Introduzione
Ricevere un accertamento “da redditometro” (cioè una determinazione sintetica del reddito fondata su spese, risparmio e indici di capacità contributiva) è uno degli eventi più destabilizzanti per un contribuente: non perché sia “automaticamente vero” che tu abbia evaso, ma perché l’Ufficio ricostruisce in via presuntiva un reddito “compatibile” con il tuo tenore di vita e poi lo confronta con quanto dichiarato. Se l’esito è sfavorevole, l’impatto può essere pesante: maggiore imposta, sanzioni, interessi e – nei casi più delicati – il rischio che la posizione passi rapidamente dalla fase amministrativa a quella di riscossione ed esecuzione.
In questo contesto, c’è una garanzia procedurale che, per il contribuente, è spesso la leva difensiva più forte: il contraddittorio preventivo. Nel redditometro il contraddittorio non è un optional “di cortesia”, ma un passaggio che la normativa qualifica come obbligatorio, proprio perché l’accertamento sintetico vive di presunzioni e quindi richiede (in modo fisiologico) che tu possa spiegare prima dell’atto definitivo le ragioni del tuo tenore di vita (e soprattutto le fonti di finanziamento delle spese e degli incrementi patrimoniali).
L’aggiornamento normativo degli ultimi anni rafforza ulteriormente questo scenario: dal 2024 lo Statuto del contribuente ha introdotto una disciplina generalizzata del “contraddittorio informato ed effettivo” per gli atti impositivi impugnabili (con eccezioni tassative), imponendo all’Amministrazione di metterti in condizione di conoscere la pretesa e replicare prima della notifica dell’atto.
Questa guida – aggiornata al 20 febbraio 2026 – è scritta dal punto di vista del contribuente/debitore e mira a darti un percorso pratico e difensivo: cosa controllare, quali vizi far valere, come impostare ricorso e istanze cautelari, come trattare (quando conviene) e quali strumenti alternativi utilizzare per chiudere o sterilizzare il debito.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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Nota di correttezza: quanto segue è informazione giuridica divulgativa e aggiornata; non sostituisce un parere su atti e documenti specifici.
Quadro normativo e prassi aggiornati a febbraio 2026
Il punto centrale della tua difesa, quando il contraddittorio non viene attivato, è distinguere due livelli di garanzie:
1) Garanzia “speciale” del redditometro (accertamento sintetico – art. 38 DPR 600/1973): obbligo di invito al contribuente e avvio dell’adesione.
2) Garanzia “generale” del contraddittorio preventivo (art. 6-bis Statuto del contribuente): schema di atto, tempo per osservazioni, accesso agli atti e motivazione rafforzata, salvo eccezioni.
Redditometro e accertamento sintetico: che cos’è e quando scatta
L’accertamento sintetico delle persone fisiche si fonda su due modalità:
- “Sintetico puro”: ricostruzione del reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta.
- “Redditometrico” in senso stretto: ricostruzione induttiva del reddito mediante elementi indicativi di capacità contributiva determinati con decreto MEF, differenziati (anche) per nucleo familiare e area territoriale.
Dal 6 agosto 2024 sono in vigore requisiti più stringenti: la determinazione sintetica (sia comma 4 sia comma 5) è possibile solo se il reddito accertabile: – eccede di almeno un quinto quello dichiarato e
– eccede comunque di almeno dieci volte l’importo dell’assegno sociale annuo (aggiornato per legge con periodicità biennale).
Per il contribuente, questo significa una cosa molto concreta: anche se l’Ufficio “vede” molte spese, l’accertamento sintetico non dovrebbe partire (o non dovrebbe reggere) se non supera entrambe le soglie.
Prova contraria nel redditometro: cosa puoi dimostrare
La norma, nella formulazione vigente, stabilisce che tu possa sempre dimostrare (in sintesi): – che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo, o esenti, o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o comunque esclusi; oppure che le spese sono state sostenute da soggetti diversi dal contribuente; – che le spese attribuite hanno un diverso ammontare; – che la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata negli anni precedenti.
Questa “triade” è la base di quasi ogni memoria difensiva seria in materia: non basta dire “non è vero”, ma devi collocare le spese dentro una storia economica documentata (donazioni, disinvestimenti, prestiti, risparmi, eredità, liquidazioni, redditi tassati a monte, ecc.).
L’obbligo di contraddittorio “speciale” nel redditometro
Il passaggio più importante per la tua domanda è qui: l’art. 38 prevede espressamente che l’Ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire (personalmente o per rappresentanti) per fornire dati e notizie rilevanti, e successivamente deve avviare l’accertamento con adesione.
In termini difensivi: se ti arriva un atto “redditometrico” senza che prima ci sia stato un invito effettivo e un confronto reale, la tua contestazione non è “solo di merito”: è procedurale e può mettere in discussione la legittimità dell’intero percorso.
Il decreto MEF 7 maggio 2024: come vengono selezionate spese e indici
Per gli accertamenti relativi ai redditi a decorrere dal 2016, il decreto MEF 7 maggio 2024 disciplina: – quali informazioni (da archivi dell’amministrazione finanziaria) possono essere usate per determinare gli elementi di capacità contributiva; – come entrano anche spese “minime presunte” e medie statistiche (campioni di famiglie per tipologia e territorio), e come le informazioni acquisite in contraddittorio prevalgano su quelle calcolate induttivamente; – l’uso della soglia ISTAT di “povertà assoluta” come riferimento minimo per alcune spese essenziali solo in mancanza di dati e se tali informazioni non sono acquisite in contraddittorio.
Qui c’è un punto “a tuo favore” spesso sottovalutato: lo stesso impianto mette il contraddittorio al centro (le spese reali e quelle chiarite in confronto prevalgono sul calcolo statistico).
Il contraddittorio preventivo “generale” dal 2024: art. 6-bis Statuto del contribuente
Oltre al contraddittorio “speciale” del redditometro, oggi esiste una cornice generale:
- Gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
- L’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere 60 giorni per osservazioni/deduzioni.
- Fino alla scadenza del termine, l’atto non può essere emanato (salvo urgenze/“fondato pericolo per la riscossione” regolato).
- Devono essere garantiti accesso e copia degli atti del fascicolo; la motivazione finale deve tenere conto delle osservazioni o spiegare perché non siano accolte.
La disciplina transitoria chiarisce il perimetro applicativo ed è stata oggetto di norme di coordinamento/interpretazione nel 2024, con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.
Le eccezioni: DM 24 aprile 2024 sugli atti esclusi
Non tutto rientra nel contraddittorio generalizzato: il DM 24 aprile 2024 individua atti “automatizzati o sostanzialmente automatizzati”, di pronta liquidazione e controllo formale, per cui il contraddittorio preventivo non è dovuto (es. alcune comunicazioni ex 36-bis/36-ter, alcune tipologie di atti standardizzati, e una serie di atti della riscossione).
Per il redditometro, questa lista è utile soprattutto in negativo: l’accertamento sintetico redditometrico non è (di regola) un atto “automatizzato” puro; quindi, se l’Ufficio prova a giustificare l’assenza di contraddittorio invocando categorie di esclusione, devi verificare se la fattispecie davvero rientra in quei casi.
Coordinamento con l’accertamento con adesione: novità 2024
Il legislatore ha coordinato contraddittorio preventivo e adesione: lo schema d’atto deve contenere (oltre all’invito alle osservazioni) anche l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione “in luogo delle osservazioni”; inoltre, per gli atti preceduti dallo schema: – puoi presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema;
– oppure anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso (con una sospensione del termine di impugnazione per 30 giorni in quel caso).
Queste regole sono decisive quando ti difendi: se l’Ufficio ti nega il contraddittorio, può averti tolto anche la chance di chiudere in adesione a condizioni più gestibili, con riduzione sanzioni e accordo sul quantum.
Quando la mancanza di contraddittorio è un vizio “forte” e come si argomenta
Perché il contraddittorio conta davvero, soprattutto nel redditometro
Nel redditometro l’Amministrazione: – parte da “fatti noti” (spese, incrementi, risparmio, tenore di vita), – deduce un “fatto ignoto” (reddito non dichiarato), – e ti chiede di dimostrare che quella ricostruzione non è corretta.
È un tipo di accertamento che, per struttura, rischia di essere ingiusto se non ti consente un contraddittorio reale: basta una spesa imputata male o un finanziamento non letto correttamente per trasformare una normalissima dinamica familiare/patrimoniale in “maggior reddito” presunto.
La normativa, non a caso, rende obbligatoria l’invito al contribuente e l’avvio dell’adesione.
Il “doppio binario” oggi: contraddittorio speciale + contraddittorio generale
Dal punto di vista difensivo, quando manca il contraddittorio nel redditometro, puoi costruire una censura su due livelli:
- Violazione dell’art. 38 (invito e adesione): vizio specifico della tipologia di accertamento.
- Violazione dell’art. 6-bis Statuto (schema d’atto, 60 giorni, accesso, motivazione): vizio generale applicabile agli atti non esclusi e, per atti emessi dal 30 aprile 2024, cardine del procedimento.
In concreto, questo vuol dire che un atto redditometrico senza contraddittorio può essere: – “viziato a monte” perché manca il confronto richiesto dal modello redditometrico, – e contemporaneamente “viziato in via generale” perché manca la sequenza procedimentale dello Statuto.
Il ruolo della Corte Costituzionale e la spinta verso un sistema più partecipato
La Corte Costituzionale , con la sentenza n. 47/2023, ha riconosciuto l’inadeguatezza del quadro tradizionale del contraddittorio endoprocedimentale e ha rimesso al legislatore un intervento “di sistema” (proprio perché le soluzioni possibili sono molte e implicano scelte di politica legislativa).
Dal punto di vista del contribuente, questa pronuncia ha due effetti pratici: – rafforza l’idea che il contraddittorio non sia un formalismo ma un’esigenza strutturale di equità e buona amministrazione; – spiega il senso della riforma successiva che ha introdotto l’art. 6-bis, rendendo “generalizzato” il contraddittorio per gli atti impositivi (salvo eccezioni).
Come evitare che la censura resti “solo formale”
Anche quando il vizio è chiaro, la tua difesa non dovrebbe mai essere solo procedurale. In pratica, devi fare due cose insieme:
- contestare la mancata instaurazione del contraddittorio come violazione di legge;
- spiegare (in modo concreto, documentato e non generico) cosa avresti detto e cosa avresti prodotto se ti avessero sentito prima.
È il modo più efficace per: – rafforzare la credibilità del ricorso; – ridurre il rischio che il giudice “minimizzi” l’effetto del vizio anche quando non dovrebbe; – aumentare la possibilità di sospensione cautelare, perché mostri subito fumus e periculum.
Procedura operativa passo-passo dopo la notifica dell’atto
Cosa succede tipicamente quando arriva un redditometro “senza contraddittorio”
Scenario frequente: ti arriva l’avviso di accertamento sintetico e tu scopri solo in quel momento che l’Ufficio ha: – imputato spese (tue o del nucleo), – valorizzato incrementi patrimoniali, – e determinato un reddito “accertabile”.
Se non risulta alcun invito precedente (o se l’invito è inesistente, o inviato male, o mai notificato correttamente), la prima regola è: non perdere tempo, perché i termini decorrono dalla notifica.
Check-list immediata dei primi tre giorni
Leggi l’atto come un tecnico, non come una persona spaventata.
Devi isolare:
- annualità oggetto di accertamento;
- metodo (comma 4 “spese” e/o comma 5 “indici”);
- dettaglio voci di spesa, risparmio e incrementi;
- riferimento (o assenza di riferimento) a inviti, incontri, verbali, adesione.
Poi:
- prepara un’istanza di accesso agli atti per ottenere: fascicolo, algoritmi/logiche utilizzate, estrazioni, presupposti, eventuale prova dell’invito e delle notifiche; lo Statuto del contribuente collega il contraddittorio anche al diritto di accesso e copia degli atti rilevanti.
- avvia raccolta documentale: estratti conto, atti notarili, finanziamenti, bonifici, prove di disinvestimenti, dichiarazioni pregresse, libretto risparmio, ecc.
Termini e scadenze che non puoi sbagliare
Ricorso in Corte di giustizia tributaria: il termine base è 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Questo termine è la tua “linea rossa”: se lo perdi, l’atto diventa definitivo (salvo casi eccezionali).
Scelta difensiva: ricorso, adesione, autotutela
Nel redditometro, in generale, la strategia migliore è “binaria”:
- Ricorso (o ricorso + cautelare): quando il vizio è forte (mancanza contraddittorio, soglie non rispettate, motivazione debole) e il rischio di riscossione è concreto.
- Adesione/negoziazione: quando la ricostruzione ha una base e vuoi ridurre sanzioni e chiudere rapidamente (ma va gestita con precisione: oggi l’adesione è coordinata con lo schema d’atto e ha termini specifici).
- Autotutela: utile come leva, ma non ti “salva” da sola perché, di regola, non sospende i termini di ricorso (va usata senza perdere il treno del contenzioso).
Sospensione cautelare: quando e come
Se dall’atto può derivare un danno grave (esecuzione, iscrizioni, pignoramenti, blocchi), puoi chiedere tutela cautelare nel processo tributario; il portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze spiega le regole chiave della tutela cautelare e i tempi massimi di fissazione dell’udienza sull’istanza.
In pratica, l’istanza cautelare è molto più credibile se: – evidenzi il vizio procedurale (mancato contraddittorio) e il vizio di merito (spese non tue, fonti lecite, soglie non rispettate), – alleghi subito documenti essenziali, – dimostri il “periculum”: rischio di escussione, blocchi, pregiudizio economico serio.
Tabelle riepilogative utili
Sintesi delle principali fonti e obblighi di contraddittorio
| Livello | Norma / fonte | Quando opera | Cosa deve fare l’Amministrazione | “Gancio” difensivo se manca |
|---|---|---|---|---|
| Speciale redditometro | Art. 38 DPR 600/1973 (testo vigente dal 6/8/2024) | Accertamento sintetico persone fisiche | Invito a comparire + avvio adesione | Violazione procedimentale tipica del redditometro |
| Generale | Art. 6-bis Statuto del contribuente | Atti impugnabili, emessi dal 30/4/2024, non esclusi | Schema d’atto + 60 gg osservazioni + accesso atti + motivazione | Annullabilità dell’atto per omesso contraddittorio |
| Eccezioni | DM 24/4/2024 | Atti automatizzati/controlli formali ecc. | Nessun contraddittorio preventivo | Verificare se l’atto è davvero “escluso” |
Fonti normative: testo vigente art. 38 come modificato e riportato in G.U.; disciplina art. 6-bis e coordinamento 2024; DM atti esclusi.
Termini principali che devi presidiare
| Attività | Termine tipico | Fonte |
|---|---|---|
| Ricorso contro l’atto | 60 giorni dalla notifica | |
| Osservazioni su schema d’atto (contraddittorio preventivo) | 60 giorni dalla comunicazione dello schema | |
| Istanza adesione “in luogo delle osservazioni” (atti con contraddittorio preventivo) | entro 30 giorni dallo schema | |
| Riferimento operativo per tutela cautelare | tempi e regole cautelari (no oltre 30 giorni per fissazione dell’udienza sull’istanza secondo indicazioni istituzionali) |
Difese e strategie legali, strumenti alternativi e simulazioni
Strategia “madre”: colpire il procedimento e ribaltare la presunzione
Quando il contraddittorio manca, la tua difesa dovrebbe avere tre colonne:
Colonna procedurale – Mancanza dell’invito a comparire e del percorso imposto dall’art. 38 (obbligo dell’Ufficio).
– Mancanza dello schema d’atto e dei 60 giorni (se l’atto rientra nel perimetro del contraddittorio generalizzato).
Colonna quantitativa (“soglie”) – Verifica che l’accertamento superi davvero: – +20% sul dichiarato e – +10× assegno sociale annuo.
Colonna probatoria (merito) – Dimostrazione documentale: redditi esenti/ritenuta, prestiti, donazioni, disinvestimenti, risparmi pregressi, spese sostenute da terzi, spese di impresa/professione non imputabili.
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni qui sono esemplificative (servono per capire come ragiona la norma).
Esempio A: soglia del “decimo assegno sociale” come filtro reale – Reddito dichiarato: 30.000
– Reddito “accertabile”: 50.000
– Scostamento: +20.000 (supera il +20% perché 50.000 > 36.000)
– Seconda condizione: deve superare anche 10× assegno sociale annuo (chiamiamolo “10×AS”).
Se 20.000 < 10×AS, la condizione non è rispettata e l’accertamento sintetico non dovrebbe legittimamente fondarsi su quel salto.
Esempio B: reddito alto, scostamento molto alto – Reddito dichiarato: 120.000
– Reddito accertabile: 260.000
– Scostamento: +140.000
È verosimile che, oltre al +20%, venga superata anche la soglia 10×AS: qui la difesa si sposta su imputazione spese, finanziamenti e risparmio pregresso, e (se manca) sul contraddittorio.
Esempio C: spesa “una tantum” e risparmio pregresso – Anno X: disinvesti 80.000 (risparmio formato prima).
– Nel medesimo anno compri un’auto da 40.000 e fai ristrutturazioni da 30.000.
Se l’Ufficio assume che quelle spese siano “reddito dell’anno”, la tua prova contraria può puntare sul fatto che la spesa è coperta da risparmio formato precedentemente (e/o disinvestimento dimostrabile). La norma esplicitamente ammette la prova su risparmio formatosi negli anni precedenti.
Prove tipiche: cosa raccogliere “per categorie”
| Contestazione dell’Ufficio | Prova utile (in pratica) | Collegamento normativo |
|---|---|---|
| “Spese tue” ma pagate da terzi | bonifici terzi, dichiarazioni, atti di liberalità, accordi familiari, estratti conto | prova che spesa sostenuta da soggetti diversi |
| “Spesa = reddito dell’anno” | disinvestimenti, riscatti, liquidazioni, risparmi pregressi documentati | risparmio formatosi in anni precedenti |
| Importo spesa errato | fatture, contratti, perizie, quietanze, rate, ammortamenti | “spese attribuite diverso ammontare” |
| Voci induttive/ISTAT non aderenti al caso reale | documenti di spesa effettiva, contratti, abitudini reali, spese essenziali | prevalenza delle info acquisite in contraddittorio |
Strumenti alternativi: quando non conviene “morire in giudizio”
Ci sono casi in cui, anche avendo ragioni difensive, può convenire valutare strumenti di chiusura o ristrutturazione del debito, specie se: – il rischio esecutivo è alto, – la capacità finanziaria è limitata, – il contenzioso sarebbe lungo.
Di seguito gli strumenti, aggiornati a febbraio 2026, con fonti istituzionali.
Definizioni agevolate e rottamazioni
Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026): – riguarda carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023;
– domanda telematica entro 30 aprile 2026;
– comunicazione somme dovute entro 30 giugno 2026; prima o unica rata 31 luglio 2026 (e gestione rateale secondo regole pubblicate dall’Agente).
Rottamazione-quater (Legge di bilancio 2023): – se sei già dentro una definizione precedente, devi presidiare le scadenze pubblicate nell’area “prossime scadenze” dell’Agente della riscossione.
Rateizzazione in riscossione
La rateazione dei carichi in riscossione è disciplinata (in chiave generale) dall’art. 19 del DPR 602/1973.
È spesso il “paracadute” minimo quando: – non puoi pagare subito, – vuoi evitare azioni esecutive, – stai preparando ricorso o trattativa.
Sovraindebitamento e strumenti del Codice della crisi
Quando il problema non è solo l’atto in sé, ma la sostenibilità complessiva dei debiti, entra in gioco il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019).
Qui trovi (in chiave divulgativa) gli strumenti più evocati in ambito “privati e piccoli imprenditori”, da valutare con professionisti e con un OCC:
- accesso alle procedure davanti al tribunale per la regolazione della crisi e dell’insolvenza;
- interazione con organismi e registri pubblici connessi alla gestione della crisi (OCC e relativi registri informatici) sul portale del Ministero della Giustizia .
Queste soluzioni non sostituiscono la difesa tributaria (che resta fondamentale se l’atto è illegittimo), ma possono: – bloccare o contenere la pressione esecutiva, – ristrutturare in modo ordinato, – portare a esiti esdebitativi secondo le condizioni di legge.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per l’impresa in crisi (o l’imprenditore che può accedere allo strumento), la composizione negoziata è stata introdotta dal D.L. 118/2021, che disciplina anche la figura dell’esperto.
È un canale negoziale “di sistema” e può includere anche la gestione dei debiti fiscali nel perimetro delle trattative (a seconda della fase e della struttura dell’esposizione).
Errori comuni che fanno perdere la partita al contribuente
Il redditometro si vince più spesso “di tecnica” che “di indignazione”. Gli errori più frequenti sono:
- ignorare l’atto o rimandare: i 60 giorni scorrono.
- impostare una difesa solo sul vizio di contraddittorio senza spiegare cosa avresti dedotto (documenti e argomenti concreti);
- sottovalutare le soglie (20% + 10× assegno sociale) e non costruire una censura numerica chiara;
- confondere spese personali con spese inerenti all’attività (da documentare);
- presentare istanze (adesione/definizioni) senza valutare l’effetto sui termini processuali (oggi coordinati).
FAQ operative
Se l’Ufficio non mi ha mai invitato a comparire, l’accertamento è automaticamente nullo?
Nel redditometro l’invito è un obbligo previsto dalla disciplina dell’accertamento sintetico; in concreto la difesa più efficace è impugnare l’atto deducendo la violazione e allegando anche le ragioni e le prove che avresti prodotto se il contraddittorio fosse stato attivato.
Qual è il termine per fare ricorso?
In via generale, 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Il contraddittorio preventivo generalizzato vale anche per l’accertamento sintetico?
Sì, in linea di principio, se l’atto è autonomamente impugnabile e non rientra nelle eccezioni del DM 24 aprile 2024, l’atto deve essere preceduto da schema e 60 giorni per osservazioni.
Quali atti sono esclusi dal contraddittorio generalizzato?
Gli atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale elencati dal DM 24 aprile 2024.
Se mi arriva direttamente l’avviso senza schema d’atto, cosa faccio?
Chiedi accesso al fascicolo e valuta ricorso per annullabilità ex art. 6-bis; nel frattempo prepara una difesa anche di merito (fonti di finanziamento, risparmio pregresso, spese non imputabili).
Quante soglie deve rispettare il redditometro dal 6 agosto 2024?
Due: +20% sul dichiarato e, comunque, almeno 10 volte l’assegno sociale annuo.
Se l’Ufficio mi attribuisce spese del coniuge o familiari, è legittimo?
La disciplina del decreto attuativo prevede regole di imputazione e considera anche spese del coniuge e familiari fiscalmente a carico; la difesa può lavorare su imputazione corretta e prova documentale dell’effettivo sostenitore.
Posso dimostrare che la spesa deriva da risparmio degli anni precedenti?
Sì: la norma lo prevede espressamente tra le prove sempre ammesse.
Se l’importo delle spese è sbagliato o gonfiato?
Puoi contestare l’ammontare, producendo fatture, quietanze, contratti, rate e ogni prova utile.
L’Ufficio può basarsi su medie ISTAT se non ha dati reali?
Sì, ma la logica del decreto è che le informazioni presenti in anagrafe o acquisite in contraddittorio prevalgano su quelle induttive/statistiche.
Che rapporto c’è tra contraddittorio e adesione?
Oggi lo schema d’atto può fungere anche da invito alla definizione in adesione; e i termini di istanza sono coordinati (30 giorni dallo schema, ecc.).
Posso chiedere la sospensione cautelare?
Sì, se dimostri fumus e periculum; le regole operative e i tempi sono illustrati sul portale istituzionale della giustizia tributaria.
Rottamazione-quinquies: entro quando posso fare domanda?
Entro il 30 aprile 2026 (domanda telematica).
Rottamazione-quinquies: quando arriva la comunicazione delle somme dovute?
Entro il 30 giugno 2026, secondo le istruzioni dell’Agente della riscossione.
Rottamazione-quinquies: quali carichi rientrano?
Carichi affidati tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023 (perimetro indicato dall’Agente).
La rateizzazione “ordinaria” è sempre possibile?
È disciplinata dall’art. 19 DPR 602/1973 e dipende da requisiti e condizioni; va valutata in concreto sulla base della tua posizione.
Se sono in sovraindebitamento, dove trovo riferimenti istituzionali su OCC e registri?
Sul portale del Ministero della Giustizia relativo agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e ai registri connessi.
Composizione negoziata: l’esperto è previsto dalla normativa?
Sì, nel quadro introdotto dal D.L. 118/2021.
La Consulta ha detto che il sistema sul contraddittorio era inadeguato?
Sì: nella sua comunicazione e nella sentenza 47/2023 ha evidenziato l’inadeguatezza del quadro e la necessità di un intervento legislativo di sistema.
Sentenze e atti istituzionali utili aggiornati al 20 febbraio 2026
- Corte Costituzionale , sentenza n. 47/2023 (deposito 21 marzo 2023) sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla necessità di un intervento di sistema del legislatore.
- Comunicato stampa della Corte costituzionale (21 marzo 2023) che riassume la ratio della decisione e la “chiamata” al legislatore.
- Decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39 (testo coordinato), art. 7 e art. 7-bis (coordinamento e interpretazione della disciplina del contraddittorio preventivo).
- Decreto MEF 24 aprile 2024: atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio (prima applicazione art. 6-bis).
- Decreto legislativo 5 agosto 2024 n. 108, art. 5: modifiche alla determinazione sintetica del reddito (doppia soglia + prova contraria + obbligo di invito).
- Decreto MEF 7 maggio 2024: contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva e centralità del contraddittorio.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21: termine di proposizione del ricorso (60 giorni).
- Agenzia delle Entrate-Riscossione : documentazione istituzionale sulla definizione agevolata (rottamazione-quinquies) e scadenze 2026.
- Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e pagine del Ministero della Giustizia su elenchi/registri connessi alla gestione della crisi.
- D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata e figura dell’esperto.
Conclusione
Se il contraddittorio non viene instaurato nel redditometro, non sei “inermi”: la normativa dell’accertamento sintetico impone all’Ufficio un percorso in cui l’invito al contribuente e il confronto non sono una formalità, ma la condizione per dare senso (e legittimità) a un accertamento basato su presunzioni.
In più, dal 2024 lo Statuto del contribuente ha rafforzato l’idea di un procedimento partecipato, ponendo il contraddittorio preventivo come regola generale per gli atti impugnabili, salvo eccezioni tassative.
La difesa più efficace è quella che combina: – vizi procedurali (mancato contraddittorio speciale e/o generale), – verifiche numeriche (doppia soglia dal 6 agosto 2024), – prova documentale sulle fonti di finanziamento, sull’imputazione delle spese e sul risparmio pregresso.
Quando il rischio esecutivo è alto o la sostenibilità economica è ridotta, può essere strategico valutare strumenti paralleli: definizioni agevolate (nel 2026 anche la rottamazione-quinquies) e, per situazioni di crisi più profonde, i canali del Codice della crisi e della composizione negoziata.
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