua strategia in due direzioni:
- Se l’Ufficio usa “verbali di terzi” come dichiarazioni raccolte in verifica, spesso si tratta di materiale a valenza indiziaria (non di atti con fede privilegiata sulla verità sostanziale del contenuto).
- Tu puoi strutturare una difesa più completa non solo con documenti e presunzioni, ma (quando utile e ammesso) anche chiedendo la testimonianza scritta, soprattutto per smentire ricostruzioni basate su dichiarazioni di terzi.
Quadro giurisprudenziale essenziale
Corte costituzionale e “dichiarazioni di terzi”: la cornice storica e la logica indiziaria
Una pronuncia-cardine è la sentenza n. 18 del 2000 della Corte costituzionale, che affrontava anche un caso tipico: un accertamento fondato su dichiarazioni provenienti da soggetti estranei al giudizio. La Consulta ha ritenuto non irragionevole (nel quadro normativo di allora) il divieto di prova testimoniale e, nel ragionamento complessivo, ha riconosciuto che le dichiarazioni di terzi raccolte in fase procedimentale possono entrare nel processo come elementi indiziari, valutabili dal giudice, ma non automaticamente come “prova piena” autosufficiente.
Per il contribuente, la “lezione” pratica è questa: il contenzioso sui verbali di terzi non si vince soltanto gridando all’ingiustizia; si vince dimostrando che:
– l’Ufficio ha “sostituito” un ragionamento probatorio con una narrazione non verificabile;
– le dichiarazioni sono inattendibili, incomplete, decontestualizzate, o non corroborate;
– il giudice non può fondare la decisione su dichiarazioni sole e non vagliate, specie se contrastate con elementi oggettivi.
Le riforme recenti e l’approccio costituzionale al tema “prove”
Negli anni più recenti la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi su profili processuali legati alla disciplina delle prove (in particolare in appello) nel contenzioso tributario, con decisioni che si collocano nel nuovo contesto di riforma. Un riferimento importante è la sentenza n. 36 del 2025, accompagnata anche da comunicazione istituzionale, che affronta questioni connesse alla nuova disciplina delle prove in appello introdotta in ambito di riforma del contenzioso tributario.
La ricaduta concreta per chi impugna un atto basato su verbali di terzi è la seguente: la strategia difensiva “moderna” deve essere anticipatoria. In altre parole, conviene:
– impostare fin dal ricorso (o dalla prima difesa utile) le eccezioni di motivazione/contraddittorio;
– chiedere subito acquisizioni istruttorie e prove necessarie;
– evitare di “contare” sul fatto che in appello si potrà recuperare tutto senza ostacoli.
Presunzioni, indagini finanziarie e fonti terze: attenzione alle regole speciali
La più recente giurisprudenza costituzionale ha affrontato anche questioni su norme che incidono sulla circolazione di dati e sulle presunzioni (si pensi alle disposizioni sulle indagini finanziarie), con riferimento all’equilibrio tra esigenze di accertamento e diritto di difesa. Un esempio è la sentenza n. 137 del 2025, che concerne questioni di legittimità costituzionale su previsioni del D.P.R. 600/1973 in tema di indagini e presunzioni.
Per il contribuente, il collegamento non è teorico: spesso i verbali di terzi si innestano su presunzioni e ricostruzioni (movimenti bancari, rapporti fornitore-cliente, ricarichi, incoerenze). La difesa deve quindi distinguere:
– ciò che è “dato oggettivo” (documenti, numeri, operazioni)
– da ciò che è “interpretazione” (lettura dell’Ufficio)
– e da ciò che è “racconto di terzi” (dichiarazioni).
Procedura passo passo dal giorno in cui ricevi l’atto
Questa sezione è scritta in modo volutamente operativo: l’obiettivo è evitare l’errore più frequente, cioè iniziare a discutere del merito senza prima aver messo in sicurezza termini, fascicolo e prove.
Passo preliminare: identifica subito che atto hai in mano e cosa “sta usando” l’Ufficio
Domanda guida: l’atto che hai ricevuto è un atto “impositivo” (accertamento/recupero/liquidazione), un atto “sanzionatorio”, oppure un atto della “riscossione”?
Perché cambia?
– Sui primi, la difesa ruota molto su contraddittorio, motivazione, prova.
– Sugli atti della riscossione, conta anche (e spesso soprattutto) la correttezza della prima “pretesa comunicata”, con motivazione e trasparenza su interessi e accessori.
Check rapido (3 minuti): nell’atto cerca espressioni come
– “si richiama il processo verbale di constatazione redatto nei confronti di…”
– “dalle dichiarazioni rese da…”
– “dalla verifica eseguita presso…”
– “da informazioni acquisite presso terzi”
– “da verbali/atti della Guardia di Finanza”
– “come da questionari o risposte di soggetti terzi”
Se trovi riferimenti del genere e non hai mai visto quel materiale, hai già un primo punto di attacco: conoscenza effettiva dei mezzi di prova.
Passo uno: blocca l’“asimmetria informativa” con una richiesta di accesso / estrazione copia
Con il nuovo impianto dello Statuto, il contraddittorio preventivo richiede che tu possa accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo durante la fase precedente all’atto, quando dovuta. Se questa fase non c’è stata o è stata “vuota”, devi ricostruire subito il fascicolo:
– chiedi accesso agli atti (in modo tracciabile)
– chiedi copia integrale dei verbali richiamati e delle dichiarazioni terze
– chiedi l’elenco dei documenti su cui l’Ufficio fonda la ripresa.
Obiettivo: non è solo “sapere cosa c’è”; è poter dimostrare, in giudizio, che l’Ufficio ha fondato la pretesa su materiale che tu non hai potuto contestare tempestivamente, in violazione della logica di contraddittorio informato.
Passo due: decidi la strategia entro pochi giorni, non settimane
Una difesa efficace raramente è “solo una cosa”. Di solito è una combinazione, scelta in base al rischio (importo, natura del tributo, pericolo di riscossione, situazione patrimoniale e bancaria).
Le opzioni strategiche (che possono coesistere) di regola sono:
– difesa demolitoria: impugnazione per vizi dell’atto (motivazione/contraddittorio/allegazione) e per carenza probatoria;
– difesa di merito: produzione di documenti e prova contraria;
– difesa cautelare: sospensione giudiziale e/o amministrativa della riscossione, per evitare pignoramenti/fermi/ipoteche;
– difesa negoziale: adesione/definizione (se conviene e se sostenibile);
– difesa “di sistema”: se il debito è insostenibile, valutazione di strumenti di composizione della crisi o sovraindebitamento, o interventi sulla riscossione (rateazioni/rottamazione).
Passo tre: costruisci una “matrice” dei verbali di terzi
Molti ricorsi si indeboliscono perché dicono “l’atto è basato su dichiarazioni di terzi”, ma non spiegano quali, come, perché e con quale peso.
Fai (o fai fare dal tuo professionista) una tabella interna con:
– chi è il terzo (fornitore, cliente, dipendente, professionista, concorrente)
– che tipo di verbale è (PVC, verbale di sommarie informazioni, questionario, dichiarazione sostitutiva, annotazione di servizio)
– che cosa sostiene (dato, affermazione, interpretazione)
– se è documentato da allegati oggettivi
– se è contraddetto da contabilità, fatture, bonifici, contratti, corrispondenza, logistica, ecc.
Questa matrice ti serve per scegliere gli attacchi giusti: non ogni verbale “vale” allo stesso modo, e spesso basta smontarne uno “chiave” per far crollare la ricostruzione.
Difese e strategie legali quando i verbali di terzi non ti sono stati notificati
Qui entriamo nel nucleo: come difenderti in concreto.
La difesa più forte: motivazione e allegazione dei documenti richiamati
Se l’atto richiama un verbale di terzi che non è stato portato a tua conoscenza, la difesa più lineare è contestare la violazione della disciplina sulla motivazione:
- oggi l’atto deve indicare presupposti e mezzi di prova;
- se rinvia a un documento non conosciuto, quel documento va allegato, salvo riproduzione del contenuto essenziale e “motivazione rafforzata” sul perché quei dati sono attendibili e fondati;
- l’omissione (nelle ipotesi in cui l’atto si regge su quella relationem) conduce alla conseguenza prevista dalla norma: annullabilità.
Come si argomenta bene (impostazione tipica):
1) l’atto richiama “X” (verbale di terzo) come fonte determinante;
2) “X” non era già conosciuto/portato a conoscenza;
3) non è stato allegato, né è riprodotto il contenuto essenziale in modo idoneo;
4) ne deriva impossibilità di verificare l’effettiva base istruttoria e di contestare compiutamente i passaggi logici;
5) quindi vizio di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali e difensive.
Nota pratica: questa eccezione è ancora più incisiva se il verbale contiene non semplici “dati” ma valutazioni, ricostruzioni, contestazioni e presunzioni: è lì che la riproduzione “essenziale” diventa difficile e la mancata allegazione pesa di più.
Contraddittorio preventivo: come usarlo quando l’Ufficio “ti scopre le carte” solo a posteriori
Se l’atto rientra tra quelli per cui vige il contraddittorio ex art. 6-bis (e non ricade in eccezioni), puoi contestare che:
– non ti è stato inviato uno schema di atto;
– non ti è stato dato un termine minimo per controdedurre;
– non ti è stato consentito accesso/copia del fascicolo;
– e quindi l’atto è annullabile per violazione del contraddittorio.
Strategia avanzata: quando il verbale di terzi è “la prova regina”, chiedi in modo chiaro che il giudice valuti non solo l’omessa fase procedimentale, ma anche l’effetto lesivo concreto: “mi si chiede di difendermi senza potermi confrontare con le fonti e senza poterle contraddire”. Questa impostazione è coerente con l’idea di contraddittorio “informato ed effettivo” sottesa alla norma.
Inutilizzabilità della prova: quando la partita si vince attaccando l’acquisizione
La norma sul vizio dell’attività istruttoria (art. 7-quinquies Statuto) apre una strada difensiva ulteriore: se dimostri che i verbali di terzi o i relativi documenti sono stati acquisiti in violazione di legge, chiedi che quegli elementi siano dichiarati non utilizzabili.
Esempi tipici (da verificare caso per caso):
– acquisizione di documentazione di terzi senza rispettare presupposti e limiti;
– uso di questionari o “dichiarazioni” senza tracciabilità, senza possibilità di verifica, o con modalità che eludono gli strumenti formali;
– utilizzo di materiale che, se correttamente inteso, doveva passare da un confronto procedimentale e non può essere calato “a sorpresa” nell’atto finale.
Smontare le dichiarazioni di terzi: attendibilità, precisione, confronto con documenti
Anche quando il verbale di terzi è formalmente “utilizzabile”, resta il punto sostanziale: quanto vale?
Qui la giurisprudenza costituzionale fornisce la bussola: le dichiarazioni di terzi, specie quando raccolte fuori dal processo, hanno natura indiziaria e vanno valutate criticamente; non sono automaticamente “prova piena” autosufficiente.
Le linee di attacco più efficaci sono:
– interesse del dichiarante (ha motivi per scaricare responsabilità su di te? ha contenziosi? ha convenienza?);
– incoerenze interne (date, importi, modalità operative);
– mancanza di riscontri (fatture, DDT, contratti, bonifici, email, ordini, logistica);
– decontestualizzazione (frasi estrapolate);
– qualità della verbalizzazione (è un racconto “riassunto” dal verificatore o un testo firmato dal terzo?);
– contraddittorio mancato (hai potuto replicare a quelle dichiarazioni prima dell’atto?).
Nuova prova testimoniale (scritta): quando usarla contro verbali di terzi
Con il riordino della giustizia tributaria, la Corte può ammettere la testimonianza (scritta) se la ritiene necessaria ai fini della decisione. È un cambio importante in un processo storicamente centrato sui documenti.
Quando ha senso chiederla in un caso “verbali di terzi”:
– quando l’unico pilastro dell’Ufficio è una dichiarazione di terzo e tu hai una ricostruzione alternativa supportata da elementi ma serve un chiarimento fattuale;
– quando puoi far testimoniare soggetti “neutri” (ad esempio responsabili logistici, trasportatori, intermediari) su fatti specifici;
– quando vuoi contrastare un verbale di terzi dimostrando che i fatti operativi erano diversi.
Limite importante: se l’Ufficio fonda la pretesa su verbali/atti con fede fino a querela di falso, la testimonianza non può colpire ciò che il pubblico ufficiale attesta come avvenuto da lui percepito; può invece riguardare circostanze diverse. Questa distinzione, se ben gestita, evita richieste istruttorie inutili e rafforza la credibilità della difesa.
Sospensione della riscossione e tutela urgente
Se il verbale di terzi porta a pretese elevate, spesso c’è anche un rischi concreto di riscossione e misure cautelari/esecutive. La strategia difensiva deve includere, quando necessario, una componente cautelare:
– richiesta di sospensione in sede giudiziale (se c’è un giudizio pendente);
– valutazione di strumenti amministrativi e/o di definizione/rateazione nel breve, se il rischio esecutivo è imminente.
Qui è cruciale muoversi con un professionista, perché molte volte l’esito concreto non dipende solo dal “merito”, ma dal fatto che tu riesca a guadagnare tempo legittimo per far valere le tue ragioni senza subire pignoramenti o blocchi.
Strumenti alternativi e gestione del debito
Non sempre la difesa migliore è “solo” processuale. Talvolta la contestazione basata su verbali di terzi è il detonatore di un problema più ampio: debiti fiscali/contributivi, liquidità ridotta, rischio di azioni esecutive.
Qui presento strumenti alternativi in ottica difensiva (non “arrendevole”): li usi quando conviene, con numeri e tempi alla mano.
Rateizzazione: cosa cambia e come usarla senza indebolire la difesa
Dal 2025-2026, il quadro della rateizzazione dei carichi affidati alla riscossione è stato riformato e accompagnato da atti attuativi (tra cui il D.M. 27 dicembre 2024). Un punto operativo rilevante: nel biennio 2025-2026, per importi entro certe soglie e con determinate condizioni, il numero massimo di rate su semplice richiesta è stato ampliato, con progressione fino a regimi più lunghi negli anni successivi, e con disciplina “documentata” fino a 120 rate nelle situazioni previste.
Difesa pratica: la rateizzazione può essere un “cuscinetto” per evitare azioni esecutive, ma va coordinata con l’impugnazione. In alcune situazioni:
– rateizzare non significa automaticamente “rinunciare” al contenzioso;
– ma bisogna evitare condotte che possano essere lette come acquiescenza su atti specifici (si valuta caso per caso).
Definizioni agevolate e rottamazioni: la rottamazione-quinquies della Legge di bilancio 2026
Il 2026 introduce una novità di grande impatto: la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (“rottamazione-quinquies”), con una disciplina dettagliata nei commi 82 e seguenti dell’art. 1.
Dal testo ufficiale (in sintesi operativa):
– alcuni carichi affidati all’agente della riscossione, in un arco temporale ampio, possono essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e oneri accessori tipizzati;
– il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in un piano rateale lungo, con scadenze bimestrali;
– la domanda/manifestazione di volontà è telematica e ha un termine (nel testo: entro il 30 aprile 2026);
– l’agente della riscossione mette a disposizione, nell’area riservata, i dati necessari per individuare i carichi definibili e comunica l’ammontare dovuto entro una data indicata;
– la disciplina contiene regole su sospensioni, revoche di dilazioni, effetti sulle procedure esecutive e sui giudizi;
– elemento molto rilevante per chi è già in percorso di crisi/sovraindebitamento: la norma consente che siano compresi nella definizione anche carichi che rientrano in procedimenti avviati ai sensi della L. 3/2012 o delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa.
Approccio difensivo corretto: la rottamazione non è “sempre” conveniente. È conveniente quando:
– il contenzioso ha rischio alto o tempi lunghi;
– la riduzione di sanzioni/interessi produce un risparmio reale e sostenibile;
– la rateazione agevolata è compatibile con la tua cassa e con la tua posizione complessiva (anche bancaria).
Sovraindebitamento e crisi: quando i verbali di terzi sono solo l’inizio del problema
Se la pretesa fiscale (o la somma di più pretese) rende il debito complessivo non sostenibile, occorre allargare lo sguardo: qui entrano in gioco gli strumenti della crisi del debitore civile e dell’impresa, coordinati con le posizioni fiscali e con la riscossione.
La stessa Legge di bilancio 2026, come visto, “dialoga” con questi strumenti prevedendo l’inclusione di certos carichi in definizione agevolata anche quando rientrano in procedimenti di composizione della crisi/sovraindebitamento.
Nel lavoro difensivo reale, questo significa:
– valutare se la soluzione migliore è (a) vincere il contenzioso e annullare l’atto, oppure (b) ridurre il debito e renderlo sostenibile tramite strumenti agevolativi o piani;
– evitare che un accertamento “fondato su verbali di terzi” diventi un pignoramento “fondato su inerzia”;
– costruire una strategia integrata: contenzioso + gestione della riscossione + eventuale procedura di composizione della crisi.
Tabelle, simulazioni e FAQ
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche (pensate per guidare le decisioni, non per sostituire l’analisi del caso).
Tabella: leve difensive principali quando l’atto richiama verbali di terzi
| Leva difensiva | Quando è forte | Cosa devi dimostrare | Base normativa/giurisprudenziale |
|---|---|---|---|
| Difetto di motivazione / mancata allegazione | Il verbale di terzi è decisivo e non è noto | Il documento non è stato portato a conoscenza, non è allegato, non è riprodotto in modo essenziale | Statuto: motivazione e relationem; annullabilità |
| Violazione contraddittorio preventivo | Atto impugnabile emesso senza schema/termine/ accesso fascicolo (quando dovuti) | Mancato invio schema, mancato termine minimo, mancata possibilità di accesso/copia | Statuto: contraddittorio informato ed effettivo |
| Inutilizzabilità prova | Il verbale/prova è acquisito in violazione di legge o oltre limiti | Vizio nell’attività istruttoria e violazione di legge/termini | Statuto: vizi istruttoria e non utilizzabilità |
| Valore indiziario delle dichiarazioni | L’Ufficio si regge su “racconti” non riscontrati | Inattendibilità/assenza riscontri; contraddizione con documenti | Corte cost. n. 18/2000: valenza indiziaria |
| Prova testimoniale scritta | Per chiarire fatti specifici e contrastare narrazione di terzi | Rilevanza/necessità; circostanze di fatto precise | TU Giustizia tributaria: prova testimoniale e limiti |
Tabella: strumenti alternativi per bloccare escalation e rendere sostenibile il debito
| Obiettivo | Strumento | Quando conviene | Fonte |
|---|---|---|---|
| Evitare azioni esecutive mentre contesti | Rateizzazione | Debito gestibile, vuoi tempo legittimo | Riforma riscossione e DM attuativo |
| Ridurre sanzioni/interessi e chiudere | Rottamazione-quinquies | Carichi definibili e piano sostenibile | L. 199/2025, commi 82 ss. |
| Integrare con crisi/sovraindebitamento | Procedure di composizione crisi | Debito complessivo insostenibile | Richiamo in L. 199/2025 (inclusione carichi) |
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni sono esempi didattici: servono per capire logiche e scelte.
Simulazione uno: accertamento basato su verbale del fornitore
- Ricevi un avviso con ripresa IVA e imposte dirette per 80.000 €.
- L’Ufficio scrive: “dalla verifica presso il fornitore X emerge che le fatture sono soggettivamente inesistenti”, richiamando un PVC del fornitore.
- Tu non hai mai visto quel PVC e all’atto non è allegato; nell’atto c’è solo una frase generica.
Difesa:
1) eccezione di motivazione: atto “per relationem” senza allegazione; mancano contenuto essenziale e ragioni di fondamento;
2) richiesta di accesso e copia integrale degli atti del fascicolo;
3) difesa di merito: produci contratti, DDT, pagamenti tracciati, prove di consegna; smonti l’assunto che tutto deriva dal PVC del fornitore;
4) se l’Ufficio insiste su dichiarazioni di terzi, evidenzi il valore indiziario e la necessità di riscontri;
5) se utile, chiedi prova testimoniale scritta su fatti operativi (consegne, lavorazioni, rapporti commerciali).
Simulazione due: cartelle e rateizzazione come “scudo” mentre impugni
- Hai una pretesa complessiva di 35.000 € (cartelle e avvisi).
- Stai impugnando un atto a monte basato su verbali di terzi, ma temi un pignoramento.
Strategia integrata:
– valuti rateizzazione per evitare escalation esecutiva, coordinando i pagamenti con la difesa;
– contestualmente, imposti ricorso/istanze cautelari sui vizi di motivazione e contraddittorio dell’atto originario;
Simulazione tre: rottamazione-quinquies e debito in crisi
- Carichi affidati definibili: 22.000 € di capitale + 9.000 € tra sanzioni/interessi/mora e accessori.
- Se la definizione consente di pagare principalmente capitale e spese tipizzate (senza sanzioni/interessi di mora), il risparmio può essere sostanziale.
- Devi però pianificare le rate secondo le scadenze bimestrali e rispettare i vincoli (attenzione a decadenza per mancato pagamento).
In parallelo, se sei già in una procedura o stai valutando sovraindebitamento/crisi, la stessa disciplina consente l’inclusione di carichi che rientrano in tali procedimenti: questo può diventare un “ponte” tra definizione agevolata e piano complessivo.
FAQ operative
Posso contestare un accertamento solo perché il verbale del terzo non mi è stato notificato?
Non sempre la parola chiave è “notifica”. La difesa più incisiva è dimostrare che l’atto richiama un documento non portato a tua conoscenza e che, secondo la disciplina della motivazione (anche per relationem), quel documento doveva essere allegato o almeno riprodotto nel contenuto essenziale con motivazione rafforzata.
Se l’Ufficio mi riassume “a parole” il verbale di terzi, basta?
Dipende. Se la ripresa si regge su quella fonte, non basta una frase generica: la norma richiede riproduzione del contenuto essenziale e spiegazione delle ragioni per cui dati ed elementi sono ritenuti sussistenti e fondati, se l’atto richiamato non è allegato.
Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
No. È generalizzato sugli atti autonomamente impugnabili, ma con eccezioni per atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati/di pronta liquidazione/controllo formale (da individuare con decreto MEF) e per casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Se l’Ufficio non mi ha fatto vedere il fascicolo, posso eccepirlo?
Sì, soprattutto quando era dovuto il contraddittorio informato ed effettivo e la norma contempla la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo nella fase pre-atto.
Le dichiarazioni di terzi sono “prove”?
La Corte costituzionale ha inquadrato queste dichiarazioni (specie se raccolte fuori dal processo) nella logica degli elementi indiziari: possono concorrere a formare il convincimento, ma vanno valutate criticamente e non sono automaticamente prova piena autosufficiente.
Posso produrre io dichiarazioni scritte di terzi a mio favore?
Sì, in linea di principio la simmetria difensiva è un tema riconosciuto già nel quadro costituzionale. Oggi, inoltre, esiste anche la possibilità di chiedere la prova testimoniale scritta nei termini e limiti del rito.
Posso chiedere la testimonianza scritta per smentire il verbale di un pubblico ufficiale?
Solo entro limiti: se la pretesa si fonda su verbali o atti con fede fino a querela di falso, la testimonianza è ammessa soltanto su circostanze diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Se il Fisco “integra” in giudizio la prova mancante, può farlo liberamente?
La nuova regola dello Statuto prevede che i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possano essere modificati/integrati/sostituiti se non tramite adozione di un ulteriore atto (nei presupposti e nei termini). Questo è un argomento molto rilevante contro integrazioni “tardive” che cambiano l’impianto originario.
Quando conviene puntare sulla nullità invece che sull’annullabilità?
Nel nuovo impianto Statuto, la nullità è tipizzata per alcune ipotesi (difetto assoluto di attribuzione, violazione/elusione di giudicato, altri vizi qualificati come nullità da legge). La maggior parte delle censure su contraddittorio e motivazione oggi ricade nell’annullabilità, da far valere tempestivamente.
Se non sollevo subito il vizio di annullabilità, rischio di perderlo?
Sì: la disciplina dello Statuto collega alla deduzione nel ricorso introduttivo (a pena di decadenza) i motivi di annullabilità e di infondatezza, che non sono rilevabili d’ufficio. Serve una difesa tempestiva e completa.
Cosa significa “verbale di terzi non notificato” nei fatti più frequenti?
Di solito significa: PVC di un fornitore/cliente; dichiarazioni raccolte da Guardia di Finanza presso soggetti terzi; risultanze istruttorie di accessi/verifiche su terzi, usate come base per contestarti fatture, costi, ricavi, IVA.
Come mi difendo se il terzo ha dichiarato il falso o ha “scaricato” su di me la colpa?
Si lavora su attendibilità e riscontri: documenti oggettivi, tracciabilità pagamenti, contratti, consegne, logistica, corrispondenza, e – se utile – prova testimoniale scritta su fatti specifici.
Posso chiedere sospensione della riscossione mentre faccio ricorso?
In molti casi sì, ma va impostata tecnicamente e motivata sul periculum (danno grave) e fumus (ragionevole fondatezza). La scelta dipende dalla situazione concreta e dal rischio di azioni esecutive.
La rateizzazione mi preclude la rottamazione-quinquies?
La disciplina della rottamazione-quinquies regola anche gli effetti sulle dilazioni e sulla gestione dei carichi definibili. In particolare, la norma prevede meccanismi di sospensione e, in specifici momenti, revoche automatiche per le dilazioni relative ai debiti definibili. Va pianificato con precisione.
Quali sono i termini chiave della rottamazione-quinquies (2026)?
Nel testo ufficiale: dichiarazione telematica entro una data indicata (nel comma 86 si legge 30 aprile 2026), comunicazione dell’agente entro un termine (comma 92) e pagamento in unica soluzione o con rate bimestrali secondo il calendario previsto (comma 83).
La rottamazione-quinquies incide sui giudizi pendenti?
Sì: la norma disciplina l’estinzione dei giudizi e gli effetti sulle sentenze non passate in giudicato, con regole procedurali che richiedono attenzione (documentazione, prova del pagamento della prima o unica rata, ecc.).
Se ho già una procedura di sovraindebitamento o crisi, posso includere i carichi?
La norma prevede espressamente che possano essere compresi nella definizione anche debiti rientranti in procedimenti avviati ai sensi della L. 3/2012 o delle procedure del Codice della crisi richiamate. Questo può essere un elemento strategico importante.
Qual è l’errore più grave che posso fare in questi casi?
Aspettare “di vedere come va” senza acquisire subito i verbali e senza impostare una difesa che unisca vizi formali e merito: perdi tempo, rischi decadenze e, intanto, la riscossione può procedere. La riforma insiste molto sulla tempestività delle eccezioni di annullabilità nel ricorso introduttivo.
Sentenze e fonti istituzionali aggiornate
Di seguito una selezione di fonti normative e giurisprudenziali istituzionali (aggiornate al quadro vigente con le riforme 2024-2026) utili per impostare o verificare una difesa quando l’accertamento si fonda su verbali di terzi non portati a conoscenza del contribuente.
Normativa e atti ufficiali principali
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente; contraddittorio, motivazione, annullabilità/nullità e vizi istruttori).
– D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria – pubblicato in S.O. n. 40 del 28 novembre 2024).
– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – commi 82 e seguenti dell’art. 1 sulla definizione agevolata (“rottamazione-quinquies”).
– D.M. 27 dicembre 2024 (disciplina parametri per richiesta di dilazione dei pagamenti – GU 31 dicembre 2024).
– D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione – applicazione dal 1° gennaio 2026 secondo la scheda governativa).
– D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali – quadro complessivo e obiettivi di riordino).
Giurisprudenza costituzionale e documenti istituzionali
– Corte costituzionale, sentenza n. 18/2000 (cornice su prova testimoniale e dichiarazioni di terzi; valenza indiziaria e discrezionalità del legislatore sulle prove).
– Corte costituzionale, sentenza n. 36/2025 (disciplina delle prove in appello nel processo tributario – contesto di riforma del contenzioso).
– Corte costituzionale, sentenza n. 137/2025 (questioni su disposizioni del D.P.R. 600/1973 in tema di presunzioni/indagini; rilevanza per l’equilibrio tra accertamento e difesa).
– Corte costituzionale, ordinanza reg. ord. n. 256/2025 (questioni su ius superveniens e rapporti tra giudicato penale e processo tributario, utile per il quadro delle riforme).
Conclusione
Quando l’Agenzia delle Entrate fonda l’atto su verbali di terzi non notificati (o non resi conoscibili), la difesa efficace non è una “formula”: è un metodo. Prima metti in sicurezza l’accesso ai documenti, poi contestualizzi il verbale (chi lo ha reso, perché, con quali riscontri), quindi scegli le leve giuste: motivazione e allegazione, contraddittorio preventivo, inutilizzabilità delle prove illegittime, e – quando serve – una difesa di merito supportata da documenti e (se utile) prova testimoniale scritta.
Nella pratica, agire tempestivamente è decisivo: non solo per i termini del ricorso, ma anche per evitare che la riscossione si trasformi in fermi, ipoteche, pignoramenti o altre misure che possono colpire conto corrente, stipendi, beni e operatività dell’impresa. In questi casi, un professionista esperto può coordinare ricorsi, sospensioni, trattative, piani di rientro e, quando necessario, soluzioni integrate (rateizzazioni, definizioni agevolate, rottamazioni, strumenti di composizione della crisi).
Ribadisco, quindi, l’importanza di farti assistere da una struttura competente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare – con competenze in diritto tributario, bancario e nella gestione della crisi del debitore – possono intervenire per valutare l’atto, costruire una difesa mirata e bloccare (o contenere) azioni esecutive e pregiudizievoli, scegliendo la strategia più efficace tra strumenti giudiziali e stragiudiziali.
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